Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2005/0117(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0281/2005

Testi presentati :

A6-0281/2005

Discussioni :

PV 13/12/2005 - 21

Votazioni :

PV 15/12/2005 - 5.11

Testi approvati :

P6_TA(2005)0520

Testi approvati
PDF 343kWORD 63k
Giovedì 15 dicembre 2005 - Strasburgo
Misure a favore dei paesi firmatari del protocollo sullo zucchero ***I
P6_TA(2005)0520A6-0281/2005
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di accompagnamento a favore dei paesi aderenti al protocollo dello zucchero interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore (COM(2005)0266 – C6-0210/2005 – 2005/0117(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0266)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 179 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0210/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i bilanci (A6-0281/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che il quadro finanziario sia compatibile con il massimale della rubrica 4 delle prospettive finanziarie solo se rispetta la soluzione finanziaria globale per tale rubrica, in conformità delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2);

3.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2005/708/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24).


Posizione del parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di accompagnamento a favore dei paesi aderenti al protocollo dello zucchero interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore
P6_TC1-COD(2005)0117

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(1),

considerando quanto segue:

(1)  La Comunità europea si è impegnata, nel quadro dell'Accordo di partenariato ACP-CE(2), ad aiutare i paesi ACP nel loro percorso verso la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile, e riconosce l'importanza dei settori dei prodotti di base e dei rispettivi protocolli.

(2)  Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero stabilite dal regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001(3), saranno riesaminate, tenendo conto delle proposte legislative presentate dalla Commissione al Consiglio.

(3)  In virtù del protocollo sullo zucchero, che figura nell'allegato V dell'Accordo di partenariato ACP-CE, diversi paesi ACP per l'esportazione dello zucchero dipendono dal mercato della UE. La riforma modificherà significativamente le condizioni di mercato per questi paesi.

(4)  Il processo di adeguamento dei paesi firmatari del protocollo sullo zucchero a queste nuove condizioni di mercato sarà complesso, tenuto conto dell'importanza socioeconomica e del ruolo multifunzionale del settore dello zucchero e dell'elevato grado di dipendenza dal mercato UE per diversi di questi paesi.

(5)  Nella sua Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla realizzazione di un modello agricolo sostenibile mediante la riforma della PAC - riforma del settore dello zucchero, la Commissione si è impegnata a sostenere il processo di adeguamento dei paesi firmatari del protocollo sullo zucchero e ha enunciato i principi delle sue proposte di aiuto nel documento di lavoro relativo ad un piano di azione su misure di accompagnamento per i paesi firmatari del protocollo sullo zucchero interessati dalla riforma del regime dello zucchero nell'UE. Tale documento di lavoro ha formato oggetto di un dibattito con i paesi firmatari del suddetto protocollo.

(6)  È fondamentale prestare assistenza con la massima rapidità possibile ai paesi firmatari del protocollo sullo zucchero al fine di assicurare il buon esito della loro transizione alle nuove condizioni, in piena complementarità con l'aiuto in corso di attuazione.

(7)  Di conseguenza è necessario concedere un aiuto finanziario e tecnico, compreso eventualmente il sostegno di bilancio, complementare rispetto a quello previsto nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE, ai paesi firmatari del protocollo sullo zucchero affinché possano adeguarsi alle nuove condizioni di mercato, proponendo un ampio ventaglio di aiuti per tenere conto delle diverse situazioni tra i paesi e anche in seno ad uno stesso paese. Tale aiuto deve comprendere l'aumento della competitività del loro settore dello zucchero di canna, lo sviluppo di attività economiche sostitutive e i mezzi sufficienti per far fronte alle pesanti conseguenze sociali, ambientali ed economiche più ampie determinate dalla riduzione del contributo del settore dello zucchero alle loro economie, oppure un insieme di alcune di tali misure.

(8)  Dato che questo aiuto dovrebbe riflettere le misure di adeguamento specifiche necessarie per ciascun fornitore ACP in seguito alla riforma, è opportuno fissare criteri obiettivi per stabilire la portata dell'aiuto stesso.

