Risoluzione del Parlamento europeo sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore (2005/2214(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 27 settembre 2005, sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore (COM(2005)0462),
– vista la lettera inviata dal suo Presidente al Presidente della Commissione in data 23 gennaio 2006(1),
– vista la lettera inviata dal Presidente della Commissione al Presidente del Parlamento in data 8 marzo 2006,
– visto l'articolo 45 del suo Regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica (A6-0143/2006),
A. considerando che nella summenzionata comunicazione la Commissione ha annunciato la sua intenzione di ritirare 68 proposte giudicate incoerenti con gli obiettivi della strategia di Lisbona e con i principi relativi al miglioramento della regolamentazione, mentre altre proposte saranno soggette ad un'ulteriore valutazione d'impatto economico e, se del caso, modificate,
B. considerando che la lettera inviata dal Presidente del Parlamento al Presidente della Commissione dopo l'esame di detta comunicazione da parte delle commissioni parlamentari accoglie in generale con favore le intenzioni della Commissione, ma chiede espressamente a quest'ultima di non ritirare alcune proposte ed esprime obiezioni sull'eventuale modifica di altre proposte,
C. considerando che la risposta del Presidente della Commissione al Presidente del Parlamento indica che la Commissione ha tenuto debitamente conto della posizione del Parlamento prima di adottare la sua posizione finale e precisa i motivi specifici per cui non ha accolto alcune delle richieste del Parlamento, annunciando nel contempo le possibili iniziative che la Commissione stessa intende adottare in futuro per rispondere ad alcune di tali richieste,
D. considerando che la comunicazione offre un'ottima occasione per approfondire l'esame dei problemi connessi al ritiro o alla modifica di proposte legislative da parte della Commissione,
E. considerando che, salvo alcune eccezioni, la maggior parte degli atti legislativi della Comunità può essere adottata unicamente sulla base di una proposta della Commissione, che gode di un quasi-monopolio sull'iniziativa legislativa,
F. considerando che l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE stabilisce che la Commissione "può modificare la propria proposta " in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario, "fintantoché il Consiglio non ha deliberato",
G. considerando che, sebbene per ragioni storiche il ruolo del Parlamento non sia menzionato nell'articolo 250, paragrafo 2, tale disposizione deve essere interpretata in connessione con l'articolo 251, per quanto concerne la sua applicazione alla procedura di codecisione, e con l'articolo 252 per quanto riguarda la procedura di cooperazione,
H. considerando che, ogniqualvolta venga adottata una posizione comune al termine della prima lettura, il terzo trattino del secondo comma dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE autorizza unicamente la Commissione a informare il Parlamento sulla propria posizione e considerando che, se la posizione comune viene successivamente emendata dal Parlamento, la lettera c) del terzo comma dell'articolo 251, paragrafo 2 autorizza unicamente la Commissione a formulare un parere, per cui è chiaro che la Commissione non è più "proprietaria" delle sue proposte,
I. considerando che i trattati non contengono alcun riferimento alla possibilità per la Commissione di ritirare una proposta legislativa,
J. considerando che la mancanza di disposizioni sul ritiro di proposte legislative non ha impedito alla Commissione di procedere regolarmente al loro ritiro,
K. considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione non sembrano concordare sulla misura esatta del diritto della Commissione di ritirare le sue proposte legislative,
L. considerando che, nonostante tali divergenze, il ritiro di proposte legislative è una prassi corrente della Commissione, che non ha peraltro mai portato ad un procedimento dinanzi alla Corte,
M. considerando che in passato il Parlamento stesso ha chiesto in qualche occasione alla Commissione di ritirare le sue proposte,
N. considerando che l'Accordo quadro(2) sui rapporti tra il Parlamento e la Commissione, del 26 maggio 2005, prevede quanto segue:
-
in tutte le procedure legislative "la Commissione si impegna ad esaminare attentamente gli emendamenti approvati dal Parlamento sulle sue proposte legislative, in modo da poterne tenere conto nel quadro di eventuali proposte modificate" (punto 31),
