Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (COM(2004)0708 – C6-0160/2004 – 2004/0248(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0708)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0160/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0412/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2006 in vista dell'adozione della direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati(3) e la direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati(4) hanno stabilito quantità nominali per una serie di prodotti liquidi e non liquidi in imballaggi preconfezionati, allo scopo di garantire la libera circolazione dei prodotti che soddisfano i requisiti delle direttive. Per la maggior parte dei prodotti, è consentita la coesistenza di quantità nominali nazionali e di quantità nominali comunitarie. Per alcuni prodotti, tuttavia, sono stabilite quantità nominali comunitarie che escludono qualsiasi quantità nominale nazionale.
(2) L'evoluzione delle preferenze dei consumatori e l'innovazione nel settore del preconfezionamento e della vendita al dettaglio a livello comunitario e nazionale hanno reso necessario valutare l'adeguatezza della legislazione in vigore.
(3) La Corte di giustizia europea ha confermato nella sentenza del 12 ottobre 2000, nella causa C-3/99 Cidrerie-Ruwet(5), che gli Stati membri non sono autorizzati a vietare lo smercio di un imballaggio preconfezionato di volume nominale non compreso nella gamma comunitaria, legalmente fabbricato e immesso in commercio in un altro Stato membro, salvo il caso che tale divieto sia diretto a soddisfare un'esigenza imperativa attinente alla tutela dei consumatori, sia indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed ai prodotti di importazione, sia necessario per soddisfare tale esigenza imperativa e proporzionato all'obiettivo perseguito, e tale obiettivo non possa essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi intracomunitari.
(4) La tutela dei consumatori è facilitata dalle direttive adottate in seguito alle direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE, in particolare la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori(6).
(5) Una valutazione d'impatto, comprendente una consultazione di tutte le parti interessate, ha indicato, in svariati settori, che le quantità nominali libere aumentano il margine di manovra dei produttori nel fornire merci rispondenti ai gusti dei consumatori e stimolano la concorrenza in termini di qualità e prezzo nel mercato interno. In altri settori, viceversa, è più appropriato, nell'interesse dei consumatori e dell'industria, conservare per il momento quantità nominali obbligatorie.
(6)L'attuazione della presente direttiva dovrebbe essere accompagnata da una campagna d'informazione destinata ai consumatori e all'industria per assicurare che il concetto di prezzo per unità di misura venga correttamente compreso.
(7)Uno studio mirato sull'impatto della presente direttiva sui consumatori più vulnerabili (persone anziane, malvedenti, disabili, consumatori con uno scarso livello di istruzione, ecc.) ha confermato la tesi secondo cui una deregolamentazione dei formati di imballaggio comporterebbe per loro svantaggi considerevoli generando una riduzione del numero di marche proposte al consumatore, il che comporta quindi una riduzione della sua scelta e della concorrenza sul mercato.
(8) Le quantità nominali, pertanto, non dovrebbero in linea di massima essere regolamentate a livello comunitario o nazionale e dovrebbe essere possibile commercializzare merci in imballaggi preconfezionati in qualsiasi quantità nominale.
(9) Pur tuttavia, in taluni settori, le dimensioni libere in passato hanno causato una notevole proliferazione delle dimensioni degli imballaggi e complicazioni nel mercato. In questi settori tale deregolamentazione potrebbe tradursi in costi supplementari onerosi, in particolare per le piccole e medie imprese, nonché in una confusione dei consumatori. Inoltre, i benefici risultanti dall'uso di vetro leggero ecologico potrebbero essere messi a rischio dalla deregolamentazione. Per questi settori, si dovrebbe quindi adeguare la legislazione comunitaria vigente alla luce dell'esperienza acquisita, in particolare per garantire che vengano fissate quantità nominali comunitarie per le dimensioni più comunemente commercializzate.
(10)Nel caso in cui il mantenimento delle quantità nominali obbligatorie possa essere giustificato per taluni settori, alla luce dell'esperienza acquisita e per rispondere alle esigenze dei consumatori, occorrerà rivalutare periodicamente la legislazione comunitaria al fine di esaminare se essa risponde sempre alle esigenze dei consumatori e dei produttori.
(11) Per favorire la trasparenza, tutte le quantità nominali per i prodotti in imballaggi preconfezionati dovrebbero figurare in un unico testo legislativo e le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE dovrebbero essere abrogate. La Commissione dovrebbe studiare le iniziative da prendere per promuovere i prodotti di consumo onde migliorare la leggibilità delle indicazioni di peso e di misura sulle etichette. Ciò, in combinazione con il mantenimento di gamme obbligatorie per taluni prodotti di base, potrebbe essere di grande utilità per talune categorie di consumatori vulnerabili, come i disabili o le persone anziane.
(12) Per taluni prodotti liquidi, la direttiva 75/106/CEE stabilisce requisiti metrologici identici a quelli di cui alla direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati(7). La direttiva 76/211/CEE dovrebbe essere pertanto modificata per includere nel campo d'applicazione i prodotti attualmente disciplinati dalla direttiva 75/106/CEE.
(13)Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(8), gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare, per il loro territorio e nell'interesse della Comunità, proprie tabelle che presentano, nella misura del possibile, la corrispondenza tra la presente direttiva e le misure di trasposizione, e a renderle pubbliche.
(14) Poiché gli scopi dell'azione prevista non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, mediante la soppressione delle gamme comunitarie e l'introduzione di quantità nominali comunitarie uniformi, laddove necessario, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall"articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzioanlità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione
La presente direttiva stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati. Si applica ai prodotti in imballaggi preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati, di cui all'articolo 2 della direttiva 76/211/CEE. Essa non si applica al pane preconfezionato, alle sostanze grasse spalmabili ed al té, cui continuano ad applicarsi le norme nazionali sui quantitativi nominali.
La presente direttiva non si applica ai prodotti elencati nell'allegato che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea.
Articolo 2
Libera circolazione delle merci
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi, rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati.
Capo II
Disposizioni particolari
Articolo 3
Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti
Gli Stati membri fanno sì che i prodotti indicati al punto 3 dell'allegato e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli enumerati ai punti 1 e 2 dell'allegato siano commercializzati solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato.
Articolo 4
1.I generatori di aerosol recano un'indicazione della capacità nominale totale. Tale indicazione è fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol(9), i prodotti venduti in generatori di aerosol possono non recare l'indicazione della quantità nominale del loro contenuto.
Articolo 5
1. Ai fini dell'articolo 3, qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantità nominali indicate nell'allegato si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.
2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantità nominali indicate nell'allegato si applicano all'imballaggio preconfezionato.
Capo III
Abrogazioni, modifiche e disposizioni finali
Articolo 6
Abrogazioni
Sono abrogate le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE.
Articolo 7
Modifica
Nell'articolo 1 della direttiva 76/211/CEE, la frase "non contemplati dalla direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati" è soppressa.
Articolo 8
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ...(10), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a partire da ...(11)*.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
3.Le quantità nominali negli intervalli dell'allegato, che non figurano elencati nel medesimo, ma che sono stati commercializzati fino all'entrata in vigore della presente direttiva, possono continuare ad essere immesse sul mercato fino all'esaurimento delle scorte durante i diciotto mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva.
Articolo 9
Relazione
La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, entro ...(12) e successivamente ogni dieci anni una relazione sull'applicazione e gli effetti della presente direttiva. Se necessario, tale relazione sarà accompagnata da una proposta di revisione.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli 6 e 7 si applicano a decorrere dal ...(13)*.
