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Procedura : 2005/2108(DEC)
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Ciclo del documento : A6-0095/2006

Testi presentati :

A6-0095/2006

Discussioni :

PV 26/04/2006 - 15
CRE 26/04/2006 - 15

Votazioni :

PV 27/04/2006 - 5.27

Testi approvati :

P6_TA(2006)0169

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Giovedì 27 aprile 2006 - Bruxelles
Discarico 2004: Agenzia europea per la ricostruzione
P6_TA(2006)0169A6-0095/2006
Decisione
 Decisione
 Risoluzione

1.Decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2004 (N6-0003/2005 – C6-0160/2005 – 2005/2108(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio finanziario 2004(1),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per ricostruzione per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del14 marzo 2006 (5972/2006 – C6-0093/2006),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3) e in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione(4) e in particolare l'articolo 8,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) e in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0095/2006),

1.   concede al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la ricostruzione il discarico per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2004;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Direttore esecutivo dell'Autorità europea per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU C 332 del 28.12.2005, pag. 19.
(2) GU C 332 del 28.12 2005, pag. 15.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/2004 (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 2).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).


2.Decisione del Parlamento europeo sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea per la ricostruzione per l'esercizio 2004 (N6-0003/2005 – C6-0160/2005 – 2005/2108(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio finanziario 2004(1),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per ricostruzione per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 14 marzo 2006 (5972/2006 – C6-0093/2006),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3) e in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione(4) e in particolare l'articolo 8,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) e in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0095/2006),

1.   prende atto dei seguenti dati relativi ai conti dell'Agenzia europea per la ricostruzione per gli esercizi 2004 e 2003;

Conto di gestione degli esercizi finanziari 2004 e 2003 (1) (in migliaia di euro)

2004

2003

Entrate

Sovvenzioni comunitarie

231 909

274 221

Recupero di spese (reimpiego titolo III)

1 229

1 318

Entrate provenienti da operazioni amministrative (reimpiego titoli I e II)

181

199

Altre entrate dell'esercizio

6 113

28 413

Totale entrate

239 432

304 151

Spese

Spese amministrative

‐ Spese del personale

17 575

17 333

‐ Altre spese amministrative

6 290

6 475

Spese operative

‐ Gestione diretta centralizzata

268 965

297 168

Totale spese amministrative e operative

292 830

320 976

Eccedenza (disavanzo) dalle attività operative

- 53 398

- 16 825

Proventi straordinari

738

0

Oneri straordinari

- 1 269

- 4 118

Saldo dell'esercizio

- 53 929

- 20 943

(1) Le cifre relative al 2003 sono state aggiustate rispetto a quelle presentate precedentemente per riflettere il cambiamento nelle pratiche contabili.

NB: i totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: dati dell'Agenzia ‐ Questa tabella presenta in forma sintetica i dati forniti nei conti annuali dell'Agenzia.

2.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2004;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU C 332 del 28.12.2005, pag. 19.
(2) GU C 332 del 28.12 2005, pag. 15.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/2004 (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 2).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).


3.Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la ricostruzione per l'esercizio 2004(N6-0003/2005 – C6-0160/2005 – 2005/2108(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio finanziario 2004(1),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per ricostruzione per l'esercizio 2004, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del14 marzo 2006 (5972/2006 – C6-0093/2006),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3) e in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione(4) e in particolare l'articolo 8,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0095/2006),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara, con ragionevole certezza, che, ad eccezione dell'impossibilità di accertare che taluni crediti a lungo termine siano stati integralmente contabilizzati, i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004 sono affidabili e che, ad eccezione di alcune irregolarità rilevate nell'aggiudicazione degli appalti dovute a inadeguati criteri di selezione, le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,

B.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto garanzie sufficienti da tutte le agenzie, fatte salve le riserve espresse per l'esercizio finanziario 2004 in merito all'Agenzia europea per la ricostruzione, al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla Fondazione europea per la formazione, all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia nonché all'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

1.   rammenta che, ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il Parlamento concede il discarico per l'esecuzione del bilancio degli organi istituiti dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio; sottolinea però che non tutti questi organi sono integralmente, o anche parzialmente, finanziati attraverso sovvenzioni a carico del bilancio; evidenzia pertanto che la decisione sul discarico riguarda sia il finanziamento a carico del bilancio sia altre forme di finanziamento di tali organi; ritiene inaccettabile che alcuni organi istituiti dall'Unione debbano rendere conto del modo in cui spendono i finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio mentre altri, che non percepiscono una sovvenzione a carico del bilancio, non sono tenuti a farlo; afferma il principio secondo cui tutte le agenzie comunitarie, sovvenzionate o meno, sono soggette al discarico da parte del Parlamento, anche nel caso in cui un'altra autorità di discarico intervenga in virtù del loro documento costitutivo, e ne trae la conclusione che sia necessario rivedere tutti i testi contrari a tale principio;