(9)  Tale aiuto dovrebbe essere garantito per un periodo di un anno, con un sostegno costante previsto fino al 2013 attraverso la componente sviluppo dello strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica.

(10)  Poiché l"obiettivo dell'azione da condurre, cioè accompagnare il processo di adeguamento dei paesi firmatari del protocollo sullo zucchero interessati dalla riforma del regime comunitario dello zucchero, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)  Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Settore

1.  È istituito un regime di aiuto tecnico e finanziario, compreso eventualmente un sostegno di bilancio, al fine di accompagnare il processo di adeguamento dei paesi firmatari del protocollo sullo zucchero che devono affrontare nuove condizioni sul mercato dello zucchero a causa della prossima riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

2.  Fatto salvo l"articolo 11, paragrafo 3, il regime è attuato nel 2006.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

   1) "paesi firmatari del protocollo sullo zucchero" i paesi ACP elencati nell"allegato,
   2) "zucchero" lo zucchero di canna greggio o bianco.

Articolo 3

Idoneità al finanziamento e procedura

1.  I paesi firmatari del protocollo sullo zucchero hanno diritto al beneficio dell'assistenza tecnica e finanziaria, compreso il sostegno di bilancio, se del caso.

2.  L'assistenza tecnica e finanziaria è concessa su richiesta di ciascun paese firmatario del protocollo sullo zucchero. Le domande di assistenza tecnica e finanziaria sono presentate entro ...(5).

3.  Le domande sono basate su una strategia di adeguamento completa e pluriennale, elaborata dal paese interessato conformemente all'articolo 4, di concerto con tutte le parti interessate. La strategia di adeguamento pluriennale può comprendere azioni in fase di realizzazione nonché tener conto delle conseguenze finanziarie attuali e future dei piani sociali già realizzati, all'esplicita condizione che le azioni e i piani sociali in questione vadano chiaramente nella direzione degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

4.  I paesi firmatari del protocollo sullo zucchero che presentano una domanda che non sia basata su una strategia di adeguamento completa e pluriennale possono beneficiare, nel 2006, unicamente di un'assistenza tecnica e finanziaria destinata a contribuire all'elaborazione di questa strategia.

Articolo 4

Strategia di adeguamento pluriennale

1.  La strategia di adeguamento pluriennale persegue uno o più dei seguenti obiettivi:

   a) aumentare la competitività del settore dello zucchero e dello zucchero di canna, laddove questo sia un processo sostenibile, soprattutto in termini di redditività economica a lungo termine del settore, tenendo conto della situazione delle diverse parti in causa della catena;
   b) promuovere la diversificazione economica delle zone dipendenti dallo zucchero, ad esempio riorientando l'attuale produzione di zucchero verso la produzione di bioetanolo ed altri impieghi non alimentari dello zucchero;
   c) affrontare le conseguenze più ampie del processo di adeguamento, eventualmente collegate, ma non esclusivamente, all'occupazione e ai servizi sociali, all'utilizzazione dei terreni e al risanamento ambientale, al settore dell'energia, alla ricerca e all'innovazione e alla stabilità macroeconomica.

2.  La strategia definisce almeno gli obiettivi perseguiti, il metodo e gli strumenti individuati a tal fine, le responsabilità delle parti in causa e il piano finanziario per attuare la strategia.

Essa comprende una valutazione della sua sostenibilità nelle attuali e nelle future condizioni di mercato nonché sul piano sociale e ambientale. Essa deve dimostrare la sua coerenza rispetto alle strategie generali di sviluppo del paese e all'obiettivo di riduzione della povertà.

3.  Nel quadro della strategia pluriennale è elaborato un piano di assistenza specifico per il 2006. Nell'elaborazione di questo piano è dato particolare rilievo a:

   - la ricerca della redditività e dell'impatto sostenibile;
   - una chiara definizione e sorveglianza degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione.

Articolo 5

Misure adottate dalla Commissione

1.  Di concerto con i paesi firmatari del protocollo sullo zucchero, la strategia di adeguamento pluriennale è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e conformemente all'articolo 4.