-
in tutte le procedure legislative "prima di ritirare le sue proposte, la Commissione informa preventivamente il Parlamento e il Consiglio" (punto 32),
-
nelle procedure legislative che non comportano codecisione, la Commissione s'impegna a ritirare "se del caso" le proposte legislative respinte dal Parlamento e, qualora decida di mantenere la sua proposta, ad illustrare i motivi di tale decisione (punto 33),
O. considerando che un accordo sul ritiro e, nella misura del necessario, sulla modifica di proposte legislative da parte della Commissione, basato su orientamenti comuni per le tre istituzioni, contribuirebbe al buon funzionamento delle procedure legislative,
1. accoglie con favore la summenzionata comunicazione della Commissione e ritiene che il ritiro o la modifica di gran parte delle proposte in essa menzionate contribuirà effettivamente alla semplificazione del contesto normativo della Comunità, ma insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle obiezioni sollevate dal Presidente del Parlamento nella sua lettera del 23 gennaio 2006;
2. si compiace del fatto che, prima di adottare la sua posizione finale, la Commissione abbia nuovamente rivisto le sue proposte alla luce delle obiezioni del Parlamento; riconosce che, in relazione a ciascun caso in cui la Commissione non ha accolto tali obiezioni, essa ha indicato i motivi della sua decisione e per alcuni casi particolari ha annunciato anche le iniziative mediante le quali le richieste del Parlamento potrebbero essere soddisfatte;
3. sottolinea che in future procedure di questo tipo la Commissione dovrebbe indicare le ragioni specifiche alla base del ritiro o della modifica di ciascuna proposta e non limitarsi ad invocare principi generali dai quali non emergono con chiarezza i motivi per cui la Commissione ritiene di dover ritirare o modificare una determinata proposta;
4. si compiace che la Commissione tenga conto degli obiettivi dell'Agenda di Lisbona prima di proporre il ritiro di una proposta legislativa; deplora di conseguenza che la Commissione abbia ritirato la proposta di direttiva recante statuto della mutua europea, che pure costituisce uno degli elementi chiave della strategia di Lisbona; si stupisce che la Commissione avanzi l'argomento della diversità delle legislazioni nazionali quale ostacolo alle iniziative comunitarie; chiede di conseguenza alla Commissione di prendere entro la fine dell'anno un'iniziativa che consenta di elaborare uno statuto della mutua europea e dell'associazione europea;
5. chiede alla Commissione di stilare e presentare al Parlamento e al Consiglio, immediatamente dopo la sua nomina, un elenco delle proposte legislative della Commissione precedente che intende mantenere;
6. chiede alla Commissione di inserire nel suo programma annuale legislativo e di lavoro un elenco delle proposte che intende ritirare o modificare, in modo da consentire al Parlamento di esprimere il suo parere conformemente alle prerogative di cui dispone ai sensi dei trattati e alle procedure stabilite nel succitato Accordo quadro;
7. prende atto del fatto che nessuna disposizione dei trattati esistenti menziona la possibilità per la Commissione di ritirare una proposta legislativa, mentre la possibilità di modificarla è garantita dal principio secondo cui la Commissione può modificare la sua proposta durante la procedura che porta all'adozione di un atto comunitario, come espressamente previsto dall'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; riconosce che tale principio è applicabile anche alla procedura di codecisione, di cui all'articolo 251, e alla procedura di cooperazione di cui all'articolo 252;
8. riconosce tuttavia che, entro chiari limiti, la facoltà della Commissione di ritirare una proposta legislativa durante la procedura che porta alla sua adozione:
–
deriva dal suo diritto d'iniziativa legislativa e costituisce un logico complemento della sua facoltà di modificare una proposta,
–
può contribuire a migliorare il ruolo della Commissione nella procedura legislativa, e
–
può essere considerata un elemento positivo nell'assicurare che le procedure che portano all'adozione di un atto comunitario e il dialogo interistituzionale abbiano come obiettivo la promozione dell''interesse comunitario";
9. rileva tuttavia che questa possibilità deve essere considerata alla luce delle prerogative delle varie istituzioni nel processo legislativo, quali definite dai trattati, e del principio di leale cooperazione fra le istituzioni;
