Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo del dialogo interculturale (2008) (COM(2005)0467 – C6-0311/2005 – 2005/0203(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0467)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0311/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0168/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che la dotazione finanziaria che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 3b del nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) e fa notare che l'importo annuo sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale in conformità alle disposizioni del punto 37 dell'AII del 17 maggio 2006;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 1° giugno 2006 in vista dell'adozione della decisione n. .../2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Anno europeo del dialogo interculturale (2008)
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Secondo il trattato che la istituisce, la Comunità europea ha il compito di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa e di contribuire allo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
(2) L'effetto combinato degli allargamenti successivi dell'Unione, della maggiore mobilità dovuta al mercato unico, dei flussi migratori vecchi e nuovi, dell'intensificazione degli scambi con il resto del mondo attraverso il commercio, l'istruzione, le attività ricreative e la globalizzazione in generale, accresce le interazioni tra i cittadini europei e quanti vivono nell'Unione europea e le diverse culture, lingue, etnie e religioni in Europa e altrove.
(3) I cittadini europei e tutti coloro che vivono nell'Unione in modo temporaneo o permanente devono poter acquisire le conoscenze, qualificazioni ed attitudini per realizzarsi pienamente in una società diversa, pluralista, solidale e dinamica, non soltanto in Europa, ma in tutto il mondo.
(4) Al centro del progetto europeo, la cultura e il dialogo interculturale costituiscono gli strumenti per eccellenza per imparare a vivere insieme armoniosamente e possono contribuire notevolmente a migliorare le relazioni dell'Unione europea con l'esterno.
(5) Il dialogo interculturale contribuisce così alla realizzazione di varie priorità strategiche dell'Unione, in particolare:
–
rispettando e promuovendo la diversità culturale in Europa, migliorando la coesistenza e contribuendo a creare una cittadinanza europea attiva e aperta al mondo fondata sui valori comuni dell'Unione europea;
–
informando sui diritti e i doveri in materia di parità che scaturiscono dal fatto di risiedere nel territorio dell'Unione europea;
–
accentuando la dimensione culturale ed educativa contestuale alla strategia di Lisbona rinnovata, e, così facendo, incentivando l'economia culturale e creativa nell'Unione europea generatrice di crescita e di occupazione;
–
sostenendo l'impegno dell'Unione a favore della solidarietà, della giustizia sociale, dello sviluppo dell'economia sociale, di mercato, della cooperazione e di una maggiore coesione nel rispetto dei valori comuni dell'Unione europea, essenziali per facilitare il dialogo con le diverse culture del mondo e consolidare così il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale, in particolare per la difesa e la promozione della democrazia e dei diritti umani;
–
permettendo all'Unione europea di fare meglio sentire la sua voce nel mondo e di stringere rapporti di cooperazione efficaci con i paesi vicini, estendendo la zona di stabilità, di democrazia e di prosperità comune e, in questo modo, incrementando il benessere e la sicurezza dei cittadini europei e di quanti vivono nell'Unione europea.
(6) Il dialogo interculturale costituisce una dimensione importante di molteplici politiche e strumenti comunitari, nei settori dell'istruzione, della gioventù, della cultura, della cittadinanza e dello sport, della lotta contro le discriminazioni e l'esclusione sociale, dei diritti delle donne e della parità di genere, della formazione permanente, della lotta contro il razzismo e la xenofobia, della lotta contro la tratta di essere umani, dell'asilo e dell'integrazione degli immigrati, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile, della politica audiovisiva e della ricerca. Costituisce allo stesso tempo un aspetto di rilievo crescente nelle relazioni esterne dell'Unione europea, in particolare con i paesi in fase di adesione e candidati all'adesione, i paesi dei Balcani occidentali, i paesi candidati ad accordi di associazione con l'UE, i paesi partner della politica europea di vicinato (PEV)(4)e altri paesi terzi, in particolare i paesi in via di sviluppo.
(7) Sulla base di queste esperienze e iniziative comunitarie, è fondamentale coinvolgere nel dialogo interculturale ogni cittadino, uomo e donna in modo paritetico e la società europea nel suo insieme, specie tramite la cooperazione strutturata di cui all'articolo 3. Questa impostazione va a completare le misure volte a creare un'identità europea, il cui contenuto può essere arricchito dal principio di inclusione senza assimilazione. Integrare le differenze forma i vari aspetti dell'appartenenza ad una comunità. La promozione dell'apprendimento di una "civiltà interculturale" deve dare il proprio contributo. La "civiltà interculturale" costituisce il complemento e la condizione necessaria per la realizzazione di una vera "parità delle opportunità" per tutti.
