Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2005)0263 – C6-0244/2005 – 2005/0119(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0263)(1),
– visto l'articolo 37, paragrafo 2, comma 3, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0244/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0392/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. ritiene inaccettabile che il Consiglio abbia comunicato un accordo politico sulla riforma del regime dello zucchero con implicazioni radicali per il futuro del settore in vari Stati membri, senza avere preliminarmente ottenuto il parere del Parlamento europeo. Il Consiglio non può mai stipulare un accordo politico definitivo prima che sia conclusa la consultazione del Parlamento europeo;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 1
(1) Il regolamento (CE) n. …./2005 del Consiglio (riforma del settore dello zucchero), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, prevede un'importante riforma di questa organizzazione di mercato. Tra le misure introdotte dal regolamento figura una riduzione significativa del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario, da realizzare in due tappe.
(1) Il regolamento (CE) n. .../... del Consiglio (riforma del settore dello zucchero) del..., relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, prevede un'importante riforma di questa organizzazione di mercato. Tra le misure introdotte dal regolamento figura in particolare la sostituzione del meccanismo d'intervento con l'instaurazione di un prezzo di riferimento a partire dalla campagna 2010/2011, nonché una riduzione del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario e del prezzo minimo della barbabietola.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) La soppressione del meccanismo d'intervento a partire dalla fine della campagna di commercializzazione 2009/10, la riduzione del prezzo di riferimento o d'intervento per lo zucchero bianco, nonché la riduzione del prezzo minimo della barbabietola di quota previsti dalla riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero comporteranno una sensibile riduzione del reddito dei produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria in talune regioni, oltre che la distruzione della coltura e dell'industria che le sono associate in numerose altre zone, riduzione che deve essere compensata.
Emendamento 3 CONSIDERANDO 2
(2) A seguito della riduzione del sostegno al mercato nel settore dello zucchero occorre introdurre misure di sostegno del reddito per i bieticoltori. Tali misure devono assumere la forma di un pagamento a favore dei bieticoltori e dei produttori di cicoria il cui livello globale dovrebbe evolvere parallelamente alla graduale riduzione dei sostegni al mercato.
(2) Nel rispetto dei principi della politica agricola comune, che ha essenzialmente lo scopo di assicurare un livello di vita equo alla popolazione agricola e di raggiungere l'obiettivo della coesione sociale, economica e territoriale prevista dai trattati ed espressa nella strategia di Lisbona, occorre che la riduzione dei redditi dei piantatori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero sia compensata in modo sostanziale. A tal fine, occorre introdurre misure di sostegno del reddito per i bieticoltori, i produttori di canna da zucchero e di cicoria, nonché i loro salariati, a seguito della riduzione del sostegno del mercato nel settore dello zucchero. Tali misure mirano a compensare le perdite di reddito, stimolare lo sviluppo economico delle regioni interessate e, in tal modo, creare nuove fonti di reddito per i produttori comunitari. Esse devono assumere la forma di un pagamento specificatamente destinato ai produttori di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di cicoria il cui livello globale evolverà parallelamente alla graduale riduzione dei sostegni al mercato. Inoltre, occorre che gli Stati membri dispongano della flessibilità necessaria quanto alle modalità di concessione degli aiuti.
Emendamento 17 CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) La modifica del regime comunitario nel settore dello zucchero avrà un impatto considerevole anche sui produttori ACP, che beneficiano attualmente di un accesso preferenziale al mercato dell'Unione europea a titolo del Protocollo sullo zucchero. È essenziale che tali paesi, le cui economie in molti casi dipendono quasi esclusivamente dallo zucchero, ricevano un sostegno finanziario. La più recente valutazione del fabbisogno presentata dalla Commissione stima che i paesi ACP necessiteranno di 200 milioni EUR l'anno. Tale fabbisogno deve essere soddisfatto con nuovi finanziamenti che vengono ad aggiungersi agli impegni già contratti in materia di finanziamento dello sviluppo.
Emendamento 5 CONSIDERANDO 4
(4) Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della politica agricola comune, il sostegno per la barbabietola da zucchero deve essere disaccoppiato e integrato nel regime del pagamento unico.
(4) Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della politica agricola comune, il sostegno per la barbabietola da zucchero deve essere disaccoppiato e integrato nel regime del pagamento unico. Tuttavia, gli Stati membri potranno gestire parte della dotazione finanziaria disponibile per i pagamenti diretti, per assicurare ai bieticoltori che continuano l'attività aiuti legati alla produzione.
