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Procedura : 2004/0818(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0068/2006

Testi presentati :

A6-0068/2006

Discussioni :

PV 31/05/2006 - 22
CRE 31/05/2006 - 22

Votazioni :

PV 01/06/2006 - 7.8
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Testi approvati :

P6_TA(2006)0236

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Giovedì 1 giugno 2006 - Bruxelles
Divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini *
P6_TA(2006)0236A6-0068/2006

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione nell'Unione europea dei divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini (14207/2004 – C6-0244/2004 – 2004/0818(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa del Regno del Belgio (14207/2004)(1),

–   visti l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0244/2004),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 93, l'articolo 41, paragrafo 4 e l'articolo 35 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0068/2006),

1.   approva l'iniziativa del Regno del Belgio quale emendata;

2.   invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno del Belgio;

5.   chiede che venga emanata una disposizione parallela la cui base giuridica sia l'articolo 65, lettera a) del Trattato CE, stante la netta interferenza fra problemi di cooperazione giudiziaria in materia penale ed in materia civile.

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento del Regno del Belgio e ai governi e parlamenti degli altri Stati membri.

Testo del Regno del Belgio   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Visto 1
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
Emendamento 2
Considerando 5
(5)  La lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e, più in particolare la prevenzione dei rischi di recidiva in materia, deve costituire una priorità per l'Unione. In questo settore specifico la decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, ha stabilito, conformemente al principio di sussidiarietà, un approccio comune minimo dell'Unione riguardo a siffatti reati penali, segnatamente per quanto concerne il tipo di sanzione e di divieto che devono essere previsti dalla legislazione nazionale. Il principio del reciproco riconoscimento deve potersi applicare al divieto di esercitare, in via temporanea o permanente, attività professionali attinenti alla cura dei bambini, che è espressamente previsto da detta decisione quadro, ove tale divieto risulti da una condanna penale per uno dei reati attinenti allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile.
(5)  Dato che, in uno stesso Stato membro e nell'ambito dell'Unione europea, esiste un'ampia varietà di possibili divieti risultanti da condanne penali e che la natura e i metodi di esecuzione di dette sanzioni possono variare considerevolmente, si dovrebbe dare priorità ai settori in cui esiste già una base comune tra gli Stati membri. La lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e, più in particolare la prevenzione dei rischi di recidiva in materia, deve costituire una priorità per l'Unione. In questo settore specifico la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, ha stabilito, conformemente al principio di sussidiarietà, un approccio comune minimo dell'Unione riguardo a siffatti reati penali, segnatamente per quanto concerne il tipo di sanzione e di divieto che devono essere previsti dalla legislazione nazionale. Il principio del reciproco riconoscimento deve potersi applicare, fra l'altro, al divieto di esercitare, in via temporanea o permanente, attività professionali attinenti alla cura dei bambini, che è espressamente previsto da detta decisione quadro, ove tale divieto risulti da una condanna penale per uno dei reati attinenti allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile.
Emendamento 3
Articolo 2, lettera c)
c) "divieto": il divieto di esercitare, in via temporanea o permanente, attività professionali attinenti alla cura dei bambini, di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, risultante da una condanna per un reato di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
c) "divieto": il divieto di esercitare, in via temporanea o permanente, attività professionali attinenti alla cura dei bambini, di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, e di esercitare attività che esulano dalla cura dei bambini in istituti pubblici o privati che si occupano di bambini, risultante da una condanna per un reato di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
Emendamento 4
Articolo 2, lettera d)
d) "autorità centrale": l'autorità designata in virtù dell'articolo 2 della decisione del Consiglio, del [...], relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
d) "autorità centrale": l'autorità designata in virtù dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, del [...], relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo -1 (nuovo)
- 1.  Qualora gli strumenti internazionali applicabili per l'assistenza giudiziaria in materia penale lo consentano, i divieti comminati da paesi terzi sono iscritti nel casellario giudiziario.
Emendamento 6
Articolo 3
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ogni divieto sia iscritto nel casellario giudiziario.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ogni divieto, anche nel caso di divieti imposti da altri Stati membri, sia iscritto nel casellario giudiziario.
Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 1
1.  L'autorità centrale dello Stato di emissione, quando comunica informazioni sul casellario giudiziario ad un altro Stato membro in virtù delle norme internazionali applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale, menziona il divieto nell'estratto del casellario.
1.  L'autorità centrale dello Stato di emissione, quando comunica informazioni sul casellario giudiziario ad un altro Stato membro in virtù delle norme internazionali applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale, e conformemente alla decisione 2005/876/GAI del Consiglio del 21 novembre 2005 relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario1, menziona il divieto tra le informazioni fornite nell'estratto del casellario.
____________________
1 GU L 322 del 9.12.2005, pag. 33.
Emendamento 8
Articolo 5
Qualora, nel contesto dell'applicazione della presente decisione quadro, siano richieste al casellario giudiziario di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, informazioni su un cittadino di un altro Stato membro, una richiesta è sistematicamente presentata all'autorità centrale dello Stato membro di cui la persona interessata è cittadino.
Qualora, nel contesto dell'applicazione della presente decisione quadro, siano richieste al casellario giudiziario di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, informazioni su un cittadino o una persona residente in un altro Stato membro, anche quando nei confronti di tale persona non sia in corso alcun procedimento penale, una richiesta è sistematicamente presentata all'autorità centrale dello Stato membro di cui la persona interessata è cittadino o in cui è residente.
Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Qualora nell'ambito della presente decisione quadro siano richieste informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, nell'intento di ottenere informazioni su un cittadino avente la nazionalità di più di uno Stato membro, tale richiesta è rivolta sistematicamente all'autorità centrale di ciascuno Stato membro di cui l'interessato ha la nazionalità.
Emendamento 10
Articolo 7, titolo
Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione
Motivi di non riconoscimento, non esecuzione o adattamento del divieto
Emendamento 11
Articolo 7, lettera c bis) (nuova)
c bis) il reato all'origine del divieto è coperto da una amnistia nello Stato di esecuzione.
Emendamento 12
Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Se la durata del divieto è superiore alla durata massima prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, la durata del divieto eseguito è ridotta a tale durata massima.
Emendamento 13
Articolo 8, paragrafo 1
1.  Per eseguire un divieto l'autorità competente dello Stato di esecuzione non esige formalità supplementari oltre al formulario B di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione del Consiglio, del [...], relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario.
1.  Per eseguire un divieto l'autorità competente dello Stato di esecuzione non esige formalità supplementari oltre al formulario di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione del Consiglio, del [...], relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario.
Emendamento 14
Articolo 8, paragrafo 2
2.  Se la durata del divieto è superiore alla durata massima prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, la durata del divieto eseguito è ridotta a tale durata massima.
soppresso

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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