Accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (COM(2004)0764 – C6-0245/2004 – 2004/0268(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0764)(1),
– visto l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0245/2004),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0157/2005),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Il regolamento (CE) n. 882/2003 del Consiglio, del 19 maggio 2003, istituisce un sistema di sorveglianza e di verifica per il tonno1. _____________ 1 GU L 127 del 23.5.2003, pag. 1.
Emendamento 2 Considerando 4
(4) La 35ª riunione intergovernativa relativa alla conservazione dei tonni e dei delfini nel Pacifico orientale ha adottato, nel febbraio 1998, l'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.
(4) La 35ª riunione intergovernativa relativa alla conservazione dei tonni e dei delfini nel Pacifico orientale ha adottato, il 7 febbraio 1998, l'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini. L'accordo è stato firmato a Washington il 21 maggio 1998 ed è entrato in vigore il 15 febbraio 1999.
Emendamento 3 Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) In data odierna sono 15 le parti contraenti dell'accordo: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Spagna, Stati Uniti, Vanuatu e Venezuela.
Emendamento 4 Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) L'Unione europea riconosce l'importanza dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP) per la difesa di una pesca sostenibile così come del suo processo di certificazione quale modo di garantire la preservazione ecologica di altre specie, in particolare dei delfini.
Emendamento 5 Considerando 7
(7) La Comunità ha firmato l'accordo conformemente alla decisione del Consiglio adottata a tal fine.
(7) La Comunità ha firmato l'AIDCP, avendone decisa l'applicazione in via provvisoria con la decisione 1999/386/CE del Consiglio, del 7 giugno 19991, fino al completamento delle procedure necessarie per la sua adesione ufficiale alla Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC). __________________ 1 GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23.
Emendamento 6 Considerando 9
(9)La Comunità ha deciso di applicare l'accordo in via provvisoria1 fino al completamento delle procedure necessarie ai fini della sua adesione alla IATTC. ______________ 1 GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23.
soppresso
Emendamento 7 Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) In virtù di quanto osservato nel considerando che precede, la certificazione "tonno pescato senza rischi per i delfini" prevista nell'AIDCP è finora l'unica riconosciuta dalla Comunità.
Emendamento 8 Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) L'informazione trasmessa con il testo dell'AIDCP potrà aiutare i consumatori nelle loro decisioni di acquisto di prodotti connessi alla cattura di tonno nella zona disciplinata dall'accordo.
Emendamento 9 Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter) Il regolamento (CE) n. 882/2003 stabilisce una definizione sia del "tonno pescato senza rischi per i delfini" che del "tonno pescato con rischi per i delfini" prevedendo, tra l'altro, la separazione e l'identificazione dei due tipi di tonno.
Emendamento 10 Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
La Presidenza del Consiglio attua misure che consentano un aggiornamento permanente delle procedure di sorveglianza e di verifica delle catture di tonno nell'area contemplata dall'accordo, in virtù dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 882/2003.
Emendamento 11 Articolo 1 ter (nuovo)
Articolo 1 ter
Soltanto il tonno che sia conforme alla definizione di "tonno pescato senza rischi per i delfini" di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2003 potrà essere etichettato come "tonno pescato senza rischi per i delfini".
Emendamento 12 Articolo 1 quater (nuovo)
Articolo 1 quater
La Comunità attua misure per assicurare che venga fornito e mantenuto un adeguato livello di informazioni sull'ecoetichettatura prevista dall'AIDCP a favore dei consumatori europei.
Risoluzione del Parlamento europeo su "Rafforzare la competitività europea: conseguenze delle trasformazioni industriali sulla politica e il ruolo delle PMI" (2004/2154(INI))
– vista la comunicazione della Commissione "Accompagnare le trasformazioni strutturali: una politica industriale per l'Europa allargata" (COM(2004)0274),
– vista la comunicazione della Commissione "Una politica della concorrenza proattiva per un'Europa competitiva" (COM(2004)0293),
– visto l'articolo II-76 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e la sua risoluzione del 15 marzo 2000 in vista di tale Consiglio(1),
– vista la relazione Kok sulla crescita e l'occupazione presentata al Consiglio e alla Commissione il 3 novembre 2004,
– vista la comunicazione della Commissione "Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - Il rilancio della strategia di Lisbona" (COM(2005)0024),
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005,
– viste le comunicazioni della Commissione "Costruire il nostro avvenire comune - Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013" (COM(2004)0101) e "Prospettive finanziarie 2007-2013" (COM(2004)0487),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (COM(2004)0492),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(2004)0495),
– vista la decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005)(2),
– vista la Carta europea delle piccole imprese adottata dal Consiglio europeo a Santa Maria da Feira nel giugno 2000,
– visto il rapporto della Commissione sull'attuazione della Carta europea per le piccole imprese (COM(2005)0030),
– vista la comunicazione della Commissione riguardante l'attuazione del piano d'azione sul capitale di rischio (PACR) (COM(2003)0654),
– vista la comunicazione della Commissione "Governance europea: Legiferare meglio" (COM(2002)0275),
– vista la comunicazione della Commissione in materia di valutazione dell'impatto (COM(2002)0276),
– viste le sue risoluzioni dell'11 luglio 1991 sulla politica industriale della Comunità in un contesto aperto e concorrenziale(3), del 29 giugno 1995 sulla comunicazione della Commissione concernente una politica di competitività industriale per l'Unione europea(4) e del 23 ottobre 2003 sulla politica industriale in un'Europa allargata (5),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0148/2005),
A. sottolineando l'importanza del settore industriale dell'UE quale fonte di occupazione, di creazione di ricchezza e di attività nel settore dei servizi,
B. condividendo l'approccio della Commissione basato sull'imperativo della competitività dell'industria europea e mirato ad accompagnare le trasformazioni industriali,
C. constatando che il futuro del settore industriale è strettamente legato alla crescita nel settore dei servizi; che i servizi contribuiscono ad un aumento della produttività del settore manifatturiero e che la crescita di tale settore alimenta la domanda di servizi,
D. compiacendosi dell'avvio di una nuova strategia di crescita e di occupazione per l'UE; ricordando che l'UE ha accumulato un ritardo in materia di politica industriale e che occorre agire rapidamente ed efficacemente,
E. constatando che l'allargamento dell'UE ha modificato notevolmente la sua struttura industriale e che si è accentuata la pressione concorrenziale internazionale,
F. prendendo atto della dimensione territoriale della politica industriale e dell'impatto devastante del fenomeno delle delocalizzazioni industriali; segnalando l'importanza della riconversione industriale delle regioni colpite dalle ristrutturazioni economiche,
G. considerando che l'UE si trova di fronte all'enorme sfida demografica rappresentata dall'invecchiamento della popolazione, che avrà un impatto evidente sul settore industriale, provocando tra l'altro un declino della partecipazione al mercato del lavoro,
H. considerando che l'obiettivo della competitività dipende dalle risorse umane; che un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione riguarda anche l'industria,
I. considerando che l'industria non è un insieme omogeneo e che un approccio settoriale consentirà di valutare meglio i fattori di competitività; che occorre tenere in conto la natura, le dimensioni e i tipi di attività delle imprese, segnatamente delle piccole imprese; rammentando l'importanza economica e sociale delle piccole imprese che costituiscono più del 95% delle imprese dell'Unione, nonché il loro ruolo essenziale nell'attuazione della strategia di Lisbona;
J. osservando che i modesti strumenti dell'attuale politica industriale non permettono di riconvertire l'industria verso le tecnologie di punta; che risulta necessario uno sforzo massiccio di finanziamento della ricerca e sviluppo (R&S), sia pubblico che privato,
K. considerando indispensabile migliorare il quadro legislativo e regolamentare in cui si sviluppano le imprese e il loro accesso ai programmi comunitari, tenendo in debito conto le esigenze delle imprese, comprese le piccole imprese, tenendo conto allo stesso tempo della necessità di alleggerire gli oneri legislativi e amministrativi,
L. tenendo conto della necessità di informazioni aggiornate sulla situazione dell'industria dell'UE dopo il 2004,
Fissare gli obiettivi della politica industriale europea
1. si compiace del fatto che la Commissione ha deciso di fare della politica industriale una priorità dell'agenda europea;
2. sostiene la promozione di una politica industriale determinata per accompagnare e anticipare le trasformazioni strutturali e sviluppare una base industriale europea solida e competitiva;
3. apprezza la distinzione tra deindustrializzazione e mutamenti strutturali e concorda con la valutazione della Commissione (COM(2004)0274) secondo cui "l'industria europea deve far fronte ad un processo di trasformazione strutturale che è nell'insieme benefico e che deve essere incoraggiato"; osserva tuttavia che la relativa analisi è incompleta e che non si dispone di dati incontestabili sulle delocalizzazioni; ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe invitare un gruppo di esperti – il quale dovrebbe lavorare strettamente con il Centro europeo di controllo sul cambiamento (European Monitoring Centre on Change – EMCC) sfruttandone ampiamente le conoscenze e l'esperienza – a redigere una relazione al Consiglio europeo su tale argomento;
4. ritiene che l'incremento della quantità e della qualità dell'occupazione debba essere uno degli obiettivi più importanti della politica industriale; giudica indispensabile sviluppare la forza di attrazione dell'industria presso i giovani; chiede uno sforzo di informazione sulle professioni e le competenze industriali, accompagnato da una politica europea di riconoscimento delle qualifiche e di formazione nel corso dell'intero arco della vita; invita le parti sociali a contribuire alla realizzazione di tale obiettivo e ad assumersi le loro responsabilità nella promozione di un'azione congiunta;
5. ritiene che il dialogo sociale debba contribuire a individuare i settori più produttivi e quelli più minacciati: a tal fine una conferenza europea sullo sviluppo industriale, cui potrebbero partecipare gli attori del dialogo sociale, in particolare la Fondazione di Dublino, la quale possiede un'esperienza nel campo del dialogo sociale e dello scambio di miglior prassi ed elabora studi settoriali, potrebbe riunire a scadenza regolare tali attori e la Commissione;
6. constata che l'occupazione nel settore industriale tende ad essere prevalentemente maschile; auspica che, nel quadro dell'impegno della Commissione a favore dell'apprendimento durante tutto l'arco della vita, le donne vengano incoraggiate ad acquisire una formazione che le prepari alle carriere nell'industria;
7. chiede che vengano compiuti sforzi più incisivi sul piano dello sviluppo delle risorse umane che, con il loro potenziale di innovazione, contribuiranno alla competitività a lungo termine dell'industria; giudica indispensabile sviluppare la forza di attrazione dell'industria presso i giovani; chiede uno sforzo di informazione sulle professioni e le competenze industriali, accompagnato da una politica europea di riconoscimento delle qualifiche e di formazione nel corso dell'intero arco della vita;
8. auspica che la politica industriale permetta l'affermazione di fuoriclasse industriali europei;
9. ritiene che per promuovere la competitività dell'industria si debbano utilizzare gli strumenti della politica europea di ricerca, quali le piattaforme tecnologiche e le iniziative in materia tecnologica;
10. ritiene che la politica industriale europea debba rafforzare la capacità d'innovazione dell'industria, compresa l'innovazione tecnica, tecnologica e di mercato;
11. ritiene che la crescente concorrenza dei paesi emergenti debba indurre i poteri pubblici a creare le condizioni favorevoli all'emergere di nuove produzioni o combinazioni produttive creatrici di valore aggiunto, di posti di lavoro di qualità e in grado di garantire un vantaggio comparativo europeo;
12. ritiene che la politica industriale europea debba condurre a uno sviluppo equilibrato, grazie al mantenimento della coesione sociale;
13. osserva che gli attori economici e sociali devono impegnarsi nel processo di accompagnamento e anticipazione delle trasformazioni strutturali in modo da poter promuovere, mediante accordi, forme innovative di organizzazione del lavoro e poter offrire ai lavoratori la formazione necessaria per adattarsi alle trasformazioni;
Tenere in conto le differenti dimensioni della politica industriale europea
14. condivide l'approccio settoriale della Commissione e auspica che essa proceda a bilanci di competitività settoriali indipendenti e obiettivi che comprendano l'aspetto della forza competitiva in un contesto globale; chiede che dette analisi settoriali tengano in conto l'occupazione e l'impatto dell'industria sui bacini occupazionali e valutino le questioni ambientali e sociali; ritiene che tali analisi debbano servire a identificare e anticipare le esigenze con le quali l'industria sarà confrontata;
15. ritiene che per garantire che i bilanci di competitività settoriali siano utili e tengano in debito conto le questioni occupazionali, le parti sociali debbano essere consultate e, se possibile, invitate a partecipare all'elaborazione di tali bilanci;
16. chiede che l'approccio settoriale tenga in conto il ruolo, nella produzione e nei servizi, svolto dalle PMI & PMII (Piccole e medie imprese industriali) grazie alla creazione di catene cooperative; chiede che tale approccio tenga in conto anche le microimprese che costituiscono più del 92% delle imprese dell'UE; ribadisce la rilevanza della Carta europea delle piccole imprese, reitera la richiesta che essa sia dotata di un valore giuridico e auspica una decisione del Consiglio in tal senso;
17. deplora il fatto che la Commissione abbia trascurato di compiere sforzi verso settori e regioni particolarmente colpiti dai mutamenti industriali in quanto i pubblici poteri hanno il dovere di attuare politiche mirate e a breve termine a sostegno dei lavoratori dipendenti, delle regioni e dei settori interessati; in tal senso potrebbero essere orientati i Fondi strutturali e soprattutto il Fondo sociale europeo;
18. sottolinea la dimensione strutturale dell'industria per il territorio europeo; chiede alla Commissione di tenerne conto nei negoziati sui Fondi strutturali e sul programma quadro; auspica che allo sviluppo di poli di competitività e di filiere industriali siano riservati mezzi conseguenti; sottolinea allo stesso tempo che la qualità della produzione è importante quanto il volume di risorse investito in tali fondi;
19. suggerisce di adottare azioni specifiche nei settori particolarmente esposti alle delocalizzazioni, operando una distinzione tra le delocalizzazioni all'interno dell'Unione e quelle aldilà delle sue frontiere, e nei settori che godono di relativi vantaggi e/o di tecnologie di punta, sulla base di una relazione della Commissione che prenda in considerazione, tra l'altro, l'impatto sociale e regionale di tali settori;
20. esprime inquietudine per la mancanza di dati disponibili sull'industria nei nuovi Stati membri; chiede alla Commissione di redigere un inventario delle localizzazioni industriali, corredato da un piano d'azione per reagire ai rischi che incombono sulla loro industria e sui relativi posti di lavoro; chiede alla Commissione di proseguire un accompagnamento specifico dell'acquis in termini di mercato interno in detti paesi; sottolinea le scarse conoscenze sulle piccole imprese, specie artigianali, in tutti gli Stati membri, compresi quelli vecchi, e reitera la sua richiesta di studi ed analisi statistiche ed economiche concernenti tali imprese;
21. rileva la conclusione fondamentale della Commissione secondo cui una semplificazione sul piano normativo è necessaria per mantenere la competitività ancora fragile dei nuovi Stati membri e ritiene che tale requisito concernente un più leggero approccio normativo debba applicarsi a tutti gli Stati membri dell'UE, se si vuole migliorare la competitività generale e garantire la reale crescita dell'occupazione;
22. rammenta la notevole sfida di fronte alla quale si troverà l'Unione con i futuri pensionamenti dei datori di lavoro e sottolinea che sono in gioco milioni di posti di lavoro; invita la Commissione e il Consiglio a definire, di concerto con le organizzazioni rappresentative delle imprese, una strategia comunitaria finalizzata alla trasmissione e rilevamento di imprese esistenti che sono economicamente vitali;
Un metodo e un quadro regolamentare calibrato per le nostre ambizioni industriali
23. ritiene che la politica industriale debba diventare una componente della strategia riveduta di Lisbona; chiede che si tenga in conto la dimensione industriale nei suoi tre pilastri;
24. accoglie con favore la proposta di un programma d'azione per realizzare gli obiettivi di Lisbona e insiste affinché esso comprenda obiettivi precisi a carico degli Stati membri; ritiene tuttavia che le dieci priorità tematiche seguite non tengano in sufficiente considerazione le attuali sfide industriali;
25. ritiene che il modo migliore per sfruttare le sinergie fra le varie politiche comunitarie che hanno un impatto sulla competitività dell'industria consista nell'inserire tale obiettivo nel programma d'azione per realizzare gli obiettivi di Lisbona;
26. ritiene prioritario l'impegno della Commissione per legiferare meglio; auspica che il Parlamento europeo e il Consiglio vi contribuiscano; invita la Commissione e gli Stati membri a definire obiettivi precisi di semplificazione e piena attuazione del quadro regolamentare esistente settore per settore;
27. chiede che siano migliorati i sistemi di valutazione dell'impatto delle nuove regolamentazioni; deplora che tali sistemi si limitino alle imprese in generale senza analizzare le incidenze sulle piccole imprese e sulle microimprese, nonostante la loro importanza; deplora altresì la mancanza di trasparenza dei sistemi e l'impossibilità per le organizzazioni rappresentative delle imprese di reagire alle analisi d'impatto; si attende che la Commissione deliberi un metodo chiaro e trasparente per la gestione di detti sistemi che preveda anche una partecipazione efficace degli attori industriali pertinenti;
28. insiste affinché la Commissione consulti tutte le parti sociali, in particolare i sindacati;
29. insiste sulla necessità di disporre di un quadro macroeconomico stabile sul quale le imprese possano basarsi per effettuare le proprie previsioni economiche; reputa pertanto utile appoggiarsi maggiormente sugli indirizzi di massima per le politiche economiche e sugli orientamenti europei in materia di occupazione;
Strumenti a sostegno dell'industria europea
30. sottolinea che numerosi strumenti esistenti non sono abbastanza semplici per essere utilizzati da tutte le imprese; sottolinea l'importanza di ridurre l'onere amministrativo gravante sulle PMI; rileva che le piccole imprese traggono ancora benefici limitati dai programmi comunitari attuali a causa della loro complessità, delle garanzie richieste o delle difficoltà amministrative; chiede alla Commissione di migliorarli e di avviare una concertazione con le organizzazioni rappresentative delle imprese per potenziarne l'efficacia, specialmente per quanto riguarda migliori possibilità di trasferimento di R&S alle PMI e prevedere, con il sostegno degli Stati membri, campagne informative mirate;
31. chiede che il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo preveda una strategia a lungo termine chiara per rafforzare le capacità d'innovazione dell'industria, PMI comprese; sostiene lo sviluppo di programmi tecnologici industriali a lungo termine, con la partecipazione di partner pubblici e privati;
32. chiede che venga dato maggiore impulso alle piattaforme tecnologiche quale strumento essenziale a sostegno dell'innovazione e dell'industria europea; ritiene che le piattaforme tecnologiche debbano essere concepite tenendo in considerazione la struttura dell'industria europea, fatta soprattutto di PMI;
33. sottolinea la problematica della competitività dell'economia europea, riconducibile tra l'altro a quello che è una sorta di paradosso fra la generazione delle conoscenze scientifiche (sufficientemente presente nell'UE) e l'insufficiente capacità di trasformare tali conoscenze in innovazione e, soprattutto, in produzione; ritiene che la partecipazione delle imprese alla definizione delle priorità del sostegno finanziario possa migliorare tale situazione, per cui occorre adoperarsi per promuovere tale partecipazione e migliorare la posizione delle PMI nell'ambito del settimo programma quadro;
34. invita la Commissione ad esaminare le possibilità di consolidare, attraverso il settimo programma quadro, le reti esistenti di imprese e il programma EUREKA, nel cui ambito le imprese sono ampiamente rappresentate;
35. si attende dal programma pluriennale sulla competitività e l'innovazione che esso sostenga le piccole imprese europee nel loro sviluppo e sia lo strumento per l'attuazione della Carta europea delle piccole imprese; ritiene che esso potrebbe permettere di integrare veramente dette imprese nella strategia industriale dell'UE;
36. sostiene l'obiettivo di riduzione del volume globale degli aiuti alle imprese, ma ricorda l'utilità di taluni aiuti per mitigare determinate carenze del mercato, per esempio gli aiuti in materia di R&S, alla formazione, in particolare la formazione e l'apprendistato professionali, nonché alla consulenza ed allo sviluppo economico assistito delle imprese; giudica indispensabile sviluppare la forza di attrazione dell'industria presso i giovani, ad esempio per il tramite degli aiuti in materia di R&S e dell'informazione sulle professioni e le competenze industriali, unitamente a una politica europea di riconoscimento delle qualifiche e di formazione nel corso dell'intero arco della vita; esprime preoccupazione per il progetto di totale abolizione, tranne qualche eccezione, degli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese al di fuori delle zone attualmente ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato;
37. ritiene che, nell'ambito di una piena ed efficiente concorrenza internazionale, occorra disporre di una manodopera sempre più qualificata e competitiva;
38. è del parere che per promuovere la competitività e l'occupazione debba essere data priorità all'istruzione e alla formazione, segnatamente nel campo delle nuove tecnologie; a tal fine gli Stati membri potrebbero attuare una valutazione obiettiva dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione;
39. reputa necessario adoperarsi per appoggiare una politica di innovazione e di ricerca più efficiente rivolgendo l'attenzione alle politiche correlate, quali il completamento del mercato interno e l'instaurazione di una politica in materia di brevetti meno onerosa e più flessibile, che offra un migliore accesso per le PMI;
40. prende atto dell'importanza degli aiuti statali alle PMI negli Stati membri; chiede alla Commissione di mantenere all'interno dei Fondi strutturali l'insieme degli strumenti di aiuto alla riconversione economica e socioeconomica per le regioni colpite dalle delocalizzazioni industriali; insiste affinché si tenga meglio conto delle piccole imprese e delle microimprese in tali regioni e più generalmente nell'ambito delle politiche di coesione; invita all'uopo la Commissione e il Consiglio a inserire le raccomandazioni della Carta europea delle piccole imprese fra le priorità degli obiettivi di convergenza, competitività e cooperazione;
41. si attende un quadro chiaramente formulato ed efficiente per la proprietà intellettuale e si augura di vedere andare in porto le direttive sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sul brevetto comunitario;
42. reputa indispensabile sviluppare strumenti di accompagnamento per aiutare le nostre industrie a conquistare mercati all'esterno dell'UE e svolgere così un ruolo attivo nella crescita dei paesi emergenti;
43. chiede alla Commissione di individuare anche a livello dell'Unione europea strumenti (per esempio la creazione di fondi di capitale di rischio) in grado di favorire la nascita di nuove imprese, soprattutto nel settore delle nuove tecnologie, e di incoraggiare azioni per la "disseminazione" (spin off) aziendale;
44. appoggia le raccomandazioni tese a consentire alle imprese di svilupparsi a livello internazionale; si augura che esse riguardino anche le piccole e medie imprese; invita la Commissione ad avvalersi degli strumenti di difesa previsti dall'OMC quando un comparto industriale europeo è vittima di pratiche commerciali illecite;
45. sottolinea che la natura frammentata dei mercati finanziari europei ostacola il funzionamento corretto dei mercati del capitale di rischio e ritiene prioritario porvi rimedio al fine di facilitare l'accesso delle imprese alle fonti di finanziamento; rammenta la necessità di favorire l'accesso delle imprese agli strumenti finanziari e di sviluppare la disponibilità di finanziamenti a favore di sistemi di garanzia reciproca; sollecita lo sviluppo di sistemi innovativi di finanziamento onde rispondere alle nuove esigenze di investimento materiale e immateriale delle imprese, comprese le piccole imprese e le microimprese, specie nei settori normativo, tecnologico, ambientale e di sfruttamento dei mercati; chiede l'adozione di misure volte a promuovere il collegamento tra fondi propri e risorse finanziarie e che ci si attivi per collegare i mezzi di finanziamento, le imprese, l'industria e le università; chiede che venga rivolta particolare attenzione in questo contesto agli strumenti destinati specificatamente alle PMI;
46. ritiene che nelle situazioni di mercati incompleti i pubblici poteri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di attività in settori in cui i rischi sono considerati troppo forti dagli attori economici; in tale ambito sembra, d'altra parte, urgente individuare settori a forte valore aggiunto, segnatamente il campo delle nuove tecnologie, che i poteri pubblici potrebbero promuovere per assicurare posti di lavoro di qualità; ritiene parimenti che sia loro dovere sviluppare le attività di ricerca e di innovazione, fonti di esternalità positive;
47. sottolinea che una politica industriale efficace deve prevedere una dimensione globale e auspica che la nuova generazione di programmi di assistenza esterna dell'Unione per il periodo 2007-2013 venga utilizzata in maniera strategica al fine di promuovere e sostenere l'internazionalizzazione delle imprese europee, segnatamente delle PMI, nei mercati dei paesi terzi;
48. si attende che nell'elaborazione delle nuove prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 si tenga conto dell'importanza e delle esigenze dell'industria europea, in particolare delle PMI;
49. ritiene che le infrastrutture di comunicazione e il sistema logistico svolgono un ruolo cruciale nel favorire lo sviluppo dell'industria nonché l'integrazione economica nell'Unione europea allargata; considera indispensabile un rapido completamento della rete transeuropea di trasporto, segnatamente delle tratte transfrontaliere, e auspica un adeguato sostegno da parte del bilancio comunitario nel periodo 2007-2013;
50. propone, nell'ambito del disegno di riforma dei regimi di aiuti di Stato, l'individuazione di una chiara linea di azione a favore dell'innovazione, che investa trasversalmente tutti i settori, nel contesto degli obiettivi di Lisbona; ritiene che l'innovazione, da intendersi nel senso più ampio e non ristretta ai soli aspetti tecnologici, debba costituire l'obiettivo fondamentale della strategia di politica industriale della Comunità;
51. richiama l'attenzione sull'esigenza di promuovere tutte quelle iniziative volte a favorire la crescita dimensionale delle imprese in modo da metterle in condizioni di competere più efficacemente sul mercato globale;
52. invita la Commissione a valutare regolarmente i risultati, in particolare in termini di posti di lavoro creati, delle politiche di incentivazione delle attività di ricerca e sviluppo, poiché l'aspetto finanziario non costituisce l'unico livello di analisi;
o o o
53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio (COM(2005) 0154 – C6-0119/2005 – 2005/0064(SYN))
‐ vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005) 0154)(1),
‐ visti l'articolo 252 e l'articolo 99, paragrafo 5 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0119/2005),
‐ visto l'articolo 51 del proprio regolamento,
‐ vista la relazione della Commissione per i problemi economici e monetari (A6-0168/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 252, lettera a) del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
6. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo proposto dalla Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) L'attuazione del quadro di bilancio, la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche e la relativa credibilità dipendono dalla qualità, affidabilità e tempestività delle statistiche di bilancio. La qualità delle statistiche a livello nazionale e comunitario deve essere assicurata al fine di garantire l'indipendenza, integrità e attendibilità sia degli uffici statistici nazionali sia di Eurostat.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)
(2 ter) È opportuno che la Commissione raffronti le cifre che le sono trasmesse dagli Stati membri con i rapporti presentati dalle banche centrali nazionali alla BCE.