Emendamento 6 CONSIDERANDO 6
(6) I produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria dei nuovi Stati membri hanno beneficiato dall'adesione di un sostegno ai prezzi nell'ambito del regolamento (CE) n. 1260/2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero . Pertanto il pagamento per lo zucchero e le componenti relative allo zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico non devono essere soggetti all'applicazione della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis.
(6) I produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria dei nuovi Stati membri hanno beneficiato dall'adesione di un sostegno ai prezzi nell'ambito del regolamento (CE) n. 1260/2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero . Pertanto il pagamento per lo zucchero e le componenti relative allo zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico non devono essere soggetti all'applicazione della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis. Inoltre, l'integrazione del pagamento per lo "zucchero" nel regime di pagamento unico basato sulla superficie è suscettibile di privare i bieticoltori della maggior parte dell'aiuto compensativo per la "barbabietola". Occorre pertanto offrire agli Stati membri interessati la possibilità di derogare a tale regime semplificato e di concedere ai bieticoltori l'aiuto compensativo tenendo conto delle superficie delle colture di barbabietola nel periodo di riferimento.
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) Articolo 55, lettera b) (Regolamento (CE) n. 1782/2003
2 bis. All'articolo 55, la lettera b) è sostituita dal seguente:
"b) utilizzi le superfici ritirate per fornire materiale per la produzione di seminativi (cereali, oleaginose, parate, barbabietole da zucchero) destinati alla fabbricazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci."
Emendamento 8 ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo) Articolo 68 ter (regolamento (CE) n. 1782/2003)
3 bis. Nel titolo III, capitolo 5, sezione 2, è inserito il seguente articolo:
"Articolo 68 ter
Pagamenti per lo zucchero
Per quanto riguarda i pagamenti a favore della barbabietola da zucchero e della cicoria, gli Stati membri possono conservare una certa percentuale della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 che corrisponde ai pagamenti per superficie riservati alla coltivazione delle barbabietole o di cicoria utilizzate per la produzione di zucchero A e B o di sciroppo di inulina che formano oggetto dei contratti di consegna conclusi dal produttore conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001."
Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo) Articolo 88, comma 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
4 bis. All'articolo 88, il primo comma è sostituito dal seguente:
" Un aiuto di 80 euro l'ettaro e all'anno è accordato per le superfici coltivate in colture energetiche, comprese le colture arabili (cereali, semi oleosi, barbabietole, patata, ecc.) conformemente alle condizioni previste nel presente capitolo."
Emendamento 10 ARTICOLO 1, PUNTO 4 TER (nuovo) Articolo 89, comma 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
4 ter. All'articolo 89, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. E' pertanto fissata una superficie massima garantita di 2.200.000 ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto."
Emendamento 11 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 110 septdecies, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
1. In caso di applicazione dell'articolo 71, i bieticoltori e i produttori di cicoria destinata alla produzione di sciroppo di inulina possono beneficiare per il 2006 di un pagamento per lo zucchero. Tale pagamento è concesso per il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero A e B o di sciroppo di inulina oggetto di contratti di consegna conclusi dai produttori ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per un periodo rappresentativo di una o più campagne di commercializzazione a decorrere dalla campagna 2000/2001, da stabilirsi da parte degli Stati membri secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
1. In caso di applicazione dell'articolo 71, i bieticoltori, i produttori di canna da zucchero e i produttori di cicoria destinata alla produzione di sciroppo di inulina possono beneficiare per il 2006 di un pagamento per lo zucchero. Tale pagamento è concesso per il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina – a cui può essere aggiunto il numero medio di ettari coltivati per la produzione di zucchero utilizzato nella fabbricazione di taluni prodotti, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/2001 – oggetto di contratti di consegna conclusi dai produttori ai sensi dell'articolo 19 di detto regolamento per un periodo rappresentativo di una o più campagne di commercializzazione a decorrere dalla campagna 2000/2001, da stabilirsi da parte degli Stati membri secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
Emendamento 12 ALLEGATO, PUNTO 2 Allegato II (Regolamento (CE) n. 1782/2003) Testo della Commissione
(in milioni di euro)
Stato membro
