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Procedura : 2005/0118(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0391/2005

Testi presentati :

A6-0391/2005

Discussioni :

PV 17/01/2006 - 12
PV 17/01/2006 - 14
CRE 17/01/2006 - 12
CRE 17/01/2006 - 14

Votazioni :

PV 19/01/2006 - 8.5
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Testi approvati :

P6_TA(2006)0023

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Giovedì 19 gennaio 2006 - Strasburgo
OCM dello zucchero *
P6_TA(2006)0023A6-0391/2005

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (COM(2005)0263 – C6-0243/2005 – 2005/0118(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0263)(1),

–   visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0243/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per il commercio internazionale (A6-0391/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   precisa che gli stanziamenti figuranti nella proposta di regolamento restano puramente indicativi fino a quando non sarà concluso un accordo sulle prospettive finanziarie per il 2007 e anni successivi;

3.   ritiene inaccettabile che il Consiglio abbia comunicato un accordo politico sulla riforma del regime dello zucchero, con implicazioni radicali per il futuro del settore in molti Stati membri, senza avere previamente ottenuto il parere del Parlamento europeo; il Consiglio non può mai concludere un accordo politico definitivo senza aver previamente concluso la consultazione del Parlamento europeo;

4.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.   ritiene inaccettabile che il Consiglio abbia comunicato un accordo politico sulla riforma del regime dello zucchero, con implicazioni radicali per il futuro del settore in molti Stati membri, senza avere previamente ottenuto il parere del Parlamento europeo; il Consiglio non può mai concludere un accordo politico definitivo senza aver previamente concluso la consultazione del Parlamento europeo;

6.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

7.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 2
(2)  Il mercato dello zucchero nella Comunità si basa su principi che negli ultimi anni hanno subito profonde riforme per altre organizzazioni comuni di mercato. Per conseguire gli obiettivi fissati dall'articolo 33 del trattato, in particolare per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola nel settore dello zucchero, è necessario sottoporre l"organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ad una revisione radicale.
(2)  Il mercato dello zucchero nella Comunità si basa su principi che negli ultimi anni hanno subito delle riforme per altre organizzazioni comuni di mercato. Per conseguire gli obiettivi fissati dall'articolo 33 del trattato, in particolare per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola nel settore dello zucchero, è necessario apportare delle modifiche all"organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
Emendamento 2
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Il mercato comunitario dello zucchero rischia di essere particolarmente fluttuante durante i primi quattro anni della riforma (dal 2006 al 2010) nel corso dei quali sarà applicabile il regime per la ristrutturazione. In altri settori agricoli, il sistema dei prezzi di riferimento non ha permesso di stabilizzare i mercati né di stabilire un prezzo base sul mercato. E' pertanto necessario mantenere il sistema del prezzo d'intervento durante i quattro anni del periodo che va dal 2006 al 2010 prevedendo, laddove occorra, l'acquisto di zucchero da parte degli organismi di intervento. A tal fine, occorre fissare un prezzo d'intervento per lo zucchero bianco, unitamente a un prezzo d'intervento per lo zucchero greggio, a un livello tale da assicurare ai produttori di barbabietole o di canna da zucchero una remunerazione equa nel rispetto degli interessi dei consumatori. Tali prezzi garantiti per lo zucchero vanno di fatto a beneficio altresì degli sciroppi di saccarosio, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina, i cui prezzi sono in funzione di quelli dello zucchero. A partire dalla campagna 2010/2011 sarà stabilito un prezzo di riferimento in sostituzione del prezzo d'intervento.
Emendamento 3
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole, è opportuno fissare un prezzo minimo delle barbabietole soggette a quota, tenendo conto del prezzo d'intervento per lo zucchero bianco e della resa convenzionale di 130 kg di zucchero per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.
Emendamento 4
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Tenuto conto del fatto che il consumatore europeo beneficerà solo in minima parte del calo dei prezzi dello zucchero (1,5% per gli zuccheri trasformati, che rappresentano il 70% della totalità degli zuccheri prodotti; 5% per lo zucchero da consumo, che rappresenta il 30% della totalità degli zuccheri prodotti), è opportuno che i livelli del prezzo di riferimento o d'intervento e del prezzo minimo della barbabietola siano stabiliti soprattutto in funzione dell'evoluzione delle quantità prodotte, importate e consumate che garantiscono l'equilibrio del mercato comunitario.
