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Procedura : 2005/0090(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0057/2006

Testi presentati :

A6-0057/2006

Discussioni :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Votazioni :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Dichiarazioni di voto
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Testi approvati
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Mercoledì 15 marzo 2006 - Strasburgo
Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee *
P6_TA(2006)0085A6-0057/2006

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (COM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche(1):

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 1
(1)  Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, qui di seguito denominato "il regolamento finanziario", getta le basi giuridiche della riforma della gestione finanziaria. In quanto tale, se ne devono mantenere e rafforzare gli elementi essenziali. Inoltre, tale regolamento enuncia i principi di bilancio che si devono rispettare in tutti gli atti normativi, contenendo le deroghe al minimo strettamente necessario.
(1)  Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, qui di seguito denominato "il regolamento finanziario", getta le basi giuridiche della riforma della gestione finanziaria. In quanto tale, se ne devono mantenere e rafforzare gli elementi essenziali. Inoltre, tale regolamento enuncia i principi di bilancio basati sugli articoli 268 e seguenti del trattato CE e che si devono rispettare in tutti gli atti normativi, contenendo le deroghe al minimo strettamente necessario
Emendamento 2
CONSIDERANDO 2
(2)  Alcune modifiche sono giustificate dall'esperienza acquisita nella prassi, nell'intento di facilitare l'esecuzione del bilancio e il conseguimento dei relativi obiettivi politici e di adeguare alcune disposizioni di ordine procedurale e documentale, così da renderle più proporzionate ai relativi rischi e costi.
(2)  Alcune modifiche sono giustificate dall'esperienza acquisita nella prassi, nell'intento di facilitare l'esecuzione del bilancio e il conseguimento dei relativi obiettivi politici; è opportuno altresì sancire esplicitamente il principio della proporzionalità dell'azione amministrativa fondato sull'articolo 5 del trattato CE, onde chiarire che viene assicurata la proporzionalità rispetto ai rischi e costi.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 3
Tutte le modifiche sono intese a conseguire gli obiettivi delle riforme della Commissione, ad assicurare una sana gestione finanziaria ed a potenziare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro le frodi e le attività illecite, contribuendo così ad ottenere una ragionevole assicurazione della legalità e regolarità delle operazioni finanziarie.
Tutte le modifiche sono intese a conseguire gli obiettivi delle riforme della Commissione, ad assicurare una sana gestione finanziaria ed a rendere più efficiente la tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro le frodi e le attività illecite, contribuendo così ad ottenere una ragionevole assicurazione della legalità e regolarità delle operazioni finanziarie.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis) In base al paragrafo 1 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ciascuna istituzione assicura, nell'esercizio delle sue competenze, il rispetto del principio della proporzionalità, secondo il quale l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 6
(6)  In alcuni punti, sono necessarie maggiori efficienza e trasparenza per quanto riguarda l'applicazione dei principi di bilancio al fine di rispondere meglio ad esigenze operative.
(6)  L'applicazione concreta del regolamento finanziario ha rivelato che, gli addetti finanziari esercitano di fatto le loro competenze facendo scarso uso del loro margine di discrezionalità; ciò significa che essi, in quanto agenti esecutivi delle Comunità europee possono decidere autonomamente, esercitando caso per caso la propria discrezionalità, se un provvedimento ottempera al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE e al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 12
(12)  Attualmente, la Commissione deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità di bilancio prima di accettare liberalità, quali doni o legati, che comportino oneri. Per evitare procedure gravose e non necessarie, l'autorizzazione deve essere prevista soltanto nel caso di oneri considerevoli.
(12)  Attualmente, la Commissione deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità di bilancio prima di accettare liberalità, quali doni o legati, che comportino oneri. Per evitare procedure gravose e non necessarie, l'autorizzazione deve essere prevista nel caso di costi successivi.
Emendamento 7
CONSIDERANDO 13
(13)  Per quanto riguarda il principio della specializzazione del bilancio, si devono semplificare e chiarire, in certi punti, le norme che disciplinano gli storni di stanziamenti, perché nella prassi si sono rivelate gravose o non chiare. L'intenzione era che l'articolo 22 del regolamento finanziario si applicasse alle istituzioni eccettuata la Commissione, poiché questa ha un regime proprio. Tale disposizione va modificata di conseguenza.
soppresso
Emendamento 8
CONSIDERANDO 14
(14)  Riguardo alla "procedura di notifica", la Commissione e le altre istituzioni notificano le proposte di storni all'autorità di bilancio, la quale può ricorrere alla procedura normale se intende sollevare obiezioni. In simili casi, per la decisione dell'autorità di bilancio riguardo allo storno si applicano in teoria i consueti termini temporali, ma il testo attuale non precisa da quale momento è inteso che decorra il termine. Si deve porre rimedio a tale omissione.
soppresso
Emendamento 9
CONSIDERANDO 16
(16)  Ai fini dell'efficienza, si deve consentire alla Commissione di prendere decisioni autonome riguardo a storni dalla riserva nei casi in cui per l'azione in questione l'atto di base, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario, manca al momento in cui viene elaborato il bilancio, ma è adottato nel corso dell'esercizio.
soppresso
Emendamento 10
CONSIDERANDO 17
(17)  Le norme relative agli storni amministrativi effettuati dalla Commissione devono essere adattate alla nuova struttura di elaborazione del bilancio in base alle attività (ABB). La "procedura di notifica" va quindi limitata a quegli storni tra articoli, all'interno del capitolo amministrativo di ciascun titolo, che sono superiori al 10% degli stanziamenti dell'esercizio. La Commissione dovrebbe invece decidere a titolo autonomo gli storni tra articoli di titoli diversi che finanziano spese della medesima natura.
soppresso
Emendamento 11
CONSIDERANDO 22 BIS (nuovo)
(22 bis) Le disposizioni concernenti la responsabilità degli ordinatori devono essere rese più chiare per garantire certezza giuridica.
Emendamento 12
CONSIDERANDO 27
(27)  Si deve introdurre un termine di prescrizione per i crediti. Al contrario di molti dei suoi Stati membri, la Comunità non è soggetta a un termine di prescrizione alla scadenza del quale i suoi crediti finanziari si estinguono, né a un termine di prescrizione per adire le vie legali contro terzi allo scopo di far valere i suoi crediti. L'introduzione del termine di prescrizione nel nuovo articolo 73 ter risponde all'esigenza di una sana gestione finanziaria.
(27)  Si deve introdurre un termine di prescrizione per i crediti. Al contrario di molti dei suoi Stati membri, la Comunità non è soggetta a un termine di prescrizione alla scadenza del quale i suoi crediti finanziari si estinguono, né a un termine di prescrizione per adire le vie legali contro terzi allo scopo di far valere i suoi crediti. L'introduzione del termine di prescrizione nel nuovo articolo 73 ter risponde all'esigenza di una sana gestione finanziaria. I responsabili di danni dolosi non devono tuttavia poter beneficiare della prescrizione nella stessa misura degli altri debitori. L'inizio della prescrizione deve essere pertanto limitato alla data alla quale l'oggetto del diritto a risarcimento è interamente noto e documentato.
Emendamento 13
CONSIDERANDO 27 BIS (nuovo)
(27 bis) Le procedure di aggiudicazione devono svolgersi, ove possibile e opportuno, in ambito interistituzionale, al fine di alleggerire l'onere amministrativo anche per le piccole entità.
Emendamento 14
CONSIDERANDO 27 TER (nuovo)
(27 ter) Nel campo dell'aggiudicazione di contratti di forniture e di servizi, le procedure vanno snellite e adeguate alle esigenze degli offerenti. Occorre al riguardo vigilare a che il principio della proporzionalità si applichi anche ai costi della documentazione. La questione dei contratti quadro deve trovare espressione nel regolamento finanziario. La concorrenza non deve essere ostacolata da vincoli contrattuali inutilmente lunghi derivanti da contratti quadro. Inoltre, le piccole e medie imprese non devono essere di fatto preventivamente escluse dall'aggiudicazione dei contratti a motivo della loro dimensione.
Emendamento 15
CONSIDERANDO 29
(29)  Le norme del regolamento finanziario riguardanti l'esclusione di offerenti impongono alle istituzioni comunitarie un regime più rigoroso di quello previsto nella direttiva 2004/18/CE. Nel regolamento finanziario non si fa distinzione tra i motivi più gravi di esclusione ed altri motivi. Nella direttiva 2004/18/CE, invece, tale distinzione è presente e la si deve applicare alle istituzioni comunitarie. Gli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario devono prevedere l'esclusione obbligatoria nei casi più gravi, lasciando all'amministrazione aggiudicatrice la possibilità di aggiungere altri casi di esclusione, in base a una valutazione dei rischi. La medesima distinzione va introdotta all'articolo 114 del regolamento finanziario per quanto riguarda le sovvenzioni. Le norme relative alle sanzioni, previste all'articolo 96 del regolamento finanziario, devono esser modificate di conseguenza.
(29)  Le norme del regolamento finanziario riguardanti l'esclusione di offerenti impongono alle istituzioni comunitarie un regime più rigoroso di quello previsto nella direttiva 2004/18/CE. Per l'esclusione di offerenti occorre attenersi al principio di proporzionalità. La durata dell'esclusione deve essere limitata a un massimo di dieci anni per evitare di imporre sanzioni sproporzionate. L'esclusione per un periodo superiore ai cinque anni può avvenire solo sulla base di una sentenza passata in giudicato.
Emendamento 16
CONSIDERANDO 30 BIS (nuovo)
(30 bis) Il requisito della documentazione dovrebbe limitarsi allo stretto necessario. I costi di documentazione dovrebbero essere, inter alia, in funzione del valore dell'appalto.
Emendamento 17
CONSIDERANDO 30 TER (nuovo)
(30 ter) Per preservare la reputazione delle istituzioni in termini di integrità e correttezza amministrativa, i funzionari delle Comunità sono tenuti ad informare sistematicamente i propri superiori gerarchici della partecipazione a procedure di aggiudicazione al fine di escludere ogni possibile conflitto di interessi.
Emendamento 18
CONSIDERANDO 32 BIS (nuovo)
(32 bis) I candidati esclusi dovrebbero avere la possibilità di un'efficace protezione giuridica, come è obbligo anche per gli Stati membri. A tal fine è necessario istituire autorità di controllo indipendenti per verificare rapidamente e senza spese eccessive le procedure di aggiudicazione e assicurare un'efficace protezione giuridica.
Emendamento 19
CONSIDERANDO 32 TER (nuovo)
(32 ter) La protezione degli interessi finanziari dell'Unione non deve tradursi in richieste eccessive nei confronti dei candidati. Il deposito di garanzie da parte di questi ultimi deve pertanto limitarsi a casi motivati e non oltrepassare l'obiettivo perseguito.
Emendamento 20
CONSIDERANDO 34
(34)  È necessario semplificare le norme riguardanti le sovvenzioni. Le disposizioni relative agli accertamenti e alle garanzie devono essere più proporzionate ai relativi rischi finanziari. Si devono apportare alcune modifiche essenziali anzitutto al regolamento finanziario, per poi enunciare minuziose disposizioni nelle modalità d'esecuzione. All'articolo 108 del regolamento finanziario si deve chiarire il campo di applicazione delle sovvenzioni, con particolare riguardo per i finanziamenti correlati con operazioni di prestito e di partecipazione azionaria. Inoltre, si deve aggiungere il principio della proporzionalità.
(34)  È necessario semplificare le norme riguardanti le sovvenzioni. I requisiti richiesti dalla procedura amministrativa agli interessati devono essere sempre proporzionati. A tal fine è opportuno stralciare quanto più possibile all'inizio di un capitolo procedurale le domande non accolte al fine di risparmiare al candidato inutili spese. All'articolo 108 del regolamento finanziario si deve chiarire il campo di applicazione delle sovvenzioni, con particolare riguardo per i finanziamenti correlati con operazioni di prestito e di partecipazione azionaria. Proprio nel caso di aiuti di importo minimo deve essere data la possibilità di concedere tali aiuti sulla base di una decisione piuttosto che di accordi in materia più ampi e complessi.
Emendamento 21
CONSIDERANDO 36
(36)  La norma secondo la quale le sovvenzioni vanno accordate in base a un invito a presentare proposte ha dimostrato la propria validità. Tuttavia, l'esperienza ha mostrato che, in certe situazioni, la natura dell'azione non lascia scelte per la selezione dei beneficiari: all'articolo 110 del regolamento finanziario si deve riconoscere espressamente che si verificano simili casi eccezionali.
(36)  La norma secondo la quale le sovvenzioni vanno accordate in base a un invito a presentare proposte ha dimostrato la propria validità. Di conseguenza, è necessario provvedere affinché ai fini della sicurezza giuridica e della pianificazione le condizioni imposte ai candidati all'inizio della gara di appalto non siano modificate nel corso della procedura. Tuttavia, l'esperienza ha mostrato che, in certe situazioni, la natura dell'azione non lascia scelte per la selezione dei beneficiari: all'articolo 110 del regolamento finanziario si deve riconoscere espressamente che si verificano simili casi eccezionali.
Emendamento 22
CONSIDERANDO 37
(37)  Si deve adeguare la norma secondo la quale per la medesima azione non si può accordare più di una sovvenzione a favore di ogni singolo beneficiario, poiché alcuni atti di base consentono invece di combinare più finanziamenti comunitari e tali casi potrebbero essere più numerosi in futuro, nell'intento di assicurare l'efficacia delle spese. Nondimeno, ci si deve avvalere di tale opportunità per chiarire, all'articolo 111 del regolamento finanziario, che i medesimi costi non possono essere mai finanziati due volte dal bilancio comunitario.
(37)  All'articolo 111 del regolamento finanziario è opportuno chiarire che i medesimi costi non possono essere mai finanziati due volte dal bilancio comunitario e che non è possibile oltrepassare il tasso del 100% delle spese ammissibili al finanziamento.
Emendamento 23
CONSIDERANDO 39
(39)  Ai fini della chiarezza e della trasparenza, in un nuovo articolo 113 bis del regolamento finanziario si deve autorizzare il ricorso a pagamenti forfettari, accanto al più consueto metodo del rimborso dei costi effettivamente sostenuti.
(39)  Ai fini della chiarezza e della trasparenza, in un nuovo articolo 113 bis del regolamento finanziario si deve autorizzare il ricorso a pagamenti forfetari, accanto al più consueto metodo del rimborso dei costi effettivamente sostenuti. Le spese ammissibili al finanziamento vanno definite in maniera più precisa.
Emendamento 24
CONSIDERANDO 40
(40)  All'articolo 114 del regolamento finanziario si devono sopprimere alcune restrizioni relative all'ammissibilità dei beneficiari, per consentire le sovvenzioni a favore di persone fisiche e di determinati tipi di entità prive di personalità giuridica.
(40)  Gli obblighi in materia di documenti giustificativi imposti ai beneficiari degli aiuti e le sanzioni di cui sono passibili devono essere sempre proporzionati al rischio; inoltre si devono sopprimere alcune restrizioni relative all'ammissibilità dei beneficiari, per consentire le sovvenzioni a favore di persone fisiche e di determinati tipi di entità prive di personalità giuridica.
Emendamento 25
CONSIDERANDO 40 BIS (nuovo)
(40 bis) Per una migliore informazione dei candidati a un finanziamento sarebbe opportuno creare un servizio comune incaricato di armonizzare analoghe richieste di aiuti, informare i candidati e attuare un monitoraggio degli aiuti assegnati.
Emendamento 26
CONSIDERANDO 47
(47)  È necessario consentire la ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati come conseguenza della non attuazione totale o parziale dei progetti per i quali essi erano stati accantonati. Tuttavia ciò deve essere possibile solo a determinate condizioni e soltanto nel settore della ricerca, dato che i progetti di ricerca presentano rischi finanziari maggiori rispetto a quelli di altre politiche.
(47)  Data la particolare importanza degli aiuti alla ricerca per la competitività dell'Unione europea, è necessario consentire la ricostituzione degli stanziamenti d'impegno che non sono stati utilizzati o sono stati disimpegnati come conseguenza della non attuazione totale o parziale dei progetti per i quali essi erano stati accantonati.
Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate o in spese contenute in un altro atto normativo devono rispettare, in particolare, i principi di bilancio enunciati nel titolo II.
Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate o in spese contenute in un altro atto giuridico devono rispettare i principi di bilancio enunciati all'articolo 268 e seguenti del trattato CE.
Emendamento 28
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Ogni misura con la quale le istituzioni eseguono il bilancio secondo il presente regolamento deve rispettare il principio della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE.
Emendamento 29
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 2, comma 1 ter (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Qualora la Commissione in una proposta concernente un altro atto legislativo, intenda discostarsi dalle disposizioni del regolamento finanziario, essa deve informare esplicitamente e separatamente la commissione del Parlamento europeo competente per le questioni inerenti al bilancio.
Emendamento 136
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 9, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
5 bis. All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono in linea di principio annullati.
Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa dall'istituzione interessata entro il 15 febbraio conformemente ai paragrafi 2 e 3, o essere oggetto di un riporto di diritto conformemente al paragrafo 4.
Gli stanziamenti d'impegno non utilizzati o disimpegnati, a seguito dell'inesecuzione totale o parziale dei progetti ai quali erano stati destinati, possono tuttavia essere ricostituiti, sino a un importo massimo di [...] EUR l'anno, in casi debitamente motivati previsti da una decisione congiunta delle autorità di bilancio ovvero contemplati in un atto giuridico di base o in un accordo tra le autorità di bilancio, qulora i progetti originariamente previsti debbano essere assolutamente realizzati, ovvero qualora siano necessarie risorse per finanziare nuove misure."
Emendamento 30
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 12, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Tuttavia, in casi eccezionali debitamente motivati, gli stanziamenti destinati ad aiuti erogati per situazioni di crisi e ad operazioni di aiuto umanitario possono essere impegnati sin dal 15 dicembre di ogni esercizio, attribuendo loro gli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono essere superiori a un quarto degli stanziamenti della corrispondente linea di bilancio dell'ultimo bilancio adottato.
Tuttavia, in casi eccezionali debitamente motivati, gli stanziamenti destinati ad aiuti erogati per situazioni di crisi e ad operazioni di aiuto umanitario possono essere impegnati sin dal 15 dicembre di ogni esercizio, attribuendo loro gli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono essere superiori a un quarto degli stanziamenti della corrispondente linea di bilancio dell'ultimo bilancio adottato. È necessario informare l'autorità di bilancio in merito a tali impegni.
Emendamento 31
ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)
Articolo 14, paragrafo 2, (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(6 bis) All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
"Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 1, punto 4, la Comunità europea e la Comunità dell'energia atomica nonché gli organismi creati dalle Comunità di cui all'articolo 185 non possono accendere prestiti, fatta eccezione per finanziamenti diretti e necessari all'acquisto di beni immobiliari destinati all'uso delle istituzioni che hanno costituito oggetto di un parere favorevole dell'autorità di bilancio a norma dell'articolo 179, paragrafo 3."
Emendamento 32
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 16, paragrafo 2, prima frase (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Le operazioni di conversione devono avvenire in modo tale da non modificare sostanzialmente il cofinanziamento delle sovvenzioni ai progetti da parte dell'Unione.
Emendamento 33
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 19, paragrafo 2, comma 1 (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
L'accettazione di liberalità comportanti considerevoli oneri finanziari è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, che si pronunciano entro due mesi dalla data alla quale hanno ricevuto la richiesta della Commissione.
L'accettazione di liberalità comportanti dei costi considerevoli è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, che si pronunciano entro due mesi dalla data alla quale hanno ricevuto la richiesta della Commissione.
Emendamento 34
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 22, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
b bis) da articolo a articolo senza limiti.
Emendamento 35
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 22, paragrafo 2, comma 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(2)  Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni informano l'autorità di bilancio e la Commissione delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio presenta motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.
(2)  Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio presenta dei motivi, si applica la procedura di cui all'articolo 24.
Emendamento 36
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 22, paragrafo 2, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
L'autorità di bilancio decide su tali storni entro i termini di cui all'articolo 24, che decorrono dalla data alla quale l'istituzione ha informato tale autorità dello storno che intende effettuare.
soppresso
Emendamento 37
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 22, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
3.  Ogni istituzione ad eccezione della Commissione può proporre all'autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. L'autorità di bilancio ne informa la Commissione. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 24.
3.  Ogni istituzione ad eccezione della Commissione può proporre all'autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 24.
Emendamento 38
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 22, paragrafo 4 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
4.  Ogni istituzione ad eccezione della Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente l'autorità di bilancio.
soppresso
Emendamento 39
ARTICOLO 1, PUNTO 11, LETTERA A, PUNTO I
Articolo 23, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
soppresso
"b) per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo soltanto tra articoli che finanziano spese d'identico tipo";
Emendamento 40
ARTICOLO 1, PUNTO 11, LETTERA A, PUNTO II
Articolo 23, paragrafo 1, lettera d) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
ii) è aggiunta la seguente lettera d):
soppresso
"d) storni dal titolo "stanziamenti accantonati", di cui all'articolo 43, nei casi in cui per l'azione in oggetto l'atto di base manca al momento dell'elaborazione del bilancio, ma è adottato nel corso dell'esercizio di bilancio."
Emendamento 41
ARTICOLO 1, PUNTO 11, LETTERA A), PUNTO III
Articolo 23, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
iii) è soppresso il secondo comma
iii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Tre settimane prima di procedere agli storni di cui alle lettere b) e c), la Commissione informa l'autorità di bilancio della sua decisione. In caso di motivi debitamente giustificati esposti in tale periodo dall'uno o dall'altro ramo dell'autorità di bilancio, si applica la procedura di cui all'articolo 24.
Tre mesi prima della fine dell'esercizio, la Commissione riferisce all'autorità di bilancio in merito all'esecuzione delle spese di cui alla lettera b) e comunica l'intenzione di effettuare gli storni concernenti il personale, il personale esterno ed altri agenti a norma della lettera b). Se, entro sei settimane a decorrere dalla comunicazione, l'autorità di bilancio non si oppone agli storni previsti, la Commissione può procedere ed informare l'autorità di bilancio in merito agli storni nel mese seguente."
Emendamento 42
ARTICOLO 1, PUNTO 11, LETTERA B
Articolo 23, paragrafo 1 bis, (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
b)  È inserito il seguente paragrafo 1 bis:
soppresso
"1 bis La Commissione informa l'autorità di bilancio tre settimane prima di procedere:
a) a storni da articolo ad articolo, all'interno del capitolo corrispondente agli stanziamenti amministrativi del medesimo titolo, superiori al 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nell'articolo dal quale si effettua lo storno;
b) agli storni di cui al paragrafo 1, lettera c).
In caso di motivi, debitamente giustificati, fatti valere entro il suddetto periodo da uno dei rami dell'autorità di bilancio, si applica la procedura di cui all'articolo 24. L'autorità di bilancio decide riguardo agli storni entro i termini di cui all'articolo 24, che decorrono dalla data alla quale l'istituzione ha informato l'autorità di bilancio dello storno che intende effettuare."
Emendamento 43
ARTICOLO 1, PUNTO 11, LETTERA C
Articolo 23, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
c)  Al paragrafo 2, i termini "dal paragrafo 1, lettera c)" sono sostituiti da "dai paragrafi 1 e 1 bis".
soppresso
Emendamento 44
ARTICOLO 1, PUNTO 12
Articolo 26, paragrafo 2, comma 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
12.  All'articolo 26, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
soppresso
"Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio su proposta della Commissione. Per ogni singola operazione deve essere presentata una proposta distinta."
Emendamento 45
ARTICOLO 1, PUNTO 12 BIS (nuovo)
Articolo 27, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(12 bis) All'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza, efficacia, e proporzionalità."
Emendamento 46
ARTICOLO 1, PUNTO 12 TER (nuovo)
Articolo 27, paragrafo 2, comma 3 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(12 ter) All'articolo 27, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
"Secondo il principio di proporzionalità, occorre assicurare un congruo rapporto fra costi di controllo della spesa e importi e rischi coinvolti."
Emendamento 47
ARTICOLO 1, PUNTO 12 QUATER (nuovo)
Articolo 27, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(12 quater) All'articolo 27, è aggiunto il seguente paragrafo:
"(4 bis) Nell'esecuzione di programmi e attività, le procedure sono stabilite in funzione dei contenuti degli stessi. Il disposto del presente articolo è precisato da apposite norme di attuazione."
Emendamento 48
ARTICOLO 1, PUNTO 12 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 27, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(12 quinquies) All'articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo:
"4 ter. Le istituzioni stabiliscono sistemi di misurazione e raffronto dell'efficienza per quanto riguarda le procedure di appalto e la procedura per la concessione di sovvenzioni."
Emendamento 49
ARTICOLO 1, PUNTO 12 SEXIES (nuovo)
Articolo 28, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(12 sexies) All'articolo 28, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nel corso della procedura di bilancio, gli organi e le istituzioni forniscono tutte le informazioni utili a permettere un raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie. Tali informazioni comprendono i progressi compiuti e lo stato di avanzamento dei lavori dell'autorità legislativa sulle proposte presentate. Se necessario, il fabbisogno di stanziamenti è rivisto in funzione dello stato di avanzamento delle deliberazioni sull'atto di base."
Emendamento 50
ARTICOLO 1, PUNTO 12 SEPTIES (nuovo)
Articolo 28, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(12 septies) All'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli organi e le istituzioni, al fine di prevenire i rischi di frode o irregolarità, presentano nella scheda finanziaria le informazioni che riguardano le misure di prevenzione e di tutela esistenti o previste.
Emendamento 51
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 29, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
13.  All"articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
13.  L"articolo 29 è sostituito dal seguente:
"Articolo 29
1.  Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.
"2. Il bilancio ed i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del presidente del Parlamento europeo.
2.  Il bilancio ed i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del presidente del Parlamento europeo.
La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data alla quale viene constatata l'adozione definitiva del bilancio. I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."
La pubblicazione avviene entro due mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.
Le relazioni della Commissione comprendono dati attinenti al testo del commento del bilancio."
Emendamento 52
ARTICOLO 1, PUNTO 13 BIS (NUOVO)
Capo 9 e articolo 30 bis (nuovi) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(13 bis) Al titolo II della parte prima sono inseriti il capo 9 e l'articolo 30 bis:
"Capo 9
Principio dell'efficacia e dell'efficienza del controllo interno
Articolo 30 bis
1.  L'esecuzione del bilancio è garantita mediante un controllo interno efficace ed efficiente conformemente a ciascun modo di gestione.
2.  Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli nella catena di controllo e concepito per fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) l'efficacia ed efficienza delle operazioni;
b) l'affidabilità delle relazioni finanziarie;
c) la salvaguardia del patrimonio e delle informazioni nonché la prevenzione e la rilevazione di frodi e irregolarità; e
d) la gestione adeguata dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni."
