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Procedura : 2005/2120(INI)
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Ciclo del documento : A6-0386/2005

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A6-0386/2005

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PV 12/12/2005 - 18

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PV 13/12/2005 - 8.43

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P6_TA(2005)0511

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Martedì 13 dicembre 2005 - Strasburgo
Imposta sulle società
P6_TA(2005)0511A6-0386/2005

Risoluzione del Parlamento europeo su "Regime fiscale delle imprese nell'Unione europea: una base imponibile comune consolidata per le società" (2005/2120(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti i "non-papers" della Commissione al Consiglio informale Ecofin del 10-11 settembre 2004 intitolati "A Common Consolidated EU Corporate Tax Base" e "Home State Taxation for Small and Medium-Sized Enterprises" pubblicati il 7 luglio 2004,

–   visto il Consiglio informale Ecofin del 10-11 settembre 2004 a Scheveningen,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo intitolata "Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali - Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società" (COM(2001)0582),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo intitolata "Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società - Risultati, iniziative in corso e problemi ancora da risolvere" (COM(2003)0726),

–   vista la comunicazione, del 2 febbraio 2005, del Presidente della Commissione Barroso, congiuntamente al Vicepresidente Verheugen, al Consiglio europeo di primavera intitolata "Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - Il rilancio della Strategia di Lisbona" (COM(2005)0024),

–   vista la comunicazione, del 12 aprile 2005, del Presidente della Commissione Barroso, congiuntamente al Vicepresidente Verheugen e ai Commissari Almunia e Špidla, sugli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), comprendenti una raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e una proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2005)0141- 2005/0057(CNS)),

–   vista la sua risoluzione del 14 marzo 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo su "La politica fiscale dell'Unione europea"(1),

–   vista la sua posizione del 16 dicembre 2003 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi(2),

–   vista la sua posizione del 10 marzo 2004 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi(3),

–   visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della società europea (SE)(4),

–   vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori(5),

–   visto lo "Study on analysis of potential competition and discrimination issues relating to a pilot project for an EU tax consolidation scheme for the European Company statute" della Deloitte EU Tax Group del 18 agosto 2004 (Taxud/2003/DE/305),

–   vista l'inchiesta sulla fiscalità europea della Commissione del 10 settembre 2004(6),

–   visto lo studio intitolato "Effects of the proposed Directive on Services in the Internal market on Tax Collection and Tax revenue in the UE Member States" dell'Austrian Institute of Economics, commissionato dal Parlamento europeo, Direzione generale "Politiche interne dell'Unione", Direzione A – Politica economica e scientifica (Progetto n. IP/A/ECON/ST/2004-33),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0386/2005),

A.   considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, all'articolo 94, il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri con un'incidenza sul funzionamento del mercato interno,

B.   considerando che con il Consiglio europeo di primavera del marzo 2005 l'Unione europea ha indicato gli orientamenti fondamentali per il rilancio della strategia di Lisbona basandoli sulla conoscenza, la competitività, la crescita e l'occupazione,

C.   considerando che l'eliminazione di qualsiasi ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno a livello delle basi di imposizione delle società costituisce un fattore importante per la competitività delle imprese europee secondo le nuove "linee direttrici integrate",

D.   considerando che i fenomeni quali l'integrazione economica, le ristrutturazioni, le fusioni transfrontaliere e la maggiore concorrenza internazionale richiedono che tutti gli ostacoli fiscali che impediscono il completamento del mercato interno e la crescita economica siano superati,

E.   considerando che il permanere di basi imponibili diverse nei sistemi di tassazione societaria crea ostacoli alle attività transfrontaliere delle imprese, con inefficienze a livello amministrativo ed economico,

F.   considerando che l'esistenza di venticinque sistemi diversi di imposizione fiscale comporta non solo costi e inefficienze per le società europee che hanno attività transfrontaliere, ma anche perdite per gli Stati membri a causa delle frodi, della fissazione dei prezzi di trasferimento a fini fiscali e dell'evasione fiscale, nonché una serie di questioni di diritto tributario,

G.   considerando che i fattori che generano distorsioni della concorrenza devono essere contrastati e che il corretto funzionamento del mercato interno deve creare condizioni per un "level-playing field" per le imprese,

H.   considerando che il problema della tassazione delle società nel mercato interno è rilevante anche in termini giuridici, come dimostra il nuéero crescente delle controversie e dei procedimenti giudiziari in materia; che le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee relative alle disposizioni fiscali degli Stati membri sulle società hanno sempre riaffermato il divieto di discriminazione e di restrizione; che è necessario affrontare le incertezze giuridiche risultanti dal fatto che la base imponibile comune consolidata per le società (CCCTB) (quale eventualmente adottata in futuro nel quadro della cooperazione rafforzata) potrebbe applicarsi a società e filiali che hanno sedi in paesi che non desiderano adottare la CCCTB,