Emendamento 5
Considerando 7
(7)  Per garantire un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra gli zuccherifici e i produttori di barbabietole da zucchero è necessario dotarsi di strumenti specifici. È quindi opportuno stabilire disposizioni quadro che disciplinano le relazioni contrattuali tra gli acquirenti e i venditori di barbabietole da zucchero. Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche risulta difficile uniformare le condizioni d'acquisto delle barbabietole nella Comunità. Attualmente già esistono accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero, per cui è opportuno che le disposizioni quadro si limitino a definire le garanzie minime necessarie ai bieticoltori e agli industriali per il buon funzionamento del mercato dello zucchero, riservando agli accordi interprofessionali la possibilità di derogare a talune disposizioni.
(7)  Per garantire un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra gli zuccherifici e i produttori di barbabietole da zucchero è necessario dotarsi di strumenti specifici. È quindi opportuno stabilire disposizioni quadro che disciplinano le relazioni contrattuali tra gli acquirenti e i venditori di barbabietole da zucchero. In caso di difficoltà economiche specifiche, alle quali le disposizioni quadro non consentissero di trovare una soluzione probante, gli accordi interprofessionali dovrebbero poter derogare, previa consultazione dei servizi della Commissione, a talune disposizioni in misura e per una durata limitate.
Emendamento 6
Considerando 8
(8)  I motivi che in passato hanno indotto la Comunità ad applicare un regime di quote di produzione per i settori dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina rimangono tuttora validi. Gli sviluppi a cui si è assistito sia a livello comunitario che a livello internazionale rendono tuttavia necessario un adeguamento del sistema di produzione attraverso l'istituzione di un nuovo regime e la riduzione delle quote. È opportuno prevedere che, in linea col precedente sistema delle quote, gli Stati membri assegnino le quote alle imprese stabilite sul loro territorio. Nella nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è necessario che le quote conservino il loro statuto giuridico nella misura in cui, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse.
(8)  I motivi che in passato hanno indotto la Comunità ad applicare un regime di quote di produzione per i settori dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina rimangono tuttora validi. Gli sviluppi a cui si è assistito sia a livello comunitario che a livello internazionale rendono tuttavia necessario un adeguamento del sistema di produzione ed in particolare delle quote, onde assicurare l'equilibrio dei mercati nel settore dello zucchero. È opportuno prevedere che, in linea col precedente sistema delle quote, gli Stati membri assegnino le quote alle imprese stabilite sul loro territorio. Nella nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è necessario che le quote conservino il loro statuto giuridico nella misura in cui, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse.
Emendamento 7
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) L'introduzione, decisa nel 2000 dall'Unione europea, di un regime basato su un accesso illimitato a dazio nullo dello zucchero originario dei paesi balcanici ha comportato un aumento senza precedenti delle importazioni, segnatamente a causa del commercio irregolare rimasto a lungo nascosto. Il ritorno, nel 2005, ad una regolamentazione delle importazioni ha consentito di bloccare l'entrata irregolare di zucchero nella Comunità e di garantire l'equilibrio del mercato interno.
Emendamento 8
Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter) Esiste il rischio oggettivo che il commercio irregolare, sviluppatosi a seguito dell'apertura del mercato comunitario ad importazioni di zucchero proveniente dai paesi balcanici, senza dazi doganali né limitazioni quantitative, ricompaia con l'entrata in vigore dell'iniziativa "Tutto tranne le armi", adottata nei confronti dei paesi meno sviluppati. Per poter procedere con efficacia e in modo razionale all'adeguamento delle sue quote di produzione, è necessario che la Comunità si doti di strumenti di regolamentazione adeguati, che le consentano di mantenere il controllo dell'offerta di zucchero sul suo mercato e di eliminare qualsiasi tipo di commercio irregolare, fonte di perturbazione del mercato e di squilibrio del sistema di produzione comunitario. I paesi in via di sviluppo avranno altresì bisogno di aiuti considerevoli, per poter evitare il ricorso a tali pratiche e trarre il massimo vantaggio dall'iniziativa "Tutto tranne le armi".
Emendamento 9
Considerando 8 quater (nuovo)
(8 quater) Nel caso dell'iniziativa "Tutto tranne le armi", che consente di importare zucchero dai paesi meno sviluppati senza dazi doganali né quote, vi è il rischio che si sviluppi un commercio triangolare la cui individuazione è pressoché impossibile a condizioni finanziarie ragionevoli e suscettibile di pregiudicare la stabilità del mercato comunitario. Tale commercio triangolare potrebbe inoltre rappresentare una minaccia per lo stesso sviluppo dei paesi meno sviluppati, poiché a beneficiarne saranno solo i grandi operatori internazionali, senza alcun effetto positivo sulle popolazioni locali che vivono della produzione di zucchero. Dal momento che molti paesi in via di sviluppo di fatto dipendono dallo zucchero in regimi di produzione esclusivamente orientati verso l'esportazione, è fondamentale garantire che la minaccia costituita dal commercio triangolare non ostacoli l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dell'UE.
