Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per adattarla al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0644)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0531/2003),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione giuridica (A6-0285/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 novembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per adattarla al regolamento (CE) n..../... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue:
(1) Tenuto conto dell'adozione del regolamento (CE) n..../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche](3), la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(4), deve essere adattata e le sue norme relative alla notifica e alla valutazione dei rischi delle sostanze chimiche devono essere soppresse,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 67/548/CEE è modificata nel modo seguente.
1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"
1.La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente e degli articoli contenenti tali sostanze, allorché tali sostanze o articoli sono immessi sul mercato negli Stati membri
"
2) All'articolo 2, paragrafo 1, le lettere c), d), f) e g) sono soppresse;
3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 3
Determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze
Le prove relative alle sostanze realizzate nell'ambito della presente direttiva sono effettuate conformemente alle prescrizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]*.
________________
* GU L …
"
4) L'articolo 5 è modificato nel modo seguente:
a)
Al paragrafo 1 il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:" Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le sostanze, in quanto tali o sotto forma di preparati, possano essere immesse sul mercato soltanto se sono state imballate ed etichettate conformemente agli articoli da 22 a 25 e ai criteri di cui all'allegato VI e, per le sostanze registrate, conformemente alle informazioni ottenute con l'applicazione degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche], salvo se trattasi di preparati per i quali altre direttive prevedono disposizioni specifiche"
b)
Al paragrafo 2 la parola "trattino" è sostituita dalla parola "comma".
5) Gli articoli da 7 a 20 sono soppressi.
6) L'articolo 23 è modificato nel modo seguente:
a)
Al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera g):"
g)
il numero di registrazione, se disponibile
"
b)Il seguente paragrafo 5 è aggiunto:
"
5.5 Nel caso di articoli che contengono sostanze autorizzate conformemente all'articolo 57 del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche], l'etichetta contiene un simbolo di avvertimento. Tale simbolo è definito dalla Commissione entro il ... * conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, ed è incluso nell'elenco di cui all'allegato II.
________________
* Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
"
7) L'articolo 27 è soppresso.
8) Il testo dell'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 30
Clausola di libera circolazione
Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare per motivi attinenti alla classificazione, all'imballaggio o all'etichettatura ai sensi della presente direttiva l'immissione sul mercato di sostanze che sono conformi alla presente direttiva.
"
9) L'articolo 32 è soppresso.
10) L'allegato V è soppresso.
11) L'allegato VI è modificato nel modo seguente:
a)
ai punti 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3, 9.5 dell'allegato VI, le parole "allegato V" sono sostituite da "allegato X del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]";
b)
al punto 1.6 (a), le parole "allegato VII" sono sostitute da "allegati IV, V e VI del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]" e le parole "allegato VIII" sono sostituite da "allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]";
c)
al punto 5.1, le parole "allegato VII" sono sostituite da "allegati V e VI del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]" e le parole "Livello 1 (allegato VIII)" sono sostituite da "allegato VII o VIII del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]";
d)
al punto 5.2.1.2, le parole "Livello 1 (allegato VIII)" sono sostituite da "allegato VII del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]";
e)
tutti gli altri riferimenti agli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII sono da intendersi come riferimenti ai corrispondenti allegati IV, V, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche].
12) Gli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII sono soppressi.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...(5). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
* Sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche].