Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell'omicidio dell'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri (COM(2005)0614 – 15098/2005 – C6-0434/2005 – 2005/0234(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0614)(1),
– visto il documento del Consiglio (15098/2005),
– vista la posizione comune del Consiglio 2005/888/PESC(2),
– visti gli articoli 60 e 301 del trattato CE,
– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0434/2005)
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0003/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Visto 1 bis (nuovo)
visti gli orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE, adottati dal Consiglio il 12 dicembre 2005,
Emendamento 2 Articolo 2, paragrafi 1 e 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato I.
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che figurano nell'elenco stilato dalla Commissione a norma dell'articolo 8.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato 1.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'elenco stilato dalla Commissione a norma dell'articolo 8.
Emendamento 3 Articolo 8, paragrafo 1
1. La Commissione è autorizzata a:
1. La Commissione è autorizzata, previa consultazione del Parlamento europeo, a:
(a) modificare l'allegato I in base alle decisioni del comitato per le sanzioni; e
(a) stilare e modificare in base alle decisioni del comitato per le sanzioni un elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati, nonché a rettificare l'elenco in caso di errore comprovato; e
(b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
(b) modificare l'allegato sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
La redazione e la modifica dell'elenco di cui alla lettera (a) formano oggetto di un'informazione preventiva, in via riservata, da parte della Commissione alla commissione del Parlamento europeo competente per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e a quella competente per lo sviluppo.