Risoluzione del Parlamento europeo sulla promozione e la protezione degli interessi dei consumatori nei nuovi Stati membri (2004/2157(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0378/2005),
A. considerando che un alto livello di protezione dei consumatori e di fiducia dei consumatori è una condizione di base per un buon funzionamento del mercato interno,
B. considerando che il mercato interno ha avuto benefici tangibili per i consumatori dell'UE, facendo abbassare i prezzi e ampliando le scelte disponibili,
C. considerando che all'UE hanno aderito 10 nuovi Stati membri, nella maggior parte dei quali la protezione dei consumatori è una preoccupazione relativamente recente,
1. rileva con soddisfazione che, complessivamente, la protezione dei consumatori nei 10 nuovi Stati membri si è sviluppata in modo positivo con un aumento degli standard di protezione, ma che rimane ancora molto da fare;
2. insiste che il mercato interno non funzionerà in modo ottimale se i consumatori non saranno protetti nello stesso modo in tutti gli Stati membri; ricorda pertanto che un livello di protezione dei consumatori elevato e comune in tutti gli Stati membri promuoverà le transazioni transfrontaliere e farà in modo che i consumatori possano trarre vantaggi dal mercato interno;
3. rammenta anche l'importanza dell'articolo 153 del trattato CE, che consente agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose;
4. invita la Commissione a effettuare una verifica per esaminare in modo dettagliato le strutture delle organizzazioni dei consumatori e la politica dei consumatori nei nuovi Stati membri,
Contesto legislativo
5. esprime la propria soddisfazione per quanto hanno fatto i nuovi Stati membri in materia di recepimento dell'acquis comunitario; sottolinea tuttavia che la legislazione comunitaria deve anche essere applicata praticamente ed eseguita effettivamente; invita i governi dei nuovi Stati membri ad esaminare attentamente tutti gli strumenti e i metodi disponibili per individuare i mezzi con cui la normativa concernente i consumatori può essere effettivamente applicata e fatta osservare nella pratica;
6. chiede il rafforzamento delle strutture di sorveglianza dei mercati nei nuovi Stati membri in modo che i prodotti e i servizi che circolano nei loro mercati rispettino alti livelli di sicurezza e che eventuali prodotti difettosi o pericolosi vengano rapidamente ritirati dal mercato;
7. sottolinea che i bambini sono spesso consumatori protetti in modo insufficiente contro prodotti che possono mettere in pericolo la loro salute e il loro benessere; invita gli stati membri e la Commissione a occuparsi in particolare di rafforzare la protezione dei consumatori a favore dei bambini e di altri gruppi vulnerabili;
8. invita la Commissione a dare il proprio contributo per migliorare le attività degli organismi di controllo sia dei vecchi che dei nuovi Stati membri, nonché per coordinare tali attività, compresa la cooperazione transfrontaliera reciproca;
9. approva la proposta della Commissione di sottoporre a revisione, ammodernare e semplificare l'esistente acquis concernente i consumatori che potrebbe rivelarsi importante nel processo di applicazione della legislazione comunitaria relativa ai consumatori e che renderebbe più facile per i consumatori esercitare efficacemente i propri diritti in Europa, aree transfrontaliere comprese;
10. sottolinea che il recepimento della legislazione comunitaria non comporta automaticamente la sua attuazione e che, affinché l'attuazione abbia successo, i consumatori devono essere consapevoli dei loro diritti ed essere pronti e capaci di agire come "consumatori politici";
11. si compiace della proposta della Commissione di sviluppare e di aggiornare la base di dati scientifici e gli strumenti di valutazione sull'esposizione del consumatore a sostanze chimiche, anche per quanto riguarda la sicurezza generale del prodotto, e di contribuire all'applicazione della regolamentazione REACH;
La cultura dei consumatori
12. sottolinea che la creazione di una "cultura dei consumatori" basata su un alto livello di consapevolezza da parte dei consumatori è essenziale per una migliore attuazione e applicazione dell'esistente contesto giuridico e sottolinea il ruolo vitale che svolgono le organizzazioni dei consumatori, le autorità preposte alla protezione dei consumatori e le organizzazioni di imprese nel rafforzamento di questa cultura dei consumatori;
13. è consapevole del fatto che la cultura dei consumatori è notevolmente più ridotta nei nuovi Stati membri, dove per decenni la libertà di espressione e di associazione è stata repressa; sottolinea che per lo sviluppo di una "cultura dei consumatori" è necessario un aumento sistematico della consapevolezza dei loro diritti e, al contempo, la possibilità di esercitare tali diritti con maggiore facilità; invita pertanto la Commissione a mettere a punto una strategia specifica volta a promuovere lo sviluppo di una cultura dei consumatori nei nuovi Stati membri;
Le organizzazioni dei consumatori
