Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future (2004/2220(INI))
Il Parlamento europeo,
– viste le disposizioni contenute negli strumenti giuridici delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, in particolare quelli che riguardano i diritti delle donne, quali la Carta dell'ONU, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e il relativo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
– visti gli altri strumenti dell'ONU in materia di violenza contro le donne, quali la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, del 25 giugno 1993(1), la dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, del 20 dicembre 1993(2), la risoluzione sull'eliminazione della violenza domestica contro le donne, del 22 dicembre 2003(3), la risoluzione sull'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore, del 30 gennaio 2003(4), la risoluzione sulle misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne, del 2 febbraio 1998(5), le relazioni dei relatori speciali dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU sulla violenza contro le donne, la raccomandazione generale n. 19 della commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne(6),
– viste la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione adottata alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino(7),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(8),
– vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne(9),
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2005 sul seguito della Quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma d'azione per le donne (Pechino+10)(10),
– vista la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili(11),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0404/2005),
A. considerando che la violenza contro le donne è stata definita dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne "ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata,"
B. considerando che l'articolo 6 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sancisce che "nessuna disposizione della presente Dichiarazione pregiudica le disposizioni della legislazione di un altro Stato o di una convenzione, di un trattato o di un altro strumento internazionale in vigore in uno Stato che permetterebbero di eliminare più efficacemente la violenza nei confronti delle donne",
C. considerando che la violenza avviene in numerosi tipi di relazione stretta e che le definizioni utilizzate nella ricerca e nel contesto culturale variano; considerando che il punto chiave principale della presente risoluzione è la violenza degli uomini contro le donne, ossia il caso in cui il perpetratore è un uomo e la vittima è una donna che ha o ha avuto una relazione con il perpetratore; considerando che tale violenza rappresenta la stragrande maggioranza dei casi di violenza nelle relazioni strette, secondo i tre studi di prevalenza condotti in Finlandia, Svezia e Germania; considerando che, benché numerosi casi di tale tipo di violenza avvengano in casa, il luogo in cui la violenza si verifica riveste un'importanza secondaria,
D. considerando che la violenza degli uomini contro le donne rappresenta non solo un delitto ma anche un grave problema di ordine sociale; che la violenza degli uomini contro le donne costituisce una violazione di diritti umani - quale il diritto alla vita, il diritto alla sicurezza, il diritto alla dignità e all'integrità fisica e mentale - ed è pertanto un ostacolo allo sviluppo di una società democratica,
E. considerando che la violenza degli uomini contro le donne può riguardare donne di ogni età, indipendentemente dall'istruzione, dal reddito e dalla posizione sociale; che studi di prevalenza condotti su vasta scala in Svezia, Germania e Finlandia hanno mostrato che almeno il 30-35% delle donne di età compresa tra i 16 e i 67 anni sono state vittime almeno una volta di violenza fisica o sessuale; che, se si include la violenza psicologica, la percentuale di donne colpite si colloca tra il 45 e il 50%,
F. considerando che la violenza degli uomini contro le donne è un fenomeno universale collegato all'iniqua distribuzione del potere tra i generi che ancora caratterizza la nostra società; considerando che tale diseguaglianza è anche una delle cause per cui la violenza degli uomini contro le donne non riceve sufficiente attenzione e non è perseguito,
G. considerando che il tipo di violenza che colpisce le donne è in genere perpetrato da parenti stretti o conviventi,
H. considerando che, oltre all'adozione di misure a favore delle vittime della violenza, sono altresì necessarie da una parte strategie proattive e preventive indirizzate ai perpetratori degli atti di violenza e a quelli a rischio di divenirlo, e, dall'altra, sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive,
I. considerando che i tipi di violenza contro le donne possono variare a seconda delle tradizioni culturali, dell'origine etnica e del retroterra sociale; che la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti delitti d'onore nonché i matrimoni forzati sono una realtà che riguarda l'Unione europea,
J. considerando che la violenza degli uomini ai danni delle donne viene spesso perpetrata di nascosto, nel contesto domestico, e che tale situazione può sussistere per la mancanza di sanzioni adeguate da parte della società; che norme storiche e culturali profondamente radicate contribuiscono sovente a legittimare la violenza degli uomini contro le donne,
K. considerando che solo un numero ristretto di Stati membri ha raccolto e elaborato statistiche relative alla prevalenza di diverse forme di violenza degli uomini contro le donne, e che risulta pertanto difficile da una parte capire la reale portata di tale violenza, e dall'altra rispondervi in modo efficace a livello dell'UE,
L. considerando che a livello dell'UE non è stato condotto alcuno studio dettagliato sui costi e sulle conseguenze sociali e umane della violenza degli uomini contro le donne; che tali studi sono invece fondamentali per la visibilità del fenomeno e la lotta contro questa grave violazione dei diritti umani,
M. considerando che la violenza degli uomini ai danni delle donne è un fattore importante nel contesto del traffico di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, inclusa la prostituzione, o ad altri fini, di cui sono vittime donne e ragazze; che da studi risulta che nel 65-90% dei casi le donne che si prostituiscono sono state precedentemente vittime di aggressioni sessuali,
N. considerando che l'emarginazione e la povertà sono cause fondamentali della prostituzione e dell'aumento del traffico di donne,
O. considerando che la violenza degli uomini contro le donne è un ostacolo alla partecipazione delle donne alla società e al mercato del lavoro, e può condurre alla loro emarginazione e povertà,
P. considerando che da un gran numero di studi risulta che le donne sono maggiormente esposte al rischio di grave violenza da parte dei loro attuali o precedenti partner durante o subito dopo la separazione,
Q. considerando che la violenza contro le donne in quanto madri ha un impatto persistente, diretto o indiretto, sulla salute emotiva e mentale dei figli delle vittime, dando anche luogo a un ciclo di violenze e abusi che si perpetua per generazioni,
R. considerando che, oltre al fatto che spesso le donne si travano in una situazione di dipendenza economica, spesso esse non denunciano le violenze nei loro confronti, soprattutto la violenza domestica o sessuale, per la presenza nella società di un mito tenace che vede le donne responsabili della violenza o considera la questione di natura privata, nonché per il loro desiderio di preservare il rapporto coniugale e la famiglia; che un'altra ragione per cui le donne non denunciano gli atti di violenza è la mancanza di fiducia nella polizia, nella giustizia e nei servizi sociali,
S. considerando che il rischio che gli uomini commettano atti di violenza contro le donne aumenta in una società che non vi si oppone in modo sufficientemente forte e chiaro; che la legislazione e la sua applicazione efficace sono strumenti importanti per contrastare la violenza,
T. considerando che, nella comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia" (COM(2005)0122), la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, dei bambini e dei giovani ha un ruolo molto importante nel tentativo di creare un'autentica area di libertà, sicurezza e giustizia,
U. ricordando che, come asserito dal vicepresidente della Commissione Franco Frattini nel suo discorso al Parlamento europeo il 21 giugno 2005, è stato valutato che almeno 700-900 donne muoiono nei 15 vecchi Stati membri ogni anno a causa della violenza dei loro partner, e che anche tale cifra è da considerarsi sottovalutata,
1. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri, per quanto concerne la violenza degli uomini contro le donne:
a)
di considerare la violenza una violazione dei diritti umani che riflette gli iniqui rapporti di potere tra i sessi e di adottare un approccio politico globale, che comprenda metodi efficaci di prevenzione e di repressione;
b)
di considerare la violenza contro le donne come un fenomeno strutturale e come uno degli ostacoli principali agli sforzi volti a superare le ineguaglianze tra donne e uomini;
c)
di adottare una politica di "tolleranza zero" nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne;
d)
di adottare un quadro di cooperazione tra organizzazioni governative e non governative (ONG) allo scopo di sviluppare politiche e pratiche per combattere la violenza domestica;
e)
di stabilire metodologie, definizioni e criteri armonizzati, in cooperazione con Eurostat, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il futuro Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al fine di raccogliere dati comparabili e compatibili in tutta l'UE riguardo alla violenza degli uomini contro le donne, in particolare studi di frequenza esaustivi;
f)
di nominare relatori nazionali incaricati di raccogliere, scambiarsi ed elaborare informazioni e statistiche sulla violenza degli uomini contro le donne, incluse informazioni sui bambini che crescono in un ambiente violento, e promuovere lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri e i paesi in via di adesione e candidati;
g)
di evidenziare, in tutta l'attività che riguarda la violenza degli uomini contro le donne, in che modo tale violenza influisce sui bambini;
h)
di stabilire un sistema unico di registrazione dei casi di maltrattamento, presso tutte le autorità competenti degli Stati membri, quali le autorità giudiziarie e di polizia, gli ospedali e i servizi sociali, in modo da garantire una registrazione comune dei dati e un loro impiego più frequente;
i)
di fornire l'istruzione e la formazione appropriate ai professionisti incaricati della registrazione dei casi e dei dati relativi alla violenza domestica, per garantire che essi ottemperino alle loro mansioni con la scrupolosità richiesta;
j)
di destinare fondi per calcolare i costi della violenza degli uomini ai danni delle donne nell'UE;
k)
di predisporre i mezzi necessari per seguire l'attività e i progressi dei paesi candidati e in fase di adesione relativamente al trattamento delle donne in tutti gli ambiti della società, e di includere tra i criteri di adesione la sicurezza e la condizione delle donne negli stessi paesi;
l)
di sviluppare programmi e ricerche destinati a donne appartenenti a comunità con specificità culturali o a gruppi etnici minoritari, allo scopo di ottenere un prospetto delle forme particolari di violenza che subiscono tali donne e disporre metodi di approccio adeguati;
m)
di monitorare attentamente il traffico di esseri umani attraverso tutte le frontiere;
2. chiede agli Stati membri di stabilire progetti di partenariato tra le autorità di polizia, le ONG, i centri di accoglienza delle vittime e tutte le altre autorità competenti, di intensificare la cooperazione allo scopo di assicurare un'applicazione efficace delle leggi volte a combattere la violenza degli uomini contro le donne e di sensibilizzare i funzionari a tutti i livelli su questioni riguardanti la violenza degli uomini contro le donne;
3. sollecita gli Stati membri ad adottare misure adeguate in materia di violenza degli uomini contro le donne nelle legislazioni nazionali, e in particolare a:
a)
riconoscere come reato la violenza sessuale tra coniugi e rendere punibile lo stupro all'interno del matrimonio;
b)
non accettare alcun riferimento a pratiche culturali quale attenuante in casi di violenza contro le donne, "delitti d'onore" e mutilazioni genitali femminili;
c)
cooperare e scambiare informazioni relative alle migliori prassi con le autorità dei paesi che hanno più esperienza in materia di "delitti d'onore";
d)
assicurare alla vittima il diritto ad un accesso sicuro alla giustizia e la sua effettiva applicazione, anche prevedendo indennizzi;
e)
promuovere l'azione penale nei confronti di complici dei "delitti d'onore", quali i membri della famiglia del perpetratore che hanno incoraggiato o ordinato tale delitto, al fine di mostrare con fermezza che tale comportamento è inaccettabile;
