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Procedura : 2005/2075(REG)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0413/2005

Testi presentati :

A6-0413/2005

Discussioni :

PV 18/01/2006 - 14
CRE 18/01/2006 - 14

Votazioni :

PV 19/01/2006 - 8.3
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Testi approvati :

P6_TA(2006)0021

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Giovedì 19 gennaio 2006 - Strasburgo
Norme di comportamento applicabili ai deputati (modifica del regolamento del Parlamento)
P6_TA(2006)0021A6-0413/2005

Decisione del Parlamento europeo sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo per quanto attiene alle norme di comportamento applicabili ai deputati europei (2005/2075(REG))

Il Parlamento europeo,

–   vista la lettera del suo Presidente del 18 marzo 2005,

–   viste le proposte di modifica del suo regolamento formulate dall'Ufficio di presidenza in data 7 marzo 2005,

−   visto l'articolo 202 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0413/2005),

A.   considerando che è importante vigilare affinché i suoi lavori possano svolgersi in piena dignità, pur salvaguardando il carattere vivace delle discussioni,

B.   considerando che le disposizioni attualmente contemplate dal suo regolamento non consentono di reagire in maniera adeguata ad azioni di turbativa dei propri lavori e di altre attività all'interno di tutti i suoi locali,

C.   considerando che è necessario, come nel caso di tutte le assemblee parlamentari, introdurre la possibilità di comminare delle sanzioni nei confronti di coloro tra i suoi membri che non si conformerebbero alle norme di comportamento, in merito a cui spetta a lui stesso definire i grandi principi, nonché di organizzare una procedura di ricorso interno contro le decisioni che hanno sancito tali sanzioni, al fine di garantire i diritti della difesa,

1.   decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.   decide che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della tornata che segue, conformemente all'articolo 202, paragrafo 3 del suo regolamento;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per informazione, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

Testo in vigore   Emendamenti
Emendamento 1
Articolo 9, titolo e paragrafo 1, comma 1
Norme di comportamento
Interessi finanziari dei deputati, norme di comportamento e accesso al Parlamento
1.  Il Parlamento può stabilire norme di comportamento per i propri membri. Tali norme sono adottate in conformità dell'articolo 202, paragrafo 2, e allegate al presente regolamento.
1.  Il Parlamento può stabilire norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, che sono allegate al presente regolamento.
Emendamento 2
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Parlamento e non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari né la quiete in tutti gli edifici del Parlamento.
Il mancato rispetto di tali elementi può comportare l'applicazione delle misure previste agli articoli 146, 147 e 148.
Emendamento 3
Articolo 9, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. L'applicazione del presente articolo non ostacola in nessun modo la vivacità delle discussioni parlamentari né la libertà di parola dei deputati.
Essa si fonda sul pieno rispetto delle prerogative dei deputati quali definite nel diritto primario e nello statuto loro applicabile.
Essa si basa altresì sul principio di trasparenza e garantisce che ogni disposizione in materia sia portata a conoscenza dei deputati, che vengono informati individualmente dei loro diritti e doveri.
Emendamento 4
Interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 3
Il termine "svolgimento delle sedute" comprende la questione del comportamento dei deputati all'interno di tutti i locali del Parlamento.
Emendamento 5
Articolo 96, paragrafo 3
3.  Le riunioni delle commissioni del Parlamento sono di norma pubbliche. Le commissioni possono tuttavia decidere, al più tardi in sede di approvazione dell'ordine del giorno della riunione in questione, di dividere l'ordine del giorno di una determinata riunione in punti aperti al pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in caso di riunioni a porte chiuse la commissione può decidere, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 del regolamento CE n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio di concedere l'accesso del pubblico ai documenti e al processo verbale della riunione.
3.  Le riunioni delle commissioni del Parlamento sono di norma pubbliche. Le commissioni possono tuttavia decidere, al più tardi in sede di approvazione dell'ordine del giorno della riunione in questione, di dividere l'ordine del giorno di una determinata riunione in punti aperti al pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in caso di riunioni a porte chiuse la commissione può decidere, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio di concedere l'accesso del pubblico ai documenti e al processo verbale della riunione. In caso di violazione delle norme di confidenzialità si applica l'articolo 147.
Emendamento 6
Titolo VI, capitolo 3 bis (nuovo), titolo (nuovo)
CAPITOLO 3 bis
MISURE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO
(Da inserire prima dell'articolo 146)
Emendamento 7
Articolo 146, titolo e paragrafo 1
Richiamo all'ordine
Misure immediate
1.  Il Presidente richiama all'ordine il deputato che disturbi la seduta.
1.  Il Presidente richiama all'ordine il deputato che attenti al regolare svolgimento della seduta o il cui comportamento non sia compatibile con le disposizioni pertinenti dell'articolo 9.
Emendamento 8
Articolo 146, paragrafo 3
3.  In caso di nuova recidiva, il Presidente può espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. Il Segretario generale vigila sull'immediata esecuzione del provvedimento, assistito dagli uscieri e, se necessario, dal personale di sicurezza in forza al Parlamento.
3.  Qualora la turbativa continui o in caso di nuova recidiva, il Presidente può togliergli la parola ed espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale egli può altresì ricorrere a quest'ultima misura immediatamente e senza un secondo richiamo all'ordine. Il Segretario generale vigila immediatamente sull'esecuzione di un siffatto provvedimento, assistito dagli uscieri e, se necessario, dal personale di sicurezza in forza al Parlamento.
Emendamento 9
Articolo 146, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il proseguimento dei lavori, il Presidente, al fine di ristabilire l'ordine, sospende la seduta per un dato tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi richiami, abbandona il seggio e la seduta è sospesa. Essa riprende previa convocazione da parte del Presidente.
Emendamento 10
Articolo 146, paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. I poteri definiti ai paragrafi da 1 a 3 bis sono attribuiti, mutatis mutandis, al presidente di seduta di organi, commissioni e delegazioni quali definiti dal presente regolamento.
Emendamento 11
Articolo 146, paragrafo 3 quater (nuovo)
3 quater. Se del caso, in funzione della gravità della violazione delle norme di comportamento, il presidente di seduta può presentare al Presidente una richiesta di attuazione dell'articolo 147, al massimo entro la tornata successiva o la riunione seguente dell'organo, della commissione o della delegazione interessati.
Emendamento 12
Articolo 147
Esclusione dall'Aula
Sanzioni
1.  Nel caso di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento particolarmente gravi, il Presidente, dopo un'ingiunzione solenne, può proporre al Parlamento, subito o al più tardi nel corso della tornata successiva, di pronunciare la censura, che produce di diritto l'esclusione immediata dall'Aula e l'interdizione di ricomparirvi per un periodo da due a cinque giorni.
1.  Nel caso di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento con modalità eccezionalmente gravi, in violazione dei principi definiti all'articolo 9, il Presidente, previa consultazione del deputato interessato, adotta con decisione motivata la sanzione adeguata e la notifica all'interessato e ai presidenti degli organi, commissioni e delegazioni ai quali appartiene, prima di informarne la plenaria.
2.  Il Parlamento delibera su questo provvedimento disciplinare nel momento fissato dal Presidente, che si colloca nel corso della seduta in cui si sono verificati i fatti che ne sono l'origine, ovvero, in caso di turbativa al di fuori dell'Aula, quando il Presidente ne è stato informato, o in ogni caso al più tardi nel corso della tornata successiva. Il deputato contro il quale è stata chiesta questa misura ha il diritto di essere inteso dal Parlamento prima della votazione. Il suo tempo di parola non può superare cinque minuti.
2.  La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità sulla base degli orientamenti generali allegati al presente regolamento*.
3.  Sulla misura disciplinare chiesta si vota elettronicamente senza discussione. Le richieste di cui all'articolo 149, paragrafo 3, e all'articolo 160, paragrafo 1, non sono ricevibili.
3.  La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti:
a) ammonizione;
b) perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo da due a dieci giorni;
c) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria e con riserva in tal caso del rigoroso rispetto delle norme di comportamento, sospensione temporanea, per un periodo da due a dieci giorni consecutivi di riunione del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento;
d) presentazione alla Conferenza dei presidenti, conformemente all'articolo 18, di una proposta intesa a portare alla sospensione o al ritiro di uno o dei mandati elettivi occupati in seno al Parlamento.
* Cfr. allegato XVI bis
Emendamento 13
Articolo 148
Tumulto in Aula
Modalità di ricorso interno
In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente, al fine di ristabilire l'ordine, sospende la seduta per un dato tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi richiami, abbandona il seggio e la seduta è sospesa. Essa riprende previa convocazione da parte del Presidente.
Il deputato interessato può presentare all'Ufficio di presidenza, entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della sanzione adottata dal Presidente, un ricorso interno che sospende l'applicazione della sanzione. L'Ufficio di presidenza può, entro quattro settimane dalla presentazione del ricorso, annullare, confermare o ridurre la portata della sanzione adottata fatti salvi i diritti di ricorso esterni a disposizione dell'interessato. In assenza di decisione dell'Ufficio di presidenza entro il termine impartito, la sanzione è considerata nulla e non avvenuta.
Emendamento 14
Allegato XVI bis (nuovo)
ALLEGATO XVI bis
Orientamenti generali relativi all'interpretazione delle norme di comportamento applicabili ai deputati
1.  È opportuno distinguere i comportamenti di natura visiva, che possono essere tollerati nella misura in cui non siano ingiuriosi e/o diffamatori, mantengano proporzioni ragionevoli e non generino dei conflitti, da quelli che comportano una turbativa attiva di qualsiasi attività parlamentare.
2.  I deputati sono responsabili della violazione all'interno dei locali del Parlamento delle norme di comportamento applicabili ai deputati da parte di persone che essi impiegano o di cui facilitano l'accesso al Parlamento.
Il Presidente o i suoi rappresentanti esercitano il potere disciplinare nei confronti di tali persone o di qualsiasi altra persona esterna al Parlamento che si trovi nei suoi locali.
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