Stipendi base e indennità applicabili al personale dell'Europol *
189k
32k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Granducato di Lussemburgo in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol (5429/2005 – C6-0037/2005 – 2005/0803(CNS))
– vista l'iniziativa il Granducato di Lussemburgo (5429/2005)(1),
– visto l'articolo 44 dell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (in seguito denominato "lo Statuto"),
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0037/2005),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Controllo democratico dell'Europol" (COM(2002)0095),
– vista la propria raccomandazione al Consiglio del 30 maggio 2002 sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzionale dell'Unione europea(2),
– vista la propria raccomandazione al Consiglio del 10 aprile 2003 sullo sviluppo futuro di Europol(3),
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0139/2005),
A. considerando che il Parlamento europeo non è stato consultato né informato su nessuna delle misure operative e organizzative riguardanti Europol, né sulle attuali attività e i futuri programmi di Europol in risposta alle necessità dell'UE e degli Stati membri; considerando che tale mancanza d'informazione mette il Parlamento nell'impossibilità di valutare la pertinenza e l'adeguatezza della decisione proposta,
1. respinge l'iniziativa del Granducato di Lussemburgo;
2. invita il Granducato di Lussemburgo a ritirare l'iniziativa;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Granducato di Lussemburgo.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) (COM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0621)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0127/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i bilanci (A6-0131/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +)
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) L'ambiente costituisce una delle dimensioni della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile adottata al Consiglio europeo di Göteborg nel 2001, ed è pertanto una delle priorità dell'intervento comunitario; i finanziamenti a favore dell'ambiente sono erogati principalmente attraverso programmi realizzati nei seguenti settori: coesione, agricoltura e sviluppo rurale, ricerca, innovazione e competitività, preadesione, sviluppo e assistenza esterna.
(2) Tali programmi comunitari sono ben lungi dal soddisfare tutte le esigenze di finanziamento a favore dell'ambiente, ed è quindi necessario intervenire a sostegno della politica e della legislazione comunitarie in materia ambientale, e in particolare delle priorità stabilite dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5), contribuendo così allo sviluppo sostenibile.
(3)Tra queste priorità figura l'obiettivo di bloccare la perdita di biodiversità entro il 2010 e la necessità di preservare le zone naturali di interesse comunitario. Gli sforzi realizzati per definire e designare i siti Natura 2000 devono avere un seguito e un sostegno continuo, in particolare per la gestione dei siti considerati in quanto contribuiscono chiaramente alla realizzazione dei suddetti obiettivi. La rete Natura 2000 è disciplinata dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva "uccelli selvatici")(6)e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche (direttiva "habitat")(7) che al suo articolo 8 autorizza un cofinanziamento tra Stati membri e Comunità.
(4)Gli Stati membri hanno deciso a Malahide nel maggio 2004 che occorre fissare accordi che garantiscano un cofinanziamento comunitario adeguato e garantito per la rete Natura 2000. La Commissione ha valutato che i costi annui di gestione della rete di Natura 2000 sono pari a 6 100 000 000 EUR annui, senza tener conto delle zone protette marine. Tale cifra probabilmente rappresenta una sottovalutazione dei costi totali e deve pertanto essere considerata il minimo necessario.
(5) Ai fini della formulazione e dell'attuazione di una politica ambientale efficace nell'ambito del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è indispensabile il sostegno alla dimostrazione di approcci strategici innovativi, il consolidamento della base delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità di attuazione, la promozione di una governance efficiente, la promozione del collegamento in rete, dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle migliori pratiche, nonché una migliore diffusione delle informazioni ed una maggiore sensibilizzazione e comunicazione.
(6)La relazione definitiva sul finanziamento di Natura 2000 da parte del gruppo di lavoro di esperti sull'articolo 8 della direttiva "habitat", elaborata nel 2001, raccomandava che nel breve termine occorreva effettuare un "significativo aumento del finanziamento di LIFE-Natura e che le operazioni di detto strumento devono essere semplificate per divenire più facilmente atte a sostenere i fabbisogni in termini di investimenti in conto capitale di un'ampia varietà di siti Natura 2000".
(7)Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, all'articolo 6, stabilisce quale azione prioritaria la creazione della rete Natura 2000 e l'istituzione degli strumenti e delle misure tecnici e finanziari necessari per la sua piena applicazione e per la tutela, al di fuori delle zone coperte da Natura 2000, delle specie protette dalle direttive "habitat" e " uccelli selvatici", nonché dei siti di interesse comunitario.
(8)Nelle sue conclusioni dell'11 luglio 2002, il Consiglio ha riconosciuto la necessità di applicare quanto prima le disposizioni della direttiva "habitat" concernenti la gestione della rete, nonché la necessità di affrontare il tema del finanziamento, compresa la questione di un quadro adeguato per il cofinanziamento comunitario, ha invitato la Commissione a presentare nella sua comunicazione sul finanziamento della rete Natura 2000 varie opzioni relative ad un quadro finanziario comunitario appropriato ed efficace, come elementi che dovranno essere integrati nelle future prospettive finanziarie della Comunità, e ha riconosciuto l'importante contributo di LIFE-Natura ai fini dell'istituzione della rete Natura 2000 e della conservazione della biodiversità nell'Unione europea in generale.
(9) Il sostegno previsto dal presente regolamento deve quindi avere come obiettivo la formulazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientali, in tutte le politiche europee, nonché la loro comunicazione e diffusione in tutta l'Unione europea.
(10) Il sostegno deve essere fornito attraverso le convenzioni di sovvenzione e i contratti di appalto pubblico previsti nell'ambito del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8)(di seguito: "regolamento finanziario").
(11)La relazione speciale della Corte dei conti europea n. 11/2003, che analizza la concezione, la gestione e l'applicazione dello Strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), e le conclusioni del Consiglio del 2 marzo 2004, in cui il Consiglio accoglie con soddisfazione tale relazione, sottoscrivono il parere secondo cui LIFE si è rivelato uno strumento importante della politica ambientale della Comunità e si ricorda che LIFE continua ad essere l'unico strumento dedicato al sostegno di tale politica.
(12) L'esperienza derivante dagli strumenti attuali e passati ha evidenziato la necessità di procedere ad una pianificazione e ad una programmazione su base pluriennale e di concentrare gli sforzi, individuando le priorità e identificando i settori di attività che possono beneficiare di aiuti comunitari.
(13) È necessario ridurre il numero di programmi e semplificare la programmazione e la gestione mediante un programma unico e più razionale.
(14) Occorre tuttavia assicurare una transizione graduale e continuare a monitorare e a sottoporre a controllo finanziario e ad una valutazione qualitativa le attività finanziate nell'ambito dei programmi attualmente in corso una volta che questi ultimi saranno giunti a scadenza.
(15) Occorre provvedere ad assicurare la complementarità tra il sostegno previsto nell'ambito del presente programma ed altri fondi e strumenti comunitari.
(16) Coerentemente con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) e del Consiglio europeo di Salonicco (giugno 2003), è opportuno che i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione siano ammessi a partecipare ai programmi comunitari, alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali con essi conclusi.
(17) Il presente regolamento stabilisce un quadro finanziario settennale, che deve essere considerato il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del paragrafo 36 [della proposta relativa al rinnovo] dell'accordo interistituzionale del [xxx] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio [COM(2004)0498].
(18) Poichè gli scopi del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente stabiliti a livello comunitario non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, la Comunità può intervenire, purché non vada al di là di quanto necessario per conseguire tali scopi,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivi
È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, di seguito denominato "LIFE+".
Obiettivo generale di LIFE+ è contribuire alla conservazione della natura e della biodiversità, in particolare nella gestione della rete Natura 2000, nonché alla formulazione e all'attuazione della politica e della legislazione comunitarie in materia ambientale e concorrere in tal modo a promuovere lo sviluppo sostenibile.
LIFE+ favorirà l'attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, e in particolare contribuirà:
–
ad ottenere una qualità dell'ambiente in cui i livelli di inquinamento non provochino effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;
–
a ridurre drasticamente le concentrazioni dei gas serra nell'atmosfera per giungere alla loro stabilizzazione ad un livello tale da impedire pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico, disattivando così una possibile catastrofe economica, sociale e ambientale;
–
a tutelare, conservare, gestire, ripristinare e migliorare il funzionamento degli ambienti naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche, in particolare quelli delle zone protette dalla rete Natura 2000, allo scopo di arrestare la desertificazione e la perdita di biodiversità;
–
a tutelare la massa forestale europea con misure di controllo e prevenzione dei fattori che contribuiscono al suo deterioramento;
–
a promuovere una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti e incoraggiare il passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili;
–
a elaborare approcci strategici per quanto riguarda la formulazione, l'attuazione e l'integrazione delle politiche, ivi compreso il miglioramento della governance ambientale, l'informazione, le azioni di sensibilizzazione e una maggiore opera di convincimento in merito ai diritti e ai doveri, ai costi e benefici e al valore aggiunto rappresentato dall'ambiente nelle politiche settoriali;
–
ad aumentare il coinvolgimento dei cittadini europei nel raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Articolo 2
Ambito di applicazione, obiettivi specifici e criteri generali
1. Per sostenere la realizzazione degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 1, LIFE+ è articolato in tre componenti.
La componente "LIFE+ Natura e biodiversità" è destinata a:
–
contribuire alla creazione dei siti Natura 2000, alla messa in rete e agli scambi delle pratiche e delle conoscenze pertinenti,
–
contribuire alla gestione dei siti Natura 2000, conformemente alle direttive "habitat'e "uccelli selvatici", e al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie interessate in uno stato di conservazione soddisfacente, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi fissati allo scopo di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre,
–
contribuire alla tutela e alla gestione integrale dei fiumi e dei fondali marini della rete Natura 2000.
La componente "LIFE+ Attuazione e governance" è destinata a:
–
contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di approcci e strumenti strategici innovativi dimostrandone il valore aggiunto per l'ambiente,
–
contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, la valutazione ex ante, il monitoraggio e la valutazione ex post della politica e della legislazione in materia ambientale,
–
fornire un sostegno alla messa a punto e all'attuazione di metodi ed iniziative per il monitoraggio e la valutazione dello stato dell'ambiente e delle cause, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esso,
–
promuovere l'uso delle nuove tecnologie atte ad agevolare la gestione ambientale, la prevenzione o riduzione delle calamità naturali o provocate dall'attività umana, compresi gli incendi boschivi, nonché il trattamento dei fiumi e dei fondali marini contaminati,
–
promuovere la definizione di modelli di gestione per il mantenimento della biodiversità nelle foreste e contribuire alla conservazione dei suoli, alla prevenzione dei rischi e alla lotta contro gli incendi nelle zone forestali,
–
fornire sostegno all'attuazione della politica comunitaria in materia ambientale, soprattutto a livello locale e regionale,
–
fornire un sostegno al miglioramento della governance ambientale, anche tramite le reti informali tra le autorità ambientali come la Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL), favorire una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative (ONG), all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea.
La componente "LIFE+ Informazione e comunicazione" è destinata a:
–
assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali,
–
sensibilizzare ai benefici di questo approccio alle politiche settoriali e rendere così leggibile il concetto di sviluppo sostenibile,
–
fornire un sostegno alle misure di accompagnamento (informazione, azioni e campagne di comunicazione, conferenze, ecc.) che apporteranno un valore aggiunto europeo,
–
fornire il sostegno necessario alla creazione di basi di dati e sviluppare mezzi e servizi volti a migliorare l'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
2. Nell'allegato I è riportato un elenco indicativo dei temi e delle azioni ammissibili.
3.I progetti finanziati da LIFE+ soddisfano i seguenti criteri generali:
a)
sono di interesse comunitario in quanto contribuiscono in maniera significativa all'obiettivo generale di cui all'articolo 1;
b)
sono realizzati da partecipanti affidabili sul piano tecnico e finanziario;
c)
sono realizzabili in termini di proposte tecniche, di calendario, di bilancio e di convenienza.
Può essere data priorità ai progetti basati su un approccio multinazionale allorché si presuma che questo possa avere risultati più efficaci in fatto di conseguimento degli obiettivi, tenendo conto della fattibilità e dei costi.
4.I criteri di finanziamento applicabili ai progetti nell'ambito della componente "LIFE+ Attuazione e governance" sono fissati all'allegato I. I criteri di finanziamento per sovvenzioni operative e di azioni sono fissati nell'allegato III.
Articolo 3
Tipologie di intervento
1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
–
convenzioni di sovvenzione;
–
contratti di appalto pubblico.
2. Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo modalità e attraverso accordi specifici, quali gli accordi quadro di partenariato e la partecipazione a fondi e meccanismi finanziari. Esse possono consistere nel cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento o di sovvenzioni per azioni. Con riferimento alle sovvenzioni per azioni, la percentuale massima di cofinanziamento è specificata nei programmi di lavoro annuali. Le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non possono essere soggette alle disposizioni in materia di degressività contenute nel regolamento finanziario.
3.Le sovvenzioni comunitarie alla gestione dei siti Natura 2000 prenderanno la forma di un cofinanziamento. Il cofinanziamento dei costi legati alla gestione di questi siti è pari al 50% fino a un massimo del 75%. I criteri specifici per i siti che possono beneficiare di un contributo finanziario superiore al 50% sono definiti nei programmi pluriennali.
4. Sono inoltre previste spese destinate a misure di accompagnamento, attraverso contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanziano l'acquisto di beni e servizi. In particolare sono finanziate le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.
5.La Commissione sostiene progetti regionali cui partecipino vari comuni, e i progetti interregionali o transfrontalieri.
Articolo 4
Programmazione
1. Il finanziamento è erogato a sostegno dei programmi strategici pluriennali elaborati dalla Commissione in consultazione con il Parlamento europeo. Tali programmi definiscono gli obiettivi principali, sottolineando in particolare la necessità di garantire il valore aggiunto, i settori di azione prioritari, il tipo di azioni e i risultati del finanziamento comunitario previsti in relazione agli obiettivi stabiliti all'articolo 1 e comprendono stime finanziarie .
2.Gli Stati membri hanno la flessibilità necessaria per modulare e adattare la programmazione strategica dell'Unione europea in base alle loro esigenze e alle loro priorità.
3. I programmi di lavoro annuali sono basati sul programma strategico pluriennale e stabiliscono, per un determinato anno, gli obiettivi perseguiti, i settori di azione, il calendario, i risultati previsti, le modalità di attuazione, l'importo del finanziamento e la percentuale massima di cofinanziamento.
4.I programmi pluriennali sono adottati conformemente all'articolo 251 del trattato.
5. I programmi annuali sono adottati secondo le procedure di cui all'articolo 12.
6.Nel caso in cui le circostanze lo richiedano, i programmi pluriennali e i programmi annuali possono essere modificati in corso di applicazione secondo le stesse procedure.
Articolo 5
Procedure finanziarie e misure di esecuzione
1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria in conformità del disposto del regolamento finanziario.
2. La Commissione può decidere di affidare parte dell'esecuzione del bilancio a un'autorità di gestione composta da organismi nazionali pubblici o enti di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, in conformità del disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario, secondo i criteri di scelta di cui all'allegato II. Tuttavia la Commissione è incaricata del seguito, della convalida e della valutazione di tale esecuzione e riferisce in merito in una comunicazione al Parlamento europeo.
3.La Commissione provvede a sviluppare nuovi posti di lavoro derivanti dall'applicazione di LIFE+, segnatamente sulla base della prospettiva di Lisbona.
Articolo 6
Beneficiari
Il programma LIFE+ è aperto ad organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati, e in particolare:
–
ai proprietari e ai responsabili della gestione dei siti Natura 2000,
–
alle autorità nazionali, regionali e locali;
–
agli organismi specializzati previsti dalla legislazione comunitaria;
–
alle organizzazioni internazionali, per azioni negli Stati membri e nei paesi di cui all'articolo 7;
–
alle ONG.
Articolo 7
Partecipazione di paesi terzi
A condizione che siano ottenuti stanziamenti supplementari, i programmi finanziati attraverso LIFE+ sono aperti alla partecipazione dei seguenti paesi:
–
i paesi EFTA membri dello Spazio economico europeo, in conformità del disposto dell'accordo SEE;
–
i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nonché i paesi dei Balcani occidentali partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione.
Articolo 8
Complementarità tra strumenti finanziari
Le operazioni finanziate in virtù del presente regolamento non rientrano nel campo di applicazione principale o dei criteri di ammissibilità di altri strumenti finanziari comunitari, né possono ricevere assistenza da questi ultimi per i medesimi obiettivi. I beneficiari del presente regolamento forniscono all'autorità di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio comunitario e sulle richieste di finanziamento in corso. Saranno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari.
La Commissione garantisce che siano creati meccanismi adeguati per garantire il coordinamento dalla fase di pianificazione a quella di esecuzione tra i programmi operativi e l'uso dei fondi LIFE+, i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
Articolo 9
Durata e risorse di bilancio
1. Il presente regolamento è applicabile dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente strumento è pari a EUR 2 190 milioni, aumentata di un minimo di 35% dei fabbisogni della reta Natura 2000, come valutato dagli Stati membri e dalla Commissione, il che significa un totale di 9 540 000 000 EUR per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013 (sette anni), ricordando che con altri fondi si coprirà il totale dei fabbisogni di Natura 2000, valutati in 21 000 000 000 EUR per il periodo di programmazione.
2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente regolamento sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie.
3. La ripartizione indicativa del sostegno finanziario tra le tre componenti di LIFE+ figura negli allegati I e III.
Articolo 10
Monitoraggio
1. Per ogni azione finanziata da LIFE+, il beneficiario trasmette all'autorità di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni da trasmettere conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.
2. Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con gli organi o con i competenti servizi nazionali di controllo contabile a norma dell'articolo 248 del trattato e le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, lettera c) del trattato medesimo, i funzionari o altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate da LIFE +, anche mediante controlli a campione.
3. I contratti e le convenzioni, nonché gli accordi con gli organismi delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, conclusi in forza del presente regolamento, prevedono in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati) e l'esecuzione di controlli contabili da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco.
4. Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo a quest'ultima.
5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.
6. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate dalla Comunità siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.
Articolo 11
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(9), (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e le irregolarità(10)e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(11).
2. Per le azioni comunitarie finanziate nell'ambito di LIFE+, la nozione di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, a causa di una spesa indebita.
3. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione in cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.
5. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Articolo 12
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato (denominato "comitato LIFE+"), composto dai rappresentanti degli Stati membri e delle regioni dotate di poteri e responsabilità in materia ambientale e presieduto dal rappresentante della Commissione. Per quanto concerne la componente "LIFE+ Natura e biodiversità", il comitato è quello istituito in conformità dell'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.
Il termine di cui all"articolo 5, paragrafo 2 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.
3.Oltre ad osservare le regole generali stabilite dagli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE, la Commissione sottopone al Parlamento europeo le proposte concernenti le misure che devono essere adottate dal comitato, in particolare qualsiasi misura connessa alla programmazione della ripartizione e assegnazione della dotazione finanziaria annuale di LIFE+ (con riferimento al regolamento LIFE+ o ai programmi di lavoro annuali).
4.Il presidente invita alle riunioni del comitato, in qualità di osservatori, esperti appartenenti a gruppi della società civile per discutere la ripartizione e l'assegnazione della dotazione finanziaria di LIFE+ (con riferimento al regolamento LIFE+ o ai programmi di lavoro annuali). Sono di applicazione i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.
Articolo 13
Valutazione
I programmi pluriennali sono oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito di ciascuna componente e di valutare il loro impatto.
LIFE+ è oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione finale, al fine di analizzare il suo contributo alla formulazione della politica comunitaria in materia ambientale e l'impiego degli stanziamenti.
La valutazione finale è effettuata almeno un anno prima della fine del programma. La valutazione intermedia e la valutazione finale sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 14
Semplificazione e consolidamento
1. Ai fini della semplificazione e del consolidamento, il presente regolamento abroga e sostituisce i seguenti atti normativi: regolamento (CE) n. 1404/96(12); regolamento (CE) n. 1655/2000(13), e relativa proroga; decisione n. 1411/2001/CE(14); decisione n. 466/2002/CE(15) e regolamento (CE) n. 2152/2003(16).
2. Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 in forza dei citati strumenti continuano ad essere disciplinate da questi ultimi fino a completamento avvenuto. I comitati previsti dai suddetti atti normativi sono sostituiti dal comitato di cui all'articolo 12 del presente regolamento. Successivamente alla cessazione dell'efficacia di tali strumenti, le attività obbligatorie di monitoraggio e valutazione ivi previste saranno finanziate dal presente regolamento.
Articolo 15
Disposizioni di applicazione
La Commissione adotta le disposizioni di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 12.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO I
Temi e azioni indicativi ammissibili al finanziamento
1. Temi
Alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 1, i finanziamenti sono destinati alla conservazione della natura e della biodiversità, in particolare alla gestione dei siti Natura 2000 nell'Unione europea, alla promozione di ONG attive principalmente nel campo della protezione ambientale a livello europeo e all"attuazione delle priorità fissate nel Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e più precisamente:
– cambiamenti climatici: il Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) ed eventuali seguiti;
– natura e biodiversità: la rete Natura2000, ad esempio approcci innovativi alla gestione e alla pianificazione dei siti, tra cui lo sviluppo di strumenti di mercato e forme d'uso relativi alla rete compatibili con la sua conservazione; il monitoraggio dello stato di conservazione; il finanziamento per lo sviluppo e l'attuazione dei piani d'azione per le specie; inversione della tendenza al declino della biodiversità entro il 2010 e monitoraggio delle foreste e interazioni ambientali nella Comunità, nonché misure per la prevenzione degli incendi; azioni urgenti per la conservazione degli habitat e delle specie che si trovano nel peggiore stato di conservazione; misure di conservazione delle specie e di gestione degli habitat delle zone umide (torbiere e paludi) nonché degli habitat costieri, marini e di acqua dolce;
– ambiente e salute: il piano d'azione "Ambiente e salute", la direttiva quadro sulle acque, il programma CAFE (Aria pulita per l'Europa) e le strategie tematiche in materia di ambiente marino, suolo, ambiente urbano e pesticidi;
– uso sostenibile delle risorse: le strategie tematiche sulle risorse e sulla prevenzione e il riciclo dei rifiuti e le strategie in materia di produzione e consumo sostenibili;
– approcci strategici alla formulazione, all'attuazione e al controllo dell'osservanza delle politiche: sono comprese la valutazione d'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica;
– patrimonio naturale: attività ai sensi della sezione I, articolo 2, della Convenzione dell'Unesco sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 16 novembre 1972;
– valutazione ex-post degli strumenti comunitari di orientamento politico in campo ambientale.
2. Azioni
LIFE + può comprendere i seguenti tipi di azione:
–
studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari,
–
monitoraggio,
–
assistenza allo sviluppo di capacità,
–
formazione, workshop e riunioni,
–
collegamenti in rete,
–
sostegno alla rete IMPEL,
–
piattaforme per le buone pratiche,
–
campagne di sensibilizzazione,
–
azioni di informazione e comunicazione,
–
dimostrazione degli approcci e degli strumenti di orientamento politico,
–
progetti di conservazione della natura, tra cui acquisto di terreni inseriti nella rete Natura 2000.
3.Criteri specifici per il cofinanziamento di progetti "LIFE+ Attuazione e governance"
Il sostegno finanziario viene concesso sotto forma di cofinanziamento dei progetti.
La percentuale del sostegno finanziario della Comunità non può superare il 50% del costo ammissibile del progetto. La percentuale del sostegno finanziario della Comunità per le misure di accompagnamento non può superare il 100% di tale costo.
Sono prese in considerazione per il sostegno finanziario soltanto le proposte che rispondano ai criteri seguenti:
a)
offrono soluzioni per risolvere un problema molto ricorrente nella Comunità o che è causa di grande preoccupazione per alcuni Stati membri;
b)
b rivestono un carattere innovativo dal punto di vista della tecnologia o del metodo applicato;
c)
costituiscono un esempio e un progresso rispetto alla situazione attuale;
d)
mirano allo sviluppo e al trasferimento di un know-how utilizzabile in situazioni identiche o simili;
e)
promuovono la cooperazione nel settore dell'ambiente;
f)
possono presentare un rapporto costi-benefici soddisfacente dal punto di vista ambientale.
L'esame delle proposte dovrebbe, ove opportuno, tenere altresì conto delle loro implicazioni occupazionali e dell'eventualità o meno che esse possano agevolare la diffusione e l'applicazione il più possibile ampia di proficue tecnologie o dei prodotti che contribuiscono alla tutela dell'ambiente.
ALLEGATO II
Criteri per la delega delle funzioni di esecuzione del bilancio
La Commissione garantisce che vengano attuate le azioni comunitarie previste dal programma LIFE+.
Le funzioni di esecuzione del bilancio possono essere delegate all'autorità di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
Le suddette autorità o agenzie (di seguito denominate "agenzie nazionali") devono essere designate dalla Commissione in accordo con gli Stati membri o dagli Stati membri medesimi, secondo quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e dall'articolo 56 del regolamento finanaziario, nonché dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002(17), recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
La Commissione verifica la conformità ai principi di economia, efficacia ed efficienza. Prima di procedere alla delega la Commissione si accerta, mediante una valutazione preventiva, che la delega dei fondi alle agenzie nazionali sia conforme al principio della buona gestione finanziaria e contribuisca a rafforzare la visibilità dell'azione comunitaria. La Commissione consulta inoltre il competente comitato istituito dall'articolo 12.
La designazione delle agenzie nazionali citate deve rispondere ai seguenti criteri:
–
le organizzazioni istituite o designate quali agenzie nazionali devono avere personalità giuridica ed essere disciplinate dal diritto dello Stato membro interessato;
–
le agenzie nazionali devono disporre di personale sufficiente e dotato di esperienza professionale nel campo della politica ambientale;
–
le agenzie devono disporre di un'infrastruttura adeguata, in particolare a livello di informatica e comunicazioni;
–
le agenzie devono operare in un contesto amministrativo che consenta loro di svolgere le loro mansioni in maniera soddisfacente, evitando conflitti di interesse;
–
devono essere in grado di applicare le norme di gestione finanziaria e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;
–
devono offrire opportune garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, e la capacità di gestione di cui dispongono deve essere adeguata all'entità dei finanziamenti comunitari che sono chiamate a gestire.
La Commissione conclude una convenzione con ciascuna agenzia nazionale a norma dell'articolo 41 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario contenente disposizioni in materia di definizione dei compiti affidati, disposizioni sulla rendicontazione, disposizioni idonee a delimitare le responsabilità, modalità di esecuzione dei controlli, ecc. Le agenzie devono rispettare i principi della trasparenza, della parità di trattamento ed evitare il doppio finanziamento da parte di altre fonti comunitarie, oltre che l'obbligo di procedere al monitoraggio dei progetti e di recuperare eventuali fondi percepiti indebitamente dai beneficiari.
La Commissione inoltre certifica che ciascuno Stato membro provvede a garantire un adeguato controllo contabile e la vigilanza finanziaria sull'agenzia nazionale, dando così alla Commissione – prima che l'agenzia in questione cominci ad operare – le garanzie necessarie riguardo all'esistenza e alla pertinenza dell'agenzia e al suo corretto funzionamento, secondo i principi di una sana gestione finanziaria.
Le agenzie nazionali sono responsabili dei fondi non recuperati qualora si riscontrino irregolarità, negligenze o frodi imputabili all'agenzia nazionale interessata.
La Commissione garantisce, in collaborazione con gli Stati membri, la transizione tra le azioni svolte nell'ambito dei programmi precedenti in materia di ambiente e le azioni messe in atto nel contesto del programma LIFE+.
ALLEGATO III
Promozione di ONG principalmente attive nel settore della protezione ambientale
LIFE+ cofinanzia aiuti a titolo operativo o a iniziative a favore delle ONG che sono attive principalmente nella protezione e nella promozione dell'ambiente a livello europeo.
Per poter beneficiare di un aiuto, una ONG deve possedere le seguenti caratteristiche:
–
essere una persona giuridica indipendente e senza scopo di lucro, principalmente attiva nella protezione e nella promozione dell'ambiente per il bene comune, al fine di raggiungere lo sviluppo sostenibile;
–
essere attiva a livello europeo, sia da sola o sotto forma di associazione con una struttura (membri) e attività che coprano almeno tre paesi europei;
–
essere coinvolta nello sviluppo e nell'attuazione della politica e della legislazione UE.
GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1404/96 del Consiglio del 15 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU L 181 del 20.7.1996, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1682/2004 (GU L 308 del 5.10.2004, pag. 1)
Decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano (GU L 191 del 13.7.2001 pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
Decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1 marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale (GU L 75 del 16.3.2002, pag.1). Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE.
Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (GU L 324 del 11.12.2003, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag.17).
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (13049/2004 – COM(2004)0593 – C6-0240/2004 – 2004/0200(CNS))
La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Visto 1
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,
Dopo l'approvazione dei seguenti emendamenti, la questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 53, paragrafo 2 del regolamento (A6-0201/2005).
Accordo UE e CE/Svizzera (Schengen) *
97k
37k
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (13054/2004 – COM(2004)0593 – C6-0241/2004 – 2004/0199(CNS))
La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 3 Visto 1
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
Dopo l'approvazione dei seguenti emendamenti, la questione è rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 53, paragrafo 2 del regolamento (A6-0201/2005)
Accordo CE/Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri *
193k
33k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche dei passeggeri (Passenger Name Record, PNR) (COM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0200)(1),
– visto il progetto di decisione della Commissione sull'adeguata protezione dei dati personali contenuti negli elenchi nominativi dei passeggeri relativi ai passeggeri dell'aria trasmessi all'Agenzia canadese dei servizi di frontiera, e gli impegni da parte dell'Agenzia canadese dei servizi di frontiera, allegati alla medesima decisione della Commissione,
– visto l'articolo 95 congiuntamente alla prima frase del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0184/2005),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica della proposta,
– visti gli articoli 51, 83, paragrafo 7, e 35 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0226/2005),
A. considerando, dal punto di vista della procedura:
-
che la formula seguita dalla Commissione e dal Consiglio suscita le medesime riserve rispetto a quelle sollevate dal Parlamento nella causa PNR/USA (C-317/04), anche se, quanto al merito, il negoziato con le autorità canadesi rappresenta un equilibrio accettabile tra le esigenze di libertà e quelle di sicurezza del paese terzo,
-
che un accordo internazionale dovrebbe contenere tutti gli elementi essenziali che vincolano le parti contraenti; che, nel caso specifico, sia le garanzie richieste dalla Commissione di una decisone che trovi un punto di equilibrio che i corrispondenti impegni da parte delle autorità canadesi dovrebbero far parte dell'accordo stesso,
-
che il Parlamento europeo ha già fatto opposizione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa C-317/04, alla medesima procedura di terzo ordine in un caso analogo in quanto la procedura non è trasparente e non è conforme al diritto e alla procedura attraverso cui il Parlamento dà il proprio consenso agli accordi internazionali. In attesa della sentenza della Corte, sarebbe stato più appropriato che la Commissione presentasse la sua proposta e il Consiglio agisse in conformità della procedura normalmente utilizzata per la negoziazione di accordi internazionali a firma della Comunità,
1. non approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di chiedere al Consiglio di non concludere l'accordo prima che la Corte di giustizia abbia emesso la sentenza nella causa C-317/04;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia,
– visto in particolare la sua risoluzione del 10 marzo 2005 sulla Bielorussia(1),
– viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla situazione in Bielorussia e in particolare la sua risoluzione del 28 aprile 2004 sulla persecuzione della stampa nella Repubblica di Bielorussia,
– vista la risoluzione della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite del 14 aprile 2005 sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia,
– vista la relazione sulla Bielorussia del marzo 2005 del rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media,
– visto in particolare il "Piano d'azione dell'UE volto a promuovere la democrazia in Bielorussia" approvato il 23 febbraio 2005 dalla delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Bielorussia,
– visto il premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero, attribuito nel dicembre 2004 all'Associazione bielorussa dei giornalisti,
– vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2004 sulla politica europea di prossimità (COM(2004)0373),
– viste le sanzioni adottate dall'UE il 2 luglio 2004 nei confronti di funzionari bielorussi in seguito alla scomparsa di tre leader dell'opposizione e di un giornalista bielorussi,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che, invece di migliorare, la situazione in Bielorussia si è ulteriormente deteriorata trasformandosi in una situazione in cui i diritti umani fondamentali vengono brutalmente violati, la Camera bassa è privata dei suoi poteri legislativi e la vita economica è controllata dal Presidente; considerando che tali violazioni comprendono l'arresto di membri dell'opposizione democratica e altre forme di repressione nei loro confronti,
B. considerando che l'UE ha ripetutamente condannato l'arresto di leader di spicco dell'opposizione da parte del governo Lukashenko e che non sono stati compiuti progressi nei casi irrisolti di numerose persone scomparse,
C. considerando che negli ultimi anni diversi partiti politici, 22 giornali indipendenti, più di 50 ONG filodemocratiche di vario livello e orientamento politico e diversi istituti d'istruzione sono stati chiusi "per motivi tecnici", ma che è risultato chiaro che in ognuno di questi casi si trattava di punire le organizzazioni in questione per aver espresso critiche all'indirizzo del Presidente e della sua politica,
D. considerando che nell'aprile 2005 la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite ha criticato la Bielorussia per le continue notizie di vessazioni e chiusure di organizzazioni non governative, organizzazioni di minoranze nazionali, stazioni radiotelevisive indipendenti, partiti politici di opposizione, sindacati indipendenti e organizzazioni religiose, e di persecuzioni di soggetti impegnati in attività democratiche, anche nei media indipendenti,
E. considerando che le autorità statali hanno bloccato la registrazione di ogni nuovo giornale e che molte delle testate esistenti si sono viste imporre ammende tali da impedir loro di proseguire le pubblicazioni,
F. considerando che gli arresti a sfondo politico e i processi a carico di attivisti appartenenti al movimento democratico e di giornalisti indipendenti, nonché la deportazione di cittadini stranieri sono in Bielorussia all'ordine del giorno; che due giornalisti del quotidiano 'Pahonia' - Pavel Mažejka e Nicola Markievič - nonché il direttore responsabile del giornale 'Rabočy', Viktar Ivaškievič, sono stati condannati a pene variabili da 6 a 9 mesi di detenzione,
G. considerando che il 12 maggio 2005 la dirigenza dell'Unione dei polacchi in Bielorussia è stata dichiarata illegale dal ministero bielorusso della Giustizia, che il governo ha dato istruzioni a una tipografia affinché rifiutasse di stampare il settimanale in lingua polacca "Glos znad Niemna" e che il governo ha fatto pubblicare esemplari falsificati di tale pubblicazione,
H. considerando che nel 2000 è scomparso il corrispondente della ORT Dźmitry Zavadski e che le attività inquirenti delle autorità bielorusse sembrano trascinarsi oltre il dovuto; considerando che il 20 Ottobre 2004, Vieranika Čarkasava, una giornalista di "Solidarność", è stata assassinata e che sono sempre più comuni gli episodi di violenza contro i giornalisti,
I. considerando che l'attività editoriale e di distribuzione è monopolizzata dallo stato e che gli editori privati ancora in attività devono subire pesanti ammende qualora pubblichino giornali indipendenti; che, di conseguenza, molte testate indipendenti pubblicate all'estero, anche in Russia, sono sovente confiscate al confine dalle autorità bielorusse,
J. considerando che tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche, sia nazionali che regionali, sono nelle mani del governo, o sono controllate dallo stato,
K. considerando che tutti gli operatori via cavo sono perseguiti se diffondono canali esteri non approvati dal governo bielorusso e che per tale motivo tutti i canali ucraini e il canale polacco "Polonia" sono stati banditi dalle trasmissioni degli operatori di TV via cavo bielorussi,
L. considerando che tutti i collegamenti Internet sono gestiti da una società statale che ha bloccato numerosi account e pagine Web,
M. considerando che nel marzo 2005 il rappresentante dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in una relazione sulla libertà dei media, ha espresso serie preoccupazioni per la grave situazione dei media indipendenti in Bielorussia, in particolare per il sempre minor numero di registrazioni di giornali indipendenti e per l'aumentata pressione esercitata sui media con mezzi giudiziari, extragiudiziari ed economici,
1. condanna energicamente gli attacchi indiscriminati del regime bielorusso contro i media, i giornalisti, i membri dell'opposizione, gli attivisti nel campo dei diritti umani e ogni persona che tenti di manifestare liberamente critiche all'indirizzo del Presidente e del regime, quali risultano dagli arresti arbitrari, dal maltrattamento dei detenuti, dai casi di persone scomparse, dalle persecuzioni a sfondo politico e da altri atti di repressione che hanno in spregio i principi basilari della democrazia e dello stato di diritto;
2. invita il Consiglio e la Commissione a istituire un complesso programma pluriennale di sostegno ai media indipendenti in Bielorussia, che comprenda il sostegno alla trasmissione dall'estero di programmi radiofonici e televisivi indipendenti nonché ai giornalisti e ai giornali indipendenti;
3. valuta positivamente il progetto di creare un network radiofonico che trasmetta dalla Polonia, dalla Lituania ed eventualmente dall'Ucraina, e invita la Commissione a sostenerne la realizzazione;
4. invita a tale riguardo il Consiglio e la Commissione a fornire quanto prima l'assistenza necessaria affinché possa cominciare la trasmissione in Bielorussia di programmi radiofonici indipendenti provenienti dall'estero;
5. sottolinea che il network radiofonico dovrebbe essere in grado di utilizzare tutte le larghezze di banda di trasmissione, anche su Internet, e dovrebbe essere disponibile in permanenza;
6. invita il Consiglio e la Commissione a fornire assistenza ai giornalisti vittime di repressioni e alle loro famiglie;
7. invita il Consiglio e la Commissione ad istituire un programma di borse di studio e di tirocini per giornalisti indipendenti e programmi di formazione per giovani giornalisti indipendenti;
8. esorta la Commissione a consultare il Parlamento sull'attuazione di tale programma a favore della libertà e dell'indipendenza dei media e dell'informazione della popolazione bielorussa;
9. ritiene che se le autorità bielorusse non faranno migliorare la situazione per quanto riguarda la libertà di parola e i mass media, o se vi saranno ulteriori peggioramenti, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento debbano avviare la procedura per aggiungere all'elenco delle persone cui rifiutare il visto le autorità bielorusse coinvolte nella persecuzione contro i mass media;
10. condanna l'azione del governo contro l'Unione dei polacchi in Bielorussia quale tentativo di mettere il morso alla maggiore organizzazione non governativa e ad una delle poche organizzazioni non controllate dal governo; ricorda che il rispetto dei diritti delle minoranze comprende anche il rispetto della libertà di associazione e il riconoscimento degli organi statutari elettivi di un'organizzazione; deplora il tentativo del governo di assumere il controllo di "Głos znad Niemna";
11. è particolarmente scioccato per le recenti condanne a lunghi periodi di lavori forzati comminate a Mikola Statkevich, Presidente del partito Socialdemocratico bielorusso ('Narodnaja Hramada'), a Paval Seviarynec, uno dei leader del Fronte giovanile, e ad Andrei Klimau, uomo d'affari e membro del 13° Soviet supremo;
12. invita le autorità della Bielorussia a porre fine all'espulsione di giovani democratici dalle università e dagli istituti d'istruzione superiore e dichiara il suo pieno sostegno agli studenti che sono stati espulsi da tali istituti perché promuovevano i valori democratici e difendevano i diritti dell'uomo e che hanno iniziato lo sciopero della fame il 25 maggio 2005;
13. si rallegra dell'apertura dell'Università umanistica europea per gli studenti bielorussi in esilio a Vilnius, e invita la Commissione e gli Stati membri ad assisterla nello svolgimento dei suoi programmi d'insegnamento e di ricerca;
14. invita gli Stati membri a riconoscere i diplomi rilasciati dall'Università umanistica europea quale conferma del raggiungimento di un alto livello di competenze e di eccellenti qualità accademiche, ed invita le università europee ad avviare una più stretta cooperazione con tale università;
15. sottolinea ancora una volta che anche l'ulteriore sviluppo delle relazioni dell'UE con la Bielorussia continuerà a dipendere dai progressi compiuti nel paese verso la democratizzazione e le riforme, e dall'accesso dei cittadini bielorussi a mezzi di informazione obiettivi, liberi e trasparenti;
16. invita il Consiglio e la Commissione a sollevare la questione della Bielorussia presso le autorità russe in modo da definire un'azione comune per determinare concreti mutamenti in senso democratico in questo paese;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e alle assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa.
