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Procedura : 2005/0206(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0035/2006

Testi presentati :

A6-0035/2006

Discussioni :

Votazioni :

PV 15/03/2006 - 4.1
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Testi approvati :

P6_TA(2006)0081

Testi approvati
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Mercoledì 15 marzo 2006 - Strasburgo
Accordo di partenariato CE/Stati federati di Micronesia in materia di pesca*
P6_TA(2006)0081A6-0035/2006

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati Federati di Micronesia sulla pesca negli Stati Federati di Micronesia (COM(2005)0502 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2005)0502)(1),

–   visti gli articoli 37 e 300, paragrafo 2 del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0353/2005),

–   visti gli articoli 51 e 83, paragrafo 7 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A6-0035/2006),

1.   approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Federati di Micronesia.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) È importante migliorare l'informazione fornita al Parlamento europeo; a tal fine, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale sull'applicazione dell'accordo.
Emendamento 2
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Durante l'ultimo anno di validità del Protocollo e prima di concludere un nuovo accordo di proroga del medesimo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'accordo.
Emendamento 3
Articolo 2 ter (nuovo)
Articolo 2 ter
Sulla base della relazione di cui all'articolo 2 bis e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio conferisce, se del caso, alla Commissione, un mandato di negoziato in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.
Emendamento 4
Articolo 2 quater (nuovo)
Articolo 2 quater
La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il completamento del programma settoriale pluriennale e l'applicazione delle sue disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo.

(1) Non ancora pubblicata nella GU.

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