(8) Ai fini della presente decisione, la nozione di "cittadinanza attiva" non si applica ai soli cittadini dell'Unione europea secondo la definizione dell'articolo 17 del trattato CE, ma ad ogni persona che viva in modo permanente o temporaneo nell'Unione europea.
(9) I valori comuni dell'Unione europea sono quelli definiti all'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea.
(10) È essenziale assicurare la complementarità ed un'impostazione orizzontale di tutte le azioni comunitarie, nazionali, regionali e locali che comportano una forte dimensione di dialogo interculturale visto che l'anno europeo del dialogo interculturale contribuisce a renderle più visibili e coerenti.
(11)L'esperienza e il know-how delle organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa dovrebbero contribuire ad arricchire la strategia dell'Unione europea a favore del dialogo interculturale.
(12) Occorre altresì garantire la complementarità tra l'Anno europeo del dialogo interculturale e gli aspetti esterni delle iniziative di promozione del dialogo interculturale sviluppate nei quadri appropriati con i paesi dell'EFTA parti dell'accordo SEE, i paesi dei Balcani occidentali e i paesi partner della PEV. La Commissione dovrà assicurare la complementarità con ogni altra iniziativa di cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi in via di sviluppo, che siano pertinenti per gli obiettivi di dialogo interculturale per l'Anno europeo.
(13)In preparazione dell'Anno europeo del dialogo interculturale, è importante sviluppare iniziative connesse con tale dialogo, basate su progetti concreti e sostenibili, soprattutto nell'ambito dei partenariati esistenti e futuri con paesi terzi. Tali iniziative dovrebbero essere evidenziate in relazione alle campagne d'informazione e di sensibilizzazione programmate per l'Anno europeo del dialogo interculturale nel 2008.
(14) La presente decisione si rivolge agli Stati membri. I paesi candidati all'adesione dovranno essere strettamente associati all'Anno europeo del dialogo interculturale attraverso iniziative di promozione del dialogo interculturale che saranno attuate nei quadri pertinenti di cooperazione e di dialogo, in particolare nel quadro del dialogo tra le società civili dell'Unione europea e dei paesi candidati(5).
(15)La presente decisione stabilisce per tutta la durata dell'azione una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(6).
(16)Dato il numero delle azioni previste su scala nazionale e comunitaria per tutti gli Stati membri, la dotazione finanziaria di riferimento può essere considerata il valore soglia al di sotto del quale diventa impossibile realizzare gli obiettivi dell'Anno europeo del dialogo interculturale.
(17) Occorre emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7). Un comitato consultivo è ritenuto appropriato al tipo e all'ampiezza dell'azione prevista.
(18) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri data la necessità, in particolare, di partenariati multilaterali e di scambi transnazionali su scala comunitaria e possono dunque, a motivo della dimensione dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
L'anno 2008 è proclamato "Anno europeo del dialogo interculturale".
Ai fini della presente decisione, la nozione "dialogo interculturale" delinea un processo sostenuto che avrà la sua espressione e visibilità nel 2008 e le cui azioni proseguiranno oltre tale anno.
Articolo 2
Obiettivi
1. Gli obiettivi generali dell'Anno europeo del dialogo interculturale sono di contribuire a:
–
promuovere il dialogo interculturale mediante progetti specifici di dialogo interculturale in diversi settori come strumento in grado di aiutare i cittadini europei ad imparare a vivere insieme armoniosamente e a superare le differenze inerenti alla loro diversità culturale, religiosa e linguistica, non soltanto tra le culture dei diversi Stati membri, ma anche tra le varie culture e i gruppi religiosi degli Stati membri;
–
sensibilizzare i cittadini europei e quanti vivono nell'Unione europea all'importanza di sviluppare una cittadinanza europea attiva e aperta sul mondo, rispettosa della diversità culturale e fondata sui valori comuni dell'Unione europea definiti nell'articolo 6 del trattato UE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
–
porre in risalto il contributo delle varie culture ed espressioni della diversità culturale al patrimonio e ai modi di vita degli Stati membri;
–
esportare i valori comuni dell'Unione europea precedentemente menzionati nelle relazioni di quest'ultima con il resto del mondo, rafforzando così il suo ruolo di leader nella promozione e nella tutela dei diritti umani e della democrazia;
–
fare dell'istruzione un vettore fondamentale per l'apprendimento della diversità e una maggiore comprensione delle altre culture, per promuovere la mobilità, gli scambi e l'applicazione del know-how, delle competenze e delle migliori prassi sociali e per attribuire ai media un ruolo fondamentale nella promozione del principio di uguaglianza e comprensione reciproca.
