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Procedura : 2005/2084(INI)
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Ciclo del documento : A6-0403/2005

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A6-0403/2005

Discussioni :

PV 17/01/2006 - 6
CRE 17/01/2006 - 6

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PV 17/01/2006 - 7.7
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Martedì 17 gennaio 2006 - Strasburgo
Politica estera comunitaria in materia di aviazione
P6_TA(2006)0006A6-0403/2005

Risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo dell'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione (2005/2084(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione "Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione" (COM(2005)0079),

–   viste le conclusioni del Consiglio del 27 giugno 2005 sullo sviluppo dell'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione(1),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0403/2005),

A.   considerando che l'aviazione, sia all'interno che all'esterno dell'Europa, è tuttora un settore in crescita e con un grande potenziale economico,

B.   considerando che la Corte di giustizia ha sentenziato che parte degli attuali accordi bilaterali degli Stati membri in materia di aviazione sono in contrasto con i principi del diritto comunitario e devono quindi essere modificati,

C.   considerando che la Comunità, nella conclusione di accordi in materia di aviazione con paesi terzi, può far valere tutto il suo peso politico ed economico ed impedire le discriminazioni reciproche tra le compagnie aeree della UE,

D.   considerando che la convergenza delle normative, in particolare quelle concernenti la sicurezza, la concorrenza, gli aiuti statali, l'ambiente e i diritti sociali dei lavoratori, è particolarmente importante e costituisce sicuramente una precondizione per la conclusione dei suddetti accordi;

E.   considerando che la Commissione, nel negoziare gli accordi, deve fare uso delle competenze e delle informazioni degli Stati membri e delle altre parti interessate, coinvolgendoli prima, durante e dopo i negoziati con i paesi terzi,

Principi generali

1.   riconosce la natura globale, l'importanza economica e la crescita continua del settore dell'aviazione, nonché la necessità di gestire gli effetti di tale crescita sulla gestione del traffico aereo, la sicurezza e l'ambiente, e quindi la necessità di sviluppare una politica estera comune in materia di aviazione;

2.   insiste sulla necessità di una strategia coerente per lo sviluppo della politica estera comune in materia di aviazione, e considera come condizione preliminare gli accordi con, rispettivamente, gli USA, la Russia e la Cina;

3.   riconosce la necessità di adeguare gli attuali accordi bilaterali al diritto comunitario, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, mediante un adeguamento da parte degli Stati membri stessi o, preferibilmente, mediante la conclusione di accordi comunitari nell'ambito del cosiddetto mandato orizzontale, utilizzando le conoscenze e le informazioni degli Stati membri e delle altre parti interessate;

4.   sottolinea che non si deve impedire agli Stati membri di negoziare, mentre sono in corso negoziati attivi sugli accordi comunitari;

5.   sottolinea la necessità di procedere al più presto all'adeguamento degli accordi bilaterali, in modo da evitare l'incertezza giuridica;

6.   ricorda che l'avvio di negoziati sugli accordi comunitari, che per loro natura richiedono più tempo dei negoziati orizzontali, può essere sostenuto solo in presenza di una chiara e coerente strategia negoziale;

7.   riconosce che tale impostazione può essere integrata da un mutamento più radicale nella politica estera in materia di aviazione, che andrebbe a vantaggio dei consumatori europei e dell'industria della UE mediante l'adozione di nuovi e ambiziosi accordi tra la Comunità e i paesi terzi;

8.   ritiene che, nel caso di negoziati prolungati, con paesi partner che assumono un atteggiamento protezionistico, potrebbe essere possibile un coordinamento bilaterale in materia di diritti di traffico;

9.   appoggia pienamente il principio di un piano con due elementi indissociabili proposto per tali negoziati, che leghi l'apertura dei mercati alla convergenza regolamentare;

Apertura dei mercati

10.   sottolinea che i nuovi accordi devono essere equilibrati in termini di accesso al mercato e potrebbero includere questioni come il cabotaggio, il diritto di stabilimento, la proprietà e il controllo nonché le norme sulla concorrenza e gli aiuti di Stato, ma solo sulla base di una stretta reciprocità;

11.   riconosce che gli accordi "cieli aperti", benché auspicabili, non sono sempre possibili;

12.   riconosce che, se un accordo "cieli aperti" non è possibile, si dovrebbe preferire, anche se come soluzione transitoria, la continuazione degli attuali regimi bilaterali;

