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Procedura : 2005/2059(INI)
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Ciclo del documento : A6-0286/2005

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A6-0286/2005

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PV 25/10/2005 - 15

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PV 26/10/2005 - 3.9

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P6_TA(2005)0408

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Mercoledì 26 ottobre 2005 - Strasburgo
Gestione migrazione economica
P6_TA(2005)0408A6-0286/2005

Risoluzione del Parlamento europeo sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica (COM(2004)08112005/2059(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto il Libro verde pubblicato dalla Commissione sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica (COM(2004)0811),

–   vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 13 sulla libertà di movimento e di residenza e sul diritto di ritornare nel proprio paese,

–   vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare l'articolo 8 relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 15 sulla libertà professionale e il diritto al lavoro,

–   vista la comunicazione della Commissione denominata "Studio sulle connessioni tra migrazione legale e illegale" (COM(2004)0412),

–   vista la comunicazione della Commissione denominata "Prima relazione annuale su migrazione e integrazione" (COM(2004)0508),

–   visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo nonché del Comitato delle regioni del 15 dicembre 2004 e del 24 gennaio 2005 sulla comunicazione della Commissione denominata "Studio sulle connessioni tra migrazione legale e illegale",

–   vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione(1),

–   visti il trattato di Amsterdam che ha attribuito alla Comunità compiti e competenze nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, nonché l'articolo 63 del trattato CE,

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo alle sue riunioni del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, del 14 e 15 dicembre 2001 a Laeken, del 21 e 22 giugno 2002 a Siviglia e del 19 e 20 giugno 2003 a Salonicco,

–   vista la sua raccomandazione al Consiglio e al Consiglio europeo del 14 ottobre 2004 sul futuro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché sulle condizioni per rafforzarne la legittimità e l'efficienza(2),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo alla sua riunione del 4 e 5 novembre 2004 a Bruxelles e il programma dell'Aia in allegato,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni nonché i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0286/2005),

A.   considerando che, nell'interesse della gestione della migrazione dei lavoratori verso la Comunità e della piena occupazione, il compito dell'Unione europea dovrebbe essere quello di elaborare una politica comune in materia di migrazione in conformità con la politica di sviluppo della Comunità e, nel contempo di rendere effettiva l'attuazione del diritto alla libera circolazione delle persone all'interno della Comunità,

B.   considerando che non esiste alcuna politica europea in materia di migrazione che preveda un contesto completo e coordinato ed è quindi necessario che l'Unione europea e i suoi Stati membri possano gestire gli esistenti flussi migratori,

C.   considerando l'obbligo che incombe all'Unione europea di dotarsi al più presto di un'autentica politica europea di immigrazione,

D.   considerando che l'immigrazione economica può contribuire alla gestione dei flussi migratori esistenti, avendo come uno dei suoi importanti effetti potenziali la riduzione della migrazione illegale e che può anche avere l'effetto determinante di aiutare a lottare contro lo sfruttamento di immigrati illegali nell'economia sommersa e il traffico di esseri umani,

E.   considerando che la migrazione economica è solo parte della soluzione delle difficoltà demografiche ed economiche della Comunità; che, allo scopo di far fronte alle sfide della globalizzazione, ci si dovrebbe adoperare per individuare nuove soluzioni nell'ambito della politica economica e del mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio tra la vita professionale e familiare per uomini e donne, come pure la pari retribuzione per un lavoro di pari valore,

F.   considerando che una politica europea dell'immigrazione deve basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, conformemente alle convenzioni internazionali in vigore,

G.   considerando le previsioni riguardanti l'invecchiamento della popolazione attiva europea e le future minacce alla solidarietà intergenerazionale in Europa, che creeranno nuovi bisogni di mano d'opera qualificata e non qualificata in tutti gli Stati membri,

H.   considerando che, riguardo all'immigrazione, gli Stati membri si sono trasformati da paesi d'origine in paesi di destinazione,

I.   considerando che, poiché i flussi migratori riguardano non solo gli Stati frontalieri bensì l'Unione europea nel suo insieme, è vieppiù necessario adottare una politica comune in materia di immigrazione,

