Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce l'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) n. .../... {sugli inquinanti organici persistenti} (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003)0644)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0530/2003),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza dei generi e della commissione per le petizioni (A6-0315/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 novembre 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce l'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) La circolazione libera, sicura, senza pastoie burocratiche e a costi ragionevoli delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, è un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei consumatori e dei lavoratori, ai loro interessi sociali ed economici, alla protezione della flora e della fauna e alla competitività dell'industria chimica.
(2) Un efficace funzionamento del mercato interno delle sostanze nella Comunità può essere ottenuto soltanto se le norme per la gestione sicura delle sostanze sono definite in modo preciso e completo e non differiscono in modo rilevante da uno Stato membro all'altro.
(3) Il ravvicinamento delle norme riguardanti le sostanze deve assicurare un'elevata protezione della salute e dell'ambiente, al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e di garantire la capacità innovativa e la competitività; tali norme devono essere applicate senza discriminazioni negli scambi commerciali di sostanze chimiche ed essere compatibili con le norme dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC), nel mercato interno come negli scambi internazionali.
(4)Il piano d'attuazione adottato il 4 settembre 2002 dal Vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile prevede che entro il 2020 le sostanze chimiche debbano essere prodotte ed utilizzate in modo da non danneggiare la salute umana e l'ambiente.
(5)Lo sviluppo di capacità nei nuovi Stati membri nella prospettiva di garantire un elevato grado di protezione della salute e dell'ambiente deve costituire un obiettivo della legislazione comunitaria relativa alle sostanze chimiche.
(6) Al fine di preservare l'integrità del mercato interno e garantire un elevato grado di protezione dell'ambiente e della salute umana, in particolare di quella dei lavoratori e delle popolazioni vulnerabili, è necessario che tutte le sostanze fabbricate o immesse sul mercato nella Comunità siano conformi alla legislazione della Comunità, anche quando sono esportate.
(7)Il sistema REACH dovrebbe essere concepito e applicato in modo tale da non indebolire la competitività delle imprese europee e non incidere sul commercio con i paesi terzi. Il regolamento non deve imporre ai partner commerciali dell'Unione europea ulteriori requisiti oltre a quelli compatibili con i principi vigenti in materia di libero scambio ai sensi della normativa dell'OMC.
(8) La valutazione(4) del funzionamento dei quattro principali strumenti giuridici che disciplinano le sostanze chimiche nella Comunità (direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(5); direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(6) (sostituita dalla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(7); regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti(8); direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi(9) ha messo in luce l'esistenza di numerosi problemi nel funzionamento della legislazione comunitaria in materia di sostanze chimiche, che si traducono in divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno in questo campo e nella mancanza di una protezione precauzionale della salute umana e dell'ambiente.
(9) Le sostanze sotto controllo doganale che si trovano in deposito temporaneo, in zone franche o in depositi franchi in vista di una riesportazione o in transito non sono utilizzate ai sensi del presente regolamento e sono quindi escluse dal suo campo d'applicazione.
(10) Uno dei principali obiettivi del nuovo sistema istituito dal presente regolamento è quello di garantire la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono idonee alternative. Il presente regolamento non ha alcun effetto sull'applicazione delle direttive concernenti la protezione dei lavoratori, in particolare della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)(10) che impone ai datori di lavoro l'obbligo di eliminare, quando sia tecnicamente possibile, le sostanze pericolose o di sostituirle con sostanze meno pericolose.
(11)Il nuovo sistema instaurato dal presente regolamento si prefigge di trattare le sostanze più pericolose in via prioritaria. L'analisi dei pericoli e la valutazione dei rischi devono tenere conto anche degli effetti delle sostanze sullo sviluppo fetale e sulla salute delle donne e dei bambini.
(12) La responsabilità della gestione dei rischi delle sostanze e dell'informazione su tali rischi deve spettare alle imprese che le fabbricano, importano, immettono sul mercato o utilizzano. Le informazioni concernenti l'attuazione di REACH devono essere facilmente accessibili, in particolare per le piccolissime imprese, che non devono essere penalizzate in modo sproporzionato dalle procedure di attuazione. Per piccole e medie imprese si dovrebbero intendere le imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione(11).
(13)I produttori, gli importatori e gli utenti a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo hanno l'obbligo di fabbricare, importare, utilizzare o immettere sul mercato tale sostanza in modo tale che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non si arrechi danno alla salute umana o all'ambiente.
(14)Risulta chiaro dalla legislazione vigente in materia di responsabilità che il fabbricante, l'importatore o l'utente a valle che effettui o intenda effettuare operazioni che implicano una sostanza o un preparato, o un articolo contenente tale sostanza o preparato, inclusa la sua fabbricazione, importazione o utilizzo, e che sia consapevole, o avrebbe potuto ragionevolmente prevedere, che tali operazioni potrebbero avere effetti dannosi sulla salute umana o l'ambiente, deve esplicare tutti gli sforzi che è legittimo esigere, al fine di prevenire o limitare tali effetti o porvi rimedio.
(15)La gestione dei rischi delle sostanze deve riguardare in eguale misura tanto le sostanze fabbricate nell'Unione europea che le sostanze importate fabbricate in paesi terzi, al fine di evitare che la produzione extraeuropea sia favorita e incentivata dagli eccessivi oneri imposti ai fabbricanti europei.
(16) Per queste ragioni, le disposizioni relative alla registrazione fanno obbligo ai fabbricanti e agli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, di utilizzare tali dati per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi. Per garantire che effettivamente assolvano tali obblighi e per ragioni di trasparenza, gli operatori che presentano una registrazione devono trasmettere all'agenzia istituita dal presente regolamento un fascicolo contenente tutte queste informazioni. Le sostanze registrate devono poter circolare nel mercato interno.
(17) Le disposizioni relative alla valutazione prevedono che la registrazione sia seguita da una verifica della sua conformità alle prescrizioni del presente regolamento ed eventualmente dalla produzione di informazioni supplementari sulle proprietà delle sostanze. L'agenzia, facendo riferimento all'organo/agli organi designati a tal fine da ciascuno Stato membro, deve valutare tali sostanze se ha motivo di sospettare che esse presentano un rischio per la salute o per l'ambiente dopo averle incluse nel programma a rotazione comunitario.
(18) Anche se le informazioni acquisite sulle sostanze mediante la valutazione devono essere utilizzate in primo luogo dai fabbricanti e dagli importatori per gestire i rischi che le sostanze comportano, tali informazioni possono anche essere utilizzate per avviare le procedure di autorizzazione o di restrizione previste dal presente regolamento o procedure di gestione dei rischi in applicazione di altre normative comunitarie; occorre perciò garantire che tali informazioni siano messe a disposizione delle appropriate autorità e che possano essere utilizzate da esse ai fini di tali procedure.
(19) Le disposizioni relative all'autorizzazione prevedono che la Commissione rilasci autorizzazioni, di durata limitata, di immissione sul mercato e di uso di sostanze estremamente problematiche laddove non esistono sostanze o tecnologie alternative appropriate e l'uso di tali sostanze può essere giustificato da ragioni socioeconomiche e se i rischi derivanti dal loro uso sono adeguatamente controllati.
(20) Le disposizioni relative alle restrizioni prevedono che la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze che presentano rischi per i quali sono necessarie misure possono essere oggetto di divieti totali o parziali o di altre restrizioni, in base ad una valutazione di tali rischi.
(21) È necessario assicurare una gestione efficace degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento a livello comunitario. È perciò opportuno creare un'entità centrale che eserciti tale funzione.
(22) Uno studio di fattibilità sul fabbisogno di risorse di un'unità centrale ha concluso che un'unità centrale indipendente presenterebbe alcuni vantaggi a lungo termine rispetto ad altre opzioni. È quindi opportuno istituire un'agenzia europea delle sostanze chimiche, qui di seguito denominata "l'agenzia".
(23)Al fine di limitare ulteriormente i costi e di facilitare il commercio internazionale, l'agenzia deve tenere quanto più possibile conto delle norme internazionali in vigore e in via di definizione relative alla regolamentazione delle sostanze chimiche, onde promuovere un consenso internazionale quanto più ampio possibile.
(24)L'agenzia deve essere il garante della certezza del diritto per le imprese e deve avere quindi la competenza esclusiva in fatto di valutazione dei rischi delle sostanze e dei risultati degli esperimenti. Ciò implica nel contempo che alle imprese o agli Stati membri che contestano una valutazione dell'agenzia spetta l'onere della prova.
(25) L'esperienza ha dimostrato che non è opportuno esigere dagli Stati membri che valutino i rischi di tutte le sostanze chimiche. La responsabilità di osservare l'obbligo di diligenza va quindi attribuita, in primo luogo, alle imprese che fabbricano o importano tali sostanze, ma solo in quantità superiori a determinati volumi, di modo che possano sostenerne l'onere che essa comporta. Tali imprese devono adottare le misure necessarie per far fronte ai rischi, basandosi sulla loro valutazione dei rischi che le sostanze presentano, e trasmettere le corrispondenti raccomandazioni lungo le catene di approvvigionamento. Ciò include l'obbligo di descrivere, documentare e comunicare in modo trasparente ed appropriato i rischi derivanti dalla produzione, dall'uso e dallo smaltimento di ogni sostanza. I produttori e gli utenti a valle dovrebbero selezionare una sostanza per la produzione e l'uso sulla base delle sostanze più sicure disponibili.
(26) Per procedere in modo efficace alla valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche, i fabbricanti e gli importatori devono procurarsi informazioni al loro riguardo, se necessario eseguendo nuovi esperimenti.
(27) Ai fini dell'applicazione e della valutazione e per ragioni di trasparenza, le informazioni relative a tali sostanze e ogni altra informazione pertinente, comprese quelle riguardanti le misure di gestione del rischio, devono essere comunicate alle autorità, tranne in determinati casi, in cui tale comunicazione sarebbe sproporzionata.
(28) Poiché le attività di ricerca e di sviluppo scientifico utilizzano di norma quantità inferiori ad una tonnellata all'anno, non è necessario prevedere un'esenzione per tali attività, dato che le sostanze utilizzate in tali quantità non devono in ogni caso essere registrate. Tuttavia, per incoraggiare l'innovazione, le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi dovrebbero essere esentate dall'obbligo di registrazione durante un certo periodo, nel corso del quale una sostanza non è ancora destinata a essere immessa sul mercato per un numero indefinito di clienti perché la sua applicazione in preparati e articoli richiede ulteriori attività di ricerca e sviluppo realizzate da un numero limitato di clienti conosciuti.
(29) Poiché i fabbricanti e gli importatori di articoli devono essere responsabili dei loro articoli, è opportuno imporre un obbligo di registrazione delle sostanze che sono destinate a essere rilasciate da articoli. Nel caso di sostanze che soddisfino i criteri di cui all'articolo 63 e che siano state quindi inserite nell'elenco delle sostanze che rispondono ai criteri per l'autorizzazione (allegato XIII bis), è opportuno che le autorità competenti siano immediatamente informate e consultate e che l'agenzia sia informata. Le disposizioni relative all'autorizzazione si applicano ai fabbricanti e agli importatori di tali sostanze non appena queste ultime sono inserite nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIII ter).
(30) Per dar modo ai fabbricanti e agli importatori di assolvere i loro obblighi, le prescrizioni relative alla valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche devono essere specificate in un allegato tecnico. Per condividere equamente l'onere con i loro clienti, nella valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche i fabbricanti e gli importatori devono prendere in considerazione non soltanto i loro propri usi e gli usi per i quali immettono sul mercato le loro sostanze, ma anche tutti gli usi che i loro clienti chiedono siano presi in considerazione.
(31) Una valutazione della sicurezza chimica non deve essere obbligatoria per le sostanze contenute in preparati in concentrazioni molto basse, che si ritiene non presentino alcun rischio. Anche le sostanze contenute in preparati in basse concentrazioni devono essere esentate dall'obbligo di autorizzazione. Tali disposizioni devono essere applicabili allo stesso modo ai preparati che sono costituiti da miscele solide di sostanze finché non sia data a tali preparati una forma specifica che li trasforma in articoli.
(32) Nel caso in cui la domanda di registrazione sia presentata collettivamente da più soggetti, è opportuno prevedere la possibilità che uno solo di essi comunichi le informazioni anche per conto degli altri, in base a regole che, pur consentendo di suddividere i costi, garantiscano che siano fornite tutte le informazioni.
(33) Gli obblighi relativi alle informazioni da fornire sulle sostanze devono essere stabiliti in funzione del volume delle sostanze fabbricate o importate, dato che da esso dipende il grado di rischio che le sostanze possono presentare per l'uomo e per l'ambiente, ed essere specificati.
(34) Gli esperimenti eseguiti devono essere conformi alle prescrizioni riguardanti la protezione degli animali da laboratorio fissate dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(12), e la buona pratica di laboratorio fissate dalla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche(13).
(35) È opportuno prevedere la possibilità di raccogliere informazioni utilizzando altri mezzi, equivalenti alle prove e ai metodi di prova prescritti, ad esempio quando tali informazioni provengono da validi modelli qualitativi o quantitativi struttura-attività o da sostanze strutturalmente affini. A questo scopo l'Agenzia, in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, deve definire gli opportuni orientamenti. È inoltre opportuno prevedere la possibilità, in casi debitamente giustificati, di non comunicare talune informazioni.
(36)Alla luce della situazione particolare delle piccole e medie imprese (PMI) è opportuno che gli Stati membri adottino per tali imprese misure di assistenza speciale per l'effettuazione delle prove necessarie per raccogliere le informazioni richieste dal presente regolamento.
(37)Per aiutare le imprese, in particolare le PMI, ad adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri creino, in cooperazione con la Commissione, un'ampia rete di sostegno.
(38) I metodi di prova prescritti devono essere migliorati per ragioni di trasparenza e per facilitare la corretta applicazione delle disposizioni da parte delle imprese.
(39) Disposizioni specifiche devono essere stabilite per la registrazione delle sostanze intermedie, per ragioni di praticità e per le caratteristiche particolari di queste sostanze; i polimeri devono essere esentati dalla registrazione e dalla valutazione finché non sia possibile determinare in maniera funzionale e a costi ragionevoli, sulla base di criteri tecnici e scientifici di comprovata validità quali di essi debbano essere registrati in quanto presentano rischi per la salute umana e l'ambiente.
(40)Per ragioni di praticità, devono essere esentati i rifiuti e i materiali utilizzati come materia prima secondaria o come fonte di energia. La produzione di valore ("valorizzazione") a partire dai rifiuti e dai materiali utilizzati come materia prima secondaria, o come fonte di energia nelle operazioni di recupero, contribuisce all'obiettivo UE dello sviluppo sostenibile e il presente regolamento non deve introdurre requisiti che riducono gli incentivi al riciclaggio e al recupero.
(41) Per non sovraccaricare le autorità e le imprese degli adempimenti connessi alla registrazione di sostanze già presenti nel mercato interno, tale registrazione deve avvenire in un arco di tempo appropriato, senza ritardi ingiustificati. Devono quindi essere fissati termini opportuni per la registrazione di queste sostanze.
(42) I dati relativi a sostanze già notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE devono essere immessi progressivamente nel sistema in forma semplificata ed essere aggiornati al raggiungimento della successiva soglia di quantità.
(43) Per creare un sistema semplice e armonizzato, tutte le registrazioni devono essere presentate all'agenzia, la quale, per dare coerenza al proprio agire e utilizzare in modo efficace le risorse, deve eseguire un controllo di completezza su tutte le registrazioni e assumere la responsabilità di ogni rifiuto di registrazione.
(44) Affinché le informazioni in possesso delle autorità siano mantenute aggiornate, deve essere introdotto un obbligo reciproco per l'agenzia di informare le autorità nazionali in merito a taluni cambiamenti e, inversamente, per le autorità nazionali di informare l'agenzia, cui incombe la responsabilità globale.
(45) La condivisione e la trasmissione congiunta di informazioni devono essere incoraggiate per accrescere l'efficacia del presente regolamento in tutta la Comunità.
(46) È opportuno ridurre al minimo il numero degli animali vertebrati utilizzati a fini di sperimentazione ai sensi delle disposizioni della direttiva 86/609/CEE; nella misura del possibile l'uso di animali dev'essere evitato ricorrendo ad altri metodi, approvati dal Centro europeo per l'approvazione di metodi alternativi di sperimentazione (ECVAM) o da altri organismi internazionali.
(47)Un migliore coordinamento delle risorse a livello comunitario contribuirà all'approfondimento delle conoscenze scientifiche indispensabili allo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali vertebrati. È fondamentale al riguardo che la Comunità prosegua ed aumenti i suoi sforzi e prenda le misure necessarie, segnatamente attraverso il Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, per promuovere la ricerca e la messa a punto di nuovi metodi alternativi che non comportano l'impiego di animali.
(48)Al fine di promuovere la sperimentazione non condotta su animali, la Commissione, gli Stati membri e l'industria devono destinare maggiori risorse allo sviluppo, alla convalida e all'approvazione di esperimenti non eseguiti su animali. Parte delle entrate dell'agenzia deve essere destinata a tale scopo.
(49) Il presente regolamento non deve pregiudicare la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.
(50) Per evitare duplicazioni e in particolare per ridurre le sperimentazioni eseguite su animali vertebrati, le disposizioni relative alla preparazione e alla presentazione delle domande di registrazione e al loro aggiornamento devono indurre i dichiaranti a verificare le basi di dati istituite presso l'agenzia e a compiere ogni sforzo ragionevole per raggiungere un accordo sullo scambio di informazioni.
(51) È nell'interesse generale assicurare una comunicazione il più possibile rapida dei risultati degli esperimenti relativi ai rischi che talune sostanze comportano per la salute umana o per l'ambiente alle imprese che utilizzano tali sostanze, per limitare i rischi connessi a tale uso. La condivisione delle informazioni deve perciò essere incoraggiata, a condizioni che garantiscono un'equa remunerazione della società che ha effettuato gli esperimenti.
(52)Per rafforzare la competitività dell'industria comunitaria e garantire che il presente regolamento si applichi nel modo più efficace possibile, è opportuno prevedere disposizioni per la condivisione dei dati fra i dichiaranti sulla base di un equo compenso.
(53) Per tutelare i legittimi diritti di proprietà di quanti producono dati relativi ad esperimenti, dev'essere riconosciuto ai produttori di dati il diritto, per un periodo di dieci anni, di ottenere un indennizzo dai dichiaranti che utilizzano tali dati.
(54) Per dar modo a chi intenda registrare una sostanza di procedere alla registrazione anche nel caso in cui non possa raggiungere un accordo con il titolare di una precedente registrazione, l'agenzia, su richiesta, deve mettere a sua disposizione il sommario o il sommario esauriente degli esperimenti già comunicati. Il dichiarante che ottiene tali dati deve essere tenuto a contribuire alle spese sostenute dal produttore dei dati.
(55)Se un dichiarante potenziale e/o un partecipante a un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (FSIS) non paga la propria quota del costo di uno studio che comporta esperimenti su animali vertebrati o di un altro studio che può evitare di effettuarne, non potrà registrare la propria sostanza.
(56) Per evitare duplicazioni, in particolare degli esperimenti, è opportuno che chi registra sostanze soggette a un regime transitorio proceda quanto prima ad una preregistrazione in una base di dati gestita dall'agenzia. Occorre creare un sistema che permetta ai dichiaranti di entrare in contatto con altri dichiaranti e di costituire con loro consorzi. Perché tale sistema funzioni, è necessario che essi assolvano determinati obblighi. Se un membro del FSIS non rispetta i propri obblighi, viola il regolamento e deve essere sanzionato di conseguenza, ma gli altri membri devono poter continuare a preparare la loro registrazione.
(57)Se il proprietario di uno studio che comporta esperimenti su animali vertebrati o di un altro studio che può evitare di effettuarne non mette lo studio a disposizione dell'agenzia e/o di altri dichiaranti potenziali, non potrà registrare la propria sostanza.
(58) La gestione dei rischi delle sostanze implica la comunicazione di informazioni sulle medesime ad altri operatori e ai non operatori con i mezzi più idonei; tale comunicazione è altresì indispensabile affinché gli operatori assolvano i loro obblighi per quanto concerne l'utilizzo delle sostanze e dei preparati nonché la gestione o l'eliminazione dei rischi.
(59)La comunicazione dei rischi è parte essenziale del processo di informazione e orientamento dei cittadini in merito al modo in cui possono gestire i potenziali rischi ed utilizzare quindi una sostanza o un preparato in modo sicuro ed efficace. La comunicazione dei rischi richiede la comprensione, da parte del fabbricante, delle esigenze di informazione degli utilizzatori e la successiva fornitura delle informazioni, delle avvertenze e dell'assistenza in questione per contribuire all'uso sicuro della sostanza o del preparato da parte dell'utente finale. Occorre perseguire lo sviluppo di un adeguato sistema di comunicazione basato sul rischio, che comprenda la fornitura di informazioni complementari attraverso siti web e campagne educative, al fine di soddisfare il diritto dei consumatori a essere informati sulle sostanze e i preparati che utilizzano. Ciò rafforzerà ulteriormente l'uso sicuro di sostanze e preparati e la fiducia nei confronti degli stessi. Tale sistema aiuterà le organizzazioni dei consumatori a definire il contesto in cui, attraverso REACH, si affronteranno le autentiche preoccupazioni dei consumatori, così come aiuterà l'industria a ottenere la fiducia dei consumatori nell'uso delle sostanze e dei preparati contenenti sostanze chimiche.
(60) Poiché l'attuale scheda di dati di sicurezza è già utilizzata come strumento di comunicazione nella catena d'approvvigionamento delle sostanze e dei preparati, è opportuno ampliarla e integrarla nel sistema istituito dal presente regolamento. Dovrebbero tuttavia essere presi in considerazione, per i consumatori, altri metodi di comunicazione delle informazioni sui rischi e l'uso sicuro di sostanze e preparati.
(61) Per stabilire una catena di responsabilità, gli utenti a valle devono essere responsabili della valutazione dei rischi derivanti dagli usi a cui le loro sostanze sono destinati se tali usi non sono contemplati da una scheda di dati di sicurezza trasmessa dai loro fornitori, a meno che l'utente a valle interessato adotti misure di protezione più rigorose di quelle raccomandate dal suo fornitore o a meno che il suo fornitore non sia tenuto a valutare tali rischi o a fornirgli informazioni su tali rischi; per la stessa ragione, gli utenti a valle devono gestire i rischi derivanti dagli usi a cui le loro sostanze sono destinati e fornire informazioni sul loro uso sicuro nella catena d'approvvigionamento fino all'utente finale, vale a dire il consumatore.
(62) Affinché gli utenti a valle possano adempiere i loro obblighi, devono essere specificate le prescrizioni relative alla valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche a cui essi sono tenuti. L'utente a valle deve comunicare i rischi quali evidenziati nella valutazione della sicurezza chimica con i mezzi che risultano più efficaci e pertinenti per l'utente della sostanza o del preparato in un determinato punto della catena d'approvvigionamento/del ciclo di vita e deve fornire avvertenze per un uso sicuro da parte dei consumatori.
(63) Ai fini dell'applicazione e della valutazione, è opportuno che gli utenti a valle di sostanze siano tenuti a fornire talune informazioni se il loro uso non rientra nelle condizioni dello scenario d'esposizione specificato nella scheda di dati di sicurezza comunicata dal fabbricante o importatore iniziale e a mantenere aggiornate le informazioni fornite.
(64) Per ragioni di praticità e di proporzionalità, è opportuno esentare dall'obbligo di fornire tali informazioni gli utenti a valle che utilizzano modeste quantità di una sostanza.
(65)Se un fabbricante o un importatore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, non intende chiedere la registrazione di tale sostanza, deve informarne l'agenzia e gli utenti a valle.
(66) Il rispetto degli obblighi di informazione di cui agli allegati da V a VIII esigerebbe, se tali obblighi fossero applicati in modo automatico, l'effettuazione di esperimenti implicanti il ricorso a un gran numero di animali e costi elevati per le imprese. È quindi necessario far sì che la produzione di tali informazioni sia commisurata ai bisogni effettivi; a questo fine, nel quadro della valutazione, spetta agli Stati membri elaborare decisioni e all'agenzia decidere circa i programmi di esperimenti proposti dai fabbricanti e dagli importatori. La valutazione delle proposte di esperimenti deve essere compito dello Stato membro in cui avviene la fabbricazione o è stabilito l'importatore.
(67)Onde evitare la ripetizione degli esperimenti sugli animali, le parti interessate dovrebbero disporre di un periodo di 90 giorni per poter formulare osservazioni sulle proposte di sperimentazione che implichino esperimenti su animali vertebrati. Le osservazioni pervenute nel corso di tale periodo dovrebbero essere tenute in considerazione dal dichiarante o dall'utente a valle.
(68)Onde evitare la sperimentazione sugli animali e ridurre i costi, l'ECVAM deve essere consultato sulle proposte di sperimentazione che implicano esperimenti su animali vertebrati.
(69)La fiducia nella qualità generale delle registrazioni può essere migliorata solo affidando all'agenzia la responsabilità globale della gestione della nuova politica in materia di sostanze chimiche. A tal fine è inoltre necessario che il presente regolamento venga applicato e controllato in modo uniforme in tutti gli Stati membri e che sia i consumatori che l'industria chimica possano contare sul rispetto delle disposizioni e sul relativo controllo. Le autorità degli Stati membri collaborano strettamente con l'agenzia nel verificare la conformità delle registrazioni alle disposizioni previste.
(70) L'agenzia deve altresì essere autorizzata a chiedere ai fabbricanti, agli importatori o agli utenti a valle ulteriori informazioni su sostanze di cui si sospetti che comportino rischi per la salute o per l'ambiente, anche a motivo della loro presenza sul mercato interno in ingenti quantità, sulla base delle valutazioni effettuate. Per la valutazione delle sostanze deve essere stabilito un programma a rotazione comunitario. Se l'uso di sostanze intermedie isolate in sito presenta un rischio equivalente a quello derivante dall'uso di sostanze soggette ad autorizzazione, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati, in casi giustificati, a chiedere ulteriori informazioni.
(71) Un accordo in seno al comitato degli Stati membri dell'agenzia su un progetto di decisione costituisce la base di un sistema efficace che rispetti il principio di sussidiarietà e contribuisca al rafforzamento del mercato interno. In caso di disaccordo su una decisione di uno o più Stati membri o dell'agenzia, è opportuno che si giunga a una decisione per mezzo di una procedura centralizzata.
(72) Dalla valutazione può emergere l'opportunità di intervenire secondo le procedure di restrizione o di autorizzazione o di prendere in considerazione un'azione di gestione dei rischi nel quadro di un'altra normativa appropriata. Devono perciò essere rese pubbliche informazioni sulle procedure di valutazione.
(73) Per garantire una protezione sufficientemente elevata della salute umana, in particolare quella delle popolazioni vulnerabili, e dell'ambiente, le sostanze che per le loro proprietà presentano rischi molto elevati devono essere trattate con precauzione ed essere autorizzate esclusivamente se le imprese che le utilizzano forniscono all'autorità che rilascia l'autorizzazione la prova che non esistono sostanze o tecnologie alternative appropriate, che i benefici per la società derivanti dall'uso di tali sostanze prevalgono sui rischi che esse comportano e che i rischi sono tenuti sotto adeguato controllo. L'autorità che rilascia l'autorizzazione deve verificare il rispetto di questi obblighi seguendo una procedura basata sulle domande delle imprese. Poiché le autorizzazioni devono garantire un grado elevato di protezione nell'intero mercato interno, è opportuno che la Commissione sia l'autorità che le rilascia.
(74) L'esperienza acquisita a livello internazionale indica che le sostanze aventi caratteristiche che le rendono persistenti, bioaccumulanti e tossiche, o molto persistenti e molto bioaccumulanti, presentano rischi assai elevati; sono stati definiti criteri che permettono di individuare tali sostanze. Talune altre sostanze presentano rischi sufficientemente elevati da richiedere che sia loro applicato, caso per caso, un trattamento analogo.
(75) Per ragioni di efficacia e di praticità, sia per quanto riguarda le imprese, che devono predisporre la documentazione per le loro domande e adottare le idonee misure di gestione dei rischi, sia per quanto riguarda le autorità, che devono esaminare le domande di autorizzazione, soltanto un numero limitato di sostanze deve essere sottoposto simultaneamente alla procedura di autorizzazione e per le domande devono essere fissate scadenze realistiche, prevedendo esenzioni per determinati usi.
(76)Spetta all'agenzia determinare autonomamente l'ordine di priorità secondo il quale sottoporre le sostanze alla procedura di autorizzazione, affinché le relative decisioni rispecchino le esigenze della società e l'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
(77) Il divieto assoluto di una sostanza implica che nessuno dei suoi usi può essere autorizzato. È quindi superfluo prevedere la possibilità di presentare domande di autorizzazione; in questi casi la sostanza deve essere depennata dall'elenco delle sostanze per le quali può essere presentata una domanda.
(78) Per garantire l'uniformità dei criteri seguiti per l'autorizzazione degli usi di sostanze particolari, l'agenzia deve formulare pareri sui rischi derivanti da tali usi e sulle analisi socioeconomiche che le siano sottoposte da terzi.
(79) Per consentire un controllo e un'applicazione efficaci dell'obbligo di autorizzazione, gli utenti a valle che usufruiscono di autorizzazione rilasciata al loro fornitore devono informare l'agenzia dell'uso che essi fanno della sostanza.
(80) Per sveltire il sistema attuale, è opportuno che la procedura di restrizione sia ristrutturata e sostituisca la direttiva 76/769/CEE, che è stata più volte sostanzialmente modificata e adattata. Il contenuto delle norme armonizzate figuranti nell'allegato di tale direttiva deve essere ripreso in una versione rifusa, per motivi di chiarezza e come punto di partenza per questa nuova procedura di restrizione accelerata. Tale versione rifusa è conforme alle regole stabilite dall'accordo interistituzionale concernente la tecnica di rifusione degli atti normativi.
(81) È compito del fabbricante, dell'importatore e dell'utente a valle determinare i provvedimenti di gestione dei rischi idonei a garantire un grado elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente in relazione alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo. Tuttavia, quando ciò sia considerato insufficiente e una norma comunitaria sia giustificata, devono essere stabilite opportune restrizioni.
(82) Le restrizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo, necessarie per tutelare la salute umana e l'ambiente possono consistere nel sottoporre a condizioni o nel vietare la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso della sostanza. È quindi necessario elencare tali restrizioni e ogni modificazione ad esse.
(83)Il presente regolamento deve contribuire alla prevenzione delle malattie professionali legate all'esposizione alle sostanze chimiche e all'uso delle stesse. L'Unione europea deve investire in metodi di disintossicazione per curare le malattie professionali legate alle sostanze chimiche.
(84) La preparazione di una proposta di restrizione e l'applicazione efficace di tale atto normativo richiedono cooperazione, coordinamento e informazione tra gli Stati membri, l'agenzia, altri organismi della Comunità, la Commissione e le parti interessate.
(85) Gli Stati membri che intendono presentare proposte relative ad un rischio specifico per la salute umana e l'ambiente devono predisporre un fascicolo conforme a dettagliate prescrizioni, da cui risulti giustificata la necessità di un'azione a livello comunitario.
(86) Affinché le decisioni relative alle restrizioni siano prese secondo criteri uniformi, l'agenzia deve agire da coordinatore di tale procedura, ad esempio nominando i relatori e verificando la conformità con le prescrizioni degli allegati.
(87) Nel caso di un rischio specifico per la salute umana e per l'ambiente per il quale sia necessario un intervento a livello della Comunità, la Commissione deve poter affidare all'agenzia il compito di predisporre il fascicolo relativo ad un provvedimento di restrizione.
(88) Per ragioni di trasparenza, l'agenzia deve rendere pubbliche la documentazione in questione e le restrizioni proposte, affinché possano essere formulati commenti al riguardo.
(89) Affinché la procedura possa concludersi a tempo debito, l'agenzia deve emettere il proprio parere sull'azione proposta e sui suoi effetti sulla base di un progetto di parere preparato da un relatore.
(90) Per accelerare la procedura relativa alle restrizioni, la Commissione deve elaborare il proprio progetto di modifica entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'agenzia.
(91) L'agenzia deve aver un ruolo determinante nel rendere plausibili, per tutte le parti interessate e per il pubblico, le norme riguardanti le sostanze chimiche nonché le procedure decisionali e le basi scientifiche su cui tali norme poggiano, in modo che il pubblico e tutte le parti interessate abbiano fiducia nella sicurezza delle sostanze e dei preparati che utilizzano. Essa deve altresì svolgere un ruolo centrale nel coordinamento della comunicazione riguardante il sistema REACH e nella sua attuazione. È quindi essenziale che le istituzioni della Comunità, gli Stati membri, il pubblico e le parti interessate abbiano fiducia nell'agenzia. Per questo motivo è di vitale importanza garantirne l'indipendenza, un elevato livello di competenza scientifica, tecnica e normativa accompagnato da solide conoscenze in materia di comunicazione, la trasparenza e l'efficienza.
(92) La struttura dell'agenzia deve essere confacente alle funzioni che essa deve svolgere. A questo riguardo, l'esperienza di analoghe agenzie della Comunità offre utili indicazioni, ma la struttura dell'agenzia deve essere atta a rispondere alle necessità specifiche poste dal presente regolamento. A tale riguardo sarà necessario prevedere la creazione, in seno all'agenzia, di un centro d'eccellenza specializzato in materia di comunicazione dei rischi e dei pericoli connessi a talune sostanze e preparati.
(93) Per ragioni di efficienza, il personale dell'agenzia deve svolgere mansioni essenzialmente tecnico-amministrative, senza fare ricorso alle risorse scientifiche e tecniche degli Stati membri; il direttore esecutivo deve assicurare che l'agenzia assolva i propri compiti in modo efficace e indipendente. Affinché l'agenzia possa esercitare la propria funzione, il consiglio di amministrazione deve essere composto di persone della massima competenza nel campo della sicurezza e della regolamentazione delle sostanze chimiche.
(94) L'agenzia deve disporre dei mezzi che le consentano di esercitare la propria funzione.
(95) Il consiglio d'amministrazione deve avere la facoltà di stabilire il bilancio, controllarne l'esecuzione, fissare la struttura e l'importo delle tasse riscosse, stabilire il regolamento interno, adottare i regolamenti finanziari e nominare il direttore esecutivo. In linea con l'obiettivo di promuovere la sperimentazione non animale, parte delle tasse riscosse dovrebbe essere destinata allo sviluppo di metodi di sperimentazione non animale.
(96) È opportuno che il consiglio d'amministrazione dell'agenzia comprenda rappresentanti di altre parti interessate, quali l'industria, organizzazioni non governative ed istituzioni accademiche, per garantire la partecipazione attiva di tali parti.
(97) Tramite il comitato di valutazione dei rischi e delle alternative e il comitato d'analisi socioeconomica, l'agenzia deve assumere il ruolo dei comitati scientifici collegati alla Commissione formulando pareri scientifici nei campi di sua competenza.
(98) Tramite il comitato degli Stati membri, l'agenzia deve facilitare il raggiungimento di accordi tra le autorità degli Stati membri su questioni specifiche che richiedono un approccio armonizzato.
(99) È necessario che l'agenzia e le autorità competenti degli Stati membri cooperino strettamente, di modo che i pareri scientifici del comitato di valutazione dei rischi e delle alternative e del comitato d'analisi socioeconomica possano basarsi sulle competenze scientifiche e tecniche più ampie esistenti nella Comunità; allo stesso scopo, i comitati devono poter fare ricorso a competenze particolari supplementari.
(100)Al fine di promuovere la sperimentazione non eseguita su animali, l'agenzia dovrebbe avere il compito di sviluppare ed attuare una politica per lo sviluppo, la convalida e l'accettazione giuridica di metodi di sperimentazione non eseguita su animali e garantirne l'utilizzo in un valutazione graduale ed intelligente del rischio, al fine di soddisfare gli obblighi del presente regolamento. A tal fine, l'agenzia dovrebbe comprendere un comitato per i metodi di sperimentazione alternativa, formato da esperti dell'ECVAM, da organizzazioni per il benessere degli animali e altri soggetti interessati, al fine di garantire la più ampia competenza scientifica e tecnica disponibile all'interno della Comunità.
(101) L'agenzia deve anche costituire un luogo d'incontro (forum) che permetta agli Stati membri di scambiare informazioni e di coordinare le loro attività relative all'applicazione della legislazione sulle sostanze chimiche. La cooperazione tra gli Stati membri in questo campo, che attualmente ha un carattere informale, verrebbe rafforzata da un quadro più formale.
(102) Nell'ambito dell'agenzia è opportuno istituire una commissione di ricorso, a cui possano rivolgersi per far valere il loro diritto di ricorso gli operatori interessati da decisioni adottate dall'agenzia.
(103) L'agenzia deve essere finanziata in parte dalle tasse versate dalle imprese, in parte dal bilancio generale delle Comunità europee. La procedura di bilancio comunitaria deve restare applicabile per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale delle Comunità europee. La revisione dei conti deve essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(14).
(104) Quando la Commissione e l'agenzia lo ritengono opportuno, altri paesi devono poter partecipare ai lavori dell'agenzia.
(105) L'agenzia deve contribuire, cooperando con organizzazioni interessate all'armonizzazione delle regolamentazioni internazionali, all'azione che la Comunità e gli Stati membri svolgono in questo campo.
(106)Al fine di ridurre i costi e di migliorare l'accettazione internazionale, l'approccio europeo dovrebbe essere uniformato il più possibile alle iniziative internazionali tra cui l'Approccio strategico alla gestione internazionale delle sostanze chimiche del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), il "Council Act on High Production Volume (HPV) Chemicals" (atto del Consiglio sulle sostanze chimiche ad elevato volume di produzione) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la "HPV Initiative" (iniziativa concernente le sostanze chimiche ad elevato volume di produzione) dell'Organizzazione mondiale delle industrie chimiche (ICCA) e la "HPV Challenge" dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente statunitense.
(107) L'agenzia deve fornire l'infrastruttura necessaria affinché le imprese rispettino gli obblighi previsti dalle disposizioni relative alla condivisione dei dati.
(108) È importante evitare ogni confusione tra i compiti dell'agenzia e quelli dell'Agenzia europea dei medicinali, istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea per i medicinali(15), dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(16) e del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito dalla decisione del Consiglio del 22 luglio 2003(17). Di conseguenza, l'agenzia deve stabilire un regolamento interno che contempli la necessità di una cooperazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare o con il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro. È necessario stabilire che il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze conferite dalla legislazione comunitaria all'Agenzia europea per i medicinali, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare e al comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.
(109) Lo studio di fattibilità sulle risorse necessarie per un organismo centrale è giunto alla conclusione che, per un efficace funzionamento dell'agenzia, la condizione probabilmente più importante è la sua capacità di attrarre personale adeguato, compreso quello impiegato presso l'Ufficio europeo delle sostanze chimiche del Centro comune di ricerca della Commissione; l'ubicazione dell'agenzia deve perciò essere tale da permetterle di assumere personale adeguato, nel periodo iniziale e a più lungo termine.
(110) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno delle sostanze, in quanto tali o in quanto costituenti di preparati, e per garantire un grado elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente, devono essere stabilite norme concernenti un inventario delle classificazioni e delle etichettature.
(111) È quindi necessario che siano notificate all'agenzia la classificazione e l'etichettatura di ogni sostanza soggetta a registrazione o di cui all'articolo 1 della direttiva 67/548/CEE ed immessa sul mercato.
(112) Per assicurare una protezione armonizzata del pubblico e, in particolare, delle persone che vengono in contatto con talune sostanze, è opportuno che siano registrate in un inventario la classificazione ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CEE concordata dai fabbricanti e dagli importatori della stessa sostanza, se possibile, nonché le decisioni adottate a livello comunitario per armonizzare la classificazione e l'etichettatura di talune sostanze.
(113) Le risorse devono essere concentrate sulle sostanze che presentano i rischi più elevati. Pertanto, una sostanza deve essere aggiunta all'allegato I della direttiva 67/548/CE soltanto se risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione, categorie 1, 2 o 3, o come allergene respiratorio, ovvero se è riconosciuta da autorevoli studi scientifici come una minaccia per la salute dell'uomo e l'ambiente. È opportuno prevedere disposizioni che permettano alle autorità competenti di presentare proposte all'agenzia. L'agenzia deve emettere il proprio parere sulla proposta e le parti interessate devono avere la possibilità di formulare osservazioni. La Commissione deve in seguito adottare una decisione.
(114) Relazioni periodiche presentate dagli Stati membri e dall'agenzia sul funzionamento del presente regolamento saranno uno strumento indispensabile per la verifica dell'applicazione delle norme sulle sostanze chimiche e per l'osservazione delle tendenze in questo campo; le conclusioni tratte dalle risultanze delle relazioni saranno utili ai fini della revisione del regolamento e, se necessario, della formulazione di proposte di modifica. A tal fine la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione di impatto ex post del regolamento dopo cinque anni di applicazione, onde determinare se gli obiettivi inizialmente fissati sono stati raggiunti e se sono stati salvaguardati il funzionamento del mercato interno e la concorrenza nello stesso.
(115)REACH dovrebbe consentire ai cittadini, ai lavoratori e ai consumatori di confidare nel fatto che qualsiasi prodotto immesso sul mercato comunitario è sicuro e che non esiste alcun rischio di essere esposti a sostanze chimiche in quantitativi o composti che presentino un rischio per la salute o per l'ambiente.
(116) I cittadini della Comunità devono avere accesso alle informazioni riguardanti le sostanze chimiche a cui possono essere esposti, per poter decidere con cognizione di causa dell'uso di tali sostanze. Un modo trasparente di ottenere questo consiste nel dare ai cittadini la possibilità di accedere gratuitamente facilmente e nella propria lingua (a condizione che si tratti di una lingua ufficiale dell'UE) ai dati fondamentali non riservati contenuti nella base di dati dell'agenzia, tra cui presentazioni sommarie di proprietà pericolose, gli obblighi in fatto di etichettatura e le norme comunitarie pertinenti, anche per quanto riguarda gli usi autorizzati e le misure di gestione dei rischi. E' opportuno che l'agenzia e gli Stati membri consentano l'accesso alle informazioni conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale(18), al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(19), e alla convenzione UNECE sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale ("la convenzione di Aaruhs"), di cui la Comunità europea è parte.
(117)La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di creare un marchio europeo di qualità volto a riconoscere e promuovere gli articoli che lungo tutta la filiera sono stati prodotti in osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento.
(118) Oltre a concorrere all'applicazione della legislazione comunitaria, le autorità competenti degli Stati membri devono, per la loro vicinanza alle parti interessate negli Stati membri, svolgere un ruolo nello scambio di informazioni sui rischi delle sostanze e sugli obblighi che la legislazione sulle sostanze chimiche impone alle imprese; è del pari necessaria una stretta cooperazione tra l'agenzia, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri per garantire la coerenza e l'efficacia dell'intero processo di comunicazione.
(119) Affinché il sistema istituito dal presente regolamento funzioni efficacemente, è necessario che vi siano cooperazione e coordinamento tra le autorità degli Stati membri, l'agenzia e la Commissione. In tale ambito all'agenzia è affidata la responsabilità centrale della gestione del presente regolamento.
(120) Per assicurare il rispetto del presente regolamento, gli Stati membri devono adottare efficaci provvedimenti di verifica e di controllo.
(121) Per garantire la trasparenza, l'imparzialità e la coerenza dei provvedimenti di applicazione adottati dagli Stati membri, è necessario introdurre norme appropriate che permettano di irrogare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei casi di trasgressione, poiché da essa possono derivare danni per la salute umana e per l'ambiente.
(122) Occorre programmare ed eseguire le necessarie ispezioni e renderne noti i risultati.
(123) Le disposizioni necessarie all'attuazione del presente regolamento e di talune modificazioni ad esso devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(20).
(124) È essenziale che il settore delle sostanze chimiche sia disciplinato con efficacia e tempestività durante il periodo precedente la piena applicabilità delle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, durante il periodo iniziale di attività dell'agenzia; occorre quindi disporre che la Commissione eserciti le funzioni dell'agenzia almeno nella fase iniziale; se necessario, la Commissione deve poter nominare un direttore esecutivo ad interim fintanto che il consiglio d'amministrazione dell'agenzia non abbia nominato un direttore esecutivo.
(125) Per utilizzare pienamente il lavoro svolto nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 e della direttiva 76/769/CEE e per evitare che tale lavoro vada perduto, la Commissione deve avere la facoltà, durante il periodo iniziale, di imporre restrizioni sulla base di tale lavoro, senza seguire l'intera procedura di restrizione stabilita dal presente regolamento.
(126) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore gradualmente, così da facilitare il passaggio al nuovo sistema; inoltre, un'entrata in vigore graduale delle disposizioni consentirà a tutte le parti interessate, autorità, imprese e altri soggetti, di concentrare le loro risorse, al momento opportuno, nella preparazione ai nuovi obblighi, anche attraverso la stipula di accordi volontari, coordinati dalla Commissione, tra industria e altre parti interessate.
(127) Il presente regolamento sostituisce la direttiva 76/769/CEE, la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose(21), la direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(22), la direttiva 93/105/CE della Commissione, del 25 novembre 1993, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(23), la direttiva 2000/21/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(24), il regolamento (CEE) n. 793/93 e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio(25).
(128)Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(26)e della direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)(27). La direttiva 98/24/CE continua a costituire lo strumento legislativo cardine per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. Gli Stati membri e le parti sociali sono invitati a assicurare un'applicazione e un controllo più efficaci della direttiva 98/24/CE.
(129) Per ragioni di coerenza, La direttiva 1999/45/CE, che già tratta di materie oggetto del presente regolamento, deve essere modificata.
(130) Secondo il principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fondamentale del presente regolamento, stabilire una disciplina delle sostanze chimiche e istituire un'agenzia europea delle sostanze chimiche. Il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, a norma dell'articolo 5, terzo paragrafo del trattato CE.
(131) Il presente regolamento rispetta i diritti e i principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(28). In particolare, esso mira a dare piena attuazione ai principi della protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile affermati dall'articolo 37.
(132)La Commissione si adopera per garantire che la graduale apertura dei mercati UE alle importazioni mondiali sia accompagnata dall'introduzione di requisiti più rigorosi in relazione alla "equità" degli scambi commerciali (anche nel contesto OMC); i requisiti REACH devono essere inclusi quanto prima possibile.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
QUESTIONI GENERALI
CAPO 1
OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento fissa disposizioni relative alle sostanze definite all'articolo 3, paragrafo 1. Queste disposizioni si applicano, se così indicato, alla fabbricazione, all'importazione e all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto costituenti di preparati o articoli.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno, in conformità dell'obbligo di diligenza e nel rispetto degli obblighi assunti dall'Unione europea e dai suoi Stati membri nel quadro di accordi commerciali internazionali, in particolare in ambito OMC.
3. Il presente regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utenti a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato, importare o utilizzare sostanze che non arrechino danno alla salute umana o all'ambiente, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione(29).
4.Ogni fabbricante, importatore o utente a valle che effettui o intenda effettuare operazioni che comportino una sostanza, un preparato o un articolo contenente tale sostanza o preparato, compresa la fabbricazione, l'importazione e l'applicazione della stessa, che sa o può ragionevolmente aver previsto che tali operazioni possono arrecare danno alla salute umana o all'ambiente, effettua tutti gli sforzi che ci si possano ragionevolmente attendere per impedire, limitare o porre rimedio a tali effetti.
5.Ogni fabbricante, importatore o utente a valle che fornisca, nell'espletamento della propria professione o attività commerciale, una sostanza o preparato o un articolo contenente tale sostanza o preparato ad un fabbricante, importatore o utente a valle dovrebbe, nella misura in cui ciò possa ragionevolmente essere richiesto, garantire un adeguato scambio di comunicazioni e di informazioni, tra cui, ove opportuno, un'assistenza tecnica, ragionevolmente necessario ad impedire, limitare o porre rimedio ai danni arrecati alla salute umana o all'ambiente.
6.Ciò include il dovere di descrivere, documentare e comunicare in modo trasparente ed appropriato i rischi derivanti dalla produzione, dall'uso e dallo smaltimento di tali sostanze. Le sostanze selezionate dai produttori e dagli utenti a valle per la produzione e l'uso sono le sostanze più sicure disponibili.
7.L'applicazione e l'esecuzione delle disposizioni del presente regolamento non devono in alcun caso determinare un aumento dell'onere burocratico ed amministrativo per le piccole e medie imprese.
8.Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'Unione europea prevede meccanismi di aiuto e sostegno per le piccole e medie imprese.
Articolo 2
Campo d'applicazione
1. Il presente regolamento non si applica:
a)
alle sostanze radioattive che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio(30);
b)
alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo, o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito;
c)
alle sostanze intermedie non isolate;
d)
ai rifiuti, quali definiti dalla direttiva 75/442/CEE del Consiglio(31);
e)
agli alimenti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 178/2002;
f)
agli aromi, quali definiti dalla direttiva 88/388/CEE del Consiglio(32);
g)
ai prodotti del tabacco di cui alla direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(33);
h)
alle sostanze contenute nelle pile di cui alla direttiva 91/157/CEE.
2. Il presente regolamento si applica fatti salvi:
a)
la legislazione comunitaria sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
b)
la legislazione comunitaria sul trasporto per ferrovia, strada, navigazione interna, marittima o aerea di sostanze pericolose e di sostanze pericolose in preparati;
c)
i divieti e le restrizioni previsti dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici(34) concernenti:
i)
il divieto di sperimentazioni animali relative ai prodotti cosmetici finiti e ai loro ingredienti o combinazioni di ingredienti; e
ii)
l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici i cui ingredienti, totalmente o in parte, o la cui formulazione finale siano stati oggetto di una sperimentazione animale.
Per le sostanze utilizzate unicamente come ingredienti cosmetici che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento non è consentita alcuna sperimentazione animale che sia vietata a norma della direttiva 76/768/CEE ai fini della stessa valutazione richiesta dal regolamento per tali sostanze;
d)
la legislazione comunitaria in materia ambientale.
3.Il presente regolamento si applica ad ogni sostanza, articolo e preparato importato nel territorio dell'Unione europea.
Il presente regolamento non deve in alcun modo favorire disparità di trattamento tra sostanze, articoli e preparati prodotti nell'Unione europea e sostanze, articoli e preparati prodotti in paesi terzi ma introdotti nel territorio dell'Unione europea.
La Commissione presenterà linee guida per garantire l'applicazione di tale norma.
4.Le disposizioni di cui ai titoli II, III, V e VI non si applicano sempre che una sostanza sia prodotta o importata per essere impiegata nei seguenti prodotti finali o in essi sia impiegata una sostanza:
a)
medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(35), della direttiva 2001/82/CE o della direttiva 2001/83/CE;
b)
gli alimenti secondo la definizione data dal regolamento (CE) n. 178/2002 inclusi:
i)
gli additivi alimentari che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/107/CEE del Consiglio(36);
ii)
le sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/388/CEE;
c)
i mangimi, inclusi:
i)
gli additivi nell'alimentazione animale che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(37); e
ii)
l'alimentazione animale che rientra nel campo di applicazione della direttiva 82/471/CEE del Consiglio(38);
d)
i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(39);
e)
i dispositivi medici di cui alle direttive del Consiglio 90/385/CEE(40), 93/42/CEE(41) o del Parlamento europeo e del Consiglio 98/79/CE(42);
f)
i prodotti fitosanitari di cui alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio(43);
g)
i prodotti biocidi di cui alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(44).
5.Le disposizioni di cui al titolo VII non si applicano agli usi delle sostanze definite al paragrafo 4 e inoltre ai seguenti usi:
a)
usi come sostanze intermedie isolate in sito o come sostanze intermedie isolate trasportate;
b)
uso come i carburanti oggetto della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(45);
c)
usi come carburanti in impianti di combustione mobili o fissi di prodotti derivati da oli minerali e come carburanti in sistemi chiusi.
6.Le disposizioni dei titoli IV e X non si applicano né alle sostanze contenute in detti preparati né ai preparati elencati al paragrafo 4, lettere da a) a g).
CAPO 2
DEFINIZIONI
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
1. sostanza, un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
2. preparato, una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; le leghe metalliche sono tipi di preparati speciali che devono essere valutati sulla base delle loro proprietà intrinseche specifiche;
3. lega metallica, un materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composto da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici;
4. articolo, un oggetto fabbricato dall'uomo contenente o composto di sostanze e/o preparati, nel quale sono presenti, a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari, rilevanti per la sua funzione di uso;
5. polimero, una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monometriche, che comprende una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente ed è costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare sono attribuibili principalmente a differenze nel numero di unità monomeriche.
Nel contesto di questa definizione, per "unità monomerica" s'intende la forma sottoposta a reazione di una sostanza monomerica in un polimero;
6. dichiarante, il fabbricante o l'importatore che presenta una registrazione;
7. fabbricazione, la produzione e l'estrazione di sostanze allo stato naturale;
8. fabbricante, ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;
9. importazione, l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità;
10. fabbricante di un articolo, una persona fisica o giuridica che:
–
fabbrica e vende con il proprio marchio;
–
rivende con il proprio marchio un prodotto fabbricato da un altro fornitore, non essendo un rivenditore considerato fabbricante se il marchio del produttore appare sul prodotto;
–
importa, a titolo professionale, sul mercato comunitario;
11. importatore, ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione;
–12)12. immissione sul mercato, l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione nel territorio doganale della Comunità è considerata come un'immissione sul mercato;
13. utente a valle, ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utenti a valle. Un reimportatore cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d) è considerato un utente a valle;
14. uso, ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo od ogni altra utilizzazione;
15. distributore, ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compresi i dettaglianti, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi;
16. sostanza intermedia, una sostanza o un preparato fabbricata/o, consumata/o o utilizzata/o per essere trasformata/o, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza (qui di seguito denominata "sintesi"):
a)
sostanza intermedia non isolata, una sostanza intermedia che durante la sintesi non è intenzionalmente rimossa (tranne che per il prelievo di campioni) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo. Tali apparecchiature comprendono il recipiente di reazione con i suoi accessori e le apparecchiature attraverso cui le sostanze passano durante un processo a flusso continuo o a lotti, nonché le tubazioni mediante cui le sostanze sono trasferite da un recipiente ad un altro in cui si produce la fase successiva della reazione; non comprendono invece il serbatoio o altri recipienti in cui le sostanze sono conservate dopo essere state fabbricate;
b)
sostanza intermedia isolata in sito, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata, nel caso in cui la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi di una o più altre sostanze derivate da essa avvengono nello stesso sito, ad opera di una o più persone giuridiche;
c)
sostanza intermedia isolata trasportata, una sostanza intermedia non presentante le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti;
17. sito, un luogo determinato in cui, qualora vi siano più fabbricanti di una o più sostanze, talune infrastrutture e attrezzature sono comuni;
18. attori della catena d'approvvigionamento, tutti i fabbricanti e/o importatori e/o utenti a valle;
19. comunicazione a valle della catena d'approvvigionamento, la comunicazione di ciascun attore della catena d'approvvigionamento all'utente a valle cui fornisce una sostanza;
20. comunicazione a monte della catena di alimentazione, la comunicazione di un utente a valle all'attore della catena d'approvvigionamento che gli ha fornito una sostanza;
21. autorità competente, le autorità o gli organismi istituiti dallo Stato membro per adempiere gli obblighi imposti dal presente regolamento;
–22)22. sostanza soggetta a un regime transitorio, una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a)
è compresa nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);
b)
è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che aderiscono all'Unione europea il 1° maggio 2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore almeno una volta nel corso dei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento;
c)
è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che aderiscono all'Unione europea il 1° maggio 2004 e tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 è stata anche immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore ed è stata considerata come notificata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, modificata dalla direttiva 79/831/CEE(46), ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nella direttiva 67/548/CEE, modificata dalla direttiva 92/32/CEE(47);
a condizione che il fabbricante o l'importatore possano fornirne la prova documentale;
23. sostanza notificata, una sostanza per la quale è stata presentata una notifica e che potrebbe essere immessa sul mercato a norma della direttiva 67/548/CEE;
24. attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi, qualsiasi attività scientifica (compresi i preparati e gli articoli usati per i test pilota in condizioni reali) relativa allo sviluppo di un prodotto o di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di preparati o articoli, nel corso della quale è fatto ricorso a impianti o a produzioni sperimentali per mettere a punto il processo di produzione e/o sperimentare i campi d'applicazione della sostanza;
25. ricerca e sviluppo scientifici, qualsiasi sperimentazione scientifica, analisi o ricerca chimica eseguita in condizioni controllate;
26. uso proprio del dichiarante, un uso industriale o professionale da parte del dichiarante;
27. uso identificato, l'uso di una sostanza, in quanto totale o in quanto componente di un preparato, o l'uso di un preparato, previsto da un attore della catena d'approvvigionamento, compreso l'uso proprio, o che gli è notificato per iscritto da un utente immediatamente a valle e che è coperto nella scheda di dati di sicurezza comunicata all'utente a valle interessato;
28. uso non sostenuto, un uso da parte di un utente a valle che il dichiarante sconsiglia fornendo argomentazioni scientifiche contro la sicurezza di tale uso;
29. sommario esauriente dello studio, una sintesi dettagliata degli obiettivi, dei metodi, dei risultati e delle conclusioni di uno studio, che fornisca informazioni sufficienti da permettere una valutazione indipendente dello studio stesso, in modo da ridurre al minimo la necessità di consultare il testo integrale dello studio;
30. all'anno, per anno di calendario. Tranne che nel caso di nuove sostanze, e salvo diversa indicazione, i quantitativi per anno sono calcolati sulla base della media dei volumi di produzione dei tre anni di calendario immediatamente precedenti e durante i quali la sostanza sia stata effettivamente prodotta dal fabbricante;
31. restrizione, qualsiasi condizione o divieto riguardante la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato;
32. piccole e medie imprese (PMI), le imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE;
33. popolazioni vulnerabili, i soggetti particolarmente sensibili tra cui neonati, bambini, donne in gravidanza o che allattano, infermi e immunodepressi, anziani, individui geneticamente sensibili e altri gruppi a rischio identificati;
34. scenario d'esposizione, insieme delle condizioni comprendenti le misure di gestione del rischio che descrivono come la sostanza è fabbricata o utilizzata nel suo ciclo di vita e come il fabbricante e l'importatore controllino o raccomandino all'utente a valle di controllare l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente. Tali scenari d'esposizione possono coprire un processo o uso specifico o, ove opportuno, diversi processi od usi, e tali processi o usi possono essere descritti in termini di categorie d'uso e d'esposizione, come definite;
35. categoria d'uso e d'esposizione, le principali categorie d'uso (per esempio uso industriale, uso professionale, uso da parte del consumatore) e le categorie d'esposizione significative (per esempio orale, cutanea, per inalazione, ambientale) nonché modelli d'esposizione (per esempio frequente, accidentale, occasionale, continuo);
36. minerale, una combinazione di costituenti inorganici quali si ritrovano nella crosta terrestre, con una serie caratteristica di composizioni chimiche, forme cristalline e proprietà fisico-chimiche.
TITOLO II
REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE
CAPO 1
CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 4
Campo d'applicazione
1.Sono esentate dalle disposizioni del presente titolo:
a)
le sostanze di cui all'allegato II;
b)
le sostanze di cui all'allegato III;
c)
i polimeri;
d)
le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati, registrate secondo le disposizioni del presente titolo, esportate a partire dalla Comunità da un attore della catena d'approvvigionamento e reimportate nella comunità da un altro attore della stessa catena d'approvvigionamento che dimostri quanto segue:
i)
che la sostanza in corso di reimportazione e la sostanza esportata sono la stessa sostanza;
ii)
che gli sono state comunicate le informazioni di cui gli articoli 34 e 35 relative alla sostanza esportata;
e)
le sostanze in preparati rispondenti ai criteri di registrazione, che sono state già registrate per quell'utilizzo da un attore della catena d'approvvigionamento;
f)
le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati, registrate secondo le disposizioni del presente titolo da un produttore o un importatore e riciclate nella Comunità da un altro produttore o importatore che dimostri quanto segue:
i)
che la sostanza, essendo il risultato di un processo di riciclaggio, è identica alla sostanza già registrata e
ii)
che gli sono state fornite le informazioni di cui agli articoli 33 e 34 relative alla sostanza registrata.
2. Le sostanze intermedie isolate in sito o le sostanze intermedie isolate trasportate sono esentate dalle disposizioni dei capi 2 e 3, fatte salve le disposizioni dei capi 4, 5 e 6.
CAPO 2
OBBLIGO GENERALE DI REGISTRAZIONE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Articolo 5
Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati
1. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, chiunque fabbrichi una sostanza in quantità pari o superiore a una tonnellata all'anno presenta una registrazione all'agenzia.
Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, chiunque importi una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, in quantità pari o superiore a una tonnellata all'anno presenta una registrazione all'agenzia.
2. Ai monomeri che sono utilizzati come sostanze intermedie isolate in sito o come sostanze intermedie isolate trasportate non si applicano gli articoli 17 e 18.
3. Chiunque fabbrichi o importi un polimero presenta una registrazione all'agenzia per le sostanze monomeriche non registrate da un operatore a monte nella filiera o le altre sostanze non registrate, salvo che tali monomeri si siano formati durante una sintesi e non siano isolabili, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il polimero contiene il 2% o più in peso di tali sostanze monomeriche o di tali altre sostanze;
b)
la quantità totale di tali sostanze monomeriche o di tali altre sostanze è pari ad almeno una tonnellata all'anno.
Una notifica per tale monomero/sostanza include le seguenti informazioni nel formato specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 119:
i)
l'identità e le coordinate del fabbricante o dell'importatore;
ii)
l'identità del monomero/della sostanza come specificato all'allegato IV, punto 2;
iii)
la classificazione della sostanza;
iv)
una breve descrizione dell'uso del polimero.
Per la sostanza monomerica non registrata o altra sostanza non registrata fabbricata o importata in quantità superiori a 1000 tonnellate all'anno è effettuata una registrazione a norma del presente titolo. Tale registrazione comprende, oltre alle informazioni di cui sopra, le informazioni specificate nell'allegato V.
Le sostanze monomeriche non registrate o altre sostanze non registrate sono quelle che non sono stata registrate dal fabbricante, che a sua volta le fornisce al fabbricante di polimeri.
Tuttavia, se le sostanze monomeriche o altre sostanze non registrate sono state registrate dal fabbricante originario o da un rappresentante da questo scelto, il fabbricante di polimeri può utilizzare questa registrazione purché il dichiarante abbia indicato che viene usato nella fabbricazione di polimeri.
4. La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento di una tassa il cui importo è fissato dall'agenzia.
Articolo 6
Obbligo generale di registrazione delle sostanze contenute in articoli
1. Chiunque produca o importi articoli presenta una registrazione all'agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la sostanza è contenuta in tali articoli in quantità superiore ad una tonnellata per produttore o importatore all'anno;
b)
la sostanza risponde ai criteri di classificazione delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 67/548/CEE;
c)
la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili.
2.Il paragrafo 1, lettera a) non si applica alle sostanze che sono ingredienti aggiunti ai prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/37/CE.
3. Chiunque produca o importi articoli notifica all'agenzia ogni sostanza elencata nell'allegato XIII bis contenuta in tali articoli a norma del paragrafo 4, se:
a)
tale sostanza è presente al di là del limite di concentrazione dello 0,1%, per le sostanze di cui all'articolo 63, lettere d), e) e f);
b)
tale sostanza è presente al di là dei limiti di concentrazione specificati nella direttiva 1999/45/CE per la classificazione in quanto pericolosa, per tutte le altre sostanze;
c)
il produttore o importatore non può escludere l'esposizione del pubblico o dell'ambiente alla sostanza durante l'intero ciclo di vita dell'articolo.
4. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, le informazioni da notificare comprendono i seguenti elementi, nel formato specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 119:
a)
l'identità e le coordinate del fabbricante o dell'importatore;
b)
i numeri di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, se disponibili;
c)
l'identità delle sostanze come specificato all'allegato IV, punto 2;
d)
la classificazione della sostanza;
e)
una breve descrizione degli usi dell'articolo;
f)
la fascia di quantità della sostanza (1-10 tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).
5. L'agenzia può prendere decisioni che impongono ai fabbricanti o agli importatori di articoli di registrare, ai sensi del presente titolo, ogni sostanza contenuta in tali articoli e notificata a norma del paragrafo 4 qualora l'agenzia abbia motivo di sospettare che:
a)
la sostanza presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente;
b)
la sostanza non è stata registrata per l'uso in questione.
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle sostanze che sono già state registrate per tale uso da un attore a monte della catena d'approvvigionamento.
7. I paragrafi 1 e 5 si applicano tre mesi dopo il termine di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
I paragrafi 3 e 4 si applicano alle sostanze, contenute negli articoli, che rispondono ai criteri dell'articolo 63 tre mesi dopo la data del loro inserimento nell'allegato XIII bis.
8.Se una sostanza viene inserita nell'allegato XIII ter, l'agenzia lo comunica a tutti i fabbricanti e importatori di articoli contenenti tale sostanza. Il titolo VII del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, al fabbricante e all'importatore di articoli contenenti tale sostanza a partire dalla data della notifica.
9. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi da 1 a 8 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3.
10.L'agenzia definisce gli orientamenti per aiutare i produttori e gli importatori di articoli, nonché le autorità competenti.
Articolo 7
Rappresentante esclusivo di un fabbricante non stabilito nella Comunità
1. Una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità che fabbrica una sostanza, un preparato o un articolo importati nella Comunità può designare, di comune accordo, una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità per adempiere, in qualità di rappresentante, gli obblighi spettanti agli importatori in forza del presente titolo.
2. Il rappresentante adempie inoltre tutti gli altri obblighi che spettano all'importatore in forza del presente regolamento. A tal fine, egli dispone dell'esperienza sufficiente nella manipolazione pratica delle sostanze e delle informazione ad esse relative e, fatto salvo l'articolo 38, mantiene disponibili e aggiornate informazioni sulle quantità importate e sui clienti, nonché sulla comunicazione dell'ultimo aggiornamento della scheda di dati di sicurezza.
3. Quando un rappresentante è designato ai sensi dei paragrafi l e 2, l'esportatore non stabilito nella Comunità informa di tale designazione gli importatori della stessa catena d'approvvigionamento. Tali importatori sono considerati utenti a valle ai fini del presente regolamento.
Articolo 8
Marchio europeo di qualità
Entro il ...(48) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, e, se del caso, una proposta legislativa, sulla creazione di un marchio europeo di qualità volto a riconoscere e promuovere gli articoli che lungo tutta la filiera sono stati prodotti in osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento.
Articolo 9
Cessione e ripartizione di registrazioni, "registrazione collettiva"
1.Il diritto acquisito mediante la registrazione può essere sia ceduto che ripartito. Chi lo acquisisce beneficia degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi del dichiarante. Se una registrazione viene ripartita, l'agenzia attribuisce al nuovo proprietario un nuovo numero di registrazione.
2.Se l'azienda produttrice è una filiale di un'altra persona giuridica (la cosiddetta "società madre"), quest'ultima può effettuare e mantenere una registrazione per conto della filiale. Analogamente anche una filiale può effettuare e mantenere una registrazione per conto della società madre o di altre filiali. In questi casi è richiesta una sola registrazione. La persona giuridica designata per ottenere la registrazione per conto del gruppo è responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.
3.Il paragrafo 2 si applica anche quando la sede della società madre o della filiale non si trova nell'Unione europea. La persona giuridica designata per ottenere la registrazione per conto del gruppo deve avere sede nell'Uunione.