13.   invita la Commissione a mettere a punto per tali casi meccanismi corretti e trasparenti per la distribuzione dei diritti di traffico tra gli Stati membri;

14.   chiede un'agenda dei negoziati realistica e che la scelta dei paesi con cui negoziare sia fondata su criteri chiari e ragionevoli nonché su un'analisi della loro situazione economica e regolamentare;

15.   propone che tali criteri includano gli aspetti economici e che sia data priorità ai paesi che hanno un'importanza sostanziale per il mercato europeo, quali gli USA, la Russia e la Cina, nonché gli aspetti geografici, dando priorità ai paesi vicini all'Europa così da estendere lo spazio comune nel settore dell'aviazione e da attuare la nuova politica di vicinato;

Convergenza regolamentare

16.   sottolinea che l'apertura del mercato dovrebbe sempre fare seguito ad una convergenza regolamentare e che il livello di liberalizzazione va collegato al livello di conseguimento di pari condizioni di partenza;

Sicurezza

17.   riconosce che gli standard di sicurezza sono di estrema importanza per i passeggeri, l'equipaggio e il settore dell'aviazione in generale, e che gli standard dei paesi terzi non sempre sono al livello di quelli dell'Unione europea; rileva che la UE può svolgere un ruolo trainante nell'applicazione e nel rispetto a livello mondiale delle norme internazionalmente riconosciute;

18.   propone pertanto che negli accordi con paesi terzi vengano inseriti riferimenti ai regolamenti della "International Civil Aviation Organization" ("ICAO") e della UE in materia di sicurezza e che gli Stati membri accrescano i loro sforzi mediante una cooperazione bilaterale e l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ("EASA") per aiutare i paesi terzi che ne abbiano bisogno a conseguire un livello sufficiente di sicurezza;

19.   chiede alla Commissione, al fine di migliorare la sicurezza nel breve termine, di proporre entro la fine del 2006 procedure migliori ai sensi della direttiva 2004/36/CE sul controllo degli aeromobili appartenenti a vettori non comunitari (la "direttiva SAFA")(2);

20.   chiede alla Commissione di presentare una proposta volta ad ampliare le competenze dell'EASA in tale settore;

21.   sottolinea l'importanza di mettere a punto una politica europea di sicurezza dei trasporti, da inserire nelle agende dei negoziati per gli accordi sull'aviazione;

Ambiente

22.   riconosce che il settore dell'aviazione ha diversi effetti negativi sull'ambiente, in particolare perché fonte di rumore e perché contribuisce in modo significativo ai cambiamenti climatici, ma anche che gli aeroporti e le compagnie aeree hanno già compiuto e continueranno a compiere sforzi significativi per ridurre ed evitare l'inquinamento acustico e da emissioni;

23.   accoglie con favore, a tale riguardo, la comunicazione della Commissione "Ridurre l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici" (COM(2005)0459) e si attende l'adozione di chiare politiche per una migliore gestione del traffico aereo e per le procedure operative e la situazione infrastrutturale degli aeroporti; auspica inoltre altre misure, come l'integrazione dell'aviazione nel sistema europeo di commercio delle emissioni, con un pari trattamento per vettori comunitari e di paesi terzi;

Aspetti sociali

24.   esorta pertanto la Commissione a insistere sull'introduzione nei nuovi accordi di riferimenti alla pertinente legislazione internazionale sui diritti sociali, in particolare alle norme del lavoro sancite nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL 1930-1999), agli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali (1976, rivisti nel 2000) e alla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (1980);

25.   insiste sul fatto che ai lavoratori assunti e/o operanti negli Stati membri della UE vanno applicate le disposizioni sociali della Comunita', in particolare le direttive sull'informazione e consultazione dei lavoratori (2002/14/CE, 98/59/CE e 80/987/CEE), la direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile (2000/79/CE) e la direttiva sul distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (96/71/CE);

Condotta dei negoziati

26.   sottolinea che i negoziati devono essere portati avanti in stretta cooperazione con gli Stati membri, che dispongono delle competenze e delle esperienze necessarie a tal fine;

27.   invita la Commissione a garantire che il Parlamento europeo e tutte le parti interessate siano pienamente informati e consultati prima e durante i negoziati, mediante una road map concordata per la consultazione;

o
o   o

28.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 173 del 13.7.2005, pag.1.
(2) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

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