Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Giovanni Claudio Fava (2005/2174(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta presentata dall'on. Giovanni Claudio Fava in difesa della sua immunità, in data 1° luglio 2005, comunicata in seduta plenaria il 6 luglio 2005,
– avendo ascoltato l'on. Giovanni Claudio Fava, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),
– visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0331/2005),
1. decide di difendere i privilegi e l'immunità di Giovanni Claudio Fava;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana.