Risoluzione del Parlamento europeo sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno parlamentare marzo 2004 - dicembre 2005 (2005/2135(INI))
Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,
– visto l'accordo interistituzionale dell'aprile 1989 sul rafforzamento del diritto di petizione(1),
– visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE,
– visti l'articolo 45 e l'articolo 192, paragrafo 6, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0178/2006),
A. considerando che il diritto di petizione è un diritto fondamentale indissociabile dalla cittadinanza dell'Unione europea,
B. considerando che il diritto di petizione è iscritto nel trattato CE dal 1992 ed è confermato all'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 191 del Regolamento del Parlamento europeo,
C. considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno formalmente confermato il diritto di petizione e hanno garantito un seguito interistituzionale alle petizioni,
D. considerando che l'esercizio di tale diritto è importante per i cittadini europei in particolare, ma anche per le istituzioni europee, poiché permette loro di beneficiare di una fonte diretta di informazione riguardo alle preoccupazioni e alle difficoltà incontrate dai normali cittadini in seguito all'applicazione del diritto UE,
E. considerando che il Parlamento vede le petizioni come un mezzo che gli consente di migliorare la supervisione e il controllo politici sulle azioni dell'Unione europea e sulla maniera in cui le politiche UE vengono trasposte e attuate dalle autorità europee, nazionali, regionali e locali,
F. considerando che, in seguito all'allargamento dell'Unione europea nel maggio 2004, i cittadini di dieci nuovi Stati membri hanno acquisito il diritto di presentare petizioni al Parlamento nelle loro lingue nazionali e che sono stati necessari considerevoli sforzi logistici per offrire loro la possibilità di godere di tale diritto,
G. considerando che persiste l'esigenza di garantire che i cittadini dell'Unione siano debitamente informati del loro diritto legittimo di presentare petizioni al Parlamento su questioni che rientrano nei campi di attività dell'Unione europea,
H. considerando che circa un terzo delle petizioni ricevute dal Parlamento sono dichiarate irricevibili, in parte a causa dell'insufficiente informazione sulle diverse competenze, rispettivamente del Parlamento, del Mediatore europeo e della Corte europea dei diritti dell'uomo, e sui vari mezzi di ricorso nazionali disponibili,
I. considerando che il Parlamento europeo ha migliorato la procedura di esame delle petizioni per poterle trattare più efficacemente e in maniera più trasparente, ma ritiene che si possa fare di più per integrare e consolidare le strutture amministrative incaricate della procedura delle petizioni, in particolare al fine di garantire un trattamento equilibrato ed equo dei firmatari, come pure di assicurare la riservatezza della procedura quando i firmatari ne fanno richiesta,
J. considerando che la collaborazione tra Parlamento, Mediatore e Commissione resta requisito indispensabile allorché essi trattano le questioni sollevate dai cittadini nelle loro petizioni e nei loro reclami e che una certa razionalizzazione delle procedure fra i tre organi – per esempio combinando le indagini nell'ambito della procedura di petizione quando reclami e petizioni vertono sulla stessa materia – potrebbe produrre maggiore efficienza,
K. considerando che, in base all'articolo 230 del trattato CE, il Parlamento ha il diritto di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle stesse condizioni del Consiglio e della Commissione e quindi dispone degli strumenti giuridici e politici per rispondere più efficacemente alle legittime preoccupazioni dei cittadini,
L. considerando che il Parlamento ha sempre promosso una cooperazione leale, segnatamente con la Commissione quale custode dei trattati, come mezzo efficace per porre rimedio ai problemi che hanno indotto i cittadini a chiedere la sua assistenza,
M. considerando che, secondo l'Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione, del 26 maggio 2005(2), "la Commissione non rende pubblica un'iniziativa legislativa o un'iniziativa o decisione significativa prima di averne informato il Parlamento europeo per iscritto",
N. considerando che gli Stati membri e il Consiglio hanno il dovere particolare di garantire ai cittadini europei che la legislazione comunitaria sia osservata e applicata correttamente dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali, incluse le agenzie che operano sotto la loro autorità,
O. considerando che occorre segnalare che, naturalmente, non tutte le petizioni ricevibili sottoposte a esame soddisfano le attese dei cittadini dell'Unione europea, ma che una percentuale ragionevole porta effettivamente a risolvere un problema particolare o a evidenziare una questione specifica che può in seguito servire al Parlamento in sede di negoziato su una nuova normativa comunitaria,
1. riafferma il ruolo essenziale della commissione per le petizioni per il ristabilimento del legame con i cittadini dell'Unione europea e per il rafforzamento della legittimità e della responsabilità democratiche del processo decisionale dell'Unione agli occhi dell'opinione pubblica europea;
2. ricorda che le petizioni segnalano inoltre alle istituzioni europee quelle che sono le aspettative dei singoli cittadini rispetto alle politiche dell'Unione e le informano della misura in cui tali aspettative sono soddisfatte;
