Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione del Consiglio europeo in merito alle prospettive finanziarie e al rinnovo dell'Accordo interistituzionale 2007-2013
– visto il trattato CE e in particolare il suo articolo 272,
– visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(1) e in particolare il suo punto 26,
– visti le comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 febbraio 2004 "Costruire il nostro avvenire comune: Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013" COM(2004)0101 e del 14 luglio 2004 "Prospettive finanziarie 2007-2013" (COM(2004)0487) nonché il documento di lavoro della Commissione del 12 aprile 2005 "Adeguamenti tecnici alla proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2007-2013" SEC(2005)0494,
– vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013(2),
– vista la sua risoluzione dell'1 dicembre 2005 sull'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(3),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
A. considerando che il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha adottato le conclusioni concernenti le prospettive finanziarie 2007-2013,
B. considerando che l'attuale Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio scadrà, in linea di principio, nel 2006 e che un nuovo accordo o una proroga dell'attuale potranno essere definiti solo se concordati da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione,
C. considerando che, in mancanza di prospettive finanziarie, l'articolo 272 del trattato prevede bilanci annuali,
D. considerando che il bilancio per il 2006, ultimo esercizio delle attuali prospettive finanziarie, ammonta all'1,093% dell'RNL dell'UE in stanziamenti di impegno per 25 Stati membri,
E. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo, adottate il 15 e 16 dicembre 2005, prevedono un dato medio dell'1,045% dell'RNL dell'UE in stanziamenti di impegno per 27 Stati membri nell'ambito del bilancio UE, con stanziamenti d'impegno complessivi pari a 862,363 miliardi di euro,
F. considerando che la posizione negoziale assunta dal Parlamento europeo l'8 giugno 2005 assicura una migliore rispondenza tra priorità politiche e esigenze finanziarie, la modernizzazione del bilancio attraverso una maggiore flessibilità e il miglioramento della qualità di esecuzione, con un quadro finanziario di 974,837 miliardi di euro che rappresentano una media pari all'1,18% circa dell'RNL dell'UE in stanziamenti di impegno,
1. rileva che il Consiglio europeo ha finalmente trovato un accordo tra gli Stati membri che consente l'apertura dei negoziati con il Parlamento europeo sulle prossime prospettive finanziarie;
2. nota che le conclusioni del Consiglio europeo si incentrano sulle politiche tradizionali che sono gestite dagli Stati membri invece di porre l'accento su politiche che mettano l'Unione in condizione di far fronte a nuove sfide e di sviluppare il valore aggiunto europeo per i cittadini; deplora in proposito la riduzione inaccettabile degli impegni destinati a competitività, crescita e occupazione, nonostante l'importanza accordata da tutte le istituzioni dell'UE alla strategia di Lisbona, nonché i tagli apportati alla rubrica cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia e alla rubrica azioni esterne; deplora inoltre che gli Stati membri combattano per preservare i propri interessi nazionali piuttosto che per promuovere una dimensione europea e che non siano stati in grado di affrontare l'importante questione della riforma del sistema delle risorse proprie;
3. ricorda che le conclusioni del Consiglio europeo - le quali talvolta fanno riferimento a norme estremamente specifiche nell'ambito di programmi di spesa - non possono prevalere sui poteri conferiti al Parlamento europeo in quanto ramo dell'autorità legislativa e di bilancio e insiste per svolgere pienamente il proprio ruolo parlamentare nella definizione delle politiche, delle loro riforme e dei loro bilanci;
4. respinge le conclusioni del Consiglio europeo nella loro formulazione attuale perché non garantiscono un bilancio UE che rafforzi la prosperità, la competitività, la solidarietà, la coesione e la sicurezza per il futuro, conformemente alle politiche già decise dal Consiglio stesso, non onora gli impegni assunti nei confronti dei nuovi Stati membri e non prevede un meccanismo di flessibilità sufficiente e dettagliato, un fermo impegno a intraprendere la revisione dotando il Parlamento europeo di un ruolo chiaro, o soddisfacenti misure di accompagnamento, al fine di garantire una attuazione e un controllo migliori della spesa di fondi negli Stati membri;
5. sottolinea l'importanza accordata ad un maggiore livello di flessibilità;
6. ribadisce la sua posizione espressa nella summenzionata risoluzione dell'8 giugno 2005 e incarica la sua commissione per i bilanci di negoziare di conseguenza l'accordo interistituzionale;
7. è pronto ad avviare negoziati costruttivi con il Consiglio sulla base delle rispettive posizioni purché la Presidenza austriaca riceva un effettivo mandato negoziale; è determinato a difendere gli elementi quantitativi, strutturali e qualitativi della sua posizione negoziale e a rafforzare la dimensione europea delle politiche in materia agricola, interna ed esterna;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio.
GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2005/708/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24).
– vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo(1),
– visto l'articolo 176 del suo regolamento,
– vista la richiesta presentata da 213 deputati al Parlamento europeo,
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 14 dicembre 2005, che accetta in linea di principio di costituire una commissione d'inchiesta sui presunti fatti denunciati nelle petizioni nn. 0611/2004, presentata da Arthur White (GB) e 0029/2005, presentata da Paul Braithwaite (GB) per conto dell'Equitable Members' Action Group (EMAG) e in altre petizioni successive sullo stesso argomento presentate da cittadini tedeschi e irlandesi, tutte inerenti alla Equitable Life Assurance Society (Equitable Life),
1. decide di istituire una commissione d'inchiesta per indagare presunte violazioni o casi di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario riguardo alla crisi finanziaria della Equitable Life, fatte salve le prerogative dei tribunali nazionali o comunitari;
2. decide di affidare alla commissione d'inchiesta il seguente mandato:
–
indagare sulle presunte violazioni o casi di cattiva amministrazione nell'applicazione della direttiva 92/96/CEE(2), ora codificata nella direttiva 2002/83/CE(3), da parte delle autorità competenti del Regno Unito, in relazione alla Equitable Life, in particolare per quanto riguarda il regime normativo e la garanzia di un'adeguata sorveglianza della solidità in termini finanziari delle compagnie di assicurazione, tra cui lo stato di solvibilità, la messa a punto di opportune disposizioni tecniche e la copertura di tali disposizioni mediante adeguate attività;
–
determinare, a tale proposito, se la Commissione abbia espletato regolarmente il proprio compito di verificare la corretta e tempestiva trasposizione del diritto comunitario e stabilire se la presenza di carenze sistematiche abbia contribuito al verificarsi dell'attuale situazione;
–
valutare le accuse rivolte alle autorità di regolamentazione britanniche, secondo cui queste ultime non avrebbero tutelato, per anni, e comunque a partire dal 1989, i titolari di polizze, astenendosi dall'assicurare una rigorosa sorveglianza dei conti, delle prassi di copertura e della situazione finanziaria della Equitable Life;
–
valutare l'entità dei crediti dei cittadini europei non britannici nonché l'adeguatezza dei mezzi di ricorso di cui dispongono i titolari di polizze di altri Stati membri a norma della legislazione europea e/o britannica,
–
formulare le proposte che riterrà opportune al riguardo;
3. decide che la commissione d'inchiesta presenterà una relazione intermedia al Parlamento europeo entro quattro mesi dall'avvio dei lavori, nella prospettiva di presentargli una relazione finale entro dodici mesi dall'approvazione della presente decisione;
4. decide che la commissione d'inchiesta si comporrà di 22 deputati al Parlamento europeo.
Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1.
Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE, GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.
Commissione temporanea sulla consegna straordinaria di detenuti
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Decisione del Parlamento europeo sulla costituzione di una commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei, da parte della CIA, per il trasporto e la detenzione illegale di persone
– vista l'importanza annessa dall'Unione europea ai principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, come sancito nel preambolo del trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 6 e 7,
– visto che, stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, anche la tutela dei diritti fondamentali è parte integrante dell'ordinamento costituzionale della Comunità,
– visto che la tutela della dignità umana è uno degli obiettivi principali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come proclamato dalle istituzioni il 7 dicembre 2000, e che questo valore fondamentale sarebbe violato in caso di trattamento crudele, disumano o degradante di individui, se ciò avvenisse, per qualsiasi ragione, sotto la responsabilità diretta o indiretta di Stati membri e istituzioni dell'Unione europea,
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sul presunto uso di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri(1), nella quale, prendendo atto dell'inchiesta in corso al Consiglio d'Europa, si ravvisa la necessità di costituire una commissione temporanea del Parlamento europeo incaricata di seguire tale inchiesta, soprattutto in quanto essa coinvolge degli Stati membri,
– visto l'articolo 175 del suo regolamento,
– vista la proposta della Conferenza dei presidenti, che definisce il mandato e la composizione della commissione temporanea sul presunto utilizzo del territorio dell'Unione europea, ivi inclusi i paesi in via di adesione, candidati e associati, da parte della CIA o dei servizi segreti di altri paesi terzi, per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri,
1. decide di costituire una commissione temporanea con il seguente mandato:
a)
raccogliere e analizzare informazioni per stabilire:
–
se la CIA o altri funzionari statunitensi ovvero i servizi segreti di altri paesi terzi si siano resi responsabili di sequestro di persona, "extraordinary rendition" (consegna straordinaria di detenuti), detenzione in località segrete, segregazione, tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti di prigionieri sul territorio dell'Unione europea, inclusi i paesi in via di adesione e quelli candidati, o se ne siano serviti a tali scopi, ad esempio mediante il trasporto aereo;
–
se tali operazioni, che sarebbero state condotte sul territorio dell'Unione europea nel quadro della lotta al terrorismo, possano essere considerate, tra l'altro, come una violazione dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, degli articoli 2, 3, 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della Carta dei diritti fondamentali, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e degli accordi tra Unione europea e Stati Uniti sull'estradizione e sull'assistenza legale reciproca, nonché di altri trattati e accordi internazionali conclusi dall'Unione o dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, tra cui il Trattato dell'Atlantico del Nord e gli accordi ivi connessi sullo status delle forze armate e la Convenzione sull'aviazione civile internazionale;
–
se tra i soggetti responsabili o vittime di sequestro, "consegna straordinaria", detenzione in località segrete, segregazione, tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti sul territorio dell'Unione europea o altrove vi siano cittadini dell'Unione europea o dei paesi candidati o qualsiasi altra persona avente diritto alla protezione o assoggettata alla giurisdizione dell'UE, degli Stati membri o dei paesi candidati;
–
se Stati membri, pubblici ufficiali, persone che agiscono in veste ufficiale o istituzioni dell'Unione europea siano coinvolti o complici, per azione o omissione, nell'aver privato illecitamente alcuni individui della libertà o di averli sottoposti a sequestro, "consegna straordinaria", trasferimento, detenzione o tortura;
b)
presentare all'Aula le raccomandazioni che riterrà necessarie a tale proposito, in particolare riguardo alle conclusioni politiche, giuridiche e amministrative da trarre a livello europeo, come pure le eventuali implicazioni per i rapporti dell'UE con paesi terzi;
2. decide che la commissione temporanea agirà di concerto e nella più stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa, il suo Segretario generale, la sua Assemblea parlamentare e il suo Commissario ai diritti dell'uomo e con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, nonché con i parlamenti nazionali;
3. decide che la commissione temporanea presenterà una relazione intermedia al Parlamento europeo entro quattro mesi dall'inizio dei lavori, corredata di proposte dettagliate sul modo in cui intende proseguirli;
4. decide che la commissione temporanea sarà composta da 46 deputati al Parlamento europeo.
