Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0113)(1),
– visti l'articolo 308 del trattato CE e l'articolo 203 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0181/2005),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0027/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. specifica che gli stanziamenti indicati nella proposta di regolamento sono da considerare puramente orientativi fino a che non sarà stato raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007 e anni successivi;
3. invita la Commissione, una volta adottate le prossime prospettive finanziarie, a confermare gli importi indicati nella proposta di regolamento o, se del caso, a presentare gli importi adeguati per l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio, garantendo così la loro compatibilità con il massimale;
4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;
5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
7. invita il Consiglio e la Commissione ad esaminare il presente parere come sua prima lettura nel quadro della procedura di codecisione a norma della base giuridica modificata;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Titolo
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento di prevenzione, risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (L'emendamento si applica a tutto il testo, ovunque si faccia riferimento alla preparazione e alla risposta rapida).
Emendamento 2 Visto 1
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
Emendamento 3 Visto 2
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,
soppresso
Emendamento 4 Considerando 1
(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del trattato che istituisce la Comunità europea, l'azione della Comunità comporta misure in materia di protezione civile.
(1) Emergenze gravi possono seriamente colpire sia la salute pubblica che l'ambiente. Il trattato CE contiene una base giuridica che comprende sia l'ambiente che la salute pubblica - l'Articolo 175, paragrafo 1 - su cui dovrebbe essere basato il presente strumento.
Emendamento 5 Considerando 2
(2) A tal fine, con decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio è stato creato un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile.
(2) Con decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio è stato creato un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile.
Emendamento 6 Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Il cambiamento climatico ha un forte impatto globale negativo, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, con conseguenze potenzialmente catastrofiche. Negli ultimi dieci anni, le perdite economiche derivanti da calamità naturali determinate dal tempo si sono moltiplicate per sei rispetto al livello degli anni '60.
Emendamento 7 Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter) La riduzione dei rischi di catastrofe, compresa la riduzione della vulnerabilità alle calamità naturali, costituisce parte integrante dello sviluppo sostenibile ed una delle condizioni essenziali per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio.
Emendamento 8 Considerando 2 quater (nuovo)
(2 quater) La gestione e l'uso della terra sono parte integrante delle politiche e dei programmi di prevenzione e mitigazione di catastrofi. Quindi i programmi e le politiche devono attuare impostazioni gestionali integrate a livello ambientale e di risorse naturali che comprendano una riduzione del rischio di catastrofi, come la gestione integrata di alluvioni e di foreste, l'idonea gestione di terreni paludosi e di altri ecosistemi sensibili, nonché la valutazione di rischio in zone urbane,
Emendamento 9 Considerando 2 quinquies (nuovo)
(2 quinquies) Le regioni isolate e più periferiche dell'Unione europea hanno caratteristiche ed esigenze specifiche determinate dalle loro peculiarità geografiche, territoriali e socioeconomiche. Queste possono avere un'influenza negativa, rendendo difficoltosa l'erogazione di assistenza e risorse di intervento e creando particolari necessità nel caso di una grave emergenza.
Emendamento 10 Considerando 3
(3) È necessario istituire uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi inteso a fornire sostegno finanziario, per contribuire ad aumentare l'efficacia dei sistemi di preparazione e risposta rapida alle emergenze gravi, in particolare nell'ambito della decisione 2001/792/CE.
(3) È necessario istituire uno strumento di prevenzione, risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi inteso a fornire sostegno finanziario, per contribuire ad aumentare l'efficacia dei sistemi di preparazione e risposta rapida alle emergenze gravi, in particolare nell'ambito del centro di controllo e informazione istituito ai sensi della decisione 2001/792/CE.
Emendamento 11 Considerando 4
(4) Il presente strumento darà maggiore visibilità alla solidarietà espressa dalla Comunità nei confronti dei paesi colpiti da emergenze gravi, favorendo l'assistenza reciproca attraverso la mobilitazione dei mezzi d'intervento degli Stati membri.
(4) Il presente strumento darà maggiore visibilità alla solidarietà espressa dalla Comunità nei confronti dei paesi, sia all'interno che all'esterno dell'UE, che devono far fronte a emergenze gravi, determinate da catastrofi naturali, industriali o tecnologiche, ivi compreso l'inquinamento marittimo, o da atti di terrorismo, favorendo l'assistenza reciproca attraverso la mobilitazione dei mezzi d'intervento degli Stati membri.
