Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2006/2534(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B6-0203/2006

Testi presentati :

B6-0203/2006

Discussioni :

PV 22/03/2006 - 6

Votazioni :

PV 23/03/2006 - 11.7

Testi approvati :

P6_TA(2006)0108

Testi approvati
PDF 124kWORD 48k
Giovedì 23 marzo 2006 - Bruxelles
Professioni legali
P6_TA(2006)0108B6-0203/2006

Risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici

Il Parlamento europeo,

–   visti i principi di base delle Nazioni Unite del 7 settembre 1990 sul ruolo degli avvocati,

–   vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa Rec (2000) 21 del 25 ottobre del 2000 sulla libertà d'esercizio della professione di avvocato,

–   vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1994 sulla professione di notaio nelle Comunità(1),

–   vista la sua risoluzione del 5 aprile 2001 sulle tabelle degli onorari e le tariffe obbligatorie per talune libere professioni, in particolare per gli avvocati e sulla particolarità del ruolo e della posizione delle libere professioni nella società moderna(2),

–   vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2003 sulle regolamentazioni di mercato e norme di concorrenza per le libere professioni(3),

–   vista la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati(4),

–   vista la direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica(5),

–   vista la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie(6),

–   vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(7),

–   vista la sua posizione del 16 febbraio 2006 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi del mercato interno(8),

–   vista la comunicazione della Commissione "I servizi professionali - proseguire la riforma" del 5 settembre 2005 (COM(2005)0405),

–   vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sul diritto comunitario della concorrenza e sulla libera prestazione di servizi, con specifico riferimento alle disposizioni nazionali riguardanti gli onorari minimi nel settore giuridico;

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto :

   - l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interesse e il segreto/confidenzialità professionale quali valori fondamentali nella professione legale che rappresentano considerazioni di pubblico interesse,
   - la necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali per l'esercizio corretto della professione legale, nonostante gli inerenti effetti restrittivi sulla concorrenza che ne potrebbero risultare,
   - che lo scopo del principio della libera prestazione di servizi applicato alle professioni giuridiche è quello di promuovere l'apertura dei mercati nazionali mediante la possibilità offerta ai prestatari di servizi e ai loro clienti di beneficiare pienamente del mercato interno della Comunità,

B.   considerando che qualsiasi riforma delle professioni legali ha conseguenze importanti che vanno al di là delle norme della concorrenza incidendo nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia e in modo più ampio, sulla protezione dello stato di diritto nell'Unione europea,

C.   considerando che i principi di base delle Nazioni Unite sul ruolo degli avvocati del 7 settembre 1990 stabiliscono che:

   - gli avvocati hanno diritto a costituire e ad essere membri di associazioni professionali in rappresentanza dei loro interessi, a promuovere l'educazione continua e la formazione professionale e a proteggere la loro integrità professionale. L'organismo esecutivo delle organizzazioni professionali è eletto dai suoi membri e esercita le sue funzioni senza interferenze esterne;
   - le associazioni professionali di avvocati hanno un ruolo vitale nel promuovere il rispetto dell'etica e delle norme professionali, nel proteggere i suoi membri da procedimenti, interferenze e limitazioni ingiuste, fornendo servizi legali a tutti coloro che lo necessitano e cooperando con istituzioni governative e di altro tipo ai fini della giustizia e dell'interesse pubblico;
   - processi disciplinari contro gli avvocati sono celebrati di fronte a commissioni disciplinari imparziali create dalla professione legale, di fronte ad autorità statutaria indipendente o un tribunale e sono soggetti a revisione giurisdizionale indipendente;

D.   considerando che la protezione adeguata dei diritti umani e delle libertà fondamentali cui ha diritto ogni persona, nel campo economico, sociale, culturale, civile e politico, richiede che ogni persona abbia effettivo accesso ai servizi legali forniti da una professione legale indipendente,

E.   considerando che gli obblighi dei professionisti legali di mantenere l'indipendenza, evitare conflitti di interesse e rispettare la riservatezza del cliente sono messi particolarmente in pericolo qualora siano autorizzati ad esercitare la professione in organizzazioni che consentono a persone che non sono professionisti legali di esercitare o condividere il controllo dell'andamento dell'organizzazione mediante investimenti di capitale o altro, oppure nel caso di partenariati multidisciplinari con professionisti che non sono vincolati da obblighi professionali equivalenti,

F.   considerando che la concorrenza dei prezzi non regolamentata tra i professionisti legali, che conduce a una riduzione della qualità del servizio prestato, va a detrimento dei consumatori,

G.   considerando che il mercato dei servizi legali è caratterizzato dall'asimmetria dell'informazione tra avvocati e consumatori, tra cui le piccole e medie imprese, in quanto questi ultimi non dispongono dei criteri necessari per valutare la qualità dei servizi prestati,

H.   considerando che l'importanza di una condotta etica, del mantenimento della confidenzialità con i clienti e di un alto livello di conoscenza specialistica necessita l'organizzazione di sistemi di autoregolamentazione, quali quelli oggi governati da organismi e ordini della professione legale,

I.   considerando che i notai di diritto civile sono nominati dagli Stati membri quali pubblici ufficiali il cui compito include la redazione di documenti ufficiali di valore speciale a fini probatori e di immediata esecuzione,

J.   considerando che i notai di diritto civile svolgono lavoro di ampia investigazione e esame a nome dello Stato in questioni legate alla protezione legale non giurisdizionale, particolarmente in relazione con il diritto societario - in base al diritto comunitario in alcuni casi - e una parte del loro lavoro è soggetta al controllo disciplinare dello Stato membro competente, comparabile a quello che si applica ai giudici e ai funzionari pubblici,