2.   giudica estremamente utile la tabella 1 della relazione della Corte dei conti, introdotta per la prima volta durante la procedura di discarico del 2003, che schematizza i poteri, le competenze, la governance, le risorse e le attività dell'Agenzia, come pure i servizi da essa forniti; rileva che le informazioni contenute nella tabella 1 sono fornite dall'Agenzia; invita la Corte dei conti a verificare il contenuto della tabella 1;

3.   insiste sulla necessità che le agenzie non solo utilizzino i finanziamenti in maniera adeguata ma si impegnino anche a spenderli nel modo più efficiente ed efficace possibile; invita la Corte dei conti a esaminare la possibilità di estendere gli ambiti delle sue relazioni annuali specifiche sulle agenzie affinché includano anche una valutazione delle prestazioni e una verifica del conseguimento degli obiettivi; in questo senso e conformemente alle sue risoluzioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio 2003, insiste affinché si tengano presenti i seguenti aspetti: evitare per quanto possibile la duplicazione dei compiti delle varie agenzie, e precisare le misure destinate a migliorare l'applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione con il pubblico nonché le misure comunitarie di azione positiva in materia di genere a tutti i livelli di assunzione, formazione e assegnazione di responsabilità;

4.   constata che le agenzie comunitarie non sempre godono di una buona immagine, né di una buona stampa e che molte di esse non meritano tale immagine negativa, ragion per cui è opportuno farlo sapere ai cittadini dell'Unione europea giustificando, ogniqualvolta sia necessario e nei modi opportuni, la ragion d'essere di dette agenzie ed i risultati da esse ottenuti; chiede alla Commissione di agire a tale scopo con i mezzi che ritenga adeguati;

5.   constata che l'ampliamento dell'Unione europea nel 2004 ha avuto numerosi effetti sulle strutture e le modalità di funzionamento delle agenzie comunitarie – effetti che molte di esse segnalano nelle rispettive relazioni di attività, in particolare per quanto riguarda l'aumento del numero di amministratori; chiede alla Commissione di analizzare le difficoltà incontrate o presunte e di raccomandare i necessari adeguamenti regolamentari;

6.   constata che la Commissione si è proposta di armonizzare la presentazione delle relazioni di attività delle sue direzioni generali; auspica che una riflessione analoga sia avviata anche per quanto riguarda le relazioni di attività delle agenzie comunitarie, che presentano un'estrema diversità di contenuti; chiede alla Commissione di precisare le informazioni e gli indicatori di attività che le agenzie comunitarie sono tenute obbligatoriamente a fornire;

7.   prende atto con compiacimento che la Corte dei conti ha potuto fornire all'Agenzia una dichiarazione di assicurazione positiva per l'esercizio 2004; loda l'Agenzia per i progressi compiuti; rileva, tuttavia, che la Corte dei conti attenua tale dichiarazione di assicurazione esprimendo riserve fondate sulle incertezze circa la completezza dei conti e sui problemi riscontrati in materia di attribuzione degli appalti; esorta vivamente l'Agenzia a proseguire i suoi sforzi tesi a migliorare la gestione e il controllo finanziari, in particolare per quanto riguarda i punti deboli messi in luce dalla Corte dei conti;

8.   raccomanda vivamente all'Agenzia a farsi consigliare per migliorare la sua politica di gestione della Tesoreria allo scopo di utilizzare al meglio gli importi, spesso di considerevole entità, detenuti in conti correnti bancari;

9.   prende atto con preoccupazione della riserva sui conti espressa dalla Corte dei conti dovuta al fatto che non essa non può essere certa che le operazioni relative ai fondi di contropartita, alle linee di credito e ai fondi speciali siano state integralmente contabilizzate in mancanza di procedure di controllo interno efficaci per i crediti a lungo termine; insiste affinché tutte le operazioni possano essere passibili di una verifica da parte della Corte dei conti;

10.   si compiace della dichiarazione rilasciata ad una delegazione del Parlamento dal Vice Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, secondo cui copie di tutti i documenti concernenti progetti e programmi finanziati con fondi dell'Agenzia saranno disponibili per una verifica su richiesta della Corte dei conti; invita la Corte a discutere e ad accordarsi con la Missione di amministrazione interinale delle Nazioni Unite in Kosovo per quanto riguarda i dettagli organizzativi di tali controlli;