Articolo 10
Esenzione dall'obbligo generale di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi
1. Le sostanze fabbricate o importate nella Comunità ai fini di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, in quantità non superiori a quanto tali attività richiedono, sono esenti dall'obbligo di dichiarazione di cui agli articoli 5, 6, 17, 18 e 21 per un periodo di cinque anni, a condizione che il fabbricante o l'importatore notifichi all'agenzia le seguenti informazioni nei modi da essa specificati ai sensi dell'articolo 119:
a)
l'identità del fabbricante o dell'importatore;
b)
l'identità della sostanza;
c)
l'eventuale classificazione della sostanza;
d)
la quantità stimata;
e)
ove opportuno, l'elenco dei clienti ai quali la sostanza è stata fornita;
f)
informazioni sul programma di ricerca e sviluppo sufficienti a permettere all'agenzia di prendere decisioni con cognizione di causa secondo il presente articolo.
Il periodo di cui al presente paragrafo decorre dal momento in cui tali informazioni pervengono all'agenzia.
2. L'agenzia attribuisce ad ogni notifica un numero e una data, corrispondente alla data di ricevimento della notifica da parte dell'agenzia, che comunica immediatamente al fabbricante o all'importatore interessato e inoltra l'informazione notificata e il numero e la data all'autorità competente di ciascuno Stato membro in cui la sostanza è fabbricata, importata o utilizzata ai fini di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.
3. L'agenzia può decidere di imporre condizioni atte a garantire che la sostanza sia usata in modo tale da controllarne i rischi per la salute umana e/o l'ambiente. Il fabbricante o l'importatore deve rispettare tutte le condizioni poste dall'agenzia.
4. Salvo diversa indicazione, la sostanza non può essere fabbricata o importata prima che siano trascorse quattro settimane dalla notifica.
5. Su richiesta del fabbricante o dell'importatore, l'agenzia può decidere di prorogare l'esenzione quinquennale per un ulteriore periodo della durata massima di dieci anni se il fabbricante o l'importatore possono dimostrare che la proroga è giustificata dal programma di ricerca e sviluppo.
6. L'agenzia comunica immediatamente le informazioni ricevute conformemente al presente articolo alle autorità competenti di ciascuno Stato membro in cui hanno luogo la fabbricazione, l'importazione o le attività di ricerca orientate ai prodotti e ai processi.
7. L'agenzia e le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati assicurano in ogni momento la riservatezza delle informazioni comunicate in forza del paragrafo 1. L'agenzia non inoltra tale informazione ad alcuna altra autorità competente.
8. Avverso le decisioni negative di cui ai paragrafi 3 e 5 può essere proposto ricorso secondo gli articoli 98, 99 e 100.
Al momento di adottare decisioni ai sensi dei paragrafi 3 e 5, l'agenzia deve tener conto delle osservazioni avanzate dalle autorità competenti dei rispettivi Stati membri.
Articolo 11
Informazioni da comunicare ai fini generali della registrazione
La registrazione ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 6, paragrafi 1 o 5, è corredata della seguente documentazione, trasmessa nel formato specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 119:
a)
un fascicolo tecnico contenente:
i)
l'identità dei fabbricanti o degli importatori, come specificato nell'allegato IV, punto 1;
ii)
l'identità delle sostanze, come specificato nell'allegato IV, punto 2;
iii)
informazioni sulla fabbricazione e sugli usi della sostanza, come specificato nell'allegato IV, punto 3; tali informazioni si riferiscono a tutti gli usi identificati del dichiarante;
iv)
informazioni sulle categorie d'uso e d'esposizione, come specificato all'allegato IV, punto 6;
v)
la classificazione e l'etichettatura della sostanza, come specificato nell'allegato IV, punto 4;
vi)
istruzioni riguardanti la sicurezza d'uso della sostanza, come specificato nell'allegato IV, punto 5;
vii)
un sommario delle informazioni tratte dall'applicazione degli allegati da V a IX;
viii)
un sommario esauriente delle informazioni desunte dall'applicazione degli allegati da V a IX, se richiesto dall'allegato I;
ix)
una dichiarazione dalla quale risulti se sono state acquisite informazioni per mezzo di esperimenti compiuti su animali vertebrati, quali sono gli esperimenti che sono stati praticati su animali vertebrati e il numero di animali utilizzati;
x)
conferma che il dichiarante sia il proprietario di tutti gli studi originali da cui sono derivati o presentati i sommari e sommari esaurienti o detiene, per farvi riferimento, il consenso scritto del proprietario o dei proprietari degli studi originali;
xi)
proposte di esperimenti, se richiesto dall'applicazione degli allegati da V a IX;
b)
una relazione sulla sicurezza chimica, quando è richiesta a norma dell'articolo 15.
–Il richiedente, nel momento in cui presenta le informazioni ai fini della registrazione ai sensi delle lettere a) e b), può chiedere che documenti o parti di documenti specificamente designati siano trattati in modo riservato. Il richiedente fornisce le giustificazioni per tali richieste. L'autorità che riceve le informazioni decide, tenendo conto dell'articolo 127, quali informazioni debbano essere mantenute riservate.
–Le informazioni di cui al primo comma e prodotte nel quadro di altre normative e/o programmi sulle sostanze chimiche dell'UE, dell'OCSE o internazionali possono essere presentate nel loro formato originale e si presumono conformi ai requisiti del presente articolo.
Articolo 12
Trasmissione comune di dati da parte di più dichiaranti
1. Qualora uno o più fabbricanti e/o importatori intendano fabbricare e/o importare nella Comunità una sostanza, si applica quanto segue:
Ciascun dichiarante trasmette separatamente le informazioni di cui all'articolo 11, lettera a), punti i), ii), iii), iv) e ix).
I dichiaranti possono decidere se trasmettere separatamente le informazioni di cui all'articolo 11, lettera a), punto vi) e lettera b), o se uno o più fabbricanti o importatori le trasmette integralmente o parzialmente per conto degli altri.
2. Per quanto riguarda l'informazione di cui all'articolo 11, lettera a), punti v), vii), viii) e x), essa deve essere trasmessa da un fabbricante o importatore che agisca d'intesa con gli altri fabbricanti o importatori. Qualora un dichiarante non concordi con la selezione dell'informazione di cui all'articolo 11, lettera a), punti v), vii), viii) o x) o non sia in grado di partecipare alla trasmissione comune di dati singoli o molteplici per altre ragioni, egli trasmette all'agenzia un'indicazione di tali ragioni insieme alla propria dichiarazione.
Tali ragioni sono le seguenti:
–
l'informazione non è pertinente (ad esempio a causa di differenze nella composizione della sostanza); o
–
la sproporzione dei costi per il raggiungimento di un accordo o dei costi per la registrazione comune (ad esempio se l'impresa è una PMI o vi sono costi dovuti a ragioni linguistiche); o
–
problemi concernenti questioni di riservatezza o concorrenza; o
–
l'intenzione di presentare la dichiarazione in una data precedente o successiva rispetto a quella richiesta agli altri dichiaranti.
Nessuna richiesta di motivazione è avanzata per quanto riguarda le informazioni fisico-chimiche di cui al punto 5 degli allegati V e VII.
3.Qualora una sostanza sia stata dichiarata da un singolo dichiarante, gli altri fabbricanti e/o importatori possono far riferimento a parti rilevanti di tale dichiarazione al momento di trasmettere l'informazione di cui all'articolo 11, a condizione che venga fornito il consenso scritto del fabbricante o importatore che ha eseguito la dichiarazione, fatto salvo l'articolo 28.
Nel caso di un riferimento completo, e su richiesta dei fabbricanti/importatori autori di tale riferimento, l'agenzia può assegnare lo stesso numero di registrazione.
4.Qualunque fabbricante, importatore o consorzio può nominare un terzo quale rappresentante per tutte le procedure di cui al presente articolo.
5.Al fine di sostenere i fabbricanti o importatori che fanno parte di consorzi, la Commissione elabora orientamenti per garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza.
6.Ciascun dichiarante membro di un consorzio versa una quota proporzionale della tassa di registrazione.
Articolo 13
Informazioni da comunicare in funzione della quantità
1. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 11, lettera a) contiene, per quanto riguarda i punti vii), viii) e ix) di tale disposizione, almeno le seguenti informazioni:
a)
le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche specificate nell'allegato V per le sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiore a una tonnellata all'anno per fabbricante o importatore e qualunque altra informazione fisico-chimica, tossicologica ed ecotossicologica a disposizione; ove una sostanza non sia una sostanza soggetta a un regime transitorio o uno o più dei criteri di screening di cui all'allegato I C siano rispettati, il dichiarante deve fornire le informazioni di cui all'allegato V. Qualora la sostanza rispetti il criterio a) dell'allegato I C dovrà essere eseguita una valutazione della sicurezza chimica;
b)
le informazioni specificate negli allegati V e VI per le sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiore a 10 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore;
c)
le informazioni specificate negli allegati V e VI e le proposte di esperimenti per la produzione delle informazioni di cui all'allegato VII per le sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiore a 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore;
d)
le informazioni specificate negli allegati V e VI e le proposte di esperimenti per la produzione delle informazioni di cui agli allegati VII e VIII per le sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiore a 1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore.
2. Non appena la quantità di una sostanza già registrata raggiunge la soglia di tonnellaggio successiva, sono comunicati all'agenzia le corrispondenti informazioni di cui al paragrafo 1 e gli aggiornamenti degli altri elementi della registrazione basati su di esse. Le informazioni supplementari da fornire sono comunicate all'agenzia entro un periodo di tempo concordato fra il dichiarante e l'agenzia stessa, parallelamente all'immissione della sostanza sul mercato da parte del fabbricante/importatore.
3.Trattandosi di una sostanza che beneficia di un regime transitorio, la quantità annua è determinata in funzione della quantità media fabbricata o importata nel corso dei tre anni precedenti la presentazione del fascicolo di registrazione.
4.Si ricorre in via prioritaria a metodi in vitro e all'utilizzazione delle relazioni (quantitative) struttura-attività [R(Q)SA]. A tal fine, la Commissione mette a disposizione delle imprese un elenco di esperimenti, basi di dati e modelli omologati.
Articolo 14
Obblighi generali relativi alle informazioni da acquisire sulle proprietà intrinseche delle sostanze
1. Le informazioni relative alle proprietà intrinseche delle sostanze, segnatamente ai fini della tossicità umana, devono essere acquisite, ove possibile, con mezzi diversi dagli esperimenti con animali vertebrati, in particolare utilizzando modelli di relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività o dati relativi a sostanze strutturalmente affini, purché siano rispettate le condizioni di cui all'allegato IX o la genomica tossicologica.
2. Quando per acquisire informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze sono necessari esperimenti, questi sono eseguiti secondo i metodi specificati nell'allegato X.
Tali metodi sono riveduti e migliorati periodicamente al fine di ridurre gli esperimenti su animali vertebrati e il numero di animali utilizzati. In particolare, qualora l'ECVAM dichiari la validità scientifica di un metodo di sperimentazione alternativo, confermandone altresì l'ammissibilità normativa, l'agenzia presenta, entro un termine di 14 giorni, un progetto di decisione che modifica il pertinente allegato o allegati del presente regolamento per sostituire il metodo di sperimentazione animale con il metodo alternativo, secondo la procedura di cui all'articolo 139.
Informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere acquisite con altri metodi di sperimentazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'allegato IX.
3. I nuovi esperimenti di laboratorio su animali vertebrati sono eseguiti nel rispetto dei principi della buona pratica di laboratorio, enunciati nella direttiva 87/18/CEE, e delle disposizioni della direttiva 86/609/CEE.
4. Se una sostanza è già stata registrata, un nuovo dichiarante può fare riferimento a studi e a rapporti su esperimenti (nel prosieguo: "studi") concernenti la stessa sostanza presentati in precedenza, a condizione che egli possa dimostrare che la sostanza di cui chiede la registrazione è identica a quella già registrata. La sostanza è considerata la stessa se il suo grado di purezza e la natura delle impurità sono simili e non modificano il profilo di tossicità. Il nuovo dichiarante presenta una lettera d'accesso del dichiarante o dei dichiaranti precedenti.
Tuttavia, un nuovo dichiarante non fa riferimento a tali studi per fornire le informazioni di cui all'allegato IV, punto 2.
Articolo 15
Relazione sulla sicurezza chimica e obbligo di applicare e raccomandare misure per la riduzione dei rischi
1. Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 98/24/CE, è effettuata una valutazione della sicurezza chimica ed è compilata una relazione sulla sicurezza chimica per tutte le sostanze soggette a registrazione, conformemente alle disposizioni del presente capo.
La relazione sulla sicurezza chimica contiene una valutazione della sicurezza chimica effettuata nei modi specificati ai paragrafi da 2 a 8 e nell'allegato I, o per ogni sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o per un gruppo di sostanze.
2. Una valutazione della sicurezza chimica ai sensi del paragrafo 1 non è necessaria per una sostanza presente in un preparato in concentrazioni inferiori al livello minimo di uno dei seguenti valori:
a)
delle concentrazioni applicabili definite nella tabella dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 1999/45/CE;
b)
dei limiti di concentrazione indicati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
c)
dei limiti di concentrazione indicati nell'allegato II, parte B della direttiva 1999/45/CE;
d)
dei limiti di concentrazione indicati nell'allegato III, parte B della direttiva 1999/45/CE;
e)
dei limiti di concentrazione indicati in un'entrata concordata nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature costituito in applicazione del titolo X;
f)
0,1%, se la sostanza soddisfa le condizioni indicate nell'allegato XII.
3.La valutazione della sicurezza chimica e la relazione sulla sicurezza chimica a norma del paragrafo 1 non sono richieste per le sostanze classificate come pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE oppure per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e bioaccumulabili (VPVB), presenti in preparati solidi esenti da etichettatura, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE e del punto 9.3 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.
4. La valutazione della sicurezza chimica di una sostanza comprende gli elementi seguenti:
a)
la valutazione dei rischi per la salute umana;
b)
la valutazione dei rischi che presentano per la salute umana le proprietà fisico-chimiche;
c)
la valutazione dei rischi per l'ambiente;
d)
la valutazione PBT e VPVB.
5. Se, sulla base delle valutazioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), il fabbricante o l'importatore concludono che la sostanza risponde ai criteri di classificazione di una sostanza come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE o che la sostanza deve essere considerata PBT o VPVB, la valutazione della sicurezza chimica comprende gli ulteriori elementi seguenti:
a)
la valutazione dell'esposizione;
b)
la caratterizzazione dei rischi.
La valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione dei rischi riguardano tutti gli usi identificati del fabbricante e dell'importatore.
6. Non è fatto obbligo di prendere in considerazione nella relazione sulla sicurezza chimica i rischi che comportano per la salute umana i seguenti usi finali:
a)
in materiali a contatto con prodotti alimentari che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;
b)
in prodotti cosmetici che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 76/768/CEE.
7. Ogni fabbricante o importatore determina e applica le misure necessarie per far fronte ai rischi individuati nella valutazione della sicurezza chimica e, se del caso, raccomanda tali misure nelle schede di dati sulla sicurezza che egli fornisce ai sensi dell'articolo 33.
8. Ogni fabbricante o importatore tenuto ad effettuare una valutazione della sicurezza chimica mantiene disponibile e aggiornata la propria relazione sulla sicurezza chimica.
9.Il fabbricante o l'importatore di una sostanza o di un preparato che fornisce tale sostanza o preparato a un utente a valle fornisce, su richiesta dell'utente a valle e nella misura in cui ciò possa essere ragionevolmente richiesto, l'informazione necessaria per valutare gli effetti della sostanza o del preparato sulla salute umana o sull'ambiente in relazione alle operazioni e all'uso indicati dall'utente a valle nella sua richiesta.
10.L'utente a valle fornisce, su richiesta del suo fornitore e nella misura in cui ciò possa essere ragionevolmente richiesto, l'informazione necessaria al fornitore per valutare gli effetti della sostanza o del preparato sulla salute umana o sull'ambiente in relazione alle operazioni e all'uso della sostanza o del preparato da parte dell'utente a valle.
CAPO 3
REGISTRAZIONE DEI POLIMERI
Articolo 16
Polimeri
I polimeri sono esentati dalla registrazione di cui al presente titolo.
CAPO 4
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE RELATIVI A TALUNI TIPI DI SOSTANZE INTERMEDIE ISOLATE
Articolo 17
Registrazione di sostanze intermedie isolate in sito
1. Ogni fabbricante di una sostanza intermedia isolata in sito in quantità pari o superiore a 1 tonnellata all'anno presenta all'agenzia una registrazione di tale sostanza.
2. La registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito è corredata di tutte le seguenti informazioni, nel formato specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 119 purché il fabbricante possa fornirle senza dover procedere ad esperimenti aggiuntivi:
a)
l'identità del fabbricante, come specificato nell'allegato IV, punto 1;
b)
l'identità della sostanza intermedia, come specificato nell'allegato IV, punto 2;
c)
la classificazione della sostanza intermedia;
d)
ogni informazione disponibile sulle proprietà fisico-chimiche della sostanza intermedia e sui suoi effetti sulla salute umana o sull'ambiente.
Articolo 18
Registrazione di sostanze intermedie isolate trasportate
1. Ogni fabbricante o importatore di una sostanza intermedia isolata trasportata in quantità pari o superiore a 1 tonnellata all'anno presenta all'agenzia una registrazione di tale sostanza.
2. La registrazione di una sostanza intermedia isolata trasportata è corredata delle seguenti informazioni, nel formato specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 119:
a)
l'identità del fabbricante o dell'importatore, come specificato nell'allegato IV, punto 1;
b)
l'identità della sostanza intermedia, come specificato nell'allegato IV, punto 2;
c)
la classificazione della sostanza intermedia;
d)
ogni informazione disponibile sulle proprietà fisico-chimiche della sostanza intermedia e sui suoi effetti sulla salute umana o sull'ambiente.
3. La registrazione di una sostanza intermedia isolata trasportata in quantità superiori a 1 000 tonnellate all'anno comprende, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, le informazioni specificate nell'allegato V.
Per la produzione di tali informazioni, si applica l'articolo 14.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano soltanto alle sostanze intermedie isolate trasportate il cui trasporto verso altri siti avviene in condizioni strettamente controllate, compresa la fabbricazione per conto terzi o in appalto, e nel caso in cui la sintesi di una o più altre sostanze derivate da tale sostanza intermedia abbia luogo in tali altri siti nelle seguenti condizioni strettamente controllate:
a)
la sostanza è rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di esistenza, comprendente la fabbricazione, il trasporto (ferroviario, stradale, fluviale, marittimo, aereo o mediante condotte), la depurazione, la pulizia e la manutenzione, la campionatura, l'analisi, il carico e lo scarico delle attrezzature o dei contenitori, lo smaltimento o la depurazione dei rifiuti e lo stoccaggio;
b)
in caso di rischio di esposizione, procedure e tecniche di controllo permettono di ridurre al minimo le emissioni e l'esposizione che ne risulta;
c)
la sostanza è manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e autorizzato;
d)
nel caso di lavori di pulizia e manutenzione, procedure speciali quali lo spurgo e il lavaggio, sono applicate prima di aprire gli impianti e di accedervi;
e)
le operazioni di trasporto sono effettuate conformemente alle prescrizioni della direttiva 94/55/CE e alle pertinenti norme relative al trasporto di merci pericolose per via aerea e marittima, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Rotterdam concernente il trasporto di prodotti chimici pericolosi;
f)
in caso di incidente e di produzione di rifiuti sono utilizzate procedure e/o tecniche di controllo per ridurre al minimo le emissioni e l'esposizione che ne risulta durante le procedure di depurazione o di pulizia e manutenzione;
g)
le procedure di manipolazione delle sostanze sono chiaramente stabilite e rigorosamente controllate dal gestore del sito;
h)
il dichiarante mette in atto un sistema di gestione del prodotto e controlla gli utenti per assicurare l'osservanza delle condizioni elencate alle lettere da a) a g).
Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, la registrazione comprende le informazioni di cui all'articolo 11.
Articolo 19
Trasmissione comune di dati da parte di membri di consorzi
1. Qualora più fabbricanti e/o importatori intendano fabbricare e/o importare nella Comunità una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata, essi possono costituire, nel pieno rispetto delle regole in materia di concorrenza, un consorzio ai fini della registrazione. Talune informazioni che devono corredare la domanda di registrazione sono comunicate da un solo fabbricante o importatore che agisce, con il loro consenso, per conto degli altri fabbricanti e/o importatori, in forza del secondo e terzo comma.
Ciascun membro del consorzio trasmette separatamente le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b) e all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b).
Il fabbricante o l'importatore che agisce per conto degli altri membri del consorzio trasmette, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d) e all'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d) e paragrafo 3.
2. Ciascun dichiarante membro di un consorzio è soggetto al pagamento di soltanto un terzo della tassa di registrazione.
3.Qualsiasi fabbricante, importatore o consorzio può nominare un terzo quale rappresentante per tutti i procedimenti di cui al presente articolo.
CAPO 5
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE REGISTRAZIONI
Articolo 20
Obblighi dell'agenzia
1. L'agenzia attribuisce ad ogni registrazione un numero, che deve essere citato in tutta la corrispondenza riguardante la registrazione, e una data, corrispondente alla data di ricevimento della registrazione da parte dell'agenzia. L'agenzia comunica immediatamente il numero e la data di registrazione al fabbricante o all'importatore interessato.
2. L'agenzia procede, entro tre settimane dalla data di registrazione, a un controllo di completezza di ogni registrazione per verificare che tutte le informazioni di cui agli articoli 11 e 13 o agli articoli 17 o 18 siano state comunicate. Nel caso di una registrazione di sostanze soggette a un regime transitorio presentata nel corso dei due mesi immediatamente precedenti il termine pertinente di cui all'articolo 23, l'agenzia procede a tale controllo entro tre mesi da tale termine. Il controllo di completezza non comprende una valutazione della qualità o dell'adeguatezza dei dati o dei documenti giustificativi forniti.
Se la registrazione è incompleta, l'agenzia comunica al dichiarante, entro tre settimane dalla data di registrazione, quali altre informazioni siano da fornire perché la registrazione sia completa conformemente alle disposizioni del presente titolo e fissa il termine entro cui tali informazioni devono essere comunicate. Il dichiarante comunica entro il termine fissato le informazioni supplementari all'agenzia, che conferma al dichiarante la data della loro presentazione. L'agenzia procede ad un nuovo controllo di completezza, tenendo conto delle informazioni supplementari fornite.
L'agenzia rifiuta la registrazione se il dichiarante non la completa entro il termine fissato.
3. Entro trenta giorni dalla data di registrazione, l'agenzia comunica all'autorità competente dello Stato membro interessato il fascicolo di registrazione, il numero e la data di registrazione, il risultato del controllo di completezza, l'eventuale richiesta di informazioni supplementari e il termine fissato ai sensi del paragrafo 2, secondo comma. Lo Stato membro interessato è quello in cui avviene la fabbricazione o l'importatore è stabilito.
L'agenzia comunica immediatamente all'autorità competente dello Stato membro interessato ogni informazione supplementare fornita dal dichiarante.
4. Avverso le decisioni prese dall'agenzia in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo può essere proposto ricorso secondo gli articoli 98, 99 e 100.
Articolo 21
Fabbricazione e importazione di sostanze
1. Fatto salvo l'articolo 23, sono fabbricate o importate nella Comunità soltanto le sostanze che sono state registrate conformemente alle pertinenti disposizioni del presente titolo.
In assenza di indicazione contraria dell'agenzia a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 entro le tre settimane seguenti la data di registrazione, il dichiarante può dare inizio alla fabbricazione o all'importazione di una sostanza, fermo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 10.
Nel caso di registrazioni di sostanze soggette a un regime transitorio presentate al più tardi due mesi prima del termine pertinente di cui all'articolo 23, a cui è fatto riferimento all'articolo 20, paragrafo 2, il dichiarante può continuare la fabbricazione o l'importazione della sostanza per i tre mesi seguenti tale termine o fino all'eventuale rifiuto dell'agenzia, se esso interviene prima che i tre mesi siano trascorsi.
2. Se l'agenzia ha chiesto al dichiarante di fornire informazioni supplementari a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, questi può dare inizio alla fabbricazione o all'importazione, in assenza di indicazione contraria dell'agenzia entro le tre settimane seguenti il ricevimento da parte dell'agenzia delle informazioni supplementari necessarie per completare la sua registrazione, fermo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 10.
3. Se un fabbricante o un importatore presenta, ai sensi degli articoli 12 o 19, talune parti della registrazione per conto di altri fabbricanti e/o importatori, questi ultimi possono fabbricare o importare nella Comunità la sostanza soltanto dopo che sia trascorso il termine di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, salvo indicazione contraria dell'agenzia riguardo alla registrazione del fabbricante o dell'importatore che agisce per conto degli altri.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle sostanze intermedie isolate in sito o trasportate.
Articolo 22
Altri obblighi del dichiarante
1. Dopo la registrazione, il dichiarante informa immediatamente per iscritto l'agenzia, di propria iniziativa e nel formato specificato dall'agenzia ai sensi dell'articolo 119, di quanto segue:
a)
ogni modifica della propria qualità (fabbricante o importatore) o identità (nome o indirizzo);
b)
ogni modifica della composizione della sostanza, come indicato nell'allegato IV;
c)
variazioni significative delle quantità annuali o totali da lui fabbricate o importate;
d)
nuovi usi per i quali la sostanza è fabbricata o importata, di cui sia ragionevole ritenere che egli sia venuto a conoscenza;
e)
nuove informazioni importanti sui rischi della sostanza per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente di cui sia ragionevole ritenere che egli sia venuto a conoscenza;
f)
ogni modifica della classificazione e dell'etichettatura della sostanza;
g)
ogni aggiornamento o modifica della relazione sulla sicurezza chimica.
L'agenzia comunica tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro interessato.
2. Nei casi di cui agli articoli 12 o 19, ogni dichiarante comunica separatamente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c).
Capo 6
Disposizioni transitorie applicabili alle sostanze soggette a un regime transitorio e alle sostanze notificate
Articolo 23
Disposizioni specifiche per le sostanze soggette a un regime transitorio
1. L'articolo 21 non si applica fino al ...(49) alle seguenti sostanze:
a)
le sostanze soggette a un regime transitorio classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categorie 1 e 2, a norma della direttiva 67/548/CEE e fabbricate o importate nella Comunità in quantità pari o superiore ad una tonnellata all'anno per fabbricante o per importatore almeno una volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
b)
le sostanze soggette a un regime transitorio, classificate come estremamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono causare effetti nocivi a lungo termine all'ambiente acquatico (R50/53) ai sensi della direttiva 67/548/CEE, fabbricate nella Comunità o importate in quantità pari o superiore a 100 tonnellate all'anno per fabbricante o per importatore;
c)
le sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate nella Comunità in quantità pari o superiore a 1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o per importatore almeno una volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'articolo 21 non si applica fino al ...(50)alle sostanze soggette a un regime transitorio, classificate come estremamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono causare effetti nocivi a lungo termine all'ambiente acquatico (R50/53) ai sensi della direttiva 67/548/CEE, fabbricate nella Comunità o importate in quantità pari o superiore a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o per importatore oppure alle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate nella Comunità in quantità pari o superiore a 100 tonnellate all'anno per fabbricante o per importatore almeno una volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'articolo 21 non si applica fino al ...(51)* alle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate nella Comunità in quantità pari o superiore a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o per importatore almeno una volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 24
Notifica dell'intenzione di non registrare una sostanza
1.Se il fabbricante o l'importatore di una sostanza, in quanto tale o contenuta in un preparato, non intende presentare una domanda di registrazione per una sostanza, è tenuto a notificarlo all'agenzia e agli utenti a valle.
2.La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa
a)
12 mesi prima del termine fissato all'articolo 23, paragrafo 1, per le sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 1000 tonnellate all'anno;
b)
24 mesi prima del termine fissato all'articolo 23, paragrafo 2, per le sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 100 tonnellate all'anno;
c)
36 mesi prima del termine fissato all'articolo 23, paragrafo 3, per le sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate in quantità pari o superiori a una tonnellata all'anno.
3.Qualora il fabbricante o l'importatore non abbia notificato all'agenzia o agli utenti a valle l'intenzione di non registrare la sostanza, è tenuto a presentare per la stessa una domanda di registrazione.
Articolo 25
Sostanze notificate
1. Ai fini del presente titolo una notifica presentata ai sensi della direttiva 67/548/CEE è considerata una registrazione; l'agenzia attribuisce un numero di registrazione entro ...(52) .
2. Se la quantità fabbricata o importata per fabbricante o importatore di una sostanza notificata raggiunge la soglia di tonnellaggio di cui all'articolo 13, le informazioni supplementari richieste per tale soglia e per tutte le soglie inferiori sono comunicate a norma degli articoli 11 e 13, a meno che siano già state comunicate a norma di tali articoli.
TITOLO III
CONDIVISIONE DEI DATI E DISPOSIZIONI DESTINATE AD EVITARE ESPERIMENTI SUPERFLUI
Capo 1
Obiettivi e principi generali
Articolo 26
Obiettivi e principi generali
1.I fabbricanti o gli importatori condividono e mettono a disposizione le informazioni di cui all'articolo 11, lettera a), punti vii) e viii), ai fini della registrazione, in modo da evitare la ripetizione degli studi.
In circostanze (tranne che negli ambiti che richiedono dati risultanti da sperimentazione animale) in cui:
a)
i costi della condivisione dell'informazione sarebbero sproporzionati;
b)
il dato non è rilevante per la sostanza;
c)
l'informazione è riservata sotto il profilo commerciale e il dichiarante ritiene giustificatamente che potrebbe subire una perdita commerciale come conseguenza dell'obbligo di condivisione delle informazioni in questione,
il dichiarante presenta all'agenzia una domanda di deroga per non condividere, integralmente o parzialmente, l'informazione.
Su richiesta di un altro dichiarante potenziale, e previo versamento di una tassa, l'agenzia esamina se la motivazione sia fondata. Le PMI versano una tassa ridotta. Qualora l'agenzia ritenga la motivazione infondata, al dichiarante originale non è concessa la deroga e gli sono imputate le spese per l'esame della sua domanda da parte dell'agenzia. In tali casi, la tassa versata è rimborsata.
Non è richiesta alcuna motivazione riguardo alla mancata condivisione di informazioni fisico-chimiche specificate nel punto 5 degli allegati V e VII.
2. Per evitare esperimenti superflui su animali, sono effettuati esperimenti su animali vertebrati ai fini del presente regolamento soltanto in caso di assoluta necessità.
3. La condivisione e la trasmissione comune di informazioni in applicazione del presente regolamento riguardano dati tecnici e in particolare le informazioni relative alle proprietà intrinseche delle sostanze. I dichiaranti si astengono dallo scambiare informazioni concernenti il loro comportamento commerciale, in particolare per quanto riguarda le capacità di produzione, i volumi di produzione o di vendita, i volumi d'importazione o le quote di mercato.
4. I sommari o sommari esaurienti di studi relativi sia a test sugli animali, sia a test di altro tipo, presentati nel quadro di una registrazione almeno 15 anni prima possono essere comunicati gratuitamente dall'agenzia ad ogni altro dichiarante o dichiarante potenziale.
5.Qualsiasi produttore, importatore o utente a valle può nominare un terzo quale rappresentante per tutti i procedimenti di cui al presente titolo.
Capo 2
Disposizioni relative alle sostanze non soggette a un regime transitorio
Articolo 27
Obbligo di compiere accertamenti prima della registrazione
1. Prima di effettuare esperimenti per acquisire le informazioni necessarie ai fini della registrazione, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.
2. Il dichiarante potenziale consulta la base di dati di cui all'articolo 83, paragrafo 4, lettera d) per verificare se la stessa sostanza è già stata registrata.
3. Il dichiarante potenziale si accerta presso l'agenzia se una registrazione è già stata presentata per la stessa sostanza. Nel presentare la sua richiesta, egli comunica all'agenzia le seguenti informazioni:
a)
la propria identità;
b)
l'identità della sostanza, come indicato nell'allegato IV, punti 2.1 e 2.3;
c)
quali obblighi d'informazione gli impongano di effettuare nuovi studi comportanti esperimenti su animali vertebrati.
4. Se la stessa sostanza è stata registrata in precedenza meno di dieci anni prima, l'agenzia comunica immediatamente al dichiarante potenziale nome ed indirizzo dei precedenti dichiaranti e i pertinenti sommari o sommari esaurienti degli studi, secondo il caso, da essi già presentati.
Gli studi disponibili devono essere condivisi con il dichiarante potenziale in conformità dell'articolo 28.
5. Se un altro dichiarante potenziale ha presentato una richiesta riguardante la stessa sostanza, l'agenzia comunica immediatamente a ciascuno dei dichiaranti potenziali, o al terzo nominato suo rappresentante a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, nome ed indirizzo dell'altro.
Articolo 28
Condivisione tra dichiaranti di dati esistenti
1. Nel caso delle sostanze registrate in precedenza meno di quindici anni prima, il dichiarante potenziale chiede ai precedenti dichiaranti di comunicargli le informazioni riguardanti esperimenti effettuati su animali vertebrati di cui egli deve disporre a norma dell'articolo 11, lettera a), punti vii) e viii) per procedere alla registrazione.
2. Il dichiarante potenziale e quelli precedenti della stessa sostanza si adoperano, nei limiti del possibile, per giungere ad un accordo sulla condivisione e sulla messa a disposizione degli studi riguardanti esperimenti di ogni tipo. Se non raggiungono un accordo, le parti possono sottoporre la controversia ad un collegio arbitrale, di cui accettano il lodo.
3. Se è stato raggiunto un accordo sulla condivisione degli studi riguardanti esperimenti su animali vertebrati, i precedenti dichiaranti rilasciano al dichiarante potenziale una lettera d'accesso agli studi in questione entro due settimane dal ricevimento del pagamento.
Il nuovo dichiarante fa riferimento a tali studi nel suo fascicolo di registrazione e presenta la lettera di accesso rilasciatagli dai precedenti dichiaranti.
4. Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo, il dichiarante potenziale può informarne l'agenzia e i precedenti dichiaranti almeno un mese dopo aver ricevuto comunicazione dall'agenzia del nome e dell'indirizzo dei precedenti dichiaranti.
5. I precedenti dichiaranti dispongono di un mese di tempo, a decorrere dal momento in cui ricevono le informazioni di cui al paragrafo 4, per comunicare al dichiarante potenziale e all'agenzia l'ammontare delle spese sostenute per effettuare lo studio in questione. Su richiesta del dichiarante potenziale, l'agenzia prende la decisione di mettere a sua disposizione i sommari o i sommari esaurienti, secondo il caso, degli studi in questione, o i loro risultati, dopo aver ricevuto la prova del pagamento ai precedenti dichiaranti di una quota del costo da essi indicato, calcolata conformemente al paragrafo 6.
6.La condivisione dei costi effettivi incorsi da parte del dichiarante iniziale (dichiaranti iniziali) per lo studio in questione viene calcolata in modo che sia proporzionale al volume di produzione/importazione di ogni parte.
Qualora il costo totale iniziale sia già stato condiviso tra due o più dichiaranti, qualunque dichiarante potenziale successivo paga a ogni dichiarante una quota uguale del suo contributo ai costi.
7.Se il dichiarante potenziale non paga la sua quota del costo di uno studio che comporta esperimenti su animali vertebrati o di un altro studio che può evitare di effettuarne, non può registrare la sua sostanza.
8. Se i precedenti dichiaranti non comunicano al dichiarante potenziale e all'agenzia, entro il termine di cui al paragrafo 5, tale costo, l'agenzia, su richiesta, prende la decisione di mettere a disposizione del dichiarante potenziale i sommari o i sommari esaurienti, secondo il caso, degli studi in questione da lui richiesti. I precedenti dichiaranti possono esigere dal dichiarante potenziale il rimborso di una quota del costo, calcolata conformemente al paragrafo 6, e far valere tale diritto dinanzi alle giurisdizioni nazionali.
9. Avverso le decisioni prese dall'agenzia in applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo può essere proposto ricorso secondo gli articoli 98, 99 e 100.
10. Su richiesta del precedente dichiarante, il periodo di attesa della registrazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 è prolungato per il nuovo dichiarante di quattro mesi.
Capo 3
Disposizioni relative alle sostanze soggette a un regime transitorio
Articolo 29
Obbligo di registrazione preliminare per le sostanze soggette a un regime transitorio
1. Per usufruire del regime transitorio di cui all'articolo 23, ogni dichiarante potenziale di una sostanza soggetta a un regime transitorio trasmette le seguenti informazioni all'agenzia, nel formato specificato dall'agenzia ai sensi dell'articolo 119:
a)
la denominazione della sostanza e, se del caso, del gruppo di sostanze, compresi il numero EINECS e il numero CAS, se disponibile;
b)
il proprio nome e indirizzo e il nome della persona da contattare e, ove opportuno, il nome e l'indirizzo di qualunque terzo nominato di mutuo accordo quale persona di contatto per il potenziale dichiarante ai sensi del presente articolo e degli articoli 30 e 31;
c)
una dichiarazione che indichi se sia stato dato il consenso per la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30, del nome e dell'indirizzo del fabbricante o importatore ovvero del terzo, di cui alla lettera b);
d)
il termine previsto per la registrazione/fascia di tonnellaggio;
e)
una breve descrizione generale degli usi identificati; come minimo, un'informazione iniziale sulle categorie d'uso e d'esposizione, come specificate all'allegato IV, sezione 6;
f)
la lista degli usi che intende sostenere per la registrazione.
Il dichiarante potenziale può limitare le informazioni da trasmettere a norma del primo comma ai punti finali/alle proprietà in relazione a cui è stato necessario effettuare esperimenti.
2.Chiunque disponga di studi o di informazioni su una sostanza derivanti da sperimentazioni su animali vertebrati è tenuto a trasmettere tali informazioni all'agenzia entro ... (53).
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse entro ...*.
4.Qualora il periodo di cui al paragrafo 3 sia scaduto, l'agenzia, su richiesta di un utente a valle di una sostanza che non sia stata preregistrata, consente una notifica tardiva al registro delle sostanze, da parte di una persona diversa dal fornitore originale di tale sostanza all'utente a valle, per altri sei mesi dopo la pubblicazione del registro. Tale notifica consente al dichiarante potenziale di beneficiare del regime transitorio.
5.Fatto salvo il paragrafo 4, i dichiaranti che non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 non possono invocare l'articolo 23.
6.L'agenzia:
a)
entro un mese dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, pubblica su Internet un elenco delle sostanze oggetto di registrazione preliminare in conformità di tale paragrafo. L'elenco comprende soltanto i nomi delle sostanze, inclusi il numero EINECS e il numero CAS, se disponibili;
b)
se la stessa sostanza è stata registrata in precedenza meno di 10 anni prima, comunica senza indugio ai dichiaranti potenziali nome e indirizzo dei precedenti dichiaranti e, secondo il caso, i sommari o sommari esaurienti degli studi pertinenti da essi presentati.
Gli studi già disponibili devono essere condivisi con i dichiaranti potenziali.
7.I fabbricanti e gli importatori trasmettono all'agenzia le informazioni in loro possesso derivanti da sperimentazioni su animali vertebrati e le altre informazioni che potrebbero evitare sperimentazioni su animali anche per quelle sostanze che essi hanno cessato di fabbricare o importare. I dichiaranti che faranno successivamente uso di tali informazioni partecipano alla suddivisione dei costi relativi alla creazione di tali informazioni in misura proporzionale al volume di produzione di ciascuna parte. Chiunque venga in possesso di risultati di studi o di altre informazioni su una sostanza derivanti da sperimentazioni su animali vertebrati dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 è tenuto a trasmettere tali informazioni all'agenzia.
8. I fabbricanti e gli importatori di sostanze soggette a un regime transitorio in quantità inferiori ad una tonnellata all'anno e gli utenti a valle possono comunicare all'agenzia le informazioni di cui al paragrafo 1 nel formato specificato dall'agenzia ai sensi dell'articolo 119.
9. L'agenzia registra in una base di dati le informazioni che le sono comunicate a norma dei paragrafi da 1 a 8. Essa permette l'accesso ai dati detenuti su ciascuna sostanza ai fabbricanti e agli importatori che hanno comunicato informazioni su tale sostanza a norma dei paragrafi da 1 a 8. Anche le autorità competenti degli Stati membri hanno accesso a tali dati.
Articolo 30
Registro delle sostanze
1.L'agenzia gestisce un registro delle sostanze contenente le informazioni di cui all'articolo 29.
2.L'agenzia pubblica tutte le sostanze preregistrate nel registro di sostanze entro un mese dalla scadenza del periodo di notifica stabilito all'articolo 29, paragrafo 3, indicando:
a)
il nome della sostanza e, se del caso, il gruppo delle sostanze, inclusi i loro numeri EINECS e CAS, se disponibili;
b)
se del caso, nome e indirizzo del fabbricante o importatore o del terzo rappresentante, purché sia stato accordato un consenso al riguardo a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera c);
c)
la descrizione generale degli usi identificati; come minimo, un'informazione iniziale sull'uso e l'esposizione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera e);
d)
il termine più ravvicinato per la registrazione di ogni sostanza conformemente all'articolo 23.
3.L'agenzia pubblica il nome della sostanza e, ove opportuno, il gruppo di sostanze, compresi i numeri EINECS e CAS, ove disponibili, per le quali è stata richiesta una notifica tardiva, subito dopo la ricezione di tale richiesta.
4.Entro un mese dalla scadenza del periodo di notifica tardiva ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, l'agenzia aggiorna il registro delle sostanze in modo da includervi le sostanze per le quali sono state ricevute le preregistrazioni tardive.
5.L'agenzia pubblica, ai sensi dei paragrafi 1 e 4, unitamente al registro delle sostanze, una richiesta rivolta a chiunque disponga di studi sugli animali vertebrati che non siano pubblicamente disponibili affinché presenti indicazioni sulla disponibilità di tali studi.
6.Chiunque detenga tali studi può inviare, ai sensi del paragrafo 4, indicazioni sulla disponibilità di tali studi all'agenzia, entro sei mesi dalla pubblicazione del registro delle sostanze, e l'agenzia include tali informazioni in una banca dati ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 9. Tali studi devono essere utilizzati in conformità dell'articolo 32.
Articolo 31
Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze
1. Tutti i fabbricanti e gli importatori che hanno comunicato all'agenzia, a norma dell'articolo 29, informazioni relative alla stessa sostanza soggetta a un regime transitorio partecipano ad un Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (FSIS).
2. Lo scopo di ogni FSIS è di ridurre al minimo, grazie allo scambio di informazioni, le ripetizioni di esperimenti. I partecipanti a un FSIS informano gli altri partecipanti degli studi esistenti, rispondono alle loro richieste di informazioni, accertano di comune accordo la necessità di studi supplementari e adottano le disposizioni necessarie affinché tali studi siano realizzati.
3.I partecipanti a un FSIS si adoperano per giungere ad un accordo sull'interpretazione delle informazioni che si scambiano.
Articolo 32
Condivisione tra dichiaranti di dati relativi a esperimenti
1. Prima di effettuare esperimenti per conformarsi agli obblighi di informazione ai fini della registrazione, i partecipanti ad un FSIS si accertano se esiste uno studio pertinente consultando la base di dati di cui all'articolo 29, paragrafo 9, e comunicando in seno al proprio FSIS. Se uno studio pertinente è disponibile all'interno del FSIS, il partecipante a tale FSIS che dovrebbe effettuare un esperimento chiede che tale studio gli sia comunicato entro due mesi del termine di cui all'articolo 29, paragrafo 3.
Entro due settimane dalla richiesta, il proprietario dello studio fornisce la prova delle spese che ha sostenuto ai partecipanti che chiedono di disporne. I partecipanti e il proprietario si adoperano, nella misura del ragionevole, per accordarsi su come suddividere i costi. Se non raggiungono un accordo, i costi sono suddivisi proporzionalmente ai volumi di produzione di ciascuna parte. Il proprietario fornisce lo studio entro due settimane dal ricevimento del pagamento.
2.I dichiaranti potenziali che non trasmettono all'agenzia i dati provenienti da esperimenti condotti su animali vertebrati o altre informazioni che potrebbero evitare la sperimentazione animale perdono il diritto di registrare la sostanza in questione.
3.Se gli altri partecipanti non pagano la loro quota dei costi non possono registrare la loro sostanza.
4.Se il proprietario dello studio non lo mette a disposizione dell'agenzia, non può registrare la sua sostanza.
5. Se all'interno del FSIS non è disponibile uno studio pertinente che abbia richiesto esperimenti, il partecipante prende contatto con altri partecipanti a tale FSIS che hanno comunicato informazioni relative allo stesso uso o a un uso simile della sostanza e che potrebbero essere tenuti ad effettuare tale studio. Essi si adoperano, nella misura del ragionevole, per accordarsi su chi effettuerà lo studio per conto degli altri partecipanti.
6. Se il proprietario di uno studio di cui al paragrafo 5 rifiuta di comunicare ad altri partecipanti il costo dello studio stesso, gli altri partecipanti procedono come se non fosse disponibile all'interno del FSIS alcuno studio pertinente, a meno che una registrazione contenente il sommario o il sommario esauriente, secondo il caso, dello studio sia già stata presentata da un altro dichiarante. In tal caso, l'agenzia prende la decisione di mettere a disposizione degli altri partecipanti tale sommario o sommario esauriente, secondo il caso. L'altro dichiarante può esigere dai partecipanti il pagamento di una parte del costo che sia proporzionale al rispettivo volume di produzione, e far valer tale diritto dinanzi alle giurisdizioni nazionali.
7.Se gli altri partecipanti non pagano la loro quota del costo, non possono registrare la sostanza.
8. Avverso le decisioni prese dall'agenzia in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo può essere proposto ricorso secondo gli articoli 98, 99 e 100.
9. Il proprietario di uno studio che abbia rifiutato di comunicarne i costi o di fornire lo studio di cui al paragrafo 6 è passibile di sanzioni ai sensi dell'articolo 134.
TITOLO IV
INFORMAZIONE NELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO
Articolo 33
Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza
1. Quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso ai sensi delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE o risponde ai criteri di cui all'articolo 63, lettere da a) e e) ovvero è stata identificata conformemente all'articolo 63, lettera f), la persona responsabile dell'immissione sul mercato di tale sostanza o preparato, si tratti del fabbricante, dell'importatore, di un utente a valle o di un distributore, fornisce gratuitamente al destinatario che è un utente a valle o un distributore della sostanza o del preparato una scheda di dati di sicurezza riguardante la sostanza o il preparato compilata conformemente all'allegato I bis.
2. Ogni attore della catena d'approvvigionamento che ha l'obbligo, in forza degli articoli 15 o 39, di effettuare una valutazione della sicurezza chimica ai fini della registrazione di una sostanza si accerta che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano corrispondenti a quelle contenute in tale valutazione.
Se la scheda di dati di sicurezza è compilata per un preparato, l'attore della catena d'approvvigionamento può predisporre una valutazione della sicurezza chimica per il preparato ai sensi dell'allegato I ter. In tal caso, è sufficiente che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano corrispondenti a quelle della relazione sulla sicurezza chimica per il preparato, invece che a quelle della relazione sulla sicurezza chimica per ciascuna delle sostanze presenti nel preparato.
3. Quando il preparato non risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2 % in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute o per l'ambiente, o una sostanza per la quale una normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro, la persona responsabile dell'immissione sul mercato di tale preparato, si tratti di un fabbricante, di un importatore, di un utente a valle o di un distributore, fornisce gratuitamente all'utente a valle una scheda di dati di sicurezza compilata conformemente all'allegato I bis.
4. A meno che un utente a valle ne faccia richiesta, la scheda di dati di sicurezza non deve essere fornita quando le sostanze o i preparati pericolosi offerti o venduti al pubblico sono corredati di informazioni sufficienti a permettere agli utenti di adottare i provvedimenti necessari ai fini della protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
5. La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui la sostanza o il preparato è immesso sul mercato.
6. La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci:
1.
identificazione della sostanza/del preparato e della società/dell'impresa
2.
identificazione dei rischi;
3.
composizione/informazione sugli ingredienti;
4.
misure di pronto soccorso;
5.
misure di lotta antincendio;
6.
misure in caso di rilascio accidentale;
7.
manipolazione e conservazione;
8.
controlli dell'esposizione/protezione personale;
9.
proprietà fisiche e chimiche;
10.
stabilità e reattività;
11.
informazioni tossicologiche;
12.
informazioni ecologiche;
13.
smaltimento;
14.
informazioni relative al trasporto;
15.
informazioni sulla regolamentazione;
16.
altre informazioni.
Quando è effettuata una valutazione della sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d'esposizione, e le corrispettive caratterizzazioni del rischio nonchè le relative categorie d'uso e d'esposizione sono riportati in un allegato della scheda di dati di sicurezza.
7. Per gli usi identificati, un utente a valle utilizza le informazioni appropriate della scheda di dati di sicurezza che gli è stata fornita.
8. Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica al più tardi al momento della prima consegna di una sostanza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo che prima dell'entrata in vigore dello stesso sia stata fornita una scheda di dati di sicurezza in conformità delle presenti disposizioni. I fornitori la aggiornano tempestivamente:
a)
non appena si rendono disponibili nuovi dati che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi;
b)
se è rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
c)
se è imposta una restrizione.
La nuova versione datata delle informazioni identificata come 'Revisione: (data)' è fornita gratuitamente a tutti i destinatari precedenti a cui hanno fornito la sostanza nel corso dei dodici mesi precedenti.
9.La Commissione organizza la messa a punto di orientamenti tecnici che definiscono requisiti minimi per le schede di dati di sicurezza, al fine di garantire la fornitura di informazioni chiare e adeguate di utilità ottimale per tutti gli attori a monte e a valle della catena di approvvigionamento.
Articolo 34
Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze e i preparati per i quali non è richiesta una scheda di dati di sicurezza
1. Tutti gli attori della catena d'approvvigionamento o i distributori di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, che non sono tenuti a fornire una scheda di dati di sicurezza in applicazione dell'articolo 33 comunicano gratuitamente le informazioni seguenti all'utente o al distributore situato immediatamente a valle nella catena d'approvvigionamento:
a)
il numero o i numeri di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, se disponibili, per tutte le sostanze in relazione alle quali vengono comunicate informazioni ai sensi del presente paragrafo, lettere b) o c);
b)
se la sostanza è soggetta ad autorizzazione e precisazioni su ogni autorizzazione rilasciata o rifiutata in applicazione delle disposizioni del titolo VII nella catena d'approvvigionamento;
c)
precisazioni sulle restrizioni imposte in applicazione delle disposizioni del titolo VIII;
d)
non appena disponibile, ogni altra informazione pertinente sulla sostanza, che possa incidere sulle misure di gestione dei rischi.
2. Le informazioni sono comunicate per iscritto, su carta o in forma elettronica al più tardi al momento della prima consegna di una sostanza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. I fornitori le aggiornano e le comunicano tempestivamente a valle della catena d'approvvigionamento:
a)
non appena si rendono disponibili nuovi dati che possono essere necessari per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi;
b)
quando la sostanza è registrata;
c)
quando è rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
d)
quando è imposta una restrizione.
Le nuove informazioni sono comunicate gratuitamente a tutti i destinatari precedenti a cui hanno fornito la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti.
Articolo 35
Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sui preparati a monte della catena d'approvvigionamento
Ogni attore della catena d'approvvigionamento di una sostanza o di un preparato comunica le seguenti informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena d'approvvigionamento:
a)
nuove informazioni sulle proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati;
b)
ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una scheda di dati di sicurezza che gli è stata fornita; queste informazioni sono comunicate soltanto per usi identificati.
I distributori trasmettono tali informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena d'approvvigionamento.
Articolo 36
Obbligo di comunicare le informazioni sulle sostanze contenute degli articoli
1.Qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza elencata nell'allegato XIII, o di un preparato o articolo contenente tale sostanza fornisce, su richiesta dell'utente a valle, fintantoché ciò possa essere ragionevolmente richiesto, le informazioni necessarie per valutare gli effetti della sostanza sulla salute umana o sull'ambiente relativamente alle modalità ed usi indicati in tale richiesta.
2.I requisiti informativi di cui al paragrafo 1 summenzionato si applicano mutatis mutandis a monte della catena d'approvvigionamento.
3.Gli utenti a valle che incorporano in un articolo una sostanza o un preparato per cui è richiesta una scheda di dati di sicurezza, e coloro che successivamente manipolano l'articolo o lo sottopongono a ulteriore trasformazione, trasmettono la scheda di dati di sicurezza ad ogni destinatario dell'articolo o dei suoi derivati diverso dal consumatore singolo.
I consumatori hanno il diritto di chiedere al produttore o all'importatore le informazioni sulle sostanze presenti in un articolo da essi prodotto o importato.
I produttori o gli importatori, su richiesta ed entro 15 giorni lavorativi, permettono ad ogni singolo consumatore di ottenere, a titolo gratuito, ogni dettaglio in materia di sicurezza ed uso in relazione alle sostanze presenti in ogni articolo da essi prodotto o importato.
Articolo 37
Accesso dei lavoratori alle informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza
I datori di lavoro e i produttori permettono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite ai sensi degli articoli 33 e 34 e riguardanti le sostanze che essi utilizzano o alle quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.
Il venditore di una sostanza o di un preparato pericolosi o di un prodotto contenente sostanze pericolose permette al cliente, agli organismi di protezione dei consumatori o ad altri organismi interessati di accedere alle informazioni riguardanti tali sostanze, preparati e prodotti fornite ai sensi degli articoli 33 e 34.
Articolo 38
Obbligo di conservare le informazioni
Tutti gli attori della catena d'approvvigionamento raccolgono tutte le informazioni necessarie per assolvere gli obblighi loro imposti dal presente regolamento e ne assicurano la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni dopo che hanno fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato. Su richiesta, ogni attore della catena d'approvvigionamento trasmette tali informazioni, o le mette immediatamente a disposizione ad ogni autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito tale attore della catena d'approvvigionamento o all'agenzia, fermo il disposto dei titoli II e VI.
TITOLO V
UTENTI A VALLE
Articolo 39
Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall'utente a valle ed obbligo di applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi
1. Un utente a valle può fornire informazioni per contribuire alla preparazione di una registrazione. L'informazione può essere presentata direttamente all'agenzia. Le disposizioni di cui al titolo III in materia di condivisione di dati si applicano agli utenti a valle per analogia.
2. Ogni utente a valle ha il diritto di informare per iscritto di un uso il fabbricante, l'importatore o l'utente a valle che gli fornisce una sostanza, al fine di renderlo un uso identificato. Così facendo, egli fornisce informazioni sufficienti a permettere al suo fornitore di preparare uno scenario d'esposizione per il suo uso nella valutazione della sicurezza chimica del fornitore.
3. Per le sostanze registrate, il fabbricante o l'importatore si conforma all'obbligo di cui all'articolo 15 prima di fornire ancora la sostanza all'utente a valle che ha presentato tale richiesta, a condizione che essa sia stata presentata almeno un mese prima della fornitura, o entro un mese dalla richiesta, secondo il termine che cade per ultimo. Per le sostanze soggette a un regime transitorio, il fabbricante o l'importatore si conformano alla richiesta e agli obblighi di cui all'articolo 15 entro il termine di cui all'articolo 23, a condizione che l'utente a valle presenti la sua richiesta almeno dodici mesi prima di tale termine.
4. L'utente a valle di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, predispone una relazione sulla sicurezza chimica conformemente all'allegato XI per ogni uso al di fuori delle condizioni descritte in uno scenario d'esposizione che gli è stato comunicato in una scheda di dati di sicurezza.
Se l'utente a valle applica o raccomanda uno scenario d'esposizione che comprende almeno le condizioni descritte nello scenario d'esposizione che gli è stato comunicato, non è tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica.
L'utente a valle non è tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica nei seguenti casi:
a)
se non è prescritto che sia comunicata con la sostanza una scheda di dati si sicurezza;
b)
se il suo fornitore non è tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica.
5. Ogni utente a valle identifica, applica e, se necessario, raccomanda misure appropriate che consentano un controllo adeguato dei rischi che sono identificati:
a)
nelle schede di dati di sicurezza che gli sono state fornite, o
b)
nella propria valutazione della sicurezza chimica.
6. Gli utenti a valle tengono disponibile e aggiornata la loro relazione sulla sicurezza chimica.
7. Le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 2 e 6, si applicano in quanto compatibili.
Articolo 40
Obbligo per gli utenti a valle di comunicare informazioni
1. Prima di destinare a un uso particolare una sostanza che è stata registrata da una attore a monte della catena d'approvvigionamento ai sensi degli articoli 5 o 18, ogni utente a valle comunica all'agenzia le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo se gli è stata fornita una scheda di dati di sicurezza che comprende uno scenario d'esposizione e se utilizza la sostanza al di fuori delle condizioni descritte in tale scenario d'esposizione.
2. L'utente a valle comunica le seguenti informazioni, utilizzando il formato specificato dall'agenzia ai sensi dell'articolo 119:
a)
la sua identità e le sue coordinate;
b)
i numeri di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, se disponibili;
c)
l'identità delle sostanze, come specificato nell'allegato IV, punto 2;
d)
l'identità dei fabbricanti o degli importatori, se conosciuta;
e)
una breve descrizione generale degli usi;
f)
una proposta di esperimenti supplementari su animali vertebrati, quando l'utente a valle ritenga che tali esperimenti sono necessari perché possa completare la sua valutazione della sicurezza chimica.
Nel caso in cui i dati non siano disponibili, si applica la procedura di cui all'articolo 28.
3. Qualora intervengano modifiche nelle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, l'utente a valle aggiorna immediatamente tali informazioni.
4. Qualora la propria classificazione di una sostanza differisca da quella del suo fornitore, l'utente a valle ne informa l'agenzia, utilizzando il formato da essa specificato ai sensi dell'articolo 119.
5. L'obbligo di informazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 non sussiste nel caso in cui la quantità di una sostanza utilizzata dall'utente a valle, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, sia inferiore a una tonnellata all'anno.
Articolo 41
Procedura di comunicazione obbligatoria delle informazioni da parte delle PMI
1.Quando l'utente a valle sia una PMI come definita ai sensi dell'articolo 3, punto 32, la procedura di comunicazione prevista all'articolo 40 si applica ad eccezione del paragrafo 2, lettera f), e dei paragrafi 3, 4 e 5.
2.Ulteriori test d'approfondimento su vertebrati e non vertebrati che si rendano necessari secondo la valutazione dell'agenzia sono da questa reperiti tra quelli esistenti.
3.Qualora i test di cui al paragrafo 2 non siano già esistenti, l'agenzia incarica lo Stato membro in cui ha sede la PMI dell'esecuzione dei test. I risultati utili alle valutazioni di sicurezza sono comunicati alla PMI in seguito alla conclusione dei test.
4.L'agenzia avvisa tempestivamente il richiedente (PMI) e lo Stato membro in cui questi ha sede dell'eventuale esito negativo dei test, al fine di bloccare l'utilizzo della sostanza oggetto dei test.
5.La PMI utente a valle ha l'obbligo di aggiornare le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, non appena queste subiscano modifiche.
6.Qualora la propria classificazione di una sostanza differisca da quella del suo fornitore, la PMI utente a valle ne informa l'agenzia, utilizzando il formato da essa specificato ai sensi dell'articolo 119.
7.L'obbligo d'informazione di cui ai paragrafi da 1 a 6 non sussiste nel caso in cui la quantità di una sostanza utilizzata dalla PMI utente a valle, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, sia inferiore ad una tonnellata all'anno.
Articolo 42
Adempimento degli obblighi degli utenti a valle
1. Gli utenti a valle sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 39 al più tardi dodici mesi dopo aver ricevuto un numero di registrazione, comunicato loro dai rispettivi fornitori in una scheda di dati di sicurezza.
2. Gli utenti a valle sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 40 al più tardi sei mesi dopo aver ricevuto un numero di registrazione, comunicato loro dai rispettivi fornitori in una scheda di dati di sicurezza.
TITOLO VI
VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE
Capo 1
Campo d'applicazione
Articolo 43
Campo d'applicazione
I polimeri sono esentati dalla valutazione di cui al presente titolo.
Capo 2
Valutazione di fascicoli
Articolo 44
Responsabilità dell'agenzia in ordine alla valutazione dei fascicoli
1. L'agenzia è responsabile della valutazione delle proposte di esperimenti e dei fascicoli di registrazione.
2. Per le valutazioni, l'agenzia si affida agli organismi designati a tal fine da ciascuno Stato membro.
3.Tutte le comunicazioni tra l'agenzia e il dichiarante possono svolgersi in una lingua scelta dal dichiarante.
Articolo 45
Esame delle proposte di esperimenti
1. L'agenzia esamina ogni proposta di esperimento destinato alla produzione delle informazioni relative a una sostanza di cui agli allegati da V a VIII che implichi la sperimentazione su animali vertebrati, formulata in una registrazione o nella relazione di un utente a valle.
2.Onde evitare la duplicazione degli esperimenti, tutte le proposte che implicano esperimenti su animali vertebrati sono aperte ai commenti delle parti interessate per un periodo di novanta giorni. Tutti i commenti pervenuti sono presi in considerazione dal dichiarante o dall'utente a valle, che comunicano all'agenzia se, alla luce dei commenti ricevuti, ritengono comunque necessario eseguire l'esperimento proposto, indicandone le ragioni.
3.Prima dell'elaborazione di un progetto di decisione ai sensi del paragrafo 4 riguardante una proposta di sperimentazione che implichi esperimenti su animali vertebrati, viene consultato l'ECVAM.
4. Sulla base dell'esame di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'agenzia elabora il progetto di una delle decisioni seguenti e tale decisione è adottata secondo la procedura di cui agli articoli 56 e 57:
a)
una decisione che chiede ai dichiaranti o gli utenti a valle interessati di effettuare l'esperimento proposto e fissa un termine per la comunicazione del sommario dei risultati dell'esperimento o del sommario esauriente dello studio, se prescritto dall'allegato I;
b)
una decisione analoga a quella di cui alla lettera a), ma modificante le condizioni nelle quali l'esperimento deve essere effettuato;
c)
una decisione che rifiuta la proposta di esperimento.
5. Il dichiarante comunica le informazioni richieste all'agenzia.
Articolo 46
Controllo della conformità delle registrazioni
1. L'agenzia può esaminare ogni registrazione per verificare se:
a)
le informazioni contenute nei fascicoli tecnici presentati a norma dell'articolo 11 sono conformi alle prescrizioni degli articoli 11, 13 e 14 e agli allegati da IV a VIII;
b)
gli adattamenti degli obblighi normali d'informazione e le relative giustificazioni presentate nei fascicoli tecnici sono conformi alle regole che presiedono a tali adattamenti di cui agli allegati V a VIII, e alle regole generali di cui all'allegato IX.
2. Sulla base di un esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, l'agenzia può elaborare, entro 12 mesi dalla pubblicazione del piano di valutazione annuale di cui al paragrafo 4, un progetto di decisione che chiede ai dichiaranti di comunicare ogni informazione necessaria per rendere le registrazioni conformi alle pertinenti prescrizioni in materia d'informazione e tale decisione è adottata conformemente agli articoli 56 e 57.
3. Il dichiarante comunica le informazioni richieste all'agenzia entro un termine di tempo ragionevole fissato da quest'ultima. Tale termine non supera i sei mesi. L'agenzia revoca il numero di registrazione se il dichiarante non presenta le informazioni pertinenti entro il termine fissato.
4.L'agenzia stabilisce un piano annuale di valutazione dei fascicoli di registrazione, in particolare per valutarne la qualità complessiva. Il piano specifica, tra l'altro, la percentuale minima di fascicoli di registrazione da valutare nel corso del periodo in questione. Tale percentuale non può essere inferiore al 5% del numero medio di fascicoli di registrazione presentati negli ultimi tre anni. Il piano è pubblicato sul sito Internet dell'agenzia.
5.L'agenzia elabora una relazione annuale sui risultati della valutazione dei fascicoli di registrazione. La relazione comprende, in particolare, raccomandazioni destinate ai dichiaranti al fine di migliorare la qualità delle registrazioni future. La relazione è pubblicata sul sito Internet dell'agenzia.
Articolo 47
Controllo delle informazioni comunicate e seguito della valutazione dei fascicoli
1. L'autorità competente esamina ogni informazione comunicata a seguito di una decisione adottata ai sensi degli articoli 45 o 46 ed elabora, se necessario, un progetto di decisione appropriata ai sensi degli articoli 45 o 46.
2. Ultimata la valutazione del fascicolo, l'agenzia utilizza le informazioni tratte da tale valutazione ai fini degli articoli 51, paragrafo 1, 63, paragrafo 4 e 75, paragrafo 2 e trasmette le informazioni ottenute alla Commissione e agli Stati membri. L'agenzia informa la Commissione, il dichiarante e gli Stati membri delle sue conclusioni circa l'opportunità o il modo di utilizzare le informazioni ottenute.
Articolo 48
Procedura e termini per l'esame delle proposte di esperimenti
1. L'agenzia elabora un progetto di decisione a norma dell'articolo 45, paragrafo 4 entro 120 giorni dal ricevimento di una registrazione o di una relazione di un utente a valle contenente una proposta di esperimento.
2. Nel caso delle sostanze soggette a un regime transitorio, l'agenzia elabora i progetti di decisione, a norma dell'articolo 45, paragrafo 4:
a)
entro ...(54) per tutte le registrazioni ricevute entro il termine di cui all'articolo 23, paragrafo 1, contenenti proposte di esperimenti da effettuare per assolvere gli obblighi d'informazione di cui agli allegati da V a VIII;
b)
entro ...(55) per tutte le registrazioni ricevute entro il termine di cui all'articolo 23, paragrafo 2, contenenti proposte di esperimenti da effettuare per assolvere gli obblighi d'informazione di cui agli allegati da V a VII;
c)
trascorsi i termini di cui alle lettere a) e b), per ogni registrazione contenente proposte di esperimenti ricevuta entro il termine di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
3.L'elenco dei fascicoli di registrazione sottoposti a valutazione a norma degli articoli 45 e 46 è a disposizione degli Stati membri.
4.Gli obblighi in materia di informazione sono soddisfatti entro due anni dalla conclusione della valutazione delle proposte di sperimentazione.
Articolo 49
Procedura e termini per il controllo di conformità
L'autorità competente elabora un progetto di decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, entro dodici mesi dall'inizio della valutazione della sostanza.
Capo 3
Valutazione delle sostanze
Articolo 50
Criteri di valutazione delle sostanze
Al fine di adottare un'impostazione armonizzata, l'agenzia definisce i criteri per la determinazione dell'ordine di priorità secondo cui le sostanze devono essere sottoposte ad un'ulteriore valutazione. L'ordine di priorità è stabilito in funzione dei rischi che le sostanze presentano e di un sistema di valutazione dei rischi basato sul rapporto dose/effetto. Ai fini della valutazione sono presi in considerazione i dati relativi ai rischi e all'esposizione e le fasce di tonnellaggio. L'agenzia prende una decisione circa i criteri da seguire per determinare l'ordine di priorità secondo cui le sostanze sono sottoposte ad un'ulteriore valutazione.
L'agenzia pubblica l'elenco di sostanze prioritarie da valutare sul proprio sito Internet.
Articolo 51
Programma a rotazione comunitario
1. L'agenzia elabora un progetto di programma a rotazione comunitario ai fini degli articoli 52, 53 e 54, in base ai criteri stabiliti a norma dell'articolo 50 e se ha ragione di ritenere, o sulla base di una valutazione del fascicolo o sulla base di ogni altra fonte pertinente, comprese le informazioni contenute nei fascicoli di registrazione, che la sostanza presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, in particolare, ad esempio, in ragione di una delle seguenti circostanze:
a)
l'affinità strutturale tra la sostanza in questione e sostanze notoriamente problematiche o sostanze persistenti e bioaccumulanti, che lascia supporre che la sostanza o uno o più dei suoi prodotti di trasformazione presentino proprietà problematiche o siano persistenti o bioaccumulanti;
b)
la quantità complessiva risultante dalle registrazioni presentate da più dichiaranti.
L'agenzia presenta il progetto di programma a rotazione comunitario agli Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno.
