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Procedura : 2004/0247(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0195/2005

Testi presentati :

A6-0195/2005

Discussioni :

PV 07/07/2005 - 15

Votazioni :

PV 07/07/2005 - 18.4

Testi approvati :

P6_TA(2005)0306

Testi approvati
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Giovedì 7 luglio 2005 - Strasburgo
Agricoltura delle regioni ultraperiferiche dell'Unione *
P6_TA(2005)0306A6-0195/2005

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (COM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0687)(1),

–   visti gli articoli  36, 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0201/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0195/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 1
(1)  La situazione geografica eccezionale delle regioni ultraperiferiche, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e all'ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali regioni vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.
(1)  La situazione geografica eccezionale delle regioni ultraperiferiche, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e all'ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali regioni vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. In taluni casi gli operatori e i produttori sono soggetti a una duplice insularità data dal fatto che le isole della regione sono molto distanti tra loro. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.
Emendamento 2
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Sarebbe opportuno che la Commissione applicasse con efficacia una politica di promozione in favore delle PMI agroalimentari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, affinché queste possano mantenere le loro esportazioni tradizionali e aumentare il commercio con i paesi terzi vicini.
Emendamento 3
Considerando 4
(4)  Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la spedizione o l'esportazione di questi prodotti dalle regioni ultraperiferiche. La spedizione o l'esportazione di tali prodotti vanno tuttavia autorizzate quando il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato o, nel caso dei prodotti trasformati, allo scopo di favorire il commercio su scala regionale o tra le due regioni ultraperiferiche portoghesi. Bisogna altresì prendere in considerazione i flussi di scambio tradizionali tra le regioni ultraperiferiche e i paesi terzi e quindi autorizzare l'esportazione di prodotti trasformati da queste regioni in misura corrispondente alle esportazioni tradizionali. Questa limitazione non si applica neppure alle spedizioni tradizionali di prodotti trasformati; per motivi di chiarezza, occorre precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati.
(4)  Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la spedizione o l'esportazione di questi prodotti dalle regioni ultraperiferiche. La spedizione o l'esportazione di tali prodotti vanno tuttavia autorizzate quando il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato o, nel caso dei prodotti trasformati, allo scopo di favorire il commercio su scala regionale o tra le due regioni ultraperiferiche portoghesi. Bisogna altresì prendere in considerazione i flussi di scambio tradizionali tra le regioni ultraperiferiche e i paesi terzi e quindi autorizzare l'esportazione di prodotti trasformati da queste regioni in misura corrispondente alle esportazioni tradizionali. Questa limitazione non si applica neppure alle spedizioni tradizionali di prodotti trasformati; per motivi di chiarezza, occorre precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati, il quale dovrebbe tenere in conto eventuali vincoli al funzionamento tradizionale del mercato.
Emendamento 4
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) La Commissione dovrebbe proporre al Consiglio le deroghe necessarie per consentire l'esecuzione dei programmi di sviluppo rurale, tenendo conto delle specificità delle regioni ultraperiferiche.
Emendamento 5
Considerando 18
(18)  È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali. Per sopperire al fabbisogno locale dei DOM e di Madeira, occorre autorizzare l'importazione dai paesi terzi, in esenzione da dazi doganali, di bovini maschi destinati all'ingrasso, nei limiti di un massimale annuo. È opportuno prorogare la possibilità esistente in Portogallo nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 di trasferire i diritti al premio per vacca nutrice dal Portogallo continentale alle Azzorre e adeguare questo strumento al nuovo contesto del sostegno a favore delle regioni ultraperiferiche.
