Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (COM(2005)0006 – C6-0061/2005 – 2005/0003(CNS))
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0061/2005),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica (A6-0277/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 3
(3) Ai sensi del punto 3.3.2 del programma dell'Aia, il ravvicinamento del diritto penale sostanziale riguarda i settori relativi alle forme più gravi di criminalità transfrontaliera ed è opportuno dare la priorità ai settori della criminalità menzionati specificamente nei trattati. La definizione dei reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale dovrebbe quindi essere armonizzata in tutti gli Stati membri. D'altra parte, dovrebbero essere previste pene e sanzioni corrispondenti alla gravità di tali reati nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili.
(3) Ai sensi del punto 3.3.2 del programma dell'Aia, il ravvicinamento del diritto penale sostanziale riguarda i settori relativi alle forme più gravi di criminalità transfrontaliera ed è opportuno dare la priorità ai settori della criminalità menzionati specificamente nei trattati. La definizione dei reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale dovrebbe quindi essere armonizzata in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri sono comunque liberi di definire organizzazioni criminali anche altre organizzazioni di persone, ad esempio quelle che non perseguono l'obiettivo di ottenere vantaggi finanziari o altri vantaggi materiali ovvero commettono reati punibili con una pena privativa della libertà o una misura di sicurezza privativa della libertà non superiore a 4 anni. D'altra parte, dovrebbero essere previste pene e sanzioni corrispondenti alla gravità di tali reati nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili.
Emendamento 2 Considerando 4
(4) È opportuno prevedere un reato specifico per la "direzione di un'organizzazione criminale" e includere disposizioni al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e il coordinamento delle loro azioni attraverso Eurojust.
(4) È opportuno prevedere un reato specifico per la "promozione, costituzione, organizzazione e direzione di un'organizzazione criminale" e includere disposizioni al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e il coordinamento delle loro azioni attraverso Eurojust.
Emendamento 3 Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Con riserva dell'adozione di uno strumento di protezione dei dati nel quadro del terzo pilastro, è opportuno rafforzare la cooperazione tra Interpol ed Europol in vista di scambi di informazioni ai fini delle indagini sulla criminalità organizzata transnazionale.
Emendamento 4 Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) Con riserva dell'adozione della decisione quadro del Consiglio .../../... del ... relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali1, gli Stati membri dovrebbero agevolare il riconoscimento reciproco delle prove raccolte contro gli autori di reati legati alla criminalità organizzata transnazionale. ________________ 1 GU L ...
Emendamento 5 Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Dato che lo sviluppo e la strutturazione di reti criminali internazionali ottimamente funzionanti e mobili rallentano le indagini e al fine di fornire una risposta più adeguate a tale fenomeno nonché accrescere l'efficacia della cooperazione tra gli Stati membri, sarebbe utile riflettere sugli strumenti che possono favorire iniziative coordinate a livello di Stati membri per lo sviluppo di strumenti adeguati, quali metodi e tecniche speciali di indagine e di infiltrazione nonché una regolamentazione sui collaboratori di giustizia, che già esistono in taluni Stati membri.
Emendamento 6 Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) La presente decisione quadro è intesa a fornire una base che induca i paesi terzi ad introdurre regolamentazioni analoghe. Gli Stati membri dovrebbero dare l'esempio fornendo prove forti della loro determinazione.
Emendamento 7 Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) Le organizzazioni criminali oltrepassano impunemente le frontiere interne dell'Unione europea e ne traggono benefici considerevoli, mentre i funzionari di polizia non possono uscire dallo Stato membro cui appartengono in quanto le loro competenze sono limitate al territorio di quest'ultimo (fatta eccezione per talune situazioni temporanee).
Emendamento 8 Considerando 8
(8) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6 e 49.
(8) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. L'Unione rispetta i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed in particolare nel suo capo VI. Nella presente decisione quadro nulla può essere interpretato come una misura intesa a ridurre o limitare diritti o libertà fondamentali quali il diritto di sciopero, le libertà di riunione, di associazione o di espressione, compreso il diritto di ciascuno di fondere un sindacato insieme con altre persone ovvero di affiliarsi ad un sindacato per difendere i propri interessi e il conseguente diritto a manifestare.
Emendamento 44 Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Alla presente decisione quadro sono applicate le garanzie previste dalla proposta di decisione quadro in materia di determinati diritti processuali nei procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea1, in corso di adozione in seno al Consiglio.
Ai fini della presente decisione quadro, per "organizzazione criminale" si intende un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.
Ai fini della presente decisione quadro, per "organizzazione criminale" si intende un'associazione strutturata di più di due persone che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.
Emendamento 10 Articolo 1, comma 2
I termini "associazione strutturata" indicano un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.
I termini "associazione strutturata" indicano un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di uno o più reati in concorso fra di loro e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura di tipo gerarchico.
