Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013)- aspetti dei consumatori (COM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0115)(1),
– vista la decisione della Conferenza dei Presidenti del 30 giugno 2005, con cui è stato deciso di dividere in due parti la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013), in modo da assegnarla sia alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sia alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori per l'eleaborazione di due relazioni separate,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 153 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0225/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica (A6-0032/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. rileva che gli stanziamenti indicati nella proposta della Commissione per il periodo successivo al 2006 sono subordinati a una decisione sul prossimo contesto finanziario pluriennale;
3. chiede alla Commissione di presentare, se del caso, una proposta relativa all'adeguamento dell'importo finanziario di riferimento del programma, una volta adottato il prossimo quadro finanziario pluriennale;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 marzo 2006 in vista dell'adozione della decisione n. .../2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di tutela dei consumatori (2007-2013)
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) La Comunità può contribuire alla protezione della sicurezza e degli interessi economici dei cittadini tramite azioni nel campo della tutela dei consumatori.
(2) Di conseguenza è opportuno istituire un programma d'azione comunitaria nel campo della tutela dei consumatori, che sostituisca la decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007(4). É pertanto necessario abrograre tale decisione.
(3)Parallelamente all'attuazione degli obiettivi di politica dei consumatori stabiliti nel presente programma, occorre conferire un'elevata priorità all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche comunitarie, a norma dell'articolo 153 del trattato. Il coordinamento con altre politiche ed altri programmi comunitari costituisce un elemento essenziale dell'integrazione delle politiche della tutela dei consumatori nelle restanti politiche. Allo scopo di favorire le sinergie e di evitare doppi impieghi, altri fondi e programmi comunitari dovrebbero contribuire finanziariamente all'integrazione degli interessi dei consumatori nei loro campi d'applicazione rispettivi.
(4) E' nell'interesse generale dell'Unione europea che la sicurezza dei servizi e dei prodotti non alimentari e gli interessi economici dei cittadini, nonché gli interessi dei consumatori nel quadro dell'elaborazione delle norme relative a prodotti e servizi, siano difesi a livello comunitario. La realizzazione degli obiettivi chiave del programma può dipendere anche dall'esistenza di reti specializzate che richiedono a loro volta la partecipazione finanziaria della Comunità per poter svilupparsi e funzionare. Dato il carattere particolare degli organismi interessati, e in casi di utilità eccezionale, il rinnovo del sostegno comunitario al funzionamento di tali organismi non deve essere assoggettato al principio della riduzione progressiva dell'aiuto comunitario.
(5) L'attuazione del programma dovrebbe basarsi sulle azioni e sui dispositivi strutturali già esistenti nel campo della protezione dei consumatori. Per l'attuazione del programma è necessario cooperare intensamente con gli organismi e le agenzie interessate.
(6)Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5), rispettando il bisogno di trasparenza e assicurando un ragionevole equilibrio tra i diversi obiettivi del programma.
(7)L'attuazione del programma dovrebbe tener conto del fatto che il mercato interno non può funzionare correttamente se il livello di protezione dei consumatori in alcuni Stati membri è inferiore a quello di altri Stati membri. Il programma dovrebbe pertanto rivolgere particolare attenzione al rafforzamento della protezione dei consumatori e a campagne di sensibilizzazione dei consumatori nei nuovi Stati membri, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo, del 15 dicembre 2005, sulla promozione e la protezione degli interessi dei consumatori nei nuovi Stati membri(6).
(8) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede la cooperazione nel campo della tutela dei consumatori tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi AELS/SEE), dall'altro. Occorre inoltre adottare disposizioni affinché altri paesi, in particolare i paesi limitrofi, i paesi che hanno presentato domanda di adesione, che sono candidati all'adesione o aderenti alla Comunità, possano partecipare al programma.
(9) Occorre facilitare l'instaurarsi di relazioni appropriate con i paesi terzi non partecipanti al programma per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultimo, tenendo conto di eventuali accordi in materia conclusi tra tali paesi e la Comunità. Di conseguenza, i paesi terzi possono realizzare attività complementari a quelle finanziate nel quadro del programma in ambiti di interesse comune, senza che ciò implichi tuttavia un sostegno finanziario a titolo del programma.
