Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2004/0220(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0109/2006

Testi presentati :

A6-0109/2006

Discussioni :

PV 17/05/2006 - 11
CRE 17/05/2006 - 11

Votazioni :

PV 18/05/2006 - 5.3
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2006)0217

Testi approvati
PDF 506kWORD 139k
Giovedì 18 maggio 2006 - Strasburgo
Strumento per il finanziamento della cooperazione economica e allo sviluppo ***I
P6_TA(2006)0217A6-0109/2006
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione economica e allo sviluppo (COM(2004)0629 – C6-0128/2004 – 2004/0220(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0629)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 179, paragrafo 1, e 181 A, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0128/2004),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 51, 168 e 35 del proprio regolamento,

–   visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i bilanci (A6-0060/2006),

–   visti la seconda relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A6-0109/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 18 maggio 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
P6_TC1-COD(2004)0220

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(1),

considerando quanto segue:

(1)  Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità, è stato proposto un nuovo quadro procedurale regolamentare in materia di pianificazione e prestazione delle attività di assistenza. Il regolamento (CE) n. .../... del Consiglio, del ..., intende istituire uno strumento di preadesione (IPA) che copre l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali(2). Il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., istituisce lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)(3). Il presente regolamento costituisce il terzo strumento generale di procedura di sostegno diretto alle politiche estere dell'Unione europea, in particolare la sua politica di cooperazione allo sviluppo.

(2)  Sarà proposto un nuovo strumento, il regolamento [sull'assistenza comunitaria ai paesi terzi per promuovere e salvaguardare la democrazia e i diritti umani].

(3)  La politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità persegue gli obiettivi di lotta contro la povertà, di sviluppo economico e sociale sostenibile e di inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale.

(4)  La Comunità persegue una politica di cooperazione che incentiva la cooperazione, i partenariati e le imprese comuni tra gli attori economici dell'UE e i paesi e le regioni partner e promuove il dialogo tra i partner politici, economici e sociali nei rispettivi settori di competenza.

(5)  La politica di cooperazione allo sviluppo e l'azione della Comunità nelle sedi internazionali sono mirate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000, in particolare la soppressione della povertà estrema e della fame, nonché alla realizzazione degli obiettivi e dei principi in materia di sviluppo sostenibile, che la Comunità ha approvato nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti nel campo della cooperazione allo sviluppo.

(6)  Un contesto politico in grado di garantire la pace, il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dell'uguaglianza di genere, dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché la buona gestione pubblica costituiscono un elemento indispensabile dello sviluppo nel lungo periodo.

(7)  Politiche economiche sane e sostenibili rappresentano il presupposto dello sviluppo.

(8)  La dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo", del 20 dicembre 2005(4), e le sue successive modifiche definiscono il quadro generale dell'azione comunitaria in materia di sviluppo.

(9)  La Comunità e gli Stati membri hanno concluso accordi di partenariato e di cooperazione volti a fornire un contributo significativo allo sviluppo di lungo periodo dei paesi partner e al benessere delle loro popolazioni.

(10)  L'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione dovrebbe basarsi su valori comuni e universali in materia di rispetto e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché di buon governo, di democratizzazione e di stato di diritto.

(11)  Nell'attuare la politica comunitaria di sviluppo, una maggiore efficacia degli aiuti, una maggiore complementarità e procedure più armonizzate, uniformi e coordinate, non solo nell'ambito dell'Unione europea ma anche nei rapporti con i finanziatori e gli altri attori dello sviluppo, costituiscono gli elementi essenziali a garanzia della coerenza e della pertinenza degli aiuti, permettendo al tempo stesso di contenere i costi che ricadono sui paesi partner.

(12)  Un obiettivo fondamentale è l'adozione di un approccio differenziato in funzione dei contesti e delle esigenze di sviluppo, che offra ai paesi o alle regioni partner programmi specifici, concepiti su misura e basati sulle loro necessità, strategie, priorità e punti di forza.

(13)  A garanzia del successo delle politiche di sviluppo, è indispensabile che i paesi partner facciano proprie le strategie di sviluppo e, in quest'ottica, è necessario incoraggiare l'associazione quanto più estesa possibile di tutti i settori della società. Occorre allineare le strategie di cooperazione e le procedure di attuazione degli interventi dei finanziatori con quelle dei paesi partner in uno spirito di coinvolgimento, efficacia e trasparenza.

(14)  L'azione esterna e le politiche interne della Comunità devono essere coerenti con gli obiettivi della sua politica di cooperazione allo sviluppo.

(15)  La Commissione ha adottato due comunicazioni intitolate "Collegare l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo"(5) e "Collegare l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo - Valutazione"(6) cui hanno fatto seguito alcune risoluzioni del Parlamento europeo e conclusioni del Consiglio che hanno sottolineato la necessità di collegare la ricostruzione umanitaria e l'assistenza allo sviluppo a lungo termine.

(16)  Lo svincolo degli aiuti risulta essenziale affinché questi siano portatori di un valore aggiunto superiore e contribuiscano al consolidamento delle capacità locali.

(17)  Il presente regolamento stabilisce per il periodo 2007-2013 una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(7).

