Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo e dei direttori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (COM(2005)0190 – C6-0151/2005 – 2005/0087(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0190)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0151/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0362/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo e dei direttori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) È necessario armonizzare le norme relative alle condizioni e procedure applicabili al rinnovo del mandato del direttore, del vicedirettore o, all'occorrenza, del presidente per alcune agenzie comunitarie.
(2)E' opportuno prevedere che i candidati per il posto di direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea possano essere proposti dalla Commissione, sentito il parere del rappresentante nominato dal Parlamento europeo.
(3) È opportuno prevedere che il mandato possa essere prorogato una volta, previa appropriata valutazione e sentito il parere del rappresentante nominato dal Parlamento europeo.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia per la sicurezza aerea(4),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1592/2002 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:" 1.Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato in base al merito, alle competenze professionali documentate nonché all'esperienza pertinente in materia di aviazione civile o revocato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione, sentito il parere del rappresentante nominato dal Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione decide con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri."
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:" 4. Il mandato del direttore esecutivo e dei direttori è di cinque anni. Su proposta della Commissione, sentito il parere del rappresentante nominato dal Parlamento europeo, e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni.
Nel corso della valutazione, il consiglio di amministrazione esamina in particolare:
–
i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
–
le missioni e le esigenze dell'agenzia per gli anni successivi.
"
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.