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Belgio
4,7
6,3
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
Danimarca
7,7
10,4
13
13
13
13
13
13
Germania
40,4
54,7
68,4
68,4
68,4
68,4
68,4
68,4
Grecia
45,4
61,1
76,7
76,7
76,7
76,7
76,7
76,7
Spagna
56,9
77,1
96,4
96,4
96,4
96,4
96,4
96,4
Francia
51,4
68,7
85,9
85,9
85,9
85,9
85,9
85,9
Irlanda
15,3
20,4
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
Italia
62,3
84,7
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6
106,6
Lussemburgo
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Paesi Bassi
6,8
9,6
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
Austria
12,4
17,1
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
Portogallo
10,8
14,6
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
Finlandia
8
10,8
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
Svezia
6,6
8,8
11,0
11
11
11
11
11
Regno Unito
17,7
23,6
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
Emendamento del Parlamento
(in milioni di euro)
Stato membro
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Belgio
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Danimarca
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Germania
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Grecia
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Spagna
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Francia
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Irlanda
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Italia
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Lussemburgo
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Paesi Bassi
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Austria
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Portogallo
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Finlandia
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Svezia
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Regno Unito
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Emendamento 14 ALLEGATO, PUNTO 4 Allegato VII, lettera K, tabella 2 (Regolamento (CE) n. 1782/2003) Testo della Commissione
(in migliaia di euro)
Stato membro
2006
2007 e successivi
Belgio
48 588
83 729
Repubblica ceca
27 849
44 245
Danimarca
19 312
34 478
Germania
154 780
277 946
Grecia
17 939
29 384
Spagna
60 267
96 203
Francia
151 144
270 081
Ungheria
25 433
39 912
Irlanda
11 258
18 441
Italia
79 854
135 994
Lettonia
4 219
6 616
Lituania
6 547
10 260
Paesi Bassi
42 027
74 013
Austria
18 929
32 891
Polonia
99 125
159 392
Portogallo
3 939
6 452
Slovacchia
11 812
19 289
Slovenia
2 993
4 902
Finlandia
8 254
13 520
Svezia
20 807
34 082
Regno Unito
64 333
105 376
Emendamento del Parlamento
(in migliaia di euro)
Stato membro
2006
2007 e successivi
Belgio
p.m.
p.m.
Repubblica ceca
p.m.
p.m.
Danimarca
p.m.
p.m.
Germania
p.m.
p.m.
Grecia
p.m.
p.m.
Spagna
p.m.
p.m.
Francia
p.m.
p.m.
Ungheria
p.m.
p.m.
Irlanda
p.m.
p.m.
Italia
p.m.
p.m.
Lettonia
p.m.
p.m.
Lituania
p.m.
p.m.
Paesi Bassi
p.m.
p.m.
Austria
p.m.
p.m.
Polonia
p.m.
p.m.
Portogallo
p.m.
p.m.
Slovacchia
p.m.
p.m.
Slovenia
p.m.
p.m.
Finlandia
p.m.
p.m.
Svezia
p.m.
p.m.
Regno Unito
p.m.
p.m.
Emendamento 15 ALLEGATO, PUNTO 5 Allegato VIII (Regolamento (CE) n. 1782/2003) Testo della Commissione
(in migliaia di euro)
Stato membro
2005
2006
2007, 2008
e 2009
2010 e successivi
Belgio
411 053
579 161
613 782
613 782
Danimarca
943 369
1 015 477
1 030 478
1 030 478
Germania
5 148 003
5 646 981
5 769 946
5 769 946
Grecia
838 289
1 719 228
1 752 673
1 752 673
Spagna
3 266 092
4 125 330
4 359 266
4 359 266
Francia
7 199 000
7 382 144
8 361 081
8 361 081
Irlanda
1 260 142
1 333 563
1 340 521
1 340 521
Italia
2 539 000
3 544 371
3 599 994
3 599 994
Lussemburgo
33 414
36 602
37 051
37 051
Paesi Bassi
386 586
428 613
853 599
853 599
Austria
613 000
632 929
744 891
744 891
Portogallo
452 000
496 939
565 452
565 452
Finlandia
467 000
475 254
565 520
565 520
Svezia
637 388
670 915
763 082
763 082
Regno Unito
3 697 528
3 934 753
3 975 849
3 975 849
Emendamento del Parlamento
(in migliaia di euro)
Stato membro
2005
2006
2007, 2008
e 2009
2010 e successivi
Belgio
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Danimarca
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Germania
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Grecia
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Spagna
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Francia
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Irlanda
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Italia
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Lussemburgo
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Paesi Bassi
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Austria
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Portogallo
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Finlandia
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Svezia
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Regno Unito
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Emendamento 16 ALLEGATO, PUNTO 6 Allegato VIII bis (Regolamento (CE) n. 1782/2003) Testo della Commissione