(18)  È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali. Per sopperire al fabbisogno locale dei DOM e di Madeira, occorre autorizzare l'importazione dai paesi terzi, in esenzione da dazi doganali, di bovini maschi destinati all'ingrasso, nei limiti di un massimale annuo. È opportuno prorogare la possibilità esistente in Portogallo nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 di trasferire i diritti al premio per vacca nutrice dal Portogallo continentale alle Azzorre e adeguare questo strumento al nuovo contesto del sostegno a favore delle regioni ultraperiferiche. Al fine di soddisfare i bisogni di consumo locali dei DOM, occorre autorizzare l'importazione da paesi terzi, in esenzione da dazi doganali, di animali delle specie equina, bovina, bufalina, ovina e caprina destinati all'ingrasso, a determinate condizioni e nel quadro di un limite massimo annuo. Al fine di migliorare la qualità della produzione di carne bovina nelle Azzorre occorre assegnare un aiuto all'approvvigionamento di detta regione con maschi riproduttori di razze bovine orientate alla carne, in determinate condizioni e entro un limite massimo da stabilire.
Emendamenti 6 e 7
Considerando 20
(20)  L'attuazione del presente regolamento non deve pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le regioni ultraperiferiche. Per questo motivo, per l'esecuzione delle misure previste dal presente regolamento, gli Stati membri devono disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dalla Comunità in virtù del regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), del regolamento (CE) n. 1453/2001 e del regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), nonché agli aiuti concessi agli allevatori stabiliti in queste regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine e del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e alle sovvenzioni concesse per le forniture di riso al DOM della Riunione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso. Il nuovo sistema di sostegno delle produzioni agricole nelle regioni ultraperiferiche, introdotto dal presente regolamento, deve essere coordinato con il sostegno a favore di queste stesse produzioni in vigore nel resto della Comunità.
(20)  L'applicazione del presente regolamento non deve pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le regioni ultraperiferiche. Pertanto i massimali finanziari annuali, considerati nel sostegno al regime specifico di approvvigionamento, dovrebbero tenere in conto gli aiuti all'approvvigionamento e gli importi corrispondenti alle esenzioni dai dazi concesse a norma di detto regime in un periodo determinato. Per questo motivo, per l'esecuzione delle misure previste dal presente regolamento, gli Stati membri devono disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dalla Comunità in virtù del regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), del regolamento (CE) n. 1453/2001 e del regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), nonché agli aiuti concessi agli allevatori stabiliti in queste regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine e del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e alle sovvenzioni concesse per le forniture di riso al DOM della Riunione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso. Il nuovo sistema di sostegno delle produzioni agricole nelle regioni ultraperiferiche, introdotto dal presente regolamento, deve essere coordinato con il sostegno a favore di queste stesse produzioni in vigore nel resto della Comunità.
Emendamento 8
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis) D'altro canto, poiché l'abrogazione summenzionata dei regolamenti attualmente in vigore non dovrebbe provocare interruzioni nella gestione del sostegno ai regimi specifici di approvvigionamento e neppure degli aiuti alle produzioni locali delle regioni ultraperiferiche, è necessario assicurare la continuità della loro applicazione fino all'approvazione dei rispettivi programmi di approvvigionamento e di sostegno.
Emendamento 9
Articolo 1
Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità delle regioni dell'Unione menzionate all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, in appresso denominate "regioni ultraperiferiche".
Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità, alla superficie ridotta, alla topografia e al clima difficili nonchè alla dipendenza economica da un piccolo numero di prodotti delle regioni dell'Unione menzionate all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, in appresso denominate "regioni ultraperiferiche".
Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 1
1.  È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I, essenziali al consumo umano, alla trasformazione o alla fabbricazione di altri prodotti, o in quanto fattori di produzione agricoli, nelle regioni ultraperiferiche.
1.  È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli essenziali al consumo umano, alla trasformazione o alla fabbricazione di altri prodotti, o in quanto fattori di produzione agricoli, nelle regioni ultraperiferiche, che figurano nei programmi di approvvigionamento di cui all'articolo 5.
Emendamento 11
Articolo 2, paragrafo 2
2.  Un bilancio previsionale di approvvigionamento quantifica il fabbisogno annuo relativo ai prodotti elencati nell'allegato I. La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità o esportati verso paesi terzi a titolo di commercio regionale o di commercio tradizionale può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.
soppresso
Emendamenti 12 e 13
Articolo 4, paragrafo 2
2.  La limitazione di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali:
2.  La limitazione di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati o sottoposti a congrue operazioni di lavorazione o trasformazione nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.
a) sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità, limitatamente ai quantitativi corrispondenti alle esportazioni tradizionali o alle spedizioni tradizionali. I suddetti quantitativi e i paesi terzi destinatari sono definiti dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in base alla media delle spedizioni o delle esportazioni effettuate negli anni 1989, 1990 e 1991;
b) sono esportati verso i paesi terzi a titolo di commercio regionale, nel rispetto delle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2;
c) sono spediti dalle Azzorre verso Madeira e viceversa.
Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione di tali prodotti.
Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione di tali prodotti.
Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 1, lettera -a) (nuova)
-a) i prodotti di cui al regime specifico di approvvigionamento;
Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
a) il progetto di bilancio previsionale di approvvigionamento;
a) il progetto di bilancio previsionale di approvvigionamento che quantifichi il fabbisogno annuale relativo ai prodotti in questione. Il fabbisogno delle imprese di magazzinaggio e trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto della Comunità, o esportati verso paesi terzi nel quadro del commercio regionale o del commercio tradizionale, può essere oggetto di una stima provvisoria separata;
Emendamento 16
Articolo 5, paragrafo 2
2.  I programmi di approvvigionamento sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. L'elenco dei prodotti di cui all'allegato I può essere riveduto, secondo la stessa procedura, in funzione dell'evoluzione del fabbisogno delle regioni ultraperiferiche.
2.  I programmi di approvvigionamento sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in funzione dell'evoluzione del fabbisogno delle regioni ultraperiferiche.
Emendamento 17
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. I programmi comunitari di sostegno includono la promozione del miglioramento dell'ambiente e del territorio rurale, dell'agricoltura e del paesaggio attraverso la promozione di una gestione sostenibile del territorio rurale.
Emendamento 18
Articolo 12, lettera a)
a) una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i risultati salienti delle azioni intraprese a norma dei regolamenti (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001;
a) una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i risultati salienti delle azioni intraprese a norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001;
Emendamento 19
Articolo 12, lettera d)
d) un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo, riassumente l'insieme delle risorse richieste;
d) un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo, riassumente l'insieme delle risorse richieste, fatte salve eventuali ridistribuzioni tra le misure di ogni programma;
Emendamento 20
Articolo 13, paragrafo 3
3.  I programmi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006.
I programmi si applicano a partire dal 1 gennaio 2006 o da una data successiva.
Emendamento 21
Articolo 16, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. La Commissione propone al Consiglio le deroghe necessarie per consentire l'esecuzione dei programmi di sviluppo rurale, tenendo conto delle specificità delle regioni ultraperiferiche.
Emendamento 22
Articolo 18, paragrafo 1
1.  La Francia e il Portogallo presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, rispettivamente nei DOM e nelle Azzorre e a Madeira. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.
1.  La Francia e il Portogallo presentano alla Commissione programmi di protezione sanitaria delle colture agricole e dei prodotti vegetali, rispettivamente nei DOM e nelle Azzorre e a Madeira. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.
Emendamento 23
Articolo 19, paragrafo 2, comma 1
2.  In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le uve provenienti dalle varietà di viti "ibridi produttori diretti" di cui è vietata la coltura (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), raccolte nelle Azzorre e a Madeira, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.
2.  In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le uve provenienti dalle varietà di viti "ibridi produttori diretti" di cui è vietata la coltura, raccolte nelle Azzorre e a Madeira, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.
Emendamento 24
Articolo 19, paragrafo 2, comma 2
Entro il 31 dicembre 2006 il Portogallo procede all'eliminazione progressiva della coltura degli appezzamenti coltivati a varietà di viti "ibridi produttori diretti" di cui è vietata la coltura, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui al titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Entro il 31 dicembre 2013 il Portogallo procede all'eliminazione progressiva della coltura degli appezzamenti coltivati a varietà di viti "ibridi produttori diretti" di cui è vietata la coltura, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui al titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Emendamento 25