(18)  Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, consistenti nel fornire sostegno alla cooperazione e allo sviluppo, alla cooperazione economica, finanziaria, tecnico-scientifica, nonché a qualsiasi altra forma di cooperazione allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo e le regioni che comprendono più di un paese in via di sviluppo diversi dagli Stati membri della Comunità o dai paesi e territori d'oltremare ad essa associati, e che non sono ammissibili agli aiuti comunitari nel quadro dell'IPA o dell'ENPI, non possono essere sempre sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere talora realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall"articolo 5 del trattato; il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)  Il presente regolamento abroga o rivede i seguenti regolamenti:

   a) regolamento (CE) n. 1568/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, tubercolosi e malaria) nei paesi in via di sviluppo(8);
   b) regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo(9);
   c) regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo(10);
   d) regolamento (CE) n. 2494/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo(11);
   e) regolamento (CE) n. 806/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo(12);
   f) regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata(13);
   g) regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS)(14);
   h) regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare(15), modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare(16);
   i) regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica(17);
   j) regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi(18);
   k) regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS)(19);
   l) regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia(20);
   m) regolamento (CE) n. 550/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in sviluppo(21);
   n) regolamento (CE) n. 1484/97 del Consiglio, del 22 luglio 1997, riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo(22);
   o) regolamento (CE) n. 266/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, che stabilisce misure di accompagnamento a favore dei paesi ACP firmatari del protocollo dello zucchero interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore(23),

(20)  XXX

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Obiettivi e principi

Articolo 1

Finalità generali e campo di applicazione

1.  Conformemente all'articolo 179 del trattato, la Comunità finanzia misure volte a sostenere la cooperazione con i paesi in via di sviluppo figuranti nella Parte I dell'elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa (OCSE/CAS) e con le regioni che comprendono più di un paese in via di sviluppo (di seguito "i paesi e le regioni partner") diversi dagli Stati membri della Comunità o dai paesi e territori d'oltremare ad essa associati, e che non sono ammissibili agli aiuti comunitari nel quadro dello strumento di preadesione o dello strumento europeo di vicinato e partenariato.

Ai fini del presente regolamento, per regione si intende un'entità geografica che comprende più di un paese in via di sviluppo.

2.  Conformemente all'articolo 179 del trattato, gli aiuti comunitari sovvenzionano la cooperazione allo sviluppo, vale a dire la cooperazione economica, la cooperazione finanziaria, la cooperazione tecnico-scientifica, o qualsiasi altra forma di cooperazione con i paesi e le regioni partner, nonché le azioni internazionali volte a promuovere gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo quali definiti al paragrafo 3.

3.  L'obiettivo principale di tale cooperazione è quello di ridurre, fino ad eradicarla, la povertà nei paesi e nelle regioni partner, nel quadro della Dichiarazione del Millennio, adottata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e in particolare del conseguimento degli OSM. Ciò comporta misure di cooperazione che:

   - favoriscano lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati;
   - promuovano un loro armonioso e progressivo inserimento nell'economia mondiale;
   - consolidino e sostengano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, nonché l'uguaglianza di genere e i principi del diritto internazionale; e
   - rafforzino le relazioni tra la Comunità e i paesi partner.

4.  La cooperazione comunitaria a titolo del presente regolamento rispetta gli impegni e gli obiettivi nel settore della cooperazione allo sviluppo che la Comunità ha approvato nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti nel campo della cooperazione allo sviluppo.

5.  La politica di sviluppo della Comunità, quale stabilita al titolo XX del trattato, definisce il quadro generale della cooperazione con i paesi e le regioni partner. La dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea intitolata "Il consenso europeo" e le sue successive modifiche definiscono il quadro generale, gli orientamenti e l'approccio che guidano l'attuazione della politica in materia di cooperazione della Comunità con i paesi e le regioni partner nel quadro del presente regolamento.

6.  Le misure finanziate in virtù del presente titolo rispondono ai criteri di ammissibilità come Aiuto pubblico allo sviluppo stabiliti dall'OCSE/CAS.

7.  L'assistenza comunitaria a titolo del presente regolamento non può essere utilizzata per finanziare:

   l'acquisto di armi o munizioni;
   spese militari diverse da quelle per la formazione al rispetto dei diritti umani.

8.  Le misure rientranti nel regolamento del Consiglio (CE) n. .../... del ... [relativo allo "Strumento di stabilità"](24) e ammissibili al finanziamento in virtù di detto regolamento non possono essere finanziate a titolo del presente regolamento.

Fatta salva l'esigenza di garantire la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo, le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario(25) e ammissibili al finanziamento in virtù di detto regolamento non possono essere finanziate a titolo del presente regolamento.

Articolo 2

Principi generali

1.  L'Unione è fondata sui valori della democrazia, dello Stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà democratiche e sviluppa e consolida tali valori nei paesi e nelle regioni partner attraverso il dialogo e la cooperazione.

2.  Tutte le misure finanziate a titolo del presente regolamento sono sottoposte ad una valutazione preventiva dell'impatto sullo sviluppo, comprendente una valutazione del loro impatto nei settori dei diritti umani, dell'ambiente, dell'uguaglianza di genere, dei diritti dei minori e dei loro effetti su altri gruppi vulnerabili o emarginati.

3.  Nella selezione delle misure da finanziare a titolo del presente regolamento è adottato un approccio differenziato in funzione dei contesti e delle esigenze di sviluppo in modo da fornire ai paesi o alle regioni partner programmi specifici, concepiti su misura e basati sulle loro necessità, strategie, priorità e punti di forza.

È data priorità ai paesi partner più poveri, segnatamente i paesi meno sviluppati, e agli strati più poveri della società all'interno di tutti i paesi partner.

4.  Per tutte le misure finanziate e per tutti i settori di cooperazione coperti dal presente regolamento, la Comunità si adopera affinché vi sia coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna e le altre politiche comunitarie, da un lato, e, dall'altro, la politica di cooperazione allo sviluppo, in conformità dell'articolo 178 del trattato. Detta coerenza è garantita al momento della definizione delle politiche, della pianificazione strategica, della programmazione delle attività e dell'attuazione.

5.  La Comunità e gli Stati membri coordinano le loro politiche in materia di cooperazione allo sviluppo. La Commissione mira ad assicurare uno scambio sistematico e frequente di informazioni con il Parlamento europeo e gli Stati membri nonché con gli altri attori dello sviluppo, compresi gli altri finanziatori, e promuove analisi congiunte, un processo comune di programmazione e meccanismi armonizzati di attuazione e di notifica.

6.  Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, la Comunità, per il tramite della Commissione, in contatto con il Parlamento europeo e con gli Stati membri, promuove un approccio multilaterale alle sfide globali e incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, nonché con i finanziatori bilaterali.

7.  La cooperazione comunitaria promuove efficaci modalità e strumenti di cooperazione, adeguati alle specificità di ciascun paese o regione partner, ponendo l'accento su approcci per programma che facciano ricorso, in casi specifici e chiaramente giustificati, a un sostegno di bilancio soggetto a un controllo e a una condizionalità rigorosi, nonché sulla concessione di un aiuto finanziario prevedibile e sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese basati sugli obiettivi e gli indicatori contenuti negli OSM.

8.  La Comunità promuove un'efficace cooperazione con i paesi e le regioni partner in linea con la migliore prassi internazionale. Si applicano i seguenti principi:

   a) il sostegno a processi di sviluppo di cui il paese partner esercita la direzione e la titolarità. La Comunità allinea sempre più il suo sostegno alle strategie nazionali di sviluppo dei paesi partner nonché alle loro procedure e politiche di riforma, e favorisce le competenze e l'occupazione locali;
   b) il contributo al rafforzamento del processo di responsabilizzazione, compresa la responsabilità dei finanziatori e dei paesi e regioni partner di fronte ai loro parlamenti e la responsabilità reciproca tra paesi partner e finanziatori;
   c) la promozione di approcci inclusivi e partecipativi allo sviluppo e di un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società, soprattutto dei gruppi vulnerabili, nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale;
   d) la promozione di un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento e l'armonizzazione tra finanziatori al fine di ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e la coerenza e sostenere le iniziative a livello di finanziatori nonché le misure adottate dai finanziatori in consultazione con i beneficiari. Il coordinamento viene realizzato nei paesi partner applicando gli orientamenti e i principi di migliore prassi concordati in materia di coordinamento e efficacia dell'aiuto.

TITOLO II

DEFINIZIONE DElLe POLITIChe, programmazione e stanziamento dei fondi

Articolo 3

Quadro generale della definizione delle politiche, della programmazione e dello stanziamento dei fondi

1.  Il finanziamento delle misure trova attuazione tramite programmi geografici e programmi tematici, oppure tramite la partecipazione ad iniziative globali.

Un programma geografico copre le attività di cooperazione, in tutti i settori di pertinenza, con paesi e regioni partner individuati su base geografica.

Un programma tematico riguarda un argomento o un settore specifico di interesse per un insieme di paesi partner non individuati su base geografica, oppure copre attività di cooperazione rivolte a diverse regioni o gruppi di paesi partner o ancora un'azione internazionale senza una specifica base geografica, segnatamente nel caso di iniziative multilaterali o globali.

Per iniziativa globale si intende un partenariato e la relativa azione i cui benefici interessano più di una regione del mondo e nel cui ambito i partner raggiungono accordi espliciti sugli obiettivi, concordano di istituire una nuova organizzazione, ufficiale o informale, o di generare nuovi prodotti o servizi, e contribuiscono all'azione con risorse specifiche.

La Commissione adotta i programmi geografici e tematici precisandone la copertura geografica, conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

La Commissione propone un quadro finanziario pluriennale in cui gli stanziamenti sono ripartiti tra i programmi tematici generali e i programmi geografici regionali. Il quadro finanziario pluriennale è adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

Nel quadro di tali programmi tematici e geografici regionali l'autorità legislativa fissa gli obiettivi di spesa, che devono essere rispettati in sede di attuazione dei programmi.

2.  Le priorità politiche relative a programmi tematici, iniziative globali o programmi geografici a livello regionale o continentale sono definite da regolamenti distinti, ciascuno dei quali riguarda specificamente un programma tematico generale e/o un'iniziativa globale, ovvero un programma geografico a livello regionale o continentale. Ciascun regolamento definisce i dettagli inerenti alla politica da applicare per il programma tematico generale e/o l'iniziativa globale ovvero il programma geografico cui fa riferimento. Ciascun regolamento è adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

3.  Per quanto riguarda i programmi geografici, per ciascun paese e regione partner, la Commissione, previo parere favorevole del Parlamento europeo, adotta, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali, conformemente all"articolo 5, e adotta dei programmi d'azione, conformemente all"articolo 8.

Per quel che concerne i programmi tematici, la Commissione, adotta, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, dei documenti di strategia tematica, ai sensi dell"articolo 6, e adotta dei programmi d'azione, ai sensi dell"articolo 8.

In circostanze eccezionali, il sostegno comunitario può anche assumere la forma di misure specifiche non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali, conformemente all"articolo 9. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono immediatamente informati delle misure specifiche e possono chiederne la sospensione ove non siano convinti della loro fondatezza.

4.  Nel definire i programmi geografici, la Commissione stabilisce dotazioni indicative pluriennali volte a finanziare la cooperazione con ciascun paese e regione partner nell'ambito di ciascun programma. Tali dotazioni sono coerenti con le dotazioni globali indicate nel quadro finanziario pluriennale e sono determinate secondo criteri normalizzati, oggettivi e trasparenti, basati sui bisogni e sulle prestazioni dei paesi e delle regioni partner, e tenendo conto delle particolari difficoltà incontrate da paesi o regioni in situazioni di crisi o conflitto o che le hanno appena superate.

Articolo 4

Regolamenti di definizione delle politiche e quadro finanziario pluriennale

1.  I regolamenti che definiscono le priorità politiche dei programmi tematici, delle iniziative globali o dei programmi geografici a livello regionale o continentale di cui all'articolo 3 non si applicano oltre il periodo di validità del presente regolamento. Ogni regolamento definisce i dettagli relativi alle priorità politiche da applicare al programma cui fa riferimento, tenendo conto, ove del caso, dei principi e delle procedure stabiliti negli accordi di partenariato e cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner.

Tutti i documenti di strategia e i programmi pluriennali sono coerenti con le priorità politiche definite nel corrispondente regolamento.

Se necessario, i regolamenti sono sottoposti a revisioni ad hoc anteriormente alla scadenza.

2.  Il quadro finanziario pluriennale è fissato per un periodo iniziale di quattro anni. Prima della scadenza di tale periodo è stabilito un secondo quadro finanziario pluriennale, basato sulla revisione intermedia, per il restante periodo di validità del presente regolamento.

Le dotazioni fissate nell'ambito del quadro finanziario pluriennale possono essere aumentate o ridotte di un massimo del 5%. Qualsiasi aumento o riduzione delle dotazioni di oltre il 5% è subordinato all'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 5

Documenti di strategia e programmazione pluriennale dei programmi geografici

1.  I documenti di strategia per i paesi e le regioni partner coprono un periodo massimo non superiore al periodo di validità del presente regolamento e mirano a fornire un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e il paese o la regione partner. Essi sono basati sui regolamenti di definizione delle politiche e consentono l'elaborazione di programmi indicativi pluriennali.

I documenti di strategia sono sottoposti ad una revisione intermedia, ovvero ad eventuali revisioni ad hoc, applicando, ove del caso, i principi e le procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner. La revisione ad hoc è effettuata su iniziativa della Commissione o a richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio ovvero del paese o della regione partner interessati. In caso di minaccia alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani o alle libertà fondamentali, il Parlamento europeo può chiedere una revisione d'urgenza dei documenti di strategia.

2.  I documenti di strategia si basano sulle disposizioni dei pertinenti regolamenti di definizione delle politiche e, in linea di massima, sono elaborati sulla base di un dialogo con il paese e la regione partner, coinvolgendo nelle fasi iniziali della procedura la società civile e le autorità regionali e locali, onde garantire un adeguato livello di coinvolgimento nel processo e garantire la coerenza con le strategie nazionali e locali di sviluppo, e in particolare con le strategie di riduzione della povertà.

3.  Per ciascun paese e regione partner, secondo un approccio partenariale e sulla base delle loro proposte, sono elaborati programmi indicativi pluriennali, basati sui documenti di strategia, che formano oggetto in linea di principio di un accordo con il paese e la regione in questione, salvo che il dialogo politico sia stato interrotto. I programmi sono adottati solo dopo che il Parlamento europeo è stato informato e ha avuto l'opportunità di esaminare approfonditamente le proposte.

Detti programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati quali prioritari ai fini di un finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e i relativi indicatori.

I programmi indicativi pluriennali stabiliscono inoltre degli stanziamenti finanziari indicativi, globali e per ciascun settore di priorità, eventualmente con l'indicazione di un massimo e di un minimo. Tali stanziamenti sono coerenti con le dotazioni globali previste nel quadro finanziario pluriennale.

I programmi indicativi pluriennali sono eventualmente soggetti ad adeguamento, anche in funzione delle revisioni intermedie o ad hoc dei documenti di strategia.

In circostanze eccezionali, è possibile adeguare lo stanziamento di fondi indicativo pluriennale al rialzo o al ribasso in seguito a revisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, nello specifico in funzione di particolari necessità dettate ad esempio da situazioni di post-crisi o da prestazioni eccezionali o insoddisfacenti.

4.  In circostanze quali crisi, situazioni postbelliche, attentati alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, la strategia di cooperazione nazionale o regionale può essere soggetta ad una revisione ad hoc tramite una specifica procedura d'urgenza. La revisione ad hoc è effettuata su iniziativa della Commissione o a seguito di una richiesta del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero del paese o della regione partner interessati. Detta revisione può risultare in una strategia nazionale o regionale volta a promuovere la transizione verso lo sviluppo e la cooperazione di lungo periodo, garantendo la coerenza tra le misure adottate nell'ambito del presente regolamento e qualsiasi altro strumento comunitario, nonché evitando doppioni con misure finanziate da qualsiasi altro strumento comunitario, segnatamente lo strumento per la stabilità e il regolamento (CE) n. 1257/96. Qualora i paesi partner o gruppi di paesi partner siano direttamente interessati o colpiti da crisi o post-crisi, il processo di programmazione pluriennale presta particolare attenzione ad un maggior coordinamento dei soccorsi, al risanamento e allo sviluppo, al fine di garantire la transizione dall'emergenza alla fase di sviluppo, nonché alla preparazione alle catastrofi naturali e alla relativa prevenzione e alla gestione delle conseguenze nel caso di paesi e regioni esposti regolarmente a tale rischio.

5.  Al momento di adottare i programmi d'azione di cui all'articolo 8 o le misure specifiche di cui all'articolo 9 la Commissione può decidere, per promuovere la cooperazione regionale, che altri paesi in via di sviluppo figuranti nella parte 1 dell'elenco del OCSE/CAS possano parteciparvi, qualora il progetto o il programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia possono essere previste nei documenti di strategia e nei programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 5 e 6.

6.  La Commissione e gli Stati membri intraprendono consultazioni reciproche e consultano altri finanziatori e attori dello sviluppo, tra cui rappresentanti della società civile, autorità locali e loro associazioni, nella fase iniziale della procedura di programmazione, onde assicurare che si tenga conto delle loro attività di cooperazione.

Articolo 6

Documenti di strategia e programmazione pluriennale dei programmi tematici

1.  I documenti di strategia tematica, stabiliti per un periodo non superiore alla validità del presente regolamento, sono coerenti con le disposizioni dei pertinenti regolamenti di definizione delle politiche e illustrano la strategia della Comunità rispetto ai temi di interesse, la congiuntura internazionale e le attività dei principali partner.

La Commissione garantisce la coerenza tra i programmi tematici e quelli geografici, sincerandosi segnatamente che le attività intraprese nell'ambito dei programmi tematici siano coerenti con i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali elaborati per i paesi e le regioni partner.

I documenti di strategia tematica sono coerenti con le disposizioni dei pertinenti regolamenti di definizione delle politiche e precisano, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e i relativi indicatori.

I documenti di strategia tematica stabiliscono inoltre degli stanziamenti finanziari indicativi, globali e per ciascun settore di priorità. Tali stanziamenti sono coerenti con le dotazioni globali previste nel quadro finanziario pluriennale e possono comprendere l'indicazione di un massimo e di un minimo.

I documenti di strategia tematica sono soggetti ad una revisione intermedia, o ad eventuali revisioni ad hoc. La revisione ad hoc è effettuata su iniziativa della Commissione o a seguito di una richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.  La Commissione e gli Stati membri intraprendono consultazioni reciproche e consultano altri finanziatori e attori dello sviluppo, tra cui rappresentanti della società civile, autorità locali e loro associazioni, nella fase iniziale della procedura di programmazione, onde assicurare la complementarità delle rispettive attività di cooperazione.

3.  Per la partecipazione alle iniziative globali, sono definite le risorse e le priorità d'azione.

Articolo 7

Adozione dei regolamenti di definizione delle politiche, del quadro finanziario pluriennale, dei documenti di strategia e dei documenti di programmazione pluriennale

I regolamenti che stabiliscono le priorità politiche per ogni programma tematico, iniziativa globale o programma geografico a livello regionale o continentale nonché il quadro finanziario pluriennale sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

Prima di adottare i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 5 e 6, analogamente alla loro revisione di cui all"articolo 5, paragrafi 1 e 3, e all"articolo 6, paragrafo 1, la Commissione presenta un progetto di testo al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre mesi dalla presentazione del progetto di testo ciascuna istituzione può presentare emendamenti se ritiene che il testo non rispetti gli obiettivi definiti dall'autorità legislativa, può opporsi all'adozione del testo e, se del caso, può chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto legislativo da adottare a norma dell'articolo 251 del trattato.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ambedue il diritto di chiedere la sospensione dei programmi, ove lo ritengano necessario.

TITOLO III

ATTUAZIONE

Articolo 8

Adozione dei programmi d"azione

Ai fini dell'adozione di programmi d'azione o di misure non contemplate da un programma d'azione, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Entro un mese dalla sua decisione, la Commissione trasmette per informazione tali programmi d'azione o misure non contemplate dai programmi d'azione al Parlamento europeo e agli Stati membri.

Articolo 9

Adozione di misure specifiche non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali

1.  In caso di necessità o di circostanze impreviste connesse con catastrofi naturali, disordini civili o crisi, che non possono essere finanziate a titolo del regolamento (CE) n. ... [sullo "Strumento di stabilità"] o del regolamento (CE) n. 1257/96, la Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo e il Consiglio, adotta misure specifiche non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali, denominate di seguito "misure specifiche".

Dette misure possono inoltre finanziare le azioni volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza alle attività di sviluppo di lungo periodo.

Le misure specifiche devono essere basate sulle priorità politiche stabilite nel corrispondente regolamento geografico di definizione della politica.

2.  Qualora l'importo superi i 5 000 000 EUR, le misure specifiche sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura consultiva di cui all"articolo 22, paragrafo 3.

3.  Le misure specifiche definiscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l'importo totale del finanziamento previsto. Esse forniscono una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione.

4.  Quando il costo delle misure specifiche è inferiore a 5 000 000 EUR, la Commissione informa gli Stati membri e il Parlamento europeo delle misure adottate entro un mese dalla sua decisione.

5.  Le modifiche alle misure specifiche che comportano unicamente adeguamenti tecnici sono apportate senza dover ricorrere alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, sempre ammesso che dette modifiche non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione. Qualsiasi adeguamento tecnico è comunicato immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 10

Ammissibilità

1.  Possono beneficiare del finanziamento ai sensi del presente regolamento per l'esecuzione delle misure previste nei documenti di strategia o nei programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 5 e 6 o delle misure specifiche di cui all"articolo 9:

   a) i paesi e le regioni partner e relative istituzioni;
   b) gli enti decentralizzati dei paesi partner quali comuni, province, dipartimenti e regioni;
   c) gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;
   d) le organizzazioni internazionali, tra cui le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo internazionali e regionali, nella misura in cui esse contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento;
   e) le istituzioni e gli organi della Comunità unicamente nel quadro dell'esecuzione delle misure di sostegno di cui all"articolo 12;
   f) le agenzie dell'Unione europea;
  g) nonché i seguenti enti o organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo, conformemente alla normativa in materia di accesso agli aiuti esterni della Comunità di cui all"articolo 17, nella misura in cui essi contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento:
   i. enti pubblici o parastatali, amministrazioni o collettività locali e relativi raggruppamenti o associazioni rappresentative;
   ii. società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;
   iii. istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;
   iv. attori non statali quali definiti al paragrafo 2;
   v. persone fisiche.