Misure restrittive nei confronti di persone sospettate di coinvolgimento nell'omicidio di Rafiq Hariri*
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell'omicidio dell'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri (COM(2005)0614 – 15098/2005 – C6-0434/2005 – 2005/0234(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0614)(1),
– visto il documento del Consiglio (15098/2005),
– vista la posizione comune del Consiglio 2005/888/PESC(2),
– visti gli articoli 60 e 301 del trattato CE,
– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0434/2005)
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0003/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Visto 1 bis (nuovo)
visti gli orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE, adottati dal Consiglio il 12 dicembre 2005,
Emendamento 2 Articolo 2, paragrafi 1 e 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato I.
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che figurano nell'elenco stilato dalla Commissione a norma dell'articolo 8.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato 1.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'elenco stilato dalla Commissione a norma dell'articolo 8.
Emendamento 3 Articolo 8, paragrafo 1
1. La Commissione è autorizzata a:
1. La Commissione è autorizzata, previa consultazione del Parlamento europeo, a:
(a) modificare l'allegato I in base alle decisioni del comitato per le sanzioni; e
(a) stilare e modificare in base alle decisioni del comitato per le sanzioni un elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati, nonché a rettificare l'elenco in caso di errore comprovato; e
(b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
(b) modificare l'allegato sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
La redazione e la modifica dell'elenco di cui alla lettera (a) formano oggetto di un'informazione preventiva, in via riservata, da parte della Commissione alla commissione del Parlamento europeo competente per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e a quella competente per lo sviluppo.
Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ***III
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (PE-CONS 3665/2005 – C6-0405/2005 – 2003/0107(COD))
– visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3665/2005 – C6-0405/2005), la pertinente dichiarazione interistituzionale e la dichiarazione comune di Bulgaria e Romania sull'applicazione della direttiva, menzionata nella dichiarazione interistituzionale(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0319)(3),
– vista la sua posizione in seconda lettura(4) sulla posizione comune del Consiglio(5),
– visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2005)0477)(6),
– visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
– visto l'articolo 65 del suo regolamento,
– vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6-0001/2006),
1. approva il progetto comune e conferma la sua dichiarazione relativa alla dichiarazione comune di Bulgaria e Romania;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla pertinente dichiarazione interistituzionale, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione accolgono con favore la Dichiarazione congiunta della Bulgaria e della Romania sull'attuazione della futura direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
Dichiarazione congiunta di Bulgaria e Romania sull'attuazione della futura direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
In considerazione dell'importanza che la direttiva in questione riveste per la protezione dell'ambiente in Europa, la Bulgaria e la Romania, nella loro qualità di Stati in via di adesione all'Unione europea, considerano tale direttiva una parte importante dell'acquis. Pertanto, Bulgaria e Romania recepiranno la direttiva nella loro legislazione nazionale entro la data di trasposizione indicata nel testo.
La Bulgaria e la Romania si impegnano a compiere tutti gli sforzi necessari per attuare la direttiva entro i termini indicati nel testo. Sia la Bulgaria che la Romania stanno già adottando misure per garantire la conformità delle installazioni esistenti che rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione europea in vigore, ad esempio la direttiva quadro sui rifiuti, la direttiva sulle discariche, la direttiva IPPC e la relativa legislazione concernente la protezione delle acque di superficie e sotterranee.
Con la presente dichiarazione congiunta la Bulgaria e la Romania affermano la loro forte volontà politica di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive allo stesso modo degli altri Stati membri.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (PE-CONS 3659/2005 – C6-0373/2005 – 2002/0254(COD))
– vista la sua posizione in seconda lettura(4) sulla posizione comune del Consiglio(5),
– visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2005)0277)(6),
– visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
– visto l'articolo 65 del suo regolamento,
– vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6-0415/2005),
1. approva il progetto comune;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (6273/2/2005 – C6-0297/2005 – 2003/0242(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (6273/2/2005 – C6-0297/2005),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0622)(2),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0381/2005),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 18 gennaio 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),
considerando quanto segue:
(1) La normativa comunitaria in materia ambientale è destinata a contribuire fra l'altro alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla protezione della salute umana.
(2) Il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (5) sottolinea l'importanza di fornire adeguate informazioni sull'ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate. Così come i programmi precedenti (6), il Sesto programma promuove un'attuazione e un'applicazione più efficace della normativa comunitaria nel campo della tutela dell'ambiente, in particolare attraverso il controllo del rispetto delle norme comunitarie e l'adozione di misure per contrastare le violazioni della normativa ambientale comunitaria.
(3) Il 25 giugno 1998 la Comunità ha firmato la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (in seguito denominata "convenzione di Aarhus"). La Comunità ha approvato la convenzione di Aarhus il 17 febbraio 2005. È opportuno adeguare le norme di diritto comunitario alle disposizioni della convenzione.
(4) La Comunità ha già adottato una esauriente normativa in costante evoluzione che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della convenzione di Aarhus. Occorrerebbe adottare le misure necessarie per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari.
(5) È opportuno disciplinare i tre pilastri della convenzione di Aarhus, vale a dire accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale, in un unico atto normativo e stabilire disposizioni comuni per quanto riguarda gli obiettivi e le definizioni. Ciò contribuisce a razionalizzare la normativa e ad accrescere la trasparenza delle misure di attuazione adottate a livello delle istituzioni e degli organi comunitari.
(6) Il principio generale è che i diritti garantiti dai tre pilastri della convenzione di Aarhus sono senza discriminazioni sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza.
(7) La convenzione di Aarhus detta una definizione molto ampia di "autorità pubblica". L'idea di fondo è che ogniqualvolta viene esercitato il potere pubblico, gli individui e le loro organizzazioni dovrebbero godere di determinati diritti. È pertanto necessario che le istituzioni e gli organi comunitari soggetti alle disposizioni del presente regolamento siano definiti in modo altrettanto ampio e funzionale. In base alla convenzione di Aarhus, si possono escludere dall'ambito di applicazione della convenzione le istituzioni e gli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, per motivi di coerenza con il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7), le disposizioni relative all'accesso a informazioni ambientali dovrebbero applicarsi alle istituzioni ed agli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere legislativo.
(8) La definizione di "informazioni ambientali" nel presente regolamento comprende le informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili in qualsiasi forma. La definizione è stata armonizzata con quella adottata nella direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali(8) ed include lo stato di avanzamento delle procedure di infrazione al diritto comunitario. La definizione di "documenti" di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 comprende le informazioni ambientali quali definite nel presente regolamento.
(9) È opportuno che il presente regolamento fornisca una definizione di "piani e programmi" tenendo conto delle disposizioni della convenzione di Aarhus, mantenendo un parallelismo con l'impostazione seguita in relazione agli obblighi imposti agli Stati membri dalla normativa comunitaria vigente. Occorrerebbe definire i "piani e programmi in materia ambientale" in relazione al loro contributo al conseguimento degli obiettivi e delle priorità della politica ambientale comunitaria o alla loro capacità di incidere significativamente sulla realizzazione di tali obiettivi. Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente stabilisce gli obiettivi della politica ambientale comunitaria e le azioni previste per conseguire tali obiettivi nell'arco di dieci anni a partire dal 22 luglio 2002. Un nuovo programma di azione in materia ambientale dovrebbe essere adottato alla fine di tale periodo.
(10) Trattandosi di una disciplina in costante evoluzione, la definizione di diritto ambientale dovrebbe riferirsi agli obiettivi della politica comunitaria sull'ambiente, quali figurano nel trattato.
(11) È opportuno che gli atti amministrativi di portata individuale possano essere soggetti a ricorso interno qualora abbiano effetti esterni e giuridicamente vincolanti. Allo stesso modo, dovrebbero poter essere soggette a ricorso le omissioni, nel caso in cui il diritto ambientale preveda un obbligo di adottare un atto amministrativo. Dato che gli atti adottati dalle istituzioni o dagli organi comunitari nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo possono essere esclusi, si dovrebbero del pari escludere le procedure di inchiesta nelle quali le istituzioni o gli organi comunitari agiscano in qualità di organi di controllo amministrativo ai sensi delle disposizioni del trattato.
(12) La convenzione di Aarhus impone l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia su richiesta di quest'ultimo, sia nel quadro di una politica di diffusione attiva delle informazioni ad opera delle autorità soggette alle sue disposizioni. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché alle agenzie e agli organi simili istituiti da atti normativi comunitari. Il regolamento stabilisce una serie di norme che sono in larga misura conformi alle disposizioni della convenzione di Aarhus. È necessario estendere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 a tutte le altre istituzioni e agli altri organi comunitari.
(13) Nelle materie in cui le disposizioni della convenzione di Aarhus non sono riprese, in tutto o in parte, nel regolamento (CE) n. 1049/2001, è necessario adottare le pertinenti disposizioni, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni ambientali.
(14) Affinché il diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia effettivo è indispensabile che le informazioni fornite siano di buona qualità. È quindi opportuno introdurre regole che impongano alle istituzioni e agli organi comunitari di assicurare tale qualità.
(15) Per quanto riguarda le eccezioni alle regole sull'accesso alle informazioni ambientali, le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/4/CE devono applicarsi anche alle istituzioni e agli organi comunitari. Le motivazioni di rifiuto per quanto riguarda l'accesso alle informazioni ambientali dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue e valutando se le informazioni richieste riguardano le emissioni nell'ambiente.
(16) Ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (9), è già stata istituita a livello comunitario una rete destinata a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo di una serie di malattie trasmissibili. La decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (10), adotta un programma comunitario di azione nel campo della salute pubblica che integra le politiche nazionali in materia. Il miglioramento delle informazioni e delle conoscenze per promuovere la salute pubblica e rafforzare la capacità di rispondere rapidamente e in modo coordinato alle minacce per la salute fa parte integrante di questo programma ed è un obiettivo totalmente conforme alle disposizioni della convenzione di Aarhus. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le decisioni nn. 2119/98/CE e 1786/2002/CE.
(17) La convenzione di Aarhus impone alle parti di adottare le disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione dei piani e dei programmi in materia ambientale. Tali disposizioni devono prevedere termini ragionevoli per informare il pubblico del processo decisionale in materia ambientale in questione. Per essere effettiva, la partecipazione del pubblico deve avvenire in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili. In sede di adozione delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, le istituzioni e gli organi comunitari dovrebbero individuare il pubblico ammesso a partecipare.
(18) L'articolo 9, paragrafo 3 della convenzione di Aarhus prevede l'accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale o non giurisdizionale avverso gli atti e le omissioni dei privati e delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale. Le disposizioni sull'accesso alla giustizia dovrebbero essere compatibili con il trattato. In questo contesto è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli atti e alle omissioni delle pubbliche autorità.
(19) Per assicurare mezzi di impugnazione adeguati e efficaci, compresi quelli esperibili dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato, è opportuno che l'istituzione o l'organo comunitario che ha emanato l'atto oggetto di impugnazione o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto emanarlo, abbia la possibilità di riconsiderare la propria decisione o, nel caso di un comportamento omissivo, di adottare il provvedimento richiesto.
(20) Le organizzazioni non governative attive nel campo della tutela dell'ambiente che soddisfino determinati criteri, in particolare finalizzati ad assicurare che siano organizzazioni indipendenti e rispettose della legge il cui obiettivo primario sia promuovere la protezione dell'ambiente, dovrebbero essere legittimate a richiedere una revisione interna a livello comunitario, di atti adottati nel quadro della legislazione ambientale o di omissioni da parte di un'istituzione o organo comunitario di deliberare in materia di legislazione ambientale nella prospettiva di un riesame da parte dell'istituzione o organo in questione.
(21) Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, le organizzazioni non governative interessate dovrebbero avere la possibilità di proporre ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.
(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, come rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nell'articolo 37,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
1. L'obiettivo del presente regolamento è quello di contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in seguito denominata "convenzione di Aarhus", stabilendo le regole per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine:
a)
garantisce al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali ricevute o elaborate dalle istituzioni o dagli organi comunitari e da essi detenute, e definisce le condizioni generali e le modalità pratiche per l'esercizio di tale diritto;
b)
assicura la progressiva disponibilità e diffusione al pubblico delle informazioni ambientali per garantirne la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica al pubblico, promuovendo in particolare, a tal fine, l'uso di tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica, se disponibili;
c)
prevede la partecipazione del pubblico riguardo all'elaborazione di piani, programmi e politiche in materia ambientale;
d)
prevede l'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Nell'applicare le disposizioni del presente regolamento, le istituzioni e gli organi comunitari si adoperano per fornire assistenza e orientamento al pubblico con riguardo all'accesso alle informazioni, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
"richiedente", qualsiasi persona fisica o giuridica che chiede informazioni ambientali;
b)
"pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
c)
"istituzioni o organi comunitari", le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici istituiti dal trattato o sulla base del medesimo, salvo qualora agiscano nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, le disposizioni del titolo II si applicano alle istituzioni o agli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere legislativo.
d)
"informazioni ambientali", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:
i)
lo stato degli elementi dell'ambiente quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l'interazione fra questi elementi;
ii)
fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui al punto i);
iii)
le misure (compresi i provvedimenti amministrativi) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti i) e ii), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;
iv)
i rapporti sull'attuazione della normativa ambientale;
v)
lo stato di avanzamento delle procedure di infrazione al diritto comunitario;
vi)
le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche utilizzate nell'ambito delle misure e attività di cui al punto iii) e
vii)
lo stato di salute e la sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, se del caso, le condizioni di vita delle persone, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto i) o, attraverso tali elementi, da uno qualsiasi dei fattori di cui ai punti ii) e iii);
e)
"piani e programmi in materia ambientale", i piani e i programmi:
i)
elaborati, finanziati ed eventualmente adottati da un'istituzione o da un organo comunitario;
ii)
previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e
iii)
che contribuiscono o possono incidere significativamente sulla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria stabiliti nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente o in successivi programmi d'azione generali in materia ambientale.
Si considerano piani e programmi in materia ambientale anche i programmi d'azione generali in materia ambientale.
La definizione non comprende i piani e i programmi finanziari o di bilancio, in particolare quelli che stabiliscono come debbano essere finanziati progetti o attività particolari o quelli relativi ai bilanci annuali proposti, i programmi di lavoro interni delle istituzioni o organi comunitari o i piani e programmi di emergenza destinati esclusivamente a scopi di protezione civile;
f)
"diritto ambientale", la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale o mondiale;
g)
"atto amministrativo", qualsiasi provvedimento di portata individuale nell'ambito del diritto ambientale adottato da un'istituzione o un organo comunitario e avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti;
h)
"omissione amministrativa", la mancata adozione di un atto amministrativo di cui alla lettera g) da parte di un'istituzione o organo comunitario.
2. Gli atti amministrativi e le omissioni amministrative non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:
a)
articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza);
b)
articoli 226 e 228 (procedura di infrazione);
c)
articolo 195 (ricorsi al mediatore);
d)
articolo 280 (procedimenti dinanzi all'OLAF).
TITOLO II
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
Articolo 3
Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi comunitari senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, la nazionalità o la residenza del richiedente e, qualora si tratti di persone giuridiche, sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività.
Ai fini del presente regolamento, il termine "istituzione" di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 deve intendersi come "istituzione o organo comunitario".
Articolo 4
Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali
1. Le istituzioni e gli organi comunitari organizzano le informazioni ambientali in loro possesso e attinenti alle loro funzioni ai fini della diffusione attiva e sistematica presso il pubblico, in particolare mediante le tecnologie telematiche e/o elettroniche, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Essi assicurano la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso le reti pubbliche di telecomunicazioni. A tal fine, introducono dette informazioni in loro possesso in apposite banche dati che dotano di sistemi d'interrogazione e altri strumenti informatici destinati ad aiutare il pubblico a trovare le informazioni richieste.
Le informazioni messe a disposizione mediante tecnologie telematiche e/o elettroniche non devono necessariamente comprendere le informazioni raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già disponibili in formato elettronico. Se questo non è il caso, viene indicato chiaramente dove esse possano essere reperite e come possano essere ottenute.
Le istituzioni e gli organi comunitari compiono ogni ragionevole sforzo per conservare le informazioni ambientali in loro possesso in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.
2. Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono quanto segue:
a)
testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione comunitaria riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e di politiche, piani e programmi in materia ambientale;
b)
relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi comunitari;
c)
lo stato di avanzamento delle procedure di infrazione al diritto comunitario;
d)
relazioni sullo stato dell'ambiente, come previsto dal paragrafo 4;
e)
dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f)
autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;
g)
studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.
2. Ove opportuno, le istituzioni e gli organi comunitari possono adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 creando collegamenti a siti Internet nei quali è possibile reperire le informazioni.
3. La Commissione provvede affinché, ad intervalli periodici non superiori a quattro anni, sia pubblicata e diffusa una relazione sullo stato dell'ambiente, contenente informazioni sulla sua qualità e sulle pressioni a cui è sottoposto.
Articolo 5
Qualità delle informazioni ambientali
1. Nei limiti delle loro possibilità, le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che tutte le informazioni da essi raccolte o raccolte per loro conto siano aggiornate, precise e comparabili.
2. Su esplicita domanda, le istituzioni e gli organi comunitari specificano al richiedente dove possono essere ottenute, se disponibili, informazioni sulle procedure di misurazione utilizzate per raccogliere le informazioni, compresi i metodi di analisi, campionamento e preparazione dei campioni. In alternativa, essi possono rinviarli alla procedura standardizzata utilizzata.
Articolo 6
Applicazione delle eccezioni relative alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali
1.Le istituzioni e gli organi comunitari possono rifiutare l'accesso alle informazioni ambientali o decidere di non divulgarle solo in virtù di una delle eccezioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE o del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Oltre alle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni e gli organi comunitari possono rifiutare l'accesso alle informazioni ambientali quando la loro divulgazione possa ripercuotersi negativamente sulla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, quali i siti di riproduzione delle specie rare.
Articolo 7
Richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in possesso di un'istituzione o di un organo comunitario
Nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato indica quanto prima al richiedente, ma comunque entro 15 giorni lavorativi, l'altra istituzione o organo comunitario o autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE presso cui ritiene possibile ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta alla pertinente istituzione o organo comunitario o autorità pubblica, informandone il richiedente.
Articolo 8
Tasse
Le istituzioni e gli organi comunitari non coperti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 possono, nel caso in cui l'articolo 10 di detto regolamento non sia applicabile, applicare una tassa ragionevole per la fornitura delle informazioni. Essi pubblicano e mettono a disposizione dei richiedenti il relativo tariffario, indicando le circostanze nelle quali può essere richiesto o meno il pagamento di una tassa e quando la fornitura delle informazioni è subordinata al pagamento anticipato di detta tassa.
Articolo 9
Cooperazione
In caso di minaccia imminente per la salute e la vita umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, le istituzioni e gli organi comunitari collaborano con le autorità pubbliche di cui alla direttiva 2003/4/CE, su loro richiesta, e le aiutano a diffondere immediatamente e senza indugio a chiunque possa esserne colpito tutte le informazioni ambientali in possesso delle istituzioni e degli organi comunitari e/o delle autorità pubbliche in questione, o detenute da terzi per conto loro che potrebbero consentirgli di adottare le misure atte a prevenire o minimizzare i danni derivanti da tale minaccia.
Il primo comma si applica fatti salvi gli eventuali obblighi specifici previsti dalla normativa comunitaria, in particolare dalle decisioni n. 2119/98/CE e n. 1786/2002/CE.
TITOLO III
Partecipazione del pubblico riguardo a piani, programmi e politiche in materia ambientale
Articolo 10
1. Quando elaborano, modificano o riesaminano un piano, un programma o una politica in materia ambientale, le istituzioni e gli organi comunitari ne informano i membri del pubblico tramite un avviso pubblico o un altro mezzo appropriato, ad esempio un mezzo elettronico. Tale informazione include, se sono disponibili, il progetto di proposta e le informazioni o le valutazioni ambientali relative al piano, al programma o alla politica in corso di preparazione, modifica o riesame.
2. L'istituzione o l'organo comunitario che elabora, modifica o riesamina il piano, il programma o la politica in materia ambientale informa i membri del pubblico delle modalità pratiche della partecipazione e, in particolare, dell'entità amministrativa dell'istituzione o dell'organo comunitario presso cui possono essere ottenute le informazioni pertinenti e a cui possono essere sottoposti i commenti o i quesiti, nonché del calendario per la trasmissione dei commenti.
3. Le istituzioni e gli organi comunitari prevedono modalità pratiche atte a consentire ai membri del pubblico di presentare commenti e pareri in una fase precoce, prima che si adottino le decisioni sul piano, sul programma o sulla politica. In funzione della natura del piano, del programma o della politica, i membri del pubblico devono avere la possibilità di formulare commenti nelle varie fasi della loro elaborazione, modifica o riesame.
Tali modalità pratiche comprendono scadenze ragionevoli per le varie fasi, affinché i membri del pubblico dispongano di tempo sufficiente per informarsi nonché prepararsi e partecipare in modo effettivo al processo decisionale in materia ambientale. Di regola, qualora le consultazioni su un piano, un programma o una politica in materia ambientale siano effettuate per iscritto, è previsto un termine di otto settimane entro cui far pervenire commenti. Quando si organizzano riunioni o audizioni, se ne deve dare l'avviso con almeno otto settimane di anticipo. Tali termini possono essere ridotti in caso di urgenza o qualora il pubblico abbia già avuto la possibilità di formulare commenti sul piano, sul programma o sulla politica in questione.
Articolo 11
Risultati della partecipazione del pubblico
Nel decidere riguardo al piano, al programma o alla politica in materia ambientale, le istituzioni e gli organi comunitari tengono debitamente conto dei risultati del processo di partecipazione del pubblico.
Le istituzioni e gli organi comunitari informano i membri del pubblico in merito al piano, al programma o alla politica, incluso il suo testo, nonché in merito alle motivazioni e alle considerazioni su cui è basata la decisione, inclusa l'informazione circa il processo di partecipazione del pubblico.
TITOLO IV
RIESAME INTERNO E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Articolo 12
Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi
1. Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 13 può presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo comunitario che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo.
Tale richiesta dev'essere formulata per iscritto entro un termine massimo di otto settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell'atto amministrativo o, in caso di presunta omissione, entro otto settimane dalla data in cui avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere una motivazione del riesame.
2. L'istituzione o l'organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che sia chiaramente infondata. Non appena possibile e comunque entro dodici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo comunitario risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.
3. Qualora, nonostante la dovuta diligenza, l'istituzione o l'organo comunitario non sia in grado di agire a norma del paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, informa l'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento e di quando intende porvi rimedio.
L'istituzione o l'organo comunitario è tenuto ad agire in ogni caso entro diciotto settimane dal ricevimento della richiesta.
Articolo 13
Criteri di legittimazione a livello comunitario
1. Un'organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 12, a condizione che:
a)
sia una persona giuridica indipendente, rispettosa della legge e senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro;
b)
abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale e/o di promuovere lo sviluppo sostenibile;
c)
sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);
d)
l'oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.
2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie ad assicurare un'applicazione trasparente e coerente dei criteri di cui al paragrafo 1.
Articolo 14
Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia
1. L'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 12 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.
2. Qualora l'istituzione o l'organo comunitario ometta di agire a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 o paragrafo 3, l'organizzazione non governativa ha il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Misure di applicazione
Se necessario, le istituzioni e gli organi comunitari adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del presente regolamento. Detti adeguamenti hanno effetto a decorrere da...(11).
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 612), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2005 (GU C 264 E del 25.10.2005, pag. 18) e posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2006.
Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).
Quarto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 328 del 7.12.1987, pag. 1). Quinto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1).
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan,
– visto l'insediamento del nuovo Parlamento afghano il 19 dicembre 2005, a seguito delle elezioni che hanno avuto luogo il 18 settembre dello stesso anno,
– vista la conclusione di fatto, con l'elezione di un'Assemblea nazionale, del processo avviato dagli Accordi di Bonn del 5 dicembre 2001,
– vista l'elezione dei Consigli provinciali in tutte le 34 province del paese,
– vista la dichiarazione congiunta UE-Afghanistan "Impegno per un nuovo partenariato tra l'UE e l'Afghanistan", firmata il 16 novembre 2005 a Strasburgo,
– vista l'apertura, il 31 gennaio 2006, della conferenza internazionale di Londra volta a definire un accordo sull'Afghanistan "post Bonn", concernente il sostegno della comunità internazionale per affrontare le sfide in materia di sicurezza, governance e sviluppo in Afghanistan,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che l'adozione di una nuova Costituzione nel gennaio 2004, le elezioni presidenziali svoltesi nell'ottobre 2004 e le elezioni parlamentari e provinciali del settembre 2005 - con la partecipazione in entrambi i casi di milioni di votanti registrati - hanno rappresentato altrettanti passi importanti in un processo di transizione volto a creare istituzioni più rappresentative e democratiche, contribuendo in tal modo all'avvento di un futuro sostenibile e pacifico per l'Afghanistan dopo un quarto di secolo di conflitti e di oppressione,
B. considerando che garantire un adeguato livello di sicurezza è tuttora una priorità in Afghanistan, soprattutto nelle province meridionali e sudorientali, che richiedono tuttora una presenza internazionale per poter combattere il terrorismo e ripristinare condizioni pacifiche in tutto il paese,
C. considerando che la discriminazione di genere, che aveva raggiunto livelli inauditi sotto il regime dei talebani, permane una questione da affrontare con urgenza, comprese tradizioni quali la segregazione della donna tra le mura domestiche e i matrimoni forzati,
D. considerando che la produzione dilagante di oppio ed eroina rischia di compromettere in permanenza la politica nazionale, paralizzando la sua società, stravolgendo una fragile economia e consolidando, nel contempo, una elite corrotta di narcotrafficanti,
1. esprime la propria solidarietà al popolo afghano che, durante il processo di Bonn e in particolare nel corso delle due elezioni, ha dimostrato una volontà straordinaria di superare le difficoltà create dalla situazione postbellica e di impegnarsi nella costruzione della pace e della democrazia;
2. plaude al successo delle recenti elezioni che, tenuto conto della complessità e delle difficoltà operative, confermate anche dalla missione di osservatori elettorali dell'Unione europea, hanno rappresentato un risultato straordinario; deplora, tuttavia, l'uccisione di otto candidati e di una serie di operatori, funzionari elettorali ed altri durante il processo elettorale nonché i casi di irregolarità e frode riferiti dalla missione di osservatori dell'Ue per un certo numero di province;
3. accoglie favorevolmente il fatto che la percentuale di candidate fosse pari al 10% del totale e che, grazie al sistema di seggi riservati alle donne, queste abbiano ottenuto il 27,3% dei seggi presso la Wolesi Jirga (Camera bassa) e circa il 30% nei consigli provinciali; ritiene che, in futuro, la legge elettorale dovrebbe essere modificata per chiarire che i seggi riservati rappresentano un minimo e non un massimo di seggi disponibili per le donne;
4. ritiene che, da queste elezioni, le autorità afghane nel loro complesso - ma in particolare la presidenza, il governo, l'Assemblea nazionale e i Consigli provinciali - emergano con una piena legittimazione popolare e che le aspettative del popolo afghano debbano essere realizzate attraverso un buon governo responsabile, iniziando con l'adozione di riforme sostenibili volte a migliorare la qualità della vita della popolazione e di misure credibili a favore dell'uguaglianza etnica e di genere;
5. ritiene che l'Afghanistan, avendo completato questo processo, sia ora un paese di primo piano in tutta la regione in termini di democratizzazione e invita quindi la comunità per gli aiuti internazionali, e in particolare i partecipanti alla conferenza di Londra, a tener conto di questo fattore;
6. sottolinea l'importanza, visti i bisogni urgenti della popolazione afghana, di razionalizzare il coordinamento tra i donatori, snellendo le procedure; invita quindi le Nazioni Unite ad assumere la guida di tale coordinamento e invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare che gli Stati membri collaborino, adottando un approccio comune, per servire al meglio gli interessi del popolo afghano;
7. reputa che il nostro partenariato futuro con l'Afghanistan debba porre maggiormente l'accento sul concetto di gestione afghana e attribuire una maggiore responsabilità alle autorità afghane e alla società civile, affinché operino scelte strategiche per lo sviluppo del paese, mentre gli aiuti dell'UE saranno più esplicitamente legati ai risultati, in particolare alla buona governance, al rispetto dei diritti dell'uomo e a una sana gestione finanziaria dei progetti;
8. insiste sulla necessità di una maggiore visibilità del finanziamento dell'UE, che è il secondo più importante donatore in Afghanistan, e chiede alle organizzazioni internazionali che gestiscono i progetti cofinanziati dall'UE di indicare in modo più trasparente le proprie fonti di finanziamento; riconosce che il Parlamento dovrebbe apportare un contributo diretto e concreto, offrendo possibilità di formazione ai funzionari e ai membri del parlamento afghano;
9. riconosce la necessità di definire un processo "post Bonn" e sostiene l'organizzazione di una conferenza dei donatori, sotto l'egida delle Nazioni unite, a Londra, nel gennaio 2006, per poter valutare il sostegno politico e finanziario necessario alla "Strategia transitoria nazionale di sviluppo" che sarà sottoposta dal governo afghano; ritiene che tale strategia debba porre l'accento sulla sostenibilità e su obiettivi specifici, quali
-
il rispetto dei diritti dell'uomo, e in particolare dei diritti delle donne e dello Stato di diritto;
-
la governance e la creazione di istituzioni, in particolare di un'amministrazione efficiente, di istituzioni giudiziarie indipendenti in grado di lottare contro la corruzione generalizzata, e di una forza di polizia ben addestrata, essendo la stabilità dell'Afghanistan attualmente soggetta a rischi più esterni che interni;
-
la creazione di un sistema di verifiche e di equilibri per definire i ruoli e le competenze di ciascuna istituzione nonché la promozione del pluralismo politico;
10. ribadisce l'esigenza di affrontare la questione afghana entro un quadro regionale; invita quindi il Consiglio e la Commissione a sviluppare una politica per la stabilità e la democrazia nella regione;
11. apprezza, al riguardo, il fatto che l'Afghanistan abbia di recente aderito all'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del Sud (SAARC) e, all'interno di tale quadro regionale, esorta tutti i paesi limitrofi ad astenersi da qualsiasi interferenza nella sovranità dell'Afganistan;
12. considera opportuno istituire una delegazione permanente del Parlamento europeo per le relazioni con il parlamento afghano, al fine di poter influire positivamente sul processo di democratizzazione in Afghanistan;
13. invita la Commissione, al fine di promuovere e di rafforzare la cooperazione con il paese, a esaminare l'opportunità di concludere un Accordo di associazione UE-Afghanistan;
14. condanna tutte le azioni terroristiche contro la popolazione civile, le forze di polizia, gli operatori nazionali del settore degli aiuti e le truppe internazionali e si congratula con il popolo afghano, in particolare con le donne, che hanno sfidato le minacce e le intimidazioni per partecipare al processo elettorale, in veste di candidati, personale elettorale, osservatori locali o elettori;
15. ribadisce l'esigenza che le autorità afghane continuino a combattere il terrorismo e mettano fine alla lotta tra opposte fazioni, cooperando con le truppe internazionali operanti nel paese;
16. si compiace della possibile espansione della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) nel paese, incluse le province meridionali, ed è favorevole a una struttura di comando unica, o maggiormente integrata, per tutte le operazioni svolte dalle forze internazionali in Afghanistan; chiede una soluzione del problema dei caveat che impediscono una corretta cooperazione tra i vari contingenti nazionali del paese;
17. condanna il trasferimento di centinaia di uomini catturati dalle forze statunitensi dopo l'invasione dell'Afghanistan nel 2002 al centro illegale di detenzione di Guantanamo dove, stando a numerose testimonianze, torture e altri maltrattamenti a opera del personale americano sono all'ordine del giorno, e invita a chiudere immediatamente tale centro;
18. esprime la convinzione che il sostegno popolare è essenziale ai fini di un esito positivo della lotta contro il terrorismo, e invita pertanto la NATO e le forze della Coalizione a rivedere le regole di ingaggio e tutte le misure atte a migliorare sia gli standard di sicurezza sia il livello di protezione della popolazione civile colpita dalle azioni militari nelle zone di combattimento e a rispettare pienamente la Convenzione di Ginevra; invita gli USA a chiudere eventuali prigioni segrete nel paese;
19. esprime profonda preoccupazione per la produzione illegale di droga, come risulta dal recente studio sull'oppio in Afghanistan elaborato nel 2005 dall'Ufficio delle Nazioni Unite sulle droghe e la criminalità, e in particolare per le ultime statistiche sul consumo nazionale di eroina, che potrebbe provocare un'emergenza HIV/AIDS nella regione;
20. richiama l'attenzione sui costi estremamente elevati e sulle gravi carenze, in termini di efficacia, della strategia contro i narcotici basata solo sull'estirpazione e i mezzi di sostentamento alternativi, e invita i partecipanti alla conferenza di Londra di cui sopra a prendere in considerazione la proposta relativa alla produzione autorizzata di oppio per scopi medici, già concessa a un certo numero di paesi;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla presidenza della Conferenza di Londra, al governo e al parlamento dell'Afghanistan, ai Segretari generali delle Nazioni Unite e della SAARC, ai governi degli USA, di tutti i paesi aderenti alla SAARC, della Russia, dell'Iran, dell'Uzbekistan, del Turkmenistan, del Tagikistan e della Cina.
Omofobia in Europa
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Risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia in Europa
– visti gli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, quali quelli contenuti nelle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo e nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali,
– viste le disposizioni della legislazione dell'Unione europea sui diritti umani, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1), nonché gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea,
– visto l'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, che assegna alla Comunità il potere di adottare misure finalizzate alla lotta alle discriminazioni basate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale e di promuovere il principio dell'uguaglianza,
– viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(2), e la direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(3), che proibiscono le discriminazioni dirette o indirette basate sull'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale,
– visto il paragrafo 1 dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali",
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che l'omofobia può essere definita come una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo,
B. considerando che l'omofobia si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi di ordine pubblico, libertà religiosa e diritto all'obiezione di coscienza,
C. considerando i recenti eventi preoccupanti verificatisi in vari Stati membri, ampiamente segnalati dalla stampa e dalle ONG, che vanno dal divieto di tenere marce per l'orgoglio gay o per l'uguaglianza all'uso di un linguaggio incendiario, carico di odio o minaccioso da parte di esponenti politici di primo piano e capi religiosi, la mancata protezione e, addirittura, la dispersione di dimostrazioni pacifiche da parte della polizia, le manifestazioni violente di gruppi omofobi e l'introduzione di modifiche costituzionali espressamente mirate a impedire le unioni tra persone dello stesso sesso,
D. considerando, nel contempo, che in taluni casi si sono registrate reazioni positive, democratiche e tolleranti da parte della popolazione, della società civile e delle autorità locali e regionali che hanno manifestato contro l'omofobia, nonché da parte della magistratura che ha preso provvedimenti contro le discriminazioni più sensazionali e illegali,
E. considerando che in alcuni Stati membri i partner dello stesso sesso non godono di tutti i diritti e le protezioni riservati ai partner sposati di sesso opposto, subendo di conseguenza discriminazioni e svantaggi;
F. considerando, al tempo stesso, che in un numero crescente di paesi europei si stanno adottando iniziative intese a garantire pari opportunità, integrazione e rispetto e ad offrire protezione contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'espressione di genere e l'identità di genere, nonché ad assicurare il riconoscimento delle famiglie omosessuali,
G. considerando che la Commissione ha dichiarato il suo impegno ad assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'UE ed ha istituito un gruppo di Commissari responsabili in materia di diritti umani;
H. considerando che non tutti gli Stati membri hanno introdotto nei loro ordinamenti misure atte a tutelare le persone GLBT, come invece richiesto dalle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, e che non tutti gli Stati membri stanno combattendo le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e promuovendo l'uguaglianza,
I. considerando che occorrono ulteriori azioni a livello dell'UE e degli Stati membri per eradicare l'omofobia e promuovere una cultura della libertà, della tolleranza e dell'uguaglianza tra i cittadini e negli ordinamenti giuridici,
1. condanna con forza ogni discriminazione fondata sull'orientamento sessuale;
2. chiede agli Stati membri di assicurare che le persone GLBT vengano protette da discorsi omofobici intrisi d'odio e da atti di violenza omofobici e di garantire che i partner dello stesso sesso godano del rispetto, della dignità e della protezione riconosciuti al resto della società;
3. invita con insistenza gli Stati membri e la Commissione a condannare con fermezza i discorsi omofobici carichi di odio o le istigazioni all'odio e alla violenza e a garantire l'effettivo rispetto della libertà di manifestazione, garantita da tutte le convenzioni in materia di diritti umani;
4. chiede alla Commissione di far sì che la discriminazione basata sull'orientamento sessuale sia vietata in tutti i settori, completando il pacchetto antidiscriminazione fondato sull'articolo 13 del trattato, mediante la proposta di nuove direttive o di un quadro generale che si estendano a tutti i motivi di discriminazione e a tutti i settori;
5. sollecita vivamente gli Stati membri e la Commissione a intensificare la lotta all'omofobia mediante un'azione pedagogica, ad esempio attraverso campagne contro l'omofobia condotte nelle scuole, le università e i mezzi d'informazione, e anche per via amministrativa, giudiziaria e legislativa;
6. reitera la sua posizione relativa alla proposta di decisione che istituisce l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti, secondo la quale la Commissione deve garantire che tutte le forme di discriminazione di cui all'articolo 13 del trattato e all'articolo 2 della proposta siano considerate e trattate in maniera equilibrata, come indicato nella posizione del Parlamento del 13 dicembre 2005 sulla proposta(4), e ricorda alla Commissione la sua promessa di seguire da vicino questa materia e di riferire in merito al Parlamento;
7. esorta vivamente la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri abbiano recepito e stiano correttamente applicando la direttiva 2000/78/CE e ad avviare procedimenti d'infrazione contro gli Stati membri inadempienti; chiede inoltre alla Commissione di assicurare che la relazione annuale sulla tutela dei diritti fondamentali nell'UE comprenda informazioni complete ed esaustive sull'incidenza di atti criminosi e violenze a carattere omofobico negli Stati membri;
8. insiste affinché la Commissione presenti una proposta di direttiva riguardante la protezione contro tutte le discriminazioni per i motivi menzionati nell'articolo 13 del trattato, con lo tesso campo di applicazione della direttiva 2000/43/CE;
9. esorta la Commissione a prendere in considerazione il ricorso alle sanzioni penali per i casi di violazione delle direttive basate sull'articolo 13 del trattato;
10. chiede agli Stati membri di adottare qualsiasi altra misura che ritengano opportuna nella lotta all'omofobia e alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e di promuovere e adottare il principio dell'uguaglianza nelle loro società e nei loro ordinamenti giuridici;
11. sollecita gli Stati membri ad adottare disposizioni legislative volte a porre fine alle discriminazioni subite dalle coppie dello stesso sesso in materia di successione, proprietà, locazione, pensioni, fiscalità, sicurezza sociale ecc.;
12. plaude alle iniziative recentemente intraprese in numerosi Stati membri volte a migliorare la posizione delle persone GLBT e decide di organizzare il 17 maggio 2006 (Giornata internazionale contro l'omofobia) un seminario finalizzato allo scambio delle buone pratiche;
13. reitera la sua richiesta avanzata alla Commissione di presentare proposte che garantiscano la libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nonché del partner registrato di qualunque sesso, come indicato nella raccomandazione del Parlamento del 14 ottobre 2004 sul futuro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia(5);
14. chiede agli Stati membri interessati di riconoscere finalmente che gli omosessuali sono stati tra i bersagli e le vittime del regime nazista;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai governi degli Stati membri e dei paesi in via di adesione e candidati.
– vista l'undicesima conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e la concomitante prima riunione delle parti al protocollo di Kyoto, svoltesi entrambe a Montreal nel dicembre 2005,
– viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 12 maggio 2005 sul seminario degli esperti governativi sui cambiamenti climatici(1) e quella del 16 novembre 2005 su "Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici"(2),
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
1. accoglie con favore l'esito complessivo della conferenza, in particolare l'apertura del dialogo sul futuro regime riguardante i cambiamenti climatici, non solo nel contesto del protocollo di Kyoto ma anche in quello della convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici; accoglie altresì con favore il positivo progresso tecnico realizzato nell'ambito delle norme attuative del regime vigente relativo ai cambiamenti climatici;
2. si congratula con la Presidenza canadese per l'energia e il vigore con cui ha preparato la conferenza conducendola poi a buon esito;
3. accoglie con favore la volontà manifestata a Montreal dalle parti dell'allegato I del protocollo di Kyoto di accettare un secondo periodo di impegno dopo il 2012, ma sottolinea che tali paesi da soli non risolvono il problema ed è consapevole della necessità di coinvolgere un maggior numero di paesi nella battaglia volta a contenere a livello globale le emissioni totali;
4. accoglie con favore l'impegno attivo dell'Unione europea abbia mantenuto la sua posizione di guida nel contribuire a promuovere un accordo internazionale a Montreal, ma ritiene che non debba cadere nel compiacimento per il suo ruolo e la esorta a mantenere ambizioni elevate nelle future discussioni con i suoi partner internazionali;
5. deplora il fatto che l'amministrazione statunitense si mostri ancora così riluttante ad aderire a qualsiasi partenariato internazionale di rilievo sui cambiamenti climatici, ma constata che almeno non ha ostacolato il raggiungimento di un accordo a Montreal; accoglie altresì con favore il maggiore accento posto attualmente sulla lotta ai cambiamenti climatici da molti dei principali attori della società americana, tra cui membri del Congresso di entrambe le Camere e di tutti i partiti, legislatori statali, sindaci, ONG nonché numerosi appartenenti al mondo imprenditoriale;
6. accoglie con favore il fatto che paesi in rapido sviluppo industriale manifestino un approfondito impegno nei confronti del dialogo sui cambiamenti climatici e ricerchino modalità innovative di lotta e adattamento ai cambiamenti climatici;
7. rileva con approvazione l'adozione di una serie di importanti misure attuative volte ad assicurare che il potenziale del protocollo di Kyoto venga adeguatamente sfruttato, e in particolare:
i)
l'adozione definitiva degli accordi di Marrakesh e delle regole di Kyoto,
ii)
l'accordo su un adeguato regime di conformità per il protocollo di Kyoto,
iii)
il rafforzamento del meccanismo di sviluppo pulito (CDM), affinché se ne migliori il finanziamento, sia meno burocratico e in genere più funzionante,
iv)
il rilancio dell'attuazione congiunta, in modo che anch'essa possa svolgere un ruolo di maggior rilievo in futuro,
v)
l'adozione di un programma quinquennale sull'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, dato che si tratta di misure di importanza vitale a complemento di quelle finalizzate alla mitigazione;
8. accoglie con favore il fatto che a Montreal sia stato riconosciuto non solo che è necessario un nuovo periodo di impegno dopo il 2012 per i paesi dell'allegato I del protocollo di Kyoto ma altresì che non deve sussistere alcuna interruzione tra il primo periodo di impegno e il secondo; ritiene che ciò dovrebbe conferire un senso di urgenza all'avvio di nuove discussioni, dato che queste devono concludersi in tempo utile per completare il processo di ratifica; ricorda la richiesta formulata a tal proposito nella summenzionata risoluzione del 16 novembre 2005 affinché si fissi come limite temporale la fine del 2008 per il conseguimento di un accordo su futuri impegni in materia di cambiamenti climatici;
9. rileva che le parti al protocollo di Kyoto devono presentare le loro osservazioni iniziali entro il 15 marzo 2006 e che la prima riunione del gruppo di lavoro competente avrà luogo nel maggio 2006;
10. accoglie altresì con favore l'avvio, nel più ampio contesto della convenzione, del dialogo volto allo sviluppo di risposte efficaci ed adeguate a livello nazionale ed internazionale ai cambiamenti climatici a cui possano partecipare tutti i paesi; rileva inoltre che tale dialogo sarà organizzato sotto forma di workshop, che è stato richiesto alle parti di presentare i loro punti di vista iniziali entro il 15 aprile 2006 e che verrà redatta una relazione sulle questioni che verranno sollevate durante le due prossime conferenze delle parti (COP 12 e COP 13);
11. chiede un dialogo approfondito tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio in vista delle scadenze summenzionate;
12. insiste affinché l'UE presenti un'agenda ambiziosa per entrambi i cicli di discussione, nei contesti del protocollo di Kyoto e della convenzione;
13. ricorda due obiettivi strategici indicati nella summenzionata risoluzione del 16 novembre 2005:
i)
limitare l'aumento della temperatura media globale a un massimo di 2°C rispetto ai livelli preindustriali;
ii)
realizzare nei paesi sviluppati forti riduzioni delle emissioni dell'ordine del 30% entro il 2020 e del 60-80% entro il 2050;
14. chiede che vengano sottoposti a verifica approfondita i vantaggi e gli svantaggi degli approcci innovativi a complemento delle nuove riduzioni obbligatorie per i paesi industrializzati dell'allegato I, come il concetto di contrazione e convergenza e il proposto approccio di impegno settoriale, secondo cui i paesi chiave tra quelli in via di sviluppo si farebbero carico di obiettivi volontari di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra per i principali settori industriali e beneficerebbero di incentivi di mercato e tecnologici ai fini del superamento di tali obiettivi;
15. ricorda il suo sostegno a favore del mantenimento di meccanismi flessibili e a favore dell'obiettivo a lungo termine di un mercato globale del carbonio basato su un sistema "cap and trade" (tetto per le emissioni e scambio di quote);
16. ritiene che uno degli strumenti più importanti per combattere i cambiamenti climatici sia lo sviluppo delle tecnologie, osserva che l'UE deve intensificare la sua cooperazione tecnologica con altri paesi e chiede pertanto uno studio dettagliato sulle possibilità offerte da nuove tecnologie, quali le tecnologie legate alle energie rinnovabili e alla cattura e stoccaggio del carbonio; ribadisce che le tecnologie ambientali possono offrire all'UE un margine competitivo e contribuire nel frattempo a ridurre le emissioni; ritiene che le tecnologie ambientali siano pertanto al centro di una strategia di sviluppo sostenibile compatibile con gli impegni che l'UE ha assunto a Kyoto e con la strategia di Lisbona; ritiene necessario sviluppare la ricerca in questo settore e fissare obiettivi di performance ambientale per incoraggiare l'uso delle migliori tecnologie disponibili;
17. ritiene che i paesi industrializzati dell'allegato I debbano continuare a svolgere un ruolo vitale nell'affrontare i cambiamenti climatici a livello mondiale; chiede alle parti dell'allegato I del protocollo di Kyoto, a tal riguardo, di rispettare gli impegni assunti e di farsi carico di obiettivi ambiziosi per il secondo periodo di impegno dopo il 2012; chiede inoltre ai paesi industrializzati che non hanno ancora ratificato il protocollo di Kyoto di riconsiderare la loro posizione, di adottare misure rigorose a livello nazionale e di svolgere un ruolo attivo nei futuri negoziati internazionali, ai fini della loro partecipazione al futuro regime riguardante i cambiamenti climatici;
18. sottolinea l'importanza fondamentale di associare i paesi in rapido sviluppo industriale a un futuro regime internazionale in materia di cambiamenti climatici, nel pieno rispetto dei loro interessi vitali riguardanti la promozione del loro sviluppo economico e la lotta alla povertà; rileva la loro riluttanza ad assumersi in questa fase obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni, ma spera che ciò alla fine sarà possibile, e ritiene che l'adozione di obiettivi volontari settoriali potrebbe costituire un utile primo passo; ribadisce che la povertà e la scarsa performance ambientale vanno di pari passo e chiede pertanto all'UE e ai suoi Stati membri di adottare un'ambiziosa politica di partenariato di trasferimento di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo, onde consentire lo sviluppo della loro economia e accrescere il loro benessere su una base più sostenibile e rispettosa del clima;
19. insiste affinché i singoli Stati membri e l'UE nel suo insieme rispettino gli impegni assunti, perché il venirvi meno intaccherebbe la posizione di guida dell'UE nelle discussioni internazionali; si impegna a tal riguardo ad avviare un monitoraggio più sistematico dell'azione interna all'UE riguardo ai cambiamenti climatici e dell'efficacia delle misure vigenti;
20. sottolinea l'importanza fondamentale di un approccio integrato dell'UE alla politica riguardante i cambiamenti climatici, che faccia sì che le varie politiche settoriali in materia di conservazione energetica e energie rinnovabili, trasporti, agricoltura, industria, ricerca e sviluppo, ecc., si completino l'un l'altra invece che contraddirsi; ribadisce in particolare la necessità di monitorare attentamente queste politiche sotto il profilo delle loro ripercussioni sul cambiamento climatico e di adottare misure per ridurre tali ripercussioni al livello per il quale l'UE si è impegnata col protocollo di Kyoto; ricorda le varie proposte specifiche presentate a tal riguardo nella summenzionata risoluzione del 16 novembre 2005;
21. sottolinea che la politica energetica è un elemento cruciale della nostra strategia globale sul cambiamento climatico: la diversificazione delle nostre risorse energetiche e il passaggio a tipi di energia alternativi, maggiormente sostenibili e ecocompatibili racchiudono un grande potenziale per ridurre le emissioni; inoltre la diversificazione renderà l'UE meno dipendente da fonti esterne e meno vulnerabile alle crisi di approvvigionamento energetico;
22. chiede un attento esame:
i)
dello stanziamento totale per il 2008-2012 a titolo del sistema europeo di scambio di quote di emissioni congiuntamente alle politiche e alle misure in campo per ridurre l'effetto serra causato da emissioni da altri settori, onde assicurare il rispetto degli impegni assunti col protocollo di Kyoto;
ii)
del funzionamento del sistema europeo di scambio di quote di emissioni, come può essere migliorato ulteriormente nella sua prossima revisione (ad esempio esaminando alternative al metodo del "grandfathering", quali l'analisi comparativa e la vendita all'asta), come può essere ulteriormente esteso ad altri settori e, infine, come può essere collegato a sistemi vigenti in altri paesi;
iii)
del ricorso da parte degli Stati dell'UE all'attuazione comune del meccanismo di sviluppo pulito e ai crediti derivanti dall'attuazione congiunta per compensare le riduzioni nazionali, e della loro efficacia ambientale;
23. 23 sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la posizione di avanguardia tecnologica dell'Europa e di combattere il mutamento climatico attraverso il trasferimento di tecnologia; chiede pertanto che siano elaborate semplici linee direttrici nel quadro del meccanismo per lo sviluppo pulito e dei progetti di attuazione congiunta specie per consentire alle piccole e medie imprese di beneficiare delle potenzialità economiche dei mercati emergenti del carbonio;
24. sottolinea la necessità di una strategia di comunicazione efficace dell'UE su questioni attinenti ai cambiamenti climatici, che preveda una pubblicità adeguata delle prove scientifiche più recenti relative ai loro effetti, una stima dei costi dell'inazione, la fornitura di informazioni dettagliate circa il contenuto di carbonio di tutti i prodotti e servizi, le proposte politiche presentate dall'UE, la situazione attuale dei negoziati internazionali e le misure specifiche che andranno prese a livello dell'UE, degli Stati membri e del singolo cittadino;
25. chiede alle sue commissioni e delegazioni competenti di lavorare insieme a stretto contatto sulle questioni attinenti ai cambiamenti climatici, in modo che la politica industriale, le politiche in materia di energia, trasporti, agricoltura, ricerca e sviluppo e altre iniziative siano meglio coordinate con gli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici e in modo che le questioni attinenti ai cambiamenti climatici siano sollevate regolarmente a livello di delegazione interparlamentare e nel contesto del dialogo legislativo transatlantico;
26. ribadisce la sua persistente insoddisfazione per il fatto che i suoi deputati partecipanti alle delegazioni dell'UE sono esclusi dalle riunioni di coordinamento dell'UE e chiede che ciò venga risolto rapidamente, se possibile prima della COP 12 nel novembre 2006;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con la richiesta di trasmetterla a tutte le parti contraenti extra-UE.
– vista la sua risoluzione del 31 maggio 2001 in materia di politica per l'ambiente e uno sviluppo sostenibile: preparazione del Consiglio europeo di Göteborg(1),
– vista la sua risoluzione del 28 febbraio 2002 sulla strategia di sviluppo sostenibile in vista del Consiglio europeo di Barcellona(2),
– viste le sue risoluzioni del 16 maggio 2002 in preparazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002(3),
– visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo: "L'integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche - Un bilancio del processo di Cardiff" (COM(2004)0394),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo: "Valutazione 2005 della strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile: bilancio iniziale e orientamenti futuri" (COM(2005)0037),
– viste le conclusioni dei Consigli europei di Göteborg (15-16 giugno 2001), di Barcellona (15-16 marzo 2002) e di Bruxelles (16-17 giugno 2005),
– vista la strategia di Lisbona rivista, adottata dal Consiglio europeo del 22-23 marzo 2005,
– visti gli obiettivi strategici della Commissione per il periodo 2005 - 2009 "Prosperità, solidarietà e sicurezza" (COM(2005)0012),
– vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(4) e le sue strategie tematiche,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0383/2005),
A. considerando che il vertice di Johannesburg del settembre 2002 ha individuato cinque aree essenziali nelle quali devono essere ottenuti risultati concreti: la salute, l'energia, l'agricoltura e la biodiversità, la gestione degli ecosistemi, l'acqua e il risanamento,
B. considerando che, malgrado gli impegni assunti nel vertice di Rio del 1992 e in quello di Johannesburg nel 2002, gli Stati firmatari non hanno adottato le misure necessarie per invertire l'attuale tendenza allo sfruttamento eccessivo delle risorse, nonché all'inquinamento degli ambienti naturali; considerando altresì che la diminuzione delle risorse naturali e i cambiamenti climatici costituiscono gli elementi più visibili di tale inadempienza,
C. considerando che, dagli anni '90, il numero di catastrofi naturali in Europa è più che raddoppiato, il riscaldamento climatico non accenna a diminuire e che elementi sempre più numerosi e tangibili dimostrano il suo impatto sulla praticabilità delle nostre economie e degli ecosistemi, nonché sulla salute umana,
D. considerando l'esigenza di un nuovo concetto di "crescita", basato su un utilizzo responsabile ed efficiente delle risorse naturali e su una modifica dei modi di produzione e di consumo,
E. considerando che lo sviluppo sostenibile è un tema che riguarda la solidarietà tra le generazioni, ma anche tra i paesi del nord e del sud, e che l'Unione europea è dunque confrontata alla scelta di una politica di sviluppo che permetta alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo di accedere ad una vita migliore, pur preservando l'ambiente del pianeta,
1. si compiace nel rilevare che la Commissione, rispettando il suo impegno, abbia tratto il bilancio della strategia di sviluppo sostenibile; fa suoi i principi direttivi dello sviluppo sostenibile adottati dal Consiglio europeo nel giugno 2005; chiede alla Commissione di utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione perché la strategia possa essere rivista quanto prima possibile in base a tali principi direttivi, e chiede alla presidenza austriaca del Consiglio di adottare le misure necessarie affinché la suddetta strategia riveduta possa essere adottata durante il primo semestre dell'anno 2006;
2. deplora che la revisione della strategia di sviluppo sostenibile non sia stata realizzata contestualmente alla revisione intermedia della strategia di Lisbona; si augura che la strategia di sviluppo sostenibile rivista diventi per l'Europa la strategia a lungo termine, che essa definisca il migliore progetto politico atto a conseguire entro 50 anni i suoi obiettivi di un mondo sostenibile e che gli altri processi politici a medio termine dell'Unione, quali la strategia di Lisbona, siano coerenti con tale strategia di lungo periodo;
3. sottolinea - alla luce della limitatezza delle risorse finanziarie - la necessità di una procedura efficace e sistematica per l'accompagnamento e la verifica delle due strategie;
4. deplora che la maggior parte degli orientamenti contenuti nella seconda parte della comunicazione della Commissione non risponda alla portata delle sfide da raccogliere, elencate nella prima parte della comunicazione; sottolinea l'insufficienza di taluni orientamenti, segnatamente in materia di lotta contro le tendenze non sostenibili;
Aggravamento delle tendenze non sostenibili
5. condivide la constatazione della Commissione secondo la quale le tendenze contrarie allo sviluppo sostenibile si sono accentuate, tanto per quanto riguarda lo sfruttamento abusivo e l'inquinamento delle risorse naturali, la perdita della biodiversità e l'aggravamento dei cambiamenti climatici, quanto in materia di diseguaglianze e di povertà, nonché di accumulo del debito pubblico, sia in seno all'UE sia nei paesi terzi;
6. sostiene la Commissione nella sua richiesta che siano fissati obiettivi per la lotta a queste tendenze negative; tra gli obiettivi di medio termine occorrerebbe accordare priorità alla richiesta, formulata nel trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, per uno "sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente"; ritiene che a tale obiettivo superiore dovrebbero accompagnarsi concreti obiettivi intermedi;
7. ritiene che una strategia di sviluppo sostenibile debba permettere l'attuazione di misure adattate alle esigenze dello sviluppo locale e alle limitazioni relative al territorio;
Cambiamenti climatici, trasporti, energie pulite e controllo del consumo energetico
8. constata che, ad onta delle normative adottate e dei progressi tecnici compiuti dall'Unione europea per ridurre l'inquinamento atmosferico e diminuire le emissioni di gas ad effetto serra, gli obiettivi del protocollo di Kyoto per il 2012, rischiano di non essere conseguiti da parte dell'Unione europea per mancanza di provvedimenti adeguati atti a ridurre drasticamente l'aumento del traffico stradale;
9. si preoccupa altresì per il consistente e rapido aumento del traffico aereo e delle emissioni inquinanti di tale settore essendo inteso che, in mancanza di tempestivi provvedimenti, saranno compromessi gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; esorta la Commissione ad adottare un'azione urgente per ridurre l'impatto climatico dell'aviazione, creando un progetto pilota per lo scambio di emissioni dell'aviazione per il periodo 2008-2012, progetto che copra tutti i voli da e per gli aeroporti dell'Unione Europea, e a garantire l'introduzione parallela di strumenti volti a contrastare il pieno impatto climatico dell'aviazione;
10. invita la Commissione ed il Consiglio a incrementare gli sforzi e ad adattare le legislazioni in vigore sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, nonché ad indicare soluzioni per giungere ad una riduzione sostanziale dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE, rispetto al 1990, del 30% entro il 2020, e dell'80% entro il 2050, poiché studi recenti hanno confermato che, per arginare i cambiamenti climatici, è necessaria una diminuzione più sensibile delle emissioni in Europa e nel mondo;
11. è favorevole alla proposta della Commissione di trasferire una larga parte del trasporto su strada verso modalità di trasporto più rispettosi dell'ambiente; invita la Commissione, le varie formazioni del Consiglio e il Consiglio europeo ad adottare rapidamente le misure volte a stabilizzare, al livello del 1998, la ripartizione tra le modalità di trasporto, entro e non oltre il 2010; ritiene, più generalmente, che una politica di mobilità più rispettosa dell'ambiente richieda un cambiamento politico profondo;
12. deplora che l'attuale consumo europeo delle risorse naturali rappresenti, secondo alcuni studi, oltre il doppio della capacità biologica, la qual cosa significa che l'Europa sfrutta in maniera sproporzionata le risorse naturali terrestri e marittime;
13. deplora che la maggior parte degli Stati membri resti molto dipendente dai carburanti fossili e dall'energia nucleare per il proprio consumo energetico; sostiene gli obiettivi a medio e a lungo termine in materia di quota di mercato delle energie rinnovabili e pulite; deplora che la Commissione abbia ritirato la proposta di direttiva del Consiglio sulla possibilità di applicare un'aliquota ridotta di accisa su taluni oli minerali contenenti biocarburanti e sui biocarburanti, proposta in ordine alla quale il Parlamento aveva espresso un parere favorevole;
14. si compiace per l'intenzione della Commissione di presentare un Piano di azione sulla biomassa per promuovere l'utilizzazione dei biocarburanti come alternativa alle energie fossili; invita la Commissione a proporre misure che permettano soluzioni per lo sviluppo delle coltivazioni bioenergetiche nell'Unione europea;
Gestione delle risorse naturali
15. riconosce che i benefici della politica di protezione e di gestione delle acque dell'Unione europea si realizzano in modo lento e parziale e saranno più visibili a medio e lungo termine; chiede a tutti gli Stati membri, e in particolare a quelli dell'Europa occidentale e meridionale, come pure ai settori interessati, segnatamente l'agricoltura e il turismo, di adottare delle misure per ridurre i prelievi d'acqua e per garantire il rifornimento idrico per le diverse attività umane; chiede al Consiglio e alla Commissione di proseguire gli sforzi necessari in materia di acqua e di inquinamento (nitrati, pesticidi, sostanze pericolose e bioaccumulatrici, nonché sostanze perturbatrici delle funzioni endocrine);
16. incoraggia l'Unione europea a realizzare l'ambizioso obiettivo di arginare, entro il 2010, la perdita di biodiversità in Europa e nel mondo; deplora che le decisioni e le misure adottate, sia a livello europeo che internazionale, non permettano di conseguire tale obiettivo entro la data prevista e che numerose specie di fauna e flora siano minacciate di estinzione; chiede di conseguenza alla Commissione di presentare un nuovo ed ambizioso piano d'azione europeo, coerente e corredato dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli obiettivi di protezione e di ripristino degli ecosistemi e della diversità biologica nell'Unione europea e nei paesi terzi; ritiene che siano necessarie ulteriori azioni per integrare pienamente la protezione della biodiversità in tutte le politiche UE, in particolare la politica agricola, la politica di sviluppo regionale, la politica della pesca e la politica di sviluppo; invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare che vengano stanziati fondi sufficienti per la Rete Natura 2000; inoltre, invita la Commissione a proporre, ispirandosi appunto a Natura 2000, un dispositivo per l'ambiente acquatico;
17. chiede all'Unione europea e agli Stati membri, sulla base dei criteri di Johannesburg e di altre politiche europee, di fare in modo che nello sviluppo sostenibile sia compresa la conservazione dell'ambiente naturale e delle risorse paesaggistiche, urbane e storiche che costituiscono un ambiente familiare e che in numerosi casi sono fonti di ricchezza;
18. deplora l'aumento del volume totale dei rifiuti, segnatamente degli imballaggi; chiede alla Commissione che la strategia tematica sui rifiuti contenga nuove disposizioni volte a ridurre alla fonte la produzione di rifiuti a medio e a lungo termine;
Utilizzazione dei suoli
19. chiede che l'estensione delle zone urbane e il miglioramento delle infrastrutture (strade, ferrovie, porti, aeroporti, canali, gasdotti, oleodotti, ecc.) avvengano nel rispetto dei terreni coltivati, delle foreste e delle zone protette; chiede alla Commissione, qualora lo reputi necessario, di approfondire la legislazione vigente per garantire l'ottimizzazione delle valutazioni d'impatto ambientale, la sostenibilità delle reti transeuropee e la realizzazione dell'obiettivo di mantenimento della biodiversità entro il 2010;
20. chiede alla Commissione di integrare la protezione del suolo nelle misure comunitarie di carattere ambientale; richiama nuovamente l'attenzione sulla fase terminale di qualsiasi processo di degradazione del suolo, ossia la desertificazione, che interessa vaste zone dell'Unione ed i cui effetti sulla povertà, la perdita di biodiversità, la qualità delle acque e i cambiamenti climatici sono evidenti; ricorda il ruolo fondamentale dei boschi ai fini della conservazione del suolo e per evitare l'erosione, assorbire il diossido di carbonio e impedire inondazioni;
21. è favorevole alla proposta della Commissione di proporre una strategia tematica in materia di ambiente urbano, il cui obiettivo deve essere il miglioramento del livello di qualità delle zone urbane, per garantire ai cittadini europei un quadro di vita sano, segnatamente in materia di qualità dell'aria delle zone urbane; ritiene che tre settori siano prioritari in materia: lo sviluppo di trasporti pubblici che utilizzino tecnologie pulite o meno inquinanti, la promozione dell'edilizia sostenibile e di alta qualità ambientale, la pianificazione urbana sostenibile per impedire, tra le altre cose, la segregazione economica e sociale, nonché la diminuzione delle aree verdi urbane;
22. rileva che, malgrado i suoi impegni, l'Unione europea non è ancora riuscita a dissociare crescita e sfruttamento delle risorse naturali; invita la Commissione a presentare proposte di regolamentazione e di misure volte a quadruplicare, entro il 2010, e a decuplicare, entro il 2025, l'utilizzo efficace delle risorse e dell'energia nella produzione e nel consumo;
23. sottolinea che la carenza di risorse naturali e materie prime, nonché il loro inquinamento ed un accesso sempre più difficile ad esse, costituiscono una minaccia per la conservazione della biodiversità e determineranno, oltre al rischio di conflitti, un aumento dei prezzi, la cui portata destabilizzerà, più o meno profondamente, i sistemi economici e sociali dell'Unione europea e dei paesi terzi; deplora, di conseguenza, la mancanza di risposte all'altezza della situazione da parte della Commissione e dell'Unione europea;
Salute pubblica
24. deplora la sperequazione tra la valutazione delle conseguenze del degrado dell'ambiente sulla salute e la timidezza delle misure proposte dalla Commissione nel quadro del suo Piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (COM(2004)0416); ritiene che un tale orientamento non corrisponda ad una reale politica di sviluppo sostenibile volta a ridurre i rischi sanitari e a garantire la tenuta dei nostri sistemi di protezione sociale e di sanità;
25. accoglie con soddisfazione la proposta REACH, il cui obiettivo è di migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente pur mantenendo la competitività e favorendo lo sviluppo innovativo dell'industria chimica europea; auspica l'adozione di una normativa che riprenda la proposta originaria della Commissione; auspica altresì che l'entrata in vigore del nuovo sistema, originariamente prevista per il primo gennaio 2007, non venga rinviata;
Ambito internazionale
26. chiede gli Stati membri di estendere l'annullamento del debito ad un maggior numero di paesi in via di sviluppo; ritiene che tale programma di soppressione del debito dovrebbe essere corredato da misure di protezione dell'ambiente e da meccanismi di trasferimento di tecnologie rispettose dell'ambiente;
27. invita l'Unione europea a rispettare gli impegni assunti nell'ambito di varie convenzioni internazionali e ad assumere le necessarie iniziative, atte a far sì che i vari Stati e la Comunità internazionale adempiano agli impegni e agli obblighi assunti in sede di recenti negoziati internazionali, e direttamente o indirettamente correlati con la strategia di sviluppo sostenibile (Kyoto, Monterrey, Doha, Johannesburg);
28. sottolinea che la strategia rivista deve dichiarare esplicitamente la sua finalità di riformare l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in modo tale che gli scambi commerciali siano subordinati agli obiettivi di sviluppo sostenibile e agli impegni internazionali di tutela dell'ambiente nonché al rispetto delle convenzioni internazionali in materia sociale, compresi gli standard sociali stabiliti dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); invita l'Unione europea ad adoperarsi per il riconoscimento e l'applicazione trasparente del principio di precauzione in seno all'OMC;
29. accoglie con soddisfazione i risultati ottenuti in occasione della Conferenza di Montreal, che ha visto l'adesione di tutte le parti – tra cui gli Stati Uniti – alla lotta contro i mutamenti climatici; rammenta ciò nondimeno che in questo settore restano da compiere a tutt'oggi molti progressi; invita gli Stati che non abbiano ancora fatto, segnatamente gli Stati Uniti, a ratificare il protocollo di Kyoto, il quale ha ormai forza di legge;
30. chiede il riconoscimento politico dell'impatto dell'Unione europea sul consumo delle risorse globali - la sua "impronta ecologica"- in quanto, secondo studi indipendenti, l'Unione consuma il 17% del totale delle risorse dell'umanità pur rappresentando soltanto il 7% della popolazione del mondo;
31. chiede che la dimensione esterna della strategia di sviluppo sostenibile dell'UE sia considerata come l'asse portante per assicurare la coerenza di tutte le politiche dell'Unione con un impatto sulle risorse ambientali e sulle politiche di sostenibilità dei paesi partner; chiede inoltre che tale strategia preveda una valutazione specifica del modo in cui le politiche UE possano assistere i paesi in via di sviluppo nel conseguimento entro il 2015 degli obiettivi di sviluppo del Millennio;
32. sostiene la proposta della Commissione concernente la prossima strategia tematica UE per le risorse ambientali e naturali, che dovrebbe coinvolgere tutti i paesi partner dell'UE (Strumento europeo di vicinato e partenariato e Strumento per la cooperazione allo sviluppo e per la cooperazione economica), affinché le iniziative adottate nell'ambito della dimensione esterna della strategia di sviluppo sostenibile possano essere inserite nelle prossime prospettive finanziarie per il 2007-2013;
33. sottolinea i forti legami esistenti tra povertà e ambiente e il fattoche i più poveri sono spesso le prime vittime del degrado ambientale; rileva che i tentativi di ridurre la povertà intervenendo prevalentemente sulla crescita economica spesso ignorino la necessità di tener conto della dimensione ambientale nella lotta alla povertà; raccomanda pertanto che vengano adottate iniziative specifiche per affrontare i collegamenti tra povertà e ambiente nell'ambito delle politiche e dei programmi; rileva altresì che occorre interrompere il circolo vizioso tra crescita economica e degrado ambientale, promuovendo il consumo e la produzione sostenibili allo scopo di ovviare ai problemi di domanda e di offerta che colpiscono i paesi in via di sviluppo;
