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Procedura : 2004/2216(INI)
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Ciclo del documento : A6-0400/2005

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A6-0400/2005

Discussioni :

PV 16/01/2006 - 16
CRE 16/01/2006 - 16

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PV 17/01/2006 - 7.6
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P6_TA(2006)0005

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Martedì 17 gennaio 2006 - Strasburgo
Prevenire la tratta di donne e di minori esposti allo sfruttamento sessuale
P6_TA(2006)0005A6-0400/2005

Risoluzione del Parlamento europeo sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale (2004/2216(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1) e, in particolare, l'articolo 5, comma 3, in base al quale "è proibita la tratta degli esseri umani",

–   vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e, in particolare, gli articoli 4 e 5,

–   viste le convenzioni e le dichiarazioni dell'ONU e, in particolare, gli articoli 5 e 6 della convenzione CEDAW del 1979 (Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne),

–   vista la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, del 1989, che riguarda la tutela dei bambini contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale e mira a impedire il rapimento, la vendita o il traffico di bambini,

–   visto il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo, 2000),

–   vista la Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani adottata il 20 settembre 2002 alla conferenza europea sulla prevenzione e la lotta al traffico di esseri umani - sfida globale per il XXI° secolo, che chiede lo sviluppo di azioni coordinate ed efficaci tra i paesi di origine, di transito e di destinazione con la partecipazione di tutti gli attori nazionali e internazionali nei settori pertinenti e, in particolare, gli articoli 7 e 8,

–   vista la decisione quadro 2002/629/GAI, del 19 luglio 2002, del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani(2),

–   vista la decisione quadro 2004/68/GAI, del 22 dicembre 2003, del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile(3),

–   vista la direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 2004, del Consiglio riguardante il permesso di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti(4) , adottata il 29 aprile 2004,

–   vista la relazione del gruppo di esperti sulla tratta di esseri umani(5),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere in cui si chiede che si contrastino coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani e si sottolinea la necessità di prevenire qualsiasi forma di tratta di esseri umani,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia: Bilancio del programma di Tampere e nuovi orientamenti" (COM(2004)0401),

–   vista la decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma di azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (Programma Daphne)(6),

–   vista la dichiarazione della IV conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne fatta a Pechino nel settembre 1995,

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 a Bruxelles e l'allegato programma dell'Aia sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia, che invita il Consiglio e la Commissione a mettere a punto un piano riguardante le migliori pratiche, le norme e i meccanismi nel quadro della lotta contro la tratta di esseri umani,

–   vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulle misure contro la tratta di esseri umani adottata dal Comitato dei ministri il 3 maggio 2005,

–   vista la sua risoluzione del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne"(7),

   vista la comunicazione della Commissione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (COM(2005)0514),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0400/2005),

A.   considerando che la tratta di esseri umani implica gravi violazioni dei diritti umani fondamentali e pratiche crudeli come la coercizione, l'impiego della forza, le minacce, l'umiliazione, il rapimento, la violenza, lo sfruttamento sessuale, l'inganno o la frode,

B.   ricordando che, come dichiarato dal Presidente in carica del Consiglio dinnanzi al Parlamento europeo il 23 giugno 2005, tra 600.000 e 800.000 persone nel mondo sono vittime ogni anno della tratta; mentre, ogni anno, oltre 100.000 donne sono vittime della tratta nell'Unione europea,

C.   considerando che le donne e i bambini sono particolarmente vulnerabili nei confronti di questo tipo di criminalità organizzata e di questa moderna forma di schiavitù, che sono controllate principalmente da reti criminali, e sono pertanto più a rischio di esserne vittime,

D.   considerando che uno dei fattori più importanti nel contesto della tratta internazionale di donne e bambini è l'esistenza di mercati locali della prostituzione, in cui alcune persone hanno la possibilità e la volontà di vendere e comprare donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale, e che i trafficanti di esseri umani spediscono donne e bambini soprattutto da paesi del Sud verso paesi del Nord e da Est ad Ovest, dove la domanda dei compratori è maggiore,

E.   considerando che, onde pervenire al livello di tolleranza zero per quanto riguarda il traffico di esseri umani, l'Unione dovrebbe fissare obiettivi visibili e credibili, quali il dimezzamento del numero delle vittime di traffico nei prossimi 10 anni; considerando tuttavia che l'obiettivo generale ovviamente deve essere la totale eliminazione, nei tempi più brevi, di questa gravissima forma di reato e flagrante violazione dei diritti umani,

F.   considerando che il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia(8) chiede che vengano esplicati maggiori sforzi per concordare definizioni, elementi costitutivi dei reati e sanzioni comuni in primo luogo in un numero limitato di settori, tra cui la tratta degli esseri umani, in particolare lo sfruttamento sessuale delle donne, degli adolescenti e dei bambini,

G.   considerando che la tratta e il traffico di bambini e adolescenti non possono essere considerati sulla base di criteri identici a quelli applicati alla tratta e al traffico di donne e che è quindi opportuno prevedere un approccio specifico che tenga conto, da un lato, delle esigenze dei bambini e, dall'altro, di quelle degli adolescenti, poiché le necessità di questi ultimi richiedono un trattamento diverso rispetto a quelle dei bambini,

H.   considerando che, malgrado l'adozione della decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani (che fissa gli elementi costitutivi e stabilisce una definizione comune della tratta di esseri umani per gli Stati membri dell'Unione), non esiste ancora un'armonizzazione delle sanzioni applicabili negli Stati membri (segnatamente per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale di donne e bambini),

I.   considerando che, nonostante i trattati, i numerosi atti normativi già adottati e le dichiarazioni politiche, quale la dichiarazione di Bruxelles del 2002, che sottolineano tutti la priorità politica di lottare contro il traffico di esseri umani, particolarmente donne e bambini, non sono stati ancora conseguiti miglioramenti reali e percettibili; che, al contrario, il traffico di esseri umani è considerato l'attività criminale in più rapida crescita rispetto alle altre forme di criminalità organizzata;

J.   considerando che è necessario affrontare la prevenzione della tratta degli esseri umani non solo attraverso le azioni individuali dei singoli Stati membri, ma anche tramite un'impostazione multidisciplinare, globale e integrata ai livelli della UE e internazionale che comprenda la definizione di elementi del diritto penale comuni a tutti gli Stati membri, segnatamente in materia di sanzioni efficaci, congrue e dissuasive,

K.   considerando la gravità delle situazioni personali delle vittime e la loro vulnerabilità, ma anche la necessità del loro contributo per poter smascherare l'organizzazione criminale nonché ricercare e catturare i responsabili,

L.   considerando che la mancanza di una definizione comune concordata del concetto di tratta di donne e bambini e l'assenza di orientamenti comuni volti a garantire la comparabilità dei dati, degli studi e delle analisi costituiscono seri ostacoli alla realizzazione di azioni e politiche efficaci,

M.   considerando che, giacché la tratta di donne e bambini costituisce un crimine transnazionale, lo sviluppo di strategie di prevenzione efficaci richiede:

   un approccio imperniato sul triangolo del mercato della tratta, vale a dire vittima, trafficante e cliente;
   programmi e protezione in materia di assistenza giuridica e psicologica per i gruppi più a rischio;
   un'informazione e una sensibilizzazione adeguate, costanti e sistematiche di tutte le categorie della popolazione e soprattutto dei gruppi vulnerabili;
   una cooperazione tra i paesi di origine, di transito e di destinazione;
   una cooperazione ai livelli globale, internazionale, comunitario, regionale, nazionale e locale;
   azioni coerenti tra le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Unione europea, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e il G8,

N.   considerando che il sesso virtuale, specialmente il "cybersex" (sesso virtuale attraverso Internet) è un altro mercato in espansione, il cui sviluppo incide sull'incremento della tratta, in quanto le nuove tecnologie facilitano lo sfruttamento sessuale di donne e bambini,

1.   sottolinea l'importanza, nel quadro della messa a punto e dell'attuazione delle strategie di prevenzione, di un approccio basato sui diritti umani e sull'integrazione della prospettiva di genere e che consideri l'infanzia nella sua specificità;

2.   deplora che le misure adottate finora per contrastare il traffico di esseri umani non abbiano portato alla riduzione del numero di donne e bambini sfruttati sul mercato della schiavitù sessuale e osserva che, al contrario, la tratta di esseri umani a fini sessuali è considerata come l'attività criminale in più rapida crescita rispetto alle altre forme di criminalità organizzata nell'UE; sottolinea che è più che tempo di fissare obiettivi chiari e concreti, ad esempio quello di dimezzare il numero delle vittime della tratta di esseri umani nel prossimo decennio, anche se naturalmente l'obiettivo principale resta quello di eliminare del tutto e quanto prima possibile questo tipo di reato;

3.   deplora che le connessioni tra tratta e migrazione, protezione sociale e politica di sviluppo non siano riconosciute e chiede una politica esterna più coerente in materia di tratta degli esseri umani;

4.   sollecita la Commissione e il Consiglio a predisporre una chiara base giuridica per lo lotta contro ogni forma di violenza contro le donne, fra cui la tratta, e a decidere di rendere integralmente comunitaria una politica europea in materia di lotta alla tratta degli esseri umani nonché i settori collegati dell'immigrazione e dell'asilo, in particolare il diritto all'asilo sulla base dell'oppressione e della persecuzione per motivi sessuali;

5.   raccomanda l'instaurazione di una politica comune dell'UE incentrata sull'elaborazione di un quadro giuridico e l'applicazione delle norme regolamentari nonché sulle contromisure, la prevenzione, le azioni penali e la punizione dei responsabili, come pure sulla protezione e il sostegno alle vittime;

6.   sottolinea la necessità di mettere a punto misure specifiche di lotta contro la tratta nel quadro della politica di vicinato dell'Unione europea; chiede con urgenza che venga fornito un aiuto finanziario ai paesi in via di adesione come la Bulgaria e la Romania, per consentire loro di sviluppare strategie a lungo termine in materia di prevenzione della tratta di esseri umani;

7.   ritiene che le azioni degli Stati membri dovrebbero essere in accordo con le loro dichiarazioni politiche e che gli Stati membri dovrebbero trasporre in modo più efficace la normativa comunitaria in materia, in particolare migliorando la cooperazione operativa e lo scambio di dati pertinenti tra di loro e con Europol e Eurojust,

8.   pone l'accento sul fatto che la promozione della parità di genere in tutte le politiche comunitarie e l'attuazione della normativa nazionale in materia di pari opportunità sono essenziali per contrastare i "motori" della tratta di esseri umani, come la povertà, l'esclusione sociale, la disoccupazione, la mancanza di istruzione, la corruzione, la discriminazione e la violenza contro le donne;

9.   ritiene che le indagini sulle cause alla base della tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini a fini sessuali (vale a dire quali fattori espongono le persone al rischio di essere oggetto di traffico e quali fattori incidono sulla domanda di servizi sessuali e sullo sfruttamento sessuale di donne e bambini) vadano condotte sia a livello internazionale che comunitario; esorta gli Stati membri e la Commissione a continuare i propri studi in proposito e a mettere a disposizione i finanziamenti necessari a titolo dei programmi disponibili, come Daphne; ritiene che i risultati di queste indagini possano contribuire all'introduzione di un adeguato programma di educazione sessuale in tutti gli Stati membri;

10.   richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sui risultati dello studio avviato dal Parlamento europeo sulle varie normative degli Stati membri in materia di prostituzione e il rapporto che intercorre tra le stesse e la tratta di donne e bambini a fini sessuali(9);

11.   sottolinea che è opportuno, innanzi tutto, scoraggiare esplicitamente la domanda, anche con misure a carattere educativo, giuridico, sociale e culturale;

12.   chiede agli Stati membri di affrontare seriamente i problemi derivanti dalla prostituzione nel loro territorio;

13.   invita il Consiglio e la Commissione a sollevare sistematicamente, nel dialogo politico con i paesi terzi, la questione del traffico di donne e bambini a fini sessuali e, qualora non vi sia alcun miglioramento o alcun chiaro segnale di volontà politica di agire da parte del paese terzo, ad adottare le dovute misure, come previsto dalla clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia contenuta in tutti gli accordi di cooperazione e associazione con i paesi terzi;

14.   invita gli Stati membri a impegnarsi in modo più deciso a favore dell'integrazione della prospettiva di genere e di un approccio che tenga conto della specificità dell'infanzia nell'ambito dei programmi comunitari di cooperazione allo sviluppo e di riduzione della povertà; sollecita le organizzazioni internazionali come la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e l'Organizzazione mondiale del commercio ad attribuire priorità alla lotta contro la povertà infantile e la femminizzazione della povertà;

15.   sottolinea l'importanza di affrontare la connessione tra traffico di esseri umani, immigrazione legale e immigrazione clandestina e di considerare le vie di immigrazione legale come un meccanismo di prevenzione della tratta;

16.   sottolinea il legame tra sfruttamento sessuale e sfruttamento del lavoro nel settore della fornitura di servizi domestici; sottolinea altresì che i bambini e gli adolescenti sono sottoposti a una dipendenza di cui i trafficanti approfittano e che il loro sfruttamento non è unicamente sessuale, ma è anche legato alla schiavitù, all'adozione illegale e al lavoro forzato; chiede che vengano prese misure energiche per prevenire e lottare contro tutti i crimini e i delitti commessi nei loro confronti;

17.   deplora la mancanza di un'analisi relativa alla domanda di prostituzione negli Stati membri quale possibile motore del fenomeno del traffico di esseri umani; ritiene che la Commissione dovrebbe effettuare uno studio esaustivo sul modo in cui la legislazione in materia di prostituzione nei vari Stati membri influisce sul numero di vittime del traffico di esseri umani;

18.   invita gli Stati membri a rivedere le loro politiche in materia di visti nella prospettiva di prevenire gli abusi e di assicurare una protezione contro lo sfruttamento; invita gli Stati membri a far sì che il personale consolare nei paesi d'origine cooperi e scambi esperienze nonché sia formato per riconoscere, nell'esercizio delle attività relative alle richieste di visti, eventuali casi di traffico di esseri umani; ritiene che il personale dovrebbe altresì essere formato ai fini della cooperazione con le pertinenti organizzazioni non governative;

19.   sollecita gli Stati membri ad istituire linee telefoniche di assistenza nazionali ed internazionali (numeri di emergenza) contro la tratta delle donne, che potrebbero essere pubblicizzate nel quadro di campagne di informazione, tra l'altro attraverso la televisione nazionale e locale; sottolinea l'esigenza di un Telefono azzurro, vale a dire un unico numero internazionale gratuito destinato ai bambini e segnala a tale riguardo la sua dichiarazione, di cui all'articolo 116, sui telefoni azzurri(10);

20.   chiede che la pratica degradante che consiste nell'acquisto e nello sfruttamento di donne e bambini divenga oggetto di una campagna attiva ed efficace nell'ambito dei programmi comunitari; ritiene che tale campagna debba essere avviata dalla Commissione e dagli Stati membri con l'appoggio incondizionato del Parlamento europeo e di tutte le altre istituzioni europee nell'ambito delle rispettive sfere di competenza;

21.   esorta la Commissione e gli Stati membri a prendere con urgenza tutte le misure opportune (comprese quelle a carattere legislative) per contrastare la tendenza a ricorrere alle nuove tecnologie, in particolare Internet, per divulgare informazioni sulla disponibilità e sulla domanda di donne e bambini per prestazioni sessuali, il cui sviluppo incide sull'incremento della tratta;

22.   deplora le attuali difficoltà tra Stati membri e istituzioni europee per quanto concerne la ratifica e l'attuazione dei trattati e delle convenzioni internazionali,

23.   invita la Commissione a monitorare l'applicazione e l'interpretazione comune degli strumenti esistenti di lotta contro la tratta di esseri umani e a varare uno studio sulle misure e le azioni giuridiche esistenti a livello dell'Unione europea e a livello internazionale per contrastare la tratta di donne e bambini;

24.   accoglie positivamente la proposta figurante nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani di creare un meccanismo di monitoraggio (GRETA) per garantire l'effettiva applicazione delle sue disposizioni; sottolinea la necessità di potenziare la cooperazione con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali nell'esecuzione delle strategie di lotta contro lo sfruttamento sessuale; fa presente che la proposta prevede anche la possibilità di sanzionare il cliente;

25.   esorta la Commissione a cooperare con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali come la IOM (International Organisation for Migration) nella messa a punto di orientamenti comuni in materia di raccolta di dati e a istituire nei tempi più brevi un centro comune per l'applicazione di definizioni comuni (tratta, vittima ecc.), la raccolta di dati omogenei e comparabili, la valutazione e l'evoluzione della situazione, lo scambio di informazioni e la valutazione del rapporto fra l'obiettivo delle leggi, delle politiche e degli interventi contro la tratta e il loro impatto reale;

26.   sollecita la Commissione a presentare un programma Daphne autonomo e a garantirne la separazione dal programma antidroga;

