Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ai fini dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'UE (7307/2005 – C6-0139/2005 – 2005/0805(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (7307/2005)(1),
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0139/2005),
– visti gli articoli 93 e 51 del proprio regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0187/2006),
1. approva l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia quale emendata;
2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia;
5. incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
Testo della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Titolo
Decisione quadro del Consiglio relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'UE
Decisione quadro del Consiglio sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea
Emendamento 2 Considerando 5
(5) Nei rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, occorre andare oltre gli strumenti vigenti del Consiglio d'Europa per quanto riguarda il trasferimento dell'esecuzione penale. Occorre stabilire che lo Stato di esecuzione ha l'obbligo di accettare i suoi cittadini e le persone che risiedono legalmente e a titolo permanente sul suo territorio, che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà in un altro Stato membro indipendentemente dal loro assenso, salvo qualora esistano precisi motivi di rifiuto.
(5) Nei rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, occorre andare oltre gli strumenti vigenti del Consiglio d'Europa per quanto riguarda il trasferimento dell'esecuzione penale e consentire il riconoscimento, da parte dello Stato d'esecuzione, delle decisioni prese dalle autorità dello Stato di emissione. Quantunque sia necessario assicurare adeguate garanzie alla persona condannata, non dovrebbero più costituire un fattore determinante la partecipazione di quest'ultima alla procedura e l'assenso della stessa alla trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena irrogata.
Emendamento 3 Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) La fiducia reciproca nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in campo penale deve essere rafforzata attraverso misure a livello europeo per migliorare l'armonizzazione e il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e si devono prevedere alcune leggi e pratiche penali europee.
Emendamento 4 Considerando 6
(6) Il trasferimento delle persone condannate verso lo Stato di cittadinanza, lo Stato di residenza legale o lo Stato con cui gli interessati hanno altri legami stretti ai fini dell'esecuzione delle sentenze favorisce il loro reinserimento sociale.
(6) Il trasferimento delle persone condannate verso lo Stato di cittadinanza o lo Stato in cui gli interessati risiedono legalmente a titolo permanente ai fini dell'esecuzione delle sentenze faciliterà il loro reinserimento sociale.
Emendamento 5 Considerando 7
(7) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la condanna sia stata emessa al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
(7) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la condanna sia stata emessa al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. Nell'applicazione della presente decisione quadro, è necessario osservare anche le disposizioni relative ai diritti processuali nell'ambito dei procedimenti penali, come previsto dalla relativa decisione quadro del Consiglio.
Emendamento 6 Articolo 1, lettera a)
a) "ordine di esecuzione europeo": la decisione resa da un'autorità competente dello Stato di emissione ai fini dell'esecuzione di una sanzione definitiva irrogata nei confronti di una persona fisica dall'autorità giudiziaria di detto Stato;
a) "sentenza": l'ordinanza o la decisione definitiva di un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione che irroga una sanzione nei confronti di una persona fisica;
(L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)
Emendamento 7 Articolo 1, lettera b)
b) "sanzione": qualsiasi pena o misura privative di libertà per una durata limitata o illimitata irrogate da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale a causa di un reato;
b) "sanzione": qualsiasi pena o misura privative di libertà irrogate per una durata limitata o illimitata a causa di un reato nell'ambito di un procedimento penale;
Emendamento 8 Articolo 1, lettera c)
c) "Stato di emissione": lo Stato membro in cui è stato emesso un ordine di esecuzione europeo;
c) "Stato di emissione": lo Stato membro in cui è stata pronunciata una sentenza ai sensi della presente decisione quadro;
Emendamento 9 Articolo 1, lettera d)
d) "Stato di esecuzione": lo Stato membro al quale è trasmesso un ordine di esecuzione europeo ai fini della sua esecuzione.
d) "Stato di esecuzione": lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della sanzione irrogata.
Emendamento 10 Articolo 2, paragrafo 2
2. Fatto salvo l'articolo 4, ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio ordinamento giuridico lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa dell'ordine di esecuzione europeo e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti.
soppresso
Emendamento 11 Articolo 2, paragrafo 3
3. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.
3. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione degli Stati membri interessati le informazioni ricevute.