J.   convinto che l'Unione europea, quale spazio senza frontiere interne, deve perseguire, per la tutela di una società europea sicura, un approccio comune, coerente ed efficace nel settore della sicurezza delle sue frontiere esterne e definire una politica comune nel settore dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione basata sul rispetto reciproco e sulla solidarietà e in linea con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani; che tale politica deve rispettare i diritti fondamentali, contemplare la lotta contro le discriminazioni, il razzismo e la xenofobia e disciplinare la migrazione su una base globale, equilibrata e umana,

K.   considerando che il termine per il recepimento della direttiva del Consiglio 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, concernente lo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo(3) scadrà il 23 gennaio 2006 e che tale direttiva stabilisce che, nel caso in cui un cittadino di paesi terzi abbia risieduto legalmente per cinque anni in uno Stato membro può acquisire lo status di residente di lunga durata e di conseguenza il diritto di soggiorno in un altro Stato membro,

L.   considerando che l'immigrazione per motivi economici costituisce una grande sfida per l'Unione europea, che richiede un approccio comune, piuttosto che una visione strettamente nazionale della questione migratoria,

M.   considerando che l'immigrazione ha dimostrato di avere effetti positivi sul mercato del lavoro (dinamismo) e dovrebbe perciò essere considerata un'opportunità anziché essere definita come una questione di sicurezza,

N.   considerando che le politiche in materia di migrazione economica dovrebbero essere collegate alla strategia di Lisbona e alla strategia europea per l'occupazione,

O.   convinto che misure per regolamentare l'immigrazione legale e l'integrazione debbano essere accompagnate da misure per la sicurezza delle frontiere esterne, una politica di rimpatrio, nonché da misure per la lotta contro l'immigrazione illegale, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento degli immigrati in lavori illegali,

P.   convinto che per il successo di una politica dell'immigrazione legale è necessaria anche l'attuazione di una strategia globale e più proattiva per conseguire la piena integrazione, comprendente una serie di misure di carattere sociale, economico e civile nonché programmi di accoglienza e attività di formazione linguistica, dato che le politiche di immigrazione e integrazione non devono essere considerate separatamente,

Q.   considerando che è fondamentale garantire il pieno rispetto del diritto alla vita familiare per tutti gli immigrati legalmente residenti sul territorio dell'Unione europea, conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che è necessario rivedere la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare(4) onde garantire il rispetto di tale diritto,

R.   consapevole del fatto che la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri con i paesi di origine è di grande importanza e deve essere accompagnata da un'autentica politica di cosviluppo,

S.   considerando che tutti gli Stati membri dovrebbero ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

T.   considerando che il lavoro illegale costituisce il maggiore incentivo all'immigrazione illegale, e che perciò gli Stati membri dovrebbero adoperarsi maggiormente per combatterlo e per dissuadere e punire coloro che danno lavoro a migranti irregolari,

1.   deplora che il Consiglio abbia deciso di mantenere, nell'intero settore dell'immigrazione legale, l'unanimità e la procedura della consultazione; ritiene per contro che l'unica via per l'adozione di una legislazione efficace e trasparente in materia sia la procedura di codecisione;

2.   ricorda che i migranti hanno contribuito in maniera importante, e contribuiscono tuttora, alla prosperità e allo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati membri;

3.   ritiene che la migrazione economica sia un fenomeno umano positivo che ha da sempre favorito lo sviluppo delle civiltà e gli scambi culturali e tecnologici;

4.   deplora che il Consiglio non sia sinora riuscito ad adottare una politica comune in materia di immigrazione e si sia concentrato essenzialmente sull'aspetto punitivo (accordi di riammissione, controlli di polizia alle frontiere, ecc.);

5.   sottolinea che lo sviluppo effettivo di una politica comune in materia di immigrazione nel debito rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani rappresenta un obiettivo prioritario dell'integrazione europea, che è stato reiterato in particolare nel programma dell'Aia adottato il 4-5 novembre 2004;

6.   ricorda che il diritto di voto è una questione di competenza degli Stati membri;

7.   ritiene che, al fine di incoraggiare l'integrazione sociale e politica dei lavoratori migranti, questi dovrebbero godere di diritti equivalenti; esorta pertanto gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a compiere tutti i passi necessari al fine di assicurare il riconoscimento del diritto di voto alle elezioni locali ed europee ai migranti residenti stabilmente nell'Unione europea da almeno cinque anni;

8.   invita gli Stati membri ad istituire permessi di soggiorno speciali destinati a facilitare la ricerca di un lavoro;