27.   deplora la mancanza di dati affidabili sul fenomeno del traffico in Europa e che, né la Commissione né Europol né altri organismi europei siano stati in grado di pubblicare statistiche precise sulla portata del traffico di esseri umani in Europa, e deplora in particolare la mancanza di statistiche sui gruppi più vulnerabili, quali donne e bambini, nonché la mancata adozione di misure efficaci per affrontare il problema,

28.   esorta gli Stati membri a creare punti di contatto nazionali o a designare relatori nazionali incaricati di raccogliere, scambiare, diffondere e trattare le informazioni relative alla tratta; sottolinea la necessità di raccogliere dati ripartiti per genere e comparabili, tenendo comunque conto che è estremamente importante assicurare la riservatezza delle informazioni, e di mettere a disposizione delle ONG informazioni e dati;

29.   invita gli Stati membri a varare e/o rafforzare le campagne di sensibilizzazione miranti a informare sui pericoli e a educare i membri vulnerabili della società nei paesi di origine, ad allertare e sensibilizzare il pubblico al problema e a ridurre la domanda nei paesi di destinazione; a tale riguardo invita gli Stati membri a riconoscere che i viaggiatori d'affari possono contribuire a risolvere il problema della tratta di esseri umani se sono attivamente coinvolti nel processo di sensibilizzazione e sollecitati a riferire ciò che vedono; invita gli Stati membri, in particolare la Germania, ad adottare le opportune misure nel corso del campionato mondiale di calcio del 2006 per impedire il traffico di donne e la prostituzione forzata;

30.   sollecita gli Stati membri a creare una rete di contatti nei media sulla tratta di esseri umani, al fine di divulgare informazioni aggiornate all'interno e all'esterno dell'UE;

31.   invita la Commissione a istituire, a livello dell'intera Unione, una giornata di lotta contro la tratta di esseri umani, contraddistinta da un logo internazionale, al fine di sensibilizzare la popolazione in generale al fenomeno della tratta di donne e bambini e di rafforzare la visibilità della tematica rivolgendosi al pubblico con un messaggio coerente; ritiene che questa giornata europea di lotta contro la tratta di esseri umani potrebbe coincidere con la campagna mondiale "Stop the Traffik", il 25 marzo di quest'anno;

32.   sottolinea la necessità, per le autorità competenti, di disporre di personale qualificato che abbia seguito una formazione specifica in materia di prevenzione della tratta grazie a programmi di formazione congiunti destinati a tutte le parti interessate - polizia, servizi di repressione, professionisti della sanità, assistenti sociali, associazioni rappresentative specializzate nella lotta e prevenzione della tratta delle donne e dei bambini e altri - utilizzando strumenti e competenze che tengano conto della specificità di genere;

33.   sollecita gli Stati membri ad istituire un gruppo di esperti esterni presso i servizi di polizia per fare miglior luce sulla tratta delle donne;

34.   sottolinea l'importanza di un rafforzamento in termini finanziari e di organico dei servizi di consulenza sulla tratta delle donne e di una maggiore cooperazione delle organizzazioni non governative operanti nel settore;

35.   invita gli Stati membri ad applicare e a fare rispettare una legislazione che rafforzi l'azione penale e di repressione nei confronti dei trafficanti – persone fisiche o giuridiche –, dei loro complici, degli autori delle pagine Internet in cui vengono proposti annunci di intermediari della tratta, di quanti incoraggiano, offrono, ricorrono o cercano prestazioni sessuali da minori (la cui definizione dev'essere omogenea in tutti gli Stati membri, vale a dire le persone di età inferiore ai 18 anni) e di quanti cerchino di svolgere tali attività (segnatamente prevedendo pene proporzionate, efficaci e dissuasive) e a perseguire il riciclaggio dei proventi della tratta;

36.   sollecita gli Stati membri a sottoporre a procedimenti penali i clienti che consapevolmente ricorrono alle prestazioni di prostitute coatte;

37.   sollecita gli Stati membri ad avviare una offensiva formativa nelle accademie di polizia, nelle scuole di formazione degli assistenti sociali e negli istituti scolastici per quanto riguarda la lotta contro la tratta delle donne e le modalità per farvi fronte;

38.   invita gli Stati membri a potenziare il loro controllo sulle attività di collocamento della manodopera, al fine di impedire che la tratta internazionale di donne possa organizzarsi;

