Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2005/2641(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B6-0634/2005

Testi presentati :

B6-0634/2005

Discussioni :

Votazioni :

PV 01/12/2005 - 6.15

Testi approvati :

P6_TA(2005)0460

Testi approvati
PDF 114kWORD 40k
Giovedì 1 dicembre 2005 - Bruxelles
Agenzie europee di regolazione
P6_TA(2005)0460B6-0634/2005

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto della Commissione di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto della Commissione (COM(2005)0059),

–   vista la propria risoluzione del 13 gennaio 2004 sulla comunicazione della Commissione "Inquadramento delle agenzie europee di regolazione"(1),

–   vista la dichiarazione approvata dalla Conferenza intergovernativa di Nizza, relativa all'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea e concernente il dovere di cooperazione leale delle istituzioni comunitarie,

–   visto il parere espresso dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare l'11 ottobre 2005 in merito alla proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia di ambiente, per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo,

–   viste l'interrogazione orale al Consiglio presentata congiuntamente dalla commissione per gli affari costituzionali e dalla commissione per i bilanci e la risposta fornita dal Consiglio nella seduta del 15 novembre 2005,

–   visti l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   richiamandosi alle considerazioni, tuttora sostanzialmente valide, contenute nella sua risoluzione del 13 gennaio 2004 sul fatto che una razionalizzazione ed una semplificazione della struttura delle attuali e future agenzie oltre che indispensabili ai fini della chiarezza, della trasparenza e della certezza giuridica risultano altresì ineludibili nella prospettiva di un'Unione a 25 e più Stati membri, e sul fatto che la creazione di nuove agenzie deve sottostare a criteri quanto mai rigorosi riguardanti anche l'opportunità e la giustificazione delle loro attività,

B.   considerando che nel presentare il suo progetto di accordo interistituzionale la Commissione ha aderito all'invito del Parlamento di concludere, prima dell'adozione di un regolamento quadro, un accordo interistituzionale che definisca con chiarezza gli orientamenti comuni in materia,

C.   considerando che la summenzionata dichiarazione afferma che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono concludere accordi interistituzionali allorché risulta necessario, nel quadro del loro dovere di cooperazione leale, agevolare l'applicazione delle disposizioni del trattato,

1.   plaude alla presentazione del progetto da parte della Commissione;

2.   si rammarica che il Consiglio non sia disposto a intavolare negoziati per concludere un accordo sulla base del progetto della Commissione;

3.   invita la Commissione a continuare i suoi sforzi tesi a far cambiare idea al Consiglio;

4.   richiama l'attenzione sul fatto che, in sede di esame di future proposte di creazione di agenzie, si baserà in particolare sui seguenti principi:

   a) l'istituzione di un'agenzia avviene con la procedura legislativa ordinaria, di norma pertanto con la procedura di codecisione; il ricorso alla procedura di cui all'articolo 308 del trattato rimane circoscritto a casi eccezionali in cui le disposizioni del trattato relative alla materia di cui trattasi non costituiscono una base giuridica sufficiente;
   b) qualsiasi proposta relativa all'istituzione di un'agenzia è corredata da un'analisi costi-benefici e da un'accurata valutazione d'impatto che dimostri anche la redditività dell'agenzia rispetto all'espletamento dei rispettivi compiti da parte dei servizi della Commissione;
   c) l'oggettiva autonomia da conferire all'agenzia nell'ambito dei suoi compiti non elimina la responsabilità politica della Commissione in ordine alle sue attività;
   d) il ruolo della Commissione nella scelta e nella nomina dell'organo esecutivo, normalmente il direttore, deve informarsi a tale esigenza di responsabilità e imputabilità politica;
   e) il Parlamento esercita un "controllo ex-ante" sotto forma di audizione del/dei candidato/i alla carica di direttore, un "controllo ex-post" sotto forma di scarico per l'esecuzione del bilancio, nonché un controllo costante sull'attività dell'agenzia attraverso le sue commissioni competenti; sul rinnovo del mandato del direttore è competente a decidere unicamente il consiglio d'amministrazione, sulla base di una valutazione del primo mandato del direttore stesso;
   f) al consiglio d'amministrazione, organo di vigilanza, il Consiglio delega rappresentanti scelti in base alla loro competenza tecnica, che il Parlamento può invitare ad un'audizione prima della loro nomina, qualora lo ritenga opportuno; tali rappresentanti dovrebbero essere designati in numero congruamente proporzionale ai compiti ed alla rilevanza dell'agenzia, tenendo presente che a lungo termine, per motivi di efficienza, si mira ad una riduzione delle dimensioni del consiglio d'amministrazione; fintantoché il numero dei rappresentanti nel consiglio d'amministrazione corrisponde al numero degli Stati membri, il Parlamento dovrebbe poter designare da parte sua due membri del consiglio d'amministrazione;
   g) contro gli atti dell'agenzia aventi effetto giuridico nei confronti di terzi può essere interposto ricorso amministrativo presso la Commissione, la quale può porvi rimedio, essendo inteso che la decisione della Commissione può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia;

5.   esprime la sua preoccupazione per il costante aumento delle agenzie decentrate (attualmente ventitre contro le cinque del 1995), con il conseguente rischio che la funzione esecutiva della Commissione sia smantellata e frammentata in una pletora di organismi operanti prevalentemente a livello intergovernativo, e si augura pertanto che non si proceda ad ulteriori nuove istituzioni, quantomeno durante la fase di riflessione contestuale al processo di ratifica del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

6.   si compiace, alla luce del crescente aggravio per il bilancio della Comunità che costituiscono le agenzie decentrate, che il progetto faccia obbligo alla Commissione di giustificare ogni proposta di creazione di un'agenzia sulla base di una valutazione d'impatto che comprenda non solo l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ma anche una valutazione ex-ante il più completa possibile dei probabili costi relativi al controllo ed al coordinamento nonché dell'impatto sulle risorse umane e sulle spese amministrative;

7.   rileva che, sebbene le agenzie siano sovvenzionate a carico del bilancio comunitario, sono però i rappresentanti degli Stati membri nei consigli d'amministrazione che adottano decisioni politiche inerenti all'attuazione del diritto comunitario;

8.   si rammarica che la Commissione non sia a quanto pare disposta a fornire per il periodo delle prossime prospettive finanziarie una chiara rassegna delle incidenze finanziarie risultanti dall'esistenza e dallo sviluppo ulteriore delle agenzie esistenti;

9.   chiede l'inserimento nell'accordo interistituzionale del principio di un tasso massimo di aumento delle spese amministrative delle agenzie paragonabile a quanto chiesto per la Commissione;

10.   esige, contrariamente al testo del progetto, che l'accordo interistituzionale si applichi gradualmente alle agenzie già esistenti;

11.   invita la Conferenza dei presidenti di commissione a fare un bilancio della cooperazione tra le commissioni permanenti competenti per le agenzie, la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci, per quanto riguarda il controllo dell'attività delle agenzie, e ad aggiornare gli "orientamenti" approvati nel luglio 1998;

12.   invita la sua commissione per gli affari costituzionali a seguire gli ulteriori sviluppi relativi al progetto della Commissione e, ove necessario, a investirne nuovamente il Parlamento;

13.   invita il presidente e il relatore della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i bilanci a prendere informalmente contatto, a livello politico, con rappresentanti del Consiglio e della Commissione per esaminare gli sviluppi in seno al Consiglio riguardo a misure orizzontali concernenti la futura struttura delle agenzie di regolazione;

14.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(1) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 119.

Note legali - Informativa sulla privacy