f)
considerare se i bambini che assistono a maltrattamenti a danni delle loro madri debbano essere considerati vittime e se devono quindi avere diritto al risarcimento dei danni, conformemente alla legislazione nazionale;
g)
esaminare i rischi connessi a una sentenza che comporti il domicilio congiunto col perpetratore della violenza su una donna, e definire misure efficaci atte a garantire l'affidamento sicuro dei bambini in caso di separazione o divorzio;
h)
non accettare alcun riferimento all'assunzione di sostanze alcoliche come circostanza attenuante in caso di violenza maschile contro le donne;
i)
combattere l'idea secondo la quale la prostituzione è equiparabile allo svolgimento di un lavoro;
4. chiede agli Stati membri di adottare misure adeguate per assicurare una protezione e un'assistenza migliori alle vittime e a coloro che rischiano di divenire vittime della violenza contro le donne:
a)
prevedendo una protezione qualificata e servizi e assistenza di tipo legale, medico, sociale e psicologico, inclusa la protezione da parte della polizia;
b)
prevedendo una formazione adeguata, in particolare psicologica , anche per quanto riguarda l'infanzia, del personale in forza presso gli organi che si occupano di violenza degli uomini contro le donne, quali ufficiali delle forze dell'ordine, personale giudiziario, personale sanitario, educatori, animatori per la gioventù, assistenti sociali e personale penitenziario; nel caso di trattamento mediante terapia di dialogo, è particolarmente importante che lo psicologo o il terapeuta infantile abbia familiarità con il problema della violenza maschile contro le donne, onde evitare che la violenza del padre nei confronti della madre e/o del bambino venga sminuita o banalizzata;
c)
adottando una strategia proattiva, preventiva e repressiva nei confronti dei perpetratori di violenza contro le donne, al fine di ridurre la recidività; istituendo centri a cui gli stessi perpetratori possano rivolgersi, su propria iniziativa o in seguito alla decisione di un tribunale, nonché effettuando sistematicamente adeguate valutazioni dei rischi, al fine di assicurare la sicurezza delle donne e degli eventuali bambini nel corso di tale processo;
d)
riconoscendo l'importanza di offrire sostegno alle vittime, sia donne che bambini, per aiutarle a divenire finanziariamente e psicologicamente indipendenti dal perpetratore;
e)
fornendo tutta l'assistenza necessaria, incluso un alloggio provvisorio, alle donne e ai loro bambini in caso di separazione o divorzio;
f)
considerando le donne vittime di violenza di genere come gruppi prioritari per l'accesso ai programmi per la concessione di case popolari;
g)
fornendo rifugi sicuri e risorse finanziarie sufficienti;
h)
istituendo un reddito minimo per le donne che non dispongono di altre risorse, che permetterà loro di reintegrarsi nella società beneficiando di una relativa sicurezza, sempre in cooperazione con i consultori;
i)
sviluppando programmi di azione specifici in materia di occupazione a favore delle vittime della violenza di genere affinché possano inserirsi nel mercato del lavoro, garantendo così la loro indipendenza economica;
j)
esaminando la possibilità di istituire "multi-agenzie" ove le vittime possano mettersi in contatto con le autorità pertinenti, quali i rappresentanti delle forze dell'ordine, il pubblico ministero ed i servizi sociali e sanitari;
k)
prevedendo servizi e centri di assistenza e di sostegno per i bambini delle donne vittime di violenze;
l)
fornendo assistenza sociale e psicologica ai bambini che sono stati testimoni di violenza domestica;
m)
offrendo analisi gratuite per l'individuazione di malattie sessualmente trasmissibili in caso di stupro;
n)
assicurando che tutti i perpetratori ricevano un aiuto e un trattamento professionali;
o)
fornendo protezione appropriata agli immigrati, in particolare alle ragazze madri e ai loro figli, che spesso non dispongono di mezzi adeguati di difesa o di una conoscenza delle risorse disponibili per contrastare la violenza domestica negli Stati membri;
5. invita gli Stati membri a fare uso del programma Daphne II(12) per combattere i "delitti d'onore" negli Stati membri, costruire e sostenere più rifugi per le donne vittime di violenza in generale, compresi i "delitti d'onore", e formare esperti specializzati nel trattamento delle vittime di "delitti d'onore";