I.   considerando che l'approccio adottato dalla Commissione relativamente all'introduzione di una base imponibile comune consolidata per le società è assolutamente equilibrato, fornisce la soluzione più appropriata per le grandi società e deve essere la misura prioritaria da attuare a livello europeo nel campo della tassazione delle società, e che la soluzione della tassazione dello Stato di residenza per le PMI può costituire una modalità di semplificazione per gli imprenditori a patto che gli Stati membri si accordino attraverso convenzioni bilaterali o multilaterali,

J.   considerando che la base imponibile comune consolidata deve avere il fine di creare un metodo di imposizione comune a livello europeo per le società che hanno attività transfrontaliere e sedi in almeno due Stati membri che sia più efficiente, trasparente e vantaggioso per gli investimenti nel contesto di un mercato unico europeo effettivo,

K.   considerando che la proposta della Commissione di un'azione pilota basata sul sistema della tassazione dello Stato di residenza potrebbe costituire uno strumento realistico ed efficace per ridurre i costi di conformità e eliminare gli ostacoli fiscali e amministrativi posti alle attività delle PMI in settori con livelli comparabili di tassazione effettiva nei vari Stati membri, e che tale sistema introduce una semplificazione notevole dato che l'imprenditore di una piccola o media impresa è tenuto a conoscere ed applicare solo le regole fiscali nazionali per poter operare in tutto il mercato interno,

L.   considerando che la creazione di una base imponibile comune consolidata non può avere alcun valore se non sono soddisfatti i criteri di efficacia, trasparenza e competitività,

1.   constata che le imprese europee attive nel mercato interno sono intralciate da ostacoli fiscali, da problemi di doppia imposizione e da elevati costi di conformità quando investono o operano all'interno di un altro Stato membro;

2.   evidenzia che gli ostacoli posti dalla grande diversità delle basi imponibili applicate a livello nazionale alle imprese che hanno attività transfrontaliere nell'Unione europea si ripercuotono negativamente sulla crescita economica e sulla competitività delle imprese sia nel mercato interno che sul mercato internazionale;

3.   ribadisce che una più stretta cooperazione tra gli Stati membri in tema di basi imponibili delle società è necessaria per eliminare gli ostacoli fiscali legati a problematiche specifiche quali:

   la compensazione transfrontaliera dei profitti e delle perdite,
   la fissazione dei prezzi di trasferimento ai fini fiscali,
   le operazioni di fusione ed acquisizione,
   le operazioni transfrontaliere di ristrutturazione e il pagamento dei dividendi tra società consociate;

4.   afferma la necessità di una riforma della base dell'imposta sulle società per le società operanti nel mercato interno per far progredire la nuova strategia di Lisbona, così da assicurare la parità di trattamento tra imprese, la semplificazione amministrativa e la riduzione dei costi e favorire maggiori investimenti, competitività delle imprese, crescita e creazione di occupazione;

5.   accoglie positivamente le nuove proposte della Commissione riguardanti l'instaurazione di una base imponibile comune consolidata a livello europeo per le grandi società e l'applicazione sperimentale e ponderata del sistema della "tassazione dello Stato di residenza" alle PMI e prende atto della costituzione del gruppo di lavoro sulla CCCTB;

6.   si rammarica che alcuni Stati membri ancora si oppongano alla necessità di una maggiore cooperazione in materia fiscale, in particolare riguardo alle basi imponibili applicabili alle società, tenendo conto del fatto che il coordinamento tra gli Stati membri in materia di tassazione delle società è uno degli strumenti indicati dalle linee direttrici integrate;

Una base imponibile comune consolidata per le società a livello europeo

7.   sottolinea l'importanza di adottare una base imponibile comune consolidata che risponda alle esigenze di maggiore integrazione del mercato interno; appoggia la proposta della Commissione ed è convinto che l'introduzione di una base imponibile comune consolidata per le società stabilite sul territorio di almeno due Stati membri - una base che permetta di determinare il reddito imponibile secondo un insieme di regole comuni definite a livello europeo e applicabili al singolo gruppo societario - costituisca la soluzione migliore per affrontare efficacemente gli ostacoli fiscali posti alle attività transfrontaliere delle imprese;

8.   ribadisce che l'introduzione di una base imponibile comune consolidata per le società non pregiudica in alcun modo le prerogative fondamentali degli Stati membri in materia fiscale, e in particolare il loro diritto a fissare le aliquote delle imposte societarie nazionali; ritiene, tuttavia, che l'armonizzazione delle basi imponibili delle società creerà le premesse per politiche pubbliche e fiscali più trasparenti e consentirà un utilizzo ottimale dei capitali, favorendo in tal modo la realizzazione degli obiettivi di Lisbona;

9.   ribadisce che gli obiettivi della creazione di una base imponibile comune consolidata a livello dell'Unione europea sono:

   - l'eliminazione delle barriere poste dai diversi regimi fiscali nazionali,
   - la semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri burocratici e dei costi di conformità,
   - la creazione di condizioni comuni e di parità di trattamento per le società che hanno sedi in diversi Stati membri,
   - l'eliminazione dei problemi speculari della doppia tassazione e dell'evasione fiscale ;