11.   esorta la Corte dei conti, la Commissione e i responsabili dell'ONU in Kosovo, allo scopo di conseguire una maggiore affidabilità ed un miglior controllo della gestione del bilancio nei programmi condivisi con altre entità (UNMIK, OIM, ecc.), a rivedere e migliorare quanto prima l'applicazione dell'Accordo quadro finanziario e amministrativo firmato dalla Commissione e dall'ONU il 29 aprile 2003, e ad informare il Parlamento europeo dei progressi compiuti;

12.   esorta la Commissione e l'Agenzia europea per la ricostruzione, allo scopo di evitare gli attuali gravi problemi di mancanza di affidabilità (e le relative denunce di eventuali abusi) in ordine alle condizioni in cui attualmente si svolgono le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni per progetti particolarmente delicati (ad esempio nel settore della telefonia mobile), a stabilire, in stretta cooperazione con l'UNMIK e con la sua Unità di intelligence finanziaria (FIU), alcune norme chiare e trasparenti per quanto riguarda gli appalti pubblici e le corrispondenti istituzioni di controllo interno e di controllo supremo, e ad informare il Parlamento europeo dei progressi compiuti;

13.   esorta la Commissione e la Corte dei conti, ai fini della massima trasparenza e di una migliore gestione del controllo dei bilanci, ad integrare nella relazione annuale di discarico dell'Agenzia europea per la ricostruzione un capitolo sulle attività tanto dell'OLAF quanto della FIU in relazione ai programmi e progetti attuati in Kosovo che beneficiano di aiuti comunitari;

14.   prende atto dell'intenzione della Commissione di fissare un termine per il mandato dell'Agenzia (fine 2008) e di affidare le attività della stessa alle proprie delegazioni e ai propri uffici locali; ritiene che i risultati ottenuti dall'Agenzia nel quadro del suo mandato siano positivi in tutto il corso della sua esistenza, nonostante le numerose critiche formulate dalla Corte dei conti e la mancanza di sostegno da parte della Commissione; ritiene che il know-how acquisito dal personale dell'Agenzia potrebbe essere riutilizzato dalla Commissione; invita la sua commissione competente ad esaminare se la soppressione graduale dell'Agenzia non avrà un impatto negativo sul progresso economico e politico necessario e se le stesse delegazioni e uffici locali della Commissione possano eseguire gli stessi compiti che vengono definiti nel mandato dell'Agenzia;

15.   prende atto dei problemi incontrati dall'Agenzia nell'assumere personale qualificato che sono dovuti alla brevità del mandato dell'Agenzia; ritiene che, anziché procedere alla soppressione progressiva dell'Agenzia secondo uno scadenzario prestabilito, la durata del mandato dovrebbe dipendere da criteri e sviluppi politici ed economici; ritiene, inoltre, che il mandato debba essere prorogato ed esteso per motivi di politica e fa osservare che ciò contribuirebbe altresì a migliorare le possibilità dell'Agenzia di assumere personale qualificato ed esperto; ritiene che l'esperienza acquisita da e con l'Agenzia per la ricostruzione potrebbe essere impiegata per fornire aiuti alla ricostruzione ovunque sia necessario, ad esempio in Irak, Afghanistan, Pakistan, India e nei paesi colpiti dal maremoto, e ciò nel quadro di una seconda fase successiva all'intervento dell'Ufficio per gli aiuti umanitari per far fronte ai bisogni umanitari immediati;

16.   rileva con delusione che la Corte dei conti ha riscontrato nuovamente delle anomalie nell'assegnazione degli appalti dovute a inadeguati criteri di selezione; esorta vivamente l'Agenzia a definire criteri di selezione più realistici e appropriati e ad applicarli in modo rigoroso al fine di garantire un trattamento equo e trasparente degli offerenti; prende atto che l'Agenzia ha assicurato che saranno riscontrabili miglioramenti nel corso dell'esercizio di revisione relativo al 2005;

17.   invita con insistenza l'agenzia a introdurre quanto prima un sistema standardizzato per il trattamento delle richieste di pagamento, come raccomandato dalla Corte dei conti;

18.   invita la Commissione ad aiutare le agenzie ad attenersi quanto più possibile al programma di lavoro stabilito per l'anno successivo, onde consentire un'adeguata pianificazione e attuazione delle attività ed evitare, in particolare, la necessità di apportare all'ultimo minuto cambiamenti di rilievo al carico di lavoro;

19.   chiede alla Commissione di migliorare le sinergie tra le agenzie rendendo più efficace la cooperazione, evitando la duplicazione delle funzioni e affrontando le lacune, in particolare per quanto riguarda aspetti comuni quali la formazione, l'applicazione trasversale delle politiche comunitarie, l'integrazione dei più recenti sistemi di gestione e la soluzione di problemi relativi alla sana amministrazione del bilancio.

(1) GU C 332 del 28.12.2005, pag. 19.
(2) GU C 332 del 28.12 2005, pag. 15.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/2004 (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 2).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

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