Emendamento 3 ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 2 bis (regolamento (CE) n. 1466/97)
Per ciascuno Stato membro sono fissati obiettivi di bilancio a medio termine di un saldo prossimo al pareggio o positivo nel quadro della procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 2 del trattato. Tali obiettivi sono rivisti a intervalli regolari e, se opportuno, modificati. Gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per ciascun paese sono fissati ad un livello che permetta agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL, di assicurare rapidi progressi verso la sostenibilità delle finanze pubbliche e, in questo contesto, di conservare margini di manovra nel bilancio, segnatamente per gli investimenti pubblici.
Per ciascuno Stato membro sono fissati obiettivi di bilancio a medio termine di un saldo prossimo al pareggio o positivo nel quadro della procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 2 del trattato. Tali obiettivi sono rivisti almeno annualmente e ogniqualvolta siano intraprese importanti riforme strutturali e di bilancio e, se opportuno, modificati. Ciascuno Stato membro può istituire un consiglio economico di saggi chiamato a pronunciarsi sulle principali proiezioni macroeconomiche. Gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per ciascun paese sono fissati ad un livello che permetta agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL, di assicurare rapidi progressi verso la sostenibilità delle finanze pubbliche e, in questo contesto, di conservare margini di manovra nel bilancio, segnatamente per gli investimenti pubblici.
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo) Articolo 4, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1466/97)
(2 bis) L'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. I programmi di stabilità sono presentati prima del 1° marzo 1999. Successivamente sono presentati annualmente programmi aggiornati per un periodo di due anni. Gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in un momento successivo presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalla decisione del Consiglio relativa alla loro partecipazione alla moneta unica."
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA A) Articolo 5, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE) n. 1466/97)
1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all'articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma sia sufficientemente ambizioso, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate e/o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine. Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo minimo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee e se il miglioramento perseguito sia più consistente in periodi di congiuntura favorevole. Il Consiglio tiene altresì conto dell'attuazione di riforme strutturali importanti che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, aumentando anche il potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;
1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all'articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma sia sufficientemente ambizioso, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate e/o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine. A tal fine la Commissione effettua missioni di audit finanziario negli Stati membri. Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo minimo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee e se il miglioramento perseguito sia più consistente in periodi di congiuntura favorevole. Il Consiglio tiene altresì conto dell'attuazione di riforme strutturali importanti che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, aumentando anche il potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;
Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA B) Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1466/97)
b) al paragrafo 2, le parole "due mesi" sono sostituite dalle parole "tre mesi";
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio effettua l'esame del programma di stabilità di cui al paragrafo 1 entro tre mesi al massimo dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato istituito ai sensi dell'articolo 114, esprime un parere sul programma. Qualora, in linea con l'articolo 99, ritenga che gli obiettivi e il contenuto di un programma dovrebbero essere rafforzati, in particolare per quanto riguarda il miglioramento del percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine perseguito in periodi di congiuntura favorevole, il Consiglio invita, nel suo parere, lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma."
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo) Articolo 6, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1466/97)
3 bis) L'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nel quadro della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafo 3, il Consiglio sorveglia l'attuazione dei programmi di stabilità sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e delle valutazioni effettuate dalla Commissione e dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 114, in particolare al fine di individuare le divergenze significative, effettive o previste, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine o al percorso di avvicinamento verso tale obiettivo, come stabilito nel programma per l'eccedenza/il disavanzo di governo e alla prevista evoluzione dell'indice di indebitamento pubblico."
Emendamento 8 ARTICOLO 1, PUNTO 3 TER (nuovo) Articolo 6, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1466/97)
3 ter) L'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Qualora individui divergenze significative della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine o al percorso di avvicinamento verso tale obiettivo o all'evoluzione prevista del tasso di indebitamento pubblico, il Consiglio rivolge allo Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 4, una raccomandazione di prendere le necessarie misure di adeguamento al fine di dare un preallarme per evitare un disavanzo o un tasso di indebitamento eccessivi.
Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 3 QUATER (nuovo) Articolo 6, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1466/97)
3 quater) L'articolo 6, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora, nel corso del suo monitoraggio successivo, ritenga che la divergenza della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine o al percorso di adeguamento verso tale obiettivo o alla prevista evoluzione del tasso di indebitamento pubblico persista o si aggravi, il Consiglio, in linea con l'articolo 99, paragrafo 4, rivolge allo Stato membro interessato una raccomandazione di adottare senza indugio misure correttive e può, come previsto in detto articolo, rendere pubblica la sua raccomandazione."
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di taluni idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici (ventisettesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE) (COM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0098)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0081/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0104/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di taluni idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici (ventisettesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Gli pneumatici vengono fabbricati utilizzando oli diluenti che possono presentare un contenuto variabile di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) non aggiunti intenzionalmente. Nel corso del processo di fabbricazione gli IPA possono essere incorporati nella matrice di gomma, e risultare quindi presenti, in quantità variabili, nel prodotto finale.
(2) Il benzo(a)pirene (BaP) è un indicatore qualitativo e quantitativo della presenza di IPA. Il BaP e altri IPA sono classificati come sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Inoltre, a causa della presenza di questi IPA, numerosi oli diluenti sono automaticamente classificati come cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.
(3) Il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA) ha confermato i risultati scientifici che evidenziano gli effetti negativi sulla salute degli IPA.
(4) Si dovrebbero ridurre per quanto possibile le emissioni nell'ambiente di BaP e di altri IPA. Al fine di conseguire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e di contribuire alla riduzione delle emissioni totali annue di IPA, come previsto dal protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, appare quindi necessario limitare l'immissione sul mercato e l'uso di oli diluenti ricchi di IPA e di miscele utilizzate come oli diluenti nella fabbricazione di pneumatici.
(5) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi(4) dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(6) Ferme restando le condizioni previste dalle altre disposizioni legislative europee, le disposizioni della presente direttiva riguardano gli pneumatici per autovetture(5), gli pneumatici per autocarri leggeri e pesanti(6), gli pneumatici di tipo agricolo(7) e quelli per motocicli(8).
(7) Affinché i loro prodotti rispondano ai necessari requisiti in materia di sicurezza, e in particolare per garantirne un livello elevato di aderenza al suolo bagnato ("wet grip"), ai produttori di pneumatici occorre un periodo transitorio durante il quale possano mettere a punto e collaudare nuovi tipi di pneumatici fabbricati senza impiegare oli diluenti altamente aromatici. Secondo le informazioni attualmente disponibili, il processo di sviluppo e collaudo dei nuovi prodotti richiederà un periodo di tempo piuttosto lungo, poiché i produttori dovranno eseguire una notevole serie di prove prima di poter garantire che questi pneumatici presentino il necessario ed elevato livello di "wet grip". Di conseguenza, la direttiva dovrebbe applicarsi agli operatori economici a decorrere dal 1° gennaio 2009, fatta eccezione per gli pneumatici da corsa, ai quali la direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2010.
(8) L'adozione di metodi di prova armonizzati relativi al contenuto di IPA presente negli oli diluenti e negli pneumatici è necessaria per l'applicazione della presente direttiva. L'adozione di tali metodi di prova non dovrebbe tuttavia ritardare l'entrata in vigore della direttiva stessa. Il metodo di prova dovrebbe essere messo a punto di preferenza a livello europeo o internazionale, se del caso dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO). La Commissione può, se necessario, pubblicare i riferimenti alle pertinenti norme CEN o ISO o definire i suddetti metodi di prova conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 76/769/CEE.
(9) La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori, ad esempio la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(9) e le direttive particolari adottate in forza di quest'ultima, in particolare la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro [sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio](10) e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(11),
(10)La presente direttiva non si prefigge di limitare l'immissione sul mercato, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(12), degli pneumatici prodotti anteriormente al 1° gennaio 2010 le cui scorte potranno essere liquidate dopo tale data. La data di produzione degli pneumatici può facilmente essere identificata grazie al vigente obbligo di marchiatura della loro "data di fabbricazione" sullo pneumatico come prescritto dalla direttiva 92/23/CEE. Tutti gli pneumatici fabbricati dopo il 1° gennaio 2010 dovrebbero essere rigenerati con un nuovo battistrada contenente nuovi oli diluenti a basso tenore di IPA.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 76/769/CEE viene modificato secondo quanto indicato dall'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ...(13). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO
All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto [XX]:
"[XX].
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
1. Benzo(a)pirene (BaP)
n. CAS 50-32-8
2. Benzo(e)pirene (BeP)
n. CAS 192-97-2
3. Benzo(a)antracene (BaA)
n. CAS 56-55-3
4. Crisene (CHR)
n. CAS 218-01-9
5. Benzo(b)fluorantene (BbFA)
n. CAS 205-99-2
6. Benzo(j)fluorantene (BjFA)
n. CAS 205-82-3
7. Benzo(k)fluorantene (BkFA)
n. CAS 207-08-9
8. Dibenzo(a,h)antracene (DBAhA)
n. CAS 53-70-3
(1) Non possono essere immessi sul mercato e utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli oli diluenti aventi un contenuto di BaP superiore a 1 mg/kg, o un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg.
Si ritiene che tali limiti siano rispettati se l'estratto di PCA è inferiore al 3% per massa, secondo la norma dell'Institute of Petroleum IP346: 1998 (Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene- estrazione di dimetile sulfosside), purché il rispetto dei valori limite di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l'estratto PCA, siano controllati dal fabbricante o dall'importatore ogni 6 mesi o dopo ogni scambio operativo di importanza, optando per il più prossimo.
(2) Inoltre, non possono essere immessi sul mercato gli pneumatici e i battistrada per la rigenerazione fabbricati dopo il 1° gennaio 2010 che contengano oli diluenti in misura superiore ai limiti fissati al paragrafo 1.
Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35% di HBay come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata - determinazione dell'aromaticità degli oli nei composti di gomma vulcanizzata).
(3) In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano ai pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superino i limiti di cui al paragrafo 1."
Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 25).
Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/77/CE della Commissione (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24).
GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).
* Un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
Disavanzi eccessivi *
206k
48k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2005)0155 - C6-0120/2005 - 2005/0061(CNS))
–vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0155)(1),
– visto l'articolo 104, paragrafo 14, secondo comma del trattato CE, a norma del quale il Parlamento è stato consultato dal Consiglio (C6-0120/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0158/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo proposto dalla Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis) È necessario definire il concetto di superamento eccezionale e temporaneo del valore di riferimento di cui all'articolo 104, paragrafo 2, lettera a).
Emendamento 2 CONSIDERANDO 5 TER (nuovo)
(5 ter) In tale contesto il Consiglio dovrebbe avvalersi anche delle proiezioni di bilancio pluriennali e delle ipotesi esterne comuni rese disponibili dalla Commissione.
Emendamento 4 CONSIDERANDO 12
(12) L'attuale periodo di tempo massimo complessivo di dieci mesi tra le date per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93 e la decisione di imporre sanzioni sarebbe incompatibile con la modifica dei termini di ciascuna fase della procedura e la possibilità di formulare raccomandazioni riviste a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 o intimazioni riviste a norma dell'articolo 104, paragrafo 9. Il periodo di tempo massimo complessivo deve pertanto essere adeguato in funzione di queste modifiche.
(12) L'attuale periodo di tempo massimo complessivo di dieci mesi tra le date per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93 e la decisione di imporre sanzioni sarebbe incompatibile con la modifica dei termini di ciascuna fase della procedura e la possibilità di formulare raccomandazioni riviste a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 o intimazioni riviste a norma dell'articolo 104, paragrafo 9. Il periodo di tempo massimo complessivo deve pertanto essere adeguato in funzione di queste modifiche ma non dovrebbe essere superiore a tre anni a decorrere dall'insorgere del disavanzo eccessivo.
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 2, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 1467/97)
2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 104 del trattato, possono considerare eccezionale, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica se tale superamento è dovuto ad un tasso di crescita negativo o ad una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa rispetto alla crescita potenziale.
2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 104 del trattato, possono considerare eccezionale, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica se tale superamento è dovuto ad un tasso di crescita negativo o ad una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa rispetto alla crescita potenziale previo raffronto delle cifre trasmesse alla Commissione dagli Stati membri con i rapporti presentati dalle banche centrali nazionali alla BCE.
Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 2, paragrafo 3 (Regolamento (CE) n. 1467/97)
3. Nel preparare la relazione di cui all'articolo 104, paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti gli altri fattori significativi. La relazione riflette in particolare in modo appropriato lo sviluppo della posizione economica e di bilancio nel medio termine. La Commissione tiene inoltre in debita considerazione qualsiasi altro fattore che lo Stato membro abbia fatto valere pubblicamente e alla Commissione entro un mese dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93.
3. Nel preparare la relazione di cui all'articolo 104, paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti gli altri fattori significativi che devono essere chiaramente definiti in un elenco concordato di fattori significativi di cui tenere conto. La relazione riflette in particolare in modo appropriato lo sviluppo della posizione economica e di bilancio nel medio termine. La Commissione tiene inoltre in debita considerazione qualsiasi altro fattore che lo Stato membro abbia fatto valere pubblicamente e alla Commissione entro un mese dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93. Il Parlamento europeo è regolarmente informato dell'esistenza di un disavanzo eccessivo e del processo di sorveglianza.
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B) Articolo 3, paragrafo 4 (Regolamento (CE) n. 1467/97)
4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 104, paragrafo 7 dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre di un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell'anno successivo alla sua constatazione, salvo sussistano circostanze particolari. Nella raccomandazione il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato realizzi ogni anno un miglioramento minimo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione.
4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 104, paragrafo 7 dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre di un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell'anno successivo alla sua constatazione, salvo sussistano circostanze particolari, nel qual caso il disavanzo eccessivo deve essere corretto entro tre anni dall'insorgere del medesimo. Nella raccomandazione il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato realizzi ogni anno un miglioramento minimo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione.
Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo *
269k
126k
Risoluzione legislativa del Parlaqmento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 973/2001 (COM(2003)0589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003)0589)(1),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0480/2003),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0112/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 6
(6) Il sistema di gestione disposto dal presente regolamento riguarda le operazioni relative alla pesca degli stock del Mediterraneo condotta da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o da cittadini dell'Unione nelle acque d'altura del Mediterraneo.
(6) Il sistema di gestione disposto dal presente regolamento riguarda le operazioni relative alla pesca degli stock del Mediterraneo condotta da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o da pescherecci dell'Unione nelle acque d'altura del Mediterraneo.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 23
(23) Dato che le attività di pesca comunitarie sono responsabili di oltre il 75% delle catture di pesce spada nel Mediterraneo, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock migratori, per fissare una taglia minima di sbarco comunitaria e specifiche per i palangari compatibili con tale limite, nonché un divieto di quattro mesi per la pesca coi palangari al fine di proteggere il novellame di pesce spada.
(23) Dato che le attività di pesca comunitarie sono responsabili di oltre il 75% delle catture di pesce spada nel Mediterraneo, è opportuno istituire misure di gestione. Per assicurare l'efficacia di tali misure di gestione, è opportuno che le misure tecniche di conservazione per taluni stock migratori siano elaborate dalle organizzazioni regionali della pesca competenti. A tal fine, la Commissione presenterà al più presto possibile alla CGPM e alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) proposte adeguate per fissare una taglia minima di sbarco nelle zone di pesca mediterranee, nonché specifiche la cui applicazione consenta ai palangari di rispettare tale taglia minima. Il mancato raggiungimento di un accordo entro un periodo determinato non impedirà all'Unione europea di imporre misure in questo senso sino al raggiungimento di un accordo definitivo su basi multilaterali.
Emendamento 3 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO II)
ii) da pescherecci comunitari nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i);
ii) da pescherecci comunitari nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i); e
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO III)
iii) da cittadini di Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i); e
soppresso
Emendamento 5 ARTICOLO 2, PUNTO 16 BIS (nuovo)
(16 bis) "linee di nasse o trappole": attrezzi da pesca che vengono calati in un punto determinato del fondo ed agiscono come trappole per la cattura di specie marine; sono costruite a forma di cesto, barile o gabbia e, nella maggior parte dei casi, consistono di un'armatura rigida o semirigida rivestita di rete; sono provviste di uno o più ripiani o bocche con estremità lisce, che consentono l'entrata delle specie nella camera interna; sono calate mediante un apparecchio chiamato traina, lenza trainata o lenza al traino, in cui ciascun elemento è unito ad intervalli regolari ad una ralinga, chiamata madre.
Emendamento 6 ARTICOLO 4
È vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine.
1.È vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, sui fondali coralligeni e sui letti di maërl.
Emendamento 7 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)
1 bis. È inoltre vietato l'impiego di reti trainate a profondità superiori ai 1000 metri.
Emendamento 8 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2
2. Sulla base di tali informazioni e di ogni altra informazione pertinente in proposito, il Consiglio designa entro il 31 dicembre 2004 le zone protette, in particolare quelle situate in tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri, indicando i tipi di attività di pesca vietati o autorizzati in tali zone.
2. Sulla base di tali informazioni e di ogni altra informazione pertinente in proposito, il Consiglio designa entro il 31 dicembre 2005 le zone protette, in particolare quelle situate in tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri, indicando i tipi di attività di pesca vietati o autorizzati in tali zone.
Emendamento 9 ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1
1. Entro il 31 dicembre 2004, gli Stati membri designano altre zone protette all'interno delle proprie acque territoriali in cui le attività di pesca possono essere vietate o soggette a limitazioni al fine di conservare e gestire le risorse acquatiche vive o di mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi marini. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca autorizzati nelle suddette zone protette e fissano norme tecniche adeguate e almeno altrettanto vincolanti di quelle previste dalla normativa comunitaria vigente.
1. Entro il 31 dicembre 2005, gli Stati membri designano altre zone protette all'interno delle proprie acque territoriali in cui le attività di pesca possono essere vietate o soggette a limitazioni al fine di conservare e gestire le risorse acquatiche vive o di mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi marini. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca autorizzati nelle suddette zone protette e fissano norme tecniche adeguate e almeno altrettanto vincolanti di quelle previste dalla normativa comunitaria vigente.
Emendamento 10 ARTICOLO 7
Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di:
1.Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di:
a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
b) apparecchiature che generano scariche elettriche;
b) apparecchiature che generano scariche elettriche;
c) esplosivi;
c) esplosivi;
d) sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni;
d) sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni;
e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso;
e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso;
f) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta di specie dimoranti nelle rocce.
f) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta di specie dimoranti nelle rocce.
2.Non è consentito l'uso di reti da fondo e di reti galleggianti ancorate per la cattura delle seguenti specie: tonno bianco (Thunnus alalunga), tonno rosso (Thunnus thynnus), pesce spada (Xyphias gladius), pesce castagna (Brama brama) e squali (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximas; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae).
Emendamento 11 ARTICOLO 8, PARAGRAFI da 1 a 4
1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di reti trainate, di reti da circuizione o di reti da imbrocco per la cattura dell'occhialone, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della rete in cui esse sono più piccole non sia conforme al disposto dei paragrafi da 3 a 6.
1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di reti trainate, di reti da circuizione o di reti da imbrocco, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della rete in cui esse sono più piccole non sia conforme al disposto dei paragrafi da 3 a 6.
2. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione.
2. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione.
3. Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:
3. Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:
1) fino al 31 dicembre 2005: 40 mm;
1) fino al 31 dicembre 2006: 40 mm;
2) dal 1° gennaio 2006: 50 mm;
2) dal 1° gennaio 2007, la rete di cui al punto precedente è sostituita da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte dell'armatore, da una rete a maglia romboidale da 50 mm.
Per quanto concerne il disposto del paragrafo precedente, i pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete, ovvero devono optare per la rete a maglia quadrata da 40 mm nel sacco oppure per la rete a maglia romboidale da 50 mm.
3) dal 1° gennaio 2009: 60 mm.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2010, una relazione sull'evoluzione della materia, in base alla quale proporrà, se del caso, gli opportuni adeguamenti.
4. Per le reti da traino pelagiche destinate alla pesca della sardina e dell'acciuga, quando tali specie rappresentano almeno l'85% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima delle maglie è di 20 mm.
4. Per le reti da traino pelagiche destinate alla pesca della sardina e dell'acciuga, quando tali specie rappresentano almeno l'80% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima delle maglie è di 20 mm.
Emendamento 12 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1
1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di palangari con ami di lunghezza totale inferiore a 5 cm e di larghezza inferiore a 2,5 cm per i pescherecci che utilizzano palangari e che sbarcano o detengono a bordo un quantitativo di occhialone (Pagellus bogaraveo) superiore al 20% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.
1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di palangari con ami di lunghezza totale inferiore a 3,95 cm e di larghezza inferiore a 1,65 cm per i pescherecci che utilizzano palangari e che sbarcano o detengono a bordo un quantitativo di occhialone (Pagellus bogaraveo) superiore al 20% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.
Emendamento 13 ARTICOLO 12
1. È vietato l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza dalla costa inferiore a 3 miglia.
1. È vietato l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza dalla costa inferiore a 3 miglia.
In deroga al primo comma, l'uso di draghe idrauliche è autorizzato a una distanza compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi catturate non superino il 10% del peso vivo totale della cattura.
In deroga al primo comma, l'uso di draghe idrauliche è autorizzato a una distanza compresa tra 0,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi catturate non superino il 10% del peso vivo totale della cattura.
2. È vietato l'uso di reti da traino e draghe idrauliche entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa.
2. È vietato l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa e di draghe idrauliche entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa.
3. È vietato l'uso di ciancioli entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza dalla costa inferiore a 0,5 miglia.
3. È vietato l'uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza dalla costa inferiore a 0,5 miglia.
4.È vietato l'uso di attrezzi trainati, ciancioli e altre reti da circuizione entro una distanza di 1 miglio nautico dai confini di zone protette delimitate ai sensi degli articoli 5 e 6.
5. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare su base locale una deroga ai paragrafi 1 e 3 qualora tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici o qualora le attività di pesca interessate siano altamente selettive e abbiano un effetto trascurabile sull'ambiente marino e a condizione che esse rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'articolo 17. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga.
5. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare su base locale una deroga ai paragrafi 1 e 3 qualora tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, come l'estensione delle piattaforme costiere, o qualora le attività di pesca interessate siano altamente selettive, abbiano un effetto trascurabile sull'ambiente marino e interessino un numero ridotto di imbarcazioni, e a condizione che esse rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'articolo 17. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga.
