Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2005/0119(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0392/2005

Testi presentati :

A6-0392/2005

Discussioni :

PV 17/01/2006 - 12
PV 17/01/2006 - 14
CRE 17/01/2006 - 12
CRE 17/01/2006 - 14

Votazioni :

PV 19/01/2006 - 8.6
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2006)0024

Testi approvati
PDF 484kWORD 279k
Giovedì 19 gennaio 2006 - Strasburgo
Regimi di sostegno a favore degli agricoltori (zucchero) *
P6_TA(2006)0024A6-0392/2005

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2005)0263 – C6-0244/2005 – 2005/0119(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0263)(1),

–   visto l'articolo 37, paragrafo 2, comma 3, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0244/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0392/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   ritiene inaccettabile che il Consiglio abbia comunicato un accordo politico sulla riforma del regime dello zucchero con implicazioni radicali per il futuro del settore in vari Stati membri, senza avere preliminarmente ottenuto il parere del Parlamento europeo. Il Consiglio non può mai stipulare un accordo politico definitivo prima che sia conclusa la consultazione del Parlamento europeo;

4.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 1
(1)  Il regolamento (CE) n. …./2005 del Consiglio (riforma del settore dello zucchero), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, prevede un'importante riforma di questa organizzazione di mercato. Tra le misure introdotte dal regolamento figura una riduzione significativa del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario, da realizzare in due tappe.
(1)  Il regolamento (CE) n. .../... del Consiglio (riforma del settore dello zucchero) del..., relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, prevede un'importante riforma di questa organizzazione di mercato. Tra le misure introdotte dal regolamento figura in particolare la sostituzione del meccanismo d'intervento con l'instaurazione di un prezzo di riferimento a partire dalla campagna 2010/2011, nonché una riduzione del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario e del prezzo minimo della barbabietola.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) La soppressione del meccanismo d'intervento a partire dalla fine della campagna di commercializzazione 2009/10, la riduzione del prezzo di riferimento o d'intervento per lo zucchero bianco, nonché la riduzione del prezzo minimo della barbabietola di quota previsti dalla riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero comporteranno una sensibile riduzione del reddito dei produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria in talune regioni, oltre che la distruzione della coltura e dell'industria che le sono associate in numerose altre zone, riduzione che deve essere compensata.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 2
(2)  A seguito della riduzione del sostegno al mercato nel settore dello zucchero occorre introdurre misure di sostegno del reddito per i bieticoltori. Tali misure devono assumere la forma di un pagamento a favore dei bieticoltori e dei produttori di cicoria il cui livello globale dovrebbe evolvere parallelamente alla graduale riduzione dei sostegni al mercato.
(2)  Nel rispetto dei principi della politica agricola comune, che ha essenzialmente lo scopo di assicurare un livello di vita equo alla popolazione agricola e di raggiungere l'obiettivo della coesione sociale, economica e territoriale prevista dai trattati ed espressa nella strategia di Lisbona, occorre che la riduzione dei redditi dei piantatori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero sia compensata in modo sostanziale. A tal fine, occorre introdurre misure di sostegno del reddito per i bieticoltori, i produttori di canna da zucchero e di cicoria, nonché i loro salariati, a seguito della riduzione del sostegno del mercato nel settore dello zucchero. Tali misure mirano a compensare le perdite di reddito, stimolare lo sviluppo economico delle regioni interessate e, in tal modo, creare nuove fonti di reddito per i produttori comunitari. Esse devono assumere la forma di un pagamento specificatamente destinato ai produttori di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di cicoria il cui livello globale evolverà parallelamente alla graduale riduzione dei sostegni al mercato. Inoltre, occorre che gli Stati membri dispongano della flessibilità necessaria quanto alle modalità di concessione degli aiuti.
Emendamento 17
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) La modifica del regime comunitario nel settore dello zucchero avrà un impatto considerevole anche sui produttori ACP, che beneficiano attualmente di un accesso preferenziale al mercato dell'Unione europea a titolo del Protocollo sullo zucchero. È essenziale che tali paesi, le cui economie in molti casi dipendono quasi esclusivamente dallo zucchero, ricevano un sostegno finanziario. La più recente valutazione del fabbisogno presentata dalla Commissione stima che i paesi ACP necessiteranno di 200 milioni EUR l'anno. Tale fabbisogno deve essere soddisfatto con nuovi finanziamenti che vengono ad aggiungersi agli impegni già contratti in materia di finanziamento dello sviluppo.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 4
(4)  Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della politica agricola comune, il sostegno per la barbabietola da zucchero deve essere disaccoppiato e integrato nel regime del pagamento unico.
(4)  Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della politica agricola comune, il sostegno per la barbabietola da zucchero deve essere disaccoppiato e integrato nel regime del pagamento unico. Tuttavia, gli Stati membri potranno gestire parte della dotazione finanziaria disponibile per i pagamenti diretti, per assicurare ai bieticoltori che continuano l'attività aiuti legati alla produzione.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 6
(6)  I produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria dei nuovi Stati membri hanno beneficiato dall'adesione di un sostegno ai prezzi nell'ambito del regolamento (CE) n. 1260/2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero . Pertanto il pagamento per lo zucchero e le componenti relative allo zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico non devono essere soggetti all'applicazione della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis.
(6)  I produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria dei nuovi Stati membri hanno beneficiato dall'adesione di un sostegno ai prezzi nell'ambito del regolamento (CE) n. 1260/2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero . Pertanto il pagamento per lo zucchero e le componenti relative allo zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico non devono essere soggetti all'applicazione della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis. Inoltre, l'integrazione del pagamento per lo "zucchero" nel regime di pagamento unico basato sulla superficie è suscettibile di privare i bieticoltori della maggior parte dell'aiuto compensativo per la "barbabietola". Occorre pertanto offrire agli Stati membri interessati la possibilità di derogare a tale regime semplificato e di concedere ai bieticoltori l'aiuto compensativo tenendo conto delle superficie delle colture di barbabietola nel periodo di riferimento.
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
Articolo 55, lettera b) (Regolamento (CE) n. 1782/2003
2 bis. All'articolo 55, la lettera b) è sostituita dal seguente:
"b) utilizzi le superfici ritirate per fornire materiale per la produzione di seminativi (cereali, oleaginose, parate, barbabietole da zucchero) destinati alla fabbricazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci."
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Articolo 68 ter (regolamento (CE) n. 1782/2003)
3 bis. Nel titolo III, capitolo 5, sezione 2, è inserito il seguente articolo:
"Articolo 68 ter
Pagamenti per lo zucchero
Per quanto riguarda i pagamenti a favore della barbabietola da zucchero e della cicoria, gli Stati membri possono conservare una certa percentuale della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 che corrisponde ai pagamenti per superficie riservati alla coltivazione delle barbabietole o di cicoria utilizzate per la produzione di zucchero A e B o di sciroppo di inulina che formano oggetto dei contratti di consegna conclusi dal produttore conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001."
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)
Articolo 88, comma 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
4 bis. All'articolo 88, il primo comma è sostituito dal seguente:
" Un aiuto di 80 euro l'ettaro e all'anno è accordato per le superfici coltivate in colture energetiche, comprese le colture arabili (cereali, semi oleosi, barbabietole, patata, ecc.) conformemente alle condizioni previste nel presente capitolo."
Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 4 TER (nuovo)
Articolo 89, comma 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
4 ter. All'articolo 89, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. E' pertanto fissata una superficie massima garantita di 2.200.000 ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto."
Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 110 septdecies, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
1.  In caso di applicazione dell'articolo 71, i bieticoltori e i produttori di cicoria destinata alla produzione di sciroppo di inulina possono beneficiare per il 2006 di un pagamento per lo zucchero. Tale pagamento è concesso per il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero A e B o di sciroppo di inulina oggetto di contratti di consegna conclusi dai produttori ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per un periodo rappresentativo di una o più campagne di commercializzazione a decorrere dalla campagna 2000/2001, da stabilirsi da parte degli Stati membri secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
1.  In caso di applicazione dell'articolo 71, i bieticoltori, i produttori di canna da zucchero e i produttori di cicoria destinata alla produzione di sciroppo di inulina possono beneficiare per il 2006 di un pagamento per lo zucchero. Tale pagamento è concesso per il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina – a cui può essere aggiunto il numero medio di ettari coltivati per la produzione di zucchero utilizzato nella fabbricazione di taluni prodotti, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/2001 – oggetto di contratti di consegna conclusi dai produttori ai sensi dell'articolo 19 di detto regolamento per un periodo rappresentativo di una o più campagne di commercializzazione a decorrere dalla campagna 2000/2001, da stabilirsi da parte degli Stati membri secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
Emendamento 12
ALLEGATO, PUNTO 2
Allegato II (Regolamento (CE) n. 1782/2003)
Testo della Commissione

(in milioni di euro)

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgio

4,7

6,3

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

Danimarca

7,7

10,4

13

13

13

13

13

13

Germania

40,4

54,7

68,4

68,4

68,4

68,4

68,4

68,4

Grecia

45,4

61,1

76,7

76,7

76,7

76,7

76,7

76,7

Spagna

56,9

77,1

96,4

96,4

96,4

96,4

96,4

96,4

Francia

51,4

68,7

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

Irlanda

15,3

20,4

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Italia

62,3

84,7

106,6

106,6

106,6

106,6

106,6

106,6

Lussemburgo

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Paesi Bassi

6,8

9,6

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

Austria

12,4

17,1

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

Portogallo

10,8

14,6

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

Finlandia

8

10,8

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

Svezia

6,6

8,8

11,0

11

11

11

11

11

Regno Unito

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

Emendamento del Parlamento

(in milioni di euro)

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgio

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Danimarca

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Germania

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Grecia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Spagna

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Francia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Irlanda

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Italia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Lussemburgo

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paesi Bassi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Austria

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Portogallo

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Finlandia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Svezia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Regno Unito

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Emendamento 14
ALLEGATO, PUNTO 4
Allegato VII, lettera K, tabella 2 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)
Testo della Commissione

(in migliaia di euro)

Stato membro

2006

2007 e successivi

Belgio

48 588

83 729

Repubblica ceca

27 849

44 245

Danimarca

19 312

34 478

Germania

154 780

277 946

Grecia

17 939

29 384

Spagna

60 267

96 203

Francia

151 144

270 081

Ungheria

25 433

39 912

Irlanda

11 258

18 441

Italia

79 854

135 994

Lettonia

4 219

6 616

Lituania

6 547

10 260

Paesi Bassi

42 027

74 013

Austria

18 929

32 891

Polonia

99 125

159 392

Portogallo

3 939

6 452

Slovacchia

11 812

19 289

Slovenia

2 993

4 902

Finlandia

8 254

13 520

Svezia

20 807

34 082

Regno Unito

64 333

105 376

Emendamento del Parlamento

(in migliaia di euro)

Stato membro

2006

2007 e successivi

Belgio

p.m.

p.m.

Repubblica ceca

p.m.

p.m.

Danimarca

p.m.

p.m.

Germania

p.m.

p.m.

Grecia

p.m.

p.m.

Spagna

p.m.

p.m.

Francia

p.m.

p.m.

Ungheria

p.m.

p.m.

Irlanda

p.m.

p.m.

Italia

p.m.

p.m.

Lettonia

p.m.

p.m.

Lituania

p.m.

p.m.

Paesi Bassi

p.m.

p.m.

Austria

p.m.

p.m.

Polonia

p.m.

p.m.

Portogallo

p.m.

p.m.

Slovacchia

p.m.

p.m.

Slovenia

p.m.

p.m.

Finlandia

p.m.

p.m.

Svezia

p.m.

p.m.

Regno Unito

p.m.

p.m.

Emendamento 15
ALLEGATO, PUNTO 5
Allegato VIII (Regolamento (CE) n. 1782/2003)
Testo della Commissione

(in migliaia di euro)

Stato membro

2005

2006

2007, 2008

e 2009

2010 e successivi

Belgio

411 053

579 161

613 782

613 782

Danimarca

943 369

1 015 477

1 030 478

1 030 478

Germania

5 148 003

5 646 981

5 769 946

5 769 946

Grecia

838 289

1 719 228

1 752 673

1 752 673

Spagna

3 266 092

4 125 330

4 359 266

4 359 266

Francia

7 199 000

7 382 144

8 361 081

8 361 081

Irlanda

1 260 142

1 333 563

1 340 521

1 340 521

Italia

2 539 000

3 544 371

3 599 994

3 599 994

Lussemburgo

33 414

36 602

37 051

37 051

Paesi Bassi

386 586

428 613

853 599

853 599

Austria

613 000

632 929

744 891

744 891

Portogallo

452 000

496 939

565 452

565 452

Finlandia

467 000

475 254

565 520

565 520

Svezia

637 388

670 915

763 082

763 082

Regno Unito

3 697 528

3 934 753

3 975 849

3 975 849

Emendamento del Parlamento

(in migliaia di euro)

Stato membro

2005

2006

2007, 2008

e 2009

2010 e successivi

Belgio

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Danimarca

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Germania

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Grecia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Spagna

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Francia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Irlanda

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Italia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Lussemburgo

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paesi Bassi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Austria

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Portogallo

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Finlandia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Svezia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Regno Unito

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Emendamento 16
ALLEGATO, PUNTO 6
Allegato VIII bis (Regolamento (CE) n. 1782/2003)
Testo della Commissione

(in migliaia di euro)

Anno civile

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacchia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 549

27 300

12 500

43 819

113 847

445 633

830

980 825

44 893

127 212

2007

387 845

40 400

16 300

62 216

157 160

548 212

1 640

1 300 192

61 002

165 889

2008

473 445

50 500

20 400

76 116

193 860

674 812

2 050

1 585 292

75 002

202 489

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

anni successivi

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189

Emendamento del Parlamento

(in migliaia di euro)

Anno civile

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacchia

2005

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2006

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2007

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2008

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2009

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2010

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2011

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2012

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

anni successivi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

(1) GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Note legali - Informativa sulla privacy