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Procedura : 2005/0270(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0033/2006

Testi presentati :

A6-0033/2006

Discussioni :

PV 15/03/2006 - 14
CRE 15/03/2006 - 14

Votazioni :

PV 16/03/2006 - 9.2
CRE 16/03/2006 - 9.2
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P6_TA(2006)0094

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Giovedì 16 marzo 2006 - Strasburgo
Specialità tradizionali garantite di prodotti agricoli e alimentari *
P6_TA(2006)0094A6-0033/2006

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (COM(2005)0694 – C6-0026/2006 – 2005/0270(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0694)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0026/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0033/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 7
(7)  Per quanto riguarda l'etichettatura, i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e in particolare all'osservanza della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Data la loro specificità, è opportuno adottare disposizioni particolari complementari per le specialità tradizionali garantite. Per rendere più agevole e più rapida l'identificazione delle specialità tradizionali garantite prodotte sul territorio comunitario è opportuno rendere obbligatoria l'utilizzazione delle diciture e dei simboli comunitari nell'etichettatura di tali specialità, lasciando tuttavia agli operatori un periodo di tempo ragionevole per conformarsi a tale obbligo.
(7)  Per quanto riguarda l'etichettatura, i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e in particolare all'osservanza della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Data la loro specificità, è opportuno adottare disposizioni particolari complementari per le specialità tradizionali garantite. Per rendere più agevole e più rapida l'identificazione delle specialità tradizionali garantite prodotte sul territorio comunitario è opportuno rendere obbligatoria l'utilizzazione delle diciture e dello specifico simbolo comunitario associato alle specialità tradizionali garantite nell'etichettatura di tali specialità, lasciando tuttavia agli operatori un periodo di tempo ragionevole per conformarsi a tale obbligo.
Emendamento 2
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) In relazione all'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ai prodotti provenienti dai paesi terzi, e al fine di garantire il consumatore dal rischio di confusione tra simbolo comunitario e provenienza del prodotto, è necessario indicare nelle etichettature il luogo di origine e di trasformazione di un prodotto agricolo o alimentare commercializzato con un'indicazione di specificità tradizionale garantita.
Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
b) "tradizionale", un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di durata almeno pari a quella generalmente attribuita ad una generazione umana;
b) "tradizionale", un prodotto che presenta caratteristiche particolari comprovate che lo distinguono da altri prodotti simili della stessa categoria e il cui uso sul mercato risale a prima della Seconda guerra mondiale;
Emendamento 4
Articolo 3, comma 1
La Commissione tiene un registro aggiornato delle specialità tradizionali garantite riconosciute a livello comunitario a norma del presente regolamento.
La Commissione tiene un registro aggiornato delle specialità tradizionali garantite riconosciute a livello comunitario a norma del presente regolamento e pubblica tale registro su Internet.
Emendamento 5
Articolo 3, comma 2 bis (nuovo)
Non è consentito in alcun caso l'uso di nomi che sono stati registrati come prodotti di denominazione d'origine protetta (DOP) o prodotti di indicazione geografica protetta (IGP).
Emendamento 6
Articolo 7, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova)
d bis) qualsiasi altra informazione, che lo Stato membro, con debita motivazione, reputi necessaria.
Emendamento 7
Articolo 7, paragrafo 5, comma 1
5.  Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro attua una procedura di opposizione a livello nazionale, che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni legittimo interessato stabilito sul suo territorio può dichiarare opposizione alla domanda.
5.  Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro attua una procedura di opposizione a livello nazionale, che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e stabilisce un periodo di tre mesi nel corso del quale ogni legittimo interessato stabilito sul suo territorio può dichiarare opposizione alla domanda.
Emendamento 17
Articolo 7, paragrafo 7, comma 1 bis (nuovo)
Qualora taluni elementi si rivelassero insufficienti, la Commissione ha il diritto di esigere dall'associazione di un paese terzo tutte le informazioni complementari pertinenti, compresi gli elementi comprovanti la compatibilità con le norme comunitarie in materia di tutela dell'ambiente, igiene degli alimenti e mangimi, benessere degli animali e tutela dei lavoratori.
Emendamento 8
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1
1.  La Commissione esamina la domanda per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.
1.  Entro un termine di quattro mesi, la Commissione esamina la domanda per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.
Emendamento 9
Articolo 8, paragrafo 2, comma 1
2.  Se le condizioni previste dal presente regolamento appaiono soddisfatte, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il disciplinare di cui all'articolo 6 e gli estremi dell'associazione richiedente e delle strutture di controllo di cui all'articolo15.
2.  Se le condizioni previste dal presente regolamento appaiono soddisfatte, e al più tardi entro i sei mesi successivi alla data di ricezione della domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 6, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il disciplinare di cui all'articolo 6 e gli estremi dell'associazione richiedente e delle strutture di controllo di cui all'articolo15.
Emendamento 10
Articolo 9, paragrafo 4, comma 2
La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet, con gli estremi relativi alla pubblicazione del disciplinare di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Emendamento 11
Articolo 12, paragrafo 2
2.  Qualora sull'etichetta di un prodotto agricolo o alimentare elaborato sul territorio comunitario si faccia riferimento ad una specialità tradizionale garantita, vi deve figurare il nome registrato, la dicitura "specialità tradizionale garantita" o la sua abbreviazione "STG", e il relativo simbolo comunitario.
2.  Qualora sull'etichetta di un prodotto agricolo o alimentare elaborato sul territorio comunitario si faccia riferimento ad una specialità tradizionale garantita, vi deve figurare il nome registrato, la dicitura "specialità tradizionale garantita" o la sua abbreviazione "STG", e lo specifico simbolo comunitario ad essa associato.
Emendamento 12
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Sull'etichetta sono indicati in modo chiaro e visibile il luogo di origine e il luogo di trasformazione di ogni prodotto agricolo o alimentare commercializzato con un'attestazione comunitaria di specificità conformemente al presente regolamento.
Emendamento 13
Articolo 15, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)
Gli organismi privati di controllo già esistenti dispongono di un anno, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento, per farsi accreditare.
Emendamento 14
Articolo 15, paragrafo 3
3.  Gli organismi pubblici o privati di controllo, di cui al paragrafo 1, devono essere autorizzati a far rispettare il presente regolamento, se necessario anche attraverso l'imposizione di sanzioni, qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare che si fregia di una specialità tradizionale garantita non risponde ai requisiti del disciplinare.
3.  Gli organismi pubblici di controllo, di cui al paragrafo 1, devono essere autorizzati a far rispettare il presente regolamento, se necessario anche attraverso l'imposizione di sanzioni, qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare che si fregia di una specialità tradizionale garantita non risponde ai requisiti del disciplinare.
Emendamento 15
Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Se un prodotto trasformato contiene un prodotto agricolo o alimentare per il quale sia stata ottenuta la registrazione conformemente al presente regolamento, l'utilizzo della relativa dicitura, nell'etichettatura del prodotto trasformato, deve essere oggetto di apposita autorizzazione rilasciata dall'associazione che ha ottenuto il riconoscimento.
Emendamento 16
Articolo 18, paragrafo 3
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
soppresso
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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