(10) E" opportuno, inoltre, sviluppare la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate in vista dell'attuazione del programma, puntando alla massima efficacia e al massimo rendimento delle misure attinenti alla tutela dei consumatori sul piano sia comunitario che internazionale, tenendo conto delle capacità e dei ruoli particolari delle diverse organizzazioni.
(11) Onde accrescere il valore e l'impatto del programma, occorre che le misure intraprese siano oggetto di un monitoraggio regolare e di valutazioni periodiche, comprese delle valutazioni esterne indipendenti. Ai fini della valutabilità della politica dei consumatori è opportuno per quanto possibile definire obiettivi misurabili ed elaborare validi indicatori.
(12)Visto il ruolo svolto quotidianamente dalla piccole imprese e dalle imprese artigianali in materia di informazione e consulenza ai consumatori sui prodotti e sui servizi e su possibili crisi sanitarie o sui rischi legati all'impiego di determinati materiali, occorre sostenere l'azione delle imprese e delle industrie e delle loro organizzazioni presso i consumatori a tutti i livelli e provvedere a che le legislazioni comunitarie siano rispettate.
(13)Poiché gli scopi dell'azione prevista nel campo della tutela dei consumatori non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo del carattere transnazionale delle problematiche in gioco e possono, dunque, essere meglio realizzati a livello comunitario, in quanto l'azione comunitaria può risultare più incisiva ed efficace di altre solo nazionali quando si tratta di proteggere la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(14) La Commissione dovrebbe garantire una transizione appropriata al programma in oggetto che sostituisce il programma attuale, in particolare per quanto riguarda la proroga delle misure pluriennali, nonché la valutazione dei successi conseguiti dal programma precedente e l'individuazione dei settori cui occorre prestare maggiore attenzione.
(15)Se la Commissione adotta una decisione di delega per gli aspetti logistici ed amministrativi dell'esecuzione del programma, essa dovrebbe farlo dopo una positiva analisi costi/benefici e dopo aver valutato se l'ampliamento delle competenze dell'agenzia esecutiva per il programma di salute pubblica non sia preferibile alla creazione di una agenzia esecutiva complementare,
DECIDONO:
Articolo 1
Istituzione del programma
La presente decisione istitituisce un programma d'azione comunitaria nel campo della tutela dei consumatori, relativo al periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013 (in appresso "il programma").
Articolo 2
Scopo ed obiettivi
1. Il programma integra e appoggia la politica degli Stati membri e contribuisce alla tutela della sicurezza dei cittadini e alla difesa dei loro interessi economici mediante azioni a valore aggiunto.
2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione degli obiettivi seguenti, da raggiungere tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato I:
a)
approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati, prestando particolare attenzione alle diverse esigenze delle distinte fasce d'età;
b)
regolamentare meglio la protezione dei consumatori, con una maggiore partecipazione dei rappresentanti dei consumatori, di altri esponenti della società civile e degli organismi di ricerca rispetto a quella che può essere assicurata dalle piccole imprese e dalle aziende artigianali;
c)
migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi giudiziari ed extragiudiziari di ricorso individuali e collettivi; e
d)
migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.
Articolo 3
Modalità di attuazione
1. Le azioni intese a perseguire lo scopo e gli obiettivi enunciati all'articolo 2 si servono di tutti i metodi di attuazione appropriati disponibili, tra cui in particolare:
a)
l'attuazione diretta o indiretta, su base centralizzata, ad opera della Commissione; e
b)
la gestione congiunta con le organizzazioni internazionali.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), il contributo finanziario della Comunità non supera le seguenti soglie:
a)
il 50% del costo delle azioni destinate a favorire la realizzazione di un obiettivo proprio di una politica comunitaria nel campo della tutela dei consumatori, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario non supererà l"80% dei costi, nel rispetto delle condizioni fissate all'allegato II;
b)
il 50% delle spese di funzionamento di un organismo che persegua uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, nel rispetto delle condizioni fissate all'allegato II; e
c)
il 95% delle spese di funzionamento di organizzazioni comunitarie dei consumatori che rappresentino gli interessi dei consumatori nell'elaborazione di norme per i prodotti e i servizi a livello comunitario, nel rispetto delle condizioni fissate all'allegato II.
