Indice 
Testi approvati
Giovedì 14 aprile 2005 - Strasburgo
Stock di sogliola *
 Omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità ***I
 Ricostituzione degli stock di nasello e di scampo *
 Integrazione regionale nei Balcani occidentali
 Politica estera e di sicurezza comune (2003)
 Strategia europea in materia di sicurezza
 Doping nello sport
 Protezione della diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche
 Bangladesh
 Aiuto umanitario ai rifugiati saharawi
 Lampedusa
 Siccità in Portogallo

Stock di sogliola *
PDF 224kWORD 66k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di sogliola nella Manica occidentale e nel golfo di Biscaglia (COM(2003)0819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS))
P6_TA(2005)0128A6-0050/2005

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003)0819)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0047/2004 ),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0050/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Titolo
Regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di sogliola nella Manica occidentale e nel golfo di Biscaglia
Regolamento del Consiglio che istituisce un piano di gestione degli stock di sogliola nella Manica occidentale e nel golfo di Biscaglia
(Tale emendamento comporta la sostituzione del termine "ricostituzione" con "gestione" nell'intero testo ad eccezione dell'ultima frase dell'articolo 3, paragrafo 3)
Emendamento 2
Considerando 1
(1)  Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), gli stock di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIIe, VIIIa e VIIIb registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l'esaurimento.
soppresso
Emendamento 3
Considerando 2
(2)  È necessario adottare misure per l'attuazione di piani pluriennali finalizzati alla ricostituzione di tali stock, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
(2)  Sarebbe necessario adottare misure di gestione di tali stock, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
Emendamento 4
Considerando 3
(3)  L'obiettivo di tali piani è ricostituire gli stock entro limiti biologici di sicurezza in un arco di tempo di cinque-dieci anni.
(3)  L'obiettivo di tali piani è garantire che gli stock rimangano entro limiti biologici di sicurezza.
Emendamento 5
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) L'obiettivo della nuova politica comune della pesca è quello di consentire uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi tenendo conto in maniera equilibrata delle implicazioni ambientali, sociali ed economiche.
Emendamento 6
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter) Nell'attuare il piano la Commissione e gli Stati membri garantiscono la piena partecipazione dei consigli consultivi regionali e degli altri soggetti interessati.
Emendamento 7
Considerando 5
(5)  Le dimensioni assolute degli stock, stimate dal CSTEP e dal CIEM, sono troppo incerte per essere utilizzate come obiettivi della ricostituzione; è pertanto opportuno esprimere tali obiettivi in termini di tassi di mortalità per pesca.
soppresso
Emendamento 8
Considerando 6
(6)  Per poter conseguire questo obiettivo, il livello della mortalità per pesca dev'essere gestito in modo tale da comportare un'elevata probabilità di riduzione dei tassi di anno in anno.
soppresso
Emendamento 9
Considerando 8
(8)  Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, è opportuno che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, le misure di gestione da attuare in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
soppresso
Emendamento 10
Articolo 2
Il piano di ricostituzione è inteso a ricostituire gli stock di sogliola entro limiti biologici di sicurezza.
Il piano di gestione è inteso a mantenere gli stock di sogliola entro limiti biologici di sicurezza.
Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 2
2.  Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che per uno stock di sogliola è stato conseguito l'obiettivo di cui all'articolo 2, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di sostituire per quello stock il piano di ricostituzione previsto dal presente regolamento con un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
soppresso
Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 3
3.  Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che uno stock di sogliola non presenta segni di recupero, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l'adozione di misure supplementari e/o alternative intese ad assicurare la ricostituzione dello stock.
3.  Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che uno stock di sogliola presenta un rischio di collasso, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l'adozione di misure supplementari e/o alternative intese ad assicurare la ricostituzione dello stock.
Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 1
1.  Ove il tasso di mortalità per pesca per uno stock di sogliola sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, superiore allo 0,14 annuo, il TAC per quello stock non supera il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere una riduzione del:
1.  I TAC non supereranno il livello di catture che, conformemente a una valutazione scientifica del CSTEP effettuata alla luce della relazione più recente del CIEM, risulti in un aumento del 15% delle quantità di pesci adulti in mare, alla fine dell'anno della sua applicazione, rispetto alle quantità stimate che si trovano in mare all'inizio dell'anno considerato.
a) 20% del tasso di mortalità per pesca nell'anno di applicazione rispetto al tasso stimato per l'anno precedente per lo stock di sogliola della divisione VIIe;
b) 35% del tasso di mortalità per pesca nell'anno di applicazione rispetto al tasso stimato per l'anno precedente per lo stock di sogliola delle divisioni VIIIa e VIIIb.
Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 2
2.  Ove il tasso di mortalità per pesca per uno stock di sogliola sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, pari o inferiore allo 0,14 annuo, il TAC per quello stock è fissato al livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere un tasso annuo di mortalità per pesca dello:
2.  Il Consiglio non approverà un TAC che, secondo il CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, comporti nel corso dell'anno della sua applicazione un tasso di mortalità per pesca superiore ai valori seguenti:
a) 0,11 nell'anno di applicazione per lo stock di sogliola della divisione VIIe;
sogliola del golfo di Biscaglia: 0,36;
b) 0,09 nell'anno di applicazione per lo stock di sogliola delle divisioni VIIIa e VIIIb.
sogliola della Manica occidentale: tasso da definire in base al parere successivo del CIEM previa integrazione delle serie di dati di taluni paesi di cui finora non si è tenuto conto.
Emendamento 16
Articolo 6, paragrafi 1 e 2
1.  Nel primo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:
a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 25% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 25% quello dell'anno interessato;
b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 25% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 25% a quello dell'anno interessato.
2.  A decorrere dal secondo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:
1.  A decorrere dal primo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:
a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15% quello dell'anno interessato;
a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15% quello dell'anno interessato;
b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno interessato.
b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno interessato.
Emendamento 17
Capitolo III
Tale capitolo è soppresso
Emendamento 18
Articolo 16
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, espresso in chilogrammi, è pari al 5% del quantitativo registrato nel giornale di bordo.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo, è pari all'8% del quantitativo registrato nel giornale di bordo. Nel caso in cui la normativa comunitaria non stabilisca un fattore di conversione, si applica quello adottato dallo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera.
Emendamento 19
Articolo 17
Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola superiori a 50 chilogrammi pescati in una delle zone di cui all'articolo 1 siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.
Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola superiori a 100 chilogrammi pescati in una delle zone di cui all'articolo 1 siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.
Emendamento 20
Articolo 19, paragrafo 1
1.  Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di sogliola superiori a 50 chilogrammi pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.
1.  Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di sogliola superiori a 100 chilogrammi pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.
Emendamento 21
Articolo 19, paragrafo 2
2.  In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di sogliola superiori a 50 chilogrammi trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1 di detto regolamento, indicante i quantitativi di sogliola trasportati. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) dello stesso regolamento non si applica.
2.  In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di sogliola superiori a 100 chilogrammi trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1 di detto regolamento, indicante i quantitativi di sogliola trasportati. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) dello stesso regolamento non si applica.
Emendamento 22
Allegato
L'allegato è soppresso.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità ***I
PDF 491kWORD 123k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (COM(2004) 0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))
P6_TA(2005)0129A6-0004/2005

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004) 0162)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0126/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0004/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 aprile 2005 in vista in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

P6_TC1-COD(2004)0053


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000(4) sui veicoli fuori uso vanno fissate norme adeguate che permettano la commercializzazione dei veicoli omologati delle categorie M1 e N1 solo se sia riutilizzabile e/o riciclabile almeno l"85% della loro massa e se sia riutilizzabile e/o ricuperabile almeno il 95% della loro massa.

(2)  La riutilizzabilità dei componenti, la riciclabilità e la recuperabilità dei materiali rappresentano una parte sostanziale della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti. I costruttori di autoveicoli e i loro fornitori dovrebbero essere tenuti a integrare tali aspetti già nelle primissime fasi dello sviluppo di nuovi veicoli, allo scopo di agevolarne il trattamento allorché vanno fuori uso.

(3)  La presente direttiva costituisce una direttiva particolare nel quadro dell'omologazione comunitaria per tipo di veicolo stabilita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(5).

(4)  L'omologazione per tipo di veicolo è attualmente obbligatoria per i veicoli appartenenti alla categoria M1 e sarà prossimamente estesa ai veicoli di tutte le categorie. Occorre dunque inserire nell'omologazione per tipo di veicolo le norme relative alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli.

(5)  È pertanto necessario prendere disposizioni dato che i veicoli della categoria N1 non rientrano ancora nel sistema dell'omologazione per tipo di veicolo.

(6)  Il costruttore deve fornire all'autorità di omologazione tutte le pertinenti informazioni tecniche sui materiali di fabbricazione e le rispettive masse per permettere di verificare i calcoli del costruttore in base alla norma ISO 22628 : 2002.

(7)  All'atto dell'omologazione si possono convalidare correttamente i calcoli del costruttore solo se questi ha attuato disposizioni e procedure che gli consentano di gestire tutte le informazioni ricevute dei fornitori. Prima di rilasciare una qualsiasi omologazione, l'organo competente deve valutare in via preliminare tali disposizioni e procedure e rilasciare un certificato attestante la loro correttezza.

(8)  La pertinenza delle variabili che entrano nel calcolo delle percentuali di riciclabilità e recuperabilità va valutata alla luce del trattamento dei veicoli fuori uso. Il costruttore si atterrà dunque a una strategia per il trattamento dei veicoli fuori uso e la descriverà in dettaglio all'organo competente. Tale strategia si baserà su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all'atto della domanda di omologazione del veicolo.

(9)  I veicoli speciali sono destinati a funzioni particolari e richiedono allestimenti specifici della carrozzeria che non sono del tutto sotto il controllo del costruttore. Le quote di riciclabilità e recuperabilità non possono perciò essere calcolate correttamente. A tali veicoli non vanno dunque applicati i requisiti relativi al calcolo.

(10)  I veicoli incompleti sono una parte notevole dei veicoli N1. Il costruttore del veicolo di base non può calcolare le quote di riciclabilità e recuperabilità dei veicoli completati perché i dati sulle fasi di costruzione successive gli sono ignoti quando progetta il veicolo di base. Alla presente direttiva si conformerà perciò il solo veicolo di base.

(11)  Le quote di mercato di veicoli prodotti in piccola serie sono marginali e i vantaggi per l'ambiente, se si conformano alla presente direttiva, sono scarsi. È pertanto opportuno che siano esclusi da talune norme della presente direttiva.

(12)  Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 della direttiva 2000/53/CE, per motivi di sicurezza stradale e di tutela dell'ambiente, va impedita la riutilizzazione di talune componenti tolte a veicoli fuori uso. Ciò si limiterà alla riutilizzazione di componenti nella costruzione di veicoli nuovi.

(13)  Quanto stabilito dalla presente direttiva imporrà ai costruttori di fornire nuovi dati in merito all'omologazione e ciò si deve riflettere nella direttiva 70/156/CEE, che fissa l'elenco completo dei dati da presentare per l'omologazione. Tale direttiva va perciò modificata di conseguenza.

(14)  I provvedimenti necessari per adeguare al progresso tecnico e scientifico la presente direttiva vanno adottati ai sensi della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

(15)  Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ridurre cioè al minimo l'impatto sull'ambiente dei veicoli fuori uso facendo sì che essi siano fin dall'inizio concepiti per facilitarne il riuso, il riciclo e il recupero, non può essere pienamente colto di soli Stati membri, ma, per le sue dimensioni, può essere meglio raggiunto a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità, stabilito in tale articolo, la presente direttiva non va oltre quanto necessario per questo scopo.

(16)  Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche per l'omologazione di veicoli di cui all'articolo 2, per garantire che loro componenti e materiali possano essere riusati, riciclati e recuperati nelle percentuali minime precisate all'allegato I.

Essa fissa provvedimenti particolari atti a garantire che il riuso di componenti non comprometta la sicurezza o dia luogo a rischi ambientali.

Articolo 2

Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica ai veicoli delle categorie M1 ed N1, definiti nella parte A dell'allegato II alla direttiva 70/156/CEE e alle componenti nuovi o riutilizzate di tali veicoli.

Articolo 3

Esenzioni

Senza pregiudicare quanto previsto all'articolo 7, la presente direttiva non si applica:

   a) ai veicoli speciali definiti nella sezione A, punto 5, dell'allegato II alla direttiva 70/156/CEE;
   b) ai veicoli costruiti in più fasi della categoria N1, se il veicolo di base è conforme alla presente direttiva;
   c) ai veicoli prodotti in piccola serie di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

   1) "veicolo" significa un autoveicolo;
   2) "componente" significa qualsiasi parte, o gruppo assemblato di parti, incluso in un veicolo al momento della sua produzione ed indica anche le componenti e le unità tecniche distinte definite all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;
   3) "tipo di veicolo" significa il tipo di un veicolo definito nella sezione B, punti 1 e 3, dell'allegato II alla direttiva 70/156/CEE;
   4) "veicolo fuori uso" indica un veicolo definito al punto 2) dell'articolo 2 della direttiva 2000/53/CE;
   5) "veicolo di riferimento" indica la versione di un tipo di veicolo che l'autorità di omologazione, previa consultazione del costruttore e conformemente ai criteri di cui all'allegato I, ritiene essere la più problematica a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità;
   6) "veicolo costruito in più fasi" indica un veicolo prodotto con un processo di costruzione in più fasi;
   7) "veicolo di base" indica un veicolo definito all'articolo 2, quarto trattino della direttiva 70/156/CEE, usato nella fase iniziale di una costruzione in più fasi;
   8) "costruzione in più fasi" indica il processo con cui un veicolo è prodotto in più fasi aggiungendo componenti a un veicolo di base o modificando tali componenti;
   9) "riuso" indica la riutilizzazione definita al punto 6) dell'articolo 2 della direttiva 2000/53/CE;
   10) "riciclo" indica il riciclaggio definito nella prima frase del punto 7) dell'articolo 2 della direttiva 2000/53/CE;
   11) "recupero di energia" indica il recupero di energia definito nella seconda frase del punto 7) dell'articolo 2 della direttiva 2000/53/CE;
   12) "recupero" indica il recupero definito al punto 8) dell'articolo 2 della direttiva 2000/53/CE;
   13) "riutilizzabilità" indica il potenziale di riuso di componenti tolte a veicoli fuori uso;
   14) "riciclabilità" indica il potenziale di riciclo di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;
   15) "recuperabilità" indica il potenziale di recupero di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;
   16) "quota di riciclabilità di un veicolo (Rcyc)" indica la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e riciclabile;
   17) "quota di recuperabilità di un veicolo (Rcov)" indica la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e recuperabile;
   18) "strategia" significa progetto su vasta scala consistente in azioni coordinate e accorgimenti tecnici relativi alla demolizione, frantumazione o simili, al riciclo e recupero di materiali per fissare le quote di riciclabilità e recuperabilità previste di un veicolo già al momento del suo progetto;
   19) "massa" significa la massa del veicolo in ordine di marcia definito al punto 2.6 dell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE, escluso il conducente, la cui massa è data in 75 kg;
   20) "organo competente" indica l'ente, ad esempio un servizio tecnico o altro organo esistente, incaricato da uno Stato membro di effettuare una valutazione preliminare e rilasciare un certificato di conformità, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva. L'organo competente può essere l'autorità di omologazione, purché la sua competenza in materia sia opportunamente documentata.

Articolo 5

Norme di omologazione

1.  Gli Stati membri rilasciano l'omologazione della CE o, rispettivamente, nazionale, riguardo alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, solo ai tipi di veicolo che rispondono ai requisiti della presente direttiva.

2.  Ai fini del paragrafo 1, il costruttore fornisce all'autorità di omologazione le informazioni tecniche dettagliate necessarie ai calcoli e ai controlli di cui all'allegato I alla presente direttiva, riguardanti la natura dei materiali usati nella costruzione del veicolo e delle sue componenti. Se tali informazioni sono coperte da diritti di proprietà intellettuale o costituiscono tecnologia specifica del costruttore o dei suoi fornitori, il costruttore o i suoi fornitori forniranno informazioni sufficienti per effettuare correttamente tali calcoli.

3.  Ai fini della domanda di omologazione CE, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri fanno sì che, in materia di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, il costruttore usi il modello di documento informativo di cui all'allegato II alla presente direttiva.

4.  Per il rilascio di un'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE, l'autorità di omologazione userà il modello di certificato d'omologazione CE di cui all"allegato III.

Articolo 6

Valutazione preliminare

1.  Gli Stati membri non rilasciano alcuna omologazione senza prima accertarsi che il costruttore abbia attuato disposizioni e procedure, ai sensi del punto 3 dell'allegato IV alla presente direttiva, per gestire correttamente gli aspetti di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità di cui alla presente direttiva. Una volta effettuata questa valutazione preliminare, si rilascerà al costruttore un "Certificato di conformità all'allegato IV" (nel prosieguo, il "Certificato di conformità").

2.  Nell'ambito della valutazione preliminare, gli Stati membri assicurano che i materiali impiegati per la fabbricazione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.

La Commissione, ai sensi della procedura di cui all'articolo 9, definisce le norme dettagliate richieste per la verifica della conformità con il presente disposto.

3.  Ai fini del paragrafo 1, il costruttore raccomanderà una strategia finalizzata alla demolizione, al riuso di componenti, al riciclaggio e al recupero dei materiali. Essa si fonderà su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all'atto della domanda di omologazione.

4.  Gli Stati membri nominano un organo competente, ai sensi del punto 2 dell'allegato IV alla presente direttiva, che effettua la valutazione preliminare e rilascia il certificato di conformità.

5.  Il certificato di conformità, corredato di un'adeguata documentazione, descriverà la strategia raccomandata dal costruttore. L'organo competente userà il modello di cui in appendice 1 all'allegato IV.

6.  Il certificato di conformità è valido per almeno due anni a decorrere dalla data del suo rilascio, prima di effettuare nuovi controlli.

7.  Il costruttore informa l'organo competente di qualsiasi cambiamento significativo che influisca sulla pertinenza del certificato di conformità. L'organo competente, consultato il costruttore, deciderà se siano necessari nuovi controlli.

8.  Alla fine del periodo di validità del certificato di conformità, l'organo competente rilascerà un nuovo certificato di conformità o ne estenderà la validità per altri due anni. L'organo competente rilascia un nuovo certificato se sono stati portati alla sua attenzione cambiamenti significativi.

Articolo 7

Riutilizzazione delle componenti

Le componenti di cui all'allegato V:

   a) non vanno considerate riutilizzabili ai fini del calcolo della quota di riciclabilità e di recuperabilità;
   b) non vanno riutilizzate nella costruzione di veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE.

Articolo 8

Emendamenti da apportare alla direttiva 70/156/CEE

La direttiva 70/156/CEE viene emendata ai sensi dell'allegato VI alla presente direttiva.

Articolo 9

Modifiche

Le modifiche apportate alla presente direttiva, necessarie ad adeguarla al progresso tecnico e scientifico saranno adottate dalla Commissione ai sensi della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 10

Date di entrata in vigore dell'omologazione

1.  Con effetto (6), gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che soddisfa i requisiti della presente direttiva, non possono:

   a) rifiutate il rilascio dell'omologazione CE o nazionale,
   b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.

2.  Con effetto (7), gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che non soddisfa i requisiti della presente direttiva, devono:

   a) rifiutare il rilascio dell'omologazione della CE;
   b) rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

3.  Con effetto (8), gli Stati membri devono, se non sono rispettati i requisiti della presente direttiva:

   a) considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE;
   b) rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, salvo i casi in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 70/156/CEE.

4.  L'articolo 7 si applica a decorrere da *.

Articolo 11

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (9). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicheranno tali disposizioni a decorrere da *.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni della legge nazionale, che approvano nel campo coperto dalla presente direttiva.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I Requisiti

Allegato II Documento informativo per l'omologazione CE

Allegato III Modello del certificato di omologazione CE

Allegato IV valutazione preliminare del costruttore

Appendice 1: modello del certificato di conformità

Allegato V Componenti considerate non riutilizzabili

Allegato VI Emendamenti da apportare alla direttiva 70/156/CEE

ALLEGATO I

REQUISITI

1.  I veicoli appartenenti alla categoria M1 e quelli appartenenti alla categoria N1 saranno costruiti per essere:

   riutilizzabili e/o riciclabili per almeno l"85% della loro massa e,
   riutilizzabili e/o recuperabili per almeno il del 95% della loro massa,
  

come stabilito dalle procedure di cui al presente allegato.

2.  Ai fini dell'omologazione, il costruttore presenterà un modulo di presentazione dei dati debitamente compilato, redatto ai sensi dell'allegato A della norma ISO 22628 : 2002, comprendente la ripartizione di materiali.

Ad esso allegherà un elenco delle componenti smontate, dichiarato dal costruttore riguardo alla fase di demolizione e al processo che raccomanda per il loro trattamento.

3.  Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, il costruttore dimostrerà all'autorità di omologazione che i veicoli di riferimento rispettano i requisiti. Si usa il metodo di calcolo prescritto all'allegato B alla norma ISO 22628 : 2002.

Tuttavia, il costruttore deve poter dimostrare che qualsiasi versione nell'ambito del tipo di veicolo soddisfa i requisiti della presente direttiva.

4.  Ai fini della scelta dei veicoli di riferimento, si terrà conto dei seguenti criteri:

– tipo di carrozzeria;

– livelli di allestimento disponibili(10);

– accessori facoltativi disponibili1, montabili sotto la responsabilità del costruttore.

5.  Se l'autorità di omologazione e il costruttore non riescono a convenire sulla versione più problematica di un tipo di veicolo ai fini della riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, si sceglie un veicolo di riferimento:

   a) per ogni "tipo di carrozzeria" definita nella sezione C, punto 1, dell'allegato II alla direttiva 70/156/CEE, nel caso di veicoli M1;
   b) per ogni "tipo di carrozzeria", cioè furgone, telaio cabinato, pick-up ecc., nel caso di veicoli N1.

6.  Ai fini del calcolo, i pneumatici si considerano riciclabili.

7.  Le masse vanno espresse in kg con una cifra decimale. Le quote vanno calcolate in percentuale con una cifra decimale e arrotondate come segue:

   a) se la cifra dopo la virgola è tra 0 e 4, il totale è arrotondato all'unità inferiore;
   b) se la cifra dopo la virgola è tra 5 e 9, il totale è arrotondato all'unità superiore.

8.  Per controllare i calcoli di cui al presente allegato, l'autorità di omologazione si accerterà che il modulo di presentazione dei dati (cfr. paragrafo 2 del presente allegato) sia coerente con la strategia raccomandata citata dal certificato di conformità di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

9.  Per controllare i materiali e le masse delle componenti, il costruttore metterà a disposizione veicoli e componenti considerati necessari dall'autorità di omologazione.