Emendamento 10
Considerando 9
(9)  Alla luce delle recenti decisioni del panel dell'Organizzazione Mondiale Commercio e del suo organo di appello sulle sovvenzioni europee all'esportazione di zucchero e per garantire agli operatori europei una transizione armoniosa dal regime delle quote in vigore al nuovo regime, è opportuno che nel corso della campagna di commercializzazione 2006/07 sia assegnata ai fabbricanti che abbiano prodotto zucchero C nel corso della campagna 2004/05 una quota supplementare, basata sul valore più basso dello zucchero C da essi prodotto.
soppresso
Emendamento 11
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) La contrazione delle risorse petrolifere nel mondo ha contribuito ad un rialzo senza precedenti dei prezzi del greggio. In tale contesto, la produzione di alcol nel settore dello zucchero rappresenta una risorsa importante in termini di sviluppo di energie alternative. Tenuto conto dell'impatto della riforma dell'organizzazione comune dei mercati sui livelli di produzione, è opportuno anticipare e rafforzare tale evoluzione, aprendo delle prospettive alla filiera dello zucchero, attraverso l'introduzione decisa dello sbocco del bioetanolo nella produzione fuori quota.
Emendamento 78
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) L'UE deve mirare alla soppressione delle sovvenzioni all'esportazione nei tempi più brevi, e al più tardi entro il 2013.
Emendamento 12
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) Le aziende cui viene assegnata una quota supplementare di isoglucosio devono tuttavia rinunciare in via preliminare a percepire l'aiuto previsto dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero.
Emendamento 13
Considerando 11
(11)  Per pervenire ad una riduzione sufficiente della produzione comunitaria di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina, è opportuno autorizzare la Commissione ad adeguare le quote ad un livello sostenibile dopo la chiusura del fondo di ristrutturazione, nel 2010.
(10)  Per poter disporre di un mercato comunitario equilibrato, è opportuno autorizzare il Consiglio, se la situazione lo richiede, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, ad adeguare le quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina ad un livello sostenibile dopo la chiusura del fondo di ristrutturazione, nel 2010.
Emendamento 14
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) Occorre garantire che l'industria chimica e farmaceutica possano approvvigionarsi di zucchero ad un prezzo in linea con i prezzi del mercato mondiale.
Emendamento 15
Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis) È necessario il rafforzamento delle regole di origine al fine di impedire l'acquisizione della denominazione d'origine, attraverso l'attività di raffinazione.
Emendamento 16
Considerando 29
(29)  La Comunità ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono loro di esportare zucchero di canna a destinazione della Comunità a condizione di favore. È pertanto necessario valutare il fabbisogno delle raffinerie in zucchero destinato alla raffinazione e, a certe condizioni, riservare i titoli di importazione alle raffinerie della Comunità che operano a tempo pieno.
(29)  La Comunità ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono loro di esportare zucchero di canna a destinazione della Comunità a condizione di favore. È pertanto necessario valutare il fabbisogno delle raffinerie in zucchero destinato alla raffinazione e, a certe condizioni, riservare i titoli di importazione alle raffinerie della Comunità che operano a tempo pieno. Tuttavia, a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, i titoli di importazione dovrebbero essere rilasciati anche ad altri zuccherifici.
Emendamento 17
Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis) È opportuno sospendere provvisoriamente l'accesso preferenziale di cui beneficiano i paesi meno sviluppati per i prodotti dello zucchero nel caso in cui le loro esportazioni verso l'UE eccedano la capacità produttiva interna, dedotti i quantitativi smaltiti altrimenti, in primo luogo tramite consumo interno ed esportazioni verso paesi terzi. La Commissione dovrebbe quindi ricevere informazioni dai paesi beneficiari, comprendenti le cifre sulla loro produzione e il loro consumo nazionale di zucchero, nonché sulle loro importazioni ed esportazioni. Tali cifre dovrebbero comprendere anche lo zucchero contenuto nei prodotti trasformati.
Emendamento 18
Considerando 29 ter (nuovo)
(29 ter) È opportuno vietare ai paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate l'utilizzo di zucchero proveniente da paesi terzi, che non facciano parte dei paesi meno sviluppati, per prodotti che intendono vendere nell'UE nel quadro degli accordi in materia di accesso preferenziale.