3.Il rinnovo della partecipazione finanziaria per le azioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) può derogare al principio di riduzione progressiva.
4. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), la partecipazione finanziaria della Comunità, laddove la natura dell'obiettivo da raggiungere lo giustifichi, può comportare un finanziamento congiunto da parte di questa e di uno o più Stati membri o da parte della Comunità e delle autorità competenti di altri paesi partecipanti. In tal caso, la partecipazione comunitaria non supera il 50%, salvo in casi di utilità eccezionale, in cui essa non supera il 70% dei costi.
5. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), il contributo finanziario della Comunità può assumere inoltre la forma di un aiuto forfettario qualora ciò sia compatibile con la natura delle azioni interessate. Le soglie massime indicate ai paragrafi 2 e 4 non si applicano a contributi finanziari di tal sorta. I criteri di selezione, di controllo e di valutazione di tali azioni sono da adeguare di conseguenza.
6.I criteri di valutazione della presenza o meno di un caso di utilità eccezionale figuranti al paragrafo 2, lettera a) e al paragrafo 4, sono prima definiti nel piano di lavoro annuo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 4
Attuazione del programma
La Commissione assicura l'attuazione del programma conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 7.
Articolo 5
Finanziamento
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'esecuzione del presente programma per il periodo di sette anni a partire dal 1° gennaio 2007 indicato all'articolo 1, è pari a 233 460 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
3.La spesa amministrativa globale del programma, incluse le spese interne e di gestione di qualsiasi agenzia esecutiva istituita o ampliata per amministrare tale programma, è proporzionata agli obiettivi fissati nel programma ed è subordinata alla decisione dell'autorità di bilancio e dell'autorità legislativa.
Articolo 6
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato (in appresso "il comitato").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3.Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Misure di attuazione
1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relativamente alle questioni citate in appresso sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2:
a)
il piano di lavoro annuo per la messa in opera del programma, che definisce le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, ivi compresi la ripartizione delle risorse e i criteri pertinenti segnatamente per la selezione, la concessione e la percentuale applicabile del contributo finanziario della Comunità;
b)
le modalità di valutazione del programma conformemente all'articolo 10.
2. La Commissione adotta tutte le altre misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione. Esse sono notificate al comitato.
Articolo 8
Partecipazione di paesi terzi
Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
a)
paesi dell'AELS/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo; e
b)
paesi terzi, in particolare i paesi europei limitrofi, quelli che hanno presentato domanda di adesione, i candidati all'adesione e i paesi in via di adesione all'Unione, nonché i paesi dei Balcani occidentali inclusi nel processo di stabilizzazione e di associazione, conformemente alle condizioni definite nei diversi accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari.
Articolo 9
Cooperazione internazionale
Durante l'attuazione del programma sono incoraggiate le relazioni con i paesi terzi non partecipanti e con le organizzazioni internazionali interessate.
Articolo 10
Monitoraggio, valutazione e divulgazione dei risultati
1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, segue la realizzazione delle azioni del programma alla luce delle sue finalità. Essa rende conto al comitato e tiene informato il Parlamento europeo e il Consiglio.
2. A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono informazioni sull'attuazione e l'impatto del presente programma.
3. La Commissione fa sì che il programma venga valutato dopo tre anni dal suo inizio, nonché quando è giunto a termine. La Commissione comunica le relative conclusioni, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4. La Commissione rende pubblici i risultati delle azioni condotte conformemente alla presente decisione e provvede alla loro diffusione.
Articolo 11
Abrogazione
La decisione n. 20/2004/CE è abrogata.
Articolo 12
Misure transitorie
La Commissione adotta tutte le misure necessarie per assicurare la transizione dalle misure adottate in virtù della decisione n. 20/2004/CE a quelle da attuarsi nel quadro del presente programma.
Articolo 13
Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a , il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Azioni e strumenti di cui all'articolo 2
Obiettivo I - Approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;
Azione 1: Monitoraggio e valutazione degli sviluppi del mercato che hanno una ripercussione sugli interessi economici o altri interessi dei consumatori, compresi, tra gli altri, sondaggi sui prezzi, inventario e analisi dei reclami dei consumatori, analisi della commercializzazione transfrontaliera e degli acquisti effettuati dai consumatori presso le stesse imprese, e indagini sulle trasformazioni nella struttura dei mercati.
