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Mercoledì 16 novembre 2005 - Strasburgo
Informazioni ai passeggeri del trasporto aereo ***I
 Centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia *
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 Migrazione al digitale
 Disattivazione delle centrali nucleari di potenza
 Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici

Informazioni ai passeggeri del trasporto aereo ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le informazioni ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore effettivo e la comunicazione delle informazioni di sicurezza da parte degli Stati membri (COM(2005)0048 – C6-0046/2005 – 2005/0008(COD))
P6_TA(2005)0428A6-0310/2005

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0048)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0046/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0310/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 novembre 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE

P6_TC1-COD(2005)0008


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  L'intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, in via prioritaria, a garantire ai passeggeri un elevato livello di protezione contro i rischi per la sicurezza. Inoltre, occorre tenere in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(2)  È opportuno portare a conoscenza dei passeggeri un elenco comunitario dei vettori aerei che non soddisfano i pertinenti requisiti in materia di sicurezza, al fine di assicurare la massima trasparenza. Tale elenco dovrebbe essere basato su criteri comuni elaborati a livello comunitario.

(3)  I vettori aerei che figurano sull'elenco comunitario dovrebbero essere oggetto di un divieto operativo. I divieti operativi figuranti nell'elenco comunitario dovrebbero essere applicati sul territorio degli Stati membri cui si applica il trattato.

(4)  I vettori aerei che non godono di diritti di traffico in uno o più Stati membri possono nondimeno volare da e verso la Comunità se i loro aeromobili, con o senza equipaggio, sono noleggiati da compagnie che godono di tali diritti. È opportuno prevedere una disposizione in base alla quale un divieto operativo figurante sull'elenco comunitario si applichi anche a tali vettori aerei, poiché essi potrebbero altrimenti operare nella Comunità pur non rispettando le pertinenti norme sulla sicurezza.

(5)  Ad un vettore aereo oggetto di un divieto operativo potrebbe essere consentito di esercitare diritti di traffico se prende in leasing un velivolo con equipaggio (wet lease) presso un vettore che non è oggetto di un divieto operativo, purché siano rispettate le pertinenti norme sulla sicurezza.

(6)  La procedura di aggiornamento dell'elenco comunitario dovrebbe consentire l'adozione rapida delle decisioni per poter fornire ai passeggeri del trasporto aereo informazioni adeguate e aggiornate in materia di sicurezza e garantire che i vettori aerei che hanno posto rimedio alle carenze in termini di sicurezza siano cancellati dall'elenco appena possibile. Le procedure dovrebbero, nel contempo, rispettare il diritto del vettore aereo a difendersi, fatti salvi gli accordi e le convenzioni internazionali dei quali gli Stati membri o la Comunità sono parti, in particolare la Convenzione di Chicago del 1944 sull'aviazione civile internazionale. Le misure di attuazione in materia di procedure, che saranno adottate dalla Commissione, dovrebbero considerare specificatamente tali requisiti.

(7)  Quando ad un vettore aereo è stato imposto un divieto operativo, si dovrebbero prevedere delle misure al fine di aiutare il vettore in questione a rimediare alle carenze che hanno dato luogo all'imposizione di tale divieto.

(8)  In casi eccezionali, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di adottare misure unilaterali. In caso d'urgenza e se posti di fronte a problemi di sicurezza imprevisti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre immediatamente un divieto operativo per il proprio territorio. Inoltre, qualora la Commissione abbia deciso di non inserire un vettore aereo nell'elenco comunitario, gli Stati membri dovrebbero poter imporre o mantenere un divieto operativo in relazione ad un problema di sicurezza che non esiste negli altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi in modo restrittivo di tali possibilità, tenendo conto degli interessi comunitari e in vista della presentazione di un approccio comune in materia di sicurezza aerea, fermi restando l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile(4), e l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea(5).

(9)  Occorre assicurare una pubblicità efficace alle informazioni relative alla sicurezza dei vettori aerei, ad esempio ricorrendo a Internet.

(10)  Per fare in modo che le compagnie aeree e i passeggeri possano trarre i massimi benefici dalla concorrenza nel trasporto aereo, è importante che i consumatori ricevano le informazioni necessarie per compiere scelte consapevoli.

(11)  L'identità del vettore o dei vettori aerei che forniscono effettivamente il servizio è un elemento essenziale dell'informazione. Tuttavia, i consumatori che concludono un contratto di trasporto, che potrebbe comprendere un volo sia di andata che di ritorno, non sono sempre informati sull'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi del volo o dei voli in questione.

(12)  La direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso' (6) stabilisce che determinate informazioni devono essere messe a disposizione dei consumatori, ma che tali informazioni non includono l'identità del vettore aereo effettivo del volo.

(13)  Il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS)(7) , riconosce ai consumatori che prenotano un volo tramite un sistema telematico di prenotazione il diritto di essere informati circa l'identità del vettore aereo effettivo. Tuttavia, anche nel trasporto aereo di linea esistono alcune prassi, tra le quali il cosiddetto "wet lease" (leasing dell'apparecchio con equipaggio) o la condivisione di codici per i posti prenotati senza un CRS, in cui il vettore aereo che ha venduto il biglietto a proprio nome in realtà non effettua il volo in questione. Attualmente ai passeggeri non è formalmente riconosciuto per legge il diritto di essere informati circa l'identità del vettore aereo effettivo del servizio.

(14)  Le menzionate prassi aumentano la flessibilità e permettono di fornire servizi migliori ai passeggeri. Inoltre, è indispensabile apportare, in particolare per motivi tecnici, modifiche dell'ultimo minuto che contribuiscono alla sicurezza del trasporto aereo. Tuttavia, questa flessibilità dovrebbe trovare riscontro nella verifica del fatto che le compagnie effettivamente operative per i voli rispondano ai requisiti di sicurezza e nella trasparenza nei confronti dei consumatori, al fine di garantire loro il diritto di fare una scelta informata. Si dovrebbe mirare a raggiungere un giusto equilibrio tra la vitalità commerciale dei vettori aerei e l'accesso dei passeggeri all'informazione.

(15)  I vettori aerei dovrebbero perseguire una politica di trasparenza nei confronti dei passeggeri per quanto riguarda le informazioni connesse alla sicurezza. La pubblicazione di tali informazioni contribuirebbe alla conoscenza da parte dei passeggeri del livello di affidabilità dei vettori aerei.

(16)  I vettori aerei sono tenuti a riferire alle autorità nazionali di sicurezza aerea in merito a carenze di sicurezza nonché a rimediare senza indugio a tali carenze. Il personale di bordo e di terra è tenuto ad intervenire in modo adeguato qualora riscontri carenze a livello di sicurezza. Sarebbe contrario agli interessi della sicurezza aerea se il personale venisse penalizzato per ciò, come si evince dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile(8).

(17)  Oltre alle situazioni disciplinate dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato(9), ai passeggeri dovrebbe essere concesso il diritto di venir rimborsati o reinstradati in determinate altre situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, qualora esista un collegamento abbastanza vicino con la Comunità.

(18)  Oltre alle norme fissate dal presente regolamento, le implicazioni connesse ai cambi di identità del vettore effettivo per l'espletamento del contratto di trasporto dovrebbero essere disciplinate dalle leggi degli Stati membri applicabili ai contratti e dalla pertinente normativa comunitaria, in particolare dalla direttiva 90/314/CEE e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori(10).

(19)  Il presente regolamento fa parte di un processo legislativo che persegue un'impostazione efficiente e coerente ai fini del miglioramento della sicurezza aerea nella Comunità. In tale processo l'Agenzia europea per la sicurezza aerea svolge un ruolo importante che, nel quadro del presente regolamento, potrebbe essere ulteriormente ampliato con un'estensione delle competenze della medesima, ad esempio in relazione agli aeromobili di paesi terzi. Sarebbe inoltre opportuno prestare particolare attenzione a misure volte a migliorare ulteriormente la qualità e la quantità delle ispezioni di sicurezza degli aeromobili, nonché al armonizzarle.

(20)  Quando esiste un rischio per la sicurezza che non è stato adeguatamente risolto dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione dovrebbe poter adottare misure immediate su base provvisoria. In questo caso, il comitato che assiste la Commissione nel suo lavoro ai sensi del presente regolamento dovrebbe agire conformemente alla procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11).

(21)  In tutti gli altri casi, il comitato che assiste la Commissione nel suo lavoro ai sensi del presente regolamento dovrebbe agire conformemente alla procedura regolamentare prevista all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(22)  Poiché la relazione esistente tra il presente regolamento e l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari(12) risulterebbe altrimenti poco chiara, l'articolo succitato dovrebbe essere abrogato ai fini della certezza del diritto.

(23)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del capo III del presente regolamento, e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni, che possono essere di natura civile o amministrativa, dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(24)  La Commissione dovrebbe analizzare l'applicazione del presente regolamento e, trascorso un periodo sufficientemente lungo, presentare una relazione sull'efficacia delle disposizioni adottate.

(25)  Qualunque competente autorità dell'aviazione civile nella Comunità può decidere che i vettori aerei, compresi quelli non operanti nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato, possono presentare alla medesima autorità la richiesta di sottoporre il vettore aereo in questione ad ispezioni sistematiche al fine di accertare la sua capacità di rispettare le pertinenti norme di sicurezza.

(26)  Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di introdurre un sistema di etichettatura di qualità per i vettori aerei a livello nazionale, basato su criteri che possono comprendere considerazioni diverse dai requisiti minimi di sicurezza, conformemente al diritto comunitario.

(27)  Il Regno di Spagna e il Regno Unito, in una dichiarazione comune concordata il 2 dicembre 1987 a Londra, dai ministri degli Affari esteri dei due paesi, hanno stipulato degli accordi in vista di una maggiore cooperazione sull'uso dell'aeroporto di Gibilterra, i quali a tutt'oggi non sono ancora operativi.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento stabilisce le norme

   a) sulla definizione e pubblicazione di un elenco comunitario, basato su criteri comuni, dei vettori aerei che per motivi di sicurezza sono soggetti a un divieto operativo nella Comunità, e
   b) sulle informazioni destinate ai passeggeri aerei circa l'identità del vettore aereo effettivo dei voli da essi utilizzati.