14. invita la Commissione a studiare la possibilità di definire parametri a livello comunitario su ciò che si intende per "organizzazione o associazione rappresentativa dei consumatori" per fare in modo che i consumatori dell'UE vengano rappresentati effettivamente e indipendentemente;
15. invita i vecchi Stati membri a non desistere dall'impegno a sostenere le organizzazioni dei consumatori;
16. rileva che buona parte delle esistenti organizzazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri funzionano principalmente grazie a volontari e che spesso mancano di risorse finanziarie; invita pertanto i nuovi Stati membri ad assicurare che le organizzazioni dei consumatori, che sono rappresentative, vengano finanziate adeguatamente mantenendo al contempo la loro indipendenza;
17. sottolinea il fatto che nei nuovi Stati membri le organizzazioni non governative senza scopo di lucro spesso non dispongono del necessario capitale proprio; che il sistema per la raccolta di fondi non è adeguatamente sviluppato e che i consumatori stessi non sono disposti a contribuire di tasca propria alle organizzazioni, dal momento che continuano a credere che lo Stato sia da solo responsabile della protezione dei consumatori;
18. prende atto che i requisiti stabiliti dalla Commissione per la concessione di sostegni sotto forma di aiuti sono rigorosi e difficili da rispettare per le organizzazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri a causa della formazione professionale del loro personale e dei problemi di finanziamento per cui spesso non possono generare le risorse proprie necessarie ai fini del contributo finanziario richiesto; invita pertanto la Commissione a esaminare se tali requisiti non potrebbero essere resi più flessibili, accertando anche se il lavoro dei volontari potrebbe essere considerato parte del contributo finanziario;
19. sottolinea che organizzazioni dei consumatori forti e indipendenti sono la base di una efficace politica dei consumatori; invita pertanto le organizzazioni dei consumatori a creare organizzazioni sussidiarie e a cooperare reciprocamente; invita inoltre i governi dei nuovi Stati membri a promuovere la creazione di un minor numero di organizzazioni ma con un maggiore potenziale mediante un finanziamento progressivo ed efficiente;
20. reputa che, qualora si voglia migliorare la qualità della protezione dei consumatori, sia necessario rafforzare finanziariamente le singole organizzazioni dei consumatori ed elaborare, nonché rendere pubbliche, valutazioni obiettive della qualità delle loro attività; invita pertanto la Commissione e i nuovi Stati membri a cooperare intensamente per mettere a punto tali norme finanziarie e indicatori misurabili della qualità dei risultati ottenuti da tali organizzazioni;
21. invita i governi dei nuovi Stati membri ad assicurare che le organizzazioni dei consumatori siano adeguatamente consultate in tutte le fasi del processo politico decisionale e al momento dell'attuazione delle leggi sui consumatori;
22. invita i nuovi Stati membri e la Commissione a sviluppare e a sostenere finanziariamente, ove possibile, progetti per accrescere le capacità delle organizzazioni dei consumatori nei nuovi Stati membri mediante progetti di gemellaggio, progetti di sponsorizzazione e altri programmi per condividere le conoscenze e le informazioni tra organizzazioni dei nuovi e dei vecchi Stati membri;
23. invita la Commissione a sostenere programmi intensivi destinati alla formazione del personale di organizzazioni dei consumatori, da attuarsi nei nuovi Stati membri e nelle lingue ufficiali di tali paesi, con l'obiettivo di formare, non solo la direzione, ma anche una base più ampia di personale e di volontari che operano per tali organizzazioni, nella prospettiva di rendere più efficace il movimento dei consumatori;
Le organizzazioni di imprese
24. incoraggia le organizzazioni di imprese e i governi nazionali ad affrontare il problema delle numerose società dei nuovi Stati membri che sottovalutano l'importanza e i benefici di affrontare i problemi dei consumatori, che considerano erroneamente le organizzazioni dei consumatori come avversarie e il rafforzamento della consapevolezza dei consumatori come una minaccia alle loro attività;
25. osserva che i nuovi Stati membri sono vittime anche di pratiche sleali da parte di commercianti dei vecchi Stati membri, dove tali prassi non sono di solito permesse, come ad esempio la limitazione dei diritti dell'utente nel caso di beni protetti da diritti di proprietà intellettuale, tentativi di distribuire merci non testate provenienti da paesi terzi, ecc.;
26. incoraggia le organizzazioni di imprese dei nuovi Stati membri a lavorare in stretta collaborazione con le organizzazioni dei consumatori e a stabilire standard volontari di pratiche commerciali etiche con procedure trasparenti ed efficaci di attuazione, programmi di formazione a favore dei consumatori e delle imprese e processi alternativi di soluzione dei conflitti equi ed efficaci; invita anche i nuovi Stati membri a incoraggiare e sostenere queste iniziative;
Le autorità preposte alla protezione dei consumatori
27. osserva che nella creazione di una cultura dei consumatori anche le autorità dei nuovi Stati membri preposte alla protezione dei consumatori hanno un ruolo importante da svolgere;