Emendamento 20
Considerando 32
(32)  Occorre garantire il rispetto dei limiti quantitativi attraverso l'istituzione di un sistema di monitoraggio attendibile ed efficace. A tale scopo occorre subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione dovranno essere concesse, entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascun prodotto. Eventuali deroghe a tale regola possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati che non rientrano nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione quando le esportazioni con restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.
(32)  Occorre garantire il rispetto dei limiti quantitativi attraverso l'istituzione di un sistema di monitoraggio attendibile ed efficace. A tale scopo occorre subordinare sia la concessione delle restituzioni all'esportazione che le esportazioni fuori quota alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione dovranno essere concesse, entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascun prodotto. Eventuali deroghe a tale regola possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati che non rientrano nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione quando le esportazioni con restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.
Emendamento 21
Considerando 34
(34)  Quando il mercato della Comunità subisce o rischia di subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi occorre prevedere la possibilità di prendere misure che possono consistere anche nell'apertura di un contingente tariffario a dazio ridotto per le importazioni di zucchero dal mercato mondiale, per il periodo necessario.
(34)  Quando il mercato della Comunità subisce o rischia di subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi occorre prevedere la possibilità di prendere misure che, in caso di deficit della produzione comunitaria, possono consistere anche nell'apertura di un contingente tariffario a dazio ridotto per le importazioni di zucchero dal mercato mondiale, per il periodo necessario.
Emendamento 22
Considerando 38
(38)  Date delle sue peculiarità, la produzione di zucchero nelle regioni ultraperiferiche della Comunità la distinguono dalla produzione di zucchero nel resto della Comunità. È quindi opportuno offrire un sostegno finanziario a questo settore erogando aiuti agli agricoltori stabiliti in tali regioni dopo l'entrata in vigore dei programmi di sostegno delle produzioni locali stabiliti dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n..../2005 del Consiglio, del..., recante misure specifiche per l'agricoltura delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
(38)  Date delle sue peculiarità, la produzione di zucchero nelle regioni ultraperiferiche della Comunità la distinguono dalla produzione di zucchero nel resto della Comunità. È quindi opportuno offrire un sostegno finanziario a questo settore erogando aiuti agli agricoltori stabiliti in tali regioni dopo l'entrata in vigore dei programmi di sostegno delle produzioni locali stabiliti dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n..../2005 del Consiglio, del..., recante misure specifiche per l'agricoltura delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. È necessario prevedere aiuti specifici anche per le aree e regioni della Comunità caratterizzate da situazioni di disagio economico e sociale.
Emendamento 23
Considerando 40
(40)  La transizione dalla disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 1260/2001 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie,
(40)  La transizione dalla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1260/2001 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta, come l'incertezza creata nelle zone in cui si effettua la semina autunnale per la campagna 2006/2007. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie,
Emendamento 24
Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis) Nel quadro della ristrutturazione dell'industria europea dello zucchero è di fondamentale importanza che il Consiglio assicuri la mobilizzazione dei fondi strutturali europei e dell'insieme degli strumenti della politica di coesione sociale al fine di ottimizzare la gestione di tale ristrutturazione e favorire la creazione di nuova occupazione.
A motivo dell'ampiezza della riforma prevista, su un breve periodo, in particolare nelle zone rurali, che presentano attività economiche di diverso tipo, sarà effettivamente indispensabile sviluppare rapidamente programmi regionali con il sostegno dei fondi strutturali europei e dell'insieme degli strumenti della politica di coesione sociale. Ciò è conforme agli obiettivi della strategia di Lisbona e della strategia europea per l'occupazione, agli orientamenti politici proposti dalla Commissione in materia di coesione per il 2007-2013 e risponde più in particolare alla comunicazione della Commissione su ristrutturazioni e occupazione1.
Tale comunicazione evidenzia in particolare che, per essere coerente, l'UE deve assumere i costi delle politiche che mette in atto (punto 1.1) e utilizzare tutti gli strumenti finanziari comunitari e i principali strumenti finanziari a disposizione degli Stati membri in modo complementare e integrato al fine di gestire i mutamenti economici e massimizzare l'impatto sull'occupazione (punto 2.1.3).
____________________
1 Comunicazione della Commissione intitolata "Ristrutturazioni e occupazione – Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni per ampliare l'occupazione: il ruolo dell'Unione europea", COM(2005)0120.
Emendamento 25
Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero mira a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato, e in particolare a stabilizzare i mercati, a rafforzare l'orientamento verso il mercato del regime comunitario dello zucchero e ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola nel settore dello zucchero.
