Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(2004)0830 – C6-0002/2005 – 2004/0284(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0830)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0002/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0293/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue:
(1) Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(3), le procedure per ottenere l'accesso alle prestazioni in natura delle assicurazioni malattia durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro sono state semplificate. È opportuno estendere le procedure semplificate alle disposizioni in materia di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali di cui ai regolamenti (CEE) n. 1408/71(4)e (CEE) n. 574/72(5).
(2) Al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nella legislazione di determinati Stati membri, segnatamente dei nuovi Stati membri dopo la fine dei negoziati di adesione, è opportuno adeguare gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71.
(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
(4) Al fine di garantire la certezza del diritto e di tutelare le legittime aspettative delle persone interessate, è necessario disporre che determinate disposizioni recanti modifica dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1408/71 abbiano efficacia retroattivamente a partire dal 1° maggio 2004.
(5) Il trattato non prevede competenze diverse da quelle di cui all'articolo 308 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale delle persone diverse dai lavoratori subordinati,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II, II bis, III, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 574/72 è così modificato:
(1) All'articolo 60, i paragrafi 5 e 6 sono soppressi.
(2) L'articolo 62 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 62
Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Per ricevere prestazioni in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento, un lavoratore subordinato o autonomo presenta al fornitore di cure un documento emesso dall'istituzione competente che certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura. Tale documento è emesso conformemente all"articolo 2. Se l'interessato non è in grado di presentare il suddetto documento, deve rivolgersi all'istituzione del luogo in cui si è recato la quale chiede all'istituzione competente un attestato che certifichi che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.
Un documento rilasciato dall'istituzione competente per il diritto alle prestazioni in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento, in ciascun dato caso individuale ha, nei riguardi del prestatore di assistenza, lo stesso effetto di un documento nazionale che attesta i diritti delle persone assicurate presso l'istituzione del luogo di soggiorno.
2. L'articolo 60, paragrafo 9 del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
"
(3) All'articolo 63 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"
2. L'articolo 60, paragrafo 9 del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
"
(4) All'articolo 66, paragrafo 1 le parole "agli articoli 20 e 21" sono sostituite dalle parole "all'articolo 21".
(5)All'articolo 93, paragrafo 1, i riferimenti agli articoli 22b e 34b sono soppressi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 5, lettera a), punti da (ii) a (ix) e il punto 5, lettera b) punti (ii) e (iv) dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come segue:
1. All'allegato I, sezione II, la voce "V. SLOVACCHIA" è sostituita dalla seguente:
"
V. SLOVACCHIA
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in conformità delle disposizioni del capitolo 1 del titolo III del regolamento, il termine "familiare" designerà il coniuge e/o i figli a carico nell'accezione della legge sugli assegni familiari
"
2. All'allegato II, sezione I, la voce "H. FRANCIA" è sostituita dalla seguente:
"
H. FRANCIA
1. I regimi complementari relativi a prestazioni per lavoratori autonomi nel settore artigianale, industriale o commerciale o delle libere professioni, i regimi complementari di assicurazione vecchiaia per lavoratori autonomi nel campo delle libere professioni, i regimi complementari di assicurazione invalidità o di assicurazione sulla vita per lavoratori autonomi, nonché i regimi complementari di assicurazione vecchiaia per medici e ausiliari medici convenzionati, di cui rispettivamente agli articoli L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 e L.723-14 del codice di sicurezza sociale.
2. I regimi complementari di assicurazione malattia e maternità per lavoratori autonomi nel settore agricolo, di cui all'articolo L.727-1 del codice rurale.