Emendamento 12 Articolo 3, paragrafo 1
1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una sanzione irrogata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro conformemente all'articolo 1, lettera b), a prescindere dal fatto che l'esecuzione sia già iniziata oppure no.
1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce una sentenza ed esegue la sanzione irrogata a prescindere dal fatto che l'esecuzione sia già iniziata oppure no.
Emendamento 13 Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all'esecuzione delle sanzioni ai sensi della decisione quadro. Il fatto che la sanzione sia accompagnata da una sanzione pecuniaria e/o da una decisione di confisca non ancora pagate, recuperate o eseguite non osta alla trasmissione della sentenza. Il riconoscimento e l'esecuzione di tali sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca in un altro Stato membro sono regolati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie1 e la decisione quadro 2005/.../GAI del Consiglio del ... relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca2. ________________ 1GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16. 2GU L ...
a) I seguenti articoli della presente decisione quadro si applicano altresì all'esecuzione delle sanzioni laddove, secondo la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la persona sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura privative della libertà pronunciate nei suoi confronti nello Stato di emissione:
a) I seguenti articoli della presente decisione quadro si applicano altresì all'esecuzione delle sanzioni laddove, secondo la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la persona sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontare la pena pronunciata nei suoi confronti nello Stato di emissione:
Lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo fornisce allo Stato di esecuzione le informazioni contenute nell'ordine di esecuzione europeo. Le autorità competenti comunicano direttamente fra loro sulle questioni attinenti al presente paragrafo.
Lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo fornisce allo Stato di esecuzione la sentenza, corredata del certificato di cui all'articolo 4. Le autorità competenti comunicano direttamente fra loro sulle questioni attinenti al presente paragrafo.
Emendamento 19 Articolo 4, titolo
Trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo
Trasmissione della sentenza e del certificato
Emendamento 20 Articolo 4, paragrafo -1 (nuovo)
-1.La sentenza, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa ad uno dei seguenti Stati membri:
i) lo Stato di cittadinanza della persona condannata o lo Stato nel quale essa risiede legalmente a titolo permanente;
ii) lo Stato di cittadinanza della persona condannata e verso il quale essa sarà espulsa una volta scarcerata a seguito della sentenza o di una decisione amministrativa conseguente alla sentenza;
iii) lo Stato di cittadinanza o lo Stato nel quale la persona condannata risiede legalmente a titolo permanente e che la ha consegnata allo Stato di emissione sulla base di un mandato d'arresto europeo, a condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena pronunciata nei suoi confronti nello Stato di emissione;
iv) lo Stato nel quale la persona condannata si trova, o del quale ha la cittadinanza, o nel quale risiede legalmente a titolo permanente e che acconsente al riconoscimento e all'esecuzione della sanzione;
v) lo Stato nel quale la persona condannata risiede legalmente a titolo permanente, salvo che essa abbia perso o sia destinata a perdere il permesso di residenza a seguito della sentenza o di una decisione amministrativa conseguente alla sentenza; o
vi) lo Stato che acconsente alla trasmissione della sentenza corredata del certificato ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della sanzione irrogata.
Prima di trasmettere la sentenza, l'autorità competente dello Stato di emissione prende specificamente in considerazione la possibilità di consultare, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato d'esecuzione. La consultazione è obbligatoria quando, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1, la sentenza potrebbe essere trasmessa a due o più Stati membri;
Lo Stato d'esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato.
Emendamento 21 Articolo 4, paragrafo 1
1. L'ordine di esecuzione europeo relativo a una sanzione come definita all'articolo 1, lettera b) può essere trasmesso alle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1 di uno Stato membro del quale la persona fisica, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione, ha la cittadinanza, nel quale essa risiede legalmente a titolo permanente o con il quale ha altri legami stretti. In quest'ultimo caso l'ordine di esecuzione europeo può essere trasmesso unicamente con l'assenso della persona condannata. Lo Stato di esecuzione ha inoltre la facoltà di chiedere, di propria iniziativa, allo Stato di emissione di trasmettere l'ordine di esecuzione europeo. La persona condannata può altresì chiedere alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura a norma della presente decisione quadro.
1. Ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della sanzione irrogata, la sentenza o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della sentenza o una sua copia autenticata e l'originale del certificato sono inviati allo Stato di esecuzione che lo richieda. Anche tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.
Emendamento 22 Articolo 4, paragrafo 2
2.Un ordine di esecuzione europeo non è trasmesso se la persona, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione, risiede legalmente a titolo permanente nello Stato di emissione, a meno che la persona condannata acconsenta al trasferimento o la decisione o una decisione amministrativa presa in seguito a tale decisione comportino una misura di allontanamento o di espulsione o qualsiasi altra misura in forza della quale non sarà consentito alla persona di soggiornare nel territorio dello Stato di emissione, dopo avere scontato la pena.
soppresso
Emendamento 23 Articolo 4, paragrafo 3
3.Il fatto che, oltre alla sanzione di cui all'articolo 2, lettera b) inflitta in relazione all'atto che ha motivato l'ordine di esecuzione europeo, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria non ancora pagata dalla persona condannata non osta alla trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo. L'esecuzione della sanzione pecuniaria in un altro Stato membro è regolata dalle pertinenti disposizioni applicabili in materia fra Stati membri.
soppresso
Emendamento 24 Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Il certificato, il cui modello figura nell'Allegato, deve essere firmato e l'esattezza del suo contenuto deve essere attestata dall'autorità competente dello Stato di emissione.
Emendamento 25 Articolo 4, paragrafo 4
4. L'ordine di esecuzione europeo è trasmesso direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.
4. La sentenza è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità, e può comprendere dati in qualsiasi forma relativi alla condotta carceraria della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.
Emendamento 26 Articolo 4, paragrafo 5
5. Lo Stato di emissione trasmette l'ordine di esecuzione europeo relativo a una persona a un solo Stato di esecuzione per volta.
5. Lo Stato di emissione trasmette la sentenza corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta.
Emendamento 27 Articolo 4, paragrafo 6
6. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.
6. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.
Emendamento 28 Articolo 4, paragrafo 7
7.Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un ordine di esecuzione europeo non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie all'esecuzione, essa trasmette d'ufficio l'ordine di esecuzione europeo all'autorità competente e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.
soppresso
Emendamento 29 Articolo 5, titolo
Opinione e notifica della persona condannata
Opinione e notifica della persona condannata e della(e) vittima(e)
Emendamento 30 Articolo 5, paragrafo 1
1. Alla persona condannata, quando si trova nello Stato di emissione, è offerta eventualmente la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione europeo. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, per la trasmissione di detto ordine non è richiesto il suo assenso. Tuttavia la sua opinione viene presa in considerazione nel decidere se emettere l'ordine di esecuzione europeo e in tal caso in quale Stato di esecuzione trasmetterlo.
1. Alla persona condannata, quando si trova nello Stato di emissione, è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione europeo. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, per la trasmissione di detto ordine non è richiesto il suo assenso. Tuttavia la sua opinione viene presa in considerazione nel decidere se emettere l'ordine di esecuzione europeo e in tal caso in quale Stato di esecuzione trasmetterlo.
Emendamento 31 Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Le vittime del reato sono altresì informate dell'esistenza di una domanda di riconoscimento e di trasferimento dell'esecuzione della pena nonché dell'esito della procedura, anche per quanto riguarda l'ordine di trasferimento della persona condannata dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione.
Emendamento 32 Articolo 5, paragrafo 2
2. L'autorità competente dello Stato di emissione notifica alla persona condannata, quando questa si trova nel suo territorio, gli effetti del trasferimento allo Stato di esecuzione. Quando la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, è l'autorità competente di detto Stato che li notifica quando lo esigono gli interessi della giustizia.
2. L'autorità competente dello Stato di emissione notifica alla persona condannata, quando questa si trova nel suo territorio, gli effetti del trasferimento allo Stato di esecuzione. Quando la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, è l'autorità competente di detto Stato che li notifica.
Emendamento 33 Articolo 6
Articolo 6
soppresso
Contenuto e forma dell'ordine di esecuzione europeo
1.L'ordine di esecuzione europeo contiene le informazioni di cui al modello figurante in allegato. L'autorità competente dello Stato di emissione ne accerta l'esattezza del contenuto e procede alla sua firma.