10. sottolinea che le possibilità di ritiro o di modifica non devono alterare il ruolo delle singole istituzioni nel processo legislativo in modo tale da compromettere l'equilibrio istituzionale e che la possibilità di ritiro non significa il riconoscimento di una specie di "diritto di veto" della Commissione;
11. sottolinea che il ritiro e la modifica di proposte legislative devono sottostare agli stessi principi generali su cui si basa la presentazione delle proposte da parte della Commissione, vale a dire devono essere ispirati dall'interesse comunitario e debitamente motivati;
12. ritiene, ferma restando la competenza della Corte di giustizia di stabilire l'ambito e i limiti esatti delle prerogative conferite alle istituzioni dai trattati, che la definizione da parte delle istituzioni di orientamenti comuni sul ritiro o la modifica di proposte legislative ad opera della Commissione - ad integrazione dei principi già stabiliti nell'Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione e nell'Accordo interistituzionale sul miglioramento della regolamentazione - costituirebbe un passo avanti verso il miglioramento del processo legislativo e del dialogo fra le istituzioni;
13. propone i seguenti orientamenti sul ritiro e la modifica di proposte legislative da parte della Commissione:
a)
la Commissione può, in linea di principio, ritirare o modificare una proposta legislativa in qualsiasi momento delle procedure che portano alla sua adozione, fintantoché il Consiglio non ha deliberato. Ciò significa che nelle procedure di codecisione e di cooperazione la Commissione non può più ritirare o modificare una proposta dopo che il Consiglio ha adottato la posizione comune, a meno che, nella sua decisione sulla posizione comune, il Consiglio non sia andato al di là dei suoi poteri di modifica della proposta della Commissione, per cui la decisione in realtà costituisce un'iniziativa legislativa del Consiglio stesso, ciò che il trattato non prevede;
b)
qualora il Parlamento abbia respinto una proposta legislativa o suggerito emendamenti sostanziali, ovvero abbia chiesto in altro modo alla Commissione di ritirare o modificare sostanzialmente una proposta legislativa, la Commissione tiene debitamente conto di tale posizione. Nel caso in cui la Commissione decida, per importanti motivi, di non seguire la posizione espressa dal Parlamento, espone i motivi di tale decisione in una dichiarazione dinanzi al Parlamento,
c)
se la Commissione intende ritirare o modificare una proposta legislativa di propria iniziativa, informa preventivamente il Parlamento della sua intenzione. Tale informazione viene effettuata in tempo utile per consentire al Parlamento di esprimere il suo parere sulla questione e contiene una chiara spiegazione dei motivi per cui la Commissione ritiene di dover ritirare o modificare una determinata proposta. La Commissione tiene in debita considerazione il parere del Parlamento. Qualora la Commissione decida, per importanti motivi, di ritirare o modificare la sua proposta, contrariamente a quanto auspicato dal Parlamento, espone i motivi della sua decisione in una dichiarazione dinanzi al Parlamento;
14. sottolinea che la misura in cui la Commissione tiene conto dei pareri espressi dal Parlamento sul ritiro o la modifica di proposte legislative rappresenta un aspetto essenziale della fiducia politica che costituisce la base di una solida cooperazione fra le due istituzioni;
15. è dell'avviso che, se la Commissione dovesse ritirare o modificare sostanzialmente una proposta legislativa in un modo che pregiudichi le prerogative legislative del Parlamento, la questione andrebbe deferita agli appositi organi politici del Parlamento per un esame politico; ritiene inoltre che, se la Commissione dovesse ritirare una proposta legislativa in un modo che pregiudichi le prerogative dei due rami dell'autorità legislativa, questi potrebbero considerare il ritiro privo di efficacia e portare avanti la procedura, secondo quanto stabilito dai trattati, fino all'eventuale adozione dell'atto in questione;
16. ritiene che, qualora una proposta legislativa sia stata elaborata a norma dell'articolo 138 del trattato, la Commissione debba informare debitamente le parti sociali della sua intenzione di ritirare o modificare sostanzialmente la proposta legislativa;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.