Emendamento 53
ARTICOLO 1, PUNTO 16, LETTERA A
Articolo 43, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
A)  Al secondo comma del paragrafo 1, i termini "all'articolo 24" sono sostituiti da "agli articoli 23 e 24";
soppressa
Emendamento 54
ARTICOLO 1, PUNTO 16, LETTERA B
Articolo 43, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
b)  Al paragrafo 2, i termini "all'articolo 24" sono sostituiti da "agli articoli 23 e 24".
soppressa
Emendamento 55
ARTICOLO 1, PUNTO 19, LETTERA A, II)
Articolo 46, paragrafo 1, punto 1, lettera f) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
ii)  La lettera f) è soppressa.
soppresso
Emendamento 56
ARTICOLO 1, PUNTO 19, LETTERA B
Articolo 46, paragrafo 1, punto 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
b)  Il punto 2) è sostituito dal seguente:
soppressa
"2. nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al punto 1);"
Emendamento 57
ARTICOLO 1, PUNTO 19, LETTERA C
Articolo 46, paragrafo 1, punto 3, lettera c (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
c)  Al punto 3), la lettera c) è sostituita dalla seguente:
soppressa
"c) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico e tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;"
Emendamento 58
ARTICOLO 1, PUNTO 19, LETTERA D
Articolo 46, paragrafo 1, punto 5 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
d)  Il punto 5) è sostituito dal seguente:
soppressa
"5. le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l'attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne."
Emendamento 59
ARTICOLO 1, PUNTO 20 BIS (nuovo)
Articolo 48, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(20 bis) All'articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le istituzioni eseguono il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati."
Emendamento 60
ARTICOLO 1, PUNTO 22, LETTERA A
Articolo 53, paragrafo 3, comma 3, alinea (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Per assicurare, nella gestione concorrente, che i fondi siano utilizzati secondo le regole ed i principi previsti, gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari allo scopo di:
Per assicurare, nella gestione concorrente, che i fondi siano utilizzati secondo le regole ed i principi previsti, gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi ed altri necessari alla salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità. Tali provvedimenti mirano in particolare a:
Emendamento 61
ARTICOLO 1, PUNTO 22, LETTERA A
Articolo 53, paragrafo 3, comma 2, lettera b) (regolamento (CE, Euratom) n. 1 605/2002)
b) prevenire le irregolarità e le frodi e intervenire se esse si verificano;
b) prevenire le irregolarità, l'amministrazione scorretta e le frodi e intervenire se esse si verificano;
Emendamento 62
ARTICOLO 1, PUNTO 23, LETTERA B, PUNTO -I) (nuovo)
Articolo 54, paragrafo 2, alinea (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
-i)  L'alinea è sostituita dal seguente testo:
"2. Nei limiti previsti al paragrafo 1, la Commissione, quando esegue il bilancio in modo centralizzato indiretto secondo l'articolo 53, paragrafo 2, o secondo l'articolo 53, paragrafo 4, può affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio:"
Emendamento 63
ARTICOLO 1, PUNTO 23, LETTERA C BIS) (nuova)
Articolo 54, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
c bis) È aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Nell'esercitare i poteri conferitigli dalla Commissione a norma dell'articolo 50, il Parlamento europeo può, nel rispetto delle disposizioni del suo regolamento, e adottando norme specifiche, delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio ai gruppi politici presenti nel suo seno in ordine a taluni stanziamenti ben definiti.
Tali norme specifiche non possono derogare all'articolo 56, a meno che le particolari esigenze di funzionamento dei gruppi politici lo richiedano."
Emendamento 64
ARTICOLO 1, PUNTO 24
Articolo 56, paragrafo 1, alinea (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
1.  La Commissione quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta, verifica anzitutto che, in qualsiasi entità alla quale affida l'esecuzione, siano presenti, pertinenti e operino adeguatamente secondo le regole di una sana gestione finanziaria:
1.  La Commissione o il Parlamento europeo, quando eseguono il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta, verificano ognuno preventivamente che, in qualsiasi entità alla quale affidano l'esecuzione, siano presenti, pertinenti e operino adeguatamente secondo le regole di una sana gestione finanziaria:
Emendamento 65
ARTICOLO 1, PUNTO 24
Articolo 56, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
3.  La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni delegate. Quando procede ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo essa tiene conto dell'equipollenza fra i sistemi di controllo.
3.  La Commissione e il Parlamento europeo provvedono rispettivamente alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni delegate. Quando procedono ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo le due istituzioni tengono conto dell'equipollenza fra i sistemi di controllo.
Emendamento 66
ARTICOLO 1, PUNTO 27
Articolo 60, paragrafo 7, prima frase (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(27)  All'articolo 60, la prima frase del paragrafo 7 è sostituita dalla seguente:
(27)  All'articolo 60, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione e di una dichiarazione di affidabilità, attestante che le informazioni figuranti in tale relazione presentano una visuale veritiera ed equa."
"L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione e delle eventuali riserve su queste ultime, accompagnata da una dichiarazione di affidabilità, attestante che le informazioni figuranti in tale relazione presentano una visuale veritiera ed equa.
La relazione illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e il funzionamento del sistema di controllo interno. Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione individuati. Entro il 15 giugno di ogni anno, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio una sintesi delle relazioni annuali di attività dell'anno precedente. Tali relazioni illustrano i dettagli delle misure adottate per limitare il rischio di errori in connessione con le operazioni descritte nella relazione ed offrono una valutazione dell'efficacia di tali misure."
Emendamento 67
ARTICOLO 1, PUNTO 28, LETTERA -A) (nuova)
Articolo 61, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
-a)  Al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e bis:
"e bis) convalidare l'effettivo funzionamento dei sistemi contabili;"
Emendamento 68
ARTICOLO 1, PUNTO 28, LETTERA A)
Articolo 61, paragrafo 2 bis (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
"2 bis. Il contabile prepara i conti in base alle informazioni presentategli a norma del paragrafo 2. I conti definitivi elaborati ai sensi dell'articolo 129, paragrafi 2 e 3, sono corredati di un certificato redatto dal contabile, nel quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati nel rispetto del titolo VII e dei principi, norme e metodi contabili descritti in allegato agli stati finanziari."
"2 bis. Prima della loro approvazione da parte dell'istituzione, il contabile convalida i conti, attestando che essi presentano un'immagine veritiera e fedele della situazione finanziaria dell'istituzione.
A tale scopo il contabile si assicura che i conti siano stati preparati conformemente alle norme e ai metodi contabili nonché ai sistemi contabili stabiliti sotto la sua responsabilità come sancito nel presente regolamento per i conti della sua istituzione e che nei conti siano registrate tutte le entrate e le uscite.
Egli ha la facoltà di controllare le informazioni ricevute nonché di effettuare gli eventuali ulteriori controlli che ritenga necessari al fine di convalidare i conti.
Se del caso, egli esprime delle riserve, illustrando dettagliatamente la natura e la portata delle medesime.
Gli ordinatori delegati trasmettono tutte le informazioni di cui il contabile necessita al fine di esercitare le sue funzioni. Gli ordinatori rimangono pienamente responsabili dell'impiego corretto dei fondi da loro gestiti nonché della legittimità e della regolarità delle spese effettuate sotto il loro controllo.
I contabili delle altre istituzioni ed agenzie convalidano i propri conti annuali e trasmettono il certificato al contabile della Commissione. "
Emendamento 69
ARTICOLO 1, PUNTO 32, LETTERA A)
Articolo 66, paragrafo 1, prima frase (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(a)  Al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
(a)  Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"L'ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto, secondo cui un agente al quale si applicano le pertinenti disposizioni può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento e alle sue modalità d'esecuzione.
"1. L'ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto.
L'obbligo di risarcire il danno sussiste in particolare quando:
− l'ordinatore accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento senza conformarsi, per negligenza grave o intenzionalmente, al presente regolamento e alle sue modalità d'esecuzione;
− l'ordinatore, per negligenza grave o intenzionalmente, omette di rilasciare un attestato che motivi diritti da recuperare o omette o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento il quale possa avere come effetto una responsabilità civile dell'organo nei confronti di terzi.
Nell'accertamento dell'esistenza e della gravità di una colpa sono considerate tutte le circostanze, segnatamente le risorse a disposizione dell'ordinatore per l'espletamento dei suoi doveri.
L'importo dell'addebito all'ordinatore è calcolato alla luce del principio di proporzionalità, segnatamente dell'intensità della colpa. Quando l'ordinatore opera con negligenza, la sua responsabilità è limitata al massimo a 12 stipendi mensili. Quando l'ordinatore agisce intenzionalmente o premeditatamente, risponde per l'intero danno."
Emendamento 70
ARTICOLO 1, PUNTO 32, LETTERA B BIS) (nuova)
Articolo 66, paragrafo 4 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
b bis) Al paragrafo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"4. Ogni istituzione crea o partecipa alla creazione congiunta di un'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie, indipendente sul piano funzionale, incaricata di definire l'esistenza di irregolarità finanziarie e le loro eventuali conseguenze. Un gruppo di istituzioni può creare istanze congiunte. I membri di un'istanza specializzata possono essere nominati a partire da qualunque istituzione."
Emendamento 71
ARTICOLO 1, PUNTO 33 BIS (nuovo)
Articolo 72, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(33 bis) All'articolo 72, è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 bis. Gli importi pagati indebitamente appartengono al bilancio comunitario e devono essere recuperati, tenendo presente il principio di proporzionalità, nonché iscritti nel bilancio.
Quando gli Stati membri o altre istituzioni applicano misure di recupero, è possibile utilizzare il bilancio comunitario per rimborsare i costi connessi a detti recuperi. Detti rimborsi sono disciplinati dalle modalità di esecuzione."
Emendamento 72
ARTICOLO 1, PUNTO 35
Articolo 73 ter (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, i crediti delle Comunità nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti delle Comunità sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, i crediti delle Comunità nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti delle Comunità sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
Se il credito è legato a un danno intenzionale, la prescrizione inizia a decorrere non prima del momento in cui per l'evento dannoso e il diritto al risarcimento siano stati accertati i motivi e l'importo in termini concreti e giuridici e gli stessi siano posti agli atti. La prescrizione è sospesa dalla rivendicazione giudiziaria del diritto. Quando diversi debitori rispondono in quanto debitore solidale, la sospensione nei confronti di un debitore si applica a ogni debitore solidale.
La data dalla quale calcolare il termine di prescrizione e le condizioni per interrompere il decorso del termine sono stabilite nelle modalità d'esecuzione.
La data dalla quale calcolare il termine di prescrizione e le condizioni per interrompere il decorso del termine sono stabilite inoltre nelle modalità d'esecuzione.
Emendamento 73
ARTICOLO 1, PUNTO 35 BIS (nuovo)
Articolo 74, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(35 bis) All'articolo 74, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"Le entrate riscosse a titolo di ammende, accordi, penalità di mora e altre sanzioni, gli importi recuperati e gli interessi eventualmente prodotti non sono registrati definitivamente come entrate di bilancio fintantoché le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia."
Emendamento 74
ARTICOLO 1, PUNTO 37 BIS (nuovo)
Articolo 79, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(37 bis) All'articolo 79 è aggiunto il seguente comma:
"Soltanto in casi motivati le richieste di pagamento possono costituire la premessa per pagamenti della Commissione."
Emendamento 75
ARTICOLO 1, PUNTO 37 TER (NUOVO)
Articolo 80, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(37 ter) All'articolo 80 è aggiunto il seguente comma:
"Ove siano effettuati pagamenti periodici per quanto concerne servizi prestati o beni forniti e a condizione di un'analisi dei rischi da lui effettuata, il funzionario competente per l'autorizzazione può ordinare l'applicazione di un sistema di debito diretto."
Emendamento 76
ARTICOLO 1, PUNTO 37 QUATER (nuovo)
Articolo 83, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(37 quater) All'articolo 83 è aggiunto il seguente comma:
"Le istituzioni trasmettono all'autorità di bilancio una relazione sull'osservanza dei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione e sulla sospensione degli stessi."
Emendamento 77
ARTICOLO 1, PUNTO 39, LETTERA A BIS (nuova)
Articolo 88, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
a bis) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
"L'esecuzione del contratto può iniziare soltanto dopo la sua firma."
Emendamento 78
ARTICOLO 1, PUNTO 39 BIS (nuovo)
Articolo 89, paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(39 bis) All'articolo 89 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
"2 bis. Per conseguire livelli ottimali dei costi ed evitare procedure di aggiudicazione parallele, l'amministrazione aggiudicatrice deve provvedere con mezzi idonei a che le procedure di aggiudicazione si svolgano a livello interistituzionale.
2 ter. Si deve tenere debito conto degli interessi delle piccole e medie imprese, in particolare suddividendo gli appalti, se del caso, in lotti specializzati o parziali. Le soglie di cui agli articoli 105 e 167 non possono essere eluse mediante tale suddivisione."
Emendamento 79
ARTICOLO 1, PUNTO 39 TER (nuovo)
Articolo 90, paragrafo 1, comma 1, frase 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(39 ter) All'articolo 90, paragrafo 1, comma 1, è aggiunto il seguente comma:
"La pubblicazione avviene anche per i contratti conclusi nel contesto di un contratto quadro, qualora con la conclusione di un singolo contratto o con il volume complessivo dei contratti conclusi nel contesto del contratto quadro sia superata la soglia di cui agli articoli 105 e 167."
Emendamento 80
ARTICOLO 1, PUNTO 41 BIS (nuovo)
Articolo 91 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(41 bis) È aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 91 bis
1.  Quando l'amministrazione aggiudicatrice accerta che
a) i costi previsti dell'impegno amministrativo per l'esecuzione di diverse procedure di aggiudicazione, contestuali o in successione, in relazione a oggetti comparabili dell'appalto sono superiori ai risparmi prevedibili conseguibili con l'espletamento delle procedure d'aggiudicazione e pertanto sono inefficaci, oppure
b) l'oggetto dell'appalto lo presuppone e
c) la concorrenza non ne risulta eccessivamente limitata,
può decidere la conclusione di un contratto quadro. L'ordinatore provvede a mettere agli atti la decisione motivata per la conclusione di un contratto quadro.
2.  La durata di un contratto quadro per la fornitura di servizi non può superare i 24 mesi, pur restando ammissibile una proroga tacita di non oltre 24 mesi (durata di base). Ove consentita dalla finalità del contratto, va prevista la possibilità di recesso parziale.
3.  La proroga tacita del contratto può avvenire soltanto se al momento della stessa sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1. L'ordinatore deve accertare la sussistenza di tali condizioni e provvedere a mettere agli atti il risultato del suo accertamento.
4.  Qualora, secondo la valutazione al momento della conclusione del contratto, l'oggetto dell'appalto possa essere realizzato soltanto in un periodo che ecceda la durata di base, l'ordinatore deve provvedere a mettere agli atti i motivi per il superamento di tale periodo.
5.  Quando oggetto dell'appalto sia la fornitura di beni, al momento della conclusione del contratto, a prescindere dalle condizioni di cui al paragrafo 1, si provvede con disposizioni adeguate a che nel periodo del contratto quadro non sorga un danno economico per l'amministrazione aggiudicatrice."
Emendamento 81
ARTICOLO 1, PUNTO 41 TER (nuovo)
Articolo 92 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(41 ter) L'articolo 92 è così modificato:
"Articolo 92
1.  L'oggetto dell'appalto deve essere definito nei documenti della gara d'appalto completamente, chiaramente e con precisione.
2.  I criteri di selezione che permettono di valutare le capacità dei candidati o offerenti e i criteri d'attribuzione che permettono di valutare il contenuto delle offerte sono definiti e precisati preliminarmente nei documenti della gara d'appalto.
3.  I motivi di esclusione (articoli 93 e 94) sono comunicati previamente ai candidati o offerenti.
4.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 93 bis, a candidati e offerenti va precisato che sono tenuti a comunicare senza indugio la sussistenza di criteri di esclusione e se del caso a confermarne l'insussistenza. È comunicato un rimando alle conseguenze giuridiche dell'articolo 96.
5.  Nel caso di un contratto quadro a candidati e offerenti va precisato che anche altre istituzioni hanno il diritto di ricevere forniture alle condizioni fissate nel contratto quadro."
Emendamento 82
ARTICOLO 1, PUNTO 42
Articolo 93, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
a) i quali siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di attività illecite o per ogni altra attività illecita tale da ledere gli interessi finanziari delle Comunità;
a) i quali, nei cinque anni precedenti la data dell'appalto, siano stati condannati per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di attività illecite o per ogni altra attività comparabile con rilevanza penale; la durata dell'esclusione può essere prolungata fino a dieci anni qualora il candidato o l'offerente siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per un fatto che abbia leso gli interessi finanziari delle Comunità;
Emendamento 83
ARTICOLO 1, PUNTO 42
Articolo 93, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
3.  Le situazioni di esclusione devono essere definite preliminarmente e devono essere segnalate ai candidati od offerenti.
soppresso
Emendamento 84
ARTICOLO 1, PUNTO 42
Articolo 93, paragrafo 4, comma 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
4.  I candidati od offerenti devono attestare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 ed eventualmente in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 2.
4.  Fatto salvo l'articolo 93 bis, i candidati od offerenti devono attestare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 ed eventualmente in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 2.
Emendamento 85
ARTICOLO 1, PUNTO 42
Articolo 93, paragrafo 4, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Inoltre, quando il candidato o offerente è un'entità giuridica, si devono fornire informazioni sulla proprietà o l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza se chiesto dall'amministrazione aggiudicatrice.
soppresso
Emendamento 86
ARTICOLO 1, PUNTO 42
Articolo 93 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
"Articolo 93 bis
1.  Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 89, gli oneri riguardanti la gestione e la documentazione devono essere chiaramente delimitati in ogni fase della procedura di aggiudicazione ed avere un nesso con la stessa, segnatamente:
a) salvo nel caso di appalti di scarso valore nei quali sia ammessa un'unica offerta nella procedura negoziata, gli ordinatori, dopo aver previamente valutato il rischio, possono prescindere dalla produzione di una o più prove;
b) l'amministrazione aggiudicatrice può, nel contesto di una procedura di aggiudicazione a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, esigere un attestato o una prova di altro tipo a conferma che il candidato non si trovi in nessuna delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e che soddisfa gli altri criteri di aggiudicazione;
c) in tutti gli altri casi l'amministrazione aggiudicatrice può esigere le prove che essa ritenga necessarie per l'espletamento della procedura di aggiudicazione.
Inoltre, il candidato o offerente quando è un'entità giuridica, deve fornire informazioni sulla proprietà o l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza se chiesto dall'amministrazione aggiudicatrice.
2.  Fatta salva la sezione 4, il versamento di acconti non può essere differito soltanto perché non è stato fatto ricorso alla possibilità di richiedere prove."
Emendamento 87
ARTICOLO 1, PUNTO 42
Articolo 94, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Fatte salve eventuali altre disposizioni in materia di conflitti d'interessi, in particolare quelle di cui all'articolo 52, si presume che sussista un conflitto d'interessi ai sensi della lettera a) se, in una qualsiasi fase della procedura di concessione di una sovvenzione, il candidato o offerente era funzionario o agente delle Comunità, a meno che la sua partecipazione alla procedura di aggiudicazione non fosse stata previamente autorizzata dal suo superiore gerarchico.
Emendamento 88
ARTICOLO 1, PUNTO 43
Articolo 95 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(43)  All'articolo 95, è aggiunto il seguente comma:
(43)  L'articolo 95 è sostituito dal seguente:
"Tuttavia, ai fini dell'efficacia in termini di costi, due o più istituzioni possono accordarsi per utilizzare una base di dati comune."
"Articolo 95
1.  Ogni istituzione comunica ad una base di dati centrale gestita dalla Commissione i dettagli relativi ai candidati e agli offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94.
2.  Gli ordinatori in seno a tutte le istituzioni ed agenzie consultano la base di dati prima dell'aggiudicazione di un appalto. L'accesso alla base di dati è concesso anche alle autorità competenti degli Stati membri. L'accesso può essere concesso a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali se ciò risulta necessario per importanti ragioni di interesse pubblico, fatte salve le norme comunitarie sul trattamento dei dati personali.
3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dettagli relativi agli operatori economici che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettere b) e c), laddove la condotta di detti operatori abbia leso gli interessi finanziari delle Comunità e queste ultime non si siano già costituite parte in un procedimento giudiziario. In sede di aggiudicazione di un appalto, qualora siano interessate risorse finanziarie provenienti da fondi dell'UE, le autorità degli Stati membri consultano le basi di dati della Commissione e utilizzano conformemente le informazioni ottenute."
Emendamento 89
ARTICOLO 1, PUNTO 44
Articolo 96, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
2 bis. L'esclusione di un candidato o offerente per una durata superiore a cinque anni può avvenire soltanto sulla base di una sentenza o di un documento equiparato con cui il candidato o l'offerente sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fattispecie pertinenti ai fini dell'esclusione che ledano gli interessi finanziari delle Comunità.
Emendamento 90
ARTICOLO 1, PUNTO 44 BIS (nuovo)
Prima dell'articolo 97, sezione 3 bis (nuova) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(44 bis) Prima dell'articolo 97 è inserita la nuova sezione 3 bis:
"Sezione 3 bis
Diritti dei partecipanti alla procedura di aggiudicazione"
Emendamento 91
ARTICOLO 1, PUNTO 44 TER (nuovo)
Articolo 97, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(44 ter) L'articolo 97, paragrafo 1, è soppresso.
Emendamento 92
ARTICOLO 1, PUNTO 46, LETTERA A BIS (nuova)
Articolo 98, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Solo in casi motivati l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate."
Emendamento 93
ARTICOLO 1, PUNTO 46 BIS (nuovo)
Articolo 100, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(46 bis) All'articolo 100 è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 bis. Il contratto non può essere firmato prima dello scadere di un periodo di 14 giorni feriali a decorrere dal momento in cui i candidati o gli offerenti sono stati informati in merito al rifiuto (paragrafo 2, comma 1), nella misura in cui ciò non arrechi un notevole pregiudizio alle Comunità. Il termine inizia a decorrere solo una volta che i candidati o gli offerenti sono stati informati per iscritto in merito ai mezzi di ricorso ammissibili contro la decisione, in particolare per quanto concerne l'istanza, i termini e la forma. Un contratto firmato prima della scadenza del termine è nullo."
Emendamento 94
ARTICOLO 1, PUNTO 46 TER (nuovo)
Articolo 100 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(46 ter) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 100 bis
1.  La Commissione prende i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dal regolamento finanziario, le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste all'articolo 100 ter, paragrafo 7, in quanto tali decisioni hanno violato il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le altre norme che recepiscono tale diritto.
2.  La Commissione garantisce che le procedure di ricorso siano accessibili, in base a criteri da stabilire nelle modalità di esecuzione, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare la Commissione può esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l'autorità aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso."
Emendamento 95
ARTICOLO 1, PUNTO 46 QUATER (nuovo)
Articolo 100 ter (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(46 quater) E' inserito il seguente articolo:
"Articolo 100 ter
1.  La Commissione assicura che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all'articolo 100 bis prevedano i poteri necessari per:
a) prendere con la massima sollecitudine o con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;
b) annullare o fare annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione;
c) accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.
2.  I poteri di cui al paragrafo 1 possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.
3.  Le procedure di ricorso non devono necessariamente esercitare, di per sé stesse, effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione cui si riferiscono.
4.  La Commissione può prevedere che l'organo responsabile, quando esamina l'opportunità di prendere provvedimenti provvisori, possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché dell'interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive. La decisione di non accordare provvedimenti provvisori non reca pregiudizio agli altri diritti rivendicati dalla persona che chiede tali provvedimenti.
5.  La Commissione può prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegalmente, per prima cosa l'organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.
6.  Gli effetti dell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sul contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione dell'appalto sono determinati dalle modalità di esecuzione. Inoltre, salvo nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, la Commissione può prevedere che, dopo la stipulazione di un contratto in seguito all'aggiudicazione dell'appalto, i poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.
7.  La Commissione assicura che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.
8.  Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni devono essere sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall'organo di base competente oppure ogni presunta infrazione nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE e che sia indipendente dalle autorità aggiudicatrici e dall'organo di base.
La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo indipendente prende le proprie decisioni all'esito di una procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati dalla Commissione, effetti giuridici vincolanti."
Emendamento 96
ARTICOLO 1, PUNTO 46 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 102 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(46 quinquies) L'articolo 102 è sostituito dal seguente:
"Articolo 102
In determinati casi motivati l'amministrazione aggiudicatrice esige dai contraenti una garanzia preliminare ai fini seguenti:
a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto,
b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti. Nel caso di prefinanziamenti le garanzie preliminari devono essere richieste solo nella misura in cui il versamento non riguardi forniture o prestazioni già avvenute in base a rate preliminarmente concordate."
Emendamento 97
ARTICOLO 1, PUNTO 50, LETTERA -A (nuova)
Articolo 108, paragrafo 1, comma 1, alinea (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
- a)  Al paragrafo 1, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. Le sovvenzioni sono i contributi finanziari diretti a carico del bilancio delle Comunità europee, accordati a titolo di liberalità per finanziare quanto segue:"
Emendamento 98
ARTICOLO 1, PUNTO 50, LETTERA – A BIS (nuova)
Articolo 108, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
- a bis) Il paragrafo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:
"Le sovvenzioni sono oggetto di una convenzione scritta ovvero di una decisione sulla concessione da notificare al richiedente. La decisione sulla concessione di una sovvenzione può prevedere condizioni, obblighi o termini nella misura in cui questi potrebbero anche essere stati oggetto di una convenzione di sovvenzione."
Emendamento 99
ARTICOLO 1, PUNTO 50, LETTERA A
Articolo 108, paragrafo 2, lettere g bis e g ter (nuove) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
g bis) le spese relative alle organizzazioni costituite soprattutto da membri ed ex membri, nonché da personale ed ex personale di una istituzione che:
– promuovono l'interesse o sostengono il funzionamento dell'istituzione; e/o
– organizzano attività culturali, sportive, sociali e di altro tipo a vantaggio dell'istituzione e/o dei suoi membri ed ex membri, nonché del suo personale ed ex personale; e
g ter) le spese sostenute nel quadro della cooperazione con terzi non sono disciplinate dalle disposizioni sugli appalti e riguardano la politica di informazione dell'Istituzione.
Queste categorie vengono considerate quali spese amministrative a norma dell'articolo 49. Vanno indicate separatamente in bilancio.
Emendamento 100
ARTICOLO 1, PUNTO 52
Articolo 109, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Le sovvenzioni non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente. Esse sono soggette al regime del cofinanziamento.
Le sovvenzioni non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente. Esse sono soggette al regime del cofinanziamento, ferme restando le regolamentazioni sulla concessione di sovvenzioni quali somme forfetarie o finanziamenti a tasso fisso (articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c).
Emendamento 101
ARTICOLO 1, PUNTO 52
Articolo 109, paragrafo 3, lettera d) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
d) sovvenzioni di valore limitato, che si presentano in una delle forme di cui all'articolo 113 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), o in una combinazione di tali forme secondo quanto indicato nelle modalità d'esecuzione.
d) sovvenzioni, che si presentano in una delle forme di cui all'articolo 113 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), o in una combinazione di tali forme secondo quanto indicato nelle modalità d'esecuzione.
Emendamento 102
ARTICOLO 1, PUNTO 52
Articolo 109, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
d bis) risorse proprie, in particolare contributi e canoni di adesione, aggregati nelle operazioni annuali di un partito politico a livello europeo ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2004/20031, che eccedono il 25% dei costi ammissibili ad essere sostenuti dal beneficiario secondo l'articolo 10, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
___________
1 Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).
Emendamento 103
ARTICOLO 1, PUNTO 52 BIS (NUOVO)
Articolo 109 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(52 bis) È inserito il seguente articolo 109 bis:
"Articolo 109 bis
Un servizio congiunto ha il compito di informare e consigliare i richiedenti. Tale servizio deve in particolare:
- elaborare norme comuni in relazione ai moduli per la richiesta di sovvenzioni analoghe e controllare le dimensioni e la leggibilità dei moduli,
- informare i potenziali richiedenti (in particolare attraverso seminari e la fornitura di istruzioni) nonché
- gestire una banca dati in cui la Commissione notifichi i richiedenti."
Emendamento 104
ARTICOLO 1, PUNTO 52 TER (nuovo)
Articolo 110, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(52 ter) All'articolo 110, paragrafo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio e comunque non oltre il 15 marzo, fatti salvi gli aiuti erogati per situazioni di crisi e le operazioni d'aiuto umanitario.
Le sovvenzioni di funzionamento quali definite all'articolo 112 formano parimenti oggetto di una programmazione annuale che può essere pubblicata sin dall'anno precedente, fatta salva la disponibilità di stanziamenti per l'anno seguente."
Emendamento 105
ARTICOLO 1, PUNTO 53
Articolo 110, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Tale programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell'azione lo impongano come l'unica scelta per una determinata azione.
Tale programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell'azione lo impongano come l'unica scelta per una determinata azione. L'invito a presentare proposte può essere pubblicato già l'anno precedente a condizione che nell'anno successivo siano disponibili fondi. A prescindere dal momento della pubblicazione e fatto salvo l'articolo 115, esso rende note tutte le disposizioni applicabili per la concessione di sovvenzioni (in particolare i dati relativi alle esclusioni di cui agli articoli 93 e 94), e in tale ambito sono possibili riferimenti a norme. Le disposizioni da applicare sono vincolanti, per la durata della procedura, nella versione in vigore al momento della notifica.
Emendamento 106
ARTICOLO 1, PUNTO 53 BIS (nuovo)
Articolo 110, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(53 bis) All'articolo 110 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Tutte le sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio sono pubblicate annualmente ricorrendo, se del caso, a strumenti elettronici, nel debito rispetto dei requisiti di riservatezza e sicurezza."
Emendamento 107
ARTICOLO 1, PUNTO 53 TER (nuovo)
Articolo 110, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(53 ter) All'articolo 110 è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 bis. Contestualmente alla pubblicazione a norma del paragrafo 2, la Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione su:
a) il numero di richiedenti nell'esercizio trascorso;
b) il numero e la quota di richieste accolte per ogni invito a presentare proposte e ogni istanza che concede le sovvenzioni;
c) la durata media della procedura, dalla pubblicazione dell'invito a presentare proposte fino alla conclusione della convenzione di finanziamento ovvero l'adozione di una decisione sulla concessione di una sovvenzione per ogni invito a presentare proposte e ogni istanza che concede le sovvenzioni;
d) la durata media fino alla valutazione conclusiva e al versamento dell'importo definitivo (articolo 119, paragrafo 1)."
Emendamento 108
ARTICOLO 1, PUNTO 54
Articolo 111 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Per un'unica azione può essere accordata una sola sovvenzione, a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.
1.  Per un'unica azione può essere accordata una sola sovvenzione, a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.
Per ogni esercizio, un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio.
2.  Per ogni esercizio, un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio. Il richiedente deve informare immediatamente gli ordinatori in merito ad una richiesta presentata più volte e ad una sovvenzione accordata più volte in relazione al progetto.
In ogni caso, il bilancio non finanzia due volte i medesimi costi.
3.  In ogni caso, il bilancio non finanzia due volte i medesimi costi. In nessun caso possono essere superati i costi totali combinati ammissibili al finanziamento.
Emendamento 109
ARTICOLO 1, PUNTO 55 BIS (nuovo)
Articolo 113, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(53 bis) All'articolo 113, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Salvo diversa disposizione dell'atto di base a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo e ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attribuzione di sovvenzioni sotto forma di somme forfetarie o di finanziamenti a tasso fisso conformemente all'articolo 113 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), in caso di rinnovo le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo hanno carattere degressivo e la riduzione avviene in modo proporzionato ed equo."
Emendamento 110
ARTICOLO 1, PUNTO 56
Articolo 113 bis, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
a) rimborso di una percentuale determinata a priori o massima dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
Emendamento 111
ARTICOLO 1, PUNTO 56
Articolo 113 bis, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
1 bis. Si possono considerare quali costi sovvenzionabili in particolare:
a) i costi della garanzia bancaria o di una garanzia analoga che il beneficiario della sovvenzione deve produrre a norma dell'articolo 118;
b) gli importi dell'imposta sulla cifra d'affari che il beneficiario della sovvenzione non può far valere a titolo di deduzione dell'imposta a monte;
c) i costi di un controllo esterno (articoli 117 e 119);
d) i costi amministrativi, per il personale e il materiale;
e) gli ammortamenti.
Emendamento 112
ARTICOLO 1, PUNTO 57
Articolo 114, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
I richiedenti devono attestare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui al comma precedente.
I richiedenti confermano, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 109, su richiesta dell'ordinatore, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui al comma precedente.
Emendamento 113
ARTICOLO 1, PUNTO 57
Articolo 114, paragrafo 4, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Simili sanzioni possono essere inflitte ai beneficiari che, nel corso dell'attuazione della convenzione di sovvenzione, hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore oppure non hanno fornito tali informazioni.
Simili sanzioni possono essere inflitte ai beneficiari che, nel corso dell'attuazione della convenzione di sovvenzione, hanno intenzionalmente o per grave negligenza, dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore oppure non hanno fornito tali informazioni.
Emendamento 114
ARTICOLO 1, PUNTO 57
Articolo 114, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
4 bis. L'ordinatore chiede la presentazione di dichiarazioni, domande o rettifiche di dichiarazioni o domande ove queste manchino oppure siano state compilate o presentate erroneamente per evidente disattenzione o incompetenza. Se del caso, egli fornisce informazioni, ove possibile e lecito nel quadro dei mezzi disponibili, sui diritti spettanti e gli obblighi incombenti ai partecipanti alla procedura.
L'ordinatore conserva un'apposita memoria dei contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura.
Emendamento 115
ARTICOLO 1, PUNTO 57 BIS (nuovo)
Articolo 115, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(57 bis) All'articolo 115, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. I principi di cui all'articolo 109, paragrafo 1 e i criteri di selezione previamente indicati nell'invito a presentare proposte permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare pienamente l'azione o il programma di lavoro proposti, fermo restando l'articolo 110, paragrafo 1.
I criteri di attribuzione riflettono le peculiarità dei progetti, la loro qualità ed esecuzione."
Emendamento 116
ARTICOLO 1, PUNTO 57 TER (nuovo)
Articolo 115, paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(57 ter) All'articolo 115 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"2 bis. La procedura di attribuzione va suddivisa in linea di principio in varie tappe procedurali, la prima delle quali consiste in una valutazione approssimativa delle domande presentate ammissibili. Qualora una domanda non dovesse presentare alcuna possibilità di successo sin da questa prima fase, il richiedente ne viene informato conformemente all'articolo 116, paragrafo 3. Ogni fase successiva della procedura deve distinguersi chiaramente dalla precedente, in particolare per quanto riguarda la portata e il contenuto delle prove a carico del richiedente. Una stessa prova può essere richiesta al richiedente una sola volta per procedura. I dati già rilevati vanno depositati in una banca di dati (articolo 109 bis). Va perseguito l'obiettivo di una celere conclusione della procedura.
2 ter. Fatti salvi i principi dell'articolo 109, paragrafo 1, nel corso dell'intera procedura l'ordinatore provvede in particolare a che i costi di pubblicazione, documentazione e presentazione di altre prove connesse con la sovvenzione finanziaria non risultino per il richiedente sproporzionati rispetto al valore della sovvenzione che gli sarà attribuita."
Emendamento 117
ARTICOLO 1, PUNTO 58
Articolo 116, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
1.  Le proposte formano oggetto di valutazione, in base ai criteri di selezione e di concessione preventivamente annunciati, nell'intento di determinare quali di esse possano essere finanziate.
1.  Le proposte formano oggetto di valutazione per un periodo di due mesi, in base ai criteri di selezione e di concessione preventivamente annunciati, nell'intento di determinare quali di esse possano essere finanziate.
Emendamento 118
ARTICOLO 1, PUNTO 58 BIS (nuovo)
Articolo 116, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(58 bis) All'articolo 116, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'ordinatore competente comunica per iscritto al richiedente la decisione concernente la sua domanda e convalida il contratto alla scadenza del termine di cui all'articolo 100, paragrafo 2 bis.
In caso di mancata concessione della sovvenzione, l'istituzione comunica i motivi del rifiuto, con particolare riferimento ai criteri di selezione e attribuzione preventivamente annunciati."
Emendamento 119
ARTICOLO 1, PUNTO 58 TER (nuovo)
Articolo 117 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(58 ter) L'articolo 117 è sostituito dal seguente:
"Articolo 117
1.  Il ritmo dei pagamenti è condizionato dai rischi finanziari sostenuti, dalla durata e dallo stato di avanzamento dell'azione o dalle spese sostenute dal beneficiario. I pagamenti vanno corrisposti entro tempi adeguati.
Ove la scadenza sia definita per contratto o mediante decisione, i pagamenti vengono effettuati alla scadenza senza altre richieste, fatto salvo l'articolo 119, paragrafo 2.
2.  Conformemente ai principi dell'articolo 109, paragrafo 1, l'ordinatore può chiedere al beneficiario di presentare una certificazione dei conti indipendente che determini i rischi finanziari. Le disposizioni di attuazione possono prevedere l'esecuzione di una certificazione esterna oppure la rinuncia alla stessa."
Emendamento 120
ARTICOLO 1, PUNTO 58 QUATER (nuovo)
Articolo 118 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(58 quater) L'articolo 118 è sostituito dal seguente:
"Articolo 118
L'ordinatore competente può esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti ove non esistano altri mezzi efficaci per limitare il rischio."
Emendamento 121
ARTICOLO 1, PUNTO 58 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 119 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(58 quinquies) L'articolo 119 è sostituito dal seguente:
"Articolo 119
1.  L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'istituzione delle relazioni e dei conteggi finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione. In tal caso il termine di prescrizione (articolo 73 ter) contro l'istituzione inizia a decorrere dalla data di versamento dell'ultimo pagamento. Il termine di prescrizione (articolo 73 ter) nei confronti del beneficiario decorre dal momento in cui l'importo della sovvenzione diviene definitivo.
2.  In caso di inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi legali e contrattuali, la sovvenzione è sospesa e ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità di esecuzione, una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni.
Le riduzioni devono essere proporzionate alle inadempienze contestate.
Qualora l'inadempienza non sia imputabile al comportamento del beneficiario, si procederà solo in via eccezionale a sospensione, riduzione o soppressione, in particolare qualora l'esecuzione o il mantenimento della sovvenzione determini il superamento dell'importo complessivo dei costi sovvenzionabili del progetto, oppure che l'obiettivo della sovvenzione non possa più essere conseguito a causa dell'inadempienza."
Emendamento 122
ARTICOLO 1, PUNTO 59
Articolo 120, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
1.  Quando l'esecuzione dell'azione richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, le pertinenti procedure sono quelle stabilite nelle modalità d'esecuzione.
1.  Quando l'esecuzione dell'azione richiede l'aggiudicazione di appalti di forniture, questa è soggetta ai principi enunciati nel titolo V della presente parte.
Le modalità di esecuzione possono contemplare normative relative a una procedura semplificata a seconda dell'entità dell'aggiudicazione.
Emendamento 123
ARTICOLO 1, PUNTO 61
Articolo 122 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(61)  All"articolo 122, i termini "articolo 185" sono sostituiti da "articolo 121".
(61)  L'articolo 122 è sostituito dal seguente:
"Articolo 122
Agli stati finanziari delle istituzioni e degli organismi definiti all'articolo 121 è allegata una relazione sull'esecuzione del bilancio e la gestione finanziaria dell'esercizio in questione, che rende conto, tra l'altro, del grado di esecuzione degli stanziamenti e degli storni di stanziamenti tra le varie voci di bilancio."
Emendamento 124
ARTICOLO 1, PUNTO 68 BIS (nuovo)
Articolo 139, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(68 bis) L'articolo 139, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Le istituzioni trasmettono alla Corte dei conti e all'autorità di bilancio per conoscenza le regole interne che emanano in materia finanziaria."
Emendamento 125
ARTICOLO 1, PUNTO 68 TER (nuovo)
Articolo 143, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(68 ter) All'articolo 143, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nella relazione annuale figurano una valutazione della sana gestione finanziaria nonché una valutazione dell'efficienza e della regolarità della gestione di bilancio ed economica."
Emendamento 126
ARTICOLO 1, PUNTO 75
Articolo 153, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(75)  All'articolo 153, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
soppresso
"1. Quando la Commissione può procedere a storni di stanziamenti a norma dell'articolo 23, essa adotta la decisione non oltre il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio tre settimane prima di effettuare gli storni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a)."
Emendamento 127
ARTICOLO 1, PUNTO 82 BIS (nuovo)
Articolo 160 ter (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(82 bis) Dopo l'articolo 160bis è inserito il seguente articolo 160ter:
"Articolo 160 ter
In deroga all'articolo 110, l'invito a presentare proposte può essere pubblicato già l'anno precedente a condizione che nell'anno successivo siano disponibili fondi. A prescindere dal momento della pubblicazione e fatto salvo l'articolo 115, esso rende note tutte le disposizioni applicabili per la concessione di sovvenzioni (in particolare i dati relativi alle esclusioni di cui agli articoli 93 e 94), e in tale ambito sono possibili riferimenti a norme. Le disposizioni da applicare sono vincolanti, per la durata della procedura, nella versione in vigore al momento della notifica."
Emendamento 128
ARTICOLO 1, PUNTO 85 BIS (nuovo)
Articolo 168, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(85 bis) All'articolo 168, paragrafo 1, è inserito il seguente comma 1 bis:
"Per quanto riguarda l'assistenza esterna della Comunità, si applicano le norme per la partecipazione alle procedure di appalto stabilite dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità1, e dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità2.
--  -----------------------------------
1 GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1.
2 GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23."
Emendamento 129
ARTICOLO 1, PUNTO 87
Articolo 169 bis, comma unico bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
Si possono considerare quali costi sovvenzionabili in particolare:
a) i costi della garanzia bancaria o di una garanzia analoga che il beneficiario della sovvenzione deve produrre a norma dell'articolo 118;
b) gli importi dell'imposta sulla cifra d'affari che il beneficiario della sovvenzione non può far valere a titolo di deduzione dell'imposta a monte;
c) i costi di un controllo esterno (articoli 117 e 119);
d) i costi amministrativi, per il personale e il materiale;
e) gli ammortamenti.
Emendamento 130
ARTICOLO 1, PUNTO 94 BIS (nuovo)
Articolo 179, paragrafo 3, comma 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(94 bis) All'articolo 179, paragrafo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"3. Le istituzioni informano i due rami dell'autorità di bilancio appena possibile, ma almeno tre settimane prima della scadenza di un eventuale termine entro il quale l'autorità di bilancio deve adottare una decisione, di qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio."
Emendamento 131
ARTICOLO 1, PUNTO 94 TER (nuovo)
Articolo 183, seconda frase (nuova) (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(94 ter) All'articolo 183 è aggiunta la frase seguente:
"Essa sollecita il parere dell'autorità di bilancio e se del caso lo tiene in adeguato conto."
Emendamento 132
ARTICOLO 1, PUNTO 94 QUATER (nuovo)
Articolo 185, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
(94 quater) All'articolo 185, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro che disciplina gli organismi creati dall'Unione e dotati di personalità giuridica. I regolamenti finanziari di tali organismi non possono discostarsi dal regolamento quadro se non quando lo impongano esigenze specifiche di funzionamento e previo consenso della Commissione."
Emendamento 133
ARTICOLO 1, PUNTO 95
Articolo 185, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
3.  Ognuno degli organismi di cui al paragrafo 1 istituisce al suo interno una funzione di revisione contabile, che deve essere esercitata in ottemperanza ai pertinenti standard internazionali. Il revisore interno della Commissione certifica che nell'esercizio di tale funzione sono rispettati gli standard internazionali relativi alla revisione contabile. A tale scopo, il revisore contabile della Commissione può procedere a controlli qualitativi.
3.  Il revisore interno della Commissione esegue i controlli per gli organismi di cui al paragrafo 1. Tali organismi possono istituire una funzione di controllo interno. Il revisore interno della Commissione può, in casi debitamente motivati, delegare il proprio compito ai revisori interni di detti organismi. Egli concede tale delega per iscritto, indicando le ragioni della stessa ed i nomi dei revisori responsabili (delegante e delegatario). Nonostante la delega, il revisore interno della Commissione può procedere a controlli interni per gli organismi di cui al paragrafo 1, e può revocare la delega in ogni momento qualora lo ritenga opportuno.
Qualora una funzione di controllo interno sia istituita dagli organismi di cui al paragrafo 1, essa è svolta nel rispetto delle linee direttrici stabilite dal revisore interno della Commissione. Tali linee direttrici comprendono l'obbligo di presentare tutte le relazioni elaborate al revisore interno della Commissione. Il revisore interno della Commissione certifica che nell'esercizio di tale funzione di controllo sono rispettati gli standard relativi al controllo interno e, a tale scopo, può procedere a controlli di qualità."
Emendamento 134
ARTICOLO 1, PUNTO 95
Articolo 185, paragrafo 4 (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002)
4.  Gli organismi di cui all'articolo 121 applicano le norme contabili menzionate all'articolo 133, cosicché i loro conti possano essere consolidati con i conti della Commissione.
soppresso

(1) Dopo l'approvazione dei presenti emendamenti, la questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento. (A6-0057/2006).

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