Tuttavia, qualsiasi attrezzo da pesca impiegato ad una distanza dalla costa inferiore a quella stabilita ai paragrafi 1 e 2 e utilizzato conformemente alla legislazione comunitaria vigente di cui al regolamento (CE) n. 1626/94, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2000, incluse le deroghe ivi contemplate, può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2006, a condizione che il Consiglio, su proposta della Commissione e sulla scorta di dati scientifici, non decida altrimenti a maggioranza qualificata.
Emendamento 14 ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1
1. In deroga all'articolo 13, gli organismi marini sottotaglia possono essere catturati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita a fini di ripopolamento artificiale o trapianto con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività.
1. In deroga all'articolo 13, gli organismi marini sottotaglia possono essere catturati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento artificiale o trapianto con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività.
Emendamento 15 ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
3 bis. Sono vietati l'introduzione, il trapianto e il ripopolamento con specie non autoctone.
Emendamento 16 ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1
1. Nell'ambito della pesca sportiva è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari per la cattura di specie altamente migratorie.
1. Nell'ambito della pesca sportiva è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco, tramagli, palangari di fondo e palangari per la cattura di specie altamente migratorie.
Emendamento 17 ARTICOLO 15, PARAGRAFO 3, COMMA 1 BIS
Ciononostante, in via eccezionale può essere autorizzata la commercializzazione di specie catturate nell'ambito di gare sportive, purché il reddito generato dalla loro vendita sia destinato a scopi benefici.
Emendamento 18 ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1
1. Entro il 31 dicembre 2004 gli Stati membri adottano piani di gestione per le attività di pesca condotte con sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all'interno delle loro acque territoriali. Ai suddetti piani di gestione si applicano l'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 6, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CE) n. 2371/2002.
1. Entro il 31 dicembre 2005 gli Stati membri adottano piani di gestione per le attività di pesca condotte con sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all'interno delle loro acque territoriali. Ai suddetti piani di gestione si applicano l'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 6, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Emendamento 19 ARTICOLO 17, PARAGRAFO 5, LETTERA D BIS (nuova)
d bis) il sostegno finanziario nel caso di fermo biologico.
Emendamento 20 ARTICOLO 22 Articolo 4 bis (regolamento (CE) n. 973/2001)
Articolo 22
soppresso
Restrizioni relative all'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi
Nel regolamento (CE) n. 973/2001 è inserito il seguente articolo 4 bis:
"Articolo 4 bis
1.Nel Mediterraneo è vietato l'uso di reti da fondo o reti galleggianti ancorate per la cattura delle specie seguenti: tonno bianco (Thunnus alalunga), tonno rosso (Thunnus thynnus), pesce spada (Xiphias gladius), pesce castagna (Brama brama), squali (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae).
2.Nel Mediterraneo sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di palangari con ami di lunghezza totale inferiore a 10 cm e di larghezza inferiore a 4,5 cm per i pescherecci che utilizzano palangari e che sbarcano o detengono a bordo un quantitativo di pesce spada (Xiphias gladius) superiore al 20% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.
3.Dal 1° ottobre al 31 gennaio di ogni anno è vietata nel Mediterraneo la pesca con palangari pelagici per la cattura di una qualsiasi delle specie seguenti: tonno bianco (Thunnus alalunga), tonno rosso (Thunnus thynnus), pesce spada (Xiphias gladius) e squali (Hexanchus griseus;, Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae).
4.Ai fini del paragrafo 2:
a) la lunghezza totale degli ami corrisponde alla lunghezza massima totale del gambo calcolata dall'estremità dell'amo che serve ad assicurare la lenza, di solito a forma di occhiello, all'apice del collo;
b) la larghezza degli ami corrisponde alla distanza massima orizzontale dalla parte esterna del gambo alla parte esterna dell'ardiglione."
Emendamento 21 ARTICOLO 23 Allegato IV, voce concernente il pesce spada (regolamento (CE) n. 973/2001)
Articolo 23
soppresso
Taglia minima
All'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, la voce concernente il pesce spada è sostituita dalla seguente:
"pesce spada (Xiphias gladius) nell'oceano Atlantico: 25 kg o 125 cm (mandibola inferiore);
pesce spada (Xiphias gladius) nel Mediterraneo: 110 cm (mandibola inferiore) o 16 kg di peso vivo (peso del pesce intero precedentemente alla trasformazione o alla rimozione di sue parti) o 14 kg di peso senza visceri né branchie (peso successivo alla rimozione dei visceri e delle branchie)(1)
________________________ (1) La tolleranza del 15% di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, non si applica al pesce spada nel Mediterraneo."
Emendamento 22 ARTICOLO 23 BIS (nuovo)
Articolo 23 bis
Entro il 31 marzo 2006 il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito alle misure tecniche per la protezione del novellame di pesce spada nel Mediterraneo.
Emendamento 23 ALLEGATO II, SEZIONE 1, "DRAGHE"
La larghezza massima consentita per le draghe è di 4 m, ad eccezione delle draghe per la pesca delle spugne (gangava).
La larghezza massima consentita per le draghe è di 3 m, ad eccezione delle draghe per la pesca delle spugne (gangava).
Emendamento 24 ALLEGATO II, SEZIONE 3, TRATTINO 3
- È vietato detenere a bordo e calare più di 4 000 m di tramagli, reti da imbrocco calate sul fondo o reti da imbrocco fissa galleggianti per nave.
- È vietato detenere a bordo e calare più di 6 000 m di tramagli, reti da imbrocco calate sul fondo o reti da imbrocco fissa galleggianti per nave, tenendo presente che nel caso di un solo pescatore non si possono superare i 2 500 m, a cui si possono aggiungere altri 2000 m nel caso di un secondo pescatore e altri 1 500 m nel caso di un terzo pescatore.
Emendamento 25 ALLEGATO II, SEZIONI 6, 7 E 8
6. Palangaro di fondo
6. Palangaro di fondo
- È vietato detenere a bordo e calare più di 7 000 m di palangaro per nave.
- È vietato detenere a bordo e calare più di 3 000 ami per nave.
7. Linee di nasse per la pesca dei crostacei di profondità
7. Linee di nasse per la pesca dei crostacei di profondità
È vietato detenere a bordo e calare più di 5 km di linee di nasse.
È vietato detenere a bordo e calare più di 5 km di linee di nasse.
8. Palangaro di superficie (derivante)
8. Palangaro di superficie (derivante)
È vietato detenere a bordo e calare più di 60 km di palangaro per nave.
È vietato detenere a bordo e calare più di:
- 2 000 ami per nave per i pescherecci che catturano tonno rosso (Thunnus thynnus);
- 3 500 ami per nave per i pescherecci che catturano pesce spada (Xyphias gladius);
- 5 000 ami per nave per i pescherecci che catturano tonno bianco (Thunnus alalunga).
Emendamento 26 ALLEGATO III,
Denominazione scientifica
Taglia minima
Denominazione scientifica
Taglia minima
1. Pesci
1. Pesci
Dicentrarchus labrax 25 cm
Dicentrarchus labrax 25 cm
Diplodus annularis 12 cm
Diplodus annularis 12 cm
Diplodus puntazzo 18 cm
Diplodus puntazzo 18 cm
Diplodus sargus 23 cm
Diplodus sargus 23 cm
Diplodus vulgaris 18 cm
Diplodus vulgaris 18 cm
Engraulis encrasicolus * 11 cm
Engraulis encrasicolus * 9 cm
Epinephelus spp. 45 cm
Epinephelus spp. 45 cm
Lithognathus mormyrus 20 cm
Lithognathus mormyrus 20 cm
Merluccius merluccius 15 cm (fino al 31 dicembre 2008)
20 cm (dal 1° gennaio 2009)
Merluccius merluccius 20 cm
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2006 è concesso un margine di tolleranza del 15% in peso di esemplari di merluzzo compresi tra 15 e 20 cm.
Tale limite di tolleranza è rispettato tanto dal singolo peschereccio, in alto mare o nel luogo di sbarco, quanto nei mercati di prima vendita dopo lo sbarco. Detto limite è rispettato anche in ciascuna transazione commerciale successiva a livello nazionale e internazionale.
– vista la comunicazione della Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Studio sulle connessioni tra migrazione legale e illegale" (COM(2004)0412),
– vista la comunicazione della Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Prima relazione annuale sulla migrazione e l'integrazione" (COM(2004)0508,
– visto il "Libro verde sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica", pubblicato dalla Commissione (COM(2004)0811),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo e quello del Comitato delle regioni, rispettivamente del 15 dicembre 2004 e del 24 gennaio 2005, sulla comunicazione della Commissione intitolata "Studio sulle connessioni tra migrazione legale e migrazione illegale",
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 sulla comunicazione della Commissione riguardante l'immigrazione, l'integrazione e l'occupazione(1),
– visto il trattato di Amsterdam, che conferisce alla Comunità poteri e responsabilità nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, e l'articolo 63 del trattato CE,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 e di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,
– vista la sua raccomandazione al Consiglio e al Consiglio europeo del 14 ottobre 2004 su "Il futuro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché sulle condizioni per rafforzarne la legittimità e l'efficacia"(2),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 e il programma de L'Aja ivi compreso,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0136/2005),
A. considerando che il periodo di tempo previsto dal Consiglio europeo di Tampere per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è terminato,
B. considerando la mancanza di una vera e propria politica migratoria europea organizzata e coordinata e l'immigrazione subita che ne risulta, nonché la necessità per l'Unione e i suoi Stati membri di adoperarsi per un'immigrazione regolata d'intesa con i paesi terzi,
C. considerando che l'adozione del programma de L'Aja, prossimamente applicato mediante il piano d'azione della Commissione, consentirà di portare avanti i risultati ottenuti tramite il programma di Tampere e di affrontare le nuove sfide per realizzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
D. considerando che a tale riguardo la cooperazione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con i paesi terzi di origine e di transito è essenziale,
E. considerando la necessità di evitare ogni ambiguità nelle relazioni fra cooperazione allo sviluppo e immigrazione,
F. considerando che, nel contesto dell'allargamento, una società europea più sicura implica - nel rispetto delle disposizioni figuranti nella Carta dei diritti fondamentali e nei trattati - il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e l'applicazione del principio di solidarietà reciproca,
G. considerando che l'Unione, in quanto spazio privo di frontiere interne, deve dotarsi di un approccio comune, coerente ed efficace in materia di gestione delle frontiere esterne e sviluppare una politica comune in materia di visti, di asilo e di immigrazione,
H. considerando che la lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, l'organizzazione delle vie legali d'immigrazione e l'integrazione devono continuare ad essere priorità dell'Unione allargata e che lo sfruttamento, tramite il ricorso al lavoro illegale, e il trattamento disumano degli immigrati devono essere severamente sanzionati,
I. considerando che l'immigrazione economica rappresenta per l'Unione una nuova sfida e che il dibattito al riguardo è stato rilanciato dal summenzionato Libro verde, cui seguirà, prima della fine del 2005, un programma d'azione, che si auspica sia improntato a norme comuni e aperte sull'immigrazione economica,
J. considerando che una migrazione economica legale e controllata è necessaria a un'Europa in cui il declino della popolazione attiva provocherà un calo del numero dei lavoratori dell'ordine di 20 milioni tra il 2005 e il 2030, come mettono in risalto diversi studi(3);
K. considerando che una delle cause principali della migrazione economica è la legittima aspirazione dei migranti di soddisfare i loro bisogni fondamentali e di sfuggire alla povertà e auspicando che la politica migratoria comune tenga conto della politica comunitaria di sviluppo, il cui obiettivo principale è la lotta contro la povertà al fine di sostenere lo sviluppo dei paesi terzi in materia di accesso all'istruzione e alla salute e di raggiungere gli altri obiettivi di sviluppo del millennio;
L. considerando che il successo delle politiche di immigrazione legale dipende dall'attuazione di strategie finalizzate al conseguimento della piena integrazione, che tengano conto dell'esperienza altrui e si avvalgano delle esperienze e della collaborazione del terzo settore e siano basate sul rispetto dei diritti e la condivisione degli obblighi dei cittadini immigrati legalmente residenti e di quelli della società ospitante, nonché su un dialogo permanente improntato sulla fiducia e sul rispetto comune, dalla capacità delle istituzioni di lanciare campagne di informazione per la costituzione di una società interculturale, dall'azione costante contro ogni discriminazione razziale, culturale o economica,
M. considerando che una modifica della politica migratoria di uno Stato membro incide sui flussi migratori e sugli sviluppi negli altri Stati membri,
N. considerando che la lotta alla tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei bambini debbono costituire una componente essenziale della politica d'immigrazione,
O. considerando che il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa prevede all'articolo III-268, che le politiche dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità,
P. considerando che le risorse finanziarie comunitarie disponibili sono limitate e che vanno equamente ripartite fra le varie componenti della politica europea dell'immigrazione,
1. ritiene che la politica di immigrazione dell'Unione debba fondarsi su un approccio globale e non settoriale, basato non soltanto sulle esigenze del mercato del lavoro negli Stati membri ma, soprattutto, su politiche di accoglienza e di integrazione nonché sulla definizione di uno status preciso e di diritti di cittadinanza, sociali e politici per i migranti in tutta l'Unione;
2. deplora che il Consiglio, a cinque anni di distanza dal Consiglio europeo di Tampere, nonostante le numerose deliberazioni del Parlamento europeo, non sia riuscito a definire una politica comune di immigrazione e abbia invece deciso di mantenere l'unanimità e la procedura di consultazione in tutto il settore dell'immigrazione legale;
3. insiste sulla necessità di adottare, in materia di immigrazione, un approccio globale e coerente imperniato su strette sinergie fra le varie politiche coinvolte e deplora l'approccio europeo, spesso troppo settoriale; a tal fine si compiace dell'iniziativa della Commissione e dell'attuale Presidenza del Consiglio volta a stabilire un sistema di informazione reciproca e di preallarme con il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo;
4. sottolinea che lo sviluppo effettivo delle politiche comuni in materia di asilo e di immigrazione, nel rispetto dei diritti fondamentali, è uno dei progetti prioritari nel quadro della costruzione europea, come indicato nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
5. invita la Commissione a formulare, di concerto con il Parlamento europeo, delle riflessioni per coordinare meglio l'insieme delle strutture e delle agenzie implicati nella gestione dei flussi migratori, nonché ad adoperarsi per il buon utilizzo e la diffusione dei programmi finanziari in materia;
6. deplora che finora le misure adottate dal Consiglio e dagli Stati membri per il controllo delle ondate migratorie siano state misure di controllo repressive piuttosto che misure positive e proattive; ricorda che le strategie miranti a ridurre la povertà, a migliorare le condizioni di vita e di lavoro, a creare posti di lavoro e a sviluppare la formazione nei paesi d'origine contribuiscono a lungo termine alla normalizzazione dei flussi migratori;
7. invita la Commissione, gli Stati membri e i paesi d'origine a lanciare, presso le rispettive popolazioni, campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle politiche di immigrazione, d'integrazione e di lotta al razzismo e alla xenofobia, visto che la mancanza di informazioni sulle possibilità di migrazione legale viene sfruttata dalle organizzazioni mafiose dedite alla tratta degli esseri umani; reputa essenziale la cooperazione con i paesi d'origine per quanto riguarda l'informazione e la prevenzione dello sfruttamento degli esseri umani dando preminenza al ruolo dell'integrazione, all'inserimento sociale e agli scambi culturali;
8. ritiene essenziale prendere in massima considerazione il potenziale dell'immigrazione nel contesto di una politica europea di cosviluppo che coinvolga le società ospitanti, quelle di origine e le reti della diaspora;
9. sottolinea che onde ottimizzare le potenzialità migratorie, l'Unione deve proporre soluzioni concrete al problema della fuga dei cervelli spronando gli Stati membri ad agevolare l'invio di fondi degli emigranti verso il loro paese d'origine;
10. rammenta la responsabilità condivisa di tutti gli Stati membri nella gestione dei flussi migratori nord-sud, da una parte - specie sulla sponda meridionale - di lottare contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, dall'altra - specie sulla sponda settentrionale - di creare le condizioni economiche per lo sviluppo sociale del paese terzo nonché un'accoglienza adeguata e rispettosa della dignità umana;
11. appoggia l'integrazione della questione migratoria nella politica estera dell'Unione; invita gli Stati membri ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione creando partenariati con i paesi in via di sviluppo basati su un autentico dialogo; sottolinea tuttavia che il ricorso all'aiuto allo sviluppo e ai partenariati economici dell'Unione europea non è sufficiente per affrontare alla radice le cause profonde dell'immigrazione;
12. raccomanda al Consiglio di adottare le iniziative opportune affinché i responsabili dell'immigrazione di ciascuno Stato membro abbiano lo stesso grado e appartengano allo stesso dipartimento ministeriale;
13. sottolinea che dovrebbe avere un ruolo politico, tra l'altro indicando alla Commissione le misure connesse con la migrazione che dovrebbero essere disciplinate da norme comuni, come fasi fondamentali ai fini della creazione di una vera e propria politica comune in materia di immigrazione;
14. ricorda l'importanza che l'Unione europea inserisca, in tutti gli accordi di associazione e di cooperazione che conclude, clausole relative alla gestione comune dei flussi migratori e alla riammissione obbligatoria in caso di immigrazione illegale;
15. ritiene tuttavia che la cooperazione allo sviluppo, pur essendo uno strumento necessario per combattere le cause profonde dei flussi migratori, rimanga uno strumento complementare e non sostitutivo delle politiche di integrazione e di migrazione legale dell'Unione europea;
16. invita gli Stati membri interessati ad accrescere il potenziale in termini di personale e le risorse finanziarie delle proprie autorità consolari nei paesi terzi di origine per informare i candidati all'emigrazione sulle possibilità di emigrare legalmente per fini di lavoro, di studio e di ricerca; invita la Commissione a favorire il coordinamento fra le strutture diplomatiche e consolari degli Stati membri operanti nello stesso paese segnatamente al fine di orientare l'immigrato verso il paese interessato al suo profilo professionale e ottimizzare le partenze verso i paesi con capacità di accoglienza; propone che siano fra l'altro utilizzati i programmi ARGO e AENEAS;
17. ritiene che la lotta contro l'immigrazione clandestina e il controllo delle frontiere possano essere soltanto un aspetto della politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi e che occorre applicare a questi ultimi una politica attiva di sviluppo dei paesi d'origine allo scopo di ridurre al minimo gli effetti negativi dell'emigrazione; ritiene che l'UE non possa analizzare la sua politica di migrazione soltanto dal punto di vista del suo interesse economico, ma debba anche tenere conto dei motivi che obbligano i migranti a emigrare;
18. ritiene che l'applicazione del sistema integrato di gestione delle frontiere esterne debba poggiare su un'armonizzazione rapida in materia di visti, sul coinvolgimento attivo dell'Agenzia europea per la gestione delle frontiere, con la creazione di un fondo comunitario relativo alle frontiere, nonché sulla cooperazione consolare rafforzata con conseguente creazione di posti consolari comuni;
19. reputa indispensabile rafforzare la solidarietà, in particolare con i nuovi Stati membri, in materia di gestione delle frontiere esterne e di lotta all'immigrazione illegale;
20. ribadisce che qualsiasi misura di lotta contro l'immigrazione clandestina e di controllo delle frontiere esterne, anche quando la sua applicazione avviene in cooperazione con i paesi terzi, debba rispettare le garanzie e i diritti fondamentali degli individui, secondo le disposizioni figuranti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), soprattutto per quanto riguarda il diritto di asilo e il diritto di non essere respinti alle frontiere;
21. ribadisce che l'immigrazione legale non sopprimerà totalmente l'immigrazione illegale e che i motivi di venire nell'Unione sono complessi; pertanto è convinto della necessità di attribuire un'attenzione particolare alla lotta contro la tratta degli esseri umani nonché agli immigrati vittime di tale tratta, in particolare le persone vulnerabili specie le donne e i minori, facendo della lotta contro coloro con cui trattano una priorità dell'Unione europea; si compiace di un futuro piano d'azione della Commissione al riguardo, il quale dovrà tener conto della necessaria collaborazione con i paesi d'origine e di transito;
22. riconosce che molte donne vittime del traffico degli essere umani vivono nell'Unione europea come immigrate illegali e che la maggioranza di esse non ha accesso al patrocinio legale o alla protezione sociale; invita gli Stati membri a riconoscere la loro situazione e, conformemente alla propria legislazione, a considerare la concessione di un permesso di soggiorno permanente come un mezzo idoneo a combattere il traffico degli esseri umani;
23. ricorda che la responsabilizzazione adeguata dei trasportatori e delle autorità dei paesi d'origine, il rafforzamento del quadro penale repressivo contro le reti di passatori, la lotta contro il lavoro illegale, la tratta degli esseri umani e l'identificazione della corruzione amministrativa sono parte integrante della lotta contro l'immigrazione clandestina, che deve basarsi su un elevato livello di cooperazione fra gli organi di polizia e giudiziari; invita pertanto l'Unione e i suoi Stati membri a combattere energicamente il lavoro illegale degli immigrati tramite un armamentario di sanzioni repressive nei confronti delle imprese di cui trattasi, il potenziamento delle risorse umane di controllo nonché la protezione delle vittime;
24. puntualizza tuttavia che detti provvedimenti vanno applicati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente del diritto di asilo;
25. ritiene che gli Stati membri compiano sforzi tesi a far luce sull'occupazione irregolare, in particolare nei settori dei servizi domestici e dell'assistenza familiare, settori che danno lavoro a un gran numero di donne migranti; reputa necessario trovare una nuova formula che consenta alle famiglie che le occupano di trovare una soluzione giuridica che consenta la copertura sociale di dette persone;
26. invita il Consiglio e la Commissione a riflettere, con riguardo alla riammissione degli immigrati irregolari, sull'applicazione degli accordi conclusi e sugli orientamenti di quelli futuri; ricorda la responsabilità che, in materia di riammissione, hanno i paesi di origine e di transito e sostiene una politica europea di rimpatrio rispettosa della dignità e dell'integrità fisica degli individui conformemente alla CEDU e alla Convenzione di Ginevra;
27. ribadisce che respinge fermamente l'idea di creare centri di accoglienza o di ritenzione per gli immigrati senza documenti o i richiedenti asilo, al di fuori delle frontiere dell'UE, nelle regioni di origine dell'immigrazione;
28. sottolinea che la gestione dei centri di accoglienza temporanei esistenti all'interno e all'esterno dell'Unione europea deve essere conforme anche alla Convenzione di Ginevra;
29. condivide l'opinione della Commissione secondo cui la regolarizzazione di massa degli immigrati illegali non costituisce una soluzione al problema dell'immigrazione illegale e , in mancanza di un sistema comune sull'immigrazione e sull'asilo, dovrebbe mantenere un carattere eccezionale e unico poiché non risolve i veri problemi di fondo; invita la Commissione ad analizzare le buone pratiche degli Stati membri che devono essere sviluppate nel contesto di un sistema di scambio d'informazioni e di preallarme;
30. ritiene che la regolarizzazione di massa degli immigrati illegali debba tenere conto di valutazioni economiche, demografiche e culturali e chiede un'analisi degli effetti prodotti dalle regolarizzazioni effettuate dagli Stati membri;
31. è dell'avviso che la migrazione legale svolga un ruolo importante rafforzando in Europa l'economia basata sulla conoscenza e accelerando lo sviluppo economico;
32. ritiene che la strategia globale europea in materia di immigrazione economica dovrebbe privilegiare le forme organizzate di migrazione potenziando, in particolare, gli accordi bilaterali di gestione dei flussi migratori con i paesi d'origine; sottolinea l'importanza delle operazioni di regolarizzazione per combattere il lavoro nero, integrare gli immigranti illegali nella società ed evitare che possano essere sfruttati;
33. ritiene che negli Stati membri sia necessario organizzare, in funzione delle loro capacità di accoglienza, i canali legali dell'immigrazione per ragioni demografiche ed economiche nonché per apportare un eventuale contributo alla riduzione dell'immigrazione illegale;
34. esprime la propria soddisfazione per le misure che la Commissione si è impegnata ad adottare per far fronte alle conseguenze specifiche dell'immigrazione illegale nelle regioni ultraperiferiche(4) che, alla luce della loro situazione geografica, delle loro piccole dimensioni e della lontananza, sono particolarmente vulnerabili ai flussi migratori illegali;
35. invita gli Stati membri a partecipare alla riflessione avviata dalla Commissione nel suo Libro verde sul grado di coordinamento da raggiungere e sul valore aggiunto dell'adozione di una normativa europea che tenga conto della competenza nazionale per definire il numero di immigrati da accettare;
36. è preoccupato per l'allestimento nei paesi mediterranei, su richiesta di taluni Stati membri, di "centri di prima accoglienza" per immigrati che mirano a entrare nel territorio dell'Unione, centri che non offrono alle persone interessate le garanzie minime in termini di diritti fondamentali; rammenta che la gestione dei flussi migratori non può essere improntata esclusivamente a esigenze di sicurezza, ma deve altresì basarsi sulla gestione di uno sviluppo sostenibile e sociale;
37. è consapevole che gli Stati membri sono responsabili per la fissazione del numero di cittadini di paesi terzi sul loro territorio, ma sostiene l'idea di fare stime globali che tengano conto anche delle persone a cui il soggiorno è stato autorizzato per motivi diversi dall'attività economica, come i rifugiati, le persone che beneficiano di un regime di protezione sussidiaria e le persone che usufruiscono del ricongiungimento familiare, compresi i minorenni in età di lavoro, che devono avere la garanzia di accedere al mercato del lavoro;
38. deplora che la proposta di direttiva sull'immigrazione a scopi occupazionali non sia stata adottata e sostiene l'opzione, proposta dalla Commissione nel suo Libro verde, volta a creare un quadro comune di norme minime per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi per occupazioni salariate e indipendenti;
39. è favorevole alla possibilità di rendere più flessibili ed efficaci le modalità d'ingresso, anche con la previsione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro; incoraggia l'utilizzo di progetti comunitari, sul modello di "EURES", al fine di favorire lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sulle possibilità di lavoro per i cittadini dei paesi terzi residenti nell'Unione europea;
40. chiede alla Commissione di effettuare un previsione a breve e medio termine relativamente al fabbisogno di manodopera supplementare nei vari Stati membri; invita gli Stati membri a fornire alla Commissione una stima statistica al fine di permettere alla Commissione di effettuare previsioni adeguate sul fabbisogno di manodopera nell'Unione europea;
41. invita la Commissione e gli Stati membri a mantenere un dialogo costante con le ONG che si occupano di immigrazione al fine di ottenere il loro parere su temi riguardanti l'immigrazione, a sostenere le loro attività di assistenza agli immigrati nonché le loro attività di ricerca;