2.Gli Stati membri possono presentare all'agenzia i propri commenti sul contenuto del progetto di programma a rotazione comunitario, proponendo anche di includervi altre sostanze, e possono proporre di effettuare una valutazione tramite i rispettivi organismi nazionali entro il 31 gennaio di ogni anno. Uno Stato membro non può proporre di effettuare la valutazione di una sostanza che ha esso stesso proposto di aggiungere al progetto di programma a rotazione comunitario.
3.L'agenzia è responsabile della valutazione delle sostanze incluse nel programma a rotazione comunitario. Per la realizzazione delle valutazioni delle sostanze, l'agenzia può rivolgersi agli organismi designati a tal fine da ciascuno Stato membro e che figurano nell'elenco redatto a norma dell'articolo 94, paragrafo 3, selezionandoli sulla base delle proposte formulate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4.Il programma a rotazione comunitario di cui al paragrafo 1 copre un periodo di tre anni ed è aggiornato annualmente; esso specifica le sostanze che saranno valutate ogni anno a livello comunitario da parte dell'agenzia o, se del caso, negli Stati membri che abbiano formulato una proposta in conformità del paragrafo 2. L'agenzia sottopone il programma a rotazione comunitario agli Stati membri entro il 28 febbraio di ogni anno.
5. Se non sono state formulate osservazioni sul programma a rotazione comunitario, l'agenzia adotta tale programma a rotazione. In caso contrario l'agenzia elabora un nuovo progetto di programma a rotazione che è sottoposto agli Stati membri. Se entro trenta giorni non sono state formulate nuove osservazioni sul contenuto del programma a rotazione comunitario, l'agenzia lo adotta. Se vi sono pareri divergenti, soprattutto nel caso in cui più Stati membri propongano organismi diversi per la valutazione della stessa sostanza, l'agenzia sottopone il programma alla Commissione, che lo adotta secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3.
6.L'agenzia pubblica i programmi a rotazione definitivi sul suo sito Internet.
7.Uno Stato membro può in qualsiasi momento notificare una nuova sostanza all'agenzia, ove si trovi in possesso di informazioni che indichino un pericolo per l'ambiente o per la salute umana. Se del caso, l'agenzia aggiunge tale sostanza all'elenco delle sostanze da valutare nel quadro del programma a rotazione.
Articolo 52
Richiesta di informazioni supplementari
1. 1. Se l'agenzia ritiene che, per stabilire se il sospetto di cui all'articolo 51, paragrafo 1 è fondato, sono necessarie informazioni supplementari, comprese, se del caso, informazioni non prescritte dagli allegati da V a VIII, elabora un progetto di decisione, debitamente motivato, che chiede ai dichiaranti di comunicare tali informazioni supplementari. Tale decisione è adottata secondo la procedura di cui agli articoli 56 e 57.
2. Il dichiarante comunica le informazioni richieste all'agenzia.
3. Il progetto di decisione con cui è fatto obbligo ai dichiaranti di fornire informazioni supplementari è predisposto entro dodici mesi dalla pubblicazione del programma a rotazione sul sito Internet dell'agenzia.
4. Quando l'agenzia ha completato le attività di valutazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ne informa gli Stati membri entro dodici mesi dall'inizio della valutazione della sostanza. Trascorso questo termine, la valutazione è considerata completata.
Articolo 53
Coerenza con altre attività
1. L'agenzia o l'organismo nazionale incaricato di una valutazione fonda la sua valutazione di una sostanza su ogni valutazione precedentemente effettuata in applicazione delle disposizioni del presente titolo. Un progetto di decisione che richieda informazioni supplementari secondo l'articolo 52 può essere giustificato soltanto da un mutamento delle circostanze o dall'acquisizione di nuove conoscenze.
2. Se del caso, possono essere adottate norme d'attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3.
Articolo 54
Controllo delle informazioni comunicate e seguito della valutazione della sostanza
1. L'agenzia esamina ogni informazione comunicata a seguito di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 52 e prende, se necessario, ogni decisione appropriata ai sensi dell'articolo 52.
2. Ultimata la valutazione della sostanza, l'agenzia utilizza le informazioni tratte da tale valutazione ai fini degli articoli 65, paragrafo 4 e 75, paragrafo 2 e trasmette le informazioni ottenute alla Commissione e agli Stati membri. L'agenzia informa la Commissione, il dichiarante e gli Stati membri delle sue conclusioni circa l'opportunità o il modo di utilizzare le informazioni ottenute.
Capo 4
Valutazione delle sostanze intermedie
Articolo 55
Informazioni supplementari riguardanti le sostanze intermedie isolate in sito
Le sostanze intermedie isolate in sito non sono oggetto né di una valutazione di un fascicolo, né di una valutazione della sostanza. Tuttavia, quando può essere dimostrato che l'uso di una sostanza intermedia isolata in sito presenta un rischio equivalente a quello che comporta l'uso di sostanze da includere nell'allegato XIII bis a norma dell'articolo 63, l'agenzia può:
a)
chiedere al dichiarante di comunicare informazioni supplementari riguardanti direttamente il rischio identificato. Questa richiesta è accompagnata da una giustificazione scritta;
b)
esaminare ogni informazione comunicata e, se necessario, adottare ogni misura appropriata di riduzione dei rischi al fine di prevenire i rischi identificati in relazione al sito in questione.
La procedura di cui al primo comma può essere attuata soltanto dall'agenzia.
Capo 5
Disposizioni comuni
Articolo 56
Diritti dei dichiaranti
1. L'agenzia comunica ogni progetto di decisione a norma degli articoli 45, 46 o 52 ai dichiaranti o agli utenti a valle interessati, informandoli che hanno il diritto di formulare le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L'agenzia tiene conto di ogni osservazione ricevuta e può modificare di conseguenza il progetto di decisione.
2. Se il dichiarante ha cessato definitivamente di fabbricare o di importare una sostanza, ne informa l'agenzia. Di conseguenza, la sua registrazione non è più valida e non può più essere richiesta alcuna informazione sulla sostanza in questione, a meno che egli presenti una nuova registrazione.
3. Il dichiarante può cessare definitivamente la fabbricazione o l'importazione della sostanza al ricevimento del progetto di decisione. In questo caso, ne informa l'agenzia. Di conseguenza, la sua registrazione non è più valida e non può più essere richiesta alcuna informazione sulla sostanza in questione, a meno che egli presenti una nuova registrazione.
4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, informazioni supplementari possono essere richieste a norma dell'articolo 52 nei seguenti casi:
a)
quando l'agenzia predispone un fascicolo ai sensi dell'allegato XIV, giungendo alla conclusione che esiste un rischio potenziale a lungo termine per l'uomo o per l'ambiente, che giustifica la necessità di informazioni supplementari;
b)
quando l'esposizione alla sostanza fabbricata o importata dai dichiaranti interessati contribuisce in misura significativa a questo rischio.
La procedura di cui agli articoli da 75 a 79 si applica in quanto compatibile.
Articolo 57
Adozione di decisioni nel quadro della valutazione
1. L'agenzia comunica il suo progetto di decisione, o quello elaborato dall'organismo nazionale incaricato della valutazione (organismo relatore), a norma degli articoli 45, 46 o 52, unitamente alle osservazioni eventualmente presentate dalle parti interessate, dall'ECVAM e dal dichiarante o dall'utente a valle, indicando agli Stati membri in che modo si è tenuto conto di tali osservazioni.
2. Entro trenta giorni da tale comunicazione, gli Stati membri possono proporre modifiche del progetto di decisione all'agenzia.
3. Se l'agenzia non riceve alcuna proposta entro trenta giorni, adotta la decisione nella versione comunicata secondo il paragrafo 1.
4. Se l'agenzia riceve una proposta di modifica, l'agenzia deferisce il progetto di decisione al comitato degli Stati membri, entro i quindici giorni seguenti la fine del periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 2.
5. L'agenzia comunica immediatamente ogni proposta di modifica a ogni dichiarante ed ad ogni utente a valle interessato, i quali possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni. Il comitato degli Stati membri tiene conto di ogni osservazione ricevuta.
6. Se, entro sessanta giorni dal deferimento, il comitato degli Stati membri raggiunge un accordo unanime sul progetto di decisione, l'agenzia adotta la decisione di conseguenza.
Se il comitato degli Stati membri non raggiunge un accordo unanime, adotta entro sessanta giorni dal deferimento un parere ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 7. L'agenzia trasmette il parere alla Commissione.
7. Entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, la Commissione predispone un progetto di decisione da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
8. Avverso le decisioni dell'agenzia di cui ai paragrafi 3 e 6 può essere presentato ricorso secondo gli articoli 98, 99 e 100.
Articolo 58
Condivisione dei costi relativi a esperimenti su animali vertebrati nel caso in cui non intervenga un accordo tra i dichiaranti
1. Se un dichiarante o un utente a valle effettua un esperimento per conto di altri, il costo dello studio è ripartito in parti uguali tra tutti gli interessati.
2.Qualora non venga raggiunto un accordo e lo studio comporti esperimenti su animali vertebrati, l'agenzia incarica uno dei dichiaranti o degli utenti a valle di realizzare lo studio. Il dichiarante o l'utente a valle che ha realizzato lo studio mette a disposizione dell'agenzia lo studio e i documenti giustificativi del relativo costo. L'agenzia mette a disposizione degli altri dichiaranti e/o utenti a valle una copia dello studio in questione, dopo aver ricevuto la prova che gli altri dichiaranti e/o utenti a valle hanno versato al dichiarante o all'utente a valle che ha realizzato lo studio una quota del costo indicato da quest'ultimo.
3.Se uno degli altri dichiaranti e/o utenti a valle non paga la propria quota del costo non può registrare la propria sostanza.
4. Nel caso di cui al paragrafo 1, il dichiarante o l'utente a valle che effettua l'esperimento ne comunica i risultati a ciascuno degli altri interessati.
5. La persona che effettua e presenta lo studio può di conseguenza esigere dalle altre persone interessate il pagamento della rispettiva quota delle spese e queste hanno diritto ad una copia dello studio. Ogni persona interessata ha il diritto ottenere che sia vietato ad un'altra persona di fabbricare, importare o immettere sul mercato la sostanza, qualora essa abbia omesso di pagare la propria quota delle spese o di costituire una garanzia per un importo corrispondente, o di fornire una copia dello studio realizzato. Tali diritti possono essere fatti valere dinanzi alle giurisdizioni nazionali. Eventuali controversie possono essere sottoposte dalle parti al giudizio di un collegio arbitrale.
Articolo 59
Pubblicazione di informazioni sulla valutazione
Entro il 28 febbraio di ogni anno, l"agenzia pubblica sul suo sito Internet una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno civile trascorso in esecuzione degli obblighi che le spettano in relazione all'esame delle proposte di esperimenti.
TITOLO VII
AUTORIZZAZIONE
Capo 1
Obbligo d'autorizzazione
Articolo 60
Scopo dell'autorizzazione
Il presente titolo ha lo scopo di garantire che le sostanze estremamente problematiche siano sostituite da sostanze o tecnologie alternative più sicure, se disponibili. Se tali alternative non sono disponibili, ma i vantaggi per la società prevalgono sui rischi connessi con l'uso delle sostanze in questione, il presente titolo ha lo scopo di garantire che l'uso delle sostanze estremamente problematiche sia adeguatamente controllato e che vengano incoraggiate le alternative. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione.
Articolo 61
Disposizioni generali
1. Un fabbricante, importatore o utente a valle si astiene dall'immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa all'allegato XIII, a meno che:
a)
gli usi di tale sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o l'incorporazione della sostanza in un articolo per il quale la sostanza è immessa sul mercato o per il quale egli stesso utilizza la sostanza siano stati autorizzati a norma degli articoli da 66 a 70; o
b)
gli usi di tale sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o l'incorporazione della sostanza in un articolo per il quale la sostanza è immessa sul mercato o per il quale egli stesso utilizza la sostanza siano stati esentati dall'obbligo d'autorizzazione di cui all'allegato XIII, in forza dell'articolo 64, paragrafo 2; o
c)
la data di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), punto i) non sia stata raggiunta; o
d)
la data di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), punto i) sia stata raggiunta ed egli abbia presentato una domanda 18 mesi prima di tale data, ma non sia ancora stata presa una decisione circa la domanda d'autorizzazione; o
e)
nel caso in cui la sostanza sia immessa sul mercato, sia stata rilasciata un'autorizzazione per tale uso all'utente situato immediatamente a valle.
2. Gli utenti a valle possono utilizzare una sostanza rispondente ai criteri di cui al paragrafo 1 alle condizioni previste da un'autorizzazione rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena d'approvvigionamento.
3.Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano all'uso di sostanze, e in quantità non superiore ad una tonnellata all'anno, nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo di carattere scientifico od orientate ai prodotti e ai processi.
4.Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano all'uso di sostanze contenute in preparati:
a)
per le sostanze di cui all'articolo 63, lettere d), e) e f), al di sotto di un limite di concentrazione dello 0,1 %;
b)
per tutte le altre sostanze, al di sotto dei limiti di concentrazione specificati nella direttiva 1999/45/CE che danno luogo alla classificazione del preparato come pericoloso.
Articolo 62
Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione
Le sostanze che già risultano rispondere ai criteri di cui all'articolo 63 sono elencate nell'allegato XIII bis,, in attesa della procedura di autorizzazione. Una volta avviata la procedura di autorizzazione, le sostanze sono elencate nell'allegato XIII ter, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 1.
Articolo 63
Sostanze da includere nell'allegato XIII bis
Fatte salve le restrizioni vigenti o future, le sostanze seguenti sono incluse nell'allegato XIII bis secondo la procedura di cui all'articolo 65:
a)
le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, categorie 1 o 2, ai sensi della direttiva 67/548/CEE;
b)
le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze mutagene, categorie 1 o 2, ai sensi della direttiva 67/548/CEE;
c)
le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categorie 1 o 2, ai sensi della direttiva 67/548/CEE;
d)
le sostanze che sono persistenti, bioaccumulanti e tossiche secondo i criteri di cui all'allegato XII;
e)
le sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulanti, secondo i criteri di cui all'allegato XII;
f)
le sostanze, come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulanti e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulanti, che non rispondono ai criteri di cui alle lettere d) ed e) e sono identificate caso per caso secondo la procedura di cui all'articolo 65 come aventi livelli di problematicità simili a quelli di altre sostanze elencate alle lettere da a) a e);
g)
le sostanze che sono ingredienti aggiunti ai prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 5, della direttiva 2001/37/CE.
Articolo 64
Inclusione di sostanze nell'allegato XIII ter
1. Quando si decide di includere nell'allegato XIII ter sostanze di cui all'articolo 63, la decisione è presa secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3. Per ogni sostanza, è precisato quanto segue:
a)
l'identità della sostanza;
b)
le proprietà intrinseche della sostanza di cui all'articolo 63;
c)
le eventuali restrizioni, conformemente all'articolo 74;
d)
disposizioni transitorie:
i)
la data o le date a partire dalle quali l'immissione sul mercato e l'uso della sostanza sono vietati, tranne nel caso in cui sia rilasciata un'autorizzazione (nel prosieguo: "date di scadenza");
ii)
una o più date precedenti di almeno 18 mesi la data di scadenza, entro cui devono essere presentate le domande se il richiedente intende continuare a utilizzare la sostanza o a immetterla sul mercato per determinati usi dopo la data di scadenza; la continuazione di tali usi è autorizzata dopo la data di scadenza fintantoché non sia presa una decisione sulla domanda di autorizzazione;
e)
i periodi di revisione, che non devono superare i cinque anni, per tutti gli usi;
f)
gli usi o le categorie di usi eventualmente esentati dall'obbligo d'autorizzazione e le condizioni di tali esenzioni.
2. Gli usi o le categorie di usi possono essere esentati dall'obbligo di autorizzazione. Nello stabilire tali esenzioni, è tenuto conto, in particolare:
a)
delle specifiche norme comunitarie in vigore che impongono requisiti minimi per quanto riguarda la protezione della salute o dell'ambiente per l'uso della sostanza (limiti vincolanti di esposizione professionale, limiti di emissione, ecc.);
b)
degli esistenti obblighi legali di adottare le misure tecniche e di gestione appropriate per assicurare il rispetto delle norme pertinenti in materia di salute, sicurezza ed ambiente in relazione all'uso della sostanza.
Le esenzioni possono essere soggette a condizioni.
Tali esenzioni non sono concesse per gli usi o le categorie di uso in relazione alle sostanze di cui all'articolo 63 che sono ingredienti aggiunti ai prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 5, della direttiva 2001/37/CE, fermo restando l'articolo 12 di tale direttiva.
3. L'agenzia raccomanda lo spostamento di sostanze prioritarie dall'allegato XIII bis all'allegato XIII ter, precisando per ogni sostanza gli elementi di cui al paragrafo 1. Di norma, sono considerate prioritarie le sostanze:
a)
che presentano proprietà PBT o VPVB;
b)
il cui uso è fortemente dispersivo; o
c)
che sono prodotte in grandi quantità, o
d)
che sono ingredienti aggiunti ai prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 5, della direttiva 2001/37/CE.
Il numero delle sostanze incluse all'allegato XIII e le date fissate in applicazione del paragrafo 1 tengono anche conto della capacità dell'agenzia di evadere le domande nei termini previsti.
4. Prima di trasmetterla alla Commissione, l'agenzia pubblica la sua raccomandazione nel suo sito Internet, indicando chiaramente la data di pubblicazione. Essa invita tutte le parti interessate a presentare, entro i tre mesi seguenti la data di pubblicazione, commenti riguardanti in particolare:
a)
il rispetto dei criteri di cui all'articolo 63, lettere d), e) e f);
b)
gli usi che dovrebbero essere esentati dall'obbligo d'autorizzazione.
L'agenzia aggiorna la sua raccomandazione tenendo conto dei commenti ricevuti.
5. Una sostanza inclusa nell'allegato XIII non è sottoposta a nuove restrizioni secondo la procedura di cui al titolo VIII, relativa ai rischi che comporta per la salute umana o per l'ambiente l'uso della sostanza a motivo delle proprietà intrinseche specificate nell'allegato XIII, salvo che all'agenzia vengano presentati dati scientifici che dimostrino la necessità di misure urgenti volte a sottoporre la sostanza a ulteriori restrizioni.
6. Se tutti gli usi di una sostanza sono stati vietati in applicazione del titolo VIII o da altre norme comunitarie, tale sostanza non è inclusa nell'allegato XIII o ne è cancellata.
Articolo 65
Identificazione e inclusione nell'allegato XIII bis delle sostanze di cui all'articolo 63
1.Le sostanze di cui all'articolo 63, lettere a), b) e c), sono incluse nell'allegato XIII bis.
2. Ai fini dell'identificazione delle sostanze di cui all'articolo 63, lettere d), e) e f), la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8 del presente articolo si applica prima di ogni raccomandazione di cui all'articolo 64, paragrafo 3.
3. La Commissione può chiedere all'agenzia di predisporre un fascicolo, a norma dell'allegato XIV, per le sostanze che, a suo giudizio, rispondono ai criteri di cui all'articolo 63, lettere d), e) e f). L'agenzia trasmette tale fascicolo agli Stati membri.
4. Ogni Stato membro può predisporre un fascicolo a norma dell'allegato XIV per le sostanze che, a suo giudizio, rispondono ai criteri di cui all'articolo 63, lettere d), e) e f) e trasmetterlo all'agenzia. L'agenzia trasmette il fascicolo agli altri Stati membri.
5. Entro 30 giorni dalla trasmissione, gli altri Stati membri o l'agenzia possono formulare le loro osservazioni sull'identificazione della sostanza nel fascicolo trasmesso all'agenzia.
6. Se non riceve osservazioni, l'agenzia può includere la sostanza nelle sue raccomandazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 3.
7. Dopo avere ricevuto osservazioni da un altro Stato membro o di propria iniziativa, l'agenzia rinvia il fascicolo al comitato degli Stati membri entro 15 giorni dal termine del periodo di 30 giorni di cui al paragrafo 5.
8. Se, entro 30 giorni da tale rinvio, il comitato degli Stati membri raggiunge un accordo a maggioranza qualificata sul fatto che la sostanza riunisce i criteri per l'autorizzazione e deve essere inclusa nell'allegato XIII ter, l'agenzia, entro 15 giorni lavorativi, raccomanda alla Commissione l'inclusione della sostanza nell'allegato XIII ter, come previsto all'articolo 64, paragrafo 3. Se non raggiunge un accordo a maggioranza qualificata, il comitato degli Stati membri adotta un parere entro 30 giorni dal rinvio. L'agenzia trasmette tale parere alla Commissione entro 15 giorni lavorativi, informandola delle eventuali posizioni minoritarie in seno al comitato, affinché prenda una decisione.
9.Le sostanze che sono state recentemente classificate come rispondenti ai criteri di cui all'articolo 63, lettere a), b) e c), e le sostanze individuate come rispondenti ai criteri di cui all'articolo 63, lettere d), e) e f) sono incluse nell'allegato XIII bis entro tre mesi.
Capo 2
Rilascio delle autorizzazioni
Articolo 66
Rilascio delle autorizzazioni
1. La Commissione è competente a decidere sulle domande d'autorizzazione in base alle disposizioni del presente titolo. Nell'adottare tali decisioni applica il principio di precauzione.
2. Un'autorizzazione è rilasciata solo se:
a)
non esistono sostanze o tecnologie alternative adeguate, e sono poste in atto misure per minimizzare l'esposizione;
b)
è dimostrato che i vantaggi sociali ed economici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente, e
c)
il rischio per la salute umana o per l'ambiente che l'uso di una sostanza comporta a motivo delle proprietà intrinseche di cui all'allegato XIII bis è tenuto sotto adeguato controllo a norma dell'allegato I, punto 6, e come documentato nella relazione sulla sicurezza chimica del richiedente.
3. La decisione di rilasciare un'autorizzazione in applicazione del paragrafo 2 è adottata dopo aver preso in considerazione gli elementi seguenti:
a)
il rischio che presentano gli usi della sostanza;
b)
i vantaggi sociali ed economici derivanti dal suo uso e le conseguenze sociali ed economiche di un rifiuto di autorizzazione, dimostrati dal richiedente o da altre parti interessate;
c)
l'analisi delle alternative proposte dal richiedente ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 4, lettere e) e f) e dei contributi trasmessi da terzi a norma dell'articolo 70, paragrafo 2;
d)
le informazioni disponibili sui rischi che le sostanze o tecnologie alternative presentano per la salute o per l'ambiente.
4.Nel rilasciare un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 2 la Commissione non considera quanto segue:
a)
i rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente le emissioni della sostanza da un impianto per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione a norma della direttiva 96/61/CE del Consiglio(56);
b)
i rischi che comportano per e tramite l'ambiente acquatico gli scarichi della sostanza da origini puntuali cui si applicano l'obbligo di una disciplina preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(57) e norme adottate ai sensi dell'articolo 16 della stessa;
c)
i rischi che comporta per la salute umana l'uso di una sostanza in un dispositivo medico regolamentato dalle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE.
5. L'autorizzazione di un uso non è rilasciata qualora essa abbia per effetto di attenuare una delle restrizioni di cui all'allegato XVI.
6. Un'autorizzazione è rilasciata soltanto se la domanda è presentata conformemente alle prescrizioni dell'articolo 68.
7. Le autorizzazioni sono soggette a periodi di revisione e alla presentazione di piani di sostituzione e possono essere soggette ad altre condizioni, tra cui un monitoraggio. Le autorizzazioni sono limitate nel tempo, per un periodo massimo di cinque anni.
8. L'autorizzazione precisa quanto segue:
a)
la persona o le persone a cui è rilasciata;
b)
l'identità delle sostanze;
c)
gli usi per i quali l'autorizzazione è rilasciata;
d)
le condizioni a cui è soggetta l'autorizzazione;
e)
il periodo di revisione;
f)
le eventuali misure di monitoraggio.
9. Fatte salve le eventuali condizioni di un'autorizzazione, il titolare provvede a che il livello d'esposizione sia ridotto al minimo tecnicamente possibile.
Articolo 67
Revisione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni sono considerate valide fintantoché la Commissione abbia deciso su una nuova domanda, purché il titolare dell'autorizzazione presenti una nuova domanda almeno 18 mesi prima della scadenza del periodo di validità. Anziché presentare nuovamente tutti gli elementi della domanda originaria relativa all'autorizzazione in vigore, il richiedente può limitarsi a comunicare:
a)
il numero attribuito all'autorizzazione in vigore,
b)
una versione aggiornata dell'analisi socioeconomica, dell'analisi delle alternative e del piano di sostituzione contenuti nella domanda originaria,
c)
una versione aggiornata della relazione sulla sicurezza chimica.
Se sono intervenuti mutamenti per quanto riguarda altri elementi della domanda originaria, egli presenta una versione aggiornata di tali elementi.
2. Le autorizzazioni sono rivedute in qualsiasi momento se, rispetto alle circostanze dell'autorizzazione originaria, sono intervenuti mutamenti tali da influenzare il rischio per la salute umana o per l'ambiente o l'impatto sociale ed economico.
In tali casi, la Commissione fissa un termine ragionevole entro il quale i titolari dell'autorizzazione possono comunicare le informazioni supplementari necessarie per la revisione e indica entro quale data prenderà una decisione ai sensi dell'articolo 70.
3. Nella sua decisione di revisione, la Commissione può, tenendo conto del principio di proporzionalità, modificare l'autorizzazione o revocare l'autorizzazione con effetto alla data della decisione se, nelle mutate circostanze, tale autorizzazione non sarebbe stata rilasciata.
In caso di rischio per la salute umana o per l'ambiente, la Commissione può sospendere l'autorizzazione in attesa della revisione, tenendo conto della proporzionalità.
4. Se una norma di qualità ambientale di cui alla direttiva 96/61/CE non è rispettata, le autorizzazioni rilasciate per l'uso della sostanza in questione sono oggetto di una revisione.
5. Se gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE non sono realizzati, le autorizzazioni rilasciate per l'uso della sostanza in questione nel bacino fluviale interessato possono essere oggetto di una revisione.
6. Se un uso di una sostanza è successivamente limitato o vietato nel regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(58), la Commissione revoca l'autorizzazione per tale uso.
Articolo 68
Domande d'autorizzazione
1. Le domande d'autorizzazione sono presentate all'agenzia.
2. Le domande d'autorizzazione possono essere presentate dai fabbricanti, dagli importatori e/o dagli utenti a valle della sostanza. Possono essere presentate da una o più persone.
3. Le domande possono essere presentate per una o più sostanze e per uno o più usi. Possono essere presentate per usi propri del richiedente e/o per usi per i quali egli intende immettere la sostanza sul mercato.
4. Una domanda d'autorizzazione contiene gli elementi seguenti:
a)
l'identità delle sostanze, ai sensi dell'allegato IV, punto 2;
b)
il nome e le coordinate della persona o delle persone che presentano la domanda;
c)
una domanda d'autorizzazione, indicante gli usi per i quali l'autorizzazione è richiesta, ivi compresi l'uso della sostanza in preparati e/o, se del caso, la sua incorporazione in articoli;
d)
a meno che sia già stata presentata nel quadro della registrazione, una relazione sulla sicurezza chimica, elaborata a norma dell'allegato I, relativa ai rischi che comporta per la salute umana e/o per l'ambiente l'uso della sostanza in ragione delle sue proprietà intrinseche specificate nell'allegato XIII;
e)
un'analisi socioeconomica realizzata secondo le indicazioni dell'allegato XV;
f) un'analisi delle alternative, che prenda in considerazione i rischi che esse comportano e la loro realizzabilità tecnica ed economica, corredata di un piano di sostituzione comprendente attività di ricerca e sviluppo e un calendario delle azioni proposte dal richiedente.
5. La domanda non comprende le informazioni seguenti:
a)
i rischi che comportano per la salute umana e l'ambiente le emissioni della sostanza di un impianto per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi della direttiva 96/61/CE;
b)
i rischi che comportano per e tramite l'ambiente acquatico gli scarichi della sostanza da origini puntuali cui si applicano l'obbligo di una disciplina preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE, e norme adottate ai sensi dell'articolo 16 della stessa;
c)
i rischi che comporta per la salute umana l'uso di una sostanza in un dispositivo medico regolamentato dalle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE.
6. La domanda d'autorizzazione è accompagnata dal versamento della tassa fissata dall'agenzia.
Articolo 69
Domande d'autorizzazione successive
1. Se è stata presentata una domanda relativa all'uso di una sostanza, un richiedente successivo ulteriore può fare riferimento, mediante una lettera d'accesso rilasciata dal richiedente precedente, alle parti della domanda precedente presentata a norma dell'articolo 68, paragrafo 4, lettere d), e) e f).
2. Se è stata rilasciata un'autorizzazione relativa all'uso di una sostanza, un richiedente successivo può fare riferimento, mediante una lettera d'accesso rilasciata dal titolare dell'autorizzazione, alle parti della domanda presentata dal titolare a norma dell'articolo 68, paragrafo 4, lettere d), e) e f).
Articolo 70
Procedura per le decisioni d'autorizzazione
1. L'agenzia conferma la data di ricezione della domanda. Il comitato di valutazione dei rischi e delle alternative ed il comitato d'analisi socioeconomica dell'agenzia formulano i loro progetti di parere entro dieci mesi dalla data di ricezione della domanda.
2. L'agenzia pubblica nel suo sito Internet, nel rispetto delle norme sulla riservatezza, secondo l'articolo 127, informazioni generali relative agli usi per i quali sono state ricevute domande e fissa il termine entro il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative.
3. Quando elabora il suo parere, ogni comitato di cui al paragrafo 1 verifica in primo luogo se la domanda comprende tutte le informazioni di cui all'articolo 68 e pertinenti al proprio mandato. Se necessario, un comitato invita il richiedente a fornirgli ulteriori informazioni per rendere la domanda conforme alle prescrizioni dell'articolo 68. Ogni comitato tiene inoltre conto di ogni informazione comunicata da terzi e può, se del caso, chiedere ulteriori informazioni a detti terzi.
Se uno dei comitati o ambedue decidono che sono necessarie informazioni supplementari sulle sostanze o tecnologie alternative, possono incaricare un consulente o un'autorità di uno Stato membro di svolgere uno studio limitato nel tempo sulle alternative disponibili. Tali studi sono finanziati con il gettito della tassa fissata dall'agenzia per l'autorizzazione di cui all'articolo 68, paragrafo 6.
4. I progetti di parere comprendono gli elementi seguenti:
a)
comitato di valutazione dei rischi e delle alternative: una verifica della valutazione, effettuata dal richiedente l'autorizzazione, del rischio che comportano per la salute e/o per l'ambiente gli usi della sostanza specificati nella domanda;
b)
comitato d'analisi socioeconomica: una verifica della valutazione, effettuata dal richiedente l'autorizzazione, dei fattori socioeconomici legati agli usi della sostanza specificati nella domanda, quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 4, lettere e) e f).
5. L'agenzia trasmette i progetti di parere al richiedente entro il termine di cui al paragrafo 1. Entro un mese dalla ricezione del progetto di parere, il richiedente può comunicare per iscritto la sua intenzione di presentare osservazioni. Il progetto di parere è considerato ricevuto sette giorni dopo il suo invio da parte dell'agenzia.
Se il richiedente non intende presentare osservazioni, l'agenzia trasmette i pareri alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente entro 15 giorni dalla fine del periodo durante il quale il richiedente può presentare osservazioni o entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale il richiedente rende noto che non intende presentare osservazioni.
Se il richiedente intende presentare osservazioni, comunica per iscritto all'agenzia la propria argomentazione entro due mesi dalla ricezione del progetto di parere. I comitati esaminano le osservazioni e adottano i loro pareri definitivi entro due mesi dalla ricezione dell'argomentazione scritta, tenendo conto, se del caso, di quest'ultima. Entro un ulteriore termine di quindici giorni, l'agenzia comunica il suo parere, allegandovi l'argomentazione scritta, alla Commissione, agli Stati membri ed al richiedente.
6. L'agenzia pubblica nel suo sito Internet, allo stesso tempo in cui ne dà comunicazione al richiedente, le parti non riservate dei suoi pareri e dei documenti che vi sono allegati ai sensi dell'articolo 127.
7. Nei casi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, l'agenzia tratta le domande congiuntamente, a condizione che possano essere rispettati i termini applicabili alla prima domanda.
8. La Commissione elabora un progetto di decisione d'autorizzazione entro 3 mesi dalla ricezione dei pareri dell'agenzia. Una decisione definitiva di rilascio o di rifiuto dell'autorizzazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
9. Sommari delle decisioni della Commissione, compreso il numero dell'autorizzazione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono accessibili al pubblico in una base di dati creata e mantenuta aggiornata dall'agenzia.
10. Nei casi di cui all'articolo 69, paragrafo 2, il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ridotto a 5 mesi.
CAPO 3
AUTORIZZAZIONI NELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO
Articolo 71
Obblighi di informazione per le sostanze soggette ad autorizzazione
Tutte le sostanze, in quanto tali, in preparati o in articoli, che riuniscono le condizioni di cui all'articolo 63 sono etichettate ed accompagnate, in ogni momento, da una scheda di sicurezza. L'etichetta include:
a)
il nome della sostanza,
b)
il fatto che la sostanza è inclusa nell'allegato XIII, e
c)
ogni uso specifico per cui la sostanza è stata autorizzata.
Articolo 72
Utenti a valle
1. Gli utenti a valle che utilizzano una sostanza ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, ne danno comunicazione all'agenzia entro 3 mesi dalla prima fornitura della sostanza. Essi utilizzano esclusivamente il formato specificato dall'agenzia ai sensi dell'articolo 119.
2. L'agenzia compila e tiene aggiornato un registro degli utenti a valle che hanno inviato la notifica di cui al paragrafo 1. L'agenzia garantisce alle autorità competenti degli Stati membri l'accesso a tale registro.
TITOLO VIII
RESTRIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE, ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALL'USO DI TALUNE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
CAPO 1
QUESTIONI GENERALI
Articolo 73
Disposizioni generali
1. Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo, per la quale l'allegato XVI prevede una restrizione, non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non rispetta le condizioni di tale restrizione. Questa disposizione non si applica alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di una sostanza nel quadro di attività di ricerca e sviluppo scientifici o di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi, nelle quantità necessarie ai fini della ricerca e dello sviluppo orientati ai prodotti e ai processi.
2.Il paragrafo 1 non si applica all'uso di sostanze che costituiscono rifiuti e che sono trattate in un impianto di trattamento di rifiuti, alle condizioni di un'autorizzazione ai sensi delle direttive 75/442/CEE o 91/689/CEE, fatto salvo il regolamento (CE) n. 850/2004.
CAPO 2
PROCEDURA DI RESTRIZIONE
Articolo 74
Introduzione di nuove restrizioni e modifica delle restrizioni esistenti
1. Quando la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze comportano un rischio inaccettabile per l'ambiente o la salute umana, compresa quella delle popolazioni e dei cittadini vulnerabili esposti, in età precoce o su base continuativa, a miscele di inquinanti, che richiede un'azione a livello comunitario, l'allegato XVI è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3 con l'adozione di nuove restrizioni o la modifica delle restrizioni esistenti previste all'allegato XVI per la fabbricazione, l'uso e/o l'immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, secondo la procedura di cui agli articoli da 75 a 79.
Il primo comma non si applica all'uso di una sostanza come sostanza intermediaria isolata in sito.
2. Per le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, categorie 1 e 2, e per le quali la Commissione propone di restringere l'uso da parte dei consumatori, l'allegato XVI è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3. Gli articoli da 75 a 79 non si applicano.
3.Le restrizioni riguardanti soltanto i rischi per la salute umana dell'uso di una sostanza in prodotti cosmetici che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 76/768/CEE non sono incluse nell'allegato XVI.
Articolo 75
Elaborazione di una proposta
1. Se la Commissione ritiene che la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo, presentano per la salute umana o per l'ambiente un rischio non sufficientemente controllato e richiedono un'azione a livello comunitario, invita l'agenzia a predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XIV. Se risulta da tale fascicolo che è necessaria un'azione a livello comunitario che vada oltre le misure già adottate, l'agenzia propone restrizioni in modo da avviare la procedura di restrizione.
L'agenzia fa riferimento ad ogni fascicolo di uno Stato membro, relazione sulla sicurezza chimica o valutazione del rischio che le siano stati presentati in applicazione del presente regolamento. Essa fa altresì riferimento ad ogni pertinente valutazione del rischio che le sia stata presentata da terzi ai fini di altri regolamenti o direttive comunitarie. A tale scopo, altri organismi, come le agenzie, istituiti dalla legislazione comunitaria e che esercitano funzioni simili forniscono, su richiesta, informazioni all'agenzia.
2. Se uno Stato membro ritiene che la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di una articolo, presentano per la salute umana o l'ambiente un rischio non sufficientemente controllato e richiedono un'azione a livello comunitario, predispone un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XIV. Se risulta da tale fascicolo che è necessaria un'azione a livello comunitario che vada oltre le misure già adottate, lo Stato membro presenta tale fascicolo all'agenzia nel formato definito nell'allegato XIV, per avviare la procedura di restrizione.
Gli Stati membri fanno riferimento a ogni fascicolo, relazione sulla sicurezza chimica o valutazione del rischio presentati all'agenzia in applicazione del presente regolamento. Essi fanno altresì riferimento ad ogni pertinente valutazione del rischio che sia stata presentata da terzi ai fini di altri regolamenti o direttive comunitarie. A tale scopo, altri organismi, come le agenzie, istituiti dalla legislazione comunitaria e che esercitano funzioni simili forniscono, su richiesta, informazioni allo Stato membro interessato.
Il comitato di valutazione dei rischi e delle alternative e il comitato d'analisi socioeconomica verificano se il fascicolo presentato è conforme alle prescrizioni dell'allegato XIV. Entro 30 giorni dalla ricezione del fascicolo, l'agenzia comunica allo Stato membro che propone restrizioni se il fascicolo è giudicato conforme dai comitati. In caso di non conformità, le ragioni ne sono comunicate per iscritto allo Stato membro entro 45 giorni dalla ricezione. Lo Stato membro provvede a regolarizzare il fascicolo entro 30 giorni dalla data di ricezione delle ragioni comunicate dall'agenzia; in caso contrario la procedura prevista dal presente capo ha termine.
3.L'Agenzia informa immediatamente/senza indugio/pubblica sul suo sito Internet che uno Stato Membro o la Commissione intendono avviare una procedura di restrizione e informa coloro che hanno pubblicato una registrazione per la relativa sostanza.
4. L'agenzia pubblica senza indugio nel suo sito Internet tutti i fascicoli conformi all'allegato XIV e le restrizioni proposte ai sensi dei paragrafi 1 e 2, indicando chiaramente la data di pubblicazione. Essa invita tutte le parti interessate a presentare, individualmente o congiuntamente, entro tre mesi dalla data di pubblicazione:
a)
osservazioni sui fascicoli e sulle restrizioni proposte;
b)
un'analisi socioeconomica, o informazioni che possano contribuirvi, delle restrizioni proposte, contenente un esame dei vantaggi e degli inconvenienti delle restrizioni proposte. L'analisi è conforme alle prescrizioni dell'allegato XV.
Articolo 76
Parere dell'agenzia: comitato di valutazione dei rischi e delle alternative
Entro nove mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 75, paragrafo 4, il comitato di valutazione dei rischi e delle alternative formula un parere sulle restrizioni proposte, in base all'esame degli elementi pertinenti del fascicolo. Il parere tiene conto del fascicolo dello Stato membro e delle osservazioni formulate dalle parti interessate, a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, lettera a).
1. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 75, paragrafo 4, il comitato d'analisi socioeconomica formula un parere sulle restrizioni proposte, in base all'esame degli elementi pertinenti del dossier e all'impatto socioeconomico. Esso predispone un progetto di parere sulle restrizioni proposte e sul loro impatto socioeconomico, tenendo conto delle analisi o delle informazioni eventualmente comunicate ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 4, lettera b). L'agenzia pubblica quanto prima il progetto di parere nel suo sito Internet. Essa invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul progetto di parere entro il termine che stabilisce.
2. Il comitato d'analisi socioeconomica adotta quanto prima il suo parere, tenendo conto, se del caso, delle ulteriori osservazioni ricevute entro il termine fissato. Il parere tiene conto delle osservazioni e delle analisi socioeconomiche presentate dalle parti interessate ai sensi degli articoli 75, paragrafo 4, lettera b), e del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Quando il parere del comitato di valutazione dei rischi e delle alternative diverge sensibilmente dalle restrizioni proposte da uno Stato membro o dalla Commissione, l'agenzia può differire di novanta giorni al massimo il termine entro il quale il comitato d'analisi socioeconomica formula il suo parere.
Articolo 78
Comunicazione di un parere alla Commissione
1. L'agenzia comunica alla Commissione i pareri emessi dal comitato di valutazione dei rischi e delle alternative e dal comitato d'analisi socioeconomica sulle restrizioni proposte per sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli. Se uno dei comitati o entrambi non formulano un parere entro il termine di cui agli articoli 76, paragrafo 1 e 77, paragrafo 1, l'agenzia ne informa la Commissione, precisandone le ragioni.
2. L'agenzia pubblica quanto prima i pareri dei due comitati nel suo sito Internet.
3. L'agenzia trasmette alla Commissione, su richiesta, tutti i documenti ed elementi che le sono stati presentati o che essa ha preso in esame.
Articolo 79
Decisione della Commissione
1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 74, la Commissione elabora un progetto di modifica dell'allegato XVI, entro tre mesi dalla ricezione del parere del comitato d'analisi socioeconomica o dal termine fissato a norma dell'articolo 77, se tale comitato non formula un parere, a seconda che intervenga prima l'una o l'altro.
se il progetto di modifica non è conforme a uno o più pareri dell'agenzia, la Commissione allega una spiegazione dettagliata delle ragioni delle divergenze.
2. Una decisione finale è presa secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3.
3.Quando una sostanza è già regolamentata dall'allegato XVI e le condizioni di cui all'articolo 74 sono soddisfatte, la Commissione elabora un progetto di modifica dell'allegato XVI, entro tre mesi dalla ricezione del parere del comitato di analisi socioeconomica o entro il termine fissato all'articolo 77, se il comitato non formula un parere, a seconda che intervenga prima l'una o l'altro.
Se il progetto di modifica non è conforme a uno o più pareri dell'agenzia, la Commissione allega una spiegazione dettagliata delle ragioni delle divergenze.
Quando una sostanza non è già stata regolamentata dall'allegato XVI, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il termine indicato al primo comma, una proposta di modifica dell'allegato XVI.
TITOLO IX
L'AGENZIA
Articolo 80
Istituzione
È istituita l'agenzia europea dei prodotti chimici. Lo Stato membro ospite facilita l'installazione e il funzionamento dell'agenzia e vi contribuisce finanziariamente.
Articolo 81
Missione dell'agenzia
L'agenzia è responsabile della gestione generale del sistema REACH.
Articolo 82TESTO
Responsabilità internazionali
L'agenzia compie ogni sforzo possibile per promuovere l'accettazione delle norme REACH a livello internazionale, tenendo nel contempo pienamente conto delle norme esistenti, stabilite da altre istituzioni internazionali, purché sia convinta che tali norme siano atte a salvaguardare l'ambiente e la salute.
Articolo 83
Compiti
1. L'agenzia fornisce agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità la consulenza scientifica e/o tecnica migliore possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche che sono di sua competenza e che le sono sottoposte secondo le disposizioni del presente regolamento. Nei casi previsti dal presente regolamento le decisioni dell'agenzia sono giuridicamente vincolanti.
2. L'agenzia, in particolare, attraverso i suoi comitati:
a)
definisce i criteri per la determinazione dell'ordine di priorità per la valutazione delle sostanze e la lista delle sostanze prioritarie per la valutazione, in applicazione del titolo VI;
b)
elabora pareri sulle domande di autorizzazione, in applicazione del titolo VII;
c)
partecipa alla procedura di adozione di restrizioni per talune sostanze e preparati pericolosi attraverso la preparazione di fascicoli e l'elaborazione di pareri, in applicazione del titolo VIII;
d)
esegue i compiti che le sono stati assegnati in applicazione del titolo VI;
e)
elabora proposte in merito all'armonizzazione delle classificazioni e delle etichettature a livello comunitario, in applicazione del titolo X;
f)
fornisce, su richiesta della Commissione, un sostegno tecnico e scientifico alle iniziative destinate a migliorare la cooperazione tra la Comunità, i suoi Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi in questioni scientifiche e tecniche riguardanti la sicurezza delle sostanze; partecipa attivamente alle attività d'assistenza tecnica e di creazione di capacità ai fini di una buona gestione delle sostanze chimiche nei paesi in via di sviluppo;
g)
elabora, su richiesta della Commissione o del Parlamento europeo, pareri su qualsiasi altro aspetto riguardante la sicurezza delle sostanze, in quanto tali o in quanto costituenti di preparati o articoli;
h)
elabora, su richiesta della Commissione, pareri in merito alla revisione dei criteri definiti agli articoli 5, 6, 17 e 18 riguardo alla selezione delle sostanze ai fini della registrazione allo scopo di includere, tra gli altri, dati relativi ai rischi e scenari di esposizione;
i)
fornisce consulenza al segretariato relativamente alle sue attività di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità ai fini di una buona gestione delle sostanze chimiche e della conformità con le norme di sicurezza delle sostanze chimiche nei paesi in via di sviluppo.
3. L'agenzia, in particolare attraverso il forum:
a)
diffonde le buone pratiche e mette in luce i problemi che si pongono a livello comunitario;
b)
propone, coordina e valuta progetti d'applicazione armonizzati ed ispezioni congiunte;
c)
coordina gli scambi di ispettori;
d)
definisce strategie e criteri minimi di applicazione con particolare riguardo alle problematiche specifiche per le PMI;
e)
elabora metodi e strumenti di lavoro destinati agli ispettori locali;
f)
mette a punto una procedura elettronica per lo scambio di informazioni;
g)
funge da tramite con l'industria e altre parti interessate, comprese quelle di paesi terzi e, eventualmente, le organizzazioni internazionali interessate;
h)
coopera con la Commissione e gli Stati membri per la promozione di accordi volontari tra industria e altre parti interessate.
4. L'agenzia inoltre:
a)
esegue i compiti che le sono attribuiti in applicazione del titolo II, compresa la facilitazione di una registrazione efficace delle sostanze importate, conformemente agli obblighi della Comunità in materia di commercio internazionale nei confronti dei paesi terzi;
b)
esegue i compiti che le sono assegnati in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare esperimenti superflui, in applicazione del titolo III;
c)
esegue i compiti che le sono attribuiti in materia di informazione nella catena d'approvvigionamento, in applicazione del titolo VI;
d)
realizza e tiene aggiornate basi di dati contenenti informazioni su tutte le sostanze registrate, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature e l'elenco armonizzato delle classificazioni e delle etichettature, mette a disposizione del pubblico entro 15 giorni lavorativi le informazioni identificate all'articolo 127, paragrafo 1 contenute nelle basi di dati e, su richiesta, mette a disposizione altre informazioni contenute nelle basi di dati a norma dell'articolo 126, paragrafo 3;
e)
mette a disposizione del pubblico informazioni sulle sostanze che sono o sono state oggetto di valutazione entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni da parte dell'agenzia, a norma dell'articolo 127, paragrafo 1;
f)
predispone informazioni esplicative per le parti interessate, comprese quelle di paesi terzi, sulle possibilità di partecipazione del pubblico, in particolare per quanto riguarda le informazioni sulle sostanze;
g)
fornisce orientamenti e strumenti tecnici e scientifici, compresi un apposito servizio di assistenza tecnica e un sito Internet, per l'applicazione del presente regolamento, al fine di assistere l'industria, specie le PMI, in particolare nell'elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica;
h)
fornisce alle autorità competenti degli Stati membri orientamenti tecnici e scientifici riguardanti l'applicazione del presente regolamento e collabora al servizio d'assistenza tecnica delle autorità competenti, istituito in applicazione del titolo XII;
i)
predispone informazioni esplicative sul presente regolamento destinate ad altre parti interessate;
j)
istituisce e mantiene un centro di eccellenza in materia di comunicazione del rischio; fornisce risorse centralizzate e coordinate in materia di informazioni sull'uso sicuro delle sostanze chimiche, dei preparati e degli articoli; facilita la condivisione delle buone pratiche nel settore della comunicazione del rischio;
k)
mette a disposizione informazioni basate sulla banca di dati REACH per l'utilizzo delle sostanze autorizzate presenti in articoli;
l)
pubblica sul suo sito Internet entro ...(59) un elenco delle sostanze che sono state identificate come rispondenti ai criteri di cui all'articolo 63. Tale elenco è aggiornato periodicamente;
m)
offre ai paesi in via di sviluppo, su loro richiesta e sulla base di condizioni stabilite di comune accordo, attività di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità ai fini di una buona gestione delle sostanze chimiche e della conformità con le norme di sicurezza delle sostanze chimiche, al fine di ottemperare ai requisiti stabiliti nel presente regolamento;
n)
controlla le attività di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità esercitate dalla Comunità e dai suoi Stati membri ai fini di una buona gestione delle sostanze chimiche e della conformità con le norme di sicurezza delle sostanze chimiche nei paesi in via di sviluppo, e contribuisce al coordinamento tra la Comunità, gli Stati membri e le organizzazioni internazionali nell'ambito summenzionato;
o)
promuove, in cooperazione con la Commissione, il riconoscimento reciproco tra l'Unione europea e i paesi terzi dei risultati degli esperimenti effettuati in applicazione e in conformità del presente regolamento.
Articolo 84
Composizione
1. L'agenzia è composta di:
a)
un consiglio d'amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 86;
b)
un direttore esecutivo, che esercita le funzioni definite all'articolo 90;
c)
un comitato di valutazione dei rischi e delle alternative, che ha il compito di elaborare i pareri dell'agenzia sulle valutazioni, le domande d'autorizzazione e le proposte di restrizioni e di valutare la disponibilità di alternative e ogni altra questione inerente all'applicazione del presente regolamento e riguardante i rischi per la salute umana o l'ambiente;
d)
un comitato d'analisi socioeconomica, che ha il compito di elaborare i pareri dell'agenzia sulle valutazioni, le domande d'autorizzazione, le proposte di restrizioni e ogni altra questione inerente all'applicazione del presente regolamento, compresa l'analisi socioeconomica degli effetti di eventuali provvedimenti legislativi riguardanti le sostanze;
e)
un comitato per i metodi di sperimentazione alternativi, che ha il compito di sviluppare e attuare una strategia integrata per accelerare la messa a punto, la convalida e l'accettazione giuridica di metodi di sperimentazione non eseguita su animali e di garantirne l'utilizzo nel quadro di una valutazione graduale e intelligente del rischio per soddisfare gli obblighi del presente regolamento. Il comitato è responsabile dello stanziamento, a favore di metodi di sperimentazione alternativi, delle risorse rese disponibili attraverso le tasse di registrazione. Il comitato è formato da esperti dell'ECVAM, da rappresentanti di organizzazioni per il benessere degli animali e da altri soggetti interessati pertinenti.
Il comitato elabora una relazione annuale, che l'agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sui progressi effettuati per quanto riguarda lo sviluppo, la convalida e l'accettazione giuridica di metodi alternativi alla sperimentazione animale, sul ricorso a tali metodi nel quadro di una valutazione graduale e intelligente dei rischi per soddisfare gli obblighi del presente regolamento, nonché sull'importo e la distribuzione delle risorse destinate a metodi di sperimentazione alternativi.
f)
un comitato degli Stati membri, che ha il compito di comporre le eventuali divergenze di opinione fra gli Stati membri sui progetti di decisione proposti dall'agenzia in applicazione del titolo VI e di elaborare i pareri dell'agenzia sulle proposte di classificazione e di etichettatura presentate in applicazione del titolo X e sulle proposte d'identificazione di sostanze estremamente problematiche da sottoporre alla procedura di autorizzazione in applicazione del titolo VII;
g)
un forum di scambio di informazioni sull'applicazione (nel prosieguo: il "forum") che coordina una rete di autorità degli Stati membri preposte all'applicazione del presente regolamento;
h)
un segretariato, che fornisce un sostegno tecnico ed amministrativo ai comitati e al forum e ne assicura un adeguato coordinamento, e provvede ai compiti necessari all'attività dell'agenzia per quanto riguarda le procedure di registrazione preliminare, registrazione e valutazione, l'elaborazione di orientamenti, l'aggiornamento della base di dati e la fornitura di informazioni;
i)
una commissione di ricorso, che decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni adottate dall'agenzia.
2. I comitati di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e) e f) (nel prosieguo: "i comitati") e il forum possono istituire gruppi di lavoro. A tal fine, essi adottano, conformemente al loro regolamento interno, disposizioni precise per delegare taluni compiti a tali gruppi di lavoro.
3. Se lo ritengono opportuno, i comitati e il forum possono chiedere la consulenza di esperti su questioni importanti di carattere scientifico o etico.
Articolo 85
Composizione del consiglio d'amministrazione
1. Il consiglio d'amministrazione si compone di nove rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio, di un rappresentante nominato dalla Commissione e di due rappresentanti nominati dal Parlamento europeo.
Inoltre, quattro rappresentanti delle parti interessate (industria e organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori e di protezione dell'ambiente) sono nominati dalla Commissione come membri del consiglio d'amministrazione senza diritto di voto.
I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da assicurare i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, la più ampia distribuzione geografica possibile nell'ambito dell'Unione europea.
2. I membri sono designati in base alla loro esperienza e alla loro competenza nel settore della sicurezza o della regolamentazione delle sostanze chimiche.
3. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, per il primo mandato, il Consiglio e il Parlamento europeo designano rispettivamente metà dei loro rappresentanti per i quali la durata del mandato è di sei anni.
4.L'elenco dei rappresentanti delle parti interessate elaborato dalla Commissione è trasmesso al Parlamento europeo unitamente ai documenti di base ad esso attinenti. Entro tre mesi dalla notifica il Parlamento europeo può presentare il suo parere all'esame del Consiglio, il quale poi nomina il Consiglio di amministrazione.
Articolo 86
Attribuzioni del consiglio d'amministrazione
Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 91 e designa un contabile a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.
Esso adotta quanto segue:
a)
entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione generale dell'agenzia per l'anno precedente e la trasmette entro il 15 giugno agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti;
b)
entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma di lavoro dell'agenzia per l'anno successivo e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
c)
il bilancio definitivo dell'agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, modificandolo, se necessario, in funzione del contributo comunitario e di ogni altra entrata dell'agenzia;
d)
il tariffario dell'agenzia definito in modo trasparente;
e)
un programma pluriennale per le valutazioni delle sostanze.
Esso stabilisce e adotta il regolamento interno dell'agenzia.
Esso esercita le sue funzioni relative al bilancio dell'agenzia ai sensi degli articoli 104, 105 e 112.
Esso esercita l'autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno.
Esso nomina il presidente, i membri e i membri supplenti della commissione di ricorso.
Esso comunica ogni anno all'autorità di bilancio ogni informazione concernente l'esito delle procedure di valutazione.
Articolo 87
Presidenza del consiglio d'amministrazione
1. Il consiglio d'amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente fra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente quando questi non è in grado di assumere le sue funzioni.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di due anni e scade quando essi cessano di essere membri del consiglio d'amministrazione. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
3.Il presidente eletto si presenta al Parlamento europeo.
Articolo 88
Riunioni
1. Il consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il consiglio d'amministrazione può invitare i presidenti dei comitati o il presidente del forum di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettere da c) a g), ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto.
Articolo 89
Votazioni
Il consiglio d'amministrazione stabilisce le regole di votazione, comprese le condizioni alle quali un membro può votare per delega di un altro membro. Salvo altrimenti disposto, il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza dei propri membri aventi diritto di voto.
Articolo 90
Funzioni e attribuzioni del direttore esecutivo
1. L'agenzia è amministrata dal direttore esecutivo.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'agenzia. Egli ha i seguenti compiti:
gestire tutte le risorse dell'agenzia necessarie all'esercizio delle sue funzioni;
c)
assicurare il rispetto dei termini fissati dalla legislazione comunitaria per l'adozione dei pareri da parte dell'agenzia
d)
coordinare nei modi e nei tempi opportuni l'attività dei comitati e del forum;
e)
stipulare e gestire i necessari contratti con prestatori di servizi e gli istituti di cui all'articolo 94;
f)
predisporre il rendiconto delle entrate e delle spese e dare esecuzione al bilancio dell'agenzia;
g)
assicurare la gestione del personale;
h)
esercitare le funzioni di segretariato per il consiglio d'amministrazione;
i)
elaborare i progetti di parere del consiglio d'amministrazione sulle proposte di regolamento interno dei comitati e del forum;
j)
esercitare qualsiasi altra funzione attribuita all'agenzia per delega della Commissione;
k)
adottare i programmi a rotazione provvisori e definitivi concernenti la valutazione delle sostanze e i relativi aggiornamenti a norma del titolo VI, se non vi sono proposte di emendamenti;
l)
sviluppare e mantenere i contatti con il Parlamento europeo e garantire un dialogo regolare con le commissioni competenti di tale istituzione.
3. Il direttore esecutivo sottopone ogni anno all'approvazione del consiglio d'amministrazione i seguenti progetti:
a)
un progetto di relazione sulle attività dell'agenzia nel corso dell'anno precedente, contenente informazioni sul numero dei fascicoli di registrazione ricevuti, il numero delle sostanze valutate, il numero delle domande di autorizzazione ricevute, il numero delle proposte di restrizione ricevute dall'agenzia e su cui essa ha emesso un parere, il tempo richiesto per l'attuazione delle procedure connesse, le sostanze autorizzate, i fascicoli respinti, le sostanze che sono state sottoposte a restrizioni, i reclami ricevuti e le azioni intraprese, le attività di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità svolte in paesi in via di sviluppo e una rassegna delle attività del Forum;
b)
un progetto di programma di lavoro per l'anno successivo;
c)
il progetto di conti annuali;
d)
il progetto preliminare di bilancio per l'anno successivo.
4.Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio d'amministrazione, inoltra la relazione generale e i programmi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, e ne dispone la pubblicazione.
Articolo 91
Nomina del direttore esecutivo
1.Il direttore esecutivo dell'agenzia è nominato dal consiglio d'amministrazione, che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una selezione pubblica bandita mediante pubblicazione di un invito a manifestazione d'interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri organi di stampa o siti Internet. Prima della nomina il candidato designato dal consiglio d'amministrazione è invitato quanto prima a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale istituzione.
Il direttore esecutivo è nominato in base alle sue qualità personali e alle sue accertate competenze in materia di amministrazione e di gestione, nonché in base dell'esperienza acquisita nel settore della sicurezza delle sostanze chimiche o del regolamento. Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.
Il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo secondo la stessa procedura.
2. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Può essere prorogato dal consiglio d'amministrazione una sola volta, per un periodo della durata massima di cinque anni.
Articolo 92
Istituzione dei comitati
1. Ogni Stato membro nomina un membro del comitato di valutazione dei rischi e delle alternative. I membri sono nominati in base al loro ruolo e alla loro esperienza nella regolamentazione delle sostanze chimiche e/o in base alla loro competenza tecnica e scientifica nell'esame delle valutazioni dei rischi delle sostanze.
2. Ogni Stato membro nomina un membro del comitato d'analisi socioeconomica. I membri sono nominati in base al loro ruolo e alla loro esperienza nella regolamentazione delle sostanze chimiche e/o in base alla loro competenza nell'analisi socioeconomica.
3. Ogni Stato membro nomina un membro del comitato degli Stati membri. Il presidente del comitato degli Stati membri è un funzionario dell'agenzia, designato dal direttore esecutivo.
4. I comitati sono composti in modo da riunire un'ampia gamma di competenze. A questo fine, possono cooptare un massimo di cinque membri supplementari, scelti in base delle loro competenze specifiche.
I membri dei comitati sono nominati per un mandato di tre anni, rinnovabile.
I membri di ogni comitato possono essere accompagnati da consulenti che li assistono su questioni scientifiche, tecniche o regolamentari.
Il direttore esecutivo o il suo rappresentante e i rappresentanti della Commissione hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni dei comitati e dei gruppi di lavoro convocate dall'agenzia o dai suoi comitati. Rappresentanti delle parti interessate possono inoltre assistere alle riunioni in qualità di osservatori.
5. I membri di ogni comitato assicurano l'opportuno coordinamento tra le attività dell'agenzia e quelle delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri.
6. I membri dei comitati si avvalgono delle risorse scientifiche e tecniche di cui dispongono gli Stati membri. A tale scopo, gli Stati membri forniscono risorse scientifiche e tecniche adeguate ai membri dei comitati che hanno designato. L'autorità competente di ogni Stato membro facilita le attività dei comitati e dei loro gruppi di lavoro.
7.Quando elabora un parere, ogni comitato si adopera per raggiungere un accordo. Se un accordo non può essere raggiunto, il parere riporta la posizione della maggioranza dei membri e le posizioni divergenti, con le loro motivazioni.
8. Ogni comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Il regolamento interno definisce in particolare le procedure per la nomina e la sostituzione del presidente, la sostituzione dei membri, la delega di taluni compiti a gruppi di lavoro, la creazione di gruppi di lavoro e l'adozione urgente di pareri.
Il regolamento interno entra in vigore dopo avere ricevuto il parere favorevole della Commissione e del consiglio d'amministrazione.
Articolo 93
Istituzione del forum
1. Ogni Stato membro nomina, per un mandato rinnovabile di tre anni, un membro del forum. I membri sono scelti in base al loro ruolo e alla loro esperienza nel campo dell'applicazione della legislazione sulle sostanze chimiche; essi mantengono gli opportuni contatti con le autorità competenti dello Stato membro.
I comitati sono composti in modo da riunire un'ampia gamma di competenze. A questo fine, possono cooptare un massimo di cinque membri supplementari, scelti in base delle loro competenze specifiche e nominati per un mandato di tre anni, rinnovabile.
I membri del forum possono essere accompagnati da consulenti scientifici e tecnici.
Il direttore esecutivo o il suo rappresentante e i rappresentanti della Commissione hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni del forum e dei suoi gruppi di lavoro. Rappresentanti delle parti interessate possono inoltre assistere alle riunioni in qualità di osservatori.
I membri del forum non possono appartenere al consiglio di amministrazione.
2. I membri del forum nominati su designazione di uno Stato membro assicurano l'opportuno coordinamento tra le attività del forum e quelle delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri.
3. I membri del forum si avvalgono delle risorse scientifiche e tecniche di cui dispongono le autorità competenti degli Stati membri. L'autorità competente di ogni Stato membro facilita le attività del forum e dei suoi gruppi di lavoro.
4. Il forum stabilisce il proprio regolamento interno.
Il regolamento interno definisce in particolare le procedure per la nomina e la sostituzione del presidente, la sostituzione dei membri e la delega di taluni compiti ai gruppi di lavoro.
Il regolamento interno entra in vigore dopo avere ricevuto il parere favorevole della Commissione e del Consiglio d'amministrazione.
Articolo 94
Relatori dei comitati e ricorso ad esperti
1. Quando, a norma dell'articolo 83, un comitato è richiesto di emettere un parere o di stabilire se il fascicolo di uno Stato membro è conforme alle prescrizioni dell'allegato XIV, esso nomina uno dei suoi membri come relatore. Il comitato interessato può nominare un secondo membro come correlatore. Un membro di un comitato non è nominato come relatore nel caso in cui egli indichi che un proprio interesse potrebbe comprometterne l'indipendenza di giudizio nell'esame di una determinata questione. Il comitato interessato può, in qualsiasi momento, sostituire il relatore o il correlatore con un altro dei suoi membri, ad esempio nel caso in cui essi non siano in grado di assolvere i loro compiti entro il termine prescritto o appaia un interesse potenzialmente pregiudizievole.
2. Gli Stati membri comunicano all'agenzia i nomi di esperti indipendenti di accertata esperienza nell'esame delle valutazioni dei rischi delle sostanze chimiche e/o nell'analisi socioeconomica, o in possesso di altre competenze scientifiche pertinenti, disponibili a partecipare a gruppi di lavoro dei comitati, indicandone le qualifiche e i settori di competenza particolari.
L'agenzia tiene un elenco aggiornato degli esperti di cui al primo comma e di altri esperti identificati direttamente dal segretariato.
3.Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, elabora e rende pubblico un elenco degli organismi competenti designati dagli Stati membri che, individualmente o nel quadro di una rete, possono assistere l'agenzia nell'esercizio dei suoi compiti, in particolare quelli che le sono conferiti dal titolo VI. L'agenzia può affidare a tali organismi alcuni compiti, in particolare i lavori di valutazione delle proposte di sperimentazione, dei fascicoli e delle sostanze.
4. La prestazione di servizi da parte di organismi degli Stati membri figuranti nell'elenco pubblico di cui al paragrafo 3, di membri dei comitati o di esperti che partecipano ad un gruppo di lavoro dei comitati o del forum o eseguono altri compiti per conto dell'agenzia è oggetto di un contratto scritto stipulato tra l'agenzia e l'organismo interessato, l'agenzia e la persona interessata o, se del caso, tra l'agenzia e il datore di lavoro della persona interessata.
L'organismo interessato, la persona interessata o il suo datore di lavoro sono remunerati in base alla tabella delle retribuzioni da includere delle disposizioni finanziarie stabilite dal consiglio d'amministrazione. In caso di inadempienza dell'organismo interessato o della persona interessata, il direttore esecutivo ha il diritto di rescindere o sospendere il contratto o di trattenere la remunerazione.
5. La prestazione di servizi per i quali esistono più fornitori potenziali può essere oggetto di un invito alla manifestazione di interesse, se il contesto scientifico e tecnico lo permette e se questa procedura è compatibile con gli obblighi dell'agenzia, in particolare con quello di garantire un livello elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente.
Il consiglio d'amministrazione adotta le opportune procedure su proposta del direttore esecutivo.
6. L'agenzia può ricorrere ai servizi di esperti per l'esecuzione di altri compiti specifici di sua competenza.
Articolo 95
Indipendenza
1. La composizione dei comitati e del forum è resa pubblica. Quando è resa pubblica una nomina, sono precisate le qualifiche professionali della persona interessata.
2. I membri del consiglio d'amministrazione, il direttore esecutivo, i membri dei comitati, i membri del forum, i membri della commissione di ricorso, gli esperti e i consulenti scientifici e tecnici non hanno interessi economici o d'altro tipo nell'industria chimica che possano infirmare la loro imparzialità. Essi si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e con uno spirito d'indipendenza e presentano ogni anno una dichiarazione dei loro interessi finanziari. Eventuali interessi indiretti con l'industria chimica sono dichiarati in un registro tenuto dall'agenzia e accessibile al pubblico, a richiesta, presso gli uffici dell'agenzia.
Gli Stati membri si astengono dall'impartire ai membri del comitato per la valutazione dei rischi e delle alternative, del comitato d'analisi socioeconomica, del forum o della commissione di ricorso, o ai loro consulenti ed esperti scientifici e tecnici istruzioni incompatibili con le singole competenze di tali persone o con le competenze, le responsabilità e l'indipendenza dell'agenzia.
Il codice di condotta dell'agenzia prevede misure per l'applicazione del presente articolo.
3. In ciascuna delle loro riunioni, i membri del consiglio d'amministrazione, il direttore esecutivo, i membri dei comitati, i membri del forum, e gli esperti e i consulenti scientifici e tecnici che partecipano alla riunione dichiarano gli interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli della loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno. Le persone che dichiarano tali interessi si astengono dal partecipare alla discussione e alla votazione sui punti dell'ordine del giorno in questione. Tali dichiarazioni sono rese accessibili al pubblico.
Articolo 96
Istituzione della commissione di ricorso
1. La commissione di ricorso è composta dal presidente e da altri due membri.
2. In caso di assenza, il presidente e i due membri sono sostituti da supplenti.
3. Il presidente, gli altri membri e i supplenti sono nominati dal consiglio d'amministrazione, che attinge ad un elenco di candidati qualificati proposto dalla Commissione a seguito di una selezione pubblica bandita mediante pubblicazione di un invito a manifestazione d'interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri organi di stampa e siti Internet. I membri della commissione di ricorso sono scelti sulla base dell'esperienza e della competenza che possiedono nel settore della sicurezza delle sostanze chimiche, delle scienze naturali o delle procedure regolamentari e giudiziarie.
4. Le qualifiche richieste per essere membro della commissione di ricorso sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
5. Il presidente e i membri hanno pari diritto di voto.
Articolo 97
Membri della commissione di ricorso
1. Il mandato dei membri della commissione di ricorso, compresi il presidente e i supplenti, è di cinque anni. Può essere rinnovato una sola volta.
2.I membri della commissione di ricorso non possono esercitare altre funzioni nell'agenzia.
3. I membri della commissione di ricorso non possono essere rimossi dalle loro funzioni né ritirati dall'elenco nel corso del loro mandato, se non per gravi motivi e su decisione adottata dalla Commissione previo parere del consiglio d'amministrazione.
4. I membri della commissione di ricorso non possono prendere parte ad un procedimento di ricorso se vi hanno un qualche interesse personale, se vi hanno partecipato in precedenza come rappresentanti di una delle parti del procedimento, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.
5. Se, per una delle ragioni citate al paragrafo 4, un membro della commissione di ricorso ritiene di non dover prendere parte ad un procedimento di ricorso, ne informa la commissione di ricorso. I membri della commissione di ricorso possono essere ricusati da ciascuna delle parti del procedimento di ricorso per una delle ragioni citate al paragrafo 4 o se sono sospettati di parzialità. La ricusazione non può essere basata sulla nazionalità dei membri.
6. La commissione di ricorso decide quali provvedimenti adottare nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 senza partecipazione del membro interessato. Ai fini di questa decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso da un supplente.
Articolo 98
Decisioni soggette a ricorso
1. Può essere proposto ricorso avverso le decisioni dell'agenzia o della Commissione adottate a norma degli articoli 10 e 20,dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 28, paragrafi 5 e 8, dell'articolo 32, paragrafo 6, dell'articolo 57, dell'articolo 66, dell'articolo 126, paragrafo 5, o dell'articolo 127.
2. Un ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 ha effetto sospensivo.
Articolo 99
Persone ammesse a proporre un ricorso, termini e forma
1. Ogni persona fisica o giuridica può proporre un ricorso avverso una decisione di cui è destinatario.
2. Il ricorso, debitamente motivato, è presentato per iscritto all'agenzia entro un mese dalla notifica della decisione alla persona interessata o, in mancanza di notifica, entro un mese dal giorno in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della decisione, salvo diverse disposizioni del presente regolamento.
Articolo 100
Esame dei ricorsi e decisioni sui ricorsi
1. La commissione di ricorso esamina, entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 2, se il ricorso è fondato. Le parti nel procedimento di ricorso possono presentare oralmente le loro osservazioni.
2. La commissione di ricorso può esercitare ogni funzione che rientra nella competenza dell'agenzia.
Articolo 101
Azioni dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee
1. Le decisioni della commissione di ricorso o dell'agenzia, nei casi per i quali non è previsto il diritto di adire la commissione di ricorso, possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 230 del trattato.
2. Se l'agenzia si astiene dal pronunciarsi, può essere presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso per carenza, ai sensi dell'articolo 232 del trattato.
3. L'agenzia ha l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Articolo 102
Denunce al Mediatore
Ogni cittadino dell'Unione ed ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare al Mediatore denunce riguardanti presunti casi di cattiva amministrazione nelle attività dell'agenzia ai sensi dell'articolo 195 del trattato.
Articolo 103
Divergenze di opinione con altri organismi
1. L'agenzia si adopera per individuare quanto prima le fonti potenziali di conflitti tra le proprie opinioni e quelle di altri organismi istituiti dalla legislazione comunitaria, ivi compresi le agenzie comunitarie, quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Agenzia europea dei medicinali e i comitati scientifici, quali il comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente, e il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori, che esercitano funzioni simili in relazione a questioni di interesse comune.
2. Quando l'agenzia individua una fonte potenziale di conflitto, prende contatto con l'organismo interessato per scambiare con esso ogni informazione scientifica o tecnica pertinente e per determinare le questioni scientifiche o tecniche che possono dar luogo a divergenze di opinione.
3. Quando esiste una divergenza sostanziale su questioni scientifiche o tecniche e l'organismo interessato è un'agenzia o un comitato scientifico comunitario, l'agenzia e l'organismo interessati cooperano per risolvere il conflitto o presentare alla Commissione un documento comune che chiarisca le questioni scientifiche e/o tecniche oggetto di divergenza.
Articolo 104
Bilancio dell'agenzia
1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da quanto segue:
a)
una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione);
b)
i diritti versati dalle imprese;
c)
i contributi volontari versati dagli Stati membri.
2. Le spese dell'agenzia comprendono le spese per il personale, l'amministrazione, l'infrastruttura e il funzionamento.
3. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo stabilisce un progetto preliminare di bilancio che copre le spese di funzionamento e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario seguente e lo trasmette, unitamente a una tabella dell'organico, al consiglio d'amministrazione.
4. Le entrate e le spese sono in pareggio.
5. Ogni anno il consiglio d'amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore esecutivo, stabilisce uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'agenzia per l'esercizio finanziario seguente. Questo stato di previsione, che comprende un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio d'amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo.
6. Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (nel prosieguo: "l'autorità di bilancio") unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.
7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee le stime che ritiene necessarie per la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 272 del trattato.
8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione dell'agenzia.
L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'agenzia.
9. Il bilancio dell'agenzia è adottato dal consiglio d'amministrazione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee. Se necessario, è adattato di conseguenza.
10. Qualsiasi modifica del bilancio e della tabella dell'organico è effettuata secondo la procedura di cui al paragrafo 5.
11. Il consiglio d'amministrazione notifica al più presto all'autorità di bilancio la sua intenzione di attuare ogni progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare ogni progetto in campo immobiliare, come l'affitto o l'acquisto di edifici. Ne informa la Commissione.
Quando un ramo dell'autorità di bilancio ha notificato la sua intenzione di formulare un parere, comunica tale parere al consiglio d'amministrazione entro 6 settimane dalla data di notifica del progetto.
Articolo 105
Esecuzione del bilancio dell'agenzia
1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'agenzia.
2. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese dell'agenzia e il controllo dell'accertamento e del recupero di tutte le entrate dell'agenzia sono esercitati dal contabile dell'agenzia.
3. Entro il 1° marzo seguente ogni esercizio finanziario, il contabile dell'agenzia comunica i conti provvisori al contabile della Commissione con una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria per tale esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati secondo l'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
4. Entro il 31 marzo seguente ogni esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'agenzia alla Corte dei conti, unitamente ad una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria per tale esercizio. Detta relazione è anche trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'agenzia, a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo stabilisce sotto la propria responsabilità i conti definitivi dell'agenzia e li trasmette per parere al consiglio d'amministrazione.
6. Il consiglio d'amministrazione emette un parere sui conti definitivi dell'agenzia.
7. Entro il 1° luglio dell'anno seguente, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, con il parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
8. I conti definitivi sono pubblicati.
9. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti, entro il 30 settembre, una risposta alle sue osservazioni e la trasmette anche al consiglio d'amministrazione.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.
Articolo 106
Tasse
La struttura e l'importo delle tasse di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), sono stabiliti dal consiglio d'amministrazione e resi pubblici.
Parte delle tasse è destinata allo sviluppo di metodi di sperimentazione non animale.
Articolo 107
Lotta contro la frode
1. Al fine di combattere la frode, la corruzione e altre attività illecite, si applicano senza restrizioni all'agenzia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(60).
2. L'agenzia è vincolata dall'accordo interistituzionale 1999/1074/Euratom relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(61) e adotta quanto prima le opportune disposizioni applicabili a tutto il suo personale.
3. Le decisioni relative al finanziamento nonché gli accordi e gli strumenti d'applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei crediti dell'agenzia e gli agenti che li assegnano.
Articolo 108
Regolamento finanziario
Il regolamento finanziario applicabile all'agenzia è adottato dal consiglio d'amministrazione previa consultazione della Commissione. Non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 a meno che ciò sia specificamente necessario per il funzionamento dell'agenzia e previo accordo della Commissione. L'autorità di bilancio approva tali deroghe.
Articolo 109
Personalità giuridica e sede dell'agenzia
1. L'agenzia è un organo della Comunità ed è dotata di personalità giuridica. In ogni Stato membro, gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; in particolare, essa può acquistare e alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
2. L'agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.
3. La sede dell'agenzia è a Helsinki, in Finlandia.
Articolo 110
Responsabilità dell'agenzia
1. La responsabilità contrattuale dell'agenzia è disciplinata dalla legislazione applicabile al contratto di cui trattasi. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'agenzia.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.
3. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell'agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'agenzia.
Articolo 111
Privilegi ed immunità dell'agenzia
All'agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Articolo 112
Disposizioni sul personale
1. Al personale dell'agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio(62). L'agenzia esercita nei confronti del suo personale i poteri che sono attribuiti all'autorità investita del potere di nomina.
2. Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione, stabilisce le necessarie modalità d'applicazione
3. Il personale dell'agenzia è composto di funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri su base temporanea e di altri agenti assunti dall'agenzia, se necessario, per eseguirne i compiti.
Articolo 113
Segreto professionale
I membri del consiglio d'amministrazione, i membri dei comitati e del forum, gli esperti, i funzionari e altri agenti dell'agenzia sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura siano coperte dal segreto professionale.
Articolo 114
Partecipazione di paesi terzi
Il consiglio d'amministrazione può, d'intesa con il comitato competente o il forum, invitare rappresentanti di paesi terzi a partecipare ai lavori dell'agenzia. Le condizioni di tale partecipazione sono preliminarmente stabilite dalla Commissione.
Articolo 115
Armonizzazione internazionale delle regolamentazioni
Il consiglio d'amministrazione può, d'intesa con il comitato competente o il forum, invitare rappresentanti di organizzazioni internazionali interessate alla regolamentazione delle sostanze chimiche a partecipare ai lavori dell'agenzia in qualità di osservatori. Le condizioni di tale partecipazione sono preliminarmente stabilite dalla Commissione.
Articolo 116
Contatti con organizzazioni di parti interessate
Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione, stabilisce opportuni contatti tra l'agenzia e i rappresentanti dell'industria e dei lavoratori, nonché di organizzazioni di tutela dei consumatori e dell'ambiente e di protezione degli animali. Tali contatti possono comprendere la partecipazione di osservatori a taluni lavori dell'agenzia, a condizioni preliminarmente stabilite dal consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione.
Articolo 117
Norme sulla trasparenza
Per garantire il massimo livello di trasparenza, il consiglio d'amministrazione, in base ad una proposta del direttore esecutivo e d'intesa con la Commissione, adotta norme e costituisce un registro che garantiscono l'accesso del pubblico ad informazioni regolamentari, scientifiche o tecniche relative alla sicurezza delle sostanze chimiche, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Il regolamento interno dell'agenzia, dei suoi comitati e dei suoi gruppi di lavoro è messo a disposizione del pubblico presso l'agenzia e su Internet.
Le domande di autorizzazione presentate, lo stato di avanzamento della procedura, le decisioni interinali, le autorizzazioni e ogni altra condizione/restrizione imposta sono pubblicate su Internet in un formato comprensibile.
Articolo 118
Relazioni con organismi comunitari pertinenti
1. L'agenzia coopera con gli altri organismi comunitari per garantire un'assistenza reciproca nell'assolvimento dei rispettivi compiti, in particolare per evitare le duplicazioni.
2. Il direttore esecutivo, consultati il comitato di valutazione dei rischi e delle alternative e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, stabilisce regole di procedura riguardanti le sostanze utilizzate in prodotti fitosanitari. Tali regole di procedura sono adottate dal consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione.
Le disposizioni del presente titolo non incidono sulle competenze attribuite all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
3. Le disposizioni del presente titolo non incidono sulle competenze attribuite all'Agenzia europea dei medicinali.
4. Il direttore esecutivo, consultato il comitato di valutazione dei rischi e delle alternative, il comitato d'analisi socioeconomica e il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, stabilisce regole di procedura riguardanti le questioni relative alla protezione dei lavoratori. Tali regole di procedura sono adottate dal consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione.
Le disposizioni del presente titolo non hanno incidenza sulle competenze attribuite al comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.
Articolo 119
Formati e software da utilizzare per la trasmissione di informazioni all'agenzia
L'agenzia mette gratuitamente a disposizione formati speciali e pacchetti software sul suo sito Internet, che Stati membri, fabbricanti, importatori ed utenti a valle utilizzano per trasmettere ogni informazione all'agenzia.
TITOLO X
INVENTARIO DELLE CLASSIFICAZIONI E DELLE ETICHETTATURE
Articolo 120
Obbligo di notifica all'agenzia
1. Ogni importatore o fabbricante o gruppo di importatori o di fabbricanti che immette sul mercato una sostanza che è conforme ai criteri di classificazione quale sostanza pericolosa conformemente alla direttiva 67/548/CEE, di per sé o in un preparato che superi i limiti di concentrazione specificati nella direttiva 1999/45/CE, il che implica la classificazione del preparato quale pericoloso, notifica all'agenzia le informazioni seguenti, se non sono state comunicate all'atto della registrazione, affinché siano incluse nell'inventario ai sensi dell'articolo 121:
a)
l'identità del fabbricante o dell'importatore responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza o delle sostanze;
b)
l'identità della sostanza o delle sostanze, come specificato nell'allegato IV, parte 2;
c)
la classificazione del rischio della sostanza o delle sostanze, quale risulta dall'applicazione degli articoli 4 e 6 della direttiva 67/548/CEE;
d)
l'etichetta di rischio della sostanza o delle sostanze, quale risulta dall'applicazione degli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 67/548/CEE;
e)
gli eventuali limiti di concentrazione specifici, quali risultano dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, dalla direttiva 67/548/CEE e dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 1999/45/CE.
2. Per comunicare queste informazioni, il fabbricante o l'importatore utilizza il formato di cui all'articolo 119.
3. Quando l'obbligo di cui al paragrafo 1 ha come conseguenza l'iscrizione nell'inventario di più entrate per una stessa sostanza, l'agenzia stabilisce l'entrata da includere nell'inventario.
4. Le informazioni elencate al paragrafo 1 sono aggiornate dai notificanti nei seguenti casi:
a)
quando nuove informazioni scientifiche o tecniche determinano una modifica della classificazione e dell'etichettatura della sostanza;
b)
quando i notificanti e i dichiaranti di entrate diverse per una stessa sostanza concordano un'entrata ai sensi del paragrafo 3.
Articolo 121
Inventario delle classificazioni e delle etichettature
1. L'agenzia realizza e tiene aggiornato, sotto forma di una base di dati, un inventario delle classificazioni e delle etichettature, che elenca le informazioni di cui all'articolo 120, paragrafo 1, sia notificate ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, sia comunicate all'atto della registrazione. Le informazioni non riservate contenute in tale base di dati specificate all'articolo 127, paragrafo 1, sono accessibili al pubblico. L'agenzia dà accesso agli altri dati riguardanti ogni sostanza repertoriata nell'inventario ai notificanti e ai dichiaranti che hanno comunicato informazioni su tale sostanza.
L'agenzia aggiorna l'inventario quando riceve informazioni aggiornate secondo l'articolo 120, paragrafo 4.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l'agenzia registra, se del caso, per ogni entrata le seguenti informazioni:
a)
se esistono, per quanto riguarda l'entrata, una classificazione e un'etichettatura armonizzate a livello comunitario dall'inclusione nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
b)
se si tratta di un'entrata concordata di due o più notificanti o dichiaranti;
c)
i numeri di registrazione pertinenti, se disponibili.
Articolo 122
Armonizzazione delle classificazioni e delle etichettature
1. Una classificazione ed un'etichettatura armonizzate a livello comunitario sono aggiunte all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, soltanto per la classificazione di una sostanza come cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione, categorie 1, 2 o 3, o come allergene respiratorio. A questo scopo:
a)
le autorità competenti degli Stati membri possono presentare all'agenzia proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate, conformemente all'allegato XIV;
b)
l'agenzia può elaborare proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate, conformemente all'allegato XIV.
2. Il comitato degli Stati membri dell'agenzia emette un parere sulla proposta e dà alle parti interessate la possibilità di formulare le loro osservazioni. L'agenzia trasmette il parere e le eventuali osservazioni alla Commissione, che delibera secondo l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 67/548/CEE.
Article123
Disposizioni transitorie
Gli obblighi di cui all'articolo 120 si applicano a partire dalla scadenza fissata in forza dell'articolo 23, paragrafo 1.
TITOLO XI
INFORMAZIONE
Articolo 124
Relazioni
1. Ogni cinque anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sul funzionamento del presente regolamento sui rispettivi territori, redatta nel formato specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 119; la relazione esamina anche gli aspetti della valutazione e dell'attuazione.
La relazione riporta le esperienze acquisite per quanto riguarda l'applicazione del regolamento. Essa contiene particolari informazioni sulle misure attuate in materia di verifica e di controllo, sulle eventuali infrazioni constatate e sulle sanzioni applicate.
2. Ogni cinque anni, l'agenzia presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del presente regolamento.
3. Ogni cinque anni, la Commissione pubblica e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sull'esperienza acquisita per quanto riguarda il funzionamento del presente regolamento; la relazione contiene anche le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Disposizioni particolari per l'informazione del pubblico
1.Per aiutare i consumatori ad usare in modo sicuro e sostenibile le sostanze e i preparati, i fabbricanti rendono disponibili, mediante un'etichetta apposta sull'imballaggio di ciascuna unità immessa sul mercato per la vendita ai consumatori, informazioni basate sul rischio che identificano i rischi associati con l'uso raccomandato o con le situazioni prevedibili di uso improprio. L'etichettatura degli imballaggi è inoltre integrata, se del caso, dall'uso di altri canali di comunicazione, come i siti web, per fornire informazioni più dettagliate sulla sicurezza e sull'uso in relazione alla sostanza o al preparato.
2.Le direttive 1999/45/CE e 67/548/CEE sono modificate di conseguenza.
Articolo 126
Accesso alle informazioni
1. L'accesso alle informazioni comunicate in applicazione del presente regolamento è consentito per i documenti detenuti dall'agenzia secondo il regolamento (CE) n. 1049/2001. L'agenzia rende disponibili al pubblico tali informazioni sul suo sito web e vi dà accesso su richiesta, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 4, lettera d).
2.Tali informazioni sono rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.
3. Quando una domanda d'accesso a documenti, non inclusi nella lista di cui all'articolo 127, paragrafo 1, per i quali il richiedente ha richiesto la riservatezza, è presentata all'agenzia a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, l'agenzia procede alla consultazione di terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 nei modi indicati al secondo e al terzo comma.
L'agenzia informa della domanda il dichiarante e, se del caso, il dichiarante potenziale, l'utente a valle o il terzo interessato.
L'agenzia informa il richiedente nonché il dichiarante, il dichiarante potenziale, l'utente a valle o il terzo interessato della sua decisione in merito alla domanda d'accesso ai documenti. Essi possono tutti impugnare tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso, secondo gli articoli 98, 99 e 100,entro 15 giorni dalla data della decisione. Il ricorso ha effetto sospensivo. La commissione di ricorso delibera sul ricorso entro 30 giorni.
4. L'accesso alle informazioni non riservate comunicate in applicazione del presente regolamento è consentito per i documenti detenuti dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi della direttiva 2003/4/CE. Gli Stati membri provvedono a istituire un sistema in base al quale ogni parte interessata può proporre un ricorso con effetto sospensivo avverso decisioni relative all'accesso a documenti.
5. Quando un ricorso è pendente o può ancora essere proposto, l'agenzia e le autorità competenti degli Stati membri mantengono riservate le informazioni in questione.
6. L'agenzia e le autorità competenti degli Stati membri applicano l'articolo 127 del presente regolamento quando prendono una decisione di cui rispettivamente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE. Tuttavia, quando gli Stati membri hanno ricevuto le informazioni tramite l'agenzia, questa decide se consentire o rifiutare l'accesso ai documenti secondo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
7. Ogni rifiuto totale o parziale d'accesso a documenti da parte dell'agenzia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 può essere impugnato presentando una denuncia al Mediatore o alla commissione di ricorso secondo gli articoli 98, 99 e 100.
8. Il consiglio d'amministrazione adotta le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro...(66) .
Articolo 127
Riservatezza
1. Le informazioni seguenti non sono considerate riservate:
a)
la designazione nella nomenclatura IUPAC, per le sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE;
b)
del caso, il nome della sostanza quale figura in EINECS;
c)
i dati fisico-chimici riguardanti la sostanza, le sue vie di trasferimento ed il suo destino nell'ambiente;
d)
i risultati di tutti gli studi tossicologici ed ecotossicologici;
e)
il livello senza effetto derivato (DNEL) o la concentrazione prevedibile senza effetto (PNEC), stabiliti conformemente all'allegato I;
f)
il grado di purezza della sostanza e l'identità delle impurità e/o degli additivi noti come pericolosi, se queste informazioni sono essenziali per la classificazione e l'etichettatura;
g)
le istruzioni per un uso sicuro fornite conformemente all'allegato IV, punto 4;
h)
le informazioni figuranti nella scheda di dati sulla sicurezza tranne il nome della società/impresa o le informazioni che sono considerate riservate ai sensi del paragrafo 2;
i)
i metodi d'analisi, se sono richiesti a norma degli allegati VII o VIII, che permettono di individuare una sostanza pericolosa quando è scaricata nell'ambiente e di determinare l'esposizione diretta degli esseri umani;
j)
il fatto che siano stati effettuati esperimenti su animali vertebrati.
2. Le informazioni seguenti sono considerate riservate:
a)
precisazioni sulla composizione completa di un preparato;
b)
l'uso, la funzione o l'applicazione precisa di una sostanza o di un preparato;
c)
i legami che esistono tra un fabbricante o un importatore e i suoi utenti a valle, in entrambi i sensi della catena d'approvvigionamento, e tra tutti gli attori nella stessa.
In casi eccezionali, quando esistono rischi diretti per la salute umana, la sicurezza o l'ambiente, ad esempio in situazioni di emergenza, l'agenzia può divulgare le informazioni di cui al presente paragrafo.
3. Tutte le altre informazioni sono accessibili secondo l'articolo 126.
Articolo 128
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
Fermo il disposto degli articoli 126 e 127, le informazioni ricevute dall'agenzia in applicazione del presente regolamento possono essere comunicate ad un governo o ad un organismo di un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale in applicazione di un accordo concluso tra la Comunità ed il terzo interessato ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(67) o dell'articolo 181 A, paragrafo 3 del trattato, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la finalità dell'accordo sia la cooperazione relativa all'applicazione o alla gestione delle norme concernenti i prodotti chimici oggetto del presente regolamento;
b)
il terzo interessato tuteli la riservatezza delle informazioni, come deciso di comune accordo.
TITOLO XII
AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 129
Designazione
Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti, incaricate di esercitare le funzioni attribuite alle autorità competenti dal presente regolamento e di cooperare con la Commissione e con l'agenzia nell'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri mettono a disposizione delle autorità competenti risorse sufficienti perché possano assolvere nei tempi prescritti i compiti che spettano loro in forza del presente regolamento.
Articolo 130
Cooperazione tra le autorità competenti
Le autorità competenti cooperano nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento e a tal fine prestano ogni sostegno necessario e utile alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Articolo 131
Comunicazione al pubblico di informazioni sui rischi delle sostanze
Le autorità competenti degli Stati membri informano il pubblico, secondo gli orientamenti stabiliti dall'agenzia, dei rischi che le sostanze comportano, quando ciò è ritenuto necessario per la tutela della salute umana o dell'ambiente.
Articolo 132
Altri compiti delle autorità competenti
Oltre ai documenti d'orientamento operativo forniti dall'agenzia a norma dell'articolo 83, paragrafo 4, lettera g), le autorità competenti comunicano ai fabbricanti, agli importatori, agli utenti a valle ed a qualsiasi altra parte interessata informazioni sulle responsabilità e gli obblighi rispettivi che incombono loro in forza del presente regolamento. Ciò include in particolare, ma non esclusivamente, la consulenza alle PMI su come adempiere agli obblighi che loro incombono in forza del presente regolamento.
TITOLO XIII
APPLICAZIONE
Articolo 133
Compiti degli Stati membri
Gli Stati membri istituiscono un sistema di controlli ufficiali e altre attività adeguato alle circostanze conformemente alle linee guida stabilite dall'agenzia.
Gli Stati membri adottano misure per sostenere le imprese - segnatamente le PMI e gli utenti a valle - nell'applicazione del presente regolamento.
L'agenzia è autorizzata dagli Stati membri ad iniziare controlli ed attività e stabilisce linee guida per armonizzare e rendere efficace il sistema dei controlli.
Articolo 134
Sanzioni in caso di inadempimento
1. Gli Stati membri stabiliscono sulla base di una serie di linee guida redatte dall'agenzia le sanzioni da irrogare in caso di infrazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'agenzia le relative disposizioni entro ...(68) e informano immediatamente la Commissione di ogni loro modifica successiva.
2. Nei casi in cui le disposizioni degli Stati membri prevedano il pagamento di un'ammenda, l'importo di questa è determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, dell'entità del danno arrecato all'ambiente e alla salute umana, e di ogni circostanza aggravante o attenuante, ad esempio tenendo conto di considerazioni relative alla protezione degli animali. L'importo dell'ammenda è fissato in misura tale da assicurarne un effetto dissuasivo.
Articolo 135
Relazioni
Entro il 1° luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano all'agenzia una relazione sui risultati dei controlli ufficiali, la sorveglianza effettuata, le ammende inflitte e gli altri provvedimenti adottati a norma degli articoli 133 e 134 nel corso dell'anno civile precedente. L'agenzia trasmette tale relazione alla Commissione.
TITOLO XIV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 136
Clausola di libera circolazione
1. Gli Stati membri si astengono dal vietare, restringere od ostacolare la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo, che rientra nel campo d'applicazione del presente regolamento, conforme al presente regolamento e, se del caso, ad atti comunitari adottati in applicazione di esso.
2.Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose, in conformità della legislazione comunitaria in materia di protezione dei lavoratori, qualora per l'utilizzo di una sostanza non sia stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica conformemente al presente regolamento.
Articolo 137
Clausola di salvaguardia
1. Quando uno Stato membro ha fondati motivi di ritenere che una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo, comporti, quantunque conforme alle prescrizioni del presente regolamento, un rischio per la salute umana o per l'ambiente, può adottare provvedimenti urgenti idonei. Esso ne informa immediatamente la Commissione, l'agenzia e gli altri Stati membri, specificando i motivi della sua decisione e comunicando le informazioni scientifiche o tecniche sulle quali i provvedimenti urgenti sono basati.
2. La Commissione adotta una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, entro 90 giorni dalla ricezione delle informazioni comunicate dallo Stato membro. Detta decisione:
a)
autorizza i provvedimenti urgenti per un periodo determinato, o
b)
chiede allo Stato membro di revocare i provvedimenti urgenti.
3. Se, nel caso di una decisione di cui al paragrafo 2, lettera a), il provvedimento urgente adottato dallo Stato membro consiste in una restrizione dell'immissione sul mercato di una sostanza, lo Stato membro interessato avvia un procedimento comunitario di restrizione presentando all'agenzia un fascicolo, ai sensi dell'allegato XIV, entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione.
4. Nel caso di una decisione di cui al paragrafo 2, lettera a), la Commissione considera se sia necessario adattare il presente regolamento.
Articolo 138
Motivazione delle decisioni
Le autorità competenti, l'agenzia e la Commissione motivano ogni decisione che adottano ai sensi del presente regolamento.
Articolo 139
Modifiche degli allegati
Gli allegati possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3.
Entro ...(69), all'inizio dell'allegato II è inserita una sezione che stabilisce i criteri oggettivi per l'esenzione di sostanze e/o gruppi di sostanze.
Articolo 140
Norme d'applicazione
Le disposizioni necessarie ad assicurare un'applicazione efficace del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3.
Articolo 141
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 142
Preparativi per l'istituzione dell'agenzia
La Commissione concede il sostegno necessario per l'istituzione dell'agenzia.
A tal fine, fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni in seguito alla sua nomina da parte del consiglio di amministrazione dell'agenzia a norma dell'articolo 91, la Commissione, a nome dell'agenzia, e utilizzando il bilancio previsto per quest'ultima, può:
a)
designare personale, compresa una persona che svolga le funzioni di direttore esecutivo su base ad interim; e
b)
concludere altri contratti.
Articolo 143
Misure transitorie riguardanti le restrizioni
Entro ...(70), la Commissione, se necessario, predispone un progetto di modifica dell'allegato XVI, conformemente a quanto segue:
a)
ogni valutazione dei rischi e ogni strategia raccomandata per limitare i rischi adottata a livello comunitario a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 793/93, ma in relazione alla quale non siano ancora stati adottati provvedimenti comunitari di limitazione dei rischi;
b)
ogni proposta presentata alle pertinenti istituzioni ma non ancora adottata, concernente l'introduzione di restrizioni a norma della direttiva 76/769/CEE.
Articolo 144
Valutazione di impatto intermedia ex-post
1.Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo il disposto dell'articolo 145, la Commissione effettua una valutazione di impatto intermedia ex-post del regolamento. La valutazione analizza lo stato dell'applicazione del regolamento, confronta i risultati ottenuti con le attese iniziali e valuta l'impatto del regolamento sul funzionamento del mercato interno e sulla concorrenza nello stesso.
2.La Commissione trasmette la valutazione di impatto intermedia ex-post al Parlamento europeo e al Consiglio entro ...(71). La Commissione presenta una proposta relativa alle modifiche al regolamento che risultino necessarie sulla base della valutazione di impatto intermedia ex-post.
Articolo 145
Revisione
1. Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede ad una revisione al fine di applicare l'obbligo di effettuare una valutazione della sicurezza chimica e di documentarla in una relazione sulla sicurezza chimica alle sostanze alle quali tale obbligo non si applica perché non sono soggette all'obbligo di registrazione. Sulla base di questa revisione, la Commissione può estendere quest'obbligo, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3.
2. La Commissione adatta gli articoli 16 e 43, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3, non appena può essere stabilito un modo pratico e proficuo di selezionare i polimeri ai fini della registrazione in base a validi criteri tecnici e scientifici, e comunque entro ...* e dopo aver pubblicato una relazione riguardante:
a)
i rischi che presentano i polimeri rispetto ad altre sostanze;
b)
l'eventuale necessità di registrare taluni tipi di polimeri, tenendo conto della competitività e dell'innovazione da un lato e della protezione della salute umana e dell'ambiente dall'altro.
3. La relazione di cui all'articolo 124, paragrafo 3 sull'esperienza acquisita per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento comprende un esame delle prescrizioni in materia di informazione relative alla registrazione delle sostanze.
Sulla base di questa revisione, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3, modificare gli obblighi di informazione di cui agli allegati da V a VIII, allo scopo di tener conto degli sviluppi più recenti, in particolare per quanto riguarda i metodi alternativi di sperimentazione o basati sulla relazione (quantitativa) struttura-attività.
4.La relazione di cui all'articolo 124, paragrafo 3, secondo comma, è accompagnata, se giustificato, da una proposta legislativa volta a rivedere i criteri definiti agli articoli 5, 6, 17 e 18 in merito alla selezione delle sostanze ai fini della registrazione allo scopo di includere, tra gli altri, dati relativi ai rischi e scenari di esposizione.
5.Entro ...(72), la Commissione procede a una revisione del funzionamento dell'articolo 6, tenendo conto del campo di applicazione e del ruolo degli orientamenti e della notifica, al fine di includere le sostanze già classificate come pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE.
Articolo 146
Abrogazione
Le direttive 76/769/CEE, 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e i regolamenti (CEE) n. 793/93 e (CE) n. 1488/94 sono abrogati.
I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 147
Modificazione della direttiva 1999/45/CE
L'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE è soppresso. La direttiva 1999/45/CE è modificata per garantire che i consumatori ricevano le informazioni necessarie al fine di prendere le opportune misure per un uso sicuro delle sostanze e dei preparati.
Articolo 148
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Le disposizioni dei titoli II e XII si applicano a decorrere dal ...(73).
3. Le disposizioni degli articoli 92 e 93 si applicano a decorrere dal ...(74).
4. Le disposizioni degli articoli da 75 a 79 s applicano a decorrere dal ...(75).
5. Le disposizioni degli articoli 52, 53 e 54 si applicano a decorrere dal ...(76).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE E ALL'ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA
0. INTRODUZIONE
0.1. Il presente allegato definisce le modalità che i fabbricanti e gli importatori devono seguire per valutare le sostanze e stabilire che i rischi legati alla sostanza che fabbricano o importano sono adeguatamente controllati durante la fabbricazione e i loro usi propri, e che gli operatori situati a valle nella catena d'approvvigionamento sono in grado di controllare adeguatamente i rischi.
0.2. La valutazione della sicurezza chimica riguarda tutti gli usi previsti. Essa prende in considerazione l'uso della sostanza in quanto tale (compresi le impurità e gli additivi principali) o in quanto componente di un preparato o articolo. La valutazione prende in considerazione tutte le fasi del ciclo di esistenza (compresa la fase "rifiuti", nonostante l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) della sostanza, come definito dagli usi identificati. La valutazione della sicurezza chimica è fondata su un raffronto degli effetti nocivi potenziali di una sostanza con l'esposizione conosciuta o ragionevolmente prevedibile dell'uomo e/o dell'ambiente a tale sostanza.
0.3. Se il fabbricante o l'importatore ritiene che la valutazione della sicurezza chimica che è stata effettuata per una sostanza sia sufficiente per valutare e stabilire che i rischi legati ad un'altra sostanza o ad un gruppo di sostanze sono adeguatamente controllati, può utilizzare questa valutazione per l'altra sostanza o l'altro gruppo di sostanze. Quest'uso deve essere debitamente giustificato.
0.4. La valutazione della sicurezza chimica è fondata sulle informazioni relative alla sostanza contenute nel fascicolo tecnico e su altre informazioni disponibili e pertinenti. Le informazioni disponibili desunte da valutazioni effettuate nel quadro di altri programmi nazionali ed internazionali sono incluse. Se disponibile e appropriata, una valutazione effettuata in applicazione della normativa comunitaria (ad esempio una valutazione dei rischi realizzata in applicazione del regolamento (CEE) n. 793/93) è presa in considerazione nell'elaborazione della relazione sulla sicurezza chimica. Qualsiasi divergenza rispetto a tale valutazione va giustificata.
Le informazioni da prendere in considerazione comprendono quindi informazioni relative al pericolo presentato dalla sostanza, all'esposizione che deriva dalla fabbricazione o dall'importazione e agli usi identificati della sostanza.
Conformemente all'allegato IX, sezione 3, in alcuni casi può non essere necessario produrre le informazioni mancanti, perché le misure di gestione dei rischi che sono indispensabili per controllare un rischio ben caratterizzato possono anche essere sufficienti a controllare altri rischi potenziali, che non devono di conseguenza essere caratterizzati con precisione.
Quando il fabbricante o l'importatore ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni per elaborare la sua relazione sulla sicurezza chimica e che queste informazioni possano essere ottenute soltanto effettuando esperimenti su animali vertebrati ai sensi dell'allegato VI, VII o VIII, presenta una proposta di strategia di sperimentazione, spiegando perché giudica necessaria la produzione di informazioni ulteriori, e la riporta nella relazione sulla sicurezza chimica nella voce apposita. In attesa dei risultati degli esperimenti supplementari, riporta nella sua relazione sulla sicurezza chimica le misure di gestione dei rischi che ha messo in atto.
0.5. Una valutazione della sicurezza chimica effettuata dal fabbricante o dall'importatore di una sostanza comprende le tappe seguenti, conformemente alle sezioni corrispondenti del presente allegato:
1.
valutazione del pericolo per la salute umana;
2.
valutazione del pericolo per la salute umana delle proprietà fisico-chimiche;
3.
valutazione del pericolo per l'ambiente;
4.
valutazione PBT e VPVB.
Se, a seguito delle tappe 1 - 4, il fabbricante o l'importatore conclude che la sostanza o il preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza pericolosa ai sensi delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE o che si tratta di una sostanza PBT o VPVB, la valutazione della sicurezza chimica deve anche comprendere le tappe seguenti:
5.
valutazione dell'esposizione;
6.
caratterizzazione dei rischi.
Un riassunto di tutte le informazioni utilizzate per trattare i punti di cui sopra è riportato nella voce apposita della relazione sulla sicurezza chimica (sezione 7).
0.6. L'elemento principale della parte "esposizione" della relazione sulla sicurezza chimica consiste nella descrizione dello scenario o degli scenari d'esposizione del fabbricante o dell'importatore, e dello scenario o degli scenari d'esposizione di cui il fabbricante o l'importatore raccomanda l'applicazione per gli usi identificati. Gli scenari d'esposizione descrivono le misure di gestione dei rischi che il fabbricante o l'importatore applica e di cui raccomanda l'applicazione agli utilizzatori a valle. Se la sostanza è immessa sul mercato, gli scenari d'esposizione comprendenti le misure di gestione dei rischi sono riassunti in un allegato della scheda di dati di sicurezza conformemente all'allegato I bis.
0.7. Il livello di dettaglio che deve caratterizzare la descrizione di uno scenario d'esposizione varia considerevolmente secondo i casi, in funzione dell'uso che è fatto di una sostanza, delle sue proprietà pericolose e del volume di informazioni di cui dispone il fabbricante o l'importatore. Gli scenari d'esposizione possono descrivere le misure idonee di gestione dei rischi per più usi individuali di una sostanza. Uno stesso scenario d'esposizione può di conseguenza coprire una vasta gamma di usi.
0.8. La procedura seguita dal fabbricante o dall'importatore per realizzare la valutazione della sicurezza chimica ed elaborare le relazioni sulla sicurezza chimica può essere di natura iterativa. Le ripetizioni possono considerare da una parte l'elaborazione e la revisione degli scenari d'esposizione, che possono comprendere la definizione e l'applicazione o la raccomandazione di misure di gestione dei rischi e, d'altra parte, la necessità di produrre ulteriori informazioni. La produzione di informazioni ulteriori deve permettere una caratterizzazione più precisa dei rischi, sulla base di una valutazione accurata dei pericoli o dell'esposizione. Informazioni appropriate potranno in tal modo essere comunicate a valle della catena d'approvvigionamento nella scheda di dati di sicurezza.
0.9. Quando non sono necessarie informazioni ai sensi dell'allegato IX, ne è fatto menzione nella voce apposita della relazione sulla sicurezza chimica ed è fatto riferimento alla giustificazione nel fascicolo tecnico. Il fatto che non sono necessarie informazioni è anche indicato nella scheda di dati di sicurezza.
0.10. Per quanto riguarda effetti particolari, come la riduzione dello strato d'ozono, ai quali le procedure di cui alle sezioni 1 a 6 non possono essere applicate, i rischi legati a tali effetti sono valutati caso per caso e il fabbricante o l'importatore include una descrizione e una giustificazione complete delle valutazioni nella relazione sulla sicurezza chimica e, in riassunto, nella scheda di dati di sicurezza.
0.11. Quando la metodologia descritta nel presente allegato non è appropriata, la metodologia alternativa utilizzata è descritta e giustificata in modo dettagliato nella relazione sulla sicurezza chimica.
0.12. La parte A della relazione sulla sicurezza chimica comprende una dichiarazione da cui risulta che le misure di gestione dei rischi descritte negli scenari d'esposizione pertinenti per gli usi propri del fabbricante o dell'importatore sono applicate dal fabbricante o dall'importatore e che gli scenari d'esposizione per gli usi identificati sono comunicati a tutti gli utilizzatori conosciuti situati a valle della catena d'approvvigionamento nella scheda di dati di sicurezza.
1. VALUTAZIONE DEL PERICOLO PER LA SALUTE UMANA
1.0. Introduzione
1.0.1. La valutazione del pericolo per la salute umana ha lo scopo di:
–
determinare la classificazione e l'etichettatura di una sostanza, ai sensi della direttiva 67/548/CEE, e
–
stabilire il livello massimo d'esposizione alla sostanza al quale l'essere umano può essere sottoposto. Questo livello d'esposizione è noto come livello derivato senza effetto (DNel).
1.0.2. La valutazione del pericolo per la salute umana prende in considerazione i seguenti gruppi di effetti potenziali: 1) effetti tossicocinetici, sul metabolismo e sulla distribuzione, 2) effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività), 3) sensibilizzazione, 4) tossicità della dose ripetuta e 5) effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione). Sulla base di tutte le informazioni disponibili, altri effetti sono considerati, se necessario.
1.0.3. La valutazione del pericolo comprende le seguenti quattro tappe:
Tappa 1 Valutazione di dati non umani
Tappa 2 Valutazione di dati umani
Tappa 3 Classificazione ed etichettatura
Tappa 4 Determinazione dei livelli derivati senza effetto (DNEL).
1.0.4. Le prime tre tappe sono intraprese per ogni effetto per il quale esistono informazioni e sono registrate nella sezione corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica e, se necessario e ai sensi dell'articolo 33, riassunte nella scheda di dati di sicurezza alle voci 2 e 11.
1.0.5. Per gli effetti per i quali non esistono informazioni, nella sezione corrispondente è riportata l'indicazione: "Queste informazioni non sono richieste dal regolamento. Vedasi giustificazione in...".
1.0.6. La tappa 4 della valutazione del rischio per la salute umana è realizzata integrando i risultati delle prime tre tappe ed il suo risultato ed è registrata nella voce apposita della relazione sulla sicurezza chimica e riassunta nella scheda di dati di sicurezza alla voce 8.1.
1.1. Tappa 1: Valutazione di dati non umani
1.1.1. La valutazione di dati non umani comprende:
–
l'identificazione del pericolo per l'effetto, sulla base di tutti i dati non umani disponibili;
–
la determinazione della relazione quantitativa dose (concentrazione) - reazione (effetto).
1.1.2. Quando non è possibile determinare la relazione quantitativa dose (concentrazione) - reazione (effetto), occorre darne una giustificazione e includere un'analisi semi-quantitativa o qualitativa. Per gli effetti acuti, in genere non è possibile determinare la relazione quantitativa dose (concentrazione) - reazione (effetto) sulla base dei risultati di un esperimento realizzato ai sensi dell'allegato X. In questi casi, è sufficiente determinare se, e in quale misura, la sostanza ha la capacità intrinseca di produrre l'effetto.
1.1.3. Tutti i dati non umani che sono utilizzati per valutare un effetto particolare sull'essere umano e determinare la relazione dose concentrazione) - reazione (effetto) sono sommariamente presentati, se possibile sotto forma di una o più tabelle, distinguendo tra dati in vitro, dati in vivo e altri dati. I risultati degli esperimenti (ad esempio dl50, no(a)el o lo(a)el) e le condizioni in cui essi sono stati realizzati (ad esempio la durata degli esperimenti o la via di somministrazione), e le altre informazioni pertinenti sono presentati in unità di misura internazionalmente riconosciute a tal fine.
1.1.4 Se esistono più studi che riguardano lo stesso effetto, sono di norma utilizzati per determinare i DNEL lo studio o gli studi che suscitano la maggiore preoccupazione e un sommario esauriente di tali studi è incluso nel fascicolo tecnico. Se non sono utilizzati lo studio o gli studi che suscitano la maggiore preoccupazione, se ne dà una completa giustificazione e nel fascicolo tecnico sono inclusi sommari esaurienti oltre che dello studio effettivamente utilizzato, anche di tutti gli studi i cui risultati danno adito a preoccupazione maggiori. Nel caso delle sostanze per le quali tutti gli studi disponibili indicano l'inesistenza di pericoli, si procede ad una valutazione complessiva della validità di tali studi.
1.2. Tappa 2: Valutazione di dati umani
Se non sono disponibili dati umani, occorre indicare in questa voce "Non sono disponibili dati umani". Se però dati umani sono disponibili, sono riportati, se possibile in forma di tabella.
1.3. Tappa 3: Classificazione ed etichettatura
1.3.1. La classificazione e l'etichettatura appropriate, stabilite in base ai criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE, sono presentate e giustificate. È sempre effettuato un confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE per le CMR, categorie 1 e 2, ed è presentata una dichiarazione precisante se la sostanza risponde o no a tali criteri.
1.3.2. Se i dati sono insufficienti per stabilire se una sostanza deve essere classificata per un particolare punto finale, il dichiarante indica e giustifica l'azione o la decisione che ha adottato di conseguenza.
1.4. Tappa 4: Identificazione dei livelli derivati senza effetto (DNEL)
1.4.1. Sulla base del risultato delle tappe 1 - 3, uno o più livelli derivati senza effetto sono determinati per la sostanza, in funzione delle vie, della durata e della frequenza probabili dell'esposizione. Se gli scenari d'esposizione lo giustificano, un solo DNEL può essere sufficiente. Tuttavia, tenuto conto dei dati disponibili e degli scenari d'esposizione di cui alla sezione 5 della relazione sulla sicurezza chimica, può essere necessario determinare più DNEL per ogni popolazione umana interessata (ad esempio lavoratori, consumatori e persone che possono subire un'esposizione indiretta attraverso l'ambiente) e per le popolazioni vulnerabili e per le diverse vie d'esposizione. È data una giustificazione completa, precisando tra l'altro la scelta dei dati utilizzati, la via d'esposizione (per via orale o cutanea o per inalazione), la durata e la frequenza dell'esposizione alla sostanza per la quale il DNEL è valido. Se più vie d'esposizione sono probabili, un DNEL è determinato per ciascuna di esse e per l'esposizione complessiva da tutte le vie. Nel determinare il DNEL, si tiene conto in particolare dei seguenti fattori:
i)
l'incertezza che deriva, tra l'altro, dalla variabilità dei dati sperimentali e dalle variazioni nelle e tra le specie;
ii)
la natura e la gravità dell'effetto;
iii)
la popolazione umana a cui si riferiscono le informazioni quantitative e/o qualitative sull'esposizione;
iv)
le particolari sensibilità delle popolazioni vulnerabili;
v)
le eventuali indicazioni di effetti atipici, in particolare quando il modo d'azione resta sconosciuto o non è sufficientemente caratterizzato;
vi)
l'eventuale coesposizione ad altre sostanze chimiche.
1.4.2. Se non è possibile determinare un DNEL, occorre indicarlo chiaramente e darne una giustificazione completa.
2. VALUTAZIONE DEL PERICOLO FISICO-CHIMICO
2.1. La valutazione del pericolo che rappresentano le proprietà fisico-chimiche ha lo scopo di determinare la classificazione e l'etichettatura di una sostanza ai sensi della direttiva 67/548/CEE.
2.2. Sono valutati gli effetti potenziali per la salute umana almeno delle seguenti proprietà fisico-chimiche:
–
esplosività,
–
infiammabilità,
–
potere ossidante.
Se i dati sono insufficienti per stabilire se una sostanza deve essere classificata per un punto finale particolare, il dichiarante indica e giustifica l'azione o la decisione che ha adottato di conseguenza.
2.3. La valutazione di ogni effetto è presentata nella voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica (sezione 7) e, se necessario e ai sensi dell'articolo 33, riassunta nella scheda di dati di sicurezza alle voci 2 e 9.
2.4. Per ogni proprietà fisico-chimica, è valutata la capacità intrinseca della sostanza di produrre l'effetto.
2.5. La classificazione e l'etichettatura appropriate, in base ai criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE, sono presentate e giustificate.
3. VALUTAZIONE DEL PERICOLO PER L'AMBIENTE
3.0. Introduzione
3.0.1. La valutazione del pericolo per l'ambiente ha lo scopo di determinare la classificazione e l'etichettatura di una sostanza, ai sensi della direttiva 67/548/CEE, e di identificare la concentrazione della sostanza al di sotto della quale è prevedibile che non vi siano effetti nocivi per l'ambiente. Questa concentrazione è nota come concentrazione prevista senza effetto (Pnec).
3.0.2. La valutazione del pericolo per l'ambiente implica l'esame degli effetti potenziali sull'ambiente, nei suoi comparti 1) acquatico (sedimenti inclusi), 2) terrestre e 3) atmosferico, compresi gli effetti potenziali che possono prodursi 4) per via di accumulazione nella catena alimentare. Inoltre, sono presi in considerazione gli effetti potenziali 5) sull'attività microbiologica dei sistemi di trattamento delle acque reflue. La valutazione degli effetti su ciascuno di questi cinque comparti ambientali è presentata nella voce pertinente della relazione sulla sicurezza chimica (sezione 7) e, se necessario e ai sensi dell'articolo 33, riassunta nella scheda di dati di sicurezza alle voci 2 e 12.
3.0.3. Per ogni comparto ambientale per cui non esistono informazioni relative agli effetti, nella sezione corrispondente è riportata l'indicazione: "Queste informazioni non sono richieste dal regolamento. Vedasi giustificazione in...". Per ogni comparto ambientale per cui esistono informazioni, ma il fabbricante o l'importatore ritiene che non sia necessario realizzare una valutazione del pericolo, il fabbricante o l'importatore presenta una giustificazione alla voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica (sezione 7), se necessario e ai sensi dell'articolo 33, riassunta nella scheda di dati di sicurezza alla voce 12.
3.0.4. La valutazione del pericolo comporta le tre tappe seguenti, che sono chiaramente identificate come tali nella relazione sulla sicurezza chimica:
Tappa 1 Valutazione dei dati
Tappa 2 Classificazione ed etichettatura
Tappa 3 Determinazione della concentrazione prevista senza effetto (Pnec)
3.1. Tappa 1: Valutazione dei dati
3.1.1. La valutazione di tutti i dati disponibili comprende:
–
l'identificazione del pericolo sulla base dell'insieme dei dati disponibili;
–
la determinazione della relazione quantitativa dose (concentrazione) - reazione (effetto).
3.1.2. Quando non è possibile determinare la relazione quantitativa dose (concentrazione) - reazione (effetto), occorre darne una giustificazione e includere un'analisi semi-quantitativa o qualitativa.
3.1.3. Tutti i dati utilizzati per valutare gli effetti su uno specifico comparto ambientale sono sommariamente presentati, se possibile in forma di una o più tabelle. I risultati degli esperimenti (ad esempio cl50 o noec) e le condizioni in cui essi sono stati realizzati (ad esempio la durata degli esperimenti o la via di somministrazione), e le altre informazioni pertinenti sono presentati in unità di misura internazionalmente riconosciute a tal fine.
3.1.4. Tutti i dati utilizzati per valutare il destino ambientale della sostanza nell'ambiente sono sommariamente presentati, se possibile in forma di una o più tabelle. I risultati degli esperimenti e le condizioni in cui essi sono stati realizzati e le altre informazioni pertinenti sono presentati in unità di misura internazionalmente riconosciute a tal fine.
3.1.5. Se esistono più studi che riguardano lo stesso effetto, lo studio o gli studi che suscitano la maggiore preoccupazione sono utilizzati per trarre una conclusione e un sommario esauriente di tali studi è incluso nel fascicolo tecnico. Se non sono utilizzati lo studio o gli studi che suscitano la maggiore preoccupazione, se ne dà una completa giustificazione e nel fascicolo tecnico sono inclusi sommari esaurienti oltre che dello studio effettivamente utilizzato, anche di tutti gli studi i cui risultati danno adito a preoccupazione maggiori. Nel caso delle sostanze per le quali tutti gli studi disponibili indicano l'inesistenza di pericoli, si procede ad una valutazione complessiva della validità di tali studi.
3.2. Tappa 2: Classificazione ed etichettatura
3.2.1 La classificazione e l'etichettatura appropriate, stabilite in base ai criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE, sono presentate e giustificate.
3.2.2 Se i dati sono insufficienti per stabilire se una sostanza deve essere classificata per un particolare punto finale, il dichiarante indica e giustifica l'azione o la decisione che ha adottato di conseguenza.
3.3. Tappa 3: Identificazione della concentrazione prevista senza effetto (PNEC)
3.3.1. Sulla base dei dati disponibili, per ogni comparto ambientale è determinata la PNEC, che può essere calcolata applicando un fattore di valutazione appropriato ai valori degli effetti (ad esempio cl50 o noec) stabiliti in base a esperimenti effettuati su organismi. Un fattore di valutazione esprime la differenza tra i valori degli effetti derivati per un numero limitato di specie da esperimenti di laboratorio e la PNEC per il comparto ambientale(77).
3.3.2. Se non è possibile determinare la PNEC, occorre indicarlo chiaramente e darne una giustificazione completa.
4. VALUTAZIONE PBT E VPVB
4.0. Introduzione
4.0.1. La valutazione PBT e VPVB ha lo scopo di determinare se la sostanza corrisponde ai criteri enunciati nell'allegato XII e, in caso affermativo, di caratterizzare le emissioni potenziali di tale sostanza. Una valutazione del pericolo, ai sensi delle sezioni 1 e 3 del presente allegato, riguardante tutti gli effetti a lungo termine, e la stima dell'esposizione a lungo termine dell'essere umano e dell'ambiente, ai sensi della sezione 5 (valutazione dell'esposizione), tappa 2 (stima dell'esposizione), non possono essere effettuate con sufficiente attendibilità per le sostanze che corrispondono ai criteri PBT e VPVB, per cui è necessaria una valutazione PBT e VPVB distinta.
4.0.2. La valutazione PBT e VPVB è fondata su tutte le informazioni presentate nel quadro del fascicolo tecnico. Se, per uno o più punti finali, il fascicolo tecnico contiene soltanto le informazioni di cui agli allegati V e VI, il dichiarante considera se occorra produrre ulteriori informazioni per realizzare l'obiettivo della valutazione PBT e VPVB.
4.0.3. La valutazione PBT e VPVB comprende le due tappe seguenti, che sono chiaramente identificate come tali nella parte C, sezione 7, della relazione sulla sicurezza chimica:
Tappa 1 Confronto con i criteri
Tappa 2 Caratterizzazione delle emissioni
La valutazione è anche riassunta nella scheda di dati di sicurezza alla voce 12.
4.1. Tappa 1: Confronto con i criteri
Questa parte della valutazione PBT e VPVB comporta il confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nell'allegato XII e una dichiarazione da cui risulti se la sostanza corrisponde o no ai criteri. Se i dati disponibili sono insufficienti per stabilire se la sostanza risponde ai criteri dell'allegato XII, altri elementi che suscitano un grado di preoccupazione equivalente sono esaminati caso per caso.
4.2. Tappa 2: Caratterizzazione delle emissioni
Se la sostanza corrisponde ai criteri, è effettuata una caratterizzazione delle emissioni, comprendente gli elementi pertinenti della valutazione dell'esposizione, descritta nella sezione 5. Tale caratterizzazione contiene in particolare una stima delle quantità della sostanza rilasciate nei vari comparti ambientali nel corso di tutte le attività esercitate dal fabbricante o dall'importatore e di tutti gli usi identificati, e un'identificazione delle probabili vie attraverso le quali gli uomini e l'ambiente sono esposti alla sostanza.
5. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
5.0. Introduzione
La valutazione dell'esposizione ha lo scopo di stabilire una stima quantitativa o qualitativa della dose/concentrazione della sostanza alla quale gli uomini e l'ambiente sono o possono essere esposti. La valutazione dell'esposizione comprende le due seguenti tappe, che sono chiaramente identificate come tali nella relazione sulla sicurezza chimica:
Tappa 1 Elaborazione di scenari d'esposizione
Tappa 2 Stima dell'esposizione
Se necessario e ai sensi dell'articolo 33, la valutazione è anche riassunta in un allegato della scheda di dati di sicurezza.
5.1. Tappa 1: Elaborazione di scenari d'esposizione
5.1.1. Scenari d'esposizione sono elaborati per la fabbricazione nella Comunità, l'uso proprio del fabbricante e dell'importatore e tutti gli usi identificati. Uno scenario d'esposizione è costituito dall'insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di esistenza e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione degli uomini e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono essere, secondo le necessità, generali o specifici. Lo scenario d'esposizione è presentato nella voce pertinente della relazione sulla sicurezza chimica e riassunto in un allegato della scheda di dati di sicurezza, utilizzando un titolo breve appropriato che dia una sommaria descrizione generale dell'uso. In particolare, uno scenario d'esposizione comprende, se necessario, una descrizione degli elementi seguenti:
–
i processi che intervengono nella produzione da parte del fabbricante e, se del caso, nella trasformazione successiva e nell'uso da parte del fabbricante o dell'importatore, compresa la forma fisica sotto cui la sostanza è fabbricata, trasformata e/o utilizzata;
–
i processi che intervengono nell'uso identificato della sostanza previsto dal fabbricante o dall'importatore, compresa la forma fisica sotto cui la sostanza è trasformata e/o utilizzata;
–
le misure di gestione dei rischi che sono applicate dal fabbricante o dall'importatore per ridurre o evitare l'esposizione delle persone (compresi i lavoratori ed i consumatori) e dell'ambiente alla sostanza;
–
le misure di gestione dei rischi che il fabbricante o l'importatore raccomanda agli utilizzatori a valle di applicare per ridurre o evitare l'esposizione di persone (compresi i lavoratori ed i consumatori) e dell'ambiente alla sostanza;
–
le misure di gestione dei rifiuti applicate dal fabbricante o dall'importatore e quelle di cui è raccomandata l'applicazione da parte dell'utilizzatore a valle o del consumatore per ridurre o evitare l'esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza durante lo smaltimento e/o il riciclaggio dei rifiuti;
–
le attività dei lavoratori relative a tali processi e la durata e la frequenza della loro esposizione alla sostanza;
–
le attività dei consumatori e la durata e la frequenza della loro esposizione alla sostanza;
–
la durata e la frequenza delle emissioni della sostanza nei vari comparti ambientali e i sistemi di trattamento delle acque reflue e la diluizione nel comparto ambientale ricevente.
5.1.2. Quando la valutazione è destinata a essere utilizzata per una domanda d'autorizzazione riguardante un uso specifico, devono essere elaborati scenari d'esposizione soltanto per tale uso e le fasi successive del ciclo di esistenza.
5.2. Tappa 2: Stima dell'esposizione
5.2.1. L'esposizione è stimata per ogni scenario d'esposizione elaborato ed è presentata alla voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica e, se necessario e ai sensi dell'articolo 33, riassunta in un allegato della scheda di dati di sicurezza. La stima dell'esposizione comporta tre elementi: 1) la stima delle emissioni; 2) il destino chimico e le vie di trasferimento; 3) la stima dei livelli d'esposizione.
5.2.2. La stima delle emissioni tiene conto delle emissioni che si producono durante tutte le parti pertinenti del ciclo di esistenza della sostanza, nell'ipotesi che le misure di gestione dei rischi descritte nello scenario d'esposizione siano state attuate.
5.2.3. Sono effettuate una caratterizzazione degli eventuali processi di deterioramento, trasformazione o reazione e una stima della distribuzione e del destino ambientali.
5.2.4. È effettuata una stima dei livelli d'esposizione per tutte le popolazioni umane (lavoratori, consumatori e persone soggette a un'esposizione indiretta attraverso l'ambiente) e i comparti ambientali di cui è noto o si può ragionevolmente prevedere che saranno esposti alla sostanza. Ogni via d'esposizione umana (per inalazione, per via orale o cutanea, o la combinazione di tutte le vie d'esposizione) è presa in considerazione. Queste stime tengono conto delle variazioni spaziali e temporali dei modelli d'esposizione. In particolare, la stima dell'esposizione tiene conto degli elementi seguenti:
–
dati sull'esposizione rappresentativi e rilevati in modo adeguato,
–
impurità e additivi rilevanti nella sostanza,
–
la quantità nella quale la sostanza è prodotta e/o importata,
–
la quantità destinata ad ogni uso identificato,
–
il grado di contenimento,
–
le proprietà fisico-chimiche della sostanza,
–
i prodotti di trasformazione e/o di degradazione,
–
le vie d'esposizione probabili e il potenziale d'assorbimento nelle persone,
–
le vie di trasferimento probabili nell'ambiente e la distribuzione ambientale e la degradazione e/o trasformazione (cfr. anche sezione 3, tappa 1).
5.2.5 Quando sono disponibili dati sull'esposizione rappresentativi e rilevati in modo adeguato, sono presi in particolare considerazione nella valutazione dell'esposizione. Modelli appropriati possono essere utilizzati per la stima dei livelli d'esposizione. Possono anche essere presi in considerazione dati di monitoraggio pertinenti, relativi a sostanze con uso e modelli di esposizione analoghi o proprietà analoghe.
6. CARATTERIZZAZIONE DEI RISCHI
6.1 La caratterizzazione dei rischi è effettuata per ogni scenario d'esposizione ed è presentata nella voce pertinente della relazione sulla sicurezza chimica.
6.2 La caratterizzazione dei rischi prende in considerazione le popolazioni umane (esposte come lavoratori o consumatori o indirettamente attraverso l'ambiente e, se del caso, in combinazione) e i comparti ambientali di cui è nota o si può ragionevolmente prevedere l'esposizione alla sostanza, in base dell'ipotesi che le misure di gestione dei rischi descritte negli scenari d'esposizione nella sezione precedente sono state attuate. Inoltre, il rischio ambientale complessivo causato dalla sostanza è esaminato integrando i risultati relativi a tutti i comparti interessati e a tutte le fonti d'emissione/rilascio della sostanza interessate.
6.3 La caratterizzazione dei rischi consiste in:
–
un confronto tra l'esposizione di ogni popolazione umana di cui è noto che è o è probabile che sia esposta e i livelli derivati senza effetto appropriati;
–
un confronto delle concentrazioni ambientali previste in ogni comparto ambientale e le PNEC;
–
una valutazione della probabilità e della gravità di un evento che si produrrebbe a causa delle proprietà fisico-chimiche della sostanza.
6.4 Per ogni scenario d'esposizione, l'esposizione delle persone e dell'ambiente può essere considerata adeguatamente controllata se:
–
i livelli d'esposizione stimati alla sezione 6.2 non superano il DNEL o la PNEC, come determinati alle sezioni 1 e 3 rispettivamente, e
–
la probabilità e la gravità di un evento che si produrrebbe a causa delle proprietà fisico-chimiche della sostanza, come determinate alla sezione 2, sono trascurabili.
6.5 Per gli effetti sulle persone e i comparti ambientali per i quali non è stato possibile determinare un DNEL o una PNEC, si procede ad una valutazione qualitativa della probabilità che il prodursi degli effetti sia evitato all'attuazione dello scenario d'esposizione.
Per le sostanze che corrispondono ai criteri PBT e VPVB, il fabbricante o l'importatore utilizza le informazioni ottenute come indicato nella sezione 5, tappa 2, quando applica nel suo sito e raccomanda agli utilizzatori a valle misure di gestione dei rischi che riducano al minimo l'esposizione delle persone e dell'ambiente.
7. FORMATO DELLA RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA
La relazione sulla sicurezza chimica comprende le voci seguenti:
FORMATO DELLA RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA
PARTE A
1. SOMMARIO DELLE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI
2. DICHIARAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI
3. DICHIARAZIONE SULLA COMUNICAZIONE DELLE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI
PARTE B
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE
2. CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
3. PROPRIETÀ DEL DESTINO AMBIENTALE
3.1. Degradazione
3.2. Distribuzione ambientale
3.3. Bioaccumulazione
PARTE C
1. VALUTAZIONE DEL PERICOLO PER LA SALUTE UMANA
1.1. Effetti tossicocinetici, metabolismo e distribuzione
1.2. Tossicità acuta
1.3. Irritazione
1.3.1. Pelle
1.3.2. Occhi
1.3.3. Vie respiratorie
1.4. Corrosività
1.5. Sensibilizzazione
1.5.1. Pelle
1.5.2. Sistema respiratorio
1.6. Tossicità della dose ripetuta
1.7. Mutagenicità
1.8. Cancerogenicità
1.9. Tossicità per la riproduzione
1.9.1. Effetti sulla fertilità
1.9.2. Tossicità per lo sviluppo
1.10. Altri effetti
2. VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PER LA SALUTE UMANA
2.1. Esplosività
2.2. Infiammabilità
2.3. Potenziale ossidante
3. VALUTAZIONE DEL PERICOLO PER L'AMBIENTE
3.1. Comparto acquatico (compresi i sedimenti)
3.2. Comparto terrestre
3.3. Comparto atmosferico
3.4. Attività microbiologica nei sistemi di trattamento delle acque reflue
4. VALUTAZIONE PBT E VPVB
5. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
5.1. [Titolo dello scenario d'esposizione 1]
5.1.1. Scenario d'esposizione
5.1.2. Valutazione dell'esposizione
5.2. [Titolo dello scenario d'esposizione 2]
5.2.1. Scenario d'esposizione
5.2.2. Valutazione dell'esposizione
[ecc.]
6. CARATTERIZZAZIONE DEI RISCHI
6.1. [Titolo dello scenario d'esposizione 1]
6.1.1. Salute umana
6.1.1.1. Lavoratori
6.1.1.2. Consumatori
6.1.1.3. Persone soggette a un'esposizione indiretta attraverso l'ambiente
6.1.2. Ambiente
6.1.2.1. Comparto acquatico (compresi i sedimenti)
6.1.2.2. Comparto terrestre
6.1.2.3. Comparto atmosferico
6.1.2.4. Attività microbiologica nei sistemi di trattamento delle acque reflue
6.2. [Titolo dello scenario d'esposizione 2]
6.2.1. Salute umana
6.2.1.1. Lavoratori
6.2.1.2.Consumatori
6.2.1.3. Persone soggette a un'esposizione indiretta attraverso l'ambiente
6.2.2. Ambiente
6.2.2.1. Comparto acquatico(compresi i sedimenti)
6.2.2.2. Comparto terrestre
6.2.2.3. Comparto atmosferico
6.2.2.4. Attività microbiologica nei sistemi di trattamento delle acque reflue
[ecc.]
6.x. Esposizione complessiva (risultante dall'insieme delle fonti d'emissione/rilascio considerate)
6.x.1 Salute umana (insieme delle vie d'esposizione)
6.x.1.1
6.x.2 Ambiente (insieme delle fonti d'emissione)
6.x.2.1
ALLEGATO I A
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA
Il presente allegato definisce le prescrizioni relative alla scheda di dati di sicurezza fornita per una sostanza o un preparato ai sensi dell'articolo 33. La scheda di dati di sicurezza costituisce un meccanismo per trasmettere le informazioni appropriate delle relazioni sulla sicurezza chimica agli utilizzatori situati immediatamente a valle nella catena d'approvvigionamento. Le informazioni presentate nella scheda di dati di sicurezza corrispondono a quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è richiesta. Se è stata elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, gli scenari d'esposizione pertinenti sono riportati in un allegato della scheda di dati di sicurezza, affinché sia più facile riferirsi ad essi nelle voci pertinenti della scheda di dati di sicurezza.
Il presente allegato ha lo scopo di garantire la coerenza e la precisione del contenuto di ciascuna delle voci obbligatorie elencate all'articolo 33 in modo che le schede di dati di sicurezza che ne risultano permettano agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente.
Le informazioni fornite dalle schede di dati di sicurezza devono anche essere conformi alle prescrizioni della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. In particolare, la scheda di dati di sicurezza deve permettere al datore di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso.
Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari degli utilizzatori, se conosciute. Le persone che immettono sul mercato sostanze e preparati devono assicurarsi che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, anche di aggiornamento.
Per quanto riguarda i preparati non classificati come pericolosi, ma per i quali una scheda di dati di sicurezza è prescritta dall'articolo 34, informazioni proporzionate devono essere fornite per ogni voce.
In considerazione dell'ampia gamma di proprietà delle sostanze e dei preparati, informazioni supplementari possono, in alcuni casi, risultare necessarie. Se in altri casi l'informazione relativa a talune proprietà può rivelarsi senza significato o anche tecnicamente impossibile da fornire, le ragioni devono essere chiaramente indicate per ogni voce. Sono fornite informazioni per ogni proprietà pericolosa. Se è indicato che non sussiste un pericolo particolare, occorre distinguere chiaramente i casi nei quali il classificatore non dispone di alcuna informazione e quelli nei quali sono disponibili risultati negativi di esperimenti.