9.   chiede alla Commissione di includere nelle decisioni e nelle decisioni quadro tutte le disposizioni della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990 la quale mira all'inserimento dei lavoratori migranti; esorta gli Stati membri, conformemente alla sua risoluzione del 24 febbraio 2005 sulle priorità e le raccomandazioni dell'Unione europea in vista della 61a sessione della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a Ginevra (14 marzo-22 aprile 2005)(5) e al parere del Comitato economico e sociale europeo(6), ad assicurare la tempestiva ratifica della suddetta Convenzione ONU che nessuno Stato membro ha sinora ratificato;

10.   sottolinea che l'immigrazione richiede una impostazione differenziata a seconda dei motivi di ingresso, come l'asilo, la fuga o la migrazione per motivi economici;

11.   invita gli Stati membri a rimuovere immediatamente tutte le barriere alla libera circolazione dei cittadini dell'UE;

12.   ritiene che la politica d'immigrazione dell'Unione europea debba seguire un approccio globale e coerente che si fondi sulle sinergie tra i vari settori della politica e non solo sui requisiti del mercato del lavoro negli Stati membri;

13.   insiste sulla necessità di adottare una politica comune di immigrazione onde mettere fine all'ampio sfruttamento di lavoratori resi vulnerabili dalla mancanza di vie di immigrazione legali;

14.   invita la Commissione a tener conto, nella definizione di un quadro europeo per la migrazione economica, delle diverse politiche ed esperienze esistenti negli Stati membri, e sottolinea la necessità di procedere a una valutazione costante dell'impatto della politica migratoria su altre politiche dell'Unione europea, inclusa la politica commerciale;

15.   è favorevole alla possibilità di rendere più flessibili ed efficaci le modalità d'ingresso, prevedendo un permesso di soggiorno a fini di lavoro, norme minime per l'ammissione di cittadini di paesi terzi sia a fini di lavoro subordinato che autonomo, e permessi di soggiorno e di lavoro per i lavoratori stagionali o per quelli con un lavoro a tempo determinato;

16.   considera indispensabile rafforzare la solidarietà soprattutto con i nuovi Stati membri nell'elaborazione delle misure per l'integrazione dei migranti;

17.   constata che la regolarizzazione di massa mira a creare delle prospettive per i migranti irregolari, ma non può né sostituire delle vere politiche in materia di immigrazione né rappresentare un mezzo efficace per l'assunzione di migranti economici;

18.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di tener conto della situazione dei migranti già presenti nel territorio dell'Unione europea (chiedenti asilo, congiunti dei lavoratori migranti, studenti, immigranti clandestini, ecc.) che contribuiscono già alla prosperità dell'economia dell'Unione, ma che non godono di alcun riconoscimento giuridico;

19.   sottolinea che la migrazione economica rappresenta una parte della soluzione al problema dell'invecchiamento della popolazione europea e ai suoi problemi economici ed è dell'avviso che gli Stati membri debbano percorrere nuove vie in materia di politiche economiche e occupazionali, comprese le politiche volte a conciliare vita professionale e vita familiare, per poter far fronte alle sfide di un mondo globalizzato;

20.   ricorda che i problemi nel mercato del lavoro dell'UE dovrebbero essere risolti non soltanto attraverso il ricorso alle migrazioni economiche, ma anche promuovendo l'innovazione e le nuove tecnologie, aumentando la produttività e incoraggiando l'occupazione dei lavoratori anziani dell'UE;

21.   raccomanda al Consiglio di adottare le iniziative opportune onde facilitare gli scambi di informazioni ed un migliore coordinamento delle politiche;

22.   esorta la Commissione ad analizzare le prassi comprovate degli Stati membri per la lotta contro l'immigrazione illegale;

23.   ricorda quanto sia importante che l'Unione europea includa, in tutti gli accordi di associazione e cooperazione che conclude, le clausole in merito alla gestione comune dei flussi migratori e al rimpatrio obbligatorio in caso di immigrazione illegale;

24.   invita la Commissione e gli Stati membri a lanciare campagne pubbliche di sensibilizzazione e di informazione sulle politiche di immigrazione legale e sull'impatto positivo delle stesse, in particolare al fine di dissipare le inquietudini dei cittadini e di creare un'immagine positiva dell'immigrazione;

25.   invita la Commissione a predisporre una proposta di direttiva che definisca le condizioni minime e sufficienti per l'ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro sul territorio dell'Unione europea, con l'obiettivo principale di aprire canali legali d'immigrazione;

