Decisione del Parlamento europeo sulla costituzione di una commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei, da parte della CIA, per il trasporto e la detenzione illegale di persone
Il Parlamento europeo,
– vista l'importanza annessa dall'Unione europea ai principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, come sancito nel preambolo del trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 6 e 7,
– visto che, stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, anche la tutela dei diritti fondamentali è parte integrante dell'ordinamento costituzionale della Comunità,
– visto che la tutela della dignità umana è uno degli obiettivi principali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come proclamato dalle istituzioni il 7 dicembre 2000, e che questo valore fondamentale sarebbe violato in caso di trattamento crudele, disumano o degradante di individui, se ciò avvenisse, per qualsiasi ragione, sotto la responsabilità diretta o indiretta di Stati membri e istituzioni dell'Unione europea,
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sul presunto uso di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri(1), nella quale, prendendo atto dell'inchiesta in corso al Consiglio d'Europa, si ravvisa la necessità di costituire una commissione temporanea del Parlamento europeo incaricata di seguire tale inchiesta, soprattutto in quanto essa coinvolge degli Stati membri,
– visto l'articolo 175 del suo regolamento,
– vista la proposta della Conferenza dei presidenti, che definisce il mandato e la composizione della commissione temporanea sul presunto utilizzo del territorio dell'Unione europea, ivi inclusi i paesi in via di adesione, candidati e associati, da parte della CIA o dei servizi segreti di altri paesi terzi, per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri,
1. decide di costituire una commissione temporanea con il seguente mandato:
a)
raccogliere e analizzare informazioni per stabilire:
–
se la CIA o altri funzionari statunitensi ovvero i servizi segreti di altri paesi terzi si siano resi responsabili di sequestro di persona, "extraordinary rendition" (consegna straordinaria di detenuti), detenzione in località segrete, segregazione, tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti di prigionieri sul territorio dell'Unione europea, inclusi i paesi in via di adesione e quelli candidati, o se ne siano serviti a tali scopi, ad esempio mediante il trasporto aereo;
–
se tali operazioni, che sarebbero state condotte sul territorio dell'Unione europea nel quadro della lotta al terrorismo, possano essere considerate, tra l'altro, come una violazione dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, degli articoli 2, 3, 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della Carta dei diritti fondamentali, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e degli accordi tra Unione europea e Stati Uniti sull'estradizione e sull'assistenza legale reciproca, nonché di altri trattati e accordi internazionali conclusi dall'Unione o dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, tra cui il Trattato dell'Atlantico del Nord e gli accordi ivi connessi sullo status delle forze armate e la Convenzione sull'aviazione civile internazionale;
–
se tra i soggetti responsabili o vittime di sequestro, "consegna straordinaria", detenzione in località segrete, segregazione, tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti sul territorio dell'Unione europea o altrove vi siano cittadini dell'Unione europea o dei paesi candidati o qualsiasi altra persona avente diritto alla protezione o assoggettata alla giurisdizione dell'UE, degli Stati membri o dei paesi candidati;
–
se Stati membri, pubblici ufficiali, persone che agiscono in veste ufficiale o istituzioni dell'Unione europea siano coinvolti o complici, per azione o omissione, nell'aver privato illecitamente alcuni individui della libertà o di averli sottoposti a sequestro, "consegna straordinaria", trasferimento, detenzione o tortura;
b)
presentare all'Aula le raccomandazioni che riterrà necessarie a tale proposito, in particolare riguardo alle conclusioni politiche, giuridiche e amministrative da trarre a livello europeo, come pure le eventuali implicazioni per i rapporti dell'UE con paesi terzi;
2. decide che la commissione temporanea agirà di concerto e nella più stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa, il suo Segretario generale, la sua Assemblea parlamentare e il suo Commissario ai diritti dell'uomo e con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, nonché con i parlamenti nazionali;
3. decide che la commissione temporanea presenterà una relazione intermedia al Parlamento europeo entro quattro mesi dall'inizio dei lavori, corredata di proposte dettagliate sul modo in cui intende proseguirli;
4. decide che la commissione temporanea sarà composta da 46 deputati al Parlamento europeo.