2.L'ordine di esecuzione europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può esprimere, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più ulteriori lingue ufficiali delle Comunità europee.
Emendamento 34 Articolo 8, titolo
Riconoscimento ed esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo
Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della sanzione
Emendamento 35 Articolo 8, paragrafo 1
1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce un ordine di esecuzione europeo trasmesso a norma dell'articolo 4 senza ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione previsti dall'articolo 9.
1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la sentenza trasmessa a norma dell'articolo 4 senza ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione previsti dall'articolo 9.
Emendamento 36 Articolo 8, paragrafo 2
2. Se la durata della sanzione è incompatibile con i principi fondamentali della legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di adattare la sanzione al limite massimo previsto per un reato dalla legislazione dello stesso.
2. Se la durata della sanzione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo, previa consultazione dello Stato di emissione, può decidere di eseguire la sanzione fino al limite massimo previsto per il reato dalla legislazione dello stesso.
Emendamento 37 Articolo 8, paragrafo 3
3. Se la natura della sanzione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità di quest'ultimo può adattarla, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati della stessa natura. Tale pena o misura deve corrispondere, il più possibile, alla sanzione irrogata nello Stato di emissione, il che significa che essa non può essere convertita in una sanzione pecuniaria. Essa non deve aumentare la sanzione irrogata nello Stato di emissione.
3. Se la natura della sanzione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, la pena o misura deve corrispondere, il più possibile, alla sanzione irrogata nello Stato di emissione, il che significa che essa non può essere convertita in una sanzione pecuniaria. Essa non deve aumentare né ridurre in maniera significativa la sanzione irrogata nello Stato di emissione.
Emendamento 38 Articolo 8, paragrafo 4
4. Se l'ordine di esecuzione europeo è stato emesso anche per reati diversi da quelli elencati nell'articolo 8, paragrafo 1 e lo Stato di esecuzione rifiuta il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo per tali reati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tale Stato deve esigere che lo Stato di emissione gli notifichi quale parte della sanzione si riferisca ai reati di cui trattasi. Ricevuta l'informazione, lo Stato di esecuzione può ridurre la sanzione della parte notificata dallo Stato di emissione.
4. Se la sentenza è stata emessa anche per reati diversi da quelli elencati nell'articolo 7, paragrafo 1 e lo Stato di esecuzione rifiuta il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza per tali reati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tale Stato deve esigere che lo Stato di emissione gli notifichi quale parte della sanzione si riferisca ai reati di cui trattasi. Ricevuta l'informazione, lo Stato di esecuzione può ridurre la sanzione della parte notificata dallo Stato di emissione.
Emendamento 39 Articolo 9, paragrafo 1, alinea
1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo se:
1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della sanzione se:
Emendamento 40 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
a) esiste una decisione per gli stessi fatti nei confronti della persona interessata, nello Stato di esecuzione o in uno Stato diverso dallo Stato di emissione o dallo Stato di esecuzione a condizione che in quest'ultimo caso, la decisione sia stata eseguita, sia attualmente in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza della legislazione dello Stato della condanna;
a) il certificato di cui all'articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza in questione;
Emendamento 41 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)
a bis) i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo -1, non sono soddisfatti;
Emendamento 42 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a ter) (nuova)
a ter) l'esecuzione della sanzione sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;
Emendamento 43 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)
b) in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, l'ordine di esecuzione europeo si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo non può essere rifiutato in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
b) in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, la sentenza si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della sentenza non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
Emendamento 44 Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)
c) la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione nella misura in cui l'ordine di esecuzione europeo si riferisce a fatti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest'ultimo;
c) la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a fatti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest'ultimo;
Emendamento 45 Articolo 9, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)
c bis) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l'immunità, il che rende impossibile l'esecuzione della sanzione;
d) l'ordine di esecuzione europeo è stato emanato nei confronti di una persona fisica che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti a seguito dei quali è stato emesso l'ordine;
d) la sanzione è stata irrogata nei confronti di una persona che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti a seguito dei quali è stata emessa la sentenza;
e) alla data di ricezione dell'ordine di esecuzione europeo da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 la durata della sanzione ancora da scontare è inferiore a quattro mesi;
e) alla data di ricezione della sentenza da parte dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, la durata della sanzione ancora da scontare è inferiore a sei mesi;
f) la persona interessata non acconsente alla trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo, e quest'ultimo è stato emesso in esecuzione di una sanzione pronunciata in contumacia, a meno che la persona non sia stata citata personalmente o non sia stata informata in qualche altro modo della data e del luogo del procedimento, sfociato nella decisione pronunciata in contumacia oppure non abbia dichiarato ad un'autorità competente di non opporsi al procedimento;
f) la sentenza è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato non attesti che la persona è stata citata personalmente o è stata informata per il tramite di un rappresentante competente, in virtù del diritto nazionale, della data e del luogo del procedimento sfociato nella sentenza pronunciata in contumacia.
