Risoluzione ligislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra (16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (16056/5/2004 – C6-0221/2005)(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0492)(3),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0301/2005),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 26 ottobre 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo su taluni gas fluorurati ad effetto serra
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 e l'articolo 95 per quanto riguarda gli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5),
considerando quanto segue:
(1) Il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(6) individua nei cambiamenti climatici una priorità d'intervento. Esso riconosce che la Comunità si è impegnata a realizzare tra il 2008 e il 2012 una riduzione dell'8% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a lungo termine, sarà necessario ridurre le emissioni complessive di gas serra del 70% circa rispetto al 1990.
(2) L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (7), è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.
(3) La decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni(8) stabilisce per la Comunità e i suoi Stati membri l'impegno a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto nella misura dell'8% rispetto ai livelli del 1990.
(4)Nell'allegato II della decisione 2002/358/CE sono stati fissati obiettivi di riduzione diversi per i singoli Stati membri. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad adottare azioni specifiche. I singoli Stati membri dovrebbero pertanto avere anche la possibilità di adottare o mantenere azioni adeguate per conseguire i rispettivi obiettivi nazionali di riduzione.
(5)I gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e dal presente regolamento sono gas a pronunciato effetto serra, alcuni dei quali sono fino a 23 900 volte più nocivi della CO2 o hanno un ciclo di vita nell'atmosfera che raggiunge addirittura i 50 000 anni.
(6) Occorre emanare disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (9), la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(10), la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso(11) e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)(12).
(7) L'obiettivo principale del presente regolamento è la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal protocollo di Kyoto e pertanto la protezione dell'ambiente; la base giuridica dovrebbe quindi essere l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato.
(8) È tuttavia opportuno adottare provvedimenti a livello comunitario sulla base dell'articolo 95 del trattato per armonizzare le prescrizioni relative all'uso di gas fluorurati ad effetto serra e all'immissione in commercio e all'etichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Le restrizioni riguardanti l'immissione in commercio e l'uso di determinate applicazioni dei gas fluorurati ad effetto serra sono considerate appropriate, ove siano disponibili alternative valide e non sia possibile migliorare il contenimento e il recupero. Occorre inoltre tenere presenti sia le iniziative volontarie di alcuni settori dell'industria che lo sviluppo, delle soluzioni alternative ancora in corso.
(9)L'applicazione e il controllo del rispetto del presente regolamento dovrebbero stimolare l'innovazione tecnologica promuovendo lo sviluppo continuo di tecnologie alternative e la transizione a tecnologie già esistenti più favorevoli all'ambiente.
(10)Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o di prendere provvedimenti per una protezione ambientale ancora maggiore. Date le differenze esistenti fra gli Stati membri per quanto attiene alle rispettive prassi consolidate in materia di contenimento di taluni gas fluorurati ad effetto serra, gli Stati membri dovrebbero avere tale possibilità. Tutto ciò è necessario ai fini del rispetto delle disposizioni del trattato di cui agli articoli 174, paragrafo 2, e 95, paragrafo 3, nonchè per garantire che gli Stati membri possano attuare i propri piani di riduzione dei gas fluorurati ad effetto serra conformemente al protocollo di Kyoto.
(11) L'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, di cui all'allegato II, è pregiudizievole per gli obiettivi e gli impegni della Comunità e degli Stati membri in materia di cambiamenti climatici ed è quindi necessario limitare l'immissione sul mercato di detti prodotti e apparecchiature. Altrettanto pregiudizievoli potrebbero essere altri prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, e pertanto dovrebbe essere riesaminata la necessità di un'estensione dell'allegato II tenendo conto dei benefici ambientali, della fattibilità tecnica e del rapporto costo/efficacia.
(12) Per contribuire all'adempimento degli impegni della Comunità e degli Stati membri assunti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del Protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, la direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa al condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio(13) e il presente regolamento, ambedue volti a prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, dovrebbero essere adottati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea simultaneamente.
(13) Occorre emanare disposizioni per il monitoraggio, la valutazione e la revisione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
(14) Gli Stati membri devono emanare sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
(15) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(16) Poiché gli scopi del presente regolamento, cioè il contenimento e la comunicazione dei dati relativi a determinati gas fluorurati ad effetto serra e la limitazione dell'uso e dell'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra per proteggere l'ambiente e salvaguardare il mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(14),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Obiettivo del presente regolamento è prevenire e ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'Allegato A del suddetto protocollo. L'allegato I del presente regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra attualmente contemplati dal presente regolamento, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale. Alla luce delle revisioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo di Kyoto ed accolte dalla Comunità e dagli Stati membri, l'allegato I può essere riesaminato e, se necessario, successivamente aggiornato.
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o prendano provvedimenti per una protezione ancora maggiore.
Il presente regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, l'etichettatura, e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli gli usi di cui all'articolo 8 e i divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e delle apparecchiature di cui all'articolo 9 e all'allegato II, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addette alle attività contemplate dal presente regolamento.
Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 75/442/CEE, 96/61/CE, 2000/53/CE e 2002/96/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1.
"gas fluorurati ad effetto serra", gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) quali elencati nell'allegato I nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(15);
2.
"idrofluorocarburo", un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
3.
"perfluorocarburo", un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
4.
"potenziale di riscaldamento globale" (GWP), il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluororato ad effetto serra rispetto a quello dell'anidride carbonica. Il potenziale di riscaldamento globale è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO2. I dati relativi al GWP elencati nell'allegato I sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR) adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici ("Valori 2001 IPCC GWP' (16));
5.
"preparato", ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento, esclusa la distruzione, una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra, eccetto quando il potenziale di riscaldamento globale complessivo del preparato è inferiore a 150. Il potenziale di riscaldamento globale (17) del preparato è determinato conformemente alla Parte 2 dell'allegato I;
6.
"operatore", una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile per le obblighi dell'operatore;
7.
"immissione in commercio", la fornitura o messa a disposizione a terzi, per la prima volta nell'Unione europea, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, da parte di un fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nella Comunità o di un importatore, a fini di distribuzione o uso nella Comunità;
8.
"uso", l'impiego di gas fluorurati ad effetto serra nella produzione, ricarica, riparazione omanutenzione di prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento;
9.
"pompa di calore", un dispositivo o impianto che estrae calore a bassa temperatura da aria, acqua o terra e fornisce calore;
10.
"sistema di rilevamento delle perdite", un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra che avverta l'operatore in caso di perdita;
11.
"sistema ermeticamente sigillato", un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga che comprenda punti d'accesso sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati;
12.
contenitore", un prodotto destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra;
13.
"contenitore non ricaricabile", un contenitore progettato per non essere ricaricato e utilizzato per la riparazione, la manutenzione o il riempimento di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore o dei sistemi di protezione antincendio o interruttori ad alta tensione, o nello stoccaggio o nel trasporto di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;
14.
"recupero", la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori;
15.
"riciclaggio", il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base;
16.
"rigenerazione", il ritrattamento di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato allo scopo di raggiungere un determinato standard di rendimento;
17.
"distruzione", il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati ad effetto serra;
18.
"applicazione o apparecchiatura fissa", un'applicazione o apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento;
19.
"aerosol a fini ludico-decorativi", aerosol immessi sul mercato e destinati a essere venduti al pubblico a scopi di scherzo e di decorazione quali elencati nell'allegato della direttiva 94/48/CE (18).
Articolo 3
Contenimento
1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore mobili,circuiti nonchè sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:
a)
prevenire perdite di tali gas; e
b)
riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate per individuare perdite da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata di seguito:
a)
le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare le perdite almeno una volta all'anno; questa disposizione non si applica ai circuiti con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;
b)
le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare le perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c)
le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare le perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare perdite per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.
Ai fini del presente paragrafo per "controlli per individuare perdite" si intende che le apparecchiature e gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta - incentrati sulle parti dell'impianto in cui è probabile che si verifichino delle perdite - o attraverso metodi di misurazione indiretta - incentrati sulla quantità di gas fluorurati ad effetto serra contenuti nell'impianto.
3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono ispezionati almeno una volta all'anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio installati prima del ...* i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro ...(19)* purché non siano compromesse la sicurezza e la copertura assicurativa.
4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza delle misure di controllo di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) può essere dimezzata.
5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma ISO 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.
6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, incluso identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati delle misure di controllo effettuate ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4. Su richiesta, i registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.
7. Entro …(20) la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 i requisiti standard dei controlli per individuare le perdite per ciascuna delle applicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 4
Recupero
1. Gli operatori dei seguenti tipi di apparecchiature fisse hanno la responsabilità di predisporre il corretto recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da parte di personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5 al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione:
a)
circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore;
b)
apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;
c)
impianti di protezione antincendio ed estintori;
d)
commutatori ad alta tensione.
2. Quando un contenitore per gas fluorurati ad effetto serra ricaricabile o non ricaricabile è giunto a fine vita la persona che lo ha utilizzato a scopo di trasporto o stoccaggio ha la responsabilità di predisporre il corretto recupero di eventuali gas residuali in esso contenuti al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
3. I gas fluorurati ad effetto serra contenuti in altri prodotti e apparecchiature, comprese le apparecchiature mobili, tranne se usate per le operazioni militari, per quanto ciò sia tecnicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati, sono recuperati dal personale adeguatamente qualificato al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
4.Gli Stati membri agevolano il trasporto transfrontaliero di gas fluorurati ad effetto serra recuperati, a fini di rigenerazione o distruzione all'interno del territorio dell'Unione europea, consentendo all'autorità competente dello Stato membro di destinazione di accordare un'autorizzazione preliminare agli impianti che recuperano tali gas. L'autorizzazione preliminare può essere limitata nel tempo ed essere revocata in qualsiasi momento dalle autorità competenti degli Stati membri.
5. Il recupero, a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, è effettuato prima della distruzione definitiva dell'apparecchiatura e, se del caso, durante la sua riparazione e manutenzione.
Articolo 5
Formazione e certificazione
1. Entro ...(21), sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e in consultazione con i settori interessati, la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società che per il personale interessato che intervengono nell'installazione o manutenzione delle apparecchiature oggetto del presente regolamento nonché per le società e il loro personale che intervengono nella manutenzione e nel controllo delle apparecchiature per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4.
2. Entro ...(22) gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certificazione sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro.
3. L'operatore dell'applicazione pertinente garantisce che il personale interessato abbia ottenuto la necessaria certificazione di cui al paragrafo 2, che comporta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili nonché disponga della necessaria competenza in materia di prevenzione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'apparecchiatura in questione.
4. Entro ...(23)* gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell'esecuzione delle attività di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Entro ...(24)** la Commissione determina il formato della notifica di cui al paragrafo 2 secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 6
Comunicazione delle informazioni
1. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal primo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun produttore, importatore ed esportatore di gas fluorurati ad effetto serra comunica mediante una relazione alla Commissione, trasmettendole anche all'autorità competente dello Stato membro interessato, le informazioni indicate di seguito in riferimento all'anno civile precedente.
a) Ogni produttore di gas fluorurati ad effetto serra che produce più di una tonnellata all'anno comunica:
–
la propria produzione totale di ciascun gas fluorurato ad effetto serra nella Comunità, indicando le principali categorie di applicazioni (ad esempio impianti di condizionamento d'aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori, solventi e protezione antincendi) nelle quali prevede di utilizzare la sostanza;
–
le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha immesse in commercio nella Comunità;
–
le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra riciclato, rigenerato o distrutto.
b) Ogni importatore che importa più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra, compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica:
–
la quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha importato o immesso in commercio nella Comunità, distinguendo le principali categorie di applicazioni (ad esempio impianti di condizionamento d'aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori) nelle quali è previsto l'utilizzo della sostanza;
–
le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra usato che ha importato per essere riciclato, rigenerato o distrutto.
c) Ogni esportatore che esporta più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica:
–
le quantità di gas fluorurati ad effetto serra che ha esportate dalla Comunità;
–
le quantità di gas fluorurati ad effetto serra usati che ha esportati per essere riciclati, rigenerati o distrutti.
Ogni proprietario di applicazioni fisse di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c) ottiene un numero di registrazione dalle autorità competenti per ciascuno dei sistemi installatati.
2.Le autorità competenti degli Stati membri procedono ogni due anni a una revisione del campione rappresentativo dei dati di cui all'articolo 3, paragrafo 6, per ognuna delle categorie indicate nell'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c) e notificano alla Commissione le emissioni stimate.
3. Entro ...(25) la Commissione determina il formato delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
4. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate.
5. Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento al fine di acquisire, nella misura del possibile, dati sulle emissioni.
Articolo 7
Etichettatura
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(26) e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(27) relative all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, i prodotti e le apparecchiature di cui al paragrafo 2 contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono immessi in commercio solo se la denominazione chimica dei gas fluorurati ad effetto serra è identificata mediante un'etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall'industria; tale etichetta indica chiaramente che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra e ne precisa il potenziale di riscaldamento globale e questo figura in modo chiaro e indelebile sul prodotto o sull'apparecchiatura. Tale etichetta è apposta sulla parte frontale o superiore esterna del prodotto o dell'apparecchiatura in modo da essere chiaramente visibile e non risultare nascosta. Qualora l'etichetta non sia adiacente ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, o sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti, una seconda etichetta è apposta nelle adiacenze dei punti di accesso o della parte in cui sono contenuti i gas. I sistemi ermeticamente sigillati sono etichettati come tali.
2. Il paragrafo 1 si applica ai seguenti tipi di prodotti e apparecchiature:
a)
prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti perfluorocarburi o preparati contenenti perfluorocarburi;
b)
prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga idrofluorocarburi o preparati contenenti idrofluorocarburi;
c)
commutatori contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo;
d)
tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra.
3. La Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 la forma dell'etichetta da usare.
Articolo 8
Controllo dell'uso
1. Dal 1° gennaio 2008 è vietato l'uso di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo che la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno.
2. L'uso di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici è vietato dal ...(28).
Articolo 9
Immissione in commercio
1. L'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II, è vietata secondo le modalità indicate nel medesimo allegato.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti e alle apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio.
Articolo 10
Registro
1.La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 13, garantisce che, entro ...*(29) sia creato un registro contenente informazioni sulle restrizioni di mercato e sulle proposte di restrizione di mercato nei singoli Stati membri per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas.
2.Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni concernenti tali restrizioni di mercato siano comunicate alla Commissione come previsto dall'articolo 176 del trattato, affinché il registro possa svolgere la sua funzione di riferimento unico per le disposizioni adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 del presente regolamento. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la forma di comunicazione da utilizzare.
3.Le informazioni contenute nel registro devono essere facilmente accessibili per il pubblico in un documento unico in cui sono presentate le restrizioni di mercato nei singoli Stati membri.
Articolo 11
Riesame
1. In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d'aria, eccetto quelli di cui sono muniti gli autoveicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(30), e contenuti negli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto, la Commissione riesamina il presente regolamento e pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2007. Presenta proposte legislative anche nell'intento di applicare le disposizioni di cui all'articolo 3 agli impianti di condizionamento dell'aria, diversi da quelli di cui sono muniti i veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE e gli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto entro il 31 dicembre 2008.
2. Entro ... (31) la Commissione pubblica una relazione basata sull'esperienza acquisita a seguito dell'applicazione del presente regolamento. In particolare, la relazione:
a)
esamina l'impatto delle disposizioni sulle emissioni effettive e previste di gas fluorurati ad effetto serra e l'efficacia di tali disposizioni sotto il profilo dei costi;
b)
valuta, alla luce delle future relazioni di valutazione dell'IPCC, se occorra aggiungere all'allegato I altri gas fluorurati;
c)
valuta i programmi di formazione e certificazione istituiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;
d)
esamina la necessità di norme comunitarie sul controllo delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra provenienti da prodotti e apparecchiature, in particolare per quanto riguarda la schiuma, ivi comprese le prescrizioni tecniche relative alla progettazione di prodotti ed apparecchiature;
e)
valuta l'efficacia delle misure di contenimento realizzate dagli operatori di cui all'articolo 3 e valuta se si possono fissare tassi di perdita massimi per le installazioni;
f)
valuta, e se del caso può proporre una modifica alle disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in particolare il limite di una tonnellata annua per migliorare l'applicazione pratica di dette disposizioni;
g)
esamina la necessità di elaborare e diffondere note informative sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra;
h)
fornisce una panoramica generale che abbraccia lo sviluppo, sia in seno alla Comunità che a livello internazionale, della tecnologia, in particolare per quanto riguarda le schiume, l'esperienza acquisita, gli obblighi in materia di ambiente e le eventuali ripercussioni sul funzionamento del mercato interno;
i)
valuta se la sostituzione dell'esafluoruro di zolfo nella colata in sabbia, nella colata in forma permanente e nella pressofusione sia tecnicamente fattibile e vantaggiosa in termini di costi e, se del caso, propone una revisione dell'articolo 8, paragrafo 1 entro il 1° gennaio 2009; riesamina la deroga di cui all'articolo 8, paragrafo 1 alla luce dell'ulteriore valutazione delle alternative disponibili al 1° gennaio 2010;
j)
valuta se l'inclusione di ulteriori prodotti e attrezzature contenenti gas fluorurati nell'allegato II sia tecnicamente fattibile, efficiente sul piano energetico e vantaggiosa in termine di costi e, se del caso, presenta proposte di modifica dell'allegato II al fine di includervi tali ulteriori prodotti ed apparecchiature;
k)
valuta se le disposizioni comunitarie riguardanti il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati debbano essere modificate; qualsivoglia modifica dovrebbe tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici e della necessità di rispettare i tempi di pianificazione della produzione industriale.
3. Se del caso, la Commissione presenta appropriate proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Articolo 12
Promozione di alternative
1.Fatte salve le disposizioni del trattato, in particolare l'articolo 87, gli Stati membri promuovono l'immissione sul mercato di apparecchiature che utilizzano alternative ai gas con un elevato potenziale di riscaldamento globale tenendo conto dei vantaggi in termini di efficienza energetica offerti da taluni gas in talune applicazioni, quale ad esempio l'isolamento. Essi notificano alla Commissione tutte le misure che introducono una qualsiasi forma di divieto in aggiunta a quelli di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
2.Il paragrafo 1 si applica ai seguenti tipi di prodotti e apparecchiature:
a)
prodotti e apparecchiature di refrigerazione;
b)
prodotti e apparecchiature di condizionamento (diversi da quelli utilizzati nei veicoli a motore);
c)
schiume.
