Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del Protocollo n. 9 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, concernente la centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (COM(2004)0624 – C6-0205/2004 – 2004/0221(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0624)(1),
– visto l'articolo 203 del trattato Euratom, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0205/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, e il parere della commissione per i bilanci (A6-0282/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. precisa che gli stanziamenti indicati nella proposta di regolamento sono puramente indicativi fino a quando non sarà stato raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per il 2007 e gli anni successivi;
3. chiede alla Commissione di confermare, una volta adottate le nuove prospettive finanziarie, gli importi indicati nella proposta di regolamento o, eventualmente, di sottoporre gli importi modificati all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio, assicurando così la loro compatibilità con i massimali;
4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;
5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 3
(3) L'Unione europea ha anche riconosciuto nel Protocollo che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrà continuare oltre le attuali prospettive finanziarie e che questo sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006 si terrà conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell'assistenza dell'Unione in questo settore.
(3) L'Unione europea ha anche riconosciuto nel Protocollo che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrà continuare oltre le attuali prospettive finanziarie e che questo sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. L'Unione europea è inoltre consapevole che, date la natura e la portata della disattivazione, lo sforzo compiuto in tal senso dovrà continuare ancora per vari anni oltre le prospettive finanziarie 2007-2013. Dopo il 2006 si terrà conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell'assistenza dell'Unione in questo settore.
Emendamento 2 Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono lo sforzo compiuto dalla Slovacchia prima dell'adesione per migliorare la sicurezza della centrale nucleare di Bohunice V1, nonché il fatto che la Slovacchia ha investito circa 250 milioni di EUR in misure di sicurezza tra il 1993 e il 2000, e prenderanno in considerazione tale elemento all'atto della decisione sul livello dell'assistenza finanziaria a favore della Slovacchia.
Emendamento 3 Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) È opportuno che il bilancio comunitario continui a prevedere un'assistenza da parte dell'Unione anche dopo il 31 dicembre 2013.
Emendamento 4 Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono inoltre e tengono debitamente conto del fatto che, come conseguenza della chiusura anticipata della centrale nucleare di Bohunice V1, la Slovacchia non sarà in grado di raccogliere tutti i fondi necessari per la disattivazione, il cui progressivo accantonamento era stato programmato in funzione della durata di vita originaria della centrale.
Emendamento 5 Considerando 5
(5) Di conseguenza, è opportuno prevedere a carico del bilancio comunitario uno stanziamento di 237 milioni di euro per il finanziamento della disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 durante il periodo 2007-2013.
(5) Di conseguenza, è opportuno prevedere a carico del bilancio comunitario uno stanziamento di 400 milioni di EUR per il finanziamento della disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 durante il periodo 2007-2013.
Emendamento 6 Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Le recenti proposte delle autorità slovacche di aumentare gli importi degli aiuti statali messi a disposizione del settore nucleare slovacco nel quadro del Fondo nazionale per la disattivazione delle centrali nucleari dovrebbero essere esaminate dalla Commissione conformemente al diritto comunitario.
Emendamento 7 Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter) Le risorse di bilancio della Comunità destinate alla disattivazione non dovrebbero provocare distorsioni della concorrenza per quanto concerne le società di distribuzione di energia sul mercato energetico dell'Unione europea. Tali risorse dovrebbero essere utilizzate anche per finanziare misure volte a compensare la perdita di capacità di produzione in conformità con il pertinente acquis in materia di:
i) fonti energetiche rinnovabili;
ii) efficienza dell'uso finale di energia;
iii) sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità.
Emendamento 16 Considerando 5 (nuovo)
(5 quater) L'Unione europea e in particolare gli Stati membri che trarranno beneficio dalla chiusura della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrebbero stanziare un importo supplementare di 163 milioni EUR nel contesto della procedura di bilancio annuale.
Emendamento 8 Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Onde compensare le conseguenze della chiusura anticipata, la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrebbe essere realizzata nel modo più idoneo a contribuire a uno sviluppo e a una crescita sostenibili in Slovacchia, conformemente alla strategia di Lisbona.
Emendamento 9 Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter) Onde garantire la massima efficacia possibile, la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrebbe essere effettuata ricorrendo alle migliori competenze tecniche disponibili e tenendo debitamente conto della natura e delle specifiche tecnologiche delle unità destinate alla chiusura.
Emendamento 10 Articolo 2
Il contributo comunitario accordato al programma dal presente regolamento è concesso al fine di sostenere finanziariamente misure connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1, misure per il ripristino delle condizioni ambientali in linea con l'acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale di Bohunice V1 e altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino delle condizioni ambientali e all'ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia in Slovacchia nonché all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento dell'efficienza energetica in Slovacchia.
Il contributo comunitario accordato al programma dal presente regolamento è concesso al fine di sostenere finanziariamente misure connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1, comprese:
i) misure per il ripristino delle condizioni ambientali in linea con l'acquis;
ii) misure volte a costituire nuove capacità di produzione e ad ammodernare la capacità di produzione esistente per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale di Bohunice V1;
iii) altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che, in conformità dell'acquis applicabile e grazie alla sua attuazione, contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino delle condizioni ambientali e all'ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia in Slovacchia nonché all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento dell'efficienza energetica in Slovacchia.
Emendamento 11 Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)
Le misure che beneficiano di un sostegno da parte del bilancio comunitario saranno definite in modo più preciso dalla Commissione nel 2006, una volta che quest'ultima avrà ricevuto dalle autorità slovacche il pertinente piano di disattivazione contenente tutte le necessarie informazioni sul processo di disattivazione. La Commissione adotta la propria decisione annuale sull'approvazione delle misure da finanziare sulla base di tale piano.
Emendamento 12 Articolo 3, comma 1
L'importo finanziario necessario all'attuazione delle azioni previste all'articolo 2 per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 237 milioni di euro.
L'importo finanziario necessario all'attuazione delle azioni previste all'articolo 2 per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 400 milioni di EUR.
Emendamento 13 Articolo 3, comma 3
L'importo delle dotazioni assegnate al programma potrà essere modificato dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 per tener conto dei progressi registrati nell'attuazione del programma e per garantire che la programmazione e l'allocazione delle risorse si basino effettivamente sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali.
L'importo delle dotazioni annuali assegnate al programma potrà variare dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 per tener conto dei progressi registrati nell'attuazione del programma e per garantire che la programmazione e l'allocazione delle risorse si basino effettivamente sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali.
Emendamento 14 Articolo 3, comma 3 bis (nuovo)
Un'assistenza finanziaria a carico del bilancio comunitario per i fini stabiliti all'articolo 2 del presente regolamento e continua ad essere prevista anche dopo il 31 dicembre 2013.
Emendamento 15 Articolo 4
Il contributo previsto può, per talune misure, coprire fino al 100% della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell'assistenza preadesione e l'assistenza data durante il periodo 2004-2006 per l'opera di disattivazione da parte della Slovacchia e ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.
Il contributo comunitario previsto può, per talune misure, coprire fino al 100% della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell'assistenza preadesione e l'assistenza data durante il periodo 2004-2006 per l'opera di disattivazione da parte della Slovacchia e ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.