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RC-B6-0551/2005

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Mercoledì 26 ottobre 2005 - Strasburgo
Brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche
P6_TA(2005)0407RC-B6-0551/2005

Risoluzione del Parlamento europeo sui brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche

Il Parlamento europeo,

–   vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche(1) (la "direttiva"),

–   vista la motivazione del Consiglio allegata alla posizione comune (CE) n. 19/98 adottata dal Consiglio il 26 febbraio 1998 in vista dell'adozione della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche(2),

–   vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano con riguardo alle applicazioni biologiche e mediche: Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo nel 1997,

–   vista la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 ("European Patent Convention"),

–   vista la sua risoluzione del 30 marzo 2000 sulla decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti concernente il brevetto n. EP 695351 rilasciato l'8 dicembre 1999(3),

–   vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli sviluppi e le implicazioni del diritto dei brevetti nel settore della biotecnologia e dell'ingegneria genetica (COM(2005)0312 def),

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che la biotecnologia rappresenta una delle più importanti tecnologie per l'avvenire e che essa deve pertanto essere supportata da un idoneo quadro politico, che tenga altresì conto degli aspetti etici, ambientali e sanitari,

B.   considerando che i brevetti sono necessari per promuovere l'innovazione,

C.   considerando che la biotecnologia svolge un ruolo sempre più importante in una vasta gamma di comparti industriali e che la protezione delle invenzioni biotecnologiche sarà certamente di importanza fondamentale per lo sviluppo industriale della Comunità,

D.   considerando che nel campo della biotecnologia permangono alcuni problemi specifici che rendono necessario integrare l'attuale normativa generale in materia di brevetti con idonee disposizioni particolari,

E.   considerando che la definizione di limiti motivati eticamente riveste un'importanza particolare nel settore delle biotecnologie,

F.   considerando che il 2 febbraio 2005 l'Ufficio europeo dei brevetti ha concesso un brevetto (EP 1257168) che comprende un metodo per la selezione di cellule germinali umane e delle cellule germinali stesse,

G.  considerando che tale decisione è stata impugnata, per cui la situazione giuridica rimane tuttora incerta,

H.   considerando che l'Ufficio europeo dei brevetti ha concesso anche i brevetti europei EP1121015 e EP1196153, anch'essi riguardanti cellule germinali umane e EP1121015 che riguardano addirittura gli embrioni umani congelati,

I.   considerando che l'Ufficio europeo dei brevetti ha accolto il ricorso contro il brevetto EP 695351 (detto "brevetto di Edimburgo") e ha sancito la non brevettabilità delle cellule embriostaminali umane,

J.   considerando che la direttiva consente di brevettare il DNA umano solo in relazione a una funzione, ma che non è chiaro se il campo d'applicazione del brevetto si limiti solo a detta funzione o se possa estendersi ad altre funzioni,

K.   considerando che, secondo la prima relazione presentata a norma dell'articolo 16, lettera c) della direttiva, la questione da esaminare è quella di stabilire se i brevetti su sequenze genetiche (sequenze di DNA) debbano essere autorizzati secondo il modello classico della richiesta di brevetto, in virtù del quale il primo inventore può rivendicare un'invenzione che copre possibili impieghi futuri di tale sequenza, o se il brevetto vada ristretto in modo che possa essere rivendicato unicamente l'uso dichiarato nella richiesta di brevetto (tutela basata sugli scopi),

L.   considerando che una concessione eccessivamente generosa di brevetti può soffocare l'innovazione,

M.   considerando che l'opinione pubblica deve essere pienamente informata e che l'Unione europea deve svolgere un ruolo guida nella promozione del dibattito pubblico,

N.   considerando che per produrre cellule embriostaminali bisogna distruggere embrioni e non è ammesso il brevetto di tecnologie comportanti la distruzione di embrioni o il loro uso per fini commerciali o industriali in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) della direttiva;

O.   considerando che l'articolo 6 della direttiva esclude la clonazione di esseri umani e che il Consiglio ha chiarito nella sua motivazione indirizzata al Parlamento che tale divieto di brevettazione non si limita a coprire la clonazione riproduttiva e che l'espressione "essere umano" comprende la fase embrionale,