Indicare la data di compilazione della scheda di dati di sicurezza sulla prima pagina. Quando una scheda di dati di sicurezza è stata modificata, le modifiche sono segnalate al destinatario.
Nota
Le schede di dati di sicurezza sono anche prescritte per alcune sostanze e preparati speciali (ad esempio, metalli in forma massiccia, leghe, gas compressi, ecc.) elencati ai capitoli 8 e 9 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, per i quali sono previste deroghe in materia d'etichettatura.
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1. Identificazione della sostanza o del preparato
La denominazione utilizzata per l'identificazione deve essere identica a quella che appare sull'etichetta, ai sensi dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.
Per le sostanze soggette a registrazione, la denominazione deve essere corrispondente a quella fornita per la registrazione ed è indicato il numero di registrazione assegnato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 del presente regolamento.
Quando esistono altri mezzi d'identificazione, possono essere indicati.
1.2. Uso della sostanza/preparato
Indicare gli usi della sostanza o del preparato, se conosciuti. Se gli usi possibili sono molti, citare i più importanti o i più comuni. Includere una descrizione sommaria dell'effetto reale, ad esempio ignifugo, antiossidante, ecc.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, la scheda di dati di sicurezza contiene informazioni su tutti gli usi identificati pertinenti per il destinatario della scheda di dati di sicurezza. Tali informazioni corrispondono agli usi identificati e agli scenari d'esposizione riportati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
1.3. Identificazione della società/impresa
Identificare la persona responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato nella Comunità, sia essa il fabbricante, l'importatore o il distributore, indicandone l'indirizzo completo e il numero di telefono.
Inoltre, se tale persona non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o il preparato è immesso sul mercato, indicare, se possibile, l'indirizzo completo e il numero di telefono della persona responsabile in questo Stato membro.
Per i dichiaranti, l'identificazione della persona deve corrispondere alle informazioni sull'identità del fabbricante o dell'importatore fornite all'atto della registrazione.
1.4. Numero telefonico di chiamata urgente
Oltre alle informazioni di cui sopra, indicare il numero di telefono di chiamata urgente dell'impresa e/o dell'organismo ufficiale di consultazione (può trattarsi dell'organismo incaricato di ricevere le informazioni relative alla salute, di cui all'articolo 17 della direttiva 1999/45/CE).
2. INDICAZIONE DEI PERICOLI
Indicare la classificazione della sostanza o del preparato in base ai criteri di classificazione delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE. Indicare chiaramente e brevemente i pericoli che presenta per l'uomo e per l'ambiente la sostanza o il preparato.
Distinguere chiaramente tra i preparati che sono classificati come pericolosi e quelli che non sono classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE.
Descrivere i principali effetti nocivi e sintomi fisico-chimici per la salute umana e per l'ambiente legati agli usi e agli eventuali abusi della sostanza o del preparato che sono ragionevolmente prevedibili.
Può essere necessario menzionare altri pericoli come l'impolveramento, l'asfissia, il congelamento o gli effetti sull'ambiente come i pericoli per gli organismi del suolo, ecc., che non comportano la classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli generali del materiale.
Le informazioni che figurano sull'etichetta sono da riportare al punto 15.
La classificazione della sostanza deve corrispondere alla classificazione indicata nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature" conformemente al titolo X.
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
Queste informazioni devono permettere al destinatario di riconoscere facilmente i rischi che presentano i componenti del preparato. I pericoli del preparato stesso sono indicati al punto 3.
3.1. Non è necessario indicare la composizione completa (natura dei componenti e loro concentrazione), anche se una descrizione generale dei componenti e della loro concentrazione è utile.
3.2. Per i preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE, sono indicate le sostanze seguenti e la loro concentrazione o gamma di concentrazioni:
i)
le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE, quando sono presenti in concentrazioni pari o superiori alla più bassa delle seguenti:
–
le concentrazioni applicabili definite nella tabella dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 1999/45/CE;
–
i limiti di concentrazione indicati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
–
i limiti di concentrazione indicati nella parte B dell'allegato II della direttiva 1999/45/CE;
–
i limiti di concentrazione indicati nella parte B dell'allegato III della direttiva 1999/45/CE;
–
i limiti di concentrazione indicati in un'entrata concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature stabilito conformemente al titolo X;
ii)
le sostanze per le quali esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro fissati da norme comunitarie, che non sono incluse nel punto i).
3.3. Per i preparati non classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE, sono indicate, con la loro concentrazione o gamma di concentrazioni, quando sono presenti in concentrazione individuale pari o superiore all'1% in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2% in volume per i preparati gassosi:
–
le sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE(78);
–
le sostanze per le quali esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro fissati da norme comunitarie.
3.4.Per i preparati che non soddisfano i requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.3 e per i quali il PNEC delle sostanze usate è inferiore a 500 µg/litro, la quantità, la biodegradabilità (eliminabilità) e logPOW sono comunicati agli utenti a valle in linea con i requisiti di cui agli articoli 39 e 40.
3.5. La classificazione (derivata dagli articoli 4 e 6 della direttiva 67/548/CEE o dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE) delle sostanze di cui sopra è indicata, compresi i simboli e le frasi R che sono attribuiti secondo i loro pericoli fisico-chimici, per la salute e per l'ambiente. Le frasi R non devono essere riportate per intero: è fatto riferimento al punto 16, ove figura il testo integrale di ogni frase R pertinente.
3.6. Il nome ed il numero EINECS o ELINCS di queste sostanze sono indicati conformemente alla direttiva 67/548/CEE. Possono anche essere utili il numero CAS ed il nome IUPAC (se esistente). Per le sostanze indicate con una designazione generica, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 1999/45/CE o della nota al punto 3.3 del presente allegato, un identificatore chimico preciso non è necessario. Il numero di registrazione attribuito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 del presente regolamento è citato per ogni sostanza soggetta a registrazione.
3.7. Se l'identità di talune sostanze deve essere mantenuta riservata, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 1999/45/CE o della nota al punto 3.3 del presente allegato, la loro natura chimica è descritta per garantire la sicurezza della manipolazione. Il nome da utilizzare è lo stesso che deriva dalle procedure di cui sopra.
4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO
Descrivere le misure di pronto soccorso.
Precisare in primo luogo se è necessario un'immediata consultazione medica.
Le informazioni sul pronto soccorso devono essere brevi e facilmente comprensibili per l'infortunato, le persone presenti e i soccorritori. I sintomi e gli effetti sono brevemente descritti e le istruzioni devono indicare ciò che deve essere fatto immediatamente in caso di infortunio e se sono prevedibili effetti ritardati a seguito di un'esposizione.
Suddividere le informazioni secondo le vie d'esposizione, ossia inalazione, contatto con la pelle e con gli occhi, ingestione.
Precisare se la consultazione di un medico è necessaria o consigliabile.
Per alcune sostanze o preparati, può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul luogo di lavoro mezzi speciali per consentire un trattamento specifico ed immediato.
5. MISURE ANTINCENDIO
Indicare le misure da adottare in caso di incendio causato dalla sostanza o dal preparato o che si sviluppi in sua prossimità, specificando:
–
i mezzi di estinzione idonei;
–
i mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza;
–
i rischi particolare risultanti dall'esposizione alla sostanza o al preparato, ai prodotti della combustione, ai gas prodotti;
–
l'equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi.
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
A seconda della sostanza o del preparato, possono essere necessarie informazioni riguardanti:
–
le precauzioni individuali:
rimozione delle fonti di ignizione, predisposizione di un'adeguata ventilazione o di una protezione respiratoria, lotta contro le polveri, prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi,
–
le precauzioni ambientali:
tenere lontano da scarichi, dalle acque di superficie e sotterranee e dal suolo, eventuale necessità di dare l'allarme al vicinato della vicinanza,
–
i metodi di pulizia:
uso di materiale assorbente (ad es.: sabbia, farina fossile, legante acido, legante universale, segatura, ecc.), riduzione di gas/fumi mediante acqua, diluizione.
Possono anche essere necessarie indicazioni quali: "non utilizzare mai, neutralizzare con...".
Nota
Se del caso, rinviare ai punti 8 e 13.
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Nota
Le informazioni da fornire per questa voce riguardano la protezione della salute, la sicurezza e l'ambiente. Devono permettere al datore di lavoro di adottare metodi di lavoro e misure organizzative appropriate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/24/CE.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica o una registrazione, le informazioni della presente sezione sono corrispondenti a quelle fornite, per gli usi identificati e gli scenari d'esposizione figuranti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
7.1. Manipolazione
Precisare le precauzioni per una manipolazione sicura, compresi accorgimenti tecnici quali il confinamento, la ventilazione locale e generale, le misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri nonché il fuoco, le misure necessarie per la protezione dell'ambiente (ad es. uso di filtri o di torri di lavaggio chimico (scrubber) negli impianti di ventilazione, zone di protezione sigillate (bounding), dispositivi per la raccolta e lo smaltimento di fuoriuscite, ecc.) e qualsiasi altra prescrizione specifica o norma relativa alla sostanza o al preparato (ad es. equipaggiamenti e procedure d'impiego raccomandati o vietati), se possibile con una breve descrizione.
7.2. Stoccaggio
Precisare le condizioni per uno stoccaggio sicuro, fra cui la progettazione specifica dei locali e dei contenitori (incluse le paratie di contenimento e la ventilazione), i materiali incompatibili, le condizioni di stoccaggio (limiti/intervalli di temperatura e di umidità, luce, gas inerte, ecc.), impianto elettrico speciale, prevenzione dell'accumulo di elettricità statica.
All'occorrenza indicare i limiti quantitativi in condizione di stoccaggio. Fornire in particolare indicazioni quali il tipo di materiale utilizzato per l'imballaggio e i contenitori della sostanza o del preparato.
7.3. Usi particolari
Per i prodotti finali destinati ad usi particolari, le raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati ed essere dettagliati e funzionali. Se possibile, è fatto riferimento agli orientamenti approvati specifici dell'industria o del settore.
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1. Valori limite d'esposizione
Indicare i parametri di controllo specifico attualmente in vigore, compresi i valori limite di esposizione professionale e/o i valori limite biologici. I valori sono indicati per lo Stato membro in cui la sostanza o il preparato è immessa sul mercato. Fornire informazioni sui procedimenti di controllo raccomandati.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, indicare i DNEL e le PNEC pertinenti per la sostanza per i scenari d'esposizione riportati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.
Per i preparati, è utile indicare valori per i componenti che devono figurare nella scheda di dati di sicurezza conformemente al punto 3.
8.2. Controlli dell'esposizione
Nel contesto del presente documento, s'intende per mezzo di controllo dell'esposizione tutta la gamma di misure specifiche di protezione e di prevenzione da adottare durante l'uso onde ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente.
8.2.1. Controlli dell'esposizione professionale
Di queste informazioni tiene conto il datore di lavoro per valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori della sostanza o del preparato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/24/CE, che prescrive la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli tecnici, l'uso di attrezzature e materiali adeguati, l'applicazione di misure di protezione collettiva alla fonte del rischio e infine l'applicazione di misure di protezione individuali, comprese le attrezzature di protezione individuali. Fornire pertanto informazioni appropriate su tali misure, in modo da permettere una valutazione adeguata dei rischi ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/24/CE. Queste informazioni completano quelle già indicate al punto 7.1.
Nel caso in cui occorra una protezione individuale, specificare il tipo di equipaggiamento in grado di fornire l'adeguata protezione. Tenere conto della direttiva 89/686/CEE(79) e fare riferimento alle norme CEN appropriate.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, devono essere indicate sommariamente, per gli scenari d'esposizione riportati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza, le misure di gestione dei rischi che controllano in modo adeguato l'esposizione dei lavoratori alla sostanza.
8.2.1.1. Protezione respiratoria
In caso di gas, vapori o polveri pericolosi, precisare il tipo di attrezzature di protezione da utilizzare, quali autorespiratori, maschere e filtri adatti.
8.2.1.2. Protezione delle mani
Precisare il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o del preparato, compresi:
–
il tipo di materiale,
–
il tempo di permeazione del materiale, considerando l'entità e la durata dell'esposizione cutanea.
Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione delle mani.
8.2.1.3. Protezione degli occhi
Precisare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi: occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale.
8.2.1.4. Protezione della pelle
Ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione richiesto, quale grembiule, stivali, indumenti protettivi completi. Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione della pelle e le misure d'igiene particolare.
8.2.2. Controlli dell'esposizione ambientale
Precisare le informazioni di cui il datore di lavoro deve disporre per assolvere i propri obblighi secondo la normativa comunitaria i materia di protezione dell'ambiente.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, devono essere indicate sommariamente, per gli scenari d'esposizione riportati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza, le misure di gestione dei rischi che controllano in modo adeguato l'esposizione dell'ambiente alla sostanza.
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
Per consentire l'adozione di misure di controllo adeguate, fornire ogni informazione pertinente sulla sostanza o sul preparato, in particolare le informazioni elencate al punto 9.2. Le informazioni della presente sezione devono corrispondere a quelle fornite all'atto della registrazione, quando è necessaria.
9.1. Informazioni generali
Aspetto
Indicare lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) e il colore della sostanza o del preparato all'atto della fornitura.
Odore
Qualora sia percepibile, descrivere succintamente.
9.2. Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente
pH
Indicare il pH della sostanza o del preparato al momento della fornitura o di una soluzione acquosa; in quest'ultimo caso indicarne la concentrazione.
Punto/intervallo di ebollizione:
Punto di infiammabilità:
Infiammabilità (solidi, gas):
Proprietà esplosive:
Proprietà comburenti:
Pressione di vapore:
Densità relativa:
Solubilità:
Idrosolubilità:
Liposolubilità (solvente grasso da precisare):
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:
Viscosità:
Densità di vapore:
Velocità di evaporazione:
9.3. Altri dati
Indicare altri parametri importanti per la sicurezza, come la miscibilità, la conducibilità, il punto/intervallo di fusione, il gruppo di gas (utile per la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(80)), la temperatura di autoinfiammabilità, ecc..
Nota 1
Le proprietà suindicate sono determinate in base alle prescrizioni dell'allegato X, parte A o con qualsiasi altro metodo comparabile.
Nota 2
Per i preparati, sono di norma fornite informazioni sulle proprietà del preparato stesso. Se è indicato che non sussiste un pericolo particolare, occorre distinguere chiaramente i casi nei quali il classificatore non dispone di alcuna informazione e quelli nei quali sono disponibili risultati negativi di esperimenti. Se è ritenuto necessario fornire informazioni sulle proprietà di singoli componenti, indicare chiaramente a che cosa si riferiscono i dati.
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
Indicare la stabilità della sostanza o del preparato e la possibilità che si verifichino reazioni pericolose in determinate condizioni d'uso e in caso di rilascio nell'ambiente.
10.1. Condizioni da evitare
Elencare le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, ecc. che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione.
10.2. Materie da evitare
Elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi, ossidanti o altre sostanze specifiche che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione.
10.3. Prodotti di decomposizione pericolosi
Elencare le sostanze pericolose prodotte in quantità pericolose in seguito a decomposizione.
Nota
Considerare in particolare:
–
la necessità e la presenza di stabilizzanti;
–
la possibilità di una reazione esotermica pericolosa;
–
l'eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dell'aspetto fisico della sostanza o del preparato;
–
eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto con acqua;
–
la possibilità di degradazione con formazione di prodotti instabili.
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Questa sezione tiene conto della necessità di una descrizione concisa ma completa e comprensibile dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono insorgere qualora l'utilizzatore entri in contatto con la sostanza o il preparato.
Riportare gli effetti nocivi che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base, ad esempio, di dati tratti da esperimenti e dell'esperienza. Riportare gli eventuali effetti ritardati, immediati e cronici in seguito a esposizione breve o prolungata: ad esempio effetti sensibilizzanti, narcotizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (tossicità per lo sviluppo e fertilità). Fornire anche informazioni sulle diverse vie d'esposizione (inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi) e descrivere i sintomi legati alle proprietà fisiche, chimiche e tossicologiche.
Tenuto conto delle informazioni già fornite al punto 3 "Composizione/informazioni sui componenti", può essere necessario fare riferimento agli effetti specifici sulla salute di taluni componenti dei preparati.
Le informazioni della presente sezione devono corrispondere a quelle fornite in una registrazione, quando è prescritta e/o in una relazione sulla sicurezza chimica, quando è prescritta, e fornire informazioni sui seguenti gruppi di effetti potenziali :
–
effetti tossicocinetici, effetti sul metabolismo e la distribuzione,
–
effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività),
–
sensibilizzazione,
–
tossicità da dose ripetuta,
–
effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione).
Per le sostanze soggette a registrazione, sono riportate sommariamente le informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da V a IX del presente regolamento. Tali informazioni comprendono anche il risultato del confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE per le sostanze CMR, categorie 1 e 2, ai sensi dell'allegato I, punto 1.3.1.
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Descrivere gli effetti, il comportamento e il destino ambientale della sostanza o del preparato nell'aria, nell'acqua e/o nel suolo. Se disponibili, riportare i risultati di prove pertinenti (ad esempio, LC50 pesce ≤1 mg/l).
Le informazioni della presente sezione devono corrispondere a quelle fornite in una registrazione, quando è prescritta e/o in una relazione sulla sicurezza chimica, quando è prescritta.
Descrivere le principali caratteristiche che possono avere un effetto sull'ambiente per la natura della sostanza o del preparato e i metodi probabili d'uso. Informazioni dello stesso tipo sono fornite per i prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione di sostanze e preparati. Possono essere inclusi gli elementi seguenti.
12.1. Ecotossicità
Fornire i dati disponibili relativi alla tossicità acquatica acuta e cronica per i pesci, i crostacei, le alghe e altre piante acquatiche. Indicare anche, se disponibili, dati di tossicità sui microorganismi ed i macroorganismi del suolo e altri organismi di rilevanza ambientale, quali gli uccelli, le api e la flora. Se la sostanza o il preparato ha effetti inibitori sull'attività dei microorganismi, menzionare gli eventuali effetti potenziali sugli impianti di trattamento delle acque reflue.
Per le sostanze soggette a registrazione, sono riportate sommariamente le informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da V a IX del presente regolamento.
12.2. Mobilità
La possibilità che la sostanza o i componenti appropriati di un preparato(81), se rilasciati nell'ambiente, siano trasportati verso le acque sotterranee o lontano dal luogo di rilascio.
I dati pertinenti possono includere:
–
distribuzione per comparto ambientale nota o stimata,
–
tensione superficiale,
–
adsorbimento/deadsorbimento.
Per altre proprietà fisico-chimiche, cfr. il punto 9.
12.3. Persistenza e degradabilità
La possibilità che la sostanza o i componenti appropriati di un preparato si degradino in determinati comparti ambientali, tramite biodegradazione o altri processi quali l'ossidazione o l'idrolisi. Indicare, se disponibili, i tempi di dimezzamento della degradazione. Menzionare anche il potenziale di degradazione della sostanza o dei componenti appropriati di un preparato negli impianti di trattamento delle acque reflue.
12.4. Potenziale di bioaccumulazione
Il potenziale di accumulazione della sostanza o dei componenti appropriati di un preparato nel biota e, da ultimo, di passaggio nella catena alimentare, con riferimento al coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di bioconcentrazione (FBC), se disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, sono indicati i risultati della valutazione PBT, quali figurano nella relazione sulla sicurezza chimica.
12.6. Altri effetti nocivi
Includere ogni informazione disponibile sugli altri effetti nocivi sull'ambiente, ad es. il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di creazione di ozono fotochimico, il potenziale di perturbazione del sistema endocrino e/o il potenziale di riscaldamento globale.
Osservazioni
Assicurarsi che le informazioni rilevanti per l'ambiente siano fornite in altre sezioni della scheda di dati di sicurezza, specialmente le avvertenze relative al rilascio controllato, alle misure da adottare in caso di rilascio accidentale e le considerazioni relative al trasporto e allo smaltimento nelle sezioni 6, 7, 13, 14 e 15.
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Se lo smaltimento della sostanza o del preparato (eccedenza o residui risultanti dall'utilizzazione prevedibile) presenta un pericolo, fornire una descrizione di detti residui e l'informazione relativa alla loro manipolazione sotto l'aspetto della sicurezza.
Specificare i metodi di smaltimento idonei della sostanza o e degli imballaggi contaminati (incenerimento, riciclaggio, messa in discarica, ecc.).
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, l'informazione sulle misure di gestione dei rifiuti che permettono un controllo adeguato dell'esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza, deve corrispondere agli scenari d'esposizione figuranti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
Nota
Fare riferimento alle pertinenti disposizioni comunitarie relative ai rifiuti. In loro mancanza, è opportuno ricordare all'utilizzatore che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali.
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere a conoscenza e che deve seguire per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda. Se del caso, fornire informazioni sulla classificazione dei trasporti per ciascuno dei regolamenti relativi ai modi di trasporto: IMDG (mare), ADR (strada, direttiva 94/55/CE), RID (ferrovia, direttiva 96/49/CE del Consiglio(82)), ICAO/IATA (aria), in particolare:
–
numero ONU,
–
classe,
–
nome di spedizione appropriato,
–
gruppo d'imballaggio,
–
inquinante marino,
–
altre informazioni utili.
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Riportare le informazioni relative alla salute, alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente che figurano sull'etichetta in applicazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
Se la sostanza o il preparato di cui alla presente scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente (ad es. autorizzazioni rilasciate ai sensi del titolo VII o restrizioni ai sensi del titolo VIII), tali disposizioni devono, per quanto possibile, essere indicate.
Menzionare anche, se possibile, le leggi nazionali di attuazione di tali disposizioni e ogni altra misura nazionale pertinente.
16. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione che il fornitore ritenga rilevante per la sicurezza e la salute dell'utilizzatore e per la protezione dell'ambiente, ad esempio:
–
l'elenco delle frasi R pertinenti. Riportare il testo integrale di ogni frase R di cui ai punti 2 e 3 della scheda di dati di sicurezza;
–
indicazioni sull'addestramento;
–
restrizioni d'uso raccomandate (raccomandazioni facoltative del fornitore);
–
ulteriori informazioni (riferimenti scritti e/o centri di contatto tecnico);
–
fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda.
Quando una scheda di dati di sicurezza è stata modificata, indicare chiaramente le informazioni aggiunte, soppresse o modificate (se non sono state indicate altrove).
ALLEGATO I B
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA PER I PREPARATI
Una valutazione della sicurezza chimica per un preparato deve essere effettuata conformemente all'allegato I con le modifiche seguenti:
1. BASE D'INFORMAZIONE
La valutazione della sicurezza chimica per un preparato deve basarsi sulle informazioni relative alle singole sostanze presenti nel preparato che sono fornite nel fascicolo tecnico e/o le informazioni comunicate dal fornitore nella scheda di dati di sicurezza. Essa deve inoltre basarsi sulle informazioni disponibili riguardanti il preparato stesso.
2. VALUTAZIONI DEL PERICOLO
Le valutazioni del pericolo (salute umana, salute umana per le proprietà fisico-chimiche ed ambiente) devono essere realizzate conformemente alle sezioni 1, 2 e 3 con le modifiche seguenti:
a) per le tappe della valutazione dei dati, devono essere indicate le informazioni pertinenti riguardanti il preparato, la classificazione di ogni sostanza presente nel preparato e i limiti di concentrazione specifici per ogni sostanza presente nel preparato.
b) per la tappa della classificazione e dell'etichettatura, devono essere presentate e giustificate la classificazione e l'etichettatura per il preparato conformemente alla direttiva 1999/45/CE.
c) per la derivazione dei livelli senza effetto derivato (DNEL), deve essere indicato il DNEL per ogni sostanza presente nel preparato, con un riferimento adeguato alla scheda di dati di sicurezza del fornitore, nonché il DNEL derivato per il preparato, con una giustificazione della derivazione. Salvo indicazione contraria, è supposta l'additività degli effetti. I DNEL per il preparato possono allora essere calcolati per ogni via d'esposizione e ogni scenario d'esposizione come media ponderata dei DNEL di ogni sostanza presente nel preparato, essendo i pesi la frazione dell'esposizione alla sostanza presente nel preparato rispetto all'esposizione totale a tutte le sostanze presenti nel preparato.
d) per la derivazione delle concentrazioni prevedibili senza effetto (PNEC), è indicato la PNEC per ogni sostanza presente nel preparato, con un riferimento adeguato alla scheda di dati di sicurezza del fornitore, nonché le PNEC derivate per il preparato, con una giustificazione della derivazione. Salvo indicazione contraria, è supposta l'additività degli effetti. Le PNEC per il preparato possono allora essere calcolate per ogni comparto ambientale e ogni scenario d'esposizione come media ponderata delle PNEC di ogni sostanza presente nel preparato, essendo i pesi la frazione dell'esposizione alla sostanza presente nel preparato rispetto all'esposizione totale a tutte le sostanze presenti nel preparato.
3. VALUTAZIONE PBT
Se il preparato contiene una sostanza che corrisponde ai criteri di cui all'allegato XII, ne è fatto menzione nella relazione sulla sicurezza chimica.
4. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
4.1. La valutazione dell'esposizione ha lo scopo di stabilire una stima quantitativa o qualitativa della dose/concentrazione del preparato a cui l'uomo e l'ambiente sono o possono essere esposti.
4.2. Scenari d'esposizione sono elaborati conformemente all'allegato I, punto 5.1. L'esposizione è stimata per ogni scenario d'esposizione elaborato e per ogni sostanza presente nel preparato conformemente all'allegato I, punto 5.2.
4.3. Supponendo l'additività degli effetti, per ogni via d'esposizione umana e ogni popolazione umana e per ogni comparto ambientale la stima del livello d'esposizione al preparato è la somma delle stime del livello d'esposizione ad ogni sostanza presente nel preparato.
ALLEGATO I C
CRITERI PER LE SOSTANZE SOGGETTE A UN REGIME TRANSITORIO REGISTRATE IN QUANTITÀ FRA 1 E 10 TONNELLATE ALL'ANNO PER FABBRICANTE O IMPORTATORE PER CUI È RICHIESTA L'INFORMAZIONE COMPLETA DI CUI ALL'ALLEGATO V
Il dossier tecnico di cui all'articolo 11, lettera a) deve comprendere l'informazione completa di cui all'allegato V, qualora il dichiarante ritenga:
a)
che vi sia un'indicazione, sulla base dei dati disponibili o di un rapporto struttura-attività (quantitativo) disponibile e valido (Q)SARs), che la sostanza rispetti:
–
i criteri per la classificazione come carcinogenica, mutagenica o tossica per la riproduzione; o
–
i criteri di cui all'allegato XII (PBT, VPVB); o
b)
che la sostanza rispetti i criteri di classificazione, sulla base delle informazioni disponibili, come dannosa per la salute umana o l'ambiente e
–
la sostanza è usata come tale o in preparazioni destinate all'uso del consumatore o ad uso professionale; o
–
la sostanza è incorporata in un articolo destinato all'uso del consumatore e ne è prevista l'emanazione da un articolo in normali o previste condizioni d'uso.
L'agenzia fornisce sul suo sito web uno strumento elettronico per il QSAR che dia risultati affidabili e sia di facile applicazione per le PMI.
ALLEGATO II
ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A)
N. EINECS
Nome/gruppo
N. CAS
200-061-5
D-glucitolo C6H14O6
50-70-4
200-066-2
Acido ascorbico C6H8O6
50-81-7
200-075-1
Glucosio C6H12O6
50-99-7
200-294-2
L-lisina C6H14N2O2
56-87-1
200-312-9
Acido palmitico, puro C16H32O2
57-10-3
200-313-4
Acido stearico, puro C18H36O2
57-11-4
200-334-9
Saccarosio, puro C12H22O11
57-50-1
200-405-4
Acetato di α- tocoferile C31H52O3
58-95-7
200-432-1
Dl-metionina C5H11NO2S
59-51-8
200-578-6
Etanolo
64-17-5
200-711-8
D-mannitolo C6H14O6
69-65-8
200-812-7
Methane CH4
78-82-8
201-771-8
L-sorbosio C6H12O6
87-79-6
204-007-1
Acido oleico, puro C18H34O2
112-80-1
204-664-4
Stearato di glicerolo, puro C21H42O4
123-94-4
204-696-9
Biossido di carbonio CO2
124-38-9
205-278-9
Pantotenato di calcio, forma D C9H17NO5.C9H17NO5.1/2Ca
137-08-6
N. EINECS
Nome/gruppo
N. CAS
205-582-1
Acido laurico, puro C12H24O2
143-07-7
205-590-5
Oleato di potassio C18H34O2K
143-18-0
205-756-7
Dl-fenilalanina C9H11NO2
150-30-1
208-407-7
Gluconato di sodio C6H12O7.Na
527-07-1
212-490-5
Stearato di sodio, puro C18H36O2.Na
822-16-2
215-171-9
Magnesia
1309-48-4
215-279-6
Calcare
Solido non combustibile caratteristico delle rocce sedimentarie. Costituito principalmente di carbonato di calcio
1317-65-3
215-665-4
Oleato di sorbitano C24H44O6
1338-43-8
216-472-8
Distearato di calcio, puro C18H36O2.1/2Ca
1592-23-0
231-096-4
Ferro
7439-89-6
231-098-5
Cripton Kr
7439-90-9
231-110-9
Neon Ne
7440-01-9
231-147-0
Argon Ar
7440-37-1
231-153-3
Carbonio C
7440-44-0
231-168-5
Elio He
7440-59-7
231-172-7
Xenon Xe
7440-63-3
231-783-9
Azoto N2
7727-37-9
N. EINECS
Nome/gruppo
N. CAS
231-791-2
Acqua distillata, di conduttività o purezza simile H2O
7732-18-5
231-955-3
Grafite C
7782-42-5
231-959-9
Ossigeno O2
7782-44-7
232-50-59
Na - ligninsulfonati
8061-51-6
232-50-64
Ca ligninsulfonati
8061-52-7
232-50-85
NH4- ligninsulfonati
8061-53-8
232-51-06
Acido ligninsolfonico
8062-15-5
232-273-9
Olio di girasole
Estratti e loro derivati fisicamente modificati. Sono composti principalmente di gliceridi degli acidi grassi linoleici ed oleici (Helianthus annuus, Compositae).
8001-21-6
232-274-4
Olio di soia
Estratti e loro derivati fisicamente modificati. Sono composti principalmente di gliceridi degli acidi grassi linoleici, oleici, palmitici e stearici (Soja hispida, Leguminosae).
8001-22-7
N. EINECS
Nome/gruppo
N. CAS
232-276-5
Olio di cartamo
Estratti e loro derivati fisicamente modificati. Sono composti principalmente di gliceridi dell'acido grasso linoleico (Carthamus tinctorius, Compositae).
8001-23-8
232-278-6
Olio di lino
Estratti e loro derivati fisicamente modificati. Sono composti principalmente di gliceridi degli acidi grassi linoleici, linolenici ed oleici (Linum usitatissimum, Linaceae).
8001-26-1
232-281-2
Olio di granoturco
Estratti e loro derivati fisicamente modificati. Sono composti principalmente di gliceridi degli acidi grassi linoleici, oleici, palmitici e stearici. (Zea mays, Gramineae).
8001-30-7
232-282-8
Olio di cocco
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
8002-31-8
232-293-8
Olio di ricino
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.Sono composti principalmente di gliceridi dell'acido grasso ricinoleico (Ricinus communis, Euphorbiaceae).
8001-79-4
N. EINECS
Nome/gruppo
N. CAS
232-296-4
Olio di arachide
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
8002-03-7
232-299-0
Olio di colza
Estratti e loro derivati fisicamente modificati. Sono composti principalmente di gliceridi degli acidi grassi erucici, linoleici ed oleici (Brassica napus, Cruciferae).
8002-13-9
232-304-6
Tallol greggio
8002-26-4
232-307-2
Lecitine
Combinazione complessa di digliceridi di acidi grassi legati all'estere di colina dell'acido fosforico.
8002-43-5
232-316-1
Olio di palma
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
8002-75-3
232-350-7
Essenza di trementina
8006-64-2
232-370-6
Olio di sesamo
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
8008-74-0
232-425-4
Olio di Palmkernel
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
8023-79-8
N. EINECS
Nome/gruppo
N. CAS
232-436-4
Sciroppi d'amido idrolizzato
Combinazione complessa ottenuta mediante idrolisi acida o enzimatica d'amido di granoturco. È composta principalmente di d-glucosio, maltosio e maltodestrine.
8029-43-4
232-442-7
Sego idrogenato
8030-12-4
232-675-4
Destrina
9004-53-9
232-679-6
Amido
Sostanza glucidica composta di alti polimeri generalmente derivata da semi di cereali, come il granoturco, il frumento o il sorgo, o da radici e tuberi, come la tapioca e le patate. Designa anche l'amido con riscaldamento in presenza d'acqua.
9005-25-8
232-940-4
Maltodestrina
9050-36-6
234-328-2
Vitamina A
11103-57-4
238-976-7
D-gluconato di sodio C6H12O7.xNa
14906-97-9
248-027-9
Monostearato di d-glucitolo C24H48O7
26836-47-5
262-988-1
Acidi grassi di cocco, esteri di metile
61788-59-8
262-989-7
Acidi grassi di sego, esteri di metile
61788-61-2
263-060-9
Acidi grassi di olio di ricino
61789-44-4
263-129-3
Acidi grassi di sego
61790-37-2
265-995-8
Pasta di cellulosa
65996-61-4
266-9-484
Burro di Shea
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
N. EINECS
Nome/gruppo
N. CAS
266-046-0
Vetro, ossido
65997-17-3
266-925-9
Acidi grassi, C12-18
Questa sostanza è identificata da SDA Substance Name: C12-C18 alkyl carboxylic acid e da SDA Reporting Number :16-005-00.
67701-01-3
266-928-5
Acidi grassi, C16-18
Questa sostanza è identificata da SDA Substance Name: C16-C18 alkyl carboxylic acid e da SDA Reporting Number: 19-005-00.
67701-03-5
266-929-0
Acidi grassi, C8-18 e insaturi C18
Questa sostanza è identificata da SDA Substance Name: C8-C18 and C 18 unsaturated alkyl carboxylic acid e da SDA Reporting Number: 01-005-00
67701-05-7
266-930-6
Acidi grassi, C14-18 e insaturi C16-18
Questa sostanza è identificata da SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid e da SDA Reporting Number: 04-005-00
67701-06-8
266-932-7
Acidi grassi, C16-C18 e insaturi C18
Questa sostanza è identificata da SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid e da SDA Reporting Number: 11-005-00.
67701-08-0
N. EINECS
Nome/gruppo
N. CAS
266-948-4
Gliceridi, C16-18 e insaturi C18
Questa sostanza è identificata da SDA Substance Name: C 16- C 18 and C 18 unsaturated trialkyl glyceride e da SDA Reporting Number: 11-001-00.
67701-30-8
267-007-0
Acidi grassi, C14-18 e insaturi C 16-18, esteri di metile
Questa sostanza è identificata da SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid methyl ester e da SDA Reporting Number: 04-010-00
67762-26-9
267-013-3
Acidi grassi, C6-12
Questa sostanza è identificata da SDA Substance Name: C6-C12 alkyl carboxylic acid e da SDA Reporting Number: 13-005-00.
67762-36-1
268-099-5
Acidi grassi, C 14-22 e insaturi C 16-22
Questa sostanza è identificata da SDA Substance Name: C14-C22 and C16-C22 unsaturated alkyl carboxylic acid e da SDA Reporting Number: 07-005-00
68002-85-7
268-616-4
Sciroppi di granoturco disidratati
68131-37-3
269-657-0
Acidi grassi di soia
68308-53-2
269-658-6
Gliceridi di sego, mono-, di- e tri-idrogenati
68308-54-3
270-298-7
Acidi grassi, C14-22
68424-37-3
N. EINECS
Nome/gruppo
N. CAS
270-304-8
Acidi grassi d'olio di lino
68424-45-3
270-312-1
Gliceridi, C 16-18 e insaturi C 18, mono- e di-
Questa sostanza è identificata da SDA Substance Name: C16 -C18 and C18 unsaturated alkyl and C16 -C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride e da SDA Reporting Number: 11-002-00.
68424-61-3
288-123-8
Gliceridi, C10-18
85665-33-4
292-771-7
Acidi grassi, C12-14
90990-10-6
292-776-4
Acidi grassi, C12-18 e insaturi C18
90990-15-1
294-851-7
Burro di illipé
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di shorea oil
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di mandorla
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
8007-69-0
Olio di nocciola
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
N. EINECS
Nome/gruppo
N. CAS
Olio di noce
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
8024-09-7
Olio di anacardo
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
8007-24-7
Olio di noce del Brasile
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di pistacchio
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di noce di macadamia
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di soia idrogenato, interesterificato e frazionato
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di colza idrogenato, interesterificato e frazionato
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
N. EINECS
Nome/gruppo
N. CAS
Olio di girasole idrogenato, interesterificato e frazionato
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di palma idrogenato, interesterificato e frazionato
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di cocco idrogenato, interesterificato e frazionato
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Olio di Palmkernel idrogenato, interesterificato e frazionato
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Semi di soia, gusci e farine
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Semi di colza, gusci e farine
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
Semi di girasole, gusci e farine
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
N. EINECS
Nome/gruppo
N. CAS
Gas naturale, petrolio greggio, carbone.
295-731-7
Vetro senza ossido.
92128-37-5
296-916-5
Acidi grassi di olio di colza a basso tasso di acido erucico
93165-31-2
305-415-3
Vetro, ossido
94551-67-4
305-416-9
Vetro, ossido
94551-68-5
Gas nobili (inerti)
Sostanze normalmente presenti negli alimenti, come acido citrico, zucchero, olii, acidi grassi
Gas industriali, come idrogeno, metano, ossigeno, biogas
Sostanze inorganiche di grande diffusione o per le quali si dispone di sufficienti conoscenze dei rischi che presentano, ad esempio cloruro di sodio, carbonato di sodio, carbonato di potassio, ossido di calcio, oro, argento, alluminio, magnesio, silicati, vetri, fritte
ALLEGATO III
ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA B)
1. Sostanze rese radioattive da trasformazione nucleare naturale o artificiale.
2. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produce in connessione all'esposizione di un'altra sostanza o di un altro articolo a fattori ambientali quali aria, umidità, organismi microbici o luce naturale.
3. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produce in connessione allo stoccaggio di un'altra sostanza, di un altro preparato o di un altro articolo.
4. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produce in conseguenza dell'uso finale di altre sostanze, altri preparati o altri articoli, e che non sono fabbricate, importate o immesse sul mercato.
5. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produce:
i)
quando un agente stabilizzante, colorante, aromatizzate, antiossidante, riempitivo, solvente, eccipiente, tensioattivo, plastificante, inibitore di corrosione, antischiuma, disperdente, inibitore di precipitazione, disseccante, legante, emulsionante, deemulsionante, disidratante, agglomerante, promotore di adesione, modificatore di flusso, neutralizzatore del pH, sequestrante, coagulante, flocculante, ignifugo, lubrificante, chelante o reagente di controllo di qualità funziona nel modo previsto, o
ii)
quando una sostanza destinata unicamente a conferire una caratteristica fisico-chimica specifica funziona nel modo previsto.
6. Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato.
7. Idrati di una sostanza o ioni idratati, formati dall'associazione di una sostanza con l'acqua, a condizione che tale sostanza sia stata registrata dal fabbricante o dall'importatore sulla base di questa esenzione.
8. Sostanze presenti in natura se non sono chimicamente modificate nel corso della loro fabbricazione, tranne se corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE;
9.Minerali e concentrati da essi derivati se non sono chimicamente modificati nel corso della loro fabbricazione;
Gas naturale, gas di petrolio liquefatto (GPL), petrolio greggio, carbone;
11.I minerali, i concentrati e altri materiali da essi ottenuti attraverso procedimenti mineralogici o trasformazione fisica;
12. quinquies. Gas di processo, ad esempio gas di cokeria, gas d'alto forno, gas di combustibili nelle raffinerie di petrolio e loro componenti;
ALLEGATO IV
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11
GUIDA ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
DI CUI AGLI ALLEGATI DA IV A IX
Gli allegati da IV a IX precisano quali sono le informazioni che devono essere comunicate ai fini della registrazione e della valutazione ai sensi degli articoli 11, 13 e 14, 45, 46 e 52. Per la soglia di quantità più bassa, le prescrizioni standard figurano nell'allegato V; ogni volta che è raggiunta una nuova soglia di quantità, si aggiungono le prescrizioni enunciate nell'allegato corrispondente. Le prescrizioni precise differiscono per ogni registrazione, in funzione delle quantità, dell'uso e dell'esposizione. Gli allegati devono dunque essere considerati come un tutto e congiuntamente agli obblighi generali di registrazione e di valutazione e all'obbligo di diligenza
Tappa 1 – RACCOLTA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI ESISTENTI
Il dichiarante/i raccoglie/raccolgono tutti i dati disponibili relativi a esperimenti effettuati sulla sostanza da registrare. I dichiaranti potenziali condividono i dati, evitando così esperimenti inutili e riducendo i costi. Il dichiarante/i dichiaranti raccoglie/raccolgono anche tutte le altre informazioni disponibili sulla sostanza, compresi i dati ottenuti in altri modi (ad es. col metodo (Q)SAR, incrociando dati su altre sostanze, prove in vitro, dati epidemiologici) che possono contribuire ad identificare la presenza o l'assenza di proprietà pericolose della sostanza e, in alcuni casi, sostituire i risultati di esperimenti su animali. Inoltre, sono raccolte informazioni sull'esposizione, l'uso e le misure di gestione dei rischi, ai sensi dell'articolo 11 e dell'allegato V. Esaminando tutte queste informazioni, il dichiarante/i è/sono in grado di determinare se sia necessario produrre ulteriori informazioni.
Tappa 2 – DETERMINAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE
Il dichiarante determina quali sono le informazioni necessarie per la registrazione. In primo luogo, identifica l'allegato o gli allegati a cui fare riferimento in funzione delle quantità. Gli allegati elelncano le informazioni normalmente richieste, ma devono essere considerati con l'allegato IX, che prevede la possibilità di discostarsene in casi debitamente giustificati. In particolare, in questa fase sono prese in considerazione le informazioni sull'esposizione, l'uso e le misure di gestione dei rischi, per stabilire il fabbisogno di informazioni sulla sostanza.
Tappa 3 – IDENTIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI MANCANTI
Il dichiarante confronta quindi le informazioni necessarie sulla sostanza e le informazioni già disponibili e determina quali sono le informazioni mancanti. In questa fase, occorre assicurarsi che i dati disponibili siano pertinenti e sufficienti all'assolvimento degli obblighi.
Tappa 4 - PRODUZIONE DI NUOVI DATI/PROPOSTA DI UNA STRATEGIA DI SPERIMENTAZIONE
In alcuni casi, non sarà necessario produrre nuovi dati. Tuttavia, quando occorre colmare lacune nell'informazione, devono essere prodotti nuovi dati (allegati V e VI) o deve essere proposta una strategia di sperimentazione (allegati VII e VIII), in funzione delle quantità. Nuovi esperimenti su animali vertebrati sono realizzati o proposti soltanto in caso di estrema necessità, quando tutte le altre fonti di dati sono state esaurite.
In taluni casi, le regole di cui agli allegati da V a IX possono esigere che certi esperimenti di siano realizzati prima di o in aggiunta a quanto previsto dalle prescrizioni standard.
NOTE
Nota 1: Se non è tecnicamente possibile o se non sembra necessario, dal punto di vista scientifico, fornire informazioni, occorre indicarne chiaramente le ragioni, conformemente alle disposizioni pertinenti.
Nota 2: Il dichiarante può desiderare segnalare che alcune informazioni presentate nel fascicolo di registrazione sono di natura riservata. In questo caso, egli fornisce un elenco di tali informazioni e una giustificazione, ai sensi dell'articolo 126.
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LETTERA A), PUNTI DA I) A V)
1. INFORMAZIONI GENERALI SUL DICHIARANTE
1.1. Dichiarante
1.1.1. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di telefax e indirizzo elettronico
1.1.2 Persona da contattare
1.1.3 Situazione geografica del sito o dei siti in cui hanno luogo la produzione e l'uso proprio del dichiarante, secondo il caso
1.2. Presentazione congiunta di dati da parte di un consorzio: altri membri del consorzio
Gli articoli 12 o 19 prevedono che alcune parti della registrazione possano essere presentate da un solo fabbricante o importatore per conto di altri membri del consorzio.
In questo caso, il fabbricante o l'importatore designa gli altri membri del consorzio precisando:
–
il loro nome, indirizzo, numero di telefono, numero di telefax ed indirizzo elettronico,
–
le parti della registrazione che riguardano altri membri del consorzio.
Indicare i numeri riportati negli allegati IV, V, VI, VII o VIII, secondo il caso.
Gli altri membri del consorzio designano il fabbricante/importatore che presenta la registrazione per loro conto, precisando:
–
il suo nome, indirizzo, numero di telefono, numero di telefax e indirizzo elettronico,
–
le parti della registrazione che sono presentate da tale fabbricante o importatore.
Indicare i numeri riportati agli allegati IV, V, VI, VII o VIII, secondo il caso.
2. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA
Per ogni sostanza, le informazioni fornite in questa sezione devono essere sufficienti per permetterne l'identificazione. Se non è tecnicamente possibile o non sembra necessario, dal punto di vista scientifico, fornire informazioni su uno o più dei punti elencati qui di seguito, occorre indicarne chiaramente le ragioni.
2.1. Denominazione o altro identificatore di ogni sostanza
2.1.1. Denominazione nella nomenclatura iupac o altre denominazioni chimiche internazionali
2.1.2 Altre denominazioni (nome corrente, nome commerciale, abbreviazione)
2.1.3 Numero EINECS o ELINCS (se disponibile e appropriato)
2.1.4. Nome CAS e numero CAS (se disponibili)
2.1.5 Altro codice d'identità (se disponibile)
2.2. Informazioni relative alla formula molecolare e strutturale di ogni sostanza
2.2.1 Formula molecolare e strutturale (compresa la notazione Smiles, se disponibile)
2.2.2 Informazioni sull'attività ottica (se disponibili e appropriate)
2.2.3 Peso molecolare o intervallo di peso molecolare
2.3. Composizione di ogni sostanza
2.3.1. Grado di purezza (%)
2.3.2 Natura delle impurità, compresi gli isomeri e i sottoprodotti
2.3.3. Percentuale delle principali impurità (significative)
2.3.4. Natura e ordine di grandezza (...... ppm, ......%) degli additivi (ad es. agenti stabilizzanti o inibitori)
2.3.5. Dati spettrali (ultravioletto, infrarosso, risonanza magnetica nucleare o spettro di massa)
2.3.6. Cromatografia liquida ad alta pressione, cromatografia gassosa
2.3.7. Descrizione dei metodi d'analisi o riferimenti bibliografici appropriati che permettono di identificare la sostanza e, se del caso, le impurità e gli additivi. Queste informazioni devono essere sufficienti a permettere la riproduzione dei metodi.
3. INFORMAZIONI SULLA FABBRICAZIONE E SUGLI USI DELLE SOSTANZE
3.1. Quantità totale fabbricata e/o importata, in tonnellate, per fabbricante o importatore all'anno:
3.1.1. Nel corso dell'anno civile della registrazione (quantità stimata)
3.2. Nel caso di un fabbricante: breve descrizione del procedimento tecnologico utilizzato nella fabbricazione
Non è necessaria una descrizione dettagliata, in particolare degli aspetti sensibili dal punto di vista commerciale.
3.3. Indicazione della quantità destinata ad usi propri
3.4. Forma (sostanza, preparato o articolo) e/o stato fisico in cui la sostanza è fornita agli utilizzatori a valle e/o ai consumatori. Concentrazione o intervallo di concentrazione della sostanza contenuta in preparati forniti agli utilizzatori a valle e quantità della sostanza contenuta in articoli forniti agli utilizzatori a valle.
3.5. Breve descrizione generale degli usi identificati
3.6. Quantità di rifiuti e composizione dei rifiuti derivanti dalla produzione e dagli usi identificati (se i dati sono noti)
3.7. Usi sconsigliati (cfr. punto 16 della scheda di dati di sicurezza)
Se del caso, indicare gli usi che il dichiarante sconsiglia e le relative ragioni (ad es. raccomandazioni non regolamentari da parte del fornitore). Non è necessario che l'elenco sia completo.
4. CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
4.1. Classificazione del rischio delle sostanze, risultante dall'applicazione degli articoli 4 e 6 della direttiva 67/548/CEE.
Indicare inoltre, per ogni entrata, le ragioni per le quali nessuna classificazione è data per un punto finale (cioè se i dati sono lacunosi, non conclusivi o conclusivi ma non sufficienti per la classificazione).
4.2. Etichetta di rischio corrispondente per le sostanze, risultante dall'applicazione degli articoli da 23 a 25 della direttiva 67/548/CEE.
4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifica, risultanti dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 dalla direttiva 67/548/CEE e dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 1999/45/CE.
5. ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA
Queste informazioni devono corrispondere a quelle contenute nella scheda di dati di sicurezza, nei casi in cui tale scheda è richiesta ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento.
5.1. Misure di pronto soccorso (punto 4 della scheda di dati di sicurezza)
5.2. Misure antincendio (punto 5 della scheda di dati di sicurezza)
5.3. Misure da adottare in caso di rilascio accidentale (punto 6 della scheda di dati di sicurezza)
5.4. Manipolazione e stoccaggio (punto 7 della scheda di dati di sicurezza)
5.5. Informazioni sul trasporto (punto 14 della scheda di dati di sicurezza)
Quando non è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica, sono necessarie le ulteriori informazioni seguenti.
5.6. Controlli dell'esposizione/Protezione individuale (punto 8 della scheda di dati di sicurezza)
5.7. Stabilità e reattività (punto 10 della scheda di dati di sicurezza)
5.8. Considerazioni sullo smaltimento
5.8.1. Considerazioni sullo smaltimento (punto 13 della scheda di dati di sicurezza)
5.8.2. Informazioni sul riciclaggio e sui metodi di smaltimento per l'industria
5.8.3 Informazioni sul riciclaggio e sui metodi di smaltimento per il pubblico
6.USO E CATEGORIE D'ESPOSIZIONE
6.1.Categoria d'uso principale
a)
uso industriale e/o
b)
uso professionale
c)
uso professionale
6.1.1.Specificazione dell'uso industriale e professionale:
a)
uso in sistema chiuso e/o
b)
b uso in inclusione in o su matrice e/o
c)
uso non dispersivo e/o
d)
uso dispersivo
6.2.Categorie d'esposizione significative:
6.2.1.Esposizione umana:
a)
orale e/o
b)
cutanea e/o
c)
inalatoria
6.2.2.Esposizione ambientale:
a)
acqua e/o
b)
aria e/o
c)
rifiuti solidi e/o
d)
terreno
6.3.Durata dell'esposizione:
a)
accidentale/infrequente e/o
b)
occasionale e/o
c)
continua/frequente.
ALLEGATO V
INFORMAZIONI NORMALMENTE RICHIESTE PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITÀ PARI O SUPERIORI A 1 TONNELLATA
Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni che devono essere fornite di norma per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiori ad una tonnellata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a). Nella colonna 2 sono riportate le regole specifiche in base alle quali le informazioni normalmente richieste possono essere omesse, sostituite con altre informazioni, fornite in una fase successiva o adattate in altro modo. Se sussistono le condizioni a cui sono subordinati gli adattamenti, riportate nella colonna 2 dell'allegato, il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni di ogni adattamento alla voce corrispondente del fascicolo di registrazione.
Al livello di cui al presente allegato, il dichiarante è tenuto a presentare una proposta e un calendario per assolvere gli obblighi di informazione in esso prescritti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), allorché sono previsti esperimenti su animali vertebrati.
Oltre a queste regole specifiche, un dichiarante può adattare le informazioni normalmente richieste, indicate nella colonna 1, secondo le disposizioni generali enunciate nell'allegato IX. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci corrispondenti del fascicolo di registrazione, le ragioni di ogni decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle regole specifiche pertinenti della colonna 2 o degli allegati IV o X(83).
Prima di realizzare nuovi esperimenti per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede alla valutazione di tutti i dati in vitro, i dati in vivo, i dati storici, i dati ottenuti mediante R(Q)SA validi e i dati relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo "read-across") che sono disponibili.
Se, per taluni punti finali, non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella colonna 2 del presente allegato o nell'allegato IX, occorre indicarlo chiaramente e precisarne le ragioni.
5. INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA
COLONNA 1
INFORMAZIONI NORMALMENTE RICHIESTE
COLONNA 2
REGOLE SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1
5.1. Stato della sostanza a 20° C e 101,3 kPa
5.2. Punto di fusione/congelamento
5.2. Lo studio non deve essere realizzato per i solidi e i liquidi con punto di fusione/congelamento inferiore a 0° C.
5.3. Punto di ebollizione
5.3. Lo studio non deve essere realizzato:
– per i gas;
– per i solidi con punto di fusione oltre 360° C o che si decompongono prima di aver raggiunto il punto d'ebollizione. In questi casi, può essere stimato o misurato il punto d'ebollizione a pressione ridotta;
– per le sostanze che si decompongono prima di avere raggiunto il punto d'ebollizione (ad es. auto-ossidazione, riaggiustamento, degradazione, decomposizione, ecc.).
5.4. Densità relativa
5.4. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza è stabile in soluzione soltanto in un solvente particolare e se la densità della soluzione è simile a quella del solvente. In tali casi, basta indicare se la densità della soluzione è più elevata o meno elevata di quella del solvente;
– se la sostanza è un gas. In questo caso, una stima basata su un calcolo è effettuata a partire dal suo peso molecolare e dalle leggi dei gas perfetti.
5.5. Pressione del vapore
5.5. Lo studio non deve essere realizzato:
– se è osservata una transizione (mutamento dello stato fisico o decomposizione). In questo caso, devono essere fornite le informazioni seguenti : natura della transizione, temperatura alla quale la transizione si produce alla pressione atmosferica, pressione del vapore a 10° e 20° C sopra questa temperatura (tranne se la transizione è dallo stato solido allo stato gassoso);
– se il punto di fusione è al di sopra di 300° C.
Se il punto di fusione è compreso tra 200° C e 300° C, un valore limite, ottenuto per mezzo di una misura o di un metodo di calcolo riconosciuto, è sufficiente.
5.6. Tensione superficiale
5.6. Lo studio non deve essere realizzato:
– se l'idrosolubilità della sostanza è inferiore ad 1 mg/l a 20 °C;
– se la sostanza forma delle micelle nell'intervallo di concentrazione pertinente per la prova.
5.7. Idrosolubilità
5.7. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza è idroliticamente instabile (periodo radioattivo inferiore a dodici ore);
– se la sostanza è facilmente ossidabile nell'acqua.
Se la sostanza appare come "non solubile" nell'acqua, si procede a un test di limite fino al limite d'individuazione del metodo d'analisi.
5.8. Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
5.8.Lo studio non deve essere realizzato se la sostanza è inorganica. Se il test non può essere effettuato (ad es. perché la sostanza si decompone, ha un'attività superficiale importante, reagisce violentemente durante il test o non si scioglie nell'acqua o nell'ottanolo, o perché non è possibile ottenere una sostanza sufficientemente pura), occorre fornire un valore calcolato per log P e precisazioni sul metodo di calcolo.
5.9. Punto di infiammabilità
5.9. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza è inorganica;
– se la sostanza contiene soltanto componenti organici volatili con punto di infiammabilità superiore a 100° C per le soluzioni acquose;
– se il punto di infiammabilità stimato è al di sopra di 200° C;
– se il punto di infiammabilità può essere previsto con precisione per interpolazione a partire da materiali caratterizzati esistenti.
5.10. Infiammabilità
5.10. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza è un solido con proprietà esplosive o piroforiche. Queste proprietà devono sempre essere esaminate prima di esaminare l'infiammabilità;
– per i gas, se la concentrazione del gas infiammabile in una miscela con gas inerti è così bassa che, mescolata con l'aria, la concentrazione è in ogni momento al di sotto del limite inferiore;
– per le sostanze che si infiammano spontaneamente a contatto dell'aria.
5.11. Proprietà esplosive
5.11. Lo studio non deve essere realizzato:
– se non vi sono gruppi chimici associati a proprietà esplosive presenti nella molecola;
– se la sostanza contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive che comprendono l'ossigeno e se il bilancio d'ossigeno calcolato è inferiore –a 200;
– se la sostanza organica o una miscela omogenea di sostanze organiche contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive, ma l'energia di decomposizione esotermica è inferiore a 500 J/g e l'inizio della decomposizione esotermica si situa al di sotto di 500° C;
– se, per miscele di sostanze ossidanti inorganiche (divisione 5.1 delle Nazioni Unite) con materiali organici, la concentrazione di questa sostanza:
– è inferiore al 15% in massa se la sostanza è attribuita ai gruppi d'imballaggio I (materie molto pericolose) o II (materie abbastanza pericolose) delle Nazioni Unite
– è inferiore al 30% in massa se la sostanza è attribuita al gruppo d'imballaggio III (materie poco pericolose) delle Nazioni Unite.
Nota: Non sono necessarie prove di propagazione della detonazione, né di sensibilità all'urto della detonazione se l'energia di decomposizione esotermica delle materie organiche è inferiore a 800 J/g.
5.12. Temperatura di autoinfiammabilità
5.12. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza è esplosiva o si infiamma spontaneamente all'aria a temperatura ambiente;
– per i liquidi non infiammabili all'aria, ad es. con punto di infiammabilità oltre 200° C;
– per i gas senza intervallo d'infiammabilità;
– per i solidi, se la sostanza ha un punto di fusione < 160° C, o se i risultati provvisori escludono un auto-riscaldamento della sostanza fino a 400° C.
5.13.Proprietà comburenti
5.13. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza è esplosiva;
– se la sostanza è molto infiammabile;
– se la sostanza è un perossido organico;
– se la sostanza è incapace di presentare una reazione esotermica con materiali combustibili, ad esempio sulla base della struttura chimica (ad es. sostanze organiche non contenenti atomi di ossigeno o alogeno, e questi elementi non sono legati chimicamente all'azoto o all'ossigeno, o sostanze inorganiche non contenenti atomi d'ossigeno o d'alogeno).
Non è necessario effettuare il test integralmente per i solidi se la prova preliminare segnala chiaramente che la sostanza ha proprietà comburenti.
Va notato che, poiché non esiste alcun metodo di prova che permette di determinare le proprietà comburenti delle miscele gassose, tali proprietà devono essere valutate per mezzo di un metodo di stima basato sul raffronto tra il potenziale d'ossidazione dei gas di una miscela e quello dell'ossigeno nell'aria.
5.14. Granulometria
5.14. Lo studio non deve essere realizzato se la sostanza è commercializzata o utilizzata sotto una forma non solida o granulare.
6. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Sono da evitare le prove in vivoche utilizzano sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose che comportano corrosività.
COLONNA 1
INFORMAZIONI NORMALMENTE RICHIESTE
COLONNA 2
REGOLE SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1
6.1. Irritazione o corrosione cutanea
6.1. Le tappe 3 e 4 non sono necessarie:
La valutazione di questo punto finale comprende le tappe consecutive seguenti:
1) valutazione dei dati umani e animali disponibili,
2) valutazione della riserva acida o alcalina,
3) studio in vitro della corrosione cutanea,
4) studio in vitro dell'irritazione cutanea.
– se dall'informazione disponibile risulta che sono rispettati i criteri per una classificazione come corrosiva per la pelle o irritante per gli occhi;
– se la sostanza è infiammabile all'aria a temperatura ambiente;
– se la sostanza è classificata come molto tossica a contatto con la pelle;
– se uno studio di tossicità acuta per via cutanea non rivela alcuna irritazione cutanea fino al livello di dose limite (2000 mg/kg di peso corporeo).
6.2. Irritazione degli occhi
6.2. La tappa 3 non è necessaria:
La valutazione di questo punto finale comprende le tappe consecutive seguenti:
1) valutazione dei dati umani ed animali disponibili,
– se dall'informazione disponibile risulta che la sostanza dovrebbe essere classificata come corrosiva per la pelle o irritante per gli occhi;
– se la sostanza è infiammabile all'aria a temperatura ambiente;
2) valutazione della riserva acida o alcalina,
3) studio in vitro dell'irritazione degli occhi.
6.3. Sensibilizzazione cutanea
6.3. La tappa 2 non è necessaria:
La valutazione di quest'effetto comprende le tappe consecutive seguenti:
1) valutazione dei dati umani e animali e di altro tipo disponibili,
2) test in vitro.
– se dall'informazione disponibile risulta che la sostanza dovrebbe essere classificata quale irritante per la pelle o corrosiva;
– se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5);
– se la sostanza è infiammabile all'aria a temperatura ambiente.
Il saggio LLNA è il metodo di prima scelta per la sperimentazione in vivo. Un altro tipo di sperimentazione deve essere utilizzato solo in circostanze eccezionali, e per tale scelta occorre fornire una motivazione.
6.4. Mutagenicità
6.4. Studi di mutagenicità supplementari devono essere previsti in caso di risultato positivo.
6.4.1. Studio in vitro della mutazione genica dei batteri
6.4.1 Abitualmente non è necessario condurre uno studio se la sostanza rientra nelle categorie carcinogeniche 1 o 2 o nelle categorie mutageniche 1, 2 o 3.
Se i criteri di screening della lettera a) dell'allegato 1 C sono rispettati per la carcinogenicità e mutagenicità e l'azienda non introduce o raccomanda un'appropriata gestione del rischio, il dichiarante esegue un ulteriore e adeguato test di mutagenicità.
6.5 Tossicità acuta
6.5 Non è (sono) necessario(i) studi se:
– la sostanza è corrosiva;
– un dosaggio preciso della sostanza non può essere somministrato a causa delle proprietà chimiche o fisiche della sostanza;
– la sostanza è infiammabile nell'aria a temperatura ambiente.
Lo studio non è necessario se è disponibile uno studio sulla tossicità acuta per inalazione (6.5.2) o per via cutanea (6.5.3).
6.5.1 Per via orale
7. Informazioni ecotossicologiche
Colonna 1
Informazioni normalmente richieste
Colonna 2
Regole specifiche per gli adattamenti rispetto alla colonna 1
7.1. Tossicità acquatica
7.1.1. Test di tossicità a breve termine su invertebrati (specie preferita: dafnie)
Il dichiarante può prevedere di effettuare test di tossicità a lungo termine anziché a breve termine.
7.1.1. Lo studio non deve essere realizzato:
– se vi sono fattori mitiganti che indicano come la tossicità acquatica sia improbabile, per esempio se la sostanza è altamente insolubile nell'acqua o è improbabile che attraversi membrane biologiche; ;
– se è disponibile uno studio a breve o lungo termine sui pesci;
– se uno studio di tossicità acquatica a lungo termine sugli invertebrati è disponibile;
– se è disponibile un'informazione adeguata per la classificazione e l'etichettatura ambientale.
Lo studio di tossicità acquatica a lungo termine su dafnie (allegato VII, 7.1.5) è effettuato se dal confronto dell'esposizione ambientale (prevista) con i risultati dello studio di tossicità acquatica a breve termine appare che è necessario procedere a studi ulteriori sugli effetti sugli organismi acquatici.
Lo studio di tossicità acquatica a lungo termine su dafnie (allegato VII, 7.1.5) è preso in considerazione se la sostanza è scarsamente solubile nell'acqua.
Se i criteri di screening di cui all'allegato 1 C per PBT e VPVB o quelli di cui all'allegato 1 ter ter in materia ambientale sono rispettati e l'azienda non introduce o raccomanda un'adeguata gestione del rischio, il dichiarante esegue un ulteriore e adeguato test ambientale.
7.2. Degradazione
7.2.1 Biotica
7.2.1.1 Biodegradabilità facile
7.2.1.1 Lo studio non deve essere realizzato se la sostanza è inorganica.
8. ALTRE INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE, TOSSICOLOGICHE ED ECOTOSSICOLOGICHE DISPONIBILI
È fornita ogni altra informazione pertinente d'ordine fisico-chimico, tossicologico ed ecotossicologico.
ALLEGATO VI
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI NORMALMENTE RICHIESTE PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITÀ PARI O SUPERIORI A 10 TONNELLATE
Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni che devono essere fornite di norma per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 10 tonnellate, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b). Di conseguenza, le informazioni richieste che figurano nella colonna 1 del presente allegato si aggiungono a quelle che figurano nella colonna 1 dell'allegato V. Nella colonna 2 sono riportate le regole specifiche in base alle quali le informazioni normalmente richieste possono essere omesse, sostituite con altre informazioni, fornite in una fase successiva o adattate in altro modo. Se sussistono le condizioni a cui sono subordinati gli adattamenti, riportate nella colonna 2 dell'allegato, il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni di ogni adattamento alla voce corrispondente del fascicolo di registrazione.
Oltre a queste regole specifiche, un dichiarante può adattare le informazioni normalmente richieste, indicate nella colonna 1, secondo le disposizioni generali enunciate nell'allegato IX. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci corrispondenti del fascicolo di registrazione, le ragioni di ogni decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle regole specifiche pertinenti della colonna 2 o degli allegati IV o X(84).
Al livello di cui al presente allegato, il dichiarante è tenuto a presentare una proposta e un calendario per assolvere gli obblighi di informazione in esso prescritti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), allorché sono previsti esperimenti su animali vertebrati.
Prima di realizzare nuovi esperimenti per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede alla valutazione di tutti i dati in vitro, i dati in vivo, i dati storici, i dati ottenuti mediante R(Q)SA validi e i dati relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo "read-across") che sono disponibili.
Se, per taluni punti finali, non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella colonna 2 del presente allegato o nell'allegato IX, occorre indicarlo chiaramente e precisarne le ragioni.
6. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Sono da evitare le prove in vivo che utilizzano sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose che comportano corrosività.
Colonna 1
Informazioni normalmente richieste
Colonna 2
Regole specifiche per gli adattamenti rispetto alla colonna 1
6.1. Irritazione cutanea
6.1.1. Irritazione cutanea in vivo
6.1.1. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza è classificata come corrosiva o irritante per la pelle sulla base della valutazione del punto finale di cui all'allegato V;
– se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5);
– se la sostanza è infiammabile all'aria a temperatura ambiente;
– se la sostanza è classificata come molto tossica a contatto con la pelle;
– se lo studio di tossicità acuta per via cutanea non rivela irritazione cutanea fino al livello della quantità limite (2000 mg/kg di peso corporeo);
6.2. Irritazione degli occhi
6.2.1. Irritazione degli occhi in vivo
6.2.1. Lo studio non deve essere realizzato:
– e la sostanza è classificata come irritante per gli occhi, con il rischio di gravi danni alla vista, sulla base della valutazione al punto finale di cui all'allegato V; oppure
– se la sostanza è classificata come corrosiva per la pelle, a condizione che il dichiarante abbia classificato la sostanza come irritante per gli occhi;
– se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5);
– se la sostanza è infiammabile nell'aria a temperatura ambiente;
6.4. Mutagenicità
6.4.2. Studio in vitro della citogenicità su cellule di mammifero o studio del micronucleo in vitro
6.4.2. Tali studi (6.4.2. e 6.4.3) non devono abitualmente essere realizzati:
– se sono disponibili dati sufficienti risultanti da un test in vivo o
– se la sostanza è nota come sostanza cancerogena di categoria 1 o 2 o come sostanza mutagenica di categoria 1, 2 o 3 e il dichiarante esegue o, ove necessario, raccomanda misure di gestione del rischio;
– dalla valutazione della sicurezza chimica di cui all'allegato I risulta che il rischio per la salute/ambiente riguardo all'esposizione per gli usi identificati non è rilevante o è adeguatamente controllato, tenendo conto delle misure di gestione del rischio; si applica l'allegato IX, punto 3.
6.4.3. Studio in vitro delle mutazioni geniche su cellule di mammifero, in caso di risultato negativo all'allegato V, 6.4.1. e all'allegato VI, 6.4.2.