2.  L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

3.  L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei ministri degli Esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data di messa in applicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

   a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una valida licenza di esercizio o di un'autorizzazione equivalente;
   b) "contratto di trasporto", un contratto di trasporto aereo o comprendente servizi di trasporto aereo, incluso il trasporto composto di due o più voli effettuati dallo stesso o da diversi vettori aerei;
   c) "contraente di trasporto aereo", il vettore che conclude un contratto di trasporto con un passeggero o, se il contratto comprende un servizio tutto compreso, il tour operator. Ogni venditore di biglietti è anch'esso considerato come contraente di trasporto aereo;
   d) "venditore di biglietti", un venditore di biglietti aerei, diverso da un vettore aereo o da un tour operator, che funge da intermediario per la conclusione di un contratto di trasporto con un passeggero per un volo semplice o per un volo nel quadro di un servizio "tutto compreso";
   e) "vettore effettivo", il vettore aereo che effettua o intende effettuare un volo in base a un contratto di trasporto con un passeggero ovvero per conto di un'altra persona fisica o giuridica che abbia concluso un contratto di trasporto con tale passeggero;
   f) "licenza di esercizio o permesso tecnico", atto legislativo o amministrativo con cui uno Stato membro autorizza un vettore ad effettuare servizi di trasporto aereo nei propri aeroporti o nel proprio spazio aereo o ad esercitare diritti di traffico;
   g) "divieto operativo", il rifiuto, la sospensione, la revoca o la restrizione della licenza di esercizio o del permesso tecnico di un vettore aereo motivati da ragioni di sicurezza, o ogni altra equivalente misura di sicurezza nei confronti di un vettore aereo non avente diritti di traffico nella Comunità, ma i cui aeromobili potrebbero operare nella Comunità in base a un contratto di leasing;
   h) "servizio tutto compreso", i servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 90/314/CEE;
   i) "prenotazione", il fatto che il passeggero sia in possesso di un biglietto o di altra prova indicante che la prenotazione è stata accettata e registrata dal contraente di trasporto aereo.
   j) "pertinenti standard di sicurezza", gli standard di sicurezza internazionali contenuti nella Convenzione di Chicago e i relativi allegati nonché, se del caso, quelli pertinenti del diritto comunitario.

CAPO II

Elenco comunitario

Articolo 3

Definizione dell'elenco comunitario

1.  Per rafforzare la sicurezza aerea si definisce un elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo nella Comunità (in seguito denominato "Elenco comunitario"). Ogni Stato membro applica sul proprio territorio i divieti operativi inclusi nell'elenco comunitario ai vettori aerei oggetto di tali divieti.

2.  I criteri comuni da applicare, basati sulle pertinenti norme di sicurezza per imporre un divieto operativo al vettore aereo sono stabiliti nell'allegato (in seguito denominati "criteri comuni"). La Commissione può modificare l'allegato, in particolare per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

3.  Ai fini dell'istituzione dell'elenco comunitario, ogni Stato membro, entro …(13), comunica alla Commissione l'identità dei vettori aerei oggetto di un divieto operativo sul proprio territorio, nonché le ragioni che hanno indotto all'adozione di tale divieto e qualsiasi altra informazione pertinente. La Commissione informa gli altri Stati membri di tali divieti operativi.

4.  Entro un mese a decorrere dal ricevimento delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione, in base ai criteri comuni, stabilisce l'imposizione di un divieto operativo relativamente ai vettori aerei interessati e definisce l'elenco comunitario dei vettori aerei sottoposti al divieto operativo, conformemente alla procedura definita all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 4

Aggiornamento dell'elenco comunitario

1.  L'elenco comunitario è aggiornato:

   a) per imporre un divieto operativo a un vettore aereo e inserire tale vettore aereo nell'elenco comunitario in base ai criteri comuni;
   b) per cancellare un vettore aereo dall'elenco comunitario se ha ovviato alla carenza o alle carenze in materia di sicurezza che avevano dato luogo all'inserimento del vettore aereo nell'elenco comunitario e se non esistano altre ragioni, in base ai criteri comuni, di mantenere questo vettore aereo nell'elenco comunitario;
   c) per modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo che figura nell'elenco comunitario.

2.  La Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide di aggiornare l'elenco comunitario appena se ne verifica la necessità a norma del paragrafo 1, secondo la procedura definita all'articolo 15, paragrafo 3 e in base a criteri comuni. Ogni tre mesi almeno la Commissione verifica se occorra aggiornare l'elenco comunitario.

3.  Ogni Stato membro e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea comunicano alla Commissione tutte le informazioni che possono essere utili nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. La Commissione comunica tutte le informazioni pertinenti agli altri Stati membri.

Articolo 5

Misure provvisorie concernenti l'aggiornamento dell'elenco comunitario

1.  Quando risulti che il proseguimento dell'attività di un vettore aereo nella Comunità può rappresentare un grave rischio per la sicurezza e che questo rischio non è stato risolto in modo soddisfacente attraverso misure d'urgenza da parte dello Stato membro interessato, o degli Stati membri interessati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, la Commissione può provvisoriamente adottare le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o c), secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2.  Appena possibile comunque non oltre 10 giorni lavorativi la Commissione trasmette la questione al comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del presente articolo, e decide di confermare, modificare, revocare o estendere la misura adottata in virtù del paragrafo 1, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 6

Misure eccezionali

1.  In caso d'urgenza, il presente regolamento non impedisce a uno Stato membro di reagire a un problema di sicurezza imprevisto adottando un divieto operativo immediato sul proprio territorio, tenendo conto dei criteri comuni.

2.  Una decisione della Commissione di non inserire un vettore aereo nell'elenco comunitario ai sensi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4, o all'articolo 4, paragrafo 2, non osta a che uno Stato membro imponga o mantenga un divieto operativo per il vettore aereo interessato a seguito di un problema di sicurezza che riguardi specificatamente quello Stato membro.

3.  Nelle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione che, a sua volta, informa gli altri Stati membri. Nella situazione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato trasmette immediatamente alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell'elenco comunitario, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 7

Diritto di difesa

Allorché la Commissione adotta decisioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, garantisce che al vettore aereo interessato sia data la possibilità di essere ascoltato, tenendo conto della necessità, in alcuni casi, di una procedura d'urgenza.

Articolo 8

Misure di esecuzione

1.  La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3, stabilisce, se del caso, misure di esecuzione per definire norme particolareggiate concernenti le procedure di cui al presente capo.

2.  Approvando queste misure, la Commissione tiene debito conto della necessità di statuire rapidamente sull'aggiornamento dell'elenco comunitario e, se del caso, prevede la possibilità di una procedura d'urgenza.

Articolo 9

Pubblicazione

1.  L'elenco comunitario e qualsiasi modifica dello stesso sono pubblicati immediatamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.  La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'accesso del pubblico all'elenco comunitario nella sua versione più recente, in particolare tramite Internet.

3.  I contraenti di trasporto aereo, le autorità nazionali dell'aviazione civile, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e gli aeroporti siti sul territorio degli Stati membri rendono noto l'elenco comunitario ai passeggeri sia attraverso i loro siti web sia, eventualmente, nei loro edifici.

CAPO III

Informazioni ai passeggeri

Articolo 10

Ambito di applicazione

1.  Le disposizioni del presente capo si applicano al trasporto aereo di passeggeri ogniqualvolta il volo fa parte di un contratto di viaggio e tale viaggio è iniziato nella Comunità e se

   a) il volo parte da un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato, o
   b) il volo parte da un aeroporto situato in un paese terzo e arriva a un aeroporto situato nel territorio di uno Stato cui si applica il Trattato, o
   c) il volo parte da un aeroporto situato in un paese terzo e arriva a qualsiasi aeroporto di un tale paese.

2.  Le disposizioni del presente capo si applicano sia che un volo sia o no un volo di linea o che faccia parte o meno di un servizio tutto compreso.

3.  Le disposizioni del presente capo non incidono sui diritti dei passeggeri di cui alla direttiva 90/314/CEE e al regolamento (CEE) n. 2299/89.

Articolo 11

Informazione sull'identità del vettore aereo effettivo

1.  Al momento della prenotazione il contraente del trasporto aereo comunica ai passeggeri l'identità del vettore effettivo o dei vettori effettivi, indipendentemente dai mezzi utilizzati per fare la prenotazione.

2.  Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno probabilmente in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata.

3.  Se il vettore contraente o i vettori contraenti vengono cambiati dopo la prenotazione, qualunque ne sia la ragione, il contraente del trasporto aereo adotta immediatamente tutte le misure necessarie per assicurare che i passeggeri siano informati quanto prima del cambiamento. In tutti i casi, i passeggeri vengono informati al check-in oppure al momento dell'imbarco qualora, in caso di coincidenza con un altro volo, il check-in non sia previsto.

4.  Il vettore aereo o il tour operator, a seconda dei casi, assicurano che il contraente del trasporto aereo competente sia informato dell'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non appena questa sia nota, in particolare in caso di cambiamento di identità.

5.  Se il venditore dei biglietti non è stato informato in merito all'identità del vettore aereo effettivo, non sarà responsabile del mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente articolo.

6.  Il dovere d'informazione dei passeggeri da parte del contraente di trasporto aereo circa l'identità del vettore o vettori effettivi è specificato nelle condizioni generali di vendita applicabili al contratto di trasporto.

Articolo 12

Diritto al rimborso o alla partenza su un volo alternativo

1.  Il presente regolamento non pregiudica il diritto al rimborso o alla partenza su un volo alternativo previsto dal regolamento (CE) n. 261/2004.

2.  Nei casi in cui il regolamento (CE) n. 261/2004 non si applica, e

   a) il vettore aereo effettivo notificato al passeggero è stato iscritto nell'elenco comunitario ed è soggetto ad un divieto operativo che ha condotto alla cancellazione del volo in questione, o che avrebbe condotto alla sua cancellazione qualora fosse stato effettuato nella Comunità, o
   b) il vettore aereo effettivo notificato al passeggero è stato sostituito da un altro vettore effettivo che è stato iscritto nell'elenco comunitario e che è soggetto ad un divieto operativo che ha condotto alla cancellazione del volo in questione, o che avrebbe condotto alla sua cancellazione qualora fosse stato effettuato nella Comunità,
  

il contraente di trasporto aereo firmatario del contratto di trasporto garantisce al passeggero il diritto al rimborso o alla partenza su un volo alternativo, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004, a condizione che, se il volo non è stato cancellato, il passeggero abbia scelto di non prenderlo.

3.  L'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo fa salvo l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 261/2004.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri garantiscono il rispetto delle norme del presente capo e stabiliscono sanzioni in caso di loro violazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Informazione e modifica

Entro …(14) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 15

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91. (in seguito denominato "il comitato)".

2.  Nei casi in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di quest'ultima.

3.  Nei casi in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di quest'ultima.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.  La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'applicazione del presente regolamento.

5.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Abrogazione

L'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE è abrogato.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 10, 11 e 12 si applicano dal …(15) e l'articolo 13 dal …(16)*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

Criteri comuni per la valutazione dell'opportunità di un divieto operativo per motivi di sicurezza a livello comunitario

Le decisioni su un'azione a livello comunitario vengono prese in base al merito di ciascun singolo caso. In base al merito di ciascun caso, un vettore o tutti i vettori certificati in un medesimo Stato possono essere soggetti ad un'azione a livello comunitario.