Emendamento 12 Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Il Consiglio ha adottato le conclusioni sul miglioramento delle capacità di protezione civile europee,1
1 GU C 304 del 1.12.2005, pag. 1.
Emendamento 13 Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) Lo strumento potrebbe essere utilizzato per interventi all'interno come all'esterno dei confini territoriali dell'Unione europea, per motivi sia di solidarietà sia di assistenza a cittadini dell'Unione europea che si trovino in difficoltà in paesi terzi.
Emendamento 14 Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater) Qualora si ricorra allo strumento per interventi al di fuori dei confini territoriali dell'Unione europea è importante coordinare tali interventi con le Nazioni Unite.
Emendamento 15 Considerando 4 quinquies (nuovo)
(4 quinquies) L'azione comunitaria non deve attenuare la responsabilità di quei terzi che, in base al principio "chi inquina paga", sono i primi responsabili del danno da essi provocato.
Emendamento 16 Considerando 4 sexies (nuovo)
(4 sexies) E' necessaria un'ulteriore cooperazione per potenziare l'efficacia delle banche dati sui beni militari e sulle capacità pertinenti ai fini degli interventi della protezione civile necessari a seguito di catastrofi naturali o causate dall'uomo,
Emendamento 17 Considerando 4 septies (nuovo)
(4 septies) Per facilitare e garantire migliore prevenzione, preparazione e risposta alle gravi emergenze occorre svolgere vastissime campagne d'informazione, nonché promuovere iniziative di educazione e di consapevolezza rivolte al grande pubblico e in particolare ai giovani, con l'obiettivo di aumentare il livello di autoprotezione e le misure precauzionali da adottare in caso di calamità.
Emendamento 18 Considerando 4 octies (nuovo)
(4 octies) I volontari sono una valida risorsa nella gestione delle catastrofi, hanno un importante ruolo da svolgere nelle attività di protezione civile e forniscono un'ampia gamma di servizi nella pianificazione e nella risposta a gravi emergenze, sia come membri di organizzazioni di volontariato, sia come singoli individui.
Emendamento 19 Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)L'espressione della solidarietà con i paesi terzi di fronte a disastri ed emergenze costituisce, da molti anni, parte dell'azione esterna dell'Unione europea e rispetta il principio di solidarietà; estendere la protezione civile dell'UE oltre l'Unione fornirebbe valore aggiunto e aumenterebbe l'efficienza e l'efficacia dello strumento.
Emendamento 20 Considerando 7
(7) Per coerenza, è opportuno che le azioni di risposta rapida realizzate al di fuori della Comunità siano disciplinate dal regolamento (CE) n. […]/2005 del Consiglio del […] che istituisce uno strumento per la stabilità . Per lo stesso motivo, le azioni che rientrano nel campo di applicazione della decisione […]/2005 del Consiglio che istituisce il programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo" o relative al mantenimento dell'ordine pubblico, al rispetto della legge e alla salvaguardia della sicurezza interna non devono essere trattate dallo strumento.
(7) Per coerenza, è opportuno che le azioni che rientrano nel campo di applicazione della decisione […]/2005 del Consiglio che istituisce il programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo" o relative al mantenimento dell'ordine pubblico, al rispetto della legge e alla salvaguardia della sicurezza interna non devono essere trattate dallo strumento.
Emendamento 21 Considerando 9
(9) L'aggiudicazione di contratti di appalto pubblico e la concessione di sovvenzioni in virtù del presente regolamento devono essere conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee . Vista la specificità degli interventi di protezione civile è opportuno che possano essere concesse sovvenzioni anche alle persone fisiche.
(9) L'aggiudicazione di contratti di appalto pubblico e la concessione di sovvenzioni in virtù del presente regolamento devono essere conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee . Vista la specificità degli interventi di protezione civile è opportuno che possano essere concesse sovvenzioni anche alle persone fisiche e alle organizzazioni non governative.
Emendamento 22 Considerando 10
(10) Al fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia dello strumento deve essere consentita la partecipazione di paesi terzi.
(10) Al fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia dello strumento è auspicabile la partecipazione di paesi terzi, poiché le emergenze in tali paesi possono avere conseguenze rilevanti per gli Stati membri.
Emendamento 23 Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Per permettere un'attuazione efficace del presente regolamento, spetta alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, realizzare in tempi rapidi un preciso inventario dei mezzi esistenti in seno all'Unione europea in materia di protezione civile (uomini, materiali, ...).