ALLEGATO II

DOCUMENTO INFORMATIVO PER L'OMOLOGAZIONE CE

ai sensi dell'allegato I alla direttiva del Consiglio 70/156/CEE((11)), relativo all'omologazione CE di un veicolo riguardo alla sua riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

Le seguenti informazioni vanno eventualmente fornite in triplice copia e includere un indice. Tutti i disegni saranno in una scala adeguata e sufficientemente dettagliati in formato A4 o su fogli in formato A4. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente particolareggiate.

0.  ASPETTI GENERALI

0.1.  Marca (ragione sociale del costruttore):

0.2.  Tipo:

0.2.0.1.  Telaio:

0.2.1.  Eventuale denominazione commerciale:

0.3.  Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo(b):

0.3.1.  Posizione di tale marcatura:

0.4.  Categoria del veicolo(c):

0.5.  Nome e indirizzo del costruttore:

0.8.  Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:

1.  CARATTERISTICHE GENERALI DI COSTRUZIONE DEL VEICOLO

1.1.  Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.2.  Disegno con le dimensioni dell'intero veicolo

1.3.  Numero di assi e di ruote:

1.3.1.  Numero e posizione degli assi con ruote doppie:

1.3.3.  Assi motori (numero, posizione, interconnessione):

1.7.  Cabina di guida (avanzata o normale)(z):

3.  MOTORE(q) (per i veicoli con motore a benzina, a gasolio, ecc., o anche in combinazione con un altro combustibile, ripetere questa voce (+))

3.1.  Costruttore:

3.2.  Motore a combustione interna

3.2.1.  Caratteristiche

3.2.1.1.  Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione a compressione, quattro tempi/due tempi (1)

3.2.1.2.  Numero e disposizione dei cilindri:

3.2.1.3.  Cilindrata (s): ...... cm³

3.2.2.  Combustibile: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo: (1)

4.  TRASMISSIONE(v)

4.2.  Tipo (meccanica, idraulica, elettrica, ecc..):

4.5.  Cambio

4.5.1.  Tipo (manuale/automatica/variazione continua (CVT))(1)

4.9.  Bloccaggio del differenziale: si/no/facoltativo(1)

9.  CARROZZERIA

9.1.  Tipo di carrozzeria:

9.3.1.  Numero e configurazione delle porte:

9.10.3.  Sedili

9.10.3.1.  Numero:

15.  RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E RECUPERABILITÀ

15.1.  Versione cui appartiene il veicolo del riferimento:

15.2.  Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il dispositivo di aggancio (compresi liquidi, strumenti, ruota di scorta, se di serie), senza conducente:

15.3.  Masse dei materiali del veicolo del riferimento

15.3.1.  Massa del materiale considerato nella fase di pretrattamento (##):

15.3.2.  Massa del materiale considerato nella fase di demolizione (##):

15.3.3.  Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto riciclabile (##):

15.3.4.  Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto energia recuperabile (##):

15.3.5.  Ripartizione dei materiali (##):

15.3.6.  Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o riciclabili:

15.3.7.  Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili:

15.4.  Percentuali

15.4.1.  Percentuale di riciclabilità "Rcyc(%)":

15.4.2.  Percentuale di recuperabilità "Rcov(%)":

ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione CE

Comunicazione riguardante:

- Omologazione CE((12))

Di un tipo di veicolo

- estensione dell'omologazione CE(2)

- rifiuto dell'omologazione CE(2)

Ai sensi della direttiva [ ... / ... /CE, la presente direttiva ]

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1.  Marca (ragione sociale del costruttore):

0.2.  Tipo:

0.2.1.  Denominazione/i commerciale/i (13)):

0.3.  Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1.  Posizione della marcatura:

0.4.  Categoria del veicolo (14)):

0.5.  Nome e indirizzo del costruttore:

0.8.  Nome/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:

[... ]

SEZIONE II

1.  Informazioni supplementari:

Percentuale/i di riciclabilità del/dei veicolo/i di riferimento:

Percentuale/i di recuperabilità del/dei veicolo/i di riferimento:

2.  Servizio tecnico che effettua le prove:

3.  Data della relazione di prova:

4.  Riferimento della relazione di prova:

5.  Eventuali osservazioni:

6.  Allegati: indice e documentazione informativa

7.  Il veicolo rispetta/non rispetta(2) i requisiti tecnici della presente direttiva:

...............................................................................................................

(Luogo)

(Firma)

(Data)

Allegati:

Documentazione informativa.

ALLEGATO IV

VALUTAZIONE PRELIMINARE

1.  Scopo del presente allegato

Il presente allegato descrive la valutazione preliminare che l'organo competente effettua per accertare che il costruttore abbia messo in atto le necessarie disposizioni e procedure.

2.  Organo competente

L'organo competente deve soddisfare la norma EN 45012: 1989 o Guide ISO/IEC 62 :1996 sui criteri generali per gli enti di certificazione che rilasciano un certificato di qualità nei confronti di sistemi di management attuati dal costruttore.

3.  Controlli che l'organo competente deve eseguire

3.1.  L'organo competente si accerta che il costruttore abbia provveduto a:

   a) raccogliere dati pertinenti dall'intera catena di fornitura, come natura e massa di tutti i materiali usati nella costruzione dei veicoli, in modo da eseguire i calcoli prescritti dalla presente direttiva;
   b) avere a sua disposizione tutti gli altri dati pertinenti del veicolo richiesti dal calcolo, come il volume dei fluidi, ecc.;
   c) controllare adeguatamente le informazioni ricevute dai fornitori;
   d) gestire la ripartizione dei materiali;
   e) eseguire il calcolo delle quote di riciclabilità e recuperabilità ai sensi di ISO 22628 : 2002;
   f) contrassegnare i componenti fatti di polimeri ed elastomeri ai sensi della decisione della Commissione 2003/138/CE del 27 febbraio 2003 che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE(15);
   g) verificare che nessuna componente di cui all"allegato V sia riusato nella costruzione di nuovi tipi di veicolo.

3.2.  Il costruttore fornirà all"organo competente ogni informazione pertinente, in forma documentaria. In particolare, riciclaggio e recupero dei materiali vanno debitamente documentati.

Appendice 1 all'allegato IV

MODELLO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

CON L'ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA [... la presente direttiva]

N. [ ....... numero di riferimento]

[....... l'organo competente]

Certifica che

(Costruttore):

(Indirizzo del costruttore):

si conforma alle disposizioni dell'allegato IV della direttiva ... / ... /CE [ la presente direttiva ].

Sono stati effettuati controlli su:

sa parte di (nome e indirizzo dell"organo competente):

Numero della relazione:

Il certificato è valido fino a [ ..... data]

Fatto a [ ...... Luogo]

Il [ ....... data]

[ ............. firma]

___________________________

Allegati: Descrizione della strategia raccomandata dal costruttore nel campo della riutilizzazione, del riciclaggio e del recupero

ALLEGATO V

COMPONENTI RITENUTE NON RIUTILIZZABILI

1.  Introduzione

Il presente allegato riguarda le componenti di veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 che non devono essere riutilizzate nella costruzione di nuovi veicoli.

2.   elenco delle componenti

   tutti gli air-bag(16), cioè i cuscini, gli attuatori pirotecnici, le di controllo e i sensori elettronici;
   i gruppi automatici, o non, delle cinture di sicurezza, cioè corregge, ganci, avvolgitori, attuatori pirotecnici;
   sedili (solo se sono incorporati nel sedile ancoraggi delle cinture di sicurezza e/o gli air-bag);
   Bloccasterzi agenti sulla colonna dello sterzo;
   Immobilizzatori compresi transponder e unità di controllo elettroniche;
  

Sistemi di post-trattamento delle emissioni (ad esempio, marmitte catalitiche, filtri antiparticolato);

   Silenziatori del tubo di scarico.

ALLEGATO VI

EMENDAMENTI DA APPORTARE ALLA DIRETTIVA 70/156/CEE

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

   1) All'allegato I vanno inseriti i seguenti punti:"
15.  RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E RECUPERABILITÀ
15.1.  Versione cui appartiene il veicolo del riferimento:
15.2.  Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il dispositivo di aggancio (compresi liquidi, strumenti, ruota di scorta, se di serie), senza conducente:
15.3.  Masse dei materiali del veicolo del riferimento
15.3.1.  Massa del materiale considerato nella fase di pretrattamento (##):
15.3.2.  Massa del materiale considerato nella fase di demolizione (##):
15.3.3.  Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto riciclabile (##):
15.3.4.  Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto energia recuperabile (##):
15.3.5.  Ripartizione dei materiali (##):
15.3.6.  Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o riciclabili:
15.3.7.  Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili:
15.4.  Percentuali
15.4.1.  Percentuale di riciclabilità "Rcyc(%)":
15.4.2.  Percentuale di recuperabilità "Rcov(%)":
(##) Concetti definiti alla norma ISO 22628 : 2002."

2)  Alla parte I dell'allegato IV, viene aggiunto il punto che segue:

"

Oggetto

Numero della direttiva

Riferimento della Gazzetta ufficiale

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59. "Riciclabilità''

[.../.../CE]

L.., ..., p...

X

-

-

X

-

-

"

3)  L'allegato XI viene modificato come segue:

   a) all'appendice 1, viene aggiunto il punto seguente:"

Voce

Soggetto

Numero della direttiva

M1 ≤2.500
(1) kg

M1 >2.500
(1) kg

M2

M3

59

"Riciclabilità"

[.../.../CE]

N/A

N/A

-

-
"

b)   all'appendice 2, viene aggiunto il punto seguente:

"

Voce

Soggetto

Numero della direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Riciclabilità"

[.../.../CE]

N/A

-

-

N/A

-

-

-

-

-

-

"

c)   all'appendice 3, viene aggiunto il punto seguente:

"

Voce

Soggetto

Numero della direttiva

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Riciclabilità"

[...../.../CE]

-

-

N/A

-

-

-

-

-

-

"

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C
(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 aprile 2005.
(4) GU L 269 del 21.10.2000, p. 34. Direttiva modificata dalla decisione 2005/63/CE della Commissione (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 73).
(5) GU L 42 del 23.2.1970, p. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).
(6)* Dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(7)** Trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(8)*** Cinquantaquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(9)* Dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(10) Come rivestimenti in pelle, impianto radiofonico, condizionamento d'aria, cerchioni in lega, ecc..
(11) I numeri delle voci e le note di questo documento informativo corrispondono a quelle elencate nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono omesse.
(12) Cancellare la menzione inutile.
(13) Se non disponibile al momento del rilascio dell'omologazione, completare questa voce almeno quando il veicolo sarà presentato sul mercato.
(14) Definita nella sezione A dell'allegato II.
(15)1 GU L 53 del 28.2.2003, pag. 58.
(16) Quando l"air-bag è inserito dentro il volante, il volante stesso.


Ricostituzione degli stock di nasello e di scampo *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 (COM(2003)0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS))
P6_TA(2005)0130A6-0051/2005

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003)0818)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0042/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0051/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 1
(1)  Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), gli stock di nasello e di scampo nelle acque delle divisioni CIEM VIIIc e IXa registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l'esaurimento.
(1)  Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), gli stock di nasello e di scampo nelle acque delle divisioni CIEM VIIIc e IXa, escluso il golfo di Cadice, registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l'esaurimento.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 3
(3)  L'obiettivo di tali piani è la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza in un arco di tempo di cinque-dieci anni.
(3)  L'obiettivo di tali piani è la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza in un arco di tempo di dieci anni.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)
(4 bis) L'adozione delle misure necessarie per la ricostituzione degli stock presuppone il varo di misure socioeconomiche intese a mitigare le ripercussioni, per le persone interessate, delle restrizioni applicate alla capacità di pesca. Occorre dunque iscrivere nel bilancio comunitario stanziamenti adeguati per fronteggiare la situazione.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 5
(5)  Le dimensioni assolute degli stock, stimate dal CSTEP e dal CIEM, sono troppo incerte per essere utilizzate come obiettivi di ricostituzione; è pertanto opportuno esprimere tali obiettivi in termini di tassi di mortalità per pesca.
soppresso
Emendamento 5
CONSIDERANDO 6
(6)  Per poter conseguire questo obiettivo, il livello della mortalità per pesca dev'essere gestito in modo tale da comportare un'elevata probabilità di riduzione dei tassi di anno in anno.
(6)  Per poter conseguire questo obiettivo, il tasso di mortalità per pesca dev'essere gestito in modo tale da comportare un'elevata probabilità di aumento annuo dei quantitativi di individui maturi presenti in mare.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 7
(7)  Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) degli stock interessati ed un sistema che preveda zone di divieto e limitazioni dei chilowatt-giorni, limitando lo sforzo di pesca su tali stock in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC.
(7)  Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) degli stock interessati e limitazioni dello sforzo di pesca esercitato su tali stock in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC.
Emendamento 7
CONSIDERANDO 10
(10)  Ai fini della ricostituzione degli stock di scampo, alcune zone di riproduzione di questa specie devono essere protette dalla pesca. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame,
soppresso
Emendamento 8
ARTICOLO 1, LETTERA A)
a) lo stock di nasello delle divisioni VIIIc e IXa definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM);
a) lo stock di nasello delle divisioni VIIIc e IXa definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), escluso il golfo di Cadice;
Emendamento 9
ARTICOLO 1, LETTERA C)
c) lo stock di scampo della divisione CIEM IXa.
c) lo stock di scampo della divisione CIEM IXa, escluso il golfo di Cadice.
Emendamento 10
ARTICOLO 2
Il piano di ricostituzione è inteso a ricostituire gli stock entro limiti biologici di sicurezza.
Il piano di ricostituzione consiste nel ricostituire gli stock entro limiti biologici di sicurezza in un arco di tempo sufficiente, in linea con i dati CIEM. Ciò presuppone:
a) per quanto riguarda gli stock di cui all'articolo 1, lettera a), il raggiungimento entro due anni, secondo le relazioni scientifiche disponibili, di una biomassa di riproduttori pari a 35.000 tonnellate di nasello, ovvero l'incremento, in un arco di tempo di dieci anni, dei quantitativi di individui maturi di modo che raggiungano livelli uguali o superiori a 35.000 tonnellate. Tale cifra sarà modificata alla luce dei nuovi dati scientifici forniti dal CSTEP;
b) per quanto riguarda le popolazioni di cui all'articolo 1, lettere b) e c), la ricostituzione degli stock interessati, in un arco di tempo di dieci anni, affinché ritornino entro limiti biologici di sicurezza.
Emendamento 11
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1
1.  Ove il tasso di mortalità per pesca dello stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, superiore allo 0,17 annuo, il TAC non supera il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere una riduzione del 10% del tasso di mortalità per pesca nell'anno di applicazione rispetto al tasso stimato per l'anno precedente.
1.  Ove il tasso di mortalità per pesca dello stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, superiore allo 0,27 annuo, il TAC non supera il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere una riduzione del 10% del tasso di mortalità per pesca nell'anno di applicazione rispetto al tasso stimato per l'anno precedente.
Emendamento 12
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2
2.  Ove il tasso di mortalità per pesca dello stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, pari o inferiore allo 0,17 annuo, il TAC è fissato al livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere un tasso annuo di mortalità per pesca dello 0,15 nell'anno di applicazione.
2.  Ove il tasso di mortalità per pesca dello stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, pari o inferiore allo 0,27 annuo, il TAC è fissato al livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere un tasso annuo di mortalità per pesca dello 0,27 nell'anno di applicazione.
Emendamento 13
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1
1.  Nel primo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:
soppresso
a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 6 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 25% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 25% quello dell'anno interessato;
b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 6 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 25% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 25% a quello dell'anno interessato.
Emendamento 14
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, ALINEA
2.  A decorrere dal secondo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:
2.  A decorrere dal primo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:
Emendamento 15
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA A)
a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 6 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15% quello dell'anno interessato;
a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 6 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 10% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 10% quello dell'anno interessato;
Emendamento 16
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)
b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 6 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno interessato.
b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 6 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 10% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 10% a quello dell'anno interessato.
Emendamento 27
ARTICOLO 7 BIS (nuovo)
Articolo 7 bis
Riduzione dello sforzo di pesca
Gli Stati membri mostrano flessibilità nell'applicazione del sistema di riduzione dello sforzo di pesca, attuando piani nazionali adeguati alla realtà specifica dei vari Stati membri. Tali piani sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione per approvazione.
Emendamento 18
CAPITOLO III
Il capitolo è soppresso.
Emendamento 19
ARTICOLO 16
Articolo 16
Comunicazioni sullo sforzo di pesca
soppresso
In deroga all'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 undecies di tale regolamento si applicano ai pescherecci inclusi nella banca dati di cui all'articolo 9 e operanti nelle zone geografiche elencate all'articolo 1.
Emendamento 20
ARTICOLO 17
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, espresso in chilogrammi, è pari al 5% del quantitativo registrato nel giornale di bordo.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, la tolleranza nella stima del quantitativo di nasello detenuto a bordo, espresso in chilogrammi, è pari all'8% del quantitativo registrato nel giornale di bordo. Nel caso in cui la normativa comunitaria non stabilisca un fattore di conversione, si applica il fattore di conversione adottato dallo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera.
Emendamento 21
ARTICOLO 18
Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di nasello superiori a 50 chilogrammi e/o i quantitativi di scampo superiori a 50 chilogrammi pescati in una delle zone di cui all'articolo 1 siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.
Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di nasello superiori a 300 chilogrammi e/o i quantitativi di scampo superiori a 150 chilogrammi pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 1 siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.
Emendamento 22
ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1
1.  Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di nasello superiori a 50 chilogrammi o di scampo superiori a 50 chilogrammi pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.
1. 1.  Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di nasello superiori a 300 chilogrammi o di scampo superiori a 150 chilogrammi pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.
Emendamento 23
ARTICOLO 20, PARAGRAFO 2
2.  In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di nasello o di scampo superiori a 50 chilogrammi trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi trasportati di queste specie. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) dello stesso regolamento non si applica.
2.  In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di nasello superiori a 300 chilogrammi o i quantitativi di scampo superiori a 150 chilogrammi trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi trasportati di queste specie. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) dello stesso regolamento non si applica.
Emendamento 24
CAPITOLO V, ARTICOLO 22
Articolo 29 ter (regolamento (CE) n. 850/98)
CAPITOLO V
Modifiche al regolamento (CE) n. 850/98
soppresso
Articolo 22
Restrizioni per la pesca dello scampo
Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue.
Il seguente articolo è inserito dopo l'articolo 29 bis:
"Articolo 29 ter
Restrizioni per la pesca dello scampo
La pesca con reti a strascico e nasse è vietata nelle zone geografiche delimitate da una linea che unisce le coordinate seguenti:
Box 1
43°35' latitudine nord e 4°45' longitudine ovest
43°45' latitudine nord e 4°45' longitudine ovest
43°37' latitudine nord e 5°20' longitudine ovest
43°55' latitudine nord e 5°20' longitudine ovest
Box 2
43°37' latitudine nord e 6°15' longitudine ovest
43°50' latitudine nord e 6°15' longitudine ovest
44°00' latitudine nord e 6°45' longitudine ovest
43°34' latitudine nord e 6°45' longitudine ovest
Box 3
42°00' latitudine nord e 9°00' longitudine ovest
42°27' latitudine nord e 9°00' longitudine ovest
42°27' latitudine nord e 9°30' longitudine ovest
42°00' latitudine nord e 9°30' longitudine ovest
Box 4
37°45' latitudine nord e 9°00' longitudine ovest
38°10' latitudine nord e 9°00' longitudine ovest
38°10' latitudine nord e 9°15' longitudine ovest
37°45' latitudine nord e 9°20' longitudine ovest
Box 5
36°05' latitudine nord e 7°00' longitudine ovest
36°35' latitudine nord e 7°00' longitudine ovest
36°45' latitudine nord e 7°18' longitudine ovest
36°50' latitudine nord e 7°50' longitudine ovest
36°25' latitudine nord e 7°50' longitudine ovest"
Emendamento 25
ARTICOLO 22 BIS (nuovo)
Articolo 22 bis
Relazione sul piano di ricostituzione
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le conclusioni relative all'attuazione del piano di ricostituzione degli stock di nasello e di scampo e comprendente dati socioeconomici inerenti al piano. Detta relazione viene presentata due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 26
ALLEGATO
L'allegato è soppresso.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Integrazione regionale nei Balcani occidentali
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dell'integrazione regionale nei Balcani occidentali
P6_TA(2005)0131B6-0094/2005

Il Parlamento europeo,

–   viste le relazioni annuali della Commissione europea sul processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) per l'Europa sud-orientale,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sui paesi dell'Europa sud-orientale e sul processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare la risoluzione del 20 novembre 2003(1),

–   vista la storica visita effettuata in Serbia e Montenegro dal Primo ministro croato il 15 novembre 2004 e la firma, in tale occasione, di una dichiarazione congiunta in cui si sottolinea l'impegno dei due paesi ad aderire all'Unione europea e la loro volontà di risolvere le questioni pendenti, fra cui la tutela delle minoranze, il ritorno dei profughi serbi in Croazia e la localizzazione dei croati dispersi in guerra,

–   vista la sua risoluzione del 17 novembre 2004 sull'Agenzia europea per la ricostruzione(2), e le interrogazioni orali presentate al Consiglio (B6-0026/2004) e alla Commissione (B6-0025/2004),

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che nel 1999 l'Unione europea ha avviato il processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) quale principale contributo al Patto di stabilità, istituendo contesti strategici per le relazioni tra questi paesi e l'Unione europea e unendo nuovi rapporti contrattuali (Accordi di stabilità e di associazione – ASA) con un programma di assistenza (CARDS),

B.   considerando che le relazioni bilaterali integrano il quadro multilaterale entro cui sviluppare la cooperazione regionale e i buoni rapporti di vicinato, che sono le precondizioni per una concreta prospettiva di adesione,

C.   considerando che il Consiglio europeo di Salonicco del 2003 ha esplicitamente riconosciuto la vocazione europea dei paesi inclusi nel processo di stabilizzazione e di associazione e il loro potenziale quali candidati all'adesione all'Unione europea,

D.   considerando che i paesi in questione hanno compiuto alcuni progressi ma che devono affrontare numerose sfide prima di completare la transizione verso un sistema democratico e un'economia di mercato pienamente funzionanti e prima di poter intrattenere relazioni più strette con l'Unione europea; considerando che, in ultima analisi, sebbene la loro vocazione europea sia indiscutibile, la realizzazione di ulteriori progressi su questa via dipenderà dalla capacità degli stessi paesi di effettuare ciascuno sensibili miglioramenti,

E.   considerando che l'unione tra Serbia e Montenegro, creata su iniziativa dell'Unione europea per aiutare il processo di riforme democratiche ed economiche e per accelerare l'integrazione del paese nell'Unione europea, per il momento non risponde alle aspettative, e che il suo parlamento ha di fatto cessato di funzionare dal 3 marzo 2005,