Emendamento 45 Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Prevenzione e controllo della criminalità
Gli Stati membri garantiscono che il ruolo di Europol, come organo di informazioni contro la criminalità, sia rafforzato affinchè possa adempiere al compito di fornire agli Stati membri l'informazione e l'intelligence che permettano di conseguire risultati più efficaci nella prevenzione e nella lotta alla criminalità organizzata. Il rafforzamento di Europol sarà possibile solo a condizione che esso diventi un organo dell'Unione europea sottoposto al controllo democratico del Parlamento europeo.
Emendamento 12 Articolo 2, lettera a)
a) il fatto di dirigere un'organizzazione criminale
a) il fatto di promuovere, costituire, organizzare o dirigere un'organizzazione criminale
Emendamento13 Articolo 2, lettera b)
b) il comportamento di qualsiasi persona che, in maniera intenzionale e in piena consapevolezza dello scopo e dell'attività criminale generale dell'organizzazione o dell'intenzione dell'organizzazione di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione di cui all'articolo primo - anche quando tale persona non partecipi all'esecuzione vera e propria dei reati in questione e anche quando l'esecuzione dei reati in questione non si realizzi -, o a qualsiasi altra attività dell'organizzazione, compresa la fornitura di informazioni o di mezzi materiali, assumendo nuovi partecipanti nonché mediante qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, consapevole che tale partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione.
b) il comportamento di qualsiasi persona che, in maniera intenzionale e in piena consapevolezza dello scopo e dell'attività criminale generale dell'organizzazione o dell'intenzione dell'organizzazione di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione di cui all'articolo primo - anche quando tale persona non partecipi all'esecuzione vera e propria dei reati in questione e anche quando l'esecuzione dei reati in questione non si realizzi -, o a qualsiasi altra attività dell'organizzazione, compresa la fornitura di informazioni o di mezzi materiali, incitamento a commettere attività criminali, assumendo nuovi partecipanti nonché mediante qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, consapevole che tale partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione.
Emendamento 14 Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)
L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro.
Emendamento 15 Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per far sì che alle persone ritenute colpevoli di reati di cui all'articolo 2, possano essere applicate, oltre alle sanzioni previste dai paragrafi 1 e 2, anche altre sanzioni quali:
a) la confisca dei beni utilizzati o destinati a essere utilizzati per commettere il reato in questione e dei beni che ne costituiscono il compenso, i proventi o il profitto o l'oggetto;
b) la confisca dei beni, degli strumenti e dei prodotti derivanti dal compimento del reato in questione;
c) la distruzione dei beni;
d) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie;
e) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività professionale o di impresa;
f) misure di decadenza ed ineleggibilità relativamente a cariche politiche ed incarichi pubblici.
Emendamento 16 Articolo 3, paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per far sì che i reati di cui all'articolo 2 siano passibili di pene privative della libertà più severe di quelle previste al paragrafo 1 del presente articolo quando:
a) l'organizzazione criminale ha finalità terroristiche;
b) l'organizzazione criminale organizza il traffico di esseri umani;
c) l'organizzazione criminale è di stampo mafioso, cioè si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
2 quater. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i profitti provenienti dalla criminalità organizzata possano essere confiscati o distrutti.
Emendamento 18 Articolo 4, lettera a)
a) rinuncia alle sue attività criminali e
a) rinuncia alle sue attività criminali, dimostra la volontà di essere reintegrato nella società, e
- acquisire elementi di prova in relazione ai reati di cui all'articolo 2;
Emendamento 24 Articolo 5, paragrafo 1, alinea
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati o comportamenti terroristici di cui all'articolo 2 commessi a loro beneficio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, il quale detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata:
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all'articolo 2, per il compimento dei quali l'associazione è stata costituita, commessi a loro beneficio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, il quale detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata:
Emendamento 25 Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
a) sul potere di rappresentanza, anche di fatto, di detta persona giuridica;
Emendamento 26 Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
b) sul potere di prendere decisioni, anche di fatto, per conto della persona giuridica;
Emendamento 27 Articolo 5, paragrafo 3
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati o tenuto i comportamenti di cui all'articolo 2.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui all'articolo 2, per il compimento dei quali l'associazione è stata costituita.
Emendamento 28 Articolo 6, lettera (b)
(b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività di impresa;
Emendamento 29 Articolo 6, lettera e bis) (nuova)
e bis) la confisca dei beni e degli strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per commettere i reati di cui all'articolo 2 e dei beni che ne costituiscono il compenso, i proventi o il profitto o l'oggetto;
Emendamento 30 Articolo 6, lettera e ter) (nuova)
e ter) la distruzione dei beni;
Emendamento 31 Articolo 6, lettera e quater) (nuova)
e quater) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie;
Emendamento 32 Articolo 7, paragrafi 2 e 3
Quando un reato di cui all'articolo 2 rientra tra le competenze di più di uno Stato membro e uno qualsiasi di tali Stati può avviare un'azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati cooperano per decidere quale di essi perseguirà gli autori del reato con l'obiettivo di concentrare, se possibile, i procedimenti in un unico Stato membro. A tal fine, gli Stati membri utilizzano, ove opportuno, Eurojust.
