Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni con la Federazione russa e la Cina nel settore del trasporto aereo (2005/2085(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0375/2005),
Cina
1. approva la risposta generale della Commissione nei confronti del processo di crescita, ammodernamento e liberalizzazione attualmente in corso nell'aviazione commerciale cinese;
2. riconosce l'auspicabilità di un accordo generale in materia di aviazione tra l'Unione europea e la Cina; ritiene tuttavia che, prima di giungere ad un siffatto accordo, occorra raggiungere un accordo orizzontale affinché gli accordi bilaterali di servizio aereo attualmente in vigore fra la Cina e diversi Stati membri vengano allineati alla sentenza della Corte di giustizia "Cieli aperti"(1);
3. riconosce che la negoziazione di tale accordo rafforzerebbe la posizione dell'UE e sarebbe più utile per gli interessati e i consumatori di una serie di accordi bilaterali rivisti concernenti essenzialmente i diritti di traffico;
4. esorta il Consiglio, senza ritardare il mandato di negoziato, ad estendere la portata di tale mandato della Commissione affinché copra l'allestimento delle necessarie infrastrutture aeroportuali e di sicurezza e il controllo del traffico aereo nello spazio aereo cinese, infrastrutture che attualmente sono purtroppo insufficienti e oltretutto ostacolano l'ampliamento delle relazioni nel settore dell'aviazione;
5. riconosce l'ottimo lavoro che la Commissione sta svolgendo con i suoi interlocutori cinesi, anche se si rammarica che il Parlamento europeo non abbia potuto esaminare il contenuto del mandato di negoziato che la Commissione sta chiedendo al Consiglio per le trattative con la Cina; auspica vivamente che il Parlamento venga maggiormente integrato nel processo di negoziazione dell'Accordo e spera che tale problema possa essere risolto, poiché ritiene che la sua soluzione andrà a beneficio di tutte le parti;
6. chiede con determinazione che le disposizioni risultanti da una conclusione equilibrata dei negoziati con la Cina sul trasporto aereo di merci siano applicate senza indugio, se necessario anche prima del completamento dei negoziati sul traffico di passeggeri;
Russia
7. approva l'impostazione della Commissione nei confronti delle sfide e delle opportunità che la crescita e il consolidamento del settore dell'aviazione civile russa rappresentano per l'Unione;
8. sostiene la proposta della Commissione concernente un accordo generale sull'aviazione, in quanto ciò rappresenta il miglior modo per far fronte a tale sfida e per consolidare la posizione negoziale dell'Unione europea nei confronti della Russia; reputa tuttavia che, secondo le conclusioni del Consiglio Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia del 27 e 28 giugno 2005 sulle relazioni esterne nel settore dell'aviazione, l'accettazione delle clausole comunitarie dovrebbe rappresentare un punto di partenza per negoziati con la Comunità per il raggiungimento di un accordo generale;
9. riconosce l'ottimo lavoro che la Commissione sta svolgendo con i suoi interlocutori russi, anche se si rammarica che il Parlamento europeo non abbia potuto esaminare le condizioni del mandato di negoziato che la Commissione sta chiedendo al Consiglio per le trattative con la Russia; insiste affinché il Parlamento possa partecipare maggiormente al processo di negoziazione dell'accordo e spera che tale problema possa essere risolto in quanto la sua soluzione andrà a beneficio di tutte le parti;
10. osserva che i diritti di cui la Russia impone il pagamento per il sorvolo del suo territorio sono contrari al diritto internazionale, e che gli introiti sono stati utilizzati prevalentemente non per il promesso miglioramento della gestione del controllo dello spazio aereo ma per sovvenzionare, in modo anticoncorrenziale, la compagnia aerea russa;
11. insiste tuttavia con la Commissione e con il Consiglio che non deve essere concluso alcun accordo generale se la Russia non abolisce immediatamente e completamente i diritti di sorvolo;
12. insiste inoltre che non si deve convenire di attuare alcun regime di diritti modificato in sostituzione del regime attuale dei diritti di sorvolo;
13. invita la Commissione a non concludere un accordo sull'adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio finché la Russia continuerà ad esigere il pagamento di diritti per il sorvolo della Siberia;
14. in tale contesto chiede alla Commissione di valutare tutti gli argomenti relativi all'ammodernamento, agli investimenti di capitale e ai requisiti tecnici tra le industrie dell'aviazione dell'Unione europea e della Russia e le divergenze esistenti tra di esse in materia di pagamento di diritti di sorvolo;
Cina e Russia
15. sottolinea che i negoziati con la Cina e la Russia potranno avere un esito felice soltanto se gli aventi diritto potranno consultarsi con la Commissione e se saranno pienamente informati in merito all'evoluzione dei negoziati e alle posizioni adottate nel loro ambito;
16. insiste che non dovrà essere concesso alcun mandato che non subordini inesorabilmente un maggiore accesso ai mercati della Cina e della Russia alla creazione di un "campo di condizioni omogenee" mediante la convergenza degli standard operativi nei settori del controllo e della gestione del traffico aereo, della formazione del personale e degli standard operativi nonché in materia di sicurezza e affidabilità; insiste affinché venga applicato il principio di reciprocità;
o o o
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.