F.   considerando che l'azione dell'Unione europea deve puntare alla creazione di un Kosovo democratico non solo per la maggioranza etnica ma per tutti i gruppi etnici che vi risiedono, che l'assistenza presente e futura deve basarsi su questi principi, che i risultati degli sforzi compiuti in tal senso non appaiono soddisfacenti e che la situazione in Kosovo e la mancanza di sicurezza per gli altri componenti delle comunità serbe e non albanesi, in particolare dopo lo scoppio della violenza etnica nel marzo 2004, hanno anche un impatto negativo sulla situazione in Serbia,

G.   considerando il mancato rispetto delle disposizioni della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell'ONU relative al ritorno dei profughi serbi e di altre etnie nelle rispettive città in Kosovo,

H.   considerando che il gran numero di sfollati interni rifugiati in Serbia e in Croazia rappresenta un onere finanziario supplementare per entrambi i paesi,

I.   considerando che la presenza di entità "quasi statali" e la persistente indefinitezza del loro status alimentano l'instabilità della regione,

J.   considerando che l'attuale quadro istituzionale, frutto degli accordi di Dayton, compromette l'autosufficienza della Bosnia ed Erzegovina e rappresenta un ostacolo all'integrazione in Europa,

K.   considerando che l'insuccesso del referendum del 7 novembre 2004 nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha spianato la strada alla piena applicazione dell'accordo di Ohrid e ha accelerato il processo di integrazione in Europa,

L.   considerando che la prossima apertura dei negoziati di adesione con la Croazia, una volta onorati gli impegni nei confronti del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia, va vista come un segnale positivo per tutti i paesi della regione relativamente alle loro prospettive europee,

M.   considerando che anche l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha presentato domanda di adesione e si aspetta di ricevere a tempo debito un parere dalla Commissione,

1.   sottolinea che, in linea con la strategia europea in materia di sicurezza adottata nel dicembre 2003, i Balcani occidentali costituiscono una zona di massima priorità per l'Unione europea e che il futuro della regione sarà senza dubbio di integrazione in Europa, ma che tale futuro dipende in buona parte dagli stessi paesi della regione;

2.   rileva che gli aspetti politici e la conoscenza dei meccanismi tecnici dell'integrazione europea sono elementi importanti, ma che le istituzioni competenti, in particolare gli organi eletti (nei paesi della regione), dovranno essere rafforzate; riconosce che ciò richiederà considerevoli risorse finanziarie supplementari;

3.   esprime serie preoccupazioni per la situazione economica e sociale nella regione; sottolinea che la soluzione di tale questione cruciale costituisce una delle premesse principali per lo sviluppo stabile di questi paesi; invita i governi e l'Unione europea a includere lo sviluppo sociale ed economico tra le sue principali priorità;

4.   ricorda che, in occasione del Vertice dei capi di Stato di Bosnia ed Erzegovina, Croazia e Serbia e Montenegro, tenutosi nel luglio 2002, è stata firmata una dichiarazione congiunta relativa all'esecuzione degli accordi di Dayton che prevede l'immutabilità delle frontiere, il ritorno dei rifugiati e la cooperazione in materia di integrazione europea;

5.   accoglie con favore l'accordo bilaterale sulla tutela delle minoranze, concluso il 15 novembre 2004 tra la Croazia e l'unione di Serbia e Montenegro, che sancisce la disponibilità delle parti a riconoscere le minoranze nazionali come una preziosa risorsa per la società;

Bosnia ed Erzegovina

6.   constata che, a distanza di dieci anni dalla firma degli accordi di Dayton, problemi politici cruciali restano irrisolti, il paese è profondamente diviso e la stabilità politica è precaria; ritiene che occorrano urgentemente nuove iniziative politiche basate su una partecipazione "bottom-up" delle tre nazionalità che vivono nel paese e sulla loro convivenza pacifica e duratura; sottolinea pertanto la necessità di una revisione degli accordi di Dayton;

7.   richiama l'attenzione sulle priorità non ancora rispettate: la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia, le questioni di sicurezza, la creazione di nuove istituzioni, le infrastrutture e l'energia; approva la decisione dell'Unione europea di assumersi il compito di effettuare le operazioni di pace della SFOR sotto comando NATO, il cui mandato è scaduto il 2 dicembre 2004; a tale riguardo sottolinea l'enorme importanza della maggiore missione militare svolta dall'Unione europea fino a questo momento, la quale darà all'Unione europea un'importante visibilità in Bosnia; osserva che con tale missione l'Unione europea diventerà il principale attore internazionale in Bosnia, disponendo non soltanto di strumenti militari ma anche di strumenti civili, come gli aiuti, il commercio e il dialogo politico; rileva la contraddizione di alcune forze politiche della Bosnia ed Erzegovina che, pur sostenendo apertamente l'integrazione in Europa, ostacolano le indispensabili riforme per dar vita a uno Stato funzionante;

8.   accoglie con favore la disponibilità dell'Unione europea ad assumersi maggiori responsabilità che in passato per quanto riguarda la stabilità della Bosnia ed Erzegovina; nota che EUFOR, la più vasta missione militare dell'Unione europea, è complementare rispetto alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia ed Erzegovina; sottolinea pertanto che il rilevamento della missione di mantenimento della pace SFOR guidata dalla NATO nel dicembre 2004 costituisce una grande opportunità per compiere ulteriori progressi a distanza di dieci anni da Dayton; rileva la presenza congiunta della componente militare e di polizia; chiede al Consiglio di assicurare il massimo coordinamento fra i vari soggetti impegnati e di garantire che il Parlamento europeo sia tenuto regolarmente al corrente della situazione e riceva informazioni specifiche su EUFOR;

9.   approva il lavoro svolto dalla nuova direzione per l'integrazione europea presso il governo della Bosnia ed Erzegovina; riconosce gli sviluppi positivi che si sono verificati; ribadisce l'importanza che le autorità portino avanti il processo di riforma e rivolgano la loro attenzione a priorità come la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, la ricerca dei criminali di guerra ancora in libertà, la soluzione dei problemi di un'economia gravemente depressa, i costi proibitivi del funzionamento delle amministrazioni e la generale mancanza di capacità amministrativa;

10.   deplora la decisione degli Stati Uniti, entrata in vigore nel giugno 2003, di concedere ai cittadini statunitensi in Bosnia l'immunità nei confronti della Corte penale internazionale nell'AIA, in seguito alla ratifica da parte del Parlamento della Bosnia ed Erzegovina;

11.   incoraggia le autorità della Bosnia, in particolare il governo della Republika Srpska, a collaborare pienamente con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia nella ricerca delle persone accusate di crimini di guerra e, se ciò avverrà, sarà favorevole a un futuro invito della Bosnia a partecipare al programma "Partnership per la pace"; sottolinea che la questione più spinosa rimane quella dell'impunità dei criminali di guerra condannati e dei problemi legati alla loro estradizione, che rappresenta un ostacolo alla riconciliazione e allo sviluppo della reciproca fiducia tra i popoli; invita le autorità della Bosnia ed Erzegovina a tutti i livelli dell'amministrazione, la società civile, la Chiesa ortodossa e tutti gli altri soggetti responsabili, ad adoperarsi al massimo per portare Karadzic e Mladic dinanzi al Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia; accoglie con favore, a tale riguardo, i mandati d'arresto eseguiti recentemente dalla polizia della Republika Srpska nei confronti di otto persone per crimini di guerra locali e la decisione del Consiglio di congelare i beni di altri criminali di guerra condannati;

12.   è profondamente allarmato dalla scoperta ad opera di scienziati del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) di uranio impoverito in campioni di acqua e terreno provenienti da alcune aree della Bosnia ed Erzegovina; esprime preoccupazione per i mancati interventi a seguito delle raccomandazioni dell'UNEP di procedere alla decontaminazione delle zone inquinate;

13.   accoglie con favore il riallacciamento, in Bosnia ed Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, dei generatori elettrici al sistema UCTE dell'Europa occidentale, dopo l'interruzione della connessione nel 1991; ritiene che la riunificazione del mercato bosniaco, precedentemente suddiviso nelle due entità della Federazione e della Republika Srpska, darà un forte impulso alla ripresa economica della Bosnia;

14.   riconosce che l'Ufficio dell'Alto rappresentante è ancora necessario in Bosnia ed Erzegovina; chiede una maggiore trasparenza e un maggior controllo parlamentare (europeo) in merito alle sue attività e decisioni, soprattutto in considerazione del previsto graduale trasferimento delle sue attività alle autorità della Bosnia ed Erzegovina; in tale contesto, chiede all'Alto rappresentante di astenersi da un uso troppo ampio dei cosiddetti "poteri di Bonn", dal momento che tali mezzi di governo nuocciono all'istituzione di uno Stato di diritto in Bosnia ed Erzegovina.

15.   esorta la Commissione a sostenere le forze politiche del paese nella ricerca di un accordo per riformare il quadro politico, come stabilito dagli accordi di Dayton, al fine di dotare la Bosnia ed Erzegovina di strutture amministrative che funzionano effettivamente.

Serbia e Montenegro

16.   rileva che i prossimi due anni saranno anni critici per l'unione tra Serbia e Montenegro, in quanto una soluzione soddisfacente per entrambe le parti sarà un fattore decisivo per la stabilità dell'intera regione; riafferma la necessità che l'Unione europea sia pronta ad assistere la Serbia e Montenegro nell'elaborazione di un accordo duraturo, mantenendo al tempo stesso una posizione neutrale circa le forme che tali relazioni dovranno assumere;

17.   si rammarica della persistente mancanza di cooperazione fra la Serbia e il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia, e invita le autorità competenti a portare avanti la riforma dell'esercito e della polizia, con specifico riguardo alla polizia segreta; si compiace della recente consegna al Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia di persone che ricoprivano cariche elevate accusate di crimini di guerra, e si attende che le autorità serbe collaborino con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia in maniera più spedita;

18.   rammenta al governo di Serbia e Montenegro che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, inclusi quelli delle minoranze etniche e nazionali, costituisce uno dei criteri di Copenaghen oltre che una premessa per l'ulteriore partecipazione al processo di stabilizzazione e di associazione che potrebbe in futuro condurre all'adesione all'Unione europea;

19.   prende atto delle conclusioni della missione ad hoc del Parlamento europeo in Vojvodina e della sua relazione sulle tensioni etniche e sociali nella provincia; ricorda alle autorità serbe la loro responsabilità di garantire l'ordine pubblico in tutto il paese e a tutti gli abitanti; riconosce che la Vojvodina ha la possibilità di diventare un modello per il resto della Serbia nell'assicurare la coesistenza pacifica fra tutti i vari gruppi etnici e di beneficiare pienamente dei programmi regionali e transfrontalieri attuati per iniziativa o con l'assistenza dell'Unione europea;

Kosovo

20.   invita la Commissione europea ad accelerare e a portare a termine il lavoro relativo allo studio di fattibilità, onde procedere, quanto prima possibile, all'avvio dei negoziati per la conclusione di un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea;

21.   riconosce che le future decisioni sullo status del Kosovo avranno implicazioni politiche per la Serbia e invita pertanto Belgrado e Pristina a impegnarsi in un dialogo costruttivo e a trovare una soluzione positiva per il futuro del Kosovo;

22.   si compiace della decisione dell'ex Primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj di dimettersi e consegnarsi al Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia; spera che la sua volontaria consegna servirà d'esempio per altre persone accusate di crimini di guerra nella regione e farà aumentare il rispetto per il Tribunale penale internazionale e migliorare la sua reputazione;

23.   prende atto del risultato delle recenti elezioni del 23 ottobre 2004, ma deplora la scarsa affluenza alle urne, in particolare il boicottaggio in massa da parte della minoranza serba del Kosovo e il fatto che questo atteggiamento evidenzia le profonde divisioni che ancora esistono nel territorio;

24.   è consapevole del fatto che alla metà del 2005 si procederà a un riesame dell'applicazione delle norme al fine di decidere in merito alla possibilità di avviare le discussioni sul futuro status del Kosovo;

25.   si attende che il Consiglio, in particolare l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione svolgano pienamente il loro ruolo, insieme all'ONU, agli Stati Uniti, alla NATO e a tutti gli altri attori pertinenti, nel preparare il terreno per i prossimi colloqui sul futuro del Kosovo; sottolinea a tale riguardo che tutte le parti devono essere pienamente consapevoli del comune futuro europeo dell'interna regione;

26.   invita il Consiglio e la Commissione ad assumere un ruolo guida nella preparazione dei negoziati sullo status definitivo e ad escludere in anticipo, al fine di accelerare il processo, le seguenti opzioni:

   ritorno a relazioni costituzionali con la Serbia e Montenegro;
   unificazione con l'Albania o con qualsiasi altro Stato o territorio della regione;
   divisione del Kosovo;

27.   insiste, tuttavia, sulla necessità che le autorità del Kosovo adottino ferme misure per rafforzare la sicurezza di tutti i cittadini del Kosovo;

28.   riconosce l'importanza del meccanismo di monitoraggio del PSA quale strumento per sostenere il Kosovo nell'attuazione di riforme strutturali compatibili con l'Unione europea e per preparare il futuro del Kosovo all'interno dell'Unione europea;

29.   segnala che, dopo oltre cinque anni dalla fine del conflitto, il destino di quasi 3 500 kosovari non è stato ancora accertato; invita il governo serbo a cooperare attivamente per fornire tutte le informazioni concernenti le persone disperse; invita inoltre le autorità del Kosovo a fornire tutte le informazioni a loro disposizione concernenti i 500 serbi kosovari ancora dispersi;

30.   invita le autorità del Kosovo a rispettare i diritti della comunità serba, a facilitare il rimpatrio dei profughi serbi e degli altri profughi non albanesi, a rispettare la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e a combattere, in modo più rigoroso, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti;

Albania

31.   esprime la propria preoccupazione per il clima politico problematico esistente in Albania, dove le tensioni all'interno del partito di maggioranza hanno causato una sua scissione interna; deplora l'inerzia del governo albanese; si attende che tutti i partiti politici adottino misure concrete intese a migliorare il clima politico;

32.   sottolinea la necessità di migliorare la capacità amministrativa dell'Albania e di lottare contro le azioni arbitrarie da parte delle autorità; raccomanda che vengano adottate azioni più ampie per fornire i mezzi necessari per la lotta contro la corruzione, la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani, di armi e di stupefacenti; chiede inoltre miglioramenti per creare un sistema giudiziario indipendente ed efficiente, in particolare per lo sviluppo di una giurisdizione funzionante per il settore amministrativo;

33.   riconosce che, in considerazione del ruolo che deve svolgere nella lotta contro la criminalità organizzata, l'Albania è un protagonista fondamentale per la stabilizzazione della regione;

34.   è consapevole del fatto che occorre ancora fare molto per sviluppare il settore economico (considerando che un quarto della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà), che è necessario lottare contro la corruzione e rafforzare la trasparenza; richiama l'attenzione sulla difficile situazione nel settore scolastico, in particolare per quanto riguarda l'urgenza di garantire pari opportunità in materia di istruzione per i bambini di tutto il paese;

35.  35 invita il governo e le autorità albanesi a rispettare i diritti della minoranza etnica greca e sottolinea che l'avanzamento dei negoziati sull'accordo di stabilizzazione e di associazione e le prospettive europee dell'Albania sono strettamente legati al rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze;

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

36.   è del parere che la piena partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel processo d'integrazione europeo sarà positiva non soltanto per il paese stesso ma per tutta la regione;

37.   si compiace delle risposte del governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al questionario della Commissione sulle questioni politiche ed economiche e sull'acquis dell'Unione europea; si attende che la Commissione formuli quanto prima il suo parere sulla domanda di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia all'Unione europea; sottolinea che ottenere, al Consiglio europeo del dicembre 2005, lo status di paese candidato, incoraggerà il paese a raggiungere ulteriori risultati nel processo di riforma e rafforzerà la stabilità nella regione;

38.   approva gli sforzi compiuti dal governo per quanto riguarda l'attuazione delle riforme di decentramento nell'ambito dell'accordo quadro firmato a Ohrid nel 2001; si compiace del risultato del referendum del novembre 2004, che ha dimostrato il sostegno per la linea europea seguita dal paese e ha creato le condizioni necessarie per realizzare ulteriori riforme; indica che gli sforzi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in materia di decentralizzazione dovrebbero essere opportunamente appoggiati da programmi di sostegno dell'Unione europea, i quali dovrebbero essere ulteriormente "deconcentrati" allo scopo di aggiungervi le conoscenze e le esperienze delle autorità nazionali e locali;

39.   si rammarica del fatto che, secondo gli osservatori dell'OSCE, le elezioni locali di primavera siano state affette da irregolarità, e invita le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad adottare immediatamente le misure necessarie per allineare gli standard elettorali del paese ai requisiti dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani;

40.   è del parere che il fallimento del referendum concernente la fattibilità della divisione territoriale faccia sì che la riconciliazione tra i due principali gruppi etnici possa continuare lungo le linee tracciate nell'accordo di Ohrid, allo scopo di fare dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia un modello di coesistenza pacifica e di contribuire alla stabilizzazione dell'intera regione;

41.   ritiene che i vari organismi dell'Unione europea operanti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dovrebbero coordinarsi meglio tra loro; è del parere che a tale riguardo la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo cardine nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea nel paese;

42.   ritiene che il pieno appoggio alla Corte penale internazionale sia un elemento fondamentale della cooperazione fra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; pone in rilievo, a tale riguardo, che alla luce della domanda di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dovrebbe essere annullato il cosiddetto "trattato di esenzione" firmato nel 2003 tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e gli Stati Uniti;

43.   si rammarica del fatto che, secondo quanto riferito dall'OCSE, nelle elezioni locali del marzo 2005 si sono osservate irregolarità in vari comuni; chiede perciò che ci si adoperi maggiormente per rafforzare in futuro le procedure elettorali, in particolare a livello locale;

Croazia

44.   accoglie con favore la decisione adottata il 18 giugno 2004(3) con cui è stato concesso alla Croazia lo status di candidato all'adesione;

45.   prende atto della decisione del Consiglio di rinviare l'apertura dei colloqui di adesione con la Croazia per la mancanza di un accordo generale in merito alla piena cooperazione di questo paese con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia;

46.   plaude al riguardo alla decisione del Consiglio di adottare il quadro negoziale con la Croazia e invita il governo croato a fare il possibile per dimostrare che sta cooperando pienamente con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia; ritiene che questo sia un banco di prova fondamentale per tutti i paesi della regione ed esprime il suo pieno sostegno al difficile lavoro portato avanti dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia;

47.   invita la Croazia a risolvere i rimanenti conflitti frontalieri nell'ambito di un dialogo con la Slovenia, a evitare azioni unilaterali che possono pregiudicare la determinazione della frontiera sloveno-croata e influire sulla demarcazione della frontiera senza consenso e a fare tutto il possibile per incoraggiare e agevolare il rientro dei rifugiati;

48.   prende atto della visita del Primo ministro croato Sanader a Belgrado nel novembre 2004, che è stata la prima visita ufficiale dopo il crollo dell'ex Jugoslavia; osserva che il Primo ministro Sanader e il presidente di Serbia e Montenegrino Marovic hanno firmato accordi concernenti le minoranze nazionali e la cooperazione scientifica e tecnica e hanno concordato che in futuro tanto la Croazia quanto la Serbia e Montenegro dovranno aderire all'Unione europea;

49.   chiede alle autorità di adottare misure significative per agevolare il rientro dei rifugiati e garantire processi interni giusti ed efficaci per quanto riguarda i crimini di guerra;

50.   esorta il Consiglio e la Commissione ad inviare al più presto la task force di monitoraggio in Croazia per fornire al Consiglio dati affidabili in base ai quali decidere nella sua prossima riunione;

Aspetti generali

51.   chiede un miglior coordinamento delle azioni internazionali nella regione; rileva che, essendo numerose le parti che svolgono un ruolo nella regione, occorre una definizione/ripartizione delle competenze fra di esse; richiama in particolare l'attenzione sulla necessità di una chiara suddivisione delle responsabilità/competenze tra l'Agenzia europea per la ricostruzione e le delegazioni "decentrate" della Commissione europea nella regione;

52.   chiede al Consiglio e alla Commissione di stabilire in modo chiaro un programma dettagliato e una strategia di adesione per i paesi dei Balcani occidentali nei prossimi anni e, in particolare in vista dell'apertura dei negoziati con la Croazia, chiede che l'Unione europea invii un messaggio privo di ambiguità agli altri paesi dell'Europa sud-orientale;

53.   indica che il processo di stabilizzazione e di associazione nei Balcani occidentali rappresenta un contesto essenziale per l'avvicinamento di tali paesi all'Unione europea;

54.   rileva che il ruolo del processo di stabilizzazione e di associazione e degli accordi di stabilità e di associazione dovrebbe essere rafforzato e che l'Unione europea dovrebbe stabilire un calendario per l'integrazione chiaro e graduale;

55.   invita l'Unione europea ad incoraggiare e sostenere tutti i governi della regione ai fini della preparazione di piani nazionali di sviluppo provvisori compatibili con l'Unione europea, analoghi a quello preparato dalla Turchia, al fine di costruire la capacità istituzionale necessaria per assorbire la futura assistenza dell'Unione europea, specialmente nei settori dello sviluppo rurale, infrastrutturale e delle risorse umane;

56.   rileva che il libero scambio tra i paesi del Sud-Est europeo e il mercato UE sia ostacolato dalla questione delle norme di origine giacché, nella maggior parte dei casi, tali paesi non hanno firmato l'Accordo paneuropeo sulle norme di origine; chiede alla Commissione di aiutare in via prioritaria tali paesi a condurre eventuali negoziati e a svolgere le procedure necessarie;

57.   nota che gli stanziamenti di bilancio per le relazioni con i Balcani occidentali sono stati costantemente ridotti ogni anno e in misura significativa a partire dal 2002; è determinato ad assicurare adeguati finanziamenti per la regione nelle prossime prospettive finanziarie, tenendo conto delle sfide cruciali cui essa è chiamata, del graduale passaggio dalla ricostruzione materiale allo sviluppo istituzionale e all'aiuto di preadesione, nonché dell'importanza strategica della regione per l'Unione europea;