3. ritiene che la commissione per le petizioni offra ai cittadini un importante canale di trasmissione delle loro reazioni agli atti e alle politiche europee, contribuendo in tal modo a rafforzare il controllo democratico sulla legislazione comunitaria e la sua attuazione a livello europeo, nazionale, regionale e locale,
4. sottolinea che la procedura di petizione offre al Parlamento la possibilità di valutare e, ove necessario, di agire per superare le ambiguità degli obiettivi politici dell'Unione, nonché i problemi legati alle lacune della normativa europea o alla cattiva applicazione di quest'ultima da parte degli Stati membri;
5. ribadisce l'opinione secondo cui, in via di principio, il servizio delle petizioni dovrebbe essere indirizzato ai cittadini UE che non dispongono di alcun altro metodo di ricorso per sollecitare l'intervento del Parlamento europeo; ricorda che i deputati al Parlamento europeo possono avvalersi di tale diritto; fa presente ai deputati al Parlamento europeo che essi hanno a loro disposizione altre procedure parlamentari;
6. sottolinea il ruolo significativo che la Commissione svolge nel fornire analisi preliminari delle petizioni, aiutando così la commissione per le petizioni a trovare soluzioni appropriate alle preoccupazioni e ai problemi che i cittadini incontrano nella vita quotidiana;
7. sottolinea che un approfondimento della collaborazione tra Parlamento, Mediatore e Commissione è reciprocamente vantaggioso in vista della realizzazione dell'obiettivo comune di migliorare l'amministrazione europea e di sviluppare una normativa di migliore qualità e maggiormente ispirata dai cittadini; pone l'accento sulla necessità di stabilire per tutte le istituzioni comunitarie regole di condotta comuni, ispirate al Codice europeo di buona condotta amministrativa elaborato dal Mediatore europeo e approvato dal Parlamento europeo;
8. esprime preoccupazione e sorpresa, in tale contesto, per il fatto che la ventiduesima relazione annuale (2004) della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2005)0570) non riconosce l'importante ruolo della procedura di petizione nell'individuazione delle violazioni, in quanto nel corpo della relazione manca ogni riferimento alle petizioni, che sono menzionate soltanto in una tabella dell'Allegato I;
9. ritiene che la Commissione debba notificare le decisioni concernenti l'avvio di procedure di infrazione prima dell'invio di una lettera di intimazione, in particolare quando il Parlamento ha ricevuto una petizione riguardante il problema in questione;
10. raccomanda che, ogni volta che i cittadini presentano – sulla stessa questione – una petizione al Parlamento e un reclamo alla Commissione, le due procedure siano opportunamente coordinate al momento della trattazione delle questioni sollevate, tenuto conto che il diritto di petizione è un diritto fondamentale garantito dal trattato e che il Parlamento fornisce un quadro trasparente di dibattito, requisito fondamentale per una maggiore apertura e per il rafforzamento della responsabilità nei confronti del pubblico;
11. manifesta preoccupazione crescente per i tempi eccessivamente lunghi e difficilmente giustificabili - trattasi spesso di vari anni - che caratterizzano la conduzione e la conclusione, da parte della Commissione, delle procedure di infrazione, dopo che queste sono state finalmente avviate, ed esprime insoddisfazione per i frequenti esempi di mancata ottemperanza degli Stati membri alle sentenze della Corte di giustizia; ritiene che questa situazione indebolisca la credibilità della formulazione e dell'applicazione coerente della legislazione europea e discrediti gli obiettivi dell'UE;
12. richiama inoltre l'attenzione sull'importanza della rapida esecuzione, da parte degli Stati membri, delle sentenze della Corte di giustizia nei procedimenti di infrazione; accoglie con favore la politica più ferma adottata dalla Commissione nel dicembre 2005 per quanto concerne il deferimento degli Stati membri dinanzi alla Corte di giustizia in vista dell'imposizione di somme forfettarie o di penalità; ritiene che questa politica vada applicata con vigore per garantire l'autorità dell'UE e per rispondere alle legittime aspettative dei cittadini europei;
13. ritiene che le commissioni competenti del Parlamento debbano esaminare ulteriormente tale inaccettabile situazione nella prospettiva di formulare raccomandazioni su una più specifica partecipazione parlamentare alle procedure di infrazione e su più efficaci mezzi di ricorso per i cittadini;
14. sottolinea l'importanza di campagne nazionali di informazione per promuovere una migliore conoscenza, da parte dei cittadini, della sostanza della normativa, delle politiche e degli obiettivi dell'Unione europea; ritiene che tali campagne permetterebbero di ridurre il numero di petizioni e di reclami privi di fondamento, migliorando nel contempo la capacità del Parlamento e della Commissione di garantire la corretta applicazione della legislazione e delle politiche europee in cooperazione con gli Stati membri;
15. ricorda il ruolo fondamentale che gli Stati membri svolgono applicando correttamente la legislazione comunitaria e rendendo l'Unione europea più importante per i cittadini; sottolinea la necessità di un migliore coordinamento della partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri e dei loro parlamenti ai dibattiti della commissione per le petizioni;