Azione 2: Raccolta e scambio di dati e informazioni che forniscano una base di conoscenze per elaborare la politica dei consumatori ed integrare gli interessi dei consumatori nelle altre politiche comunitarie, grazie anche ad indagini sui comportamenti dei consumatori e delle imprese, lavori di ricerca sul consumo e, più in generale, sul mercato nell'ambito dei servizi finanziari, nonché raccolta e analisi di dati statistici e di altri dati pertinenti, il cui elemento statistico sarà sviluppato, qualora necessario, sulla base del programma statistico comunitario.
Azione 3: Raccolta, scambio e analisi di dati e messa a punto di strumenti di valutazione che forniscano una base di conoscenze scientifiche in materia di sicurezza dei prodotti di consumo e dei servizi, compresa l'esposizione dei consumatori alle sostanze chimiche liberate dai prodotti.
Azione 4: Introduzione di una procedura di rendiconto regolare sul consumo e la protezione dei consumatori nel mercato europeo, basata sulla creazione di un sistema permanente d'informazione e di monitoraggio dei consumatori a livello europeo che riunisca, esamini e analizzi i dati utili per fornire informazioni obiettive, affidabili e comparabili, tali da consentire alla Comunità e agli Stati membri di adottare misure per proteggere i consumatori, valutare i risultati delle stesse, stimolare lo scambio di informazioni sulle prassi migliori e garantire che il pubblico sia informato correttamente sullo stato del consumo nel mercato interno.
Azione 5: Realizzazione di un repertorio delle legislazioni, delle regolamentazioni e delle prassi esistenti negli Stati membri e valutazione delle misure di attuazione della legislazione comunitaria negli Stati membri.
Obiettivo II – Regolamentare meglio la tutela dei consumatori e armonizzare la legislazione in materia
Azione 6: Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, nonché promozione di iniziative di autoregolamentazione assicurando la partecipazione degli operatori interessati, come le organizzazioni di piccole e medie imprese, di microimprese e di aziende artigianali, tra cui:
6.1.
l'analisi comparativa dei mercati e dei sistemi normativi;
6.
2. la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative alla sicurezza dei servizi;
6.3.
la consulenza tecnica in relazione alla valutazione della necessità di norme di sicurezza dei prodotti e dell'elaborazione di mandati di normalizzazione del CEN per prodotti e servizi;
6.4.
la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative agli interessi economici dei consumatori;
6.5.
seminari con le parti interessate ed esperti;
6.6.
il dialogo tra organizzazioni di consumatori, rappresentanti di imprese, prestando particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e la Commissione;
6.7.
la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo di uno strumento di armonizzazione relativo alla tutela dei consumatori e ai contratti transfrontalieri;
6.8.
la consulenza giuridica e tecnica per l'elaborazione di linee guida concernenti pratiche commerciali corrette, secondo le quali il produttore, su richiesta, deve essere in grado di verificare ogni asserzione su un prodotto o un servizio e ha l'obbligo di fornire al consumatore informazioni preliminari sulle condizioni di acquisto.
Obiettivo III - Migliorare l'applicazione della legislazione, il controllo e la protezione giuridica
Azione 7: Coordinamento delle azioni di sorveglianza e di applicazione della legislazione relativa alla protezione dei consumatori, tra cui:
7.
1 sviluppo e gestione di strumenti della tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione);
7.2.
organizzazione di formazioni, seminari, conferenze sull'applicazione della legislazione;
7.
3. programmazione ed elaborazione di azioni congiunte in materia di applicazione della legislazione;
7.
4. azioni pilota congiunte in materia di applicazione della legislazione;
7.5.
analisi dei problemi posti dall'applicazione della legislazione e delle possibili soluzioni.
Azione 8: Elaborazione di un quadro istituzionale e giuridico generale per la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione della legislazione.
Azione 9: Contributi finanziari per attività specifiche comuni di sorveglianza e di applicazione, al fine di migliorare la cooperazione nel campo dell'amministrazione e dell'applicazione della legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, ivi compresa la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(7), nonché per altre azioni che rientrano nel contesto della cooperazione amministrativa.