Emendamento 26
Articolo 2, punto 6 bis) (nuovo)
6 bis) "zucchero esportato", "isoglucosio esportato" e "sciroppo di inulina esportato": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina esportata verso paesi terzi a titolo di una campagna di commercializzazione, entro i limiti degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato;
Emendamento 27
Articolo 2, punto 7
7) "zucchero eccedente", "isoglucosio eccedente" e "sciroppo di inulina eccedente": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5) e 6);
7) "zucchero eccedente", "isoglucosio eccedente" e "sciroppo di inulina eccedente": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5), 6) e 6 bis);
Emendamento 28
Articolo 2, punto 11 bis) (nuovo)
11 bis) "zucchero preferenziale originario dei paesi meno sviluppati (PMS)": le quantità prodotte ed esportate da uno specifico PMS che superano il suo consumo, quale notificato all'Organizzazione internazionale dello zucchero;
Emendamento 29
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Regime dei prezzi
1.  Durante le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 è instaurato un regime d'intervento sulla base di un prezzo d'intervento conformemente alle modalità di cui all'articolo 17 bis.
2.  A partire dalla campagna di commercializzazione 2010/2011 il sistema d'intervento è sostituito da un sistema basato sul prezzo di riferimento.
Emendamento 30
Articolo 3
Prezzi di riferimento
Prezzi di riferimento o d'intervento
1.  Per lo zucchero bianco, i prezzi di riferimento sono pari a:
1.  Per lo zucchero bianco, i prezzi di riferimento o d'intervento sono pari a:
a) 631,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;
a) 631,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/2007;
b) 476,5 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/08;
b) 571,2 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/2008;
c) 449,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/09;
c) 525,8 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/2009;
d) 385,5 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/10.
d) 442,3 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/2010.
2.  Per lo zucchero greggio, i prezzi di riferimento sono pari a:
2.  Per lo zucchero greggio, i prezzi di riferimento o d'intervento sono pari a:
a) 496,8 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;
a) 496,8 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/2007;
b) 394,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2007/08;
b) 496,8 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2007/2008;
c) 372,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/09;
c) 441,2 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009;
d) 319,5 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/10.
d) 366,6 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.
3.  I prezzi di riferimento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per merce non imballata, franco fabbrica, caricata su un mezzo di trasporto scelto dall'acquirente. Essi si applicano allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo descritta nell'allegato I.
3.  I prezzi di riferimento o d'intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per merce non imballata, franco fabbrica, caricata su un mezzo di trasporto scelto dall'acquirente. Essi si applicano allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo descritta nell'allegato I.
Emendamento 31
Articolo 5, paragrafo 1
1.  Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a:
1.  Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a:
a) 32,86 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;
a) 32,86 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/2007;
b) 25,05 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2007/08.
b) 31,6 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2007/2008.
b bis) 30,6 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009;
b ter) 29,4 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.
Tuttavia, il prezzo minimo della barbabietola di quota può essere ridotto del 10% al massimo nell'ambito di un accordo interprofessionale.
Emendamento 32
Articolo 5, paragrafo 2
2.  Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero della qualità tipo descritta nell'allegato I.
2.  Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero della qualità tipo descritta nell'allegato I e corrisponde alla produzione di 130 kg di zucchero di quota.
Tale prezzo si intende per la fase di "consegna al punto di consegna".
Emendamento 33
Articolo 5, paragrafo 4
4.  Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo di eccedenza di cui all'articolo 15, le imprese produttrici di zucchero adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.
4.  Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale, le imprese produttrici di zucchero sono tenute a pagare almeno il prezzo fissato mediante accordi interprofessionali, in considerazione del valore aggiunto dello zucchero, del rapporto fra il prezzo istituzionale dello zucchero e quello delle barbabietole di quota dopo il periodo di ristrutturazione e della produzione convenzionale di 130 kg per tonnellata di barbabietola con un tenore in zucchero del 16%.
Emendamento 34
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Per i quantitativi di barbabietole corrispondenti allo zucchero eccedente soggetto al prelievo di eccedenza di cui all'articolo 15 o commercializzato sul mercato comunitario senza applicare il prelievo di eccedenza, le imprese produttrici di zucchero adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.
Emendamento 36
Articolo 8
Articolo 8
Quota supplementare di zucchero
1.  Entro il 31 luglio 2006 le imprese che nel corso della campagna 2004/2005 hanno prodotto zucchero C ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001 possono chiedere al rispettivo Stato membro di stabilimento l'assegnazione di una quota supplementare nei limiti del quantitativo complessivo indicato nell'allegato IV. Le quote supplementari sono assegnate in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
soppresso
2.  Qualora la domanda di quote supplementari superi il quantitativo nazionale disponibile, lo Stato membro interessato procede ad una riduzione proporzionale dei quantitativi da assegnare.