Articolo 13
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 14
Sanzioni
1. Gli Stati membri emanano sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano le sanzioni alla Commissione entro ...(32) e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a, addì
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO I
Parte 1
Gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, punto 1
Gas fluorurato ad effetto serra
Formula chimica
Potenziale di riscaldamento globale
Esafluoruro di zolfo
SF6
22200
Idrofluorocarburi (HFC):
HFC-23
CHF3
12000
HFC-32
CH2F2
550
HFC-41
CH3F
97
HFC-43-10mee
C5H2F10
1500
HFC-125
C2HF5
3400
HFC-134
C2H2F4
1100
HFC-134a
CH2FCF3
1300
HFC-152a
C2H4F2
120
HFC-143
C2H3F3
330
HFC-143a
C2H3F3
4300
HFC-227ea
C3HF7
3500
HFC-236cb
CH2FCF2CF3
1300
HFC-236ea
CHF2CHFCF3
1200
HFC-236fa
C3H2F6
9400
HFC-245ca
C3H3F5
640
HFC-245fa
CHF2CH2CF3
950
HFC-365mfc
CF3CH2CF2CH3
890
Perfluorocarburi (PFC):
Perfluorometano
CF4
5700
Perfluoroetano
C2F6
11900
Perfluoropropano
C3F8
8600
Perfluorobutano
C4F10
8600
Perfluoropentano
C5F12
8900
Perfluoroesano
C6F14
9000
Perfluorociclobutano
c-C4F8
10000
Parte 2
Metodo di calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) per un preparato
Il GWP complessivo per un preparato è una media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicato per i rispettivi GWP
Σ (Sostanza X % x GWP) + (Sostanza Y % x GWP) + … (Sostanza N % x GWP)
laddove % è il contributo in peso con una tolleranza pari a +/- 1%.
Ad esempio applicando la formula ad una miscela teorica di gas consistente in 23% di HFC-32; 25% di HFC-125 e 52% di HFC-134a si avrebbe
Σ (23% x 550) + (25% x 3400) + (52%x 1300)
⇒ GWP complessivo = 1652,5
ALLEGATO II
Divieti di immissione in commercio a norma dell'articolo 9
Gas fluorurati ad effetto serra
Prodotti e apparecchiature
Data del divieto
Gas fluorurati ad effetto serra
Contenitori non ricaricabili,
Data di entrata in vigore
Idrofluorocarburi e perfluorocarburi
Sistemi non confinati ad evaporazione diretta contenenti refrigeranti
Data di entrata in vigore
Perfluorocarburi
Sistemi di protezione antincendio ed estintori
Data di entrata in vigore
Gas fluorurati ad effetto serra
Finestre ad uso domestico
Data di entrata in vigore
Gas fluorurati ad effetto serra
Altre finestre
Un anno dopo l'entrata in vigore
Gas fluorurati ad effetto serra
Calzature
1° luglio 2006
Gas fluorurati ad effetto serra
Pneumatici
Data di entrata in vigore
Gas fluorurati ad effetto serra
Schiume monocomponenti, tranne quelle conformi a norme di sicurezza nazionali
Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 600), posizione comune del Consiglio del 21 giugno 2005 (GU C 183 E del 26.7.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005.
Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).
GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag.1).
GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).
Terza relazione di valutazione IPCC sui cambiamenti climatici 2001. Una relazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).
Per il calcolo del GWP di gas non fluorurati ad effetto serra nei preparati si applicano i valori pubblicati nella Prima relazione di valutazione IPCC, cfr.: Climate change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephramus (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.
Direttiva 94/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 331 del 21.12.1994, pag. 7).
Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).
Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (16182/4/2004 – C6-0222/2005)(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0492)(3),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0294/2005),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 26 ottobre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5),
considerando quanto segue:
(1) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, e a tal fine è stato istituito un sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore. Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore relative agli impianti di condizionamento d'aria dovrebbero essere armonizzate per evitare che negli Stati membri siano adottate prescrizioni diverse e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.
(2) Un numero sempre maggiore di Stati membri intende regolamentare l'uso degli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore sulla base della decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002 riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni(6). Con la decisione la Comunità e gli Stati membri si impegnano a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni antropiche aggregate dei gas a effetto serra elencate nell'allegato A del protocollo di Kyoto nella misura dell'8% rispetto al livello del 1990. Un'attuazione non coordinata di tali impegni rischia di ostacolare la libera circolazione dei veicoli a motore nella Comunità. E' pertanto opportuno definire le prescrizioni che gli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore devono rispettare per essere ammessi sul mercato e vietare, a partire da una determinata data, gli impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150.
(3) Le emissioni di idrofluorocarburo-134a (HCF-134a), che ha un potenziale di riscaldamento globale pari a 1300, provenienti dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore sono motivo di sempre maggiori preoccupazioni per i loro effetti sui cambiamenti climatici. Si prevede che alternative sicure ed efficaci sotto il profilo dei costi all'HCF-134a siano disponibili nel prossimo futuro. Si dovrebbe procedere ad un riesame per stabilire se, in base ai progressi realizzati per il contenimento potenziale delle emissioni o la sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra in tali impianti, la presente direttiva debba essere estesa ad altre categorie di veicoli a motore e se sia necessario modificare le disposizioni concernenti il potenziale di riscaldamento globale di detti gas, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e scientifici e dell'esigenza di rispettare i tempi di pianificazione della produzione industriale.
(4) Per garantire l'efficacia del divieto di taluni gas fluorurati ad effetto serra, occorre limitare la possibilità di adeguare i veicoli a motore muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere un gas fluorurato ad effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150, e vietare che gli impianti di condizionamento d'aria siano caricati con questi gas.
(5) Per limitare le emissioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, occorre stabilire valori limite per i tassi di perdita e la procedura di prova per misurare la perdita negli impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 installati nei veicoli a motore.
(6) Per contribuire all'adempimento degli impegni della Comunità e degli Stati membri assunti nell'ambito della convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, il regolamento (CE) n. …/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... su taluni gas fluorurati ad effetto serra(7) e la presente direttiva che contribuiscono entrambi alla riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, dovrebbero essere adottati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea simultaneamente.
(7) Il costruttore di veicoli dovrebbe mettere a disposizione dell'autorità di omologazione tutte le informazioni tecniche pertinenti sugli impianti di condizionamento d'aria e sui gas utilizzati in tali impianti. Negli impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, il costruttore dovrebbe mettere a disposizione anche il tasso di perdita di tali impianti.
(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8).
(9) La presente direttiva è una delle direttive particolari nell'ambito del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (9). La direttiva 70/156//CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza.
(10) Poiché gli scopi della presente direttiva, cioè il controllo delle perdite di determinati gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli e il divieto, a partire da una determinata data, degli impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(11) Conformemente al punto 34 dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(10) gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce i requisiti per l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale dei veicoli in materia di emissioni degli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli e di utilizzazione sicura di tali impianti. Stabilisce altresì le disposizioni concernenti l'adattamento e la ricarica di detti impianti.
Articolo 2
Campo di applicazione
La presente direttiva si applica ai veicoli a motore della categoria M1 e N1 definiti nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE. Ai fini della presente direttiva, i veicoli della categoria N1 si limitano a quelli della classe I di cui alla prima tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE del Consiglio del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore(11), inserita dalla direttiva 98/69/CE del Consiglio(12).
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
"veicolo", qualsiasi veicolo a motore che rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva;
2)
"tipo di veicolo", un tipo definito nella sezione B dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE;
3)
"impianto di condizionamento d'aria", qualsiasi sistema la cui funzione principale è ridurre la temperatura e l'umidità dell'aria nell'abitacolo di un veicolo;
4)
"sistema a doppio evaporatore", un sistema in cui un evaporatore è montato nel compartimento motore e l'altro in un compartimento diverso del veicolo; tutti gli altri sistemi sono considerati "sistemi a evaporatore unico";
5)
"gas fluorurati ad effetto serra", gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) di cui all'allegato A del Protocollo di Kyoto e preparati contenenti dette sostanze, escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo stato di ozono (13);
6)
"idrofluorocarburi", un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
7)
"perfluorocarburi", un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
8)
"potenziale di riscaldamento globale", il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto serra rispetto a quello dell'anidride carbonica. Il potenziale di riscaldamento globale è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO2. I pertinenti dati sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR) adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici ("valori del potenziale di riscaldamento globale dell'IPCC 2001")(14);
9)
"preparato", una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra. Il potenziale di riscaldamento globale complessivo(15) del preparato è determinato conformemente alla Parte 2 dell'allegato;
10)
"adeguamento", installazione su un veicolo di un impianto di condizionamento d'aria avvenuta dopo l'immatricolazione del medesimo.
Articolo 4
Obblighi degli Stati membri
1. Gli Stati membri rilasciano, a seconda dei casi, l'omologazione CE o quella nazionale, in relazione alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria, solo ai tipi di veicoli che soddisfano i requisiti della presente direttiva.
2. Ai fini del rilascio dell'omologazione completa del veicolo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri assicurano che i fabbricanti forniscano informazioni sul tipo di refrigerante utilizzato negli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli nuovi.
3. Ai fini dell'omologazione dei veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere un gas fluorurato ad effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150, gli Stati membri assicurano che conformemente alla prova armonizzata di rilevamento delle perdite di cui all'articolo 7, paragrafo 1 il tasso di perdita di tali gas non superi i limiti massimi ammissibili di cui all'articolo 5.
Articolo 5
Omologazione
1. A decorrere da sei mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite, gli Stati membri non possono, per motivi legati alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria:
a)
rifiutare il rilascio, per un nuovo tipo di veicolo, dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o
b)
vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi,
se il veicolo munito di impianto di condizionamento d'aria destinato a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150 è conforme ai requisiti della presente direttiva.
2. A decorrere da 12 mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite o dal 1 gennaio 2007, se posteriore, gli Stati membri non rilasciano più omologazioni CE o omologazioni nazionali per tipi di veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita di tale impianto non superi i 40 grammi di gas fluorurato ad effetto serra l'anno per un sistema ad evaporatore unico o 60 grammi di gas fluorurati ad effetto serra all'anno per un sistema a doppio evaporatore.
3. A decorrere da 24 mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite o dal 1 gennaio 2008, se posteriore, per i nuovi veicoli muniti di impianto di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita di tale impianto non superi i 40 grammi di gas fluorurato ad effetto serra l'anno per un sistema ad evaporatore unico o 60 grammi di gas fluorurati ad effetto serra all'anno per un sistema a doppio evaporatore, gli Stati membri:
a)
considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, e
b)
rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2011 gli Stati membri non rilasciano più omologazioni CE o omologazioni nazionali per tipi di veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2017, per i nuovi veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, gli Stati membri:
a)
ritengono i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, e
b)
rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione.
6.Gli Stati membri possono promuovere con effetto immediato l'installazione di impianti di condizionamento d'aria contenenti un gas, come il CO2, efficace e con un basso potenziale di riscaldamento globale. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altro tipo per promuovere l'installazione di impianti con un potenziale di riscaldamento globale inferiore, essi provvedono a notificare tali misure alla Commissione.
Articolo 6
Adeguamento e ricarica
1. A decorrere dal 1 gennaio 2011 gli impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 non possono essere adattati a veicoli omologati da tale data in poi. A decorrere dal 1º gennaio 2017 tali impianti di condizionamento d'aria non possono essere adattati su nessun veicolo.
2. Gli impianti di condizionamento d'aria installati su veicoli omologati al 1° gennaio 2011 o dopo tale data non devono essere riempiti con gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150. A partire dal 1° gennaio 2017 gli impianti di condizionamento d'aria installati su tutti i veicoli non vengono riempiti con gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, tranne per quanto riguarda la ricarica di impianti di condizionamento d'aria contenenti tali gas che sono stati installati su veicoli prima di tale data.
3. I fornitori dei servizi che offrono servizi e riparazioni per gli impianti di condizionamento d'aria non riempiono, fino al termine della necessaria riparazione, un impianto con gas fluorurati ad effetto serra se in esso sono state rilevate perdite abnormi di refrigerante.
Articolo 7
Misure di attuazione
1. Entro ...(16) la Commissione adotta le misure di attuazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, in particolare:
a)
le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli; e
b)
una prova armonizzata di rilevamento della perdita per la misurazione del tasso di perdita di gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 emesso dagli impianti di condizionamento d'aria.
2. La Commissione adotta le misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
3. La Commissione pubblica tali misure nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
4. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica, se del caso, all'adozione di:
a)
misure necessarie per garantire il funzionamento sicuro e la corretta manutenzione dei refrigeranti negli impianti mobili di condizionamento d'aria;
b)
misure relative all'adattamento di veicoli in circolazione con impianti di condizionamento d'aria e alla ricarica di impianti di condizionamento d'aria in circolazione nella misura in cui non sono coperti dall'articolo 6;
c)
adattamento del metodo di determinazione del potenziale di riscaldamento globale pertinente dei preparati.
Articolo 8
Riesame
1. In base ai progressi realizzati per il contenimento delle emissioni o la sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli a motore la Commissione valuta se:
‐
la presente legislazione debba essere estesa ad altre categorie di veicoli, in particolare alle categorie M2 e M3 nonché alle classi II e III della categoria N1; e
‐
occorra modificare le disposizioni comunitarie concernenti il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra; qualsivoglia modifica debba tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici e della necessità di rispettare i tempi di pianificazione della produzione industriale;
e pubblica una relazione entro il ...(17). Se necessario, presenta adeguate proposte legislative.
2. Allorché un gas fluorurato ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, non ancora contemplato nella relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 8, viene inserito in una successiva relazione dell'IPCC, la Commissione valuta se sia opportuno modificare la presente direttiva al fine di includervi il gas in questione. Ove la Commissione lo ritenga necessario e in conformità con la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE:
‐
adotta le disposizioni necessarie, e
‐
definisce i periodi transitori per l'applicazione di dette misure. Nel far questo la Commissione cerca di conciliare l'esigenza di stabilire un termine appropriato con i rischi che i gas fluorurati ad effetto serra costituiscono per l'ambiente.
Articolo 9
Modifiche della direttiva 70/156/CEE
La direttiva 70/156/CEE è modificata conformemente alla Parte 1 dell'allegato della presente direttiva.
Articolo 10
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro ...(18) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Gli Stati membri mettono in vigore tali disposizioni a decorrere da ...(19)*.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 12
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a , addì
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO
Parte 1
La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:
1. Nell'allegato IV, parte I è aggiunta una nuova voce [61] con relativa nota così formulata:
"
Oggetto
N. della direttiva
Riferimento alla GU n.
Applicabilità
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
[61].Sistema di condiziona-mento d'aria
[…./…/CE]
L .., …, pag. ..
X
X(8)
Solo per veicoli della categoria N1 e classe I di cui alla prima tabella del punto 5.3.1.4 dell''allegato I della direttiva 70/220/CEE inserita dalla direttiva 98/69/CE
"
2. L'allegato XI è così modificato:
(a) Nell'appendice 1 è aggiunta una nuova voce [61] così formulata:
"
Voce
Oggetto
N. della direttiva
M1 ≤
2 500 (1) kg
M1 >
2 500 (1) kg
M2
M3
[61]
Sistema di condizionamento d'aria
[…./…/CE]
X
X
"
(b) Nell'appendice 2 è inserita una nuova voce [61] così formulata:
"
Voce
Oggetto
N. della direttiva
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
[61]
Sistema di condizionamento d'aria
[…./…/CE]
X
W
"
(c) Nell'appendice 3 è inserita una nuova voce [61] così formulata:
"
Voce
Oggetto
N. della direttiva
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
[61]
Sistema di condizionamento d'aria
[…./…/CE]
W
"
(d) Sotto la rubrica "Significato delle lettere" è aggiunta la seguente lettera:
"
W Solo per veicoli della categoria N1 classe I di cui alla prima tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE inserita dalla direttiva 98/69/CE
"
Parte 2
Metodo di calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) per un preparato
Il GWP complessivo per un preparato è una media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicato per i rispettivi GWP
Σ (Sostanza X % x GWP) + (Sostanza Y % x GWP) + … (Sostanza N % x GWP)
laddove % è il contributo in peso con una tolleranza pari a +/- 1%
Ad esempio applicando la formula ad una miscela teorica di gas consistente in 23% di HFC-32; 25% di HFC-125 e 52% di HFC-134a si avrebbe
Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (GU C 103 E del 29.4.2004, pag.600), posizione comune del Consiglio del 21 giugno 2005 (GU C 183 E del 26.7.2005, pag. 17) e posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005.
GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).
Terza relazione di valutazione sui cambiamenti climatici IPCC del 2001. Una relazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).
Per il calcolo del GWP di gas non fluorurati a effetto serra nei preparati, si applicano i valori pubblicati nella prima relazione IPCC, cfr.: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (COM(2005)0370 – C6-0250/2005 – 2005/0149(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0370)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0250/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0296/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 ottobre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell"8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto(5) è stata oggetto di un esame da parte di un gruppo di esperti istituito dai servizi della Commissione, il gruppo di lavoro sulle macchine destinate a funzionare all'aperto.
(2) Nella relazione dell"8 luglio 2004, il gruppo di lavoro sulle macchine destinate a funzionare all'aperto ha concluso che alcuni dei valori limite fissati per la fase II e da applicare obbligatoriamente dal 3 gennaio 2006 non erano tecnicamente attuabili. Tuttavia, non vi è mai stata l'intenzione di limitare la commercializzazione e/o la messa in servizio di tali macchine per meri motivi di attuabilità tecnica.
(3) Occorre pertanto autorizzare la commercializzazione e/o la messa in servizio a decorrere dal 3 gennaio 2006 di certi tipi di macchine e attrezzature che sono elencati nell'articolo 12 della direttiva 2000/14/CE e che, per motivi meramente tecnici, non possono essere resi conformi ai valori limite della fase II entro tale data.
(4) L'esperienza acquisita durante i primi cinque anni di applicazione della direttiva 2000/14/CE ha dimostrato che per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 16 e dall'articolo 20 occorre più tempo e che è necessario riesaminare la direttiva al fine di un'eventuale modifica, in particolare per quanto riguarda i valori limite della fase II. È pertanto necessario prorogare di due anni il termine entro il quale deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, la relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'esperienza maturata dalla Commissione in sede di applicazione e amministrazione della direttiva 2000/14/CE.