"
3. L'allegato II, sezione II è modificato come segue:
(a) La voce "H. ESTONIA" è sostituita dalla seguente:
"
E. ESTONIA
(a) Assegno di nascita
(b) Assegno di adozione
"
(b) La voce "L. LETTONIA" è sostituita dalla seguente:
"
L. LETTONIA
(a) Assegno di nascita
(b) Assegno di adozione
"
(c)Lavoce "S. POLONIA " è sostituita dalla seguente:
"
S. POLONIA
Assegno integrativo di nascita (legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari)
"
4. L'allegato II bis è modificato come segue:
(a) Alla voce "D. GERMANIA", la parola "nulla" è sostituita dal testo seguente:
"
Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano esaudite le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24 par. 1 del Volume II del codice sociale)
"
(b) La voce "L. LETTONIA" è sostituita dalla seguente:
"
L. LETTONIA
(a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (Legge sulle prestazioni sociali statali dell"1° gennaio 2003)
(b) Assegno per la compensazione delle spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (Legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003)
"
(c) La voce "S. POLONIA " è sostituita dalla seguente:
"
S. POLONIA
Pensione sociale (Legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale)
"
(d) La voce "V. SLOVACCHIA" è sostituita dalla seguente:
"
V. SLOVACCHIA
Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, riconosciuto anteriormente al 1° gennaio 2004
(ii) Le seguenti numerazioni sono così modificate:
alla voce REPUBBLICA CECA-CIPRO da '33' a '1',
alla voce REPUBBLICA CECA-AUSTRIA da '40' a '2',
alla voce GERMANIA-UNGHERIA da '80' a '3',
alla voce GERMANIA-SLOVENIA da '86' a '4',
alla voce ITALIA-SLOVENIA da '191' a '5',
alla voce UNGHERIA-AUSTRIA da '248' a '6',
alla voce UNGHERIA-SLOVENIA da '251' a '7',
alla voce AUSTRIA-POLONIA da '273' a '8',
alla voce AUSTRIA-SLOVENIA da '275' a '9' e
alla rubrica AUSTRIA-SLOVACCHIA da '276' a '10'.
(iii)
Alla voce "1. REPUBBLICA CECA-CIPRO", la parola "nessuno" è sostituita dal testo seguente:" Articolo 32, paragrafo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999"
(iv)
Alla voce "10. AUSTRIA-SLOVACCHIA", la dicitura "Nessuna convenzione" è sostituita dal testo seguente:" Articolo 34, paragrafo 3 dell'accordo del 21 dicembre 2001 sulla sicurezza sociale"
6. L'allegato IV è così modificato:
(a)
La parte A è modificata come segue:
(i)
Alla voce "B. REPUBBLICA CECA", la parola "nessuno" è sostituita dal testo seguente:" Pensione di invalidità totale per persone la cui invalidità totale è insorta prima del diciottesimo anno d'età e prive di assicurazione per il periodo richiesto (Sezione 42 della legge sulle assicurazioni pensionistiche n. 155/1995 racc.)"
(ii)Alla voce "X. SVEZIA", la parola "nulla" è sostituita dal seguente testo:
"
La legislazione sulle prestazioni per l'incapacità di lavoro di lunga durata collegate con il reddito (capo 8 della Legge 1962: 381 sull'assicurazione generalizzata, come modificata)
"
(b)
La parte C è modificata come segue:
(i)
La voce "B. REPUBBLICA CECA" è sostituita dalla seguente:" B. REPUBBLICA CECA
Pensioni di invalidità (totale e parziale) e di reversibilità (ai superstiti: vedove, vedovi, orfani) purché non derivino dalla pensione di vecchiaia cui il deceduto sarebbe autorizzato al momento del suo decesso."
(ii)
Alla voce "E. ESTONIA", la parola "nessuna" è sostituita dal testo seguente:"
-
sono stati compiuti periodi di assicurazione in Estonia fino al 31 dicembre 1998
-
i contributi sociali individuali del richiedente, versati in applicazione della legislazione estone, corrispondono almeno ai contributi sociali medi per l'anno di assicurazione di riferimento
"
(c)
Nella parte D, il punto 2, lettera g) è sostituito dal seguente:"
(g)
Pensione slovacca di invalidità e pensione di reversibilità da essa derivante
"
7. L'allegato VI "Q. THE NETHERLANDS" è così modificato:
a)
il punto 4, lettera b) è sostituito dal testo seguente:" (b) Se l'interessato, in applicazione di quanto stabilito alla lettera a), ha diritto ad un sussidio di invalidità dei Paesi Bassi, l'importo di tale sussidio è stabilito in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento:
i)
nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni della WAO se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa come lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento;
ii)
nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni della legge sull'assicurazione di invalidità per lavoratori autonomi (WAZ) se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa in condizioni diverse da quelle del lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento
"
b)
il punto 7 è sostituito dal seguente:" 7. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento si ritiene che la persona considerata lavoratore subordinato ai sensi della legge 1964 sull'imposizione salariale, e di conseguenza assicurata tramite il sistema di sicurezza sociale, svolga lavoro subordinato"
GU L 149 del 5.7.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 e abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).