39.   invita a portare avanti la lotta contro il riciclaggio del denaro proveniente dalla tratta accertandosi che gli Stati membri applichino i testi adottati a livello europeo ed internazionale e a prevedere, se necessario, un rafforzamento del dispositivo giuridico esistente in materia;

40.   esorta gli Stati membri e recepire il più rapidamente possibile nel diritto nazionale la direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani;

41.   invita gli Stati membri a promuovere il principio della responsabilità sociale delle imprese e la creazione di un partenariato pubblico-privato che associ le organizzazioni della società civile all'attuazione delle strategie di prevenzione, reinserimento e coordinamento; esorta tutte le istituzioni europee a dare il buon esempio alle istituzioni pubbliche nazionali e al settore privato;

42.   chiede ai suoi deputati di sostenere la campagna "Viaggiatori d'affari contro la tratta di esseri umani" lanciata in Parlamento nel novembre 2005 poiché tale iniziativa trasversale punta a:

   sensibilizzare i viaggiatori d'affari (ad esempio i deputati ed altri) al problema della tratta di esseri umani e sollecita i deputati ad aprire la strada e a contribuire alla soluzione del problema;
   offrire ai viaggiatori d'affari l'opportunità di riferire in merito a casi di tratta per il tramite del sito www.businesstravellers.org;
   chiedere ai deputati di contattare per iscritto gli alberghi per sollecitarli a rompere i collegamenti tra le loro imprese e le donne e i bambini oggetto di tratta;

43.   invita la Commissione e gli Stati membri ad approfondire i contatti con il settore alberghiero e turistico ai fini di una migliore collaborazione riguardo alla responsabilità sociale del settore e a incoraggiare quest'ultimo ad adottare un codice etico riguardante il traffico di esseri umani a fini sessuali e la prostituzione laddove tale codice non esista; ritiene opportuno che i buoni esempi di codici etici, quale, ad esempio, il codice ECPAT, finanziato dall'UNICEF, sullo sfruttamento sessuale dei bambini, vengano posti in evidenza e presentati in dettaglio;

44.   invita gli Stati membri, onde evitare l'amplificazione del fenomeno del traffico e del "ri-traffico", a sviluppare e attuare programmi di inserimento sociale e riabilitazione delle donne e dei bambini che sono stati in passato vittime della tratta, in collegamento con le istituzioni e le associazioni abilitate, e a prevedere la creazione di un fondo europeo di reinserimento; sollecita gli Stati membri a sviluppare servizi di microfinanziamento per consentire alle donne di ottenere con maggiore facilità un sostegno finanziario;

45.   sottolinea che le persone che hanno subito uno sfruttamento sessuale devono essere considerate come vittime; ritiene che, tenuto conto delle immense difficoltà cui esse sono confrontate per uscire dalla loro situazione, sia l'Unione europea che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per proteggerle e fornire loro un sostegno, come ad esempio:

   la non condanna delle persone vittime della tratta,
   un'assistenza sanitaria e psicologica,
   una consulenza giuridica e l'assistenza di un traduttore competente,
   misure specifiche di reinserimento per le donne che si prostituiscono, etc.;
   l'assunzione di responsabilità nei confronti delle donne e dei bambini vittime del traffico di esseri umani nell'UE, cui va offerta assistenza per ritornare nel paese d'origine, se lo desiderano, o per iniziare una nuova vita;

46.   invita gli Stati membri ad adottare disposizioni obbligatorie e vincolanti in materia di protezione delle vittime della tratta, in quanto tali disposizioni sono indispensabili se si vuole poter perseguire i trafficanti;

47.   chiede agli Stati membri di firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa concernente l'azione contro la tratta di esseri umani;

48.   sottolinea che finora solo in Belgio ed in Italia esiste il diritto di soggiorno per le vittime della tratta delle donne dopo il processo contro i trafficanti; sottolinea che, ai fini della testimonianza da parte delle vittime e della condanna dei responsabili, sarebbe necessario concedere il permesso di soggiorno in tutti gli Stati membri;

49.   esorta gli Stati membri a introdurre misure relative alla concessione di permessi speciali di soggiorno per queste circostanze eccezionali, onde permettere alle vittime straniere in situazione irregolare di sottrarsi alle violenze, e auspica la realizzazione di un programma di assistenza ed integrazione per le vittime, affidato a strutture facenti capo ai servizi sociali;

