Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento (CE, Euratom) della Commissione che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (SEC(2005)1240 – C6-0355/2005 – 2005/0904(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di regolamento della Commissione (SEC(2005)1240),
– consultato dalla Commissione con lettera del 12 ottobre 2005 in conformità della dichiarazione(1) adottata nel contesto della procedura di concertazione prima dell'adozione del regolamento finanziario con riferimento all'articolo 183 dello stesso (C6-0355/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0135/2006),
1. approva il progetto di regolamento della Commissione quale emendato;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza il suo progetto di regolamento;
3. chiede alla Commissione di consultarlo nuovamente qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo) Articolo 43, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
5 bis) All'articolo 43, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c bis):
"c bis) l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse."
Emendamento 2 ARTICOLO 1, PUNTO 9 Articolo 56, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
3. Ogni istituzione informa l'autorità di bilancio della nomina o della cessazione delle funzioni del proprio contabile.
3. Ogni istituzione informa l'autorità di bilancio della nomina o della cessazione delle funzioni del proprio contabile. La relazione di passaggio delle consegne contiene altresì i risultati delle situazioni contabili generali elaborate e, in particolare, le riserve emesse.
Emendamento 3 ARTICOLO 1, PUNTO 14 Articolo 68 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, in caso di necessità, tra gli altri agenti.
Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, in caso di necessità, tra gli altri agenti. In quest'ultima fattispecie, gli agenti temporanei e/o ausiliari possono essere scelti solo in casi debitamente motivati.
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PUNTO 28, LETTERA A BIS) (nuova) Articolo 106, paragrafo 4 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(a bis) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il termine di pagamento può essere sospeso dall'ordinatore competente se questi informa i creditori, in qualsiasi momento nel corso del periodo citato al paragrafo 1, che la domanda di pagamento non può essere onorata, oppure perché l'importo non è dovuto, oppure perché i documenti giustificativi adeguati non sono stati presentati. Se l'ordinatore competente viene a conoscenza di circostanze che lo inducono a dubitare, ragionevolmente, dell'ammissibilità delle spese che figurano in una domanda di pagamento, può sospendere il termine di pagamento per procedere ad ulteriori verifiche, compreso un controllo sul posto, al fine di accertare, prima di effettuare il pagamento, il carattere ammissibile delle spese. L'ordinatore ne informa quanto prima il beneficiario in questione. L'ordinatore informa il beneficiario anche del fatto che il pagamento può essere rifiutato fino a che il beneficiario non avrà fornito le informazioni da lui richieste. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data della prima registrazione della domanda di pagamento regolarmente formulata. Tuttavia, il pagamento deve essere effettuato non oltre lo scadere del termine iniziale moltiplicato per due, a meno che il beneficiario abbia omesso di fornire, entro tale termine, le informazioni richieste dall'ordinatore."
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 36 Articolo 129 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
1. Per gli appalti di valore inferiore o pari a 60 000 EUR è consentita la procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque candidati.
1. Per gli appalti di valore inferiore o pari a 80 000 EUR è consentita la procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque candidati.
Dopo aver consultato i candidati, se l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, può aggiudicarle l'appalto, purché tale offerta soddisfi i criteri di aggiudicazione.
Dopo aver consultato i candidati, se l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, può aggiudicarle l'appalto, purché tale offerta soddisfi i criteri di aggiudicazione.
2. Per gli appalti di valore inferiore o pari a 25 000 EUR è consentita la procedura di cui al paragrafo 1, con consultazione di almeno tre candidati.
2. Per gli appalti di valore inferiore o pari a 50 000 EUR è consentita la procedura di cui al paragrafo 1, con consultazione di almeno tre candidati.
3. Gli appalti di valore inferiore o pari a 3 500 EUR possono essere attribuiti in base a un'unica offerta.
3. Gli appalti di valore inferiore o pari a 12 500 EUR possono essere attribuiti in base a un'unica offerta.
4. I pagamenti relativi a spese d'importo inferiore o pari a 200 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.
4. I pagamenti relativi a spese d'importo inferiore o pari a 1 000 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.
Gli appalti non possono essere divisi in singoli lotti se ciò ha come risultato che si eludano le soglie stabilite.
Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 38, LETTERA A) Articolo 134, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(a) Al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.
(a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Quando il documento o certificato di cui al paragrafo 1 non è rilasciato nello Stato interessato, e per gli altri casi d'esclusione di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario, il suddetto documento o certificato può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento od eventualmente da una dichiarazione solenne pronunciata dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato d'origine o di provenienza.
Per gli appalti di valore inferiore a 80 000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può, in funzione della sua analisi dei rischi, chiedere ai candidati od offerenti di presentare soltanto un'autocertificazione attestante che essi non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario.