3.  Le quote supplementari assegnate alle imprese a norma dei paragrafi 1 e 2 sono soggette ad un prelievo unico. Il suo importo è fissato allo stesso livello dell'aiuto per la ristrutturazione applicabile nel corso della campagna 2006/2007 ed è prelevato per tonnellata di quota supplementare assegnata.
4.  Lo Stato membro addebita l'intero prelievo unico versato in virtù del paragrafo 3 alle imprese stabilite sul suo territorio a cui è stata assegnata una quota supplementare.
Le imprese produttrici di zucchero versano il prelievo unico entro un termine da stabilirsi dagli Stati membri, che non può essere posteriore al 28 febbraio 2007.
5.  Le quote supplementari non si considerano assegnate alle imprese produttrici di zucchero che non abbiano versato il prelievo unico entro il 28 febbraio 2007.
Emendamento 37
Articolo 9
Articolo 9
Quota supplementare di isoglucosio
Per la campagna di commercializzazione 2006/2007 alla quota totale di isoglucosio fissata nell'allegato III è aggiunta una quota supplementare di 100 000 tonnellate di isoglucosio. Per entrambe le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 alla quota totale di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta una quota di isoglucosio di 100 000 tonnellate.
soppresso
Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2.
Emendamento 38
Articolo 10, paragrafo 2
2.  Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n..../2005 del Consiglio (regolamento ristrutturazione), la Commissione decide entro la fine del febbraio 2010, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dal 2010/11.
2.  Su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, nonché tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n..../2005 del Consiglio (regolamento ristrutturazione), il Consiglio decide entro la fine del febbraio 2010, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dal 2010/2011.
Emendamento 39
Articolo 12, lettera c bis) (nuova)
c bis) è esportato verso paesi terzi secondo le condizioni previste nel presente regolamento.
Emendamento 40
Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis
Smaltimento delle eccedenze di zucchero
La Commissione realizza uno studio volto a individuare gli sbocchi transitori per le eccedenze di zucchero utilizzandole nel settore energetico.
Emendamento 41
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi accreditati a norma dell'articolo 17;
a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore e/o fornitore ed un utilizzatore accreditati a norma dell'articolo 17;
Emendamento 42
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)
a) alcole, rum, lieviti vivi e "Rinse appelstroop";
a) alcole, bioetanolo a finalità energetica, rum, lieviti e "Rinse appelstroop";
Emendamento 43
Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)
b) prodotti industriali senza zucchero, ma la cui lavorazione richiede l'impiego di un quantitativo di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina superiore al 50% del peso del prodotto finito;
b) prodotti industriali senza zucchero, ma la cui lavorazione richiede l'impiego di un quantitativo di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina come prodotto di base;
Emendamento 44
Articolo 13, paragrafo 3, comma 1
3.  I prodotti elencati all'articolo 1, punto 1, lettere da b) a e) possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) del presente articolo.
3.  I prodotti elencati all'articolo 1, punto 1, lettere da b) a e) beneficiano di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) del presente articolo.
Emendamento 45
Articolo 13, paragrafo 3, comma 3
La restituzione alla produzione è fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l'industria dovrebbe sostenere per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di zucchero eccedente.
La restituzione alla produzione è fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l'industria dovrebbe sostenere per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento o d'intervento in assenza di zucchero eccedente.
Emendamento 46
Articolo 14, paragrafo 2, comma 1, lettera a)
a) informano lo Stato membro entro il 31 gennaio della campagna di commercializzazione in corso dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina da riportare;
a) informano lo Stato membro entro il 15 febbraio della campagna di commercializzazione in corso dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina da riportare;
Emendamento 47
Articolo 14, paragrafo 2, comma 2, alinea
Tuttavia, la data del 31 gennaio di cui al primo comma, lettera a), è sostituita:
Tuttavia, la data del 15 febbraio di cui al primo comma, lettera a), è sostituita:
Emendamento 48
Articolo 14, paragrafo 2, comma 2, lettera b)
b) per le imprese stabilite nel Regno Unito, dal 15 febbraio;
soppressa
Emendamento 49
Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)
a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 14 e i quantitativi di cui all'articolo 12, lettera c);
a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi esportati verso paesi terzi nei limiti degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, o riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 14, i quantitativi di cui all'articolo 12, lettera c) e i quantitativi la cui esportazione sia possibile, indicate all'articolo 12, lettera c bis);
Emendamento 50
Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)
b) lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data da stabilirsi, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
b) lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data da stabilirsi, la trasformazione, da parte dell'impresa che ne fa uso, in uno dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
Emendamento 51
Articolo 15, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)
c bis) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente, la cui prova di esportazione non sia stata presentata entro i termini.