g) la persona fisica avverso la quale è stato emesso l'ordine di esecuzione europeo non possiede la cittadinanza dello Stato di esecuzione né risiede legalmente in tale Stato a titolo permanente né ha stretti legami con lo stesso.
soppresso
Emendamento 50 Articolo 9, paragrafo 2
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), f) e g), l'autorità competente dello Stato di esecuzione prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di esecuzione europeo consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), a bis), a ter) e f), l'autorità competente dello Stato di esecuzione prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della sanzione consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.
Emendamento 51 Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il riconoscimento della sentenza può essere rinviato nello Stato di esecuzione quando il certificato di cui all'articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza.
Emendamento 52 Articolo 10, titolo
Decisione in merito all'ordine di esecuzione europeo e termini
Decisione in merito all'esecuzione della sentenza e termini
Emendamento 53 Articolo 10, paragrafo 1
1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide, quanto prima e comunque entro 3 settimane della ricezione dell'ordine di esecuzione europeo, se eseguirlo.
1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide quanto prima se riconoscere la sentenza ed eseguire la sanzione e ne informa lo Stato di emissione; essa lo informa anche di eventuali decisioni concernenti la sanzione in conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3.
Emendamento 54 Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Salvo che esista un motivo di rinvio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 bis, la decisione definitiva in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione è presa entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della sentenza e del certificato.
Emendamento 55 Articolo 10, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Negli altri casi e salvo che esista un motivo di rinvio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 bis, la decisione definitiva in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione è presa entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della sentenza e del certificato.
Emendamento 56 Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Se in casi specifici non è possibile decidere in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione entro i termini fissati ai paragrafi 1 bis e 1 ter, l'autorità competente dello Stato di esecuzione ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione e ne indica i motivi. In tali casi i termini possono essere prorogati di altri trenta giorni.
Emendamento 57 Articolo 11, paragrafo 1
1. La persona nei confronti della quale è stato emesso un ordine di esecuzione europeo è trasferita, qualora si trovi nello Stato di emissione, allo Stato di esecuzione il più rapidamente possibile a una data convenuta tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.
1. La persona condannata è trasferita, qualora si trovi nello Stato di emissione, allo Stato di esecuzione entro trenta giorni dalla data di emissione della decisione definitiva dello Stato di esecuzione in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione.
Emendamento 58 Articolo 11, paragrafo 2
2.La persona è trasferita entro due settimane dalla data di emissione della decisione definitiva sull'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo.
soppresso
Emendamento 59 Articolo 11, paragrafo 3
3. Se il trasferimento della persona entro il periodo di cui al paragrafo 2 è impedito per circostanze imprevedibili, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente e concordano una nuova data per il trasferimento.
3. Se il trasferimento della persona entro il periodo di cui al paragrafo 1 è impedito per circostanze imprevedibili, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente. Il trasferimento avviene non appena tali circostanze cessino di sussistere. L'autorità competente dello Stato di emissione ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione e concorda con quest'ultima una nuova data per il trasferimento. In tal caso, il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
Emendamento 60 Articolo 12, paragrafo 1
1. Ciascuno Stato membro permette il transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che viene trasferita nello Stato di esecuzione purché abbia ricevuto informazioni circa:
1. Ciascuno Stato membro interessato è informato del transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che viene trasferita nello Stato di esecuzione e riceve dallo Stato di emissione una copia del certificato.
a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto dell'ordine di esecuzione europeo,
b) l'esistenza di un ordine di esecuzione europeo,
c) la natura e la qualificazione giuridica del reato, in base al quale è stato emesso l'ordine di esecuzione europeo;
d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.