6.4.3. Studio in vitro delle mutazioni geniche su cellule di mammifero, in caso di risultato negativo.
6.4. Studi appropriati di mutagenicità in vivo sono presi in considerazione in caso di risultato positivo di uno degli studi di mutagenicità di cui agli allegati V o VI.
6.5. Tossicità acuta
La via di applicazione deve basarsi sull'uso previsto della sostanza per la preparazione contenente la sostanza e la relativa esposizione.
La seconda via di tossicità acuta deve essere sottoposta a sperimentazione solo se non si può derivare l'informazione dalle altre informazioni disponibili.
Per i gas e i liquidi volatili (pressione del vapore superiore a 10-2 Pa a 20° C), sono fornite informazioni sulla via d'inalazione (6.5.2).
6.5. Lo studio o gli studi non devono essere realizzati:
– se, date le proprietà chimiche o fisiche della sostanza, è impossibile somministrare dosi precise della sostanza;
– se la sostanza è classificata come corrosiva;
– se la sostanza è infiammabile all'aria a temperatura ambiente.
Per le sostanze diverse dai gas, le informazioni di cui ai punti da 6.5.1 a 6.5.3 sono fornite per almeno due vie, di cui una è la via orale. La scelta della seconda via dipende dalla natura della sostanza e dalla via probabile dell'esposizione umana. Se esiste soltanto una sola via d'esposizione, sono fornite informazioni per questa sola via.
La seconda via appropriata è scelta sulla base degli elementi seguenti:
6.5.1. Per via orale
6.5.1. Se non previsto nell'allegato V
6.5.2. Per inalazione
6.5.2. I test per inalazione sono appropriati se l'esposizione di essere umani per inalazione è probabile tenendo conto della pressione di vapore della sostanza e/o della possibilità di esposizione ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile.
6.5.3. Per via cutanea
6.5.3. I test per via cutanea sono appropriati:
1) se l'inalazione della sostanza è improbabile; e
2) se un contatto con la pelle alla produzione e/o all'uso è probabile; e
3) se le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche lasciano presumere che potenzialmente il tasso d'assorbimento cutaneo è rilevante.
6.6. Tossicità da dose ripetuta
6.6.1. Studio di tossicità da dose ripetuta a breve termine (28 giorni), una sola specie, maschio e femmina, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile dell'esposizione umana.
6.6.1. Lo studio di tossicità a breve termine (28 giorni) non deve essere realizzato:
– se è disponibile uno studio attendibile di tossicità subcronica (90 giorni) o cronica, a condizione che siano state utilizzate una specie, un dosaggio, un solvente e una via di somministrazione appropriate;
– se una sostanza subisce una disintegrazione immediata e se esistono dati sufficienti sui prodotti di dissociazione;
– se dalla valutazione della sicurezza chimica di cui all'allegato I risulta che il rischio per la salute/ambiente riguardo all'esposizione ripetuta per gli usi identificati non è rilevante o è adeguatamente controllato tenendo conto delle misure di gestione del rischio; si applica l'allegato IX, paragrafo 3;
– per sostanze al di sotto di 100 t/a per fabbricante e importatore; o
– se non avviene alcuna esposizione ripetuta del consumatore o utente professionale (ovvero i criteri dell'allegato I C, lettera b), primo comma non sono rispettati) e non vi è alcuna esposizione ripetuta dei lavoratori dell'industria;
– se il dichiarante esegue o, ove necessario, raccomanda adeguate misure di gestione del rischio per limitare i rischi di un'esposizione ripetuta.
La via di somministrazione appropriata è scelta sulla base degli elementi seguenti:
I test per via cutanea sono appropriati:
1) se l'inalazione della sostanza è improbabile; e
2) se un contatto cutaneo alla produzione e/o all'uso è probabile; e
3) se le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche lasciano presumere che potenzialmente il tasso d'assorbimento cutaneo è rilevante.
I test per inalazione sono appropriati se l'esposizione di essere umani per inalazione è probabile tenendo conto della pressione di vapore della sostanza e/o della possibilità di esposizione ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile.
Lo studio di tossicità subcronica (90 giorni) (allegato VII, 6.6.2) è proposto dal dichiarante:
– se la frequenza e la durata dell'esposizione umana indicano che uno studio a più lungo termine è appropriato e si dà una delle condizioni seguenti:
– altri dati disponibili indicano che la sostanza può avere una proprietà pericolosa che uno studio di tossicità a breve termine non permette di individuare;
– studi tossicocinetici concepiti in modo appropriato rivelano un'accumulazione della sostanza o dei suoi metaboliti in alcuni tessuti o organi, che uno studio di tossicità a breve termine potrebbe non individuare, ma che rischiano di produrre effetti nocivi dopo un'esposizione prolungata.
Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall'autorità competente dello Stato membro di valutazione ai sensi degli articoli 45 o 46 nei casi seguenti:
– non identificazione di un noael nello studio di 28 giorni o 90 giorni, eccetto se la ragione di questa non identificazione risiede nell'assenza di effetti tossici nocivi;
– tossicità che suscita particolare preoccupazione (ad es. per la gravità degli effetti);
– indicazioni dell'esistenza di un effetto per cui gli elementi disponibili non permettono la caratterizzazione tossicologica e/o la caratterizzazione dei rischi. In questi casi, può anche essere preferibile realizzare studi tossicologici specifici destinati ad esaminare tali effetti (ad es. immunotossicità, neurotossicità);
– la via d'esposizione utilizzata nello studio iniziale sulla dose ripetuta è risultata inappropriata in relazione alla via d'esposizione umana prevista, ed è stato impossibile procedere a un'estrapolazione da via a via;
– preoccupazioni particolari riguardo all'esposizione (ad es. uso in prodotti di consumo comportante livelli d'esposizione vicini ai livelli di dose ai quali può essere prevista una tossicità per l'essere umano ); o
– non individuazione, nello studio di 28 giorni o 90 giorni, di effetti apparsi in sostanze la cui struttura molecolare presenta un'evidente affinità con quella della sostanza studiata.
6.7. Tossicità per la riproduzione
Una valutazione iniziale del punto finale deve tener conto di tutte le informazioni tossicologiche disponibili (per esempio dallo studio di 28 o 90 giorni), in particolare dell'informazione sulle sostanze con una struttura affine, derivate da stime (Q)SAR o dai metodi in vitro.
6.7. Se dalla valutazione iniziale non risulta alcuna prova del fatto che la sostanza possa avere effetti tossici per lo sviluppo o per la riproduzione e l'azienda non introduce o raccomanda adeguate misure di gestione del rischio, come se fosse classificata come categoria reprotossica 1 o 2, un ulteriore test di reprotossicità è eseguito dal dichiarante.
Si applicano le condizioni relative a tali studi di cui all'allegato VII.
6.8. Tossicocinetica
6.8.1. Valutazione del comportamento tossicocinetico della sostanza, se può essere dedotto delle informazioni pertinenti disponibili
7. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE
COLONNA 1
INFORMAZIONI NORMALMENTE RICHIESTE
COLONNA 2
REGOLE SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1
7.1. Tossicità acquatica
7.1.2. Studio dell'inibizione della crescita sulle piante acquatiche (di preferenza alghe)
7.1.2. Lo studio non deve essere realizzato se vi sono fattori mitiganti che indicano come la tossicità acquatica sia improbabile, per esempio se la sostanza è altamente insolubile nell'acqua o è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche:
7.1.3. Test di tossicità a breve termine su pesci: il dichiarante può effettuare test di tossicità a lungo termine anziché a breve termine.
7.1.3. Lo studio non deve essere realizzato:
– se vi sono fattori mitiganti che indicano come la tossicità acquatica sia improbabile, per esempio se la sostanza è altamente insolubile;
– se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche
– se è disponibile uno studio della tossicità acquatica sui pesci a lungo termine.
Il test della tossicità acquatica a lungo termine descritto nell'allegato VII deve essere preso in considerazione se dalla valutazione della sicurezza chimica ai sensi dell'allegato I risulta che è necessario approfondire lo studio degli effetti sugli organismi acquatici. La scelta del o dei test appropriati dipenderà dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.
Lo studio della tossicità acquatica a lungo termine su pesci (allegato VII, 7.1.6) è previsto se la sostanza è poco solubile in acqua.
7.1.4. Studio dell'inibizione respiratoria su fanghi attivi.
7.1.4. Lo studio non deve essere realizzato:
– se non vi è alcuna emissione verso un impianto di depurazione;
– se vi sono fattori mitiganti che indicano come la tossicità microbica sia improbabile, per esempio se la sostanza è altamente insolubile nell'acqua;
– se si constata che la sostanza è facilmente biodegradabile e che le concentrazioni di test utilizzate si situano nell'intervallo di concentrazione prevedibile nelle acque reflue immesse in un impianto di trattamento.
Lo studio può essere sostituito da un test di inibizione della nitrificazione se i dati disponibili indicano che la sostanza è probabilmente un inibitore di crescita o di funzione microbica, in particolare di batteri nitrificanti.
7.2. Degradazione
7.2. Ulteriori test di degradazione sono presi in considerazione se risulta dalla valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, che è necessario approfondire lo studio della degradazione della sostanza. La scelta dei test appropriati dipenderà dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.
7.2.1. Biotica
7.2.1.1. Biodegradabilità facile
7.2.1.1 . Lo studio non deve essere realizzato se la sostanza è inorganica.
7.2.2. Abiotica
7.2.2.1. Idrolisi come funzione del pH.
7.2.2.1. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza è facilmente biodegradabile;
– se la sostanza è altamente insolubile nell'acqua.
7.3. Destino e comportamento nell'ambiente
7.3.1. Screening dell'adsorbimento/deadsorbimento
7.3.1. Lo studio non deve essere realizzato:
– se, sulla base delle sue proprietà fisico-chimiche, si può presumere che la sostanza abbia un basso potenziale d'adsorbimento (ad es. la sostanza presenta un basso coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua);
– se la sostanza e il relativo prodotto di degradazione si decompongono rapidamente.
ALLEGATO VII
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI NORMALMENTE RICHIESTE
PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITÀ PARI O SUPERIORI A 100 TONNELLATE
Al livello di cui al presente allegato, il dichiarante è tenuto a presentare una proposta e un calendario per assolvere gli obblighi di informazione in esso prescritti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c).
Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni che devono essere fornite di norma per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 100 tonnellate, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c). Di conseguenza, le informazioni richieste che figurano nella colonna 1 del presente allegato si aggiungono a quelle che figurano nella colonna 1 degli allegati V e VI. Nella colonna 2 sono riportate le regole specifiche in base alle quali il dichiarante può proporre di omettere le informazioni normalmente richieste, sostituirle con altre informazioni, fornirle in una fase successiva o adattarle in altro modo. Se sussistono le condizioni a cui sono subordinati gli adattamenti, riportate nella colonna 2 dell'allegato, il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni per cui propone ogni adattamento alla voce corrispondente del fascicolo di registrazione.
Oltre a queste regole specifiche, un dichiarante può proporre di adattare le informazioni normalmente richieste, indicate nella colonna 1, secondo le disposizioni generali enunciate nell'allegato IX. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci corrispondenti del fascicolo di registrazione, le ragioni di ogni decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle regole specifiche pertinenti della colonna 2 o degli allegati IV o X(85).
Prima di realizzare nuovi esperimenti per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede alla valutazione di tutti i dati in vitro, i dati in vivo, i dati storici, i dati ottenuti mediante R(Q)SA validi e i dati relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo "read-across") che sono disponibili.
Se, per taluni punti finali, non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella colonna 2 del presente allegato o nell'allegato IX, occorre indicarlo chiaramente e precisarne le ragioni.
5. INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA
COLONNA 1
INFORMAZIONI NORMALMENTE RICHIESTE
COLONNA 2
REGOLE SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1
5.18. Stabilità nei solventi organici ed identità dei prodotti di degradazione pertinenti
Necessario soltanto se la stabilità della sostanza è ritenuta critica.
5.18. Lo studio non deve essere realizzato se la sostanza è inorganica.
5.19. Costante di dissociazione
5.19. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza è idroliticamente instabile (periodo radioattivo inferiore a dodici ore) o se è facilmente ossidabile nell'acqua;
– se la sostanza non è solubile in acqua o non contiene alcuna struttura ionica.
5.20. Viscosità
6. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Sono da evitare le prove in vivo che utilizzano sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose che comportano corrosività.
COLONNA 1
INFORMAZIONI NORMALMENTE RICHIESTE
COLONNA 2
NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1
6.4. Se uno degli studi della mutagenicità previsti agli allegati V o VI dà un risultato positivo e se non sono disponibili risultati di uno studio in vivo, il dichiarante propone uno studio della mutagenicità in vivo appropriato.
Se uno studio in vivo disponibile dà un risultato positivo, altri studi in vivo sono proposti.
6.6. Tossicità da dose ripetuta
6.6.1. Studio della tossicità da dose ripetuta a breve termine (28 giorni), una sola specie, maschio e femmina, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione umana, tranne se questi dati sono già forniti in osservanza delle disposizioni dell'allegato VI o se sono proposti test conformemente al punto 6.6.2. In questo caso, la sezione 3 dell'allegato IX non è applicabile.
6.6.2. Studio della tossicità subcronica (90 giorni), una sola specie, roditore, maschio e femmina, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile dell'esposizione umana.
6.6.2. Lo studio di tossicità a breve termine (90 giorni) non deve essere realizzato:
– se è disponibile uno studio attendibile di tossicità a breve termine (28 giorni), che dimostra che esistono effetti di tossicità gravi secondo i criteri di classificazione della sostanza come R48, per i quali il noael-28 giorni osservato, con applicazione di un fattore d'incertezza appropriato, permette un'estrapolazione del noael-90 giorni per la stessa via d'esposizione;
– se è disponibile uno studio attendibile di tossicità cronica, a condizione che siano state utilizzate una specie e una via di somministrazione appropriate;
– se la sostanza è non reattiva, insolubile e non inalabile e se un "test limite" di 28 giorni non dimostra assorbimento né tossicità, in particolare se tale modello è associato ad un'esposizione umana limitata.
La via di somministrazione appropriata è scelta sulla base degli elementi seguenti:
I test per via cutanea sono appropriati:
1) se un contatto con la pelle alla produzione e/o all'uso è probabile; e
2) se le proprietà fisico-chimiche lasciano presumere che il tasso d'assorbimento cutaneo è rilevante; e
3) se si dà una delle condizioni seguenti:
– una tossicità è osservata in un test di tossicità cutanea acuta a basse dosi;
– effetti sistemici o altre prove d'assorbimento sono osservati in studi sull'irritazione della pelle e/o degli occhi;
– test in vitro rivelano un assorbimento cutaneo rilevante;
– una tossicità cutanea acuta o una penetrazione cutanea rilevanti sono riconosciute per sostanze strutturalmente affini.
I test per via cutanea non sono appropriati se l'assorbimento cutaneo è improbabile, tenuto conto del peso molecolare (PM > 800 o diametro molecolare > 15 Å) e della bassa liposolubilità (log Kow < -1 o > 4).
I test per inalazione sono appropriati:
1) se l'esposizione di esseri umani per inalazione è probabile; e
2) se si dà una delle condizioni seguenti:
– la sostanza ha una pressione del vapore superiore a 10 -2 Pa a 20° C;
– la sostanza è una polvere contenente più dell'1% di particelle p/p, con mmad inferiore a 100 µm;
la sostanza sarà utilizzata in un modo che genera aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile (> 1% p/p di particelle con mmad < 100 µm). In mancanza di controindicazioni, è da preferire la via orale.
Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall'autorità competente dello Stato membro di valutazione ai sensi degli articoli 45, 46 o 52 nei casi seguenti:
– non identificazione di un noael nello studio di 90 giorni, tranne se la ragione di questa non identificazione è l'assenza di effetti tossici nocivi;
– tossicità particolarmente preoccupante (ad es. per la gravità degli effetti);
– indicazioni dell'esistenza di un effetto i cui elementi disponibili non permettono la caratterizzazione tossicologica e/o la caratterizzazione dei rischi. In questi casi, può anche essere più appropriato realizzare studi tossicologici specifici destinati a studiare tali effetti (ad es. immunotossicità, neurotossicità);
– preoccupazioni particolari riguardanti l'esposizione (ad es. uso in prodotti di consumo, comportanti livelli d'esposizione elevati rispetto ai livelli di dose ai quali è prevedibile una tossicità per l'essere umano).
6.7. Tossicità per la riproduzione
6.7. Gli studi non devono essere realizzati:
– se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e misure idonee di gestione dei rischi sono attuate;
– se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e misure idonee di gestione dei rischi sono attuate;
– se dalla valutazione della sicurezza chimica di cui all'allegato I risulta che il rischio per la salute/ambiente riguardo all'esposizione ripetuta per gli usi identificati non è rilevante o è adeguatamente controllato, tenendo conto delle misure di gestione del rischio; si applica l'allegato IX, paragrafo 3.
6.7.1. Studio della tossicità per lo sviluppo, una specie, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione umana (allegato X, B. 31 o OCSE 414).
6.7.1. Lo studio è effettuato inizialmente su una specie. In funzione del risultato del primo test e di tutti gli altri dati pertinenti disponibili può essere deciso di effettuare uno studio su questo livello di tonnellaggio o sul successivo su una seconda specie.
6.7.2. Studio di tossicità per la riproduzione su due generazioni, una sola specie, maschio e femmina, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione umana.
6.7.2. Lo studio sulla tossicità per la riproduzione su due generazioni è proposto dal dichiarante se da uno studio di tossicità da dose ripetuta (90 giorni) risulta una tossicità per la riproduzione potenziale (ad es. effetti istopatologici sulle gonadi) o se la sostanza presenta una stretta affinità strutturale con una sostanza nota come tossica per la riproduzione.
Lo studio è effettuato inizialmente su una specie. In funzione del risultato del primo test e di tutti gli altri dati pertinenti disponibili può essere deciso di effettuare uno studio su questo livello di tonnellaggio o sul successivo su una seconda specie.
7. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE
Colonna 1
Informazioni normalmente richieste
Colonna 2
Regole specifiche per gli adattamenti rispetto alla colonna 1
7.1. Tossicità acquatica
7.1. Test di tossicità a lungo termine sono proposte dal dichiarante se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indica che è necessario approfondire lo studio degli effetti sugli organismi acquatici. La scelta dei test appropriati dipende dai risultati della valutazione della sicurezza.
7.1.5. Test di tossicità a lungo termine su dafnie (tranne se questi dati sono già forniti in osservanza delle disposizioni dell'allegato V)
7.1.5. Lo studio non deve essere realizzato:
– se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche (PM > 800 o diametro molecolare > 15 Å);
– se è improbabile un'esposizione diretta o indiretta del comparto acquatico.
7.1.6. Test di tossicità a lungo termine su pesci (tranne se questi dati sono già forniti in osservanza delle disposizioni dell'allegato VI)
7.1.6. Lo studio non deve essere realizzato:
– se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche (PM > 800 o diametro molecolare > 15 Å);
– se è improbabile un'esposizione diretta o indiretta del comparto acquatico.
Le informazioni sono fornite per uno dei punti seguenti: 7.1.6.1, 7.1.6.2 o 7.1.6.3.
7.1.6.1 Test di tossicità su pesci nelle prime fasi di vita (fels) (OCSE 210)
7.1.6.2. Test di tossicità a breve termine su pesci nelle fasi di embrione e di avannotto (allegato X, C. 15 o OCSE 212)
7.1.6.3 Test di crescita dei giovanili di pesci(allegato X, C. 14 o OCSE 215)
7.1.6.1. Il test di tossicità fels è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall'autorità competente dello Stato membro di valutazione, ai sensi degli articoli 45, 46 o 52 se la sostanza possiede un potenziale di bioaccumulazione.
7.2. Degradazione
7.2. Test di degradazione supplementari sono proposti dal dichiarante se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, rivela la necessità di approfondire lo studio della degradazione della sostanza. La scelta dei test appropriati dipende dai risultati della valutazione della sicurezza.
7.2.1. Biotica
Le informazioni di cui ai punti 7.2.1.3 e 7.2.1.4 sono anche proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'autorità competente dello Stato membro di valutazione, ai sensi degli articoli 45, 46 o 52 nei casi precisati sotto.
7.2.1.2. Test di simulazione sulla degradazione finale nelle acque di superficie.
7.2.1.2. Lo studio non deve essere realizzato:
– se l'idrosolubilità della sostanza è inferiore a 10 µg/l;
– se la sostanza è facilmente biodegradabile.
7.2.1.3. Test di simulazione sul suolo (per le sostanze con un forte potenziale d'adsorbimento sul suolo).
7.2.1.3. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza è facilmente biodegradabile;
– se è improbabile un'esposizione diretta o indiretta del suolo
7.2.1.4. Test di simulazione su sedimenti (per le sostanze con un forte potenziale d'adsorbimento sui sedimenti).
7.2.1.4. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza è facilmente biodegradabile;
– se è improbabile un'esposizione diretta o indiretta del suolo
7.2.3. Identificazione dei prodotti di degradazione
7.2.3. Tranne se la sostanza è facilmente biodegradabile
Test supplementari sono proposti dal dichiarante se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, rivela la necessità di approfondire lo studio del destino e del comportamento della sostanza. La scelta dei test appropriati dipende dai risultati della valutazione della sicurezza.
7.3. Destino e comportamento nell'ambiente
7.3.2. Bioconcentrazione in una specie acquatica, preferibilmente un pesce
7.3.2. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza ha un basso potenziale di bioaccumulazione (log Kow < 3);
– se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche (PM > 800 o diametro molecolare > 15 Å);
– se è improbabile un'esposizione diretta o indiretta del comparto acquatico.
7.3.3. Studi supplementari sull'adsorbimento/deadsorbimento, in funzione dei risultati dello studio prescritto all'allegato VI
7.3.3. Lo studio non deve essere realizzato:
– se, sulla base delle sue proprietà fisico-chimiche, si può presumere che la sostanza abbia un basso potenziale d'adsorbimento (ad es. la sostanza presenta un basso coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua);
– se la sostanza si decompone rapidamente.
7.4. Effetti sugli organismi del suolo
7.4. Questi studi non devono essere realizzati se è improbabile un'esposizione diretta o indiretta del comparto terrestre.
In mancanza di dati di tossicità riguardanti gli organismi del suolo, può essere applicato il metodo della divisione equilibrata per valutare l'esposizione degli organismi del suolo. In caso d'esposizione rilevante, una selezione delle prove seguenti è proposta dal dichiarante.
In particolare per le sostanze che hanno un potenziale elevato di adsorbimento sul suolo, il dichiarante effettua test di tossicità a lungo termine, anziché a breve termine.
7.4.1. Tossicità a breve termine per i lombrichi
7.4.2. Effetti sui microorganismi del suolo
7.4.3. Tossicità a breve termine per le piante
9. METODI DI INDIVIDUAZIONE E DI ANALISI
Una descrizione dei metodi d'analisi è fornita su richiesta per i comparti ambientali per i quali sono stati realizzati studi utilizzando i metodi d'analisi in questione. Se i metodi d'analisi non sono disponibili, occorre darne una giustificazione.
ALLEGATO VIII
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI NORMALMENTE RICHIESTE PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITÀ PARI O SUPERIORI A 1000 TONNELLATE
Al livello di cui al presente allegato, il dichiarante è tenuto a presentare una proposta e un calendario per assolvere gli obblighi di informazione in esso prescritti che implicano esperimenti su animali vertebrati, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d).
Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni che devono essere fornite di norma per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 1000 tonnellate, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d). Di conseguenza, le informazioni richieste che figurano nella colonna 1 del presente allegato si aggiungono a quelle che figurano nella colonna 1 degli allegati V, VI e VII. Nella colonna 2 sono riportate le regole specifiche in base alle quali il dichiarante può proporre di omettere le informazioni normalmente richieste, sostituirle con altre informazioni, fornirle in una fase successiva o adattarle in altro modo. Se sussistono le condizioni a cui sono subordinati gli adattamenti, riportate nella colonna 2 dell'allegato, il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni per cui propone ogni adattamento alla voce corrispondente del fascicolo di registrazione.
Oltre a queste regole specifiche, un dichiarante può proporre di adattare le informazioni normalmente richieste, indicate nella colonna 1, secondo le disposizioni generali enunciate nell'allegato IX. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci corrispondenti del fascicolo di registrazione, le ragioni di ogni decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle regole specifiche pertinenti della colonna 2 o degli allegati IX o X(86).
Prima di realizzare nuovi esperimenti per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede alla valutazione di tutti i dati in vitro, i dati in vivo, i dati storici, i dati ottenuti mediante R(Q)SA validi e i dati relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo "read-across") che sono disponibili.
Se, per taluni punti finali, non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella colonna 2 del presente allegato o nell'allegato IX, occorre indicarlo chiaramente e precisarne le ragioni.
6. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Colonna 1
Informazioni normalmente richieste
Colonna 2
Regole specifiche per gli adattamenti rispetto alla colonna 1
6.4. Se opportuno, in caso di risultato positivo di un precedente studio della mutagenicità, il dichiarante propone studi della mutagenicità supplementari.
6.6.3. Uno studio della tossicità a lungo termine da dose ripetuta (≥12 mesi) può essere proposto dal dichiarante o richiesto dall'autorità dello Stato membro di valutazione ai sensi degli articoli 45, 46 o 52 se la frequenza e la durata dell'esposizione umana indicano che uno studio a più lungo termine è appropriato e se si dà una delle condizioni seguenti:
– lo studio di 28 o di 90 giorni ha rivelato effetti di tossicità seri o gravi, che suscitano preoccupazioni particolari, per i quali gli elementi disponibili non permettono la caratterizzazione tossicologica o la caratterizzazione dei rischi;
– effetti apparsi in sostanze la cui struttura molecolare presenta una stretta affinità con quella della sostanza studiata non sono stati individuati dallo studio di 28 giorni o di 90 giorni;
– la sostanza può presentare una proprietà pericolosa che non può essere individuata da uno studio di 90 giorni.
6.6. Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall'autorità competente dello Stato membro di valutazione ai sensi degli articoli 45, 46 o 52 nei casi seguenti:
– tossicità particolarmente preoccupante (ad es. per la gravità degli effetti);
– indicazioni dell'esistenza di un effetto per il quale gli elementi disponibili non permettono la caratterizzazione tossicologica e/o la caratterizzazione dei rischi. In questi casi, può anche essere più appropriato realizzare studi tossicologici specifici destinati a studiare tali effetti (ad es. immunotossicità, neurotossicità);
– esistenza di preoccupazioni particolari riguardanti l'esposizione (ad es. uso in prodotti di consumo, comportante livelli d'esposizione vicini ai livelli di dose ai quali una tossicità è osservata).
6.7. Tossicità per la riproduzione
6.7.4. Test di tossicità per la riproduzione su due generazioni, una sola specie, maschio e femmina, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione umana, tranne se questi dati sono già forniti in osservanza delle disposizioni dell'allegato VII.
6.7.4. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e misure idonee di gestione dei rischi sono attuate;
– se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e misure idonee di gestione dei rischi sono attuate;
– se la sostanza ha una bassa attività tossicologica (nessuno dei test disponibili ha fornito prove di tossicità), dati tossicocinetici dimostrano che non si produce un assorbimento sistemico attraverso le vie d'esposizione considerate (ad es. concentrazioni di plasma/sangue inferiori al limite d'individuazione utilizzando un metodo sensibile e assenza della sostanza e di metaboliti della sostanza nell'urina, nella bile o nell'aria esalata) e non vi è esposizione umana significativa.
6.9. Uno studio della cancerogenicità può essere proposto o può essere richiesto dall'autorità competente dello Stato membro di valutazione, ai sensi degli articoli 45, 46 o 52:
– se la sostanza ha un uso ampiamente dispersivo o se esistono prove di un'esposizione umana frequente o a lungo termine; e
– se la sostanza è classificata come mutagena, categoria 3, o se gli studi sulle dosi ripetuta dimostrano che essa può causare iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.
7. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE
COLONNA 1
INFORMAZIONI NORMALMENTE RICHIESTE
COLONNA 2
REGOLE SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1
7.2. Degradazione
7.2. Test di degradazione supplementari sono proposti se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, rivela la necessità di approfondire l'esame della degradazione della sostanza. La scelta dei test appropriati dipende dai risultati della valutazione della sicurezza.
7.2.1. Biotica
7.2.1.5. Test di conferma supplementari sui tassi di biodegradazione (aerobica e/o anaerobica) nei comparti ambientali (acqua, sedimento, suolo), in particolare al fine di identificare i prodotti di degradazione più importanti.
7.3. Destino e comportamento nell'ambiente
7.3. Test supplementari sono proposti dal dichiarante se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, rivela la necessità di approfondire lo studio del destino e del comportamento della sostanza. La scelta dei test appropriati dipende dai risultati della valutazione della sicurezza.
7.3.4. Studi supplementari sul destino e il comportamento nell'ambiente
7.4. Effetti sugli organismi del suolo
7.4. Test di tossicità a lungo termine sono proposti dal dichiarante se il confronto dell'esposizione ambientale (prevista) con i risultati dei test di tossicità a breve termine, rivela la necessità di approfondire l'esame degli effetti sugli organismi del suolo. La scelta dei test appropriati dipende dal risultato di questo confronto.
Questi studi non devono essere realizzati se un'esposizione diretta o indiretta del comparto acquatico è improbabile.
7.4.4. Test di tossicità a lungo termine su lombrichi, tranne se queste informazioni sono già fornite in osservanza delle disposizioni dell'allegato VII
7.4.5. Test di tossicità a lungo termine su invertebrati diversi dai lombrichi, tranne se queste informazioni sono già fornite in osservanza delle disposizioni dell'allegato VII
7.4.6. Test di tossicità a lungo termine su piante, tranne se queste informazioni sono già fornite in osservanza delle disposizioni dell'allegato VII
7.5. Tossicità a lungo termine per gli organismi che vivono in sedimenti
7.5. Test di tossicità a lungo termine sono proposti dal dichiarante se il confronto dell'esposizione ambientale (prevista) con i risultati dei test di tossicità a breve termine, rivela la necessità di approfondire l'esame degli effetti sugli organismi che vivono in sedimenti. La scelta dei test appropriati dipende dal risultato della valutazione della sicurezza.
7.6. Tossicità a lungo termine o tossicità per la riproduzione per gli uccelli
7.6. Lo studio non deve essere realizzato se un'esposizione diretta o indiretta di uccelli è improbabile.
9. METODI DI INDIVIDUAZIONE E DI ANALISI
Una descrizione dei metodi d'analisi è fornita su richiesta per i comparti ambientali per i quali sono stati realizzati studi utilizzando i metodi d'analisi in questione. Se i metodi d'analisi non sono disponibili, occorre darne una giustificazione.
ALLEGATO IX
REGOLE GENERALI PER L'ADATTAMENTO DEL REGIME NORMALE DI TEST DI CUI AGLI ALLEGATI DA V A VIII
Gli allegati da V a VIII definiscono il regime normale di test che devono esser effettuati per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantità di:
–
1 tonnellata o più, ai sensi l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a),
–
10 tonnellate o più, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b),
–
100 tonnellate o più, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e
–
1000 tonnellate o più, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d).
Oltre alle regole specifiche figuranti nella colonna 2 degli allegati da V a VIII, un dichiarante può adattare il regime normale di test in base alle regole generali enunciate al punto 1 del presente allegato. Gli adattamenti del regime normale di test possono essere oggetto di una valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di valutazione.
1. I TEST NON APPAIONO COME SCIENTIFICAMENTE NECESSARI
1.1. Uso di dati esistenti
1.1.1. Dati sulle proprietà fisico-chimiche risultanti da esperimenti non effettuati conformemente alla buona pratica di laboratorio o all'allegato X
Questi dati sono considerati equivalenti ai dati risultanti dal test corrispondente dell'allegato X se si danno le condizioni seguenti:
1)
i dati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e della valutazione dei rischi, e
2)
è fornita una descrizione adeguata e attendibile dello studio.
1.1.2. Dati risultanti da esperimenti su animali non effettuati conformemente alla buona pratica di laboratorio o all'allegato X
Questi dati sono considerati come equivalenti ai dati risultanti dal test corrispondente dell'allegato X se si danno le condizioni seguenti:
1)
i dati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e della valutazione dei rischi,
2)
i parametri chiave di cui è previsto lo studio nel test corrispondente dell'allegato X sono coperti in modo adeguato e attendibile,
3)
la durata dell'esposizione, se costituisce un parametro pertinente, è comparabile o superiore a quella del test corrispondente dell'allegato X,
4)
è fornita una descrizione adeguata e attendibile dello studio
1.1.3. Dati umani storici
Sono presi in considerazione dati umani storici quali studi epidemiologici sulle popolazioni esposte, dati su esposizioni accidentali o professionali e studi clinici.
La validità dei dati relativi a effetti specifici sulla salute dipende, tra l'altro, dal tipo di analisi, dai parametri coperti, dall'ampiezza e dalla specificità della reazione e, pertanto, dalla prevedibilità dell'effetto. I criteri per valutare l'adeguatezza dei dati sono:
1)
la selezione e la caratterizzazione appropriate dei gruppi esposti e dei gruppi di controllo,
2)
la caratterizzazione appropriata dell'esposizione,
3)
la durata sufficiente del monitoraggio dell'occorrenza della malattia,
4)
la validità del metodo di osservazione di un effetto,
5)
la considerazione adeguata dei fattori di distorsione e di confusione,
6)
un'attendibilità statistica ragionevole, che giustifichi la conclusione.
In tutti i casi deve essere fornita una documentazione adeguata e attendibile.
1.2. Elementi di prova
L'ipotesi/conclusione che una sostanza presenta o non presenta una particolare proprietà pericolosa può essere basata su elementi di prova desunti da varie fonti d'informazione indipendenti, mentre le informazioni provenienti da ciascuna fonte considerata singolarmente sono giudicate insufficienti per giustificare tale nozione
Il ricorso a nuovi metodi di sperimentazione, non ancora citati nell'allegato X, può fornire elementi di prova sufficienti per giungere alla conclusione che una sostanza presenta o non presenta una particolare proprietà pericolosa.
Quando esistono elementi di prova sufficienti ad accertare la presenza o l'assenza di una particolare proprietà pericolosa :
–
non sono effettuati ulteriori test su animali vertebrati per quanto riguarda tale proprietà,
–
possono non essere effettuati ulteriori test che non utilizzano animali vertebrati.
In tutti i casi deve essere fornita una documentazione adeguata e attendibile.
1.3. Relazione struttura-attività
I risultati ottenuti per mezzo di validi modelli di relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività (Q)SAR possono indicare la presenza o l'assenza di una certa proprietà pericolosa. Tali risultati possono essere utilizzati in luogo dei test quando si danno le condizioni seguenti:
–
i risultati sono derivati da un modello (Q)SAR di cui è stata stabilita la validità scientifica,
–
i risultati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e della valutazione dei rischi, e
–
è fornita una descrizione sufficiente e attendibile del metodo applicato.
In collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, l'agenzia elabora e fornisce orientamenti valutando quali (Q)SAR risponderanno a tali condizioni e fornisce esempi.
1.4. Metodi in vitro
I risultati ottenuti con idonei metodi in vitro possono indicare la presenza di una certa proprietà pericolosa. In questo contesto, "idonei" significa sviluppati secondo criteri per lo sviluppo di test internazionalmente riconosciuti (ad esempio: i criteri ECVAM per l'immissione di un test nel processo di prevalidazione). In funzione del rischio potenziale, può essere necessaria una conferma immediata, che richiede l'effettuazione di altri test oltre a quelli previsti dagli allegati V o VI, o una proposta di conferma, che richiede l'effettuazione di altri test oltre a quelli previsti negli allegati VII e VIII per le rispettive quantità.
Se i risultati ottenuti utilizzando tali metodi in vitro non rivelano una certa proprietà pericolosa, il test pertinente è tuttavia effettuato al livello di quantità appropriato per confermare il risultato negativo, tranne se il test non è prescritto in base alle disposizioni degli allegati da V a VIII o alle altre disposizioni dell'allegato IX.
Tale conferma può essere omessa se si danno le condizioni seguenti:
1)
i risultati sono derivati da un metodo in vitro la cui validità scientifica è stata stabilita da uno studio di validazione, secondo principi di validazione internazionalmente riconosciuti;
2)
i risultati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e della valutazione dei rischi;
3)
è fornita una descrizione adeguata e attendibile del metodo applicato.
1.5. Raggruppamento di sostanze e metodo "read-across"
Le sostanze le cui proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche sono probabilmente simili o seguono uno schema regolare data la loro affinità strutturale possono essere considerate come un gruppo o una "categoria" di sostanze. L'applicazione del concetto di gruppo implica che le proprietà fisico-chimiche, gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente o il destino ambientale siano prevedibili sulla base di dati relativi ad una sostanza di riferimento appartenente allo stesso gruppo, estesi mediante interpolazione ad altre sostanze del gruppo (metodo "read-across"). Questo metodo permette di evitare di sottoporre a test ogni sostanza per ogni punto finale.
Le affinità possono essere basate su:
1)
un gruppo funzionale comune,
2)
i precursori comuni e/o la probabilità di prodotti di decomposizione comuni derivanti di processi fisici e biologici, che danno luogo a sostanze chimiche strutturalmente affini, o
3)
uno schema costante nella variazione della potenza delle proprietà nella categoria.
Se è applicato il concetto di gruppo, le sostanze sono classificate ed etichettate su questa base.
In tutti i casi, è fornita una descrizione adeguata e attendibile.
2. I TEST SONO TECNICAMENTE IMPOSSIBILI
I test relativi a un punto finale specifico possono essere omessi se è tecnicamente impossibile realizzare lo studio in ragione delle proprietà della sostanza: ad esempio, sostanze molto volatili, molto reattive o instabili non possono essere utilizzate, una miscela della sostanza con l'acqua può generare un rischio di incendio o di esplosione, o la radioetichettatura della sostanza richiesta in taluni studi può non essere possibile. Devono sempre essere seguite le istruzioni per i test figuranti nell'allegato X, in particolare per quanto riguarda le limitazioni tecniche di un metodo specifico.
3. TEST DELL'ESPOSIZIONE ADATTATI IN MODO SPECIFICO A UNA SOSTANZA
3.1Sulla base degli scenari d'esposizione della relazione sulla sicurezza chimica, possono essere omessi i test di cui agli allegati VII e VIII e, ove specificato, all'allegato VI.
3.2È fornita una descrizione adeguata e attendibile nella valutazione della sicurezza chimica per l'omissione basata sulle esposizioni di cui agli allegati VII e VIII e per i test specificati all'allegato VI coerenti con tali condizioni, fra cui:.
i)
i) i tipi dei compartimenti ambientali;
ii)
la popolazione umana esposta;
iii)
le misure di gestione del rischio;
iv)
le categorie di esposizione;
v)
la durata e frequenza dell'esposizione;
vi)
la protezione degli animali.
Entro il ...(87), la Commissione adotta criteri atti a definire cosa costituisca una giustificazione adeguata per l'omissione basata sulle esposizioni per gli allegati VII e VIII e per i test specificati all'allegato VI, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 3. L'omissione deve avvenire in modo armonizzato, rispettando tali condizioni.
ALLEGATO X
Allegato immutato. Vedi proposta della Commissione COM(2003)0644
ALLEGATO XI
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AGLI UTILIZZATORI A VALLE PER QUANTO RIGUARDA LA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE E L'ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA
INTRODUZIONE
Il presente allegato stabilisce in che modo gli utilizzatori a valle devono procedere per valutare e accertare che i rischi derivanti dalle sostanze che utilizzano sono adeguatamente controllati nel corso del loro uso, quando tale uso non è contemplato dalla scheda di dati di sicurezza che è fornita loro, e che altri utilizzatori, situati a valle della catena d'approvvigionamento, sono in grado di controllare adeguatamente i rischi. La valutazione copre il ciclo di esistenza della sostanza, dal momento in cui l'utilizzatore a valle la riceve per i suoi usi propri e per i suoi usi identificati in quantità di una tonnellata o più all'anno a valle della catena d'approvvigionamento. Essa riguarda l'uso della sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo.
Quando effettua la valutazione della sicurezza chimica ed elabora la relazione sulla sicurezza chimica, l'utilizzatore a valle tiene conto delle informazioni che gli sono trasmesse nella scheda di dati di sicurezza dal fornitore della sostanza chimica, ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento. Quando una valutazione effettuata in applicazione di una norma comunitaria (ad esempio una valutazione dei rischi realizzata ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93) è disponibile ed adeguata, ne è tenuto conto nella valutazione della sicurezza chimica. Ogni divergenza rispetto a tali valutazioni è giustificata. Possono anche essere prese in considerazione le valutazioni effettuate nel quadro di altri programmi internazionali e nazionali.
La procedura che deve seguire l'utilizzatore a valle quando effettua la valutazione della sicurezza chimica ed elabora la relazione sulla sicurezza chimica comprende tre tappe:
Tappa 1: elaborazione di scenari d'esposizione
L'utilizzatore a valle elabora scenari d'esposizione per usi non contemplati da una scheda di dati di sicurezza che gli è stata fornita conformemente all'allegato I, punto 5.
Tappa 2: se necessario, revisione della valutazione dei rischi effettuata dal fornitore
Se l'utilizzatore a valle ritiene che le valutazioni figuranti nella scheda di dati di sicurezza che gli è stata trasmessa sono appropriate, non è necessaria alcun'altra valutazione dei rischi né alcuna valutazione PBT e VPVB. In tal caso, egli utilizza le informazioni pertinenti comunicate dal fornitore per la caratterizzazione dei rischi. Questo è indicato nella relazione sulla sicurezza chimica.
Se l'utilizzatore a valle ritiene che le valutazioni figuranti nella scheda di dati di sicurezza che gli è stata trasmessa non sono appropriate, egli procede alle valutazioni pertinenti conformemente all'allegato I, punti da 1 a 4 secondo il caso.
Quando l'utilizzatore a valle ritiene che, per poter elaborare la sua relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni trasmesse dal fornitore devono essere completate da altri dati, egli raccoglie tali informazioni. Quando queste possono essere ottenute per mezzo di esperimenti su animali vertebrati, egli presenta all'agenzia una proposta di strategia di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 40, precisando le ragioni per le quali ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni. In attesa dei risultati dei test supplementari, egli registra le misure di gestione dei rischi che ha messo in atto.
Quando i test supplementari sono ultimati, l'utilizzatore a valle modifica come opportuno la relazione sulla sicurezza chimica e la sua scheda di dati di sicurezza.
Tappa 3: caratterizzazione dei rischi
Una caratterizzazione dei rischi è realizzata per ogni nuovo scenario d'esposizione, come prescritto nell'allegato I, punto 6. La caratterizzazione dei rischi è riportata alla voce pertinente della relazione sulla sicurezza chimica ed è riassunta nella scheda di dati di sicurezza alle voci pertinenti.
Nel corso di queste tappe, sono possibili iterazioni tra, da una parte, l'elaborazione di nuovi scenari d'esposizione, che implicano la definizione e l'attuazione o la raccomandazione di misure di gestione dei rischi e, dall'altra, la produzione di ulteriori informazioni. Quest'ultima ha lo scopo di permettere una caratterizzazione più precisa dei rischi, sulla base di una più accurata valutazione dei rischi e/o dell'esposizione.
L'utilizzatore a valle elabora una relazione sulla sicurezza chimica, nella quale precisa la sua valutazione della sicurezza chimica utilizzando la parte C, sezioni 5 e 6, del formato definito nell'allegato I, punto 7 ed eventualmente le altre sezioni di tale formato.
La parte A della relazione sulla sicurezza chimica contiene una dichiarazione da cui risulta che le misure di gestione dei rischi descritte negli scenari d'esposizione pertinenti, sono attuate dall'utilizzatore a valle per i suoi usi propri e che le misure di gestione dei rischi descritte negli scenari d'esposizione per gli usi identificati, sono comunicate a valle della catena d'approvvigionamento.
ALLEGATI da XII a XVI
Allegati immutati. Vedi proposta della Commissione COM(2003)0644
Documento di lavoro della Commissione SEC(1998) 1986 definitivo, citato nel Libro bianco "Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche", COM(2001) 88 definitivo del 27.2.2001.
GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).
GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
In generale, più i dati sono completi e più la durata degli esperimenti è lunga, tanto minori sono il grado d'incertezza e la dimensione del fattore di valutazione. Un fattore di valutazione di 1.000 è di norma applicato al più basso dei tre valori a breve termine CL(E)50 derivati da specie che rappresentano livelli trofici diversi e un fattore 10 al più basso dei tre valori NOEC a lungo termine derivati da specie che rappresentano livelli trofici diversi.
Quando la persona responsabile dell'immissione sul mercato del preparato può provare che la divulgazione sulla scheda di dati di sicurezza dell'identità chimica di una sostanza che è esclusivamente classificata come: - irritante, ad eccezione di quelle che sono clssificate come R41, o irritante in combinazione con una o più delle altre proprietà di cui all'articolo 10, punto 2.3.4, della direttiva 1999/45/CE; nociva in combinazione con una o più delle proprietà di cui all'articolo 10, punto 2.3.4, della direttiva 1999/45/CE, presentanti soltanto effetti letali acuti, presenta un rischio per la natura riservata della sua proprietà intellettuale, può, conformemente alle disposizioni dell'allegato VI, parte B della direttiva 1999/45/CE, essere autorizzata a riferirsi a questa sostanza o per mezzo di un nome che identifica i gruppi chimici funzionali più importanti, o per mezzo di un altro nome.
Questa informazione propria della sostanza non può essere fornita per il preparato. Occorre dunque darla, se necessario, per ogni sostanza componente il preparato che deve figurare sulla scheda di dati di sicurezza conformemente alle prescrizioni del punto 2 del presente allegato.
Nota: si applicano anche le condizioni per non richiedere una prova specifica che sono enunciate nei metodi di prova appropriati dell'allegato X e non sono ripetute nella colonna 2.
Nota: si applicano anchele condizioni per non richiedere una prova specifica che sono enunciate nei metodi di prova appropriati dell'allegato X e non sono ripetute nella colonna 2.
Nota: si applicano anche le condizioni per non richiedere una prova specifica che sono enunciate nei metodi di prova appropriati dell'allegato X e non sono ripetute nella colonna 2.
Nota: si applicano anche. le condizioni per non richiedere una prova specifica che sono enunciate nei metodi di prova appropriati dell'allegato X e non sono ripetute nella colonna 2.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per adattarla al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0644)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0531/2003),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione giuridica (A6-0285/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 novembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per adattarla al regolamento (CE) n..../... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Tenuto conto dell'adozione del regolamento (CE) n..../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche](4), la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(5), deve essere adattata e le sue norme relative alla notifica e alla valutazione dei rischi delle sostanze chimiche devono essere soppresse,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 67/548/CEE è modificata nel modo seguente.
1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"
1.La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente e degli articoli contenenti tali sostanze, allorché tali sostanze o articoli sono immessi sul mercato negli Stati membri
"
2) All'articolo 2, paragrafo 1, le lettere c), d), f) e g) sono soppresse;
3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 3
Determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze
Le prove relative alle sostanze realizzate nell'ambito della presente direttiva sono effettuate conformemente alle prescrizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]*.
________________
* GU L …
"
4) L'articolo 5 è modificato nel modo seguente:
a)
Al paragrafo 1 il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:" Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le sostanze, in quanto tali o sotto forma di preparati, possano essere immesse sul mercato soltanto se sono state imballate ed etichettate conformemente agli articoli da 22 a 25 e ai criteri di cui all'allegato VI e, per le sostanze registrate, conformemente alle informazioni ottenute con l'applicazione degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche], salvo se trattasi di preparati per i quali altre direttive prevedono disposizioni specifiche"
b)
Al paragrafo 2 la parola "trattino" è sostituita dalla parola "comma".
5) Gli articoli da 7 a 20 sono soppressi.
6) L'articolo 23 è modificato nel modo seguente:
a)
Al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera g):"
g)
il numero di registrazione, se disponibile
"
b)Il seguente paragrafo 5 è aggiunto:
"
5.5 Nel caso di articoli che contengono sostanze autorizzate conformemente all'articolo 57 del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche], l'etichetta contiene un simbolo di avvertimento. Tale simbolo è definito dalla Commissione entro il ... * conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, ed è incluso nell'elenco di cui all'allegato II.
________________
* Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
"
7) L'articolo 27 è soppresso.
8) Il testo dell'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 30
Clausola di libera circolazione
Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare per motivi attinenti alla classificazione, all'imballaggio o all'etichettatura ai sensi della presente direttiva l'immissione sul mercato di sostanze che sono conformi alla presente direttiva.
"
9) L'articolo 32 è soppresso.
10) L'allegato V è soppresso.
11) L'allegato VI è modificato nel modo seguente:
a)
ai punti 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3, 9.5 dell'allegato VI, le parole "allegato V" sono sostituite da "allegato X del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]";
b)
al punto 1.6 (a), le parole "allegato VII" sono sostitute da "allegati IV, V e VI del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]" e le parole "allegato VIII" sono sostituite da "allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]";
c)
al punto 5.1, le parole "allegato VII" sono sostituite da "allegati V e VI del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]" e le parole "Livello 1 (allegato VIII)" sono sostituite da "allegato VII o VIII del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]";
d)
al punto 5.2.1.2, le parole "Livello 1 (allegato VIII)" sono sostituite da "allegato VII del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche]";
e)
tutti gli altri riferimenti agli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII sono da intendersi come riferimenti ai corrispondenti allegati IV, V, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche].
12) Gli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII sono soppressi.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...(6). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
* Sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../... [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche].
* Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
Esportazioni di armi
156k
72k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla sesta relazione annuale del Consiglio elaborata ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (2005/2013(INI))
– vista la sesta relazione annuale del Consiglio, adottata l'11 novembre 2004(1),
– visto il manuale aggiornato per l'uso del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, convenuto il 23 dicembre 2004 dal gruppo di lavoro del Consiglio sulle esportazioni di armi convenzionali (COARM)(2),
– vista la posizione comune del Consiglio 2003/468/PESC, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi(3),
– visto l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (attrezzature contemplate dal codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi), adottato dal Consiglio il 25 aprile 2005(4),
– vista l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere(5),
– visto il programma dell'Unione europea del 1997 per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali,
– visto il regolamento (CE) n. 1504/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che modifica e aggiorna il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e di tecnologie a duplice uso(6),
– visto l'accordo di Wassenaar sul controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti e tecnologie a duplice uso,
– vista la strategia europea in materia di sicurezza adottata dal Consiglio il 12 dicembre 2003,
– viste le norme delle Nazioni Unite sullo standard minimo per il trattamento dei prigionieri(7),
– vista la sua risoluzione del 17 novembre 2004 sulla quinta relazione annuale del Consiglio elaborata ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi(8),
– vista la sua risoluzione del 3 luglio 2003 sulla tratta di bambini e bambini soldato(9),
– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2005 sulle armi leggere e di piccolo calibro(10),
– viste le sue risoluzioni sul mantenimento dell'embargo imposto dall'Unione europea sulle vendite di armi alla Cina, in particolare la risoluzione del 18 dicembre 2003(11),
– viste le sue risoluzioni annuali sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, in particolare la risoluzione del 22 aprile 2004(12),
– visti l'articolo 17 del trattato UE e l'articolo 296 del trattato CE,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0292/2005),
A. considerando che la recente revisione del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, durata un anno, contribuirà a rafforzare i controlli dell'Unione europea sulle esportazioni di armi, ma che resta comunque necessario adottare ulteriori misure,
B. considerando che l'Unione europea, alla luce delle minacce illustrate nella strategia europea in materia di sicurezza, dovrebbe compiere ogni sforzo per agire in modo visibile come un attore globale responsabile, in prima linea per quanto riguarda gli sforzi volti a combattere la proliferazione, promuovere il disarmo globale e sviluppare controlli sul trasferimento di armi,
C. considerando che sembra probabile la trasformazione del codice di condotta UE in una posizione comune - il che rappresenterebbe un importante passo avanti nell'evoluzione del codice e obbligherebbe gli Stati membri ad adeguare le proprie legislazioni nazionali alle norme definite nel codice UE - e che, a tale fine, il 30 giugno 2005 il COREPER ha raggiunto un accordo sull'adozione, al momento opportuno, di un codice di condotta riveduto, sotto forma di posizione comune,
D. considerando che, se è vero che si conferma un'evoluzione positiva quanto ai controlli sui trasferimenti di armi, ad esempio sotto forma di un maggiore sostegno al Trattato sul commercio di armi, tale evoluzione continua a necessitare l'appoggio incondizionato dell'UE, e che il Parlamento accoglie senza riserve, a tale fine, le conclusioni del Consiglio del 3 ottobre 2005, che esprimono il sostegno dell'Unione europea all'idea di un trattato internazionale sul commercio di armi,
E. considerando che ogni anno muoiono all'incirca mezzo milione di persone a seguito di atti di violenza commessi con armi leggere, sia nell'ambito di conflitti armati che di azioni criminose,
F. convinto che lo sviluppo e l'attuazione di una politica europea armonizzata in materia di controllo delle esportazione di armi contribuirebbe in modo decisivo all'approfondimento della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione,
G. considerando che la proliferazione incontrollata delle esportazioni di armi costituisce una minaccia tanto per la vita umana quanto lo sviluppo socio-economico in senso lato, oltre a minare la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, e quindi gli obiettivi di sviluppo del Millennio,
H. convinto che qualsiasi politica dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazione di armi debba rafforzare e completare le altre dimensioni dell'azione esterna dell'Unione, che comprendono gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, la prevenzione delle crisi e la promozione dei diritti umani,
I. considerando che, come recentemente riportato, i quattro principali fornitori europei di armi hanno aumentato in modo significativo la propria quota rispetto al totale degli accordi di esportazione di armi verso paesi in via di sviluppo, passando dagli 830 milioni di dollari del 2003 (5,5%) ai 4,8 miliardi di dollari del 2004 (22%),
1. plaude alla sesta relazione annuale del Consiglio e ribadisce l'importanza di elaborare relazioni annuali, come previsto dalla misura operativa n. 8 del codice, dal momento che si tratta del principale strumento per valutare e rafforzare il codice stesso;
2. valuta positivamente l'opportunità di conferire una dimensione "sviluppo" ai controlli sulle esportazioni di armi e coglie l'occasione per sottolineare la rilevanza di tali esportazioni in rapporto alla politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea,
3. deplora il fatto che la relazione non si sia spinta oltre per quanto riguarda la definizione di criteri chiari e sollecita miglioramenti sostanziali circa il livello di dettaglio dei criteri; chiede che il codice sia reso giuridicamente vincolante e sollecita il Consiglio a non differire ulteriormente la sua decisione in proposito; prende atto dell'accordo raggiunto il 26 settembre 2005, senza l'opposizione del gruppo di lavoro COARM, quanto alle migliori pratiche per l'interpretazione del criterio n. 8 e auspica che esse verranno inserite nella versione aggiornata del manuale;
4. si dichiara profondamente preoccupato per i casi verificatisi di recente nell'UE e concernenti il trasferimento di impianti di produzione - comprese licenze di fabbricazione - al di fuori del territorio europeo, e deplora il fatto che tale aspetto non sia stato affrontato in modo più dettagliato nel corso della revisione; ribadisce la necessità di una misura operativa che disciplini la fabbricazione, i quantitativi e le esportazioni di prodotti finiti fabbricati in impianti ubicati al di fuori del continente europeo e chiede che la posizione comune fissi un termine sia per l'elaborazione che per l'entrata in vigore di tale misura; prende atto del fatto che, secondo il codice di condotta riveduto (da adottare sotto forma di posizione comune), le domande per l'ottenimento di licenze di produzione all'estero dovranno essere valutate sulla base dei criteri definiti nella posizione comune;
5. ribadisce la necessità di migliorare il sistema di notifica dei rifiuti di licenze, questione che non è stata affrontata nella relazione; sollecita nuovamente un maggiore scambio di informazioni sulle consultazioni bilaterali in materia di rifiuti di licenze, nonché un maggiore ricorso in proposito a consultazioni multilaterali a livello di Unione;
6. invita nuovamente gli Stati membri a definire di concerto - sulla base delle relazioni e raccomandazioni dei meccanismi di controllo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di embargo sulle armi - un elenco dei paesi coinvolti in conflitti armati verso i quali l'esportazione di armi dovrebbe essere in linea di principio vietata;
7. sollecita l'avvio di un dialogo europeo fra i dirigenti degli organismi di autorizzazione degli Stati membri che tenga conto delle valutazioni del Centro situazione europeo;
Posizione comune
8. si compiace della prospettiva che il codice diventi una posizione comune; sottolinea che ciò non dovrebbe limitare la libertà d'azione degli Stati membri di negoziare altre misure internazionali o regionali in materia di controllo delle esportazioni di armi; deplora tuttavia che ciò non sia ancora avvenuto e invita gli Stati membri a conferire al codice carattere giuridicamente vincolante;
9. ritiene che una politica comune chiara, efficiente ed armonizzata sul controllo delle esportazioni di armi, fondata su un codice di condotta giuridicamente vincolante, possa svolgere un ruolo decisivo nella lotta contro il terrorismo, nella prevenzione dei conflitti, nella stabilità regionale e nella promozione dei diritti umani;
Misure temporanee all'atto della revoca di un embargo sulle armi
10. si compiace della creazione di un "dispositivo" e di meccanismi specifici destinati a regolamentare le esportazioni di armi verso paesi ai quali è stato revocato l'embargo; ritiene che sia necessario un monitoraggio rigoroso anche dopo la revoca di un embargo; reputa inoltre che dovrebbe essere creato un meccanismo di revisione per analizzare ed eventualmente modificare il suddetto dispositivo; sollecita il COARM a rivedere il meccanismo a intervalli regolari e informare il Parlamento in merito alle discussioni al riguardo;
11. reputa importante che gli Stati membri possano consultarsi reciprocamente sulle licenze rilasciate per l'esportazione di armi verso paesi ai quali è stato revocato un embargo; chiede inoltre che il contenuto e i risultati delle consultazioni siano comunicati a tutti gli Stati membri;
12. sottolinea l'importanza di condividere con il Parlamento europeo le informazioni relative alla concessione di licenze e al modus operandi del dispositivo; deplora la totale mancanza di dialogo con il Parlamento europeo a tale riguardo;
Criteri uniformi
13. sollecita gli Stati membri ad applicare criteri uniformi per la valutazione dei paesi terzi, quando debbano esaminare l'imposizione di restrizioni o di un embargo sulle esportazioni di armi a causa di violazioni dei diritti dell'uomo o di una crescente instabilità regionale; ritiene, in tale ottica, che l'embargo nei confronti della Cina non dovrebbe essere revocato fintantoché la situazione dei diritti umani e delle libertà civili e politiche in tale paese non sarà nettamente e stabilmente migliorata e non sarà stata affrontata in modo adeguato la questione di Tienammen; teme altresì che le esportazioni di armi aumentino il rischio di instabilità regionale in Asia orientale, tenuto conto in particolare della legge antisecessione adottata di recente dalla Cina e concernente Taiwan; invita la Cina a compiere passi concreti per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese, ad esempio ratificando la Convenzione internazionale sui diritti politici e civili e consentendo al Comitato internazionale della Croce Rossa di effettuare ispezioni nelle prigioni cinesi, fornendo informazioni sulla sorte di tutte le vittime della repressione di Tienammen, ma anche potenziando il proprio sistema di controllo delle esportazioni e migliorando il suo impegno rispetto alle norme internazionali di non proliferazione;
Manuale per l'uso
14. prende atto delle modifiche apportate al manuale per l'uso e raccomanda ulteriori aggiornamenti, in funzione dell'evoluzione del codice, ad esempio per quanto riguarda gli orientamenti dettagliati per l'ottavo criterio, dal momento che essi costituiscono un elemento importante per la valutazione dell'impatto delle esportazioni di armi sulle politiche e i programmi in materia di sviluppo; chiede che il rispetto dei diritti umani sia utilizzato quale criterio generale;
15. sollecita l'adozione di un nuovo codice che attribuisca maggior peso sia alla problematica della proliferazione delle armi che all'integrazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso(13); sollecita ulteriori miglioramenti prima dell'adozione del nuovo codice, quale l'applicazione di un criterio in materia di diritti umani che non deve limitarsi a valutare se un paese intenda rispettare il diritto internazionale bellico; chiede che il codice sia maggiormente vincolante dal punto di vista politico, in attesa che esso divenga giuridicamente vincolante;
Migliori prassi per l'interpretazione dei criteri
16. apprezza il fatto che gli Stati membri abbiano riconosciuto la necessità di estendere le migliori prassi di interpretazione dei criteri gli altri sette criteri; sottolinea la necessità di un approccio sistematico, che includa una definizione schematica delle modalità e del calendario secondo i quali affrontare la questione, affinché gli orientamenti siano elaborati nel modo più efficace possibile;
Relazioni nazionali
17. sollecita un sostanziale miglioramento della qualità delle relazioni nazionali, al fine di consentire un'accurata valutazione dell'applicazione del codice di condotta da parte degli Stati membri e di migliorare la trasparenza; ritiene che gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare una serie di norme comuni specifiche, cui sarebbero tutti vincolati, che riguardino fra l'altro il numero delle licenze di esportazione e intermediazione relative a un paese di destinazione, la descrizione esaustiva dei tipi di attrezzature per i quali è autorizzata l'esportazione, i quantitativi delle varie attrezzature di cui è autorizzata l'esportazione e l'indicazione del tipo di utente finale; insiste affinché in futuro il finanziamento delle esportazioni di armi, ad esempio sotto forma di prestiti e garanzie di credito statali, figuri nelle relazioni nazionali;
18. sollecita il Consiglio a imporre a tutti gli Stati membri la pubblicazione di relazioni nazionali rispondenti a norme minime prestabilite;
Finalità e contenuto di una relazione consolidata dell'UE
19. sollecita il Consiglio a compiere i passi seguenti in vista dell'elaborazione di una relazione consolidata dell'Unione europea:
–
identificazione dei tempi per lo scambio di informazioni e pubblicazione dei dati statistici su base trimestrale e in formato elettronico;
–
utilizzazione delle raccomandazioni formulate nel documento del SIPRI (l'Istituto internazionale di Stoccolma per la ricerca sulla pace) sul miglioramento della relazione annuale(14), onde pervenire a norme comuni per la stesura delle relazioni e agevolare la raccolta e la presentazione dei dati destinati alla relazione UE;
–
pubblicazione di maggiori informazioni sulle procedure a livello di Unione, in particolare sui sistemi di rifiuto di licenze di esportazione e di intermediazione e sulla base di dati sulle attività degli Stati membri nei confronti di paesi terzi (outreach);
–
fornitura di informazioni precise sulle modalità di applicazione di ogni orientamento prioritario, sui meccanismi che saranno utilizzati e sul calendario previsto;
Incorporazione di merci da destinare alla riesportazione
20. chiede l'abrogazione dei nuovi orientamenti relativi alla "incorporazione" e invita tutti gli Stati membri a ribadire il proprio impegno ad applicare il codice di condotta alle esportazioni di elementi destinati ad essere incorporati in altri prodotti;
Uso finale
21. si compiace dell'orientamento prioritario sui controlli posteriori all'esportazione e sollecita gli Stati membri a concordare procedure di verifica delle forniture e dell'uso e/o degli utenti finali nei paesi di destinazione; raccomanda agli Stati membri di mettere a punto meccanismi per lo scambio di informazioni e di considerare l'utilità di ampliare la base di dati centralizzata, includendovi informazioni su problematiche inerenti all'uso finale nei paesi di destinazione e sui casi di cattivo uso e/o di diversione constatati in passato, nonché prevedendo uno scambio di informazioni fra Stati membri in merito alle forniture e alla verifica dell'uso e/o degli utenti finali delle esportazioni;
22. chiede un approccio maggiormente proattivo, da parte dell'Unione europea e a livello nazionale, per quanto riguarda il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, al fine di evitare i rischi legati ad un possibile accesso ad articoli sensibili da parte di utenti finali non desiderati in paesi terzi;
23. raccomanda agli Stati membri di verificare rigorosamente la situazione dei diritti umani nei paesi importatori di armi;
Attività nei confronti di paesi terzi (outreach)
24. chiede maggiori informazioni sul contenuto della base di dati relativa alle attività nei confronti di paesi terzi, come previsto nella sesta relazione annuale;
25. raccomanda che gli Stati membri perseguano attivamente le priorità in materia e coordinino su tale base le proprie attività;
26. invita il Consiglio a informare il Parlamento sulle riunioni della Troika attinenti ai controlli sulle esportazioni;
Intermediazione di armi
27. sollecita gli Stati membri ad impegnarsi per dare congiuntamente attuazione alla posizione comune, in particolare attraverso l'applicazione dei meccanismi previsti in materia di scambio di informazioni sulle attività di intermediazione;
28. sollecita norme comuni minime sui controlli extraterritoriali, compreso il divieto di attività di intermediazione in violazione di un embargo sulle esportazioni di armi, sia che esse siano svolte sul territorio nazionale, sia che esse avvengano all'estero; osserva che tutti gli Stati membri dovrebbero seguire l'esempio di paesi come il Belgio, la Repubblica Ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Polonia, la Slovacchia e la Finlandia i quali richiedono una licenza per lo svolgimento di attività di intermediazione di attrezzature militari all'estero, o quanto meno seguire l'esempio della Germania, dove le attività di intermediazione di armi leggere e di piccolo calibro svolte al di fuori del territorio nazionale saranno in futuro soggette a licenza;
29. raccomanda che gli Stati membri sviluppino ulteriormente la posizione comune creando un registro nazionale degli intermediari di armi, registro che dovrebbe contenere informazioni sulle modalità di trasporto e i servizi finanziari connessi ai trasferimenti di attrezzature militari verso paesi terzi; chiede che la base di dati relativa alle licenze di intermediazione rifiutate sia ampliata in modo da includere anche informazioni sulle consultazioni concernenti i rifiuti di autorizzazione;
Regolamentazione sugli strumenti di tortura
30. plaude alla proposta della Commissione, accolta dai 25 Stati membri, di adottare un nuovo regolamento sul commercio di strumenti di tortura;
31. si compiace del fatto che il recente regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(15) impone il divieto e altre restrizioni alle esportazioni ed importazioni di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia in sé crudele, disumano o degradante nonché delle catene, come indicato nella risoluzione del Parlamento del 3 ottobre 2001 sulla seconda relazione annuale del Consiglio, elaborata ai sensi della misura operativa n. 8 del dispositivo del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi(16);
32. chiede con insistenza che il regime commerciale relativo agli strumenti di tortura sia ampliato affinché comprenda controlli sul transito di tali attrezzature nel territorio dell'UE;
33. ricorda l'articolo 33 delle norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi di trattamento dei prigionieri e chiede che il regime commerciale relativo alle catene non contenga disposizioni contrarie alle norme ONU; sollecita il rispetto delle norme minime delle Nazioni Unite sul divieto di usare le catene;
34. esorta gli Stati membri ad applicare il codice di condotta dell'Unione europea - e in particolare la posizione comune sull'intermediazione - all'intermediazione di strumenti di tortura;
Allargamento dell'UE
35. esorta gli Stati membri a collocarsi nella prospettiva del futuro allargamento dell'Unione e a esaminare quali siano le modalità migliori per far sì che il prossimo gruppo di nuovi Stati membri partecipi ai meccanismi di scambio di informazioni - in particolare per quanto concerne i lavori del COARM e il sistema di notifica dei rifiuti di licenze contemplato dal codice di condotta dell'Unione europea - e riceva opportuna assistenza, onde garantire l'armonizzazione delle politiche sul controllo delle esportazioni di armi e la piena attuazione dei principi e dei criteri del codice di condotta;
Processi internazionali
36. sottolinea la necessità che l'UE e i suoi Stati membri svolgano un ruolo dinamico per quanto concerne il sostegno ai processi nazionali, regionali e internazionali, ad esempio alla moratoria della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale(17) e al Protocollo di Nairobi(18);
37. invita il Consiglio e la Commissione ad includere l'ottemperanza all'embargo UE sul commercio di armi con la Repubblica popolare cinese nei futuri negoziati sull'evoluzione della politica europea di prossimità e sugli accordi di partenariato e cooperazione;
38. esorta gli Stati membri a far ricorso alla propria esperienza per promuovere e diffondere in altri paesi europei e in altre regioni del mondo i principi e le idee fondamentali del codice di condotta, ad esempio il sistema di licenze di esportazione e i criteri su cui esso si basa;
39. è preoccupato per il problema del traffico di armi portatili e leggere e per l'impunità in materia e invita l'Unione europea, in collaborazione con le Nazioni Unite, a promuovere un sistema internazionale per la marcatura e tracciabilità delle armi portatili e leggere, al fine di creare uno strumento efficiente per combattere a livello mondiale la produzione, il trasferimento e l'utilizzo illeciti delle stesse;
40. esorta gli Stati membri a sostenere il trattato internazionale sul commercio di armi, il cui obiettivo è l'applicazione di principi comuni per i controlli internazionali sulle armi;
41. si compiace del dialogo fra il Parlamento europeo e il COARM e chiede un dialogo e uno scambio di informazioni sistematici, per continuare a promuovere un regime comunitario di controllo delle esportazioni trasparente e rafforzato;
42. invita gli Stati membri a impegnarsi ancora una volta a rispettare il principio secondo cui i criteri del codice di condotta non dovranno essere compromessi nel perseguimento di obiettivi di politica estera;
Dimensione "sviluppo" dei controlli in materia di esportazione di armi
43. richiama l'attenzione sui rischi che la proliferazione delle armi portatili e delle armi leggere (SALW) comporta per lo sviluppo sostenibile e per categorie sociali vulnerabili come le donne e i bambini; sollecita pertanto il Consiglio e la Commissione a preparare orientamenti concernenti politiche e programmi in materia di armi portatili e armi leggere nei paesi in via di sviluppo che siano compatibili e coerenti con gli obiettivi della politica di sviluppo dell'Unione europea e con la necessità di sostenere le categorie vulnerabili;
44. continua a guardare con preoccupazione alla controversia giuridica che oppone il Consiglio alla Commissione circa il sostegno da accordare all'ECOWAS per quanto riguarda le armi portatili e le armi leggere, controversia che sta bloccando l'istituzione di meccanismi e programmi efficaci per affrontare le questioni legate alle armi e i problemi collegati nella regione dell'Africa occidentale;
45. invita il Consiglio e la Commissione a valutare il ruolo dei cosiddetti progetti DDR (concernenti il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento) nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea e delle sue politiche di sviluppo, nonché a chiarire la ripartizione dei compiti tra la DG Sviluppo e la DG Relazioni esterne relativamente a tali politiche; sottolinea inoltre, in tale contesto, l'importanza di una politica autonoma dell'Unione europea nel campo della cooperazione allo sviluppo;
46. incoraggia ulteriormente gli Stati membri e la Commissione ad unirsi al Parlamento europeo nel promuovere una sana gestione nelle relazioni con l'insieme delle organizzazioni regionali e degli Stati terzi, come sta avvenendo in collaborazione con le istituzioni africane, in modo particolare per quanto attiene al commercio di armi, attraverso organismi quali l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, l'ECOWAS e l'Unione africana;
47. accoglie positivamente la strategia globale proposta per le armi leggere e le armi portatili e invita Consiglio e Commissione a definire chiaramente le implicazioni di bilancio del sostegno a tale strategia secondo le loro rispettive competenze per gli anni 2005 e 2006;
o o o
48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il trattamento dei prigionieri, adottate dal primo congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei trasgressori, svoltosi a Ginevra nel 1955, e approvate dal Consiglio economico e sociale con le risoluzioni n. 663 C (XXIV) del 31 luglio 1957 e n. 2076 (LXII) del 13 maggio 1977.