42. ritiene che sia urgente elaborare politiche di immigrazione più adattabili ai mercati del lavoro al fine di evitare che il mercato del lavoro interno sia deregolamentato per i lavoratori a basso costo e i lavoratori clandestini onde impedire uno squilibrio tra popolazione attiva e non attiva e invita gli Stati membri ad associare alla decisione sul numero di lavoratori stranieri da ammettere, le amministrazioni regionali e locali, le agenzie regionali per l'occupazione e le parti sociali, le organizzazioni sindacali e di categoria, le associazioni di volontariato impegnate nel territorio e le comunità di accoglienza;
43. invita gli Stati membri a elaborare permessi di soggiorno e di lavoro specifici combinati che facilitino l'assunzione di lavoratori stagionali o per una durata limitata;
44. sottolinea in particolare la necessità di raddoppiare gli sforzi dell'UE nella lotta contro la povertà nei paesi d'origine dei flussi migratori nel contesto degli obiettivi del millennio sostenendo, tra l'altro, la realizzazione di un sistema di istruzione solido e paritetico nonché lo sviluppo dell'economia locale;
45. incoraggia gli Stati membri a firmare con i paesi a forte emigrazione, nell'ambito della loro politica nazionale per l'immigrazione, accordi bilaterali volti a rispondere al fabbisogno europeo di manodopera o ad aprire nuove vie legali di immigrazione onde rendere meglio organizzato e più trasparente il processo migratorio e promuovere le relazioni con i paesi terzi nell'ambito di uno stretto partneriato; sottolinea inoltre che la conclusione degli accordi bilaterali di gestione migratoria con i paesi d'origine permette di avviare un reale partenariato con tali paesi nella lotta comune contro l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, in particolare dei gruppi più vulnerabili come le donne e i bambini;
46. invita gli Stati membri ad avviare un dibattito sul summenzionato Libro verde e a informare regolarmente la Commissione in merito all'attuazione delle loro politiche nazionali d'immigrazione;
47. sottolinea che l'integrazione dei migranti è una questione fondamentale e chiede misure globali volte ad assicurare il loro inserimento nel mercato del lavoro nonché i diritti sociali, economici e politici, che sono altrettanto importanti per realizzare gli obiettivi di Lisbona relativi alla crescita e alla competitività;
48. ricorda la competenza nazionale in materia di integrazione la quale comporta diritti e obblighi tanto per la società di accoglienza quanto per l'immigrante; invita gli Stati membri a coordinare le loro politiche nazionali tramite il metodo aperto di coordinamento, rifacendosi ai principi di base comuni di recente adottati dal Consiglio;
49. sottolinea che il coordinamento delle politiche nazionali non può sostituire una politica europea d'integrazione; invita gli Stati membri a elaborare criteri minimi per la definizione di una siffatta politica;
50. sottolinea l'importanza di incoraggiare l'organizzazione di corsi per l'apprendimento della lingua della società ospitante nonché di corsi di educazione civica e di programmi di insegnamento, tra l'altro sulla parità fra uomini e donne, e di rafforzare l'integrazione tramite il lavoro, la lotta contro i ghetti e la partecipazione politica alle elezioni locali; è favorevole ai programmi di introduzione applicati da taluni Stati membri, che implicano un impegno reciproco dei paesi ospitanti e dei primi immigrati arrivati, in particolare; desidera vincolare gli immigranti al rispetto dei valori fondamentali dell'Unione tramite un impegno simbolico; esorta gli Stati membri a coinvolgere maggiormente gli immigrati integrati nella loro politica d'integrazione promuovendo il dialogo fra immigranti e autoctoni;
51. ritiene che una politica attiva d'integrazione dei cittadini dei paesi terzi residenti legalmente nell'Unione dovrebbe fra l'altro: definire norme chiare che disciplinino lo status legale dei residenti e garantiscano il loro diritto a buone prassi amministrative; consentire un'integrazione regolare sul mercato del lavoro; obbligare i cittadini di paesi terzi di seguire corsi di formazione della lingua nazionale o delle lingue nazionali organizzati dagli Stati membri d'accoglienza; conferire loro il diritto di accedere all'istruzione e garantire il riconoscimento dei diplomi; garantire l'accesso ai servizi sociali e sanitari; sforzarsi di offrire condizioni di vita decenti nelle città e nei comuni; garantire la partecipazione degli immigrati alla vita sociale, culturale e politica;
52. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a promuovere la partecipazione dei non cittadini senza diritto di voto, che risiedono legalmente nell'UE, alla vita pubblica e politica, in particolare assicurando adeguati meccanismi di consultazione e di rappresentanza; invita tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale;
53. prega vivamente tutti gli Stati membri di ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;
54. è del parere che la lotta contro le discriminazioni, il razzismo e la xenofobia sia una componente fondamentale della politica di integrazione; invita gli Stati membri ad adoperarsi in ogni modo al fine di diffondere tra i cittadini europei la cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'inclusione sociale, con l'obiettivo di costruire una società multiculturale, evitando ogni atto politico ed istituzionale atto a violare i principi di accoglienza e di non-respingimento, invita gli Stati membri a recepire nel loro diritto nazionale quanto prima le due direttive pertinenti e plaude all'iniziativa della Presidenza del Consiglio di rilanciare la proposta di decisione quadro riguardante la lotta contro il razzismo e la xenofobia; chiede che il Parlamento europeo sia nuovamente consultato su tale decisione quadro a seguito delle nuove discussioni in seno al Consiglio;
55. è costernato per l'aumento dei delitti d'onore, le persecuzioni e le gravi violazioni dei diritti delle donne migranti per motivi di fanatismo religioso e di tradizioni disumane e chiede alla Commissione e al Consiglio di lottare più energicamente contro tali fenomeni e di offrire protezione alle donne minacciate;
56. invita gli Stati membri a stipulare accordi con i paesi d'origine degli immigranti onde garantire il trasferimento dei diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale;
57. ritiene che la comunità internazionale non abbia ancora preso atto del potenziale delle rimesse finanziarie degli immigrati verso il loro paese d'origine per il sostegno delle loro politiche di sviluppo e invita la Commissione a proporre misure concrete per agevolare il trasferimento volontario di una parte della retribuzione nei paesi d'origine riducendo al minimo i costi delle transazioni finanziarie, come proposto nel summenzionato Libro verde;
58. invita il Consiglio ad assumere un atteggiamento più attivo al fine di definire alla luce di tali proposte, un'efficace politica europea d'immigrazione atta a raccogliere le sfide cui l'Unione deve far fronte;
59. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– vista la comunicazione della Commissione "Seguito del processo di riflessione di alto livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea" (COM(2004)0301),
– visto l'articolo 152 e gli articoli 5, 18, 43 e 47 del trattato CE,
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Modernizzare la protezione sociale per sviluppare un'assistenza sanitaria ed un'assistenza a lungo termine di qualità, accessibili e sostenibili: come sostenere le strategie nazionali grazie al metodo aperto di coordinamento" (COM(2004)0304),
– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(1),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Sanità elettronica – migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d'azione per uno spazio europeo della sanità elettronica"(COM(2004)0356),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su eEurope 2002: Criteri di qualità per i siti web contenenti informazione di carattere medico (COM(2002)0667),
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause Decker (C-120/95, 28 aprile 1998), Kohll (C-158/96, 28 aprile 1998), Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99, 12 luglio 2001), IKA (C-326/00, 25 febbraio 2003) e Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, 13 maggio 2003),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2002)0119)(2),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (COM(2004)0002),
– viste le proprie risoluzioni del 15 gennaio 2003 sul futuro dei servizi sanitari e dell'assistenza agli anziani(3) e dell'11 marzo 2004 sui servizi sanitari e l'assistenza agli anziani(4),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0129/2005),
A. considerando che nell'UE le cure sanitarie subiscono mutamenti a seguito dell'evoluzione della medicina, della tecnologia, dell'accesso alle cure sanitarie attraverso Internet, della consapevolezza dei pazienti e della legislazione;
B. considerando che il sistema E111 utilizzato per l'assistenza non prevista in occasione di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro sta essendo sostituito dalla Carta sanitaria europea e considerando che è necessario sostituire o modificare in modo significativo il sistema E112, burocratico e restrittivo, creato per le cure programmate in un altro Stato membro;
C. considerando che la prevenzione rappresenta un elemento centrale della politica sanitaria complessiva e che misure di prevenzione sistematiche prolungano la speranza di vita, riducono le differenze sociali nei tempi d'attesa per l'assistenza sanitaria e limitano la diffusione di malattie croniche, consentendo così risparmi sulla spesa terapeutica;
D. considerando che la politica sanitaria europea è svolta in base a sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia sulla mobilità dei pazienti e che, a seguito del processo di allargamento, la Corte di giustizia dovrà trattare casi ancora più complessi; considerando che è nell'interesse sia dei pazienti che dei governi elaborare e attuare senza indugio orientamenti chiari sulla politica e sulle procedure;
E. considerando che sono innanzitutto gli Stati membri ad avere la responsabilità di organizzare, finanziarie e fornire i servizi sanitari e le cure mediche, mentre l'Unione europea ha delle responsabilità in materia di sanità pubblica, promozione della salute, ricerca e diagnosi precoce e svolge un ruolo nella mobilità transfrontaliera;
F. considerando che occorre una maggiore chiarezza per consentire ai pazienti, agli operatori sanitari, ai gestori dei bilanci sanitari e agli assicuratori di comprendere e di partecipare alle cure sanitarie transfrontaliere e transnazionali;
G. considerando che vi sono notevoli sfide logistiche, amministrative, culturali e cliniche nel fornire una struttura coerente, sicura e accessibile di mobilità dei pazienti per l'UE;
H. considerando che nell'Unione i sistemi sanitari poggiano sui principi della solidarietà, dell'equità e dell'universalità, per garantire ad ogni individuo in caso di malattia un'assistenza adeguata e di alta qualità indipendentemente dal reddito, dal patrimonio e dall'età,
I. considerando che la mobilità dei pazienti è una faccenda complessa a causa delle differenze esistenti fra sistemi sanitari nazionali e rispettive tradizioni, ma che ciò non deve impedire di cercare soluzioni ai problemi di coordinamento e di efficienza incontrati dagli utenti e di migliorare i servizi;
1. plaude alla Comunicazione della Commissione sulla mobilità dei pazienti e alle idee che contiene per strutturare la cooperazione in materia di cure sanitarie;
2. sottolinea la necessità, che l'Unione europea, tenendo in debito conto la priorità di mantenere e garantire l'accesso universale e senza restrizioni al servizio sanitario pubblico, elabori urgentemente una politica coerente concernente la mobilità dei pazienti alla luce delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia e della relazione elaborata dal Gruppo di riflessione di alto livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi dell'assistenza sanitaria, definendo orientamenti per i pazienti, gli operatori sanitari e le organizzazioni di finanziamento; ritiene che il paziente affetto da una patologia estremamente grave debba avere per lo meno il diritto e la possibilità di cercare per tempo una cura in un altro Stato membro se essa non è disponibile nel suo paese immediatamente o entro un ragionevole lasso di tempo;
3. ritiene che l'ulteriore cooperazione fra gli Stati membri, all'occorrenza col coordinamento della Commissione, dovrebbe concentrarsi sui problemi concreti della fruizione transfrontaliera di cure sanitarie; al riguardo si dovrebbe prestare particolare attenzione agli aspetti della cooperazione regionale, tenendo adeguatamente conto delle esperienze acquisite nelle regioni di frontiera; si potranno così cercare soluzioni ai bisogni della popolazione adattate su base regionale; le esperienze concrete potranno essere utilizzate secondo modelli di "migliori pratiche";
4. ritiene che l'argomento della mobilità dei pazienti necessiti di una proposta della Commissione a se stante e che la direttiva sui servizi debba concentrarsi sulla mobilità dei servizi piuttosto che sulla mobilità dei pazienti, ma che la direttiva sui servizi debba contenere un invito alla Commissione di presentare una proposta sulla mobilità dei pazienti entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale misura; ritiene inoltre che la proposta debba fondarsi sul lavoro del Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e le cure mediche e debba riguardare in particolare una rete di orientamento per pazienti, operatori sanitari e gestori dei servizi sanitari, nonché proposte relative alle informazioni ai pazienti, alla sicurezza dei pazienti e alla riservatezza;
5. si rammarica che la comunicazione della Commissione sulla mobilità dei pazienti non contenga un calendario delle azioni e un impegno per una politica integrata in materia;
6. ritiene che col metodo aperto del coordinamento venga a costituirsi un ambito che agevola il compito di affrontare le questioni della mobilità dei pazienti, senza che venga esclusa contemporaneamente la cooperazione interstatale in ordine alle questioni di competenza dei servizi sanitari degli Stati membri;
7. ritiene che gli orientamenti debbano comprendere le procedure per ricevere le cure, le fonti di informazione su operatori sanitari e i presidi sanitari, meccanismi di pagamento delle cure sanitarie, modalità di assistenza in viaggio e di assistenza linguistica, modalità per il proseguimento delle cure, il controllo successivo, la convalescenza e la riabilitazione, prima o dopo il ritorno, nonché i ricorsi e altre procedure connesse e un'assistenza speciale per gli anziani e i pensionati; sottolinea che i meccanismi di pagamento dell'assistenza dovrebbero essere uniformi e imparziali onde evitare le disparità e l'insorgere di svantaggi per taluni pazienti;
8. giudica indispensabile promuovere la cooperazione transfrontaliera collegata alla fornitura di un'assistenza sanitaria efficace e tempestiva soprattutto in caso di urgenza, malattie croniche ma anche patologie o allergie gravi;
9. si compiace che la Comunicazione della Commissione preveda l'estensione del "metodo aperto di coordinamento" alle cure sanitarie e alle cure a lungo termine e attende il seguito volto a creare un meccanismo dotato di obiettivi specifici e di periodica revisione che consenta di strutturare la cooperazione tra Stati membri;
10. chiede una strategia scientifica globale, per strutturare in modo ottimale il processo del metodo aperto di coordinamento; ciò richiede la compatibilità dei dati a livello europeo nonché un indice centrale di metalivello; occorre appurare in che misura le serie di dati già disponibili possono essere integrate;
11. valuta positivamente il piano di lavoro 2005 della DG SANCO nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica che comprende progetti pilota per la cooperazione transfrontaliera dei servizi sanitari al fine di contribuire a sviluppare la cooperazione ed individuare eventuali benefici e problemi ad essa collegati;
12. ritiene che la mancanza di passi avanti sull'informazione del paziente pregiudichi gravemente lo sviluppo delle cure sanitarie nell'UE ed in particolare il raggiungimento della mobilità dei pazienti; chiede alla Commissione e al Consiglio di presentare urgentemente una struttura per l'informazione quotidiana dei pazienti;
13. critica il fatto che finora non si sia avuta un'armonizzazione delle diverse concezioni in materia di diritti e doveri dei pazienti - come raccomandato dal processo di riflessione - e invita il Consiglio e la Commissione a procedervi senza indugio; invita gli Stati membri ad adottare una legge sui pazienti o una Carta del paziente che riconoscano ai pazienti, fra gli altri, i seguenti diritti:
–
il diritto a cure mediche adeguate e qualificate da parte di personale medico qualificato,
–
il diritto ad essere informati e consigliati dal medico in modo comprensibile, competente ed adeguato,
–
il diritto all'autodeterminazione previa esauriente informazione,
–
il diritto alla documentazione del trattamento ricevuto e a prendere visione di tale documentazione,
–
il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati,
–
il diritto di presentare reclamo,
–
la garanzia di non essere sottoposti a osservazioni e a sperimentazioni mediche senza il consenso preventivo dell'interessato;
14. ritiene che sebbene gli Stati membri siano i più idonei a sviluppare, in ciascuno dei paesi, orientamenti chiari concernenti le informazioni ai pazienti sui loro sistemi sanitari nazionali, ciò non dovrebbe impedire alla Commissione di definire elementi comuni sull'informazione dei pazienti, elaborare una guida ai servizi sanitari, definire i diritti e i doveri dei pazienti, le cure gratuite e informazioni sui rimborsi;
15. invita la Commissione a prendere in considerazione, nel rispetto delle norme nazionali, un'armonizzazione delle procedure di rimborso spese quali stabilite da una parte dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(5), dall'altra dalle sentenze della Corte di giustizia europea, per fornire ai pazienti certezza giuridica in materia di rimborso delle spese;
16. invita la Commissione ad elaborare entro il 1° gennaio 2007 una serie di orientamenti sulle questioni di fondo legate alla mobilità dei pazienti, che entro i 12 mesi successivi andranno integrati da orientamenti nazionali predisposti dagli Stati membri;
17. ritiene che alla mobilità dei pazienti debba essere accordata la priorità al momento di definire le linee direttrici per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche che non esistono nello Stato membro di provenienza dell'ammalato, ma anche l'accesso alle terapie per le quali, malgrado l'urgenza, non esiste alcuna possibilità di una loro immediata esecuzione nello Stato membro di provenienza dell'ammalato;
18. giudica indispensabile, per agevolare ulteriormente la mobilità dei pazienti tra gli Stati membri, che fra gli Stati membri vengano introdotte regole in materia di emissione ed esecuzione delle ricette, ma anche per quanto riguarda il denaro versato dagli ammalati per l'acquisto di farmaci in un altro Stato membro;
19. incita la Commissione a definire scadenze per la raccolta e la valutazione dei dati sugli attuali movimenti transfrontalieri dei pazienti e la invita a rendere noti quanto prima i risultati degli studi in materia; ribadisce l'importanza di valutare e di condividere l'esperienza acquisita con accordi transfrontalieri come i progetti Euregio;
20. chiede alla Commissione di elaborare una relazione sul carattere e sulla prevalenza del turismo sanitario e la misura in cui è attualmente rimborsato dalle agenzie statutarie, dal settore dell'assicurazione privata o è a carico degli stessi pazienti;
21. chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare entro giugno 2007 una relazione sui dati relativi alla mobilità dei pazienti e ai servizi ricevuti da coloro che sono in visita e dai residenti, sia nei servizi pubblici che in quelli privati;
22. invita gli Stati membri a presentare tempestivamente la definizione - annunciata per quest'anno nell'ambito del "Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e le cure mediche" - di un quadro chiaro e trasparente per l'utilizzazione transfrontaliera delle prestazioni sanitarie;
23. sostiene senza riserve l'impegno volto a migliorare le conoscenze e la legislazione in materia di movimento di operatori sanitari e del settore sociale; ricorda alla Commissione che meccanismi efficaci di sostegno ad un livello elevato della sicurezza dei pazienti devono essere inseriti nella direttiva relativa al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;
24. riconosce il lavoro svolto per definire, a livello di UE, un registro di medici o di altri operatori o assistenti sanitari sospesi dal servizio o accusati di incompetenza o di negligenza; ritiene che tale registro dovrebbe essere accessibile ai pazienti e agli acquirenti di cure sanitarie e auspica che la Commissione elabori a scadenze periodiche relazioni sui passi avanti compiuti in materia;
25. sottolinea il potenziale rischio di una fuga di cervelli dei nuovi Stati membri verso quelli che offrono stipendi più elevati, mettendo così in pericolo la capacità e il livello del loro sistema sanitario nazionale; incoraggia quindi la ricerca sugli eventuali impatti della crescente mobilità dei pazienti su tali movimenti e la ricerca sulla domanda futura di operatori sanitari e la loro disponibilità sul mercato offerta dai sistemi d'istruzione superiore nell'UE;
26. sottolinea che la libera circolazione dei pazienti rappresenta anche un incentivo per i servizi sanitari nazionali ad essere sempre all'altezza dei migliori standard esistenti e a dissuadere i pazienti, grazie alla qualità dei propri servizi, dal sottoporsi allo stesso trattamento all'estero;
27. si compiace dell'impegno profuso per creare centri di riferimento europei e dei potenziali vantaggi che ne deriveranno per la cura di malattie rare; riconosce che i pazienti affetti da una malattia rara possono spesso richiedere un sostegno maggiore per accedere a tali cure specialistiche; chiede che l'istituzione di centri di riferimento europei non sia limitata alle malattie rare, ma venga estesa a tutte le malattie per le quali è necessaria una particolare concentrazione di risorse e conoscenze specialistiche; sottolinea che i centri di riferimento europei, oltre ad occuparsi della cura di queste malattie, dovrebbero anche svolgere un ruolo primario nel soddisfare le richieste di un secondo parere medico e nell'ulteriore formazione dei medici specialisti;
28. avverte che saranno necessarie ulteriori risorse finanziarie per sostenere una rete di centri di riferimento;
29. ritiene che l'utilizzazione in comune delle capacità, in particolare per quanto riguarda forme specializzate di assistenza, possa dare un contributo importante ad una maggiore efficacia delle cure sanitarie;
30. osserva che nell'ambito di uno studio svolto dall'università di York sui pazienti del Regno Unito trattati all'estero, l'87% dei pazienti ha dichiarato di essere motivato dalla prospettiva dei tempi di attesa più lunghi per le cure in Inghilterra; ritiene tuttavia che la vasta maggioranza dei pazienti preferisca e continuerà a preferire di essere curata il più vicino possibile a casa;
31. si compiace che la Commissione si impegni a mantenere la legislazione vigente in materia di tutela dei dati; rileva l'importanza di prevedere un metodo efficace e sicuro di scambio dei fascicoli dei pazienti tra Stati membri;
32. si compiace della comunicazione della Commissione che istituisce un piano di azione di telesanità, riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare Internet, possono contribuire a migliorare l'accesso ai servizi sanitari nonché alle relative qualità ed efficacia, sebbene esse stesse possano anche rafforzare le ineguaglianze a seguito delle ineguaglianze di fronte all'elettronica; sottolinea la necessità di applicare criteri di qualità ai siti web concernenti la sanità; riconosce che la telemedicina e la telepsichiatria potrebbero contribuire a migliorare le alternative sanitarie dei pazienti e a diminuire la necessità di ricorrere alla mobilità; è opportuno inoltre tener conto delle disuguaglianze per quanto riguarda gli anziani e le persone meno istruite;
33. incita la Commissione a monitorare l'applicazione della carta sanitaria europea negli Stati membri per vegliare a che questi offrano un'informazione chiara e comprensiva alla popolazione sulle modalità di funzionamento della carta sanitaria;
34. chiede alla Commissione di studiare se la carta sanitaria europea debba costituire la base della promozione di un'impostazione comune agli identificatori del paziente e di sviluppo delle nuove funzioni come l'archiviazione di informazioni mediche d'urgenza, conformemente al piano d'azione eEurope 2005 adottato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002;
35. invita la Commissione a procedere alla formulazione di una proposta sulla registrazione, nella carta sanitaria europea, con l'accordo degli interessati, non solo di dati previdenziali, ma anche di dati clinici dei pazienti, agevolandone in tal modo la mobilità tra gli Stati membri e garantendo allo stesso tempo un adeguato accesso all'assistenza e alla cura che il loro stato di salute impone;
36. chiede che la Commissione individui le modalità affinché la carta sanitaria europea possa meglio tener conto delle esigenze dei pensionati residenti temporaneamente o stabilmente in uno Stato membro diverso dal proprio;
37. osserva tuttavia che qualsiasi nuova funzione della carta sanitaria europea deve essere accompagnata da un elevato livello di tutela dei dati e che i dati che essa contiene e le informazioni scambiate tra le autorità competenti devono tenere conto delle disposizioni esistenti in materia di tutela dei dati;
38. si compiace per la creazione in seno alla Commissione del Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e le cure mediche e per l'istituzione in seno al Consiglio di un gruppo "sanità pubblica" che si riunisce a livello di funzionari; chiede che il Parlamento europeo riceva dalla Commissione e dal Consiglio aggiornamenti periodici concernenti le attività di tali gruppi; chiede inoltre che ogni sei mesi gli sia trasmessa una relazione del Gruppo di alto livello;
39. ritiene che la sicurezza del paziente sia fondamentale per lo sviluppo di una efficace politica sanitaria nell'UE; riconosce la necessità di collaborare di concerto con l'Alleanza mondiale dell'OMS per la sicurezza dei pazienti; incoraggia molto il Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e le cure mediche ad elaborare appena possibile nel 2005, proposte concernenti una rete di sicurezza dei pazienti dell'UE;
40. sottolinea che occorre tener conto degli aspetti che riguardano le cure sanitarie e la sicurezza dei pazienti nella pianificazione e nell'attuazione delle politiche in altri settori; deplora che talvolta si verifichino frizioni tra mercato interno e obiettivi sanitari; ritiene che la salute della popolazione sia una condicio sine qua non per la riuscita economica e la competitività dell'Europa;
41. pone l'accento sul fatto che il punto focale dell'intero sistema è il paziente, che ha un interesse naturale alla propria salute e alla qualità e all'accessibilità delle cure, che ne è il destinatario e che paga le cure che riceve, direttamente oppure attraverso un'assicurazione sanitaria o tramite la tassazione; i pazienti hanno pertanto pieno diritto a ricevere informazioni complete sulle cure cui sono sottoposti e sul proprio stato di salute, nonché a partecipare al processo decisionale riguardante il consumo di cure sanitarie;
42. reputa necessario creare una rete di informazioni utili e accessibili ai pazienti, agli operatori sanitari e ai gestori in tutta la UE; plaude pertanto alla creazione, da parte della Commissione, di un portale della salute dell'Unione europea, e spera che esso sarà in funzione come previsto alla fine del 2005;
43. riconosce che è necessario fornire ai cittadini certezza giuridica e una chiara panoramica dei loro diritti e doveri in quanto pazienti per quanto riguarda l'accesso alle cure sanitarie e il rimborso delle spese sostenute in un altro Stato membro;
44. giudica indispensabile elaborare una Carta dei diritti dell'ammalato che comprenda, fra le altre cose, anche le questioni riguardanti la sua mobilità;
45. invita la Commissione ad elaborare orientamenti che consentano di definire chiaramente concetti come "senza indebito ritardo", "prassi standard", " costi comparabili", "cure ospedaliere", "grandi cure ambulatoriali" e "piccole cure ambulatoriali" e garantire la massima uniformità tra gli Stati membri sui requisiti relativi all'autorizzazione preventiva e sull'interpretazione di "un limite temporale giustificabile dal punto di vista medico";
46. sottolinea che le cure sanitarie transfrontaliere devono essere prestate soltanto allorché risultano necessarie o in caso di inaccettabili e temporanei ritardi nelle cure; ritiene che gli Stati membri continuino ad avere la responsabilità di garantire un servizio sanitario pubblico basato sul principio dell'accesso universale e senza restrizioni, che renda superflua la mobilità dei pazienti su vasta scala;
47. insiste affinché le modalità di cura non creino discriminazioni ai pazienti a basso reddito, evitando, per esempio, che debbano pagare il costo integrale del trattamento prima del relativo rimborso;
48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).