(5) L'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2000/14/CE prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione contenente l'esame della questione se e fino a che punto il progresso tecnico consenta di ridurre i valori limite per i tosaerba e per i tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici. Dato che l'articolo 20, paragrafo 1, è più prescrittivo dell'articolo 20, paragrafo 3, e al fine di evitare duplicazioni, è opportuno inserire l'esame della suddetta questione nella relazione generale di cui all'articolo 20, paragrafo 1. Conseguentemente, l'articolo 20, paragrafo 3, andrebbe soppresso.
(6) Poiché l'obiettivo delle suddette modifiche – vale a dire, far sì che il mercato interno continui a funzionare esigendo che le macchine e attrezzature usate all'aperto siano conformi alle disposizioni armonizzate in materia di rumore ambientale – non può essere raggiunto in misura sufficiente dai soli Stati membri e può pertanto, a causa della sua portata e dei suoi effetti, essere meglio raggiunto a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, stabilito dallo stesso articolo, le suddette modifiche non eccedono quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo giacché riguardano soltanto quei tipi di macchine e attrezzature per i quali il rispetto dei valori limite della fase II è attualmente impossibile per ragioni tecniche.
(7)In conformità del paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(6), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(8) La direttiva 2000/14/CE dovrebbe dunque essere modificata di conseguenza
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2000/14/CE è modificata come segue:
1) La tabella contenuta nell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:
"Tipo di macchina
Potenza netta
installata P in
kW
Potenza elettrica
Pel in
kW(1)
Massa dell'apparecchio
m in
kg
Ampiezza di
taglio L in
cm
Livello ammesso di potenza
sonora in dB/1 Pw
Fase I
A partire dal 3 gennaio 2002
Fase II
A partire dal 3 gennaio 2006
Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori)
P ≤ 8
108
105(2)
8 < P ≤ 70
109
106(2)
P > 70
89 + 11 lg P
86 + 11 lg P(2)
Apripista, pale caricatrici e terne cingolati
P ≤ 55
106
103(2)
P > 55
87 + 11 lg P
84 + 11 lg P(2)
Apripista, pale caricatrici e terne gommati; dumper; compattatori di rifiuti con pala caricatrice; carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; gru mobili; mezzi di compattazione (rulli statici); vibrofinitrici; compressori idraulici
P ≤ 55
104
101(2) (3)
P > 55
85 + 11 lg P
82 + 11 lg P(2) (3)
Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe
P ≤ 15
96
93
P > 15
83 + 11 lg P
80 + 11 lg P
Martelli demolitori tenuti a mano
m ≤ 15
107
105
15 < m < 30
94 + 11 lg m
92 + 11 lg m(2)
m > 30
96 + 11 lg m
94 + 11 lg m
Gru a torre
98 + lg P
96 + lg P
Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura
Pel ≤ 2
97 + lg Pel
95 + lg Pel
2 < Pel ≤ 10
98 + lg Pel
96 + lg Pel
10 > Pel
97 + lg Pel
95 + lg Pel
Motocompressori
P ≤ 15
99
97
P > 15
97 + 2 lg P
95 + 2 lg P
Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici
L ≤50
96
94(2)
50 < L ≤ 70
100
98
70 < L ≤ 120
100
98(2)
L > 120
105
103(2)
(1) Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.
Pel per gruppi elettrogeni: potenza principale conformemente a ISO 8528-1:1993, punto 13.3.2.
(2) I valori della fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:
- rulli vibranti azionati da un operatore;
- piastre vibranti (> 3 kW);
- vibrocostipatori;
- apripista (muniti di cingoli d'acciaio);
- pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio > 55 kW);
- carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo;
- vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione;
- martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 < m < 30)
- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici.
I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui
all'articolo 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si
applicheranno anche nella fase II.
(3) Per le gru mobili monomotori, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II.
Nel verificare il rispetto del livello di potenza sonora ammesso, il livello di potenza sonora misurato
deve essere approssimato al numero intero (se la differenza è inferiore a 0,5, arrotondare per difetto;
se la differenza è superiore o uguale a 0,5, arrotondare per eccesso)."
2) L'articolo 20 è modificato nel modo seguente:
a) il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:
nella prima frase, le parole "Entro il 3 gennaio 2005" sono sostituite da "Entro il 3 gennaio 2007";
b) il paragrafo 3 è soppresso.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni dal 3 gennaio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia e che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio (COM(2004)0475 – C6-0086/2004 – 2004/0154(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0475)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0086/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0283/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. rileva che gli stanziamenti indicati nella proposta legislativa per il periodo successivo al 2006 sono subordinati alla decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale;
4. chiede alla Commissione di presentare, se del caso, dopo l'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale, una proposta relativa all'adeguamento dell'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del regolamento proposto;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 ottobre 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia e che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha sottolineato nelle sue conclusioni che le reti dell'energia e dei trasporti potenti e integrate sono la spina dorsale del mercato interno europeo e che una migliore utilizzazione delle reti esistenti e il completamento dei collegamenti mancanti aumenteranno l'efficienza e la concorrenza, assicurando un livello adeguato di qualità e una minore congestione e, di conseguenza, una maggiore sostenibilità. Tali esigenze sono in armonia con la strategia adottata dai capi di Stato e di governo al Consiglio europeo tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000.
(2) Il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003 ha approvato un'azione europea per la crescita e ha invitato la Commissione a riorientare le spese, se necessario, verso gli investimenti in capitale fisico e in particolare nell'infrastruttura delle reti transeuropee (RTE), i cui progetti prioritari rappresentano elementi essenziali per rafforzare la coesione del mercato interno.
(3) I ritardi registrati nella realizzazione di connessioni transeuropee di elevate prestazioni, soprattutto nella realizzazione delle sezioni transfrontaliere, rischiano di pregiudicare gravemente la competitività dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e delle regioni periferiche che non potranno non potranno più approfittare pienamente degli effetti benefici del mercato interno.
(4) Nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(4), modificata dalla decisione n. 884/2004/CE, il costo stimato del completamento della rete transeuropea dei trasporti (RTE-T) entro il 2020 è di circa 600 miliardi EUR. Per il periodo 2007-2013 gli investimenti necessari per i soli progetti prioritari ai sensi dell'allegato III di tale decisione corrispondono a quasi 140 miliardi EUR.
(5)Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013(5), il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza strategica delle reti dei trasporti per una definitiva realizzazione del mercato interno e per l'approfondimento delle relazioni dell'Unione con i paesi candidati e precandidati e con quelli appartenenti al cosiddetto "anello di paesi amici". Ha inoltre manifestato la propria disponibilità ad esaminare strumenti di finanziamento innovativi, come le garanzie sui prestiti, le concessioni europee, i prestiti europei e un fondo per contributi in conto interessi.
(6) Per conseguire tali obiettivi, il Consiglio e il Parlamento hanno messo in evidenza la necessità di rafforzare e adattare gli strumenti finanziari tramite l'aumento del livello del cofinanziamento comunitario, prevedendo la possibilità che soprattutto i progetti che si distinguono per il carattere transfrontaliero, la funzione di transito o per il superamento di ostacoli naturali, beneficino di un'aliquota di cofinanziamento comunitario più elevata.
(7) La decisione n. .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE](6) individua gli obiettivi, le priorità d'azione e i progetti d'interesse comune necessari per completare e sviluppare tali reti, compresi i progetti prioritari. Gli investimenti necessari per consentire a tutti gli Stati membri di partecipare pienamente al mercato interno e per completare le interconnessioni con i paesi vicini sono dell'ordine di 28 miliardi EUR entro il 2013, per i soli progetti prioritari. Questa cifra comprende circa 8 miliardi EUR d'investimenti da realizzare nei paesi terzi.
(8) Il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003 ha anche invitato la Commissione a continuare a studiare se sia necessario istituire uno strumento specifico di garanzia comunitaria – nell'ambito dei progetti RTE-T – destinato a coprire determinati rischi successivi alla costruzione. Per quanto riguarda l'energia, il Consiglio ha invitato la Commissione a riorientare, se necessario, le spese verso investimenti in capitale fisico al fine di stimolare la crescita.
(9) Il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee(7), modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 e dal regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, rappresenta già un reale passo in avanti, dato che autorizza un'aliquota di finanziamento comunitario più elevata – che adesso è pari al 20%(8) - per i progetti dichiarati prioritari. Tale regolamento abbisogna tuttavia di norme di attuazione più semplici e di una dotazione finanziaria in presenza di risorse limitate. Appare pertanto necessario, ad integrazione dei finanziamenti nazionali pubblici e privati, potenziare l'intervento comunitario aumentando sia il volume che l'aliquota del contributo, in modo da accentuare l'effetto leva dei fondi comunitari e permettere quindi di realizzare i progetti prioritari individuati.
(10) Alla luce degli sviluppi di ogni singolo componente delle reti transeuropee – trasporti, energia e telecomunicazioni - e delle loro caratteristiche intrinseche, e nell'ottica di una gestione più efficace di ogni programma, è opportuno prevedere un regolamento distinto per i settori dei trasporti e dell'energia, fino ad ora disciplinati dal regolamento (CE) n. 2236/95.
(11) Il presente regolamento intende attuare un programma che fissi le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia. Tale programma, che deve rispettare l'acquis comunitario, in particolare la normativa ambientale, deve concorrere al rafforzamento del mercato interno e stimolare la competitività, lo sviluppo sostenibile e la crescita della Comunità.
(12) Dato che l'obiettivo di realizzare le reti transeuropee dei trasporti e dell'energia non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri tenuto conto, in particolare, della necessità di coordinamento delle azioni nazionali, e può pertanto essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in ossequio al principio di sussidiarità sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per raggiungere questo obiettivo.
(13) Il programma deve essere caratterizzato dall'erogazione del contributo finanziario della Comunità ai progetti o alle parti di progetti che presentano il maggior valore aggiunto europeo e deve incentivare i soggetti interessati ad accelerare l'attuazione dei progetti prioritari di cui alle decisioni sugli orientamenti relativi ai trasporti e all'energia, di cui ai considerando 4 e 7.
(14) Il contributo finanziario della Comunità è concesso al fine di sviluppare progetti d'investimento nelle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, di garantire un serio impegno finanziario, di mobilitare gli investitori istituzionali e di stimolare la formazione di consorzi di finanziamento tra settore pubblico e settore privato. Nel settore dell'energia, il contributo finanziario deve contribuire principalmente a superare gli ostacoli finanziari che possono presentarsi durante la preparazione dei progetti e durante la fase di sviluppo precedente l'avvio della fase di costruzione e dovrà concentrarsi sulle sezioni transfrontaliere dei progetti prioritari e sulle interconnessioni con i paesi vicini.
(15) Il contributo finanziario della Comunità deve potere assumere forme d'intervento differenti, quali sovvenzione diretta, abbuono d'interesse, strumenti di garanzia del prestito o partecipazione ai fondi di capitale a rischio e deve poter altresì coprire i rischi specifici successivi alla fase di costruzione. A prescindere dalla forma che assume, il contributo finanziario della Comunità va concesso conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario(9) e delle sue misure di esecuzione.
(16)La Comunità dovrebbe riconoscere il finanziamento incrociato dei progetti stradali RTE, mediante l'imposizione di pedaggi, come ulteriore principio per una più rapida realizzazione dei progetti RTE, e provvedere al rispetto delle modalità stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
(17) Per l'erogazione del contributo finanziario della Comunità a progetti di grande portata scaglionati su più anni è opportuno consentire un impegno della Comunità su base pluriennale, facendo una distinzione per progetto finanziato, autorizzazione di programma pluriennale e stanziamenti di pagamenti annui. In effetti, solo un impegno finanziario stabile, allettante e tale da impegnare la Comunità sul lungo periodo consentirà di ridurre le incertezze inerenti alla realizzazione di questi progetti e di mobilitare gli investimenti pubblici e privati.
(18)L'Unione europea dovrebbe provvedere a incoraggiare le modalità di finanziamento pubblico/privato, istituzionali o contrattuali, che si siano rivelate efficaci, mediante garanzie giuridiche compatibili con il diritto della concorrenza e il mercato interno, sforzandosi di diffondere le buone pratiche tra gli Stati membri.
(19) È necessario prestare particolare attenzione a un coordinamento efficace di tutte le azioni comunitarie che hanno ripercussioni sulle reti transeuropee, in particolare dei finanziamenti provenienti dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione, nonché degli interventi della Banca europea per gli investimenti.
(20) Il presente regolamento fissa, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina e il miglioramento della procedura di bilancio(10).
(21)Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11).
(22)In vista dell'adozione, con il presente regolamento, di disposizioni specifiche nel settore dei trasporti e dell'energia e con il regolamento (CE) n. .../...(12), di disposizioni relative ai sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2236/95 al fine di limitarne l'ambito di applicazione al solo settore delle telecomunicazioni.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di attuazione del contributo comunitario a favore di progetti d'interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1 del trattato.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1)
"progetto d'interesse comune", il progetto o la parte di progetto definiti d'interesse comune per la Comunità, nel settore dei trasporti, dalla decisione n. 1692/96/CE e, nel settore dell'energia, dalla decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia(13);
2)
"progetto prioritario", un progetto d'interesse comune considerato prioritario per la Comunità nel settore dei trasporti, a norma dell'allegato III della decisione n. 1692/96/CE e, nel settore dell'energia, a norma della decisione n. 1229/2003/CE;
3)
"parte di progetto", ogni attività indipendente, dal punto di vista finanziario, tecnico o temporale, che concorre alla realizzazione del progetto;
4)
"beneficiario", l'organismo pubblico, privato o pubblico-privato avente la responsabilità della committenza del progetto e che si propone di investire fondi propri o fondi forniti da terzi al fine di realizzare il progetto;
5)
"studi", gli studi necessari alla definizione di un progetto, compresi gli studi preparatori, di fattibilità e di valutazione e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori, necessari per la definizione completa di un progetto e per la decisione in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione dell'organizzazione finanziaria;
6)
"lavori", l'acquisto e la fornitura di componenti, sistemi e servizi e la realizzazione dei lavori di costruzione ed installazione relativi al progetto, compreso il collaudo degli impianti e la messa in servizio del progetto;
7)
"rischi successivi alla fase di costruzione", i rischi che si presentano nei primi anni successivi alla fine della costruzione dovuti a fattori specifici imprevedibili e che comportano una diminuzione dei redditi d'esercizio rispetto alle previsioni valutate da organismi indipendenti;
8)
"costo del progetto", il costo totale degli studi e dei lavori direttamente legati e necessari alla realizzazione del progetto ed effettivamente sostenuti dal beneficiario;
9)
"costo ammissibile", la parte del costo del progetto presa in considerazione dalla Commissione per il calcolo del contributo finanziario della Comunità.
Capo II
Richieste di contributo, progetti ammissibili, forme d'aiuto
Articolo 3
Ammissibilità dei progetti
1. Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai sensi del presente regolamento unicamente i progetti di interesse comune individuati ai sensi delle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1229/2003/CE.
2. L'ammissibilità è subordinata al rispetto della normativa comunitaria ed in particolare alle norme in materia di concorrenza, di tutela dell'ambiente e della salute, di sviluppo sostenibile e di aggiudicazione degli appalti pubblici, nonché all'effettiva attuazione delle politiche comunitarie in materia di interconnessione multimodale delle reti, in particolare delle reti ferroviarie e della navigazione fluviale, marittima e del trasporto marittimo a corto raggio.
3. Unicamente nel settore dei trasporti, l'ammissibilità è inoltre subordinata all'impegno, da parte di ciascuno Stato membro interessato, di garantire un adeguato accesso delle regioni interessate alla rete e di contribuire finanziariamente al progetto candidato al contributo finanziario della Comunità, mobilitando eventualmente fondi privati.
Articolo 4
Presentazione delle richieste di contributo
Le richieste di contributo finanziario sono presentate alla Commissione dallo Stato membro interessato o dagli Stati membri interessati. Per quanto riguarda il settore dell'energia, le domande possono essere presentate dalle imprese o dagli organismi pubblici direttamente interessati con l'accordo dello Stato o degli Stati interessati.
Articolo 5
Selezione dei progetti
1. I progetti d'interesse comune beneficiano di un contributo finanziario della Comunità in funzione del grado in cui contribuiscono agli obiettivi e alle priorità definite dal Libro bianco della Commissione: "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte"(14) nonché dalla decisione n. 1692/96/CE, modificata dalla decisione n. 884/2004/CE, e dalla decisione n. 1229/2003/CE.
2. Nel settore dei trasporti è rivolta particolare attenzione ai progetti e ai programmi che seguono:
a)
progetti presentati congiuntamente da almeno due Stati membri, in particolare nel caso di sezioni transfrontaliere di tali progetti;
b)
progetti che contribuiscono alla continuità della rete e all'ottimizzazione della sua capacità;
c)
progetti prioritari che contribuiscono al completamento del mercato interno nell'Unione allargata e al riequilibrio delle modalità di trasporto, privilegiando quelle più rispettose dell'ambiente, in particolare il trasporto merci su lunga distanza. A tal fine, tutte le richieste di finanziamento per linee ferroviarie ad alta velocità dovranno essere accompagnate da un'analisi dettagliata delle capacità liberate sulle reti convenzionali a favore del trasporto merci grazie al trasferimento del trasporto viaggiatori sulla linea a grande velocità;
d)
progetti che contribuiscono al miglioramento della qualità del servizio offerto sulla rete transeuropea e che favoriscono, tra l'altro, attraverso interventi infrastrutturali, la sicurezza e la protezione degli utenti e assicurano l'interoperabilità tra le reti nazionali;
e)
programmi per la realizzazione di sistemi di gestione del traffico ferroviario, in particolare il sistema europeo di segnalamento ferroviario (ERTMS/ETCS), in tutte le sue componenti nonché dei sistemi di gestione del traffico nel settore del trasporto aereo, marittimo, per via navigabile interna e costiero che garantiscono l'interoperabilità;
f)
progetti che contribuiscono a eliminare le strozzature, nonché a migliorare i collegamenti a lungo raggio, in particolare nel traffico ferroviario transfrontaliero.
3. Nel settore dell'energia è rivolta particolare attenzione ai progetti che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi e le priorità definiti nella decisione n. .../.../CE [che stabilise un insieme di oritentamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga le decisioni 96/391/CE e n. 1229/2003/CE].
Conformemente a tale decisione n. .../.../CE [che stabilise un insieme di oritentamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga le decisioni 96/391/CE e n. 1229/2003/CE], sarà accordata una priorità adeguata ai progetti dichiarati d'interesse comunitario.
Articolo 6
Forme d'aiuto
Il contributo finanziario della Comunità copre gli studi, i lavori e i rischi successivi alla fase di costruzione.