34. invita gli Stati membri e l'Unione europea a promuovere, in seno alle istanze internazionali, e in primo luogo l'ONU, il riconoscimento di determinate risorse, segnatamente l'acqua, come beni pubblici mondiali;
Dotarsi dei mezzi per intervenire
35. si compiace per l'annuncio, da parte della Presidenza britannica dell'Unione europea, relativo al rilancio del processo di Cardiff; invita il Consiglio ad adottare, con l'aiuto della Commissione, reali misure di integrazione della tutela dell'ambiente nelle altre politiche;
36. sottolinea l'importanza dell'integrazione del concetto di "sviluppo sostenibile" nell'insieme delle politiche pubbliche condotte a livelli nazionale, regionale e locale, nonché, a livello privato, da parte delle imprese e delle associazioni e organizzazioni non governative;
37. rammenta che la Carta d'Aalborg ha fatto delle città le protagoniste ineludibili dello sviluppo sostenibile, essendo inteso che per migliorare le prestazioni ambientali dell'UE è indispensabile incentivare una gestione urbana sostenibile e coerente nonché generalizzare le buone prassi a livello locale, tramite segnatamente reti di scambi fra le città;
38. si compiace per l'istituzione, da parte della Commissione, delle valutazioni di impatto di tutte le sue decisioni e proposte legislative; chiede alla Commissione che i capitoli ambientali e sociali di tale strumento vengano potenziati e che, d'ora in avanti, si tenga maggiormente conto di tali aspetti; ricorda altresì che tale strumento costituisce un contributo alla decisione politica ma non può e non deve in alcun modo sostituirsi ad essa;
39. si compiace per l'adozione, da parte della Commissione e di Eurostat, di circa 150 indicatori e della loro suddivisione in tre livelli per valutare l'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile e la realizzazione progressiva degli obiettivi definiti; invita la Commissione ed Eurostat a procedere regolarmente alla valutazione degli indicatori al fine, se necessario, di adattarli per meglio rispondere dell'evoluzione dei problemi e dell'ambiente; invita la Commissione a garantire una migliore considerazione dell'ambiente, contestualmente all'elenco dei quattordici indicatori utilizzati nel valutare i progressi della strategia di Lisbona; ritiene che detto elenco dovrebbe contenere anche un indicatore relativo alla biodiversità;
Incentivi attraverso gli strumenti di mercato
40. rileva la proposta della Commissione di aggiungere alle misure regolamentari tradizionali strumenti di mercato quali l'internalizzazione dei costi, le ecotasse, le sovvenzioni, il sistema di scambio di quote di emissioni;
41. appoggia la richiesta della Commissione europea volta a far sì che i prezzi di mercato rispecchino i costi reali dell'attività economica, segnatamente sull'ambiente, al fine di modificare gli schemi di produzione e di consumo; ritiene che misure in tal senso debbano essere adottate e applicate rapidamente nel settore dei trasporti su strada, per privilegiare il ricorso al trasporto collettivo;
42. insiste sul fatto che un tale approccio debba tener conto del reddito di ciascuno e conciliare la soddisfazione dei bisogni, delle libertà e dei diritti fondamentali con la qualità dell'ambiente;
43. insiste affinché la Commissione, nell'ambito delle sue future proposte, prenda spunto dalla relazione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2005 sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile(5);
44. sottolinea che le condizioni di concessione delle sovvenzioni e degli aiuti europei, in particolare nel settore della PAC, debbano contribuire alla realizzazione della politica di sviluppo sostenibile; insiste affinché si ponga termine quanto prima alla concessione di sovvenzioni in favore di attività non sostenibili, in particolare nel settore dell'energia e dell'agricoltura;
45. rileva che l'aumento dell'erosione e l'impoverimento del terreno e delle terre coltivabili fa pesare una minaccia a termine sulla nostra capacità di garantire l'approvvigionamento alimentare dei nostri concittadini; invita pertanto a proporre, nell'ambito di una nuova riforma della PAC, un riequilibrio fra i vari metodi di coltivazione nonché a tener conto degli esperimenti in materia effettuati in altri paesi; ritiene che attualmente le piante e gli organismi geneticamente modificati non costituiscano una risposta sufficiente ai problemi connessi con l'utilizzo delle sostanze chimiche in agricoltura;
46. è favorevole all'imposizione di ecotasse da parte degli Stati membri; sottolinea che queste sono, alla stessa stregua degli altri strumenti di mercato, un dispositivo indispensabile ad una politica efficace di riduzione dell'inquinamento;
47. sottolinea che gli strumenti di mercato racchiudono un notevole potenziale nel settore della protezione dell'ambiente; rileva tuttavia che, pur essendo necessari, tali strumenti non bastano da soli a portare avanti una politica di riduzione dei diversi tipi di inquinamento e di tutela dell'ambiente; invita la Commissione a sviluppare proposte mirate;
48. invita la Commissione a riconoscere, incentivare e sostenere, in seno all'Unione europea, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, lo sviluppo di nuove modalità economiche più sostenibili, quali l'economia sociale e solidale ed il commercio equo;
Innovazioni
49. condivide la proposta della Commissione di investire nell'innovazione in materia di tecnologie più rispettose dell'ambiente: la ricerca scientifica e tecnica dovrebbero tener conto delle problematiche ambientali e sociali; deplora, tuttavia, che la Commissione non faccia riferimento alla quota del PIL da destinare agli investimenti da realizzare per sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie ambientali;
50. chiede che il settimo programma quadro di ricerca venga utilizzato in modo da assicurare lo sviluppo sostenibile nel maggior numero possibile di settori e da creare posti di lavoro di alta qualità;
51. sottolinea che le innovazioni in materia di tecnologia ambientale costituiscono un importante motore per lo sviluppo sostenibile nel settore ambientale; evidenzia tuttavia la limitatezza di tali tecnologie e la necessità di adottare misure tese a modificare le abitudini produttive, di traffico e di consumo per far fronte alle sfide ambientali;
52. invita l'Unione europea ad intensificare i suoi sforzi e ad adottare decisioni affinché divenga l'economia mondiale più sobria in termini di utilizzo delle risorse e delle fonti energetiche; sottolinea che il conseguimento di tali obiettivi consentirebbe maggiore indipendenza e sicurezza in materia di approvvigionamento in risorse e in fonti energetiche, dissociando la crescita economica dallo sfruttamento delle risorse naturali;
Applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile
53. ricorda che il principio "chi inquina paga" e il principio di precauzione devono essere affermati come principi regolatori delle politiche pubbliche in materia di salute pubblica, di sicurezza alimentare, di protezione dei consumatori e dell'ambiente;
54. invita la Commissione e il Consiglio ad approfondire la riflessione sul principio di sostituzione, che può costituire un potente vettore in materia di stimolo della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie più rispettose dell'ambiente e della salute;
Informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese
55. ritiene che la protezione dell'ambiente comporti un insieme di informazione, sensibilizzazione ed educazione; ritiene che la strategia debba essere il risultato di un processo trasparente che associ i cittadini europei e che, a tal fine, sia opportuno mettere pienamente in opera la Convenzione di Aarhus(6) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;
56. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sviluppare l'educazione ambientale, rendendola un elemento a tutti gli effetti dell'insegnamento di base, nonché a istituire programmi di informazione e di sensibilizzazione rivolti agli adulti;
57. chiede che vengano esaudite le attese relative all'inserimento nel mondo del lavoro dell'intero potenziale occupazionale, a prescindere dall'età e dal sesso, segnatamente attraverso la realizzazione della formazione lungo l'arco della vita, al fine di promuovere tutte le azioni nell'ambito della strategia per uno sviluppo sostenibile;
58. invita a sviluppare la formazione lungo tutto l'arco della vita, tenendo maggiormente conto, nel settore della formazione professionale, delle prospettive di evoluzione delle tecniche e dei modi di produzione; sottolinea che un tale approccio costituisce un mezzo importante per l'insieme dei lavoratori, segnatamente dei lavoratori dipendenti, per far proprie le nuove tecnologie e adattarsi ad un mercato del lavoro in evoluzione;
59. sottolinea che il finanziamento sostenibile dei sistemi di sicurezza sociale può essere realizzato solo mediante un'accresciuta solidarietà tra le generazioni; sottolinea la richiesta specifica di educare i cittadini ad un atteggiamento responsabile rispetto alle questioni sociali ed ambientali; sollecita uno sgravio del fattore lavoro nei sistemi fiscali degli Stati membri; chiede un maggiore coordinamento all'interno degli Stati membri per ridurre l'esclusione sociale, meglio garantire la sicurezza sociale di tutti i cittadini europei e raggiungere ovunque lo stesso livello elevato di norme ambientali;
Le strategie tematiche
60. si compiace del fatto che siano state finalmente presentate le prime strategie tematiche; chiede pertanto alla Commissione di provvedere affinché tutte le strategie tematiche annunciate siano adottate quanto prima, entro l'estate 2006;
61. rileva, con soddisfazione, l'adozione e la revisione di varie normative comunitarie, segnatamente in materia di protezione dell'ambiente; ritiene tuttavia che un buon numero di esse, segnatamente la riforma della PAC e della politica della pesca, non tengano sufficientemente conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile e continuino a favorire modi di produzione intensivi;
62. invita la Commissione a presentare, nell'ambito della sua proposta di revisione della strategia di sviluppo sostenibile, proposte più ambiziose in materia di verifica di detta strategia; sottolinea che la strategia rivista deve essere oggetto di una valutazione annuale, come deciso dal Consiglio europeo di Göteborg nel 2001; chiede che, a metà periodo e ove necessario, tale valutazione sia integrata con misure e proposte finalizzate al conseguimento di obiettivi inizialmente fissati; si compiace per il coinvolgimento del Parlamento europeo in tale valutazione;
Conclusioni
63. si compiace per la volontà della Commissione di adottare varie misure a favore dello sviluppo sostenibile; rileva tuttavia con disappunto la sperequazione tra le intenzioni manifestate e le politiche proposte; ritiene che, a causa dell'aggravamento dello stato dell'ambiente, le priorità della revisione della strategia di sviluppo sostenibile non debbano consistere in primo luogo in misure di coordinamento e di miglioramento delle conoscenze, ma nella proposta di azioni e di obiettivi chiari a medio e a lungo termine, di strumenti, nonché di un sistema di controllo, di monitoraggio e di valutazione regolari;
64. è fermamente convinto che lo sviluppo sostenibile costituisca, per l'Unione europea, uno strumento fondamentale e cruciale per favorire il progresso economico e sociale, migliorare la qualità e il livello di vita dei suoi cittadini e permettere di inaugurare una nuova concezione della politica al servizio dell'emancipazione degli esseri umani;
65. chiede a tale riguardo che le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 preveda mezzi sufficienti per poter agire adeguatamente, ai livelli più disparati, contro tendenze "insostenibili" quali la povertà, l'esclusione sociale e le conseguenze dell'invecchiamento della società; sottolinea che lo sviluppo sostenibile deve pertanto rappresentare un principio guida delle politiche dell'Unione europea in tutti i settori; raccomanda che le prospettive finanziarie prevedano fondi adeguati per promuovere la piena occupazione, l'inclusione sociale e l'eradicazione della povertà nonché per rafforzare la coesione sociale, territoriale ed economica;
66. sottolinea con forza che la strategia rivista richiede, innanzitutto, un reale cambiamento dei nostri modi di produzione e di consumo, nonché una nuova riflessione sulle finalità dell'attività economica;
67. è tenuto a ricordare che la mancanza di iniziative comporterà costi e conseguenze dirette sempre più considerevoli, rendendo ancora più difficile l'attuazione e la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea in materia di progresso sociale, di salute e di protezione dell'ambiente, e facendo così gravare sulle generazioni future un debito insostenibile;
68. chiede di essere consultato formalmente in merito alla proposta della Commissione concernente la revisione della strategia di sviluppo sostenibile, quando sarà pubblicata;
o o o
69. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.