Riforma dell'ONU
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla riforma delle Nazioni Unite
– vista la sua risoluzione sulle relazioni UE-ONU del 29 gennaio 2004(1),
– vista la relazione "A more secure world: our shared responsibility" ("Un mondo più sicuro: la nostra responsabilità collettiva") del Gruppo ad alto livello "Minacce, sfide e cambiamento", del 1° dicembre 2004,
– visti la relazione sull'andamento del piano d'azione per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio da parte del Millenium Project delle Nazioni Unite del 17 gennaio 2005,
– vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 21 marzo 2005 dal titolo "In larger freedom: towards development, security and human rights for all" ("In una più ampia libertà: verso lo sviluppo, la sicurezza e i diritti umani per tutti"),
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la relazione del Gruppo ad alto livello (nel prosieguo la: "RGAL") formula oltre cento raccomandazioni in merito al cambiamento e alla necessità di riformare le Nazioni Unite per affrontare sfide e minacce che vanno dalla povertà, dalle malattie infettive, dal deterioramento ambientale e dalla violenza civile al terrorismo, alle armi di distruzione di massa e alla non proliferazione nucleare; considerando che la relazione del Segretario generale (nel prosieguo la: "RSG") ribadisce e sottoscrive la maggior parte di tali raccomandazioni,
B. considerando che la RGAL propone una nuova visione della sicurezza collettiva e affronta tutte quelle che, nel mondo, sono avvertite come le maggiori sfide alla pace e alla sicurezza internazionali,
C. considerando che secondo il Segretario generale, che segue le raccomandazioni della RGAL, è urgente riesaminare le politiche e le istituzioni delle Nazioni Unite per renderle pari alla sfida di far fronte alle nuove minacce e per evitarne l'erosione di fronte al crescente disaccordo fra gli Stati e alla loro tendenza all'azione unilaterale,
D. considerando che la RGAL afferma chiaramente che il ricorso alla forza, ogniqualvolta sia necessario, dev'essere esercitato quale risorsa estrema, concetto che dovrà essere ribadito in una risoluzione del Consiglio di Sicurezza sui principi relativi all'uso della forza, ed inoltre appoggia chiaramente la "norma emergente" in virtù della quale esiste una responsabilità internazionale collettiva di protezione nei casi di genocidio o altri massacri di massa, di pulizia etnica o di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale che i governi sovrani si sono dimostrati impotenti o riluttanti ad impedire,
E. considerando che un vero multilateralismo è lo strumento più appropriato per risolvere i problemi e scongiurare le minacce che la comunità internazionale deve fronteggiare, a condizione che si basi su istituzioni adeguate e su processi efficienti di decisione e di applicazione delle decisioni,
F. considerando che la RSG pone l'accento sulla necessità di agire e di procedere immediatamente alla riforma, e presenta una serie di misure concrete che sono a portata di mano e che dovrebbero essere adottate dai capi di Stato e di governo entro settembre 2005,
G. considerando che gli Stati membri dell'Unione europea devono essere in prima linea negli sforzi volti a garantire la partecipazione universale alle convenzioni multilaterali,
Sicurezza collettiva nel XXI secolo: prevenzione, consapevolezza e responsabilità comune
1. accoglie con grande favore la RSG, che fa seguito alla RGAL, e appoggia fortemente la determinazione - che è alla base dei due documenti - a realizzare una profonda e coerente riforma delle Nazioni Unite al fine di adeguare l'Organizzazione alle nuove realtà mondiali e di renderla più efficiente, equa, trasparente e basata su un'ottica di lungo periodo nella sua missione di assicurare la sicurezza collettiva nel XXI secolo; accoglie con particolare favore l'impostazione realistica delle due relazioni, che a differenza di precedenti proposte di riforma associano opportunamente una visione strategica con misure d'azione concrete e orientate alla pratica;
2. invita il Consiglio a dare la sua piena approvazione alla relazione sulla riforma presentata da Kofi Annan e invita la Presidenza lussemburghese ad adoperarsi per giungere a una decisione del Consiglio su una posizione comune dell'UE nei confronti di riforme concrete dell'ONU;
3. appoggia in modo chiaro il punto di vista che i progressi nei settori dello sviluppo, della sicurezza e dei diritti dell'uomo debbano andare di pari passo e che la riforma delle Nazioni Unite non vada considerata fine a se stessa, ma piuttosto la conseguenza ineluttabile di un'analisi approfondita dei parametri e dei fattori politici e di sicurezza che sono in gioco in un contesto mondiale nuovo e incerto; raccomanda pertanto di rafforzare il sistema e le istituzioni delle Nazioni Unite, in quanto esse costituiscono le istituzioni più appropriate - e le uniche a livello mondiale - potenzialmente capaci di promuovere e garantire la sicurezza collettiva in maniera al tempo stesso legittima ed efficace;
4. approva la rigida limitazione della nozione di autotutela, uso della forza e responsabilità di proteggere le popolazioni civili definita dal Gruppo ad alto livello conformemente allo spirito e alla lettera della Carta delle Nazioni Unite, e conviene che tale definizione non deve impedire al Consiglio di Sicurezza di agire preventivamente - ed anche in modo più proattivo che in passato - essendo esso l'unico organo legittimato a tale azione; ricorda che una prevenzione efficace delle crisi è possibile soltanto se le Nazioni Unite dispongono dei mezzi per assicurare la vigilanza e l'osservazione permanente delle tensioni etniche, linguistiche o religiose suscettibili di degenerare in una crisi;
5. ribadisce che nel prendere in considerazione l'uso della forza il Consiglio di Sicurezza deve sempre tener conto dei cinque criteri di legittimazione: serietà della minaccia, scopo appropriato, uso della forza come ultima risorsa, proporzionalità dei mezzi e valutazione delle conseguenze; conviene che i principi relativi all'uso della forza e alla sua autorizzazione vanno riconosciuti attraverso una risoluzione del Consiglio di Sicurezza; propone di dare al Consiglio di Sicurezza la possibilità, caso per caso, in maniera limitata nel tempo e per una situazione ben definita, di delegare i poteri che detiene in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni unite ad un'organizzazione regionale riconosciuta;
6. sostiene la richiesta del Gruppo ad alto livello, confermata nella RSG, di conferire all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) un ruolo più importante e maggiori mezzi, compreso il rafforzamento della sua autorità di verifica, nella lotta contro la proliferazione nucleare e nella prevenzione dell'utilizzazione di armi atomiche, biologiche e chimiche (ABC); sostiene fortemente l'invito agli Stati a impegnarsi a rispettare pienamente tutti gli articoli del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche e della Convenzione sulle armi chimiche, allo scopo di rafforzare ulteriormente il quadro multilaterale per la non proliferazione e il disarmo, nonché le proposte specifiche in questo settore;
7. è favorevole alla garanzia della fornitura del combustibile necessario per lo sviluppo di utilizzazioni pacifiche, ad esempio con un accordo in base al quale l'AIEA agisca come garante per la fornitura di materiale fissile agli utenti del nucleare civile, a prezzi di mercato, per gli Stati che rinunciano volontariamente allo sviluppo di impianti nazionali per l'arricchimento dell'uranio e per la separazione del plutonio;
8. sostiene la messa a punto da parte delle Nazioni Unite di una strategia di antiterrorismo che sia rispettosa dei diritti umani e dello stato di diritto, che coinvolga la società civile e che si basi su cinque pilastri: dissuadere dal fare ricorso al terrorismo o dal sostenerlo, negare ai terroristi l'accesso a finanziamenti e risorse materiali, esercitare sugli Stati un'azione deterrente dal sostegno al terrorismo, sviluppare la capacità degli Stati di combattere il terrorismo e difendere i diritti umani;
9. sottolinea in tale contesto la necessità di portare avanti il lavoro sinora compiuto dalla commissione per la lotta al terrorismo appoggiando il direttorio esecutivo di tale commissione nel suo compito quale garante del rispetto degli obblighi di cui nella risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
10. auspica vivamente che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite concluda una convenzione generale sul terrorismo, basata su una definizione chiara e condivisa, che rispetti i diritti umani e le libertà democratiche, che si richiami fra l'altro alle definizioni contenute nella Convenzione del 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo e nella risoluzione 1566 (2004) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, e che ribadisca altresì che le azioni contemplate nelle 12 precedenti convenzioni sulla lotta al terrorismo costituiscono atti di terrorismo, dichiarando che esse si configurano anche quale crimine ai sensi del diritto internazionale; incoraggia inoltre una cooperazione più efficace in altri settori prioritari, quali il contrasto alla criminalità organizzata e al traffico illecito di armi piccole e leggere e l'azione volta alla completa eliminazione delle mine terrestri;
11. riconosce pienamente la necessità che gli Stati sviluppati s'impegnino più attivamente nelle operazioni di mantenimento della pace in tutto il mondo, e pertanto invita gli Stati membri dell'UE a compiere maggiori sforzi per trasformare le forze armate in unità adatte all'impiego in operazioni di pace e per tenere pronti dei contingenti a disposizione delle Nazioni Unite; dichiara il proprio impegno a favore di un serio rafforzamento sia dell'azione di prevenzione dei conflitti che di quella di costruzione della pace (peace-building) dopo i conflitti, rafforzamento da realizzare fornendo ai responsabili di tali azioni i mandati appropriati, le capacità sufficienti e una formazione idonea per svolgere i compiti assegnati e per evitare crisi civili e umanitarie; concorda con la proposta secondo la quale le operazioni di mantenimento della pace svolte da organizzazioni regionali dovrebbero essere autorizzate dal Consiglio di Sicurezza;
Libertà dal bisogno: una visione condivisa ed equilibrata per una politica rinnovata dell'ONU nel campo dello sviluppo
12. coglie l'occasione per invitare tutte le parti interessate a fare il possibile per realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM); sottolinea che le riforme e i traguardi dello sviluppo menzionati negli OSM devono essere realizzati in consonanza con lo sforzo riformatore nei settori della sicurezza collettiva e delle riforme istituzionali; è convinto che soltanto con una riforma profonda ed equilibrata del sistema delle Nazioni Unite nel suo insieme sarà possibile trovare un miglior equilibrio tra Nord e Sud nell'ambito dell'ONU, cosa che a sua volta farà aumentare l'accettazione dell'ONU e della sua legittimità da parte dei suoi membri ;
13. ricorda la necessità di attuare i precedenti impegni dei paesi donatori per il finanziamento dello sviluppo, in particolare per compiere progressi nella lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi; rileva a tale riguardo che le squadre dell'ONU operanti nei singoli paesi dovrebbero essere rafforzate, e che il personale dovrebbe godere di una formazione idonea e di finanziamenti sufficienti e dovrebbe collaborare strettamente con le istituzioni finanziarie internazionali per raggiungere gli OSM;
14. sottolinea la necessità di sostenere ulteriormente le attività di ricerca e sviluppo di carattere scientifico per assicurare la sostenibilità ambientale, affrontare il problema del cambiamento climatico e rispondere alle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo nei settori dell'agricoltura, delle risorse naturali e della gestione ambientale;
15. ricorda che una partnership di successo deve essere basata su un processo in due sensi in cui i paesi in via di sviluppo devono rafforzare i loro sistemi di governo, lottare contro la corruzione e trarre il massimo risultato dalle risorse interne per finanziare le strategie nazionali di sviluppo, mentre i paesi sviluppati devono sostenere questi sforzi stanziando più efficacemente gli aiuti per lo sviluppo, migliorando l'accesso ai loro mercati e alleggerendo il debito;
16. approva l'opinione secondo cui lo sviluppo economico e sociale, la sicurezza, il rispetto dei diritti umani e la salvaguardia dell'ambiente, sono intrinsecamente interdipendenti; sottolinea che la prevenzione dei rischi attraverso lo sviluppo può ridurre in modo significativo le minacce di natura politica, militare o terroristica che derivano da ineguaglianze sociali, ingiustizie economiche e degradi ambientali reali o percepiti; si compiace del fatto che il Gruppo ad alto livello concluda che non esiste una gerarchia delle minacce e che minacce di diversa natura non possono essere isolate l'una dall'altra; riafferma perciò che i problemi della sicurezza sono intimamente collegati alla realizzazione e al consolidamento degli OSM;
17. condivide pienamente gli appelli specifici fatti dal Segretario generale in questo campo, come quelli per la fissazione di un chiaro calendario per il raggiungimento, da parte dei paesi sviluppati, dell'obiettivo dello 0,7% dell'RNL da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo, per il riconoscimento delle particolari esigenze dell'Africa, per l'avvio di una serie di iniziative di rapido successo ("quick-win") in modo da ottenere immediatamente importanti progressi verso la realizzazione degli OSM, compresa la gratuità dei servizi di base nel campo della sanità e dell'istruzione;
18. appoggia la raccomandazione della RSG di rafforzare il contributo fornito dagli attori non governativi agli obiettivi delle Nazioni Unite, tra cui nuovi meccanismi per garantire la responsabilità della società civile, del settore privato e delle istituzioni internazionali;
19. si compiace della raccomandazione della RSG di raggiungere un accordo in merito ad un quadro internazionale inteso ad affrontare la questione del cambiamento climatico oltre il 2012, con una più ampia partecipazione di tutti i principali emittenti, e a sostenere obiettivi ambientali legati a delle scadenze per tutti gli Stati membri dell'UE;
20. afferma che gli organi decisionali dell'ONU devono avere la competenza – e la responsabilità – di definire gli interessi pubblici comuni e di stabilire norme per la loro salvaguardia, nonché di adottare regolamentazioni al fine di preservare e tutelare tali interessi pubblici, compresa la definizione di norme internazionali volte a chiarire le relazioni tra commercio e ambiente allo scopo di assicurare la salvaguardia degli accordi ambientali multilaterali rispetto alle norme commerciali;
Istituzioni rinnovate per una maggiore rappresentatività ed efficienza
21. sostiene fermamente che la necessaria riforma delle Nazioni Unite nel loro complesso non deve in alcun modo essere limitata o messa in ombra dalla riforma del solo Consiglio di Sicurezza e da altre questioni istituzionali, sebbene sia della massima importanza un ripensamento delle strutture e dei metodi di lavoro per aumentare la rappresentatività e la credibilità; invita gli Stati membri delle Nazioni Unite a compiere ogni sforzo per evitare che eventuali difficoltà a raggiungere un accordo sulla nuova composizione del Consiglio di Sicurezza mettano in pericolo l'insieme della riforma;
22. è persuaso che gli elementi centrali che devono guidare la riforma del Consiglio di Sicurezza devono essere il rafforzamento della sua autorità, il carattere davvero rappresentativo di tutte le aree geografiche, la legittimità, l'efficacia e il suo ruolo primario nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; è convinto della necessità di modificare la composizione del Consiglio di Sicurezza in modo da tener conto dei cambiamenti intervenuti nel sistema internazionale nonché delle attuali realtà geopolitiche, aumentando il numero dei paesi in via di sviluppo nel Consiglio, assicurando che i suoi membri abbiano la volontà e la capacità di agire quando occorre farlo e utilizzando metodi di lavoro più efficaci e trasparenti; ritiene che le due proposte (modello A e B) del Gruppo ad alto livello riflettano adeguatamente tale migliore rappresentanza, sebbene siano possibili anche altre proposte di riforma, e sottolinea che un seggio dell'UE al Consiglio di sicurezza dell'ONU rimane l'obiettivo che l'Unione si prefigge di ottenere non appena vi saranno le necessarie condizioni politiche, costituzionali e giuridiche;
23. prende atto della proposta di estendere la composizione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite aggiungendo nuovi seggi per ogni gruppo regionale, fra cui "l'Europa"; esprime l'opinione che in tale contesto la soluzione appropriata, coerente con il trattato costituzionale europeo che istituisce la personalità giuridica dell'Unione e un ministro europeo degli affari esteri, sarebbe attribuire all'UE un seggio permanente aggiuntivo; invita gli Stati membri a prendere in seria considerazione questa proposta, al fine di accrescere l'influenza dell'Europa nel mondo attraverso una politica estera e di sicurezza comune (PESC) coerente ed efficiente;
24. ritiene tuttavia che in ogni caso, a prescindere dalla procedura di riforma scelta, alcuni dei seggi aggiuntivi destinati all''Europa" dovrebbero essere attribuiti all'UE in quanto tale; in tale contesto esorta il Consiglio dell'UE a stabilire i meccanismi opportuni per designare gli Stati membri dell'UE che svolgeranno il loro mandato come rappresentanti dell'Unione europea, in stretto coordinamento con gli altri Stati membri dell'UE, l'Alto rappresentante per la PESC o il futuro ministro degli affari esteri, la Commissione ed il Parlamento europeo, fintantoché non saranno soddisfatte le condizioni per la creazione di un seggio dell'Unione europea;
25. appoggia pienamente la proposta avanzata nella RGAL di introdurre in seno al Consiglio di Sicurezza un meccanismo di voto indicativo, in virtù del quale i membri potrebbero sollecitare un'indicazione pubblica delle posizioni in merito ad un'azione proposta, senza che i "no" abbiano l'effetto di un veto né che il voto finale abbia alcuna efficacia giuridica, ma aumentando la responsabilità connessa all'esercizio del veto;
26. appoggia fortemente il rafforzamento della tutela e della promozione dei diritti dell'uomo nel sistema delle Nazioni Unite, che purtroppo finora non ha sempre avuto l'efficacia auspicata quanto a risultati, e chiede finanziamenti nettamente maggiori da parte di tutti gli Stati membri per l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani nonché l'attiva partecipazione dell'Alto Commissario ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio di Sicurezza; appoggia al riguardo la proposta che l'Alto Commissario per i diritti umani presenti una relazione annuale che offra un valore aggiunto in termini di visibilità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite e al contempo consenta la valutazione del livello di cooperazione di uno Stato con i meccanismi dell'ONU;
27. appoggia la sostituzione della Commissione per i diritti umani (UNCHR) con un Consiglio per i diritti dell'uomo, di minore dimensioni, eletto direttamente dall'Assemblea generale – che dovrà eleggere come membri gli Stati più rispettosi dei diritti umani – a maggioranza rafforzata, il che gli conferirà maggiore legittimazione democratica ed autorità politica; appoggia l'inserimento, tra i metodi di lavoro dell'UNCHR, di un meccanismo di "valutazione inter pares" ('peer review') che consentirebbe di sottoporre regolarmente ciascun paese ad una valutazione in materia di diritti dell'uomo; appoggia l'idea di vincolare l'adesione di uno Stato membro al Consiglio per i diritti dell'uomo all'obbligo di accettare di sottoporsi in permanenza all'applicazione dei meccanismi e delle procedure dell'ONU; ritiene che sia della massima importanza potenziare il ruolo delle ONG indipendenti in seno a tale Consiglio e che la loro partecipazione richieda una riforma del Comitato delle ONG;
28. riafferma il suo pieno sostegno al lavoro della Corte penale internazionale ed esorta tutti gli Stati membri dell'ONU a cooperare con essa; si compiace dell'istituzione di un relatore speciale sulla compatibilità delle misure antiterrorismo con il diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo; riconosce l'importante ruolo svolto dalla Corte internazionale di giustizia ed è favorevole a studiare i mezzi per potenziarne l'opera;
29. appoggia pienamente l'opinione del Gruppo ad alto livello secondo cui sarebbe opportuno accrescere il ruolo, il margine di manovra e la responsabilità del Segretario generale in materia di pace e sicurezza; sottolinea al riguardo la necessità di concedere al Segretario generale la libertà, la discrezionalità e le risorse adeguate per organizzare la struttura e le modalità del suo ambiente di lavoro al fine di assicurare che l'amministrazione dell'ONU sia all'altezza delle priorità della riforma;
30. esprime la sua preoccupazione per le accuse contro le forze ONU di mantenimento della pace per atti di violenza sessuale e fisica commessi fra l'altro nella Repubblica democratica del Congo, in Bosnia e nel Kosovo; condanna il fatto che i colpevoli di violenza sessuale e stupri nei conflitti in corso non sono stati né denunciati né puniti, ed esorta l'ONU ad occuparsi di tali problemi per garantire il futuro ruolo dell'Organizzazione quale principale difensore dei diritti umani nel mondo;
31. plaude alla proposta di creare una Commissione per la costruzione della pace (Peacebuilding Commission) nonché un Ufficio di supporto per la costruzione della pace (Peacebuilding Support Office) nell'ambito del Segretariato delle Nazioni Unite e con la partecipazione delle istituzioni finanziarie internazionali, al fine di accrescere la capacità dell'Organizzazione di sostenere sforzi nella costruzione della pace dopo un conflitto e di assicurare il ristabilimento dell'ordine e la ricostruzione in nazioni devastate in cui lo Stato ha cessato di esistere; chiede l'istituzione di un corpo civile di pace ("caschi bianchi") capace di svolgere funzioni di natura non militare; sostiene energicamente la necessità di garantire agli operatori umanitari una maggiore protezione nonché un accesso sicuro e senza ostacoli alle popolazioni vulnerabili; sottolinea l'esigenza di dotare il Segretario generale di risorse supplementari per sostenerne le capacità di mediazione (funzione di "buoni uffici") ed appoggia la creazione di un'Unità di assistenza per lo Stato di diritto e di un Fondo per la democrazia destinati a sostenere gli sforzi compiuti a livello nazionale per ripristinare lo Stato di diritto e la democrazia;
32. insiste sulla necessità di rivitalizzare l'Assemblea generale grazie ad una migliore concettualizzazione e ad una riduzione del suo ordine del giorno al fine di affrontare in maniera rapida ed efficiente le principali questioni concrete del mondo odierno, riducendo il numero dei membri dei suoi comitati e concentrando le loro attività allo scopo di migliorare le risoluzioni e la credibilità dell'organismo nel suo insieme; sollecita l'istituzione, in seno all'Assemblea generale, di meccanismi volti a coinvolgere sistematicamente la società civile;