2. Gli obiettivi specifici dell'Anno europeo del dialogo interculturale sono i seguenti:
–
integrare il dialogo interculturale quale priorità orizzontale e trasversale delle politiche, azioni e programmi comunitari enucleando e condividendo le migliori prassi nella sua promozione;
–
rendere più visibili e coerenti i programmi e le azioni della Comunità che contribuiscono al dialogo interculturale, promuovendoli, segnatamente, tramite azioni e misure emblematiche e assicurarne la continuità;
–
sensibilizzare i cittadini europei e quanti vivono nell'Unione europea, in particolare i giovani, all'importanza del dialogo interculturale nella vita quotidiana;
–
far conoscere le culture e i valori dei paesi dell'Unione europea nei paesi terzi partner dell'Unione – ad esempio tramite delegazioni della Commissione europea in tali paesi terzi – onde sensibilizzare i candidati all'immigrazione in vista di una loro migliore integrazione nelle società d'accoglienza;
–
esplorare le possibilità relative a questo anno tematico; preparare ed adottare una strategia coerente adattata alle situazioni specifiche degli Stati membri che presti attenzione all'istruzione per promuovere la tolleranza, per accettare la diversità e coesistere con essa, e per sensibilizzare al valore delle persone che contribuiscono alla diversità linguistica, etnica e religiosa dell'Europa.
Articolo 3
Partecipazione all'azione
Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'azione istituita dalla presente decisione viene realizzata innanzitutto mediante una cooperazione strutturale con le città e le autorità locali, dal momento che sono esse ad affrontare la sfida rappresentata dall'immigrazione e dall'integrazione, nonché con gli attori della società civile, come le ONG attive nel campo del dialogo interculturale, le associazioni socioculturali e i media. Le azioni vengono realizzate in cooperazione con le istituzioni europee, le autorità nazionali, regionali e locali e con organismi internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'UNESCO.
Articolo 4
Contenuto dei provvedimenti
I provvedimenti adottati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono specificati nell'allegato.
Essi comprendono le seguenti attività o la concessione di un sostegno ad esse:
a)
manifestazioni e iniziative di portata europea che mirano a promuovere il dialogo interculturale e mettono in rilievo le realizzazioni e le esperienze sul tema dell'Anno europeo del dialogo interculturale;
b)
manifestazioni ed iniziative a livello nazionale e regionale con una forte dimensione europea dirette a promuovere gli obiettivi dell'Anno europeo del dialogo interculturale, con specifico riferimento ad azioni relative all'educazione civica e alla percezione dell'altro nella sua differenza;
c)
campagne d'informazione e di sensibilizzazione;
d)
consultazioni con reti transnazionali e con gli attori interessati della società civile (attraverso strumenti quali riunioni su scala ridotta, dibattiti, indagini e studi) al fine di valutare l'efficacia e l'impatto e gettare le basi degli sviluppi a lungo termine dell'Anno europeo del dialogo interculturale.
Poiché un aspetto del dialogo interculturale riguarda le azioni volte a lottare contro la discriminazione e a promuovere l'integrazione, le attività intraprese nel 2008 devono seguire e integrare le azioni svolte in relazione all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007)(8). Le azioni previste a livello sia comunitario che nazionale devono tener conto dell'esperienza maturata con le azioni realizzate nell'ambito di tale Anno europeo delle pari opportunità per tutti.
Articolo 5
Attuazione
I provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
Articolo 6
Cooperazione degli Stati membri
Ogni Stato membro designa un organismo nazionale di coordinamento o un organismo amministrativo equivalente, incaricato di organizzare la partecipazione di questo Stato all'Anno europeo del dialogo interculturale. Ogni Stato membro provvede a che tale organismo associ in modo appropriato le varie parti interessate al dialogo interculturale a livello nazionale, regionale e locale. Detto organismo garantisce il coordinamento a livello nazionale delle azioni relative all'Anno europeo del dialogo interculturale.