Articolo 7
Forme d'intervento
1. Il contributo finanziario della Comunità agli studi e ai lavori di sviluppo relativi ai progetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può assumere una o più delle forme d'intervento di seguito indicate:
a)
sovvenzioni;
b)
abbuoni di interessi sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) o da altri organismi finanziari pubblici o privati;
c)
garanzie su prestiti per coprire i rischi successivi alla fase di costruzione;
d)
partecipazione ai fondi di capitale a rischio;
e)
eventualmente, una combinazione degli aiuti comunitari di cui alle lettere da a) a d), al fine di ottenere dalle risorse finanziarie mobilitate il massimo effetto incentivante.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera le percentuali di seguito indicate:
a)
per quanto riguarda gli studi, il 50% del costo totale ammissibile degli studi, a prescindere dal tipo di progetto d'interesse comune di cui si tratta;
b)
per quanto riguarda i lavori:
i)
per i progetti prioritari nel settore dei trasporti, al massimo, il 30% del costo totale ammissibile dei lavori; in via eccezionale, le sezioni transfrontaliere di questi progetti nonché la diffusione di sistemi europei interoperabili di segnalamento ferroviario beneficiano di un'aliquota contributiva massima pari al 50% del costo totale ammissibile dei lavori, a patto che il processo per la loro attuazione sia avviato entro il 2010 e che gli Stati membri interessati abbiano presentato alla Commissione un piano contenente tutte le garanzie necessarie in relazione al contributo finanziario degli Stati membri e al calendario di attuazione del progetto;
ii)
per i progetti prioritari nel settore dell'energia, al massimo, il 20% del costo totale ammissibile dei lavori;
iii)
per gli altri progetti nel settore dei trasporti, al massimo, il 15% del costo totale ammissibile dei lavori; in via eccezionale, per i progetti che rientrano nella realizzazione di sistemi d'interoperabilità e di sicurezza, tale percentuale può arrivare al massimo al 50% del costo totale ammissibile dei lavori, con modulazione in funzione dei benefici ricavati da altri Stati membri;
iv)
per gli altri progetti nel settore dell'energia, al massimo, il 10% del costo totale ammissibile.
3. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, determina le modalità, il calendario e gli importi dei versamenti per gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d). La Commissione presenta per tempo il progetto di misure di esecuzione al Parlamento europeo affinché quest'ultimo, se necessario, possa esprimere il proprio parere a norma dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, prima che le misure siano adottate.
Articolo 8
Cumulo dei contributi finanziari della Comunità
1. I contributi finanziari relativi agli studi e quelli relativi ai lavori sono cumulabili.
2. Gli interventi della BEI sono compatibili con la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento.
Articolo 9
Compatibilità e coordinamento con le politiche comunitarie
1. I progetti d'interesse comune finanziati a norma del presente regolamento devono essere conformi alle disposizioni del trattato, agli atti adottati sulla base di tali disposizioni stesse e delle politiche comunitarie, comprese quelle relative alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile, all'interoperabilità, alla concorrenza e all'aggiudicazione degli appalti pubblici.
2. La Commissione provvede ad assicurare il coordinamento e la coerenza dei progetti avviati nell'ambito del presente regolamento con le azioni avviate grazie ai contributi del bilancio comunitario, agli interventi della BEI e agli altri strumenti finanziari della Comunità.
Capo III
Attuazione, programmazione, controllo
Articolo 10
Attuazione
La Commissione è responsabile dell'attuazione del presente regolamento. Essa precisa le modalità e le condizioni di esecuzione dei progetti d'interesse comune nelle sue decisioni di concessione del contributo.
Articolo 11
Programmazione pluriennale e programmazione annuale
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, adottano un programma pluriennale in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato. La Commissione stabilisce un programma annuale secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Prima di adottarlo, la Commissione presenta per tempo il programma annuale al Parlamento europeo, affinché questo possa, se necessario, esprimere il proprio parere a norma dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE.
2. La programmazione pluriennale riguarda i progetti prioritari e fissa i criteri per la concessione del contributo e la dotazione finanziaria per l'intero periodo 2007-2013. L'importo deve essere compreso tra il 65 e l'85% delle risorse di bilancio di cui all'articolo 20, paragrafo 1.
3. Il programma annuale definisce i criteri per la concessione in vista di un contributo finanziario ai progetti d'interesse comune non inclusi nella programmazione pluriennale. Ogni anno le risorse non utilizzate nel quadro della programmazione pluriennale RTE-T sono destinate al finanziamento di progetti d'interesse comune che fanno parte del programma annuale.
Articolo 12
Concessione del contributo
1. Ogni progetto d'interesse comune, selezionato secondo la programmazione pluriennale, è oggetto di una decisione di concessione unica della Commissione, adottata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2. La decisione di concessione indica chiaramente l'importo degli stanziamenti impegnati sull'insieme del periodo e lo scadenzario di versamento degli stanziamenti annui da parte della Commissione. L'impegno di bilancio di ogni quota annuale è adottato dalla Commissione sulla base della decisione di concessione, tenuto conto di una valutazione dello stato di avanzamento dei progetti, del fabbisogno previsionale e delle disponibilità finanziarie.
2.I progetti di trasporto che riguardano una tratta transfrontaliera, o una parte di essa, possono essere oggetto di una decisione di concessione della Commissione, a condizione che fra gli Stati membri interessati esista un accordo bilaterale sul completamento del progetto transfontaliero che si trovano interamente nei rispettivi territori nazionali.
3. Ciascun progetto d'interesse comune, ad esclusione di quelli di cui al paragrafo 1, è oggetto di una decisione di concessione e d'impegno di bilancio da parte della Commissione.
4. La Commissione notifica agli Stati membri interessati la decisione di concessione, nonché le modalità del contributo finanziario corrispondente e ne informa i beneficiari.
Articolo 13
Disposizioni finanziarie
1. Il contributo comunitario può coprire unicamente le spese attinenti al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi responsabili dell'esecuzione dello stesso.
2. Le spese sostenute anteriormente alla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di contributo non possono beneficiare del contributo.
3. Le decisioni di concessione di un contributo finanziario adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 si considerano impegni di spese autorizzate dal bilancio.
4. In linea generale, i pagamenti sono effettuati sotto forma di anticipi, versamenti intermedi e versamento finale. L'anticipo, che in linea di massima non deve superare il 50% della prima quota annua, è versato dopo l'approvazione della domanda di contributo. I versamenti intermedi sono effettuati in base a richieste di pagamento e in considerazione dei progressi compiuti nella realizzazione del progetto o dello studio nonché, se necessario, tenendo conto, in modo rigoroso e trasparente, di piani finanziari riveduti.
5. Le modalità di pagamento devono tener conto del fatto che i progetti infrastrutturali saranno attuati nell'arco di vari anni e che pertanto deve essere prevista una ripartizione analoga del finanziamento.
6. La Commissione procede al pagamento finale dopo l'approvazione della relazione finale riguardante il progetto o lo studio presentata dal beneficiario e certificata dallo Stato membro, nella quale figurano tutte le spese effettivamente sostenute.
Articolo 14
Responsabilità degli Stati membri
1. Gli Stati membri adottano ogni misura per realizzare, nel settore di loro pertinenza, i progetti d'interesse comune che beneficiano del contributo finanziario della Comunità concesso ai sensi del presente regolamento.
2. Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano che le spese siano state effettivamente sostenute e siano conformi al progetto o alla parte di un determinato progetto. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione durante i controlli in loco. La Commissione può altresì richiedere l'ispezione dei siti e prendervi parte.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 2 e forniscono, in particolare, una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che progetti siano condotti a buon fine. La Commissione tiene conto di tali informazioni in sede di adozione di una decisione su un eventuale annullamento, riduzione o sospensione degli aiuti ai sensi dell'articolo 15.
Articolo 15
Annullamento, riduzione e sospensione del sostegno
1. Salvo in casi debitamente giustificati dinanzi alla Commissione, i contributi finanziari della Comunità concessi per progetti d'interesse comune che non siano stati avviati nei due anni successivi alla data prevista per il loro inizio, indicata nella decisione di concessione del contributo, sono annullati dalla Commissione.
2. Se la realizzazione di un progetto non sembra giustificare né una parte né la totalità del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede a un esame appropriato del caso e, in particolare, chiede allo Stato membro e/o al beneficiario, di presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito.
3. All'esito dell'esame di cui al paragrafo 2, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per l'operazione considerata e recuperare gli importi già sbloccati qualora risulti confermata l'esistenza di un'irregolarità o l'inosservanza di una delle condizioni indicate nella decisione di concessione del contributo e, in particolare, quando risulti che è stata introdotta – senza chiedere l'autorizzazione della Commissione – una modifica importante che incide sulla natura o sulle modalità di realizzazione del progetto.
4. In caso di cumulo indebito sono recuperate le somme indebitamente versate.
5. Se, dieci anni dopo aver ricevuto un contributo finanziario della Comunità un progetto non è stato portato a termine, la Commissione esige, nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimborso del contributo versato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.
6. Le somme che danno luogo a ripetizione dell'indebito devono essere restituite alla Commissione.
Articolo 16
Controllo finanziario
1. L'Ufficio europeo antifrode (OLAF) può procedere a controlli e verifiche in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(15).
2. In relazione alle azioni comunitarie finanziate dal presente regolamento, s'intende per irregolarità, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee(16), qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inosservanza di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un soggetto che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio per il bilancio generale delle Comunità o per i bilanci da queste gestite attraverso una spesa indebita.
3. Le decisioni adottate a norma del presente regolamento prevedono in particolare una supervisione e un controllo finanziario effettuati dalla Commissione – o da un rappresentate da questa autorizzato – nonché verifiche, eventualmente in loco, da parte della Corte dei conti.
4. Lo Stato membro interessato e la Commissione si trasmettono immediatamente tutte le informazioni appropriate relative ai risultati dei controlli effettuati.
Capo IV
Disposizioni finali
Articolo 17
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. La BEI e il Parlamento europeo designano i propri rappresentanti presso il comitato, che non partecipano al voto.
Articolo 18
Valutazione
La Commissione e gli Stati membri, assistiti dai beneficiari del contributo finanziario, possono procedere a una valutazione delle modalità di realizzazione dei progetti d'interesse comune e dei programmi, nonché dell'impatto della loro attuazione, al fine di stabilire se gli obiettivi previsti, compresi quelli in materia di tutela dell'ambiente, siano stati raggiunti. La Commissione può chiedere allo Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica dei progetti d'interesse comune finanziati tramite il presente regolamento oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere a una siffatta valutazione.
Articolo 19
Informazione e pubblicità
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione triennale sulle attività realizzate a norma del presente regolamento. Tale relazione deve contenere una valutazione dei risultati conseguiti grazie all'intervento comunitario nei differenti ambiti d'applicazione con riferimento agli obiettivi iniziali, nonché un capitolo sui contenuti e sull'attuazione della programmazione pluriennale in corso. La relazione contiene altresì informazioni sulle fonti di finanziamento per ciascun progetto.
2. Gli Stati membri interessati ed eventualmente i beneficiari, curano che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti d'interesse comune. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico tutte le informazioni sulle valutazioni economiche, sociali e ambientali dei progetti che sono potenzialmente ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento.
3.La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo, unitamente al progetto preliminare di bilancio, una relazione sulle incidenze finanziarie connesse all'esistenza e alle attività dei coordinatori europei, di cui all'articolo 1, punto 10, della decisione n. 884/2004/CE.
Articolo 20
Risorse di bilancio
1. Il quadro finanziario indicativo per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è di 20 464 milioni EUR, di cui 20 350 milioni EUR per i trasporti e 114 milioni EUR per l'energia.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
Articolo 21
Revisione
Entro la fine del 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sull'esperienza acquisita attraverso l'applicazione dei meccanismi previsti dal presente regolamento per la concessione di contributi finanziari della Comunità.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano secondo la procedura di cui all'articolo 156, paragrafo 1 del trattato, decidono se ed in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute in vigore o modificate dopo la fine del periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 1.
Articolo 22
Modifica del regolamento (CE) n. 2236/95
Il regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue:
1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:
"
Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee delle telecomunicazioni
"
2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 1
Definizione e ambito di applicazione
Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di attuazione del contributo comunitario a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1, del trattato.
"
3) All'articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso.
4) L'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
"
3. Indipendentemente dalla forma d'intervento scelta, l'importo totale del contributo comunitario concesso ai sensi del presente regolamento non deve superare il [...] % del costo totale degli investimenti.
"
5) L'articolo 5) bis è soppresso.
6) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), il quarto trattino è soppresso.
7) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 10
Concessione del contributo finanziario
A norma dell'articolo 274 del trattato, la Commissione decide la concessione di un contributo finanziario a norma del presente regolamento secondo la valutazione delle domande in base ai criteri di selezione.
"
8) L'articolo 11, paragrafo 7, è sostituito dal testo seguente:
"
7. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, un quadro per le modalità, il calendario e l'importo dei versamenti degli abbuoni d'interesse, delle sovvenzioni ai premi di garanzia e un aiuto sotto forma di partecipazione ai fondi di capitale a rischio, per quanto riguarda i fondi d'investimento o gli istituti finanziari analoghi, la cui priorità è fornire capitali a rischio per i progetti di reti transeuropee.
"
9) L'articolo 14 è soppresso.
10) All'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, il riferimento agli articoli 5 e 6 è sostituito da un riferimento all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6.
11) L'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
"
1. La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione annuale sulle attività realizzate a norma del presente regolamento. Tale relazione contiene una valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento comunitario nei vari ambiti d'applicazione con riferimento agli obiettivi iniziali
"
12) L'allegato è soppresso.
Articolo 23
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2007.
Le azioni in corso nel settore dei trasporti e dell'energia alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate, fino al loro completamento, dal regolamento (CE) n. 2236/95, nel testo in vigore al 31 dicembre 2006.
Il presente regolamento è vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).
Tutti i progetti prioritari nel settore dell'energia beneficiano di questo tasso, mentre nel settore dei trasporti sono interessate solo le tratte transfrontaliere o che superano ostacoli naturali.
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e della direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (COM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0650)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0139/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0191/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 ottobre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e della direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Gli additivi alimentari possono essere ammessi nei generi alimentari solo se conformi all'allegato II della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(4).
(2) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995 relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(5), stabilisce un elenco di additivi alimentari che possono essere usati nella Comunità e le condizioni del loro impiego.
(3) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari(6) stabilisce un elenco di edulcoranti che possono essere utilizzati nella Comunità e le condizioni del loro impiego.
(4) Dall'adozione delle direttive 95/2/CE e 94/35/CE si è registrata un'evoluzione tecnica nel campo degli additivi alimentari. È necessario quindi procedere ad un adeguamento di tali direttive per tener conto di tale evoluzione.
(5) Sulla base del parere espresso il 26 novembre 2003 dall'EFSA vengono apportate delle modifiche alle autorizzazioni in corso, al fine di limitare, per quanto possibile, il tenore di nitrosamine, riducendo i livelli di nitriti e nitrati addizionati agli alimenti e salvaguardando, al contempo, la sicurezza microbiologica dei prodotti alimentari. L'EFSA raccomanda che i livelli di nitriti e nitrati siano fissati nella legislazione come "dose aggiunta". L'EFSA è del parere che la quantità aggiunta di nitriti - e non la dose residua - contribuiscano all'attività inibitoria del C. botulinum. Le attuali disposizioni dovrebbero essere modificate in modo che le dosi massime ammesse, segnalate dall'EFSA, nei prodotti a base di carne, trattati o non trattati termicamente, nei formaggi e nel pesce siano fissate in quanto dosi aggiunte. Tuttavia, per determinati prodotti a base di carne tradizionali dovrebbero essere definite, in via eccezionale, le dosi residue massime, a condizione che i prodotti siano adeguatamente specificati e identificati. Le dosi definite dovrebbero garantire che la dose giornaliera ammissibile (DGA) stabilita dal Comitato scientifico per i prodotti alimentari nel 1990 non sia superata. I prodotti che non sono specificatamente menzionati nella legislazione, ma che sono prodotti tradizionalmente in modo analogo (ossia prodotti affini) possono, se necessario, essere classificati conformemente agli articoli 5 e 6 della direttiva 95/2/CE. Per i formaggi il livello dovrebbe essere espresso come dose aggiunta nel latte destinato alla produzione del formaggio. Se si applica un procedimento che prevede che i nitrati vengano addizionati dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua, i livelli dovrebbero essere identici a quelli ottenuti in caso di aggiunta diretta dei nitrati nel latte destinato alla produzione del formaggio.
(6) La direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, recante modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ha imposto alla Commissione e all"EFSA di rivedere le condizioni d'impiego degli additivi p-idrossibenzoati E 214 – 219 e i loro sali di sodio entro il 1° luglio 2004. L"EFSA ha valutato i dati relativi alla sicurezza dei p-idrossibenzoati ed ha formulato un parere in merito in data 13 luglio 2004. L'EFSA ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) globale pari a 0-10 mg/kg di peso corporeo per la somma degli esteri metilico e etilico dell'acido p-idrossibenzoico e i rispettivi sali di sodio. L" EFSA ha ritenuto che tale DGA globale non debba applicarsi al parabene di propile, dal momento che tale sostanza, contrariamente al parabene di metile e di etile, ha avuto degli effetti sugli ormoni sessuali e sugli organi riproduttori maschili dei ratti giovani. In tali condizioni e in mancanza di un dose priva di effetto avverso osservato (NOAEL), l"EFSA non ha potuto raccomandare una DGA per il parabene di propile. È necessario dunque abolire gli additivi E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217 derivato sodico dell'estere propilico dell'acido p-idrossibenzoico dalla direttiva 95/2/CE. È necessario inoltre revocare l'autorizzazione all'impiego dei p-idrossibenzoati negli integratori alimentari dietetici liquidi.
(7) Nell'aprile 2004, la Commissione ha sospeso l'immissione in commercio e l'importazione di coppette di gelatina contenenti additivi alimentari gelificanti derivati dalle alghe e da talune gomme, a causa del rischio di asfissia che l'ingestione di tali prodotti comporta (decisione 2004/374/CE(7)). Alla luce di un riesame di tale decisione, è necessario abolire l'uso di taluni additivi alimentari gelificanti nei prodotti di gelatina in coppette.