Azione 10: Monitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti non alimentari e dei servizi, compresi, in particolare:
10.1.
rafforzamento ed estensione della sfera d'applicazione e dell'operatività del sistema di allarme RAPEX, tenuto conto degli sviluppi intervenuti nello scambio di informazioni sulla sorveglianza del mercato;
10.2.
analisi tecnica delle notifiche di allarme;
10.3.
raccolta e valutazione di dati sui rischi derivanti da prodotti e servizi specifici destinati ai consumatori;
10.4.
sostegno alla consultazione scientifica e alla valutazione dei rischi, ivi compresi i compiti dei comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente(8);
10.5.
ulteriore sviluppo della rete per la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori come contemplato dalla direttiva 2001/95/CE;
10.6.
analisi dei dati relativi agli infortuni ed elaborazione di orientamenti sulle migliori pratiche relativamente alla sicurezza dei prodotti e dei servizi destinati ai consumatori e facilitazione dell'accesso a tali informazioni per i consumatori;
10.7.
elaborazione di metodologie di raccolta dei dati sugli infortuni legati alla sicurezza dei prodotti e dei servizi di consumo e gestione di una base di dati in tale ambito.
Azione 11: Monitoraggio del funzionamento dei sistemi per la risoluzione alternativa delle controversie e valutazione del loro impatto sui consumatori.
Azione 12: Controllo del recepimento e dell'applicazione da parte degli Stati membri della legislazione in materia di tutela dei consumatori, in particolare della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)(9)e del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)(10), nonché delle politiche nazionali di tutela dei consumatori.
Azione 13: Messa a disposizione delle associazioni dei consumatori, e in particolare delle associazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri, di competenze tecniche e giuridiche specifiche al fine di aiutarle a sostenere azioni di applicazione della legislazione e di sorveglianza.
Obiettivo IV - Aumentare la capacità dei cittadini di prendere decisioni migliori in merito ai loro interessi in quanto consumatori - Migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.
Azione 14: Migliorare la comunicazione con i cittadini dell'UE per quanto riguarda le questioni attinenti alla tutela dei consumatori, compresi:
14.1.
conferenze, seminari e riunioni di esperti e delle parti interessate;
14.2.
pubblicazioni riguardanti tematiche d'interesse per la politica nel campo della tutela dei consumatori;
14.3.
comunicazione di informazioni on line.
Azione 15: Messa a punto e aggiornamento di basi di dati pubbliche, facilmente accessibili, riguardanti l'applicazione della legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori e della giurisprudenza in materia.
Azione 16: Azioni di informazione sulle misure di protezione dei consumatori e sui diritti dei consumatori, in particolare nei nuovi Stati membri, in cooperazione con le loro associazioni dei consumatori.
Azione 17: Educazione dei consumatori, comprese azioni specifiche rivolte ai giovani consumatori, ai consumatori anziani nonché a specifiche categorie di consumatori manifestamente più vulnerabili, e sviluppo di strumenti interattivi on-line di educazione dei consumatori.
Azione 18: Rappresentanza degli interessi dei consumatori europei presso le istanze internazionali, compresi gli organismi internazionali di normalizzazione e gli organismi internazionali del commercio.
Azione 19: Formazione dei membri del personale delle associazioni dei consumatori regionali, nazionali e comunitarie, e altre misure intese a consolidare le loro competenze.
Azione 20: Contributi finanziari ad azioni congiunte condotte con enti pubblici o senza finalità di lucro facenti parte di reti comunitarie che forniscono informazione ed assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad ottenere accesso ad assistenza e consulenza giuridica, mediazione ed altre forme alternative per la risoluzione delle controversie, incluso il sistema SOLVIT della Commissione, iscrivendo il tutto sotto l'egida della rete dei centri europei dei consumatori. Sarà rivolta particolare attenzione all'assistenza ai nuovi Stati membri e ai paesi candidati.
Azione 21: Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie che rappresentano gli interessi dei consumatori nell'elaborazione delle norme relative ai prodotti e servizi su scala comunitaria.