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bosnia Erzegovina e sui Balcani occidentali, e in particolare la risoluzione sullo stato dell'integrazione regionale nei Balcani occidentali approvata il 14 aprile 2005(1),
– visto il Processo di stabilizzazione ed associazione per i Paesi dei Balcani occidentali (PSA) avviato dall'Unione europea nel 1999 nell'intento di promuovere la democratizzazione, la giustizia, la riconciliazione e la pace nella regione,
– vista la dichiarazione del vertice UE-Balcani occidentali tanutosi a Salonicco il 21 giugno 2003 che sottolinea la prospettiva europea degli Stati dei Balcani occidentali che entreranno a far parte dell'Unione europea non appena soddisfatti i criteri stabiliti,
– viste le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles il 16 e17 giugno 2005, che riafferma il proprio impegno alla piena attuazione dell'agenda di Salonicco,
– viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU nn. 827 del 25 maggio 1993, 1244 del 10 giugno 1999, 1551 del 9 luglio 2004 e 1575 del 22 novembre 2004,
– vista la relazione svolta dal Procuratore capo del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY), Carla del Ponte, dinanzi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 13 giugno 2005,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2 del suo regolamento,
A. considerando che l'11 luglio 1995 la città di Sebrenica (Bosnia occidentale), che era stata proclamata zona protetta con la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 16 aprile 1993, è caduta in mano alle forze serbe del generale Ratko Mladic sotto la direzione dell'allora presidente della Repubblica Srpska, Radovan Karadzic,
B. considerando che nei numerosi giorni di massacro successivi alla caduta di Sebrenica, più di 8 000 uomini e ragazzi musulmani, che avevano cercato scampo nell'area di Sebrenica protetta della Forza di protezione delle Nazioni Unite (UNPROFOR), sono stati sommariamente giustiziati dalle forze serbo-bosniache comandate dal generale Mladic e da unità paramilitari, fra cui reparti irregolari di polizia serbi penetrati in territorio bosniaco dalla Serbia,
C. considerando che questa tragedia, dichiarata atto di genocidio dall'ICTY, avvenne in una zona che l'ONU aveva proclamato zona di sicurezza ("safe haven") e rappresenta perciò un simbolo dell'impotenza della comunità internazionale ad intervenire nel conflitto e a proteggere gli innocenti,
D. considerando le molteplici violazioni della Convenzione di Ginevra perpetrate dalle truppe serbo-bosniache contro i musulmani di Sebrenica, fra cui la deportazione di migliaia di donne, bambini ed anziani e lo stupro di un gran numero di donne;
E. considerando che, nonostante gli enormi sforzi finora compiuti per scoprire le fosse comuni e individuali e esumare e identificare i corpi delle vittime, le ricerche condotte fino ad oggi non consentono una ricostruzione completa degli eventi che si sono verificati a Srebrenica e nei dintorni,
F. considerando che non può esservi vera pace senza giustizia e che la piena e incondizionata cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia resta la premessa fondamentale per la prosecuzione del processo di integrazione degli Stati dei Balcani occidentali nell'Unione europea;
G. considerando che il generale Radislav Krstic dell'esercito serbo-bosniaco è la prima persona che il Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia ha giudicato colpevole di complicità nel genocidio di Sebrenica, ma constatando al tempo stesso che i due principali accusati, Ratko Mladic and Radovan Karadzic, sono tuttora latitanti a distanza di dieci anni dai tragici eventi;
H. considerando che le carenze nei meccanismi decisionali dell'Unione europea e la mancanza di un'autentica politica estera e di sicurezza comune hanno avuto un ruolo negativo nello sviluppo degli eventi,
I. considerando che gli stanziamenti di bilancio destinati dall'Unione europea alle relazioni con i Balcani occidentali sono stati costantemente e sostanzialmente ridotti ogni anno dopo il 2002; che alla regione devono essere assegnati adeguati finanziamenti, onde tener conto del graduale passaggio dalla ricostruzione fisica alla costruzione delle istituzioni e all'assistenza preadesione, nonché dell'importanza strategica della regione per l'Unione europea,
J. considerando che la Bosnia-Erzegovina ha spostato il proprio tavolo negoziale da Dayton a Bruxelles e che il progetto di un futuro nell'Unione europea gode di grande sostegno popolare in Bosnia-Erzegovina,
1. condanna con la massima fermezza il massacro di Srebrenica; commemora e onora le vittime delle atrocità; esprime le sue condoglianze e la sua solidarietà alle famiglie delle vittime, numerose della quali vivono senza conoscere definitivamente il destino di padri, figli, mariti e fratelli; riconosce che questo continuo dolore è aggravato dal fatto che i responsabili di questi atti non sono stati processati;
2. invita il Consiglio e la Commissione a commemorare degnamente il decimo anniversario del genocidio di Sebrenica-Potocari e sottolinea che questa intollerabile vergogna dell'Europa deve rimanere l'ultimo massacro perpetrato in nome dell'ideologia etnica; dichiara che farà tutto quanto è in suo potere per impedire che simili atti di mostruosa barbarie abbiano a ripetersi in Europa;
3. esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che Radovan Karadzic e Ratko Mladic sono tuttora in libertà nella regione, e invita la Republika Srpska e la Serbia-Montenegro a intraprendere urgentemente azioni allo scopo di rintracciare e sottoporre a processo Karadzic e Mladic; ritiene che l'evidente sostegno popolare di cui beneficiano questi criminali in alcune parti della regione sia un insulto alla memoria delle vittime e un notevole ostacolo alla riconciliazione;
4. esprime incondizionato supporto alla difficile e preziosa opera svolta dal Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia e ribadisce che la piena cooperazione con questo organo è per tutti i Paesi della regione la premessa per una più stretta cooperazione con l'Unione europea; evidenzia che tutti i paesi della regione dovrebbero rispettare i l loro obbligo di cooperare pienamente con il Tribunale internazionale per la ex Iugoslavia in ogni momento; ritiene che la cattura, il trasferimento e la condanna dei responsabili di crimini di guerra è il minimo riconoscimento dovuto alle migliaia di persone che sono rimaste vittime di siffatti crimini, a Sebrenica e altrove;
5. sottolinea l'importanza di garantire la pace e la stabilità nei Balcani occidentali, e il ruolo che una piena attuazione dell'agenda di Salonicco svolge ai fini del conseguimento degli obiettivi del processo di stabilizzazione e di associazione; pone l'accento sul fatto che una cooperazione piena e senza restrizioni con il Tribunale penale per la ex Iugoslavia resta un requisito essenziale per un ulteriore proseguimento del processo di integrazione con l'Unione europea;
6. rammenta che la forza di pace dell'ONU ha mancato di tutelare le zone protette a essa assegnate; invita l'ONU e le competenti istituzioni internazionali a mettere in pratica gli insegnamenti di questo fallimento ed a prepararsi seriamente per future missioni di pace;
7. è rimasto profondamente scosso e turbato alla visione dei filmati presentati al Tribunale dell'Aia e mandati in onda su varie stazioni televisive mondiali, in cui sei prigionieri in abiti civili vengono giustiziati a sangue freddo, e che rappresentano una prova incontestabile dei fatti realmente avvenuti; sottolinea che i filmati mostrano chiaramente il famigerato reparto "Scorpion", un gruppo paramilitare serbo associato all'esercito e alla polizia ufficiale, mentre si abbandona all'assassinio di civili nei pressi di Sebrenica;
8. plaude alla reazione del Primo ministro serbo Vojislav Kostunica dopo la diffusione del filmato, che ha portato all'arresto degli ex appartenenti al reparto Scorpion identificati nel video; sostiene la decisione del Presidente serbo Boris Tadic e del Presidente della Serbia e Montenegro, Svetozar Marovic, di rendere omaggio alle vittime di Sebrenica presso il memoriale di Potocari in occasione del decimo anniversario del massacro;
9. è profondamente rammaricato del fatto che il parlamento serbo abbia mancato di approvare un progetto di risoluzione che riconosce e condanna formalmente il massacro di Sebrenica come segno della volontà di accettare il passato e di contribuire alla riconciliazione e alla risoluzione pacifica dei problemi della regione;
10. esprime la sua sincera preoccupazione per quanto riguarda la ancora considerevole parte dell'opinione pubblica serba che non riconosce i crimini di guerra contro i civili musulmani; incoraggia vivamente il governo serbo ad intervenire per mettere la nazione a confronto con il proprio passato e a ridurre l'idolatria nei confronti dei presunti criminali di guerra; riconosce che la recente trasmissione del video su Srebrenica durante il telegiornale della sera da parte delle reti televisive serbe costituisce un primo passo in questa direzione, ma sottolinea che occorre fare molto di più per superare le distorsioni storiche che sono considerate verità dalla popolazione;
11. sostiene la richiesta formulata da Lord Ashdown, l'Alto rappresentante ONU per la Bosnia-Erzegovina, ai ministri serbo-bosniaci di specificare il numero di militari coinvolti nel filmato e di identificare tutti gli individui non bosniaci ivi ripresi;
12. elogia il lavoro e l'impegno di tutti coloro che nel corso di questi anni non hanno mai cessato di cercare la verità e invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a fornire loro i mezzi necessari per continuare il loro lavoro, contribuendo tra l'altro ad accelerare il costosissimo processo di identificazione delle vittime;
13. si rammarica che il rientro dei profughi e degli sfollati interni nella regione non sia ancora del tutto completato;
14. sottolinea che la prospettiva dell'integrazione europea offerta a tutti i paesi dei Balcani e il processo di stabilizzazione e associazione dovrebbero servire da catalizzatori per una spinta interna verso le riforme e il consolidamento della democrazia, e dovrebbero aiutare tutti i paesi della regione a sviluppare una visione comune del loro tragico passato e a creare le basi per un futuro migliore; sottolinea che tale futuro dipende in larga misura dagli stessi paesi della regione;
15. riafferma l'impegno dell'Unione europea ad assistere nella preparazione all'adesione i paesi dei Balcani candidati e potenziali candidati, e chiede che le prossime prospettive finanziarie prevedano a questo riguardo strumenti e finanziamenti adeguati, all'altezza delle ambizioni dell'Unione e delle legittime aspettative dei paesi della regione;
16. rileva che gli Accordi di Dayton sono stati un importante strumento che ha portato pace alla regione, ma ritiene che Dayton non costituisca più un quadro appropriato anche per quanto riguarda la futura integrazione nell'Unione europea; sollecita pertanto il Consiglio e tutte le parti interessate a sostenere iniziative finalizzate ad adattare l'Accordo mediante consenso; sottolinea che i cittadini di tutte le comunità e etnie del paese devono assumersi le responsabilità allo scopo di raggiungere un nuovo accordo costituzionale e creare uno Stato idoneo per tutti;
17. esprime serie preoccupazioni per la situazione economica e sociale; sottolinea che la soluzione di questo grave problema è la chiave di volta di uno sviluppo stabile della regione; invita i governi e l'Unione europea a riconoscere che lo sviluppo economico e sociale rappresenta per i popoli della regione la massima priorità, e ad agire di conseguenza; sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione regionale e transfrontaliera e di promuovere la riconciliazione fra i popoli degli Stati dei Balcani occidentali e tra questi e i popoli vicini;
18. sottolinea l'importanza delle politiche di riconciliazione ed evidenzia l'importante ruolo delle autorità religiose, dei media e del sistema scolastico in questo difficile processo, affinché i civili di tutti i gruppi etnici possano superare le tensioni del passato ed iniziare una pacifica e sincera coesistenza per una duratura stabilità e crescita economica; a tale riguardo chiede che venga presa in considerazione l'istituzione di una commissione di verità e riconciliazione in Bosnia-Herzegovina;
19. sottolinea che l'insegnamento tratto da Srebrenica e dalle guerre nell'ex Yugoslavia deve servire da fondamento per un rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo e al parlamento della Bosnia Erzegovina, nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi dei Balcani occidentali.
– vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo relativa agli aspetti principali e alle scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee - 2003,(1)
– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2005 sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2004 e sulla politica dell'UE in materia(2),
– vista la comunicazione della Commissione "Un quadro strategico per rafforzare le relazioni di partenariato Europa-Asia" (COM(2001)0469),
– vista la sua risoluzione del 13 aprile 2000 su Taiwan(3),
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando il continuo deterioramento delle relazioni tra la Cina e Taiwan a causa delle recenti minacce della Cina nei confronti di Taiwan e dell'attuale stazionamento di centinaia di missili nelle province meridionali della Cina di fronte a Taiwan,
B. considerando le tensioni emerse nelle relazioni tra il Giappone e la Cina a causa di attacchi cinesi contro interessi giapponesi nonché degli appelli a boicottare prodotti giapponesi,
C. considerando che nel corso degli ultimi anni Taiwan ha espresso la volontà di fornire un'assistenza finanziaria e tecnica alle attività in materia di aiuti internazionali e sanità appoggiate dall'OMS,
D. considerando che il quinto incontro Asia-Europa – vertice ASEM 5 – tenutosi ad Hanoi il 7-9 ottobre 2004, e la settima riunione dei ministri degli Esteri dei paesi ASEM, tenutasi a Kyoto il 6-7 maggio 2005, fanno sperare in un ulteriore rafforzamento del processo ASEM a tutti i livelli, incluso il partenariato parlamentare Asia-Europa, al fine di promuovere la pace e la stabilità in Estremo Oriente,
E. rilevando che, con le fiorenti relazioni economiche e commerciali tra l'Europa e l'Estremo Oriente, la pace e la sicurezza nella regione rivestono un'importanza sempre più decisiva per l'Unione europea,
1. deplora le tensioni tra vari paesi dell'Estremo Oriente ed esprime la propria disponibilità ad appoggiare tutti gli sforzi volti a promuovere la pace e la stabilità nella regione;
2. sottolinea i principi basilari della democrazia pluripartitica, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani universali, quali premesse per una pace e una stabilità durature in Estremo Oriente;
3. chiede alla Cina e a Taiwan di instaurare fiducia e rispetto reciproci e di cercare un terreno comune mettendo da parte le divergenze, di gettare le basi politiche necessarie allo sviluppo pacifico e stabile delle relazioni tra le due sponde dello stretto e di riavviare il dialogo su tali relazioni, di rafforzare gli scambi e la cooperazione in ambito economico, in particolare i "tre collegamenti diretti" attraverso lo stretto di Taiwan (posta, trasporti e commercio);
4. sottolinea che qualsiasi accordo tra la Cina e Taiwan può essere raggiunto solo su una base reciprocamente accettabile; è dell'avviso che il futuro delle relazioni tra le due sponde dello stretto dipenderà dalla volontà delle due parti di dar prova di flessibilità; plaude ai risultati raggiunti da Taiwan nell'instaurare un sistema democratico maturo, il pluralismo sociale, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto e ritiene che occorra rispettare e tener conto della volontà e del consenso di 23 milioni di cittadini taiwanesi in vista di una soluzione auspicabilmente pacifica tra le parti;
5. è contrario alla legge antisecessione in quanto non è conforme al diritto internazionale e rappresenta uno strumento che, contrariamente al suo obiettivo dichiarato, non può portare a una "riunificazione nazionale pacifica" e compromette pertanto il delicato equilibrio di sicurezza in Estremo Oriente;
6. raccomanda vivamente al Consiglio e alla Commissione di mantenere l'embargo sulle armi in assenza di progressi più sostanziali in materia di diritti umani in Cina e nelle relazione tra le due sponde dello stretto e fintantoché l'Unione europea non avrà reso giuridicamente vincolante il proprio codice di condotta sulla vendita di armi;
7. invita la Cina ad attuare gradualmente i diritti umani universali e in particolare a ratificare immediatamente il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
8. accoglie positivamente la ripresa della prima sessione del quarto ciclo di negoziati nell'ambito del dialogo sino-tibetano, svoltosi a Berna (Svizzera) dal 30 giugno al 1º luglio 2005 e ne auspica il proseguimento;
9. chiede una migliore rappresentanza di Taiwan in seno alle organizzazioni internazionali e reitera l'invito alla Commissione e agli Stati membri affinché appoggino la richiesta di Taiwan di ottenere lo status di osservatore presso l'Organizzazione mondiale della sanità;
10. esprime profonda preoccupazione per il fatto che il 10 febbraio 2005 la Corea del Nord ha dichiarato di possedere armi nucleari e ha sospeso a tempo indeterminato la sua partecipazione ai colloqui a sei sul suo programma nucleare;
11. esorta la Corea del Nord ad aderire al trattato di non proliferazione nucleare, a revocare la sua decisione di ritirarsi dai colloqui a sei e a consentire la ripresa dei negoziati in modo da trovare una soluzione pacifica alla crisi nella Penisola coreana;
12. chiede al Consiglio e alla Commissione di offrire assistenza finanziaria per l'approvvigionamento di olio combustibile pesante per far fronte al fabbisogno energetico primario della Corea del Nord, in cambio di una chiusura accertata dell'impianto di Yongbyon; si compiace della partecipazione dell'UE all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della Penisola coreana (KEDO); deplora che sia stata bloccata la rinomina di Charles Kartman alla carica di direttore del KEDO; chiede alla Commissione e al Consiglio di prendere le misure necessarie per quanto concerne la partecipazione dell'UE ai futuri colloqui a sei;
13. chiede ai governi del Giappone, della Cina e della Penisola coreana di astenersi da azioni reciproche di natura ostile, di agevolare il reciproco dialogo a livello ufficiale e non ufficiale onde raggiungere una comprensione comune della storia e di pervenire a una riconciliazione definitiva tra di loro e i loro popoli, quale premessa per la pace e la stabilità in Estremo oriente;
14. prende atto del comprensibile desiderio del Giappone di sottoporre a revisione la sua costituzione elaborata nel secondo dopoguerra e rileva l'importanza simbolica di mantenere l'impegno di astenersi da azioni militari aggressive;
15. invita tutti i paesi dell'Estremo Oriente a cercare di raggiungere accordi bilaterali per risolvere le dispute territoriali ancora aperte nella regione, e in particolare:
a)
la restituzione al Giappone dei "Territori del Nord" che erano stati occupati dall'allora Unione Sovietica alla fine della Seconda guerra mondiale e attualmente occupati dalla Russia;
b)
la controversia sulla proprietà delle isole Dokdo/Takeshima tra la Corea del Sud e il Giappone;
c)
La controversia sulla proprietà delle isole Senkaku–Daioyutai tra il Giappone e Taiwan;
16. invita tutti i paesi dell'Estremo Oriente ad adoperarsi per una reciproca riconciliazione a sessanta anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e a creare un sistema di comprensione e cooperazione reciproca al fine di assicurare una pace e una stabilità durature in Estremo oriente, e dichiara la propria disponibilità a sostenere tali sforzi;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e ai governi e ai parlamenti dei paesi menzionati nel testo della risoluzione.
