Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca (COM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0499)(1),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0354/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0037/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Il regolamento (CE) n. 1281/2005 modifica le disposizioni della legislazione comunitaria in materia di licenze di pesca al fine di adeguare i requisiti relativi alle informazioni minime e di precisare il ruolo delle licenze di pesca nella gestione della capacità della flotta.
Emendamento 2 Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter) Data la costante diminuzione di una serie di stock presenti nelle acque comunitarie, risulta necessario migliorare ed estendere le esistenti misure di conservazione; a tale riguardo, le licenze di pesca costituiscono uno strumento di gestione flessibile e utile.
Emendamento 3 Considerando 3 quater (nuovo)
(3 quater) L'obiettivo dovrebbe consistere nel prevedere uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche viventi, riconoscendo al contempo l'interesse del settore della pesca quanto al proprio sviluppo a lungo termine e alle proprie condizioni economiche e sociali, nonché l'interesse dei consumatori, tenendo presenti i limiti biologici e nel dovuto rispetto dell'ecosistema marino.
Emendamento 4 Considerando 3 quinquies (nuovo)
(3 quinquies). Le decisioni in materia di conservazione hanno conseguenze significative per lo sviluppo economico e sociale di quelle regioni degli Stati membri in cui la pesca rappresenta un'industria importante.