K.   considerando che la delega parziale dell'autorità dello Stato è un elemento originale inerente all'esercizio della professione di notariato di diritto civile, e che si esercita attualmente su base regolare e rappresenta una parte importate delle attività del notaio di diritto civile,

1.   riconosce pienamente la funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nell'applicazione della legge, sia quando gli avvocati rappresentano e difendono i clienti in tribunale che quando danno parere legale ai loro clienti;

2.   ribadisce le dichiarazioni fatte nelle proprie risoluzioni del 18 gennaio 1994 e del 5 aprile 2001 e nella sua posizione del 16 dicembre 2003;

3.   evidenzia le alte qualificazioni richieste per accedere alla professione legale, il bisogno di proteggere tali qualificazioni che caratterizza le professioni legali, nell'interesse dei cittadini europei e il bisogno di creare una relazione specifica basata sulla fiducia tra i membri delle professioni legali e i loro clienti;

4.   ribadisce l'importanza delle norme necessarie ad assicurare l'indipendenza, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri delle professioni legali, con lo scopo di garantire la qualità dei loro servizi, a beneficio dei loro clienti e della società in generale, e per salvaguardare l'interesse pubblico;

5.   accoglie con favore il fatto che la Commissione riconosca che le riforme sono eseguite in maniera più efficace a livello nazionale e che le autorità degli Stati membri, specialmente gli organismi legislativi, sono nella posizione migliore per definire le norme che si applicano alle professioni legali;

6.   fa notare che la Corte di giustizia ha concesso ai legislatori nazionali e alle associazioni ed organismi professionali un margine di discrezionalità nella decisione delle misure appropriate e necessarie a protezione dell'esercizio congruo delle professioni legali negli Stati membri;

7.   nota che qualunque tipo di attività di un organismo professionale deve essere considerata separatamente, in maniera che le norme sulla concorrenza si applichino all'associazione soltanto quando agisce esclusivamente nell'interesse dei suoi membri e non quando agisce nell'interesse generale;

8.   ricorda alla Commissione che le finalità della regolamentazione dei servizi legali sono la protezione dell'interesse pubblico, la garanzia del diritto di difesa e l'accesso alla giustizia, e la sicurezza nell'applicazione della legge e che per queste ragioni non può essere conforme ai desideri del cliente;

9.   incoraggia gli organismi professionali, le organizzazioni e le associazioni delle professioni legali a istituire un codice di condotta a livello europeo, con norme relative all'organizzazione, alle qualificazioni, alle etiche professionali, al controllo, alla trasparenza e alla comunicazione, per garantire che il consumatore finale dei servizi legali disponga delle garanzie necessarie in relazione all'integrità e all'esperienza e per garantire la sana amministrazione della giustizia;

10.   invita la Commissione a tenere conto del ruolo specifico delle professioni legali in una società governata dallo Stato di diritto e ad effettuare un'analisi esaustiva del modo in cui operano i mercati di servizi legali nel momento in cui la Commissione propone il principio "minore regolamentazione, regolamentazione migliore";

11.   invita la Commissione ad applicare le norme sulla concorrenza - ove opportuno, nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia;

12.   considera che gli interessi pubblici che prevalgono sui principi della concorrenza dell'Unione europea si trovano nel sistema legale dello Stato membro in cui le norme sono adottate o producono i loro effetti, mentre non esiste un criterio d'interesse pubblico della UE, comunque lo si voglia definire;

13.   invita la Commissione a non applicare le norme sulla concorrenza dell'Unione europea in materie che, nel quadro costituzionale dell'UE, sono lasciate alla competenza degli Stati membri, quali l'accesso alla giustizia, che include questioni quali le tabelle degli onorari che i tribunali applicano per pagare gli onorari agli avvocati;

14.   sottolinea che i preesistenti ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libertà di fornire servizi per le professioni legali sono stati in teoria efficacemente rimossi dalle direttive 77/249/CEE, 98/5/CE e 2005/36/CE; rileva comunque che la verifica sarà realizzata fra due anni e attende con interesse questa approfondita valutazione;

15.   ritiene che le tabelle degli onorari o altre tariffe obbligatorie per avvocati e professionisti legali, anche per prestazioni stragiudiziali, non violino gli articoli 10 e 81 del trattato, purché la loro adozione sia giustificata dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico e gli Stati membri controllino attivamente l'intervento di operatori privati nel processo decisionale;

16.   considera che l'articolo 49 del trattato e le direttive 2005/36/CE e 77/249/CEE regolano il principio del paese di destinazione da applicarsi alle tabelle degli onorari e alle tabelle obbligatorie per gli avvocati e altri operatori delle professioni legali;

17.   considera che l'articolo 45 del trattato deve essere applicato pienamente alla professione di notaio di diritto civile in quanto tale;

18.   invita la Commissione a considerare con attenzione i principi e le preoccupazioni espresse in questa risoluzione nell'analisi delle norme che regolano l'esercizio delle professioni legali negli Stati membri;

19.   incoraggia le organizzazioni professionali a continuare a sviluppare le proprie attività nel settore del patrocinio giuridico, al fine di garantire che ognuno abbia il diritto ad ottenere consulenza e assistenza legali;

20.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1) GU C 44 del 14.2.1994, pag. 36.
(2) GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 364.
(3) GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 126.
(4) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.
(5) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.
(6) GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.
(7) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(8) Testi approvati, P6_TA(2006)0061.

Note legali - Informativa sulla privacy