(8) Il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ha valutato i dati relativi alla sicurezza dell'eritritolo ed ha emesso il suo parere in data 5 marzo 2003. Il comitato è giunto alla conclusione che possa essere autorizzato l'impiego dell'eritritolo in quanto additivo alimentare. Segnala inoltre che tale sostanza ha un potere lassativo, ma in dosi superiori agli altri polioli. L'eritritolo ha molte proprietà tecniche non edulcoranti che sono importanti in un'ampia gamma di alimenti, dai prodotti dolciari ai prodotti lattieri. Tra queste le funzioni di esaltatore di sapidità, di agente veicolante, umidificante, stabilizzante, addensante, agente di carica e sequestrante. È necessario autorizzare l'utilizzo dell'eritritolo per le stesse applicazioni alimentari degli altri polioli attualmente ammessi. Inoltre, è necessario modificare la direttiva 94/35/CE, dal momento che l'eritritolo può essere utilizzato anche a scopi edulcoranti alla stregua degli altri polioli attualmente ammessi.
(9) Il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ha valutato i dati relativi alla sicurezza dell'emicellulosa di soia ed ha emesso il suo parere in data 4 aprile 2003. Il comitato è giunto alla conclusione che l'impiego di emicellulosa di soia sia ammissibile in taluni alimenti che la richiedono e in determinate dosi aggiunte. Occorre pertanto autorizzare tale utilizzo a scopi specifici. Tuttavia, al fine di facilitare la situazione per le persone allergiche, è opportuno che tale utilizzo non venga autorizzato per alimenti non trasformati nei quali non ci si aspetta la presenza di soia. In ogni caso, i consumatori dovrebbero essere informati allorché dei prodotti contengono emicellulosa derivante dalla soia conformemente alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(8).
(10) L"EFSA ha valutato i dati relativi alla sicurezza dell'etilcellulosa ed ha formulato il suo parere in data 17 febbraio 2004. Essa ha deciso di inserire l'etilcellulosa nel gruppo con DGA "non specificata" per le cellulose modificate, stabilito dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana. L'etilcellulosa è usata principalmente negli integratori alimentari e negli aromi incapsulati. Occore pertanto autorizzare l'impiego di etilcellulosa alla stregua delle altre cellulose.
(11)L'EFSA ha valutato i dati relativi alla sicurezza del pullulan e ha formulato il suo parere il 13 luglio 2004. L'EFSA considera ammissibile l'impiego del pullulan per il rivestimento di integratori alimentari sotto forma di capsule e compresse nonché nelle "cartine" commestibili per rinfrescare l'alito. Occorre pertanto autorizzarne l'impiego in questi casi.
(12)L'EFSA ha valutato i dati relativi alla sicurezza del butil idrochinone terziario (TBHQ) e ha formulato il suo parere il 12 luglio 2004. L'EFSA ha stabilito una DGA pari a 0-0,7 mg/kg di peso corporeo per questo antiossidante ed è giunta alla conclusione che l'impiego dello stesso sia ammissibile in determinati alimenti e a determinare dosi. Occorre pertanto autorizzare l'uso di questo additivo.
(13)Il Comitato scientifico per l'alimentazione umana ha valutato i dati relativi alla sicurezza dell'ottenilsuccinato di amido e allumini e ha formulato il suo parere il 21 marzo 1997. Il Comitato è giunto alla conclusione che l'impiego dello stesso quale componente in vitamine e carotenoidi microincapsulati sia ammissibile. Occorre pertanto autorizzarne l'impiego.
(14) Durante la fabbricazione di formaggio di latte acido, viene addizionato idrogenocarbonato di sodio (E 500ii) al latte pastorizzato per portare il pH dell'acido lattico ad un valore appropriato per creare in tal modo le condizioni di crescita necessarie alla maturazione. Occorre pertanto autorizzare l'impiego dell'idrogenocarbonato di sodio nella produzione di formaggio di latte acido.
(15) Al momento è ammessa l'utilizzazione di una miscela di sorbati (E 200 - 203) e benzoati (E 210 - 213) nei gamberetti cotti a scopi di conservazione. Occorre estendere tale autorizzazione all'insieme dei crostacei e molluschi cotti.
(16) Il diossido di silicio E 551 è ammesso come veicolante per i coloranti alimentari ad una concentrazione massima del 5%. Occorre autorizzare l'uso di disossido di silicio come agente veicolante per i coloranti alimentari E 171 (diossido di titanio) ed E 172 (ossidi e idrossidi di ferro), ad una concentrazione massima del 90% in rapporto al pigmento.
(17) La direttiva 95/2/CE limita l'impiego degli additivi elencati nell'allegato I di tale direttiva alla produzione di pane tradizionale francese, il cosiddetto "pain courant français". Occorre limitarne l'uso anche nella produzione di pane tradizionale ungherese, simile a quello francese. È necessario inoltre autorizzare l'impiego dell'acido ascorbico (E 300), dell'ascorbato di sodio (E 301) e dell'EDTA (etilendiamminotetracetato) di calcio disodico (E 385) nella produzione di paté di fegato ungherese.
(18)É necessario aggiornare le disposizioni vigenti in materia d'uso dei solfiti (E 220-228) per i crostacei cotti, l'uva da tavola e i litchi.
(19) A fronte della richiesta di uno Stato membro e conformemente al parere formulato dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana il 5 marzo 2003, il 4-esilresorcinolo, già ammesso a livello nazionale in virtù della direttiva 89/107/CEE, dovrebbe essere autorizzato a livello comunitario.
(20) La terminologia della direttiva 95/2/CE dovrebbe essere adattata per tener conto della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare(9), della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari(10) e della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali(11).
(21) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 95/2/CE e 94/35/CE.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 95/2/CE è modificata come segue:
(1)L'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) è sostituito dal seguente:
"
c)
"coadiuvanti", inclusi i solventi veicolanti, sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare o una sostanza aromatizzante senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego;
"
(2) All'articolo 3, paragrafo 2, l'espressione "alimenti per lo svezzamento" è sostituita dall'espressione "alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti".
(3) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
L"allegato della direttiva 94/35/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il (*) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al fine di:
a)
autorizzare il commercio e l'uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il ((12)),
b)
vietare il commercio e l'uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il ((13)*).
Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima della data di cui alla lettera b) e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le suddette disposizioni e la presente direttiva.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO I
Gli allegati alla direttiva 95/2/CE sono modificati come segue:
(1) L'allegato II è cosi modificato:
(a) Nelle note introduttive è aggiunto il punto 4:
"
4. Le sostanze figuranti ai numeri E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407bis, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 ed E 440 non possono essere utilizzate nella produzione di coppette di gelatina (*)
_______________
(*) Agli effetti della presente direttiva, per coppette di gelatina s'intendono dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o sulla minicapsula
"
(b) Nella tabella è inserita la seguente riga:
"E 462
Etilcellulosa"
(2) L'allegato II è modificato come segue:
(a) La voce "formaggi stagionati" è sostituita dal testo seguente:
"Formaggi stagionati
E 170 carbonato di calcio
E 504 carbonati di magnesio
E 509 cloruro di calcio
E 575 gluconedeltalattone
E 500ii idrogenocarbonato di sodio
quanto basta
quanto basta (solo per formaggi di latte acido)"
(b) Nella voce corrispondente a "Pain courant français", dopo i termini "Pain courant français" sono aggiunti i seguenti termini: "Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek".
(c) Nella voce corrispondente al "Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras" dopo la dicitura "Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras" sono aggiunti i seguenti termini: "Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben".
(3) L'allegato III è modificato come segue:
(a)
La parte A è così modificata:
(i) Nella tabella "Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati", sono soppresse le voci: "E 216 p-idrossibenzoato di propile" e "E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio".
(ii) La tabella relativa agli alimenti è modificata come segue:
– Sono soppresse le seguenti voci:
"Gamberetti, cotti
2000
Code di gamberi di fiume, cotte e molluschi cotti e marinati preconfezionati
2000
Integratori alimentari dietetici liquidi
2000"
- Sono aggiunte le seguenti voci:
"Crostacei e molluschi cotti
1000
2000
Integratori alimentari dietetici liquidi, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE*, presentati in forma liquida
2000
------------------
* Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51)".
iii) L'espressione "Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali" è sostituita dalla seguente: "Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE**.
-------------------------
** Direttiva 1999/21/CE della Commissione del 25 marzo 1999 (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29)".
(b)La parte B è così modificata:
(i)La tabella degli alimenti è così modificata:
-La seguente voce è modificata come segue:
"Pesci delle specie galidi salati essiccati
200
Crostacei e cefalopodi:
– freschi, congelati e surgelati
150 (1)
– crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi:
– fino a 80 unità
150 (1)
– tra 80 e 120 unità
200 (1)
– più di 120 unità
300 (1)
Crostacei e cefalopodi
– cotti
50 (1)
– crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi cotti:
– fino a 80 unità
135 (1)
– tra 80 e 120 unità
180 (1)
– più di 120 unità
270 (1)
(1) Nelle parti commestibili."
-Sono aggiunte le seguenti voci:
"Salsicha fresca
450
Uva da tavola
10
Litchi freschi
10 (misurati nelle parti commestibili)"
(ii)La voce "Amidi (esclusi quelli per gli alimenti per lo svezzamento, per lattanti e per la prima infanzia)" è sostituita dalla seguente: "Amidi (esclusi quelli per gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli)".
(c) Nella Parte C, le voci corrispondenti alle sostanze E 249 ed E 250 e quelle corrispondenti alle sostanze E 251 ed E 252 sono sostituite dal testo seguente:
"N. E
Denominazione
Prodotti alimentari
Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in NaNO2)
Dose massima residua (espressa in NaNO2)
E 249
Nitrito di potassio1
Prodotti a base di carne
150 mg/kg
E 250
Nitrito di sodio1
Prodotti a base di carne sterilizzati (Fo > 3.00)2
100 mg/kg
Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura per immersione (1):
Wiltshire bacon (1.1);
Entremeada, Entrecosto, Chispe, Orelheira e Cabeça (salgados)
Toucinho fumado (1.2);
e prodotti affini
175 mg/kg
Wiltshire ham (1.1);
e prodotti affini
100 mg/kg
Rohschinken nassgepökelt (1.6); e prodotti affini
50 mg/kg
Cured tongue (1.3)
Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura a secco (2):
Dry cured bacon (2.1);
e prodotti affini
175 mg/kg
Dry cured ham (2.1);
100 mg/kg
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);
Presunto, Presunto da Pá e Paio do Lombo (2.3)
e prodotti affini;
Rohschinken trockengepökelt (2.5);
e prodotti affini
50 mg/kg
Altri prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura (3):
Vysočina
180 mg/kg
Selský salám
Turistický trvanlivý salám
Poličan
Herkules
Lovecký salám
Dunajská klobása
Paprikáš (3.5);
e prodotti affini
Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);
e prodotti affini
50 mg/kg
Jellied veal and brisket (3.2)
E 251
Nitrato di sodio3
Prodotti a base di carne non trattati termicamente
150 mg/kg
E 252
Nitrato di potassio3
Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura per immersione (1):
Kylmäsavustettu poronliha;
300 mg/kg
Kallrökt renkött (1.4);
Wiltshire bacon e Wiltshire ham (1.1);
250 mg/kg
Entremeada, Entrecosto, Chispe, Orelheira e Cabeça (salgados) e
Toucinho fumado (1.2);
Rohschinken nassgepökelt (1.6);
e prodotti affini
Bacon, Filet de bacon (1.5)
e prodotti affini
250 mg/kg senza aggiunta di E 249 o E 250
Cured tongue (1.3)
10 mg/kg
Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura a secco (2):
Dry cured bacon e Dry cured ham (2.1);
250 mg/kg
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);
Presunto, Presunto da Pá and Paio do Lombo (2.3);
Rohschinken trockengepökelt (2.5); e prodotti affini
Jambon secs, jambons sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (2.4)
250 mg/kg senza aggiunta di E 249 o E 250
Altri prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura (3):
Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4);
250 mg/kg
(senza aggiunta di E 249 o E 250)
Saucissons secs (3.6) e prodotti affini
Jellied veal and brisket (3.2);
10 mg/kg
Formaggio di pasta dura, semidura e semimolle
150 mg/kg nel latte destinato alla produzione di formaggi o dose equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua
Prodotti analoghi al formaggio, a base di latte
Aringhe e spratti marinati
500 mg/kg
1. Se etichettato "per uso alimentare", il nitrito può essere venduto solo in miscela con sale o con un sostituto del sale.
2 Il valore Fo 3 è equivalente a tre minuti di trattamento termico a 121ºC (riduzione del carico batterico di un miliardo di spore per ogni 1 000 scatole ad una spora in un migliaio di scatole).
3 I nitrati possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità.
(1)I prodotti a base di carne sono immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale ed altre componenti. I prodotti a base di carne possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicatura.
(1.1) Iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcune colture microbiologiche di avviamento.
(1.2) Salatura per immersione per 3-5 giorni. Il prodotto non è trattato termicamente e ha un'attività dell'acqua elevata.
(1.3) Salatura per immersione per almeno 4 giorni e pre-cottura.
(1.4) Iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia. La salatura in salamoia dura 14-21 giorni ed è seguita dalla stagionatura con affumicatura a freddo per 4-5 settimane.
(1.5) Salatura per immersione per 4-5 giorni a 5-7°C, stagionatura per 24-40 ore a 22°C, eventuale affumicatura per 24 ore a 20-25°C e conservazione per 3-6 settimane a 12-14°C.
(1.6) Tempo di salatura che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 2 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.
(2)Il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura. I prodotti a base di carne possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicatura.
(2.1) Salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni.
(2.2) Salatura a secco con periodo di stabilizzazione di almeno 10 giorni ed un periodo di stagionatura superiore a 45 giorni.
(2.3) Salatura a secco per 10-15 giorni, seguita da un periodo di stabilizzazione di 30-45 giorni ed un periodo di stagionatura di almeno 2 mesi.
(2.4) Salatura a secco per 3 giorni + 1 giorno/kg seguito da 1 settimana di post-salatura e da un periodo di 45 giorni - 18 mesi di stagionatura/maturazione.
(2.5) Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 10-14 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.
(3)Procedimenti combinati di salatura per immersione ed a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura. I prodotti possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicamento.
(3.1) Salatura a secco e salatura per immersione utilizzate in combinazione (senza iniezioni di salamoia). Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 14-35 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.
(3.2) Iniezione della salamoia, seguita, dopo un periodo minimo di 2 giorni, da cottura in acqua bollente fino a 3 ore.
(3.3) Prodotto con un periodo minimo di stagionatura di 4 settimane ed un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7.
(3.4) Periodo di stagionatura di almeno 30 giorni.
(3.5) Prodotto essiccato cotto a 70°C, cui fa seguito un procedimento di essiccazione e affumicatura di 8-12 giorni. Prodotto fermentato soggetto ad un procedimento di fermentazione in tre fasi della durata di 14-30 giorni, seguito da affumicatura.
(3.6) Salsiccia cruda essiccata e fermentata senza aggiunta di nitriti. Il prodotto è fermentato a temperature comprese tra i 18 ed i 22°C o inferiori (10-12° C) e successivamente ha un periodo minimo di stagionatura/maturazione di 3 settimane. Il prodotto ha un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7."
(d)La parte D è modificata come segue:
(i)La nota è modificata come segue: "L'* in tabella si riferisce alla regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, TBHQ, BHA e BHT, i singoli livelli devono essere ridotti in modo proporzionale".
(ii)
Le voci E 310, E 311, E 312, E 320 ed E 321 sono sostituite da:
"N. E
Denominazione
Prodotti alimentari
Livello massimo (mg/kg)
E 310
E 311
E 312
E 319
E 320
E 321
Gallato di propile
Gallato d'ottile
Gallato di dodecile
Butilidrochinone terziario (TBHQ)
Butilidrossianisolo (BHA)
Butilidrossitoluene (BHT)
Grassi e oli per la preparazione professionale di prodotti alimentari trattati termicamente
Olio e grasso per frittura, escluso l'olio di sansa di oliva
Strutto, olio di pesce, grasso di bovini, di pollame e di ovini
200* (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)
100* (BHT)
ambedue espressi sul grasso
Preparazione per torte
Spuntini a base di cereali
Latte in polvere per distributori automatici
Zuppe e brodi disidratati
Salse
Carne disidratata
Frutta a guscio lavorata
Cereali precotti
200 (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)
espressi sul grasso
Condimenti e spezie
200 (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione) espressi sul grasso
Patate granulate disidratate
25 (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)
Gomma da masticare
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE
400 (gallati, TBHQ, BHT e BHA, singolarmente o in combinazione)
Oli essenziali
1000 (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)
Aromi diversi dagli oli essenziali
100* (gallati, singolarmente o in combinazione) oppure 200* (TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)"
(iii)E' aggiunta la seguente voce:
"E 586
4-esilresorcinolo
Crostacei freschi, congelati e surgelati
2 mg/kg sotto forma di residui in polpa di crostaceo"
(4) L'allegato IV è modificato come segue:
(a) La voce corrispondente all'E 385 è sostituita dal testo seguente:
"E 385
Etilene diammina tetra-acetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)
Salse emulsionate
Conserve di prodotti orticoli e di leguminose, di funghi e di carciofi, in scatola o in bottiglia
Conserve di crostacei e molluschi in scatola o in bottiglia
Conserve di pesce in scatola o in bottiglia
Materie grasse da spalmare, corrispondenti alle definizioni di cui agli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94(*), con un contenuto di grasso pari o inferiore al 41%
Crostacei congelati e surgelati
Libamáj, egészben es tömbben
75 mg/kg
250 mg/kg
75 mg/kg
75 mg/kg
100 mg/kg
75 mg/kg
250 mg/kg
* GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2."
(b) Dopo la voce corrispondente all'E 967 è inserita la voce seguente:
"E 968
Eritritolo
Prodotti alimentari in genere (ad eccezione di bibite e alimenti a cui si riferisce l'articolo 2, paragrafo 3)
Pesce, crostacei, molluschi e cefalopodi non trasformati, congelati e surgelati
Liquori
quanto basta
quanto basta
quanto basta
Per fini diversi dall'edulcorazione"
(c) È aggiunta la seguente voce
"E 426
Emicellulosa di soia
Bibite a base di latte destinate alla vendita al dettaglio
5g/l
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE
1.5g/l
Salse emulsionate
30g/l
Prodotti di panetteria fine preconfezionati destinati alla vendita al dettaglio
10g/kg
"Noodles" orientali preconfezionate pronte per il consumo destinate alla vendita al dettaglio
10g/kg
Riso preconfezionato pronto per il consumo destinato alla vendita al dettaglio
10g/kg
Prodotti trasformati preconfezionati a base di patate e riso (inclusi i prodotti congelati, surgelati, refrigerati o disidratati) destinati alla vendita al dettaglio
10g/kg
Ovoprodotti disidratati, concentrati, congelati o surgelati
10g/kg
Prodotti dolciari a base di gelificanti, ad eccezione delle coppette di gelatina
10g/kg"
(d) Nella voce corrispondente all'E 468, la dicitura "Integratori dietetici solidi" è sostituita dalla seguente: "Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, presentati in forma solida".