– viste e confermate le sue precedenti risoluzioni sulle mine antiuomo, le munizioni a frammentazione e gli ordigni inesplosi,
– vista la Strategia d'azione dell'UE contro le mine 2005-2007,
– vista la relazione della delegazione ad hoc del Parlamento europeo alla prima Conferenza di revisione degli Stati firmatari della Convenzione per la messa al bando dell'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di mine anti-persona e per la loro distruzione, svoltasi a Nairobi (Kenya) dal 28 novembre al 3 dicembre 2004,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. ribadendo la propria determinazione a contribuire a un mondo veramente libero dalle mine, come manifestato nel corso dell'audizione congiunta, del 16 giugno 2005, della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale,
B. ribadendo la propria determinazione a porre termine alle sofferenze e ai decessi causati dalle mine antiuomo, che ogni anno uccidono e mutilano migliaia di persone, per lo più civili innocenti e senza difesa e specialmente bambini, pregiudicando lo sviluppo economico e la ricostruzione, ostacolando il rimpatrio dei rifugiati e degli sfollati, violando in generale i diritti umani più basilari e causando altre gravi conseguenze per anni dopo che le mine sono state piazzate,
C. rammentando che le mine antiuomo, a motivo delle loro conseguenze sociali, economiche, ambientali e umanitarie rappresentano una grave minaccia per la sicurezza umana a lungo termine in tutti i luoghi in cui vengono piazzate,
D. considerando che, ad oggi, la Convenzione del 1997 per la messa al bando dell'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di mine anti-persona e per la loro distruzione (altresì nota come "Trattato sulla messa al bando delle mine") è stata ratificata o accettata da 144 Stati e sottoscritta da altri 8; preoccupato tuttavia per il fatto che restano fuori dalla Convenzione 50 paesi, tra cui alcuni Stati membri dell'UE, e preoccupato ulteriormente per il fatto che uno Stato membro dell'UE non abbia né firmato, né ratificato, né aderito a detta Convenzione,
E. considerando che il rispetto della Convenzione resta forte e che 69 Stati firmatari hanno portato a termine la distruzione dei loro arsenali, con più di 38, 3 milioni di mine distrutte, mentre in altri 13 paesi tale distruzione è ancora in corso; considerando che tutti gli Stati firmatari che hanno raggiunto le scadenze per la distruzione dei loro arsenali ne hanno annunciato l'avvenuto completamento;
F. considerando che nonostante i suddetti progressi si calcola che siano stoccati ancora 180-185 milioni di mine antiuomo e che siano a tutt'oggi 83 i paesi in tutto il mondo interessati dal problema delle mine terrestri, tra cui 54 Stati firmatari,
G. considerando che ogni anno le mine mietono ancora tra 15.000 e 20.000 nuove vittime, per la maggior parte civili, tra cui molti bambini, che vanno ad aggiungersi alle centinaia di migliaia di sopravvissuti alle mine in tutto il mondo, bisognosi di cure e assistenza per il resto della loro vita; che nella grande maggioranza dei paesi interessati dal problema delle mine l'assistenza disponibile per la riabilitazione delle persone sopravvissute alle mine terrestri e per il loro reinserimento nella società rimane disperatamente inadeguata,
H. considerando che la Convenzione richiede che gli Stati firmatari garantiscano la distruzione di tutte le mine antiuomo entro e non oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore e richiede agli Stati firmatari che sono in grado di farlo di fornire assistenza a tal fine,
I. riconoscendo pertanto l'importanza della prima Conferenza di revisione degli Stati firmatari della Convenzione (il "Vertice di Nairobi su un mondo senza mine"), svoltasi a Nairobi (Kenya) dal 29 novembre al 3 dicembre 2004, e del piano d'azione adottato in tale occasione dagli Stati firmatari,
J. considerando che la maggior parte degli odierni conflitti è costituita da guerre interne o civili e che le mine antiuomo possono essere poste, in tale contesto, sia dalle forze armate regolari che da gruppi armati non governativi,
K. considerando gli sforzi compiuti e i successi conseguiti nell'impegnare i gruppi armati non governativi a rinunciare all'uso di mine antiuomo, ribadendo nel contempo che ciò non implica un sostegno o un riconoscimento della legittimità di tali gruppi e delle loro attività,
L. considerando che la comunità internazionale ha il dovere morale di cercare l'impegno, da parte di tutte le parti coinvolte nei conflitti, siano esse statali o gruppi armati non governativi, a porre termine all'uso delle mine antiuomo al fine di giungere ad una messa al bando veramente universale di queste armi disumane; che la comunità internazionale, in particolare i principali produttori, esportatori e utenti del passato, hanno la responsabilità morale di fornire assistenza e risorse all'azione contro le mine, al di là dei vincoli legali derivanti dalla Convenzione,
M. riconoscendo l'uso diffuso di mine anticarro in almeno 56 Stati, che causa problemi umanitari a lungo termine in paesi quali l'Afghanistan, l'Angola, l'Eritrea, l'Etiopia e il Sudan,
N. ribadendo che tutti i tipi di dispositivi anti-manipolazione mettono a rischio il personale umanitario addetto allo sminamento e rappresentano un pericolo per la popolazione civile,
1. esprime la sua grave preoccupazione per l'impatto dannoso ed esteso delle mine antiuomo e dei dispositivi bellici non esplosi per le popolazioni civili, in particolare per i bambini;
2. invita tutti gli Stati che non hanno ancora firmato la Convenzione ad aderirvi senza indugio ed esorta tutti gli Stati, che hanno firmato ma non ratificato la Convenzione, a farlo quanto prima;
3. invita tutti gli Stati interessati dal problema delle mine, che non abbiano ancora ratificato la Convenzione o aderito ad essa, a prendere tutte le misure necessarie per alleviare la sofferenza dei civili che abitano nelle zone minate, procedendo allo sminamento e prevedendo un'assistenza adeguata ai sopravvissuti, nonché a fornire, su base volontaria, le informazioni necessarie per rendere più efficaci le azioni globali contro le mine (relazioni di cui all'articolo 7 della Convenzione);
4. invita gli Stati Uniti a riconsiderare la loro decisione, comunicata nel febbraio 2004, di non aderire alla Convenzione e di mantenere indefinitamente il proprio stock di 8,8 milioni di mine antiuomo "intelligenti" (dotate cioè di dispositivo di autodistruzione) da utilizzare in qualsiasi parte del mondo, nonché i loro 1,2 milioni di mine antiuomo "stupide" (sprovviste di dispositivo di autodistruzione) da utilizzare in Corea fino al 2010; chiede inoltre agli Stati Uniti di non riprendere la produzione, il commercio o l'utilizzo di munizioni che potrebbero rientrare nella definizione di mine anti-persona ai sensi della Convenzione, ivi compresi i cosiddetti sistemi Spider; invita ancora gli Stati Uniti a cessare con effetto immediato la fornitura di mine anti-persona a Stati membri dell'Unione europea e ad altri paesi amici; invita la Cina a riconsiderare la sua produzione di mine antiuomo e a distruggere le sue colossali riserve, stimate a più di 100 milioni di mine terrestri antiuomo, la maggior parte delle quali non dotata di meccanismi di autodistruzione, di autodisattivazione o di rilevamento; invita la Russia a porre termine all'utilizzo di mine antiuomo nel suo conflitto in Cecenia e a rimuovere eventuali riserve ancora a disposizione delle sue forze in Georgia e in Tagikistan;
5. invita i tre restanti Stati membri dell'Unione europea allargata, che non hanno ancora ratificato o che non hanno aderito alla Convenzione, a procedere alla ratifica senza indugio;
6. invita tutti gli Stati firmatari ad applicare integralmente e scrupolosamente il piano d'azione di Nairobi per conseguire gli obiettivi umanitari e di disarmo della Convenzione nel quinquennio 2005-2009, che prevede di:
a)
accelerare le operazioni di sminamento e assicurare che gli Stati firmatari interessati dal problema delle mine siano in grado di rispettare le scadenze decennali per l'eliminazione di tutte le mine antiuomo, le prime delle quali sono previste per il 2009;
b)
adempiere all'obbligo di fornire assistenza immediata, adeguata e idonea alle persone sopravvissute all'esplosione di mine e alle loro famiglie,
c)
presentare esaurienti resoconti annuali sulla trasparenza, come prevede la Convenzione, che andranno corredati da informazioni sull'assistenza alle vittime, sulle finalità perseguite e l'impiego effettivo di mine ai sensi dell'articolo 3, sui provvedimenti adottati per assicurare che le mine Claymore possano essere utilizzate soltanto mediante detonazione attraverso comando e sugli arsenali stranieri di mine anti-persona,
d)
raggiungere un consenso tra tutti gli Stati firmatari circa l'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Convenzione, i quali si riferiscono ad operazioni congiunte, mine anticarro con detonatori sensibili e mine utilizzate per la formazione e lo sviluppo, insistendo in particolare affinché le mine che possono essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di una persona siano considerate mine anti-persona, e in quanto tali vietate dalla Convenzione; è imperativo che tale definizione comprenda trappole e fili di inciampo, spolette a pressione, dispositivi anti-manipolazione e simili congegni;
e)
elaborare e adottare misure di attuazione nazionali volte a prevenire e abolire le attività vietate dalla Convenzione, compreso l'uso di sanzioni penali di cui all'articolo 9;
7. invita la Commissione a introdurre nei programmi di sviluppo con i paesi terzi l'adesione alla Convenzione e il suo rispetto, nei casi in cui le mine terrestri antiuomo ostacolano lo sviluppo economico e sociale; invita gli Stati membri a creare incentivi specifici per i paesi in cui le mine terrestri antiuomo non influiscono direttamente sullo sviluppo economico e sociale affinché aderiscano alla Convenzione e la rispettino;
8. invita gli Stati membri che sono firmatari della Convenzione a fare pressione affinché l'interpretazione del concetto di "mina terrestre anti-persona" sia la più ampia possibile e includa tutte le mine terrestri che possono essere detonate involontariamente da una persona, indipendentemente dalla categoria tecnica ("anticarro", "mina terrestre anti-persona") in cui rientrano;
9. ribadisce la propria convinzione secondo cui è possibile conseguire un "mondo senza mine" soltanto se verranno messi al bando tutti tipi di mine e non soltanto alcune categorie specifiche di mine terrestri; sottolinea che ciò comporta tutti i tipi di mine anticarro; esorta l'UE e i suoi Stati membri ad assumere un ruolo preminente per il raggiungimento di questo scopo;
10. invita l'UE a rafforzare la leadership europea nel disarmo globale, al fine di ripetere il successo della Convenzione in altri campi, in particolare nel settore delle mine anticarro, delle munizioni a grappolo, delle armi di piccolo calibro e delle armi leggere;
11. invita tutti gli Stati firmatari afflitti dal problema delle mine ad assicurare che le azioni di sminamento e l'assistenza alle vittime rientrino tra le priorità nazionali e, se del caso, tra i piani e i programmi di sviluppo a livello nazionale, regionale e settoriale;
12. chiede agli Stati firmatari e alla Commissione di rafforzare la loro assistenza agli Stati firmatari bisognosi, in particolare migliorare e aumentare l'assistenza fornita ai sopravvissuti alle mine e alle loro famiglie, garantire che le prime scadenze del 2009 per lo sminamento siano rispettate e distruggere gli arsenali, il che può rappresentare una sfida particolare a motivo dei tipi o delle quantità di mine da distruggere e delle località/condizioni degli arsenali, nonchè di rendere disponibile questa assistenza nelle zone sotto il controllo dei gruppi non governativi;
13. chiede a tutti i gruppi non governativi di firmare l'Atto di impegno ad aderire alla totale messa al bando delle mine terrestri antiuomo e per la cooperazione nelle azioni anti-mine nell'ambito dell'appello di Ginevra; esorta il Consiglio e la Commissione a continuare i loro sforzi per persuadere i gruppi non governativi ad assumersi impegni in questo settore;
14. chiede lo stanziamento di maggiori risorse per lo sminamento umanitario, la distruzione degli stock, la sensibilizzazione ai rischi rappresentati dalle mine e l'assistenza, la riabilitazione e la reintegrazione sociale ed economica delle vittime di mine nelle zone controllate dai gruppi non governativi;
15. invita tutti gli Stati che sono in grado di farlo ad appoggiare attraverso canali politici e diplomatici l'attività svolta dalle ONG specializzate che lavorano con i gruppi non governativi, quali la Geneva Call e le azioni a livello nazionale della Campagna internazionale per la messa al bando delle mine anti-persona;
16. invita i paesi colpiti da conflitti interni ad agevolare il lavoro svolto dalle suddette ONG e chiede in particolare al governo della Colombia di facilitare i programmi di sminamento umanitario e le attività connesse, nell'ambito di accordi umanitari locali o regionali, nell'interesse della popolazione civile; ritiene che il rifiuto di agevolare il processo di verifica dello sminamento umanitario costituisca una violazione dello spirito umanitario della Convenzione;
17. plaude all'impegno dell'UE di stanziare 140 milioni EUR nel periodo 2005-2007 per la sua nuova strategia di lotta contro le mine; esorta l'UE ad assicurare che tali risorse finanziarie siano confermate dalle decisioni di bilancio annuali e che siano stanziati fondi sufficienti dopo il 2007;
18. invita gli Stati firmatari a garantire la trasparenza nell'attuazione della Convenzione, in particolare coinvolgendo i parlamenti nazionali e il pubblico;
19. invita gli Stati firmatari, e tra questi in particolare gli Stati membri dell'UE, ad assicurare che una parte dei loro finanziamenti per le operazioni di sminamento sia destinata a sviluppare capacità nazionali di sminamento e che l'assistenza allo sminamento continui fino all'avvenuta bonifica delle zone in cui è nota o si sospetta la presenza di mine;
20. raccomanda inoltre che l'UE consideri la possibilità di fornire sostegno finanziario ai paesi che non aderiscono alla Convenzione in caso di emergenze umanitarie; ribadisce che tale sostegno deve essere subordinato alla comprovata volontà politica del paese beneficiario di impegnarsi per l'adesione;
21. chiede all'UE e ai suoi Stati membri di vietare, mediante un'opportuna normativa, agli istituti finanziari soggetti alla loro giurisdizione o controllo, di investire direttamente o indirettamente in società che concorrono alla produzione, allo stoccaggio o al trasferimento di mine antiuomo e di altri sistemi bellici controversi, quali ad esempio le munizioni a frammentazione;
22. invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire il rispetto della normativa che vieta gli investimenti in società coinvolte nella produzione di mine antiuomo, mettendo a punto efficaci meccanismi di controllo e sanzione; ritiene che ciò implichi l'obbligo per gli istituti finanziari di garantire piena trasparenza circa le società in cui investono;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale dell'ONU, al Segretario generale dell'OSCE, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla Campagna internazionale per la messa al bando delle mine, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, ai governi e ai parlamenti degli Stati Uniti d'America, della Federazione russa e della Repubblica popolare cinese nonché al Presidente del Vertice di Nairobi su un mondo senza mine, all'Unione africana e al parlamento panafricano.