26.   ritiene che tale legislazione dovrebbe definire un quadro complessivo - e non settoriale - di riferimento normativo;

27.   è convinto che sia preferibile istituire un'unica procedura amministrativa per il rilascio dei permessi di lavoro e di soggiorno ai migranti economici, tenendo conto del principio di sussidiarietà;

28.   osserva che, in linea di massima, l'ammissione di un migrante economico nell'ambito di tale sistema dovrebbe essere legata all'esistenza di un posto di lavoro specifico; tuttavia invita la Commissione a studiare la possibilità che vengano rilasciati permessi di soggiorno speciali per coloro che cercano lavoro e per i lavoratori autonomi;

29.   invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione di permessi di soggiorno e di lavoro combinati, che agevolino l'assunzione di lavoratori stagionali o temporanei;

30.   ritiene che la proposta, per ridurre l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale, dovrebbe prevedere disposizioni per l'ingresso dei lavoratori migranti ai fini della ricerca di un lavoro, accompagnate da condizioni precise, quali, ad esempio, la presenza di un garante o sponsor e la dimostrazione da parte del migrante della capacità di mantenersi da sé;

31.   invita la Commissione a definire chiaramente i diritti e gli obblighi dei migranti economici;

32.   chiede alla Commissione di definire una politica di rimpatrio, basata sulla promozione del ritorno volontario, comprese eventuali misure di sostegno nel paese d'origine;

33.   invita la Commissione a studiare anche la questione di coloro che eventualmente rimangono dopo la scadenza del permesso, tenendo conto della durata del periodo di lavoro e di soggiorno, della presenza di familiari e del livello d'integrazione;

34.   esorta gli Stati membri a tener conto, per le autorizzazioni relative a migrazioni per lavoro, non solo degli interessi economici, ma anche di tutti gli altri legittimi interessi affinché la fissazione dell'autorizzazione sia il risultato di una ponderazione equilibrata degli interessi in gioco;

35.   invita la Commissione a prendere in considerazione la fissazione di norme minime per quanto riguarda i criteri di selezione e la certificazione dei diplomi esteri;

36.   esorta la Commissione ad elaborare e ad attuare senza indugio, di concerto con gli Stati membri, orientamenti sul rilevamento oggettivo di materiale statistico pertinente per ottenere in tal modo un quadro completo e differenziato delle migrazioni e del loro impatto economico negli Stati membri e nei paesi d'origine nonché sui requisiti esistenti in materia di lavoro nell'intera Unione europea;

37.   auspica, consapevole che gli Stati membri sono responsabili delle decisioni di selezionare e determinare il numero di cittadini di paesi terzi sul loro territorio, che i dati degli Stati membri vengano valutati e, ove opportuno, vengano fatte stime globali;

38.   invita la Commissione a esaminare la possibilità di istituire punti d'informazione o di contatto locali e/o regionali per le imprese europee interessate all'assunzione di migranti economici;

39.   invita gli Stati membri a fornire alla Commissione stime suffragate da statistiche in modo che possa fare previsioni sulle esigenze in materia di mano d'opera in tutta l'Unione europea;

40.   incoraggia gli Stati membri a creare uno specifico sito web dedicato per i posti vacanti, per mettere a disposizione dei candidati informazioni aggiornate e pubblicamente accessibili, nonché a rendere accessibili tali posti sul sito web dell'EURES;

41.   invita la Commissione, nel quadro dell'elaborazione del suo futuro piano d'azione, a prevedere disposizioni che permettano uno scambio delle migliori pratiche in materia di integrazione tra gli Stati membri;

42.   ricorda la competenza dei singoli Stati membri nel settore dell'integrazione, che comporta diritti e doveri sia per la società del paese ospitante sia per gli immigrati; esorta gli Stati membri a coordinare la loro politica nazionale conformemente al metodo aperto di coordinamento sulla base degli orientamenti comuni in materia di politica UE di integrazione degli immigrati adottata dal Consiglio il 19 novembre 2004;

43.   invita la Commissione a proporre una regolamentazione atta ad assicurare che i migranti economici, dopo il loro ritorno nei paesi in via di sviluppo, abbiano accesso ai contributi da loro versati ai sistemi di previdenza sociale europei;

44.   invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla situazione specifica delle donne migranti con figli a carico, in particolar modo per quanto riguarda i diritti derivanti dai contratti temporanei di lavoro;