Nel vagliare l'opportunità di divieto totale o parziale di un vettore aereo, si valuta se esso rispetti le norme di sicurezza pertinenti, tenendo conto dei seguenti elementi:

1.  Gravi e comprovate carenze per quanto riguarda la sicurezza del vettore aereo:

‐   rapporti indicanti gravi carenze in materia di sicurezza, o mancanze continuate da parte del vettore nel porre rimedio alle carenze rilevate dalle ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA precedentemente comunicate al vettore.

‐   gravi carenze in materia di sicurezza, individuate nell'ambito delle disposizioni relative alla raccolta di informazioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi.

‐   divieto operativo imposto ad un vettore da parte di un paese terzo a motivo di carenze comprovate in relazione alle norme internazionali in materia di sicurezza.

‐   [informazioni circostanziate relative a un incidente o ad un incidente grave, indicanti carenze sistemiche latenti in materia di sicurezza.

2.  Mancanza di capacità e/o volontà di un vettore aereo di porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza, dimostrata da:

‐   mancanza di trasparenza o di una comunicazione adeguata e tempestiva da parte di un vettore aereo in seguito ad una richiesta d'informazioni dell'autorità di aviazione civile di uno Stato membro riguardo alla sicurezza della sua operazione.

‐   piano d'azione correttivo inadeguato o insufficiente presentato in seguito al rilevamento di una grave carenza in materia di sicurezza.

3.  Mancanza di capacità e/o volontà delle autorità responsabili della supervisione di un vettore aereo di porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza, dimostrata da:

‐   mancanza di cooperazione con l'autorità di aviazione civile di uno Stato membro da parte delle autorità competenti di un altro Stato, nel caso in cui siano emerse preoccupazioni circa la sicurezza dell'operazione di un vettore al quale sia stata rilasciata una licenza o certificazione in quello Stato.

‐   insufficiente capacità delle autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore di attuare e far rispettare le norme di sicurezza pertinenti. Occorre tenere conto in particolare degli elementi seguenti:

   a) ispezioni e relativi piani d'azione correttivi stabiliti in conformità del Programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell'ICAO o di una norma comunitaria applicabile;
   b) se l'autorizzazione ad operare o il permesso tecnico di qualunque vettore aereo sotto la sorveglianza di quello Stato sia precedentemente stato rifiutato o revocato da un altro Stato;
   c) il certificato dell'operatore aereo non è stato rilasciato dall'autorità competente dello Stato in cui il vettore ha la sua sede principale di attività.

–   insufficiente capacità delle autorità competenti dello Stato in cui l'aeromobile utilizzato dal vettore aereo è registrato di sorvegliare l'aeromobile utilizzato dal vettore, in conformità degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Chicago.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) Parere del 28 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Posizione del Parlamento europeo del 16 novembre 2005.
(4) GU L 373, del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 47).
(5) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).
(6) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(7) GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/1999 (GU L 40 del 13.2.1999, pag. 1).
(8) GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.
(9) GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.
(10) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(12) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.
(13)* Un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(14)* Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(15)* Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(16)** Un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.


Centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del Protocollo n. 9 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, concernente la centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (COM(2004)0624 – C6-0205/2004 – 2004/0221(CNS))
P6_TA(2005)0429A6-0282/2005

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0624)(1),

–   visto l'articolo 203 del trattato Euratom, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0205/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, e il parere della commissione per i bilanci (A6-0282/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   precisa che gli stanziamenti indicati nella proposta di regolamento sono puramente indicativi fino a quando non sarà stato raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per il 2007 e gli anni successivi;

3.   chiede alla Commissione di confermare, una volta adottate le nuove prospettive finanziarie, gli importi indicati nella proposta di regolamento o, eventualmente, di sottoporre gli importi modificati all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio, assicurando così la loro compatibilità con i massimali;

4.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 3
(3)  L'Unione europea ha anche riconosciuto nel Protocollo che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrà continuare oltre le attuali prospettive finanziarie e che questo sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006 si terrà conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell'assistenza dell'Unione in questo settore.
(3)  L'Unione europea ha anche riconosciuto nel Protocollo che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrà continuare oltre le attuali prospettive finanziarie e che questo sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. L'Unione europea è inoltre consapevole che, date la natura e la portata della disattivazione, lo sforzo compiuto in tal senso dovrà continuare ancora per vari anni oltre le prospettive finanziarie 2007-2013. Dopo il 2006 si terrà conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell'assistenza dell'Unione in questo settore.
Emendamento 2
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono lo sforzo compiuto dalla Slovacchia prima dell'adesione per migliorare la sicurezza della centrale nucleare di Bohunice V1, nonché il fatto che la Slovacchia ha investito circa 250 milioni di EUR in misure di sicurezza tra il 1993 e il 2000, e prenderanno in considerazione tale elemento all'atto della decisione sul livello dell'assistenza finanziaria a favore della Slovacchia.
Emendamento 3
Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) È opportuno che il bilancio comunitario continui a prevedere un'assistenza da parte dell'Unione anche dopo il 31 dicembre 2013.
Emendamento 4
Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono inoltre e tengono debitamente conto del fatto che, come conseguenza della chiusura anticipata della centrale nucleare di Bohunice V1, la Slovacchia non sarà in grado di raccogliere tutti i fondi necessari per la disattivazione, il cui progressivo accantonamento era stato programmato in funzione della durata di vita originaria della centrale.
Emendamento 5
Considerando 5
(5)  Di conseguenza, è opportuno prevedere a carico del bilancio comunitario uno stanziamento di 237 milioni di euro per il finanziamento della disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 durante il periodo 2007-2013.
(5)  Di conseguenza, è opportuno prevedere a carico del bilancio comunitario uno stanziamento di 400 milioni di EUR per il finanziamento della disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 durante il periodo 2007-2013.
Emendamento 6
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Le recenti proposte delle autorità slovacche di aumentare gli importi degli aiuti statali messi a disposizione del settore nucleare slovacco nel quadro del Fondo nazionale per la disattivazione delle centrali nucleari dovrebbero essere esaminate dalla Commissione conformemente al diritto comunitario.
Emendamento 7
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter) Le risorse di bilancio della Comunità destinate alla disattivazione non dovrebbero provocare distorsioni della concorrenza per quanto concerne le società di distribuzione di energia sul mercato energetico dell'Unione europea. Tali risorse dovrebbero essere utilizzate anche per finanziare misure volte a compensare la perdita di capacità di produzione in conformità con il pertinente acquis in materia di:
i) fonti energetiche rinnovabili;
ii) efficienza dell'uso finale di energia;
iii) sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità.
Emendamento 16
Considerando 5 (nuovo)
(5 quater) L'Unione europea e in particolare gli Stati membri che trarranno beneficio dalla chiusura della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrebbero stanziare un importo supplementare di 163 milioni EUR nel contesto della procedura di bilancio annuale.
Emendamento 8
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Onde compensare le conseguenze della chiusura anticipata, la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrebbe essere realizzata nel modo più idoneo a contribuire a uno sviluppo e a una crescita sostenibili in Slovacchia, conformemente alla strategia di Lisbona.
Emendamento 9
Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter) Onde garantire la massima efficacia possibile, la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrebbe essere effettuata ricorrendo alle migliori competenze tecniche disponibili e tenendo debitamente conto della natura e delle specifiche tecnologiche delle unità destinate alla chiusura.
Emendamento 10
Articolo 2
Il contributo comunitario accordato al programma dal presente regolamento è concesso al fine di sostenere finanziariamente misure connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1, misure per il ripristino delle condizioni ambientali in linea con l'acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale di Bohunice V1 e altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino delle condizioni ambientali e all'ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia in Slovacchia nonché all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento dell'efficienza energetica in Slovacchia.
Il contributo comunitario accordato al programma dal presente regolamento è concesso al fine di sostenere finanziariamente misure connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1, comprese:
i) misure per il ripristino delle condizioni ambientali in linea con l'acquis;
ii) misure volte a costituire nuove capacità di produzione e ad ammodernare la capacità di produzione esistente per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale di Bohunice V1;
iii) altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che, in conformità dell'acquis applicabile e grazie alla sua attuazione, contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino delle condizioni ambientali e all'ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia in Slovacchia nonché all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento dell'efficienza energetica in Slovacchia.
Emendamento 11
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)
Le misure che beneficiano di un sostegno da parte del bilancio comunitario saranno definite in modo più preciso dalla Commissione nel 2006, una volta che quest'ultima avrà ricevuto dalle autorità slovacche il pertinente piano di disattivazione contenente tutte le necessarie informazioni sul processo di disattivazione. La Commissione adotta la propria decisione annuale sull'approvazione delle misure da finanziare sulla base di tale piano.
Emendamento 12
Articolo 3, comma 1
L'importo finanziario necessario all'attuazione delle azioni previste all'articolo 2 per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 237 milioni di euro.
L'importo finanziario necessario all'attuazione delle azioni previste all'articolo 2 per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 400 milioni di EUR.
Emendamento 13
Articolo 3, comma 3
L'importo delle dotazioni assegnate al programma potrà essere modificato dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 per tener conto dei progressi registrati nell'attuazione del programma e per garantire che la programmazione e l'allocazione delle risorse si basino effettivamente sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali.
L'importo delle dotazioni annuali assegnate al programma potrà variare dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 per tener conto dei progressi registrati nell'attuazione del programma e per garantire che la programmazione e l'allocazione delle risorse si basino effettivamente sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali.
Emendamento 14
Articolo 3, comma 3 bis (nuovo)
Un'assistenza finanziaria a carico del bilancio comunitario per i fini stabiliti all'articolo 2 del presente regolamento e continua ad essere prevista anche dopo il 31 dicembre 2013.
Emendamento 15
Articolo 4
Il contributo previsto può, per talune misure, coprire fino al 100% della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell'assistenza preadesione e l'assistenza data durante il periodo 2004-2006 per l'opera di disattivazione da parte della Slovacchia e ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.
Il contributo comunitario previsto può, per talune misure, coprire fino al 100% della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell'assistenza preadesione e l'assistenza data durante il periodo 2004-2006 per l'opera di disattivazione da parte della Slovacchia e ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Dimensione settentrionale
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Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro della dimensione settentrionale
P6_TA(2005)0430RC-B6-0584/2005

Il Parlamento europeo,

–   visto il secondo piano d'azione per la dimensione settentrionale 2004-2006, quale sottoscritto dal Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 ottobre 2003;

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dell'11 marzo 2003, su "Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali" (COM(2003)0104);

–   visto il ruolo della dimensione settentrionale nell'attuazione delle roadmap UE-Russia per la creazione dei quattro spazi comuni (spazio economico comune, spazio comune di libertà, di sicurezza e di giustizia, spazio di cooperazione nell'ambito della sicurezza esterna, spazio della ricerca, dell'istruzione e della cultura) che sono state approvate a Mosca il 10 maggio 2005 nel corso del quindicesimo Vertice UE-Russia;

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla dimensione settentrionale, in particolare quelle del 16 gennaio 2003(1) e del 20 novembre 2003(2) sul secondo piano d'azione per la dimensione settentrionale,