Emendamento 52
Articolo 15, paragrafo 3
3.  Lo Stato membro addebita il prelievo di eccedenza, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.
3.  Lo Stato membro addebita il prelievo di eccedenza, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione. Inoltre, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b), il prelievo è addebitato alle imprese utilizzatrici.
Emendamento 53
Articolo 16, paragrafo 4
4.  Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50% della tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canne da zucchero o ai fornitori di cicoria.
4.  Nel quadro degli accordi interprofessionali, le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di dividere l'onere della tassa sulla produzione con i produttori di barbabietole da zucchero o di canne da zucchero o i fornitori di cicoria. La partecipazione dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero e dei fornitori di cicoria non può oltrepassare il 50% della tassa sulla produzione.
Emendamento 54
Articolo 17 bis (nuovo)
Articolo 17 bis
Regime d'intervento
1.  Durante le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, l'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro produttore di zucchero ha l'obbligo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, di acquistare lo zucchero bianco e lo zucchero greggio di quota, ottenuti a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità, che gli sono proposti, sempreché sia stato preliminarmente concluso un contratto di immagazzinamento tra l'offerente e detto organismo per lo zucchero in questione. Se la qualità dello zucchero non è conforme alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è rettificato con l'applicazione di maggiorazioni e riduzioni.
2.  Durante le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, gli organismi d'intervento acquistano, se del caso, al prezzo d'intervento valido per la zona in cui si trova lo zucchero al momento dell'acquisto.
3.  Durante le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, gli organismi d'intervento vendono lo zucchero solo a un prezzo superiore al prezzo d'intervento.
Emendamento 55
Articolo 19, paragrafo 1, comma 1
1. 1.  Per salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli obblighi della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, di isoglucosio di quota e di sciroppo di inulina di quota fino all'inizio della campagna di commercializzazione successiva.
1.  Per salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento o d'intervento, in ottemperanza agli obblighi della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, di isoglucosio di quota e di sciroppo di inulina di quota fino all'inizio della campagna di commercializzazione successiva.
Emendamento 56
Articolo 19, paragrafo 3, comma 2, trattino 2
- una quota di produzione supplementare.
- una quota di produzione supplementare che può raggiungere il 105%.
Emendamento 57
Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Qualora le importazioni provenienti da uno dei PMS superino i volumi che assicurano l'equilibrio netto tra i livelli abituali delle capacità di produzione e i livelli abituali del consumo interno del paese interessato, la Commissione sospende le importazioni provenienti dal paese in questione.
Emendamento 58
Articolo 25, paragrafo 2 comma 1
2.  Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie.
2.  Qualora si delinei la situazione descritta ai paragrafi 1 o 1 bis, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie.
Emendamento 59
Articolo 25 bis (nuovo)
Articolo 25 bis
Volume delle importazioni preferenziali
Qualora sia applicabile l'articolo 18 o qualora le importazioni preferenziali siano superiori al volume previsto all'articolo 19, la Commissione adotta le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 27, paragrafi 2 e 3.
Emendamento 60
Articolo 26, paragrafo 3
3.  Se la restituzione alla produzione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, non garantisce l'approvvigionamento necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, per determinati quantitativi, l'applicazione dei dazi all'importazione sullo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 e sull'isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
3.  Se la restituzione alla produzione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, non garantisce l'approvvigionamento necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può sospendere l'applicazione dei dazi all'importazione sullo zucchero di cui al codice NC 1701 e sull'isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
Emendamento 61
Articolo 27 bis (nuovo)
Articolo 27 bis
Importazioni provenienti dai PMS
1.  Le importazioni di zucchero provenienti dai PMS sono soggette ai dazi della tariffa doganale comune sulla base dei livelli esistenti fino al 1° luglio 2012. I dazi della tariffa doganale comune sono ridotti del 20% il 1° luglio 2012, del 50% il 1° luglio 2013 e dell'80% il 1° luglio 2014. Essi sono totalmente sospesi a partire dal 1° luglio 2015.