(e)Alle voci corrispondenti agli additivi da E 338 a E 452 la dicitura "Integratori dietetici" è sostituita dalla seguente "Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE".
(f) Alle voci corrispondenti agli additivi E 405, E 416, da E 432 a E 436, E 473, E 474, E 475, da E 491 a E 495, da E 551 a E 559 e da E 901 a E 904, la dicitura "Integratori alimentari dietetici" è sostituita dalla seguente "Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE".
(g)Alle voci corrispondenti agli additivi E 1201 e E 1202 la dicitura "Integratori dietetici in forma di tavolette e/o pastigliaggi, anche ricoperti" è sostituita dalla seguente: "Integratori dietetici quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, sotto forma di compresse, anche ricoperte".
(h) Alle voci corrispondenti agli additivi E 405, E 432-E 436, E 473 ed E 474, E 475, E 477, E 481 ed E 482, E 491-E 495, la dicitura "Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali'" è sostituita dalla seguente: "Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE".
(i)La seguente voce è sostituita dal testo in appresso:
"E 1505
E 1517
Citrato di trietile
Diacetato di glicerile (diacetina)
Aromi
3g/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, il livello massimo di E 1520 è pari a 1g/l."
E 1518
Triacetato di glicerile (triacetina)
E 1520
Propan-1,2-diolo (glicolepropilenico)
j)Sono aggiunte le seguenti voci:
"E 1204
Pullulan
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE sotto forma di capsule e compresse
quanto basta
Piccole caramelle per rinfrescare l'alito sotto forma di "cartine"
quanto basta
E 1452
Ottenilsuccinato di amido e alluminio
Preparati incapsulati a base di vitamine negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE
35 g/kg nell'integratore alimentare"
(5) L'allegato V è modificato come segue:
(a) Dopo la voce E 967 è inserita la seguente:
"E 968
Eritritolo"
(b) Dopo la voce E 466 è inserita la seguente:
"E 462
Etilcellulosa"
(c) Nella terza colona della voce corrispondente all'E 551 e all'E 552 è aggiunta la seguente frase:
"
Per l'E 551, nell'E 171 (diossido di titanio) ed E 172 (ossido e idrossido di ferro) (al 90% al massimo, in rapporto al pigmento).
"
(6) L'allegato VI è modificato come segue:
(a) Nel primo, secondo e terzo paragrafo della nota introduttiva, i termini "Alimenti per lo svezzamento" sono sostituiti dai seguenti: "Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti".
(b) Nel titolo della parte 3 e alle voci corrispondenti agli additivi E 170 - 526, E 500, E 501 ed E 503, E 338, E 410 - E 440, E 1404 - E 1450 ed E 1451 l'espressione "Alimenti per lo svezzamento" è sostituita dalla seguente: "Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti".
(c)Nella parte 4 dopo la voce E 471 è aggiunta la seguente:
"E 473
Esteri di saccarosio degli acidi grassi
120 mg/l
Prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati'
ALLEGATO II
L'allegato della direttiva 94/35/CE è modificato come segue:
a) Nella prima colonna della voce corrispondente agli additivi da E 420 a E 967, è aggiunta la voce "E 968".
b) Nella seconda colonna della voce corrispondente agli additivi da E 420 a E 967, è aggiunto il termine "Eritritolo".
GU L 40 dell"11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
** 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
Lotta contro la criminalità organizzata *
470k
97k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (COM(2005)0006 – C6-0061/2005 – 2005/0003(CNS))
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0061/2005),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica (A6-0277/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 3
(3) Ai sensi del punto 3.3.2 del programma dell'Aia, il ravvicinamento del diritto penale sostanziale riguarda i settori relativi alle forme più gravi di criminalità transfrontaliera ed è opportuno dare la priorità ai settori della criminalità menzionati specificamente nei trattati. La definizione dei reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale dovrebbe quindi essere armonizzata in tutti gli Stati membri. D'altra parte, dovrebbero essere previste pene e sanzioni corrispondenti alla gravità di tali reati nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili.
(3) Ai sensi del punto 3.3.2 del programma dell'Aia, il ravvicinamento del diritto penale sostanziale riguarda i settori relativi alle forme più gravi di criminalità transfrontaliera ed è opportuno dare la priorità ai settori della criminalità menzionati specificamente nei trattati. La definizione dei reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale dovrebbe quindi essere armonizzata in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri sono comunque liberi di definire organizzazioni criminali anche altre organizzazioni di persone, ad esempio quelle che non perseguono l'obiettivo di ottenere vantaggi finanziari o altri vantaggi materiali ovvero commettono reati punibili con una pena privativa della libertà o una misura di sicurezza privativa della libertà non superiore a 4 anni. D'altra parte, dovrebbero essere previste pene e sanzioni corrispondenti alla gravità di tali reati nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili.
Emendamento 2 Considerando 4
(4) È opportuno prevedere un reato specifico per la "direzione di un'organizzazione criminale" e includere disposizioni al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e il coordinamento delle loro azioni attraverso Eurojust.
(4) È opportuno prevedere un reato specifico per la "promozione, costituzione, organizzazione e direzione di un'organizzazione criminale" e includere disposizioni al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e il coordinamento delle loro azioni attraverso Eurojust.
Emendamento 3 Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Con riserva dell'adozione di uno strumento di protezione dei dati nel quadro del terzo pilastro, è opportuno rafforzare la cooperazione tra Interpol ed Europol in vista di scambi di informazioni ai fini delle indagini sulla criminalità organizzata transnazionale.
Emendamento 4 Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) Con riserva dell'adozione della decisione quadro del Consiglio .../../... del ... relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali1, gli Stati membri dovrebbero agevolare il riconoscimento reciproco delle prove raccolte contro gli autori di reati legati alla criminalità organizzata transnazionale. ________________ 1 GU L ...
Emendamento 5 Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Dato che lo sviluppo e la strutturazione di reti criminali internazionali ottimamente funzionanti e mobili rallentano le indagini e al fine di fornire una risposta più adeguate a tale fenomeno nonché accrescere l'efficacia della cooperazione tra gli Stati membri, sarebbe utile riflettere sugli strumenti che possono favorire iniziative coordinate a livello di Stati membri per lo sviluppo di strumenti adeguati, quali metodi e tecniche speciali di indagine e di infiltrazione nonché una regolamentazione sui collaboratori di giustizia, che già esistono in taluni Stati membri.
Emendamento 6 Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) La presente decisione quadro è intesa a fornire una base che induca i paesi terzi ad introdurre regolamentazioni analoghe. Gli Stati membri dovrebbero dare l'esempio fornendo prove forti della loro determinazione.
Emendamento 7 Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) Le organizzazioni criminali oltrepassano impunemente le frontiere interne dell'Unione europea e ne traggono benefici considerevoli, mentre i funzionari di polizia non possono uscire dallo Stato membro cui appartengono in quanto le loro competenze sono limitate al territorio di quest'ultimo (fatta eccezione per talune situazioni temporanee).
Emendamento 8 Considerando 8
(8) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6 e 49.
(8) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. L'Unione rispetta i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed in particolare nel suo capo VI. Nella presente decisione quadro nulla può essere interpretato come una misura intesa a ridurre o limitare diritti o libertà fondamentali quali il diritto di sciopero, le libertà di riunione, di associazione o di espressione, compreso il diritto di ciascuno di fondere un sindacato insieme con altre persone ovvero di affiliarsi ad un sindacato per difendere i propri interessi e il conseguente diritto a manifestare.
Emendamento 44 Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Alla presente decisione quadro sono applicate le garanzie previste dalla proposta di decisione quadro in materia di determinati diritti processuali nei procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea1, in corso di adozione in seno al Consiglio.
Ai fini della presente decisione quadro, per "organizzazione criminale" si intende un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.
Ai fini della presente decisione quadro, per "organizzazione criminale" si intende un'associazione strutturata di più di due persone che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.
Emendamento 10 Articolo 1, comma 2
I termini "associazione strutturata" indicano un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.
I termini "associazione strutturata" indicano un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di uno o più reati in concorso fra di loro e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura di tipo gerarchico.
Emendamento 45 Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Prevenzione e controllo della criminalità
Gli Stati membri garantiscono che il ruolo di Europol, come organo di informazioni contro la criminalità, sia rafforzato affinchè possa adempiere al compito di fornire agli Stati membri l'informazione e l'intelligence che permettano di conseguire risultati più efficaci nella prevenzione e nella lotta alla criminalità organizzata. Il rafforzamento di Europol sarà possibile solo a condizione che esso diventi un organo dell'Unione europea sottoposto al controllo democratico del Parlamento europeo.
Emendamento 12 Articolo 2, lettera a)
a) il fatto di dirigere un'organizzazione criminale
a) il fatto di promuovere, costituire, organizzare o dirigere un'organizzazione criminale
Emendamento13 Articolo 2, lettera b)
b) il comportamento di qualsiasi persona che, in maniera intenzionale e in piena consapevolezza dello scopo e dell'attività criminale generale dell'organizzazione o dell'intenzione dell'organizzazione di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione di cui all'articolo primo - anche quando tale persona non partecipi all'esecuzione vera e propria dei reati in questione e anche quando l'esecuzione dei reati in questione non si realizzi -, o a qualsiasi altra attività dell'organizzazione, compresa la fornitura di informazioni o di mezzi materiali, assumendo nuovi partecipanti nonché mediante qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, consapevole che tale partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione.
b) il comportamento di qualsiasi persona che, in maniera intenzionale e in piena consapevolezza dello scopo e dell'attività criminale generale dell'organizzazione o dell'intenzione dell'organizzazione di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione di cui all'articolo primo - anche quando tale persona non partecipi all'esecuzione vera e propria dei reati in questione e anche quando l'esecuzione dei reati in questione non si realizzi -, o a qualsiasi altra attività dell'organizzazione, compresa la fornitura di informazioni o di mezzi materiali, incitamento a commettere attività criminali, assumendo nuovi partecipanti nonché mediante qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, consapevole che tale partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione.
Emendamento 14 Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)
L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro.
Emendamento 15 Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per far sì che alle persone ritenute colpevoli di reati di cui all'articolo 2, possano essere applicate, oltre alle sanzioni previste dai paragrafi 1 e 2, anche altre sanzioni quali:
a) la confisca dei beni utilizzati o destinati a essere utilizzati per commettere il reato in questione e dei beni che ne costituiscono il compenso, i proventi o il profitto o l'oggetto;
b) la confisca dei beni, degli strumenti e dei prodotti derivanti dal compimento del reato in questione;
c) la distruzione dei beni;
d) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie;
e) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività professionale o di impresa;
f) misure di decadenza ed ineleggibilità relativamente a cariche politiche ed incarichi pubblici.
Emendamento 16 Articolo 3, paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per far sì che i reati di cui all'articolo 2 siano passibili di pene privative della libertà più severe di quelle previste al paragrafo 1 del presente articolo quando:
a) l'organizzazione criminale ha finalità terroristiche;
b) l'organizzazione criminale organizza il traffico di esseri umani;
c) l'organizzazione criminale è di stampo mafioso, cioè si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
2 quater. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i profitti provenienti dalla criminalità organizzata possano essere confiscati o distrutti.
Emendamento 18 Articolo 4, lettera a)
a) rinuncia alle sue attività criminali e
a) rinuncia alle sue attività criminali, dimostra la volontà di essere reintegrato nella società, e
- acquisire elementi di prova in relazione ai reati di cui all'articolo 2;
Emendamento 24 Articolo 5, paragrafo 1, alinea
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati o comportamenti terroristici di cui all'articolo 2 commessi a loro beneficio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, il quale detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata:
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all'articolo 2, per il compimento dei quali l'associazione è stata costituita, commessi a loro beneficio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, il quale detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata:
Emendamento 25 Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
a) sul potere di rappresentanza, anche di fatto, di detta persona giuridica;
Emendamento 26 Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
b) sul potere di prendere decisioni, anche di fatto, per conto della persona giuridica;
Emendamento 27 Articolo 5, paragrafo 3
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati o tenuto i comportamenti di cui all'articolo 2.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui all'articolo 2, per il compimento dei quali l'associazione è stata costituita.
Emendamento 28 Articolo 6, lettera (b)
(b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività di impresa;
Emendamento 29 Articolo 6, lettera e bis) (nuova)
e bis) la confisca dei beni e degli strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per commettere i reati di cui all'articolo 2 e dei beni che ne costituiscono il compenso, i proventi o il profitto o l'oggetto;
Emendamento 30 Articolo 6, lettera e ter) (nuova)
e ter) la distruzione dei beni;
Emendamento 31 Articolo 6, lettera e quater) (nuova)
e quater) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie;
Emendamento 32 Articolo 7, paragrafi 2 e 3
Quando un reato di cui all'articolo 2 rientra tra le competenze di più di uno Stato membro e uno qualsiasi di tali Stati può avviare un'azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati cooperano per decidere quale di essi perseguirà gli autori del reato con l'obiettivo di concentrare, se possibile, i procedimenti in un unico Stato membro. A tal fine, gli Stati membri utilizzano, ove opportuno, Eurojust.
Quando un reato di cui all'articolo 2 rientra tra le competenze di più di uno Stato membro e uno qualsiasi di tali Stati può avviare un'azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati cooperano per decidere quale di essi perseguirà gli autori del reato con l'obiettivo di concentrare, se possibile, i procedimenti in un unico Stato membro. A tal fine, gli Stati membri utilizzano, ove opportuno, Eurojust. Se entro un termine di due mesi gli Stati membri non pervengono ad un accordo, la decisione spetta a Eurojust.
Si prendono in considerazione, successivamente, i seguenti elementi:
Si prendono in considerazione, successivamente, i seguenti elementi:
a) lo Stato membro sul cui territorio sono stati commessi i fatti;
a) lo Stato membro sul cui territorio sono stati commessi i fatti;
b) lo Stato membro di cui è cittadino o in cui risiede l'autore del reato;
b) lo Stato membro d'origine delle vittime;
c) lo Stato membro d'origine delle vittime;
c) lo Stato membro di cui è cittadino o in cui risiede l'autore del reato;
d) lo Stato membro sul cui territorio è stato trovato l'autore del reato.
d) lo Stato membro sul cui territorio è stato trovato l'autore del reato.
Emendamento 33 Articolo 7, comma 3, lettera d bis) (nuova)
d bis) lo Stato membro che per primo ha avviato l'azione penale.
Emendamento 34 Articolo 8, paragrafo 1
1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché le indagini e le azioni penali relative ai reati di cui alla presente decisione quadro non dipendano dalla querela o dalla denuncia della vittima del reato, almeno se i fatti sono stati commessi sul territorio dello Stato membro.
1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché le indagini e le azioni penali relative ai reati di cui alla presente decisione quadro siano condotte nella maniera più efficiente nel pieno rispetto dei diritti umani e non dipendano dalla querela o dalla denuncia della vittima del reato, almeno se i fatti sono stati commessi sul territorio dello Stato membro.
Emendamento 35 Articolo 8, paragrafo 2
2. Oltre alle misure previste dalla decisione quadro 2001/220/JAI del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, ciascuno Stato membro prende, ove necessario, tutte le misure possibili per garantire un aiuto adeguato alla famiglia della vittimanell'ambito del procedimento penale.
2. Oltre alle misure previste dalla decisione quadro 2001/220/JAI del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, ciascuno Stato membro prende, ove necessario, tutte le misure possibili per garantire una protezione e un aiuto adeguati alle vittime e alle loro famiglie.
Emendamento 36 Articolo 8 bis (nuovo)
Articolo 8 bis
Unità per i reati gravi e legati alla criminalità organizzata e unità di recupero patrimoniale
Ciascuno Stato membro istituisce un'unità per i reati gravi e legati alla criminalità organizzata e un'unità di recupero patrimoniale per garantire il coordinamento a livello nazionale e assicurare un punto di contatto unico.
Emendamento 37 Articolo 8 ter (nuovo)
Articolo 8 ter
Protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che coloro che forniscono informazioni utili alla prevenzione, alla scoperta e/o alla punizione dei reati commessi da organizzazioni criminali, siano essi testimoni ovvero autori di reati che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, vengano adeguatamente protetti da rischi di ritorsioni, minacce, intimidazioni dirette nei confronti loro o di loro congiunti.
Emendamento 38 Articolo 8 quater) (nuovo)
Articolo 8 quater
Cooperazione internazionale
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la cooperazione internazionale, in particolare anche attraverso la costituzione di squadre comuni di indagine.
Emendamento 39 Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri raccolgono dati statistici sui reati di cui all'articolo 2 e li trasmettono alla Commissione, che elabora statistiche armonizzate e comparabili a partire dal 2006.
Emendamento 40 Articolo 10, paragrafo 2
2. Gli Stati membri trasmettono entro il (…), al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nel loro diritto nazionale gli obblighi che impone loro la presente decisione quadro. Il Consiglio, dopo aver esaminato la relazione stilata sulla base di queste informazioni e una relazione scritta dalla Commissione, verifica, entro il (…), se gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.
2. Gli Stati membri trasmettono entro il (…), al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nel loro diritto nazionale gli obblighi che impone loro la presente decisione quadro. Il Parlamento europeo e il Consiglio, dopo aver esaminato la relazione stilata sulla base di queste informazioni e una relazione scritta trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, verificano, entro il (…), se gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.