58.   invita il Consiglio e la Commissione, in considerazione della necessità di coinvolgere l'intera società, in particolare i formatori di opinione, nel processo di promozione dell'avvicinamento della regione all'Unione europea, ad adottare azioni urgenti per rafforzare la cooperazione sui controlli alle frontiere nel quadro di una più ampia strategia in materia di giustizia e affari interni per la regione; ritiene che tale strategia dovrebbe prevedere la presentazione di uno studio della Commissione sugli effetti di un progressivo allentamento delle esigenze in materia di visto per i paesi della regione, le cui conclusioni dovranno essere trasmesse entro la fine del 2005; è del parere che lo studio dovrebbe essere incentrato in particolare sulle modalità per agevolare la circolazione degli studenti, dei rappresentanti delle ONG, degli operatori economici e dei rappresentanti delle istituzioni politiche e del settore degli affari;

59.   invita le autorità dei paesi della regione ad intensificare gli sforzi volti a portare davanti ai tribunali nazionali tutti i responsabili di crimini di guerra, a prescindere dall'appartenenza etnica delle vittime e degli autori dei crimini, agendo nel rispetto delle norme sul giusto processo riconosciute internazionalmente e in cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia;

60.   sottolinea che i paesi della regione possono fare molto per realizzare ulteriori progressi sulla via dell'integrazione nell'Unione europea, adempiendo alle seguenti condizioni:

   cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia,
   attuazione di una politica efficace a favore del rientro dei rifugiati e degli sfollati,
   rispetto dei diritti umani e delle minoranze,
   attuazione di politiche attive contro la corruzione, la criminalità organizzata, il traffico di esseri umani, di armi e di stupefacenti,
   efficace cooperazione economica;

61.   plaude alla dichiarazione di Sofia sul "Decennio per l'inclusione dei rom" e chiede alla Commissione di sostenere gli sforzi dei paesi della regione volti a migliorare decisamente la situazione della popolazione rom;

62.   osserva che i principali obiettivi della politica dell'Unione europea dovrebbero includere il trasferimento sistematico e progressivo di responsabilità concernenti l'attuazione e la gestione dell'assistenza dell'Unione europea, il rafforzamento del ruolo delle autorità locali e nazionali nonché un crescente impegno da parte della società civile e delle forze democratiche, qualora i paesi in questione abbiano la capacità di farlo;

63.   invita la Commissione a includere le istituzioni dei paesi direttamente nel Sistema di gestione finanziaria dell'assistenza comunitaria, come previsto da CARDS;

64.   invita tutti i paesi della regione a collaborare nel coordinamento delle infrastrutture regionali, in quanto lo sviluppo di questo settore è essenziale ai fini dell'integrazione economica della regione;

65.   deplora che il rientro dei rifugiati e degli sfollati interni nella regione debba essere ancora completato;

66.   continua ad essere seriamente preoccupato per l'esodo di giovani e la fuga di cervelli dalla regione, nonché per i livelli di povertà e di disoccupazione che sono collegati a tale fenomeno;

67.   rileva che campi minati nei Balcani sono ancora un grave ostacolo per lo sviluppo e l'integrazione delle regioni dell'Europa sud-orientale e che, nonostante il grande lavoro svolto negli anni scorsi, le attività di sminamento dell'Unione europea nei paesi della regione devono ancora proseguire per poter realizzare l'obiettivo della Convenzione di Ottawa di dichiarare tali zone bonificate dalle mine entro il 2010;

68.   è del parere che lo sviluppo e il sostegno di una vera e propria società civile sia un fattore indispensabile destinato a rafforzare le istituzioni democratiche e ad aprire la strada a una completa riconciliazione tra le parti;

69.   invita la Commissione a compiere ulteriori sforzi per aiutare i paesi della regione a far sì che i loro sistemi d'istruzione rispecchino pienamente la loro composizione multietnica, e ad assicurare che essi possano partecipare ai programmi di scambio dell'Unione europea nel campo dell'istruzione;

70.   esorta la Commissione a elaborare un progetto concreto per la creazione di zone in cui sia possibile una maggiore libertà di circolazione tra paesi limitrofi, che incentiverà lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e regionale;

71.   invita la Commissione a promuovere e a sostenere l'istituzione di programmi di gemellaggio a livello comunale e ad appoggiare tutte le azioni per agevolare il collegamento in rete tra i vari soggetti nei paesi dell'Unione europea e del processo di stabilizzazione e di associazione;

72.   propone che l'Unione europea, agendo in cooperazione con le Nazioni Unite, svolga un ruolo decisivo nel creare la piattaforma per un avvio dei colloqui tra tutti i soggetti politici interessati sullo status del Kosovo e si attende che essi abbiano un esito positivo;

73.   esorta gli Stati dei Balcani occidentali ad adottare e applicare il Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi;

74.   chiede alla Commissione e all'Agenzia per la ricostruzione di incoraggiare e sostenere ulteriormente un processo di riconciliazione e di verità su basi ampie, complementare ai processi giudiziari, che coinvolga la società civile, gli attori politici e le personalità culturali e ponga le basi per una pace e una stabilità durature nella regione; ritiene che tale processo di riconciliazione debba rivolgersi in particolare ai giovani e debba comprendere un'approfondita revisione dei libri e dei programmi scolastici di storia;

o
o   o

75.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, a tutti i governi e parlamenti della regione, al Coordinatore speciale dell'Unione europea del Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale, ai Rappresentanti speciali dell'Unione europea nella regione, al Rappresentante speciale delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), all'OSCE e al Consiglio d'Europa.

(1) GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 521.
(2) P6_TA(2004)0056.
(3) Cfr. conclusioni del Consiglio del 17-18 giugno 2004 (10679/2/04 RIV 2).


Politica estera e di sicurezza comune (2003)
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo relativa agli aspetti principali e alle scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee – 2003 (8412/2004 – 2004/2172(INI))
P6_TA(2005)0132A6-0062/2005

Il Parlamento europeo,

–   visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004,

–   vista la Strategia europea in materia di sicurezza adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

–   vista la relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo relativa agli aspetti principali e alle scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee per il 2003 (8412/2004),

–   visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio(1), paragrafo 40,

–   visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

–   vista la sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa(2)

–   vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2003 sul progresso conseguito nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune(3),

–   vista la sua risoluzione del 29 gennaio 2004 sulle relazioni tra l'Unione europea e le Nazioni Unite(4),

–   vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 su "Europa ampliata – Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali"(5),

–   vista la sua risoluzione del 10 aprile 2003 sulla nuova architettura europea di sicurezza e difesa – priorità e lacune(6),

–   vista la sua raccomandazione al Consiglio del 26 febbraio 2004 sulle relazioni tra l'Unione europea e la Russia(7),

–   viste le sue risoluzioni del 22 aprile 2004 sullo stato del partenariato transatlantico alla vigilia del vertice UE-USA di Dublino del 25 e 26 giugno 2004(8) e del 13 gennaio 2005 sulle relazioni transatlantiche(9),

–   vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2003 sulla pace e la dignità in Medio Oriente(10),

–   vista la sua raccomandazione al Consiglio del 24 settembre 2003 sulla situazione in Iraq(11),

–   vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2004 sull'Afghanistan: sfide e prospettive future(12),

–   vista la sua risoluzione del 15 novembre 2001su un partenariato globale e una strategia comune per le relazioni tra l'Unione europea e l'America Latina(13),

–   vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2005 sul recente disastro causato dallo tsunami nell'Oceano indiano(14),

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 e in particolare le sue decisioni in merito al terrorismo e agli affari esteri,

–   visto l'articolo 112, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i bilanci (A6-0062/2005),

A.   considerando che il Parlamento non ritiene di essere adeguatamente consultato secondo le modalità previste all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, visto che la pratica corrente del Consiglio consiste semplicemente nel trasmettere un elenco descrittivo delle azioni dell'anno precedente piuttosto che nella consultazione del Parlamento sugli aspetti principali e sulle scelte di base per l'anno successivo,

B.   considerando che la pratica corrente dovrebbe pertanto essere revocata e sostituita con un'altra che preveda la consultazione effettiva del Parlamento come dichiarato sopra e che conduca a un suo maggiore coinvolgimento,

C.   considerando che lo spirito e la sostanza del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, sebbene non sia ancora stato ratificato, dovrebbe già comportare implicazioni importanti per l'attuazione della PESC dell'Unione nel 2005 e negli anni seguenti,

D.   considerando che il Parlamento ha più volte espresso le proprie opinioni sul modo in cui le relazioni con talune regioni e paesi andrebbero organizzate e riequilibrate, al fine di aumentare il carattere globale delle azioni esterne dell'Unione,

E.   considerando che l'attuale finanziamento della PESC e della PESD è assolutamente insufficiente, non solo in termini quantitativi e qualitativi ma anche per quanto riguarda la responsabilità democratica,

1.   sebbene soddisfatto per il modo in cui l'Alto Rappresentante/il Segretario generale del Consiglio ha effettivamente tenuto il Parlamento pienamente informato dei progressi in merito alle principali questioni PESC, respinge con vigore l'approccio a posteriori seguito finora dal Consiglio, il quale si limita a presentare un elenco descrittivo delle attività della PESC svolte nell'anno precedente, e ritiene che tale pratica rappresenti una chiara violazione dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 per quanto riguarda la consultazione preliminare del Parlamento europeo;

2.   invita pertanto il Consiglio a revocare la pratica attuale sostituendola con un approccio a priori, mediante il quale il Parlamento europeo viene consultato all'inizio di ogni anno sui principali aspetti e sulle scelte di base che il Consiglio prevede per quell'anno sia per gli aspetti globali che per quelli orizzontali, nonché sulle priorità previste per le varie regioni geografiche; invita inoltre il Consiglio a riferire, in un secondo tempo, sul modo in cui il contributo del Parlamento europeo sia stato o meno preso in considerazione;

3.   intende contribuire agli sforzi volti ad aumentare la responsabilità democratica per le questioni riguardanti la PESC attraverso discussioni regolari con i parlamenti nazionali nell'ambito degli scambi di opinione trimestrali con l'Alto rappresentante/il Segretario generale del Consiglio e il Commissario per le relazioni esterne, comprese discussioni sulle modifiche proposte dai parlamenti nazionali alla relazione annuale del Parlamento europeo sulla PESC;

4.   invita il Consiglio e l'Alto rappresentante/Segretario generale del Consiglio a partecipare attivamente a un dibattito annuale sulla strategia europea in materia di sicurezza con il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

5.   incoraggia sia il Consiglio che gli Stati membri ad incrementare ulteriormente il controllo parlamentare sulla PESD a livello nazionale potenziando il ruolo dei parlamenti nazionali per quanto riguarda l'autorizzazione delle operazioni della PESD e, a livello europeo, attribuendo al Parlamento europeo un ruolo importante per quanto riguarda il controllo sull'intero bilancio PESC;

6.   esorta il Consiglio ad assicurare che i suoi strumenti di politica, quali ad esempio le sanzioni, siano attuati con maggior vigore e impegno politico;

Aspetti principali e scelte di base della PESC per il 2005 in seguito alla firma del trattato costituzionale

7.   è del parere che lo spirito (e la sostanza) delle disposizioni del nuovo trattato in materia di PESC vadano già applicati nel 2005, come già verificatosi con la creazione dell'Agenzia europea di difesa, il concetto di "Gruppi di battaglia", l'istituzione della politica di vicinato dell'Unione europea che dovrebbe rivestire un ruolo molto più importante dell'attuale politica di vicinato e l'applicazione della clausola di solidarietà, al fine di prevenire minacce o attacchi terroristici le cui conseguenze dovrebbero essere affrontate mediante un efficace coordinamento delle azioni pertinenti, compresi i mezzi attuali e futuri di protezione civile, come pure l'obbligo di solidarietà reciproca consistente nel fornire aiuto e assistenza in caso di un'aggressione armata contro uno Stato membro dell'Unione europea;

8.   chiede di conseguenza di essere informato, allo stesso livello del Consiglio, e maggiormente coinvolto in eventuali future proposte presentate dal vicepresidente della Commissione/Ministro europeo degli affari esteri riguardo all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune per il 2005;

9.   auspica che il futuro servizio europeo di azione esterna svolga un ruolo chiave nel campo delle azioni esterne fornendo assistenza al Ministro europeo degli affari esteri/vicepresidente della Commissione europea; rammenta in ogni caso la necessità di preservare le competenze del Parlamento e la responsabilità del nuovo Servizio nel suo insieme nei confronti del Parlamento, in particolare per quanto riguarda l'integrazione di elementi della Commissione nel nuovo servizio (DG Relex, Delegazioni CE, ecc.); chiede una prospettiva di ulteriori sviluppi negli elementi intergovernativi (provenienti in particolare dagli Stati membri), in modo che il futuro servizio possa seguire un modello comunitario integrato quale parte della Commissione pur rimanendo fermamente fedele al Consiglio in materia di questioni intergoverntaive;

10.   invita il Consiglio ad adoperarsi in ogni modo per dare concretezza effettiva alla clausola di solidarietà per la difesa prevista nel trattato costituzionale non appena il trattato entrerà in vigore e sarà istituita un'autentica ed efficace politica estera e di sicurezza comune;

11.   ritiene necessario, ora che il trattato costituzionale è stato firmato, che il Commissario competente per le relazioni esterne e l'Alto rappresentante per la PESC applichino nuove norme informando esaurientemente, consultando e coinvolgendo maggiormente il Parlamento in ordine a tutte le questioni relative alla PESC e alla PESD; sottolinea la necessità di garantire, in particolare, la responsabilità democratica e la trasparenza di tutte le attività intraprese dall'Agenzia europea per la difesa;

12.   si compiace della creazione dell'Agenzia europea per la difesa nonché delle misure preparatorie della Commissione in materia di ricerca sulla sicurezza; ritiene necessario prevedere, nella pianificazione finanziaria a medio termine, un importo annuale adeguato da destinare alla ricerca in materia di sicurezza, includendo gli aspetti civili;

13.   invita altresì il Consiglio a consultare e a far partecipare regolarmente il Parlamento per quanto riguarda i principali aspetti e le scelte fondamentali della PESD, nonché a tenerlo informato della relativa evoluzione, in linea con l'articolo I-41, paragrafo 8, del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; tale consultazione dovrebbe essere effettuata secondo le stesse modalità richieste sopra per la PESC;

Proposte specifiche su questioni globali e orizzontali per il 2005

14.   accoglie con favore la Strategia dell'Unione europea in materia di sicurezza adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003; aderisce pienamente al suo approccio globale civile/militare e ai suoi concetti di base di impegno preventivo e di multilateralismo reale, che devono altresì caratterizzare sia la PESC che la PESD e rinvia alla relazione, attualmente in fase di elaborazione, della sua commissione per gli affari esteri sulla strategia; sottolinea la necessità di sviluppare capacità di risposta rapida nel corso di disastri e catastrofi umanitari;

15.   sottolinea in tale contesto, come evidenziato nella Strategia in materia di sicurezza, che è necessario sviluppare una corrispondente cultura della sicurezza e sostiene pertanto incondizionatamente le attività già avviate per la concretizzazione dell'idea di una formazione UE nel settore della PESD; che lo sviluppo e l'approntamento di un Istituto europeo per gli studi sulla sicurezza e la difesa dovrà garantire in futuro alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri personale che disponga di una buona formazione e sia in grado di operare con efficacia nel settore della PESD; che, a tal fine, detto Istituto dovrà avere una base sicura dal punto di vista organizzativo ed ottenere idonee risorse finanziarie;

16.   sostiene pienamente gli attuali sforzi congiunti per attuare la Strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa tenendo conto della revisione nel 2005 del trattato delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e il ruolo attivo che l'UE dovrebbe svolgere in tale contesto come pure nell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU; fa riferimento alle sue precedenti posizioni sulle armi di piccole dimensioni e alla sua risoluzione del 22 aprile 2004 sulla revisione del Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo(15); riafferma il proprio sostegno al rafforzamento del Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi nella prospettiva di renderlo vincolante e all'azione dell'Unione a favore di un trattato internazionale sul commercio delle armi;

17.   sottolinea la sua ferma convinzione che il disarmo nucleare contribuirà notevolmente alla sicurezza internazionale e alla stabilità strategica, riducendo altresì il rischio di proliferazione nucleare; invita gli Stati membri dotati di un arsenale nucleare ad adempiere agli obblighi assunti in forza dell'articolo 6 del TNP; esorta gli Stati membri ad appoggiare, alla prossima conferenza di revisione del TNP, la recente iniziativa a livello internazionale proposta da Kofi Annan, Segretario generale delle Nazioni Unite, in materia di nuovi rischi nucleari, e da Mohammed El Baradei, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, in materia di disarmo nucleare e rilancio della Conferenza delle Nazioni Unite sul disarmo;

18.   condivide l'opinione del Consiglio europeo secondo cui la lotta contro il terrorismo continuerà a rappresentare una priorità dell'Unione e un elemento chiave della sua politica in materia di relazioni esterne, ribadendo tuttavia ancora una volta che ciò non può avvenire a scapito dei diritti dell'uomo e delle libertà civili, e propone una maggiore coerenza e fermezza nella politica dell'Unione di lotta al terrorismo nei confronti dei paesi terzi mediante:

   a) un miglioramento del dialogo politico sul terrorismo con i partner terzi,
   b) un rafforzamento della cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali (in particolare con il Comitato dell'ONU contro il terrorismo e con la NATO) e, in particolare, il ripristino dell'autorità del sistema ONU,
   c) l'attuazione della dichiarazione UE-USA del 2004 sulla lotta contro il terrorismo,
   d) il sostegno alla strategia di assistenza mirata della Commissione, già definita in programmi quali CARDS, TACIS, MEDA, ecc. e da ora in poi caratterizzata da un approccio cooperativo che copre le regioni prioritarie identificate dalla risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU,
   e) un maggiore ricorso ai meccanismi di reazione rapida militare/civile,
   f) la rigorosa applicazione della clausola antiterrorismo inserita negli accordi con paesi in cui è stata provata la presenza di minacce terroristiche o attività terroristiche specifiche, quali il reclutamento, la formazione o il finanziamento, o con qualsiasi altro paese che rappresenti una minaccia potenziale per l'Unione; occorre pertanto prestare attenzione alla proposta presentata dal Parlamento nel 2002 riguardo ad un Codice di condotta interistituzionale per la politica dell'Unione in materia di relazioni esterne,
   g) il pieno ricorso, ove necessario, agli interventi specifici della PESD;
   h) la garanzia del rispetto del diritto umanitario internazionale e della legislazione internazionale sui diritti dell'uomo per quanto riguarda tutte le misure adottate;
   i) l'attivo contributo dell'Unione europea alla soluzione pacifica ed equa dei cronici problemi regionali, nel debito rispetto delle decisioni dell'ONU e del suo ruolo riconosciuto a livello internazionale, come pure al trattamento dei problemi sociali fondamentali (povertà, esclusione sociale) che alimentano la violenza e il terrorismo;

19.   attribuisce la massima importanza al proprio contributo alla lotta contro il terrorismo e esorta pertanto la sua commissione per gli affari esteri e quella per le libertà civili a trovare una procedura adeguata per preparare raccomandazioni al riguardo da trasmettere sia al Consiglio che alla Commissione; invita a tale proposito, il Consiglio ad informare esaustivamente e a consultare la commissione per gli affari esteri e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni in merito alla questione dell'elenco dell'UE di organizzazioni terroristiche; plaude in tal senso alla reazione positiva della Presidenza lussemburghese;

20.   ritiene necessario, in caso di catastrofi naturali, ricorrere alle capacità sviluppate dal Consiglio e della Commissione in ambito civile-militare, fra cui la cellula di pianificazione civile-militare e programmi quali GALILEO e il GMES;

Priorità del Parlamento nelle varie regioni geografiche per il 2005

21.   invita il Consiglio a prendere misure immediate per ovviare all'attuale squilibrio sul piano geografico tra gli atti PESC adottati nell'ultimo decennio in modo da giungere ad un più giusto equilibrio tra le varie regioni, in linea con gli obiettivi globali dell'Unione; invita il Consiglio in particolare a creare un equilibrio geografico tra gli sforzi effettuati sinora verso l'est a seguito dell'allargamento e nuovi sforzi verso il sud del Mediterraneo; ribadisce tuttavia che dovrebbe quantomeno evitare qualsiasi gesto distaccato che potrebbe essere interpretato come un minore interesse da parte dell'Unione al conseguimento di progressi nei Balcani occidentali, in Ucraina e nel Caucaso meridionale;

22.   raccomanda pertanto che il Consiglio adotti le misure necessarie affinché l'Unione possa avvalersi delle relazioni privilegiate con talune zone geografiche (tramite accordi di associazione biregionali, multilaterali o bilaterali, ecc.) per aumentare la sua potenza multilaterale nelle trattative con altri paesi e regioni emergenti con cui tali relazioni privilegiate non siano state ancora stabilite; sottolinea inoltre la necessità di non privilegiare ulteriormente i paesi limitrofi dell'UE a scapito delle cruciali relazioni e della solidarietà tra l'Unione e i paesi in via di sviluppo nel mondo;

23.   attribuisce comunque la massima importanza innanzitutto ai successivi allargamenti dell'Unione, decisi dal Consiglio europeo del 16-17 dicembre 2004 e, in secondo luogo, allo sviluppo di una politica europea di vicinato, quali principali priorità dell'Unione nell'Agenda politica per il 2005, compreso uno spazio economico europeo per i paesi europei; insiste sull'importanza fondamentale di adoperarsi in ogni modo per giungere ad una soluzione pacifica e dignitosa del conflitto in Medio Oriente in base al "Quartet Road Map" e all'attuazione del Partenariato strategico con il Mediterraneo e il Medio Oriente, stabilito dal Consiglio europeo del giugno 2004; plaude , a tal fine, al recente Vertice a Sharm el-Sheik tra Ariel Sharon e Abu Mazen; insiste altresì sulla necessità di adoperarsi in ogni modo per contribuire alla soluzione di altri conflitti e crisi esistenti o prevedibili, come quelli in Kossovo, Cecenia, Darfur, Somalia, nella regione dei Grandi Laghi, Iran e Nord Corea (DPRK) e al proseguimento dei progressi sociali nel mondo in linea con gli obiettivi di Sviluppo del Millennio;

24.   attribuisce altresì la massima importanza al proseguimento e all'ulteriore sviluppo della strategia europea per i Balcani occidentali ai fini della progressiva inclusione dei paesi dell'area nelle istituzioni europee, soprattutto in vista delle cruciali decisioni che verranno assunte nel secondo semestre del 2005 sullo status definitivo del Kossovo;

25.   è disposto a lavorare con il Consiglio e la Commissione ad una riorganizzazione strategica a lungo termine della Serbia e del Montenegro, compreso il Kosovo, allo scopo di consentire a tutti gli abitanti della regione un futuro pacifico comune nell'Unione europea;

26.   si attende una stretta cooperazione con il Consiglio e la Commissione per sostenere dal punto di vista politico ed economico il processo di pace in corso in Medio Oriente;