Emendamento 24 Considerando 12
(12) Occorre prevedere disposizioni opportune per monitorare adeguatamente la realizzazione delle azioni finanziate dallo strumento.
(12) Occorre prevedere disposizioni opportune per monitorare adeguatamente la realizzazione delle azioni finanziate dallo strumento. Nell'attuazione dell'assistenza finanziaria comunitaria é necessaria la massima trasparenza, così come un adeguato monitoraggio dell'utilizzo delle risorse.
Emendamento 25 Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)L'azione della Comunità nel settore della protezione civile funge da complemento delle politiche delle autorità nazionali, regionali e locali. Le regioni e i comuni sono i primi interessati in caso di catastrofi e devono, pertanto, essere pienamente coinvolti nella concezione, attuazione e monitoraggio delle politiche di protezione civile.
Emendamento 26 Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter) Un quadro finanziario, ai sensi del punto 33 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio1, è inserito nel regolamento per l'intera durata dello strumento, senza avere ripercussioni sui poteri dell'autorità di bilancio quali definiti dal trattato.
1GU C 172, del 18.6.1999, pag. 1.
Emendamento 27 Considerando 17
(17)Il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non prevedono, ai fini dell'adozione del presente regolamento, altri poteri se non quelli di cui, rispettivamente, all'articolo 308 e all'articolo 203,
soppresso
Emendamento 28 Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis) Il Parlamento europeo ha approvato una serie di risoluzioni a seguito di calamità naturali, compresa quella dell'8 settembre 20051 in cui invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare nel senso di una cooperazione più stretta per quanto concerne le misure di protezione civile in caso di calamità naturali, nella prospettiva di prevenire e ridurre al minimo il loro devastante impatto, in particolare mediante la messa a disposizione di mezzi supplementari di protezione civile. 1 Testi approvati, P6_TA(2005)0334, paragrafo 9.
Emendamento 29 Articolo 1, primo comma
Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (di seguito "lo strumento") destinato a sostenere ed integrare le attività degli Stati membri finalizzate alla protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni in caso di emergenza grave.
Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, uno strumento di prevenzione, risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (di seguito "lo strumento") destinato a sostenere ed integrare le attività degli Stati membri finalizzate alla protezione delle persone, della sanità e della sicurezza pubbliche, dell'ambiente, dei beni e del patrimonio culturale in caso di emergenza grave.
Emendamento 30 Articolo 1, secondo comma
Il regolamento istituisce norme per la concessione di un aiuto finanziario, nell'ambito dello strumento, destinato ad azioni che migliorino il grado di preparazione della Comunità alle emergenze gravi.
Il regolamento istituisce norme per la concessione di un aiuto finanziario e tecnico, nell'ambito dello strumento, destinato ad azioni che migliorino la capacità di prevenzione del rischio e il grado di preparazione della Comunità alle emergenze gravi, e prevede progetti pilota volti a sviluppare gruppi di temi d'interesse generale europeo e/o a contribuire al rafforzamento o alla creazione di reti appropriate a livello europeo.
Emendamento 31 Articolo 1, comma 3
Il regolamento prevede inoltre disposizioni specifiche per la concessione di un sostegno finanziario al fine di agevolare una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza grave.
Il regolamento prevede inoltre disposizioni specifiche per la concessione di un sostegno finanziario e tecnico al fine di agevolare una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza grave.
Emendamento 32 Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Il regolamento prevede altresì un esame e una catalogazione completi delle fonti di rischio (ad esempio lo stoccaggio di materiali pericolosi) nonché dei mezzi - in particolare le risorse limitate - che potrebbero essere mobilitati per affrontare i vari tipi di emergenza grave, come pure misure volte ad agevolare lo scambio di tali informazioni tra gli Stati membri.
Emendamento 33 Articolo 2, paragrafo 1
1. Il presente regolamento si applica alla preparazione alle emergenze gravi, a prescindere dalla natura delle stesse.
1. Il presente regolamento si applica alla prevenzione, preparazione e risposta rapida a tutti i tipi di grave emergenza definiti all'articolo 3, punto 1, che avvenga all'interno o all'esterno della Comunità, con particolare riguardo per la sanità pubblica.
Il regolamento è applicabile anche alla gestione delle conseguenze immediate di un'emergenza grave che avvenga all'interno della Comunità e nei paesi che partecipano al meccanismo comunitario istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom.
Il regolamento è applicabile anche alla gestione delle conseguenze immediate di un'emergenza grave che avvenga all'interno e all'esterno della Comunità.
Il regolamento si applica inoltre alla preparazione e risposta rapida alle conseguenze delle emergenze gravi in termini di salute pubblica.
Emendamento 34 Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Le modalità operative dello strumento tengono debitamente conto della pertinente dimensione regionale. La Commissione e gli Stati membri interagiscono quanto più strettamente possibile, ove le normative applicabili negli Stati membri lo consentano, con le autorità locali e regionali per quanto concerne la definizione e la gestione dello strumento.
Emendamento 75 Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis Durata e risorse finanziarie Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013. Il quadro finanziario indicativo per l'esecuzione di tale strumento viene fissato a 278 000 000 EUR per il periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013 (sette anni).
Emendamento 36 Articolo 3, punto 1
(1) "emergenza grave", qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, sui beni o sull'ambiente e che possa determinare una richiesta di assistenza;
(1) "emergenza grave", qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, sulla sanità e la sicurezza pubbliche, sui beni, sul patrimonio culturale o sull'ambiente determinata da catastrofi naturali, industriali o tecnologiche, ivi compreso l'inquinamento marittimo, o da atti di terrorismo;
Emendamento 37 Articolo 3, punto 1 bis (nuovo)
(1 bis) "prevenzione", qualsiasi azione che garantisca di evitare, nella pratica, l'impatto negativo di pericoli e qualsiasi mezzo volto a ridurre al minimo le calamità naturali o provocate dall'uomo;
Emendamento 38 Articolo 3, punto 3
(3) "preparazione", qualsiasi azione adottata in anticipo per garantire un'efficace risposta rapida.
(3) "preparazione", qualsiasi azione adottata in anticipo per garantire un'efficace risposta rapida all'impatto di pericoli naturali e tecnologici e al degrado ambientale, compresa l'emissione di preallarmi puntuali ed efficaci;
Emendamento 39 Articolo 3, punto 3 bis (nuovo)
(3 bis) "Preallarme", la comunicazione di informazioni puntuali ed efficaci che permette di adottare misure volte a evitare o a ridurre i rischi e a garantire la preparazione per una risposta efficace;
Emendamento 40 Articolo 3, punto 3 bis (nuovo)
(3 bis) "Inventario", qualsiasi censimento delle risorse materiali e umane esistenti in materia di protezione civile in seno all'Unione europea. Tale inventario è aggiornato regolarmente dalla Commissione europea.
Emendamento 41 Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Regioni periferiche
Il presente regolamento deve fornire assistenza adeguata ed equa a tutte le regioni, garantendo ai cittadini che vivono in regioni periferiche, isolate, insulari o remote non facilmente accessibili di godere di un livello di sicurezza simile a quello di altre regioni dell'Unione europea. Per tali regioni devono essere disposte squadre per interventi specializzati.
Emendamento 42 Articolo 4, preambolo
Gli Stati che non sono membri dell'Unione europea possono partecipare al presente strumento qualora gli accordi e le procedure lo consentano.
Le seguenti azioni, sia all'interno che all'esterno dei confini territoriali dell'Unione europea possono partecipare al presente strumento qualora gli accordi e le procedure lo consentano.
Emendamento 43 Articolo 4, punto 1
(1) studi, indagini, modelli, sviluppo di scenari e stesura di piani di emergenza;
(1) studi, indagini, modelli, sviluppo di scenari di interventi di soccorso della protezione civile e stesura di piani di emergenza;
Emendamento 44 Articolo 4, punto 2
(2) assistenza allo sviluppo di capacità;
(2) assistenza allo sviluppo di capacità e di coordinamento delle azioni;
Emendamento 45 Articolo 4, punto 3
(3) formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti;
(3) formazione, riunioni, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti;
Emendamento 46 Articolo 4, punto 3 bis (nuovo)
(3 bis) specifica formazione del personale che parteciperà alle azioni nell'ambito della prevenzione, della risposta rapida e della preparazione alle emergenze gravi in modo da rispondere meglio alle particolari esigenze dei disabili;
Emendamento 47 Articolo 4, punto 4
(4) progetti di dimostrazione;
(4) progetti e programmi di dimostrazione;
Emendamento 48 Articolo 4, punto 5
(5) trasferimento tecnologico;
(5) trasferimento di conoscenze, tecnologia, competenze specialistiche e condivisione di esperienze acquisite e delle migliori prassi;
Emendamento 49 Articolo 4, punto 6
(6) attività di sensibilizzazione e divulgazione;
(6) attività di sensibilizzazione e divulgazione volte, in particolare, a invitare la popolazione alla vigilanza;
Emendamento 50 Articolo 4, punto 7 bis (nuovo)
(7 bis) Interconnessione dei sistemi di allerta, preallarme e reazione;
Emendamento 51 Articolo 4, punto 9
(9) creazione e mantenimento di sistemi e strumenti di comunicazione sicuri;
(9) creazione e mantenimento di sistemi e strumenti di comunicazione affidabili e sicuri;
Emendamento 52 Articolo 4, punto 12
(12) mobilitazione e invio in missione di esperti, funzionari di collegamento e osservatori;
(12) mobilitazione e invio in missione di esperti, funzionari di collegamento e osservatori con mezzi e attrezzature adeguati;
Emendamento 53 Articolo 4, punto 12 bis (nuovo)
(12 bis) promozione dell'attuazione di programmi e attività di valutazione del rischio a livello locale e di preparazione alle catastrofi condotte in scuole e istituti di istruzione superiore e del ricorso ad altri canali che permettano di veicolare le informazioni ai giovani e ai bambini;
Emendamento 54 Articolo 4, punto 14 bis (nuovo)
(14 bis) Promozione di procedure per armonizzare gli approcci, i metodi e i mezzi per la prevenzione delle emergenze gravi e per una risposta ad esse.
Emendamento 55 Articolo 4, punto 14 ter (nuovo)
(14 ter) sviluppo di partenariati fra regioni che presentano analoghi rischi di catastrofe per scambiare know-how in merito alla gestione delle emergenze.
Emendamento 56 Articolo 5, punto 4 bis (nuovo)
(4 bis) condividere esperienze, individuare e attuare le migliori prassi concernenti iniziative a livello nazionale, regionale e locale intraprese per la prevenzione di catastrofi naturali, industriali o tecnologiche;
Emendamento 57 Articolo 5, punto 4 ter (nuovo)
(4 ter) condividere esperienze e attuare le migliori prassi concernenti iniziative a livello nazionale, regionale e locale indirizzate al pubblico, e in particolare ai giovani, con l'obiettivo di aumentare il livello di autoprotezione;
Emendamento 58 Articolo 5, punto 5
(5) incentivare, promuovere e sostenere lo scambio di know-how e di esperienze sulla gestione delle conseguenze immediate delle emergenze gravi e lo scambio delle tecnologie necessarie;
(5) incentivare, promuovere e sostenere lo scambio di know-how e di esperienze in particolare sulle misure di prevenzione, la gestione delle conseguenze immediate delle emergenze gravi e lo scambio delle tecnologie e del personale necessari;
Emendamento 59 Articolo 5, punto 9
(9) garantire la disponibilità e il trasporto di laboratori mobili e di strutture mobili ad alta sicurezza.
((9) garantire la disponibilità e il trasporto di speciali attrezzature e tecnologie della protezione civile, quali laboratori mobili e strutture mobili ad alta sicurezza.
Emendamento 60 Articolo 5, comma 1 bis (nuovo)
Il quadro giuridico per le misure finanziate ai sensi del presente regolamento consente ai settori interessati di soddisfare, se del caso, a nuovi obblighi e prevede che tutte le azioni intraprese rispettino rigorosamente i diritti fondamentali.
Emendamento 61 Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Coesione e coordinamento delle azioni
La Commissione vigila affinché i mezzi e i sistemi di allerta, preallarme e reazione siano efficaci e collegati agli altri sistemi di allerta comunitaria.
Emendamento 62 Articolo 5 ter (nuovo)
Articolo 5 ter
Qualità delle azioni
La Commissione contribuisce, in cooperazione con gli Stati membri, a assicurare la qualità delle azioni attraverso il monitoraggio, il coordinamento e la valorizzazione delle attività di allerta, preallarme e reazione al fine di garantire l'ottimizzazione dello strumento.
Emendamento 63 Articolo 5 quater (nuovo)
Articolo 5 quater
Volontari
La preparazione dei volontari e la risposta a gravi catastrofi naturali o derivanti dall'azione umana è posta sempre sotto il controllo e la supervisione della competente autorità locale; i volontari ricevono una formazione specifica che potenzi le loro capacità di individuare, rispondere e reagire ad una grave emergenza o ad una catastrofe.
Emendamento 64 Articolo 7, paragrafo 4
4. I programmi di lavoro annuali sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
4. I programmi di lavoro annuali sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Una volta adottati, i programmi di lavori annuali sono trasmessi all'autorità di bilancio per informazione.
Emendamenti 65 e 66 Articolo 8 bis (nuovo)
Articolo 8 bis
Cooperazione con le organizzazioni internazionali
Per evitare doppioni, potenziare al massimo l'organizzazione di attività di risposta efficiente in base alle informazioni condivise e per ottimizzare l'uso di tutte le risorse occorre stabilire con le organizzazioni internazionali collegamenti più diretti e una cooperazione potenziata, strutturata e permanente.
Allorquando gli interventi contestuali allo strumento sono compiuti al di fuori dei confini territoriali dell'Unione europea essi vanno coordinati con le Nazioni Unite qualora non sussistano particolari motivi che vi si oppongano.
Emendamento 67 Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis) Qualora dalle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 risulti che un sostegno finanziario è stato erogato da altre fonti, esso si limita al massimo a quella parte della richiesta per la quale non è ancora disponibile altro finanziamento.
Emendamento 68 Articolo 9, paragrafo 2
2. Occorre ricercare sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione europea o della Comunità.
2. Occorre ricercare sinergie, coerenza e complementarità con altri strumenti dell'Unione europea o della Comunità, fra l'altro con il Fondo di solidarietà europeo, con lo strumento per la stabilità e con ECHO, in modo da evitare doppioni e garantire l'ottimizzazione del valore aggiunto e dell'uso di risorse. Occorre fare lo stesso per quanto riguarda, in particolare, la proposta di decisione della Commissione riguardante il finanziamento di un progetto pilota relativo ad una serie di azioni preparatorie in vista del rafforzamento della lotta contro il terrorismo, che fornirà il finanziamento per il sistema generale di allerta rapida (ARGUS) e il programma europeo di protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP), anche al fine di garantire la coerenza nei settori della protezione delle infrastrutture critiche e della protezione civile.
Emendamento 69 Articolo 10, paragrafo 1, comma 2
Vi rientrano, in particolare, le spese per studi, riunioni, attività informative, pubblicazioni, spese per le reti informatiche (e le apparecchiature connesse) finalizzate allo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l'attuazione del presente regolamento.
Vi rientrano, in particolare, le spese per studi, riunioni, attività informative, pubblicazioni, spese per le reti informatiche (e le apparecchiature connesse) finalizzate allo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica, amministrativa e di personale cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l'attuazione del presente regolamento.
Emendamento 70 Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Attuazione delle azioni e coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri
1.La Commissione assicura, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'attuazione delle azioni e delle misure dello strumento conformemente al disposto dall'articolo 13, garantendone uno sviluppo armonico e equilibrato.
2.Ai fini dell'attuazione, la Commissione assicura il coordinamento e l'integrazione delle reti e dei sistemi di allerta, di preallarme e di reazione tempestiva alle emergenze gravi.
3.La Commissione e gli Stati membri intraprendono, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, azioni volte a assicurare il funzionamento efficace dello strumento e a sviluppare meccanismi a livello comunitario e degli Stati membri per conseguirne gli obiettivi. Assicurano altresì che venga fornita la dovuta informazione in merito alle azioni sostenute dallo strumento, nonché il conseguimento della più ampia partecipazione possibile alle azioni attuate dalle autorità locali e regionali come pure dalle organizzazioni non governative.
Emendamento 71 Articolo 12, paragrafo 4
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può chiedere chiarimenti o ulteriori spiegazioni. Se la risposta permane insoddisfacente, la Commissione annulla il sostegno finanziario residuo e procede al recupero dei fondi già erogati.
Emendamento 72 Articolo 13, paragrafo 1
1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione ("il comitato").
1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, tra cui rappresentanti delle autorità locali e regionali, e presieduto dal rappresentante della Commissione ("il comitato").
Emendamento 73 Articolo 14, punto 2, lettera (a)
(a) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi connessi all'applicazione del presente regolamento;
(a) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi connessi all'applicazione del presente regolamento. Tale relazione contiene in particolare informazioni relative alle richieste presentate, alle decisioni di sostegno adottate e alla liquidazione dell'assistenza finanziaria concessa;
Emendamento 74 Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione si impegna a dare rapidamente seguito a questa prima iniziativa, essenzialmente di carattere finanziario, presentando al più presto al Parlamento europeo le sue proposte di modifica della decisione 2001/792/CE.