Azione 22: Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie.
Azione 23: Potenziamento delle capacità delle associazioni dei consumatori negli Stati membri che hanno una tradizione più recente nel campo della tutela dei consumatori e della partecipazione dei consumatori all'elaborazione delle politiche, fornendo loro una formazione atta a sviluppare le loro competenze e assistenza finanziaria per campagne di informazione e per il controllo dell'applicazione della legislazione comunitaria in materia di consumatori.
Azione 24: Fornitura di consulenza tecnica e giuridica specifica alle associazioni dei consumatori onde sostenere la loro partecipazione e il loro apporto ai processi di consultazione sulle iniziative legislative e non legislative della Comunità in settori rilevanti, quali le politiche del mercato interno, i servizi di interesse generale e il programma quadro decennale sulla produzione e il consumo sostenibili.
Obiettivo V - Accrescere la partecipazione della società civile, degli organismi di ricerca e delle parti interessate all'elaborazione della politica di tutela dei consumatori e sviluppare la cooperazione internazionale nel campo della ricerca relativa ai consumatori affinché risponda alle esigenze della società e si evitino sovrapposizioni.
Azione 25: Promozione e rafforzamento delle associazioni dei consumatori su scala comunitaria.
Azione 26: Costituzione di reti di organizzazioni non governative dei consumatori e di altre parti interessate.
Azione 27: Potenziamento degli organismi e dei meccanismi di consultazione su scala comunitaria.
Obiettivo VI - Integrare gli obiettivi della politica dei consumatori nelle altre politiche comunitarie.
Azione 28: Elaborazione e applicazione di metodi di valutazione dell'impatto delle politiche e delle attività comunitarie sugli interessi dei consumatori.
Azione 29: Scambio di migliori pratiche con gli Stati membri in materia di politiche nazionali.
Obiettivo VII - Promozione della cooperazione internazionale nel campo della protezione dei consumatori.
Azione 30: Misure di cooperazione con le organizzazioni internazionali.
Azione 31: Misure di cooperazione con i paesi terzi non partecipanti al programma.
Azione 32: Misure di incoraggiamento al dialogo tra le associazioni dei consumatori.
Azione comune a tutti gli obiettivi
Azione 33: Contributi finanziari a progetti specifici a livello comunitario o nazionale in vista della realizzazione di obiettivi della politica dei consumatori, tra cui progetti volti a promuovere lo scambio transfrontaliero di informazioni e migliori prassi.
ALLEGATO II
Beneficiari - Criteri per l'applicazione dell'articolo 3
1.I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) possono essere accordati a una persona giuridica o a un'associazione di persone giuridiche (come organismi pubblici indipendenti e organizzazioni regionali di consumatori), che agiscano indipendentemente dal settore industriale e da quello commerciale e siano responsabili dell'esecuzione dei progetti.
2.I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) possono essere assegnati a organizzazioni comunitarie di consumatori che:
a)
sono non governative, senza fini di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili e hanno come obiettivi e attività principali la promozione e la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori nella Comunità;
b)
sono state delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario da organizzazioni nazionali di consumatori di almeno la metà degli Stati membri, le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello regionale o nazionale;
c)
hanno fornito alla Commissione resoconti soddisfacenti in merito ai loro aderenti, al loro regolamento interno e alle fonti di finanziamento.
3.I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) possono essere assegnati a organizzazioni comunitarie di consumatori che:
a)
sono non governative, senza fini di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, e hanno come obiettivi e attività principali la rappresentanza degli interessi dei consumatori nel processo di standardizzazione a livello comunitario; e
b)
sono state delegate in almeno due terzi degli Stati membri a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario:
-
da organismi che rappresentano, secondo le norme o le pratiche nazionali, le organizzazioni di consumatori negli Stati membri, o
-
in assenza di tali organizzazioni, da organizzazioni nazionali di consumatori negli Stati membri le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello nazionale; e
c)
hanno fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti sulla loro composizione, sulle loro norme interne e sulle fonti di finanziamento.
4.I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 possono essere concessi a un organismo pubblico o a un organismo senza fini di lucro designato dallo Stato membro o dalla competente autorità interessata con l'accordo della Commissione.