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO
GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITÀ NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI
1. PRODOTTI VENDUTI A VOLUME
Vino corrente
Nell'intervallo 100 ml - 1500 ml, solo le 8 dimensioni seguenti:
Ml: 100 ‐ 187‐ 250 ‐ 375 ‐ 500‐ 750 ‐ 1000 ‐ 1500
Vino bianco
Nell'intervallo 100 ml - 1500 ml, solo l'unica dimensione seguente:
Ml: 620
Vino spumante
Nell'intervallo 125 ml - 1500 ml, solo le 5 dimensioni seguenti:
Ml: 125 ‐ 200 ‐ 375 ‐750 ‐1500
Vino liquoroso
Nell'intervallo 100 ml - 1500 ml, solo le 7 dimensioni seguenti:
Ml: 100‐ 200 ‐ 375 ‐ 500 ‐ 750 ‐ 1000 ‐ 1500
Vino aromatizzato
Nell'intervallo 100 ml - 1500 ml, solo le 7 dimensioni seguenti:
Ml: 100 ‐ 200 ‐ 375 ‐ 500 ‐750 ‐ 1000 ‐ 1500
Bevande spiritose
Nell'intervallo 100 ml - 2000 ml, solo le 9 dimensioni seguenti:
Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(14) (numero della tariffa doganale comune: codice NC ex 2204).
Vino bianco
Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (numero della tariffa doganale comune: codice NC ex 2204) con denominazione d'origine: "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" e "Château-Chalon" in bottiglie di cui all'allegato 1, punto 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli(15).
Vino spumante
Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato 1, punti 15, 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (numero della tariffa doganale comune 22.04.10).
Vino liquoroso
Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b, e all'allegato 1, punto 14, del regolamento (CE) n. 1493/1999 (numero della tariffa doganale comune 22.04.21 - 22.04.29).
Vino aromatizzato
Bevande aromatizzate a base di vino di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli(16) (numero della tariffa doganale comune 2205)
Bevande spiritose
Bevande spiritose di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose(17) (numero della tariffa doganale comune 2208).
Caffè solubile
Estratti di caffè di cui al punto 1 dell'allegato della direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria(18).
Zucchero bianco
Zucchero di cui all'allegato A, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana(19).
Tipi di burro
Prodotti definiti nella parte A (grassi lattieri) dell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare(20), e venduti direttamente al consumatore finale.
Caffè torrefatto molito o non molito
Caffè torrefatto molito o non molito, decaffeinato o non decaffeinato, secondo la posizione 09.01 della tariffa doganale comune.
Paste alimentari secche
Paste alimentari secondo la posizione 19.03 della tariffa doganale comune.
Riso
Riso secondo la posizione 10.06 della tariffa doganale comune.
Latte alimentare
I prodotti definiti nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari nell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare(21) e destinati ad essere presentati direttamente al consumatore finale.
4. GAMME DEI VOLUMI PER I PRODOTTI VENDUTI SOTTO FORMA DI AEROSOL
Le gamme indicate di seguito si applicano a tutti i prodotti venduti sotto forma di aerosol, ad eccezione:
a)
dei prodotti cosmetici a base di alcol comprendenti più del 3 % in volume di olio di profumo naturale o sintetico e più del 70 % in volume di alcole etilico puro,
b)
dei medicinali.
a. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI METALLICI
VOLUME IN ML DELLA FASE LIQUIDA
CAPACITÀ IN ML DEL CONTENITORE PER
Prodotti con gas propulsore liquido
(a) Prodotti con solo gas propulsore compresso
(b) Prodotti con gas propulsore composto unicamente di protossido d'azoto o di anidride carbonica o di una miscela di questi due gas se l'insieme del prodotto presenta un coefficiente Bunsen inferiore o pari a 1,2
25
40
47
50
75
89
75
110
140
100
140
175
125
175
210
150
210
270
200
270
335
250
335
405
300
405
520
400
520
650
500
650
800
600
800
1 000
750
1 000
‐
b. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI DI VETRO O DI PLASTICA TRASPARENTI O NON TRASPARENTI
GU L 149, del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).