Incidenza delle attività di prestiti comunitari nei paesi in via di sviluppo
135k
53k
Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati delle operazioni di concessione di prestiti effettuate dalle Comunità europee nei paesi in via di sviluppo (2004/2213(INI))
– visti la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti effettuate dalle Comunità europee nel 2003 (SEC(2004)1073) e il documento di lavoro ad essa allegato dei servizi della Commissione (SEC(2004)1074),
– vista la relazione annuale 2004 sulla politica di sviluppo e sull'assistenza esterna della CE (COM(2004)0536) e il documento di lavoro ad essa allegato dei servizi della Commissione (SEC(2004)1027),
– visto lo studio "The European Investment Bank and the ACP Countries: An Effective Partnership?" del segretariato del Commonwealth,
– visto il documento della Banca europea per gli investimenti (BEI) "Development Impact Assessment Framework of Investment Facility Projects",
– visti i negoziati in corso concernenti la revisione del mandato esterno di finanziamento della BEI,
– visto lo studio esterno disposto dalla sua commissione per lo sviluppo dal titolo "The Development Impact of European Investmentbank (EIB) Lending Operations in the Cotonou and ALA Framework"(1),
– vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2000 sulle violazioni dei diritti dell'uomo in collegamento con il progetto di estrazione petrolifera e di costruzione dell'oleodotto in Ciad-Camerun(2),
– vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sulla relazione annuale della BEI per il 2000(3),
– vista la sua risoluzione del 21 novembre 2002 sulla relazione annuale della BEI per il 2001(4),
– vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sulla relazione di attività della BEI per il 2002(5),
– visti i risultati dell'audizione del 18 gennaio 2005 in seno alla commissione per lo sviluppo,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A6-0183/2005),
A. considerando che la BEI è nel mondo il principale operatore di credito con un volume di prestiti pari a 40 miliardi EUR,
B. considerando che la BEI opera in oltre cento paesi in via di sviluppo, nella regione del Mediterraneo, negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), in America latina e in Asia (ALA) e realizza importanti programmi di sviluppo dell'Unione europea nel Mediterraneo e nei paesi ACP, e tuttavia le modalità della concessione del credito a paesi in via di sviluppo non sono definite con un mandato politico aggiornato,
C. essendo consapevole che negli ultimi anni la BEI ha compiuto notevoli sforzi per conformarsi costruttivamente alle raccomandazioni del Parlamento,
D. consapevole del fatto che la BEI sta attualmente riesaminando la sua politica sull'accesso del pubblico alle informazioni, che deve tener conto dei requisiti derivanti dall'applicazione alle istituzioni europee della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale,
E. considerando che la BEI opera come banca autonoma, e tuttavia è vincolata ai detentori delle sue quote - i 25 Stati membri dell'UE,
F. considerando che la BEI, in relazione alla concessione di crediti al di fuori dell'UE, concretizza con successo nel suo nuovo Development Impact Assessment Framework, perlomeno per progetti nell'ambito del fondo investimenti di Cotonou, l'appoggio espresso nella sua dichiarazione sulla politica ambientale del 2004 a favore dell''UNEP Statement by Financial Insitutions on Environment and Substainable Development" e per gli "Equator Principles",
G. prendendo atto delle particolari circostanze di rischio nella concessione di crediti in molti paesi in via di sviluppo, che la BEI deve poter gestire in modo attivo e dinamico,
H. prendendo atto degli sforzi dell'UE e della comunità internazionale per conseguire finalmente una svolta decisiva nella politica di sviluppo, realizzando gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM),
1. ringrazia la BEI per la grande disponibilità al dialogo e all'informazione;
2. si compiace del fatto che la BEI sostiene gli obiettivi di politica di sviluppo dell'UE definiti nell'accordo di Cotonou e nell'accordo sugli otto OSM e pone alla base della concessione di crediti il nesso tra progetti sostenuti e conseguimento degli OSM con il suo nuovo Development Impact Assessment Framework per progetti nell'ambito del fondo investimenti; chiede tuttavia l'estensione di tali criteri a tutti i progetti sostenuti dalla BEI nei paesi in via di sviluppo;
3. esorta la BEI a far propri, nella valutazione del successo dei progetti, anche gli indicatori centrali definiti dalla Commissione in relazione agli OSM e a integrarli nel suo Development Impact Assessment Framework; raccomanda alla BEI di costituire un'unità di valutazione indipendente, responsabile solamente al consiglio di amministrazione, per conformarsi in tal modo agli standard fissati dalle banche multilaterali per lo sviluppo;
4. invita la Commissione a integrare meglio la BEI e la sua pianificazione dei progetti nella programmazione della Commissione e degli Stati membri, in conformità degli impegni assunti a Barcellona per migliorare il coordinamento e l'armonizzazione delle misure di politica di sviluppo;
5. loda la BEI per aver sottoscritto con la Commissione e la Banca mondiale il memorandum of understanding del maggio 2004 e la esorta a intensificare il coordinamento degli obiettivi, dei criteri e della metodologia anche con gli istituti finanziari europei di sviluppo (EDFI) nonché la cooperazione nell'ambito della rete Interact al fine di assicurare la complementarità dell'impiego dei finanziamenti della BEI rispetto alle misure della Commissione e degli Stati membri;
6. esprime apprezzamento per la fondazione degli European Financing Partners S.A. ad opera della BEI e di dieci partner EDFI ed esorta la BEI ad adoperarsi per ulteriori progetti di finanziamento comunitario con altri istituti finanziari di sviluppo e in particolare ad esaminare modelli della ripartizione del rischio tramite l'assunzione di una first-loss tranche;
7. raccomanda alla Commissione e alla BEI di proporre al Consiglio e al Parlamento un nuovo approccio integrato e un'organizzazione per la programmazione e la fornitura di assistenza esterna UE nel quadro della preparazione delle future prospettive finanziarie dell'UE e della prossima generazione dei mandati esterni BEI; tale proposta dovrebbe consentire un uso ottimale delle sinergie potenziali tra le risorse umane e finanziarie della Commissione, della BEI e delle agenzie bilaterali per lo sviluppo nonché mirare a rafforzare l'efficacia, la coerenza, la trasparenza e la visibilità globali dell'assistenza esterna UE, segnatamente per il conseguimento degli OSM;
8. si compiace con la BEI perché nella valutazione successiva alla sorveglianza dei progetti prende in considerazione le posizioni delle ONG e dell'opinione pubblica; la invita tuttavia a realizzare tali consultazioni per l'incremento della partecipazione e dell'accettazione locali già nella fase dell'esame della concessione del credito (pre-appraisal) e a documentare i risultati per la Commissione e gli Stati membri;
9. plaude all'integrazione della valutazione di impatto ambientale e della dichiarazione di impatto ambientale nel ciclo di progetti della BEI, ma raccomanda di inserire d'urgenza nella tipologia dei documenti per l'analisi della concessione di credito anche una prospettiva mutuata dagli indicatori OSM per quanto riguarda le conseguenze sociali e occupazionali degli investimenti;
10. invita gli Stati membri, in quanto detentori della Banca, ad affidarle per la regione ALA il mandato di politica di sviluppo necessario per conseguire gli OSM e a prendere le distanze dal criterio finora prevalente dell'aiuto economico esterno;
11. invita il Consiglio ad aumentare il volume dei finanziamenti per le attività nella regione ALA; si attende che la BEI proceda a definire priorità per i paesi economicamente più deboli negli impegni assunti in detta regione;
12. raccomanda alla BEI di estendere il suo documento strategico "Funding of Reconstruction and Restoration Projects following Natural Disasters" a regioni al di fuori dell'Unione e dei paesi candidati all'adesione e raccomanda al Consiglio e alla Commissione di definire un mandato d'emergenza per la BEI, tale da consentirle di fornire, per esempio nella regione ALA, una promozione per la ricostruzione efficiente e articolata a livello regionale, indipendente dai criteri oggi subordinati all'aiuto economico esterno;
13. invita il Consiglio e la Commissione a rendere disponibili i mezzi necessari per poter erogare, secondo i criteri dell'Agenzia internazionale per lo sviluppo (IDA), gli stanziamenti destinati all'aiuto alla ricostruzione dopo lo tsunami;
14. invita la Commissione ad avviare, insieme con la BEI, trattative con il Fondo monetario internazionale allo scopo di rendere possibile il finanziamento di progetti di servizi di interesse generale nel settore pubblico nei paesi in via di sviluppo, onde conseguire progressi in detto settore e quindi creare le basi per investimenti nel settore privato;
15. esorta la BEI ad applicare maggiormente lo strumento previsto nell'accordo di Cotonou per l'abbuono di interessi, al fine di consentire ai paesi in via di sviluppo indebitati investimenti nel settore dei servizi di interesse economico generale;
16. invita la BEI ad aggiornare i propri obiettivi settoriali nella politica di credito in relazione ai paesi in via di sviluppo, specialmente in campi come l'energia, le foreste, i trasporti, l'acqua e la gestione dei rifiuti e a tenere in conto nella sua analisi i motivi del ritiro degli investitori privati;
17. raccomanda la creazione di una linea di bilancio della BEI per il trasferimento di conoscenze e il sostegno tecnico;
18. si attende che la BEI, alla luce delle positive esperienze dei suoi primi progetti, intensifichi nettamente il suo impegno nel settore dei microcrediti e promuova al contempo la creazione di imprese da parte di donne; esorta la BEI ad ispirarsi alle raccomandazioni del Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) elaborate con la partecipazione della Commissione;
19. invita la BEI a concedere maggiormente crediti in valuta locale e a valutare le sue possibilità di sostenere le valute locali tramite impegni BEI;
20. invita la Commissione ad esaminare entro il 2005 in uno studio la possibilità di mobilitare tramite la BEI un volume notevole di mezzi per un maggiore impegno della BEI nella realizzazione di obiettivi di politica di sviluppo attraverso l'emissione di "buoni europei", analoghi ai buoni del tesoro USA;
21. chiede alla BEI di procedere a breve termine a uno studio di fattibilità sulla possibilità di creare in Africa, Asia e America latina fondi regionali con il finanziamento iniziale in euro e il possesso di quote da parte della BEI, in termini analoghi alla creazione di un Fondo di sviluppo asiatico proposta dal governo giapponese;
22. si attende che la BEI sviluppi ulteriormente i suoi orientamenti per la concessione di crediti al settore privato, basati sul rispetto dei diritti umani, sull'osservanza di standard ambientali e sociali conformi agli standard vigenti in campo internazionale, sul rispetto delle regole dell'Organizzazione internazionale del lavoro e eventualmente delle direttive dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico per le imprese multinazionali, e auspica che il rispetto di detti orientamenti sia controllato dalla BEI;
23. invita la BEI ad allineare il suo "Development Impact Assessment Framework of Investment Facility Projects" agli standard internazionali di valutazione dello sviluppo e a facilitare l'inclusione delle osservazioni del Parlamento europeo e della società civile internazionale in tale processo di revisione;
24. invita segnatamente la BEI a non promuovere progetti che comportino la distruzione di habitat naturali, contribuiscano allo sfruttamento illegale delle risorse naturali, comprendano la produzione di sostanze proibite o in procinto di essere proibite nell'UE, finanzino la costruzione di dighe difformi dai criteri della Commissione mondiale sulle dighe (WCD); sollecita la BEI ad attenersi alle raccomandazioni dell''Extractive Industry Review" (gennaio 2004) della Banca mondiale;
25. esorta la BEI a far sì che le sue attività di prestito nelle regioni ALA e ACP siano accompagnate da misure volte a migliorare la sostenibilità ambientale dei prestiti, tra l'altro tramite:
–
il finanziamento di progetti in tutte e quattro le categorie BEI dell' "ambiente", compresi in particolare progetti per la protezione dell'ambiente naturale;
–
una valutazione di tutti i progetti di idropotenza nelle prime fasi del ciclo del progetto alla luce degli orientamenti della WCD;
–
in linea con gli OSM, un aumento dei prestiti nel settore idrico dall'attuale 3% per gli ACP e 8% per i paesi ALA ad almeno il 20% del suo portafoglio regionale di prestiti, soprattutto tramite prestiti alle società locali per microprogetti sostenibili;
–
un aumento dei prestiti per i progetti relativi alle energie rinnovabili nelle regioni ACP e ALA al fine di riflettere l'impegno globale della BEI a raggiungere il 15% dei suoi prestiti a favore delle energie rinnovabili del portafoglio totale energia entro il 2006, e il 50% entro il 2010;
26. invita la Commissione ad appoggiare un aumento dei prestiti BEI a progetti ambientali nelle regioni ALA e ACP mediante la concessione di abbuoni di interesse pari al 3%, come ha luogo con successo nel quadro MEDA, e mediante la concessione di abbuoni di interesse pari al 5% per nuovi progetti relativi alle fonti di energia rinnovabili;
27. auspica che la BEI attui misure efficaci contro la corruzione e il riciclaggio di capitali e, nel contesto di una politica globale di lotta alla corruzione, assuma in proprio l'impegno di sostenere unicamente contratti risultanti da una procedura negoziale aperta e trasparente e tali da imporre ai clienti BEI nei paesi in via di sviluppo l'obbligo di comprovare che dispongono di sistemi adeguati per la revisione interna al fine di individuare casi di corruzione attiva e passiva; esige inoltre che la BEI indaghi su tutte le accuse di corruzione, ne deferisca i casi alle autorità giudiziarie e adotti adeguate sanzioni contro i responsabili;
28. invita la BEI a sviluppare ulteriormente il suo ispettorato generale in un meccanismo indipendente di ricorso che possa essere interpellato in relazione a tutti i criteri relativi all'approvazione di progetti direttamente, senza passare attraverso l'ombudsman europeo, essendo in tal modo accessibile non solo ai cittadini dell'UE ma anche alle persone coinvolte nei progetti sostenuti dalla BEI nei paesi in via di sviluppo;
29. invita la BEI a far applicare una strategia di gestione dei rischi meno conservatrice nella concessione di credito ai paesi in via di sviluppo, che potrebbe garantire facendo affluire in un fondo di rischio i guadagni da progetti che finanzia a titolo dei fondi per lo sviluppo messi a disposizione dagli Stati membri, al fine di poter finanziare un maggior numero di progetti con un rischio molto elevato; esorta la BEI ad applicare lo strumento delle tranche postergate in caso di progetti a rischio elevato da finanziare a livello comunitario;
30. invita la BEI a orientarsi sugli schemi dell'International Finance Corporation (IFC) per quanto riguarda la trasparenza dei progetti sostenuti;
31. invita la BEI, ai fini della promozione ottimale delle piccole e medie imprese, a predisporre una presenza diretta in loco e ad esaurire interamente in futuro le risorse che le sono messe a disposizione per la gestione del fondo investimenti, come pure a considerare la mediazione del credito a tale tipologia di clienti tramite organi costituiti avvalendosi di competenze esterne che fungano da "stanza di compensazione", in modo da far beneficiare di più agli assuntori di credito le condizioni favorevoli della Banca, nello spirito precipuo di una banca d'investimento nel segmento del capitale di rischio, sviluppando nel contempo una linea di credito distinta per promuovere il settore bancario privato in loco;
32. raccomanda l'avvio di un dialogo continuo tra la sua commissione per lo sviluppo e la BEI;
33. invita la Commissione a presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati conseguiti con i programmi realizzati in coordinamento con la BEI in relazione agli OSM;
34. esorta la Commissione a presentargli entro il settembre 2005 una relazione interlocutoria sullo stato dei negoziati relativi alla revisione del mandato esterno di finanziamento;
35. invita la Commissione a presentare uno studio entro il 2005 sulle opportunità finanziarie, politiche e giuridiche relative al rafforzamento del mandato di sviluppo e delle operazioni di prestito della BEI tramite l'istituzione di uno strumento distinto in materia di prestiti, quale entità specifica del gruppo BEI, con debita attenzione alla necessità di mantenere la posizione finanziaria AAA del gruppo BEI;
36. invita il Consiglio e la Commissione a sostenere le richieste formulate dal Parlamento alla BEI;
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti, al Consiglio ACP-UE, alle Nazioni Unite e alla Banca mondiale.
L'applicazione delle normative, governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)
124k
46k
Risoluzione del Parlamento europeo su una più rapida attuazione del piano d'azione dell'UE concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)
– vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(1),
– visto il piano d'azione dell'UE relativo al FLEGT (Comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003 concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di piano d'azione dell'Unione europea (COM(2003)0251), approvato dal Consiglio Agricoltura e Pesca nelle sue conclusioni del 13 ottobre 2003 sul FLEGT(2),
– viste le conclusioni del Consiglio Agricoltura e Pesca del 21 e 22 dicembre 2004 su FLEGT,
– viste le conclusioni del Consiglio Ambiente del 28 giugno 2004 sull'arresto della perdita di biodiversità entro il 2010,
– visto il parere sotto forma di lettera in data 19 gennaio 2004 della sua commissione per l'industria, la ricerca e l'energia sulla comunicazione della Commissione summenzionata del 21 maggio 2003,
– vista la proposta di regolamento del Consiglio concernente un sistema di concessione su base volontaria di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (COM(2004)0515),
– visto il parere in data 6 dicembre 2001 della Corte di giustizia delle Comunità europee(3) sulla competenza a concludere il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il taglio illegale di legname contribuisce alla deforestazione, alla perdita di biodiversità e incide sui mutamenti climatici; che esso alimenta guerre civili e minaccia la sicurezza internazionale in quanto dà origine alla corruzione, alla criminalità organizzata e alle violazioni dei diritti umani,
B. considerando che l'Unione europea, che è uno dei maggiori importatori di legname e prodotti derivati, ha una particolare responsabilità dinanzi alla comunità internazionale e ai paesi in via di sviluppo,
C. considerando che le importazioni a basso prezzo di legname e prodotti forestali di provenienza illegale, unitamente al mancato rispetto da parte di taluni soggetti industriali degli standard sociali ed ambientali di base, destabilizzano i mercati internazionali, decurtano gli introiti fiscali dei paesi produttori e minacciano l'occupazione nei paesi importatori ed esportatori,
D. considerando che la concorrenza sleale basata sull'illegalità diffusa nuoce a quelle imprese europee, soprattutto di piccola e media dimensione, che si comportano in modo responsabile e rispettano le vigenti disposizioni di legge,
E. considerando che l'UE si adopera per combattere il disboscamento illegale e il commercio di legname di provenienza illecita, conformemente agli impegni assunti in varie sedi internazionali e regionali in materia di lotta contro lo sfruttamento e il commercio illegali di risorse forestali nonché in tema di sostegno alle risorse umane e istituzionali connesse all'applicazione delle leggi forestali nelle aree interessate,
F. considerando che uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a trattare i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale (art. 174 del trattato CE); che, sul piano internazionale, tali problemi includono la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica,
G. considerando che lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo e la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo sono obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità (art. 177 del trattato CE); che la strategia mondiale 2002 della Banca mondiale ha indicato che le foreste assicurano il sostentamento del 90% di coloro - 1 miliardo e duecento mila persone - che nei paesi in via di sviluppo vivono in condizioni di estrema povertà,
H. considerando che i requisiti di protezione ambientale vanno integrati nella definizione ed attuazione della politica CE in materia di sviluppo (art. 6 del trattato CE),
I. considerando che il piano d'azione FLEGT ha previsto le seguenti azioni prioritarie: attuare un regime volontario di licenze da realizzare mediante accordi di partenariato fra l'UE e i paesi produttori di legname; esaminare la fattibilità di nuovi interventi normativi per il controllo delle importazioni di legname di provenienza illegale entro la metà del 2004; sostenere gli obiettivi del piano d'azione con gli strumenti legislativi esistenti, come quelli sul riciclaggio di denaro; attuare la politica del Green Procurement; fornire supporto ai paesi produttori di legname e alle iniziative private;
J. considerando che le conclusioni del Consiglio Agricoltura e Pesca del 13 ottobre 2003
-
hanno riconosciuto "che il piano d'azione FLEGT proposto dalla Commissione costituisce parte del fermo impegno dell'UE a contribuire attivamente ai processi internazionali quali il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF), l'ampio programma di lavoro della convenzione sulla diversità biologica (CBD) per quanto riguarda la diversità biologica delle foreste e l'organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO) e la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES);"
-
hanno riconosciuto "che l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale vanno trattati nel quadro dello sviluppo sostenibile, della gestione sostenibile delle foreste e della lotta contro la povertà, nonché dell'uguaglianza sociale e della sovranità nazionale;"
K. considerando che nel luglio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio concernente l'introduzione di un sistema volontario di licenze FLEGT per l'importazione di legname nella Comunità europea, da attuare mediante accordi di partenariato bilaterali, regionali o interregionali, la quale è in linea con il piano d'azione FLEGT che aveva menzionato come obiettivo generale di tali accordi il "contributo allo sviluppo sostenibile, conformemente all'obiettivo complessivo di promozione di tale tipo di sviluppo concordato dall'UE e dai suoi paesi terzi partner in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile";
L. considerando che nelle sue conclusioni del 21 e 22 dicembre 2004 il Consiglio Agricoltura e Pesca ha esortato la Commissione a produrre ulteriori opzioni legislative per il controllo delle importazioni di legname di provenienza illegale,
1. esprime delusione per i progressi estremamente lenti che si registrano nella realizzazione dei vari impegni sanciti nel piano d'azione FLEGT;
2. esprime delusione per il fatto che la Commissione ha finora mancato di rispettare l'impegno di pubblicare lo studio sulle opzioni legislative richiesto dai Consigli Ambiente, Agricoltura e Pesca e che avrebbe dovuto, secondo il piano d'azione, essere presentato per la metà del 2004;
3. esprime delusione per il fatto che la Commissione non ha ancora elaborato una normativa organica che vieti l'importazione di tutti i tipi di legname e derivati di provenienza illegale, indipendentemente dal paese d'origine, e che promuova la gestione forestale sostenibile in tutto il mondo, come richiesto per il mese di giugno 2004 dai membri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento;
4. si rammarica che gli Stati membri abbiano mancato di fornire alla Commissione le informazioni pertinenti sulle disposizioni di legge nazionali che potrebbero esser applicate per affrontare la questione del taglio illegale di legname, e che non sia stata ancora costituita una rete che agevoli lo scambio di dati;
5. è profondamente preoccupato che la proposta di regolamento relativa all'attuazione di un regime volontario di licenze che conferisce il mandato per negoziare la conclusione di accordi di partenariato FLEGT con i paesi produttori di legname - che costituisce uno dei pilastri del piano d'azione FLEGT - venga elaborata sulla base dell'articolo 133 del trattato CE;
6. sollecita pertanto la Commissione e gli Stati membri a rispettare senza ulteriori indugi gli impegni assunti nel quadro del piano d'azione FLEGT nonché gli impegni assunti in sede internazionale sulla biodiversità, l'alleviamento della povertà, la gestione sostenibile delle foreste e l'attenuazione dei fenomeni climatici;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a compiere rapidi e decisi progressi nell'attuazione del piano d'azione FLEGT. Ciò comprenderà:
-
la presentazione immediata da parte della Commissione di una proposta legislativa organica che vieti l'importazione nell'UE di tutto il legname e di tutti i prodotti forestali di provenienza illegale, indipendentemente dal paese d'origine, e che si prefigga quale obiettivo finale la promozione di una gestione socialmente ed ecologicamente responsabile;
-
l'analisi delle attuali disposizioni di legge e delle ulteriori opzioni legislative che potrebbero essere esercitate per affrontare la questione del taglio illegale di legname e delle connesse questioni commerciali;
-
la costituzione di una rete UE che faciliti lo scambio di informazioni sul commercio illecito di legname, destinata alle dogane e alle autorità amministrative a giudiziarie;
8. invita la Commissione e il Consiglio a cambiare la base giuridica della proposta di regolamento relativa all'attuazione di un regime volontario di licenze, che conferisce il mandato per negoziare la conclusione di accordi di partenariato FLEGT, dall'articolo 133 all'articolo 175 e/o 179 del trattato CE;
9. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che gli accordi volontari di partenariato incorporino principi che impegnino i paesi produttori a un programma d'azione provvisto di tempi di realizzazione precisi e che comprenda misure atte ad affrontare le debolezze di governance nel settore forestale, a contribuire a una gestione forestale socialmente ed ecologicamente responsabile e alla cessazione della perdita di biodiversità, e a promuovere l'equità sociale e l'alleviamento della povertà;
10. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare una più significativa, decisa ed efficace partecipazione della società civile e dei rappresentanti democraticamente eletti ai negoziati sugli accordi di partenariato FLEGT e alla loro attuazione, al processo di analisi della legislazione forestale dei paesi partner per individuarne carenze e ingiustizie sociali ed ambientali e, se del caso, alla definizione di proposte di riforma;