Quando un reato di cui all'articolo 2 rientra tra le competenze di più di uno Stato membro e uno qualsiasi di tali Stati può avviare un'azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati cooperano per decidere quale di essi perseguirà gli autori del reato con l'obiettivo di concentrare, se possibile, i procedimenti in un unico Stato membro. A tal fine, gli Stati membri utilizzano, ove opportuno, Eurojust. Se entro un termine di due mesi gli Stati membri non pervengono ad un accordo, la decisione spetta a Eurojust.
Si prendono in considerazione, successivamente, i seguenti elementi:
Si prendono in considerazione, successivamente, i seguenti elementi:
a) lo Stato membro sul cui territorio sono stati commessi i fatti;
a) lo Stato membro sul cui territorio sono stati commessi i fatti;
b) lo Stato membro di cui è cittadino o in cui risiede l'autore del reato;
b) lo Stato membro d'origine delle vittime;
c) lo Stato membro d'origine delle vittime;
c) lo Stato membro di cui è cittadino o in cui risiede l'autore del reato;
d) lo Stato membro sul cui territorio è stato trovato l'autore del reato.
d) lo Stato membro sul cui territorio è stato trovato l'autore del reato.
Emendamento 33 Articolo 7, comma 3, lettera d bis) (nuova)
d bis) lo Stato membro che per primo ha avviato l'azione penale.
Emendamento 34 Articolo 8, paragrafo 1
1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché le indagini e le azioni penali relative ai reati di cui alla presente decisione quadro non dipendano dalla querela o dalla denuncia della vittima del reato, almeno se i fatti sono stati commessi sul territorio dello Stato membro.
1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché le indagini e le azioni penali relative ai reati di cui alla presente decisione quadro siano condotte nella maniera più efficiente nel pieno rispetto dei diritti umani e non dipendano dalla querela o dalla denuncia della vittima del reato, almeno se i fatti sono stati commessi sul territorio dello Stato membro.
Emendamento 35 Articolo 8, paragrafo 2
2. Oltre alle misure previste dalla decisione quadro 2001/220/JAI del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, ciascuno Stato membro prende, ove necessario, tutte le misure possibili per garantire un aiuto adeguato alla famiglia della vittimanell'ambito del procedimento penale.
2. Oltre alle misure previste dalla decisione quadro 2001/220/JAI del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, ciascuno Stato membro prende, ove necessario, tutte le misure possibili per garantire una protezione e un aiuto adeguati alle vittime e alle loro famiglie.
Emendamento 36 Articolo 8 bis (nuovo)
Articolo 8 bis
Unità per i reati gravi e legati alla criminalità organizzata e unità di recupero patrimoniale
Ciascuno Stato membro istituisce un'unità per i reati gravi e legati alla criminalità organizzata e un'unità di recupero patrimoniale per garantire il coordinamento a livello nazionale e assicurare un punto di contatto unico.
Emendamento 37 Articolo 8 ter (nuovo)
Articolo 8 ter
Protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che coloro che forniscono informazioni utili alla prevenzione, alla scoperta e/o alla punizione dei reati commessi da organizzazioni criminali, siano essi testimoni ovvero autori di reati che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, vengano adeguatamente protetti da rischi di ritorsioni, minacce, intimidazioni dirette nei confronti loro o di loro congiunti.
Emendamento 38 Articolo 8 quater) (nuovo)
Articolo 8 quater
Cooperazione internazionale
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la cooperazione internazionale, in particolare anche attraverso la costituzione di squadre comuni di indagine.
Emendamento 39 Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri raccolgono dati statistici sui reati di cui all'articolo 2 e li trasmettono alla Commissione, che elabora statistiche armonizzate e comparabili a partire dal 2006.
Emendamento 40 Articolo 10, paragrafo 2
2. Gli Stati membri trasmettono entro il (…), al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nel loro diritto nazionale gli obblighi che impone loro la presente decisione quadro. Il Consiglio, dopo aver esaminato la relazione stilata sulla base di queste informazioni e una relazione scritta dalla Commissione, verifica, entro il (…), se gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.
2. Gli Stati membri trasmettono entro il (…), al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nel loro diritto nazionale gli obblighi che impone loro la presente decisione quadro. Il Parlamento europeo e il Consiglio, dopo aver esaminato la relazione stilata sulla base di queste informazioni e una relazione scritta trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, verificano, entro il (…), se gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.