33. chiede che venga migliorato il funzionamento del Consiglio economico e sociale (ECOSOC) e sollecita una drastica riduzione del numero dei suoi membri nonché un rafforzamento dei suoi poteri decisionali al fine di trasformare tale organismo nell'equivalente del Consiglio di Sicurezza nei settori riguardanti l'economia, la finanza, lo sviluppo, la biotecnologia, i sistemi di comunicazione, l'etica e le minacce al clima e al biotopo; sollecita la creazione di un meccanismo di stretta e permanente consultazione tra un ECOSOC riformato e le istituzioni di Bretton Woods nonché l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), consentendo così all'ECOSOC di valutare efficacemente i progressi dell'agenda "sviluppo" dell'ONU e di fungere da sede di alto livello per la cooperazione allo sviluppo; sollecita un migliore meccanismo di coordinamento tra le varie agenzie delle Nazioni Unite che operano sotto l'egida dell'ECOSOC; appoggia la proposta di istituire un Forum biennale ad alto livello sulla cooperazione allo sviluppo e la creazione di un Comitato esecutivo ECOSOC;
34. ritiene tuttavia che le proposte di riforma avanzate nella RSG in campo socioeconomico rimangano largamente al di sotto di quanto realmente necessario per consentire a un organismo che riunisce i principali paesi sviluppati e in via di sviluppo di affrontare le interconnessioni critiche tra commercio, finanza, ambiente e sviluppo economico e sociale; appoggia pienamente, come primo passo, la proposta avanzata nella RGAL di trasformare il G20, nel quale l'Unione europea è membro istituzionale e il Fondo monetario internazionale e la Banca Mondiale sono membri ex-officio, in un gruppo guida in cui partecipino regolarmente l'OMC, il Segretario generale dell'ONU, il Presidente dell'ECOSOC e l'Alto Commissario per i diritti umani;
35. suggerisce di trasformare l'attuale Consiglio di amministrazione fiduciaria, inattivo e obsoleto, in un Consiglio per gli Stati falliti, che sarebbe responsabile a nome delle Nazioni Unite del coordinamento della cooperazione internazionale nel caso di Stati falliti, e più ampiamente della prevenzione dei conflitti negli Stati in fallimento; suggerisce che tale Consiglio per gli Stati falliti sia incaricato dal Consiglio di Sicurezza di amministrare su base temporanea i territori in cui le strutture ufficiali dello Stato siano crollate o sul punto di scomparire e le loro popolazioni;
36. sollecita il rafforzamento della gestione internazionale dell'ambiente mediante la trasformazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) in un'agenzia specializzata dell'ONU per l'ambiente dotata di sufficienti risorse finanziarie, materiali e umane, aperta alla partecipazione universale, abilitata a garantire il rispetto degli accordi ambientali multilaterali giuridicamente vincolanti da parte dei governi, delle istituzioni economiche internazionali e delle società transnazionali, e che funga da organismo di riferimento per la competenza scientifica, tecnica e giuridica in materia di ambiente; sollecita una nuova azione coesiva per garantire la sostenibilità ambientale, che affronti anche il cambiamento climatico nonché le questioni della desertificazione, della biodiversità e dei profughi ambientali; sollecita un chiarimento delle relazioni giurisdizionali, compreso il meccanismo per la risoluzione delle controversie, fra l'OMC e gli accordi ambientali multilaterali (MEA) nel contesto dell'ONU;
37. richiama l'attenzione sul fatto che nel novembre 2004 l'UNEP e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) hanno firmato un memorandum d'intesa il quale prevede che l'UNEP, su richiesta, aiuti i paesi a sviluppare la propria capacità di rispettare gli obblighi ambientali, che è uno dei pilastri fondamentali dello sviluppo sostenibile; appoggia tale posizione e afferma energicamente la necessità di garantire la disponibilità di risorse sufficienti affinché i due programmi cooperino efficacemente;
38. sottolinea che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura (UNESCO) è una delle agenzie fondamentali del sistema delle Nazioni Unite, dotata di responsabilità globale in materia di istruzione, scienza (anche in materia di acqua) e cultura (compresi media e comunicazioni); esorta gli Stati membri a fornire all' UNESCO maggiori risorse di bilancio affinché possa svolgere il suo importante mandato; invita il Segretario generale delle Nazioni Unite ad attingere sistematicamente ai contributi dell' UNESCO, in particolare per le politiche in materia d'istruzione e di riduzione della povertà nonché per la salvaguardia della diversità culturale;
39. chiede l'istituzione di un'Assemblea parlamentare delle Nazioni Unite (APNU, o UNPA secondo l'acronimo inglese) nel quadro del sistema delle Nazioni Unite, la quale migliorerebbe il profilo democratico ed il processo democratico interno dell'Organizzazione e consentirebbe alla società civile mondiale di essere direttamente associata al processo decisionale; afferma che tale Assemblea parlamentare dovrebbe essere dotata di veri diritti d'informazione e partecipazione e di poteri di controllo, e dovrebbe avere la facoltà di adottare raccomandazioni rivolte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
40. suggerisce, come primo passo, che prima della riunione dei capi di Stato e di governo del settembre 2005 si tenga una manifestazione parlamentare, che sarebbe complementare alla seconda Conferenza mondiale dei presidenti dei parlamenti in programma per il 7-9 settembre 2005 a New York; si dichiara pronto a inviare una delegazione a tali eventi parlamentari; appoggia pienamente la creazione di un Fondo per la democrazia volto ad incoraggiare, instaurare e rafforzare la democrazia in tutto il mondo, come si chiede nella relazione del Segretario generale;
41. invita gli Stati membri ad appoggiare e rafforzare l''UN Democracy Caucus" ("Caucus (comitato ad alto livello) delle Nazioni Unite per la democrazia"), che promuove la democrazia tra gli Stati membri dell'ONU e contribuisce ad istituire strutture democratiche in seno al sistema delle Nazioni Unite fungendo da modello di comportamento per le democrazie emergenti, e nel contempo impedendo agli Stati autoritari non democratici di presiedere organismi importanti dell'ONU, il che metterebbe in pericolo la credibilità dell'ONU;
42. si compiace dell'iniziativa del Segretario generale di organizzare l'evento "Trattati multilaterali: per una partecipazione universale - Tema 2005: far fronte alle sfide mondiali"; invita gli Stati membri a sostenere tale iniziativa sottoscrivendo, ratificando o aderendo ai trattati citati nel "Tema 2005" di cui ancora non sono parti contraenti; invita inoltre il Consiglio e la Commissione a promuovere tale iniziativa nel quadro delle loro relazioni con i paesi terzi e ad assistere nei loro sforzi i paesi che desiderano sottoscrivere o ratificare detti trattati o aderirvi entro settembre 2005;
43. ricorda la fruttuosa cooperazione tra le Nazioni Unite e l'Unione europea per le operazioni di salvataggio e il lavoro di assistenza svolti a seguito della catastrofe dello tsunami; si compiace della raccomandazione del Segretario generale in cui si chiede alle Nazioni Unite di far tesoro dei successi delle organizzazioni regionali, in particolare nell'elaborare norme rigorose per garantire la stabilità politica e tutelare i diritti delle minoranze, dei popoli indigeni e dei profughi interni; accoglie con soddisfazione la raccomandazione di fornire un maggiore sostegno all'Africa e all'Unione africana; sollecita un più ampio partenariato tra le Nazioni Unite e l'Unione europea, dato che quest'ultima è la più adatta a coordinare con altri paesi od organismi regionali l'effettiva attuazione delle politiche globali concernenti, fra le altre cose, la Corte penale internazionale, il Protocollo di Kyoto e il divieto internazionale delle mine terrestri;
44. ribadisce la propria opinione secondo cui, alla luce della Costituzione dell'Unione europea, la razionalizzazione della rappresentanza diplomatica dell'UE presso le Nazioni Unite riveste la massima importanza per il miglioramento delle relazioni tra le due organizzazioni e per l'influenza dell'Unione europea sulla scena internazionale; incoraggia pertanto il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi attivamente per fondere i loro uffici di liaison e le loro rispettive delegazioni in una delegazione esterna comune dell'UE presso ciascuna delle seguenti sedi dell'ONU: New York, Ginevra, Vienna e Nairobi;
45. esorta vivamente gli Stati membri dell'UE ad appoggiare senza indugio le proposte di riforma illustrate nella RSG sulla scorta della RGAL, ad adoperarsi in ogni modo possibile per attuare dette riforme nei rispettivi settori, e a fornire i mezzi necessari a tale scopo in collaborazione con le istituzioni dell'UE;
46. invita il proprio Ufficio di presidenza ad incaricare un gruppo di esperti di redigere un primo blueprint su come l'intero meccanismo di riforma del sistema ONU potrebbe funzionare sia dal punto di vista della Carta ONU che da quello delle istituzioni dell'UE;
47. decide di avviare una serie di iniziative pubbliche per informare l'opinione pubblica europea ed extraeuropea sulla portata storica della riforma delle Nazioni Unite e sul conseguente impatto sul sistema istituzionale europeo;
o o o
48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'ECOSOC delle Nazioni Unite, ai membri del Gruppo ad alto livello per la riforma delle Nazioni Unite, nonché al Congresso degli Stati Uniti d'America, all'Unione interparlamentare e all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
– vista la Dichiarazione transatlantica sulle relazioni CE-USA del 1990 e la Nuova agenda transatlantica del 1995,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e17 dicembre 2004, in particolare quelle relative a un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace e sulla collaborazione con i partner,
– vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sullo stato del partenariato transatlantico alla vigilia del vertice UE-USA di Dublino del 25 e 26 giugno 2004(1),
– visti i risultati del vertice UE-USA tenutosi a Dublino il 25 e 26 giugno 2004,
– vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2005 sulle relazioni transatlantiche(2),
– viste la sue precedenti risoluzioni del 17 maggio 2001 sullo stato del dialogo transatlantico(3), del 13 dicembre 2001 sulla cooperazione giudiziaria UE-Stati Uniti nella lotta al terrorismo(4), del 15 maggio 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio sul rafforzamento delle relazioni transatlantiche: concentrarsi sulla strategia e sui risultati(5) e del 19 giugno 2003 su una rinnovata relazione transatlantica per il terzo millennio(6) nonché la sua raccomandazione al Consiglio del 10 marzo 2004 sul diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo(7),
– vista la proposta di risoluzione 77 del Congresso USA del 9 febbraio 2005 sulle relazioni transatlantiche,
– viste le dichiarazioni rilasciate dopo l'incontro tra i capi di Stato e di governo dell'Unione Europea e il Presidente degli Stati Uniti, che ha avuto luogo il 22 febbraio 2005 a Bruxelles,
– vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2005 su un rafforzamento del partenariato UE-USA e un mercato più aperto per il XXI secolo (COM(2005)0196),
– vista l'audizione della commissione per il commercio internazionale del 26 maggio 2005 sulle relazioni economiche transatlantiche,
– visto il documento presentato dall'OCSE del marzo 2005 concernente i benefici della liberalizzazione dei mercati dei prodotti e della riduzione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti internazionali, nel caso degli USA e dell'UE,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che la democrazia, i diritti dell'uomo e lo stato di diritto, le economie e lo sviluppo sostenibili hanno dimostrato di essere valori comuni atti a formare una solida base sia per il partenariato transatlantico che per l'integrazione europea, che assieme hanno contribuito a creare stabilità, pace e prosperità nello nostre società negli ultimi sessant'anni,
B. considerando che, come affermato nella strategia europea di sicurezza, il partenariato transatlantico riveste una grande importanza,
C. considerando, tuttavia, che nel nuovo contesto internazionale nuove minacce e nuovi conflitti stanno pregiudicando questi valori e queste conquiste a un livello tale che solo la cooperazione tra i partner transatlantici, basata su una solida struttura istituzionalizzata, può avere una qualche speranza di successo,
D. considerando che la Nuova agenda transatlantica ha permesso di rafforzare considerevolmente l'integrazione e la coesione dell'economia transatlantica, rivelandosi, ciononostante, insufficiente a risolvere questioni politiche di alto livello, ad esempio le decisioni riguardo all'uso della forza e le problematiche relative all'ordine mondiale,
E. considerando che è giunto il momento di rivedere con urgenza la Nuova agenda transatlantica del 1995 per tenere conto delle realtà attuali e approfondire ulteriormente le relazioni transatlantiche, ben sapendo che lavorare insieme per ogni partner è più vantaggioso che non lavorare in direzioni diverse o addirittura opposte,
F. considerando che i trattati internazionali costituiscono gli elementi di base su cui fondare un efficace quadro multilaterale e che in numerosi settori politici, ad esempio quelli connessi con il Tribunale penale internazionale, il Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, i principi concernenti la protezione dei dati e il sostegno allo sviluppo di aeromobili civili di grandi dimensioni, si riscontrano differenze nell'analisi, nella diagnosi e nell'approccio politico tra l'UE e gli USA,
G. considerando che la situazione che perdura da tempo a Guantanamo Bay sta creando tensioni nelle relazioni transatlantiche,
H. considerando che la lotta contro il terrorismo può essere vinta solo se l'azione viene effettuata attraverso un partenariato transatlantico potenziato che conferisca una piena attenzione anche alle cause del terrorismo e ad un sincero impegno a sostenere e promuovere i diritti umani e fondamentali, i principi di protezione dei dati e tutti gli altri valori fondamentali su cui è stato costruito il partenariato,
I. considerando che la presente risoluzione offre una prima risposta alla recente comunicazione della Commissione sulle relazioni UE-USA,
1. si compiace del miglioramento delle relazioni transatlantiche, comprovato dalla recente collaborazione dei leader governativi e legislativi delle due sponde dell'Atlantico nell'affrontare temi globali e bilaterali; ritiene che tale risultato positivo offra serie opportunità all'Unione europea e agli Stati Uniti per lavorare strettamente di concerto in futuro su un'ampia gamma di sfide di interesse comune;
2. sottolinea che, in occasione del Vertice UE-USA che si terrà il 20 giugno 2005 a Washington, occorrerà imprimere un nuovo slancio alle relazioni transatlantiche, aggiornando la Nuova agenda transatlantica e sostituendola con un Accordo di partenariato transatlantico applicabile a partire dal 2007;
3. è del parere che detto Accordo di partenariato transatlantico dovrebbe ampliare l'agenda esistente nei settori politico, economico e della sicurezza, fermo restando che il partenariato dovrebbe continuare ad essere in primo luogo un impegno politico; ritiene altresì che, per quanto concerne le relazioni economiche, che, secondo uno studio recente dell'OCSE, potrebbero far crescere il PIL procapite in Europa del 2-3%, i rimanenti ostacoli al commercio e agli investimenti transatlantici dovrebbero essere individuati, e che dovrebbe essere definita una road map che delinei una linea d'azione per il rafforzamento del mercato transatlantico, entro un calendario preciso, stabilendo i campi d'azione prioritari, accompagnata dall'avvio di un dialogo normativo in aree specifiche atto a contribuire al processo;
4. prende atto della nuova direttiva relativa alla riassicurazione che crea un mercato unico dei regolamenti e della vigilanza; invita gli Stati Uniti a porre termine alla discriminazione nei confronti delle imprese europee attraverso l'imposizione di costosi requisiti collaterali che distorcono la concorrenza a favore delle imprese statunitensi;
5. ritiene che un più ampio quadro di questa natura consentirà all'UE e agli USA di combinare più efficacemente le loro iniziative incoraggiando altri ad orientarsi verso la difesa dei principi vitali della democrazia, dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto in tutto il mondo;
6. plaude a tale riguardo alla summenzionata comunicazione della Commissione del 18 maggio 2005 che rappresenta un valido passo verso un Accordo di partenariato transatlantico ma ne critica la mancanza di coraggio; riconosce che il processo del Vertice UE-USA dovrebbe rappresentare un forum vitale per la discussione delle priorità principali di natura sia globale che bilaterale, dando una spinta strategica alla relazione;
7. invita, in questo contesto, gli Stati Uniti ad assumersi la loro parte di responsabilità in materia di stabilità economica in un mondo sempre più interdipendente, ed esprime preoccupazione quanto all'impatto potenzialmente pericoloso del forte deficit del bilancio federale statunitense sull'economia globale e sull'equilibrio dei mercati valutari internazionali;
8. ribadisce il suo rifiuto della proposta di abolire l'embargo sulle esportazioni di armi alla Cina, almeno e fintato che la situazione dei diritti dell'uomo in quel paese non sia concretamente migliorata; ritiene che sarebbe utile costituire un gruppo di alto livello nel Vertice UE-USA del 20 giugno 2005 per sviluppare un approccio comune UE-USA alla questione delle esportazioni che includono il trasferimento di tecnologie;
9. prende atto che la politica dei visti rientra adesso nelle esclusive competenze della Comunità e chiede pertanto alla Commissione di avviare immediatamente negoziati con l'amministrazione USA al fine di rendere valido il programma di esenzione dei visti per tutti i cittadini europei e di rimuovere le attuali discriminazioni, in particolare contro i cittadini dei nuovi Stati membri;
10. raccomanda che la proposta di Accordo di partenariato transatlantico stabilisca una "comunità di azione" transatlantica per la cooperazione globale e regionale e si occupi dei problemi affrontandoli con iniziative comuni in settori quali:
a)
la promozione della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto e il sostegno ad un efficace multilateralismo,
b)
il proseguimento del processo di pace in Medio Oriente in accordo con i governi e i popoli della regione sulla base della Road Map del Quartetto,
c)
la ricerca della sicurezza mondiale lavorando insieme sui seguenti temi:
i)
lotta contro il terrorismo internazionale,
ii)
sviluppo di una strategia comune verso una multilateralizzazione della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dell'uso dell'energia nucleare,
iii)
promozione e sviluppo di approcci comuni alle relazioni con gli altri principali attori geopolitici quali Cina, India, Giappone, America Latina e Russia,
iv)
un rilancio del controllo negoziato degli armamenti e il disarmo a livello multilaterale, nell'ambito del sistema ONU e a livello bilaterale,
v)
reazioni rapide a mutamenti politici improvvisi e inattesi, come è avvenuto recentemente in Ucraina, Libano e Kirghizistan,
vi)
impegno attivo per una riforma delle Nazioni Unite, in particolare del suo Consiglio di sicurezza, anche per quanto riguarda la sua composizione, sulla base del pieno rispetto del diritto di tale istituzione di autorizzare l'uso della forza per la soluzione di conflitti internazionali, allo scopo di renderla più efficace, affidabile e capace di applicare le sue decisioni,
d)
il rafforzamento del partenariato economico transatlantico nel quadro del summenzionato Accordo di partenariato transatlantico, integrato da un accordo transatlantico relativo al settore dell'aviazione e da un dialogo efficace sulla regolamentazione dei mercati finanziari;
11. ricorda che la conclusione dell'agenda di sviluppo DOHA multilaterale dell'OMC è una priorità reale per una crescita globale sostenibile, fine verso il quale l'UE e gli USA devono lavorare insieme in modo esauriente; ritiene che le iniziative economiche bilaterali UE-USA siano complementari a tale processo, soprattutto nel settore normativo;
12. conta sul fatto che il Vertice UE-USA compia progressi sostanziali in vista della definizione di una risposta comune efficace – sulla base condivisa degli Obiettivi di sviluppo del millennio – alle nuove sfide globali che superano le frontiere nazionali, segnatamente la riduzione della povertà, le malattie trasmissibili e il degrado ambientale, in particolare promuovendo il dialogo sulla protezione del clima e le emissioni legate ai trasporti;
13. ritiene parimenti essenziale che le questioni politiche sulle quali esiste un disaccordo, quali Guantanamo, o le forti divergenze di opinioni riguardo a certi strumenti internazionali, formino oggetto di discussione da parte di entrambi i partner in uno spirito di cooperazione; sottolinea a tal fine l'importanza della piena comprensione dei valori in gioco, quali il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di diritti umani e la ricerca di un effettivo approccio multilaterale, che devono costituire la base di discussioni comuni, dal momento che sono le caratteristiche distintive dei nostri sistemi democratici rispetto al resto del mondo sin da quando i due partner hanno promosso la fondazione del sistema delle Nazioni Unite;
14. ribadisce che la NATO dovrebbe sviluppare il suo potenziale in quanto foro di dibattito politico in un vero partenariato di eguali, in cui va ricercato un equilibrio ragionevole tra gli strumenti di prevenzione, la gestione delle crisi e la capacità militare; raccomanda a tal fine una relazione di sicurezza più stretta tra la NATO e l'Unione europea; ritiene che un partenariato più forte UE-USA completerà e non danneggerà questa relazione;
15. chiede al Vertice UE-USA di rafforzare la dimensione parlamentare del partenariato transatlantico trasformando il dialogo transatlantico dei legislatori in un'assemblea transatlantica in grado di tenere vertici di legislatori prima dei Vertici UE-USA, di creare sinergie tra il dialogo transatlantico dei legislatori e il dialogo all'interno della Nuova agenda transatlantica, tra l'altro, mediante il lancio di nuovi programmi finanziati congiuntamente per lo scambio di staff legislativi e la creazione di un piccolo segretariato del dialogo transatlantico dei legislatori;
16. ritiene che il ruolo di altri dialoghi nel quadro della Nuova agenda transatlantica debba essere parimenti riesaminato; ritiene in particolare che il dialogo commerciale transatlantico debba essere riformulato per fornire un efficace apporto pienamente rappresentativo del settore commerciale su tali questioni per il rafforzamento del partenariato economico;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al presidente e al Congresso degli Stati Uniti d'America.