27.   giudica importante che l'UE e gli USA abbiano una relazione costruttiva e che la NATO diventi ancora una volta più di un foro di discussione politica in una situazione di parità, nell'ambito del quale deve essere trovato un giusto equilibrio tra gli strumenti di prevenzione, gestione delle crisi e capacità militare; considera fondamentale l`adozione di posizioni comuni (PE - Congresso degli Stati Uniti) su determinate questioni internazionali di interesse comune (lotta al terrorismo, conflitti regionali, proliferazione di armi di distruzione di massa, disarmo, diritto internazionale, multilateralismo efficace, cooperazione energetica, cambiamenti climatici, ecc...) e ritiene che, specialmente nel 2005, nel decennale della dichiarazione di Madrid, dovrebbe essere dato nuovo slancio alle relazioni transatlantiche: completamento del Mercato Transatlantico entro il 2015, aggiornamento della Nuova Agenda Transatlantica con un Accordo di Partenariato Transatlantico che dovrebbe entrare in vigore al più presto e comunque entro due anni;

28.   sottolinea la necessità di una stretta cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti nel far fronte ai problemi economici, politici e di sicurezza su scala planetaria; chiede l'elaborazione di un nuovo programma transatlantico volto a strutturare il dialogo sulle questioni di portata mondiale;

29.   esorta il Consiglio a discutere con il Parlamento europeo del concetto di "partenariati strategici" con paesi terzi, che debbono fondarsi sulla condivisione e la promozione di valori comuni; chiede, a tale proposito, una valutazione globale dei partenariati strategici con la Federazione russa e la Cina;

30.   invita il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi in ogni modo per garantire una stretta relazione con la Russia, che rifletta interessi e valori comune e basata sul pieno rispetto dei diritti umani, lo stato di diritto e la democrazia;

31.   appoggia, a tale proposito, la proposta del Consiglio di una gestione comune delle crisi tra l'Unione europea e la Russia per quanto riguarda i conflitti in Transnistria e nel Caucaso meridionale; rileva che la guerra in Cecenia complica lo sviluppo di un autentico partenariato e rinnova il proprio invito a trovare una soluzione politica del conflitto che veda la partecipazione di tutte le componenti democratiche della società cecena;

32.   deplora che le relazioni con la Cina abbiano registrato progressi soltanto in ambito commerciale ed economico, senza alcuno sviluppo di rilievo per quanto riguarda i diritti dell'uomo e la democrazia; reitera la richiesta di un codice vincolante dell'Unione europea a disciplina delle esportazioni di armi e, a tale proposito, invita il Consiglio a non revocare l'embargo sulla vendita di armi e a individuare soluzioni per agevolare il dialogo, allentare la tensione e incoraggiare il disarmo tra le due sponde dello Stretto, sostenendo Taiwan quale modello di democrazia per tutta la Cina;

33.   esprime profonda preoccupazione per l'ingente numero di missili nella Cina meridionale puntati contro lo Stretto di Taiwan e per la cosiddetta "legge anti-separazione" della Repubblica popolare cinese, che aggrava senza alcuna ragione la situazione nello Stretto; invita la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Cina (Taiwan) a ripristinare il dialogo politico sulla base di una comprensione e di un riconoscimento reciproci onde promuovere la stabilità, la democrazia, i diritti dell'uomo e lo stato di diritto in Asia orientale;

34.   appoggia gli sforzi effettuati dal Regno Unito, dalla Francia e dalla Germania, come pure dal Consiglio e dalla Commissione, nell'incoraggiare l'Iran a diventare un partner attivo e benevolo nella regione dando prova del pieno rispetto dei diritti dell'uomo, e nell'assicurare che non metta a punto armi nucleari; sottolinea che prove di un continuo sviluppo di armi nucleari avrebbero gravissime ripercussioni sulle relazioni tra l'Unione e l'Iran;

35.   sostiene un ulteriore consolidamento dell'impegno europeo in Afghanistan e raccomanda un finanziamento a medio termine sicuro e affidabile di questo compito; si esprime a favore di un rafforzamento degli sforzi per la ricostruzione della comunità internazionale; annette particolare importanza alla messa a punto del sistema scolastico, al miglioramento della situazione delle donne, delle ragazze e dei bambini, al disarmo e alle misure di reintegrazione nonché allo sviluppo e alla realizzazione di alternative economiche alla coltivazione dell'oppio;

36.   invita il Consiglio ad avviare quanto prima una procedura in vista dell'adozione di una posizione comune PESC sull'Iraq;

37.   esprime, a tale riguardo, profonda preoccupazione per la dichiarazione della Repubblica popolare democratica di Corea, in data 10 febbraio 2005, relativa alla sua intenzione di sospendere per un periodo di tempo indefinito la propria partecipazione ai negoziati multilaterali sul suo programma nucleare;

38.   rinvia alle sue numerose risoluzioni e relazioni riguardanti le varie zone geografiche, che contengono contributi validi alla discussione sul modo in cui la politica dell'Unione europea nei confronti di tali zone geografiche dovrebbe svilupparsi in vista del raggiungimento del giusto equilibrio menzionato sopra;

39.   sottolinea ancora una volta il ruolo attivo che l'Unione deve svolgere nelle sue relazioni con paesi terzi per promuovere i diritti umani e garantire la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio quali parti integranti e fondamentali sia della PESC che della PESD;

40.   cita l'azione concertata dell'Unione europea nel corso delle recenti elezioni in Ucraina quale buon esempio del modo in cui le varie istituzioni europee, insieme agli Stati membri, dovrebbero reagire e assumere un ruolo guida nei casi in cui entrano in gioco gli interessi e i valori comuni europei; si impegna ad appoggiare ulteriori passi per quanto riguarda l'Ucraina dato che i recenti sviluppi rappresentano chiaramente sfide importanti anche per l'Unione;

41.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione, oltre alle misure previste dal Piano d'azione nel quadro della Politica europea di vicinato, altre forme di associazione con l'Ucraina, che offrano al paese una chiara prospettiva europea e che rispondano alle aspirazioni dimostrate dalla grande maggioranza del popolo ucraino, in vista dell'eventuale adesione del paese all'Unione europea;

Opinione del Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione in talune organizzazioni multilaterali

42.   in attesa dell'entrata in vigore del nuovo trattato costituzionale che attribuisce espressamente personalità giuridica all'Unione, raccomanda di prendere le misure necessarie al fine di aumentare la rappresentanza dell'Unione nel suo insieme in seno alle varie organizzazioni internazionali multilaterali, compresi in particolare le Nazioni Unite, la Corte penale internazionale, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Consiglio d'Europa e altri forum pertinenti; chiede al Consiglio e alla Commissione di coinvolgere i deputati al Parlamento europeo, se del caso, alla realizzazione di tale obiettivo; sottolinea in particolare la necessità di rafforzare le relazioni dell'UE con l'OSCE e il Consiglio d'Europa nonché con le Nazioni Unite; chiede che al Parlamento sia attribuito un ruolo in linea con l'elevato livello di diplomazia parlamentare con cui contribuisce allo sviluppo della PESC;

43.   è del parere che l'Unione nel suo insieme dovrebbe, in particolare, svolgere un ruolo di grande rilievo nel sistema delle Nazioni Unite, che all'Unione europea dovrebbe essere garantito, in futuro, un posto presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU, quale espressione più naturale di una politica estera comune autentica ed efficace, e che l'Unione europea dovrebbe appoggiare la riforma delle Nazioni Unite unitamente alle proposte incluse nella relazione del gruppo di lavoro di alto livello sulle minacce, le sfide e i cambiamenti;

44.   accoglie con favore la decisione storica presa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di deferire i crimini perpetrati nel Darfur al Procuratore della Corte penale internazionale per iniziativa di taluni Stati membri dell'Unione europea; è del parere che si tratti di un passo decisivo in vista di garantire una giustizia imparziale alle vittime di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità; si rammarica ciononostante che ai cittadini degli Stati che non sono parte dello Statuto di Roma sia stato concesso di non rientrare nella giurisdizione della Corte penale internazionale, e invita il Consiglio a continuare a sostenere con fermezza tale Corte;

Opinione del Parlamento europeo sul finanziamento della PESC per il 2005

45.   ribadisce che la risposta alle cinque minacce principali alla sicurezza europea, elencate nella Strategia europea in materia di sicurezza (terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di massa, conflitti regionali, fallimento dello Stato e criminalità organizzata) richiederà un impegno esterno a lungo termine con il ricorso a tutti gli strumenti disponibili, compreso un importante investimento nella ricerca in materia di sicurezza e prevenzione dei conflitti, e comporterà l'identificazione di compromessi finanziari concreti e sostenuti da attuare in modo esplicito nelle future prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013;

46.   insiste sul fatto che non è più possibile distinguere tra il finanziamento di spese civili o militari quando si tratta in particolare di operazioni PESD e, più specificatamente, delle operazioni intraprese esclusivamente dall'Unione e programmate e condotte mediante la sua Cellula civile/militare;

47.   ribadisce pertanto ancora una volta che i costi comuni per le operazioni militari nel quadro della PESD devono essere finanziati a titolo del bilancio comunitario (come già avviene nella sfera civile nel caso di operazioni di polizia) e non da un bilancio sussidiario o da un fondo di avviamento degli Stati membri, come attualmente previsto;

48.   a tal fine ricorda le nuove possibilità offerte dal finanziamento di futuri interventi dai previsti "gruppi di battaglia umanitari" nel caso di disastri naturali laddove è necessario un misto di assistenza di mezzi militari e civili, come è stato recentemente il caso per il disastro dello tsunami nell'Asia meridionale; a tale proposito, invita il Consiglio e la Commissione a formulare una nuova proposta, che tenga conto altresì della proposta del Parlamento europeo relativa a un Corpo di pace civile europeo e all'istituzione di un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario, come disposto dall'articolo III-321 della Costituzione;

49.   chiede al Consiglio, nell'eventualità di future operazioni PESD nella lotta contro il terrorismo, e contrariamente alle regole attuali quali quella denominata "costs lie where they fall" (ciascuno si fa carico delle spese del proprio personale) o ad altri accordi ad hoc come il cosiddetto "meccanismo Athena", di considerare l'opportunità di finanziare i costi congiunti di questo tipo di operazione a titolo del bilancio comunitario;

o
o   o

50.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'ONU, al Segretario generale della NATO e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

(1) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
(2) P6_TA(2005)0004.
(3) GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 599.
(4) GU C 96 E del 21.4.2004, pag. 79.
(5) GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 506.
(6) GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 599.
(7) GU C 98 E del 23.4.2004, pag. 182.
(8) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1043.
(9) P6_TA(2005)0007.
(10) GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 610.
(11) GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 226.
(12) GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 647.
(13) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 569.
(14) P6_TA(2005)0006.
(15) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1075.


Strategia europea in materia di sicurezza
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia europea in materia di sicurezza (2004/2167(INI))
P6_TA(2005)0133A6-0072/2005

Il Parlamento europeo,

–   visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004,

–   vista la strategia europea in materia di sicurezza adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, a seguito della pertinente iniziativa presa dalla Presidenza greca, del Consiglio informale dei ministri degli esteri svoltosi a Castelorizo nel maggio 2003, e delle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco (19-20 giugno 2003),

–   vista la sua risoluzione del 30 novembre 2000 sullo sviluppo di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa dopo Colonia e Helsinki(1),

–   vista la sua risoluzione del 10 aprile 2003 sulla nuova architettura europea di sicurezza e difesa - priorità e lacune(2),

-   vista la sua risoluzione del 10 marzo 2005 sulla Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione prevista per il 2005 - Armi nucleari in Corea del Nord e in Iran(3),

–   vista la proposta di Libro bianco sulla difesa europea presentata dall'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza nel maggio 2004,

–   vista la relazione su "Una dottrina europea per la sicurezza umana" presentata all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea il 15 settembre 2004(4),

–   visti i vari programmi in materia di prevenzione dei conflitti resi pubblici dalle varie istituzioni europee,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0072/2005),

A.   considerando che è stata segnata una tappa fondamentale nello sviluppo evolutivo della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), esposta nella Dichiarazione franco-britannica di St. Malo del 3-4 dicembre 1998,

B.   considerando la successiva agenda di sviluppo della PESD espressa in occasione dei Consigli europei di Colonia (3-4 giugno 1999), di Helsinki (10-11 dicembre 1999) e di Göteborg (15-16 giugno 2001),

C.   considerando la necessità di rafforzare il controllo sulle esportazioni di armi all'interno dell'UE e in provenienza da quest'ultima, come pure a livello mondiale,

D.   riconoscendo l'importante ruolo che i vari programmi di assistenza dell'UE svolgono e il contributo essenziale da essi fornito in materia di sviluppo economico, sostegno alla crescita di istituzioni democratiche, realizzazione di azioni di ricostruzione, elaborazione di programmi macroeconomici e promozione dei diritti dell'uomo,

E.   riconoscendo che l'approccio globale caldeggiato nella strategia europea in materia di sicurezza è già attivamente applicato nei Balcani, come dimostrano i numerosi strumenti dell'UE attualmente impiegati per portare stabilità nella regione: il programma di assistenza CARDS, le missioni civili PROXIMA e EUPM, e la missione militare ALTHEA,

F.   riconoscendo i costanti livelli di sostegno accertati nell'arco di un decennio di sondaggi pubblici, da cui risulta che più del 60% dei cittadini dell'UE è favorevole ad una politica estera comune dell'Unione e più del 70% è favorevole ad una politica di difesa comune; prendendo atto nondimeno di altri sondaggi che rivelano una mancanza di sostegno ad un aumento delle spese militari,

G.   osservando con rammarico che il livello a cui la politica estera e di sicurezza comune (PESC) deve rispondere dinanzi al Parlamento europeo a norma dell'articolo III-304 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non è aumentato in misura significativa e che il Parlamento non è mai stato consultato su numerose decisioni e azioni del Consiglio; riconoscendo nondimeno la buona volontà dimostrata dall'Alto Rappresentante e dai suoi servizi nel tenere il Parlamento informato e nel dialogare con detta Istituzione; sollecitando l'Alto Rappresentante e i suoi servizi a proseguire e rafforzare questo dialogo trasparente con il Parlamento,

H.   osservando, fatto salvo il paragrafo precedente, che si è continuato a rendere conto dinanzi ai parlamenti nazionali in merito alle azioni intraprese nel quadro della PESC dell'Unione, segnatamente per quanto concerne gli Stati membri in cui l'approvazione del parlamento è necessaria per intraprendere qualsiasi azione militare,

I.   riconoscendo che tutte le azioni e le misure nel quadro della PESC dell'Unione devono essere intraprese nella rigorosa osservanza del diritto internazionale e nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, come chiaramente stabilito all'articolo I-3 e all'articolo III-292 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

J.   considerando che molti Stati membri dell'UE (ad esempio Regno Unito, Germania, Spagna, Italia e Grecia) hanno già vissuto, e in taluni casi ancora vivono, l'esperienza di diverse forme di terrorismo e delle ideologie che lo alimentano,

K.   considerando che in un prossimo futuro il terrorismo islamico rappresenterà la principale sfida per l'UE, come per altre regioni, soprattutto se i terroristi riusciranno a procurarsi armi di sterminio di massa,

L.   considerando che la strategia europea in materia di sicurezza è un elemento della PESC e della PESD, in cui possono essere attivate tutte le possibilità d'intervento politico dell'UE, compresa l'azione diplomatica, economica e di aiuto allo sviluppo,

L'ambiente europeo di sicurezza

1.   sottolinea che solo una visione globale del concetto di "sicurezza" può tenere adeguatamente conto dell'influenza che tanto le problematiche di carattere politico democratico (ad esempio la violazione dei diritti umani, la discriminazione intenzionale di particolari categorie di cittadini, l'esistenza di regimi repressivi) quanto l'ampia gamma di fattori sociali, economici e ambientali (ad esempio la povertà, la carestia, la malattia, l'analfabetismo, la scarsità di risorse naturali, il degrado ambientale, relazioni commerciali non eque, ecc.) hanno sull'aggravarsi dei conflitti regionali in atto, sul fallimento degli Stati e sull'emergere di reti criminali e terroristiche, sebbene l'azione di queste ultime non possa in alcun modo o sotto alcuna forma essere giustificata dai fattori soprammenzionati;

2.   accoglie quindi con favore la visione globale del concetto di "sicurezza" quale espressa nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza; condivide il punto di vista espresso nel quadro di detta strategia, secondo cui le principali minacce alla nostra sicurezza globale includono attualmente il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali irrisolti, il fallimento degli Stati, già avvenuto o in corso, e la criminalità organizzata; sottolinea che tali minacce non possono essere né affrontate in primo luogo né risolte esclusivamente con mezzi militari;

3.   giunge quindi alla stessa conclusione cui si è pervenuti nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza secondo cui una combinazione dei vari programmi e strumenti di assistenza, compresi quelli della politica di sviluppo, a livello sia dell'UE che degli Stati membri, congiuntamente con le capacità e le competenze diplomatiche, civili e militari, può contribuire meglio di qualsiasi altra cosa ad un mondo più sicuro;

4.   sottolinea di conseguenza l'urgente necessità della trasposizione pratica del concetto di ambiente di sicurezza nelle esistenti strutture dell'Unione, cosicché quest'ultima sia in grado di individuare le crisi con un anticipo sufficiente per poter agire in modo proattivo; raccomanda in proposito di adoperarsi maggiormente ai fini dell'introduzione di un sistema di allarme preventivo delle minacce, utilizzando tecnologie dell'informazione innovative provenienti dal settore civile per l'analisi e la valutazione dei messaggi; è del parere, a tale riguardo, che l'istituzione di "centri di individuazione delle tensioni, che potrebbero essere creati tanto nel quadro del futuro Servizio estero europeo quanto attraverso servizi al di fuori dell'Unione europea, ad esempio, l'Unione africana, sia uno dei modi più pertinenti per individuare le radici dei conflitti nelle regioni particolarmente esposte alla crisi, riferire in merito e collaborare alla loro eliminazione, in modo da poter evitare l'escalation della violenza; sottolinea poi a questo proposito l'importanza che attribuisce all'integrazione della prevenzione dei conflitti e della lotta al terrorismo in tutte le politiche dell'UE;

Obiettivi strategici per l'UE

5.   concorda pienamente con gli obiettivi strategici per l'Unione europea espressi nella strategia europea in materia di sicurezza: affrontare le minacce, costruire la sicurezza nel vicinato dell'Unione e rafforzare l'ordine internazionale con un'azione efficace attraverso strutture multilaterali efficaci; sottolinea che l'obiettivo della strategia europea in materia di sicurezza va al di là degli aspetti militari della politica di sicurezza e difesa europea;

6.   rileva che, nell'affrontare le minacce, sarà necessario stabilirne il carattere regionale e/o globale, cosicché l'Unione possa mobilitare in modo efficace gli strumenti e le risorse di cui dispone per affrontare il problema; rileva altresì che costruire la sicurezza nel vicinato dell'Unione servirà in ampia misura a far fronte alle minacce di carattere regionale, mentre quelle di carattere globale dovranno essere fronteggiate attraverso strutture internazionali multilaterali efficaci in cui l'UE svolga il ruolo di forza motrice; osserva tuttavia che le organizzazioni e le strutture multilaterali possono anche essere chiamate ad affrontare le minacce regionali;

7.   condivide pienamente la valutazione espressa nel quadro della nuova politica di vicinato dell'Unione e della strategia europea in materia di sicurezza, secondo cui il concetto di vicinato dell'Unione dovrebbe essere di più vasta portata e coprire non solo i paesi dell'Europa orientale che hanno frontiere comuni con l'UE, ma anche regioni più ad est e a sud, come il Caucaso, il Medio Oriente e l'Africa settentrionale; fa osservare che tale politica è in linea con le attività che l'Unione intraprende continuamente per cercare una soluzione al conflitto arabo-israeliano anche attraverso il Processo di Barcellona; sottolinea che la democrazia e lo Stato di diritto costituiscono le premesse più importanti per la convivenza pacifica dei popoli;

8.   sottolinea il primato delle Nazioni Unite nel quadro istituzionale multilaterale e la necessità per l'UE di svolgere un ruolo guida nel rinvigorire le strutture e le capacità di questa indispensabile istituzione; prende atto, a tale riguardo, del rapporto dal titolo "In una più ampia libertà: verso sviluppo, sicurezza e diritti umani per tutti" presentato il 21 marzo 2005 dal Segretario generale delle Nazioni Unite; accoglie tale rapporto – fatte salve le future valutazioni dettagliate da parte del Parlamento – quale punto di partenza per una discussione aperta sulla riforma delle Nazioni Unite per affrontare le sfide del XXI secolo; sollecita l'UE e gli Stati membri a coordinare le loro posizioni nel quadro di tali discussioni, nella piena consapevolezza del sostegno costantemente dimostrato a livello dei sondaggi di opinione ad una rappresentanza della PESC/PESD attraverso l'UE più forte di quella attuale;

9.   sottolinea inoltre che è necessario che l'Unione svolga un ruolo guida, cooperando con altre organizzazioni internazionali e regionali che promuovono la pace e la sicurezza nel mondo; sottolinea in particolare la necessità di una piena cooperazione con l'OSCE;

10.   sottolinea l'importanza che l'UE persegua una politica di sviluppo ferma ed equa per contribuire efficacemente alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio, adottati a livello mondiale;

Recenti tappe fondamentali della PESD

11.   fa presente la preziosa esperienza maturata con le missioni civili e di polizia negli ultimi due anni, includendo: l'assunzione del controllo da parte della task force di polizia internazionale (l'attuale EUPM) in Bosnia-Erzegovina dal 2003, la missione PROXIMA nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) e la missione EUJUST THEMIS in Georgia; plaude nel contempo all'imminente spiegamento di una forza di polizia dell'Unione europea nella Repubblica popolare del Congo (EUPOL Kinshasa);

12.   riconosce i significativi progressi compiuti con l'espansione delle capacità militari dell'Unione; sottolinea nel contempo l'importanza degli accordi "Berlino plus" conclusi con la NATO, che hanno reso possibile la prima missione militare dell'UE, CONCORDIA, nella FYROM e l'invio della missione ALTHEA in Bosnia Erzegovina; riconosce la vantaggiosa flessibilità dimostrata dal quadro PESD dell'Unione nel consentire successivamente l'esecuzione dell'operazione ARTEMIS nella Repubblica democratica del Congo;

13.   sottolinea i positivi contributi già forniti dal Centro di situazione dell'UE (SITCEN) nel raccogliere tutta l'intelligence civile, militare e diplomatica disponibile per produrre analisi generali convincenti di situazioni determinate; sollecita gli Stati membri ad intensificare ulteriormente la condivisione delle informazioni con il SITCEN, onde non ostacolare indebitamente la realizzazione delle ambizioni espresse nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza;