10.   ritiene che il modo migliore per giungere alla creazione di una base imponibile comune consolidata a livello europeo sia la definizione di un quadro di norme comuni per mezzo di un regolamento che si basi su due punti centrali e concomitanti: la creazione di una base imponibile comune secondo regole europee e l'elaborazione di un metodo di consolidamento, nonché di un meccanismo di ripartizione, tra gli Stati membri interessati, della base imponibile, che consentano alle società di compensare e consolidare globalmente i profitti e le perdite a livello di tutta l'Unione europea;

11.   ritiene che l'obiettivo di introdurre una CCCTB a livello europeo possa essere conseguito anche attraverso il meccanismo della cooperazione rafforzata qualora gli Stati membri non siano in grado di giungere ad un accordo unanime; sottolinea che il meccanismo della cooperazione rafforzata - pur rappresentando un'opzione di secondo livello rispetto all'accordo unanime degli Stati membri - consentirà allo stesso tempo alla grande maggioranza dei paesi europei di progredire per quanto concerne un quadro comune per la tassazione societaria nel mercato interno, offrendo allo stesso tempo agli altri Stati membri la possibilità di partecipare in una fase successiva;

12.   si esprime a favore di un approccio graduale, con l'introduzione iniziale di una base imponibile comune consolidata facoltativa - che lasci alle imprese la scelta tra le basi imponibili nazionali esistenti e la base imponibile a livello europeo - seguita da una valutazione a medio termine finalizzata a vagliare l'opportunità di un passaggio ad una base imponibile comune consolidata obbligatoria;

13.   ritiene che una legislazione dell'Unione europea per l'introduzione di una base imponibile comune consolidata debba quanto meno definire:

   i principi fiscali comuni di riferimento a livello europeo,
   l'insieme di norme e meccanismi necessari alla definizione di una base imponibile comune europea,
   le norme relative alla modalità di realizzazione del consolidamento dei gruppi societari,
   il legame tra contabilità legale e fiscale delle società, ossia i principi contabili sottostanti la determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali,
   il meccanismo di ripartizione del gettito fiscale derivante dalla base imponibile comune consolidata adottata dai gruppi societari tra gli Stati membri interessati, che dovrà essere regolato dal principio della trasparenza e della buona amministrazione;

14.   esorta gli Stati membri ad una maggiore cooperazione in materia fiscale, riconosce l'importanza dell'obiettivo di tutelare adeguatamente i legittimi interessi finanziari degli Stati membri, in particolare della capacità di riscossione del gettito fiscale, attraverso un meccanismo di ripartizione equo, trasparente, proporzionato ed accettato;

15.   chiede alla Commissione di valutare ulteriormente, e dopo un'analisi delle ripercussioni, l'opportunità di applicare allo statuto della Società europea un regime fiscale basato sulla base imponibile comune consolidata;

Il sistema della tassazione dello Stato di residenza per le PMI

16.   constata che le PMI non riescono a godere pienamente dei vantaggi derivanti dal mercato interno e che il loro potenziale di crescita, in termini di mercati, attività transfrontaliere e capacità di stabilimento in altri Stati membri, si scontra con gli ostacoli derivanti dalla complessità amministrativa e dagli elevati costi di conformità dei diversi sistemi fiscali nazionali, che incidono proporzionalmente in modo molto maggiore sulle PMI che sulle grandi imprese;

17.   ritiene che l'applicazione del sistema della tassazione dello Stato di residenza, con riserva della conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra gli Stati membri che affrontino tutte le questioni tecniche e instaurino un meccanismo di ripartizione del gettito fiscale tra le varie amministrazioni fiscali nazionali interessate onde evitare una concorrenza fiscale dannosa, possa costituire una notevole semplificazione per le attività transfrontaliere delle PMI; sostiene la proposta della Commissione concernente l'azione pilota basata su questo sistema che dà la possibilità alle PMI di calcolare l'utile imponibile della società madre e di tutte le filiali e controllate stabilite in altri Stati membri partecipanti al progetto applicando le norme fiscali vigenti nel suo Stato di residenza;

18.   ricorda che nella nuova strategia di Lisbona e nel programma quadro per l'innovazione e la competitività (2007-2013) il sostegno alle PMI costituisce un obiettivo prioritario ed è convinto che l'azione pilota possa incidere positivamente sul tasso di sopravvivenza delle PMI e sulla loro competitività a livello europeo e internazionale;

19.   deplora che gli Stati membri non manifestino il dovuto interesse ed impegno per l'eliminazione degli ostacoli fiscali alle attività delle PMI e non si attivino per la messa in opera dell'azione pilota proposta dalla Commissione; esorta gli Stati membri, in particolare quelli con regioni transfrontaliere integrate economicamente, ad aderire all'azione pilota fornendo così esperienze utili e riproducibili;

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20.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 591.
(2) GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 84.
(3) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 569.
(4) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.
(5) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.
(6) European Tax Survey, documento di lavoro N. 3/2004.

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