– viste l'interrogazione con richiesta di risposta orale O-0089/2005 presentata dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, conformemente all'articolo 108 del suo regolamento,
– vista la dichiarazione della Commissione,
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS ) ha lanciato un'allerta sulla possibilità di una pandemia influenzale in un immediato futuro;
B. considerando che un virus dell'influenza potrebbe propagarsi da un continente all'altro nello spazio di qualche giorno;
C. considerando che la lotta efficace contro un virus dell'influenza necessita di appositi vaccini e antivirali per l'uomo e per gli animali in quantità sufficiente,
D. considerando che una probabile causa di pandemia potrebbe essere il virus dell'influenza aviaria altamente patogeno (H5N1), che, dopo modificazione o ricombinazione con il virus dell'influenza umana, può produrre un'influenza estremamente aggressiva contro la quale i vaccini esistenti sono inefficaci e che necessita quindi di un "nuovo" vaccino;
E. considerando che il più grande rischio di pandemia di influenza proviene dai paesi asiatici dove il ceppo di virus HPAI si è diffuso durante due anni nonostante gli sforzi continui delle autorità competenti di contenere la malattia, e che quindi è nell'interesse dell'Unione stessa e della solidarietà internazionale fornire maggior sostegno a tali paesi;
F. considerando che l'elaborazione e la produzione di nuovi vaccini necessitano di procedimenti difficili e costosi e che possono richiedere almeno sei mesi dalla data in cui il virus è stato isolato e studiato;
G. considerando che la potenziale minaccia rappresentata dalla ricombinazione del virus dell'influenza aviaria con l'influenza stagionale sarebbe ridotta se fosse garantita l'immunizzazione contro l'influenza stagionale di tutte le persone più direttamente esposte al virus dell'influenza aviaria;
H. considerando che esiste un importante rischio che l'approvvigionamento risulti inadeguato, iniquo e tardivo nei paesi che non producono vaccini;
I. considerando che il verificarsi di una pandemia al di fuori delle frontiere dell'UE rappresenterebbe anche una grave minaccia sanitaria per i cittadini dell'Unione europea;
J. considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità di adottare le misure necessarie per impedire una pandemia d'influenza e di prepararsi, ma che la Commissione svolge il ruolo di coordinatore;
1. ritiene che l'allarme lanciato dall'OMS e dal Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie (CEPCM) per una potenziale pandemia d'influenza sia estremamente grave; sottolinea che l'insorgenza della malattia in uno Stato membro o nelle regioni limitrofe all'UE rappresenterebbe una minaccia sanitaria immediata per tutta l'Unione europea;
2. 2 invita gli Stati membri a compiere tutti i passi necessari per prevenire una ricombinazione del virsu H5N1 in una forma influenzale trasmissibile tra esseri umani; insiste pertanto che resta prioritaria la vaccinazione dei lavoratori che operano nel settore avicolo o in settori contigui;
3. sottolinea, a tale proposito, che occorre prevedere piani di emergenza in caso di contaminazione umana, e che tali piani devono avere le seguenti finalità:
-
garantire il necessario coordinamento tra Stati membri,
-
assicurare la necessaria consultazione e il necessario scambio di informazioni con gli Stati che non sono membri dell'UE,
-
evitare il panico tra la popolazione,
-
combattere eventuali traffici che potrebbero nascere in caso di rischio grave,
-
definire le zone da isolare in via prioritaria,
-
identificare i gruppi della popolazione da vaccinare in via prioritaria,
-
garantire una distribuzione di prodotti per contrastare la pandemia di influenza umana;
-
assicurare una strategia efficace di comunicazione e d'informazione del pubblico;
4. sollecita il Consiglio a raggiungere un accordo sui piani di preparazione all'influenza che assicuri l'impegno di tutti gli Stati membri; tali piani devono comprendere contratti di acquisto preventivo destinati a garantire un sufficiente approvvigionamento di vaccini e antivirali per far fronte alla domanda in caso di pandemia, nonché di antibiotici per curare le infezioni secondarie, ad essere attivati senza indugio e comunicati alla Commissione; sollecita tutti gli Stati membri ad aggiornare i propri piani alla luce dei risultati delle simulazioni in tempo reale e delle nuove raccomandazioni dell'OMS e del CEPCM, comunicando questi aggiornamenti alla Commissione;
5. invita la Commissione a rafforzare il suo ruolo di coordinamento, di concerto con il CEPCM e a sostenere l'impegno degli Stati membri proponendo loro una consulenza tecnica per i loro piani di preparazione; chiede alla Commissione di rendere conto periodicamente al Parlamento europeo sulla situazione in corso e sulla quantità attuale di vaccini disponibili;
6. esorta la Commissione a mettere in atto una strategia globale di comunicazione, congiuntamente alla CEPCM, nell'eventualità di una pandemia;
7. sottolinea che l'elemento chiave di una preparazione efficace sta nello sviluppo tempestivo e nella produzione quantitativamente adeguata di vaccini e di antivirali; chiede alla Commissione e agli Stati membri di cooperare con i settori interessati per adottare le misure necessarie alla produzione di nuovi vaccini nel minor tempo possibile che, secondo gli esperti, va da tre a otto mesi;
8. sollecita gli Stati membri ad aumentare la copertura di vaccinazione antinfluenzale prima che si verifichi una pandemia, conformemente alle raccomandazioni dell'OMS, il che incoraggerà anche i settori interessati ad aumentare la loro capacità di produzione per far fronte alla domanda prevista di vaccini in caso di pandemia; chiede agli Stati membri di concentrare la più grande priorità di vaccinazione sugli allevatori di pollame, in maniera da ridurre la probabilità di combinazione tra il virus dell'influenza aviaria e quello dell'influenza umana, in quanto essi costituiscono uno dei più importanti punti di potenziale contatto; rammenta agli Stati membri che la costituzione di riserve di vaccini e di antivirali in previsione di una pandemia sarà meno costosa delle conseguenze di una epidemia senza vaccini;
9. rileva che gli Stati membri dispongono di risorse finanziarie molto variabili per la costituzione di riserve di vaccini e di antivirali, nonché per i contratti di acquisto preventivo con i settori interessati; propone alla Commissione di vagliare la possibilità di utilizzare il Fondo di solidarietà dell'Unione come strumento di precauzione che consenta di intraprendere un'azione preventiva nell'eventualità di una pandemia di influenza, ivi compresa la produzione di nuovi vaccini e lo sviluppo di nuovi metodi di prova;
10. esorta la Commissione a garantire un continuo scambio di informazioni con i paesi colpiti; ritiene che l'Unione europea debba prestare assistenza ai paesi colpiti per aiutarli a migliorare le loro capacità di valutazione del rischio e contenimento;
11. segnala che la principale fonte di infezione resta nei paesi dell'Asia sudorientale; chiede pertanto alla Commissione e al Consiglio di cooperare con essi a livello economico e scientifico al fine di eliminare tale fonte principale, specialmente perché sono molto elevate le probabilità di una mutazione del virus;
12. invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere il loro sostegno ai paesi che sono attualmente più colpiti dal virus dell'influenza aviaria e a fornire efficiente aiuto tecnico al fine di contenere il virus e ridurre il rischio che esso muti e si ricombini in maniera tale da iniziare una pandemia;
13. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere un programma di vaccinazione per tutti gli allevatori di pollame nei paesi colpiti dall'influenza aviaria, mettendo in evidenza che questi lavoratori costituiscono uno dei più importanti punti di contatto tra il virus dell'influenza umana e quello dell'influenza aviaria, al cui livello potrebbe avere origine un ceppo suscettibile di causare una pandemia globale;
14. invita la Commissione a presentare un piano destinato a garantire una distribuzione rapida ed efficace dei vaccini e degli antivirali in caso di pandemia per evitare che questa si propaghi, con un'attenzione particolare per gli Stati membri che non producono né vaccini né antivirali;
15. sottolinea che le ispezioni, le ricerche sulle rotte degli uccelli migratori, i controlli aleatori degli animali e la vaccinazione contro l'influenza aviaria possono rappresentare uno strumento efficace a completamento delle misure di controllo della malattia; accoglie perciò favorevolmente la recente proposta della Commissione concernente una nuova direttiva relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, nella quale la vaccinazione assume un ruolo più importante nella lotta contro questa malattia; sollecita gli Stati membri a fare un uso ottimale di tale strumento così da ridurre il più possibile la necessità di macellazioni in massa degli animali, e invita tutti gli operatori del settore delle carni ad assumersi le proprie responsabilità al riguardo, garantendo la vendita di prodotti derivanti tanto da animali vaccinati che non vaccinati;
16. chiede al Consiglio di adottare un piano per prevenire la propagazione dell'influenza da un paese all'altro, imponendo restrizioni ai viaggi internazionali e introducendo piani di controllo sanitario in porti e aeroporti;
17. invita il Consiglio "Sanità" a conferire alla Commissione il mandato di adottare misure d'urgenza entro ventiquattr'ore qualora un'influenza pandemica raggiunga l'Unione europea o i paesi con essa confinanti, ad esempio ricorrendo a misure di quarantena e disinfezione negli aeroporti per i voli provenienti dalle regioni colpite e introducendo restrizioni quanto ai viaggi;
18. sollecita la Commissione a sostenere misure preventive e di cooperazione e sostegno tecnico a paesi terzi, segnatamente asiatici, al fine di assicurare la prevenzione e l'individuazione dei focolai nei paesi da cui ha origine l'influenza aviaria;
19. esorta la Commissione ad aiutare gli Stati membri ad elaborare piani per le misure di quarantena;
20. invita le istituzioni dell'Unione europea a elaborare i propri piani di preparazione;
21. sollecita gli Stati membri ad informare efficacemente i cittadini in merito ai rischi di diffusione della malattia legati ai viaggi;
22. sollecita gli Stati membri e la Commissione a mettere a disposizione fondi per fornire assistenza ai paesi dell'Asia meridionale - in termini di competenze tecniche e di finanziamenti - nella lotta contro la malattia;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.
Brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche
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Risoluzione del Parlamento europeo sui brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche
– vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche(1) (la "direttiva"),
– vista la motivazione del Consiglio allegata alla posizione comune (CE) n. 19/98 adottata dal Consiglio il 26 febbraio 1998 in vista dell'adozione della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche(2),
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano con riguardo alle applicazioni biologiche e mediche: Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo nel 1997,
– vista la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 ("European Patent Convention"),
– vista la sua risoluzione del 30 marzo 2000 sulla decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti concernente il brevetto n. EP 695351 rilasciato l'8 dicembre 1999(3),
– vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli sviluppi e le implicazioni del diritto dei brevetti nel settore della biotecnologia e dell'ingegneria genetica (COM(2005)0312 def),
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che la biotecnologia rappresenta una delle più importanti tecnologie per l'avvenire e che essa deve pertanto essere supportata da un idoneo quadro politico, che tenga altresì conto degli aspetti etici, ambientali e sanitari,
B. considerando che i brevetti sono necessari per promuovere l'innovazione,
C. considerando che la biotecnologia svolge un ruolo sempre più importante in una vasta gamma di comparti industriali e che la protezione delle invenzioni biotecnologiche sarà certamente di importanza fondamentale per lo sviluppo industriale della Comunità,
D. considerando che nel campo della biotecnologia permangono alcuni problemi specifici che rendono necessario integrare l'attuale normativa generale in materia di brevetti con idonee disposizioni particolari,
E. considerando che la definizione di limiti motivati eticamente riveste un'importanza particolare nel settore delle biotecnologie,
F. considerando che il 2 febbraio 2005 l'Ufficio europeo dei brevetti ha concesso un brevetto (EP 1257168) che comprende un metodo per la selezione di cellule germinali umane e delle cellule germinali stesse,
G. considerando che tale decisione è stata impugnata, per cui la situazione giuridica rimane tuttora incerta,
H. considerando che l'Ufficio europeo dei brevetti ha concesso anche i brevetti europei EP1121015 e EP1196153, anch'essi riguardanti cellule germinali umane e EP1121015 che riguardano addirittura gli embrioni umani congelati,
I. considerando che l'Ufficio europeo dei brevetti ha accolto il ricorso contro il brevetto EP 695351 (detto "brevetto di Edimburgo") e ha sancito la non brevettabilità delle cellule embriostaminali umane,
J. considerando che la direttiva consente di brevettare il DNA umano solo in relazione a una funzione, ma che non è chiaro se il campo d'applicazione del brevetto si limiti solo a detta funzione o se possa estendersi ad altre funzioni,
K. considerando che, secondo la prima relazione presentata a norma dell'articolo 16, lettera c) della direttiva, la questione da esaminare è quella di stabilire se i brevetti su sequenze genetiche (sequenze di DNA) debbano essere autorizzati secondo il modello classico della richiesta di brevetto, in virtù del quale il primo inventore può rivendicare un'invenzione che copre possibili impieghi futuri di tale sequenza, o se il brevetto vada ristretto in modo che possa essere rivendicato unicamente l'uso dichiarato nella richiesta di brevetto (tutela basata sugli scopi),
L. considerando che una concessione eccessivamente generosa di brevetti può soffocare l'innovazione,
M. considerando che l'opinione pubblica deve essere pienamente informata e che l'Unione europea deve svolgere un ruolo guida nella promozione del dibattito pubblico,
N. considerando che per produrre cellule embriostaminali bisogna distruggere embrioni e non è ammesso il brevetto di tecnologie comportanti la distruzione di embrioni o il loro uso per fini commerciali o industriali in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) della direttiva;
O. considerando che l'articolo 6 della direttiva esclude la clonazione di esseri umani e che il Consiglio ha chiarito nella sua motivazione indirizzata al Parlamento che tale divieto di brevettazione non si limita a coprire la clonazione riproduttiva e che l'espressione "essere umano" comprende la fase embrionale,
1. appoggia le biotecnologie in quanto tecnologie del futuro e ritiene che sia importante disporre di quadro politico idoneo a supporto delle stesse, tenendo conto altresì degli aspetti etici, ambientali e sanitari;
2. ritiene che la brevettazione delle invenzioni biotecnologiche secondo una normativa comune europea sia un'importante condizione preliminare affinché questa tecnologia proiettata verso il futuro possa essere sostenuta in maniera appropriata in Europa;
3. sostiene il proseguimento della ricerca sulle cellule staminali ed altre possibilità di migliorare la salute umana ma sottolinea la sua posizione di principio sull'applicazione della biotecnologia agli esseri umani, in particolare il rifiuto di interventi sulla linea germinale umana, il rifiuto della clonazione dell'essere umano a qualunque fase del suo sviluppo e il rifiuto della ricerca sugli embrioni umani, poiché comporta la distruzione dell'embrione;
4. ritiene che la direttiva fornisca al riguardo un quadro di riferimento adeguato nella maggior parte dei casi, ma che essa lascia tuttora insolute talune questioni importanti come quella della brevettabilità del DNA umano;
5. invita l'Ufficio europeo dei brevetti e gli Stati membri a concedere brevetti sul DNA umano solo in presenza di un'applicazione concreta e limitando il brevetto a tale applicazione, in modo che altri utilizzatori possano utilizzare e brevettare la stessa sequenza di DNA per altre applicazioni (tutela basata sugli scopi)
6. invita la Commissione a studiare se tale interpretazione della direttiva sia perseguita per mezzo di una raccomandazione agli Stati membri o se sia necessario un emendamento all'articolo 5 della direttiva;
7. ribadisce che nessuna considerazione relativa alla ricerca può scavalcare quella della dignità della vita umana;
8. prende atto dell'istituzione di un gruppo informale di consulenti sulle implicazioni etiche delle biotecnologie, come annunciato nella prima relazione presentata a norma dell'articolo 16, lettera c) della direttiva, incaricato di analizzare aspetti di rilievo attinenti alle invenzioni biotecnologiche e di consigliare la Commissione in merito alla preparazione delle future relazioni;
9. osserva che le cellule germinali non sono brevettabili in quanto sono parte del corpo umano e non sono certamente inventate, e che il brevetto EP1257168 costituisce pertanto una violazione della direttiva;
10. esprime la sua profonda preoccupazione davanti a qualsiasi progetto volto a introdurre metodi per la selezione del sesso degli esseri umani;
11. osserva che chiunque può opporsi a un brevetto, conformemente all'articolo 99, paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo;
12. chiede alla Commissione europea di presentare rapidamente un'opposizione al brevetto EP1257168;
13. invita l'Ufficio europeo dei brevetti, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a collaborare con il Parlamento europeo per confermare che la direttiva esclude la brevettabilità di ogni forma di clonazione umana;
14. ribadisce che la produzione di cellule embriostaminali implica la distruzione di embrioni umani e quindi il brevetto di processi che implicano cellule embriostaminali o cellule sviluppate da cellule staminali di embrioni umani è contrario all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) della direttiva;
15. prende atto delle conclusioni della seconda relazione riguardante il campo di applicazione dei brevetti e la brevettabilità delle cellule staminali;
16. invita la Commissione ad analizzare attentamente, nella prossima relazione, la corretta applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva;
17. invita la Commissione a continuare a seguire l'evolvere della questione, tenendo conto sia degli aspetti etici che del potenziale impatto sull'accessibilità dell'assistenza sanitaria e sulla sua sostenibilità sotto il profilo dei costi, nonché sulla competitività;
18. sollecita l'Ufficio europeo dei brevetti, in considerazione della delicatezza dell'argomento, a costituire un nuovo servizio incaricato di verificare i brevetti sensibili dal punto di vista etico, prima che vengano rilasciati;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e all'Ufficio europeo dei brevetti.