28. sostiene che la mancanza di efficienti servizi amministrativi nel settore della protezione dei consumatori come rilevato in alcuni nuovi Stati membri rappresenta un grave ostacolo per raggiungere un elevato livello di protezione dei consumatori ; invita i nuovi Stati membri a sviluppare e a rafforzare continuamente i loro servizi amministrativi nel settore della protezione dei consumatori;
29. esorta le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali e quelle dei consumatori ad agire in stretta cooperazione per promuovere la protezione dei consumatori; fa notare che il funzionamento del mercato è nell'interesse di tutte le parti;
L'informazione dei consumatori
30. approva la creazione da parte della Commissione di Centri europei per i consumatori in tutti i nuovi Stati membri e l'avvio di un Diario europeo dei consumatori;
31. raccomanda di dare un'elevata priorità alla consapevolezza dei consumatori nei programmi scolastici di tutta l'Europa;
32. invita la Commissione a mettere a disposizione degli organismi che informano i consumatori a livello transfrontaliero tra vecchi e nuovi Stati membri, oltre all'assistenza già esistente, anche contributi all'avviamento, in particolare nelle regioni frontaliere;
33. approva il fatto che la Commissione stia svolgendo in alcuni Stati membri campagne per aumentare la consapevolezza e la incoraggia a dedicare maggiori risorse umane e finanziarie a questo scopo;
34. invita la Commissione, e tutte le parti interessate, a lanciare una campagna strategica informativa ed educativa volta a preparare i consumatori in modo efficace all'adozione dell'euro nei nuovi Stati membri; sottolinea il fatto che tale campagna dovrebbe poggiare tanto sulle esperienze positive quanto su quelle negative dell'adozione dell'euro nei vecchi Stati membri;
35. raccomanda la pubblicazione di riveste sperimentali delle organizzazioni di consumatori nei nuovi Stati membri; chiede alla Commissione e ai nuovi Stati membri, almeno inizialmente, di assicurare che siano forniti sufficienti finanziamenti e impartita una formazione adeguata per consentire lo sviluppo di tali pubblicazioni;
36. invita i nuovi Stati membri a rafforzare la trasmissione di informazioni ai consumatori e alle imprese concernenti i loro diritti e l'esistente contesto giuridico sulla politica dei consumatori, in particolare realizzando portali web di facile utilizzazione nonché campagne per aumentare la consapevolezza, sondaggi, conferenze, e punti di informazione utilizzando reti nazionali e regionali;
37. invita la Commissione a stabilire meccanismi di controllo per le politiche nazionali dei consumatori oltre a parametri e raccomandazioni allo scopo di identificare le migliori pratiche e a sviluppare statistiche, indicatori e altri dati di interesse per i consumatori compreso un osservatorio sui prezzi e sondaggi sulla qualità dei prodotti;
Risoluzione delle controversie
38. invita la Commissione e i nuovi Stati membri a estendere la Rete dei centri europei per i consumatori (RCEC) con la partecipazione di organizzazioni dei consumatori indipendenti, allo scopo di fornire informazioni sui sistemi alternativi di soluzione delle dispute (SASD) disponibili nonché le consulenze giuridiche e gli aiuti pratici per portare avanti i loro reclami con questi mezzi;
39. raccomanda che i nuovi Stati membri provvedano ad intensificare il ricorso ai meccanismi SASD mettendo a punto tali meccanismi con il sostegno dello Stato e sostenendo la creazione di uffici reclami privati in determinati settori;
40. propone che la Commissione intraprenda uno studio esaustivo sull'esistenza e il funzionamento delle organizzazioni SASD per accertare la necessità di altre iniziative e di sostegno a livello UE, che potrebbero integrare la rete RCEC ed essere meglio adeguate alla situazione specifica dei nuovi Stati membri;
41. sostiene la creazione, in tutti gli Stati membri, di agenzie indipendenti per la protezione dei consumatori, dotate di pieni poteri per avviare le azioni dinanzi ai tribunali nazionali e per tutelare gli interessi dei consumatori;
42. incoraggia il Parlamento e il Consiglio in qualità di autorità di bilancio a esaminare la possibilità di dedicare maggiori risorse finanziarie a promuovere la protezione dei consumatori nei nuovi Stati membri, secondo quanto illustrato nella presente risoluzione;
43. sottolinea il fatto che le istituzioni UE devono continuare a puntare sulla protezione dei consumatori nei nuovi Stati membri dal momento che, come fa osservare la presente risoluzione, sussistono notevoli motivi di preoccupazione al riguardo;
44. propone che tali istituzioni inseriscano le questioni relative ai consumatori nella propria attività legislativa e non legislativa, tenendo in particolar modo conto della situazione specifica nei nuovi Stati membri; sottolinea l'importanza di tener conto della situazione specifica nei nuovi Stati membri relativamente alla strategia per i consumatori e per la salute;
o o o
45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione del Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.