2.  Gli attori non statali e senza scopo di lucro che possono beneficiare del sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento sono nello specifico: le organizzazioni non governative; le organizzazioni di popolazioni autoctone; le organizzazioni rappresentative delle minoranze nazionali e/o etniche; le associazioni professionali e i gruppi d'iniziativa locali; le cooperative; i sindacati; le organizzazioni rappresentative degli attori economici e sociali; le organizzazioni che combattono la corruzione e la frode e promuovono il buon governo; le organizzazioni per i diritti civili e le organizzazioni che combattono le discriminazioni; le organizzazioni locali (comprese le reti) operanti nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate; le associazioni di consumatori; le associazioni di donne e di giovani; le organizzazioni di insegnamento, culturali, di ricerca e scientifiche; le università; le chiese e le associazioni o comunità religiose; i mass-media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni indipendenti, comprese le fondazioni politiche indipendenti, che possono dare il proprio contributo al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 11

Forme di finanziamento

Il finanziamento comunitario può configurarsi sotto forma di:

   a) progetti e programmi;
   b) sostegni finanziari settoriali o generali, qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità ed efficacia nella gestione della spesa pubblica, che sia adeguatamente controllata dall'istituzione superiore di controllo e dal parlamento del paese partner, e ove siano state poste in essere politiche settoriali o macroeconomiche ben delineate, elaborate dal paese partner e valutate positivamente dai principali finanziatori, comprese, eventualmente, le istituzioni finanziarie internazionali;
   c) sostegni settoriali;
  d) in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:
   (i) i) programmi settoriali d'importazione in natura;
   (ii) ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali;
   (iii) iii) programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti;
   e) fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari, in base a programmi della Commissione, finalizzati alla concessione di prestiti (segnatamente di sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato) o di capitali di rischio (segnatamente sotto forma di prestiti subordinati o condizionati) o di altre acquisizioni partecipative minoritarie e temporanee di capitale sociale, nonché contributi a fondi di garanzia, nel rispetto dei requisiti di cui all"articolo 19;
   f) abbuoni sui tassi di interesse, segnatamente per i prestiti nel settore ambientale;
   g) sgravio del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale;
   h) misure di sicurezza alimentare;
   i) sovvenzioni volte a finanziare azioni presentate dagli enti di cui all"articolo 10, paragrafo 1), lettere b, c, d, f, e g da i) a v);
   j) sovvenzioni volte a finanziare i costi di gestione degli enti di cui all"articolo 10, paragrafo 1), lettere b, c, d, f, e g i), iii) e iv);
   k) finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, autorità locali, organismi nazionali pubblici e enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e quelli dei paesi e regioni partner;
   l) contributi a fondi internazionali, segnatamente fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali;
   m) contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi investitori, ovvero a fondi istituiti da uno o più finanziatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni;
   n) contributi in capitale a beneficio delle istituzioni finanziarie internazionali e delle banche di sviluppo regionali;
   o) risorse umane e materiali necessarie alla gestione e alla supervisione effettiva dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner.

Articolo 12

Misure di sostegno

1.  Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie all'attuazione del presente regolamento e al conseguimento dei relativi obiettivi, segnatamente studi, riunioni, azioni di informazione, di sensibilizzazione, di formazione e di pubblicazione, misure di formazione per i paesi partner e per gli organismi dei paesi partner di cui all'articolo 10, spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-amministrativo cui può ricorrere la Commissione per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per assicurare la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. E' infine compresa la creazione o il mantenimento di una banca dati destinata alla capitalizzazione di tutte le esperienze acquisite. L'accesso a tale banca dati è consentito a qualsiasi soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.

2.  Dette misure di sostegno non sono necessariamente soggette ad una programmazione pluriennale e possono essere pertanto finanziate al di fuori dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali. Il loro finanziamento, tuttavia, può rientrare nell'ambito di detti programmi.

Le misure di sostegno non contemplate da programmi indicativi pluriennali sono adottate dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all"articolo 9.

Articolo 13

Cofinanziamenti

1.  Le misure finanziate possono essere oggetto di un cofinanziamento, segnatamente con:

   a) gli Stati membri e i relativi enti pubblici e parastatali e i loro organismi decentrati;
   b) le amministrazioni o collettività locali e regionali e i loro raggruppamenti;
   c) i paesi terzi finanziatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parastatali;
   d) le organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali, e più nello specifico le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;
   e) le società, le imprese e le altre organizzazioni e gli altri operatori economici privati, nonché altri attori non statali;
   f) i paesi e le regioni partner beneficiari dei fondi.

2.  Nel caso del cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diverse azioni finanziate dai differenti partner cofinanziatori in modo tale da rendere sempre identificabile la destinazione del finanziamento.

Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell'ambito del progetto o del programma.

3.  Nel caso del cofinanziamento congiunto, per l'esecuzione delle azioni congiunte, la Commissione può ricevere e gestire fondi a nome degli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Detti fondi figurano come entrate con destinazione specifica, in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(26).