Moratoria della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale sull'importazione, l'esportazione e la fabbricazione di armi leggere e di piccolo calibro in Africa occidentale.
Protocollo di Nairobi sulla prevenzione, il controllo e la riduzione delle armi leggere e di piccolo calibro nella regione dei Grandi Laghi e nel Corno d'Africa.
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (COM(2005)0401 – C6-0277/2005 – 2005/2171(ACI))
– vista la proposta della Commissione (COM(2005)0401 – C6-0277/2005),
– visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2) e le condizioni che disciplinano il ricorso allo stesso,
– visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(3),
– vista la sua posizione del 10 ottobre 2002 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(4),
– visti i risultati del trilogo del 18 ottobre 2005,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0320/2005),
A. considerando che l'Unione europea ha messo a punto gli opportuni strumenti istituzionali e di bilancio destinati a fornire assistenza in relazione ai danni risultanti da gravi catastrofi naturali,
B. considerando che la Svezia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno presentato richiesta di assistenza in relazione ai danni risultanti dalla tempesta dell'8 gennaio 2005,
C. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione europea agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali dovrebbe essere quanto più rapida e efficiente possibile,
1. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione per conoscenza.
ALLEGATO
.
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2005
sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(5), in particolare il punto 3,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(6),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà (il "Fondo") per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
(2) La Svezia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno presentato richiesta di mobilizzazione del Fondo entro il termine di dieci settimane previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002, a seguito di una catastrofe provocata da una tempesta.
(3) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.
(4) La catastrofe provocata dalla tempesta in Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania l'8 gennaio 2005 soddisfa le condizioni previste per la mobilizzazione del Fondo,
DECIDONO:
Articolo 1
Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, il fondo sarà mobilizzato per fornire l'importo di 92 880 830 EUR in stanziamenti d'impegno.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2005 dell'Unione europea per l'esercizio 2005 (Tempesta in Europa settentrionale) (13489/2005 – C6-0358/2005 – 2005/2172(BUD))
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, paragrafo 4, penultimo comma,
– visto il trattato che istituisce le Comunità europee dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177 del trattato Euratom,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare gli articoli 37 e 38,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, definitivamente adottato il 16 dicembre 2004(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(3),
– visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(4),
– vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2005 di mobilizzare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo pari a 92 880 830 EUR per fornire aiuto finanziario alla Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania per i gravi danni provocati da una forte tempesta dell'8 gennaio 2005,
– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6/2005 dell'Unione europea per l'esercizio 2005 presentato dalla Commissione l'8 settembre 2005 (SEC(2005)1083),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2005 stabilito dal Consiglio il 7 novembre 2005 (13489/2005 – C6-0358/2005),
– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0321/2005),
A. considerando che l'Unione europea dovrebbe dimostrarsi solidale con le popolazioni delle regioni degli Stati membri colpite da calamità naturali, che si ripercuotono gravemente sulle condizioni di vita, sull'ambiente naturale e sull'economia,
B. considerando che sono state attivate sufficienti risorse di bilancio per l'assistenza finanziaria dell'Unione europea in conformità delle disposizioni del Fondo di solidarietà dell'UE e dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 relativo al suo finanziamento,
C. considerando che l'obiettivo del progetto di bilancio rettificativo n. 7/2005 consiste nell'iscrivere formalmente tali risorse finanziarie nel bilancio 2005,
1. accoglie il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2005, finalizzato a iscrivere senza indugio nel bilancio 2005 le risorse finanziarie attivate nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in modo tale da poter prestare assistenza alle popolazioni colpite dalle calamità naturali;
2. approva senza modifiche il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2005;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– vista la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui si descrive la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e i loro vettori come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale,
– vista la strategia europea per la sicurezza (ESS) in cui si afferma che la proliferazione delle ADM rappresenta la maggiore minaccia potenziale per la nostra sicurezza,
– vista l'attuazione della ESS e, in particolare, la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle ADM (di seguito denominata strategia ADM dell'UE) approvata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2003,
– visto che tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono parti contraenti dei più importanti accordi multilaterali sui cui si basa il regime di non proliferazione, e precisamente il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) del 1968, la Convenzione del 1972 sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC), la Convenzione sulle armi chimiche del 1993 (CWC) e il Trattato sull'interdizione totale dei test nucleari (CTBT), e che due Stati membri, il Regno Unito e la Francia, sono Stati nucleari secondo la definizione del TNP, e visto inoltre che armi tattiche statunitensi sono dispiegate nei territori di un numero ben maggiore di Stati membri come Germania, Italia, Regno Unito, Grecia, Paesi Bassi e Belgio, nonché di Stati membri candidati all'adesione, in particolare la Turchia,
– visto l'impegno degli Stati membri a promuovere l'universalizzazione dei predetti accordi multilaterali, sancito in particolare dalla posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003(1),
– vista la relazione del Gruppo ad alto livello sulle minacce, le sfide e il cambiamento, costituito dal Segretario generale dell'ONU, in cui si afferma che "ci stiamo avvicinando a un punto in cui l'erosione del regime di non proliferazione potrebbe divenire irreversibile e sfociare in una proliferazione a cascata",
– vista la risposta del Segretario generale dell'ONU dal titolo "Una libertà più estesa: verso sviluppo, sicurezza e diritti umani per tutti", in cui si sottolinea l'importanza degli accordi multilaterali per la salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale nel settore delle armi nucleari, biologiche e chimiche nonché i recenti sforzi per rimediare alle attuali carenze, testimoniati dalla risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza dell'ONU,
– viste le proprie risoluzioni in cui si esprime preoccupazione per la proliferazione delle ADM e delle connesse tecnologie e materiali, in particolare la risoluzione sulle armi biologiche e tossiniche del 14 giugno 2001(2), la risoluzione sul disarmo nucleare del 26 febbraio 2004(3) e la risoluzione del 10 marzo 2005 sulla conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione, prevista per il 2005(4),
– visto il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia dell'8 luglio 1996 sulla liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0297/2005),
A. considerando che la problematica della non proliferazione è sempre stata al centro degli interessi dell'Unione europea dopo l'istituzione della Comunità europea dell'energia atomica con il Trattato di Roma,
B. considerando che le politiche in materia di non proliferazione sono sempre rimaste di portata limitata, e solo ora vengono affrontate seriamente con la ESS, e in particolare dagli Stati membri con la strategia ADM dell'UE e con il lavoro svolto dalla Commissione con le attuali limitate linee di bilancio e in preparazione delle prospettive finanziarie 2007-2013,
C. considerando che il Consiglio UE ha raggiunto una posizione comune (che comprende 41 misure distinte) che è stata presentata alla conferenza di revisione del TNP del 2005, ma che ha mancato di persuadere gli altri firmatari del TNP a perseguire una strategia comune analoga a quella definita nella posizione comune, quantunque la proliferazione delle ADM debba essere considerata la minaccia più pericolosa per la sicurezza del pianeta,
D. considerando che tale situazione denota l'urgenza con cui l'Unione europea deve assicurare una nuova leadership per salvaguardare i propri interessi rilanciando le misure enunciate nella posizione comune e nella strategia ADM dell'UE per rafforzare il regime di non proliferazione,
E. considerando che gli Stati parti si incontreranno nel 2005 per la conferenza di revisione delle BTWC al fine di monitorare i progressi nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione e che è pertanto essenziale riuscire ad elaborare disposizioni di verifica per la BTWC e rafforzare le norme contro le armi biologiche, tra l'altro introducendo provvedimenti a livello di legislazione nazionale che prevedano il divieto penale dello sviluppo e del possesso di armi biologiche,
F. considerando che il Parlamento europeo continua a temere che la strategia ADM dell'UE sia attualmente indebolita dalle risorse finanziarie disponibili, che sono inadeguate per il conseguimento degli obiettivi della strategia, quali enunciati nell'elenco delle priorità (5) allegato alla relazione intermedia dell'Ufficio del rappresentante personale per la non proliferazione delle ADM (URP), e considerando gli attesi risultati degli studi condotti dalla Commissione nel quadro del progetto pilota 2004 intitolato "Rafforzare i programmi di cooperazione dell'Unione europea volti a ridurre la minaccia: azioni comunitarie di sostegno alla strategia contro la proliferazione delle ADM dell'Unione europea",
G. considerando che la strategia ADM dell'UE richiede, con riferimento alle prospettive finanziarie per il periodo successivo al 2006, un accresciuto contributo dell'UE al piano di collaborazione per la riduzione della minaccia nucleare (cooperative threat reduction) e che a tal fine il Parlamento contempla la creazione nel bilancio comunitario di una linea specifica per la non proliferazione e il disarmo nel campo delle ADM,
Rischio di proliferazione delle ADM
1. riconosce che gli accordi multilaterali su cui si fonda il regime di non proliferazione sono riusciti a rallentare la diffusione delle ADM e relativi vettori e che tali accordi meritano in futuro un costante e pieno sostegno, ma aderisce al tempo stesso all'opinione dell'ESS secondo cui stiamo entrando in una nuova e pericolosa era caratterizzata da un maggior rischio di corsa agli armamenti di tipo ADM, soprattutto nel Medio Oriente, nel Nord-est asiatico e nell'Asia meridionale;
2. ritiene che la proliferazione delle armi nucleari accresca gravemente il pericolo di una guerra nucleare e, considerate le conseguenze catastrofiche che un conflitto di questo tipo avrebbe per l'intera umanità, invita tutte le nazioni a compiere ogni sforzo per costruire un sistema efficace, efficiente ed equo che riduca ed elimini progressivamente le minacce nucleari;
3. si oppone allo sviluppo di armi nucleari di nuova generazione (le cosiddette mini-bombe o bombe anti-bunker) e alle nuove dottrine nucleari che, accentuando l'utilità militare delle armi nucleari anziché ridurne l'importanza, compromettono sviluppi positivi quali le riduzioni delle armi nucleari strategiche negli Stati Uniti e in Russia; ribadisce il proprio appello al governo degli Stati Uniti affinché ponga fine in modo permanente a tale evoluzione; accoglie pertanto con favore la disponibilità del Senato e del Congresso americani a non stanziare ulteriori mezzi finanziari per lo sviluppo di minibombe atomiche;
4. chiede un'azione immediata per impedire l'ulteriore proliferazione di missili balistici a più ampio raggio e di maggiore precisione, per sviluppare ed estendere l'adesione ai meccanismi di controllo degli armamenti quali il Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR) e il Codice di condotta dell'Aia;
5. sottolinea che, in questo momento di accresciuta sensibilizzazione ai rischi del terrorismo e alle minacce alla sicurezza nazionale, la sicurezza del materiale, degli impianti e dei laboratori di ricerca nucleari, biologici e chimici per usi civili acquista un'importanza crescente in tutto il mondo oltre che in Europa e ai suoi confini;
6. è fermamente convinto che l'azione di disarmo nucleare contribuirà significativamente alla sicurezza internazionale e ridurrà il rischio di furti di plutonio da parte di terroristi; auspica la creazione di zone senza armi nucleari in Europa, nel Medio Oriente e nell'Estremo Oriente;
7. sottolinea l'importanza di limitare il rischio che materiali, apparecchiature e/o tecnologie ADM sensibili finiscano nelle mani sbagliate, introducendo ed attuando controlli efficaci sull'esportazione e il transito e rafforzando la gestione della sicurezza alle frontiere;
8. sottolinea come anche il rapido sviluppo tecnologico nelle scienze biologiche nonché la mancata distruzione e le cattive condizioni di stoccaggio delle armi biologiche suscitino particolari preoccupazioni circa tali armi nel prossimo futuro;
La politica dell'Unione europea nel settore delle ADM
9. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a sfruttare appieno gli attuali meccanismi di verifica e, laddove necessario, a proporre nuovi strumenti di controllo;
10. esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a continuare a fornire il loro pieno sostegno all'agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nei suoi sforzi volti a rafforzare il regime di non proliferazione nucleare, in particolare convertendo gradualmente il Protocollo aggiuntivo all'accordo sulle garanzie generalizzate nella nuova norma di controllo;
11. sollecita l'Unione europea a continuare ad operare attivamente contro i rischi di proliferazione degli stock di armi e materiali di distruzione di massa chimici e nucleari retaggio della Guerra fredda nonché dei materiali e laboratori di ricerca biologici, anch'essi ereditati dalla Guerra fredda;
12. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a proseguire l'opera svolta sotto l'egida dell'AIEA su possibili meccanismi di garanzia per l'accesso al combustibile nucleare, elaborando un progetto da promuovere come base di un nuovo consenso internazionale in materia;
13. è del parere che l'Unione europea debba svolgere un ruolo più attivo nelle politiche di non proliferazione e disarmo, in particolare nel quadro della lotta contro il terrorismo;
14. esorta l'Unione europea a sviluppare i necessari meccanismi di coordinamento (l'Unità di monitoraggio ADM dell'Unione europea in collegamento con il Centro di situazione dell'Unione europea) per garantire che l'intelligence sia utilizzata per costruire solidarietà e fiducia tra gli Stati membri in materia di politica ADM;
15. resta persuaso che l'Unione europea debba, in sede di attuazione della sua strategia ADM dell'UE, annettere grande importanza alle iniziative concrete di disarmo e soprattutto alle azioni in tema di non proliferazione, onde convincere chi sta fuori dell'Unione europea ad impegnarsi in una strategia comune finalizzata alla reciproca sicurezza;
16. riconosce l'opera svolta nel quadro della strategia ADM dell'UE nei primi diciotto mesi, e in particolare il lavoro compiuto dal Rappresentante personale e dalla Commissione, e sottolinea che le l'Unione europea deve prioritariamente:
a)
confermare il suo impegno politico sul piano internazionale per promuovere l'attuazione della propria strategia ADM,
b)
porre maggiormente l'accento sulle iniziative in materia di disarmo e sulle questioni relative alla non proliferazione,
c)
rafforzare i trattati multilaterali su cui si fondano i regimi di non proliferazione,
d)
mettere l'accento sulla non proliferazione e sui rischi connessi all'uso delle ADM da parte dei terroristi;
e)
fornire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della sua strategia ADM;
17. invita la Commissione e il Consiglio a predisporre la programmazione delle prospettive finanziarie 2007-2013 compilando un elenco delle azioni prioritarie - e relativi costi - necessarie per assolvere gli impegni assunti nel quadro della Partnership globale del G8 contro la diffusione delle ADM e per estendere le proprie azioni oltre la CSI in modo da risolvere i problemi sul piano globale;
18. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a svolgere un ruolo più attivo nella promozione della democrazia e nella soluzione dei conflitti congelati in tutto il mondo, dal momento che tale attività forma parte integrante di una riuscita politica di non proliferazione e potrebbe contribuire significativamente a combattere le cause prime della corsa alle ADM;
19. invita l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune a fornire materiale sulla questione di come integrare nella strategia dell'Unione europea in materia di ADM il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 1996 sulla liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari;
Previsione di clausole di non proliferazione delle ADM da parte dell'Unione
20. plaude all'inserimento di clausole concernenti la non proliferazione delle ADM negli ultimi accordi stipulati con paesi terzi e nei piani d'azione dell'Unione europea; sottolinea peraltro la necessità che tali misure siano attuate rigorosamente da tutti i partner dell'Unione, senza eccezioni; sollecita pertanto una tempestiva revisione degli accordi e dei piani d'azione vigenti in cui non figura tale clausola;
21. esorta tutti gli Stati che hanno sottoscritto accordi di cooperazione con l'Unione europea, e in particolare gli Stati dotati di armi nucleari, a non fornire assistenza o incoraggiamento ai paesi che potrebbero cercare di acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi atomici, in particolare se si tratta di Stati non aderenti al TNP;
22. raccomanda a tal fine che un corredo di strumenti venga predisposto in stretta collaborazione fra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento per venire incontro a ogni paese terzo che richieda assistenza in materia;
23. invita il Consiglio e la Commissione a fornire piani di assistenza tecnica a ogni paese terzo che cerca il sostegno dell'Unione nello sviluppare il proprio sistema nazionale di controllo delle esportazioni per ottemperare alla clausola o ai loro obblighi di resoconto ai sensi della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
24. chiede al Consiglio e alla Commissione di fornire una stima dei costi connessi all'assistenza ai paesi terzi per l'elaborazione di normative in materia di non proliferazione delle ADM e per la creazione di sistemi di controllo delle esportazioni;
25. chiede al Consiglio e alla Commissione di riferire sulle attività volte ad assistere i paesi terzi nell'elaborazione di normative in materia di non proliferazione delle ADM e per la creazione di sistemi di controllo delle esportazioni;
Opposizione alla dislocazione di ADM nello spazio extra-atmosferico
26. rammenta le disposizioni di cui all'articolo IV del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, con il quale gli Stati firmatari si impegnano a non collocare in orbita attorno alla terra o altri corpi celesti, armi nucleari o oggetti che le trasportano, a non collocare ADM sui corpi celesti e a non far stazionare in qualunque altro modo ADM nello spazio extra-atmosferico, a non installare basi o impianti militari, a non testare alcun tipo di arma, a non condurre esercitazioni militari sulla luna o altri corpi celesti;
27. invita l'Unione europea e gli Stati membri ad esplorare la possibilità di negoziare altri accordi sullo spazio extra-atmosferico, al fine di garantire l'esplorazione e l'uso pacifici dello spazio e di impedire corse agli armamenti nello spazio extra-atmosferico;
Risposte alle violazioni del sistema ONU
28. invita la Presidenza dell'Unione europea e il Consiglio a sostanziare di ulteriori contenuti l'obiettivo enunciato nella strategia ADM dell'UE di "potenziare il ruolo del Consiglio di sicurezza dell'ONU e rafforzare le conoscenze specialistiche al fine di vincere la sfida della proliferazione";
29. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a mettere, a tal fine, a disposizione le risorse necessarie per la costituzione di un'unità di assistenza tecnica dell'ONU per il controllo del rispetto delle disposizioni;
30. invita l'Unione europea a fornire assistenza tecnica agli Stati che la richiedono per assolvere gli obblighi di informazione previsti dalla risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
31. chiede che vengano sviluppate ulteriormente le attività di cui alla risoluzione 1540 (2004) prevedendo l'intervento di équipe di valutazione incaricate di esaminare la veridicità delle relazioni sottoposte e di determinare in che misura i membri delle Nazioni Unite adempiano agli obblighi sanciti da detta risoluzione;
32. chiede che vengano elaborati i principi di un opportuno regime sanzionatorio concepito specificamente per coloro che non adempiono ai propri obblighi in materia di non proliferazione ai sensi della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
33. chiede che vengano messe a disposizione le risorse necessarie a consentire all'Unione europea di contribuire in modo significativo a ogni regime ispettivo corredato di sanzioni ONU.
Rafforzamento del multilateralismo efficace
34. rileva che, come ha dichiarato il Dr. Hans Blix, la minaccia credibile dell'uso della forza ha contribuito notevolmente a facilitare l'opera svolta in tema di disarmo dall'UNSCOM e dall'UNMOVIC;
35. giudica indispensabile fare in modo che, in occasione di crisi, la strategia militare non venga disgiunta dalla strategia di disarmo, e ciò al fine di evitare ogni espulsione prematura delle squadre internazionali di ispettori, che restano uno dei principali strumenti di verifica;
36. giudica essenziale, nell'interesse di un multilateralismo efficace, ricorrere a tutti gli opportuni canali politici e diplomatici per assicurare che le norme internazionali sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa vengano attuate pienamente in conformità della Carta delle Nazioni Unite;
37. sottolinea che le armi nucleari hanno uno scopo di deterrenza; appoggia l'impegno politico assunto dagli Stati dotati di armi nucleari a non utilizzarle contro Stati che non dispongono di tali armi ("Garanzie di sicurezza negative") e ribadisce che da una guerra nucleare nessuno uscirebbe vincitore;
38. sottolinea l'importanza di approvare misure volte a dissuadere gli Stati dal ritirarsi dal TNP, sostiene gli sforzi compiuti da alcuni Stati membri dell'UE firmatari del TNP per riesaminare l'articolo X del TNP relativo al ritiro dal trattato e per agevolare il rinvio dell'azione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in caso di ritiro;
Potenze nucleari tradizionali ed emergenti
39. invita gli Stati nucleari secondo la definizione del TNP – rivolgendosi in particolare ai membri NATO, quali Regno Unito, Francia e Stati Uniti– a compiere iniziative graduali, tempestive e sostanziali verso lo smantellamento dei propri arsenali nucleari, conformemente ai trattati e agli accordi giuridicamente vincolanti da essi sottoscritti, rafforzando, così facendo, la propria autorità morale e la propria credibilità;
40. rinnova il proprio invito a Israele, India e Pakistan a divenire Stati parti del TNP;
41. sottolinea la necessità di un più forte assetto di sicurezza regionale e multilaterale nel Medio Oriente, nel subcontinente indiano e nel Nord-est asiatico, al fine di allentare la spinta verso la proliferazione nucleare e ottenere l'abbandono dei connessi programmi;
42. invita l'Unione europea ad operare con i suoi partner internazionali per promuovere e realizzare nel Medio Oriente una zona denuclearizzata; a tale scopo sostiene il lavoro che al riguardo viene intrapreso nel quadro del processo di Barcellona;
43. raccomanda che l'Unione europea annetta la massima importanza all'attuazione efficace del regime di non proliferazione nucleare nel Mediterraneo, giacché la sicurezza dell'Europa è intrinsecamente legata alla sicurezza di tale regione;
44. Rammenta a qualsiasi nuovo Stato membro l'obbligo di tenere puntualmente fede ai propri impegni internazionali che proibiscono l'acquisto o lo sviluppo di armi e di materiali di distruzione di massa e la trasmissione di tali armi, materiali o tecnologie a paesi terzi o ad attori non statali;
45. richiama sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 13 ottobre 2005 sull'Iran(6), nonché le sue precedenti risoluzioni sull'Iran del 28 ottobre 2004(7) e del 13 gennaio 2005(8);
46. invita l'Iran, in considerazione della diffidenza suscitata dalle attività svolte ininterrottamente dal paese per oltre 17 anni, come indicato nella risoluzione approvata dall'AIEA il 24 settembre 2005, ad adottare tutte le misure necessarie per ripristinare la fiducia della comunità internazionale e confida nel fatto che l'Iran possa sviluppare in modo responsabile e trasparente un programma per l'energia nucleare civile:
-
ottemperando pienamente agli impegni assunti nell'ambito del TNP, fermi restando i suoi diritti,
-
cooperando pienamente con l'AIEA,
-
continuando a cooperare con gli ispettori dell'AIEA, come sta facendo dal 2003,
-
procedendo senza indugio alla ratifica del protocollo aggiuntivo dell'AIEA,
-
rispettando nuovamente gli impegni assunti nel quadro dell'Accordo di Parigi,
-
ripristinando una sospensione completa e permanente di tutti gli aspetti delle sue attività collegate all'arricchimento dell'uranio, inclusi gli esperimenti o la produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio di Isfahan,
-
e, in subordine a quanto precede, riprendendo pienamente i negoziati con l'Unione europea in vista della conclusione di un Accordo di commercio e di cooperazione;
47. esprime grave preoccupazione per il fatto che il 10 febbraio 2005 la Corea del Nord abbia dichiarato di essere in possesso di armi nucleari; si compiace dei recenti progressi verificatisi nel quadro dei colloqui a sei e, in particolare, dell'impegno assunto dalla Corea del Nord a rinunciare alle armi nucleari e a partecipare al TNP; sostiene la dichiarazione del Direttore generale dell'AIEA, dottor El-Baradei, effettuata il 19 settembre 2005, sul ritorno nella Corea del Nord degli ispettori dell'agenzia; ribadisce l'importanza del fatto che l'Unione europea disponga di un seggio nel processo di negoziati in corso e svolga un ruolo significativo nell'applicazione del recente accordo;
48. sollecita pertanto la Corea del Nord a partecipare nuovamente al TNP, a revocare la sua decisione di ritirarsi dai colloqui a sei ed a permettere la ripresa delle trattative, onde trovare una soluzione pacifica all'attuale crisi;
49. sollecita del pari la Corea del Nord e gli Stati Uniti a risolvere rapidamente l'attuale crisi, con un primo passo da parte degli Stati Uniti consistente nell'offerta di riprendere le forniture di olio combustibile denso in cambio del "congelamento" verificato dell'impianto di Yongbyon;
50. rammenta al Consiglio che l'iniziativa dell'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana ha svolto un ruolo significativo nel recente passato e potrebbe ben assolvere un'importante funzione per i futuri approvvigionamenti convenzionali di energia;
Risultati e sviluppo della conferenza di revisione 2005 del TNP
51. ribadisce che il TNP resta la pietra angolare del regime multilaterale di non proliferazione; che esso deve essere mantenuto integro e che il mancato rispetto delle sue disposizioni deve essere sanzionato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; ricorda che in materia di validità del TNP non si devono applicare standard differenziati;
52. esprime delusione e viva preoccupazione per la mancata adozione mediante consenso di utili raccomandazioni da rivolgere alla prossima conferenza di revisione del TNP e deplora che l'Unione europea non abbia fatta propria l'iniziativa del Sindaco di Hiroshima a favore di un mondo privo di armi nucleari entro il 2020;
53. esprime delusione sia per l'esito che per il ruolo svolto dagli Stati membri alla conferenza di revisione 2005 del TNP, invita tuttavia gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a promuovere in buona fede le 41 misure contenute nella posizione comune; in detto contesto sollecita gli USA a porre fine alla loro posizione negativa nei confronti del TNP;
54. invita in particolare la Francia e il Regno Unito a rilanciare le 13 iniziative di disarmo e ad impegnarsi in tal senso con gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, che si sono pure impegnati in tale processo a conclusione della conferenza di revisione 2000 del TNP;
55. invita il Consiglio e gli Stati membri ad attivare efficacemente in atto le disposizioni del documento finale della conferenza di revisione 2000 del TNP, che mirano a concludere un trattato che assicuri un'efficace messa al bando della produzione di ogni arma che faccia uso di materiali fissili; sottolinea che in mancanza di un documento definitivo nella Conferenza di revisione del 2005, queste disposizioni continuano ad essere in vigore come obbligo politico e giuridico per i paesi aderenti al TNP;
56. riafferma nel contempo il suo supporto alla stipula di un trattato non discriminatorio, multilaterale ed effettivamente verificabile sul piano internazionale, sul blocco della produzione di materiale fissile (cut-off treaty);
57. esorta del pari tutti gli Stati che non vi abbiano ancora provveduto, a sottoscrivere e ratificare il CTBT; sottolinea che nessuno Stato dovrà mai iniziare o riprendere i test nucleari; ribadisce la sua convinzione che l'UE e la Nato debbano fare tutto il possibile per convincere l'amministrazione statunitense a smettere di resistere su tale questione;
58. invita il Consiglio e la Commissione a sottoporre ulteriori proposte volte a persuadere gli Stati terzi che non vi hanno ancora provveduto, a sottoscrivere e ratificare i protocolli addizionali dell'AIEA;
Azione comune nel quadro delle relazioni transatlantiche USA-UE
59. Sollecita l'Unione europea e gli Stati Uniti a proseguire il loro dialogo positivo nei settori della non proliferazione e della lotta contro il terrorismo, in linea con le dichiarazioni Unione europea-Stati Uniti sulla lotta contro il terrorismo e la non proliferazione delle ADM approvate al vertice UE-USA del 26 giugno 2004 e ribadite il 20 giugno 2005;
60. riafferma l'importanza di una più stretta cooperazione con gli Stati Uniti, al fine di rafforzare il sistema internazionale di convenzioni e regimi finalizzati ad arrestare la diffusione delle ADM, di garantirne una rigorosa attuazione ed osservanza, di favorire le ispezioni non routinarie e di riconoscere l'eventuale necessità di altre misure conformi al diritto internazionale per combattere la proliferazione;
61. sottolinea l'urgenza della firma e della ratifica, immediata, incondizionata e in conformità dei processi istituzionali, del CTBT per assicurarne l'entrata in vigore nei tempi più brevi;
62. invita il Consiglio e la Commissione ad insistere sull'urgenza di tale firma e ratifica nel dialogo con gli Stati Uniti e con tutti gli Stati partner che non hanno ancora ratificato il CTBT e/o il TNP;
63. invita gli Stati Uniti a chiarire la situazione riguardo alla quantità e agli obiettivi strategici dei suoi arsenali nucleari tattici stazionati presso le basi europee;
Attori non statali
64. invita l'Unione europea ad operare con i suoi partner internazionali, l'ONU, l'AIEA, l'OSCE e la NATO, per sviluppare e promuovere meccanismi atti ad impedire alle organizzazioni terroristiche e ai paesi che le ospitano di accedere ad armi o materiali di distruzione di massa;
65. reputa che occorra compiere ogni sforzo per impedire a ogni Stato o soggetto non statale di acquisire, sviluppare o sfruttare lo sviluppo, lo sviamento o l'uso di armi e materiali di distruzione di massa;
66. è del parere che l'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione (PSI) sia un importante strumento per bloccare la diffusione di armi di distruzione di massa e debba integrare la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e i sistemi di non proliferazione esistenti;
Partnership globale del G8
67. sottolinea l'importanza dei programmi finalizzati tra l'altro alla sicurezza e allo smaltimento dei materiali nucleari di rilevanza militare, alla protezione fisica degli impianti e dei laboratori, all'individuazione di traffici illeciti di materiali ADM e alla loro dissuasione, al rafforzamento dei controlli all'esportazione e al reinserimento degli ex scienziati nucleari come definiti nella Partnership globale del G8;
68. propugna l'avvio di progetti industriali e di ricerca nucleare internazionali congiunti in quanto costituiscono misure capaci di creare un clima di fiducia;
69. è favorevole all'ulteriore impegno finanziario preso nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013 per un partenariato globale G8 contro la diffusione delle ADM e dei relativi materiali; ritiene che ciò gioverebbe fra le altre cose all'adozione di ulteriori, efficaci e definitive misure di disarmo, contribuendo alla distruzione delle armi chimiche e agli sforzi multilaterali per la distruzione del plutonio in Russia; invita la Russia a dare un maggiore contributo finanziario ad ambedue i programmi;
70. invita la Commissione e il Consiglio a presentare una relazione annua sullo stato di realizzazione degli impegni assunti a Kananaskis nel 2002 nei confronti della Partnership globale del G8 per conto dell'UE;
71. sottolinea il fatto storico che molti paesi, inclusi Stati membri dell'UE, hanno esportato in modo irresponsabile materiali e tecnologia con cui si possono costruire armi nucleari e che ciò ha contribuito notevolmente all'insorgere degli attuali problemi relativi alla proliferazione incontrollata; sottolinea pertanto che i sistemi di controllo nazionali e multilaterali dovrebbero operare parallelamente, al fine di prevenire qualsiasi indesiderata proliferazione di ADM;
Controllo delle esportazioni di materiali nucleari
72. sottolinea l'opportunità che l'Unione europea assolva una funzione guida ai fini della cooperazione nell'ambito dei regimi di controllo delle esportazioni, come posto in evidenza dalla strategia ADM dell'UE, in particolare accrescendo l'efficienza dei controlli delle esportazioni all'interno dell'UE sulla base del regolamento(9) relativo alle "Tecnologie a duplice uso", e varando un programma di assistenza per quegli Stati che necessitano di know-how tecnico nel campo del controllo delle esportazioni;
73. chiede da parte dell'UE e degli Stati membri un approccio più attivo e lungimirante nei confronti del controllo delle esportazioni di materiali a duplice uso, onde evitare il rischio che i terroristi e altri soggetti utilizzatori indesiderati abbiano accesso a materiali sensibili nei paesi terzi;
74. plaude allo sviluppo da parte della Commissione del progetto TACIS in Russia, del progetto pilota 2004 nei Balcani e del progetto pilota 2005 in altri quattro paesi o regioni, in quanto questi progetti rappresentano la prima di una serie di azioni a sostegno di una possibile messa a punto di un'iniziativa di cooperazione a più lungo termine per il controllo delle esportazioni UE;
75. invita il Consiglio a presentare una relazione sul dialogo politico con i partner sui controlli delle esportazioni e invita la Commissione a presentare una relazione sui progressi fatti nell'attuazione dei sopra citati progetti riguardanti i controlli alle esportazioni di materiale a duplice uso, nonché un'analisi accompagnata dalle stime di costo fatte nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013, dal Consiglio e dalla Commissione, sul modo in cui tali progetti potrebbero essere estesi ad altre regioni e paesi;
Armi chimiche e biologiche
76. chiede una corretta attuazione della CWC e finanziamenti adeguati per l'Organizzazione per l'interdizione delle armi chimiche (OIAC); è del parere che occorra condurre ispezioni "a sfida" (challenge inspections) presso chi sia sospettato di violare le clausole della convenzione;
77. sollecita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione ad elaborare una chiara e convincente posizione dell'Unione europea per la conferenza degli Stati parti della BTWC, in programma dal 5 al 9 dicembre 2005, onde consentire la presentazione di una posizione organica comune alla conferenza di revisione 2006 della BTWC;
78. invita l'Unione europea a fornire assistenza tecnica per i paesi in via di sviluppo in materia di monitoraggio sanitario (conformemente all'articolo X della BTWC);
79. sollecita gli Stati membri interessati a ritirare la riserva sul Protocollo di Ginevra del 1925, giacché una politica di ritorsione con gli stessi mezzi - ossia armi chimiche e/o biologiche - contrasta con gli obblighi BTWC;
80. per quanto riguarda le prossime prospettive finanziarie, invita la Commissione a valutare la fattibilità dell'assistenza ai paesi terzi con programmi di cooperazione finalizzati a rafforzare la sicurezza dei materiali biologici, dei laboratori e degli impianti;
Un ruolo per il Parlamento europeo
81. rileva che il Parlamento europeo, in quanto ramo dell'autorità di bilancio, può dare un contributo positivo alla gestione dei problemi comuni di sicurezza in materia di non proliferazione e disarmo, come dimostra il sostegno dato alla sicurezza nucleare e relativi programmi nel quadro di TACIS;
82. ribadisce il proprio invito a decretare una moratoria, in vista di un divieto totale, sull'uso delle cosiddette "munizioni a uranio impoverito";
83. ricorda il contributo altrettanto positivo che il Parlamento europeo ha continuato a dare nel caso del secondo progetto pilota (2005) per un importo di 1,5 milioni EUR stanziati dalla Commissione per lanciare una iniziativa di cooperazione in materia di controllo delle esportazioni UE; ricorda la sua decisione di continuare a sostenere tali azioni attraverso il finanziamento, nel 2006, di una terza azione preparatoria, capace di consentire alla Commissione di preparare ulteriormente il terreno per futuri programmi che essa finanzierà nel quadro delle nuove prospettive finanziarie 2007-2013;
84. ricorda il ruolo che, grazie alle sue prerogative legislative in materia di codecisione e in quanto autorità di bilancio, il Parlamento svolge in questioni quali il proposto strumento di stabilità, che dovrebbe comprendere controlli delle esportazioni e sicurezza delle frontiere, sostegno alla distruzione delle armi chimiche e all'eliminazione del materiale fissile di origine militare, alle gestione e al controllo dei materiali radioattivi e nucleari, alla biosicurezza, alla riconversione di ex specialisti in armamenti, ecc., in coordinamento con uno strumento di sicurezza nucleare, i controlli delle esportazioni, ecc.;
85. ricorda altresì che con il suo assenso è coinvolto negli accordi internazionali più importanti dell'Unione con i paesi terzi e in particolare in quegli accordi che prevedono una clausola di non proliferazione; ricorda in proposito il sostegno chiesto dal Parlamento per tutte le iniziative capaci di contrastare la proliferazione in taluni paesi, offrendo in contropartita la cooperazione o qualsiasi altro tipo di accordo internazionale o partenariato;
86. chiede pertanto che il Parlamento europeo sia pienamente associato a tutte le iniziative volte ad attuare la strategia ADM dell'UE;
87. raccomanda che una delegazione ufficiale del Parlamento partecipi alla prossima conferenza di revisione del TNP e alla conferenza di revisione della BTWC;
88. invita gli Stati membri e il Consiglio a prevedere la partecipazione di membri del Parlamento europeo alla delegazione dell'Unione in occasione di ogni futura revisione paritetica concernente i controlli sulle esportazioni; invita altresì il Consiglio e la Commissione ad informare regolarmente il Parlamento sul ruolo dell'UE in: Gruppo Australia, MTCR, intesa di Wassenaar e Gruppo dei fornitori nucleari (NSG);
89. propone di adottare annualmente una relazione sullo stato delle attività di non proliferazione dell'Unione europea che contenga le relative raccomandazioni;
Aspetti finanziari della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle ADM
90. invita gli Stati membri a stanziare adeguate risorse finanziarie per l'attuazione delle priorità elencate nella relazione intermedia dell'OPR;
91. invita la Commissione ad indicare in modo chiaro e trasparente le risorse già impegnate per la "sicurezza nucleare" e per la "non proliferazione ADM";
92. invita la Commissione a presentare in modo chiaro e trasparente le risorse occorrenti per il necessario contributo comunitario alla strategia ADM dell'UE nel corso del 2006 e nel quadro delle Prospettive finanziarie 2007-2013, operando una chiara distinzione fra le linee "sicurezza nucleare " e "non proliferazione ADM";
93. a tal fine, invita la Commissione ad indicare le priorità e i costi estimativi per le azioni necessarie ad assolvere i suoi impegni nel quadro della Partnership globale del G8, nonché per estendere la propria azione oltre la CSI, al fine di risolvere i problemi sul piano globale;
94. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a sostenere progetti specifici portati avanti da istituzioni multilaterali quali l'AIEA e l'OIAC, e a fornire all'occorrenza le necessarie fonti di finanziamento;
95. invita in particolare gli Stati membri a fornire i fondi necessari per l'elenco delle priorità dell'OPR in materia di controlli delle esportazioni e di programmi di assistenza tecnica;
96. ritiene che la prevenzione e la gestione delle crisi non dovrebbero essere finanziate dal bilancio per la prevenzione delle ADM e che le grandi ambizioni implicite nella strategia ADM e supportate da tutte le istituzioni europee e dagli Stati membri necessitino di un adeguato livello di finanziamenti; ricorda in proposito le crescenti difficoltà nel finanziare le recenti iniziative (in particolare, il rinnovo dell'azione congiunta insieme all'Organizzazione per la prevenzione delle armi chimiche (OPCW) e una nuova azione congiunta a sostegno della BTWC) attraverso il bilancio PESC o strumenti comunitari;
97. propone pertanto, nel quadro delle discussioni sulle prospettive finanziarie 2007-2013, di rivedere l'attuale accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 e di istituire una specifica linea di bilancio entro il bilancio dell'Unione per finanziare tutte le attività riguardanti le questioni relative alle AMD, a prescindere dal fatto che siano finanziate nel quadro comunitario o nel quadro PESC, sempre nel rispetto delle procedure relative alla presa di decisione come pure delle competenze del Consiglio, della Commissione e del rappresentante del personale;
o o o
98. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente in carica del Consiglio, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'ONU, ai governi e ai parlamenti di Stati Uniti, Russia, Cina, Israele, India, Pakistan, Iran e Corea del Nord, nonché a tutti gli altri Stati parti del Trattato di non proliferazione e ai membri dell'AIEA.
Consiglio dell'Unione europea, URP, "Implementation of the WMD Strategy: 6 monthly progress report/List of priorities", 3 dicembre 2004: http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/st15246.en04.doc
Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1504/2004 (GU L 281 del 31.8.2004, pag. 1).
Appalti pubblici della difesa
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Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde "Gli appalti pubblici della difesa" (2005/2030(INI))
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 296,
– vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi(1), in particolare l'articolo 10,
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia(2),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0288/2005),
A. considerando che l'articolo 296 del trattato prevede una deroga per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale in relazione alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, e che di tale articolo, sebbene esso preveda anche che le misure adottate in base a detta deroga non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari, si fa spesso abuso,
B. considerando che l'articolo 10 della direttiva 2004/18/CE prevede che, fatto salvo l'articolo 296, la direttiva stessa si applichi agli appalti aggiudicati nel settore della difesa,
C. considerando che la Corte di giustizia ha ritenuto che l'articolo 296 non costituisce una deroga generale ed automatica, che il ricorso ad esso deve essere giustificato caso per caso ed è giustificato solo se è necessario per conseguire l'obiettivo della salvaguardia dei relativi interessi di sicurezza che sono in gioco, e che l'onere della prova deve essere assolto dallo Stato membro interessato,
D. in considerazione dell'importanza economica degli appalti pubblici della difesa nel mercato interno europeo, della difficile situazione finanziaria degli Stati membri, della restrizione delle spese finanziarie imposta agli Stati membri e del considerevole onere che le spese della difesa rappresentano per il contribuente,
E. consapevole delle specificità dei mercati della difesa, in particolare con riferimento al ruolo preponderante dello Stato, alla rilevanza dell'acquisizione degli armamenti ai fini della sicurezza e alla particolarità delle strutture di mercato frammentate, ad esempio il numero molto limitato dei soggetti che compongono l'offerta e la domanda, fino a vere situazioni di monopolio,
F. considerando che la frammentazione del mercato degli armamenti in Europa rappresenta anche una causa di debolezza della capacità militare europea,
G. constatando che la compartimentazione ermetica dei mercati degli armamenti ha per conseguenza anche la mancata standardizzazione e quindi una mancanza di interoperabilità dei sistemi in Europa, rendendo così più difficile la cooperazione in occasione di operazioni internazionali,
H. considerando che l'esistenza di 25 diverse regolamentazioni in materia di acquisizioni rappresenta un ostacolo per la realizzazione del Piano d'azione europeo sulle capacità (ECAP),
I. considerando che la platea interessata degli acquirenti di armamenti è costituita esclusivamente dai governi dei 25 Stati membri, sei dei quali acquistano il 90% dei prodotti ed hanno talora una partecipazione diretta nell'industria del settore,
1. accoglie con favore il Libro verde presentato dalla Commissione il 23 settembre 2004 (COM(2004)0608) e incoraggia la Commissione nei suoi sforzi volti a contribuire alla progressiva costruzione di un mercato europeo per gli equipaggiamenti di difesa più trasparente ed aperto fra gli Stati membri, al fine di renderlo economicamente più efficace, pur nel rispetto delle specificità del settore, nonché di rafforzare la competitività e la sicurezza comune di tutti gli Stati membri;
2. considera seriamente la missione dei trattati, che devono trovare la loro prosecuzione nella Costituzione europea, di rafforzare la coesione tra gli Stati membri anche mediante la cooperazione nel settore degli armamenti;
3. rivolge un appello agli Stati membri e all'industria affinché rinuncino alle loro riserve pluridecennali contro un mercato degli armamenti su scala europea ed avviino una nuova fase di cooperazione con una strategia innovativa;
4. concorda con la Commissione che l'attuale politica del principio della giusta contropartita e della compensazione nel settore degli appalti militari provoca distorsioni su larga scala della concorrenza e divisioni artificiali del lavoro tra partner industriali, ostacolando notevolmente l'efficacia degli appalti pubblici;
5. concorda con la Commissione che un mercato europeo della difesa è necessario per ridurre i costi della spesa militare e per aumentare l'efficacia in termini di costi della produzione di beni militari, nell'interesse del contribuente europeo;
6. sottolinea la necessità, proprio sullo sfondo di un'industria europea degli armamenti più efficiente, di non mettere in questione il carattere di "potenza civile" dell'Unione;
7. mette in rilievo che l'accresciuta efficienza dell'industria deve andare a beneficio della tutela dei soldati europei impiegati in operazioni nonché a beneficio dei cittadini europei;
8. sottolinea che, a livello comunitario, deve essere effettuato ogni sforzo per aumentare l'armonizzazione e la standardizzazione in materia di appalti pubblici della difesa in conformità degli standard NATO di interoperabilità riconosciuti e delle particolari necessità della politica europea di sicurezza e di difesa e che, in tale processo, il superamento delle carenze dell'ECAP dovrebbe essere considerato una priorità da tutti gli Stati membri;
9. concorda con la Commissione che si devono esercitare pressioni sulle agenzie nazionali che si occupano degli appalti della difesa al fine di modificare la prassi della deroga generale a norma dell'articolo 296, e che occorre adottare misure per assicurare che gli appalti pubblici della difesa siano coperti in più larga misura dalla legislazione comunitaria rispetto alla legislazione nazionale;
10. ritiene che la Commissione dovrebbe tanto adottare una comunicazione interpretativa che rifletta la sua determinazione a porre fine all'abuso dell'articolo 296, quanto cominciare a sviluppare, parallelamente, una nuova direttiva che tenga conto delle specificità del settore della difesa ai fini degli appalti pubblici di armi, munizioni e materiale bellico soggetti all'articolo 296;
11. ritiene che la comunicazione interpretativa dovrebbe chiarire l'applicazione dell'articolo 296 sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, e che in particolare dovrebbe chiarire quali sono i gruppi di prodotti interessati, quali sono i passaggi procedurali dell'acquisizione di armamenti coperti dalla deroga e qual è la portata degli interessi essenziali della sicurezza;
12. considera appropriata un'interpretazione restrittiva degli interessi di sicurezza nazionali, data la reciproca dipendenza degli Stati membri che vi è comunque in settori quali la moneta o l'energia; si chiede in che misura oggi si possano ancora ragionevolmente separare gli interessi di sicurezza nazionali da quelli comuni europei;
13. potrebbe anche concepire, dal momento che l'articolo 296 potrebbe essere riformato solo attraverso una modifica del trattato, un impegno volontario degli Stati membri ad invocare la deroga solo in singoli, limitati casi; nel contempo si rallegra dell'impegno dell'industria di partecipare all'elaborazione di un codice di condotta per gli appalti pubblici della difesa;
14. è consapevole del fatto che le classiche direttive sugli appalti pubblici sono adatte solo in parte agli appalti nel settore degli armamenti con le sue particolarità;
15. ritiene che per la nuova direttiva vadano presi in considerazione strumenti sia vincolanti che opzionali riguardo alla procedura di appalto; reputa che il punto centrale sia quello di assicurare maggiore trasparenza e correttezza nell'aggiudicazione degli appalti; ritiene che oltre alla vera e propria acquisizione dei prodotti si dovranno tenere presenti altri aspetti, come la ricerca e lo sviluppo, gli accordi di compensazione, la manutenzione, le riparazioni, l'integrazione di nuovi dispositivi e l'addestramento;
16. considera essenziale la possibilità di trattative in queste procedure di aggiudicazione, soprattutto quando non si tratta di prodotti standard;
17. considera necessaria, al momento dell'elaborazione della direttiva, un'intensa consultazione dei soggetti interessati, e fa presente fin da ora di uno studio dell'impatto sulle imprese e di uno studio dell'impatto sulle relazioni estere;
18. pone in rilievo la presenza in questo settore di molte piccole e medie imprese (PMI) caratterizzate da alta specializzazione ed efficienza, e vorrebbe ottenere che proprio le PMI che si occupano di tecnologie a duplice uso, militare e civile, possano trarre beneficio dall'apertura del mercato;
19. esorta gli Stati membri a cooperare attivamente con la Commissione alla nuova direttiva e ad incaricare l'Agenzia europea di difesa (EDA) di sviluppare, come primo passo, un codice di condotta per gli appalti pubblici della difesa conforme al disposto dell'articolo 296; ritiene che tale codice dovrebbe applicarsi agli appalti coperti dall'articolo 296 allo scopo di introdurre più concorrenza e maggiore trasparenza nel settore; ritiene necessaria nel contempo la partecipazione dei parlamenti nazionali al processo, nel rispetto del proprio diritto nazionale; reputa altresì opportuno consultare il Parlamento europeo;
20. ritiene che il codice di condotta dovrebbe:
a)
fornire agli Stati membri un meccanismo di consultazione in relazione alla R&S e agli appalti pubblici,
b)
definire i prerequisiti per le deroghe a norma dell'articolo 296 e garantire la necessaria trasparenza delle ragioni che giustificano la deroga e la non pubblicazione delle informazioni,
c)
ispirare le politiche sulla concorrenza transfrontaliera e il trasferimento degli equipaggiamenti di difesa,
d)
ispirare le norme sulla concorrenza leale e gli aiuti di Stato al fine di evitare le distorsioni della concorrenza,
e)
fornire criteri per l'ammissibilità e la selezione dei fornitori,
f)
delineare i criteri per gettare le basi di un mercato europeo per gli equipaggiamenti di difesa, criteri che nel medio periodo potrebbero tradursi in una direttiva sulle armi, le munizioni e il materiale bellico connessi agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri,
g)
definire gli orientamenti generali su come gestire le prassi delle compensazioni;
21. esorta la Commissione a collaborare strettamente con l'EDA al fine di definire parallelamente un piano generale dotato di misure d'accompagnamento in settori correlati, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, i trasferimenti e le esportazioni, necessarie per creare condizioni di parità per un'equa concorrenza a livello intraeuropeo e per avere informazioni statistiche attendibili riguardo al mercato;
22. ritiene che i successi nel campo della politica estera e di sicurezza comune e del mercato interno abbiano creato la fiducia necessaria per osare finalmente nuovi passi in questo importante settore;
23. richiama l'attenzione su una serie di ostacoli all'aggiudicazione dei contratti su base concorrenziale che non dipendono dalla problematica degli appalti pubblici in quanto tali, come
-
le restrizioni agli scambi transfrontalieri di armi all'interno dell'UE,
-
l'influenza politica sulle decisioni di aggiudicazione,
-
la forte influenza statale sulle imprese degli armamenti,
-
le carenze del controllo sugli aiuti di Stato,
-
l'insufficiente cooperazione nel campo della ricerca (anche nella politica di ricerca dell'UE),
-
le carenti condizioni di mercato a livello globale,
e invita la Commissione ad adottare idonee misure, parallelamente a questa iniziativa, per affrontare questi problemi;
24. sottolinea la necessità di osservare il principio di precauzione nelle relazioni commerciali con paesi terzi per quanto riguarda sia l'eventuale destinazione delle armi sia le condizioni economiche e sociali e il rispetto dei diritti dell'uomo nei paesi acquirenti;
25. riconosce che i problemi collegati agli appalti pubblici della difesa nell'UE sono parzialmente riconducibili all'assenza di rapporti effettivamente biunivoci con gli Stati Uniti; pone, pertanto, la questione relativa all'opportunità di raccomandare alle agenzie nazionali per gli appalti pubblici della difesa di effettuare un maggior numero di acquisti europei al fine di rafforzare strategicamente l'industria europea della difesa in taluni settori; è convinto che la nuova legislazione europea in materia di appalti pubblici della difesa non debba essere utilizzata come strumento per permettere agli interessi industriali statunitensi di infiltrarsi unilateralmente nei mercati europei degli appalti pubblici della difesa;
26. ritiene tuttavia nel contempo indispensabile che tutti gli Stati membri adottino e rispettino l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (attrezzature contemplate dal codice di condotta dell'Unione europea per le esportazione di armi) adottato dal Consiglio il 25 aprile 2005(3); esorta la Commissione a controllare e valutare l'osservanza di tale elenco;
27. invita la Commissione - di concerto con l'EDA - a presentare proposte a lungo termine su come una migliore connessione dei mercati degli appalti pubblici dell'Unione con quelli degli Stati Uniti e anche di paesi come l'Ucraina nonché, in settori specifici, la Russia, potrebbe consentire, da un lato, una maggiore scelta e, dall'altro, una più efficiente specializzazione;
28. invita la Commissione a esaminare se gli Stati membri classificano come militari, in talune occasioni, gli equipaggiamenti e la tecnologia a doppio uso evitando in tal modo l'applicazione della legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici.;
29. pone l'accento sul ruolo guida dell'EDA e degli altri organismi che si occupano attualmente degli appalti nel settore degli armamenti;
30. condivide l'opinione che, ponendo fine alla frammentazione del mercato degli equipaggiamenti di difesa, la competitività dell'industria verrà accresciuta grazie a produzioni in serie più vaste, alla maggiore redditività della ricerca e alla migliore commerciabilità mondiale; sottolinea nel contempo che nei paesi terzi vanno incondizionatamente applicate le restrizioni alle esportazioni che gli Stati membri si sono volontariamente imposti nel 1998 con il codice di condotta per le esportazioni di armi;
31. considera l'apertura dei mercati un presupposto necessario per il rafforzamento di un'industria europea degli armamenti economicamente sostenibile, per lo sviluppo di una base industriale autonoma ed efficiente, per un costo più contenuto dell'acquisizione di armamenti e per la garanzia delle necessarie capacità di difesa; ritiene nel contempo che la concentrazione che si va inevitabilmente instaurando nell'industria degli armamenti debba essere oggetto di un'osservazione e un controllo più attenti, sotto il profilo dell'applicazione della normativa comunitaria sulla concorrenza, da parte della Direzione generale della concorrenza della Commissione, affinché i vantaggi della produzione di massa non siano messi in pericolo da monopoli settoriali e dal potere di mercato delle imprese ad essi collegato;
32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quella del 13 ottobre 2005(1),
– viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 7 novembre 2005,
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Medio Oriente, in particolare quelle del 23 ottobre 2003(2) e del 27 gennaio 2005(3),
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che, durante una conferenza svoltasi mercoledì 26 ottobre 2005 a Teheran dal titolo "Il mondo senza sionismo", il Presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, richiamandosi al defunto leader rivoluzionario iraniano Ayatollah Ruhollah Khomeini, ha affermato che Israele deve essere "cancellato dalla carta geografica",
B. considerando l'immediata reazione della comunità internazionale, che ha fermamente respinto gli inviti alla violenza e alla distruzione di qualsiasi Stato,
C. considerando che anche all'interno dell'Iran emergono posizioni critiche sulle dichiarazioni del Presidente Ahmadinejad, assunte in particolare da personalità come l'ex Presidente Mohammad Khatami,
D. considerando che l'Iran sta conducendo negoziati con l'UE sulla base di una proposta di dialogo globale anche su tematiche delicate, come il programma nucleare, la lotta contro il terrorismo internazionale, la cooperazione economica e i diritti dell'uomo,
1. condanna le dichiarazioni del Presidente iraniano sullo Stato di Israele; respinge fermamente qualsiasi invito alla distruzione di uno Stato che fa parte della comunità internazionale e invita il Presidente iraniano a ritrattare integralmente la sua bellicosa affermazione;
2. invita il governo dell'Iran a far fronte ai propri obblighi internazionali emananti dall'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite e ad astenersi, nell'ambito delle sue relazioni internazionali, dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite;
3. esprime preoccupazione per le possibili conseguenze di simili dichiarazioni in una regione a tutt'oggi contrassegnata da violenze, attentati terroristici e appelli integralisti radicali;
4. ribadisce il proprio inalterabile attaccamento al diritto di Israele di esistere entro confini internazionalmente riconosciuti e in tutta sicurezza, accanto a uno Stato palestinese indipendente e autosufficiente;
5. invita l'Iran a riconoscere lo Stato di Israele e il suo diritto a vivere in pace e sicurezza, e ad avvalersi della sua influenza in Medio Oriente per convincere i movimenti con cui mantiene relazioni ad astenersi dall'uso della violenza;
6. esprime la propria solidarietà nei confronti del popolo e dello Stato d'Israele e ribadisce la sua determinazione a cercare una soluzione al conflitto israeliano-palestinese che contempli due Stati, sulla base del processo avviato con la "roadmap", sotto la guida del Quartetto (Nazioni Unite, Unione europea, Russia e Stati Uniti d'America);
7. si compiace delle pesanti reazioni contrarie della comunità internazionale e sostiene pienamente la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui si condanna l'affermazione del Presidente iraniano; appoggia il Segretario generale dell'ONU che ha ricordato all'Iran gli obblighi che gli derivano in virtù della Carta delle Nazioni Unite;
8. valuta positivamente e considera esemplare la dichiarazione formulata dal Consiglio centrale dei musulmani in Germania, secondo la quale ogni nazione deve rispettare il diritto internazionale e i diritti degli altri Stati e si compiace della risposta dell'opinione pubblica mondiale, in particolare delle persone di origine iraniana che hanno manifestato il proprio sdegno per le affermazioni del Presidente dell'Iran;
9. plaude alla posizione adottata da diversi alti funzionari e rappresentanti palestinesi che condannano il punto di vista del Presidente Ahmadinejad e si dichiarano favorevoli alla pacifica coesistenza di uno Stato palestinese e uno Stato israeliano;
10. sottolinea che le dichiarazioni del Presidente Ahmadinejad suscitano preoccupazioni circa il ruolo dell'Iran nella regione e i suoi futuri propositi e chiede all'Iran di negare qualsiasi appoggio ai gruppi terroristici internazionali;
11. rinnova il proprio invito alle autorità iraniane a svolgere un ruolo dinamico e positivo nel processo di pace nella regione mediorientale e ritiene a tale proposito che un accordo sulla questione nucleare debba incoraggiare tutte le parti interessate a promuovere la sicurezza e la pace per tutti i popoli;
12. invita il Consiglio e la Commissione ad agire in conformità delle conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 7 novembre 2005 e della risoluzione del Parlamento del 13 ottobre 2005, al fine di trovare una soluzione diplomatica ai problemi sollevati dal programma nucleare iraniano e a ribadire tale posizione nell'ambito di qualsiasi futuro sviluppo del dialogo globale;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti della Repubblica islamica dell'Iran e di Israele nonché al Direttore generale dell'AIEA e al Segretario generale dell'ONU.
– viste le sue precedenti risoluzioni che riaffermano il diritto agli aiuti umanitari delle vittime di calamità naturali,
– vista la relazione delle visite della delegazione ad hoc del Parlamento europeo nel Kashmir, svoltesi dall'8 all'11 dicembre 2003 e dal 20 al 24 giugno 2004,
– vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 1° agosto 2005 sull'attuazione della strategia internazionale per la riduzione delle catastrofi,
– viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 18 ottobre 2005,
– vista la dichiarazione della Presidenza del Consiglio del 27 ottobre 2005 ad Hampton Court sul terremoto nell'Asia del Sud,
– vista la dichiarazione dell'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del Sud (SAARC) in occasione del vertice in Dhaka del 12-13 novembre 2005,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando il terremoto di magnitudo 7.6 dell'8 ottobre 2005, che ha provocato ingenti danni e numerose vittime, devastando una regione di 30.000 km² nella regione del Kahmir, nelle province nord-occidentali di frontiera del Pakistan, dell'Afghanistan, dell'India e del Kashmir,
B. considerando che il terremoto ha provocato la morte e il ferimento grave di oltre 200.000 persone, lasciandone senza tetto milioni di altre, costrette ad affrontare condizioni meteorologiche estreme e ogni sorta di gravi malattie; considerando che le suddette cifre potrebbero aumentare in maniera drammatica in vista dell'imminente inverno hymalaiano e che più di 1.800.000 persone sono attualmente senza tetto nel solo Kashmir (l'85% della popolazione nella città di Muzaffarabad, capoluogo della zona sotto amministrazione pachistana),
C. considerando che il livello di devastazione umana ed economica non ha precedenti nella storia del subcontinente, con centinaia di città e paesi e la maggior parte delle vie di comunicazione e dei ponti, dell'infrastruttura pubblica e delle comunicazioni completamente distrutti, in particolare nei pressi della suddetta città di Muzaffarabad,
D. considerando il monito delle Nazioni Unite, secondo cui potrebbero non esservi sufficienti risorse a livello mondiale, come ad esempio tende termiche, per far fronte a una catastrofe di tale portata,
E. considerando che, stando alle stime della Banca mondiale e della Banca di sviluppo dell'Asia, il costo totale delle operazioni umanitarie di soccorso, risanamento e ricostruzione ammonterà a 5,2 miliardi di dollari (USD), 2 miliardi dei quali sono stati impegnati dai paesi donatori,
F. considerando che l'11 novembre 2005 le Nazioni Unite hanno dichiarato di aver ricevuto appena 98,5 milioni di dollari, unitamente a impegni non confermati per ulteriori 38 milioni, in seguito alla richiesta urgente di 550 milioni di dollari del 26 ottobre 2005, per finanziare le operazioni di soccorso durante i prossimi sei mesi,
G. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri, oltre agli ingenti aiuti finanziari, hanno anche fornito elicotteri, velivoli e periti per contribuire alle operazioni di soccorso condotte dalle autorità pachistane e dalla comunità internazionale,
H. considerando che i governi di India e Pakistan hanno concordato di aprire cinque passi di frontiera a partire dal 7 novembre 2005 lungo la linea di controllo del Kashmir,
I. considerando che l'India e il Pakistan sono impegnati dall'inizio del 2004 in un dialogo permanente inteso a comporre alcune delle controversie in corso tra i due paesi,
1. esprime profondo cordoglio e solidarietà a tutte le persone colpite dal terremoto che ha scosso l'Asia meridionale l'8 ottobre 2005;
2. resta profondamente preoccupato per le condizioni in cui versano i sopravvissuti, in particolare gli abitanti degli insediamenti di alta montagna isolati dalle frane, che possono essere raggiunti soltanto mediante elicotteri di soccorso; esprime inoltre inquietudine per le notizie secondo cui gli abitanti di alcune delle zone più duramente colpite hanno ricevuto pochi aiuti o non ne hanno ricevuti affatto;
3. sottolinea che le zone maggiormente colpite sono ormai inaccessibili, in quanto la rete viaria e in sistema delle comunicazioni sono pressoché distrutti ed evidenzia le tragiche conseguenze che deriveranno dai continui ritardi nell'erogazione degli aiuti umanitari nelle zone isolate di montagna;
4. plaude all'impegno comune nelle operazioni di soccorso da parte del governo pachistano e della comunità internazionale, inclusa l'assistenza prestata dagli Stati membri e dalla NATO; è consapevole degli enormi sforzi che dovranno essere intrapresi prima dell'arrivo del rigido inverno hymalaiano; accoglie con soddisfazione il pacchetto di aiuti di 93,6 milioni EUR predisposto dalla Commissione e gli impegni da parte degli Stati membri e di altri donatori; esorta i paesi donatori a impegnare maggiori finanziamenti e a garantire gli importi per i quali si sono già impegnati;
5. è consapevole dei problemi logistici a cui si trovano di fronte gli addetti agli aiuti e dell'urgente necessità di un maggior numero di elicotteri, di ricoveri per l'inverno, di attrezzature sanitarie, di cure mediche, di acqua e di alimenti; concede tutto il suo sostegno a operazioni di aiuto come "Winter Race" intrapresa dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni e dalla Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per inviare ai villaggi di alta montagna 10.000 kit per riparare i ricoveri;
6. chiede un maggior coordinamento tra l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Dipartimento dell'Unione europea per gli aiuti umanitari (ECHO), le organizzazioni non governative e i governi del Pakistan e dell'India per assicurare che gli aiuti attualmente forniti dall'Unione europea vengano rapidamente distribuiti nel Kashmir;
7. sostiene senza riserve le richieste relative alla concessione immediata di finanziamenti per gli aiuti d'emergenza; sollecita i donatori a contribuire senza indugio allo stanziamento di 550 milioni di dollari USA richiesti dalle Nazioni Unite; ricorda ai donatori l'importo di 580 milioni di dollari USA promesso in occasione della Conferenza dei donatori del 26 ottobre 2005; invita la Commissione a indicare quanto prima se l'UE sarà in grado di mettere a disposizione ulteriori fondi nell'ambito del trasferimento globale o a titolo di altri meccanismi, in particolare in vista delle esigenze in materia di ricostruzione dal 2006 in poi;
8. esprime la sua seria preoccupazione per i severi limiti di bilancio cui si trova di fronte la Commissione per quanto riguarda gli aiuti umanitari e sottolinea che la maggior parte della restante riserva operativa di ECHO è stata recentemente utilizzata per altre importanti emergenze;
9. invita la Commissione a riesaminare il regime del sistema delle preferenze generalizzate (SPG Più) e ad applicare il modello approvato dal Parlamento europeo il 9 marzo 2005(1); incoraggia la Commissione ad attuare queste ed altre misure idonee non appena possibile, com'è avvenuto nel caso del calendario di attuazione del regime SPG Più in seguito allo tsunami che ha colpito il sud-est asiatico;
10. approva la decisione adottata nel Vertice SAARC del 12 e 13 novembre 2005 di cooperare nel settore della gestione delle catastrofi e di coordinare gli sforzi a tale riguardo istituendo un centro di preparazione e di gestione delle catastrofi in India;
11. approva l'accordo tra i governi dell'India e del Pakistan sull'apertura di punti di passaggio sulla linea di confine; è convinto che l'apertura di tali passaggi sia di vitale importanza per le popolazioni del Kashmir e per le operazioni di aiuto; esprime la sua speranza che l'accordo possa essere attuato senza eccessivi problemi amministrativi e che il popolo del Kashmir possa utilizzare i passaggi; approva l'apertura di cinque passaggi per lo scambio di merci; chiede alle autorità dei due paesi di permettere il passaggio dei civili; sostiene l'invito del Programma alimentare mondiale dell'ONU di aprire altri passaggi per attraversare la linea di confine e di permettere la circolazione di autocarri a sostegno delle operazioni di aiuto a favore delle centinaia di migliaia di persone che si trovano nelle isolate valli e nelle alte montagne del Kashmir;
12. approva il fatto che la "diplomazia del cricket" abbia portato a tenere un vertice a Nuova Delhi tra il Primo ministro indiano e il Presidente del Pakistan il 17 aprile 2005; si compiace che le due parti stiano compiendo progressi per quanto riguarda il consolidamento delle misure per accrescere la fiducia mediante una graduale normalizzazione bilaterale che potrebbe portare a una soluzione politica del problema della frontiera del Kashmir;
13. approva il fatto che risultano segnali di progresso nei negoziati bilaterali tra l'India e il Pakistan sul Kashmir e si compiace per le altre manifestazioni reciproche di flessibilità, come il servizio di autobus recentemente avviato tra le due parti indiana e pakistana del territorio nonché la visita da parte del ministro degli esteri indiano in Pakistan e del Presidente del Pakistan in India;
14. approva la dichiarazione del Primo ministro indiano, sostenuta dal Presidente del Pakistan, che il ghiacciaio di Siachen nel Kashmir venga considerato come una "Montagna della pace" e come un nuovo simbolo sulla via di una completa riconciliazione tra l'India e il Pakistan sul Kashmir e invita l'UE a sostenere questa felice iniziativa per realizzare quanto prima un accordo definitivo tra le parti, compreso il nuovo schieramento e il ritiro delle forze militari presenti nella zona;
15. esprime l'auspicio che la terribile catastrofe, che ha colpito così duramente il popolo del Kashmir, possa avere l'effetto positivo di avvicinare nel prossimo futuro i sopravissuti alla pace, alla libertà di circolazione e alla prosperità; plaude ai governi dell'India e del Pakistan per avere compiuto recentemente i primi passi verso la riconciliazione con il coinvolgimento diretto dei cittadini del Kashmir nel processo di pace per la prima volta e spera vivamente che sia l'inizio di una costante evoluzione verso la pace; invita pertanto i governi dell'India e del Pakistan a perseverare su questa strada che dovrebbe, con il coinvolgimento della popolazione interessata, portare a una soluzione pacifica del problema del Kashmir;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti dell'India e del Pakistan, al Segretariato generale della SAARC, al Segretario generale della NATO e al Segretario generale dell'ONU.
