Risoluzione del Parlamento europeo sull'utilizzo delle risorse finanziarie per la disattivazione delle centrali nucleari di potenza (2005/2027(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla relazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di disattivazione delle centrali nucleari di potenza (COM(2004)0719),
– vista la sua posizione definita in prima lettura il 13 marzo 2002 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 96/92/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(1),
– vista la sua posizione definita in prima lettura il 13 marzo 2002 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale(2),
– vista la sua posizione definita in seconda lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE(3),
– viste la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, nonché le dichiarazioni interistituzionali della Commissione allegate e riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti(4),
– vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti(5),
– viste le proposte relative alle direttive (Euratom) del Consiglio che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari e sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi (COM(2003)0032),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla sicurezza nucleare e l'allargamento dell'Unione europea (COM(2002)0605),
– vista la decisione 2005/407/CE della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa all'aiuto di Stato al quale il Regno Unito intende dare esecuzione ai fini della ristrutturazione dell'impresa nucleare British Energy Group plc(6),
– vista la relazione della Corte dei conti francese del 20 gennaio 2005 relativa agli obblighi di disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e vista in particolare la conclusione ivi contenuta che l'utilizzo per altri scopi di stanziamenti destinati alla futura dismissione può provocare distorsioni della concorrenza tra produttori all'interno della Comunità,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0279/2005),
Importanza della disattivazione delle centrali nucleari di potenza
1. è consapevole dell'importanza, per la protezione delle persone e dell'ambiente, di disattivare correttamente le centrali nucleari di potenza dopo la loro chiusura;
2. ricorda che, a seguito della rimozione dei combustibili nucleari dopo la chiusura di un reattore di potenza, ha luogo una drastica riduzione dell'attività radioattiva; rileva, tuttavia, che l'inventario dei residui richiede un elevato livello di sicurezza nucleare per rispondere ai requisiti della direttiva 96/29/Euratom;
3. rileva che la mancanza di risorse per finanziare le misure di disattivazione potrebbe, in taluni casi, ritardare la disattivazione delle centrali nucleari di potenza e dovrebbe quindi essere evitata;
4. accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di riferire ogni anno al Parlamento sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione delle centrali nucleari di potenza;
5. prende atto dell'intenzione della Commissione di adottare una raccomandazione non vincolante sulla questione nelle prossime settimane;
6. prende atto altresì dell'intenzione della Commissione di avviare un esame esaustivo della questione nel corso del 2006, al fine di promuovere la formulazione di una politica comunitaria e di iniziative legislative;
Risorse finanziarie destinate alla disattivazione
7. ritiene necessario provvedere a che in ciascuno Stato membro tutte le imprese nucleari dispongano in tempo utile di risorse finanziarie a coprire i costi della disattivazione, compresa la gestione dei rifiuti, al fine di garantire il rispetto del principio "chi inquina paga" e di evitare qualsiasi ricorso agli aiuti di Stato;
8. invita la Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a definire con precisione la destinazione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione sufficienti in ciascuno Stato membro, tenendo conto della disattivazione, nonché della gestione, del trattamento e dello stoccaggio finale delle scorie radioattive che ne risultano;
9. constata che le modalità di gestione di tali risorse finanziarie differiscono da uno Stato membro all'altro e chiede una sana gestione delle stesse;
10. chiede che tali risorse finanziarie siano utilizzate per investimenti equi perfettamente in linea con la legislazione comunitaria sulla concorrenza, evitando così distorsioni della concorrenza;
11. giudica indispensabile un'assoluta trasparenza nella gestione e nell'utilizzo di tali risorse finanziarie nonché la garanzia di una revisione contabile esterna;
Aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente
12. considera la summenzionata comunicazione della Commissione sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di disattivazione delle centrali nucleari di potenza un'occasione per richiamare l'attenzione sugli aspetti relativi alla sicurezza nell'ambito della disattivazione di centrali nucleari di potenza;
13. ricorda che in ogni singola fase della disattivazione di centrali nucleari di potenza occorre tener conto della sicurezza delle persone e dell'ambiente e che è opportuno, nella misura del possibile, far buon uso delle esperienze precedenti;
14. prende atto dell'esistenza di due strategie di disattivazione - immediata e differita - i cui rispettivi vantaggi e svantaggi dovrebbero essere soppesati in funzione dell'ubicazione e del tipo di reattore;
15. ritiene che gli aspetti della sicurezza relativi alla protezione dell'uomo e dell'ambiente debbano presiedere in via prioritaria alla scelta della strategia di disattivazione;
16. rileva che lo smantellamento o la disattivazione di una centrale nucleare di potenza è soggetta alla valutazione di impatto della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto di determinati progetti pubblici e privati(7);
17. chiede che in tutti gli Stati membri sia eseguita una verifica della prassi delle emissioni, in quantitativi particolarmente elevati, di sostanze scarsamente radioattive in settori soggetti alle norme sulla protezione nucleare e dalle radiazioni, a seguito della disattivazione;
Aspetti economici
18. ritiene che, per ragioni di sicurezza, le deroghe siano ammissibili, per esempio, nei nuovi Stati membri;
19. si chiede se gli accantonamenti contabili finora effettuati in taluni Stati membri e le pertinenti risorse finanziarie corrispondano effettivamente al fabbisogno reale;
20. accoglie favorevolmente il sostegno finanziario, subordinato al rispetto di taluni vincoli, accordato dall'Unione europea a taluni progetti di disattivazione nei nuovi Stati membri;
21. appoggia la posizione della Commissione secondo cui i costi della disattivazione nucleare, che deve intendersi comprendere anche altri costi esterni e sussidi ad altri tipi di produzione elettrica, devono essere computati nella valutazione della vitalità economica di qualsiasi centrale nucleare di potenza, in modo da evitare distorsioni concorrenziali;
22. rileva che, in conformità delle convenzioni internazionali in materia di responsabilità, il gestore di una centrale nucleare è tenuto a prevedere un'assicurazione che copra la responsabilità civile per tutto il periodo di disattivazione in caso di incidenti imprevisti;
23. rileva che la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 come modificata dal Protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982 sono tuttora in vigore e non possono essere denunciate unilateralmente dall'UE; rileva, inoltre, che nella sua risoluzione del 26 febbraio 2004 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare(8) il Parlamento ha espresso il suo accordo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione o ad aderirvi;
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24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai governi degli Stati membri.