–   visti la relazione annuale di avanzamento della Commissione sull'attuazione del piano d'azione della dimensione settentrionale, del 20 maggio 2005, e il dibattito svoltosi in seduta plenaria l'8 settembre 2005,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che la Presidenza in carica ha chiesto la convocazione per il 21 novembre 2005 a Bruxelles di una riunione ministeriale per delineare un piano per il futuro della dimensione settentrionale dopo la scadenza nel 2006 del vigente piano d'azione,

B.   considerando che la Commissione sta ora elaborando le sue proposte di politiche e azioni future relative alla dimensione settentrionale, di cui si prevede l'adozione nel 2006 e l'entrata in vigore nel 2007,

C.   considerando che il Consiglio europeo ha ripetutamente sottolineato l'importanza della dimensione settentrionale nelle politiche dell'Unione, sia interne che esterne, e che l'Unione europea deve sviluppare le proprie politiche di vicinato e di partenariato e i relativi strumenti al fine di dare un collegamento coerente alle varie dimensioni dell'Unione,

D.   considerando che il recente allargamento dell'UE ha modificato la mappa geopolitica dell'Europa settentrionale spostando il centro geografico dell'UE verso nord-est, che la dimensione settentrionale ha ora nuovo potenziale e nuove sfide, soprattutto nell'evitare che sorgano nuovi muri fra l'UE e i suoi vicini settentrionali; considerando che l'ampliamento ha attirato nuova attenzione sulla cooperazione intorno al Mar Baltico in quanto tutti gli Stati del Mar Baltico, tranne le Russia, sono membri dell'Unione europea, rendendo quindi necessaria l'elaborazione di una strategia del Mar Baltico separata, all'interno della dimensione settentrionale,

E.   considerando che gli obiettivi di politica già ribaditi dal Parlamento europeo sulla dimensione settentrionale sono stati attuati solo in parte; che, in particolare, la sua richiesta di un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti eletti deve ancora essere esaudita con la costituzione di un Forum della dimensione settentrionale e che le politiche della dimensione settentrionale continuano ad avere una scarsa visibilità e a soffrire di una mancanza di coordinamento tra i vari attori; considerando che sostiene l'attività del suo intergruppo baltico nel creare obiettivi per un'ulteriore integrazione nella regione del Mar Baltico e l'iniziativa di creare una strategia europea per la regione del Mar Baltico quale pilastro interno della dimensione settentrionale,

F.   considerando che i principali obiettivi della futura politica della dimensione settentrionale consistono nel fornire un quadro comune per la promozione del dialogo e della cooperazione volta a rafforzare la stabilità, il benessere e lo sviluppo sostenibile dell'Europa settentrionale e dell'Artico e nello stimolare gli scambi, gli investimenti e l'infrastruttura, nello sfruttare le risorse energetiche, nell'agevolare la circolazione di persone e beni attraverso le frontiere, cooperando al contempo strettamente per combattere la criminalità organizzata e per promuovere l'occupazione produttiva nonché gli scambi sociali e culturali,

G.   considerando che, dalla sua creazione nel 1999, la dimensione settentrionale si è dimostrata efficiente e di grande valore politico, economico e sociale e che essa riguarda una delle regioni con le massime potenzialità in Europa, tra cui una delle maggiori è la futura cooperazione con Russia, Islanda e Norvegia,

H.   sottolineando, in particolare, il valore e l'impatto della politica ambientale della dimensione settentrionale in tutta la regione, come l'impianto per il trattamento dell'acqua di San Pietroburgo, ma sottolineando anche l'ulteriore necessità di potenziare la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare per ridurre l'eutrofizzazione, e tra l'UE e la Russia, in particolare per ridurre il rischio di incidenti in cui sono coinvolte petroliere e i rischi connessi con lo sfruttamento di giacimenti petroliferi e per migliorare la sicurezza nucleare e la gestione delle scorie nucleari; sottolineando che il Mar Baltico è già molto inquinato e, essendo un mare interno, è particolarmente messo in pericolo,

1.   sottolinea che la dimensione settentrionale deve avere maggiore visibilità per poter raggiungere i propri obiettivi, che un maggiore coordinamento tra i vari attori coinvolti costituisce una delle sfide chiave e che la dimensione settentrionale deve ricevere la stessa attenzione di altri modelli di cooperazione regionale; esorta la Commissione, la Presidenza britannica e le prossime Presidenze a garantire il proseguimento fruttuoso dei negoziati in corso sul futuro della dimensione settentrionale facendo partecipare appieno il Parlamento europeo a questa attività;

2.   invita la Commissione a creare un'impostazione globale nelle politiche esterne della dimensione settentrionale dell'Unione, sia bilaterali che multilaterali, che includano le regioni del Mar Baltico, del Mar di Barents nonché tutto l'Artico; sottolinea la situazione speciale della Russia quale partner chiave pur sottolineando il ruolo importante degli altri vicini nordici, Islanda e Norvegia, nonché gli altri partner artici, Canada e Stati Uniti; sottolinea l'importanza di coinvolgere pienamente i vicini nordici nella nuova politica europea di prossimità tenendone conto nella normativa sullo strumento europeo di prossimità e partenariato;

3.   sottolinea che il buon esito dell'adesione di dieci nuovi paesi, compresi quelli che partecipano alla dimensione settentrionale, ha fatto entrare quest'ultima in una nuova fase; invita la Commissione a stanziare risorse adeguate a favore della politica della dimensione settentrionale, onde prevedere nuovi futuri partenariati, fra l'altro nei settori del trasporto, della logistica, dell'energia e della cultura; ritiene che il partenariato in questioni sociali e sanitarie dev'essere sostenuto in modo più adeguato e di conseguenza invita la Commissione, nell'ambito delle sue attuali attività sul futuro della dimensione settentrionale, a riflettere seriamente se una linea di bilancio specifica per la dimensione settentrionale non contribuirebbe ad aumentarne la visibilità, pur rimanendo in linea con il carattere della dimensione settentrionale quale politica quadro della regione nordica; ritiene che tale proposta debba tener conto e aumentare la trasparenza delle varie fonti di finanziamento, incluso il cofinanziamento da parte di terzi; sottolinea la necessità di tenere conto delle esigenze specifiche delle regioni nordiche nelle attività di tutte le Direzioni generali e in tutte le sezioni del bilancio UE;

4.   ricorda alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri le sue precedenti richieste di un ruolo più ampio per i rappresentanti eletti e i parlamentari all'interno della dimensione settentrionale per promuovere e coordinare l'integrazione di diversi partenariati di cooperazione regionale nell'Europa settentrionale; si aspetta proposte concrete da parte della Commissione e a tale proposito ribadisce il suo impegno a svolgere pienamente il suo ruolo nel Foro della dimensione settentrionale e ad ospitarne la prima riunione; sottolinea la necessità di garantire la piena partecipazione delle popolazioni indigene della regione;

5.   invita la Commissione a includere una strategia del Mar Baltico nelle sue prossime proposte relative alla dimensione settentrionale, in modo da rafforzare la cooperazione intorno al Mar Baltico e a trarre il massimo vantaggio dal recente ampliamento dell'Unione ancorando strettamente l'infrastruttura al resto dell'Unione europea; prevede che detta strategia si occuperebbe innanzitutto delle politiche interne dell'Unione europea, mentre la cooperazione con la Russia rientrerebbe nelle politiche esterne dell'UE; accoglie con favore l'accordo con Mosca su ruolini di marcia per ciascuno dei quattro spazi comuni, che fornisce un quadro aggiornato per le relazioni fra l'UE e la Russia; sottolinea che la dimensione settentrionale rifletterebbe l'aspetto regionale di tali spazi; evidenzia altresì che tale processo si deve svolgere nell'ambito di un'effettiva cooperazione con la Russia;

6.   chiede un maggiore coordinamento tra UE, Consiglio artico, Consiglio degli Stati Baltici, Consiglio nordico, Consiglio euroartico di Barents e altri enti coinvolti nella cooperazione nelle regioni settentrionali; rileva che la Commissione dovrebbe essere più attiva nella partecipazione a tali riunioni;

7.   sostiene il Consiglio e la Commissione nelle loro iniziative volte a coinvolgere pienamente la Russia nelle politiche della dimensione settentrionale, ma sottolinea la necessità di impegnarsi pienamente con altri paesi vicini del nord, in particolare la Norvegia e l'Islanda, soprattutto nei settori dello sviluppo marittimo e dell'energia; si compiace in tale contesto del Libro bianco sull'Alto nord, pubblicato dal governo norvegese;

8.   Ricorda che i grandi progetti di infrastrutture nel settore delle energie dei trasporti nella regione Baltica dovrebbero tenere conto delle legittime preoccupazioni degli Stati membri in materia di sicurezza nonché del loro impatto ambientale;

9.   ricorda alla Commissione il prossimo Anno polare internazionale 2007-2008 e invita la Commissione a utilizzare tale opportunità per prendere nuove iniziative insieme ai partner artici, inclusi Canada e Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda i lavori su una "Carta per la governance dell'Artico";

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, sai governi degli Stati membri, della Norvegia, dell'Islanda, della Russia, del Canada, degli Stati Uniti e agli attori della cooperazione regionale.

(1) GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 310.
(2) GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 515.


