Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla prostituzione coatta in occasione di manifestazioni sportive internazionali
Il Parlamento europeo,
– vista la celebrazione della giornata internazionale della donna l'8 marzo 2006,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1) e segnatamente il suo articolo 5, ai sensi del quale "è proibita la tratta di esseri umani",
– vista la Convenzione internazionale sull'abolizione di qualsiasi forma di discriminazione razziale, entrata in vigore il 4 gennaio 1969,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della donna, del 18 dicembre 1979,
– vista la recente comunicazione della Commissione dal titolo "Lotta contro la tratta degli esseri umani – Un approccio integrato e proposte per un piano d'azione" (COM(2005)0514),
–visto il recente piano d'azione del Consiglio dell'UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di essere umani(2),
– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale(3),
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani,
– viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e la Convenzione dell'OIL sulle peggiori forme di lavoro minorile,
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che la tratta di essere umani, in particolare di donne e bambini, a fini dello sfruttamento sessuale o di altro tipo rappresenta una delle peggiori violazioni dei diritti dell'uomo e che la crescita di questo fenomeno è legata allo sviluppo della criminalità organizzata e della sua redditività,
B. considerando che la prostituzione coatta, in quanto forma di sfruttamento delle donne e dei minori, costituisce un grave problema, nefasto non soltanto per le donne e i minori interessati ma anche per la società nel suo insieme,
C. considerando che l'esperienza dimostra che i grandi eventi sportivi cui partecipa un elevato numero di persone provocano una spaventosa impennata della domanda di prestazioni sessuali,
D. considerando che, nella maggior parte dei casi, le donne vittime della tratta sono cadute nella rete della criminalità organizzata, sono state reclutate mediante documenti falsi, attirate da offerte di lavoro, spesso ingannate dalla falsa promessa di un impiego legittimo, e quindi costrette alla prostituzione,
E. considerando che azioni congiunte di tutti gli Stati membri, quali ad esempio l'utilizzo efficace dei mezzi di comunicazione e la messa in atto di campagne di sensibilizzazione coerenti, mediante l'intervento dei mezzi di informazione e di personaggi noti del mondo lo sport, potrebbero influire positivamente sul cambiamento di mentalità e di comportamento della popolazione,
1. si compiace della campagna messa in atto dal Consiglio nazionale delle donne tedesche, e sollecita una cooperazione transnazionale e uno scambio di prassi eccellenti; sottolinea la necessità di una campagna integrata a livello europeo; invita pertanto gli Stati membri ad avviare e a promuovere la suddetta campagna, in stretta collaborazione con tutte le parti interessate, vale a dire le organizzazioni non governative del settore, la polizia, i servizi di repressione, le associazioni e le organizzazioni sportive, le chiese e i servizi medici e sociali;
2. invita la Germania e gli altri Stati membri ad attivare una linea di assistenza telefonica plurilingue, combinata a un'ampia campagna di comunicazione, intesa a fornire informazioni, consulenza, alloggi sicuri e assistenza legale necessari alle donne, ai bambini e ad altre vittime costrette alla prostituzione e a informare le altre vittime, che sono spesso isolate in centri abitati o zone industriali, non conoscono la lingua del paese di transito o di destinazione e non dispongono delle informazioni minime per sapere a chi rivolgersi o come comportarsi;
3. invita il Comitato olimpico internazionale, le associazioni sportive, quali la FIFA, l'UEFA, la Lega calcio tedesca e altre associazioni, come pure gli stessi sportivi, a sostenere la campagna "Cartellino rosso" e a denunciare senza mezzi termini la tratta di essere umani e la prostituzione coatta;
4. invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare una campagna a livello europeo durante lo svolgimento di manifestazioni sportive internazionali in generale, volte a informare e a educare il pubblico, in particolare gli sportivi, gli ammiratori e i tifosi, riguardo a questa problematica e alla diffusione della prostituzione coatta e della tratta di essere umani ma soprattutto - ed è questo l'aspetto più importante - volte a ridurre la domanda, sensibilizzando i potenziali clienti;
5. chiede alla Commissione e agli Stati membri di avviare una campagna di prevenzione destinata alle potenziali vittime, per informarle dei rischi e dei pericoli insiti nel ritrovarsi intrappolate nelle reti della tratta di essere umani e, di conseguenza, nel diventare vittime della prostituzione coatta e dello sfruttamento sessuale, nonché per informarle dei loro diritti e delle sedi presso cui ottenere assistenza nei paesi di destinazione;
6. rinnova la propria richiesta di istituire, già nel 2006, una Giornata contro la tratta di esseri umani, per sensibilizzare l'opinione pubblica a tutte le sfaccettature di questo problema, e di attivare linee telefoniche di assistenza gratuita; rammenta la necessità di raccogliere dati sulla tratta di essere umani a livello di Unione e di coinvolgere strettamente Europol e Eurojust nella lotta contro tale piaga;
7. esorta tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di essere umani, che sancisce le norme minime per la tutela delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, nonché a dare attuazione alla direttiva 2004/81/CE del Consiglio sui titoli di soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani(4);
8. esorta tutti gli Stati membri che non hanno rispettato il termine del 1° agosto 2004 per la trasposizione della decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani(5), ad attivarsi immediatamente per assicurarne l'attuazione e invita la Commissione e il Consiglio a elaborare quanto prima la relazione di valutazione prevista dalla suddetta decisione;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri, alla Lega calcio tedesca, ai paesi candidati all'adesione e di quelli in via di adesione.