14.   sottolinea che la specificità e il vantaggio aggiuntivo della PESD risiedono in una combinazione di elementi civili e militari e osserva, visti i risultati soprammenzionati, che in futuro l'UE verrà sempre più sfidata a trovare un equilibrio giusto e adeguato tra la componente militare e quella civile al fine di rispettare gli obiettivi e lo spirito della strategia europea in materia di sicurezza; è del parere che la missione ALTHEA in Bosnia-Erzegovina fornirà un'esperienza preziosa a tale riguardo, nella misura in cui l'Unione sarà capace di coordinare i suoi sforzi militari con le operazioni e i programmi civili attualmente in corso;

Progressi verso l'Obiettivo primario 2010 e verso un Obiettivo primario civile 2008

15.   condivide i traguardi fissati nell'Obiettivo primario 2010, quale formalmente adottato dal Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" il 17 maggio 2004, e l'accordo sulla messa a punto di un Obiettivo primario civile 2008, quale approvato dal Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" il 13 dicembre 2004, come un modo per concentrare gli sforzi intesi a conferire all'UE le capacità necessarie per perseguire gli obiettivi strategici della strategia europea in materia di sicurezza; ritiene che le indicazioni contenutistiche e temporali dovrebbero assumere forma concreta in un Libro bianco;

16.   riconosce a tale proposito i progressi compiuti in occasione della riunione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 22 novembre 2004 per quanto concerne l'ulteriore sviluppo del concetto di "gruppo tattico" a dispiegamento rapido per operazioni militari ad alta intensità; osserva che questi gruppi tattici devono essere ricavati in primo luogo dalle forze binazionali e multinazionali già esistenti nell'ambito dell'UE; rileva altresì l'accordo raggiunto in sede di Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" quanto alla messa a punto dell'Obiettivo primario civile 2008 e si compiace dell'intenzione espressa in quella sede di rendere gli attuali strumenti civili più ampi ed efficaci affinché la combinazione di diversi contingenti integrati possa avvenire sulla base delle esigenze specifiche in loco; riconosce pertanto che la futura gestione civile delle crisi nell'ambito della PESD andrà di fatto oltre i quattro settori prioritari stabiliti a Feira (polizia, Stato di diritto, amministrazione civile e protezione civile);

17.   sottolinea, segnatamente al fine di pervenire alla piena mobilità operativa dei gruppi tattici entro il 2007, l'importanza dell'approccio globale di sviluppo delle capacità e, in tale contesto, plaude ai contributi dei centri di coordinamento di Atene e di Eindhoven nel settore del trasporto militare;

18.   si compiace poi a tale proposito dell'adozione formale da parte del Consiglio europeo della proposta relativa ad una cellula civile-militare (Civ-Mil) nell'ambito dello Stato maggiore dell'Unione europea; osserva che tale cellula svolgerà un ruolo particolarmente importante nella pianificazione strategica di tutte le operazioni (vale a dire civili, militari e miste civili-militari) e, dal 2006, nell'istituzione di un centro operativo per missioni autonome dell'UE nei casi in cui non sia stato designato alcun quartiere generale nazionale; sottolinea inoltre l'importanza della cellula civile-militare ai fini dello sviluppo di principi e modelli per la gestione dell'interfaccia civile-militare; riconosce tuttavia che numerosi di questi principi e modelli risulteranno dalle operazioni in corso e future;

19.   richiama l'attenzione, per quanto concerne la pianificazione di future missioni miste dell'UE, con componenti civili e militari, sulle proposte e idee contenute nella relazione "Una dottrina europea per la sicurezza umana"; si compiace a tale proposito non solo degli sviluppi attuali nel settore della PESD, come l'istituzione di una cellula civile-militare, che sono in linea con l'orientamento generale di detta relazione, ma anche della futura istituzione di un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario quale previsto all'articolo III-321, paragrafo 5, del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; osserva tuttavia che, in base a tale articolo, il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario è previsto principalmente "per inquadrare contributi comuni dei giovani europei"; chiede quindi che tale quadro sia ampliato o completato con l'istituzione di un "Corpo" complementare che attinga dall'esperienza e dalle competenze di professionisti che si trovano nel pieno della loro carriera o che l'hanno conclusa, per giungere ad un corpo operativo più vicino al Corpo civile di pace europeo, come proposto in molteplici occasioni dal Parlamento;

20.   nota che il Consiglio "Affari generali e relazioni esterne", in parte sulla base di proposte provvisorie del Commissario per le relazioni esterne, ha altresì invitato il 7 gennaio 2005 i suoi servizi competenti e la Commissione ad esaminare le possibilità di costituire capacità di gestione delle crisi da parte dell'UE, incaricate di fornire aiuto in caso di calamità;

21.   invita il Consiglio e la Commissione a garantire la complementarità e la coerenza degli strumenti e delle capacità esistenti nonché delle nuove proposte, in particolare per quanto concerne lo stretto rapporto tra prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi; ritiene che il successo misurabile di questo lavoro ancora da completare possa essere considerato come un progresso verso la futura istituzione di un Servizio esteri europeo;

22.   si compiace dell'iniziativa di taluni Stati membri volta a creare una Forza di gendarmeria europea e della loro disponibilità a metterla a disposizione degli obiettivi della PESD; mette in evidenza la particolare utilità di tale forza nel garantire il passaggio da una fase delle operazioni essenzialmente militare ad una fase mista o prettamente civile;

23.   sottolinea la necessità di sviluppare una cultura europea della sicurezza attraverso un'efficace attuazione del concetto di formazione dell'UE nel settore della PESD, che aumenta l'interoperatività tra tutti gli attori coinvolti nell'operazione UE di gestione delle crisi; sottolinea in questo contesto la necessità di creare un Collegio europeo per la sicurezza e la difesa (CESD) che fornisca agli organi dell'Unione e agli Stati membri personale competente in grado di occuparsi con efficacia di tutte le questioni legate alla PESD; ritiene che il Collegio si debba basare su un solido sistema organizzativo e finanziario;

24.   si compiace della rapidità con cui si è proceduto alla creazione dell'Agenzia europea di difesa (EDA), in anticipo rispetto all'adozione formale del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; osserva che l'Unione dovrebbe trarre vantaggio dalle attività dell'Agenzia, non solo ai fini dell'ulteriore sviluppo delle capacità di difesa nella gestione delle crisi, ma anche della razionalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo negli Stati membri e, a lungo termine, della creazione di un mercato europeo degli armamenti; ritiene che l'Agenzia per gli armamenti dovrebbe dedicare una particolare attenzione all'equipaggiamento e all'armamento dei gruppi tattici e dovrebbe garantirne la compatibilità; chiede che i gruppi tattici vengano dotati, quale priorità essenziale, di nuovi equipaggiamenti comuni; mette tuttavia in guardia contro il fatto che i futuri traguardi dell'EDA dipenderanno in ampia misura dalla buona volontà (politica) degli Stati membri; chiede la disponibilità di risorse di bilancio sufficienti per realizzare iniziative in materia di armamenti dirette dall'EDA; osserva a tale riguardo che non si deve impedire all'EDA di perseguire obiettivi di capacità di più lungo termine – al di là dell'Obiettivo primario 2010 – affinché l'Unione possa trarre vantaggio dal perseguimento degli obiettivi della strategia europea in materia di sicurezza;

25.   ritiene che una politica europea dello spazio sia una delle principali sfide strategiche dell'Unione nel XXI secolo; rileva che nel settore delle telecomunicazioni e dell'informazione sono stati messi a punto parallelamente numerosi progetti, il che ne diminuisce l'efficacia e ne aumenta i costi; chiede che tali progetti, come ad esempio il sistema satellitare francese Helios e il sistema tedesco SAR-Lupe, vengano fatti confluire nel quadro della ricerca europea in materia di sicurezza;

26.   si compiace degli sforzi della Commissione tesi a promuovere in un prossimo futuro la ricerca in materia di sicurezza nell'ambito dell'UE; chiede pertanto che nell'ambito dei prossimi programmi quadro di ricerca sia istituito un programma autonomo europeo di ricerca sulla sicurezza, dotato di strumenti, procedure e modelli di finanziamento adeguati alle questioni della sicurezza, conformemente alle raccomandazioni del Gruppo di personalità; rileva tuttavia il pericolo di doppioni con le iniziative di ricerca dell'Agenzia di difesa; chiede quindi alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di collaborare strettamente per evitare questo rischio; raccomanda a tale riguardo di concentrarsi, parallelamente alla ricerca tecnologica, sullo sviluppo di una competenza comune in materia di costruzione di modelli e simulazione nonché sulla capacità di analisi delle minacce e delle strategie di sicurezza, sfruttando i singoli vantaggi comparativi;

Lacune in materia di capacità

27.   prende atto delle seguenti tre categorie di lacune materiali, suscettibili di compromettere seriamente la capacità dell'Unione di condurre sia operazioni civili di gestione delle crisi che operazioni di intervento umanitario ad alta intensità ricorrendo a strumenti essenzialmente militari, come ad esempio porre fine a catastrofi umanitarie di dimensioni analoghe a quella del Ruanda:

   a) mancanza delle forze dispiegabili necessarie per mantenere la rotazione necessaria in tali operazioni di lungo termine/ad alta intensità (1/3 in azione, 1/3 in addestramento, 1/3 a riposo);
   b) mancanza di mezzi permanenti per il trasporto aereo su vasta scala delle forze all'estero;
   c) mancanza di sufficienti capacità dispiegabili di comando, controllo e comunicazione, nonché di risorse di intelligence, sorveglianza e ricognizione all'interno del quadro collettivo della PESD;

28.   osserva che il continuo sviluppo dei gruppi tattici colmerà in misura sostanziale la prima lacuna; osserva altresì che la prevista costruzione di aerei da trasporto A400 M non porrà completamente rimedio alla seconda lacuna e insiste sulla necessità di adottare ulteriori misure per risolvere la situazione; insiste ciononostante affinché sia presa in considerazione l'introduzione di uno schema di rotazione per il dispiegamento delle forze; chiede che, in vista di tale schema di rotazione, si stabiliscano standard comuni per la formazione, ad esempio in campo elicotteristico; ritiene che un sistema comune di formazione consentirebbe di aumentare la capacità d'intervento e di ridurre i costi; sollecita energicamente, in relazione all'ultima lacuna, l'adozione di misure intese a consentire all'UE di condurre missioni che richiedono l'assistenza di forze militari senza ricorrere alle risorse della NATO o di un singolo Stato membro; sottolinea che misure di questo tipo potrebbero realisticamente comportare una messa in comune delle risorse e delle capacità esistenti a livello degli Stati membri, con lo scopo di stabilire una base o una rete di comunicazioni a duplice uso al servizio della PESD;

29.   sottolinea inoltre che gli obiettivi e gli scopi espressi nel quadro dell'Obiettivo primario 2010 non sarebbero sufficienti per consentire missioni di carattere più intenso o di durata superiore ad un anno; sollecita pertanto la Commissione a presentare, in stretta cooperazione con il Consiglio, un Libro bianco sui requisiti pratici per lo sviluppo della PESD e della strategia europea in materia di sicurezza, onde promuovere anche un dibattito sullo sviluppo di una futura strategia europea in materia di difesa;

Controllo sulle esportazioni di armi e non proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi leggere

30.   riconosce, nel quadro della PESC dell'Unione, la coerenza complessiva della strategia europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, formalmente adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2003, con gli obiettivi strategici della strategia europea in materia di sicurezza; prende atto con soddisfazione del lavoro intrapreso dal rappresentante personale dell'Alto Rappresentante ai fini dell'applicazione del Capitolo III di questa strategia, come espresso nell'elenco di priorità approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2004;

31.   concorda con la valutazione espressa nella strategia europea in materia di sicurezza, secondo cui la proliferazione delle armi di distruzione di massa è potenzialmente la più importante minaccia alla nostra sicurezza e insiste, in linea con quanto previsto dalla strategia europea, affinché l'UE utilizzi l'intera gamma degli strumenti a sua disposizione per sconfiggere la minaccia rappresentata da tali armi; osserva a tale proposito che la possibile combinazione di terrorismo e armi di distruzione di massa esige un'azione immediata e adeguata;

32.   sottolinea la necessità che l'Unione europea assuma l'iniziativa di rafforzare il regime internazionale di controllo degli armamenti e quindi contribuisca al rafforzamento del multilateralismo effettivo nell'ambito dell'ordine internazionale; osserva inoltre la congruenza degli sforzi volti ad integrare aspetti di non proliferazione nella politica di vicinato dell'UE con quello dell'obiettivo strategico globale di costruire la sicurezza nel vicinato dell'Unione;

33.   accoglie con favore il previsto inserimento di clausole in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa in tutti i futuri accordi di partenariato e cooperazione tra l'UE e i paesi terzi, come illustrato dall'accordo di partenariato e cooperazione concluso con il Tagikistan l'11 ottobre 2004(5) e dal progetto di accordo di associazione con la Siria in attesa di approvazione;

34.   accoglie con favore il fatto che i negoziati dell'UE con l'Iran quale potenza regionale per prevenire la proliferazione delle armi nucleari siano stati condotti tenendo presenti legittimi interessi economici e di sicurezza regionale; rileva che tale politica rappresenta l'espressione di una politica estera e di sicurezza basata sui principi del diritto internazionale e del multilateralismo, nel più genuino interesse della comunità internazionale; si compiace del sensibile ravvicinamento delle posizioni dell'UE e degli USA nei confronti dell'Iran;

35.   prende atto della valutazione inter pares attualmente intrapresa sul sistema di controllo delle esportazioni dell'UE; osserva che la principale conclusione cui si è pervenuti al termine della prima fase di questa valutazione, effettuata nella primavera del 2004, è la necessità per gli Stati membri di adottare collettivamente (vale a dire a livello dell'UE) e individualmente un approccio più proattivo nel controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso; sollecita gli Stati membri a dare seguito senza indugio alle raccomandazioni basate su tale conclusione e a ricorrere maggiormente, a tale riguardo come pure in generale, al SITCEN quale base per lo scambio di informazioni; plaude agli sforzi intrapresi dall'Unione europea per coordinare ed organizzare quanto più possibile una posizione comune dell'UE nell'ambito dei vari regimi di controllo delle esportazioni e accoglie favorevolmente gli sforzi che essa ha esplicato per includere i nuovi Stati membri nei vari regimi di controllo;

36.   prende atto delle difficoltà pratiche che si incontrano attualmente nell'attuare la strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dovute in particolare alle varie fonti e procedure attraverso cui le risorse di bilancio devono essere mobilitate; sollecita il Consiglio e la Commissione, insieme al Parlamento, ad avviare un dialogo sullo snellimento e la semplificazione di queste procedure al fine di adottare tali cambiamenti nel quadro del nuovo strumento finanziario pertinente per il periodo 2007-2013;

37.   sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente il codice di condotta dell'UE sulle esportazioni di armi e di massimizzare il contributo dell'Unione alla lotta contro la proliferazione delle armi portatili e delle armi leggere, segnatamente attraverso un trattato internazionale sul commercio di armi;

38.   chiede agli Stati nucleari secondo la definizione del Trattato di non proliferazione, in particolare agli USA, alla Cina e alla Russia di rivedere, in considerazione del diffondersi del pericolo del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, la loro politica nucleare nello spirito del Trattato di non proliferazione; deplora pertanto gli sforzi compiuti dal governo americano negli ultimi quattro anni per promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove armi nucleari, nonché il suo atteggiamento di rifiuto per quanto riguarda la ratifica del Trattato sulla messa al bando dei test nucleari (CTBT); è preoccupato per lo scarso impegno della Russia a garantire la sicurezza dei suoi arsenali atomici; si mostra allarmato per il massiccio aumento (12,6%) delle spese militari della Cina, l'ammodernamento globale delle sue forze armate adibite al nucleare e l'incremento delle sue importazioni di moderne tecnologie nel settore delle armi;

Sfide di bilancio

39.   osserva che la principale minaccia che grava sulla coerenza e sul buon esito della strategia europea in materia di sicurezza continua ad essere la possibile mancanza di sufficienti risorse di bilancio messe a disposizione nell'intera gamma delle politiche e degli strumenti dell'UE; mette in evidenza a tale proposito la particolare importanza che rivestono i programmi di assistenza dell'UE e il contributo sostanziale che essi forniscono all'approccio globale e proattivo espresso nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza; chiede che gli attuali negoziati sulle future prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 non tralascino tale aspetto;

40.   fa inoltre presente che l'efficacia della strategia europea in materia di sicurezza e specialmente della PESD dipendono in larga misura dalle spese degli Stati membri al di fuori del quadro dell'UE; in detto contesto raccomanda, in primo luogo, un utilizzo più attento ed efficace degli stanziamenti nazionali nel settore della difesa, che in taluni Stati membri si potrebbe realizzare ad esempio con una rapida modernizzazione delle forze armate e del relativo dispiegamento, e, in secondo luogo, l'introduzione di un meccanismo con il quale valutare la quota delle spese di difesa rispetto al PIL dello Stato membro; sollecita pertanto gli Stati membri a cooperare in tale materia con l'Agenzia europea di difesa;

41.   deplora che l'articolo III-313 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abbia mantenuto lo statu quo della duplice iscrizione in bilancio delle operazioni PESC; fa osservare gli sforzi intrapresi dal Consiglio per garantire una maggiore trasparenza del meccanismo (ATHENA) in virtù del quale i costi comuni delle operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa devono essere amministrati al di fuori del bilancio dell'Unione(6); sottolinea cionondimeno il suo fermo punto di vista secondo cui la separazione dei costi comuni delle operazioni di carattere civile, finanziati a titolo del bilancio dell'Unione, dai costi di carattere militare o di difesa, finanziati al di fuori del bilancio dell'Unione, si rivelerà sempre più insostenibile considerato che le missioni condotte nel quadro della PESC avranno sempre più un carattere misto, come evidenzia la creazione della cellula civile-militare;

42.   sottolinea a tale proposito i notevoli problemi che le attuali procedure di appalto creano in ordine all'organizzazione di azioni di intervento rapido nel quadro della PESD; sollecita quindi il Consiglio e la Commissione a concludere quanto prima il loro esame approfondito delle procedure speciali o delle esenzioni per le future misure e operazioni PESD nel quadro del regolamento finanziario(7);

Relazioni transatlantiche

43.   prende atto della sostanziale congruenza che si riscontra nelle valutazioni delle minacce globali presentate sia nella strategia europea in materia di sicurezza che nella strategia di sicurezza nazionale americana; è del parere che detta congruenza dovrebbe essere vista come una base su cui sia l'UE che gli Stati Uniti possono ripristinare, in modo paritario, un dialogo che consenta loro di pervenire ad una visione comune volta a superare particolari motivi di preoccupazione, quali l'autorizzazione e l'uso della forza militare in relazione alle pertinenti disposizioni della Carta dell'ONU e al suo ruolo legittimante e, in generale, a conferire nuovo vigore alla cooperazione in materia di sicurezza transatlantica;

44.   sottolinea che un elemento fondamentale del dialogo in materia di sicurezza transatlantica deve essere incentrato sulla necessità di autorizzare altre organizzazioni internazionali, quali l'OSCE e, in particolare, l'Unione africana, a dare il loro contributo alla sicurezza globale; sottolinea a tale riguardo l'utilità di formazioni multilaterali informali come il Quartetto in vista del raggiungimento di una soluzione duratura per il conflitto israelo-palestinese;

45.   auspica una maggiore cooperazione con gli Stati Uniti nei settori della non proliferazione e della lotta al terrorismo; sollecita comunque l'UE e gli Stati Uniti a proseguire il loro dialogo positivo in questi settori e perseguire integralmente un piano d'azione in vista di una cooperazione più avanzata, conformemente alle dichiarazioni UE-USA sulla lotta contro il terrorismo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottate in occasione del Vertice UE-USA il 26 giugno 2004; ritiene che tali punti dovrebbero essere affrontati nel quadro di tutti gli incontri UE-USA rilevanti ai fini della politica di sicurezza;

NATO

46.   rileva che numerosi Stati membri continuano a considerare la NATO come il fondamento della loro sicurezza in caso di aggressione armata; ritiene che cooperazione e complementarità debbano essere gli elementi chiave su cui si basano le relazioni UE/NATO; propone, in tale ottica, tenuto conto del diverso carattere dei due organismi, che si tengano discussioni su un migliore coordinamento dei contributi nazionali alla Forza di reazione della NATO e di quelli relativi agli Obiettivi primari dell'UE, al fine di evitare doppioni; esorta gli Stati membri a portare avanti la riforma delle loro forze armate nell'intento di renderle più dispiegabili, trasportabili e sostenibili; osserva a tale proposito che per il prossimo futuro la maggior parte degli Stati membri continuerà a destinare le stesse unità sia alla NATO che all'UE, data la carenza di unità in possesso delle adeguate qualifiche e capacità; sollecita gli Stati membri a continuare a rafforzare il loro pool di forze in grado di reagire rapidamente, in modo che in futuro si possano soddisfare prontamente le esigenze operative sia dell'UE che della NATO;

47.   segnala che gli attuali problemi, che purtroppo compromettono ancora la necessaria cooperazione tra il comitato militare dell'UE e la NATO, potrebbero essere rapidamente appianati con la buona volontà politica dei responsabili interessati;

48.   invita la Turchia a creare, nel quadro della NATO, le premesse indispensabili per una migliore cooperazione - che è assolutamente necessaria - tra il comitato militare dell'UE e gli organi competenti della NATO;

49.   incoraggia la nuova Agenzia europea per la difesa ad esaminare le possibilità di cooperazione con la NATO nel settore degli armamenti e a prevederle esplicitamente nel quadro dell'accordo amministrativo che sarà firmato a tempo debito tra le due parti, come prevede l'articolo 25 dell'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa(8);

50.   prende atto del carattere complementare di talune politiche e taluni programmi della NATO (Partenariato per la pace, Iniziativa di cooperazione di Istanbul e Dialogo mediterraneo) e dell'UE (politica di vicinato e Processo di Barcellona); incoraggia entrambe le parti ad esaminare il modo in cui tali programmi e politiche possono meglio servire a rafforzarsi reciprocamente;

Sicurezza interna e lotta al terrorismo

51.   osserva che la strategia europea in materia di sicurezza richiama in modo particolare l'attenzione sul fatto che i limiti prima statici presenti nelle concezioni tradizionali di sicurezza interna ed esterna sono ormai indistinti; rileva tuttavia che detta strategia presenta scarsi contenuti per quanto concerne un collegamento dei due concetti al fine di affrontare in modo coerente le minacce; prende tuttavia atto, malgrado tali carenze concettuali, dei molteplici sforzi del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri a livello di affari interni ed esteri;