50.   esorta tutti gli Stati membri ad adottare, nel proprio diritto penale, atti normativi identici che contengano una chiara definizione giuridica della tratta di bambini basata sulle norme internazionalmente riconosciute che figurano nel Protocollo di Palermo(11) e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, evitando così che il traffico di bambini venga considerato come una sottocategoria del traffico di esseri umani;

51.   sottolinea l'urgente necessità di sviluppare e mettere a punto uno speciale programma di prevenzione basato sui diritti dei bambini e imperniato sulla cooperazione tra i paesi di origine, di transito e di destinazione; richiama l'attenzione sulla mancanza di una coerente politica esterna dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi da cui proviene il maggior numero di bambini vittime della tratta;

52.   chiede alla Commissione di presentare un'adeguata proposta normativa sulle azioni europee contro la prostituzione dei bambini e il traffico di organi e tessuti umani; ritiene che, nonostante la normativa contro il traffico adottata nell'ambito del primo e terzo pilastro già includa disposizioni specifiche per la loro protezione, i bambini restino comunque vulnerabili, specialmente quando sono sfruttati a fini sessuali;

53.   chiede agli Stati membri e alla Comunità di ratificare il protocollo opzionale del 25 maggio 2000 alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia, che rappresenta un progresso rispetto al protocollo di Palermo, poiché include reati non di natura transnazionale e che non implicano organizzazioni criminali, e concerne inoltre il trasferimento di organi umani e le adozioni illegali;

54.   ritiene che i bambini debbano essere associati al programma summenzionato e chiede agli Stati membri di introdurre programmi educativi destinati ai bambini e alle bambine per lottare contro la discriminazione e promuovere la parità di genere;

55.   sollecita la Commissione a fare in modo che i documenti sulla strategia per paese e per regione sottolineino l'esigenza di garantire la registrazione delle nascite nei paesi terzi;

56.   deplora la mancanza di risultati misurabili per quanto riguarda il valore aggiunto fornito finora dalle agenzie e organizzazioni esistenti a livello europeo, specialmente i limitati scambi di informazioni tra gli Stati membri ed Europol, principale strumento europeo nella lotta contro il traffico di esseri umani in base all'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione Europol(12), al trattato sull'Unione europea, alle conclusioni della presidenza al Consiglio europeo di Tampere e al programma dell'Aia; deplora inoltre che, tra le numerose analisi compiute su reati specifici, Europol abbia finora prodotto un solo documento analitico in questo campo;

57.   sottolinea che Europol dovrebbe attribuire maggiore priorità alla lotta contro la tratta di esseri umani; ritiene che le risorse finanziarie e umane di Europol dovrebbero essere utilizzate per migliorare l'efficacia delle attività di prevenzione della tratta, soprattutto di donne e bambini, e per lottare contro la grande criminalità organizzata internazionale;

58.   sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione (segnatamente a livello di scambio d'informazioni sulle reti criminali, le rotte del traffico e l'identità dei trafficanti) tra i servizi Europol e gli omologhi a livello internazionale competenti per la lotta contro la tratta, al fine di migliorare l'efficacia delle azioni penali;

59.   invita la Commissione a presentare ogni anno un bilancio delle azioni condotte in ciascuno Stato membro, compresa una valutazione dell'applicazione e dell'osservanza della legislazione concernente la lotta contro la tratta di esseri umani;

60.   sollecita la Commissione e il Consiglio a garantire il coordinamento e la coerenza delle loro attività nell'ambito delle varie sedi internazionali come le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), il Processo di revisione di Pechino, il Patto di stabilità per l'Europa meridionale e il G8;

61.   invita gli Stati membri ad introdurre programmi di cooperazione tra gli enti locali e i servizi competenti in materia di sicurezza nelle regioni più duramente colpite dalla disoccupazione, al fine di prevenire la tratta degli esseri umani;

62.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi in via di adesione o candidati.

(1) GU C 364 del 18.12.2000, pag.1.
(2) GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.
(3) GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.
(4) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
(5) Commissione europea, DG Libertá, Sicurezza e Giustizia, 2004.
(6) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.
(7) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.
(8) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.
(9) Study on National Legislation on Trafficking in Women and Children (Transcrime, 2005).
(10) Testi approvati del 17.1.2006, P6_TA-PROV(2006)0009.
(11) Secondo il protocollo di Palermo, per traffico di bambini si intende "il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini dello sfruttamento all'interno o all'esterno del paese".
(12) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

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