2.  Particolare rilievo sarà accordato alla situazione specifica di ciascun paese firmatario del protocollo sullo zucchero. Per quanto riguarda i paesi che attraversano una crisi politica, slegata dall'andamento del settore dello zucchero, la concessione di assistenza nel quadro del presente regolamento sarà valutata dalla Commissione caso per caso.

3.  L'assistenza concessa ai paesi firmatari del protocollo sullo zucchero laddove manchi una strategia di adeguamento pluriennale è subordinata, per il 2006, ad un piano annuale di lavoro, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4.  L'assistenza fornita in base al presente regolamento è complementare ma anche addizionale all'assistenza fornita da altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 6

Applicazione delle misure

Le misure finanziate nel quadro del presente regolamento sono attuate conformemente alle regole generali stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6). Per quanto riguarda le procedure di gestione, si tratta in particolare dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell'articolo 36 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002(7), recante modalità di esecuzione del regolamento n. 1605/2002.

Articolo 7

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni. Il diritto del Parlamento europeo ad essere periodicamente informato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione, deve essere pienamente rispettato.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Importo globale

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento è di 40 000 000 EUR.

Articolo 9

Ripartizione dell'importo globale

1.  Nei limiti dell'importo globale disponibile per l'anno di applicazione del presente regolamento, la Commissione fissa l'importo massimo disponibile per ciascun paese firmatario del protocollo sullo zucchero per il finanziamento delle azioni di cui all"articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 3, in funzione dei bisogni di ciascun paese e in particolare degli effetti della riforma sul settore dello zucchero nel paese in questione e dell'importanza del settore nell'economia. La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati delle campagne precedenti al 2004.

2.  Ulteriori istruzioni relative alla ripartizione dell'importo globale tra i paesi firmatari del protocollo sullo zucchero sono definite dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3.  L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'aiuto finanziario e tecnico di cui all'articolo 3, paragrafo 4, destinato a contribuire all'elaborazione di una strategia pluriennale ammonta a 300 000 EUR.

4.  Nei limiti dell'importo globale, un importo indicativo del 3% sarà utilizzato per assicurare le risorse umane e materiali necessarie alla gestione efficace e al monitoraggio dell'assistenza.

Articolo 10

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.  Gli accordi scaturiti dal presente regolamento contengono disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente per quanto riguarda la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95(8), (Euratom, CE) n. 2185/96(9) e (CE) n. 1073/1999(10).

2.  Gli accordi autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti ad effettuare una verifica dei documenti o un controllo in loco di qualsiasi contraente o subcontraente che abbia beneficiato di fondi comunitari. Essi autorizzano altresì espressamente la Commissione a procedere a verifiche e ispezioni in loco, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3.  Tutti i contratti scaturiti dall'attuazione dell'assistenza garantiscono i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 2 durante e dopo l'esecuzione dei contratti.

Articolo 11

Periodo di validità

1.  Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.  Esso si applica fino al 31 dicembre 2006. Esso continua ad applicarsi agli atti giuridici e agli impegni relativi all'attuazione dell'esercizio 2006.

3.  Qualora lo strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica non sia entrato in vigore il 1° gennaio 2007, il periodo di validità del presente regolamento è prorogato fino all'entrata in vigore del suddetto strumento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

Allegato

Paesi firmatari del protocollo sullo zucchero di cui all'articolo 2

1.  Barbados

2.  Belize

3.  Guyana

4.  Giamaica

5.  Saint Kitts e Nevis

6.  Trinidad e Tobago

7.  Figi

8.  Repubblica del Congo

9.  Costa d'Avorio

10.  Kenya

11.  Madagascar

12.  Malawi

13.  Maurizio

14.  Mozambico

15.  Swaziland

16.  Tanzania

17.  Zambia

18.  Zimbabwe

(1) Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005.
(2) Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5)* 60 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).
(8) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(9) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(10) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Note legali - Informativa sulla privacy