– visto l'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
– vista la Convenzione contro la tortura del 1984, ratificata dalle Filippine il 18 giugno 1986,
– visti gli Orientamenti comunitari sulla pena capitale, adottati dal Consiglio il 29 giugno 1998,
– vista la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2001 sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (COM(2001)0252) che identifica nell'abolizione della pena capitale una delle priorità tematiche per l'assistenza nel quadro dell'iniziativa europea per la democrazia e diritti dell'uomo,
– viste le lettere indirizzate, in data 10 maggio 2004 e 6 giugno 2005, rispettivamente dall'ex Presidente del Parlamento europeo, on. Pat Cox, e dall'attuale Presidente del Parlamento europeo, onorevole Josep Borrell, al Presidente delle Filippine Gloria Macapagal-Arroyo, in cui si chiede una revisione del processo di Francisco Larrañaga,
– viste le sue precedenti risoluzioni in cui si chiedeva l'abolizione della pena capitale e, nell'attesa, una moratoria sulle esecuzioni, in particolare la sua risoluzione del 18 dicembre 2003 sulla pena di morte nelle Filippine(1),
– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2005 sulla Relazione annuale 2004 sui diritti umani nel mondo e la politica comunitaria in materia(2),
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che l'ex presidente delle Filippine Estrada aveva attuato una moratoria sulla pena di morte nel marzo 2000,
B. considerando che l'attuale presidente Macapagal-Arroyo ha annunciato la revoca di tale moratoria a partire dal primo gennaio 2004,
C. considerando che, dal ripristino della pena di morte nel 1993, più di 1916 persone sono state condannate a morte nelle Filippine e sono state effettuate sette esecuzioni; considerando che almeno diciotto minori continuano ad essere tra i condannati a morte per delitti commessi quando avevano meno di 18 anni, anche se la legge delle Filippine stabilisce con chiarezza che i minori non possono essere né condannati né giustiziati,
D. considerando che tra i prigionieri attualmente in detenzione con sentenza di morte nelle Filippine, figura il cittadino europeo Francisco Larrañaga, accusato di stupro e omicidio,
E. considerando che, nonostante il caso di Francisco Larrañaga abbia tutte le caratteristiche di un processo iniquo secondo le norme giuridiche internazionali, la condanna alla pena di morte è stata confermata nel luglio 2005 e non ci sono più possibilità di appello,
1. appoggia tutte le iniziative internazionali che determinerebbero l'abolizione della pena di morte a livello mondiale, segnatamente la risoluzione n. 2005/59 della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani relativa a "La questione della pena di morte" e il Secondo protocollo opzionale alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, e ribadisce la sua richiesta per l'abolizione universale della pena di morte e, nel frattempo, l'istituzione di una moratoria sulle esecuzioni;
2. invita il Presidente delle Filippine a ritornare sulla sua decisione di mettere fine alla moratoria sulla pena di morte e chiede urgentemente al Congresso filippino di revocare la legge sulla reintroduzione della pena di morte,
3. appoggia l'iniziativa legislativa del Congresso filippino tendente ad abolire la pena di morte nelle Filippine,
4. chiede al presidente delle Filippine, signora Gloria Macapagal-Arroyo, di esercitare i sui poteri garantendo un perdono assoluto a Francisco Larrañaga e il suo immediato rilascio dalla prigione, trasformando, inoltre, la pena capitale dei prigionieri detenuti nel braccio della morte, segnatamente i diciotto minori,
5. sollecita la revisione del procedimento giudiziario che ha condotto alla sentenza di morte in questa causa ed esige che venga celebrato un processo giusto in cui vengano rispettate tutte le garanzie giuridiche, penali e giurisdizionali,
6. invita il governo e il parlamento delle Filippine ad adottare misure radicali per la riforma della suo sistema penale e di applicazione della legge;
7. invita la Commissione ed il Consiglio ad adottare tutte le iniziative necessarie per impedire l'esecuzione di questo cittadino dell'Unione europea,
8. invita il Consiglio e la Commissione ad esaminare l'abolizione della pena di morte ed una moratoria universale sulle esecuzioni come elemento essenziale nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi, sollevando la questione in fase di conclusione o rinnovo di accordi con i paesi terzi,
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo e al parlamento delle Filippine, nonché agli altri governi ASEAN.
– vista la risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo in Myanmar, approvata il 14 aprile 2005 nella 61a sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e la risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Myanmar, approvata il 23 dicembre 2004 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
– vista la relazione sulla situazione dei diritti umani a Myanmar, pubblicata dal Segretario generale delle Nazioni Unite il 10 ottobre 2005,
– vista la dichiarazione del presidente della settima riunione di ministri degli Affari esteri dell'ASEM, svoltasi a Kyoto il 6 e 7 maggio 2005,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Birmania, in particolare quella del 12 maggio 2005(1),
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che il popolo birmano è vittima di violazioni dei diritti umani, tra cui lavori forzati, persecuzioni dei dissidenti, arruolamento di bambini nell'esercito, stupri e saccheggi da parte delle truppe governative, deportazioni,
B. considerando che, nel quadro della strategia dei "quattro tagli", i militari birmani praticano brutalità e atti di repressione nei confronti della popolazione nei sette Stati etnici della Birmania,
C. considerando che la sesta riunione dei ministri degli Affari esteri dell'ASEM, che si è tenuta a Kildare il 17 e 18 aprile 2004, ha chiaramente definito le condizioni dell'adesione della Birmania all'ASEM, tra cui la liberazione di Aung San Suu Kyi come condizione minima, la concessione della libertà d'azione alla Lega nazionale per la democrazia (LND) e l'avvio di un autentico dialogo politico con i sostenitori della democrazia e i gruppi etnici in Birmania,
D. considerando che il regime birmano non ha soddisfatto nessuna di queste condizioni,
E. considerando che, il 6 luglio 2005, il governo della Birmania ha rilasciato 249 prigionieri politici, fra cui dissidenti e attivisti della LND ma che, secondo il relatore speciale della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani a Myanmar, oltre 1.000 persone sono ancora detenute per motivi politici,
F. considerando che la Convenzione nazionale birmana si riunirà nel dicembre 2005 senza la partecipazione della LND e senza il dovuto processo democratico, ovvero senza garantire un'adeguata rappresentanza del popolo birmano,
G. considerando che il 2 novembre 2005 la dittatura militare birmana ha condannato Hkun Htun Oo, presidente della Lega delle nazionalità shan per la democrazia, a 90 anni di reclusione, il generale Hso Hten, presidente del Consiglio di pace dello Stato di Shan, a 106 anni di reclusione e altri otto dirigenti shan a 70 anni di reclusione ciascuno, due dei quali sono in carcere già dal febbraio 2005 e non hanno potuto farsi assistere da un avvocato di loro scelta né vedere la propria famiglia,
H. considerando che nel giugno 2005 l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha deciso di "riattivare" le misure che aveva adottato nel giugno 2000, invitando i propri membri a rivedere le loro relazioni con la Birmania (in virtù dell'articolo 33 della Costituzione dell'OIL) a causa del persistente ricorso su vasta scala al lavoro forzato,
I. considerando che la relazione commissionata dall'ex Presidente della Repubblica ceca Vaclav Havel e dall'Arcivescovo Desmond Tutu ("Threat to Peace – A Call for the UN Security Council to Act in 'Burma'") dimostra chiaramente la necessità di un'azione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
1. invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a esaminare con urgenza la situazione in Birmania e ad autorizzare il Segretario generale delle Nazioni Unite a proporre la sua mediazione in Birmania così da conseguire la riconciliazione nazionale e la transizione verso la democrazia; invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a prendere le misure necessarie per infliggere sanzioni economiche alla Birmania in uno sforzo destinato ad imporre il cambiamento;
2. condanna la totale indifferenza della dittatura militare per il benessere del popolo birmano;
3. condanna la brutale campagna delle forze militari birmane che comporta spostamenti coatti di numerosi grandi gruppi etnici che lottano per l'autonomia;
4. esige l'immediato rilascio e la piena libertà di movimento e di espressione per Aung San Suu Kyi, Hkun Htun Oo, il generale Hso Hten e altri dirigenti politici nonché per tutti i prigionieri politici detenuti dal Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC);
5. chiede all'SPDC di avviare immediatamente un dialogo costruttivo con la LND e i gruppi etnici così da ripristinare la democrazia e il rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle minoranze etniche e i diritti nazionali in Birmania;
6. insiste su un rafforzamento immediato della politica comune dell'Unione europea nei confronti della Birmania, segnatamente:
a)
dichiarando ufficialmente che l'UE non intende accettare alcun esito dell'attuale Convenzione nazionale della giunta militare se non saranno rispettate le condizioni minime fissate in occasione della sesta riunione dei ministri degli Esteri, se non sarà garantito un adeguato processo democratico e se la LND e altri partiti rappresentativi favorevoli alla democrazia non saranno liberi e capaci di partecipare a questo processo,
b)
incoraggiando l'adozione di un divieto generale per le imprese registrate nell'UE, in base al regolamento (CE) n. 1853/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004(2), di realizzare nuovi investimenti o di estendere prestiti a qualsiasi impresa di Stato birmana;
7. sollecita la nomina di un Alto rappresentante dell'UE con l'incarico di adoperarsi per il rilascio di Aung San Suu Kyi, Hkun Htun Oo e altri esponenti politici, per lo sviluppo di una strategia organica dell'UE sulla Birmania che consenta di fornire l'aiuto umanitario alla popolazione birmana dall'interno del paese e attraverso strategie transfrontaliere, nonché per il conseguimento della transizione verso la democrazia e del rispetto dei diritti umani;
8. deplora vivamente che il governo birmano non abbia ancora preso tutte le misure necessarie all'entrata in vigore del piano di azione congiunto tra il governo dell'Unione di Myanmar e l'Organizzazione internazionale del lavoro per l'eliminazione del lavoro forzato in Myanmar;
9. invita l'UE ad approvare la relazione e la risoluzione proposta nella summenzionata relazione Threat to Peace – A Call for the UN Security Council to Act in 'Burma';
10. insiste affinché tutti i membri dell'OIL appartenenti all'UE rivedano profondamente le loro relazioni con la Birmania, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione OIL, come richiesto dall'OIL stessas;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri dell'ASEAN e dell'ASEM, alla Commissione interparlamentare dell'ASEAN per la Birmania (ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus), ad Aung San Suu Kyi, alla LND, all'SPDC, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché al relatore speciale delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti umani in Birmania.
– vista la Dichiarazione del Millennio, dell'8 settembre 2000, delle Nazioni Unite che fissa gli obiettivi di sviluppo del millennio come criteri stabiliti congiuntamente dalla comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,
– viste le successive relazioni sullo sviluppo umano elaborate dal Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite,
– vista la relazione della Task Force per il progetto Millennio delle Nazioni Unite, guidata dal professor Jeffrey Sachs, dal titolo "Investire nello sviluppo: un piano pratico per conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio",
– vista la relazione del marzo 2005 della Commissione per l'Africa, intitolata "Il nostro interesse comune",
– visto il piano strategico 2004-2007 della Commissione dell'Unione africana, adottato il 7 luglio 2004, nel corso del terzo Vertice dei Capi di Stato e di governo africani, a Addis Abeba, Etiopia,
– visto il documento dei leader africani dell'ottobre 2001, intitolato "Il nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa" (NEPAD), che è stato dichiarato programma dell'Unione Africana nel corso del primo Vertice di tale organizzazione,
– visto il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD),
– visto il programma europeo di azione per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi attraverso azioni esterne (2007-2011) (COM(2005)0179),
– visto il quadro politico coerente di azioni esterne di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi,
– vista la relazione economica sull'Africa per il 2004 intitolata "Liberare il potenziale commerciale dell'Africa", della Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite,
– visto il piano di azione per l'Africa del G8, reso pubblico il 27 giugno 2002 dal G8 a Kananaskis,
– vista la relazione intermedia dei rappresentanti personali dell'Africa del G8, sull'applicazione del piano d'azione per l'Africa, resa pubblica il 1° luglio 2005 dal G8 a Londra,
– visto il comunicato di Gleneagles, rilasciato l'8 luglio 2005 dal G8 a Gleneagles,
– vista la relazione della Commissione europea del 29 ottobre 2004 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio 2000-2004 (SEC(2004)1379),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo del 12 aprile 2005 "Accelerare i progressi verso gli obiettivi di sviluppo del Millennio - Il contributo dell'Unione europea" (COM(2005)0132),
– vista la dichiarazione sulla politica di sviluppo della Comunità europea adottata dal Consiglio e dalla Commissione il 10 novembre 2000 (attualmente in fase di revisione),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 13 luglio 2005, dal titolo "Proposta di dichiarazione congiunta del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea - "Il consenso europeo" (COM(2005)0311),
– viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e Relazioni esterne del 22-23 novembre 2004 e del 23-24 maggio 2005 nonché le conclusioni del Consiglio europeo del 16-17 giugno 2005,
– viste le successive relazioni UNCTAD sullo sviluppo economico in Africa,
– visto il piano d'azione elaborato al Vertice Africa-Europa svoltosi al Cairo il 3-4 aprile 2000 sotto l'egida dell'Organizzazione per l'Unità africana e dell'Unione europea,
– vista la dichiarazione UE-USA dal titolo "Lavorare insieme per promuovere la pace e la stabilità, la prosperità e il buon governo in Africa" del 20 giugno 2005,
– visto il documento intitolato "Perché dobbiamo lavorare in modo più efficace negli Stati fragili", pubblicato nel gennaio 2005 dal ministero per lo Sviluppo internazionale del Regno Unito,
– visto lo studio dal titolo "Porre fine alla trappola della povertà dell'Africa"(1),
– visti gli articoli 177 e 181 del trattato che istituisce la Comunità europea,
– viste le sue risoluzioni del 26 ottobre 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla cooperazione con i paesi ACP coinvolti in conflitti armati(2), del 25 aprile 2002 sul finanziamento dell'aiuto allo sviluppo(3), del 3 settembre 2002 sul commercio e lo sviluppo per l'eradicazione della povertà(4), del 15 maggio 2003 sul rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo(5), del 15 maggio 2003 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su istruzione e formazione nel contesto della riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo(6), del 3 giugno 2003 sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi(7), del 14 gennaio 2004 sul nuovo partenariato per lo sviluppo africano (NEPAD)(8), del 31 marzo 2004 sulla governance nella politica di sviluppo dell'Unione europea(9), del 13 gennaio 2005 sull'alleggerimento del debito nei paesi in via di sviluppo(10), del 24 febbraio 2005 sull'azione contro la fame e la povertà(11), del 24 febbraio 2005 sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2005(12), del 28 aprile 2005 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2004 e sulla politica dell'UE in materia(13), del 6 luglio 2005 sull'appello mondiale alla lotta contro la povertà: Fare della povertà un elemento del passato(14),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per gli affari esteri (A6-0318/2005),
A. considerando che l'UE si è impegnata a portare il suo livello di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) allo 0,7% del PNL entro il 2015 (0,56% entro il 2010), destinando almeno il 50% di tale aumento all'Africa subsahariana; e che l'aumento deve andare di pari passo con un miglioramento della qualità, dell'efficacia, della trasparenza e della visibilità degli aiuti,
B. considerando che l'UE è di gran lunga il donatore più importante in Africa ma manca della leadership e della visione necessarie per costruire un approccio coerente,
C. considerando che, per promuovere uno sviluppo sostenibile, gli stessi governi africani devono essere investiti della responsabilità principale del buon governo, della lotta contro la corruzione e degli investimenti per la riduzione della povertà nei loro paesi; e che il principio della titolarità africana è quindi essenziale nelle relazioni UE-Africa, ma ha bisogno di un diverso approccio negli Stati performanti e in quelli fragili,
D. considerando che il terzo Vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana ha adottato un piano strategico indicante 23 programmi prioritari da realizzare tra il 2004 e il 2007, che rappresentano una roadmap esaustiva per promuovere la crescita economica e lo sviluppo del continente, comprendendo anche la società civile e i legami del continente con la comunità internazionale per quanto riguarda la lotta contro la povertà, le malattie, la disoccupazione e l'analfabetismo in Africa,
E. considerando che la Commissione ha avviato un processo di consultazione con le organizzazioni africane riguardo alla sua proposta di strategia per l'Africa, ma deplorando che tale consultazione non sia stata estesa ai paesi ACP o alla società civile africana,
F. considerando che nel marzo 2005 è stato inaugurato il Consiglio economico, sociale e culturale dell'Unione africana (ECOSOCC), dotato di un'Assemblea generale che rappresenta 150 organizzazioni della società civile africana a livello nazionale e regionale nonché la diaspora africana,
G. considerando che la riduzione della povertà mediante il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio deve costituire la base della politica di sviluppo dell'UE e quindi di una strategia UE per l'Africa, anche nei settori della pace, della sicurezza e della responsabilizzazione economica,
H. considerando che le strategie di riduzione della povertà in Africa devono tenere conto delle numerose e complesse cause della povertà, alcune delle quali hanno le loro radici nelle situazioni interne dei paesi africani, mentre altre sono legate alle modalità di funzionamento della comunità internazionale di donatori; considerando pertanto che la nuova strategia per l'Africa dovrebbe affrontare le cause della povertà, conferendo priorità agli sforzi nazionali per eradicare la povertà quale parte di un approccio internazionale organizzato e coordinato,
I. considerando che i costi della discriminazione di genere sono più elevati per i paesi a basso reddito poiché le donne sono al centro dello sviluppo, per il fatto di assistere e sostenere le loro famiglie e svolgere un ruolo centrale nel contesto delle economie rurali e della produzione di cibo, ma spesso non hanno accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria di base, in particolare per quanto riguarda la salute riproduttiva, al sistema economico e ai diritti di proprietà,
J. considerando che l'efficacia dell'aiuto allo sviluppo dell'UE dipende in gran parte dal coordinamento e dalla leadership nei diversi settori politici, paesi e regioni, sia fra gli Stati membri e la Commissione che fra gli Stati membri stessi, come pure da una più forte coerenza tra altre politiche comunitarie e la politica di sviluppo,
K. considerando che l'accordo di partenariato del 2000 tra i paesi ACP e l'UE, firmato a Cotonou nel 2000 rappresenta una cooperazione a lungo termine la cui cornice offre un'ampia gamma di principi, politiche e strumenti per l'eradicazione della povertà,
L. considerando che una strategia per l'Africa dovrebbe mirare al progresso economico dell'intero continente, ma che la maggior parte degli Stati africani è fragile e soffre di instabilità strutturale e non è quindi in grado di attirare investimenti o di sviluppare un settore privato; e che tale strategia per l'Africa dovrebbe avere un'impostazione speciale, che tenga conto delle necessità degli Stati fragili, al fine di evitare la loro ulteriore caduta nella povertà e nella violenza con l'effetto della destabilizzazione dei paesi vicini,
M. considerando che esiste una difficoltà da parte di molti paesi africani nell'assorbire aiuti cruciali allo sviluppo in settori come l'istruzione, la sanità, la gestione e l'amministrazione pubblica; considerando pertanto la necessità di un governo corretto ed efficace, di un'eradicazione della corruzione e di una efficace formazione di risorse umane,
N. considerando che la maggior parte dei paesi africani spendono più per il servizio del debito che per i servizi sociali di base; e che tuttavia il solo alleggerimento del debito non è una panacea e di per sé non crea risorse né riduce la povertà o promuove lo sviluppo,
O. considerando che le culture africane presentano una grande varietà e che lo sviluppo non può essere realizzato senza un'adeguata comprensione di tali culture, ivi compreso il ruolo delle comunità religiose ed etniche,
P. considerando che nella maggior parte dei paesi africani il dialogo tra autorità governative e società civile resta difficile, il che ostacola il processo di democratizzazione,
Q. considerando che, perché sia credibile, giustificabile e trasparente, la strategia per l'Africa deve comprendere anche un piano d'azione esecutivo dettagliato, con un calendario preciso, l'indicazione particolareggiata degli strumenti e delle risorse finanziarie da utilizzare (compresi impegni finanziari da parte degli Stati membri), l'indicazione dei diversi livelli di intervento (locale, nazionale e regionale, panafricano) e i loro ruoli rispettivi, nonché l'indicazione di un autentico meccanismo di monitoraggio congiunto inteso a valutare i progressi realizzati (che coinvolga il Parlamento europeo e l'Unione africana),
Principi e istituzioni
1. sottolinea che l'UE deve sviluppare un approccio differenziato che distingua tra i partenariati per la cooperazione nel quadro della stabilità politica, sociale ed economica di Stati performanti e i partenariati che mirano a creare tale stabilità strutturale negli Stati fragili;
2. sottolinea che l'UE dovrebbe considerare gli Stati performanti come partner su base di parità in un rapporto fondato sulla piena titolarità, in modo da consentire loro di massimizzare gli sforzi per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (per esempio mediante una sostegno di settore e al bilancio), e che le relazioni con gli Stati fragili devono essere fondate su un livello di titolarità e su un impiego di strumenti politici compatibili con la situazione generale; rileva che l'aiuto al bilancio specie negli Stati fragili, deve essere attentamente valutato caso per caso per non favorire le spese militari e prolungare così i conflitti; quando sia possibile, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di muoversi lungo lo spettro che va dagli aiuti a progetti ad approcci settoriali, e da questi al sostegno finanziario diretto;
3. riconosce che gli sforzi della comunità di donatori dovrebbero integrare il cambiamento e l'impatto risultanti dalla rinnovata autostima africana, che ha trovato espressione nelle nuove istituzioni, l'Unione africana e gli organismi regionali; ribadisce il concetto che la volontà politica, sia nei paesi donatori che in Africa, rappresenta il fattore chiave per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio;
4. plaude, a tale riguardo, al piano strategico 2004-2007 della Commissione dell'Unione africana e sollecita la Commissione europea a dirigere le azioni proposte nell'ambito della sua strategia in direzione del sostegno finanziario, logistico, tecnico e in termini di risorse umane alle istituzioni dell'Unione africana e alle iniziative e priorità da queste elaborate (ad esempio NEPAD), piuttosto che proporre nuove iniziative da parte dei donatori e strutture parallele;
5. sottolinea che una strategia integrata dell'UE per l'Africa deve tener conto anche della mancanza di coerenza tra altri settori politici e la politica per lo sviluppo, indicando in che modo altri settori politici possono contribuire (in termini di formulazione delle politiche e di finanziamento) all'attuazione del piano di sviluppo strategico per il continente, inteso a eradicare la povertà;
6. plaude all'impegno degli Stati membri dell'UE relativo all'obiettivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo dello 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL) e sollecita la Commissione e il Consiglio a monitorare gli sforzi per realizzare tale obiettivo; chiede inoltre un'attività costante di ricerca in materia di fonti innovative di finanziamento che potrebbero fornire fondi altamente necessari oltre lo 0,7%;
7. osserva che porre rimedio alla mancanza di coerenza significa anche far fronte ai problemi collegati ai sussidi all'esportazione, agli aiuti vincolanti, all'onere debitorio, ai crediti alle esportazioni e all'uso commerciale degli aiuti alimentari;
8. chiede un maggiore coordinamento dell'aiuto europeo tra strategie e azioni a livello UE e nazionale ma anche tra gli stessi Stati membri, in modo da evitare una frammentazione e duplicazione degli aiuti e consentire all'UE di assumere il ruolo di leader mondiale che essa dovrebbe svolgere nella lotta contro la povertà;
9. insiste sulla necessità dell'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo, che consentirebbe un migliore utilizzo dei fondi nonché la riduzione del differenziale fra stanziamenti di impegno e di pagamento;
10. sottolinea, a tale proposito, che la Commissione non deve assumere semplicemente la posizione di 26° donatore dell'UE, ma deve soprattutto imporsi come punto di riferimento per garantire il coordinamento e la complementarità degli aiuti, nel quadro di un programma comune ispirato al "consenso europeo", e chiede che vengano intensificati in via prioritaria gli sforzi per individuare il valore aggiunto dell'aiuto comunitario nonché i principali donatori dell'UE per questioni tematiche e paesi partner;
11. chiede l'adozione dei meccanismi necessari per attuare politiche in materia di coerenza, coordinamento e complementarità, che contribuiranno ad aumentare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo dell'UE;
12. chiede alla Commissione di dare pieno sostegno al processo di armonizzazione tra i donatori, in conformità della Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti del 2 marzo 2005 adottata dai membri del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE, in cui si sottolinea che parte importante dell'agenda in materia di armonizzazione, consiste nell'allineare il sostegno dei donatori saldamente con le priorità definite a livello locale; sottolinea che la consegna degli aiuti attraverso i sistemi locali contribuisce a migliorare le istituzioni locali e a renderle responsabili;
13. accoglie con favore l'istituzione, in seno al Segretariato dell'Unità africana, di unità specifiche che serviranno ad accelerare e migliorare le politiche di sviluppo dell'UA e chiede alla Commissione di appoggiare l'istituzione e il funzionamento di tali unità;
Buon governo e costruzione delle capacità
14. sottolinea le necessità globali di costruzione della capacità, in particolare nei settori dell'amministrazione, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, dell'economia e della democratizzazione, sia nel settore pubblico che in quello privato;
15. sottolinea l'importanza che deve rivestire il supporto finanziario e tecnico, al fine di rafforzare l'amministrazione, la responsabilità e la trasparenza a livello locale, nazionale, regionale e panafricano (anche in seno all'Unione europea e alle sue istituzioni);
16. sottolinea che la costruzione di uno Stato in grado di funzionare deve andare di pari passo con il sostegno alla società civile, in modo da garantire la sostenibilità della democratizzazione; chiede che sia prestata una particolare attenzione al dialogo con le comunità religiose e le chiese, in considerazione della loro importanza culturale in Africa;
17. sottolinea che la costruzione di uno Stato in grado di funzionare nel rispetto dello Stato di diritto deve andare di pari passo con il sostegno alla società civile, in modo da garantire la sostenibilità della democratizzazione; chiede che sia prestata una particolare attenzione al dialogo con le comunità religiose ed etniche, i sindacati, i movimenti locali, le organizzazioni non governative e le organizzazioni internazionali;
18. sottolinea che i parlamenti nazionali e le organizzazioni della società civile dovrebbero svolgere un ruolo importante per quanto riguarda la pianificazione, l'individuazione delle priorità e il monitoraggio delle politiche di cooperazione allo sviluppo;
19. sottolinea che i principi guida della strategia di sviluppo dell'UE per l'Africa dovrebbero basarsi sul dialogo sociale e politico e sui valori democratici sanciti dall'accordo di partenariato di Cotonou, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, senza il quale nessuno sviluppo sostenibile dell'Africa è possibile;
20. accoglie con favore l'obiettivo di rafforzare le capacità dei parlamenti nazionali e regionali e sottolinea il ruolo che il Parlamento europeo (unitamente alla Commissione) riveste in tutte le iniziative dell'UE a tal fine;
21. sostiene i principi di partenariato autentico, appropriazione e dialogo politico; sottolinea che i documenti strategici per la riduzione della povertà (PRSP) dei paesi partner dovrebbero essere preparati dagli stessi paesi con la stretta partecipazione di parlamenti democraticamente eletti e delle organizzazioni della società civile;
22. sottolinea il ruolo essenziale delle donne nel settore dell'agricoltura, nell'assistenza sanitaria e nell'istruzione, ai fini della realizzazione dello sviluppo sostenibile; evidenzia la necessità di coinvolgerle in tutte le fasi non solo della politica di cooperazione allo sviluppo, ma anche dei processi decisionali politici, comprese la pianificazione e la valutazione;
23. ricorda che è essenziale il rispetto dei diritti umani da parte dei paesi beneficiari dei fondi per lo sviluppo dell'UE ed esorta vivamente i soggetti dell'UE attivi nell'assistenza allo sviluppo a esaminare, in sede di elaborazione e monitoraggio dei progetti finanziati o cofinanziati dall'UE, i progressi, o l'assenza dei medesimi, da parte di tali paesi in materia di diritti umani;
24. sottolinea l'esigenza che l'UE si adoperi per la democratizzazione delle istituzioni internazionali onde realizzare una più forte rappresentanza degli interessi dei paesi in via di sviluppo, e, in particolare, l'esigenza di sollecitare una democratizzazione della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e dell'Organizzazione mondiale del commercio;
Infrastrutture sociali
25. sottolinea che la disponibilità ed economicità dei servizi sanitari di base rappresentano una condizione fondamentale per un'attuazione efficace delle politiche sanitarie in Africa; sottolinea pertanto la necessità che i programmi sanitari nazionali in Africa si incentrino sulla sanità di base (curativa e preventiva), sulla disponibilità di acqua sicura, sistemi fognari e servizi di sanità sessuale e riproduttiva; sottolinea la necessità di particolari sforzi per garantire l'accesso ai servizi di base per i gruppi più indigenti e vulnerabili in Africa;
26. accoglie con favore le proposte del nuovo programma d'azione dell'UE volto a combattere l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria e chiede un'attuazione efficace del programma e un'adeguata dotazione finanziaria; ricorda la necessaria cooperazione con le organizzazioni che lavorano al raggiungimento di tali obiettivi, quali la Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), il Vaccine Fund e la Roll Back Malaria Partnership;
27. sottolinea il ruolo importante che riveste l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millenio in materia di salute materna e mortalità infantile;
28. esorta la Commissione a far sì che l'UE sia in prima linea negli sforzi tesi a garantire un'istruzione di base gratuita e obbligatoria; insiste affinché tale impegno si accompagni allo stanziamento di significative nuove risorse e a una spesa più mirata delle risorse attualmente disponibili;
29. auspica che la tecnologia dell'informazione e della comunicazione abbia un impiego maggiore, adeguato e innovativo, in modo da estendere le cure sanitarie alle aree rurali e remote e da introdurre un'istruzione informatica (come auspicato dalla Commissione e-Africa del NEPAD), come alternativa ai sistemi d'insegnamento tradizionali, in vista di un'istruzione di qualità per tutti;
30. sottolinea che oltre agli sforzi in materia di istruzione di base, occorre prestare attenzione all'istruzione superiore per garantire una forza lavoro sufficientemente istruita a livello di cultura generale e servizi sanitari;
31. sottolinea la necessità di tutelare lo sviluppo e di garantire la protezione sociale dei bambini, cosa che rappresenta un punto fondamentale della strategia di sviluppo per l'Africa, dal momento che più del 50% della popolazione africana è costituito da bambini; e rileva che un fattore importante della lotta contro la povertà a lungo termine è l'investimento nel potenziale umano attraverso l'istruzione;
32. sottolinea che la Commissione dovrebbe destinare alla sanità e all'istruzione di base almeno il 20% dei fondi di sviluppo che stanzia a favore dell'Africa;
33. sottolinea l'esigenza che l'UE applichi politiche e programmi concreti intesi a frenare la diffusione dell'HIV/AIDS e a limitarne le conseguenze per i bambini, le loro famiglie e le comunità in cui vivono, poiché l'impatto dell'HIV/AIDS minaccia di ridurre i vantaggi dello sviluppo nella maggior parte dei paesi dell'Africa subsahariana;
34. invita la Commissione a sostenere l'iniziativa relativa a un Decennio africano per i disabili, adottata dall'Organizzazione per l'Unione africana nel corso della sua 35a sessione tenutasi ad Algeri nel luglio 1999;
35. sottolinea che, per spezzare il circolo vizioso della povertà in Africa, è necessario porre al centro delle politiche e degli interventi lo stanziamento di un livello di investimenti senza precedenti a favore di questa generazione di bambini e della loro sopravvivenza, del loro sviluppo e della loro tutela;
36. ritiene che gli investimenti nell'istruzione delle bambine costituiscano la strategia di sviluppo più efficace, dal momento che le donne istruite generano famiglie più piccole e più sane, il che favorisce una maggiore produttività e una minore povertà;
37. sottolinea l'importanza dell'istruzione delle bambine e delle donne al fine di migliorare la salute, compresi aspetti quali la salute sessuale e riproduttiva, e di prevenire le malattie sessualmente trasmissibili, quali l'AIDS/HIV, e le malattie trasmesse dall'acqua e dovute alle condizioni igieniche, quali tubercolosi, malaria, colera e dissenteria;
Crescita economica
38. chiede che si tenga pienamente conto del fatto che la maggior parte dei paesi africani dipendono in modo rilevante dalle materie prime, che sono particolarmente esposte alle fluttuazioni dei prezzi e agli aumenti tariffari, e sottolinea l'importanza di una diversificazione e dello sviluppo delle industrie di trasformazione nonché delle piccole e medie imprese;
39. chiede alla Commissione di effettuare una valutazione dell'efficacia degli strumenti di finanziamento BEI a titolo dell'accordo di partenariato di Cotonou, compreso il nuovo Fondo investimenti, ai fini della realizzazione degli obiettivi della politica UE di sviluppo; nell'assolvere i suoi doveri in termini di prevalutazione delle operazioni BEI, la Commissione dovrebbe valutare la politica di prestiti BEI in relazione alle priorità dei documenti strategici nazionali per ciascun paese ACP;
40. sottolinea l'importanza di creare un clima stabile e prevedibile per gli investimenti, tra l'altro mediante il rispetto della legge, dei diritti di proprietà e delle norme in materia di proprietà intellettuale, in modo da conseguire flussi finanziari esteri sufficienti e sostenuti e creare così posti di lavoro, ridurre la fuga dei cervelli e creare un contesto che consenta una crescita economica stabile; sottolinea l'importanza della microfinanza nella creazione di una classe media forte per sostenere la crescita economica;
41. ritiene che, per raggiungere un livello di competitività che possa fare dell'Africa un partner a pieno titolo negli scambi internazionali, occorra creare una strategia di sviluppo sostenibile per combattere la povertà in Africa, che tenga conto delle reali necessità della popolazione e si basi sull'integrazione economica all'interno delle regioni per stimolare la crescita mediante la creazione e il mantenimento di mercati nazionali e regionali e lo sfruttamento delle economie di scala;
42. sottolinea l'importanza del turismo quale vettore di sviluppo economico e sociale; sollecita la piena integrazione del turismo nella politica di sviluppo dell'UE;
43. sottolinea che una positiva conclusione dei negoziati di Doha dell'OMC deve contribuire a migliorare la situazione dei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa; ritiene che ciò comporti l'applicazione di un trattamento speciale e differenziato ai paesi in via di sviluppo, nonché l'abolizione di tutte le sovvenzioni agricole che causano distorsioni commerciali;
44. approva l'impostazione seguita dalla Commissione in rapporto alle infrastrutture nel senso più ampio, comprese l'acqua, l'energia, la tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i trasporti; insiste tuttavia sul fatto che gli investimenti nelle infrastrutture devono essere preceduti sistematicamente da studi di valutazione del loro contributo allo sviluppo economico e alla riduzione della povertà e devono essere meglio bilanciati rispetto ai finanziamenti destinati alle infrastrutture sociali quali l'istruzione e la sanità di base;
45. sottolinea che un Accordo di partenariato economico (APE), inteso quale strumento per la liberalizzazione incentrato sullo sviluppo, ha le potenzialità di promuovere la crescita economica in Africa; invita, a tale proposito, la Commissione a tener conto dei timori in merito all'assenza di misure di accompagnamento per compensare le perdite a livello tariffario, al sostegno del consolidamento delle capacità, all'assistenza tecnica e ad altri vincoli sul versante dell'offerta, al mantenimento della non reciprocità nell'acceso al mercato, e, ove del caso, all'estensione del calendario dei negoziati; invita inoltre la Commissione a fornire effettivamente dati sul finanziamento delle misure di accompagnamento e a rafforzare l'assistenza tecnica al fine di ottenere risultati migliori;
46. chiede alla Commissione, nell'ambito dei negoziati sugli APE e in sede OMC, di incrementare l'assistenza tecnica ai paesi ACP in modo da assicurare loro un reddito equo e trasparente; sollecita nuovamente un maggiore sostegno tecnico e strutturale ai paesi meno sviluppati per aiutarli ad accedere al mercato globale;0
47. chiede alla Commissione di sostenere i paesi africani nell'ambito dei negoziati dell'OMC con una strategia volta a tutelare la loro agricoltura fino al raggiungimento dell'autosufficienza, in modo da assicurare un reddito decoroso ai piccoli agricoltori, aumentare la produzione locale, garantire la sicurezza alimentare e procedere ad aperture selettive del mercato, così com'è avvenuto in Europa;
48. ricorda, come stabilito nella Dichiarazione dell'OMC di Doha, nelle conclusioni della conferenza internazionale sul finanziamento per lo sviluppo (Monterrey 2002) e del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg 2002), che i paesi in via di sviluppo, specialmente quelli africani, dovrebbero ottenere un'assistenza tecnica che consenta loro di creare la capacità istituzionale e regolamentare necessaria per poter trarre beneficio dal commercio internazionale e dagli accordi preferenziali;
49. sottolinea che, nelle sue politiche commerciale e agricola, l'UE dovrebbe cercare ulteriori possibilità di offrire ai paesi in via di sviluppo maggiori opportunità di crescita economica ed esorta gli altri paesi a fare altrettanto nell'ambito dei negoziati in corso dell'OMC, in particolare per quanto riguarda i paesi meno sviluppati;
50. si compiace del rinnovato impegno a concedere un alleviamento del debito del 100% a 18 dei paesi più poveri e più pesantemente indebitati, assunto alla riunione della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e della Banca per lo sviluppo africano; chiede che questi impegni di alleviamento del debito siano estesi ai governi che rispettano i diritti umani e il principio del buon governo e danno priorità all'eliminazione della povertà sulla base di quanto richiesto dagli obiettivi di sviluppo del millennio; sottolinea che tutte le misure di alleggerimento del debito dovrebbero essere complementari agli aumenti dell'assistenza allo sviluppo ufficiale;
51. sottolinea il ruolo positivo che i partenariati pubblico-privato possono svolgere per sviluppare e rafforzare la capacità dei paesi di risolvere i problemi;
Pace e sicurezza
52. chiede alla Commissione di mettere a punto un approccio integrale per la prevenzione dei conflitti e la ricostruzione, quale parte integrale dei partenariati volti a conseguire la stabilità strutturale degli Stati fragili;
53. sottolinea l'importanza degli organismi regionali nel garantire le condizioni per il mantenimento di un ambiente pacifico; ribadisce la necessità di aiutare gli organismi regionali ad istituire un quadro normativo armonizzato per la lotta alla proliferazione delle armi leggere e delle mine terrestri;
54. concorda sull'opportunità di rafforzare il fondo per la pace in Africa creato nel 2003 dai Capi di Stato dell'Unione africana al Vertice di Maputo e incoraggia altri meccanismi civili a contribuire alla prevenzione, soluzione e gestione dei conflitti in Africa, con finanziamenti maggiori, flessibili e sostenibili dell'UE; sottolinea che la politica in materia di sviluppo costituisce uno dei molti strumenti per affrontare le cause profonde dell'insicurezza, ma non dovrebbe essere subordinata alla politica in materia di sicurezza; rileva tuttavia che tutte le spese a titolo del bilancio per la cooperazione allo sviluppo della Comunità e del Fondo europeo di sviluppo devono rispettare i criteri per l'ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo definiti dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE;
55. sottolinea l'importanza delle missioni di monitoraggio elettorale dell'UE ai fini della prevenzione dei conflitti e della promozione della democrazia; invita il Consiglio e la Commissione ad incrementare la linea di bilancio relativa all'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR), al fine di rafforzare il sostegno finanziario alle missioni di monitoraggio elettorale dell'UE, sottolinea che occorre tenere debito conto delle conclusioni di tali missioni nella formulazione delle politiche esterne europee;
56. sottolinea la necessità di strategie regionali e nazionali coerenti in materia di disarmo, smobilitazione, reintegro e reinserimento al fine di sostenere la stabilizzazione delle situazioni post conflitto;
57. sottolinea che una strategia integrata dell'UE per l'Africa costituisce la cornice vincolante di una coerente politica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; ritiene che l'applicazione dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou nei confronti di uno Stato partner escluda che uno Stato membro dell'UE, in parallelo, prosegua o riprenda, prima dello scadere di tale azione, la cooperazione con gli organi di polizia, gli organi militari e altre forze di sicurezza di detto paese;
Ambiente e risorse naturali
58. sottolinea la necessità di maggiori sforzi dell'UE per far fronte alle enormi sfide ambientali che incombono su molti paesi poveri, la cui sussistenza spesso dipende totalmente dalle risorse naturali;
59. accoglie con favore, in tale contesto, il recente impegno della Commissione (atteso da lungo tempo) di passare dalle parole ai fatti per quanto riguarda l'integrazione della dimensione ambientale e l'iscrizione nella sua agenda, come punto prioritario, di strategie per la promozione di uno sviluppo sostenibile;
Attuazione
60. chiede alla Commissione di integrare la sua Strategia per l'Africa con un piano di attuazione particolareggiato recante uno scadenzario chiaro, un'indicazione dettagliata dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili (compresi gli impegni finanziari degli Stati membri), un'indicazione dei vari livelli di intervento (locale, nazionale, regionale, panafricano) nonché il loro rispettivo ruolo e un'indicazione di un vero e proprio meccanismo congiunto di monitoraggio volto a valutare i progressi compiuti (con la partecipazione del Parlamento europeo e l'Unione africana);
61. insiste affinché tale piano di attuazione copra l'intero territorio dell'Africa, compresa l'Africa settentrionale, l'Africa subsahariana e il Sudafrica, regioni per le quali esistono regolamenti e accordi distinti (il regolamento MEDA, l'accordo di Cotonou e, per il Sudafrica, l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione e il regolamento EPRD) e responsabilità distinte a livello della Commissione, e chiede alla Commissione di indicare come tali responsabilità saranno coordinate e allineate per contribuire all'attuazione delle priorità proposte per l'intero continente africano dall'Unione africana;
62. rileva che la sostanza delle proposte contenute nella summenzionata comunicazione della Commissione dipende dall'attuazione dei programmi nazionali e regionali esistenti e deplora che a tale proposito non siano state avanzate proposte volte a migliorarne l'applicazione o ad adeguarne gli obiettivi e la programmazione delle azioni alle nuove priorità, e che non sia stata proposta alcuna valutazione dei documenti strategici per paese e dei programmi indicativi nazionali e regionali a seguito di questo nuovo documento strategico e dei nuovi sviluppi in Africa (in particolare la creazione dell'Unione africana e delle sue istituzioni);
63. esprime la propria delusione per la mancanza di ambizione riscontrabile nel proposto quadro finanziario, dato che la Commissione prevede unicamente la possibilità di mobilitare maggiori risorse finanziarie nella fase successiva al 9° periodo del FES e non prende in esame la possibilità di ricorrere all'alleggerimento del debito quale mezzo per mobilitare risorse finanziarie aggiuntive per gli obiettivi di sviluppo del millennio;
o o o
64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, all'Unione africana e ai paesi ACP.
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di dichiarazione congiunta del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea "Il consenso europeo" (2004/2261(INI))
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata "Proposta di dichiarazione congiunta del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea - "Il consenso europeo" (COM (2005)0311), –
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE 1072/2005),
- visto il parere del Comitato delle regioni (CdR 224/2005),
- vista la valutazione della politica di sviluppo della CE effettuata dal Centro europeo per la gestione della politica di sviluppo, dall'Overseas Development Institute e dall'Instituto Complutense de Estudios Internacionales (febbraio 2005),
- vista l'analisi della cooperazione allo sviluppo della Comunità europea (2002), effettuata dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE (CAS/OCSE),
- viste la Dichiarazione di Roma sull'armonizzazione, del 25 febbraio 2003, e la Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, del 2 marzo 2005,
- vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000, che enuncia gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) quali criteri stabiliti congiuntamente dalla comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,
- viste le successive relazioni sullo sviluppo umano, elaborate dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PSNU),
- visto il rapporto della Valutazione dell'ecosistema del Millennio, intitolato "Vivere al di sopra dei nostri mezzi: patrimonio naturale e benessere umano" (2005),
- vista la relazione 2002 della Conferenza delle NU sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), dal titolo "Paesi meno sviluppati: sfuggire alla trappola della povertà",
- viste le dichiarazioni finali e le conclusioni di conferenze internazionali, in particolare della Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo (Monterrey, 2002), del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, 2002), del Vertice mondiale sullo sviluppo sociale (Copenaghen, 1995), della terza Conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno sviluppati (Bruxelles, 2001), della quarta Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Doha, 2001), della quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995), della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (CIPS) (Cairo, 1994), della sessione speciale dell'Assemblea generale delle NU del 1999 per la verifica dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi CIPS ("Cairo + 5"), della sessione speciale dell'Assemblea generale delle NU sull'infanzia ("Un mondo a misura di bambino", New York, maggio 2002) e del Forum mondiale sull'istruzione (Dakar, 2000),
- visti gli impegni assunti dall'UE al Vertice di Barcellona nel marzo 2002 in vista della Conferenza di Monterrey,
- vista la sua risoluzione del 1° marzo 2001 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente la politica di sviluppo della Comunità europea(1),
- vista la Dichiarazione della Comunità europea sulla politica di sviluppo (DPS), approvata dal Consiglio e dalla Commissione il 10 novembre 2000,
- viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" (CAGRE) del 22-23 novembre 2004 e del 23-24 maggio 2005,
- vista la sua risoluzione del 12 aprile 2005 sul ruolo dell'Unione europea nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio(2),
- vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2005 sulle malattie gravi e trascurate nei paesi in via di sviluppo(3),
- vista la relazione della Commissione europea del 29 ottobre 2004 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio 2000-2004 (SEC(2004)1379),
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 12 aprile 2005, intitolata "Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio - Il contributo dell'Unione europea" (COM(2005)0132),
- vista la relazione della task force del progetto del Millennio dell'ONU, guidata dal Professor Jeffrey Sachs, dal titolo "Investire nello sviluppo: un piano pratico per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio",
- visti gli accordi ambientali multilaterali (MEA) concernenti i cambiamenti climatici, l'assottigliamento dello strato di ozono, la biodiversità, le zone umide, la desertificazione, i rifiuti pericolosi e gli inquinanti organici persistenti,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A6-0319/2005),
Il consenso europeo
1. si compiace dell'iniziativa di una dichiarazione tripartita su un approccio comune dell'UE in materia di sviluppo e sottolinea la necessità che il Parlamento sia associato pienamente e su un piede di parità con le altre istituzioni attraverso un processo simile alla procedura di codecisione, al fine di contribuire in modo significativo agli obiettivi di una maggiore coerenza, coordinamento, complementarità, qualità ed efficacia della politica di sviluppo;
2. accoglie con favore la proposta dichiarazione congiunta e suggerisce che il suo status formale sia chiarito come quadro vincolante della politica di sviluppo per l'azione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nei confronti di tutti i paesi in via di sviluppo quali definiti dal comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE; chiede inoltre chiarimenti su come la dichiarazione congiunta si rapporterà allo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo;
3. si rammarica che la proposta non contenga dichiarazioni specifiche sulle valutazioni dell'efficacia, sulle esperienze acquisite nell'ambito dell'assistenza UE e della DPS 2000 e sul loro impatto sull'aiuto comunitario;
4. accoglie con favore il tentativo, nella parte 1 della summenzionata comunicazione, di accordarsi su obiettivi e principi complessivi per gli aiuti dell'UE; chiede tuttavia maggiore chiarezza in particolare riguardo alle priorità e ai modi per migliorare la coerenza e il coordinamento della cooperazione allo sviluppo dell'UE;
5. accoglie con favore il tentativo, nella parte 2 della summenzionata comunicazione, di fornire orientamenti per l'attuazione della politica di sviluppo a livello comunitario; chiede tuttavia una chiara definizione del ruolo specifico dell'aiuto comunitario, sulla base di un'analisi dei suoi vantaggi comparativi;
6. ritiene che l'attuale organizzazione degli aiuti comunitari a livello di Bruxelles, in particolare la separazione tra la programmazione e l'attuazione, non sia ottimale ai fini di un'esecuzione efficace della sua politica di sviluppo;
7. constata che finora la globalizzazione ha approfondito il divario fra ricchi e poveri ed insiste affinché la politica di sviluppo annoveri in futuro tra i suoi obiettivi il conseguimento di uno sviluppo più equilibrato;
Obiettivi e principi
8. sottolinea che l'obiettivo generale della cooperazione allo sviluppo dell'UE dovrebbe essere la riduzione e, in ultima analisi, l'eliminazione della povertà nell'ambito di uno sviluppo sostenibile; sottolinea che il concetto di povertà è multidimensionale e riguarda pertanto aspetti quali il consumo e la sicurezza alimentare, la sanità, l'istruzione, i diritti, la possibilità di essere ascoltato, la sicurezza umana, la giustizia sociale, la dignità e il diritto a un lavoro decoroso;
9. concorda sul fatto che la riduzione della povertà – per raggiungere la quale un primo passo deve essere la realizzazione degli OSM –, la promozione della democrazia e del buongoverno e il rispetto dei diritti umani costituiscono obiettivi chiave in materia di sviluppo; fa presente, tuttavia, che la lotta alla povertà avrà successo soltanto se l'ambiente e le risorse naturali verranno gestiti in modo sostenibile e se si attribuirà la stessa importanza all'investimento nelle persone, soprattutto giovani e donne, in primo luogo nella salute e nell'istruzione, e all'investimento nella creazione di ricchezza – ponendo l'accento su questioni come imprenditorialità, scienza e tecnologia, creazione di posti di lavoro, rispetto dei diritti dei lavoratori, accesso al credito, diritti di proprietà e infrastruttura; sottolinea che una maggiore autonomia delle donne è una componente essenziale di qualsiasi sviluppo e che l'uguaglianza dei sessi dovrebbe costituire un elemento fondamentale di tutte le strategie;
10. sostiene i principi di autentico partenariato, titolarità (ownership) e dialogo politico nonché un'impostazione dello sviluppo basata sui diritti; sottolinea l'importanza di sostenere gli sforzi dei paesi partner per migliorare i loro documenti strategici sulla riduzione della povertà (PRSP), assegnando un ruolo attivo ai parlamenti nazionali e alle organizzazioni della società civile; propone che i principi chiave dell'Accordo di partenariato di Cotonou siano estesi a tutti i paesi in via di sviluppo;
11. sottolinea il ruolo importante della società civile nei paesi in via di sviluppo, non solo quale fornitore di servizi ma anche come promotore di democrazia e diritti dell'uomo, e chiede un maggiore sostegno al rafforzamento delle capacità per le ONG dei paesi partner; riconosce altresì l'importante ruolo della società civile europea e invita in tale ambito a semplificare le modalità di sostegno ai progetti, incluso il loro finanziamento;
12. sottolinea la necessità che l'UE operi per la democratizzazione delle istituzioni internazionali al fine di giungere ad una più forte rappresentanza degli interessi dei paesi in via di sviluppo e di migliorare la democrazia nell'interesse di tutti;
13. approva il fatto che la proposta provvisoria dell'UE miri a rafforzare il controllo delle esportazioni di armi allo scopo di assicurare che le armi prodotte nell'UE non vengano utilizzate contro popolazioni civili e che preveda misure concrete per limitare la proliferazione incontrollata di piccole armi e di armi leggere; invita tuttavia l'UE ad assumersi la responsabilità per le esportazioni di armi effettuate nel passato, nonché a intensificare e accelerare i programmi di sminamento e di disarmo nelle regioni che sono state oggetto di operazioni belliche;
Tematiche e priorità
14. si compiace degli sforzi volti a realizzare una maggiore attenzione e concentrazione mantenendo nel contempo una sufficiente flessibilità; deplora l'assenza di chiare priorità fra i temi d'azione presentati, segnatamente a livello comunitario, e chiede un chiarimento in merito alla scelta di obiettivi, temi d'azione e priorità;
15. ribadisce l'importanza da dare ai diritti dell'uomo nella concezione, nell'attuazione e nel controllo dei progetti finanziati o cofinanziati dall'UE;
16. fa presente che questioni come la prevenzione e la cura dell'AIDS, della malaria e della tubercolosi, la promozione della salute sessuale e riproduttiva, della parità di genere e dei diritti della donna, i cambiamenti climatici, la riforma del sistema commerciale, la prevenzione dei conflitti, la democrazia e il buongoverno (con priorità per la lotta alla corruzione) meritano un'attenzione particolare, dal momento che, se non affrontate in modo efficace, potrebbero vanificare gli altri sforzi di sviluppo;
17. propone che nell'ambito della dichiarazione congiunta si presti maggiore attenzione ai seguenti aspetti:
-
molti paesi a basso reddito sono in ritardo nella realizzazione dei loro OSM in materia di sanità; la maggior parte di questi paesi ha bisogno di aiuto per fronteggiare le emergenze sanitarie quale una pandemia influenzale; viene data scarsa attenzione a malattie per le quali non sono disponibili farmaci o esistono ben poche attività di ricerca farmacologica; il disperato bisogno di personale medico, soprattutto nell'Africa subsahariana - in parte dovuto al fenomeno della fuga dei cervelli - è un grave problema che richiede sia un approccio sistemico alla sanità e allo sviluppo, che conferisca la massima priorità al rafforzamento dei sistemi sanitari e della ricerca del settore, sia un maggiore sostegno al settore sanitario e il conferimento della massima priorità ai risultati sanitari nei documenti strategici per la riduzione della povertà;
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il ruolo svolto dai parlamenti nazionali è cruciale, per cui è necessario fornire un sostegno specifico al rafforzamento e al miglioramento delle condizioni di lavoro dei parlamenti democraticamente eletti, con il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo;
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il sostegno a titolo di aiuti infrastrutturali comunitari deve essere meglio equilibrato, concentrandosi meno sulla costruzione di strade e dando priorità all'accesso alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), all'approvvigionamento idrico ed energetico, allo sviluppo rurale;
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la promozione della parità di genere e dei diritti delle donne quali diritti umani fondamentali non soltanto ha un'importanza cruciale di per sé ma è una questione di giustizia sociale, oltre ad essere funzionale al raggiungimento di tutti gli obiettivi di sviluppo del Millennio e all'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino, del programma d'azione del Cairo e della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW); pertanto è necessaria una forte componente di genere in tutte le politiche e le prassi UE nelle sue relazioni con i paesi in via di sviluppo;
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stante il ruolo centrale dell'istruzione di base e della salute, gli Stati membri e l'aiuto comunitario dovrebbero dare priorità al principio del 20/20 sancito al Vertice mondiale per lo sviluppo sociale;
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l'istruzione è la chiave dello sviluppo; uno dei maggiori ostacoli a un accesso adeguato all'istruzione formale a tempo pieno è il lavoro minorile; qualunque strategia volta a promuovere l'istruzione deve includere iniziative volte a combattere tutte le forme di lavoro minorile;
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poiché la maggioranza della popolazione povera nelle zone rurali dipende da un'economia tradizionale basata sulla biomassa, il rapido degrado delle foreste, del suolo e delle risorse marine e la crescente scarsità d'acqua in molte regioni costituiscono una grave minaccia per il sostentamento di centinaia di milioni di persone; tale situazione richiede massicci programmi di riforestazione, conservazione del suolo, protezione marina e gestione dell'acqua;
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gli attuali sistemi di produzione e consumo esercitano una pressione crescente sull'ambiente e rappresentano una minaccia a lungo termine per il benessere della società; le popolazioni povere sono particolarmente vulnerabili al degrado ambientale;
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i paesi in via di sviluppo non devono necessariamente ripetere gli errori compiuti dai paesi industrializzati in materia di inquinamento, sempreché venga loro fornito un maggiore sostegno per gli investimenti in tecnologie pulite ed efficienti; sottolinea al riguardo l'importanza di diminuire la dipendenza dei paesi in via di sviluppo dai combustibili fossili, anche in considerazione dei problemi che tale dipendenza causa alla bilancia dei pagamenti e conseguentemente alle finanze di questi paesi;
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centinaia di milioni di poveri sono estremamente vulnerabili al rischio di terremoti, tempeste tropicali, inondazioni, tsunami o forti siccità, e le catastrofi naturali mettono a repentaglio lo sviluppo; rileva che gli OSM saranno difficili da realizzare per la maggior parte dei paesi a basso reddito se la riduzione dei rischi connessi ai disastri, compresi regimi di assicurazione sociale in caso di calamità, non sarà ben integrata nelle strategie di sviluppo e di riduzione della povertà;
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ammettendo che la povertà, il sottosviluppo e la presenza di Stati fragili creano le condizioni propizie al conflitto e all'emergere di nuove minacce alla sicurezza, tra cui il crimine e il terrorismo internazionali, riconosce la necessità che in situazioni di postconflitto lo sviluppo possa svolgere un ruolo importante al di là della costruzione delle istituzioni, ricostituendo il tessuto sociale delle società e sostenendo i processi di pace e di riconciliazione;
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l'occupazione è uno strumento e una condizione importante per la lotta alla povertà; pertanto, l'accesso a un lavoro dignitoso e il rispetto delle convenzioni fondamentali dell'OIL dovrebbero essere una priorità;
Modalità di aiuto, risorse finanziarie, efficacia e coerenza
18. esprime apprezzamento per l'impegno ad aumentare il bilancio dell'UE in materia di aiuto, con l'obiettivo di raggiungere lo 0,7% del reddito nazionale lordo entro il 2015; incoraggia l'istituzione di meccanismi innovativi e il finanziamento della cooperazione allo sviluppo quali i sistemi di tassazione internazionale; nel contempo sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la qualità dell'aiuto e l'erogazione dello stesso, nonché la forte esigenza di perfezionare la misurazione dei risultati e dell'impatto, sottolinea inoltre che è opportuno definire una serie unica di criteri per l'attribuzione degli aiuti comunitari ai paesi e alle popolazioni più povere;
19. chiede un aumento della quota dei fondi per lo sviluppo destinati ai paesi a basso reddito;
20. è dell'avviso che l'iniziativa sul debito a favore dei paesi poveri fortemente indebitati lasci molto a desiderare; chiede una più forte riduzione del debito per i paesi caratterizzati da un debito insostenibile i cui governi rispettino i diritti umani e la democrazia ed investano in modo responsabile le risorse liberate; rileva inoltre che l'alleggerimento del debito non dovrebbe essere accompagnato da condizioni di politica economica pregiudizievoli e dovrebbe aggiungersi all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);
21. ritiene necessari ulteriori sforzi da parte dell'UE e degli Stati membri per individuare i finanziamenti sottratti o deviati in modo illegale e restituirli ai paesi d'origine perché vengano utilizzati per gli scopi prefissati;
22. chiede una ridefinizione del mandato per il prestito esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI) che consenta a quest'ultima di divenire una banca per lo sviluppo pienamente funzionante, che attui le strategie di sviluppo dell'UE e sia in grado di finanziare investimenti pubblici in servizi e strutture di interesse generale;
23. deplora la mancanza di coerenza della politica di sviluppo all'interno dell'UE, che comporta alti costi di transazione, lavoro duplicato e complicazioni per i paesi partner; sostiene gli sforzi volti a migliorare il coordinamento, l'armonizzazione e l'allineamento delle modalità di programmazione e di inoltro degli aiuti da parte dei donatori, come indicato nella Dichiarazione di Parigi, e ritiene che detti sforzi debbano riguardare anche i paesi a medio reddito; osserva, tuttavia, che la proposta dichiarazione congiunta è troppo vaga per quanto concerne l'attuazione;
24. propone che l'UE – in base al principio della titolarità del paese partner e della strategia per lo sviluppo – si adoperi per un migliore coordinamento tra l'aiuto allo sviluppo degli Stati membri dell'UE e quello della Commissione, mediante l'approvazione di documenti strategici comuni a più paesi e una comune programmazione pluriennale, preferibilmente coinvolgendo altri grandi donatori bilaterali e multilaterali; chiede un migliore coordinamento e una più efficace complementarità, mediante l'allineamento operativo con i processi di bilancio e le strategie di riduzione della povertà dei paesi partner; propone inoltre l'adozione del principio secondo cui - previe consultazioni a livello di paese - un massimo di 2-3 donatori UE divengano agenzie leader per ogni paese partner interessato e che su questioni tematiche specifiche si punti ad una chiara divisione del lavoro;
25. sottolinea che è necessario che l'UE e i suoi Stati membri operino in stretto contatto con le organizzazioni internazionali attive nelle attività di sviluppo quali i Fondi, i programmi e le agenzie delle Nazioni Unite, ad inclusione del programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale (FMI), per promuovere ulteriormente la coerenza della politica di sviluppo dell'UE e impedire doppioni delle attività svolte per quanto riguarda obiettivi internazionalmente condivisi;
26. sottolinea che l'UE dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di raggiungere un miglior coordinamento delle politiche perseguite dai suoi Stati membri nell'ambito della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale;
27. fa presente che la Commissione non dovrebbe essere considerata il 26° donatore dell'UE; il valore aggiunto dell'aiuto comunitario dovrebbe invece essere individuato e deciso prestando particolare attenzione alla possibilità di migliorare il coordinamento, la complementarità e la coerenza, alla portata dell'aiuto comunitario, all'immagine di neutralità della Commissione, al suo lavoro sul buongoverno, la democrazia e i diritti umani, al suo ruolo di attore mondiale, al suo potenziale ruolo di fulcro intellettuale della politica di sviluppo europea, ecc.;
28. riconosce che le condizioni specifiche imposte dai donatori per gli aiuti, che riflettono i tradizionali interessi economici dei donatori, funzionano raramente; rileva, tuttavia, che il sostegno del bilancio generale come meccanismo di aiuto preferenziale richiede un maggiore controllo e dovrebbe essere preso in considerazione solo in presenza delle giuste condizioni e di efficaci sistemi di controllo, ad esempio attraverso commissioni indipendenti sotto la supervisione di parlamenti nazionali; è del parere che, laddove possibile, la Commissione e gli Stati membri debbano sforzarsi di procedere lungo lo spettro operativo che va dall'aiuto ai progetti all'approccio settoriale, e da questo al supporto diretto al bilancio;
29. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento i criteri per valutare la necessità di un sostegno ai paesi in via di sviluppo e l'efficacia del sostegno che viene fornito, statistiche concernenti il sostegno già fornito e un sistema di controllo volto a valutare l'efficacia dell'esecuzione dell'aiuto, in vista di un ulteriore miglioramento;
30. rileva l'esistenza di gravi carenze all'interno della Commissione per quanto concerne le questioni di "mainstreaming" come i diritti dei bambini, la parità di genere e i diritti della donna, la disabilità e l'ambiente; accoglie con favore gli sforzi compiuti per rafforzare il "mainstreaming" nella fase della definizione della politica, della programmazione, dell'attuazione e della valutazione e sottolinea che, per ottenere miglioramenti, la situazione richiederà un forte impegno in termini di istruzione e formazione del personale, sia nelle sedi centrali che a livello di paese;
31. sostiene gli sforzi in vista di una maggiore coerenza della strategia, che dovrebbero essere gestiti in modo tale che gli obiettivi e i risultati delle politiche di sviluppo, invece di risentirne negativamente, siano potenziati da altre politiche; chiede un intervento urgente sulle politiche dell'UE che risultano particolarmente negative, come quella commerciale, la PAC e gli accordi in materia di pesca; sottolinea l'importanza di mettere i paesi in via di sviluppo in grado di soddisfare le norme europee in materia di sicurezza degli alimenti, dei prodotti e delle sostanze, per evitare che si trasformino in barriere all'accesso ai mercati europei; chiede inoltre l'abbandono graduale, entro cinque anni, di tutte le forme di sostegno all'esportazione, incluso il sostegno occulto mediante crediti all'esportazione, aiuto alimentare, imprese commerciali esportatrici, aiuti vincolati;
32. rileva che, negli ultimi tre decenni, i paesi meno sviluppati sono diventati importatori netti di prodotti alimentari e chiede pertanto un nuovo orientamento della politica agricola in modo da dare la priorità alla sicurezza alimentare;
33. sottolinea che la politica di sviluppo costituisce uno dei vari strumenti a disposizione per affrontare le cause alla base dell'insicurezza, ma che essa non dovrebbe essere subordinata alla politica in materia di sicurezza e che qualsiasi azione intrapresa nel quadro della cooperazione allo sviluppo dovrebbe soddisfare la definizione dell'aiuto pubblico allo sviluppo;
34. sottolinea che un'equa politica commerciale internazionale e condizioni che favoriscano gli scambi commerciali nei paesi in via di sviluppo rivestono un'enorme importanza ai fini dello sviluppo; sottolinea pertanto l'importanza del rafforzamento del lato dell'offerta, ivi compreso il rafforzamento della capacità dei paesi partner, onde metterli in condizione di trasformare le opportunità commerciali in motori dello sviluppo; evidenzia al riguardo l'importanza di settori quali l'agricoltura e la sicurezza alimentare e sottolinea il ruolo essenziale delle piccole e medie imprese;
35. ritiene che la politica di sviluppo debba essere basata sul riconoscimento del diritto di un paese o di una regione di definire democraticamente le proprie politiche, le proprie priorità e le proprie strategie per tutelare il tenore di vita e i diritti sociali, economici e culturali della sua popolazione e che questi principi dovrebbero essere rispettati dalla Commissione e dagli Stati membri;
36. accoglie con favore il sempre maggior riconoscimento del fatto che l'apertura del mercato deve essere attentamente cadenzata e sottolinea che ciò comporta per questi paesi sul diritto di definire il ritmo e le direzioni della liberalizzazione commerciale, sulla base dei loro obiettivi di sviluppo;
o o o
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.