6. invita l'UE ad affrontare il problema dei "delitti d'onore", che è divenuto un problema di tutta l'UE con implicazioni transfrontaliere, e invita il vicepresidente della Commissione Frattini a dare seguito alla sua promessa di organizzare una conferenza europea in materia;
7. invita gli Stati membri ad agire per sollevare il velo di segretezza che ancora circonda la violenza contro le donne nella società, in particolare le violenze domestiche adottando misure volte a una sensibilizzazione collettiva e individuale sulla violenza degli uomini contro le donne;
8. invita gli Stati membri a sviluppare programmi di sensibilizzazione e di informazione del pubblico sulla violenza domestica e a ridurre gli stereotipi sociali sulla posizione delle donne nella società attraverso i sistemi educativi e i mezzi d'informazione;
9. invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per far cessare le mutilazioni genitali femminili; sottolinea che la prevenzione e il divieto delle mutilazioni genitali e l'incriminazione dei perpetratori devono divenire una priorità in tutte le politiche e i programmi pertinenti dell'UE; segnala che gli immigrati che risiedono nella Comunità dovrebbero essere consapevoli del fatto che la mutilazione genitale femminile è un grave delitto contro la salute delle donne nonché una violazione dei diritti umani; chiede a tal riguardo alla Commissione di concepire un approccio strategico globale a livello europeo per porre fine alla pratica della mutilazione genitale femminile nell'UE;
10. esorta gli Stati membri a definire le mutilazioni genitali femminili un atto illegale di violenza contro le donne, che costituisce una violazione dei loro diritti fondamentali e una grave aggressione alla loro integrità fisica; pertanto gli atti di questo tipo devono sempre essere considerati illegali, in qualsiasi paese o luogo vengano compiuti nei confronti di cittadini o residenti dell'UE;
11. invita gli Stati membri ad applicare disposizioni legislative specifiche riguardanti le mutilazioni genitali femminili o ad adottare tali leggi e perseguire chiunque effettui mutilazioni genitali femminili;
12. chiede che nei confronti dei medici che effettuano mutilazioni genitali su giovani donne e ragazze si proceda non solo all'incriminazione, ma anche al ritiro dell'autorizzazione ad esercitare;
13. invita gli Stati membri ad assicurare che i genitori vengano considerati giuridicamente responsabili quando vengono praticate mutilazioni genitali femminili nei confronti di minori;
14. chiede agli Stati membri di assicurare che le mutilazioni genitali femminili vengano considerate un motivo legittimo per concedere l'asilo politico, al fine di proteggere la richiedente asilo da trattamenti inumani;
15. chiede alla Commissione di proclamare un Anno europeo contro la violenza degli uomini ai danni delle donne, come ripetutamente richiesto dal Parlamento, e di elaborare un piano di lavoro allo scopo di permettere una maggiore visibilità del fenomeno e di denunciare l'attuale situazione;
16. invita la Commissione a istituire un programma denominato "Lotta contro la violenza", quale elemento distinto del programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia" per il periodo 2007-2013;
17. considera della massima importanza l'esistenza di statistiche affidabili sulle denunce fatte dalle donne alle forze dell'ordine in merito ai trattamenti brutali ed inumani da esse subiti;
18. si rammarica del fatto che, poiché le suddette denunce non sono di solito registrate se le autorità decidono di non darvi seguito, le statistiche sono inesatte e inaffidabili;
19. invita pertanto gli Stati membri ad assicurare che siano verbalizzate tutte le denunce fatte dalle donne sui trattamenti brutali e inumani subiti e che vengano registrate le percentuali dei casi in cui le autorità di polizia hanno ritenuto opportuno agire, precisando quali tipi di azioni sono stati avviati;
20. ricorda che l'onere della prova ricade spesso su donne che si trovano già in una situazione svantaggiata;
21. chiede alla Commissione di istituire un meccanismo con cui identificare gli Stati membri in cui le donne subiscono maggiori violenze;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, agli organi di categoria del settore sanitario e alle organizzazioni dei consumatori.