Migrazione al digitale
PDF 121kWORD 45k
Risoluzione del Parlamento europeo su come accelerare la migrazione dalla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale
P6_TA(2005)0431B6-0583/2005

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Accelerare la migrazione dalla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale" (COM(2005)0204),

–   visto il parere del gruppo "Politica dello spettro radio" sulle ripercussioni sullo spettro radio della migrazione ("switchover") alla radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, del 19 novembre 2004 (RSPG04-55 Rev.),

–   visti i piani di migrazione degli Stati membri che sono stati pubblicati nel quadro del piano d'azione eEurope 2005(1),

–   visti i recenti studi svolti per incarico della Commissione sulla gestione dello spettro nel campo della radiodiffusione e sul trattamento della televisione digitale terrestre in relazione all'interesse pubblico(2),

–   vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)(3),

–   vista la sua risoluzione del 26 settembre 2002 su un piano d'azione dell'UE per la riuscita dell'introduzione della televisione digitale in Europa(4),

–   visto l'articoli 108, paragrafo 5 del suo regolamento,

A.   considerando che la migrazione dalla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale porterà vantaggi a tutti i livelli, consentendo di offrire servizi di trasmissione radiotelevisiva nuovi e migliori, liberando varie centinaia di megahertz di spettro principale, che potrebbero essere riassegnate per scopi vari, e facendo crescere la concorrenza sul mercato e l'innovazione,

B.   considerando che gli Stati Uniti prevedono di cessare la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica terrestre entro il 1° gennaio 2009, che la Corea del Sud ha annunciato che lo farà entro la fine del 2010 e il Giappone entro il 2011, e considerando che è essenziale che l'Unione europea non resti indietro rispetto ai suoi principali concorrenti,

C.   considerando che la Commissione propone l'inizio del 2012 quale termine ultimo per completare lo spegnimento dell'analogico in tutti gli Stati membri, ma che taluni Stati membri non hanno ancora annunciato i loro piani di migrazione,

D.   considerando che il processo di migrazione dev'essere dettato dal mercato, ma allo stesso tempo è necessario un coordinamento tra emittenti e sono anche auspicabili precisi provvedimenti pubblici per coordinare le emittenti,

E.   considerando che la direttiva quadro sancisce il principio della neutralità tecnologica, ma non preclude l'adozione di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove ciò sia giustificato,

F.   considerando che la prossima Conferenza regionale delle radiocomunicazioni 2006 (RRC06) è stata convocata per sottoporre a revisione l'accordo regionale per la zona europea di radiodiffusione (Stoccolma, 1961) al fine di armonizzarne la parte relativa all'uso delle bande di frequenza 174-230 MHz e 470-862 MHz nel servizio di radiodiffusione,

1.   esorta gli Stati membri che non hanno ancora pubblicato i loro piani di migrazione ad annunciarli entro la fine del 2005, in modo da dare segnali chiari e certezze sia ai consumatori che alle emittenti; li esorta inoltre a far durare il meno possibile il periodo di radiodiffusione simultanea in tecnica analogica e digitale, per evitare elevati costi di radiodiffusione, un temporaneo aggravamento della scarsezza di capacità e ritardi nella migrazione;

2.   invita gli Stati membri a garantire che gli interventi da essi effettuati per assicurare ed accelerare la migrazione al digitale siano trasparenti, giustificati, proporzionati e non discriminatori;

3.   invita la Commissione a fissare obiettivi chiaramente definiti per garantire la più ampia penetrazione possibile dei servizi nuovi e innovativi;

4.   invita la Commissione a garantire che la ricerca e lo sviluppo siano sollecitamente completati, anche nell'interesse della penetrazione dei nuovi servizi digitali diversi dalla radiodiffusione;

5.   invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un livello sufficiente di armonizzazione degli approcci e della regolamentazione per quanto riguarda lo spettro di radiofrequenze recuperato ("dividendo digitale"), in particolare al fine di poter soddisfare la domanda futura di servizi paneuropei;

6.   invita la Commissione ad istituire un gruppo di lavoro sul digitale europeo nell'ambito della struttura esistente (comitato per le comunicazioni) incaricato di coordinare a livello comunitario le regolamentazioni, gli obiettivi, le strategie e i calendari degli Stati membri; ritiene che tale gruppo di lavoro dovrebbe monitorare regolarmente l'azione degli Stati membri in materia di migrazione al digitale ed organizzare seminari in cui gli Stati membri e gli altri soggetti interessati possano tenere tavole rotonde e scambiarsi opinioni; ritiene inoltre che il mandato del gruppo di lavoro sul digitale europeo dovrebbe essere anche quello di fornire assistenza per armonizzare gli approcci al dividendo digitale, al fine di garantire il futuro funzionamento dei servizi paneuropei in tutti gli Stati membri;

7.   invita la Commissione ad operare per evitare la formazione di strozzature verticali e monopoli orizzontali; invita gli Stati membri a sovvenzionare – in conformità con la legislazione comunitaria – i ricevitori TV digitali (set-top box o box integrati nell'apparecchio televisivo) quale il sistema Multimedia Home Platform, con un'interfaccia per programmi applicativi (API) aperta per impedire la creazione di strozzature; invita gli Stati membri a promuovere e sviluppare servizi interattivi per accrescere il livello di competenza digitale e la competitività della società europea, ed a promuovere congiuntamente misure tecniche in materia di radiodiffusione aventi lo scopo di filtrare i contenuti suscettibili di danneggiare lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

8.   invita la Commissione a pubblicare informazioni sulle migliori pratiche per quanto riguarda gli aspetti del finanziamento e a fornire un chiaro orientamento sulle questioni connesse con gli aiuti di Stato e le norme sulla concorrenza;

9.   invita la Commissione e gli Stati membri ad affermare quanto sia importante assicurare un "equo accesso" allo spettro di radiofrequenze recuperato nel quadro dei negoziati della RRC06, e a concordare una posizione negoziale comune a sostegno dello scenario basato sulla scadenza del 2015 per la fine della protezione generale contro le interferenze con i canali analogici che trasmettono dall'esterno dell'Unione europea, al fine di assicurare una diffusione digitale indisturbata ad una data il più possibile vicina al 2012;

10.   invita gli Stati membri, per evitare che si aggravi la "divisione digitale" nella società, ad assicurare il più celermente possibile - prima della migrazione dall'analogico al digitale -provvedimenti adeguati, comprese forme di finanziamento e informazioni comprensibili, capaci di alleviare il costo della conversione per coloro nella società che avranno difficoltà a procurarsi e a pagare le apparecchiature sostitutive necessarie;

11.   invita la Commissione a garantire, nel regolamentare la migrazione al digitale, che si faccia una chiara distinzione tra regolamentazione della trasmissione di segnali elettronici e delle infrastrutture e la regolamentazione dei contenuti (inclusi quelli audiovisivi), nonché a garantire, per salvaguardare il pluralismo e la diversità nel campo delle trasmissioni radiotelevisive, che la maggioranza o una parte appropriata delle nuove possibilità di radiodiffusione e delle emittenti non finiscano sotto il controllo esclusivo o l'influenza decisiva di imprese multinazionali del settore dei media; ritiene che la regolamentazione dei vari servizi aggiuntivi trasmessi sulla stessa rete accanto alle radiodiffusioni televisive digitali dovrebbe essere regolata operando una distinzione appropriata alla loro natura: servizi di contenuto (content services) relativi alla radiodiffusione televisiva, altri servizi di contenuto e servizi relativi alle telecomunicazioni;

12.   invita la Commissione e gli Stati membri a garantire perfetta interoperabilità e neutralità tecnologica al fine di assicurare parità di condizioni per tutti gli operatori e di dare slancio all'innovazione europea;

13.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

(1) http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/todays_framework/digital_broadcasting/switchover/national_swo_plans/index_en.htm
(2) "Study on spectrum management in the field of broadcasting – Implications of digital switchover for spectrum management", Aegis Systems Ltd, Indepen Consulting Ltd e IDATE, giugno 2004;"Public policy treatment of digital terrestrial television (DTT) in communications markets", Analysys Limited, Hogan&Hartson e Aleph, 26 agosto 2005http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/studies_ext_consult/index_en.htm
(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(4) GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 311.


Disattivazione delle centrali nucleari di potenza
PDF 117kWORD 44k
Risoluzione del Parlamento europeo sull'utilizzo delle risorse finanziarie per la disattivazione delle centrali nucleari di potenza (2005/2027(INI))
P6_TA(2005)0432A6-0279/2005

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla relazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di disattivazione delle centrali nucleari di potenza (COM(2004)0719),

–   vista la sua posizione definita in prima lettura il 13 marzo 2002 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 96/92/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(1),

–   vista la sua posizione definita in prima lettura il 13 marzo 2002 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale(2),

–   vista la sua posizione definita in seconda lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE(3),

–   viste la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, nonché le dichiarazioni interistituzionali della Commissione allegate e riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti(4),

–   vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti(5),

–   viste le proposte relative alle direttive (Euratom) del Consiglio che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari e sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi (COM(2003)0032),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla sicurezza nucleare e l'allargamento dell'Unione europea (COM(2002)0605),

–   vista la decisione 2005/407/CE della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa all'aiuto di Stato al quale il Regno Unito intende dare esecuzione ai fini della ristrutturazione dell'impresa nucleare British Energy Group plc(6),

–   vista la relazione della Corte dei conti francese del 20 gennaio 2005 relativa agli obblighi di disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e vista in particolare la conclusione ivi contenuta che l'utilizzo per altri scopi di stanziamenti destinati alla futura dismissione può provocare distorsioni della concorrenza tra produttori all'interno della Comunità,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0279/2005),

Importanza della disattivazione delle centrali nucleari di potenza

1.   è consapevole dell'importanza, per la protezione delle persone e dell'ambiente, di disattivare correttamente le centrali nucleari di potenza dopo la loro chiusura;

2.   ricorda che, a seguito della rimozione dei combustibili nucleari dopo la chiusura di un reattore di potenza, ha luogo una drastica riduzione dell'attività radioattiva; rileva, tuttavia, che l'inventario dei residui richiede un elevato livello di sicurezza nucleare per rispondere ai requisiti della direttiva 96/29/Euratom;

3.   rileva che la mancanza di risorse per finanziare le misure di disattivazione potrebbe, in taluni casi, ritardare la disattivazione delle centrali nucleari di potenza e dovrebbe quindi essere evitata;

4.   accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di riferire ogni anno al Parlamento sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione delle centrali nucleari di potenza;

5.   prende atto dell'intenzione della Commissione di adottare una raccomandazione non vincolante sulla questione nelle prossime settimane;

6.   prende atto altresì dell'intenzione della Commissione di avviare un esame esaustivo della questione nel corso del 2006, al fine di promuovere la formulazione di una politica comunitaria e di iniziative legislative;

Risorse finanziarie destinate alla disattivazione

7.   ritiene necessario provvedere a che in ciascuno Stato membro tutte le imprese nucleari dispongano in tempo utile di risorse finanziarie a coprire i costi della disattivazione, compresa la gestione dei rifiuti, al fine di garantire il rispetto del principio "chi inquina paga" e di evitare qualsiasi ricorso agli aiuti di Stato;

8.   invita la Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a definire con precisione la destinazione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione sufficienti in ciascuno Stato membro, tenendo conto della disattivazione, nonché della gestione, del trattamento e dello stoccaggio finale delle scorie radioattive che ne risultano;

9.   constata che le modalità di gestione di tali risorse finanziarie differiscono da uno Stato membro all'altro e chiede una sana gestione delle stesse;

10.   chiede che tali risorse finanziarie siano utilizzate per investimenti equi perfettamente in linea con la legislazione comunitaria sulla concorrenza, evitando così distorsioni della concorrenza;

11.   giudica indispensabile un'assoluta trasparenza nella gestione e nell'utilizzo di tali risorse finanziarie nonché la garanzia di una revisione contabile esterna;

Aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente

12.   considera la summenzionata comunicazione della Commissione sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di disattivazione delle centrali nucleari di potenza un'occasione per richiamare l'attenzione sugli aspetti relativi alla sicurezza nell'ambito della disattivazione di centrali nucleari di potenza;

13.   ricorda che in ogni singola fase della disattivazione di centrali nucleari di potenza occorre tener conto della sicurezza delle persone e dell'ambiente e che è opportuno, nella misura del possibile, far buon uso delle esperienze precedenti;