Per gli appalti di valore inferiore a 5 000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può, in funzione della sua analisi dei rischi, aggiudicare l'appalto senza chiedere tale dichiarazione."
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 39, LETTERA B) Articolo 135, paragrafo 6 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
"6. In funzione della sua valutazione dei rischi, nel caso delle gare d'appalto indicate qui di seguito l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non esigere la prova delle capacità finanziarie, economiche, tecniche e professionale dei candidati od offerenti:
"6. In funzione della sua valutazione dei rischi, nel caso delle gare d'appalto indicate qui di seguito l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non esigere la prova delle capacità finanziarie, economiche, tecniche e professionali dei candidati od offerenti:
a) gli appalti di valore inferiore o pari a 60 000 EUR, aggiudicati dalle istituzioni per proprio contro;
a) gli appalti di valore inferiore o pari a 80 000 EUR, aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto;
b) gli appalti riguardanti il settore delle azioni esterne, di valore inferiore alle soglie indicate all'articolo 241, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 243, paragrafo 1, lettera b) o all'articolo 245, paragrafo 1, lettera b).
b) gli appalti riguardanti il settore delle azioni esterne, di valore inferiore alle soglie indicate all'articolo 241, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 243, paragrafo 1, lettera a) o all'articolo 245, paragrafo 1, lettera a).
Quando l'amministrazione aggiudicatrice decide di non esigere la prova delle capacità finanziarie, economiche, tecniche e professionale dei candidati od offerenti, sono esclusi prefinanziamenti e pagamenti intermedi. Nondimeno, è possibile un prefinanziamento se viene costituita una garanzia finanziaria d'importo equivalente."
Quando l'amministrazione aggiudicatrice decide di non esigere la prova delle capacità finanziarie, economiche, tecniche e professionali dei candidati od offerenti, possono essere effettuati pagamenti intermedi se sono già stati prestati servizi o consegnati beni. I pagamenti intermedi sono possibili se viene costituita una garanzia finanziaria d'importo equivalente o se l'ordinatore può ridurre il rischio con altri mezzi atti a raggiungere lo stesso fine."
Emendamento 8 ARTICOLO 1, PUNTO 40 BIS (nuovo) Articolo 140 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(40 bis) L'articolo 140 è sostituito dal seguente:
"1. I termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, fissati in giorni di calendario dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono sufficientemente lunghi per consentire agli interessati un termine ragionevole e congruo per preparare e depositare le loro offerte, tenendo conto in particolare della complessità dell'appalto o della necessità di un sopralluogo o della consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri.
2.Nelle procedure aperte per appalti di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158, il termine minimo per la ricezione delle offerte varia, di norma, a seconda della complessità dell'appalto, dai 26 ai 52 giorni dalla data d'invio del bando di gara.
3.Nelle procedure ristrette, compresi i casi di dialogo competitivo di cui all'articolo 125 ter, e nelle procedure negoziate, con pubblicazione del bando di gara, per appalti di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione varia, di norma, a seconda della complessità dell'appalto, dai 18 ai 37 giorni dalla data d'invio del bando di gara.
Nelle procedure ristrette per appalti di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158, il termine minimo per la ricezione delle offerte varia, di norma, a seconda della complessità dell'appalto, dai 20 ai 40 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte.
Tuttavia, nelle procedure ristrette successive a un invito a manifestare interesse, di cui all'articolo 128, il termine minimo per la ricezione delle offerte varia, di norma, a seconda della complessità dell'appalto, dai 10 ai 20 giorni dalla data d'invio dell'invito.
4.Nei casi in cui, a norma dell'articolo 118, paragrafo 2, le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato per la pubblicazione un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto, di norma, a 18 giorni e in nessun caso è inferiore a 11 giorni dalla data d'invio del bando di gara o dell'invito a presentare offerte.
La riduzione del termine di cui al primo comma è possibile soltanto se l'avviso di preinformazione risponde alle seguenti condizioni:
a) comprende tutte le informazioni richieste nel bando di gara, purché tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso;
b) è stato inviato per la pubblicazione non meno di 26 giorni e non oltre 6 mesi prima della data d'invio del bando di gara.
5.I termini per la ricezione delle offerte possono essere ridotti di cinque giorni se, alla data di pubblicazione del bando di gara o dell'invito a manifestare interesse, tutti i documenti di gara sono liberamente e direttamente accessibili per via elettronica."
Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 46 BIS (nuovo) Articolo 164, paragrafo 3 (Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(46 bis) All'articolo 164, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le convenzioni di sovvenzioni possono essere modificate se le circostanze sono cambiate e se tale cambiamento di circostanze non era previsto o prevedibile da alcuna delle parti e nel caso in cui l'applicazione immutata della convenzione sia suscettibile di produrre conseguenze irragionevoli per una o più parti, oppure di inficiare in altro modo il contratto.