45.   invita gli Stati membri d'accoglienza e gli Stati d'origine dei migranti a concludere accordi volti a garantire il trasferimento dei diritti maturati nell'uno o nell'altro paese in materia di anzianità di servizio, se lavorato, o di sicurezza sociale;

46.   sottolinea che i pagamenti trasferiti dai migranti da paesi in via di svilupppo verso il proprio paese d'origine sono di entità nettamente superiore agli importi trasferiti a titolo di aiuto allo sviluppo e sono di fondamentale importanza per il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo del Millennio di eliminare la povertà, e invita le istituzioni competenti ad agevolare tali trasferimenti riducendo al livello più basso possibile le commissioni ad essi applicate;

47.   sottolinea l'importanza di una cooperazione tra la società ospitante, da un lato, e gli immigranti e le loro comunità d'origine, dall'altro

48.   ritiene necessario modificare la percezione del fenomeno migratorio in Europa, in particolare mediante una lotta attiva contro le discriminazioni, il razzismo e la xenofobia e l'inserimento nei programmi scolastici della storia delle migrazioni;

49.   si dichiara favorevole alla promozione di una "circolazione dei cervelli" tramite l'estensione del principio della preferenza comunitaria alle persone che hanno già lavorato un certo numero di anni nell'Unione europea prima di fare ritorno al proprio paese;

50.   considera di primaria importanza che una politica europea della migrazione economica fornisca anche soluzioni concrete al problema della fuga di cervelli;

51.   esorta la Commissione ad avviare immediatamente un dialogo con i governi dei paesi d'origine, al fine di ottenere una legislazione equilibrata che renda possibile la migrazione e lo sviluppo dell'esperienza professionale, nonché a intensificare attraverso tale dialogo, in accordo con i paesi in questione, lo sviluppo di misure specifiche nei settori particolarmente colpiti dal problema della fuga dei cervelli;

52.  invita gli Stati membri interessati a informare i potenziali migranti prima che lascino il loro paese di origine in merito alle loro possibilità legali e alle loro prospettive, e invita la Commissione a promuovere il coordinamento tra le strutture diplomatiche e consolari degli Stati membri presenti nello stesso paese anche per orientare quanto più possibile gli immigrati verso quegli Stati membri che dispongono di corrispondenti capacità di accoglienza sulla base del loro profilo professionale;

53.   sottolinea che per i migranti sono indispensabili un trattamento giusto e diritti equi;

54.   sottolinea che la politica comune in materia d'immigrazione deve tener conto dei motivi che spingono i migranti a venire in Europa, talvolta a rischio della propria vita, e che essa deve di conseguenza essere associata ad un'attiva politica comune di cooperazione allo sviluppo;

55.   sottolinea l'importanza e la necessità di rafforzare la cooperazione non solo fra l'UE e i paesi d'origine, bensì anche fra gli stessi paesi d'origine, specialmente fra i paesi contemplati dalla politica europea di prossimità, fra i paesi ACP, nonché fra i primi e i secondi;

56.   si attende dalla Commissione che le misure da essa elaborate per contrastare la tratta di esseri umani dai paesi in via di sviluppo non criminalizzino le vittime, ma pongano l'accento sulla punizione dei colpevoli; osserva che molte donne vittime della tratta di esseri umani non hanno accesso ad alcuna tutela giuridica o sociale;

57.   invita la Commissione a riconoscere la migrazione dei bambini come un aspetto a se stante della migrazione economica e a garantire i diritti e la protezione dei migranti minorenni in conformità dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

58.   ritiene che la regolamentazione della migrazione fra paesi terzi favorirebbe la tutela dei migranti in materia di diritti umani e del lavoro, e nel contempo sarebbe utile al fine di perseguire e sottoporre a giudizio i trafficanti di esseri umani;

59.   raccomanda alla Commissione di fare in modo che i migranti legali che hanno fatto ritorno nei paesi in via di sviluppo possano migrare nuovamente nell'Unione europea più facilmente di coloro che vi immigrano per la prima volta, riconoscendo in tal modo il valore dell'esperienza di integrazione da loro acquisita;

60.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 390.
(2) GU C 166 E del 7.7.2005, pag. 58.
(3) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(4) GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.
(5) Testi approvati, P6_TA(2005)0051.
(6) Parere SOC/173 del 30 giugno 2004.

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