Emendamento 61 Articolo 12, paragrafo 2
2. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione, che è presa, in via prioritaria e non oltre una settimana dopo il ricevimento della richiesta, con la medesima procedura.
2. La richiesta di transito e il certificato di cui al paragrafo 1 possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione, che è presa, in via prioritaria e non oltre una settimana dopo il ricevimento della richiesta, con la medesima procedura.
Emendamento 62 Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Lo Stato membro di transito può detenere la persona condannata solo per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il proprio territorio.
Emendamento 63 Articolo 12, paragrafo 3
3. In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto non è necessaria una richiesta di transito. Tuttavia in caso di atterraggio imprevisto, lo Stato di emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto non è necessaria una richiesta di transito. Tuttavia, in caso di atterraggio imprevisto, lo Stato di emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 48 ore da detto atterraggio.
Emendamento 64 Articolo 13, paragrafo 1
1. L'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione nello stesso modo delle sanzioni irrogate dal medesimo. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la libertà condizionale.
1. L'esecuzione della sanzione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la libertà anticipata o condizionale.
Emendamento 65 Articolo 13, paragrafo 2
2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà da scontare in detto Stato i periodi di privazione della libertà scontati nello Stato di emissione o in un altro Stato in relazione alla sanzione riguardo alla quale è emesso l'ordine di esecuzione europeo.
2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà da scontare in detto Stato l'intero periodo di privazione della libertà già scontato dalla persona condannata in relazione alla sanzione riguardo alla quale è emessa la sentenza.
Emendamento 66 Articolo 13, paragrafo 3
3. Salvo il caso in cui lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione convengano diversamente, la libertà condizionale può essere concessa solo se la persona condannata ha scontato complessivamente almeno la metà della pena nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione.
3. Salvo il caso in cui lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione convengano diversamente, la libertà condizionale può essere concessa solo se la persona condannata ha scontato complessivamente almeno la metà della pena nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione o una pena di durata determinata che sia compatibile con il diritto dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.
Emendamento 67 Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il paragrafo 1 si applica alle persone trasferite quando attraversano gli Stati membri di transito.
Emendamento 68 Articolo 15, paragrafo 1
1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.
1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione, in consultazione con lo Stato di esecuzione, o dallo Stato di esecuzione.
Emendamento 69 Articolo 17, lettera b)
b) dell'eventuale decisione di non riconoscere ed eseguire un ordine di esecuzione europeo, ai sensi dell'articolo 9, corredata di una motivazione;
b) dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza e di non eseguire la sanzione, in toto o in parte, ai sensi dell'articolo 9, indicandone i motivi;
Emendamento 70 Articolo 17, lettera c)
c) dell'adattamento della sanzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, corredata di una motivazione;
c) di eventuali decisioni concernenti la sanzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, indicandone i motivi e tenendo conto delle differenze tra le legislazioni degli Stati membri interessati;
Emendamento 71 Articolo 17, lettera d)
d) della mancata esecuzione totale o parziale dell'ordine per i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1 - assieme alla motivazione - e, in caso di mancata esecuzione parziale per il motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della richiesta di indicare quale parte della sanzione riguarda gli atti in questione;
d) della mancata esecuzione totale o parziale della sanzione per i motivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, assieme alla motivazione;
Emendamento 72 Articolo 17, lettera e)
e) del fatto che la persona interessata non ha iniziato a scontare la pena senza motivo;
soppresso
Emendamento 73 Articolo 17, lettera g bis) (nuova)
g bis) del riconoscimento e dell'accettazione della sentenza.
Emendamento 74 Articolo 17 bis (nuovo)
Articolo 17 bis
Lingue
Il certificato, il cui modello figura nell'Allegato, è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali dell'Unione.