Articolo 7
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante per Stato membro e presieduto dalla Commissione. I rappresentanti nazionali saranno di preferenza designati dall'organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 6.
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di essa.
Fatta salva la procedura di cui al primo comma, due rappresentanti del Parlamento europeo assistono, in qualità di osservatori, alle riunioni del comitato.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 8
Disposizioni finanziarie
1. Le misure di portata comunitaria di cui alla parte A dell'allegato danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le misure di portata comunitaria di cui alla parte B dell'allegato possono essere sovvenzionate, fino ad un importo pari all'80% del loro costo totale, dal bilancio generale dell'Unione europea.
3. Le misure di cui alla parte C dell'allegato possono essere sovvenzionate, fino ad un importo pari all'80% del loro costo totale, dal bilancio generale dell'Unione europea e conformemente alla procedura di cui all'articolo 9.
Articolo 9
Procedura di presentazione e di selezione delle domande
1. Le decisioni di concessione di sovvenzioni sono prese dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. La Commissione assicura una ripartizione equilibrata tra gli Stati membri e tra i diversi settori di attività interessati.
2. Le domande di sovvenzione, presentate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, sono presentate alla Commissione dall'organismo di cui all'articolo 6.
Articolo 10
Organizzazioni internazionali
Ai fini dell'Anno europeo del dialogo interculturale, la Commissione coopera con le organizzazioni internazionali appropriate, in particolare con il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, cercando con scrupolo di garantire la trasparenza nei rapporti di cooperazione e la visibilità della partecipazione dell'UE.
Articolo 11
Ruolo della Commissione
1. La Commissione assicura la coerenza tra le misure previste dalla presente decisione e le altre azioni e iniziative comunitarie.
2. La Commissione si adopera affinché i paesi candidati siano associati all'Anno europeo del dialogo interculturale sulla base della loro partecipazione a numerosi programmi comunitari che comprendono una dimensione di dialogo interculturale e sviluppando iniziative specifiche nei quadri adeguati, in particolare nel quadro del dialogo tra le società civili dell'Unione europea e dei paesi candidati.
3. La Commissione assicura la complementarità tra le misure adottate per raggiungere gli obiettivi dell'Anno europeo del dialogo interculturale e le iniziative sviluppate in quadri pertinenti di cooperazione e di dialogo, con i paesi dell'EFTA parti dell'accordo SEE, i paesi dei Balcani occidentali e i paesi partner della PEV.
4. La Commissione assicura la complementarità con ogni altra iniziativa di cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi in via di sviluppo, pertinenti per gli obiettivi di dialogo interculturale per l'Anno europeo.
Articolo 12
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 è fissata in 10 000 000 EUR. L'azione preparatoria deve limitarsi al 30% del bilancio complessivo.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite del quadro finanziario.
Articolo 13
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. La Commissione assicura che, quando sono attuate azioni finanziate nel quadro della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano salvaguardati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono accertate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(9), del regolamento del Consiglio (Euratom, CE) n. 2185/96 dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(10) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(11).
2. Per quanto riguarda le azioni comunitarie finanziate nel quadro della presente decisione, s'intende per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o a bilanci da questa gestiti, attraverso una spesa indebita.
3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del contributo finanziario a favore di un'azione se accerta irregolarità, in particolare l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione, della decisione individuale o del contratto che assegna il contributo finanziario in questione, o se risulta che, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione, l'azione è stata oggetto di una modifica rilevante incompatibile con la natura o con le condizioni d'attuazione della suddetta azione.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.
5. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(12).
Articolo 14
Sorveglianza
1. Per ogni azione finanziata nel quadro della presente decisione, il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni da trasmettere.
2. Per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo ad un'azione, il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute in relazione a tale azione.
3. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che i progetti finanziati siano realizzati correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Articolo 15
Seguito e valutazione
La Commissione presenta entro il 31 dicembre 2009 una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione, i risultati e la valutazione generale delle misure di cui all'articolo 4 della presente decisione per fungere da base a future politiche, misure ed azioni dell'Unione in tale settore.
Articolo 16
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 17
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a , il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 4
A) AZIONI SU SCALA COMUNITARIA
1)Le risorse finanziarie destinate alle campagne di promozione e d'informazione non superano il 20% del bilancio globale.