Articolo 14

Modalità di gestione

1.  Le misure finanziate ai sensi del presente regolamento sono attuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2.  In caso di cofinanziamento o in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può decidere di affidare le funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 se tali organismi sono riconosciuti a livello internazionale, rispettano i sistemi di gestione e controllo internazionalmente riconosciuti e sono sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

3.  In caso di gestione decentralizzata, la Commissione può decidere di ricorrere alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione degli aiuti del paese o della regione partner beneficiari dei fondi, dopo aver verificato che rispettino i principi fondamentali del regolamento finanziario e a condizione che:

   - le procedure del paese o della regione partner beneficiari dei fondi rispettino i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, e siano atte a prevenire qualsiasi conflitto di interessi;
   - il paese o la regione partner beneficiari dei fondi s'impegni a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate tramite il bilancio comunitario, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni penali volte al recupero dei fondi perduti, erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

Articolo 15

Impegni di bilancio

1.  Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell"articolo 8, paragrafo 1, dell"articolo 9, paragrafo 1, e dell"articolo 12, paragrafo 2.

2.  I finanziamenti comunitari assumono segnatamente le seguenti forme giuridiche:

   - accordi di finanziamento;
   - accordi di sovvenzionamento;
   - contratti di appalto;
   - contratti di lavoro.

Articolo 16

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.  Qualsiasi accordo sottoscritto nell'ambito del presente regolamento contempla disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente contro le irregolarità, la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio(27), (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio(28) e del regolamento (CE) n. 1073/1999(29).

2.  Detti accordi conferiscono espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit, compresi gli audit documentari o sul campo, di qualsiasi appaltatore o subappaltatore cui siano stati corrisposti fondi comunitari, anche allo scopo di determinare se l'applicazione degli accordi è conforme alle disposizioni dei regolamenti di definizione delle politiche di cui all'articolo 3, ai principi del diritto internazionale e alle convenzioni internazionali cui aderiscono la Comunità e i suoi Stati membri. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3.  Per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento, il beneficiario dei fondi comunitari tiene a disposizione della Commissione, a fini di ispezione, tutti i documenti giustificativi riguardanti la spesa.

4.  Qualsiasi contratto connesso all'attuazione dell'assistenza garantisce alla Commissione e alla Corte dei conti l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, durante e dopo l'esecuzione del contratto.

Articolo 17

Partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione degli aiuti e norme d'origine

1.  Le norme di ammissibilità e di origine applicabili al presente regolamento sono quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità(30), e dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità(31).

La documentazione relativa alla realizzazione dei progetti nel quadro del presente regolamento deve essere disponibile anche nella lingua del rispettivo beneficiario.

Non sono conclusi contratti che permettano la partecipazione a programmi o misure finanziate a titolo del presente regolamento con autorità, enti pubblici o soggetti privati che partecipino direttamente a una violazione del diritto internazionale o delle convenzioni internazionali di cui gli Stati membri sono parti, che la agevolino direttamente ovvero che ne traggano attivamente profitto.

2.  La Comunità istituisce una procedura semplificata e derogatoria per gli inviti a presentare proposte e per la conclusione di contratti di sovvenzione, al fine di facilitare l'accesso al finanziamento per i microprogetti e i progetti di medie dimensioni presentati da piccoli o medi attori dello sviluppo.

Articolo 18

Prefinanziamenti

Gli interessi maturati sui prefinanziamenti corrisposti ai beneficiari sono detratti dal versamento finale.

Articolo 19

Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari

1.  I fondi di cui all"articolo 11, lettera d, sono gestiti dagli intermediari finanziari, dalla Banca europea per gli investimenti o da qualsiasi altra banca o organizzazione provvista delle capacità necessarie alla loro gestione.

2.  La Commissione adotta, caso per caso, le disposizioni di attuazione del paragrafo 1 per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell'intermediario incaricato dell'attuazione, l'utilizzazione e il recupero dei profitti sul fondo, nonché le condizioni di chiusura dell'operazione.

Articolo 20

Valutazione

1.  La Commissione, attraverso un processo trasparente e partecipativo, procede regolarmente a un controllo e a una revisione dei suoi programmi nonché ad una valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi geografici e tematici, delle politiche settoriali, nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future.

Oltre ad effettuare una valutazione interna, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, fa eseguire, in base a gare d'appalto, valutazioni esterne indipendenti intese a valutare i programmi indicativi pluriennali e la qualità dei programmi geografici e tematici e a fornire raccomandazioni finalizzate al raggiungimento dei loro obiettivi.

Nel contesto di tali revisioni e valutazioni la Commissione verifica che i programmi diano adeguatamente attuazione alle priorità fissate dai regolamenti di definizione delle politiche di cui all'articolo 3.

2.  La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, procede ad analoghe valutazioni interne e, avvalendosi di organizzazioni indipendenti selezionate mediante gara pubblica, fa eseguire valutazioni esterne dei risultati dei progetti e delle altre azioni realizzate nel quadro del presente regolamento intese a determinare l'efficacia di tali progetti e azioni, verificare il raggiungimento degli obiettivi e consentire alla Commissione di formulare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future.

Inoltre, la Commissione fa eseguire regolarmente un audit esterno delle sue procedure di finanziamento e dell'organizzazione di quelli dei suoi servizi che operano nel quadro del presente regolamento.

3.  La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al comitato istituito ai sensi dell"articolo 22. Gli Stati membri possono chiedere che valutazioni specifiche siano esaminate in seno al comitato di cui all'articolo 22.

I risultati sono presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi e di attribuzione delle risorse.

4.  La Commissione associa gli attori non statuali alla fase di valutazione dell'assistenza comunitaria fornita a titolo del presente regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Relazione annuale

1.  La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati e, nella misura del possibile, sulle conseguenze e incidenze degli aiuti forniti. La relazione è inoltre trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2.  La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, sulla partecipazione dei partner in questione e sull'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti per paese e regione partner nonché per settore di cooperazione. Essa valuta i risultati dell'assistenza, utilizzando nella misura del possibile indicatori specifici e misurabili, e il suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 22

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato in cui è rappresentato anche il Parlamento europeo.

2.  Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(32), conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8 della medesima. Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.

3.  Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8 della medesima.

Il diritto del Parlamento europeo di essere periodicamente informato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione, deve essere pienamente rispettato.

4.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno nel quale sono definite le regole in base alle quali la Commissione adotta le misure specifiche di cui all"articolo 9, paragrafo 1, primo comma, tramite procedura d'urgenza.

5.  I processi verbali delle riunioni del comitato sono trasmessi, per conoscenza, al Parlamento europeo.

6.  Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti assiste ai lavori del comitato.

Articolo 23

Sospensione degli aiuti

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 2, paragrafo (1) da parte di un paese partner, e qualora tutti i tentativi di negoziato con quest'ultimo siano falliti, o qualora il negoziato sia stato rifiutato ovvero in casi di particolare urgenza, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, previo parere del Parlamento europeo, su una proposta della Commissione trasmessa contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, può adottare le misure adeguate nei confronti degli aiuti concessi al paese partner a titolo del presente regolamento. Tali misure possono comportare la sospensione parziale o totale degli aiuti.

Qualora vengano rilevate irregolarità, il beneficiario del finanziamento comunitario è invitato a fornire una spiegazione dettagliata entro una scadenza determinata; se il beneficiario non fornisce una risposta soddisfacente, l'assistenza può essere soppressa e può essere chiesto il rimborso degli importi già versati.

In caso di violazione grave da parte di un paese partner dei principi fondanti dell'Unione, di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'assistenza della Comunità accordata al governo beneficiario a titolo del presente regolamento è ridotta. Onde evitare siffatte situazioni, va data priorità ai progetti nei quali gli Stati membri o le organizzazioni dell'UE si adoperano per sostenere il consolidamento delle istituzioni democratiche e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e della libertà dei media.

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta relativa all'adozione di misure adeguate, a norma del paragrafo 1, nei confronti di aiuti concessi a titolo del presente regolamento. La Commissione presenta la proposta al Consiglio entro 3 mesi dal ricevimento della richiesta o rende noti i motivi che la inducono a non farlo.

In caso di sospensione totale degli aiuti, l'assistenza della Comunità può continuare ad essere messa a disposizione di organizzazioni non governative locali situate in paesi partner che commettono gravi violazioni dei principi fondanti dell'Unione, di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, per sostenere il consolidamento delle istituzioni democratiche e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e della libertà dei media nel paese interessato.

Articolo 24

Disposizioni finanziarie

1.  L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 ammonta a 47 122 000 000 EUR, di cui 23 572 000 000 EUR destinati al finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ad eccezione del Sudafrica.

2.  Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 25

Revisione del regolamento

Non oltre il 31 dicembre 2010 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui si valuta l'attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, unitamente, se del caso, a una proposta legislativa contenente le necessarie modifiche.

Articolo 26

1.  Dal 1° gennaio 2007, i seguenti regolamenti sono abrogati:

   a) regolamento (CE) n. 1568/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, tubercolosi e malaria) nei paesi in via di sviluppo;
   b) regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo;
   c) regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo;
   d) regolamento (CE) n. 2494/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo;
   e) regolamento (CE) n. 806/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo;
   f) regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata, modificato e esteso dai regolamenti (CE) n. 955/2002 e 625/2004;
   g) regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS);
   h) regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare;
   i) regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica;
   j) regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi;
   k) regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS);
   l) regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia;
   m) regolamento (CE) n. 550/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in sviluppo;
   n) regolamento (CE) n. 1484/97 del Consiglio, del 22 luglio 1997, riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo;
   o) regolamento (CE) n. 266/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 che stabilisce misure di accompagnamento a favore dei paesi aderenti al protocollo dello zucchero interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore.

2.  I regolamenti abrogati rimangono applicabili agli atti giuridici e agli impegni attinenti all'esecuzione degli esercizi anteriori al 2007.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2006.
(2) GU
(3) GU
(4) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(5) (COM(1996)0153).
(6) (COM(2001)0153).
(7) GU
(8) GU L 224 del 6.9.2003, pag. 7.
(9) GU L 224 del 6.9.2003, pag. 1.
(10) GU L 288 del 15.11.2000, pag. 1.
(11) GU L 288 del 15.11.2000, pag. 6.
(12) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 40.
(13) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 6. Modificato e esteso dal regolamento (CE) n. 625/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 1).
(14) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1.
(15) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.
(16) GU L 234 del 1.9.2001, pag. 10.
(17) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 1.
(18) GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.
(19) GU L 306 del 28.11.1996, pag. 1.
(20) GU L 287 del 31.10.2001, pag. 3.
(21) GU L 85 del 27.3.1997, pag. 1.
(22) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 1.
(23) GU L 50 del 21.2.2006, pag. 1.
(24) GU
(25) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(26) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(27) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(28) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(29) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).
(30) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1.
(31) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23.
(32) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Note legali - Informativa sulla privacy