Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la stipula dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006 (COM(2005)0630 – C6-0045/2006 – 2005/0249(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2005)0630)(1),
– visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0045/2006),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A6-0132/2006),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio, quale emendata, e la stipula dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) La contropartita finanziaria della Comunità dovrebbe essere altresì utilizzata per lo sviluppo delle popolazioni costiere che vivono della pesca e per la creazione di piccole imprese locali di conservazione e trasformazione di prodotti della pesca.
Emendamento 2 Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Si chiede con maggior sollecitudine il parere del Parlamento europeo in merito alla proroga o alla stipula di accordi di partnership nel settore della pesca, onde evitare che tale parere sia richiesto dopo la data di versamento di un'eventuale contropartita finanziaria.
Emendamento 3 Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Durante l'ultimo anno di validità del protocollo e prima della stipula di un eventuale accordo relativo al suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo e relative condizioni di attuazione.
Emendamento 4 Articolo 3 ter (nuovo)
Articolo 3 ter La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sui risultati delle azioni specifiche di cui all'articolo 4 del Protocollo.
Emendamento 5 Articolo 3 quater (nuovo)
Articolo 3 quater
La Commissione trasmette al Parlamento europeo copia della relazione concernente lo studio di valutazione sullo stato del "granchio di acque profonde", prevista per il 2006.
Emendamento 6 Articolo 3 quinquies (nuovo)
Articolo 3 quinquies
Prima di concludere i negoziati per il rinnovo dell'accordo in vigore la Commissione presenta al Parlamento europeo le posizioni degli Stati membri che hanno interesse al rinnovo dello stesso.