– visto l'accordo di associazione e cooperazione(1) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica dell'Uzbekistan, entrato in vigore il 1° luglio 1999,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti umani e della democrazia in Uzbekistan e nei paesi dell'Asia centrale,
– viste le conclusioni della sesta riunione del Consiglio di cooperazione UE-Uzbekistan, che si è tenuta il 1° febbraio 2005 a Bruxelles,
– viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 23-24 maggio 2005 sugli eventi recenti in Uzbekistan ed in particolare nella città di Andijan, all'Est del paese, e intorno ad essa,
– vista la dichiarazione fatta dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Louise Arbour, in cui chiede un'inchiesta internazionale indipendente sulle cause e le circostanze degli incidenti nella città di Andijan, all'Est dell'Uzbekistan,
– vista la dichiarazione del 20 maggio 2005 del Presidente in carica dell'OCSE sulla situazione in Uzbekistan,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che, secondo testimoni oculari, molti centinaia di persone sono state uccise il 13 maggio 2005 nella città di Andijan, all'Est dell'Uzbekistan, quando forze governative hanno aperto il fuoco su un corteo che protestava contro l'arresto di 23 uomini di affari locali,
B. considerando che il Presidente dell'Uzbekistan Islam Karimov ha attribuito la responsabilità delle violenze a gruppi islamici, negando che le forze di sicurezza avessero aperto il fuoco su civili disarmati e riducendo il bilancio delle vittime a 169, la maggior parte delle quali "terroristi dell'estremismo islamico",
C. considerando che, allo stesso tempo, più di 500 persone hanno lasciato l'Uzbekistan e trovato rifugio in un campo a Barash, in Kirgizistan, sulle rive del fiume che segna la frontiera tra l'Uzbekistan e il Kirgizistan,
D. considerando che numerose persone sono state arrestate durante e dopo gli avvenimenti ad Andijan e sono ancora detenute,
E. considerando che, quasi tre settimane dopo i disordini, gli abitanti di Andijan temono ancora le rappresaglie del governo per aver parlato di quanto avvenuto, e che la città resta essenzialmente chiusa ai giornalisti e agli ispettori incaricati di valutare la situazione dei diritti dell'uomo, mentre il governo ha dato istruzioni agli organi di stampa uzbeki su come riferire gli avvenimenti connessi con le violenze e blocca sempre di più l'accesso ai siti Internet di mass media stranieri,
F. estremamente preoccupato per la continua scomparsa di feriti dagli ospedali e per gli arresti arbitrari, le detenzioni e le aggressioni contro gli attivisti dei diritti dell'uomo che hanno denunciato e indagato sul ricorso indiscriminato alla forza contro i civili,
G. considerando che le Nazioni Unite, sostenute tra l'altro dal Consiglio dell'Unione europea, dall'OCSE e dalla NATO, hanno chiesto con urgenza un'inchiesta indipendente sulle cause e le circostanze degli avvenimenti di Andijan; considerando che questa inchiesta è assolutamente necessaria al fine di fare chiarezza sugli eventi e di poterli affrontare adeguatamente nell'interesse della stabilità della regione e prendendo atto dell'imbarazzante sostegno all'azione del governo espresso dalla Federazione russa e dalla Cina,
H. considerando che le autorità uzbeke hanno finora rifiutato di rispondere a questa richiesta di un'inchiesta internazionale indipendente ed hanno anche rifiutato qualsiasi contatto con i rappresentanti della comunità internazionale per parlare dell'avvio di una simile inchiesta;
I. considerando che il governo uzbeko ha vecchi precedenti in materia di torture, maltrattamenti e violazioni gravi dei diritti dell'uomo ai danni di detenuti, nonché di trattamenti duri nei confronti di attivisti dei diritti dell'uomo e oppositori politici,
J. riconoscendo il ruolo assunto dall'Uzbekistan nella lotta contro il terrorismo internazionale, ma sottolineando la necessità cruciale di condurre tale lotta con mezzi legali che non opprimano la società nel suo insieme trascurando i diritti umani,
K. considerando che le autorità uzbeche sostengono spesso che coloro che si oppongono alla linea del governo sono estremisti religiosi della Valle di Ferghana che vogliono rovesciare il governo ed istituire un califfato islamico in Asia centrale, nonostante il fatto che la società uzbeca sia fondamentalmente laica e che i circoscritti fenomeni di estremismo religioso sono piuttosto causati dall'ingiustizia sociale,
L. considerando che i leader di molti gruppi che si occupano di diritti umani in Uzbekistan hanno riferito che al massacro di Andijan hanno fatto seguito ampie misure repressive contro i difensori dei diritti umani, i membri dei partiti di opposizione e altri cittadini in vario modo attivi politicamente in Uzbekistan e che questi sono stati oggetto di arresto e di violenza fisica da parte del regime uzbeko,
M. considerando che il presidente uzbeco Karimov è stato a capo del paese dal 1989, anno della sua indipendenza, e che il suo regime finora non ha fatto alcuno sforzo sostanziale per preparare le riforme politiche, sociali ed economiche necessarie rendendo l'Uzbekistan uno dei regimi più autocratici dell'Asia centrale,
N. considerando che la società civile in Asia centrale, compresa quella uzbeka, chiede incessantemente una società più aperta, in cui siano rispettate le libertà individuali e i diritti umani, nonché di compiere passi verso la democrazia,
O. considerando che la cooperazione dell'Unione europea può essere fornita solamente sulla base di una reale politica di promozione dei diritti umani da parte dei beneficiari,
1. condanna decisamente l'uso eccessivo, brutale e indiscriminato della forza, da parte delle forze di sicurezza uzbeke e sollecita le autorità uzbeke a processare i responsabili del massacro di Andijan;
2. esprime profondo rammarico per la perdita di centinaia di vite e le sue condoglianze per le persone che hanno sofferto per le conseguenze della violenza usata dalle forze di sicurezza uzbeke,
3. invita con urgenza le autorità uzbeke a rispondere immediatamente alle richieste internazionali concernenti un'inchiesta internazionale indipendente sull'accaduto e a prendere le misure necessarie per rendere possibile una tale inchiesta;
4. sottolinea che, continuando a rifiutare un'inchiesta internazionale, il governo uzbeko viene meno persino ai suoi obblighi più fondamentali assunti nell'ambito della clausola sui diritti dell'uomo e la democrazia contenuta nell'APC;
5. esorta il Consiglio e la Commissione a indirizzare gli aiuti comunitari e i programmi di cooperazione destinati all'Uzbekistan per il tramite di ONG indipendenti, a rafforzare i programmi TACIS-democrazia, nonché a sospendere gli aiuti diretti agli organismi governativi fino a quando non sarà stata condotta un'indagine internazionale e indipendente con il pieno sostegno delle autorità uzbeche e verrà posto termine al diffuso abuso dei diritti umani;
6. esprime grave preoccupazione per il destino di coloro che si sono rifugiati in prossimità della frontiera con il Kirgizistan e sollecita l'Uzbekistan e il Kirgizistan a rispettare le convenzioni internazionali sugli sfollati e i rifugiati; sollecita il Consiglio e la Commissione a fornire un'assistenza umanitaria in stretta cooperazione con le agenzie delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, e invita le autorità uzbeke a consentire che detta assistenza possa accedere immediatamente alla regione;
7. invita le autorità uzbeke a porre termine immediatamente alla persecuzione e alla violenza contro gli oppositori politici, i difensori dei diritti umani, i giornalisti indipendenti ed altri cittadini uzbeki; chiede che gli arrestati durante e dopo gli eventi di Andijan siano immediatamente liberati,
8. ritiene che la lotta contro il terrorismo debba essere condotta nel rispetto delle convenzioni internazionali e degli impegni assunti in sede OSCE e che non debba in alcun modo essere utilizzata come giustificazione per la repressione degli oppositori politici, la violazione dei diritti umani e la limitazione delle libertà civili;
9. invita l'amministrazione statunitense a sospendere i suoi negoziati con il governo uzbeko riguardo ad un accordo formale e di lungo termine che consentirebbe agli Stati Uniti di mantenere la loro base militare nel paese e che comporterebbe per il governo uzbeko considerevoli vantaggi finanziari, nonché a prendere in esame altre alternative nella regione;
10. sottolinea l'importanza che riveste il fatto di affrontare le cause più profonde dell'instabilità nella regione e sollecita le autorità uzbeke ad intraprendere riforme interne, che sono essenziali per lo sviluppo economico e per il raggiungimento della democrazia e della stabilità nel paese; invita il Consiglio e la Commissione a sostenere dette riforme con efficacia e in stretto coordinamento con altri attori internazionali interessati;
11. invita il governo dell'Uzbekistan a compiere passi concreti verso l'abolizione della pena di morte, il rafforzamento dell'indipendenza del potere giudiziario, l'allineamento della legislazione nazionale sugli organi d'informazione con le norme e gli standard a livello internazionale, a porre fine alla censura, a cessare di esercitare pressioni sui giornalisti e sugli editori indipendenti ed a creare le condizioni per realizzare concretamente la libertà di espressione;
12. sollecita il governo uzbeko a rivedere e semplificare la procedura di registrazione per le ONG, comprese le rappresentanze straniere, e a introdurre e adottare modifiche volte a ridurre il controllo esercitato dagli organi statali e dal ministero della giustizia sulle attività delle ONG;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Segretari generali delle Nazioni Unite e dell'OCSE e ai Presidenti, ai governi e ai parlamenti dell'Uzbekistan, del Kirgizistan, della Federazione russa, degli Stati Uniti e della Cina.
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2004)0690),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0109/2005),
A. considerando che le politiche dell'occupazione rientrano nelle responsabilità degli Stati membri,
B. considerando che la sicurezza del posto di lavoro, i livelli salariali, le condizioni di lavoro, la formazione e il capitale per lavoratore sono tutte variabili che hanno una correlazione positiva con il livello di produttività del lavoro,
C. considerando che il lavoro clandestino ha effetti negativi sui sistemi di protezione sociale, sulle politiche dell'occupazione e sulla coesione sociale,
D. considerando che l'attuale fase economica, caratterizzata da un aumento della concorrenza e da una intensificazione della ristrutturazione, sta causando perdite di posti di lavoro e cambiamenti nei modelli occupazionali in talune regioni e taluni settori,
E. considerando che per ridurre al minimo i possibili effetti negativi di tali cambiamenti è necessario che tutte le parti coinvolte individuino i problemi legati all'occupazione e alla produttività,
F. considerando che in molti settori sono emerse carenze di personale specializzato e che in alcuni Stati membri, in ragione delle specifiche tendenze demografiche, la popolazione indigena attiva è in diminuzione,
G. considerando che la crescita economica in Europa è pari a circa il 2%, una crescita insufficiente per far fronte alla disoccupazione e promuovere la piena occupazione, il che dimostra chiaramente la necessità di soluzioni macroeconomiche per affrontare il problema della mancanza di una domanda effettiva,
H. considerando che entrambe le parti sociali dovrebbero essere coinvolte strettamente negli sforzi per valutare il rapporto tra qualità dei posti di lavoro e produttività e che tale cooperazione spianerebbe la strada verso il progresso alle economie degli Stati membri,
I. considerando che le PMI rappresentano la maggioranza dei datori di lavoro e sono il principale motore della crescita economica,
J. considerando che la crescita di Internet e del commercio elettronico significa che le società dell'Unione europea, comprese le PMI, operano in un mercato sempre più globale e che la loro esigenza di competitività dovrebbe essere considerata in tale più ampio contesto,
K. considerando che una crescita economica a detrimento della crescita dell'occupazione non è auspicabile, e che pertanto è necessario incoraggiare tutte le forme di crescita dell'occupazione, ed osservando che nel summenzionato documento di lavoro della Commissione si afferma che "gli accordi sull'orario di lavoro flessibile (compresi i contratti temporanei e a tempo parziale ...) hanno contribuito ad aumentare i tassi di occupazione e di partecipazione",
1. lamenta il fatto che il Consiglio non consideri più il Patto di stabilità e di crescita una condizione imperativa per il miglioramento delle condizioni necessarie alla crescita economica e alla creazione di opportunità occupazionali;
2. rileva l'importanza che gli investimenti pubblici a livello di Unione europea e nazionale rivestono ai fini della promozione della coesione economica e sociale, quale strumento per dare impulso alla domanda e promuovere la crescita dell'economia e dell'occupazione;
3. ritiene che l'Unione europea possa essere un'area di progresso economico, sociale e ambientale nel mondo se si perseguono politiche diverse in campo economico, monetario e sociale; ribadisce la validità degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 per la piena occupazione, comprese la creazione di posti di lavoro più numerosi e migliori, la crescita economica, la coesione sociale (in particolare la lotta contro la povertà, le disparità di reddito e la disoccupazione) nonché la protezione dell'ambiente, quali motori per raggiungere uno sviluppo sostenibile nell'Unione europea, e ritiene che tali obiettivi strategici debbano rappresentare la massima priorità dell'Unione europea per i prossimi cinque anni;
4. ritiene che l'Unione economica e monetaria e il Patto di stabilità e di crescita rafforzeranno il mercato interno e promuoveranno un ambiente macroeconomico non inflazionistico con bassi tassi d'interesse, migliorando in tal modo le condizioni per la crescita economica e la creazione di opportunità occupazionali e stabilendo una base sostenibile per la coesione sociale;
5. ritiene che un'Unione economica e monetaria vincente e sostenibile, un mercato interno ben funzionante ed elevati livelli di occupazione non siano realizzabili unicamente attraverso la riforma strutturale dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri poiché le riforme strutturali debbono essere onnicomprensive nella loro portata e non ridursi a misure limitate ed occasionali, e devono affrontare in modo coerente la complessa questione degli incentivi alla creazione di posti di lavoro;
6. sostiene la conclusione del documento di lavoro della Commissione secondo cui "gli sforzi di riforma volti a stimolare l'occupazione dovrebbero riguardare, in particolare, riforme dei sistemi dei prelievi e delle indennità per rendere il lavoro redditizio, politiche attive del mercato del lavoro volte a migliorare l'impiegabilità, una modernizzazione dell'organizzazione del lavoro comprendente contratti di lavoro più flessibili, sforzi volti ad incoraggiare la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, e sforzi per rendere i sistemi di negoziazione collettiva più favorevoli all'occupazione";
7. ritiene che la riforma della politica di protezione sociale e delle politiche in campo fiscale, economico, occupazionale e finanziario dovrebbe essere affrontata in modo coerente, tenendo in debito conto l'obiettivo europeo di un alto livello di occupazione e di protezione sociale;
8. ritiene che in tale contesto, e al fine di promuovere strategie economiche e occupazionali nell'Unione europea che tengano conto degli obiettivi della protezione sociale, si dovrebbe prestare maggiore attenzione al miglioramento dell'efficienza del mercato, alle innovazioni tecnologiche, ai sistemi di istruzione e formazione, alla competitività e alla produttività, quali condizioni preliminari per la crescita e l'occupazione;
9. ritiene che l'innovazione e l'imprenditorialità rivestano un'importanza critica per la crescita, la creazione di posti di lavoro e la produttività e che la Commissione dovrebbe promuovere l'interazione tra imprese, istituti d'istruzione, università e uomini di scienza, in tutto il territorio dell'Unione europea e al di là di esso, onde stimolare e catalizzare lo spirito imprenditoriale e l'innovazione;
10. ritiene che la strategia generale fin qui delineata ottimizzerà gli sforzi intesi a promuovere l'occupazione e l'inserimento sociale e a combattere la disoccupazione e che, in tale contesto, la promozione dell'occupazione, la protezione e la sicurezza dei lavoratori andranno di pari passo con l'esigenza di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro contribuendo in tale modo anche al successo dell'Unione economica e monetaria;
11. rileva che per migliorare il mercato interno, creare un ambiente economico favorevole alle PMI e ridurre i costi amministrativi e fiscali, occorre prestare maggiore attenzione alla semplificazione della legislazione comunitaria e degli Stati membri e effettuare migliori valutazioni d'impatto; occorre inoltre incentivare strumenti e modi di finanziamento per le PMI, come ad esempio il capitale di rischio;
12. riconosce il ruolo importante della Banca europea per gli investimenti nella creazione di occupazione attraverso opportunità di investimento in Europa; sollecita tale Banca ad intensificare le sue attività in tale contesto, promuovendo interventi nei settori dell'innovazione tecnologica e dei sistemi d'istruzione e formazione;
13. osserva che un mercato interno rafforzato, unito ad una riforma del mercato del lavoro e a mercati di capitali integrati, offrirebbe un potenziale rilevante per una crescita significativa del PNL europeo; ritiene pertanto indispensabile un rafforzamento del mercato interno, in particolare nel settore dei servizi;
14. riconosce l'importanza dei servizi pubblici e della fornitura di tali servizi ai fini della promozione della coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione europea e della crescita dell'economia e dell'occupazione;
15. ritiene che una maggiore mobilità del lavoro, sia in termini geografici che occupazionali, ridurrebbe le disparità tra offerta e domanda sul mercato del lavoro e migliorerebbe in misura significativa i livelli dell'occupazione; reputa che esistano ancora ampi margini di manovra per ulteriori miglioramenti in tale contesto;
16. rileva la necessità di istituire misure a favore dell'invecchiamento attivo e contro i pensionamenti anticipati; sottolinea l'importanza del contributo dei lavoratori più anziani che, con la loro esperienza e le loro conoscenze, consentono di migliorare la produttività dell'economia europea; ritiene che le persone di età più avanzata, con la loro esperienza e le loro capacità, debbano essere considerate come una risorsa da utilizzare piuttosto che come un problema da affrontare;
17. riconosce l'importanza della libera circolazione dei lavoratori in tutto il territorio dell'Unione e chiede pertanto agli Stati membri di rivedere il periodo transitorio applicabile ai nuovi Stati membri in materia di libera circolazione dei lavoratori, onde rimuovere tutti gli ostacoli alla mobilità del lavoro;
18. riconosce il ruolo delle parti sociali nella creazione di un'Unione economica e monetaria vincente e sostenibile;
19. invita gli Stati membri ad affrontare il problema del lavoro clandestino che ha effetti negativi sui sistemi di protezione sociale e sulla coesione sociale, sulla competitività e sulla produttività;
20. invita gli Stati membri a modernizzare, in conformità delle norme e delle prassi nazionali, i sistemi fiscali e di protezione sociale in modo tale da essere in grado di adattarsi ai cambiamenti strutturali del mercato del lavoro e di promuovere lo sviluppo di una forza lavoro qualificata, adeguatamente formata ed adattabile al fine di contribuire alla competitività, all'occupazione e alla produttività;
21. invita la Commissione, di concerto con gli Stati membri e dopo aver consultato entrambe le parti sociali, ad analizzare sviluppi, innovazioni e progressi realizzati in relazione agli obiettivi fin qui indicati e a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni adeguate sulla qualità dei posti di lavoro, l'efficienza del mercato del lavoro, la produttività, la fiscalità e i sistemi di protezione sociale in tutti i settori economici;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Bolivia
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33k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Bolivia
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bolivia e, in particolare, la risoluzione del 23 ottobre 2003(1),
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. allarmato per la grave crisi istituzionale della Repubblica di Bolivia, segnatamente dopo le dimissioni del presidente Carlos Mesa,
B. considerando che la Bolivia occupa il primo posto quanto agli indici di povertà in Sudamerica,
C. considerando che la maggioranza del popolo boliviano si trova in uno stato di estrema povertà e che è necessaria un'azione urgente che garantisca una risposta favorevole alle sue richieste di giustizia sociale e che si andrà avanti con il processo di sviluppo democratico,
D. considerando che esiste, nella società boliviana, un profondo desiderio di democrazia reale, che si manifesta nella partecipazione diretta agli affari pubblici della popolazione indoamericana,
E. considerando che vasti strati della società boliviana, in particolare gli indigeni, gli agricoltori, gli operai e i disoccupati hanno il diritto di rivendicare legittimamente e in forma pacifica la loro partecipazione al governo del paese,
F. considerando il rischio che rappresenta, per la stabilità sociale e politica della Bolivia, la persistenza di gravi e profonde diseguaglianze, il disconoscimento dei diritti della popolazione indigena e la minaccia per le risorse e gli spazi naturali che può scaturire da uno sconsiderato sfruttamento delle risorse,
G. considerando l'inasprirsi del conflitto nel corso delle ultime settimane, con uno sciopero generale in varie regioni, scioperi della fame, interruzioni dell'attività nei settori dell'istruzione e della salute, e con decine di migliaia di manifestanti nelle piazze,
H. considerando che, dinanzi all'ondata di proteste, il presidente Mesa ha rimesso il suo incarico a disposizione del Congresso nazionale e ha chiesto ai settori sociali che manifestavano di permettere al parlamento di riprendere le proprie sessioni per deliberare e decidere sul futuro del paese,
1. ribadisce il suo appoggio fermo e deciso al sistema democratico, allo Stato di diritto e all'ordine costituzionale vigente in Bolivia e spera che la rinuncia del presidente Mesa non determini un vuoto di potere che potrebbe essere sfruttato per allontanare il paese dalla via del rispetto dei valori democratici e dello Stato di diritto;
2. esprime la propria preoccupazione per i fatti politici e sociali che si stanno verificando in Bolivia, segnatamente a La Paz, sede del potere esecutivo e legislativo;
3. esprime l'auspicio che si trovi un consenso in seno alla società boliviana, affinché le risorse naturali del paese, in particolare le risorse energetiche, contribuiscano al suo sviluppo e al benessere sociale dei suoi abitanti;
4. chiede il protrarsi degli sforzi volti ad approfondire e ad allargare la democrazia in Bolivia e invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a sostenere in modo adeguato il processo democratico affinché il paese possa districarsi dal pantano politico ed economico;
5. manifesta la sua convinzione quanto alla necessità di promuovere spazi di dialogo affinché, in forma pacifica e nel quadro delle istituzioni democratiche e dell'ordine costituzionale, la Bolivia possa superare la crisi, e allo stesso tempo lancia un appello alla moderazione, affinché si dia spazio ad un dialogo costruttivo tra tutti i settori della popolazione, che consenta di generare un clima di fiducia e intesa, sufficiente e necessario per condurre il paese verso una transizione pacifica;
6. sollecita l'invio di una delegazione del Parlamento europeo nella Repubblica boliviana per analizzare la situazione esistente sul territorio e proporre aiuti opportuni per sostenere una transizione pacifica e democratica e manifesta la sua disponibilità ad accompagnare, come osservatore, i processi elettorali in cui sia richiesta la sua presenza;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo e al Congresso della Repubblica di Bolivia, nonché al Segretario generale dell'OSA.
– visto l'accordo di associazione euromediterraneo del 12 aprile 2002 tra l'Unione europea e l'Algeria,
– viste le relazioni 2002, 2003 e 2004 dell'UNPD sullo sviluppo umano nel mondo arabo,
– vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003 "Imprimere un nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterranei nel campo dei diritti umani e della democratizzazione" (COM(2003)0294),
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2003 "Europa ampliata ‐ Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali" (COM(2003)0104),
– vista la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2005 "Decimo anniversario del partenariato euromediterraneo: Un programma di lavoro per raccogliere le sfide dei prossimi cinque anni" (COM(2005)0139),
– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2005 sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo 2004 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo(1),
– vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare euromediterranea approvata al Cairo il 15 marzo 2005 su questioni economiche e finanziarie, sociali e culturali,
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Algeria, segnatamente la risoluzione del 10 ottobre 2002 sulla conclusione di un accordo di associazione con l'Algeria(2),
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che il partenariato euromediterraneo punta sostanzialmente a creare una zona di pace e di stabilità basata sui principi dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e della democrazia,
B. considerando che l'Unione europea ha assunto l'impegno di promuovere la democrazia, il buongoverno e lo Stato di diritto nonché di difendere tutti i diritti dell'uomo,
C. ricordando gli impegni sottoscritti dal governo algerino nel quadro della dichiarazione di Barcellona, approvata nella Conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995,
D. considerando che l'articolo 2 del succitato accordo di associazione prevede che il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali ispiri le politiche interne e internazionali delle parti e rappresenta un elemento essenziale dell'accordo,
E. ricordando che in Algeria la televisione, la radio e la stampa sono monopolio di Stato,
F. esprimendo la sua preoccupazione per la libertà della stampa dopo la riforma del codice penale algerino del maggio 2001, segnatamente per le disposizioni che prevedono pesanti ammende e pene detentive per diffamazione,
G. considerando che attualmente sono in corso numerosi procedimenti penali per reati a mezzo stampa contro giornalisti di quotidiani privati francofoni, per esempio Le Matin, Liberté, Le Soir d'Algérie e El Watan, ed esprimendo altresì particolare preoccupazione per le pene detentive comminate a Farid Alilat, Fouad Boughanem, Hakim Laâlam, Abla Chérif, Hassane Zerrouky, Youssef Rezzoug, Yasmine Ferroukhi e Hafnaoui Ghoul,
H. ricordando che Mohamed Benchicou, direttore del giornale Le Matin, è stato condannato a due anni di detenzione di rigore il 14 giugno 2004 per aver violato la legge che disciplina il controllo dei cambi e i movimenti di capitali e che il suo giornale ha formato oggetto di una liquidazione giudiziaria nel giugno 2004; considerando che la sua domanda di liberazione per ragioni di salute è stata respinta dalla magistratura algerina il 20 aprile 2005 malgrado il netto aggravamento del suo stato; ricordando altresì la condanna e la detenzione di Ahmed Benaoum, direttore del gruppo editoriale Er-raï Elâm, il 28 giugno 2004,
I. considerando che restano tuttora in vigore il decreto sullo stato di emergenza del 9 febbraio 1992 e tutti i decreti e i testi di legge che ne derivano,
J. considerando che attualmente in Algeria l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (IEDDH) finanzia progetti volti a sviluppare un'informazione pluralista e a rafforzare i mezzi indipendenti d'informazione,
1. si compiace della ratifica del succitato accordo di associazione da parte del parlamento algerino e auspica che fin dalla sua entrata in vigore diventi possibile rilanciare il dialogo politico con l'Algeria tramite il consiglio di associazione;
2. sottolinea l'importanza della politica euromediterranea di vicinato e dei relativi piani d'azione volti a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare la libertà di stampa, la quale deve essere considerata con serietà nel contesto dell'elaborazione dei piani d'azione;
3. ritiene in particolare che costituiscano un ostacolo all'esercizio della professione di giornalista in Algeria le disposizioni del codice penale algerino del maggio 2001 che prevedono pene detentive per diffamazione a danno del Presidente, del parlamento o di ogni altra istituzione pubblica o organo costituito;
4. sollecita fermamente le autorità algerine ad adottare e concretizzare senza indugi misure legislative che consentano il massimo rispetto dei diritti fondamentali, specialmente il pieno rispetto della libertà di stampa, in conformità degli accordi internazionali di cui l'Algeria è parte; chiede in materia che i reati a mezzo stampa siano definitivamente depenalizzati;
5. chiede alle autorità algerine di rimettere quanto prima in libertà i giornalisti condannati a pene detentive per diffamazione e di porre fine all'accanimento giudiziario nei confronti dei mezzi di informazione privati per reati d'opinione e ai procedimenti giudiziari nei confronti dei mezzi di informazione privati algerini;
6. ritiene che la revoca dello stato di emergenza contribuirebbe allo sviluppo dello Stato di diritto e al rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 dell'accordo di associazione;
7. invita il Consiglio e la Commissione ad attivare meccanismi chiari per una valutazione costante del rispetto dell'articolo 2 da parte di tutti i firmatari dell'accordo di associazione, compresi il Parlamento europeo, l'Assemblea popolare nazionale e la società civile algerina;
8. invita la Presidenza britannica a riunire il consiglio di associazione UE-Algeria al fine di rilanciare il dialogo politico con l'Algeria e a inserire la questione della libertà di stampa all'ordine del giorno della riunione;
9. invita la Commissione a continuare a promuovere, tramite l'IEDDH, programmi volti a rafforzare i mezzi di informazione indipendenti in Algeria nonché lo sviluppo di un'informazione pluralista;
10. chiede che nel corso della prossima riunione della delegazione interparlamentare per le relazioni con i paesi del Maghreb sia affrontata la questione della libertà di stampa;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al rappresentante personale per i diritti dell'uomo di Javier Solana, Segretario generale e Alto rappresentante per la PESC, alla Commissione nonché al governo e all'Assemblea popolare nazionale dell'Algeria.