11. insiste affinché il Parlamento sia pienamente informato dei progressi compiuti in ogni fase dei negoziati sugli accordi di partenariato FLEGT;
12. insiste affinché la Commissione e gli Stati membri integrino l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nella pianificazione ed attuazione dei prossimi Country Strategy Papers, in particolare nelle regioni e nei paesi che dispongono di consistenti risorse forestali, ed eroghino adeguati finanziamenti a carico delle linee di bilancio geografiche per costituire le necessarie capacità ed assistere nell'attuazione delle principali riforme;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Compensazione e regolamento nell'Unione europea - Prospettive future" (COM(2004)0312),
– viste la prima e la seconda relazione del gruppo Giovannini sui sistemi transfrontalieri di compensazione e di regolamento nell'UNIONE EUROPEA, pubblicate rispettivamente nel novembre 2001 e nell'aprile 2003,
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2003 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Compensazione e regolamento nell'Unione europea: Principali questioni politiche e sfide future"(1),
– vista l'istituzione, da parte della Commissione, del Gruppo di consultazione e di monitoraggio in materia di compensazione e regolamento ("Gruppo CESAME"), che ha tenuto la sua prima riunione il 16 luglio 2004,
– vista la dichiarazione, in data 26 gennaio 2004, dei quattro paesi succedutisi alla Presidenza del Consiglio - Repubblica d'Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo e Regno Unito - nella quale si sottolinea l'importanza del processo di Lisbona e la necessità di migliorare la qualità dell'attività normativa e di prendere in considerazione interventi alternativi alla legislazione,
– viste le dichiarazioni del Presidente della Banca centrale europea durante il dibattito nella seduta plenaria del 25 ottobre 2004,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0180/2005),
A. considerando che l'infrastruttura di compensazione e regolamento dei titoli nell'Unione europea sta prendendo forma attualmente e che le attività transfrontaliere di compensazione e regolamento non sono ancora sufficientemente armonizzate; considerando che la Commissione sta elaborando uno studio di valutazione d'impatto al fine di individuare i benefici comparativi netti delle opzioni normative e non normative per ridurre i costi delle operazioni transfrontaliere (compresa l'eliminazione degli "ostacoli Giovannini") tenendo conto dell'interesse di tutti gli attori (emittenti, investitori e intermediari finanziari), e che tale studio potrà o meno contenere proposte legislative,
B. considerando che l'industria di compensazione e regolamento è vitale, innovativa e reattiva alle pressioni esercitate dagli investitori sulle transazioni nazionali, che esiste un margine considerevole per un aumento dell'efficienza delle operazioni transfrontaliere di compensazione e regolamento dei titoli, ma che l'infrastruttura per il regolamento è frammentata in una molteplicità di sistemi nazionali; considerando, tuttavia, che alcuni utenti dei servizi di compensazione e regolamento tendono ad essere grandi imprese in grado di negoziare fermamente con i fornitori di servizi per difendere i propri interessi; che occorre sottolineare l'importanza di pervenire ad un sistema globale che garantisca un quadro sicuro ed efficiente per le operazioni a tutti gli utenti (investitori, emittenti, intermediari finanziari) promuovendo in tal modo la concorrenza,
C. considerando che il mercato dei servizi di compensazione e regolamento nell'Unione europea è concorrenziale ma che il livello di concorrenza varia a seconda dei servizi specifici offerti e che esiste un numero relativamente esiguo di grandi fornitori di servizi (ad esempio, alcuni grandi depositari offrono servizi di compensazione e regolamento intra-aziendali effettuando il trasferimento dei titoli tra investitori mediante registrazioni nella propria contabilità); considerando che la Commissione dovrebbe distinguere correttamente tra le funzioni post-negoziazione svolte in concorrenza dai seguenti enti:
a)
depositari centrali di titoli, che combinano attività di registro centrale e di regolamento finale (centrale); in alcuni casi possono svolgere anche attività accessorie, come i servizi di netting che sono attualmente considerati dalla Commissione servizi di compensazione; in alcune circostanze possono altresì fornire servizi di custodia e bancari;
b)
depositari centrali internazionali di titoli, che svolgono due funzioni: 1) fungono da depositari centrali per il regolamento delle operazioni in euro-obbligazioni, 2) svolgono attività di custodia globale di titoli dei quali non sono depositari; nell'ambito di queste attività di custodia globale, i depositari centrali internazionali offrono programmi di prestito e altri servizi tripartiti;
c)
controparti centrali, che svolgono il ruolo di garanzia centrale e, nella maggior parte dei casi, attività di netting (entrambe definite come attività di compensazione nella summenzionata comunicazione della Commissione); poiché il compito principale delle controparti centrali consiste nel sostituire ciascuna controparte nella transazione interponendosi nelle operazioni, esse concentrano il rischio di sostituzione insieme ai loro membri delle stanze di compensazione; e
d)
banche depositarie, che offrono servizi di compensazione e regolamento e possono partecipare ai servizi delle controparti centrali come membri delle stanze di compensazione,
D. considerando che le inefficienze presenti sul mercato delle attività transfrontaliere di compensazione e regolamento nell'Unione europea hanno sostanzialmente una duplice origine: i costi più elevati per transazione dovuti alle differenze esistenti a livello nazionale sul piano legislativo nonché in materia di requisiti tecnici, pratiche di mercato e procedure fiscali, e in alcuni casi i margini più ampi derivanti da pratiche di mercato restrittive,
E. considerando che le suddette relazioni Giovannini individuano 15 ostacoli riconducibili a queste differenze nazionali e che il Gruppo CESAME sta operando per coordinare le iniziative del settore pubblico e privato intese ad eliminarli, e considerando che alcuni degli ostacoli giuridici e in materia di accesso possono essere rimossi soltanto per via legislativa,
F. considerando che l'attuale concentrazione di borse e la tendenza delle funzioni centrali di compensazione e regolamento a svilupparsi in monopoli dimostrano la necessità di una maggiore trasparenza nel mercato transfrontaliero di compensazione e regolamento,
1. sostiene fermamente l'obiettivo indicato nella summenzionata comunicazione della Commissione di creare un mercato efficiente, integrato e sicuro per le attività di compensazione e regolamento dei titoli nell'Unione europea;
2. ritiene che la creazione di sistemi di compensazione e regolamenti efficaci nell'Unione europea costituirà un processo complesso; rileva che un'autentica integrazione e armonizzazione a livello europeo richiederà uno sforzo congiunto di tutti i soggetti e che il dibattito pubblico in corso sulla politica da seguire dovrebbe tenere debitamente conto dei principi guida della direttiva 2004/39/CE(2) e focalizzarsi
a)
sulla riduzione del costo delle operazioni transfrontaliere di compensazione e regolamento,
b)
sulla necessità di assicurare che ogni rischio sistemico o di altra natura delle attività transfrontaliere di compensazione e regolamento sia adeguatamente gestito e regolato;
c)
su una migliore integrazione della compensazione e del regolamento, eliminando le distorsioni della concorrenza; e
d)
su disposizioni appropriate in materia di trasparenza e governo societario;
3. ritiene, in linea generale, che la legislazione dell'Unione europea dovrebbe essere soggetta ad un'analisi costi/benefici e che l'Unione europea dovrebbe ricorrere alla legislazione qualora risulti chiaramente che il mercato non funziona e che la legislazione costituisce il modo più efficace e proporzionato per risolvere problemi chiaramente identificati;
4. ribadisce fermamente che un'eventuale nuova normativa in questo settore non dovrebbe creare doppioni rispetto alla legislazione già in vigore per enti specifici; rileva che ciò è particolarmente importante al fine di evitare una doppia regolamentazione nel settore dei servizi bancari e di investimento; preferisce un approccio funzionale alla regolamentazione che tenga conto dei diversi profili di rischio e delle situazioni concorrenziali dei vari enti, nonché del ruolo svolto dai depositari centrali di titoli e riconosciuto dalla maggior parte degli Stati membri;
5. è convinto che il modo migliore per evitare oneri regolamentari superflui consista nel prendere attentamente in considerazione un'analisi volta ad individuare gli aspetti in relazione ai quali può rendersi necessaria una normativa;
6. non individua alcun elemento a riprova del fatto che i fornitori dei servizi di compensazione e regolamento sono regolamentati in modo inadeguato a livello nazionale, sebbene siano diversamente regolamentati nell'ambito dell'Unione europea, o che il rischio sistemico che essi rappresentano non è sufficientemente controllato; prende atto delle disposizioni in vigore per la gestione del rischio operativo (guasto dei sistemi), che è la fonte di rischio sistemico maggiormente associata alla compensazione e al regolamento; richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di tutelarsi da ogni rischio sistemico, che si tratti di rischio operativo, di liquidità o di credito; rileva che la tendenza naturale alla concentrazione delle funzioni centrali di compensazione e regolamento, dovuta all'esistenza di esternalità dirette, economie di scala e altri fattori, condurrà inevitabilmente ad una concentrazione dei rischi, che attualmente sono distribuiti tra numerosi sistemi di regolamento;
7. accoglie con favore la decisione della Commissione di effettuare una valutazione di impatto che dovrebbe comprendere un'approfondita analisi dei potenziali costi e benefici delle diverse opzioni, legislative o meno, e del loro relativo campo di applicazione;
8. ritiene che sia necessario applicare in modo efficace e migliorare la legislazione esistente; chiede alla Commissione di adottare misure incisive per assicurare che la pertinente legislazione (vale a dire la direttiva 98/26/CE(3) sul carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e la direttiva 2004/39/CE) sia attuata in modo adeguato e coerente e applicata in maniera rigorosa;
9. è preoccupato per i ritardi accumulati nel livello 2 nell'attuazione della direttiva 2004/39/CE e ricorda che nessun rinvio della data di applicazione dovrebbe portare ad ignorare le competenze del Parlamento europeo;
10. deplora che la Commissione non abbia trattato i servizi post-negoziazione contestualmente ai servizi d'investimento; è preoccupato quanto al vuoto giuridico venutosi così a creare, segnatamente in termini di armonizzazione delle procedure, di rilascio dei passaporti e di vigilanza, a causa dei principi di libero accesso fissati dalla direttiva 2004/39/CE;
11. ritiene che, se la Commissione, sulla base dei risultati dello studio di valutazione d'impatto, decidesse di optare per la legislazione, la sua proposta dovrebbe riguardare in particolare i seguenti aspetti:
i)
riconfermare e rafforzare i diritti d'accesso in modo da assicurare un accesso equo e non discriminatorio ai fornitori centrali di servizi di compensazione e regolamento;
ii)
rafforzare i diritti conferiti dal passaporto ai fornitori di servizi di compensazione e regolamento con l'ausilio, ove necessario, della convergenza delle regolamentazioni;
iii)
assicurare la trasparenza e permettere alle forze di mercato di funzionare efficacemente;
iv)
assicurare la coerenza della regolamentazione, la vigilanza e la trasparenza, in modo da consentire ai fornitori di servizi di compensazione e regolamento di gestire il rischio sistemico e i comportamenti anticoncorrenziali;
v)
stabilire un approccio funzionale alla regolamentazione dei diversi soggetti, che tenga conto delle differenze nei profili di rischio e nelle situazioni competitive dei vari enti;
vi)
introdurre definizioni coerenti e conformi alle pratiche di mercato vigenti e alla terminologia usata a livello mondiale e all'interno dell'Unione europea;
12. concorda con la Commissione sul fatto che dovrebbe essere principalmente il mercato a decidere la struttura dei servizi di compensazione e regolamento; ritiene che non si dovrebbe imporre un modello particolare, ad esempio proprietà/gestione degli utenti, proprietà degli azionisti, proprietà pubblica, ecc.;
Gli "ostacoli Giovannini"
13. è dell'avviso che la riduzione del costo delle attività transfrontaliere di compensazione e regolamento richieda in particolare che siano eliminati i 15 "ostacoli Giovannini", possibilmente attraverso meccanismi di mercato; sollecita tutti i soggetti, sia pubblici che privati, a raddoppiare i loro sforzi per rimuoverli; sostiene l'impegno della Commissione nel coordinare tale progetto attraverso il Gruppo CESAME;
14. reputa che la rimozione degli ostacoli Giovannini resti prioritaria; ritiene che la regolamentazione debba avere, se del caso, quale obiettivo primario l'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali che non possono essere rimossi senza un intervento pubblico;
15. è del parere che le incongruenze esistenti a livello di disposizioni nazionali sul trasferimento di strumenti finanziari siano una delle cause principali del maggiore costo delle operazioni transfrontaliere rispetto a quelle nazionali; sostiene i tentativi in atto per armonizzare tali disposizioni, ma riconosce che il completamento di questo progetto potrebbe richiedere diversi anni; accoglie con favore la creazione, da parte della Commissione, del gruppo di lavoro sulla certezza giuridica; esorta la Commissione a intensificare il lavoro di questo gruppo come strumento prioritario per promuovere la convergenza a livello europeo; invita la Commissione a dare seguito ai risultati di tale lavoro e a cooperare strettamente con i paesi terzi e organismi quali Unidroit e la Convenzione de L'Aja del 13 dicembre 2002 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, e chiede che il Parlamento europeo e gli Stati membri siano associati in tempo utile alla definizione della posizione negoziale europea in tale quadro;
16. ritiene che le barriere fiscali siano una delle cause all'origine dei costi elevati connessi alle attività transfrontaliere di compensazione e regolamento; sostiene i tentativi in atto per ridurre tali barriere; si compiace dell'istituzione, da parte della Commissione, del gruppo di lavoro di esperti sulle questioni fiscali al fine di avviare un processo di coordinamento e armonizzazione in questo settore;
17. ritiene che l'attività a breve termine sulle questioni fiscali dovrebbe focalizzarsi sulla standardizzazione dei requisiti di comunicazione, seguita da un'ulteriore abolizione di pratiche fiscali discriminatorie; è del parere che la possibilità di fornire informazioni alle autorità fiscali con un modulo standard in tutta Europa ridurrebbe in modo significativo i costi della compensazione e del regolamento, senza compromettere il potere degli Stati membri di decidere in merito alle proprie tasse;
Standard CESR/SEBC
18. esorta il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) a definire chiaramente la base giuridica delle sue attività in relazione a questioni non disciplinate dalla normativa europea, e in ogni caso a cooperare strettamente con il Parlamento europeo e a tenerlo pienamente informato sulle sue attività di Livello 3 e 4, in particolare su questioni fortemente politiche relative alle strutture di mercato come la compensazione e il regolamento nonché ad eliminare il carattere vincolante dei suoi standard;
19. si rammarica del fatto che il CESR e il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) non abbiano consultato più ampiamente e apertamente gli operatori del mercato interessati nonché le altre istituzioni europee; s'interroga sull'utilità del concetto del CESR-SEBC di depositario importante ("significant custodian") considerandolo ambiguo; ritiene che l'applicazione degli standard CESR-SEBC debba evitare doppioni nella regolamentazione degli enti già soggetti alla disciplina bancaria;
20. deplora che l'adozione degli standard CESR-SEBC avvenga in un periodo in cui sono all'esame misure di Livello 1; ribadisce che gli standard CESR non devono predeterminare la normativa dell'Unione europea, di natura legislativa o meno; sollecita una completa consultazione e trasparenza nell'applicazione degli standard e ritiene che detta applicazione dovrebbe essere rimandata almeno fino a quando la Commissione non avrà deciso se proporre o meno una direttiva; ricorda comunque, qualunque sia il contributo del CESR-SEBC, che il compito di legiferare in materia spetta al legislatore europeo che ne ha la responsabilità e la competenza primaria;
21. è preoccupato perché, nonostante la decisione del CESR di rinviare l'applicazione degli standard, alcune istanze stanno procedendo e ne richiedono già l'applicazione da parte degli operatori del mercato; è inoltre preoccupato per le informazioni secondo cui gli standard vengono rielaborati dal CESR-SEBC senza consultazione e a porte chiuse;
22. ritiene che, se non viene proposta alcuna direttiva sulla compensazione e il regolamento, si dovranno mettere a punto efficaci strumenti alternativi di controllo del CESR che garantiscano un effettivo controllo parlamentare delle attività di livello 3; invita tutte le istituzioni competenti e le parti interessate ad impegnarsi in un dibattito sulle modalità con cui raggiungere tale obiettivo; segnala le seguenti soluzioni possibili:
i)
garantire che al Parlamento europeo siano notificati tutti i mandati inviati al CESR e assicurare altresì che quest'ultimo tenga informato il Parlamento europeo, in una fase quanto più precoce possibile, in merito al lavoro svolto al livello 3 su questioni che pongono delicati problemi politici;
ii)
sviluppare e promuovere l'efficacia delle audizioni parlamentari con rappresentanti del CESR attraverso rigorosi questionari e verifiche incrociate;
iii)
la presentazione di relazioni scritte regolari da parte del CESR alla commissione per i problemi economici e monetari;
Concorrenza
23. ritiene che le definizioni contenute nella summenzionata comunicazione della Commissione non distinguano chiaramente le attività dei diversi settori del mercato e che, qualora venga proposta una legislazione, esse andrebbero notevolmente migliorate;
24. riconosce le economie di scala e le sinergie che possono derivare dalle concentrazioni; rileva che gli utenti dei servizi di compensazione e regolamento chiedono da anni una maggiore concentrazione e che i recenti sviluppi, se adeguatamente controllati, dovrebbero apportare ulteriori benefici nell'immediato futuro; ritiene che l'assenza di un adeguato quadro regolamentare e legislativo non consenta la creazione delle condizioni uniformi necessarie per promuovere l'integrazione;
25. esorta la Commissione ad utilizzare in modo proattivo le competenze generali di cui dispone ai sensi della normativa sulla concorrenza per prevenire qualsiasi abuso di posizione dominante o altre pratiche anticoncorrenziali; rileva l'impatto significativo dei recenti casi di concorrenza in questo settore; sottolinea tuttavia che tali casi hanno riguardato grandi operatori dal potere negoziale non trascurabile e che è opportuno prestare una particolare attenzione affinché tutti i partecipanti abbiano accesso senza discriminazione alle strutture essenziali;
26. concorda sul fatto che alcuni aspetti delle attività di compensazione e regolamento meritino una maggiore attenzione nella prospettiva della politica di concorrenza; riconosce che alcune imprese detengono un'ampia quota del mercato dei servizi di compensazione e regolamento e che ciò può implicare rischi per il buon finanziamento del mercato; reputa che, solo laddove via sia un abuso di posizione dominante, gli investitori risentono negativamente della situazione e sia giustificato un intervento delle autorità pubbliche;
27. mette in guardia la Commissione da qualsiasi indebolimento della normativa sulla concorrenza; esorta la Commissione ad utilizzare le sue competenze per salvaguardare la concorrenza in modo proattivo per impedire qualsiasi abuso di posizione dominante o altri comportamenti anticoncorrenziali, in particolare per quanto riguarda la trasparenza delle strutture dei prezzi; chiede alla Commissione di:
i)
garantire parità di accesso a tutti gli utenti;
ii)
esaminare l'esistenza di sovvenzioni incrociate tra servizi fondamentali e servizi a valore aggiunto; e
iii)
assicurare un comportamento corretto dei soggetti che godono di posizioni di mercato dominanti, come stabilito dall'articolo 82 del trattato CE;
rileva l'impatto dei recenti casi di concorrenza in questo settore;
28. ritiene che la concessione di diritti d'accesso effettivi, trasparenti e non discriminatori ai servizi di compensazione e regolamento sia importante per assicurare un mercato finanziario integrato e competitivo nell'Unione europea; raccomanda di ricorrere alla possibilità di un'applicazione proattiva della direttiva 2004/39/CE nonché ad un attento esercizio delle competenze generali della Commissione in materia di concorrenza, per garantire che non si abusi delle restrizioni di accesso a fini anticoncorrenziali;
29. accetta l'idea che l'accesso possa essere rifiutato qualora non sia tecnicamente fattibile commercialmente redditizio o giustificato sotto il profilo prudenziale per motivi obiettivi e trasparenti; esorta la Commissione ad utilizzare le sue competenze generali in materia di concorrenza per assicurare che le restrizioni all'accesso non vengano applicate per motivi anticoncorrenziali;
30. appoggia la valutazione d'impatto che la Commissione sta realizzando per valutare la necessità di misure legislative; sostiene il punto di vista della Commissione per quanto riguarda la trasparenza delle strutture dei prezzi; rileva che il raggruppamento di diversi fattori di costo in un'unica componente tariffaria può creare difficoltà di confronto; s'interroga sulla necessità di distinguere le attività "fondamentali" di compensazione e regolamento dai cosiddetti servizi "a valore aggiunto" al fine di affrontare le legittime problematiche connesse alla libera concorrenza, ad un accesso non discriminatorio e alla riduzione del rischio; si attende che eventuali proposte della Commissione in questo settore siano proporzionate ai problemi individuati sul mercato;
31. è preoccupato in merito al problema di appurare se i servizi post-negoziazione debbano rientrare o meno nella categoria dei servizi d'interesse generale; chiede insistentemente alla Commissione di garantire che tutti coloro che forniscono lo stesso servizio vengano regolamentati allo stesso modo;
32. è del parere che i fornitori centrali di servizi di compensazione e regolamento dovrebbero tenere pienamente conto degli interessi di tutti gli utenti e intensificare al massimo la loro consultazione e la trasparenza delle strutture dei prezzi, nonché annullare le sovvenzioni incrociate fra i loro servizi centrali e quelli offerti in concorrenza con altri partecipanti al mercato, soprattutto banche depositarie, come avviene già in altri settori industriali; ritiene che gli utenti dovrebbero pagare soltanto i servizi che utilizzano ed avere una chiara e libera scelta sul luogo in cui acquistare i servizi bancari correlati alla loro transazione; è dell'avviso che i sistemi di regolamento di titoli che operano in moneta di banca commerciale dovrebbero offrire la possibilità di regolamento in moneta di banca centrale;
o o o
33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, firmato il 25 aprile 2005,
– visti i progressi compiuti dalla Bulgaria e dalla Romania che rendono possibile la conclusione dei negoziati di adesione ma anche la necessità che proseguano sia prima che dopo la firma del trattato di adesione gli sforzi per porre rimedio alle carenze identificate nella relazione periodica della Commissione del 2004 e nelle più recenti risoluzioni del Parlamento europeo,
– visto lo scambio di lettere tra il Presidente del Parlamento europeo e il Presidente della Commissione sul completo coinvolgimento del Parlamento europeo in ogni eventuale decisione di applicare una delle clausole di salvaguardia previste dal trattato di adesione,
– considerando che l'acquis continuerà a evolvere e subire modifiche fino al momento dell'adesione all'Unione europea della Bulgaria e della Romania, prevista per il 1° gennaio 2007 o 1° gennaio 2008, se sono attivate le clausole di salvaguardia previste nel trattato di adesione,
– considerando che il Consiglio e la Commissione consentono agli osservatori della Bulgaria e della Romania di assistere a talune loro procedure interne, in quanto salvaguardia minima per permettere a detti paesi di essere almeno al corrente delle attività legislative che li riguardano,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
1. sottolinea ancora una volta che continuerà a seguire strettamente il processo che porterà all'adesione della Bulgaria e della Romania e invita la Commissione a tenerlo regolarmente informato della misura in cui le autorità bulgare e rumene onoreranno gli impegni assunti al momento della firma del trattato di adesione; sottolinea che la sua approvazione dei trattati di adesione era subordinata alla condizione che il Consiglio e la Commissione lo facciano partecipare pienamente al processo decisionale qualora le clausole di salvaguardia contenute nel trattato di adesione vengano invocate nel contesto dell'adesione della Bulgaria e della Romania;
2. sottolinea che il Parlamento europeo ha accolto osservatori parlamentari dei nuovi dieci Stati membri per l'intero periodo intercorso tra la firma del trattato di adesione e l'adesione effettiva e ufficiale all'Unione europea;
3. segnala che, benché la presenza di osservatori fosse limitata e ristretta in termini di influenza reale, tale fatto ha reso possibile a parlamentari eletti democraticamente dei paesi di adesione non solo di conoscere meglio le procedure del Parlamento europeo, ma anche di seguire da vicino l'approvazione effettiva della legislazione comunitaria;
4. sottolinea che l'arrivo degli osservatori dei parlamenti bulgaro e rumeno, come deciso dalla Conferenza dei Presidenti, potrà contribuire ad una migliore preparazione dell'adesione all'Unione europea, in particolare ad assicurare che vengano rispettati gli impegni assunti nel corso dei negoziati,
5. sostiene pertanto la decisione della Conferenza dei presidenti del 9 giugno 2005 di invitare i parlamenti della Bulgaria e della Romania a designare osservatori parlamentari e di accoglierli a partire dal 26 settembre 2005, fino all'adesione ufficiale dei rispettivi paesi;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, al Consiglio e alla Commissione ai governi e parlamenti della Bulgaria e della Romania.