52.   prende atto, per quanto riguarda la prevenzione del terrorismo, la gestione delle conseguenze e la protezione delle infrastrutture critiche, delle proposte formulate dalla Commissione in relazione al sistema ARGUS, che sarebbe in grado di far circolare l'informazione e di coordinare le azioni di risposta, e al suo possibile collegamento sia con un centro di crisi che con una rete di allerta (CIWIN) per la protezione di infrastrutture critiche nell'UE;

53.   rileva, in tale contesto, le richieste contenute nel cosiddetto Programma de L'Aja formulate dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 e destinate al Consiglio e alla Commissione, le quali postulano - nel pieno rispetto delle competenze nazionali - l'elaborazione di regole integrate e coordinate UE per la gestione di crisi con ripercussioni transfrontaliere nell'UE, da applicare entro il ° luglio 2006;

54.   si compiace del lavoro finora compiuto o avviato sulla base delle proposte e delle richieste citate, nonché di una serie di altre misure e proposte che normalmente rientrano nell'ambito della politica interna nazionale; in tale contesto si compiace inoltre della particolare rilevanza che il SITCEN attribuisce all'elaborazione di valutazioni e analisi dei rischi collegati a obiettivi potenziali di atti terroristici; sollecita pertanto la piena cooperazione di tutti i servizi di intelligence facenti capo ai ministeri nazionali per la difesa al fine di istituire una analoga capacità all'interno del SITCEN;

55.   accoglie con particolare favore l'organizzazione dello scambio transfrontaliero di intelligence e di informazioni dei servizi di sicurezza in base al criterio di disponibilità contenuto nel Programma de L'Aja - e ivi previsto per lo scambio futuro di informazioni rilevanti ai fini della repressione penale - per cui, nel rispetto delle specificità delle metodologie di lavoro di detti servizi (per esempio la necessità di garantire, dopo lo scambio, i metodi di raccolta delle informazioni, le relative fonti e la riservatezza duratura dei dati), le informazioni a disposizione dei servizi di uno Stato membro vengono fornite ai servizi omologhi di un altro Stato membro;

56.   è profondamente preoccupato, per quanto riguarda la politica di sicurezza interna, per l'inadeguata attuazione, da parte degli Stati membri, degli strumenti e delle misure figuranti nel piano antiterrorismo originale approvato nell'ottobre del 2001;

57.   prende atto della relazione presentata dall'Alto Rappresentante dell'UE al Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2004 sull'integrazione della lotta contro il terrorismo nella politica dell'UE in materia di relazioni esterne; rileva la conclusione della relazione, secondo cui le capacità nel quadro dell'Obiettivo primario 2010 e dell'Obiettivo primario civile 2008 dovrebbero essere adattate alle esigenze legate a diverse minacce e scenari terroristici, compresa l'eventuale attivazione della clausola di solidarietà (articolo I-43 della Costituzione);

58.   sollecita, nel quadro della nuova politica di vicinato e delle relazioni esterne dell'UE in generale, un dialogo politico più intenso con i paesi terzi in materia di terrorismo, che prenda in considerazione, tra l'altro, la necessità che questi cooperino in modo illimitato con le organizzazioni internazionali e regionali, come anche un'applicazione rigorosa della clausola sulla lotta al terrorismo figurante negli accordi conclusi con i paesi terzi, qualora vi siano indizi di minacce terroristiche o di attività terroristiche specifiche;

59.   esprime tuttavia preoccupazione – pur riconoscendo il lavoro finora svolto nel ricercare una linea di demarcazione fra il settore degli affari interni e quello degli affari esterni – quanto alla coerenza e al coordinamento di tale lavoro e, in particolare, quanto alla misura in cui le libertà democratiche e lo Stato di diritto vengono presi in considerazione; sollecita quindi le sue commissioni per gli affari esteri e per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a trovare un'idonea procedura per elaborare raccomandazioni al riguardo da trasmettere sia al Consiglio che alla Commissione, allo scopo non solo di verificare tale coerenza e tale coordinamento, ma anche di garantire che i diritti civili e politici di cittadini e organizzazioni non siano in alcun modo compromessi, e sottoporre così, se del caso, raccomandazioni alle commissioni competenti del Parlamento, da trasmettere sia al Consiglio che alla Commissione;

Servizio per l'azione esterna

60.   plaude al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa quale base importante per il perseguimento della strategia europea in materia di sicurezza e il suo crescente sviluppo; ritiene che la creazione del nuovo servizio per l'azione esterna sia uno strumento di vitale importanza per l'azione esterna della PESC e quindi per la strategia europea in materia di sicurezza; sottolinea che una efficace strategia europea in materia di sicurezza deve sfruttare pienamente le capacità diplomatiche disponibili (vale a dire il ministro degli Affari esteri dell'UE e il Servizio europeo per l'azione esterna (articolo I-28 e articolo III-296(3)) e, se necessario, le capacità militari (vale a dire cooperazione strutturata permanente tra Stati membri per l'attuazione di missioni ad alta intensità che richiedono capacità militari più elevate (articolo I-41(6), III-312 e il Protocollo specifico));

61.   sollecita il Consiglio e la Commissione a fare immediatamente i passi necessari per integrare le loro attività in uno spirito di cooperazione prima della ratifica finale del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; sottolinea che il Parlamento cercherà di valutare questi passi in modo positivo e costruttivo, e giudicherà tutte le azioni e le misure proposte nel periodo di transizione per creare un Servizio europeo per l'azione esterna funzionante ed efficiente sulla base della qualità piuttosto che dell'origine; sottolinea che il Parlamento valuterà tali passi anche in considerazione del fatto che sia rispettata o meno la volontà politica, espressa nella Costituzione, di formulare una politica comunitaria con l'obiettivo che l'Europa possa parlare con una sola voce sulla scena mondiale;

o
o   o

62.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, all'OSCE nonché al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

(1) GU C 228 del 13.8.2001, pag. 173.
(2) GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 599.
(3) Testi approvati, P6_TA(2005)0075.
(4) Relazione di Barcellona del Gruppo di studio sulle capacità di sicurezza dell'Europa.
(5) GU L 340 del 16.11.2004, pag. 21.
(6) Decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68).
(7) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
(8) GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.


Doping nello sport
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro il doping nello sport
P6_TA(2005)0134B6-0215/2005

Il Parlamento europeo,

–   vista la dichiarazione n. 29 sullo sport, annessa al trattato di Amsterdam, e l'articolo III-282 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

–   vista la sua risoluzione del 7 settembre 2000(1) sulla comunicazione della Commissione sul piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping nello sport,

–   viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 4 dicembre 2000 sulla lotta contro il doping(2),

–   vista la sua risoluzione del 7 settembre 2000 sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario - Relazione di Helsinki sullo sport(3),

–   visto il Codice mondiale antidoping adottato il 5 marzo 2003 a Copenaghen,

–   vista l'audizione pubblica della sua commissione per la cultura e l'istruzione del 29 novembre 2004 sul tema "Il doping nello sport: un ostacolo all'ideale atletico",

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il numero di casi di doping durante i giochi olimpici di Atene del 2004 ha dimostrato ancora una volta che il doping nello sport continua purtroppo a essere una realtà da combattere,

B.   considerando che la sanità pubblica e la tutela dei minori sono priorità dell'Unione europea,

C.   considerando che il doping è un vero e proprio problema di sanità pubblica e coinvolge chiunque pratichi sport, compresi i giovani e i non professionisti, che si procurano sostanze illecite, ad esempio nelle palestre e, in misura crescente, via Internet,

D.   considerando che il successo dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport dovrebbe essere portato avanti dall'Unione europea con azioni volte ad affrontare tutti gli aspetti del doping nello sport,

E.   considerando che il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa fornisce una base giuridica adeguata a elaborare e attuare un'azione comunitaria nel settore dello sport,

F.   considerando il clima di crescente tensione attorno agli atleti, che devono far fronte a richieste di prestazioni sempre più alte e a pressioni sia a livello economico che mediatico,

1.   sottolinea il fatto che il ricorso a sostanze chimiche per migliorare le prestazioni è contrario ai valori dello sport quale attività sociale, culturale ed educativa;

2.   rileva che, sebbene l'uso di sostanze dopanti abbia segnato in maniera evidente tutta la storia dello sport, oggigiorno il doping sta prendendo una nuova e quanto mai pericolosa piega attraverso l'uso di sostanze quali ormoni della crescita e eritropoietina, e attraverso pratiche quali la trasfusione di sangue;

3.   è preoccupato per la salute fisica e psicologica degli atleti professionisti e non professionisti;

4.   sottolinea l'importanza dell'attuazione di un monitoraggio medico indipendente longitudinale;

5.   chiede alla Commissione di assumere i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo controllo alle frontiere esterne dell'Unione europea e lottare contro il traffico di sostanze illecite;

6.   invita la Commissione ad attuare una politica efficace e integrata in tutti i settori attinenti, in particolare nella salute pubblica, nella prevenzione, nell'educazione e nella ricerca farmacologica;

7.   chiede alla Commissione di sostenere un azione di informazione permanente per adottare un'efficace politica di prevenzione;

8.   invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la propria collaborazione con l'Agenzia mondiale antidoping (AMA), il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione mondiale della sanità, in modo tale da consentire all'Unione europea di intervenire efficacemente ai fini della prevenzione e del controllo del doping;

9.   invita la Commissione a coinvolgere tutte le parti interessate allo sport nel processo decisionale relativo al doping per affrontare il problema in maniera efficace e per promuovere un'immagine pulita dello sport e dell'esercizio fisico;

10.   invita la Commissione a incoraggiare il coordinamento tra gli Stati membri ai fini dello sviluppo di efficaci metodi comuni di controllo e certificazione dell'uso di sostanze e preparati chimici nelle palestre e nei centri sportivi frequentati soprattutto dai giovani;

11.   invita la Commissione a promuovere, nel settimo programma quadro, ulteriori ricerche sui diversi metodi volti al controllo e all'individuazione del doping;

12.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi dei paesi in via di adesione, alle federazioni sportive nazionali e internazionali, al FEI (Federazione internazionale per gli sport equestri), al Consiglio d'Europa, al Comitato olimpico internazionale e all'AMA.

(1) GU C 135 del 7.5.2001, pag. 270.
(2) GU C 356 del 12.12.2000, pag. 1.
(3) GU C 135 del 7.5.2001, pag. 274.


Protezione della diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche
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Risoluzione del Parlamento europeo sull'elaborazione di una Convenzione relativa alla protezione della diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche
P6_TA(2005)0135B6-0216/2005

Il Parlamento europeo,

–   vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio d'Europa(1),

–   vista la comunicazione della Commissione "Verso uno strumento internazionale sulla diversità culturale" (COM(2003)0520),

–   vista la sua risoluzione del 12 marzo 2003 sull'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) in ambito OMC e la diversità culturale(2),

–   vista la Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2 novembre 2001,

–   visti l'articolo 149, paragrafo 1, e l'articolo 151 del trattato CE,

–   visti il preambolo e l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visti l'articolo I-3, paragrafo 3, quarto comma, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in cui si afferma che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo, e l'articolo III-315, paragrafo 4, terzo comma, in cui si stabilisce che il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione,

–   vista la decisione della Conferenza generale dell'UNESCO del 17 ottobre 2003 di dare avvio ai lavori relativi all'elaborazione di un progetto di Convenzione sulla diversità culturale per la prossima sessione della Conferenza generale nel 2005,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che tra il dicembre 2003 e il maggio 2004 hanno avuto luogo riunioni di esperti indipendenti, intese ad elaborare un primo progetto preliminare di Convenzione,

B.   considerando che, a partire dal settembre 2004, si è svolta una serie di riunioni intergovernative volte a finalizzare il progetto preliminare di Convenzione e la relativa relazione,

C.   considerando che la Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale, adottata nel novembre 2001, è stata accolta come un passo avanti verso la cooperazione internazionale, ma ha dimostrato di essere una risposta inadeguata alle minacce che incombono sulla diversità culturale in un mondo in fase di globalizzazione,

D.   considerando che il progetto di Convenzione dell'UNESCO ha come obiettivo di provvedere alla diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche e di proteggerla; considerando altresì che esso è inteso ad agevolare lo sviluppo e l'adozione di politiche culturali e di misure appropriate volte a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali, nonché ad incoraggiare scambi culturali più ampi a livello internazionale,

E.   considerando che l'obiettivo della Convenzione è attinente a questioni culturali – un settore in cui, alla luce dell'articolo 151 del trattato, la Comunità non ha poteri di armonizzazione – e le misure con cui tale obiettivo viene perseguito possono includere disposizioni che hanno un'incidenza sull"acquis comunitario; che, in altri termini, il progetto di Convenzione dell'UNESCO è un accordo misto, comprendente un certo numero di disposizioni che rientrano nell'ambito delle competenze comunitarie,

F.   considerando che il 16 novembre 2004 il Consiglio ha pertanto accettato che la Commissione fosse autorizzata a negoziare, a nome della Comunità, le parti del progetto di testo dell'UNESCO che rientrano fra le competenze comunitarie,

G.   considerando che gli Stati membri hanno l'obbligo di cooperare strettamente con la Comunità per garantire l'unità nella negoziazione e nella conclusione di qualsiasi testo di accordo,

H.   considerando che l'articolo 300 del trattato stabilisce le regole di procedura per quanto attiene agli accordi della Comunità e prevede che il Parlamento europeo sia consultato sulla proposta di concludere un accordo di questo tipo,

I.   considerando che, per quanto riguarda gli accordi misti, è importante che vi sia una stretta cooperazione tra gli Stati membri e tutte le istituzioni comunitarie,

1.   ricorda che la Convenzione deve essere uno strumento di cooperazione internazionale a favore dello sviluppo culturale, ritiene che il progetto di Convenzione rappresenti un serio tentativo di raccogliere le sfide che la globalizzazione e la politica commerciale internazionale pongono alla diversità culturale e accoglie favorevolmente il processo inteso ad istituire uno strumento normativo vincolante per la protezione della diversità culturale;

2.   ritiene che gli Stati membri debbano compiere ogni sforzo per coordinare le loro posizioni, sia tra di loro che con la Comunità;

3.   esprime la propria preoccupazione quanto al fatto che la mancanza di unità possa indebolire la posizione della Comunità e la sua credibilità nei negoziati, e sottolinea l'importanza che riveste l'unità dell'Unione europea nonché la necessità per il Parlamento europeo di essere pienamente coinvolto nella definizione di un mandato chiaro e nella presa in considerazione delle opinioni espresse dalla società civile;

4.   insiste sul fatto che la Commissione non dovrebbe solo fornire al Consiglio aggiornamenti sui negoziati in seno all'UNESCO, ma anche assicurare che il Parlamento europeo sia tenuto pienamente informato;

5.   è del parere che la Convenzione UNESCO proposta debba sottolineare in modo molto chiaro il diritto degli Stati parte di sviluppare, mantenere e attuare politiche e leggi intese a promuovere e a proteggere la diversità culturale e il pluralismo dei mezzi di informazione; ritiene essenziale che i diritti della Convenzione vengano rafforzati e ci si opponga a qualsiasi tentativo di diluire o di indebolire tali diritti attraverso la Convenzione;

6.   è del parere che la Convenzione debba riconoscere il ruolo molto importante svolto dai servizi pubblici, segnatamente da quello di radiodiffusione, per quanto attiene alla salvaguardia, al sostegno e allo sviluppo della diversità e dell'identità culturali, nonché dell'accesso di tutti i cittadini a contenuti e conoscenze di qualità;

7.   sottolinea che i servizi e i prodotti culturali, anche se hanno la duplice natura di beni economici e di beni culturali, non possono essere assimilati a semplici merci;

8.   sottolinea parimenti che l'accesso a un'offerta diversificata di contenuti culturali nazionali e provenienti da tutte le regioni del mondo rappresenta un diritto fondamentale;

9.   insiste sul fatto che, nel corso del processo di negoziazione e di conclusione della Convenzione in questione, l'Unione europea e i suoi Stati membri non dovrebbero fare nulla che sia suscettibile di compromettere la diversità culturale o di indebolire la capacità dei governi di sostenere la diversità e l'identità culturali;

10.   invita la Conferenza generale dell'UNESCO e le parti del negoziato a garantire che la Convenzione riguardi tutte le forme di espressione culturale;

11.   invita tutte le parti del negoziato a fare quanto necessario per completare il progetto, in modo da consentire il suo accoglimento alla prossima Conferenza generale dell'UNESCO, prevista per l'ottobre 2005 a Parigi;

12.   ritiene che il pluralismo dei mezzi di informazione debba essere un principio fondamentale della Convenzione;

13.   insiste affinché la Convenzione garantisca la trasparenza, il principio di proporzionalità e i principi democratici;

14.   insiste affinché la Convenzione sia basata sui principi dei diritti umani individuali, come previsto negli strumenti internazionali, incluso il diritto alla libertà di informazione e opinione e alla proprietà intellettuale;

15.   ritiene che la questione delle relazioni tra il diritto commerciale internazionale e la futura Convenzione dell'UNESCO sia una questione centrale che va opportunamente affrontata in modo tale da accordare alla protezione della diversità culturale quanto meno la stessa priorità attribuita ad altre politiche, e in nessun caso un'importanza inferiore ad esse;

16.   è dell'avviso che la Convenzione debba prevedere un meccanismo semplice, unico e vincolante per la soluzione delle controversie al fine di sviluppare, nell'ambito di diritto internazionale, una giurisprudenza della diversità culturale;

17.   ritiene che la definizione di industrie culturali contenuta nella Convenzione dovrebbe includere non solo la produzione, ma anche la creazione, la pubblicazione, la promozione, la distribuzione, l'esposizione, la messa a disposizione, la vendita, la raccolta, il deposito e la conservazione dei beni e dei servizi culturali;

18.   ritiene che la Convenzione dovrebbe riconoscere l'importanza degli aiuti finanziari pubblici, sia diretti che indiretti, e che gli Stati parte possano stabilire la natura, l'importo e i beneficiari di detti aiuti;

19.   ritiene che gli Stati dovrebbero conservare il diritto di organizzare, finanziare e definire il mandato delle istituzioni di servizio pubblico destinate a salvaguardare la diversità culturale e il pluralismo dei mezzi di informazione, in particolare quello del servizio pubblico di radiodiffusione, allo scopo di garantire che abbia un interesse sociale e democratico per le rispettive società, e che tale principio deve valere anche nell'era della conoscenza digitale;

20.   ritiene quindi che la Convenzione debba proteggere il diritto degli Stati parte di estendere le loro politiche culturali ai contenuti dei nuovi media e ai nuovi modi di distribuzione, e che il principio della neutralità tecnologica vada esplicitamente menzionato nella Convenzione;

21.   accoglie con favore la proposta di istituire un Osservatorio per la diversità culturale in seno all'UNESCO, che deve funzionare in collaborazione con le organizzazioni professionali;

22.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, ai governi dei paesi in via di adesione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, al Consiglio d'Europa e all'UNESCO.

(1) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 322.
(2) GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 289.


Bangladesh
PDF 118kWORD 40k
Risoluzione del Parlamento europeo sul Bangladesh
P6_TA(2005)0136RC-B6-0252/2005

Il Parlamento europeo,

–   visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo(1),

–   viste le crescenti critiche in merito a numerose e sempre più gravi violazioni dei diritti umani compiute da forze ufficiali e da organizzazioni religiose fondamentaliste, critiche che sono state formulate dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite nel febbraio 2005 (E/CN.4/2005/NGO/32), dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, sempre nel febbraio 2005 (Country Report on Human Rights Practices in Bangladesh 2004), e da Amnesty International (ad esempio con l'Urgent Action 061/2005),

–   vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'UE sull'attentato avvenuto ad Habiganj, in Bangladesh, il 29 gennaio 2005,

–   visto l'articolo 115 del suo regolamento,

A.   preoccupato per i ripetuti attentati con ordigni esplosivi a danno di leader politici dell'opposizione, di gruppi religiosi minoritari, di giornalisti e di rappresentanti delle ONG, in particolare per i due recenti attentati compiuti con granate contro due importanti uomini politici d'opposizione, rispettivamente il 21 agosto 2004 contro Sheikh Hasina, leader della Lega Awami ed ex Primo Ministro, e il 27 gennaio 2005 contro l'ex Ministro delle finanze Shah Mohammad Kibria, che è stato assassinato,

B.   preoccupato per i recenti sviluppi politici in Bangladesh, dove il rischio del fondamentalismo sembra essere in aumento e il malgoverno, la corruzione e il nepotismo hanno gravemente minato lo stato di diritto, ivi comprese le garanzie previste dalla Costituzione a tutela dei diritti fondamentali,

C.   preoccupato per il fatto che il governo del Bangladesh è riuscito solo limitatamente a contenere le esplosioni di violenza e che le minacce dei gruppi estremisti non sono cessate; notando che gruppi paramilitari continuano ad operare nella campagne con l'appoggio - in taluni casi - di autorità locali,

D.   constatando con preoccupazione che minoranze religiose, fra cui gli induisti, ma anche gruppi musulmani moderati e organizzazioni per i diritti delle donne hanno subito in anni recenti numerosi atti violenti di aggressione e intimidazione,

E.   riconoscendo che il clima di paura che ne consegue è stato creato dall'abuso del potere da parte dei partiti musulmani fondamentalisti al governo,

F.   considerando che, malgrado il Bangladesh abbia compiuto passi avanti in settori socioeconomici, tra i quali la sanità, l'igiene, l'istruzione, l'emancipazione femminile, la pianificazione familiare e l'autosufficienza alimentare, è in ritardo nel miglioramento della situazione generale della gestione degli affari pubblici e nella promozione dei diritti umani, processi che, se attuati, potrebbero incentivare ulteriormente il progresso socioeconomico della sua popolazione,

G.   preoccupato per il fatto che il governo del Bangladesh non ha finora portato davanti alla giustizia gli autori di questi attentati e aggressioni, nonché per il generale deterioramento della situazione dell'ordine pubblico in Bangladesh nel corso dell'ultimo anno; constatando tuttavia che il 22 febbraio 2005 il governo ha vietato le attività di due organizzazioni criminali musulmane e ne ha anche bloccato i beni,

H.   sottolineando che l'accordo di cooperazione CE-Bangladesh si basa sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, e che la violazione dell'articolo 1 può mettere a repentaglio la prosecuzione dell'accordo,

I.   considerando che la Commissione deve assicurare il monitoraggio della situazione dei diritti umani in Bangladesh e la costante informazione del Parlamento al riguardo,

J.   sottolineando che il Bangladesh ha degli obblighi di diritto internazionale quale Stato parte sia del Patto internazionale sui diritti civili e politici che della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, ma non ha ancora approvato i provvedimenti legislativi per l'attuazione di tali obblighi,

1.   condanna i ripetuti attentati con ordigni esplosivi e sollecita il governo del Bangladesh a garantire agli investigatori internazionali che assistono i servizi di intelligence del paese pieno accesso a tutte le prove raccolte al riguardo, secondo le promesse fatte dal governo stesso, e a pubblicare integralmente il rapporto investigativo;

2.   sollecita il governo del Bangladesh a rispettare le indicazioni date dall'Alta Corte del paese affinché sia evitato l'abuso di strumenti giuridici in relazione all'arresto di dimostranti dell'opposizione e ci si astenga dal reprimere le proteste politiche pacifiche ricorrendo ad arresti e torture;

3.   sollecita il governo del Bangladesh, in particolare, a porre fine alle operazioni anticrimine delle forze paramilitari del cosiddetto Battaglione d'azione rapida (RAB), che consistono in uccisioni extragiudiziarie; rileva che l'apprezzata organizzazione per i diritti umani ODHIKAR ha affermato che nel 2004 sono stati riferiti pubblicamente 90 casi di morte in carcere in seguito a tortura;

4.   incoraggia il governo del Bangladesh a consentire alla popolazione di partecipare ad eventi culturali tradizionali e ad adottare misure di sicurezza atte a garantire il pacifico svolgimento di queste manifestazioni, che riflettono una tradizione di tolleranza e laicità;

5.   sollecita il governo del Bangladesh ad adottare misure preventive contro gruppi paramilitari musulmani che hanno diffuso la violenza e l'intimidazione in zone rurali del paese;

6.   rinnova il suo appoggio alla richiesta di portare davanti alla giustizia coloro di cui è nota la partecipazione al massacro di cittadini del Bangladesh e ad altri crimini di guerra perpetrati durante la guerra di liberazione del Bangladesh del 1971;

7.   ritiene che, in vista delle elezioni parlamentari in programma per la fine del 2006 o l'inizio del 2007, siano necessarie riforme sistemiche per ripristinare i principi del buon governo, in modo che la commissione elettorale e il governo provvisorio possano operare in modo indipendente;

8.   ritiene che per sostenere tali riforme sarà necessario un approccio coordinato da parte di tutti i donatori di qualunque parte del mondo;

9.   invita tutte le parti in causa ad astenersi da pratiche antidemocratiche e ad impegnarsi in un dialogo che le coinvolga tutte, attraverso la piena partecipazione al processo democratico parlamentare; invita in particolare i partiti di opposizione a porre fine al boicottaggio dell'attività parlamentare, poiché il disordine e la violenza provocano sofferenza al popolo del Bangladesh;

10.   esprime il suo sostegno alle iniziative di principio assunte da rappresentati dell'UE lo scorso anno in difesa dei diritti delle minoranze religiose in Bangladesh, ad esempio la loro presenza fisica presso un centro di musulmani Ahmadiyya nell'ottobre 2004, allorché dei fondamentalisti si preparavano a mettere in atto un assalto di massa a tale centro;

11.   invita il Consiglio a riesaminare l'applicazione della clausola sui diritti dell'uomo e la democrazia dell'accordo di cooperazione CE-Bangladesh e ad accertare se il governo del Bangladesh stia compiendo sforzi sufficientemente intensi per migliorare sostanzialmente la situazione dei diritti umani;

12.   prende atto dei recenti modesti passi compiuti dal governo del Bangladesh per migliorare la situazione politica nel paese; incoraggerà detto governo ad instaurare una situazione di rispetto dell'ordine pubblico e appoggerà ogni rilevante progresso su questioni quali il buon governo, la libertà di stampa, la lotta contro la corruzione e il rispetto dei diritti dell'uomo;

13.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al governo del Bangladesh.

(1) GU L 118 del 27.4.2001, pag. 48.


Aiuto umanitario ai rifugiati saharawi
PDF 112kWORD 35k
Risoluzione del Parlamento europeo sull'aiuto umanitario ai rifugiati saharawi
P6_TA(2005)0137RC-B6-0250/2005

Il Parlamento europeo,

–   vista la sua risoluzione del 16 marzo 2000 sul Sahara occidentale(1), nella quale "chiede alla Commissione di rafforzare l'aiuto umanitario ai rifugiati saharawi e in particolare la invita ad aumentare l'aiuto umanitario fornito alla popolazione saharawi, più in particolare a livello di alimenti, sanità e istruzione",

–   vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2003 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione III - Commissione(2), in cui si chiede alla Commissione di fornire garanzie a favore di un aiuto umanitario consistente ed ininterrotto per i rifugiati saharawi,

–   viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite del 20 ottobre 2004 (S/2004/827) e del 27 gennaio 2005 (S/2005/49), che esortano la Comunità internazionale a mantenere l'aiuto umanitario ai rifugiati saharawi sino alla soluzione del conflitto nel Sahara occidentale,

–   vista la proposta del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite del 5 maggio 2004 (WFP/EB.2/2004/4-B/4), che riferisce di un deterioramento delle condizioni di vita dei rifugiati saharawi (ritardi di crescita dei bambini, malnutrizione, anemia, etc.) dovuto alla diminuzione degli aiuti,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che la popolazione saharawi si ritrova in accampamenti di rifugiati in Algeria a causa di un processo di decolonizzazione incompiuto e che la sopravvivenza di questo popolo dipende interamente dall'aiuto umanitario internazionale,

B.   considerando il deterioramento della situazione umanitaria constatato da un gruppo dei suoi deputati in occasione della visita effettuata dal 3 al 6 marzo 2005 agli accampamenti di rifugiati saharawi siti in prossimità di Tindouf, nel sud-ovest dell'Algeria,

C.   considerando l'appello lanciato ai paesi donatori il 26 febbraio 2005 dal Programma alimentare mondiale, nel quale si sottolinea che tale programma non sarà più in grado, a partire dal maggio 2005, di assicurare una razione completa di 2.100 kcal a 158.000 rifugiati saharawi beneficiari, a causa della mancanza di contributi generosi e di assistenza esterna, e che ciò rischia di avere gravi conseguenze sul piano nutrizionale e della salute per le popolazioni rifugiate e, in primo luogo, per i bambini e le donne,

D.   considerando con preoccupazione l'esaurimento degli stock di prodotti alimentari nel maggio 2005, che esporrà la popolazione rifugiata, che già vive in uno stato di precarietà, ad una crisi umanitaria di gravi dimensioni se da qui ad allora non saranno prese misure urgenti per fornire un aiuto sostanziale e tempestivo e palliare a questa grave situazione,

E.   considerando le drammatiche conseguenze che risulterebbero dalla diminuzione continua dell'aiuto fornito dalla Commissione attraverso l'Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO) alle popolazioni saharawi rifugiate (impoverimento del paniere alimentare, degrado nei settori della sanità e dell'istruzione, etc.),

F.   considerando l'apporto specifico e complementare importante (alimenti, salute, istruzione, ambiente, igiene) fornito ai rifugiati saharawi dalla Commissione sino al 2002 a complemento dell'aiuto in termini di prodotti di base delle istituzioni delle Nazioni Unite nel quadro del loro mandato,

G.   considerando che la crisi umanitaria è dovuta in particolare all'assenza di progressi degni di nota nella ricerca di una soluzione politica equa e duratura alla situazione politica del Sahara occidentale, che sia accettabile per le varie parti in causa,

1.   chiede alla Commissione la concessione di un aiuto urgente immediato che permetta di fare fronte alla difficile situazione in cui vivono attualmente le popolazioni rifugiate saharawi;

2.   chiede alla Commissione di accrescere e diversificare i suoi aiuti per riportarli perlomeno al livello del 2002, garantendo in tal modo un livello alimentare minimo decente ai rifugiati saharawi e continuando ad accordare importanza ai settori della salute, dell'istruzione, dell'ambiente e dei trasporti;

3.   ribadisce la sua richiesta alla Commissione, formulata al paragrafo 66 della sua precitata risoluzione del 23 ottobre 2003 sul progetto di bilancio generale, di adottare misure adeguate affinché continuino ad essere garantiti gli aiuti a favore dei campi profughi saharawi e garantire che, in ogni caso, tali aiuti non siano interrotti, neppure temporaneamente, per ragioni di natura puramente amministrativa;

4.   chiede alla Commissione di associare le ONG europee, che hanno già esperienza sul campo, all'esecuzione dei programmi di ECHO a favore dei rifugiati saharawi, al fine di garantire l'efficacia e la rapidità di esecuzione degli aiuti concessi dall'Unione europea;

5.   chiede alla Commissione di contribuire al rafforzamento delle capacità di gestione dell'aiuto umanitario negli accampamenti di rifugiati, cooperando con le istituzioni saharawi create esclusivamente a tale fine;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al governo del Marocco, al Fronte Polisario e al Presidente dell'Unione africana.

(1)1 GU C 377 del 29.12.2000, pag. 354.
(2)2 GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 457.


Lampedusa
PDF 115kWORD 31k
Risoluzione del Parlamento europeo su Lampedusa
P6_TA(2005)0138RC-B6-0251/2005

Il Parlamento europeo,

–   vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e, in particolare, il suo articolo 14,

–   vista la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e, in particolare, il suo articolo 33, paragrafo 1, che esige un esame adeguato di ciascun caso individuale e vieta l'espulsione (refoulement),

–   vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare il suo protocollo IV, articolo 4, in base al quale "le espulsioni collettive di stranieri sono vietate",

–   visti la dichiarazione di Barcellona e il programma di lavoro adottati dalla conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, per quanto concerne la promozione e la difesa dei diritti fondamentali nella regione mediterranea,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1) e, in particolare, il suo articolo 18 relativo al diritto d'asilo,

–   visti l'articolo 6 del trattato UE e l'articolo 63 del trattato CE,

–   viste le sue interrogazioni scritte E-2616/04 e E-0545/05,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che Lampedusa, piccola isola di circa 20 km2 situata nel canale di Sicilia, con una popolazione di 5.500 abitanti, ha evidenti limiti di capacità per quanto riguarda la possibilità di accogliere e ospitare i numerosi immigranti e richiedenti asilo che, regolarmente, sbarcano sulle sue coste, spesso in condizioni disperate,

B.   considerando con preoccupazione le espulsioni collettive di immigranti effettuate dalle autorità italiane tra l'ottobre 2004 e il marzo 2005 dall'isola italiana di Lampedusa verso la Libia,

C.   considerando che l'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) ha denunciato l'espulsione di 180 persone il 17 marzo 2005 e dichiarato che "non è affatto chiaro se l'Italia abbia preso le precauzioni necessarie per assicurarsi che non stia rimandando veri rifugiati in Libia, che non può essere considerato esattamente un paese sicuro per il diritto d'asilo"; considerando che l'UNHCR ha espresso il proprio rammarico per la mancanza di trasparenza da parte delle autorità sia italiane che libiche,

D.   considerando con preoccupazione che le autorità italiane hanno negato all'UNHCR l'accesso al centro rifugiati di Lampedusa il 15 marzo 2005 mentre, secondo l'UNHCR, avrebbero autorizzato l'accesso di funzionari libici,

E.   considerando con grande preoccupazione la situazione di centinaia di richiedenti asilo rinviati in Libia, visto che tale paese non è firmatario della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, non dispone di un regime di asilo, non offre garanzie efficaci di tutela dei diritti dei rifugiati e pratica arresti, detenzioni ed espulsioni arbitrari; considerando inoltre che le persone espulse sono generalmente ammanettate e ignorano il luogo cui sono destinate,

F.   considerando con preoccupazione il trattamento e le condizioni di vita deplorevoli delle persone detenute nei campi libici, nonché i recenti rimpatri di massa di stranieri dalla Libia verso i loro paesi d'origine in condizioni che non assicuravano la dignità né la sopravvivenza; preoccupato inoltre dalle informazioni provenienti da fonti libiche secondo le quali a seguito di tali espulsioni si sarebbero verificati 106 decessi,

G.   considerando l'accordo bilaterale tra l'Italia e la Libia, il cui contenuto è ancora segreto, che sembra affidi alle autorità libiche la sorveglianza dei flussi migratori e impegni la Libia a riammettere le spersone espulse dall'Italia,

H.   considerando l'assenza in Italia di una legislazione in materia di diritto di asilo,

I.   considerando la richiesta presentata all'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il 6 aprile 2005, di trasmettere informazioni sulla situazione a Lampedusa, a seguito del reclamo n. 11593/05 presentato da un gruppo di migranti espulsi,

1.   invita le autorità italiane e tutti gli Stati membri ad astenersi dall'effettuare espulsioni collettive di richiedenti asilo e di "migranti irregolari" verso la Libia o altri paesi e ad assicurare l'esame individuale delle domande di asilo nonché il rispetto del principio di non espulsione;

2.   ritiene che le espulsioni collettive di migranti verso la Libia da parte delle autorità italiane, compresa quella del 17 marzo 2005, costituiscano una violazione del principio di non espulsione e che le autorità italiane siano venute meno ai loro obblighi internazionali omettendo di assicurarsi che la vita delle persone espulse non fosse minacciata nel loro paese di origine;

3.   invita le autorità italiane a garantire all'UNHCR libero accesso al centro rifugiati di Lampedusa e alle persone ivi detenute, che potrebbero avere bisogno di una protezione internazionale;

4.   invita la Commissione, guardiana dei trattati, a vegliare sul rispetto del diritto d'asilo nell'Unione europea a norma degli articoli 6 del trattato UE e 63 del trattato CE, a far cessare le espulsioni collettive e ad esigere che l'Italia e gli altri Stati membri rispettino gli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione;

5.   ricorda la necessità di una politica comunitaria di immigrazione e asilo basata sull'apertura di canali di immigrazione legale e sulla definizione di norme comuni di protezione dei diritti fondamentali degli immigrati e dei richiedenti asilo in tutta l'Unione europea, come stabilito dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 e confermato dal programma dell'Aia;

6.   ribadisce le sue profonde riserve per quanto riguarda l'approccio del "minimo denominatore comune" della proposta di direttiva del Consiglio sulle procedure di asilo (COM(2002)0326) ed invita gli Stati membri ad assicurare il tempestivo recepimento della direttiva 2004/83/CE(2) recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato;

7.   invita la Commissione a svolgere un dialogo trasparente in materia, rendendo pubblici tra l'altro i risultati della sua missione tecnica in Libia del novembre-dicembre 2004 sull'immigrazione clandestina;

8.   chiede alla Libia di permettere l'accesso di osservatori internazionali, di porre fine alle espulsioni e agli arresti arbitrari di migranti, di ratificare la convenzione di Ginevra sui rifugiati e di riconoscere il mandato dell'UNHCR; chiede che sia reso pubblico ogni accordo di riammissione concluso con la Libia;

9.   chiede l'invio di una delegazione composta da membri delle commissioni competenti al centro rifugiati di Lampedusa e in Libia, per poter valutare la portata del problema e verificare la legittimità dell'operato delle autorità italiane e libiche;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo della Libia e all'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite.

(1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(2) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.


Siccità in Portogallo
PDF 115kWORD 33k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla siccità in Portogallo
P6_TA(2005)0139RC-B6-0255/2005

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 2 e 6 del trattato CE, ai sensi dei quali le esigenze connesse con la tutela ambientale devono essere integrate nelle politiche comunitarie, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo economico sostenibile sotto il profilo ambientale,

-   visto l'articolo 174 del trattato CE,

–   visto il Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), del dicembre 1997, e la ratifica dello stesso da parte della Comunità europea in data 4 marzo 2002,

–   vista la relazione della Commissione sui cambiamenti climatici e la dimensione idrica europea,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che negli ultimi anni l'Europa meridionale, e in particolare la penisola iberica, sono state colpite da numerose gravi siccità,

B.   considerando che la mancanza di precipitazioni in Portogallo dal 1° ottobre 2004 fino a fine marzo 2005 – le precipitazioni sono state inferiori al 50% della media tra il 1961 e il 1990 – ha dato luogo a bassissimi valori del tenore di acqua nel suolo che in talune zone del sud del paese sono stati inferiori al 20%,

C.   considerando che il 15 marzo 2005 circa l'88% del territorio del Portogallo continentale versava in una situazione di grave, per non dire estrema siccità e che, trascorsi alcuni giorni di scarsa piovosità, la situazione non è sufficientemente mutata,

D.   considerando che le conseguenze di questa scarsità di acqua si fanno sentire, con incisive ripercussioni socio-economiche specie nel settore agricolo, zootecnico e forestale, riducendo di molto o azzerando lo sviluppo vegetativo specie dei cereali, delle colture foraggiere e dei prati naturali, compromettendo il raccolto del fieno e dei cereali e provocando una grandissima penuria di alimenti per animali le cui scorte sono esaurite come anche nell'alimentazione umana, nell'ambiente, nel quadro sanitario del paese e, di conseguenza, anche nell'importante industria portoghese del turismo,

E.   considerando che da maggio fino all'inizio dell'autunno non si avranno nuove precipitazioni, per cui sarà necessario continuare ad alimentare gli animali non solo durante l'estate, ma anche durante il successivo inverno,

F.   considerando che le popolazioni più direttamente colpite sono quelle che dispongono di minori risorse finanziarie e che gli effetti diretti si sommano sia alle conseguenze per le colture primaverili che risultano compromesse a causa del basso livello di raccolta delle acque negli invasi sia ai maggiori rischi di incendi estivi che già nel 2003 avevano assunto proporzioni catastrofiche,

G.   considerando che, in base agli studi effettuati per una proiezione a 11 mesi dell'impatto della siccità, la perdita del valore aggiunto netto si aggira sul 34% e che nelle regioni più colpite del sud le perdite potrebbero sfiorare il 40%,

H.   considerando che il persistere della siccità in Portogallo è un'ennesima prova degli effetti negativi dei cambiamenti climatici evidenziando la necessità di varare un'ambiziosa azione a livello mondiale per arrestare i cambiamenti climatici; considerando altresì che l'UE dovrebbe continuare a svolgere un ruolo guida in tale processo intensificando gli sforzi nei settori chiave dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti,

1.   esprime la sua solidarietà alle popolazioni e ai settori colpiti e la sua preoccupazione per la situazione vissuta da agricoltori e allevatori portoghesi nonché dalle regioni già interessate dal problema dell'approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla gravità della situazione nel centro e nel sud del paese;

2.   reputa necessario un intervento a livello comunitario, non solo a sostegno delle vittime, ma anche per prevenire l'aggravarsi dei danni ed evitare che in futuro situazioni analoghe tornino a produrre risultati così pesanti; in tale contesto, invita la Commissione europea, in base alle informazioni già fornite dalle autorità portoghesi, a:

   - anticipare il versamento integrale delle corrispondenti indennità agricole agli agricoltori;
   - consentire, in virtù della normativa comunitaria e sulla falsariga di quanto già avvenuto in analoghe precedenti situazioni, l'impiego di cereali delle scorte dell'intervento comunitario risultanti dalle eccedenze esistenti in taluni Stati membri;
   - sostenere le spese veterinarie previste dal piano di emergenza contro la febbre catarrale o "lingua blu" che, manifestatesi nello stesso periodo della siccità, ha notevolmente aggravato la situazione a causa delle restrizioni imposte agli spostamenti di animali;
   - accordare varie deroghe all'applicazione di taluni regolamenti comunitari, specie l'autorizzazione dei pascoli nelle zone tenute a maggese o nelle aree coltivate a cereali il cui ciclo produttivo ormai compromesso annulla qualsiasi possibilità di raccolto;
   - autorizzare le autorità portoghesi a concedere sussidi statali a seconda delle circostanze specie ai piccoli agricoltori, per sostenere in particolare gli enormi costi connessi con l'alimentazione degli animali e il trasporto o la captazione delle acque ovvero i comparti più colpiti come nel caso della patata e degli agrumi;
   - presentare al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di revisione degli strumenti giuridici al fine di adeguare la realtà normativa alla necessità di evitare il ripetersi di conseguenze così gravi in altri anni di perdurante siccità nell'Europa meridionale;

3.   richiama a questo proposito l'attenzione della Commissione e del Consiglio sull'immediata necessità di predisporre stanziamenti ed attivare mezzi affinché si possa tempestivamente prevenire il verificarsi di un maggior numero di incendi boschivi a causa della siccità durante la prossima estate;

4.   si congratula con la Commissione per la sua comunicazione relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo (COM(2005)0074) e rivolge ad essa come pure al Consiglio l'esortazione a darvi urgentemente seguito, in modo da porre in essere, con la massima tempestività, un sistema di protezione efficace, in ambito comunitario, per tutelare gli agricoltori europei dai rischi e dalle crisi come quelle che l'attuale situazione di siccità determina in Portogallo; reputa necessario promuovere la creazione di un ente assicurativo agricolo pubblico finanziato dai fondi comunitari che consenta di garantire un reddito minimo agli agricoltori in caso di calamità naturali come la siccità e gli incendi;

5.   reputa necessario ottenere una linea di sostegno finanziario che minimizzi l'incremento dei costi e la diminuzione della produzione agricola nonché l'esenzione temporanea dei contributi per la previdenza sociale (senza perdita di diritti) per gli agricoltori a tempo pieno con reddito inferiore a 12 UDE compresa la proroga del credito di campagna per due anni, senza interessi;

6.   sollecita il Consiglio e la Commissione a procedere a una nuova analisi della possibilità di utilizzo del Fondo di solidarietà in modo che esso possa in particolare far fronte anche a situazioni di questo tipo ricorrenti soprattutto nell'Europa meridionale;

7.   invita la Commissione a promuovere iniziative per far rispettare gli impegni di Kyoto;

8.   esorta la Commissione a effettuare uno studio approfondito sull'insorgere di tali fenomeni, allo scopo di determinare se rivestano un carattere ciclico o saltuario ovvero se costituiscano un nuovo indizio di cambiamenti climatici duraturi, avendo cura di esaminare le opzioni in vista di un accordo, dopo il 2012 in sede ONU, sui cambiamenti climatici unitamente alla definizione di una strategia dell'Unione europea a lungo termine visto che i paesi sviluppati dovranno imboccare la strada della riduzione delle emissioni fino al 2020; insiste altresì affinché l'Unione europea mantenga il suo ruolo guida nell'impegno internazionale per far fronte ai cambiamenti climatici e presenti proposte concrete per un'azione strategica dopo il 2012;

9.   prende atto con interesse della recente relazione della Commissione sul fenomeno globale dei cambiamenti climatici e sul suo impatto diretto sull'approvvigionamento idrico, sulla qualità dell'acqua e sugli ecosistemi; plaude in particolare alla proposta di fornire rilevanti informazioni ai responsabili delle politiche in materia di acque nell'Unione europea in ordine alle incidenze sul settore idrico (agricoltura, centri urbani, settori industriale ed energetico, protezione civile, pianificazione del territorio) contestualmente ai vari scenari di cambiamenti climatici;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al parlamento e al governo del Portogallo nonché alle autorità locali delle zone colpite.

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