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Azerbaigian e sul Caucaso meridionale, in particolare la risoluzione del 26 febbraio 2004 contenente la raccomandazione al Consiglio sulla politica comunitaria nei confronti del Caucaso meridionale(1),
– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 su "Europa ampliata – Prossimità: Nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali"(2),
– visto l'accordo di partenariato e cooperazione con l'Azerbaigian, entrato in vigore il 1° luglio 1999, che pone in primo piano il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti umani,
– vista la relazione per paese della Commissione sull'Azerbaigian del 2 marzo 2005,
– viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 25 e 26 aprile 2005 e la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea sui fatti del 24 maggio 2005 a Baku,
– viste le raccomandazioni congiunte sulla legge elettorale e l'amministrazione elettorale in Azerbaigian, formulate dalla Commissione di Venezia e dall'OSCE/ODIHR il 1° giugno 2005, e la relazione OSCE del 4 febbraio 2005 sul monitoraggio dei processi in Azerbaigian,
– viste le raccomandazioni formulate in occasione della sesta riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Azerbaigian, svoltasi a Baku il 18 e 19 aprile 2005,
– vista l'inclusione dell'Azerbaigian nella politica di vicinato europea e la decisione di applicare piani d'azione nei confronti dei tre paesi del Caucaso meridionale,
– visto che l'Azerbaigian è membro del Consiglio d'Europa e della Convenzione europea sui diritti umani, e viste le molteplici risoluzioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla situazione in Azerbaigian,
– vista la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e, in particolare, gli articoli 19 e 21, che garantiscono la libertà di espressione e di riunione pacifica,
– vista la dichiarazione del 19 maggio 2005 della Presidenza dell'UE sull'Azerbaigian che plaude alla decisione del presidente Ilham Aliyev di migliorare lo svolgimento delle consultazioni elettorali in Azerbaigian,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che il sindaco di Baku ha rifiutato ai partiti dell'opposizione l'autorizzazione ad organizzare un raduno nella città, il 21 maggio 2005, contraddicendo così lo spirito del decreto presidenziale del 12 maggio 2005 che ordinava all'amministrazione locale di autorizzare raduni a carattere politico e di trovare luoghi di raduno adeguati,
B. considerando che un tentativo dell'opposizione di organizzare un raduno, il 21 maggio 2005 a Baku, è sfociato in violenze e azioni brutali della polizia contro giornalisti e altri partecipanti, alcuni dei quali sono stati imprigionati per diversi giorni,
C. considerando che il 31 maggio 2005 le autorità dell'Azerbaigian hanno imprigionato decine di giovani attivisti che avevano distribuito volantini,
D. considerando che una nuova manifestazione organizzata dall'opposizione ha avuto luogo senza incidenti a Baku, il 4 giugno 2005, dopo un accordo raggiunto con le autorità,
E. considerando che i rappresentanti dell'UE hanno manifestato la propria preoccupazione dinanzi alla detenzione di manifestanti e di capi dell'opposizione che avevano esercitato il proprio diritto di libertà di riunione, una libertà fondamentale in una società democratica per esprimere le proprie opinioni politiche,
F. considerando che non è la prima volta che le autorità ricorrono in modo esagerato alla forza per sopprimere l'opposizione; nell'ottobre 2003, a seguito di disordini verificatisi nel corso delle elezioni presidenziali ampiamente criticate, sette membri dell'opposizione sono stati arrestati e condannati a cinque anni di detenzione, ma in seguito graziati,
G. considerando che, stando alle conclusioni dell'OSCE, in occasione delle elezioni municipali del 2004 "non è stato rispettato un certo numero di norme internazionali per una consultazione elettorale democratica", nonostante che il giorno della consultazione fosse stato in generale ritenuto accettabile e fossero stati constatati taluni miglioramenti tecnici rispetto alle precedenti elezioni presidenziali del 2003,
H. considerando che, in vista delle elezioni parlamentari del novembre 2005, il presidente Ilham Aliyev ha promulgato il 12 maggio 2005 un decreto legge sul miglioramento delle pratiche elettorali nella Repubblica dell'Azerbaigian,
I. considerando che, stando alle conclusioni della relazione dell'OSCE sul monitoraggio dei processi in Azerbaigian, taluni importanti aspetti dei requisiti giuridici attuali del paese sono venuti meno e che l'Azerbaigian non rispetta i propri impegni internazionali relativamente ai diritti umani e allo Stato di diritto,
J. considerando che i giornalisti sono vittime di un declino persistente e preoccupante del livello della libertà di stampa nel paese,
K. considerando la situazione generalmente difficile a livello sociale e politico collegata al non risolto conflitto del Nagorno-Karabakh che ha avuto come conseguenza un carico enorme sul paese di rifugiati e sfollati interni,
1. deplora la decisione adottata dal sindaco di Baku di negare all'opposizione l'autorizzazione a organizzare un raduno il 21 maggio 2005 e condanna fermamente lo sproporzionato uso della forza fatto dalla polizia nei confronti dei membri dell'opposizione e di giovani attivisti che esercitavano il proprio diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica;
2. osserva che l'arresto e la detenzione di attivisti dell'opposizione erano dovuti a ragioni politiche; si compiace del rilascio di tutte le persone arrestate e chiede che sia effettuata un'inchiesta sui fatti che faccia luce anche sulle responsabilità della polizia;
3. condanna fermamente l'assassinio del giornalista Elmar Huseynov, nel marzo di quest'anno, e ribadisce il proprio sostegno al pluralismo, alla democrazia e allo Stato di diritto; invita le autorità a fare il possibile per tradurre gli esecutori dinanzi alla giustizia; esorta il governo a togliere le restrizioni imposte ai mezzi di informazione, a porre fine alle molestie, alle intimidazioni e alle detenzioni dei giornalisti che osano criticare il governo, nonché a proteggere la sicurezza personale e l'integrità professionale dei giornalisti che compiono il loro dovere;
4. esorta l'Azerbaigian ad assicurare l'indipendenza del potere giudiziario e a garantire i diritti fondamentali inalienabili delle persone detenute; invita le autorità ad adottare delle misure per colmare le lacune osservate nei processi e, al riguardo, esorta il governo ad applicare le raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei prigionieri politici, viste le ampie e credibili affermazioni relative a torture e maltrattamenti;
5. si compiace della decisione delle autorità dell'Azerbaigian di graziare le 114 persone imprigionate durante i disordini verificatisi in occasione delle elezioni presidenziali del 2003, comprese quelle designate dal Consiglio d'Europa come prigionieri politici, nonché i sette capi dell'opposizione condannati per aver partecipato alla protesta di massa; ritiene che ciò possa rappresentare un'iniziativa positiva verso l'instaurazione di un pluralismo politico in Azerbaigian e chiede il rilascio di tutti gli altri prigionieri politici;
6. si compiace del decreto presidenziale che ordina alle autorità esecutive di garantire la libertà di assemblea, la compilazione di liste elettorali precise, un equo accesso ai mass media a ogni candidato e che i cittadini non siano perseguitati a seguito delle loro convinzioni politiche; invita le autorità ad assicurare che tale decreto e ulteriori riforme siano pienamente applicati, conformemente alle norme internazionali e a tutti i livelli;
7. invita il governo a garantire che le elezioni politiche del novembre 2005 siano libere ed eque e che i candidati e gli attivisti dell'opposizione non siano vittime di atti di repressione di nessun tipo;
8. invita tutti i partecipanti ai dibattiti fra il partito al governo e i partiti all'opposizione ad effettuare sforzi ulteriori al fine di rafforzare la fiducia nelle procedure elettorali e di minimizzare il rischio di brogli;
9. chiede che una quantità adeguata di osservatori internazionali, compresa una delegazione del Parlamento europeo, sia presente nel paese in occasione della consultazione elettorale;
10. ritiene che il piano d'azione per l'Azerbaigian debba concentrarsi sullo sviluppo di una democrazia effettiva, sul rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto; esorta a tal riguardo la Commissione a coordinare la propria azione con quella del Consiglio d'Europa e a fare il possibile per sostenere e sviluppare la fragile società civile in Azerbaigian;
11. sostiene la continuazione del dialogo fra il governo dell'Azerbaigian, l'OSCE/OIDHR e la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e si compiace della relazione della missione ODIHR di valutazione delle necessità in giugno;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al presidente, al governo e al parlamento della Repubblica dell'Azerbaigian nonché alle assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa.
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'inclusione sociale nei nuovi Stati membri (SEC(2004)0848),
– visti gli articoli I-3 e III-117 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa(1),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0125/2005),
A. considerando che in occasione dei Consigli europei di Lisbona, di Nizza e di Stoccolma, svoltisi rispettivamente nel marzo 2000, nel dicembre 2000 e nel marzo 2001, gli Stati membri si sono impegnati a promuovere la qualità e un ulteriore sviluppo dell'occupazione per ridurre la povertà e l'esclusione sociale, nonché per migliorare la coesione economica e sociale ricorrendo al metodo di coordinamento aperto,
B. considerando che le organizzazioni non governative svolgono un importante ruolo nell'individuazione dei problemi relativi all'inclusione sociale e nell'attività di informazione dell'opinione pubblica sugli stessi, elaborando programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e applicandoli con efficacia,
C. considerando che fornire accesso all'occupazione è una delle vie maestre per promuovere l'inclusione sociale e che, a questo riguardo, le parti sociali svolgono un ruolo importante, in particolare sostenendo l'accesso all'occupazione delle categorie più vulnerabili nel modo definito dall'orientamento 7 degli orientamenti per l'occupazione del 2003(2),
D. considerando che il modello di genere del mercato del lavoro è tale che nei nuovi Stati membri le donne svolgono prevalentemente lavori meno retribuiti,
E. considerando che nei nuovi Stati membri la transizione all'economia di mercato ha comportato importanti cambiamenti strutturali nel mercato del lavoro e che, di conseguenza, la disoccupazione è divenuta uno degli ostacoli più gravi all'inclusione sociale,
F. considerando che una delle ragioni dell'elevata disoccupazione nei nuovi Stati membri è la mancanza di mobilità della forza lavoro, che impedisce ai lavoratori di spostarsi da regioni a forte disoccupazione verso regioni in cui vi è carenza di manodopera,
G. considerando che, senza una comparazione di indicatori basati su dati armonizzati a livello dell'Unione europea, non sarà possibile valutare il problema dell'esclusione sociale nell'Unione europea a 25 Stati membri, tenendo conto del fatto che per i 10 nuovi Stati membri non sono ancora disponibili dati esaurienti, globali e aggiornati,
H. considerando che, secondo il summenzionato documento di lavoro dei servizi della Commissione, gli ostacoli principali all'inclusione sociale nei nuovi Stati membri sono il basso tasso occupazionale nonché l'inadeguatezza e l'insufficienza dei servizi sanitari e di misure adeguate per affrontare i problemi cui sono confrontate le minoranze oggetto di discriminazione, in particolare i Rom,
I. considerando che nei nuovi Stati membri, oltre alla disoccupazione, un ulteriore e importante problema è rappresentato dalla disgregazione delle famiglie e dal conseguente impoverimento, causa di un'emarginazione sociale recente,
J. considerando che tutte le minoranze sono maggiormente esposte all'esclusione sociale e che ciò è strettamente legato al fatto che tuttora la loro istruzione e formazione non beneficiano del sostegno necessario,
K. considerando che nei nuovi Stati membri, nei quali le riforme economiche erano e rimangono necessarie per dar vita a forti economie competitive, è essenziale lottare contro l'esclusione sociale, specialmente delle categorie vulnerabili quali gli anziani, i bambini, le minoranze e i disabili,
L. considerando che nei nuovi Stati membri il finanziamento dell'amministrazione locale è confrontato a difficoltà sempre maggiori e che a lungo andare ciò pregiudicherà l'efficacia del sistema,
M. considerando che i governi dei nuovi Stati membri affidano alle amministrazioni locali compiti sempre maggiori, senza al contempo destinare loro, nella maggior parte dei casi, le risorse di bilancio supplementari necessarie per metterle in grado di realizzare tali compiti, e che in alcuni dei nuovi Stati membri la legislazione in materia di servizi sociali è carente,
N. considerando che nella maggior parte dei nuovi Stati membri manca la volontà politica di ricorrere in modo decisivo e generalizzato a incentivi finanziari indiretti (ad esempio, esenzione fiscale selettiva e riduzione dei contributi previdenziali) per consentire ai gruppi confrontati a problemi di emarginazione sociale di superare le difficoltà e integrarsi nel mercato del lavoro,
O. considerando che le parti sociali svolgono un ruolo fondamentale nell'inclusione sociale,
1. ritiene che nei nuovi Stati membri il processo di inclusione sociale debba essere accelerato e che a tal fine debbano essere messe a disposizione maggiori risorse, per permettere di migliorare sostanzialmente la situazione delle donne, dei nuclei monoparentali, di quanti accedono per la prima volta al mercato del lavoro, delle persone anziane, malate o disabili, delle persone che si prendono cura per lunghi periodi dei disabili o degli anziani, dei bambini sfavoriti o a rischio a causa dell'abbandono da parte dei genitori, nonché per migliorare le condizioni delle minoranze linguistiche, dei profughi, dei Rom e di tutte le altre minoranze etniche presenti sul territorio dell'Unione europea, senza dimenticare le persone in situazioni estremamente difficili, come i senzatetto e le vittime di dipendenze (alcolismo, tossicodipendenza);
2. ritiene che alle persone che, a causa di malattie, età avanzata, disabilità o mancanza di un lavoro adeguato, non possano guadagnarsi da vivere debba essere garantito un reddito dignitoso tramite la sicurezza sociale, tenendo maggiormente conto di quanto fatto in passato dei livelli di sussistenza; ritiene che il livello dei benefici debba essere tale da evitare la povertà quando i rischi sociali diventano evidenti; è dell'avviso che l'assistenza fornita in caso di difficoltà dovrebbe eliminare le cause della povertà e prevenire la dipendenza a lungo termine dagli aiuti del sistema sociale;
3. invita i nuovi Stati membri a dedicare maggiore attenzione alla legislazione in materia di servizi sociali, con particolare riguardo all'aspetto dell'intervento, e ad incoraggiare l'inclusione di categorie di persone nell'economia sociale, il cui sviluppo dev'essere sostenuto attraverso l'uso mirato del Fondo sociale europeo e di altri fondi strutturali;
4. sollecita i governi dei nuovi Stati membri a trattare l'assenza di inclusione sociale, allorché formulano le loro politiche, come un problema sociale che rientra nell'ambito della strategia di Lisbona;
5. invita i nuovi Stati membri ad ampliare le misure nel campo dell'istruzione, ad affrontare il problema dell'analfabetismo (incluso l'analfabetismo funzionale e reale), con particolare riferimento alle necessità di tutte le minoranze, specialmente – in alcuni paesi – i Rom, ad eliminare la segregazione nell'istruzione e in particolare a tener conto delle esigenze didattiche nelle aree rurali;
6. sottolinea la necessità di garantire in modo più efficace di quanto fatto sinora che tutti possano accedere, in condizioni di parità, ad un sistema d'istruzione di alta qualità e quindi ad un mercato del lavoro in rapida evoluzione; sottolinea che l'apprendimento permanente deve essere accessibile a tutti, indipendentemente dal percorso scolastico individuale, dalle condizioni sociali o dalla disponibilità finanziaria;
7. invita i nuovi Stati membri ad ampliare la gamma dei servizi forniti alle famiglie, al fine di migliorare le condizioni dei lavoratori con figli o persone anziane a carico, bisognose di cure;
8. invita i nuovi Stati membri a sviluppare politiche proattive per assicurare l'inclusione degli immigrati che affrontano difficoltà particolari o che sono a rischio di povertà;
9. invita gli Stati membri a mobilitare le organizzazioni civiche, professionali e sociali, in particolare le organizzazioni non governative, le associazioni confessionali o aconfessionali, i sindacati e le organizzazioni patronali, onde partecipare attivamente alla lotta contro la povertà, senza tuttavia sostituirsi agli sforzi compiuti dalle autorità pubbliche degli Stati membri; invita gli Stati membri a creare condizioni giuridiche e finanziarie favorevoli all'impegno di tali organizzazioni nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale;
10. invita i governi a dedicare particolare attenzione, nel formulare le loro politiche volte a promuovere l'inclusione sociale, all'eliminazione della povertà infantile;
11. esorta la Commissione a completare quanto prima l'armonizzazione delle statistiche sulla povertà nonché i criteri che la definiscono, al fine di poter comparare su tutto il territorio dell'Unione europea a 25 Stati membri la prevalenza dell'esclusione sociale, conformemente agli stessi criteri utilizzati nell'Unione europea a 15 Stati membri, tenendo conto della specificità di ciascuno Stato membro;
12. deplora la scarsità dei dati statistici forniti dai nuovi Stati membri e invita pertanto questi ultimi a raccogliere regolarmente e a pubblicare dati aggiornati e comparabili ripartiti per genere, al fine di poter controllare i progressi compiuti dai nuovi Stati membri riguardo all'inclusione sociale; ritiene che si debba attuare uno scambio reciproco di esperienze e buone prassi e che sia necessario potenziare la collaborazione fra gli Stati membri che si trovano ad affrontare sfide analoghe;
13. invita il Consiglio, e soprattutto i governi dei nuovi Stati membri, a prendere in considerazione i rischi che possono derivare da un maggiore indebitamento delle autorità locali nei nuovi Stati membri, che può rimettere in discussione in maniera effettiva la loro capacità di adempiere alla propria missione, creando così sul territorio dell'Unione europea fratture territoriali, e ad elaborare una strategia di lungo termine che consenta di migliorare sensibilmente tale situazione;
14. invita il Consiglio, e soprattutto i governi dei nuovi Stati membri, a prendere in considerazione l'opportunità di elaborare una strategia a lungo termine che consentirà di migliorare sensibilmente la situazione finanziaria delle autorità locali;
15. invita il Consiglio, e soprattutto i governi dei nuovi Stati membri, a prendere in considerazione l'opportunità di contribuire più di quanto non avvenga oggi ai fondi necessari per l'assolvimento delle responsabilità di governo locale connesse con l'inclusione sociale;
16. invita la Commissione a promuovere meccanismi di interazione con gli Stati membri in materia di elaborazione di testi al fine di garantire l'accesso effettivo delle categorie vulnerabili e minoritarie al sistema giuridico (assistenza legale, centri di informazione, consulenza gratuita, ecc.) e ad incoraggiare gli Stati membri a mettere a punto strategie comuni ed armonizzate in materia di inclusione sociale su scala locale;
17. invita i nuovi Stati membri a incrementare gli sforzi per risolvere il problema degli alloggi, ampliando l'offerta di abitazioni a prezzi più accessibili, in particolare sostenendo i progetti edilizi delle autorità locali, per aiutare nel modo più efficace possibile le categorie più vulnerabili;
18. invita i nuovi Stati membri a inserire nella loro politica di inclusione sociale la questione dei senzatetto, forma estrema di esclusione sociale che colpisce migliaia di persone, in particolare donne, in ciascun paese;
19. chiede sovvenzioni governative per consentire a gruppi mirati che si trovano in una posizione sociale più debole di accedere più facilmente ai prestiti per la casa;
20. invita i nuovi Stati membri a mettere a disposizione fondi sufficienti per assicurare a tutti l'accesso a sistemi di qualità per quanto riguarda l'apprendimento permanente, in modo da consentire alle persone di migliorare il livello delle loro qualifiche; li invita nel contempo a non dimenticare di attivare misure speciali volte a facilitare l'integrazione nel processo occupazionale dei soggetti più a rischio;
21. esorta i nuovi Stati membri a promuovere con maggiore efficacia l'inclusione sociale delle minoranze e il miglioramento delle condizioni di istruzione dei Rom, mettendo a punto un sistema di sostegno supplementare per i bambini bisognosi, insieme a programmi di integrazione sociale adeguati;
22. chiede ai nuovi Stati membri di promuovere più efficacemente di quanto è avvenuto sinora l'inclusione sociale delle persone disabili e di elaborare opportuni programmi di istruzione, di formazione professionale e di promozione dell'occupazione;
23. invita i nuovi Stati membri a rivedere le rispettive politiche economiche alla luce delle conclusioni cui è pervenuta l'Unione europea in sede di esame intermedio della strategia di Lisbona; chiede che tale revisione sia effettuata con l'obiettivo di rafforzare la creazione di posti di lavoro duraturi e di qualità; chiede che la libertà d'impresa venga facilitata senza che ciò susciti alcuna forma di dumping intracomunitario;
24. sottolinea la necessità, al fine di utilizzare in modo più efficace le risorse del lavoro alla luce degli obiettivi delineati nella strategia di Lisbona, che nei nuovi Stati membri vengano adottate misure per eliminare le differenze di retribuzione tra uomini e donne che hanno lo stesso livello d'istruzione e svolgono lavori dello stesso grado;
25. esorta la Commissione a riesaminare periodicamente l'insieme delle disposizioni giuridiche volte a combattere la discriminazione basate sull'articolo 13 del trattato CE e ad applicare procedure adeguate contro tutti gli Stati membri che non traspongono o non applicano correttamente le direttive pertinenti, o non ne rispettano lo scadenzario;
26. invita i governi dei nuovi Stati membri ad effettuare i preparativi appropriati per assicurare che l'introduzione dell'euro non faccia sprofondare nella povertà vaste categorie sociali, in particolare coloro che vivono con una piccola pensione o con un assegno di assistenza sociale e che sono in gran maggioranza donne;
27. invita la Commissione a far evolvere il dispositivo previsto nel suo succitato documento di lavoro verso una sintesi pluridisciplinare, maggiormente incentrata sulle carenze in fatto di libertà civili, di accesso ai diritti fondamentali, di lotta contro tutte le discriminazioni, e a raccomandare strumenti adeguati di controllo, per agevolare il lavoro in sede di applicazione di eventuali sanzioni;
28. invita la Commissione a procedere alla definizione e alla costruzione di un insieme comune di priorità ovvero un "canovaccio", che serva da base comune per l'accesso al diritto, e ad unificare gli approcci al diritto in tale settore all'interno dell'Unione;
29. invita la Commissione e i nuovi Stati membri a stanziare congiuntamente maggiori risorse da destinare ai nuovi Stati membri per finanziare l'elaborazione di piani d'azione nazionali e sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Consiglio europeo straordinario sull'occupazione (Vertice di Lussemburgo sull'occupazione) del novembre 1997 e invita la Commissione a promuovere scambi di buone pratiche fra i nuovi e i vecchi Stati membri;
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai rappresentanti delle autorità locali degli Stati membri; chiede inoltre agli Stati membri di trasmettere la presente risoluzione per informazione ai rappresentanti di qualsiasi minoranza etnica riconosciuta come tale sul loro territorio.
Decisione 2003/578/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell' occupazione (GU L 197 del 5.8.2003, pag. 13).