16. incoraggia le missioni di accertamento dei fatti a norma dell'articolo 192 del Regolamento, che sono occasionalmente inviate, con obiettivi ben precisi, in vari Stati membri per esaminare questioni sollevate dai firmatari; ribadisce il suo sostegno a tali missioni nei casi in cui la situazione veramente lo richiede, poiché permettono di ottenere una visione più chiara in loco di problematiche spesso complesse e contribuiscono a sensibilizzare le autorità competenti, cosa che accresce anche la pressione a favore dell'individuazione di soluzioni efficaci e pragmatiche nell'interesse del cittadino;
17. chiede che le relazioni approvate a seguito di tali missioni siano trasmesse all'Ufficio di presidenza del Parlamento e, all'occorrenza, ad altre commissioni interessate alle problematiche sollevate, per conoscenza;
18. sottolinea la frequente necessità di un maggiore coinvolgimento del Consiglio, in quanto istituzione, nelle attività della commissione e incoraggia la sua partecipazione alle riunioni di commissione ad un livello appropriato, come stabilito nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" adottato il 16 dicembre 2003 da Parlamento, Consiglio e Commissione(3);
19. ribadisce la proposta che il Consiglio designi un funzionario di alto grado per coordinare le questioni connesse alle petizioni, poiché molte petizioni possono toccare questioni politiche delicate legate alla trasposizione della normativa comunitaria negli Stati membri e agli obiettivi dell'UE;
20. nota che, nel primo anno successivo all'allargamento dell'UE a 25 Stati membri, il numero di petizioni ricevute dal Parlamento europeo è restato relativamente costante, in contrasto con le previsioni iniziali; ritiene tuttavia inevitabile che, man mano che i cittadini dei nuovi Stati membri si familiarizzeranno con la procedura di petizione, si avvarranno più frequentemente di questo diritto;
21. chiede che il Parlamento prenda misure a livello europeo e nazionale per sensibilizzare maggiormente i cittadini dell'Unione al loro diritto di presentare petizioni al Parlamento, in base all'articolo 194 del trattato, su materie che rientrano nel campo di attività dell'UE e che li riguardano direttamente, e per sottolineare anche il fatto che le denunce al Mediatore, in base all'articolo 195 del trattato, riguardano soltanto questioni di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni o degli organi comunitari;
22. prende atto con soddisfazione delle misure prese per potenziare la segreteria della commissione onde coprire l'esigenza di competenze linguistiche, giuridiche e politiche, e sottolinea che tale processo dovrebbe proseguire per accorciare i tempi di risposta, accrescere ulteriormente l'efficacia delle indagini e rendere il servizio disponibile, su base di uguaglianza, a tutti i cittadini dell'UE; deplora tuttavia la carenza permanente di personale in seno alla segreteria della commissione per le petizioni di fronte al crescente numero di petizioni provenienti dai nuovi Stati membri;
23. invita la Conferenza dei presidenti a prendere in considerazione, al momento opportuno, un rafforzamento sostanziale della composizione della commissione per le petizioni per portare a 50 il numero dei membri titolari, al fine di assicurare ai cittadini europei una comprensione ancor migliore delle loro argomentazioni in commissione, e permettere così al Parlamento di rispondere meglio alle aspettative dei firmatari delle petizioni;
24. accoglie con favore l'introduzione, nel luglio 2005, di un nuovo sistema informatico per le petizioni che funziona sia come base dati che come strumento di gestione, che fornisce informazioni sullo svolgimento dei lavori relativi alle petizioni; sottolinea che il programma e-Petition è accessibile ai membri della commissione per le petizioni, ai loro assistenti e ai funzionari dei gruppi politici e mira a rafforzare ulteriormente la trasparenza e l'efficacia delle attività della commissione;
25. constata che l'articolo 230 del trattato permette al Parlamento di proporre ricorsi alla Corte di giustizia per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione;
26. sottolinea il diritto legittimo del Parlamento di avvalersi dei suoi poteri, all'occorrenza, per porre fine a una violazione grave del diritto comunitario emersa nel corso dell'esame di una petizione;
27. ricorda che il Parlamento europeo chiede fin dal 1998 una revisione dell'Accordo interistituzionale del 1989; reitera le sue pressanti richieste al Consiglio e alla Commissione perché intraprendano tale revisione, allo scopo di disporre di mezzi di ricorso più efficaci e di definire un quadro coerente e chiaro per l'indispensabile cooperazione tra le istituzioni nel settore in questione;
28. chiede alla commissione competente di procedere, in stretta cooperazione con la commissione per le petizioni, a una revisione degli attuali articoli del regolamento concernenti la procedura di petizione allo scopo di adeguarli alle migliori pratiche e di rafforzare le procedure connesse alla protezione dei dati e alla riservatezza, senza tuttavia mettere a rischio l'essenziale trasparenza della procedura di petizione;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché salle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici o organismi competenti analoghi.