14.   prende atto dell'esistenza di due strategie di disattivazione - immediata e differita - i cui rispettivi vantaggi e svantaggi dovrebbero essere soppesati in funzione dell'ubicazione e del tipo di reattore;

15.   ritiene che gli aspetti della sicurezza relativi alla protezione dell'uomo e dell'ambiente debbano presiedere in via prioritaria alla scelta della strategia di disattivazione;

16.   rileva che lo smantellamento o la disattivazione di una centrale nucleare di potenza è soggetta alla valutazione di impatto della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto di determinati progetti pubblici e privati(7);

17.   chiede che in tutti gli Stati membri sia eseguita una verifica della prassi delle emissioni, in quantitativi particolarmente elevati, di sostanze scarsamente radioattive in settori soggetti alle norme sulla protezione nucleare e dalle radiazioni, a seguito della disattivazione;

Aspetti economici

18.   ritiene che, per ragioni di sicurezza, le deroghe siano ammissibili, per esempio, nei nuovi Stati membri;

19.   si chiede se gli accantonamenti contabili finora effettuati in taluni Stati membri e le pertinenti risorse finanziarie corrispondano effettivamente al fabbisogno reale;

20.   accoglie favorevolmente il sostegno finanziario, subordinato al rispetto di taluni vincoli, accordato dall'Unione europea a taluni progetti di disattivazione nei nuovi Stati membri;

21.  appoggia la posizione della Commissione secondo cui i costi della disattivazione nucleare, che deve intendersi comprendere anche altri costi esterni e sussidi ad altri tipi di produzione elettrica, devono essere computati nella valutazione della vitalità economica di qualsiasi centrale nucleare di potenza, in modo da evitare distorsioni concorrenziali;

22.   rileva che, in conformità delle convenzioni internazionali in materia di responsabilità, il gestore di una centrale nucleare è tenuto a prevedere un'assicurazione che copra la responsabilità civile per tutto il periodo di disattivazione in caso di incidenti imprevisti;

23.  rileva che la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 come modificata dal Protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982 sono tuttora in vigore e non possono essere denunciate unilateralmente dall'UE; rileva, inoltre, che nella sua risoluzione del 26 febbraio 2004 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare(8) il Parlamento ha espresso il suo accordo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione o ad aderirvi;

o
o   o

24.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(1) GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 351.
(2) GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 367.
(3) GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 211.
(4) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.
(5) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
(6) GU L 142 del 6.6.2005, pag. 26.
(7)1 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
(8) GU C 98 E del 23.4.2004, pag. 123.


Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici
PDF 155kWORD 70k
Risoluzione del Parlamento europeo su: "Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici" (2005/2049(INI))
P6_TA(2005)0433A6-0312/2005

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici (COM(2005)0035),

–   visti il protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), nonché le procedure attuative per la sua applicazione adottate alle Conferenze delle parti di Bonn (luglio 2001), Marrakech (novembre 2001), New Delhi (ottobre e novembre 2002), Milano (dicembre 2003) e Buenos Aires (dicembre 2004),

–   viste le sue precedenti risoluzioni relative ai cambiamenti climatici, in particolare quella del 13 gennaio 2005 sui risultati della conferenza di Buenos Aires sui cambiamenti climatici(1) e quella del 12 maggio 2005 sul Seminario di esperti governativi sui cambiamenti climatici(2),

–   viste le dichiarazioni trasmesse al vertice G8 a Gleneagles da 24 dirigenti di imprese internazionali rappresentanti il Foro economico mondiale, ad esempio sulla necessità di adottare obiettivi di stabilizzazione climatica a lungo termine,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0312/2005),

A.   considerando che i cambiamenti climatici rappresentano una delle principali sfide del secolo XXI e hanno importanti ripercussioni negative globali a livello ambientale, economico e sociale aventi conseguenze potenzialmente catastrofiche e che i cambiamenti climatici differiscono dagli altri problemi ambientali con cui dobbiamo misurarci,

B.   considerando che già si riscontrano avvisaglie di cambiamenti climatici, quali ad esempio lo scioglimento dei ghiacci polari e del permafrost e molto probabilmente la maggiore frequenza e intensità di fenomeni atmosferici estremi; che nell'ultimo decennio i danni economici dovuti a catastrofi naturali di natura meteorologica sono aumentati di sei volte rispetto al livello degli anni '60,

C.   considerando che i paesi industrializzati hanno notevoli responsabilità per l'accumulo nell'atmosfera di emissioni di gas a effetto serra, sia attualmente che storicamente; che i paesi in via di sviluppo saranno i più colpiti dalla maggiore instabilità del clima e che i paesi industrializzati devono assumersi la primaria responsabilità di aiutare i paesi a basso reddito ad adeguarsi ai cambiamenti climatici e ad assisterli sul piano sia tecnologico che finanziario,

D.   considerando che il protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 successivamente alla ratifica da parte di 152 paesi e organizzazioni di integrazione economica regionale, che rappresentano il 61,6% delle emissioni al 1990 di gas a effetto serra, di cui all'Allegato I, e quasi il 90% della popolazione mondiale,

E.   considerando che per affrontare il problema dei cambiamenti climatici è fondamentale la piena attuazione, ad opera di tutte le Parti, della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto, anche se le misure non saranno davvero efficaci finché non si perverrà a una soluzione planetaria che inglobi i grandi blocchi economici responsabili della maggior parte delle emissioni inquinanti,

F.   considerando che il protocollo di Kyoto prevede che si proceda nel 2005 ai negoziati per gli impegni per la riduzione delle emissioni relativi al periodo successivo al 2012 e che, di conseguenza, l'undicesima Conferenza delle parti e la COP/MOP 1 di Montreal dovrebbero attribuire la massima priorità a tale compito,

G.   considerando la necessità di fissare in tempi brevi ulteriori obiettivi onde offrire la certezza degli investimenti in fonti energetiche a bassa intensità di carbonio, in tecnologie a basse emissioni di gas serra e in energie rinnovabili, e onde evitare investimenti in infrastrutture energetiche incompatibili,

H.   considerando che, in base a recenti studi scientifici, il principale obiettivo dell'UNFCCC, cioè quello di evitare pericolosi cambiamenti climatici, potrebbe richiedere una stabilizzazione della concentrazione dei gas a effetto serra al di sotto dei 500 ppm equivalenti di CO2, un livello leggermente superiore all'attuale, il che richiederà pertanto ulteriori riduzioni delle emissioni nel prossimo futuro,

I.   considerando che gli investimenti in efficienza energetica rappresentano il modo più promettente di ridurre le emissioni di carbonio e che nell'UE esistono notevoli potenzialità per risparmi energetici economicamente convenienti,

J.   considerando che l'impatto sul clima può essere fortemente ridotto mediante una migliore pianificazione del territorio,

K.   considerando che l'estensione verso altri settori (per esempio il settore aereo) delle già fissate possibilità di scambi di emissioni dovrebbe essere preceduta da un'analisi da cui risulti che tale estensione reca un contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici e che i paesi/regioni ricche non debbono essere favorite a scapito di paesi e imprese in via di sviluppo;

L.   considerando che è decisamente auspicabile un forte aumento della partecipazione dei cittadini agli sforzi complessivi volti a limitare le emissioni e a sviluppare stili di vita più sostenibili,

M.   considerando che le emissioni di gas a effetto serra continuano ad aumentare in molti Stati membri, il che dimostra che occorre intervenire rapidamente affinché l'UE sia in grado di rispettare i suoi obblighi di Kyoto,

N.   considerando che i costi dei provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra saranno compensati dai benefici che risulteranno da una limitazione dell'aumento della temperatura planetaria a un massimo di 2°C rispetto ai livelli dell'era preindustriale, grazie alla prevenzione dei danni e perdite che i cambiamenti climatici potrebbero causare in tutto il mondo,

O.   considerando che il superamento dell'economia basata sui combustili fossili rappresenta un'opportunità commerciale di portata storica; che tale opportunità commerciale è grande anche per i paesi in via di sviluppo i quali, seppur ricchi di risorse rinnovabili, non dispongono attualmente delle tecnologie per sfruttarle,

1.   sottolinea che la strategia dell'UE sulla mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe basarsi su un approccio articolato su sette punti:

   basarsi su elementi chiave del protocollo di Kyoto, ossia obiettivi vincolanti per le emissioni di gas serra, un sistema globale di "cap and trade"(tetto per le emissioni e scambio di quote) e su meccanismi flessibili,
   realizzare una forte riduzione delle emissioni del 30% entro il 2020, applicando una combinazione di incentivi di mercato e di elementi di regolamentazione per stimolare gli investimenti in efficienza e/o in tecnologie senza emissioni di carbonio e a basse emissioni di carbonio,
   adottare un approccio proattivo per coinvolgere altri attori principali, in particolare gli Stati Uniti,
   sviluppare un partenariato strategico con paesi quali la Cina, il Sudafrica, il Brasile e l'India per aiutarli a sviluppare strategie energetiche sostenibili e garantire la loro partecipazione agli sforzi di mitigazione,
   promuovere risolutamente la ricerca e l'innovazione per le tecnologie energetiche sostenibili, rimuovere incentivi "perversi" quali i sussidi a favore di combustibili fossili e internalizzare i costi esterni, compresi quelli dei cambiamenti climatici, nel prezzo della produzione energetica,
   elaborare normative a livello europeo e nazionale atte a favorire un aumento dell'efficienza energetica e a diminuire il prezzo delle tecnologie che riducono l'impatto climatico,
   incoraggiare una partecipazione diretta molto maggiore dei cittadini europei agli sforzi di mitigazione, che ha come requisito indispensabile la fornitura di informazioni dettagliate circa il tenore di carbonio di prodotti e servizi e potrebbe comportare in futuro l'opzione di introdurre un sistema di scambio di quote individuali;

2.   invita la UE a far sì che la riunione COP11 e COP/MOP1 a Montreal decida formalmente su un mandato e uno scadenzario per negoziare i futuri impegni in materia di clima con un limite temporale per raggiungere un accordo entro il 2008;

3.   chiede ai leader dell'UE di avanzare, all'undicesima Conferenza delle parti e alla COP/MOP 1, proposte relative a un futuro regime climatico, basate sull'obiettivo generale di limitare a 2° C l'aumento medio della temperatura del pianeta rispetto ai livelli dell'era preindustriale;

4.   ritiene che tale futuro regime debba basarsi su responsabilità comuni ma differenziate tendenti alla riduzione e alla convergenza, sul mantenimento e sul progressivo incremento delle riduzioni delle emissioni nonché sulla partecipazione di più paesi agli sforzi di riduzione; sottolinea che qualsiasi obiettivo di riduzione delle emissioni dovrebbe basarsi sullo stato attuale della scienza e mirare a limitare, con ragionevole certezza, a 2° C l'aumento medio della temperatura del pianeta; sottolinea inoltre che l'efficacia dei costi deve caratterizzare tutte le misure esaminate e che, pertanto, tra gli obiettivi a lungo termine deve figurare quello di sviluppare un mercato internazionale del carbonio basato su tetti alle emissioni e lo scambio di quote di emissioni; rileva altresì che nel calcolo del rapporto costo/efficacia vanno inclusi i costi dell'inazione e i previsti vantaggi economici derivanti dall'azione precoce e dall'innovazione nonché dall'apprendimento tecnologico, che ridurranno i costi di mitigazione;