Articolo 20, paragrafo 4, comma 2
Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Tali modalità determinano, in particolare, la quantità di latte fresco di produzione locale che deve essere incorporata nel latte UHT ricostituito di cui al primo comma.
Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Tali modalità determinano, in particolare, la quantità di latte fresco di produzione locale che deve essere incorporata nel latte UHT ricostituito di cui al primo comma, qualora non sia garantito lo smercio della produzione locale di latte.
Emendamento 26
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Al fine di migliorare la qualità della produzione di carne bovina nelle Azzorre è assegnato un aiuto all'approvvigionamento di detta regione con maschi riproduttori di razze bovine orientate alla carne, alle condizioni e entro il limite massimo da stabilire a norma della articolo 26, paragrafo 2.
Emendamento 27
Articolo 21 bis (nuovo)
Articolo 21 bis
Zucchero
Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, lo zucchero C di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento, esportato secondo le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero2, e introdotto ai fini del consumo interno a Madera e nelle Isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 e nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10, beneficia, alle condizioni del presente regolamento, del regime di esenzione dai dazi d'importazione entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui all'articolo 3.
___________
1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
2 GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14.
Emendamento 28
Articolo 24, paragrafo 1
1.  Le misure previste dal presente regolamento, eccettuate quelle di cui all'articolo 16, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.
1.  Le misure previste dal presente regolamento, eccettuate quelle di cui agli articoli 16 e 18, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.
Emendamento 29
Articolo 24, paragrafo 2
2.  La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo pari a:
- per i DOM: 84,7 milioni di euro,
- per le Azzorre e Madeira: 77,3 milioni di euro,
- per le isole Canarie: 127,3 milioni di euro.
2.  La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo calcolato sulla base degli importi spesi per finanziare il regime specifico di approvvigionamento, tenendo come base la media del triennio migliore di ogni regione nel periodo compreso tra il 2001 e il 2004, considerando l'importo dell'esenzione dai dazi concessa nello stesso periodo e con base sui massimali di spesa applicabili a sostegno della produzione agricola locale.
Emendamento 30
Articolo 24, paragrafo 3
3.  Le dotazioni assegnate annualmente ai programmi di cui al titolo II non possono essere superiori ai seguenti importi:
soppresso
?- per i DOM: 20,7 milioni di euro,
?- per le Azzorre e Madeira: 17,7 milioni di euro,
?- per le isole Canarie: 72,7 milioni di euro.
Emendamento 31
Articolo 24, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i termini previsti per i pagamenti a titolo dei regimi di cui all'allegato I di tale regolamento possono essere modificati, ai fini della definizione del nuovo periodo per i programmi che saranno presentati nel quadro della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Emendamento 32
Articolo 26, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)
Per i programmi fitosanitari di cui all'articolo 18 la Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente istituito dalla decisione 76/894/CEE del Consiglio, del 23 novembre 19761.
_________
1 GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.
Emendamento 33
Articolo 28, paragrafo 3
3.  Entro il 31 dicembre 2009 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.
3.  Entro il 31 dicembre 2008 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.
Emendamento 34
Articolo 29, comma 2 bis (nuovo)
Tuttavia, le misure relative al regime specifico di approvvigionamento e le misure a favore delle produzioni locali, previste dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, restano in vigore, rispettivamente, fino alla data dell'approvazione, da parte della Commissione, dei programmi di approvvigionamento di cui all'articolo 5, e alla data d'inizio dell'applicazione dei programmi di sostegno a favore delle produzioni agricole locali, di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
Emendamento 35
Articolo 32, comma 2
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006. Tuttavia, gli articoli 13, 25 e 26 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006. Tuttavia, gli articoli 8, 13, 21, paragrafo 3, 24, 25 e 26 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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