2.  Fino alla sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune, conformemente al paragrafo 1, è aperto un contingente tariffario globale a dazio zero ad ogni campagna di commercializzazione per i prodotti corrispondenti al codice tariffario 1701 e originari dei PMS. Il contingente tariffario di partenza per la campagna di commercializzazione 2006/2007 è fissato a 149.212 tonnellate, espresse in equivalente di zucchero bianco, per i prodotti corrispondenti al codice 1701. Per ogni campagna di commercializzazione successiva, il contingente tariffario per il prodotto corrispondente al codice 1701 è aumentato del 27% rispetto a quello della campagna di commercializzazione precedente.
3.  A partire dalla campagna di commercializzazione 2010/2011, qualora le importazioni di zucchero dai PMS superino i volumi che garantiscono l'equilibrio netto dei livelli di produzione e di consumo interno di uno o più di tali paesi, quale determinato dalle dichiarazioni rese da questi ultimi all'organizzazione internazionale dello zucchero, la Commissione può sospendere dette importazioni, conformemente alle misure di cui all'articolo 25, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
Emendamento 62
Articolo 28, paragrafo 1
1.  I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto legislativo del Consiglio, sono indetti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
1.  I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto legislativo del Consiglio, sono indetti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2 del presente regolamento, e conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario1.
______________
1 GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).
Emendamento 63
Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Qualora la Commissione ritenga che esistano prove sufficienti di frode o di inadempienze nel fornire la cooperazione amministrativa necessaria ai fini della verifica della prova d'origine o che vi sia un cospicuo aumento delle esportazioni verso la Comunità superiore al livello delle capacità normali di produzione e di esportazione, essa ha facoltà di prendere provvedimenti per sospendere integralmente o in parte l'applicazione dei contingenti tariffari per un periodo di sei mesi, purché abbia in precedenza:
a) informato il comitato di cui all'articolo 39, paragrafo 1,
b) invitato gli Stati membri ad adottare le misure precauzionali necessarie per garantire la salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità,
c) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui si dichiara che sussistono dubbi fondati circa la regolare applicazione delle quote tariffarie, tali da rimettere in discussione il diritto del paese o del territorio beneficiario di continuare a usufruire di tali disposizioni.
Emendamento 64
Articolo 29, paragrafo 2, comma 1
2.  I titoli d'importazione di zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati esclusivamente alle raffinerie a tempo pieno per quantitativi inferiori al fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1. I titoli sono rilasciati per il 75% a favore di zucchero ACP/India prima che a tutti gli altri zuccheri. I titoli sono trasferibili solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.
2.  I titoli d'importazione di zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati soltanto se i quantitativi sono inferiori al fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1. I titoli sono rilasciati per il 75% a favore di zucchero ACP/India prima che a tutti gli altri zuccheri. I titoli sono trasferibili solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.
Emendamento 72
Articolo 29, paragrafo 2, comma 2
Il presente paragrafo si applica per le campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08 e 2008/09 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione successive.
Nelle zone deficitarie, i zuccherifici sono autorizzati da effettuare attività di raffineria a orario ridotto con zucchero d'importazione.
Emendamento 66
Articolo 31 bis (nuovo)
Articolo 31 bis
Controllo delle importazioni preferenziali
Le importazioni preferenziali provenienti dai PMS non superano le quantità di zucchero prodotte localmente e si collocano al di fuori dei volumi necessari per il consumo interno in tali paesi.
Emendamento 67
Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)
a) le modalità di applicazione degli articoli 3–6, in particolare quelle relative alle maggiorazioni e riduzioni dei prezzi da applicare per differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per il prezzo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e per il prezzo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
a) le modalità di applicazione degli articoli 3–6, in particolare quelle relative alle maggiorazioni e riduzioni dei prezzi da applicare per differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per il prezzo di riferimento o d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e per il prezzo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
Emendamento 68
Articolo 40, paragrafo 1, lettera c)
c) le modalità di applicazione degli articoli 13, 14 e 15, in particolare le condizioni di concessione delle restituzioni alla produzione, il loro importi e i quantitativi ammissibili;
c) le modalità di applicazione degli articoli 13, 14 e 15, in particolare le condizioni di concessione dei titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio fuori quota, le condizioni di concessione delle restituzioni alla produzione, il loro importi e i quantitativi ammissibili;
Emendamento 69
Articolo 44
Secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, possono essere adottate le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 1260/2001 a quella definita dal presente regolamento.
Secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, possono essere adottate le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 1260/2001 a quella definita dal presente regolamento. In particolare, le quote per la campagna 2005/2006 negli Stati membri con semina autunnale saranno aumentate proporzionalmente allo zucchero prodotto a partire dalla barbabietola macinata prima del 30 settembre 2006. Tale barbabietola è soggetta alle condizioni di prezzo e contrattazione definite nel regolamento (CE) n. 1260/2001.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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