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Zimbabwe, tra cui la più recente approvata il 16 dicembre 2004(1),
– visti la posizione comune 2005/146/PESC del Consiglio, del 21 febbraio 2005, recante proroga della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(2), e il regolamento (CE) n. 898/2005 della Commissione, del 15 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(3),
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che il 19 maggio 2005 il regime di Mugabe ha inasprito la repressione nei confronti dei cittadini dello Zimbabwe, distruggendo brutalmente migliaia di abitazioni ad Harare, Bulawayo e in altre zone urbane nell'ambito della cosiddetta "Operazione Murambatsvina" (eliminare la spazzatura), con il risultato che oltre 200 000 persone, in base alle stime delle Nazioni Unite, sono attualmente senzatetto e prive di mezzi di sussistenza; considerando che molte delle persone espulse dalle loro abitazioni vivono ora lungo le rive del fiume Mukluvisi in condizioni sanitarie propizie alla diffusione di malattie,
B. considerando che i fedelissimi di Mugabe avevano consolidato il loro potere nelle elezioni parlamentari irregolari del 31 marzo 2005, elezioni segnate da repressioni e intimidazioni assolutamente non conformi alle norme democratiche riconosciute a livello internazionale,
C. considerando che i leader del G8 si riuniscono a Gleneagles dal 6 all'8 luglio 2005 e che la presidenza britannica ha inserito gli aiuti per l'Africa tra i punti prioritari all'ordine del giorno; considerando che la campagna Live8 ha richiamato ulteriormente l'attenzione sui problemi dell'Africa, tra cui la necessità di un buongoverno,
D. considerando che il 24 maggio 2005 i ministri dello Sviluppo dell'Unione europea hanno deciso di portare gli aiuti comunitari allo 0,56% del reddito nazionale lordo entro il 2010, onde conseguire un tasso dello 0,7% entro il 2015, ai fini del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio; considerando che l'importo supplementare così ricavato è stimato a 20 miliardi EUR all'anno entro il 2010,
E. considerando che i soli aiuti possono conseguire ben poco in Africa in assenza di un buongoverno, dello stato di diritto e del rispetto per i diritti dell'uomo e che l'atteggiamento dei governi africani di fronte alla situazione in Zimbabwe è un chiaro indicatore del loro impegno a favore di tali valori,
F. considerando che un tempo lo Zimbabwe possedeva un'economia fiorente, esportava generi alimentari verso altri paesi africani ed era in grado di aiutare i paesi limitrofi più deboli ad affrontare i loro problemi mentre attualmente è un cosiddetto "stato in fallimento", in cui la sopravvivenza di milioni di cittadini dipende dagli aiuti alimentari della comunità internazionale,
G. considerando che, in base alle stime del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM), lo Zimbabwe necessiterà di 1,8 milioni di tonnellate metriche di cereali per sfamare i 4 milioni di abitanti che soffrono di malnutrizione e che rischiano di morire di fame, allorché la capacità produttiva nazionale è pari ad appena 400 000-600 000 tonnellate metriche di cereali,
H. considerando che, stando al Fondo monetario internazionale, gli arretrati dello Zimbabwe nei suoi confronti ammontano a 295 milioni di dollari e che le operazioni di pulizia urbana condotte dal regime di Mugabe, unitamente al declino della produzione agricola, faranno ulteriormente lievitare l'inflazione, affossando il paese in una crisi economica sempre più grave,
I. considerando che alcune imprese degli Stati membri dell'Unione europea continuano ad acquistare prodotti agricoli che si ritiene provengano da aziende agricole poste direttamente sotto il controllo del regime di Mugabe,
J. considerando il rifiuto dell'Unione africana di intervenire per porre fine alla brutale repressione del regime di Mugabe e l'atteggiamento del Presidente sudafricano, Thabo Mbeki, che non ha neppure voluto criticare l'operato di Mugabe, tanto meno adottare misure tangibili contro il suo regime,
K. considerando che la Comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC) mantiene a tutt'oggi un centro regionale per la formazione al mantenimento della pace ad Harare,
L. considerando che, in sede di proroga delle sanzioni mirate contro il regime di Mugabe nel febbraio 2005, il Consiglio si è impegnato a effettuare un'ulteriore riesame delle sanzioni alla luce delle elezioni legislative previste nello Zimbabwe nel marzo 2005,
M. considerando che il 15 giugno 2005 il divieto di viaggiare nell'Unione europea nei confronti dello Zimbabwe è stato esteso ad altri 120 membri del regime di Mugabe; considerando che tale estensione è destinata ad avere un effetto limitato senza un'applicazione rigorosa delle sanzioni; considerando che il Consiglio non ha imposto nessun altro provvedimento nei confronti del regime di Mugabe dopo lo svolgimento delle elezioni fraudolente del 31 marzo 2005 né in seguito ai recentissimi episodi di repressione,
N. considerando che Roy Bennett, un ex deputato del partito di opposizione MDC (Movement for Democratic Change), è stato scarcerato il 28 giugno 2005 dopo otto mesi di detenzione in condizioni spaventose,
O. considerando che la prossima riunione del Consiglio dei ministri "Affari generali e relazioni estere" si terrà il 18-19 luglio 2005 e sarà un'occasione per intervenire,
1. esprime la propria condanna nei confronti del regime di Mugabe per l'inasprimento della repressione contro i cittadini dello Zimbabwe, proprio allorché la comunità internazionale attribuisce priorità all'Africa, e si rammarica profondamente per il rifiuto dei governi africani, in particolare il Sudafrica, la SADC e l'Unione africana, di criticare l'operato di Mugabe e di intervenire contro il suo regime;
2. esorta il G8 ad insistere affinché le organizzazioni regionali e gli Stati dell'Africa dimostrino chiaramente di essere impegnati per il buongoverno, la lotta alla corruzione, la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, nonché per il progresso economico, e considera lo Zimbabwe un banco di prova a tale proposito;
3. chiede la cessazione immediata delle espulsioni di massa da parte del regime di Mugabe e insiste affinché sia garantito un accesso senza ostacoli alle agenzie umanitarie e di soccorso che si occupano degli sfollati in seguito alla "Operazione Murambatsvina";
4. insiste sulla necessità che gli aiuti siano distribuiti alla popolazione dello Zimbabwe da organizzazioni non governative e invita la Commissione a fare tutto il possibile per assicurare che la distribuzione degli aiuti non sia ostacolata da regime di Mugabe;
5. chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta internazionale incaricata di indagare sull'uso di generi alimentari e alloggi come strumenti di coercizione politica;
6. si rammarica della prova di debolezza dimostrata dall'Unione africana, e in particolare dal Sudafrica e da diversi altri paesi vicini dello Zimbabwe, nella scelta di ignorare le repressioni giornaliere contro i cittadini dello Zimbabwe e la distruzione della sua economia; ricorda al governo sudafricano la sua particolare responsabilità nei confronti del vicino Zimbabwe e lo invita ad assicurare che il regime di Mugabe interrompa immediatamente l'espulsione di cittadini dalle loro abitazioni;
7. invita la SADC a chiudere il suo centro regionale per la formazione al mantenimento della pace di Harare, dando prova in tal modo della propria intenzione di esercitare pressione sul regime di Mugabe;
8. rifiuta di riconoscere l'esito delle elezioni irregolari del 31 marzo 2005, assolutamente non conformi alle norme democratiche internazionalmente riconosciute, ivi incluse quelle della SADC;
9. deplora il rifiuto del Consiglio di reagire agli appelli insistenti del Parlamento tesi a intensificare la pressione nei confronti del regime di Mugabe;
10. insiste, alla luce della situazione in Zimbabwe e della volontà dei cittadini europei di aiutare l'Africa, affinché il Consiglio si adoperi seriamente a promuovere un reale miglioramento della situazione in Zimbabwe; invita il Consiglio, a tale proposito, a colmare le lacune riscontrate nelle attuali sanzioni mirate dell'Unione europea e ad adoperarsi affinché siano scrupolosamente applicate da tutti gli Stati membri;
11. chiede che le suddette misure includano altresì l'interruzione di tutti i rapporti economici con lo Zimbabwe di cui beneficia direttamente il regime (come ad esempio i rapporti commerciali con le aziende agricole controllate da membri del regime), l'individuazione e l'imposizione di misure nei confronti di coloro che assicurano un sostegno finanziario alle attività antidemocratiche del regime (di concerto con gli Stati Uniti d'America e i paesi del Commonwealth) e il divieto per i familiari dei fedelissimi di Mugabe di accedere al mondo del lavoro e all'istruzione negli Stati membri dell'Unione europea;
12. chiede che sia designato un inviato speciale dell'Unione europea per lo Zimbabwe incaricato di incitare all'azione gli Stati africani (di concerto con gli Stati Uniti d'America e i paesi del Commonwealth) e chiede altresì la sospensione del rimpatrio dei richiedenti asilo provenienti dallo Zimbabwe finché non migliora la situazione nel paese;
13. invita le imprese degli Stati membri dell'Unione europea che intrattengono rapporti commerciali con lo Zimbabwe ad adottare prassi aziendali trasparenti, a rifiutarsi di stipulare contratti con i membri del regime di Mugabe che hanno partecipato al programma di confisca delle terre e ad adottare una linea di condotta che avvantaggi la popolazione dello Zimbabwe e non il regime che governa il paese;
14. si compiace con il Presidente della Commissione per il rammarico manifestato di fronte al rifiuto dell'Unione africana e del Sudafrica di reagire alle violazioni dei diritti dell'uomo in Zimbabwe e insiste affinché la Commissione tenga debitamente conto della presente risoluzione nella sua prossima "Strategia per l'Africa";
15. invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a prestare seriamente attenzione, con urgenza, alla repressione in corso in Zimbabwe e a esaminare in che misura i responsabili possono essere chiamati a rispondere delle loro azioni;
16. accoglie con soddisfazione la scarcerazione di Roy Bennett ma deplora le spaventose condizioni in cui è stato detenuto da regime di Mugabe; chiede altresì la liberazione delle oltre 30 000 vittime innocenti che sono state incarcerate in seguito alla "Operazione Murambatsvina";
17. chiede le dimissioni di Robert Mugabe e la costituzione di un governo di transizione in Zimbabwe, con la partecipazione dei gruppi di opposizione e di altre persone volenterose, perché siano ripristinate condizioni accettabili di governo nel paese e si ponga rimedio ai danni arrecati all'economia e alla situazione dei diritti dell'uomo;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai governi dei paesi del G8, al governo e al parlamento dello Zimbabwe, al governo e al parlamento del Sudafrica, al Segretario generale del Commonwealth, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai presidenti della Commissione e del Consiglio esecutivo dell'Unione africana, nonché al Segretario generale della SADC.
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Guatemala e in particolare quella del 10 aprile 2003(1),
– visto il suo impegno deciso e permanente per il processo di pace e i diritti dell'uomo in Guatemala,
– vista la convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, adottata alla Conferenza de L'Aja sul diritto privato internazionale (HCCH),
– visto il memorandum d'intesa firmato dai governi del Guatemala e del Messico per affrontare i problemi relativi alla tratta transfrontaliera che imperversa nella regione,
– visto l'atto finale della XVII Conferenza interparlamentare Unione europea/America Latina, svoltasi a Lima dal 14 al 16 giugno 2005,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando la relazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla vendita e la tratta di bambini in cui si afferma che le leggi in materia di adozione del Guatemala sono tra quelle più deboli della regione e che la tratta di bambini non è neppure definita come reato;
B. considerando che, secondo l'ufficio del Procuratore per i diritti dell'uomo, attualmente in Guatemala vengono perpetrati atti anomali come gravidanze forzate o in affitto, sottrazioni di bambini alle loro legittime madri, sostituzioni di documenti, alterazioni dei registri dello stato civile, esistenza di cliniche ostetriche clandestine, nonché anomalie da parte delle autorità che autorizzano le adozioni e aumento delle agenzie di adozione internazionale che offrono bambini in vendita;
C. considerando che il Guatemala è un luogo di origine, di transito e di destinazione per donne e bambini del Guatemala stesso e di altri paesi dell'America centrale, vittime della tratta a scopi sessuali e per lo sfruttamento della manodopera;
D. considerando che nel corso del 2004, secondo registri ufficiali, le uccisioni di persone di sesso femminile sono state 527 e che l'81% delle vittime sono morte in seguito a colpi d'arma da fuoco;
E. considerando che, in seguito al ritiro della missione delle Nazioni Unite in Guatemala (MINUGUA) e a quasi dieci anni dalla firma degli accordi di pace, persistono problemi nei settori dei diritti uomani, dei diritti delle popolazioni indigene e della conflittualità agricola, con espulsioni forzate dalle abitazioni che hanno provocato la morte di varie persone e il ferimento di numerose altre;
F. considerando che non vengono compiuti progressi in merito al superamento dell'impunità e che l'accordo per creare la commissione d'indagine sui gruppi armati illegali e gli apparati clandestini di sicurezza dovrebbe (CICIASCS) avere il sostegno delle autorità;
G. considerando che gli operatori giudiziari e i rappresentanti di organismi di controllo dello Stato continuano ad essere assassinati e che, secondo le ultime informazioni, da gennaio a marzo del presente anno si sono verificati 76 attacchi contro difensori dei diritti dell'uomo, e durante il primo anno della presente legislatura si sono verificati 122 attentati o minacce nei loro confronti;
H. considerando che, nella nota di riferimento per l'elaborazione del documento di strategia per il Guatemala 2007-2013, la Commissione europea riconosce che il 56% della popolazione vive in condizioni di povertà, il 22% in condizioni di povertà estrema e che i tre quarti di queste persone fanno parte della popolazione indigena;
1. condanna il traffico di bambini, l'esistenza di una filiera della criminalità organizzata con connessioni internazionali dedita al rapimento di bambini, alla sostituzione di documenti e all'alterazione dei registri dello stato civile nonché l'esistenza di cliniche ostetriche clandestine, così come le anomalie negli atti che autorizzano le adozioni, e denuncia l'aumento di agenzie di adozioni internazionali che offrono bambini in vendita;
2. sottolinea che le adozioni dovrebbero avvenire soltanto tramite organismi governativi e organizzazioni senza scopi di lucro;
3. chiede allo Stato del Guatemala di adottare una legislazione specifica sulle adozioni e di applicare la Convenzione dell'Aja sulle adozioni internazionali; chiede inoltre che adotti misure adeguate per evitare che le adozioni internazionali generino attività lucrative;
4. invita il Pubblico ministero a perseguire penalmente le reti criminali che comprano e vendono bambini;
5. chiede l'avvio di un piano globale di azione prioritario a favore dei bambini e degli adolescenti in America latina, in linea con le misure dell'UNICEF;
6. invita il governo del Guatemala a promuovere le azioni necessarie affinché cessi l'impunità nei casi di uccisioni di persone di sesso femminile e affinché promuova rapidamente il rispetto dei diritti delle donne;
7. chiede al governo del Guatemala di sostenere l'azione della Procura dei diritti dell'uomo, di riconoscere la legittimità del lavoro dei difensori dei diritti umani e di assicurare la loro protezione nonché di indagare sulle recenti demolizioni delle sedi di organizzazioni sociali;
8. si compiace delle dichiarazioni del Presidente Berger in merito all'abolizione della pena di morte, tenendo conto che attualmente vi sono 35 persone condannate a tale pena e lancia un appello al Congresso del Guatemala affinché attui le riforme necessarie per eliminare la pena di morte dall'ordinamento giuridico guatemalteco; chiede che vengano avviate azioni contro i linciaggi;
9. prende atto con soddisfazione dell'iniziativa del governo del Guatemala di promuovere l'istituzione dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e si compiace con il governo e il Congresso per la ratifica della relativa convenzione;
10. invita tutte le autorità a prestare la più ampia collaborazione affinché tale ufficio possa adempiere in modo completo al suo mandato di osservazione e di consultazione; chiede alla Commissione di fornire il proprio sostegno economico e politico per agevolare la piena realizzazione di tale mandato;
11. ribadisce la raccomandazione, fatta nella summezionata risoluzione del 10 aprile 2003, in cui si invita la Commissione europea, nell'ambito della futura strategia dell'UE per il Guatemala 2007-2013, a definire la coesione sociale, il diritto all'alimentazione, lo sviluppo rurale e la riforma del sistema della proprietà e di sfruttamento della terra come assi prioritari per la futura politica di cooperazione europea; tale politica dovrà anche insistere sull'eradicazione delle adozioni illegali, su un deciso sostegno ai diritti dell'uomo, sul superamento dell'impunità, sul rispetto dei popoli indigeni e sulla promozione e protezione dei diritti delle donne e dei minorenni;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo nonché al governo e al parlamento del Guatemala.