5.   si compiace delle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 23 marzo 2005, in particolare che i paesi industrializzati devono puntare a riduzioni delle emissioni dell'ordine del 15-30% entro il 2020; insiste, tuttavia, che occorrono altresì obiettivi di riduzione delle emissioni a lungo termine e propone un obiettivo del 60-80% per il 2050;

6.   deplora la mancata attuazione da parte dell'attuale amministrazione americana degli impegni a norma del UNFCCC di tornare ai livelli di emissione del 1990 e di evitare pericolosi cambiamenti climatici e deplora la decisione degli Stati Uniti di non procedere alla ratifica del Protocollo di Kyoto; invita la UE a garantire che il processo multilaterale non sia paralizzato da singoli paesi;

7.   ricorda che il potenziale di risparmi energetici nell'UE è di ben il 40%, ma che per raggiungere tale traguardo è necessario fissare obiettivi vincolanti;

8.   osserva che con un approccio sistematico sarebbe possibile coprire entro il 2020 il 25% del consumo di energia dell'UE mediante energie rinnovabili;

9.   sottolinea che un'efficace mitigazione dei cambiamenti climatici richiederà un'importante trasformazione dei sistemi energetici e di trasporto nonché della progettazione termica degli edifici e che tale trasformazione dovrebbe diventare un fattore trainante nell'ambito della strategia di Lisbona per dare impulso alla crescita e alla competitività; invita l'UE a sviluppare una strategia che faccia dell'Europa l'economia più efficiente del mondo in termini energetici, definendo obiettivi di riduzione annuale dell'intensità energetica dell'ordine del 2,5-3%;

10.   invita gli Stati membri, a tale proposito, ad attivare sistemi di monitoraggio permanenti per valutare la quantità di materiali e di energia utilizzati in ciascun settore economico, onde promuovere opportune politiche di riduzione;

11.   riconosce che il ritardo nell'azione aumenterà il rischio di effetti ambientali negativi e comporterà costi maggiori; sostiene inoltre che la riduzione delle emissioni globali non deve generare altre minacce;

12.   ritiene che la lotta contro i cambiamenti climatici comporti vantaggi sia per la società che per l'ambiente e contribuisca a conseguire gli obiettivi di Lisbona e gli Obiettivi di sviluppo del Millennio; ritiene che gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili e lo sviluppo di queste ultime si traducano in nuove opportunità per l'agricoltura e la silvicoltura, in più posti di lavoro, in una salute migliore, in un aumento della crescita regionale, in un migliore sfruttamento delle risorse locali e regionali e delle tecnologie avanzate esistenti nonché in una diminuzione della povertà;

13.   chiede che l'UE si adoperi maggiormente per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche promettenti in cooperazione con gli altri attori mondiali;

14.   sottolinea che molte delle tecnologie necessarie per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra già esistono ma che il loro ingresso sul mercato è ostacolato da numerose barriere e, non da ultimo, da incentivi perversi quali i sussidi a favore dei combustibili fossili; esorta pertanto la Commissione a proporre una normativa volta ad abolire tutti i sussidi di questo genere e ad introdurre invece una struttura di incentivi positivi per un maggiore impiego delle tecnologie efficienti in termini energetici e a basse emissioni di carbonio o a emissioni zero, e chiede un utilizzo proattivo degli appalti pubblici all'interno dell'UE per favorire un calo dei costi di tali tecnologie; chiede inoltre, in aggiunta ad una focalizzazione del Settimo programma quadro sulla ricerca in settori connessi con la mitigazione dei cambiamenti climatici, un programma accelerato - analogo al programma Apollo degli Stati Uniti negli anni '60 - volto a promuovere la ricerca e l'innovazione a sostegno delle energie sostenibili e della gestione sostenibile dell'uso del suolo;

15.   invita la Commissione, alla luce del fatto che molte, se non la maggior parte, delle infrastrutture energetiche dell'UE sono destinate ad essere rimpiazzate nel corso dei prossimi decenni, ad avanzare proposte volte ad assicurare che tutti gli investimenti in infrastrutture energetiche in seno all'UE applichino le migliori tecnologie disponibili in termini di emissioni da combustibile fossile basse o nulle;

16.   osserva che gli investimenti in misure di efficienza e in tecnologie rinnovabili costituiscono le principali alternative per la mitigazione dei cambiamenti climatici; rileva nel contempo che lo sviluppo di tecniche di cattura e stoccaggio del carbonio è importante, in particolare nelle regioni dotate di ampie riserve di carbone;

17.   invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire chiaramente e concretamente a un'eventuale riforma del CDM e delle sue istituzioni, al fine di rafforzare la sua attuazione e di promuovere una più ampia partecipazione del settore privato, dando in tal modo l'impulso necessario per proseguire oltre il 2012;

18.   segnala la necessità di promuovere le nuove tecnologie dei sistemi spaziali per analizzare le calamità naturali dallo spazio, prevenendo ed evitando così le loro disastrose conseguenze;

19.   ritiene che la complessità della ricerca e sviluppo tecnologico necessari in considerazione del cambiamento climatico e della prevenzione delle catastrofi, così come la loro dimensione transfrontaliera, ci obblighino a cercare formule europee che superino il principio di sussidiarietà regionale e nazionale;

20.   riconosce che saranno necessari cambiamenti nel tipo di approccio nonché adeguamenti fisici affinché la società possa prepararsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici;

21.   chiede agli Stati membri che non l'hanno ancora fatto di apportare risorse al fondo supplementare onde assicurare che il comitato esecutivo CDM possa realizzare il mandato di creare un meccanismo efficace e ben funzionante;

22.   sottolinea che gli sviluppi nel settore dei trasporti sono d'importanza cruciale in quanto a tale settore è imputabile circa il 30% delle emissioni di CO2 equivalenti della Comunità, quota alla quale il trasporto su strada contribuisce per l'85% circa; sottolinea che il trasporto ferroviario è molto più efficiente di quello su strada sotto il profilo energetico; si rammarica del fatto che l'industria automobilistica non sarà probabilmente in grado di realizzare l'obiettivo di 140 g/km entro il termine fissato in base all'attuale accordo volontario; chiede pertanto una politica di misure forti volte a ridurre le emissioni prodotte dai trasporti, tra cui limiti vincolanti per le emissioni di CO2 dei veicoli nuovi nell'ordine di 80-100 g/km a medio termine, da conseguire attraverso scambi di emissioni tra costruttori di automobili, ed altre misure quali limiti di velocità validi in tutta l'UE, pedaggi e incentivi fiscali, insieme alla promozione del trasporto ferroviario e dei trasporti pubblici in generale; sollecita inoltre la Commissione a trovare modalità innovative per rendere visibili le emissioni di CO2 causate dai trasporti e ad avanzare proposte tese a stabilizzare o ridurre i volumi di traffico nell'Unione europea da qui al 2010;

23.   osserva con preoccupazione l'aumento del trasporto di merci ed invita la Commissione ad elaborare una stima delle emissioni di CO2 causate da tale attività per formulare proposte miranti a trasferire un'ampia quota del trasporto merci su strada verso modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente; invita la Commissione, nel quadro del suo riesame del Programma europeo sul cambiamento climatico (ECCP), ad avanzare proposte per istituire una "rete ferroviaria transeuropea rapida per il trasporto di merci" che risolva la frammentazione della rete di trasporto merci e rimuova le strozzature infrastrutturali rimanenti; chiede che si prendano inoltre in considerazione obiettivi vincolanti di emissione di CO2 per gli autocarri; chiede alla Commissione di esaminare quali benefici abbia per la mitigazione degli effetti sul clima l'estensione a tutti gli Stati membri dell'autorizzazione all'utilizzo di mezzi pesanti della lunghezza ora consentita in Svezia e Finlandia e di riferire i risultati in tempi brevi;

24.   chiede nuovamente che le emissioni dovute ai trasporti aerei e marittimi internazionali siano incorporate negli obiettivi di riduzione delle emissioni a partire dal 2012;

25.   appoggia l'instaurazione di ecoprelievi a livello comunitario; sottolinea che, alla stessa stregua di altri strumenti di mercato essi costituiscono un dispositivo indispensabile per una politica efficace di riduzione dell'inquinamento; invita la Commissione ad avanzare proposte e gli Stati membri ad adottare il primo ecoprelievo europeo entro e non oltre il 2009;

26.   appoggia la proposta della Commissione su una strategia tematica relativa all'ambiente urbano che si prefigga di migliorare il livello qualitativo delle aree urbane, con specifico riferimento alla qualità dell'aria; reputa prioritari due assi correlati ai cambiamenti climatici: lo sviluppo di trasporti pubblici con tecnologie pulite o meno inquinanti, la promozione di un ambiente sostenibile di elevata qualità (HQE);

27.   ritiene che l'UE e i suoi Stati membri debbano rivedere e modificare i propri strumenti di pianificazione territoriale in modo da ridurre l'impatto climatico e che ciò valga in particolare nel caso della pianificazione e dei nuovi investimenti in materia di sistemi di trasporti e di nuova edilizia abitativa e industriale;

28.   chiede che, per dimostrare un chiaro ruolo guida dell'UE in vista dei negoziati del 2012, la Commissione avanzi specifiche proposte legislative – nel quadro del suo riesame dell'ECCP – volte ad estendere il campo di applicazione della direttiva sull'edilizia e ad aggiornare la direttiva sui biocarburanti allo scopo di inserirvi la tecnologia più recente dei biocarburanti flessibili (come l'MTHF, il levulinato di etile, ecc.), di introdurre norme comuni obbligatorie in tutta l'UE per questi nuovi carburanti, di creare incentivi a favore dei parchi di autoveicoli vincolati che utilizzano biocarburanti e di introdurre rapporti minimi di miscelazione, prendendo in esame l'efficacia, dal punto di vista ambientale, di richiedere l'uso, per una percentuale del 10%, di biocarburanti come combustibili nel settore dei trasporti;

29.   invita l'Unione europea a far sì che i fondi strutturali siano finalizzati in via prioritaria allo sviluppo sostenibile;

30.   rileva che la navigazione aerea è responsabile a livello mondiale del 4-9% delle emissioni totali di gas serra e che le emissioni del traffico aereo aumentano annualmente del 3%; sottolinea l'importanza di severi obiettivi di riduzione delle emissioni per il settore aereo; esorta vivamente la Commissione a intervenire rapidamente per ridurre l'impatto dei trasporti aerei sul clima, creando un sistema pilota di scambio delle emissioni del trasporto aereo per il periodo 2008-2012 per tutti i voli provenienti e diretti a qualsiasi aeroporto dell'UE, e chiede che parallelamente vengano introdotti strumenti atti ad affrontare appieno l'impatto dei trasporti aerei sul clima; chiede che contemporaneamente ci si adoperi per affrontare anche il problema delle emissioni dovute ai trasporti marittimi;