Le convenzioni di sovvenzioni possono essere modificate soltanto mediante clausole aggiuntive scritte. Le clausole aggiuntive non possono avere per oggetto o per effetto di apportare alle convenzioni modifiche che potrebbero rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento delle parti.
Se una modifica al contratto costituisce un rimedio insufficiente, le parti, in congiunto o individualmente, possono mettere fine alla convenzione."
Emendamento 10 ARTICOLO 1, PUNTO 50, LETTERA A) Articolo 173, paragrafo 2, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
A tale scopo, l'ordinatore esige dai potenziali beneficiari una dichiarazione sull'onore. Nel caso di domande riguardanti sovvenzioni d'importo superiore a 25 000 EUR, e in funzione della valutazione dei rischi effettuata dall'ordinatore competente sotto la propria responsabilità, si devono allegare alla domanda anche il conto profitti e perdite, il bilancio patrimoniale dell'ultimo esercizio per il quale sono stati chiusi i conti e ogni altro documento giustificativo indicato nell'invito a presentare proposte.
A tale scopo, l'ordinatore esige dai potenziali beneficiari una dichiarazione sull'onore. Nel caso di domande riguardanti sovvenzioni d'importo superiore a 50 000 EUR, e in funzione della valutazione dei rischi effettuata dall'ordinatore competente sotto la propria responsabilità, si devono allegare alla domanda anche il conto profitti e perdite, il bilancio patrimoniale dell'ultimo esercizio per il quale sono stati chiusi i conti e ogni altro documento giustificativo indicato nell'invito a presentare proposte.
Emendamento 11 ARTICOLO 1, PUNTO 50, LETTERA B) Articolo 173, paragrafo 4 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(b) Il paragrafo 4 è modificato come segue:
(b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
(i)Il primo comma è sostituito dal seguente:
"4. Quando la domanda riguarda la sovvenzione di un'azione per un importo superiore a 750 000 EUR oppure una sovvenzione di funzionamento d'importo superiore a 100 000 EUR, a tale domanda si deve allegare il rapporto di revisione contabile esterna effettuata da un revisore dei conti autorizzato. Nel rapporto devono essere certificati i conti riguardanti l'ultimo esercizio disponibile."
"4. Quando la domanda riguarda la sovvenzione di un'azione per un importo superiore a 750 000 EUR oppure una sovvenzione di funzionamento d'importo superiore a 100 000 EUR, a tale domanda si deve allegare il rapporto di revisione contabile esterna effettuata da un revisore dei conti autorizzato o, nel caso di organizzazioni che possiedono una funzione di revisione contabile indipendente, la revisione contabile indipendente. Nel rapporto devono essere certificati i conti riguardanti l'ultimo esercizio disponibile.
La disposizione del primo comma si applica soltanto alla prima domanda presentata dallo stesso beneficiario presso un ordinatore nel corso di uno stesso esercizio finanziario.
In caso di convenzioni che vincolano la Commissione e più beneficiari, queste soglie si applicano a ciascun beneficiario.
Nel caso dei partenariati di cui all'articolo 163, prima della conclusione della convenzione quadro è obbligatoria la presentazione di una revisione contabile esterna o, nel caso di organizzazioni che possiedono una funzione di revisione contabile indipendente, la presentazione della revisione contabile indipendente, relativa agli ultimi due esercizi disponibili.
(ii)Il quinto comma è sostituito dal seguente:
"In funzione della sua valutazione dei rischi, nel caso di convenzioni con più beneficiari l'ordinatore competente può decidere di non imporre l'obbligo della revisione contabile esterna ai beneficiari che hanno accettato responsabilità solidali e congiunte."
In funzione della sua valutazione dei rischi, nel caso di convenzioni con più beneficiari l'ordinatore competente può decidere di non imporre l'obbligo della revisione contabile esterna o indipendente ai beneficiari che hanno accettato responsabilità solidali e congiunte.
(iii)È aggiunto il seguente sesto comma:
"Il primo comma non si applica agli organismi pubblici, agli istituti d'istruzione e alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 43, paragrafo 2."
Il primo comma non si applica agli organismi pubblici, agli istituti d'istruzione e alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c)."
Emendamento 12 ARTICOLO 1, PUNTO 53 BIS (nuovo) Articolo 180, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(53 bis) All'articolo 180, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'ordinatore competente, in funzione della sua analisi dei rischi, può esigere a sostegno di ogni pagamento che un revisore contabile autorizzato proceda alla revisione contabile esterna dei rendiconti finanziari e dei conti che ne sono alla base, o, nel caso di organizzazioni che possiedono una funzione di revisione contabile indipendente, alla revisione contabile indipendente. La relazione di revisione contabile viene allegato alla richiesta di pagamento, nell'ambito di una sovvenzione di funzionamento o di azione, allo scopo di certificare che i costi dichiarati dal beneficiario nei rendiconti finanziari sui quali si basa la richiesta sono effettivi, esatti ed ammissibili a norma della convenzione di sovvenzione. La revisione contabile esterna o, nel caso di organizzazioni che possiedono una funzione di revisione contabile indipendente, la revisione contabile indipendente è obbligatoria per i pagamenti intermedi per ciascun esercizio e per il pagamento del saldo nei seguenti casi:
a) sovvenzioni di azione pari o superiori a 750 000 EUR;
b) sovvenzioni di funzionamento pari o superiori a 100 000 EUR.