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Etiopia,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando le violenta repressione delle manifestazioni di protesta che hanno avuto luogo l'8 giugno 2005 dopo il rinvio della proclamazione definitiva dei risultati delle elezioni legislative del 15 maggio 2005 (36 morti, più di 100 feriti, molte migliaia di persone arrestate),
B. considerando che le leggi dell'Etiopia prevedono che ogni individuo arrestato deve comparire dinanzi al giudice entro 48 ore,
C. considerando che in precedenza il processo elettorale si era svolto senza scontri di rilievo e che la fiducia della popolazione etiope nella democrazia è confermata dal fatto che al voto del 15 maggio 2005 ha partecipato circa il 90% degli elettori,
D. considerando che 299 denunce per brogli sono state presentate alla commissione elettorale, la quale ha deciso di avviare un'indagine in 135 circoscrizioni elettorali,
E. considerando che, al termine delle indagini, in alcune circoscrizioni potranno essere decisi un nuovo spoglio se non addirittura nuove elezioni,
F. considerando che la proclamazione definitiva dei risultati, prevista l'8 giugno 2005, poi l'8 luglio 2005, dovrà essere rinviata in attesa dei risultati dell'esame delle denunce,
G. considerando che il voto per l'elezione dei 23 deputati della regione della Somalia deve svolgersi nell'agosto 2005,
H. considerando che il governo e i partiti di opposizione si sono impegnati il 10 giugno 2005, in una dichiarazione comune, a "cercare la soluzione di tutti i problemi con mezzi legali e pacifici",
I. considerando che la stabilità politica dell'Etiopia è essenziale per tutti i paesi del Corno d'Africa,
1. condanna la repressione violenta contro i cittadini nonchè contro dirigenti e sostenitori dell'opposizione e l'uccisione di almeno 36 persone;
2. esprime la propria simpatia e solidarietà al popolo etiope e presenta le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime;
3. chiede che una commissione d'inchiesta imparziale accerti i responsabili nella tragica successione di eventi dell'8 giugno 2005 e che questi siano deferiti alla giustizia;
4. chiede la liberazione dei giornalisti e delle altre persone contro cui non sia stata formulata alcuna imputazione e chiede che gli individui arrestati siano trattati nel più rigoroso rispetto delle leggi e della Costituzione dell'Etiopia, in conformità delle norme giuridiche internazionali in materia di rispetto dei diritti umani,
5. accoglie con favore la recente liberazione di circa 4 000 detenuti e l'annuncio del governo che i detenuti nel campo militare di Ziway potranno ora incontrare le proprie famiglie e avere accesso al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR); in detto contesto sottolinea il ruolo essenziale che il CICR può e deve assumere nell'assistenza ai detenuti e nell'accertamento della situazione nelle prigioni per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani;
6. si compiace del fatto che le formazioni dell'opposizione, così come gli osservatori internazionali, possano assistere al processo di esame delle denunce elettorali in modo da pervenire a risultati incontestati;
7. insiste che l'accordo del 10 giugno 2005 tra il governo e i partiti di opposizione va scrupolosamente rispettato e auspica che l'Unione europea continui a contribuire a una soluzione pacifica e democratica della crisi politica in Etiopia, segnatamente fornendo osservatori per il processo di esame delle denunce elettorali;
8. invita l'Unione e la comunità internazionale a restare vigilanti e a fare il possibile per contribuire a una soluzione pacifica delle attuali tensioni e per far sì che il processo di democratizzazione in Etiopia non sia interrotto;
9. chiede al governo etiope di revocare immediatamente le restrizioni imposte alla pubblicazione delle informazioni sulle attività e le idee dell'opposizione nei mezzi di informazione e sollecita che sia rapidamente introdotto un codice di condotta per la stampa definito in concertazione con i mezzi d'informazione;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo dell'Etiopia.
Agricoltura delle regioni ultraperiferiche dell'Unione *
475k
91k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (COM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0687)(1),
– visti gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0201/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0195/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 1
(1) La situazione geografica eccezionale delle regioni ultraperiferiche, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e all'ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali regioni vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.
(1) La situazione geografica eccezionale delle regioni ultraperiferiche, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e all'ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali regioni vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. In taluni casi gli operatori e i produttori sono soggetti a una duplice insularità data dal fatto che le isole della regione sono molto distanti tra loro. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.
Emendamento 2 Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Sarebbe opportuno che la Commissione applicasse con efficacia una politica di promozione in favore delle PMI agroalimentari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, affinché queste possano mantenere le loro esportazioni tradizionali e aumentare il commercio con i paesi terzi vicini.
Emendamento 3 Considerando 4
(4) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la spedizione o l'esportazione di questi prodotti dalle regioni ultraperiferiche. La spedizione o l'esportazione di tali prodotti vanno tuttavia autorizzate quando il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato o, nel caso dei prodotti trasformati, allo scopo di favorire il commercio su scala regionale o tra le due regioni ultraperiferiche portoghesi. Bisogna altresì prendere in considerazione i flussi di scambio tradizionali tra le regioni ultraperiferiche e i paesi terzi e quindi autorizzare l'esportazione di prodotti trasformati da queste regioni in misura corrispondente alle esportazioni tradizionali. Questa limitazione non si applica neppure alle spedizioni tradizionali di prodotti trasformati; per motivi di chiarezza, occorre precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati.
(4) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la spedizione o l'esportazione di questi prodotti dalle regioni ultraperiferiche. La spedizione o l'esportazione di tali prodotti vanno tuttavia autorizzate quando il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato o, nel caso dei prodotti trasformati, allo scopo di favorire il commercio su scala regionale o tra le due regioni ultraperiferiche portoghesi. Bisogna altresì prendere in considerazione i flussi di scambio tradizionali tra le regioni ultraperiferiche e i paesi terzi e quindi autorizzare l'esportazione di prodotti trasformati da queste regioni in misura corrispondente alle esportazioni tradizionali. Questa limitazione non si applica neppure alle spedizioni tradizionali di prodotti trasformati; per motivi di chiarezza, occorre precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati, il quale dovrebbe tenere in conto eventuali vincoli al funzionamento tradizionale del mercato.
Emendamento 4 Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) La Commissione dovrebbe proporre al Consiglio le deroghe necessarie per consentire l'esecuzione dei programmi di sviluppo rurale, tenendo conto delle specificità delle regioni ultraperiferiche.
Emendamento 5 Considerando 18
(18) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali. Per sopperire al fabbisogno locale dei DOM e di Madeira, occorre autorizzare l'importazione dai paesi terzi, in esenzione da dazi doganali, di bovini maschi destinati all'ingrasso, nei limiti di un massimale annuo. È opportuno prorogare la possibilità esistente in Portogallo nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 di trasferire i diritti al premio per vacca nutrice dal Portogallo continentale alle Azzorre e adeguare questo strumento al nuovo contesto del sostegno a favore delle regioni ultraperiferiche.
(18) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali. Per sopperire al fabbisogno locale dei DOM e di Madeira, occorre autorizzare l'importazione dai paesi terzi, in esenzione da dazi doganali, di bovini maschi destinati all'ingrasso, nei limiti di un massimale annuo. È opportuno prorogare la possibilità esistente in Portogallo nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 di trasferire i diritti al premio per vacca nutrice dal Portogallo continentale alle Azzorre e adeguare questo strumento al nuovo contesto del sostegno a favore delle regioni ultraperiferiche. Al fine di soddisfare i bisogni di consumo locali dei DOM, occorre autorizzare l'importazione da paesi terzi, in esenzione da dazi doganali, di animali delle specie equina, bovina, bufalina, ovina e caprina destinati all'ingrasso, a determinate condizioni e nel quadro di un limite massimo annuo. Al fine di migliorare la qualità della produzione di carne bovina nelle Azzorre occorre assegnare un aiuto all'approvvigionamento di detta regione con maschi riproduttori di razze bovine orientate alla carne, in determinate condizioni e entro un limite massimo da stabilire.
Emendamenti 6 e 7 Considerando 20
(20) L'attuazione del presente regolamento non deve pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le regioni ultraperiferiche. Per questo motivo, per l'esecuzione delle misure previste dal presente regolamento, gli Stati membri devono disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dalla Comunità in virtù del regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), del regolamento (CE) n. 1453/2001 e del regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), nonché agli aiuti concessi agli allevatori stabiliti in queste regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine e del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e alle sovvenzioni concesse per le forniture di riso al DOM della Riunione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso. Il nuovo sistema di sostegno delle produzioni agricole nelle regioni ultraperiferiche, introdotto dal presente regolamento, deve essere coordinato con il sostegno a favore di queste stesse produzioni in vigore nel resto della Comunità.
(20) L'applicazione del presente regolamento non deve pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le regioni ultraperiferiche. Pertanto i massimali finanziari annuali, considerati nel sostegno al regime specifico di approvvigionamento, dovrebbero tenere in conto gli aiuti all'approvvigionamento e gli importi corrispondenti alle esenzioni dai dazi concesse a norma di detto regime in un periodo determinato. Per questo motivo, per l'esecuzione delle misure previste dal presente regolamento, gli Stati membri devono disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dalla Comunità in virtù del regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), del regolamento (CE) n. 1453/2001 e del regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), nonché agli aiuti concessi agli allevatori stabiliti in queste regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine e del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e alle sovvenzioni concesse per le forniture di riso al DOM della Riunione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso. Il nuovo sistema di sostegno delle produzioni agricole nelle regioni ultraperiferiche, introdotto dal presente regolamento, deve essere coordinato con il sostegno a favore di queste stesse produzioni in vigore nel resto della Comunità.
Emendamento 8 Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis) D'altro canto, poiché l'abrogazione summenzionata dei regolamenti attualmente in vigore non dovrebbe provocare interruzioni nella gestione del sostegno ai regimi specifici di approvvigionamento e neppure degli aiuti alle produzioni locali delle regioni ultraperiferiche, è necessario assicurare la continuità della loro applicazione fino all'approvazione dei rispettivi programmi di approvvigionamento e di sostegno.
Emendamento 9 Articolo 1
Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità delle regioni dell'Unione menzionate all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, in appresso denominate "regioni ultraperiferiche".
Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità, alla superficie ridotta, alla topografia e al clima difficili nonchè alla dipendenza economica da un piccolo numero di prodotti delle regioni dell'Unione menzionate all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, in appresso denominate "regioni ultraperiferiche".
Emendamento 10 Articolo 2, paragrafo 1
1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I, essenziali al consumo umano, alla trasformazione o alla fabbricazione di altri prodotti, o in quanto fattori di produzione agricoli, nelle regioni ultraperiferiche.
1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli essenziali al consumo umano, alla trasformazione o alla fabbricazione di altri prodotti, o in quanto fattori di produzione agricoli, nelle regioni ultraperiferiche, che figurano nei programmi di approvvigionamento di cui all'articolo 5.
Emendamento 11 Articolo 2, paragrafo 2
2.Un bilancio previsionale di approvvigionamento quantifica il fabbisogno annuo relativo ai prodotti elencati nell'allegato I. La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità o esportati verso paesi terzi a titolo di commercio regionale o di commercio tradizionale può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.
soppresso
Emendamenti 12 e 13 Articolo 4, paragrafo 2
2. La limitazione di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali:
2. La limitazione di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati o sottoposti a congrue operazioni di lavorazione o trasformazione nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.
a) sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità, limitatamente ai quantitativi corrispondenti alle esportazioni tradizionali o alle spedizioni tradizionali. I suddetti quantitativi e i paesi terzi destinatari sono definiti dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in base alla media delle spedizioni o delle esportazioni effettuate negli anni 1989, 1990 e 1991;
b) sono esportati verso i paesi terzi a titolo di commercio regionale, nel rispetto delle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2;
c) sono spediti dalle Azzorre verso Madeira e viceversa.
Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione di tali prodotti.
Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione di tali prodotti.
-a) i prodotti di cui al regime specifico di approvvigionamento;
Emendamento 14 Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
a) il progetto di bilancio previsionale di approvvigionamento;
a) il progetto di bilancio previsionale di approvvigionamento che quantifichi il fabbisogno annuale relativo ai prodotti in questione. Il fabbisogno delle imprese di magazzinaggio e trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto della Comunità, o esportati verso paesi terzi nel quadro del commercio regionale o del commercio tradizionale, può essere oggetto di una stima provvisoria separata;
Emendamento 16 Articolo 5, paragrafo 2
2. I programmi di approvvigionamento sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. L'elenco dei prodotti di cui all'allegato I può essere riveduto, secondo la stessa procedura, in funzione dell'evoluzione del fabbisogno delle regioni ultraperiferiche.
2. I programmi di approvvigionamento sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in funzione dell'evoluzione del fabbisogno delle regioni ultraperiferiche.
Emendamento 17 Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. I programmi comunitari di sostegno includono la promozione del miglioramento dell'ambiente e del territorio rurale, dell'agricoltura e del paesaggio attraverso la promozione di una gestione sostenibile del territorio rurale.
Emendamento 18 Articolo 12, lettera a)
a) una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i risultati salienti delle azioni intraprese a norma dei regolamenti (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001;
a) una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i risultati salienti delle azioni intraprese a norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001;
Emendamento 19 Articolo 12, lettera d)
d) un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo, riassumente l'insieme delle risorse richieste;
d) un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo, riassumente l'insieme delle risorse richieste, fatte salve eventuali ridistribuzioni tra le misure di ogni programma;
Emendamento 20 Articolo 13, paragrafo 3
3. I programmi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006.
I programmi si applicano a partire dal 1 gennaio 2006 o da una data successiva.
Emendamento 21 Articolo 16, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. La Commissione propone al Consiglio le deroghe necessarie per consentire l'esecuzione dei programmi di sviluppo rurale, tenendo conto delle specificità delle regioni ultraperiferiche.
Emendamento 22 Articolo 18, paragrafo 1
1. La Francia e il Portogallo presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, rispettivamente nei DOM e nelle Azzorre e a Madeira. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.
1. La Francia e il Portogallo presentano alla Commissione programmi di protezione sanitaria delle colture agricole e dei prodotti vegetali, rispettivamente nei DOM e nelle Azzorre e a Madeira. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.
Emendamento 23 Articolo 19, paragrafo 2, comma 1
2. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le uve provenienti dalle varietà di viti "ibridi produttori diretti" di cui è vietata la coltura (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), raccolte nelle Azzorre e a Madeira, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.
2. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le uve provenienti dalle varietà di viti "ibridi produttori diretti" di cui è vietata la coltura, raccolte nelle Azzorre e a Madeira, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.
Emendamento 24 Articolo 19, paragrafo 2, comma 2
Entro il 31 dicembre 2006 il Portogallo procede all'eliminazione progressiva della coltura degli appezzamenti coltivati a varietà di viti "ibridi produttori diretti" di cui è vietata la coltura, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui al titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Entro il 31 dicembre 2013 il Portogallo procede all'eliminazione progressiva della coltura degli appezzamenti coltivati a varietà di viti "ibridi produttori diretti" di cui è vietata la coltura, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui al titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Emendamento 25 Articolo 20, paragrafo 4, comma 2
Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Tali modalità determinano, in particolare, la quantità di latte fresco di produzione locale che deve essere incorporata nel latte UHT ricostituito di cui al primo comma.
Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Tali modalità determinano, in particolare, la quantità di latte fresco di produzione locale che deve essere incorporata nel latte UHT ricostituito di cui al primo comma, qualora non sia garantito lo smercio della produzione locale di latte.
Emendamento 26 Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Al fine di migliorare la qualità della produzione di carne bovina nelle Azzorre è assegnato un aiuto all'approvvigionamento di detta regione con maschi riproduttori di razze bovine orientate alla carne, alle condizioni e entro il limite massimo da stabilire a norma della articolo 26, paragrafo 2.
Emendamento 27 Articolo 21 bis (nuovo)
Articolo 21 bis Zucchero
Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, lo zucchero C di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento, esportato secondo le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero2, e introdotto ai fini del consumo interno a Madera e nelle Isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 e nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10, beneficia, alle condizioni del presente regolamento, del regime di esenzione dai dazi d'importazione entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui all'articolo 3. ___________ 1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. 2 GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14.
Emendamento 28 Articolo 24, paragrafo 1
1. Le misure previste dal presente regolamento, eccettuate quelle di cui all'articolo 16, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.
1. Le misure previste dal presente regolamento, eccettuate quelle di cui agli articoli 16 e 18, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.
Emendamento 29 Articolo 24, paragrafo 2
2. La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo pari a: - per i DOM: 84,7 milioni di euro, - per le Azzorre e Madeira: 77,3 milioni di euro, - per le isole Canarie: 127,3 milioni di euro.
2. La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo calcolato sulla base degli importi spesi per finanziare il regime specifico di approvvigionamento, tenendo come base la media del triennio migliore di ogni regione nel periodo compreso tra il 2001 e il 2004, considerando l'importo dell'esenzione dai dazi concessa nello stesso periodo e con base sui massimali di spesa applicabili a sostegno della produzione agricola locale.
Emendamento 30 Articolo 24, paragrafo 3
3.Le dotazioni assegnate annualmente ai programmi di cui al titolo II non possono essere superiori ai seguenti importi:
soppresso
?- per i DOM: 20,7 milioni di euro,
?- per le Azzorre e Madeira: 17,7 milioni di euro,
?- per le isole Canarie: 72,7 milioni di euro.
Emendamento 31 Articolo 24, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i termini previsti per i pagamenti a titolo dei regimi di cui all'allegato I di tale regolamento possono essere modificati, ai fini della definizione del nuovo periodo per i programmi che saranno presentati nel quadro della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Emendamento 32 Articolo 26, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)
Per i programmi fitosanitari di cui all'articolo 18 la Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente istituito dalla decisione 76/894/CEE del Consiglio, del 23 novembre 19761. _________ 1 GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.
Emendamento 33 Articolo 28, paragrafo 3
3. Entro il 31 dicembre 2009 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.
3. Entro il 31 dicembre 2008 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.
Emendamento 34 Articolo 29, comma 2 bis (nuovo)
Tuttavia, le misure relative al regime specifico di approvvigionamento e le misure a favore delle produzioni locali, previste dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, restano in vigore, rispettivamente, fino alla data dell'approvazione, da parte della Commissione, dei programmi di approvvigionamento di cui all'articolo 5, e alla data d'inizio dell'applicazione dei programmi di sostegno a favore delle produzioni agricole locali, di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
Emendamento 35 Articolo 32, comma 2
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006. Tuttavia, gli articoli 13, 25 e 26 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006. Tuttavia, gli articoli 8, 13, 21, paragrafo 3, 24, 25 e 26 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.
A. rilevando che ogni anno circa 200 000 bovini vivi vengono esportati dall' Unione europea verso il Libano e l'Egitto,
B. rilevando che negli ultimi anni sono stati pagati circa 60 milioni di EUR all'anno come restituzioni alle esportazioni di questi animali, e che nel 2005 sono disponibili fino a 77 milioni di EUR per le restituzioni alle esportazioni,
C. preoccupato del fatto che i viaggi possono durare fino a 10 giorni e che durante lo sbarco gli animali vengono spesso trattati e macellati con metodi banditi dalla legislazione comunitaria e che, di conseguenza, gli animali sono sottoposti a grande sofferenza,
D. preoccupato del fatto che l'attuale legislazione non viene applicata e in ogni caso non é adeguata a proteggere il benessere degli animali,
1. riconosce che l'Unione europea considera gli animali come esseri senzienti,
2. chiede alla Commissione e al Consiglio di porre termine in maniera immediata e definitiva al sistema dei pagamenti delle restituzioni alle esportazioni verso paesi terzi di bovini vivi;
3. richiede che siano invece stanziati fondi pubblici per favorire programmi che promuovano e proteggano il benessere degli animali;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio e alla Commissione: