Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (COM(2005)0698 – C6-0027/2006 – 2005/0275(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0698)(1),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0027/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0034/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio a modificare in un primo tempo il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio(2) solo nella misura in cui ciò sia necessario in relazione alla decisione arbitrale dell'Organizzazione mondiale del commercio, e a discutere invece degli elementi della proposta della Commissione che vanno al di là di tale decisione senza essere condizionato da vincoli di tempo;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 3
(3) Inoltre, tra i consumatori si fa strada una certa tendenza a privilegiare la qualità piuttosto che la quantità nell'alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici si esprime, tra l'altro, in una domanda crescente di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica determinata.
(3) Inoltre, un numero continuamente crescente di consumatori privilegia la qualità piuttosto che la quantità nell'alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici si esprime, tra l'altro, in una domanda crescente di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica determinata.
Emendamento 2 Considerando 5
(5) In relazione all'etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della direttiva 2000/13/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie di disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da un'area geografica delimitata. È inoltre opportuno rendere obbligatorio l'utilizzo delle diciture e dei simboli comunitari per le denominazioni comunitarie allo scopo, da un lato, di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le relative garanzie e, dall'altro, di permettere una identificazione più facile di questi prodotti sui mercati e facilitarne i controlli. È tuttavia necessario prevedere un termine ragionevole affinché gli operatori possano adeguarsi a tale obbligo.
(5) In relazione all'etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della direttiva 2000/13/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie di disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da un'area geografica delimitata. È inoltre opportuno rendere obbligatorio l'utilizzo delle diciture e dei simboli comunitari per le denominazioni comunitarie allo scopo, da un lato, di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le relative garanzie e, dall'altro, di permettere una identificazione più facile di questi prodotti sui mercati e facilitarne i controlli. A tali fini, e in conseguenza di tale obbligo, è altresì opportuna un'adeguata diversificazione dei simboli comunitari che sono associati alle diverse diciture comunitarie, in modo da assicurare una univoca corrispondenza tra ciascuna di esse e il simbolo specifico. È tuttavia necessario prevedere un termine ragionevole affinché gli operatori possano adeguarsi a tale obbligo.
Emendamento 3 Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) In relazione all'estensione del campo di applicazione del presente regolamento ai prodotti provenienti dai paesi terzi, e al fine di garantire il consumatore dal rischio di confusione tra simbolo comunitario e provenienza del prodotto, è necessario indicare nelle etichettature il luogo di origine e di trasformazione del prodotto agricolo o alimentare commercializzato con una denominazione registrata.
Emendamento 4 Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Il consolidamento della politica comunitaria sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche presuppone, oltre ai chiarimenti e alla semplificazione perseguiti con il presente regolamento, la negoziazione di un registro multilaterale nel quadro dell'OMC, al fine di garantire la durevolezza di tale politica.
Emendamento 42 Considerando 12
(12) L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS, 1994, che figura all'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all'esistenza, l'acquisizione, la portata, il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché i mezzi per farli rispettare.
(12) L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS, 1994, che figura all'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all'esistenza, l'acquisizione, la portata, il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché i mezzi per farli rispettare. La tutela della proprietà intellettuale nel quadro del commercio mondiale assume un'importanza sempre maggiore per l'Unione europea. Le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine rivestono un ruolo particolare al riguardo e pertanto, nell'ambito dei negoziati pendenti dell'agenda di Doha per lo sviluppo, sarebbe essenziale ottenere l'ampliamento della protezione, a livello internazionale, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine per un numero sempre maggiore di prodotti agricoli.
Emendamento 6 Considerando 13
(13) La protezione mediante registrazione, prevista dal presente regolamento, è aperta alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese d'origine.
(13) La protezione mediante registrazione, prevista dal presente regolamento, è aperta alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese d'origine. Allo stesso tempo, la Commissione dovrebbe impegnarsi affinché i paesi terzi riconoscano i prodotti comunitari con denominazione d'origine e indicazione geografica. Campagne di informazione e di promozione all'interno e all'esterno dell'Unione europea sono necessarie per informare i consumatori.
a) "denominazione d'origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
a) "denominazione d'origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare e/o ad identificare un prodotto agricolo o alimentare
b) "indicazione geografica", un'indicazione che serve ad identificare un prodotto agricolo o alimentare
b) "indicazione geografica", un'indicazione o il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a designare e/o ad identificare un prodotto agricolo o alimentare
– come originario di una regione, di un luogo determinato o di un paese,
– come originario di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese,
Emendamento 51 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, comma 1 bis (nuovo)
Dopo un adeguato periodo transitorio, al più tardi tuttavia dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le misure di produzione, trasformazione e elaborazione devono essere attuate nella zona geografica delimitata.
Quando le materie prime provengono da una zona geografica diversa oppure da una zona più ampia della zona di trasformazione, ciò può essere autorizzato ai sensi della procedura indicata all'articolo 15, paragrafo 2 purché:
i) la zona di produzione della materia prima sia delimitata,
ii) sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime, e
iii) esista un sistema di controllo atto a garantire il rispetto delle condizioni di cui al punto ii).
Emendamento 11 Articolo 2, paragrafo 2
2. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato e che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino.
2. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato e che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino, e lettera b).
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine, in conformità alle norme dettagliate di cui all'articolo 16, lettera a), talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
3. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), sono equiparate a denominazioni d'origine o a indicazioni geografiche, in conformità alle norme dettagliate di cui all'articolo 16, lettera a), talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione;
h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione e, a seconda dei casi, le condizioni di utilizzazione dei termini geografici protetti sulle etichette di prodotti elaborati, per designare i prodotti con denominazione di origine o indicazione geografica utilizzati come ingredienti;
Emendamento 17 Articolo 4, paragrafo 2, lettera h bis) (nuova)
h bis) se del caso, la decisione del titolare del diritto di procedere a talune operazioni di condizionamento unicamente nella zona di produzione onde garantire gli elementi che giustificano il legame di cui alla lettera f);
Emendamento 18 Articolo 5, paragrafo 3, lettera c), punto ii)
ii) la descrizione sintetica del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame.
ii) la descrizione sintetica del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), inclusi i fattori naturali e socioculturali, a seconda dei casi, inclusi eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame.
Emendamenti 48 e 19 Articolo 5, paragrafo 4, comma 2
Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento
Lo Stato membro esamina senza indugio la domanda con i mezzi appropriati, se del caso in collaborazione con le autorità regionali, per stabilire se essa sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento
Emendamento 20 Articolo 5, paragrafo 5, comma 1
5. Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro attua una procedura di opposizione a livello nazionale, che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni legittimo interessato stabilito o residente sul suo territorio possa dichiarare opposizione alla domanda.
5. Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro attua una procedura di opposizione a livello nazionale, che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di tre mesi nel corso del quale ogni legittimo interessato stabilito o residente sul suo territorio possa dichiarare opposizione alla domanda.
Emendamento 21 Articolo 5, paragrafo 7, lettera a bis) (nuova)
a bis) il disciplinare di cui all'articolo 4;
Emendamento 22 Articolo 5, paragrafo 9, comma 1
9. La domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un paese terzo è composta dagli elementi previsti al paragrafo 3 nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.
9. La domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un paese terzo è composta dagli elementi previsti al paragrafo 3 nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. Qualora taluni elementi si rivelassero insufficienti, la Commissione ha il diritto di esigere dal richiedente di un paese terzo tutte le informazioni complementari pertinenti, compresa la copia del disciplinare.
Emendamento 23 Articolo 6, paragrafo 1, comma 1
1. La Commissione esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.
1. La Commissione esamina la domanda con i mezzi appropriati, entro un termine di sei mesi, per stabilire se essa sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.
Emendamento 24 Articolo 6, paragrafo 2, comma 1
2. Quando le condizioni del presente regolamento sembrano soddisfatte, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, quinto comma.
2. Quando le condizioni del presente regolamento sembrano soddisfatte ed al più tardi entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda di cui all'articolo 5, paragrafo 7, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, quinto comma.
Emendamento 49 Articolo 7, paragrafo 1
1. Nel termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione prevista, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata.
1. Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione prevista, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata.
Emendamento 25 Articolo 7, paragrafo 4, comma 2
La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet, includendo il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all'articolo 5, paragrafo 5. Qualora la domanda di registrazione riguardi una zona geografica situata in un paese terzo, la Commissione pubblica il disciplinare conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.
Emendamento 26 Articolo 7, paragrafo 6
6. La Commissione tiene un registro aggiornato delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
6. La Commissione tiene un registro aggiornato delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e pubblica tale registro su Internet.
Emendamento 27 Articolo 8, comma 2 bis (nuovo)
I simboli comunitari sono differenziati da codici di colori specifici per ciascuno di essi.
Emendamento 47 Articolo 8, comma 3
Le diciture di cui al secondo comma e i simboli comunitari che sono loro associati possono anche figurare sull'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari originari dei paesi terzi, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento.
Le diciture di cui al secondo comma, ma non i simboli comunitari che sono loro associati, possono anche figurare sull'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari originari dei paesi terzi, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento.
Emendamento 28 Articolo 8, comma 3 bis (nuovo)
Il luogo di origine e il luogo di trasformazione di tutti i prodotti agricoli o alimentari commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento sono chiaramente e visibilmente indicati nell'etichettatura.
Emendamento 29 Articolo 10, paragrafo 3
3. A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli Stati membri designano un'autorità centrale competente, specificamente responsabile dell'applicazione del sistema di controllo relativo al presente regolamento.
3. A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli Stati membri designano un organismo ufficiale incaricato del controllo e della sorveglianza del rispetto della regolamentazione comunitaria in materia di indicazione geografica.
Emendamento 30 Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. I titolari di diritti possono presentare ricorsi all'organismo di controllo nazionale interessato, chiedendogli di intervenire per proteggere la loro denominazione registrata.
Emendamento 31 Articolo 10, paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. La lista di tali organismi di controllo è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e aggiornata regolarmente.
Emendamento 52 Articolo 11, paragrafo 4
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e gli estremi dell'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, degli eventuali servizi ufficiali di controllo designati e degli organismi privati di controllo delegati, di cui al paragrafo 1, primo comma, le loro rispettive competenze, nonché ogni eventuale modifica di tali informazioni.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e gli estremi dell'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, degli eventuali servizi ufficiali di controllo designati e degli organismi privati di controllo delegati, di cui al paragrafo 1, primo comma, le loro rispettive competenze, nonché ogni eventuale modifica di tali informazioni.
Nel caso di denominazioni la cui zona geografica è situata in un paese terzo, l'associazione trasmette alla Commissione le informazioni di cui al primo comma direttamente o per il tramite delle autorità del medesimo paese terzo.
Nel caso di denominazioni la cui zona geografica è situata in un paese terzo, l'associazione trasmette alla Commissione le informazioni di cui al primo comma direttamente o per il tramite delle autorità del medesimo paese terzo.
La Commissione rende pubbliche le informazioni di cui al primo e secondo comma, periodicamente aggiornate.
La Commissione pubblica le informazioni di cui al primo e secondo comma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet e le aggiorna periodicamente.
Emendamento 32 Articolo 11, paragrafo 6
6. I costi connessi ai controlli previsti dal presente articolo sono a carico degli operatori interessati dai controlli.
6. I costi connessi ai controlli previsti dal presente articolo possono essere a carico degli operatori interessati dai controlli.
Emendamento 33 Articolo 12, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)
La domanda di annullamento forma oggetto di una consultazione delle parti interessate nello Stato membro in questione.
Emendamento 53 Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione dell'annullamento sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la denominazione protetta non può essere utilizzata per la registrazione quale marchio a norma del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o di altre disposizioni nazionali comparabili1.
Secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni specifiche.
------------------ 1 GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.
Emendamento 34 Articolo 13, paragrafo 1, comma 1, lettera a)
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto, in particolare su tutti i tipi di etichettatura e di imballaggi prodotti, interamente o parzialmente, indipendentemente dalla loro forma, di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
a bis) qualsiasi impiego commerciale di una denominazione registrata per prodotti alimentari senza l'accordo preventivo del titolare del diritto;
Emendamento 36 Articolo 13, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)
Se un prodotto trasformato contiene un prodotto agricolo o alimentare per il quale sia stata ottenuta una registrazione conformemente al presente regolamento, l'utilizzo della relativa dicitura, nell'etichettatura del prodotto trasformato, deve essere oggetto di apposita autorizzazione rilasciata dall'associazione che ha ottenuto il riconoscimento.
Emendamento 37 Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Qualora esista una indicazione geografica protetta o una denominazione di origine protetta concernente prodotti agricoli o alimentari, i termini geografici diversi ma inclusi nell'area geografica protetta non sono utilizzabili su prodotti simili che non beneficiano di tale indicazione geografica protetta o denominazione di origine protetta.
Emendamento 50 Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)
b) alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine e dell'indicazione geografica presso la Commissione nel caso delle altre denominazioni di origine e indicazioni geografiche registrate conformemente al presente regolamento.
b) alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine e dell'indicazione geografica presso uno Stato membro o presso la Commissione nel caso delle altre denominazioni di origine e indicazioni geografiche registrate conformemente al presente regolamento.
Emendamento 54 Articolo 15, paragrafo 3
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
soppresso
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Emendamento 38 Allegato I, trattini da 6 bis a 6 septies (nuovi)
– aceto di vino,
– aceto di uve di Corinto,
– vino di bacche o bevande fermentate a base di bacche, oltre al sidro e al sidro di pere,
– sale, sale marino tradizionale e sale marino raccolto in superficie ("fleur de sel"),