In funzione della sua analisi dei rischi, l'ordinatore competente può inoltre esonerare dall'obbligo di revisione contabile esterna o indipendente:
a) gli organismi pubblici e le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 43, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), b) e c);
b) i beneficiari di sovvenzioni in materia di aiuto umanitario e di gestione delle situazioni di crisi, salvo per il pagamento del saldo;
c) per il pagamenti del saldo, i beneficiari di sovvenzioni in materia umanitaria che hanno firmato una convenzione quadro di partenariato di cui all'articolo 163 ed hanno un sistema di controllo che offre garanzie equivalenti per quei pagamenti."
Emendamento 13 ARTICOLO 1, PUNTO 54 Articolo 182 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(54) L'articolo 182 è modificato come segue:
(54) L'articolo 182 è sostituito dal seguente:
(a)Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di limitare i rischi finanziari relativi al pagamento del prefinanziamento, l'ordinatore competente può esigere che il beneficiario costituisca preliminarmente una garanzia d'importo pari al prefinanziamento."
"1. Allo scopo di limitare i rischi finanziari relativi al pagamento del prefinanziamento, l'ordinatore competente può esigere, sulla base di un'analisi dei rischi, che il beneficiario costituisca preliminarmente una garanzia d'importo che può essere anche pari al prefinanziamento, se non possono essere stabiliti altri mezzi ugualmente efficaci per garantire il debito.
Tale garanzia può anche essere richiesta dall'ordinatore competente, a seconda della sua analisi dei rischi, in base al metodo di finanziamento stabilito nella convenzione di sovvenzioni.
(b)Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. È richiesta la garanzia quando il prefinanziamento è pari a oltre l'80% dell'importo totale della sovvenzione ed è superiore a 60 000 EUR."
2. È richiesta la garanzia quando il prefinanziamento è pari a oltre l'80% dell'importo totale della sovvenzione ed è superiore a 60 000 EUR, se non possono essere stabiliti altri mezzi ugualmente efficaci per garantire il debito. Per le organizzazioni non governative attive nel settore delle azioni esterne, tale garanzia è richiesta per i prefinanziamenti superiori ad 1 000 000 EUR o che rappresentano oltre il 90% dell'importo totale della sovvenzione, se non possono essere stabiliti altri mezzi ugualmente efficaci per garantire il debito. La garanzia deve coprire un periodo sufficiente per consentire di farla valere.
3.La garanzia è fornita da un istituto bancario o finanziario riconosciuto, avente sede in uno degli Stati membri. Nel caso in cui il beneficiario risieda in un paese terzo, l'ordinatore competente può accettare la garanzia fornita da un istituto bancario o finanziario stabilito in quel paese terzo, se ritiene che questo presenti garanzie e caratteristiche equivalenti a quelle fornite da un istituto bancario o finanziario avente sede in uno Stato membro. A richiesta del beneficiario e previa accettazione dell'ordinatore competente, la garanzia può essere sostituita da una fideiussione solidale costituita da un terzo o da una garanzia solidale, irrevocabile e incondizionata dei beneficiari di un'azione che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.
La garanzia è costituita in euro. Essa ha lo scopo di rendere l'organismo, il terzo o gli altri beneficiari, garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta delle obbligazioni del beneficiario della sovvenzione.
Altri mezzi per garantire il debito possono includere (in forma non esclusiva), in funzione di un'analisi del rischio effettuata dall'ordinatore, pagamenti periodici, garanzie ipotecarie, gravami sui beni immobili o gravami sulla proprietà tangibile e intangibile, e pegni.
4.La garanzia è liberata in base alla liquidazione del prefinanziamento, mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo effettuati a favore del beneficiario, alle condizioni previste nella convenzione di sovvenzione. Nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, la garanzia è liberata soltanto al pagamento del saldo.
5.L'ordinatore può, sulla base di un'analisi dei rischi, derogare all'obbligo di cui al paragrafo 2 quando si tratti di organismi pubblici e delle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 43, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), b) e c). L'ordinatore competente può anche esonerare da tale obbligo i beneficiari che hanno concluso una convenzione quadro di partenariato conformemente all'articolo 163.
6.Qualora la sovvenzione non superi i 10 000 EUR, l'ordinatore richiede la costituzione di una garanzia solo in casi debitamente motivati."