31.   invita la Commissione ad additare la via verso un'economia parca di emissioni di CO2 predisponendo un ruolino di marcia che enuclei fra l'altro le aspettative in materia di produzione dell'idrogeno e di fonti energetiche sostenibili; invita altresì la Commissione ad individuare le strozzature contestuali allo sviluppo ed applicazione delle tecnologie innovative e pulite;

32.   sottolinea che, contrariamente a quanto succede nei settori dell'elettricità e dei carburanti, l'Unione europea non segue un approccio sistematico per sostenere le energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento anche se la dipendenza dalle importazioni di gas e di petrolio vi è particolarmente elevata e i costi per accrescere la quota di energie rinnovabili sono relativamente bassi; chiede pertanto una strategia che, grazie ad un aumento della produzione, renda competitivi gli impianti di riscaldamento e raffreddamento che usano energia rinnovabile; ritiene in proposito che le disposizioni burocratiche dell'UE per i proprietari e i costruttori di case non siano uno strumento adeguato e che occorrerebbe di preferenza orientarsi su una direttiva che fissi obiettivi realistici ma ambiziosi e coordini le azioni degli Stati membri sulla base di incentivi temporanei e limitati per accedere al mercato;

33.   ritiene in proposito che la Commissione debba presentare una proposta di direttiva sul riscaldamento e il raffreddamento analoga alla proposta sui biocarburanti;

34.   ritiene che il rapido sviluppo dell'utilizzo della biomassa e l'incoraggiamento della produzione di energia rinnovabile in campo agricolo debbano costituire un aspetto assolutamente prioritario nello spostare il baricentro della politica agricola comunitaria, congiuntamente a un approccio equilibrato in materia di produzione alimentare; sottolinea che la produzione di energia dalla biomassa dev'essere organizzata secondo modalità che siano efficaci in termini di conversione energetica ed ecologicamente sostenibili; a tale riguardo, accoglie con favore il proposito della Commissione di presentare un piano d'azione concernente la biomassa e chiede alla Commissione di integrare in questa proposta misure giuridicamente vincolanti;

35.   segnala la necessità di diversificare le linee di ricerca e le misure di prevenzione per evitare effetti alla salute e alla sicurezza delle persone, inondazioni, siccità, incendi - segnatamente nelle zone forestali e protette - riduzione di biodiversità e perdite economiche; chiede agli Stati membri e alla Commissione di tener conto dell'importanza della massa forestale e dell'agricoltura nell'assorbimento di carbonio, come freno all'erosione, come fonti di risorse e, in ultima analisi, come agenti regolatori del clima;

36.   chiede alla Commissione e agli Stati membri, al fine di assicurare un contesto operativo internazionale paritario, di prendere in considerazione, quale supplemento agli obiettivi vincolanti in materia di emissioni per i paesi industrializzati, la proposta di obiettivi settoriali per le industrie ad alta intensità energetica che esportano in paesi che non si sono impegnati in modo vincolante a ridurre le emissioni; chiede inoltre alla Commissione di esplorare la possibilità di associare paesi terzi al sistema UE di scambio di emissioni; invita la Commissione ad intavolare, nell'ambito di ogni settore o comparto industriale, un intenso dialogo con le imprese onde appurare quali trasformazioni si possano e si debbano incentivare nel settore della produzione, dei consumi e dei trasporti onde ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nell'Unione;

37.   chiede alla Commissione di tener seriamente conto del problema degli Stati scrocconi nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici; chiede alla Commissione e agli Stati membri di esaminare la possibilità di adottare alle frontiere misure correttive sugli scambi commerciali in modo da compensare ogni vantaggio concorrenziale a breve termine di cui possano godere i produttori in paesi industrializzati non soggetti a vincoli in materia di carbonio; sottolinea che i modelli commerciali internazionali hanno una notevole influenza sul cambiamento climatico e chiede pertanto all'OMC di introdurre tra le sue iniziative un meccanismo a favore dello sviluppo sostenibile;

38.   ritiene che nell'ambito della revisione dell'attuale sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra e della sua eventuale espansione, si dovrebbe riesaminare attentamente l'idea del "grandfathering" a causa delle sue gravi carenze, valutando alternative quali l'analisi comparativa e la messa all'incanto, secondo un approccio "a monte"; ritiene inoltre che vadano riviste le quote nazionali di emissione a causa dei crescenti scambi transfrontalieri, in particolare di energia elettrica;

39.   raccomanda che l'UE metta in atto, per i paesi in via di sviluppo, una politica di cooperazione specificamente rivolta al cambiamento climatico; osserva che l'inserimento di considerazioni su detto fenomeno nell'ambito di politiche di sviluppo più ampie richiede che si preveda e si ponga in atto tutta una serie di strumenti; osserva altresì che le priorità sono rappresentate dall'agricoltura e dalla sicurezza alimentare, due settori estremamente sensibili al clima; ritiene che un altro aspetto essenziale sia la diversificazione economica, dato che molti paesi in via di sviluppo dell'Associazione dei piccoli Stati insulari (AOSIS) dipendono fortemente dal turismo; che i trasporti, la pianificazione sociale e le questioni energetiche siano fondamentali per contrastare il cambiamento climatico e che altre priorità siano rappresentate dalla prevenzione delle catastrofi e dalla preparazione ad esse;

40.   accoglie positivamente la creazione dell'Osservatorio per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile per l'Africa, un sistema informativo ambientale della Commissione basato su tecnologie satellitari e di mappatura computerizzata, a sostegno delle attività di sviluppo dell'Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO); ritiene che sarebbe opportuno valutare il possibile sviluppo e ampliamento della struttura della Commissione, per ricomprendervi anche una rete di osservazione del cambiamento climatico;

41.   rileva che, per quanto concerne la partecipazione dei paesi in via di sviluppo al futuro regime sul clima, l'UE dovrebbe riconoscere espressamente che le priorità per tali paesi sono la povertà e lo sviluppo; che tuttavia gli Obiettivi di sviluppo del millennio fissati dall'ONU non saranno mai raggiunti se non verranno affrontate adeguatamente le questioni ambientali, ad esempio il cambiamento climatico; che sviluppo sostenibile e lotta contro la povertà dovrebbero continuare a rappresentare il quadro generale di riferimento, al cui interno i paesi in via di sviluppo siano incoraggiati ad adottare politiche e misure, di adattamento e mitigazione, che tengano conto delle preoccupazioni relative al clima;

42.   sostiene pertanto l'adozione di una nuova soluzione politica coerente, finalizzata a migliorare il benessere di popolazioni già vulnerabili attraverso una strategia globale a favore dello sviluppo, dotata di un adeguato sostegno economico; raccomanda che la nuova strategia sia basata sul legame tra cambiamento climatico, gestione delle risorse naturali, prevenzione dei disastri naturali ed eradicazione della povertà;

43.  sottolinea che lo sviluppo economico è un diritto di tutti i paesi in via di sviluppo; rileva che l'UE e gli altri paesi industrializzati debbono appoggiare i paesi in via di sviluppo in sede di promozione di tecnologie sostenibili, ma che i paesi in via di sviluppo non dovrebbero ripetere le stesse pratiche inquinanti dei paesi industrializzati; ritiene necessaria una riforma delle norme che disciplinano il meccanismo per lo sviluppo pulito, per far sì che favoriscano lo sviluppo sostenibile; suggerisce che le priorità delle istituzioni finanziarie in materia di prestiti e gli aiuti dell'UE siano riorientati in modo da sostenere le energie rinnovabili e l'efficienza energetica; propone pertanto l'avvio di un'iniziativa multilaterale per l'energia sostenibile, alla quale partecipino l'UE, paesi quali la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica, ecc. e talune imprese di rilievo del settore dell'energia, finalizzata a promuovere una cooperazione tecnologica su ampia scala e avente tra i suoi principali obiettivi l'energia e i trasporti, prendendo a modello il partenariato di recente stabilito tra l'UE e la Cina in materia di cambiamenti climatici;

44.   invita la Commissione, nel quadro della cooperazione tecnologica con i paesi dell'allegato B e nel quadro della revisione dell'accordo di Cotonou, ad aiutare i governi di suddetti paesi ad adottare strategie energetiche nazionali in modo da ridurre al minimo la loro dipendenza dai combustibili fossili importati, da promuovere il balzo tecnologico, in particolare per quanto riguarda l'energia rinnovabile, soprattutto la biomassa, e da aiutarli a conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio fissati dall'ONU;

45.   insiste sulla necessità di una maggiore assistenza finanziaria per l'adeguamento climatico a favore dei paesi meno sviluppati; ritiene a questo proposito che la gestione di una silvicoltura sostenibile, in particolare nelle foreste tropicali, costituisca un elemento importante ai fini della mitigazione e dell'adeguamento climatici e pertanto sollecita la Commissione ad attribuire priorità a tale aspetto nelle sue attività di cooperazione allo sviluppo;

46.   invita la Commissione ad esaminare la praticabilità e i vantaggi della creazione di un regime di quote di emissioni individuali e negoziabili che coinvolga i cittadini e influenzi gli schemi di consumo privati;

47.   invita le istituzioni dell'UE a dare un esempio positivo limitando le loro emissioni di gas a effetto serra nell'ambito delle loro varie attività, potenziando l'efficienza energetica dei loro edifici e di tutte le apparecchiature impiegate e optando per modalità di trasporto a basse emissioni di carbonio, ecc.; ritiene che debbano essere esplicati sforzi particolari in relazione ai viaggi dei deputati al Parlamento europeo, il che implica un riesame della pluralità dei luoghi di riunione del PE, l'uso di veicoli a basse emissioni di carbonio da parte del Servizio autisti, ecc.;

48.   invita la Commissione a varare nell'ambito dell'iniziativa dell'UE una campagna di sensibilizzazione dei cittadini circa le incidenze sui cambiamenti climatici risultanti dagli sprechi a livello di consumi e di produzione;

49.   riconosce e appoggia le soluzioni basate sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) per dissociare la crescita economica dal consumo energetico e materiale e dal trasporto, contribuendo in tal modo a una società più sostenibile; chiede alla Commissione di suggerire misure politiche al fine di sfruttare i miglioramenti di efficienza apportati dal ricorso alle TIC nel settore abitativo, nella dematerializzazione, nei trasporti e nella transizione dai prodotti ai servizi;

50.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretariato dell'UNFCCC e dell'OMC, con la richiesta di trasmetterla a tutte le parti contraenti non aderenti all'UE.

(1) GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 144.
(2) Testi approvati, P6_TA(2005)0177.

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