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RC-B6-0562/2005

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PV 27/10/2005 - 9.3

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Giovedì 27 ottobre 2005 - Strasburgo
Il caso di Tenzin Delek Rinpoche
P6_TA(2005)0416RC-B6-0562/2005

Risoluzione del Parlamento europeo sul caso di Tenzin Delek Rinpoche

Il Parlamento europeo,

–   ricordando le sue precedenti risoluzioni sul Tibet sulla situazione dei diritti dell'uomo in Cina,

–   vista la sua risoluzione del 18 novembre 2004 sul Tibet, in particolare sul caso di Tenzin Delek Rinpoche(1) e del 13 gennaio 2005 sul Tibet(2),

–   vista la sua risoluzione del 28 aprile 2005 sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2004 e sulla politica dell'Unione europea in materia(3),

–   visto il dialogo sui diritti dell'uomo tra l'UE e la Cina,

–   vista la relazione e le raccomandazioni del seminario sul dialogo sui diritti dell'uomo UE-Cina del 20-21 giugno 2005,

–   vista la dichiarazione comune dell'ottavo vertice UE-Cina del 5 settembre 2005,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che, il 2 dicembre 2002 il Tribunale popolare intermedio di Kardze nella Prefettura autonoma tibetana di Kardze nella provincia del Sichuan ha condannato a morte con la sospensione di due anni Tenzin Delek Rinpoche, un influente e rispettato Lama buddista, e ha condannato a morte senza sospensione il suo assistente, Lobsang Dhondup,

B.   considerando che il coinvolgimento di Tenzen Delek Rinpoche e Lobsang Dhondup in una serie di attacchi dinamitardi o in azioni di incitamento al separatismo non è stato provato,

C.   considerando che Lobsang Dhondup è stato giustiziato il 26 gennaio 2003,

D.   considerando che conformemente al diritto cinese - poiché nel periodo di sospensione di due anni il condannato non aveva nuovamente infranto la legge - e dopo enormi pressioni esercitate dalla comunità internazionale e dalle organizzazioni dei diritti dell'uomo il 26 gennaio 2005, la condanna capitale di Tenzin Delek Rinpoche è stata commutata nell'ergastolo,

E.   considerando che secondo quanto riferito dalle organizzazioni dei diritti dell'uomo Tenzin Delek Rinpoche si trova tra la vita e la morte, incapace di parlare o muoversi a causa delle torture subite e delle disumane condizioni di prigionia,

F.   considerando che le informazioni concernenti le attuali condizioni di salute di Tenzin Dalek Rinpoche non possono essere controllate da osservatori indipendenti in quanto il governo cinese ne rifiuta l'accesso,

G.   considerando che il vertice UE-Cina del 5 settembre 2005 ha siglato il trentesimo anniversario dei rapporti diplomatici UE-Cina con un accordo su un nuovo dialogo strategico; considerando che la questione dei diritti umani è uno dei temi chiave iscritti nell'ordine del giorno,

H.   considerando che è ancora in vigore l'embargo alla vendita di armi alla Cina, deciso e attuato nel 1989 a causa del massacro della Piazza Tiananmen e della continua violazione dei diritti dell'uomo e della libertà religiosa,

1.   è profondamente preoccupato delle condizioni di salute di Tenzin Delek Rinpoche;

2.   invita le autorità responsabili a fare tutto il possibile per migliorare le condizioni di vita e di salute di Tenzin Delek Rinpoche;

3.   chiede al governo cinese di consentire a Manfred Nowak, relatore speciale sulla tortura dell'ONU, di visitare Tenzin Delek Rinpoche nel corso della sua visita d'ispezione in Cina dal 21 novembre al 2 dicembre 2005 in modo che possa riferire sulle sue condizioni di salute;

4.   ribadisce il suo sostegno allo stato di diritto e apprezza la commutazione della condanna a morte concessa a Tenzin Delek Rinpoche;

5.   sollecita tuttavia il governo cinese a revocare tutte le sentenze contro Tenzin Delek Rinpoche e a rilasciarlo immediatamente;

6.   ribadisce la sua richiesta alla Cina di abolire la pena di morte e di applicare una moratoria immediata alle sentenze capitali,

7.   si rammarica della mancanza di risultati concreti nel dialogo sui diritti dell'uomo UE-Cina e invita ancora una volta il governo della Repubblica popolare cinese a migliorare le condizioni disumane di detenzione delle loro prigioni, di por fine e abolire la tortura cui sono sottoposti i detenuti e a smettere di perpetrare violazioni dei diritti dell'uomo contro il popolo tibetano ed altre minoranze e a far rispettare gli standard internazionali dei diritti dell'uomo e dei diritti umanitari;

8.   invita il Consiglio e gli Stati membri a mantenere l'embargo UE sul commercio di armi con la Repubblica popolare cinese e a non allentare i vigenti limiti nazionali a queste vendite di armi;

9.   invita il governo della Repubblica popolare cinese a intensificare il dialogo corrente con i rappresentanti del Dalai Lama in modo da raggiungere al più presto una soluzione sul Tibet reciprocamente accettabile;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale dell'ONU, al governo cinese, al Governatore della Provincia del Sichuan e al Procuratore Capo della Procura popolare della provincia del Sichuan.

(1) GU C 201 E del 18.8.2005, pag. 122.
(2) GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 158.
(3) Testi approvati, P6_TA(2005)0150.

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