– visto il Libro verde pubblicato dalla Commissione sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica (COM(2004)0811),
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 13 sulla libertà di movimento e di residenza e sul diritto di ritornare nel proprio paese,
– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare l'articolo 8 relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 15 sulla libertà professionale e il diritto al lavoro,
– vista la comunicazione della Commissione denominata "Studio sulle connessioni tra migrazione legale e illegale" (COM(2004)0412),
– vista la comunicazione della Commissione denominata "Prima relazione annuale su migrazione e integrazione" (COM(2004)0508),
– visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo nonché del Comitato delle regioni del 15 dicembre 2004 e del 24 gennaio 2005 sulla comunicazione della Commissione denominata "Studio sulle connessioni tra migrazione legale e illegale",
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione(1),
– visti il trattato di Amsterdam che ha attribuito alla Comunità compiti e competenze nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, nonché l'articolo 63 del trattato CE,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo alle sue riunioni del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, del 14 e 15 dicembre 2001 a Laeken, del 21 e 22 giugno 2002 a Siviglia e del 19 e 20 giugno 2003 a Salonicco,
– vista la sua raccomandazione al Consiglio e al Consiglio europeo del 14 ottobre 2004 sul futuro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché sulle condizioni per rafforzarne la legittimità e l'efficienza(2),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo alla sua riunione del 4 e 5 novembre 2004 a Bruxelles e il programma dell'Aia in allegato,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni nonché i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0286/2005),
A. considerando che, nell'interesse della gestione della migrazione dei lavoratori verso la Comunità e della piena occupazione, il compito dell'Unione europea dovrebbe essere quello di elaborare una politica comune in materia di migrazione in conformità con la politica di sviluppo della Comunità e, nel contempo di rendere effettiva l'attuazione del diritto alla libera circolazione delle persone all'interno della Comunità,
B. considerando che non esiste alcuna politica europea in materia di migrazione che preveda un contesto completo e coordinato ed è quindi necessario che l'Unione europea e i suoi Stati membri possano gestire gli esistenti flussi migratori,
C. considerando l'obbligo che incombe all'Unione europea di dotarsi al più presto di un'autentica politica europea di immigrazione,
D. considerando che l'immigrazione economica può contribuire alla gestione dei flussi migratori esistenti, avendo come uno dei suoi importanti effetti potenziali la riduzione della migrazione illegale e che può anche avere l'effetto determinante di aiutare a lottare contro lo sfruttamento di immigrati illegali nell'economia sommersa e il traffico di esseri umani,
E. considerando che la migrazione economica è solo parte della soluzione delle difficoltà demografiche ed economiche della Comunità; che, allo scopo di far fronte alle sfide della globalizzazione, ci si dovrebbe adoperare per individuare nuove soluzioni nell'ambito della politica economica e del mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio tra la vita professionale e familiare per uomini e donne, come pure la pari retribuzione per un lavoro di pari valore,
F. considerando che una politica europea dell'immigrazione deve basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, conformemente alle convenzioni internazionali in vigore,
G. considerando le previsioni riguardanti l'invecchiamento della popolazione attiva europea e le future minacce alla solidarietà intergenerazionale in Europa, che creeranno nuovi bisogni di mano d'opera qualificata e non qualificata in tutti gli Stati membri,
H. considerando che, riguardo all'immigrazione, gli Stati membri si sono trasformati da paesi d'origine in paesi di destinazione,
I. considerando che, poiché i flussi migratori riguardano non solo gli Stati frontalieri bensì l'Unione europea nel suo insieme, è vieppiù necessario adottare una politica comune in materia di immigrazione,
J. convinto che l'Unione europea, quale spazio senza frontiere interne, deve perseguire, per la tutela di una società europea sicura, un approccio comune, coerente ed efficace nel settore della sicurezza delle sue frontiere esterne e definire una politica comune nel settore dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione basata sul rispetto reciproco e sulla solidarietà e in linea con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani; che tale politica deve rispettare i diritti fondamentali, contemplare la lotta contro le discriminazioni, il razzismo e la xenofobia e disciplinare la migrazione su una base globale, equilibrata e umana,
K. considerando che il termine per il recepimento della direttiva del Consiglio 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, concernente lo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo(3) scadrà il 23 gennaio 2006 e che tale direttiva stabilisce che, nel caso in cui un cittadino di paesi terzi abbia risieduto legalmente per cinque anni in uno Stato membro può acquisire lo status di residente di lunga durata e di conseguenza il diritto di soggiorno in un altro Stato membro,
L. considerando che l'immigrazione per motivi economici costituisce una grande sfida per l'Unione europea, che richiede un approccio comune, piuttosto che una visione strettamente nazionale della questione migratoria,
M. considerando che l'immigrazione ha dimostrato di avere effetti positivi sul mercato del lavoro (dinamismo) e dovrebbe perciò essere considerata un'opportunità anziché essere definita come una questione di sicurezza,
N. considerando che le politiche in materia di migrazione economica dovrebbero essere collegate alla strategia di Lisbona e alla strategia europea per l'occupazione,
O. convinto che misure per regolamentare l'immigrazione legale e l'integrazione debbano essere accompagnate da misure per la sicurezza delle frontiere esterne, una politica di rimpatrio, nonché da misure per la lotta contro l'immigrazione illegale, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento degli immigrati in lavori illegali,
P. convinto che per il successo di una politica dell'immigrazione legale è necessaria anche l'attuazione di una strategia globale e più proattiva per conseguire la piena integrazione, comprendente una serie di misure di carattere sociale, economico e civile nonché programmi di accoglienza e attività di formazione linguistica, dato che le politiche di immigrazione e integrazione non devono essere considerate separatamente,
Q. considerando che è fondamentale garantire il pieno rispetto del diritto alla vita familiare per tutti gli immigrati legalmente residenti sul territorio dell'Unione europea, conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che è necessario rivedere la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare(4) onde garantire il rispetto di tale diritto,
R. consapevole del fatto che la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri con i paesi di origine è di grande importanza e deve essere accompagnata da un'autentica politica di cosviluppo,
S. considerando che tutti gli Stati membri dovrebbero ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,
T. considerando che il lavoro illegale costituisce il maggiore incentivo all'immigrazione illegale, e che perciò gli Stati membri dovrebbero adoperarsi maggiormente per combatterlo e per dissuadere e punire coloro che danno lavoro a migranti irregolari,
1. deplora che il Consiglio abbia deciso di mantenere, nell'intero settore dell'immigrazione legale, l'unanimità e la procedura della consultazione; ritiene per contro che l'unica via per l'adozione di una legislazione efficace e trasparente in materia sia la procedura di codecisione;
2. ricorda che i migranti hanno contribuito in maniera importante, e contribuiscono tuttora, alla prosperità e allo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati membri;
3. ritiene che la migrazione economica sia un fenomeno umano positivo che ha da sempre favorito lo sviluppo delle civiltà e gli scambi culturali e tecnologici;
4. deplora che il Consiglio non sia sinora riuscito ad adottare una politica comune in materia di immigrazione e si sia concentrato essenzialmente sull'aspetto punitivo (accordi di riammissione, controlli di polizia alle frontiere, ecc.);
5. sottolinea che lo sviluppo effettivo di una politica comune in materia di immigrazione nel debito rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani rappresenta un obiettivo prioritario dell'integrazione europea, che è stato reiterato in particolare nel programma dell'Aia adottato il 4-5 novembre 2004;
6. ricorda che il diritto di voto è una questione di competenza degli Stati membri;
7. ritiene che, al fine di incoraggiare l'integrazione sociale e politica dei lavoratori migranti, questi dovrebbero godere di diritti equivalenti; esorta pertanto gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a compiere tutti i passi necessari al fine di assicurare il riconoscimento del diritto di voto alle elezioni locali ed europee ai migranti residenti stabilmente nell'Unione europea da almeno cinque anni;
8. invita gli Stati membri ad istituire permessi di soggiorno speciali destinati a facilitare la ricerca di un lavoro;
9. chiede alla Commissione di includere nelle decisioni e nelle decisioni quadro tutte le disposizioni della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990 la quale mira all'inserimento dei lavoratori migranti; esorta gli Stati membri, conformemente alla sua risoluzione del 24 febbraio 2005 sulle priorità e le raccomandazioni dell'Unione europea in vista della 61a sessione della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a Ginevra (14 marzo-22 aprile 2005)(5) e al parere del Comitato economico e sociale europeo(6), ad assicurare la tempestiva ratifica della suddetta Convenzione ONU che nessuno Stato membro ha sinora ratificato;
10. sottolinea che l'immigrazione richiede una impostazione differenziata a seconda dei motivi di ingresso, come l'asilo, la fuga o la migrazione per motivi economici;
11. invita gli Stati membri a rimuovere immediatamente tutte le barriere alla libera circolazione dei cittadini dell'UE;
12. ritiene che la politica d'immigrazione dell'Unione europea debba seguire un approccio globale e coerente che si fondi sulle sinergie tra i vari settori della politica e non solo sui requisiti del mercato del lavoro negli Stati membri;
13. insiste sulla necessità di adottare una politica comune di immigrazione onde mettere fine all'ampio sfruttamento di lavoratori resi vulnerabili dalla mancanza di vie di immigrazione legali;
14. invita la Commissione a tener conto, nella definizione di un quadro europeo per la migrazione economica, delle diverse politiche ed esperienze esistenti negli Stati membri, e sottolinea la necessità di procedere a una valutazione costante dell'impatto della politica migratoria su altre politiche dell'Unione europea, inclusa la politica commerciale;
15. è favorevole alla possibilità di rendere più flessibili ed efficaci le modalità d'ingresso, prevedendo un permesso di soggiorno a fini di lavoro, norme minime per l'ammissione di cittadini di paesi terzi sia a fini di lavoro subordinato che autonomo, e permessi di soggiorno e di lavoro per i lavoratori stagionali o per quelli con un lavoro a tempo determinato;
16. considera indispensabile rafforzare la solidarietà soprattutto con i nuovi Stati membri nell'elaborazione delle misure per l'integrazione dei migranti;
17. constata che la regolarizzazione di massa mira a creare delle prospettive per i migranti irregolari, ma non può né sostituire delle vere politiche in materia di immigrazione né rappresentare un mezzo efficace per l'assunzione di migranti economici;
18. chiede alla Commissione e agli Stati membri di tener conto della situazione dei migranti già presenti nel territorio dell'Unione europea (chiedenti asilo, congiunti dei lavoratori migranti, studenti, immigranti clandestini, ecc.) che contribuiscono già alla prosperità dell'economia dell'Unione, ma che non godono di alcun riconoscimento giuridico;
19. sottolinea che la migrazione economica rappresenta una parte della soluzione al problema dell'invecchiamento della popolazione europea e ai suoi problemi economici ed è dell'avviso che gli Stati membri debbano percorrere nuove vie in materia di politiche economiche e occupazionali, comprese le politiche volte a conciliare vita professionale e vita familiare, per poter far fronte alle sfide di un mondo globalizzato;
20. ricorda che i problemi nel mercato del lavoro dell'UE dovrebbero essere risolti non soltanto attraverso il ricorso alle migrazioni economiche, ma anche promuovendo l'innovazione e le nuove tecnologie, aumentando la produttività e incoraggiando l'occupazione dei lavoratori anziani dell'UE;
21. raccomanda al Consiglio di adottare le iniziative opportune onde facilitare gli scambi di informazioni ed un migliore coordinamento delle politiche;
22. esorta la Commissione ad analizzare le prassi comprovate degli Stati membri per la lotta contro l'immigrazione illegale;
23. ricorda quanto sia importante che l'Unione europea includa, in tutti gli accordi di associazione e cooperazione che conclude, le clausole in merito alla gestione comune dei flussi migratori e al rimpatrio obbligatorio in caso di immigrazione illegale;
24. invita la Commissione e gli Stati membri a lanciare campagne pubbliche di sensibilizzazione e di informazione sulle politiche di immigrazione legale e sull'impatto positivo delle stesse, in particolare al fine di dissipare le inquietudini dei cittadini e di creare un'immagine positiva dell'immigrazione;
25. invita la Commissione a predisporre una proposta di direttiva che definisca le condizioni minime e sufficienti per l'ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro sul territorio dell'Unione europea, con l'obiettivo principale di aprire canali legali d'immigrazione;
26. ritiene che tale legislazione dovrebbe definire un quadro complessivo - e non settoriale - di riferimento normativo;
27. è convinto che sia preferibile istituire un'unica procedura amministrativa per il rilascio dei permessi di lavoro e di soggiorno ai migranti economici, tenendo conto del principio di sussidiarietà;
28. osserva che, in linea di massima, l'ammissione di un migrante economico nell'ambito di tale sistema dovrebbe essere legata all'esistenza di un posto di lavoro specifico; tuttavia invita la Commissione a studiare la possibilità che vengano rilasciati permessi di soggiorno speciali per coloro che cercano lavoro e per i lavoratori autonomi;
29. invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione di permessi di soggiorno e di lavoro combinati, che agevolino l'assunzione di lavoratori stagionali o temporanei;
30. ritiene che la proposta, per ridurre l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale, dovrebbe prevedere disposizioni per l'ingresso dei lavoratori migranti ai fini della ricerca di un lavoro, accompagnate da condizioni precise, quali, ad esempio, la presenza di un garante o sponsor e la dimostrazione da parte del migrante della capacità di mantenersi da sé;
31. invita la Commissione a definire chiaramente i diritti e gli obblighi dei migranti economici;
32. chiede alla Commissione di definire una politica di rimpatrio, basata sulla promozione del ritorno volontario, comprese eventuali misure di sostegno nel paese d'origine;
33. invita la Commissione a studiare anche la questione di coloro che eventualmente rimangono dopo la scadenza del permesso, tenendo conto della durata del periodo di lavoro e di soggiorno, della presenza di familiari e del livello d'integrazione;
34. esorta gli Stati membri a tener conto, per le autorizzazioni relative a migrazioni per lavoro, non solo degli interessi economici, ma anche di tutti gli altri legittimi interessi affinché la fissazione dell'autorizzazione sia il risultato di una ponderazione equilibrata degli interessi in gioco;
35. invita la Commissione a prendere in considerazione la fissazione di norme minime per quanto riguarda i criteri di selezione e la certificazione dei diplomi esteri;
36. esorta la Commissione ad elaborare e ad attuare senza indugio, di concerto con gli Stati membri, orientamenti sul rilevamento oggettivo di materiale statistico pertinente per ottenere in tal modo un quadro completo e differenziato delle migrazioni e del loro impatto economico negli Stati membri e nei paesi d'origine nonché sui requisiti esistenti in materia di lavoro nell'intera Unione europea;
37. auspica, consapevole che gli Stati membri sono responsabili delle decisioni di selezionare e determinare il numero di cittadini di paesi terzi sul loro territorio, che i dati degli Stati membri vengano valutati e, ove opportuno, vengano fatte stime globali;
38. invita la Commissione a esaminare la possibilità di istituire punti d'informazione o di contatto locali e/o regionali per le imprese europee interessate all'assunzione di migranti economici;
39. invita gli Stati membri a fornire alla Commissione stime suffragate da statistiche in modo che possa fare previsioni sulle esigenze in materia di mano d'opera in tutta l'Unione europea;
40. incoraggia gli Stati membri a creare uno specifico sito web dedicato per i posti vacanti, per mettere a disposizione dei candidati informazioni aggiornate e pubblicamente accessibili, nonché a rendere accessibili tali posti sul sito web dell'EURES;
41. invita la Commissione, nel quadro dell'elaborazione del suo futuro piano d'azione, a prevedere disposizioni che permettano uno scambio delle migliori pratiche in materia di integrazione tra gli Stati membri;
42. ricorda la competenza dei singoli Stati membri nel settore dell'integrazione, che comporta diritti e doveri sia per la società del paese ospitante sia per gli immigrati; esorta gli Stati membri a coordinare la loro politica nazionale conformemente al metodo aperto di coordinamento sulla base degli orientamenti comuni in materia di politica UE di integrazione degli immigrati adottata dal Consiglio il 19 novembre 2004;
43. invita la Commissione a proporre una regolamentazione atta ad assicurare che i migranti economici, dopo il loro ritorno nei paesi in via di sviluppo, abbiano accesso ai contributi da loro versati ai sistemi di previdenza sociale europei;
44. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla situazione specifica delle donne migranti con figli a carico, in particolar modo per quanto riguarda i diritti derivanti dai contratti temporanei di lavoro;
45. invita gli Stati membri d'accoglienza e gli Stati d'origine dei migranti a concludere accordi volti a garantire il trasferimento dei diritti maturati nell'uno o nell'altro paese in materia di anzianità di servizio, se lavorato, o di sicurezza sociale;
46. sottolinea che i pagamenti trasferiti dai migranti da paesi in via di svilupppo verso il proprio paese d'origine sono di entità nettamente superiore agli importi trasferiti a titolo di aiuto allo sviluppo e sono di fondamentale importanza per il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo del Millennio di eliminare la povertà, e invita le istituzioni competenti ad agevolare tali trasferimenti riducendo al livello più basso possibile le commissioni ad essi applicate;
47. sottolinea l'importanza di una cooperazione tra la società ospitante, da un lato, e gli immigranti e le loro comunità d'origine, dall'altro
48. ritiene necessario modificare la percezione del fenomeno migratorio in Europa, in particolare mediante una lotta attiva contro le discriminazioni, il razzismo e la xenofobia e l'inserimento nei programmi scolastici della storia delle migrazioni;
49. si dichiara favorevole alla promozione di una "circolazione dei cervelli" tramite l'estensione del principio della preferenza comunitaria alle persone che hanno già lavorato un certo numero di anni nell'Unione europea prima di fare ritorno al proprio paese;
50. considera di primaria importanza che una politica europea della migrazione economica fornisca anche soluzioni concrete al problema della fuga di cervelli;
51. esorta la Commissione ad avviare immediatamente un dialogo con i governi dei paesi d'origine, al fine di ottenere una legislazione equilibrata che renda possibile la migrazione e lo sviluppo dell'esperienza professionale, nonché a intensificare attraverso tale dialogo, in accordo con i paesi in questione, lo sviluppo di misure specifiche nei settori particolarmente colpiti dal problema della fuga dei cervelli;
52. invita gli Stati membri interessati a informare i potenziali migranti prima che lascino il loro paese di origine in merito alle loro possibilità legali e alle loro prospettive, e invita la Commissione a promuovere il coordinamento tra le strutture diplomatiche e consolari degli Stati membri presenti nello stesso paese anche per orientare quanto più possibile gli immigrati verso quegli Stati membri che dispongono di corrispondenti capacità di accoglienza sulla base del loro profilo professionale;
53. sottolinea che per i migranti sono indispensabili un trattamento giusto e diritti equi;
54. sottolinea che la politica comune in materia d'immigrazione deve tener conto dei motivi che spingono i migranti a venire in Europa, talvolta a rischio della propria vita, e che essa deve di conseguenza essere associata ad un'attiva politica comune di cooperazione allo sviluppo;
55. sottolinea l'importanza e la necessità di rafforzare la cooperazione non solo fra l'UE e i paesi d'origine, bensì anche fra gli stessi paesi d'origine, specialmente fra i paesi contemplati dalla politica europea di prossimità, fra i paesi ACP, nonché fra i primi e i secondi;
56. si attende dalla Commissione che le misure da essa elaborate per contrastare la tratta di esseri umani dai paesi in via di sviluppo non criminalizzino le vittime, ma pongano l'accento sulla punizione dei colpevoli; osserva che molte donne vittime della tratta di esseri umani non hanno accesso ad alcuna tutela giuridica o sociale;
57. invita la Commissione a riconoscere la migrazione dei bambini come un aspetto a se stante della migrazione economica e a garantire i diritti e la protezione dei migranti minorenni in conformità dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
58. ritiene che la regolamentazione della migrazione fra paesi terzi favorirebbe la tutela dei migranti in materia di diritti umani e del lavoro, e nel contempo sarebbe utile al fine di perseguire e sottoporre a giudizio i trafficanti di esseri umani;
59. raccomanda alla Commissione di fare in modo che i migranti legali che hanno fatto ritorno nei paesi in via di sviluppo possano migrare nuovamente nell'Unione europea più facilmente di coloro che vi immigrano per la prima volta, riconoscendo in tal modo il valore dell'esperienza di integrazione da loro acquisita;
60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.