2) Campagne di informazione e di promozione comprendenti:
a)
l'ideazione di un logo e di slogan per l'Anno europeo del dialogo interculturale, che saranno associati a tutte le attività ad esso collegate;
b)
una campagna di informazione su scala comunitaria e la sua localizzazione a livello nazionale;
c)
cooperazione con il settore privato, gli organismi di radiodiffusione e altri organi d'informazione come partner per la diffusione di informazioni sull'Anno europeo del dialogo interculturale, specialmente nel contesto dei principali eventi sportivi che si svolgeranno nel 2008, cioè il campionato di calcio europeo e le olimpiadi di Pechino, combattendo al contempo i fenomeni di tratta degli esseri umani e di prostituzione femminile coatta durante tali eventi;
d)
la produzione di strumenti e di supporti destinati a stimolare l'interesse del pubblico e che saranno disponibili in tutta la Comunità;
e)
misure idonee per fare conoscere i risultati e rendere più visibili programmi, azioni ed iniziative comunitarie che contribuiscono agli obiettivi dell'Anno europeo del dialogo interculturale;
f)
la diffusione di materiale e sussidi pedagogici destinati prioritariamente alle istituzioni educative, che facilitino discussioni aperte sulle diverse culture del mondo, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;
g)
la creazione di un portale su Internet per rendere accessibile al grande pubblico l'insieme delle azioni nel settore del dialogo interculturale e per guidare i promotori di progetti relativi al dialogo interculturale, attraverso i programmi e le azioni comunitarie pertinenti.
3) Altre azioni:
Istituzione di un premio per il dialogo interculturale da attribuire ad un progetto giovanile nel contesto dei programmi comunitari come Socrates, Gioventù e cultura, di cui al primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 2.
Consultazione con le reti transnazionali e gli attori interessati della società civile (attraverso riunioni su scala ridotta, dibattiti, indagini e studi) per valutare l'efficacia e l'impatto e per gettare le basi di una valutazione a lungo termine dell'Anno europeo del dialogo interculturale.
4) Il finanziamento assumerà generalmente la forma di acquisto diretto di beni e di servizi tramite gare con procedura aperta e/o ristretta; potrà anche avvenire tramite sovvenzioni.
B) COFINANZIAMENTO DI AZIONI SU SCALA COMUNITARIA
Un numero limitato di azioni emblematiche di portata europea miranti alla sensibilizzazione, specie dei giovani e delle donne, agli obiettivi dell'Anno europeo del dialogo interculturale può fruire di un contributo comunitario fino all'80% del costo totale.
Queste azioni possono in particolare consistere in manifestazioni, tra cui manifestazioni comunitarie di apertura e di chiusura dell'Anno europeo del dialogo interculturale in cooperazione con le presidenze in esercizio nel corso dell'anno 2008. Potrebbero comprendere, in particolare, la partecipazione a livello europeo alle celebrazioni dell'8 marzo e del 21 maggio, proclamati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite rispettivamente giornata internazionale della donna e giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo.
L'Anno europeo del dialogo interculturale sarà concluso da un Foro interculturale nel Parlamento europeo che riunirà società civile e rappresentanti politici e religiosi.
C) COFINANZIAMENTO DI AZIONI SU SCALA NAZIONALE
Azioni a livello nazionale, regionale e locale con una forte dimensione europea possono soddisfare le condizioni richieste per fruire di un contributo comunitario fino all'80% del costo totale.
Queste azioni riguarderanno in particolare il cofinanziamento di un'iniziativa nazionale per Stato membro.
D) AZIONI CHE NON FRUISCONO DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO COMUNITARIO
La Comunità concederà un sostegno non finanziario, compresa l'autorizzazione scritta di utilizzare il logo e materiali associati all'Anno europeo del dialogo interculturale, ad iniziative di organismi pubblici o privati che garantiscano alla Commissione che tali iniziative, attuate nel corso del 2008, contribuiranno in misura rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo del dialogo interculturale. Le iniziative organizzate in paesi terzi in associazione o in cooperazione con l'Anno e non finanziate nel quadro dell'Anno potranno anch'esse fruire del sostegno non finanziario della Comunità e utilizzare il logo e materiali associati all'Anno.
Cfr. la comunicazione del 29.6.2005 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al dialogo tra le società civili dell'Unione europea e dei paesi candidati – COM(2005)0290.
Decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che istituisce l'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) ‐ Verso una società giusta (GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1).