1.   appoggia le biotecnologie in quanto tecnologie del futuro e ritiene che sia importante disporre di quadro politico idoneo a supporto delle stesse, tenendo conto altresì degli aspetti etici, ambientali e sanitari;

2.   ritiene che la brevettazione delle invenzioni biotecnologiche secondo una normativa comune europea sia un'importante condizione preliminare affinché questa tecnologia proiettata verso il futuro possa essere sostenuta in maniera appropriata in Europa;

3.   sostiene il proseguimento della ricerca sulle cellule staminali ed altre possibilità di migliorare la salute umana ma sottolinea la sua posizione di principio sull'applicazione della biotecnologia agli esseri umani, in particolare il rifiuto di interventi sulla linea germinale umana, il rifiuto della clonazione dell'essere umano a qualunque fase del suo sviluppo e il rifiuto della ricerca sugli embrioni umani, poiché comporta la distruzione dell'embrione;

4.   ritiene che la direttiva fornisca al riguardo un quadro di riferimento adeguato nella maggior parte dei casi, ma che essa lascia tuttora insolute talune questioni importanti come quella della brevettabilità del DNA umano;

5.   invita l'Ufficio europeo dei brevetti e gli Stati membri a concedere brevetti sul DNA umano solo in presenza di un'applicazione concreta e limitando il brevetto a tale applicazione, in modo che altri utilizzatori possano utilizzare e brevettare la stessa sequenza di DNA per altre applicazioni (tutela basata sugli scopi)

6.   invita la Commissione a studiare se tale interpretazione della direttiva sia perseguita per mezzo di una raccomandazione agli Stati membri o se sia necessario un emendamento all'articolo 5 della direttiva;

7.   ribadisce che nessuna considerazione relativa alla ricerca può scavalcare quella della dignità della vita umana;

8.   prende atto dell'istituzione di un gruppo informale di consulenti sulle implicazioni etiche delle biotecnologie, come annunciato nella prima relazione presentata a norma dell'articolo 16, lettera c) della direttiva, incaricato di analizzare aspetti di rilievo attinenti alle invenzioni biotecnologiche e di consigliare la Commissione in merito alla preparazione delle future relazioni;

9.   osserva che le cellule germinali non sono brevettabili in quanto sono parte del corpo umano e non sono certamente inventate, e che il brevetto EP1257168 costituisce pertanto una violazione della direttiva;

10.   esprime la sua profonda preoccupazione davanti a qualsiasi progetto volto a introdurre metodi per la selezione del sesso degli esseri umani;

11.   osserva che chiunque può opporsi a un brevetto, conformemente all'articolo 99, paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo;

12.   chiede alla Commissione europea di presentare rapidamente un'opposizione al brevetto EP1257168;

13.   invita l'Ufficio europeo dei brevetti, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a collaborare con il Parlamento europeo per confermare che la direttiva esclude la brevettabilità di ogni forma di clonazione umana;

14.   ribadisce che la produzione di cellule embriostaminali implica la distruzione di embrioni umani e quindi il brevetto di processi che implicano cellule embriostaminali o cellule sviluppate da cellule staminali di embrioni umani è contrario all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) della direttiva;

15.   prende atto delle conclusioni della seconda relazione riguardante il campo di applicazione dei brevetti e la brevettabilità delle cellule staminali;

16.   invita la Commissione ad analizzare attentamente, nella prossima relazione, la corretta applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva;

17.   invita la Commissione a continuare a seguire l'evolvere della questione, tenendo conto sia degli aspetti etici che del potenziale impatto sull'accessibilità dell'assistenza sanitaria e sulla sua sostenibilità sotto il profilo dei costi, nonché sulla competitività;

18.   sollecita l'Ufficio europeo dei brevetti, in considerazione della delicatezza dell'argomento, a costituire un nuovo servizio incaricato di verificare i brevetti sensibili dal punto di vista etico, prima che vengano rilasciati;

19.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e all'Ufficio europeo dei brevetti.

(1) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.
(2) GU C 110 dell'8.4.1998, pag. 17.
(3) GU C 378 del 29.12.2000, pag. 95.

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